38.2019.16
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16 maggio 2019Italiano30 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2019.16
DC/sc
Lugano
16 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 marzo 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 febbraio 2019 emanata
da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 14 febbraio 2019 la Sezione del lavoro ha modificato la precedente
decisione del 2 novembre 2018 (cfr. doc. 20) ed ha ridotto da 25 a 23 giorni la
durata della sospensione inflitta a RI 1, per non avere concretizzato una
possibilità di lavoro presso la ditta __________ di __________ (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale
chiede la revoca della sanzione e rileva in particolare quanto segue:
" Nel
colloquio avuto in azienda il giorno 10.8.2018 ho raccontato la mia formazione
professionale, i vari sistemi di lavorazione e i procedimenti (programmazione __________
e sistema __________) che secondo la mia esperienza sono altamente produttivi,
quindi ci siamo accordati che il datore di lavoro mi avrebbe contattato per una
prova. (Prova esito dell'assegnazione ad un posto di lavoro del 27.8.2018).
Successivamente il datore di lavoro non mi ha più contattato,
evidentemente durante il colloquio del 10.8.2018 le mie valutazioni
professionali riguardo i procedimenti produttivi non sono state di suo
gradimento.
Nella telefonata del 31.8.2018 il datore di lavoro mi comunica unicamente
di cercarmi un altro posto più in linea con le mie qualifiche, le altre
dichiarazioni espresse dal datore di lavoro sono volutamente false e infondate,
frutto di una rabbia repressa per il colloquio avuto il giorno 10.8.2018. (Prova
accertamento dei fatti del 14.9.2018).
Per questi motivi chiedo di annullare la sospensione di 23 giorni
ricevuta su decisione del 14.2.2019, in quanto non ho violato nessun obbligo di
diligenza.” (Doc. I)
1.3. Nella risposta del 15 marzo
2019 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso ed osserva in
particolare:
" (…)
In sede ricorsuale, il ricorrente si limita
a ribadire quanto già indicato nei suoi precedenti scritti, senza tuttavia
avvalorare le proprie affermazioni. Del resto, esse appaiono discordanti: in un
primo momento egli ha ventilato l'ipotesi che il datore di lavoro cercasse, in
realtà, un collaboratore più giovane (doc. 11/1). Nell'ambito del presente
ricorso, il signor RI 1 attribuisce la mancata assunzione al risentimento che
il signor __________ avrebbe nutrito nei suoi confronti, per aver giudicato i
procedimenti produttivi dell'azienda.
Va rilevato che le precitate ipotesi appaiono prive di
consistenza. Da un lato, non si ravvisa alcuna ragione per la quale un
(potenziale) datore di lavoro dovrebbe agire nell'intento di ledere un
assicurato. Dall'altro lato, occorre dare atto del fatto che il signor __________
ha, sin dalla prima ora, dichiarato che l'assicurato aveva esternato preferenze
per altri metodi produttivi, nonostante gli fosse stata prospettata l'occasione
di lavorare in un modo diverso e di apprendere altre metodologie (doc. 9, 10,
17/1).
In considerazione di quanto precede, si ritiene che la sospensione
per la durata di 23 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione sia
commisurata alla colpa dell'assicurato, tenuto conto della prospettata durata
del contratto di lavoro, inferiore a quattro mesi.” (Doc. III)
1.4. Il 18 marzo 2019 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’assicurato deve essere sospeso o meno dal diritto alle indennità di
disoccupazione per non avere concretizzato una possibilità di impiego presso la
ditta __________ di __________.
In virtù dell'art. 17 cpv.
2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata
propostagli.
Secondo l'art. 30 cpv. 1
lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003
a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è
sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di
controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta
un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente
al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo
comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo
scopo".
La terza revisione della
LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava
della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente
modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità.
Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto
di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio
2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art.
44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende
segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata
non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al riguardo, nel Messaggio
del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del
12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11
Inasprimento della definizione di adeguatezza
La commissione
peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto
internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono
di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali,
soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del
federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più
nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più
sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei
tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede
che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro
saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare
anche la lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si
è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15).
(…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.2. La costante giurisprudenza
federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un
disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di
lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle
trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere
chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per
porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA del 29 novembre 2005 nella
causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982
p. 43).
In una sentenza C 83/02
del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno
è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che
tale principio:
" (…) è
violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per
trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio
anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di
dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le
circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con
riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate
all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)
Allo stesso modo deve
essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il
potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo principio è stato
ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005,
nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis
également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers
avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec
le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût
pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986
n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa
giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con
un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.
Su queste
questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad
art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo
1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di
collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo
n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg..
La nostra Massima istanza,
in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto
l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che,
quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve
mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi
professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua
mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL
N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi
citata).
Il Tribunale federale ha
inoltre deciso che una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI entra
in considerazione anche quando l’assicurato si è procurato lui stesso
un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009 consid. 2; STCA
38.2010.72 del 7 febbraio 2011, STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017).
2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede
che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad
accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI
stabilisce poi che:
"
non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di
accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli
usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti
collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente
conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;
c. non è conforme
all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre
che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda
in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un
tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il
rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di
lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile
l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte
dell'assicurato;
g. implica da parte del
lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito
dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda
che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove
assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i. procura
all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,
salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24
(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale
di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui
rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."
Secondo l’art. 16 cpv. 3bis
LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il
capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.
Nella DTF 124 V 62, il TFA
ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art.
16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D.
Cattaneo, “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato
e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506)
e Alcuni compiti …, pag. 60).
Tale giurisprudenza è
stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004
in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non
possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati
ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto
dalla LADI.
Per completezza va
rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art.
16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del
9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
2.4. Il Tribunale federale ha
stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può
discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli non deve però
perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è
d'accordo con la richiesta (cfr. STF C 218/06 del 22 febbraio 2007.
In una sentenza
8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il Tribunale federale ha approvato l'operato del
TCA, che aveva confermato una sanzione inflitta dalla Sezione del lavoro ad un
assicurato, dopo avere constatato che il salario offerto era adeguato (cfr.
STCA 38.2011.73 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12
in fine e consid. 2.13: "Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione
assegnatagli presso X._______, l'assicurato era tenuto, di principio, ad
accettarla senza indugio. (…)", sottolineando in particolare che:
" (…) Ed è quanto ha appunto fatto in concreto il ricorrente. Il fatto di
non essere a conoscenza delle modalità di calcolo degli anni di esperienza per
la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio, unico argomento sul quale
insiste il ricorrente, non giustifica il comportamento di quest'ultimo che ha
contestato lo stipendio offerto senza un valido motivo. (…)"
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16
a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31
a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
In una sentenza
8C_650/2017 del 25 giugno 2018 il Tribunale federale ha confermato una sanzione
di 31 giorni inflitta ad un assicurato per avere rifiutato un’occupazione dopo
avere svolto tre mezze giornate di prova in un ristorante, argomentando:
" (…)
6. Invoquant
la violation de l'art. 16 al. 2 let. a LACI, le recourant fait valoir qu'il
était tenu de rester dans le restaurant pour prendre la pause repas avec les
employés en fin de service, de sorte que, conformément à la CCNT, le temps
consacré aux repas devait être considéré comme du temps de travail. Aussi la
durée de travail accomplie serait-elle supérieure à ce qu'ont retenu les
premiers juges.
6. En
l'occurrence, le moyen du recourant repose sur le fait qu'il aurait été
contraint de rester à disposition de son employeur pendant le repas des
employés à la fin de son service. Il s'agit là d'un fait qui n'a pas été
constaté dans l'arrêt attaqué. L'argumentation, qui s'écarte de l'état de fait
cantonal, sans en établir l'arbitraire, n'est pas recevable (art. 97 al. 1 et
106 al. 2 LTF). Au demeurant, le recourant n'expose pas en quoi les horaires
dont il se prévaut seraient contraires à la CCNT, étant rappelé que les
premiers juges ont reconnu, en tout cas pour deux demi-journées, qu'il aurait
dû avoir droit à une pause au milieu de son temps de travail et non à la fin de
son service.
6.3.
6.1.1. Le
recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que le poste restait convenable malgré les
violations des art. 15 LTr et 18 OLT 1.
6.1.2. De
l'avis des premiers juges, il n'était pas possible d'exclure qu'à compter de la
prise d'emploi, les pauses auraient été dûment accordées par l'employeur. Dans
tous les cas, le recourant était tenu d'entreprendre tout ce que l'on pouvait raisonnablement
exiger de lui pour sortir du chômage, de sorte qu'il aurait dû accepter de
commencer l'emploi, quitte - le cas échéant - à faire valoir son droit à une
pause conforme aux dispositions légales. En outre, le recourant aurait dû
exposer ses inquiétudes à son conseiller avant de refuser l'emploi. Ces
considérations sont pertinentes et l'on peut s'y rallier. Il s'agissait en
effet uniquement de demi-journées d'essai dans le contexte de l'examen d'une
candidature au poste. Qui plus est, le droit aux pauses litigieuses est né
uniquement en raison du dépassement de l'horaire annoncé (de 4-5 heures par
demi-jour), pour des circonstances que l'on ne saurait d'emblée qualifier de
prévisibles. On ne peut donc pas en déduire une volonté de l'employeur de ne
pas se conformer aux dispositions légales en matière de pause.
7.
7.1. Selon
l'art. 45 al. 4 let. b OACI (RS 837.02), il y a faute grave lorsque l'assuré
refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Par motif valable, il
faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité
moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la
situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives
(ATF 141 V 365 consid. 4.1 p. 369; 130 V 125
consid. 3.5 p. 131). Ainsi, dans un arrêt C 230/01 du 22 mai 2001 (DTA 2003 n°
26 p. 248, consid. 3.3), l'ancien Tribunal fédéral des assurances a qualifié de
faute de gravité moyenne - justifiant une suspension d'une durée de 19 jours -
le refus d'un assuré d'accepter une modification du contrat de travail au sujet
de la période durant laquelle il pouvait prendre ses vacances.
7.2. Les
premiers juges ont retenu qu'il n'y avait aucun motif faisant apparaître la
faute du recourant comme étant de gravité moyenne ou légère, ce d'autant moins
que le recourant n'avait pas cherché à contacter son conseiller avant de
refuser l'emploi. Dès lors la suspension de 31 jours, soit le minimum en cas de
refus faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI), n'apparaissait pas critiquable.
7.3. Le
recourant conteste la gravité de la faute retenue, invoquant son âge et
soutenant qu'il craignait de bonne foi un risque pour sa santé. Il se prévaut
également de son comportement vis-à-vis de ses obligations de chômeur,
notamment l'envoi de sa candidature pour le poste assigné et l'accomplissement
des journées d'essai.
7.4. En
l'occurrence, le jugement attaqué ne fait nullement état de problèmes de santé
et le recourant n'explique pas en quoi consisterait le risque invoqué. En
outre, en tant que cuisinier, il devait connaître les horaires liés à la
profession et, en particulier, s'attendre à devoir travailler le soir. Les
motifs allégués sont peu compatibles avec la recherche d'un poste de cuisinier
à temps complet. Enfin, si le fait de prendre au sérieux ses obligations de
chômeur est une circonstance pertinente pour fixer la durée de la suspension,
elle ne constitue pas pour autant un motif pour refuser un travail convenable.
Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter de la sanction généralement liée au
refus d'un emploi réputé convenable et de revenir sur la sanction prononcée en
l'espèce.”
2.6. Nella Circolare concernente
l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), della Segreteria di Stato
dell’economia (SECO) figura una “Tabella delle sospensioni per le Casse di
disoccupazione, i servizi cantonali e gli URC” la quale al punto D79 prevede in
particolare quanto segue:
Fattispecie/base
legale
Colpa
Numero
di
giorni
di
sospensioni
2.
Rifiuto
di un’occupazione adeguata o di un guadagno intermedio
art.
15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1 lett. d LADI e 45 cpv.
3, 4 + 5 OADI
2.A
Rifiuto
di un’occupazione adeguata di durata
determinata
o di un guadagno intermedio assegnato o
trovato
autonomamente
1
durata
dell’occupazione: 1 settimana
L
3
- 5
Considerandi
2.
“ 2 settimane
L
6-10
3.
” 3 settimane
L
10.
- 15
4.
” 4 settimane
L
- M
15.
- 20
5.
” 2 mesi
M
20.
- 27
6.
” 3 mesi
M
23.
- 30
7.
” 4 mesi
M
- G
27.
- 34
8.
” 5 mesi
G
30.
- 37
9.
“ 6 mesi
G
34.
- 41
10.
2°
rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto
la
sua idoneità al collocamento verrà riesaminata
come
sopra più 50%
11.
3°
rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione
2.
B
Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o
di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente
1.
1° rifiuto
G
31-45
2.
2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di
nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata
G
46.
- 60
3.
3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per
decisione
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012
consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF
137.
V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1
pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997.
ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.
514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117
V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.
1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi
inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ
1988.
pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution
fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle
direttive, ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.7
Nella
presente fattispecie emerge dagli atti dell’incarto che RI 1, nato nel 1970, si
è iscritto in disoccupazione il 1° giugno 2018 alla ricerca di un’attività
salariata a tempo pieno quale polymeccanico, operatore su CNC, meccanico di precisione
o fresatore CNC.
La
Cassa disoccupazione ha aperto il quarto termine quadro dal 1° agosto 2018 al
31.
luglio 2020 ed ha stabilito un guadagno assicurato di fr. 4'402.-- con un
limite massimo di 260 indennità giornaliere.
Il
7.
agosto 2018 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito:
URC) ha assegnato all’assicurato un impiego quale fresatore CNC/polymeccanico
presso la società __________ di __________, a tempo pieno, con una durata
determinata sino al 31 dicembre 2018, con possibilità di sottoscrivere un
contratto di durata indeterminata. (doc. 7).
L’assicurato ha contattato
telefonicamente il potenziale datore di lavoro il 9 agosto 2018. Il 10 agosto
2018.
ha avuto luogo un colloquio tra RI 1 e __________ della __________. In
quell’occasione è stato prospettato all’assicurato uno stage (prova lavoro) dal
20.
al 24 agosto 2018 (cfr. doc. 8 e 9).
Dopo che il 17 agosto 2018
l’assicurato ha contattato il potenziale datore di lavoro, la prova è stata
posticipata dal 3 al 7 settembre 2018.
In data 3 settembre 2018,
sul formulario “Esito della candidatura ad un posto di lavoro” __________ ha
indicato che il 31 agosto 2018 vi è stato un colloquio telefonico e che “il
signor RI 1 ha declinato in quanto il lavoro nella nostra azienda non
corrispondeva a quanto da lui cercato” (cfr. doc 9).
Il 6 settembre 2018 __________
ha inviato a __________ della Sezione Aziende dell’URC di __________ il
seguente messaggio di posta elettronica:
" Come le
avevo anticipato telefonicamente martedì, in merito alla proposta di stage per
valutazione che volevamo proporre al signor RI 1, come fresatore CNC, non se ne
fa niente. Infatti dopo un primo incontro avuto presso di noi il 10 agosto,
avevamo concordato di sentirci a fine agosto per fissare le modalità per uno
stage da effettuarsi questa settimana. Venerdì quando ci siamo sentiti, il
signor RI 1 ha espresso la sua volontà di cercare in un’altra azienda dove può
far valere tutta la sua esperienza come fresatore CNC che programma a bordo
macchina, perché programmare mediante CAM, come la nostra azienda vuole fare,
non lo trova così efficiente. Se dapprima gli ho fatto notare che con la sua
esperienza non dovrebbe essere un problema formarsi, considerando la poca
volontà manifestata, abbiamo concordato che è meglio che si rivolga altrove.”
(Doc. 10)
Invitato dal consulente
del personale a formulare osservazioni al riguardo, l’assicurato il 14
settembre 2018 si è così espresso:
" Ho
contattato diverse volte l’azienda __________ per fare la prova, il datore di
lavoro continuava sempre a posticipare la prova. Nel colloquio telefonico del
31.8
da me effettuato mi ha consigliato di cercarmi un altro posto più in
linea con le mie qualifiche, quindi ho capito che preferiscono una persona più
giovane, ha ringraziato comunque e salutato cordialmente.” (doc. 11/1)
Il 24 settembre 2018
l’assicurato, rispondendo ad una richiesta di osservazioni formulata dalla
Sezione del lavoro (doc. 13), ha ancora precisato:
" Ho
contattato il datore di lavoro il giorno 9.8.2018 e abbiamo avuto un colloquio
il giorno 10.8.2018.
Durante il colloquio il datore mi chiede se sono disponibile per
una prova dal 20.8.2018 al 24.8.2018, ho risposto che sono disponibile, quindi
il datore mi comunica che mi contatta per la conferma.
Non avendo ricevuto conferma da parte del datore di lavoro
contatto l’azienda il giorno 17.08.2018, il datore mi comunica che il mio
termine quadro sta per scadere, quindi mi posticipa la prova dal 3.9.2018 al
7.9.2018
e che mi contatta per la conferma.
Anche questa volta non ricevo la chiamata del datore di lavoro
quindi il giorno 31.8.2018 contatto il datore di lavoro il quale mi comunica
che non è necessario fare la prova in quanto il mio profilo e le mie qualifiche
non sono in linea alla loro azienda e considerata la mia lunga esperienza mi
consiglia di cercare altrove.” (Doc. 14)
Il 27 ottobre 2018 la
Seziona del lavoro ha assegnato alla __________ un termine di 10 giorni per
formulare osservazioni in merito allo svolgimento dei fatti (cfr. doc. 15).
Dopo un sollecito del 12
ottobre 2018 (cfr. doc. 16) __________, il 18 ottobre 2018, ha così risposto:
" (…) Dopo
aver annunciato all'URC di essere alla ricerca di up fresatore ed aver ricevuto
il profilo di alcuni candidati, abbiamo ritenuto di volerne incontrare due per
un primo colloquio.
Con il primo, dopo l'incontro ci siamo accordati per fare una
prova dal 28 al 31 agosto. Con il signor RI 1 dovevamo invece sentirci a fine
agosto per organizzare una prova anche con lui la settimana seguente.
Quando ci ha contattati però ha espresso solo una serie di
perplessità sul nostro modo di lavorare e la sua preferenza nel cercare un'azienda
nella quale si programmi ancora a bordo macchina, come è lui abituato a fare, e
non su PC mediante CAD-CAM come facciamo noi.
Questo perché secondo lui, programmare a bordò macchina e il metodo più efficiente, ma soprattutto,
sempre secondo lui, così avrebbe potuto valorizzare al meglio la sua esperienza
e quindi pretendere di più. Malgrado gli sia stato fatto notare che di
retribuzione non si era ancora parlato, che gli si stava offrendo un’opportunità
per rientrare nel mondo del lavoro e che avrebbe potuto apprendere un modo di
operare più al passo con i tempi, il signor RI 1 non ha manifestato la benché
minima intenzione di svolgere la prova e di avere interesse di farsi assumere.
A questo punto ci è sembrato ovvio che quanto rimaneva da fare era
di augurargli ogni bene per il futuro e di trovare un'altra azienda che
fosse disposta ad assumerlo.” (Doc. 17/1)
Il 24 ottobre 2018 al
riguardo RI 1 ha rilevato:
" Durante il
colloquio di lavoro avuto il giorno 10.8.2018 ho dato disponibilità da subito
per una prova di lavoro, se l’azienda era veramente interessata ad assumermi mi
avrebbe fatto fare la prova fin da subito e non certamente per il mese
successivo.
In questo senso ho sempre contattato l’azienda per avere conferma
della prova, ma da parte loro non sono mai stato contattato in quanto non erano
interessati al mio profilo.
Fatte queste valutazioni riconfermo quanto scritto con lettera del
24.9
).” (Doc. 19)
2.8
Chiamato ora a pronunciarsi,
alla luce dei fatti esposti al precedente considerando (cfr. consid. 2.7), il
TCA deve concludere che l’assicurato, con il suo comportamento, ha perso la
possibilità di reperire un nuovo impiego (cfr. sul tema STF 8C_487/2007 del 20
novembre 20017; STF 8C_275/2012 del 13 luglio 2012).
RI 1, esprimendo le
proprie perplessità sulle modalità di programmazione dell’azienda (su PC
mediante CAD-CAM, anziché a bordo macchina), in quanto non valorizzerebbe al
meglio la sua esperienza professionale (cfr. il curriculum vitae, doc. 5), si è
messo in condizione di non effettuare la prova di lavoro, sebbene il datore di
lavoro gli avesse manifestato il suo interesse per l’assunzione dopo avere
esaminato la documentazione da lui inviata.
Con questo atteggiamento
l’assicurato ha di fatto dimostrato di non avere una sufficiente disponibilità
a concludere il contratto di lavoro. Egli avrebbe invece dovuto manifestarla anche
se l’occupazione non corrispondeva pienamente alle sue aspettative in virtù del
suo obbligo di ridurre il danno (cfr. DLA 2002 pag. 55; B. Rubin, “Commentaire
de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 155).
A ragione, dunque, la
Sezione del lavoro ha parificato il comportamento del ricorrente al rifiuto
esplicito di un’occupazione (cfr. consid. 2.2 e 2.4) e l’ha sanzionato sulla
base dell’art. 30 cpv.1 lett. d LADI.
Del resto, in occasione
del colloquio di consulenza del 17 agosto 2018, all’assicurato era stato indicato
quanto segue:
" Concordare
la prova con la __________ e comunicarlo al sottoscritto.
Ricordo che il fatto di essere assegnato ad un posto vacante non
propriamente conforme al proprio profilo non è una motivazione sufficiente per
declinare l’offerta.
Invece va bene se non viene rispettata la disponibilità lavorativa
indicata all’URC.” (Doc. 21/1)
Anche l’entità della
sanzione, 23 giorni di sospensione, si rivela proporzionata alla gravità della
colpa (cfr. consid. 2.5 e 2.6).
In tale contesto si
ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in discussione senza validi
motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016
del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002
del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF
è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA
38.2011.84
del 6 febbraio 2012).
La decisione su
opposizione del 14 febbraio 2019 deve dunque essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti