Lexipedia

Decisione

38.2019.16

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 maggio 2019Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura

all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,

salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24

(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale

di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui

rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

Secondo l’art. 16 cpv. 3bis

LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il

capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.

Nella DTF 124 V 62, il TFA

ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art.

16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché

un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D.

Cattaneo, “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato

e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506)

e Alcuni compiti …, pag. 60).

Tale giurisprudenza è

stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004

in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non

possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati

ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto

dalla LADI.

Per completezza va

rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art.

16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del

9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

2.4. Il Tribunale federale ha

stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può

discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli non deve però

perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è

d'accordo con la richiesta (cfr. STF C 218/06 del 22 febbraio 2007.

In una sentenza

8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il Tribunale federale ha approvato l'operato del

TCA, che aveva confermato una sanzione inflitta dalla Sezione del lavoro ad un

assicurato, dopo avere constatato che il salario offerto era adeguato (cfr.

STCA 38.2011.73 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12

in fine e consid. 2.13: "Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione

assegnatagli presso X._______, l'assicurato era tenuto, di principio, ad

accettarla senza indugio. (…)", sottolineando in particolare che:

" (…) Ed è quanto ha appunto fatto in concreto il ricorrente. Il fatto di

non essere a conoscenza delle modalità di calcolo degli anni di esperienza per

la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio, unico argomento sul quale

insiste il ricorrente, non giustifica il comportamento di quest'ultimo che ha

contestato lo stipendio offerto senza un valido motivo. (…)"

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16

a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31

a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

In una sentenza

8C_650/2017 del 25 giugno 2018 il Tribunale federale ha confermato una sanzione

di 31 giorni inflitta ad un assicurato per avere rifiutato un’occupazione dopo

avere svolto tre mezze giornate di prova in un ristorante, argomentando:

" (…)

6. Invoquant

la violation de l'art. 16 al. 2 let. a LACI, le recourant fait valoir qu'il

était tenu de rester dans le restaurant pour prendre la pause repas avec les

employés en fin de service, de sorte que, conformément à la CCNT, le temps

consacré aux repas devait être considéré comme du temps de travail. Aussi la

durée de travail accomplie serait-elle supérieure à ce qu'ont retenu les

premiers juges.

6. En

l'occurrence, le moyen du recourant repose sur le fait qu'il aurait été

contraint de rester à disposition de son employeur pendant le repas des

employés à la fin de son service. Il s'agit là d'un fait qui n'a pas été

constaté dans l'arrêt attaqué. L'argumentation, qui s'écarte de l'état de fait

cantonal, sans en établir l'arbitraire, n'est pas recevable (art. 97 al. 1 et

106 al. 2 LTF). Au demeurant, le recourant n'expose pas en quoi les horaires

dont il se prévaut seraient contraires à la CCNT, étant rappelé que les

premiers juges ont reconnu, en tout cas pour deux demi-journées, qu'il aurait

dû avoir droit à une pause au milieu de son temps de travail et non à la fin de

son service.

6.3.

6.1.1. Le

recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que le poste restait convenable malgré les

violations des art. 15 LTr et 18 OLT 1.

6.1.2. De

l'avis des premiers juges, il n'était pas possible d'exclure qu'à compter de la

prise d'emploi, les pauses auraient été dûment accordées par l'employeur. Dans

tous les cas, le recourant était tenu d'entreprendre tout ce que l'on pouvait raisonnablement

exiger de lui pour sortir du chômage, de sorte qu'il aurait dû accepter de

commencer l'emploi, quitte - le cas échéant - à faire valoir son droit à une

pause conforme aux dispositions légales. En outre, le recourant aurait dû

exposer ses inquiétudes à son conseiller avant de refuser l'emploi. Ces

considérations sont pertinentes et l'on peut s'y rallier. Il s'agissait en

effet uniquement de demi-journées d'essai dans le contexte de l'examen d'une

candidature au poste. Qui plus est, le droit aux pauses litigieuses est né

uniquement en raison du dépassement de l'horaire annoncé (de 4-5 heures par

demi-jour), pour des circonstances que l'on ne saurait d'emblée qualifier de

prévisibles. On ne peut donc pas en déduire une volonté de l'employeur de ne

pas se conformer aux dispositions légales en matière de pause.

7.

7.1. Selon

l'art. 45 al. 4 let. b OACI (RS 837.02), il y a faute grave lorsque l'assuré

refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Par motif valable, il

faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité

moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la

situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives

(ATF 141 V 365 consid. 4.1 p. 369; 130 V 125

consid. 3.5 p. 131). Ainsi, dans un arrêt C 230/01 du 22 mai 2001 (DTA 2003 n°

26 p. 248, consid. 3.3), l'ancien Tribunal fédéral des assurances a qualifié de

faute de gravité moyenne - justifiant une suspension d'une durée de 19 jours -

le refus d'un assuré d'accepter une modification du contrat de travail au sujet

de la période durant laquelle il pouvait prendre ses vacances.

7.2. Les

premiers juges ont retenu qu'il n'y avait aucun motif faisant apparaître la

faute du recourant comme étant de gravité moyenne ou légère, ce d'autant moins

que le recourant n'avait pas cherché à contacter son conseiller avant de

refuser l'emploi. Dès lors la suspension de 31 jours, soit le minimum en cas de

refus faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI), n'apparaissait pas critiquable.

7.3. Le

recourant conteste la gravité de la faute retenue, invoquant son âge et

soutenant qu'il craignait de bonne foi un risque pour sa santé. Il se prévaut

également de son comportement vis-à-vis de ses obligations de chômeur,

notamment l'envoi de sa candidature pour le poste assigné et l'accomplissement

des journées d'essai.

7.4. En

l'occurrence, le jugement attaqué ne fait nullement état de problèmes de santé

et le recourant n'explique pas en quoi consisterait le risque invoqué. En

outre, en tant que cuisinier, il devait connaître les horaires liés à la

profession et, en particulier, s'attendre à devoir travailler le soir. Les

motifs allégués sont peu compatibles avec la recherche d'un poste de cuisinier

à temps complet. Enfin, si le fait de prendre au sérieux ses obligations de

chômeur est une circonstance pertinente pour fixer la durée de la suspension,

elle ne constitue pas pour autant un motif pour refuser un travail convenable.

Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter de la sanction généralement liée au

refus d'un emploi réputé convenable et de revenir sur la sanction prononcée en

l'espèce.”

2.6. Nella Circolare concernente

l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), della Segreteria di Stato

dell’economia (SECO) figura una “Tabella delle sospensioni per le Casse di

disoccupazione, i servizi cantonali e gli URC” la quale al punto D79 prevede in

particolare quanto segue:

Fattispecie/base

legale

Colpa

Numero

di

giorni

di

sospensioni

2.

Rifiuto

di un’occupazione adeguata o di un guadagno intermedio

art.

15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1 lett. d LADI e 45 cpv.

3, 4 + 5 OADI

2.A

Rifiuto

di un’occupazione adeguata di durata

determinata

o di un guadagno intermedio assegnato o

trovato

autonomamente

1

durata

dell’occupazione: 1 settimana

L

3

- 5

Considerandi

2.

“ 2 settimane

L

6-10

3.

” 3 settimane

L

10.

- 15

4.

” 4 settimane

L

- M

15.

- 20

5.

” 2 mesi

M

20.

- 27

6.

” 3 mesi

M

23.

- 30

7.

” 4 mesi

M

- G

27.

- 34

8.

” 5 mesi

G

30.

- 37

9.

“ 6 mesi

G

34.

- 41

10.

rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto

la

sua idoneità al collocamento verrà riesaminata

come

sopra più 50%

11.

rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

2.

B

Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o

di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente

1.

1° rifiuto

G

31-45

2.

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di

nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata

G

46.

- 60

3.

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per

decisione

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF

137.

V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1

pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.

514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.

1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi

inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ

1988.

pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution

fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle

direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.7

Nella

presente fattispecie emerge dagli atti dell’incarto che RI 1, nato nel 1970, si

è iscritto in disoccupazione il 1° giugno 2018 alla ricerca di un’attività

salariata a tempo pieno quale polymeccanico, operatore su CNC, meccanico di precisione

o fresatore CNC.

La

Cassa disoccupazione ha aperto il quarto termine quadro dal 1° agosto 2018 al

31.

luglio 2020 ed ha stabilito un guadagno assicurato di fr. 4'402.-- con un

limite massimo di 260 indennità giornaliere.

Il

7.

agosto 2018 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito:

URC) ha assegnato all’assicurato un impiego quale fresatore CNC/polymeccanico

presso la società __________ di __________, a tempo pieno, con una durata

determinata sino al 31 dicembre 2018, con possibilità di sottoscrivere un

contratto di durata indeterminata. (doc. 7).

L’assicurato ha contattato

telefonicamente il potenziale datore di lavoro il 9 agosto 2018. Il 10 agosto

2018.

ha avuto luogo un colloquio tra RI 1 e __________ della __________. In

quell’occasione è stato prospettato all’assicurato uno stage (prova lavoro) dal

20.

al 24 agosto 2018 (cfr. doc. 8 e 9).

Dopo che il 17 agosto 2018

l’assicurato ha contattato il potenziale datore di lavoro, la prova è stata

posticipata dal 3 al 7 settembre 2018.

In data 3 settembre 2018,

sul formulario “Esito della candidatura ad un posto di lavoro” __________ ha

indicato che il 31 agosto 2018 vi è stato un colloquio telefonico e che “il

signor RI 1 ha declinato in quanto il lavoro nella nostra azienda non

corrispondeva a quanto da lui cercato” (cfr. doc 9).

Il 6 settembre 2018 __________

ha inviato a __________ della Sezione Aziende dell’URC di __________ il

seguente messaggio di posta elettronica:

" Come le

avevo anticipato telefonicamente martedì, in merito alla proposta di stage per

valutazione che volevamo proporre al signor RI 1, come fresatore CNC, non se ne

fa niente. Infatti dopo un primo incontro avuto presso di noi il 10 agosto,

avevamo concordato di sentirci a fine agosto per fissare le modalità per uno

stage da effettuarsi questa settimana. Venerdì quando ci siamo sentiti, il

signor RI 1 ha espresso la sua volontà di cercare in un’altra azienda dove può

far valere tutta la sua esperienza come fresatore CNC che programma a bordo

macchina, perché programmare mediante CAM, come la nostra azienda vuole fare,

non lo trova così efficiente. Se dapprima gli ho fatto notare che con la sua

esperienza non dovrebbe essere un problema formarsi, considerando la poca

volontà manifestata, abbiamo concordato che è meglio che si rivolga altrove.”

(Doc. 10)

Invitato dal consulente

del personale a formulare osservazioni al riguardo, l’assicurato il 14

settembre 2018 si è così espresso:

" Ho

contattato diverse volte l’azienda __________ per fare la prova, il datore di

lavoro continuava sempre a posticipare la prova. Nel colloquio telefonico del

31.8

da me effettuato mi ha consigliato di cercarmi un altro posto più in

linea con le mie qualifiche, quindi ho capito che preferiscono una persona più

giovane, ha ringraziato comunque e salutato cordialmente.” (doc. 11/1)

Il 24 settembre 2018

l’assicurato, rispondendo ad una richiesta di osservazioni formulata dalla

Sezione del lavoro (doc. 13), ha ancora precisato:

" Ho

contattato il datore di lavoro il giorno 9.8.2018 e abbiamo avuto un colloquio

il giorno 10.8.2018.

Durante il colloquio il datore mi chiede se sono disponibile per

una prova dal 20.8.2018 al 24.8.2018, ho risposto che sono disponibile, quindi

il datore mi comunica che mi contatta per la conferma.

Non avendo ricevuto conferma da parte del datore di lavoro

contatto l’azienda il giorno 17.08.2018, il datore mi comunica che il mio

termine quadro sta per scadere, quindi mi posticipa la prova dal 3.9.2018 al

7.9.2018

e che mi contatta per la conferma.

Anche questa volta non ricevo la chiamata del datore di lavoro

quindi il giorno 31.8.2018 contatto il datore di lavoro il quale mi comunica

che non è necessario fare la prova in quanto il mio profilo e le mie qualifiche

non sono in linea alla loro azienda e considerata la mia lunga esperienza mi

consiglia di cercare altrove.” (Doc. 14)

Il 27 ottobre 2018 la

Seziona del lavoro ha assegnato alla __________ un termine di 10 giorni per

formulare osservazioni in merito allo svolgimento dei fatti (cfr. doc. 15).

Dopo un sollecito del 12

ottobre 2018 (cfr. doc. 16) __________, il 18 ottobre 2018, ha così risposto:

" (…) Dopo

aver annunciato all'URC di essere alla ricerca di up fresatore ed aver ricevuto

il profilo di alcuni candidati, abbiamo ritenuto di volerne incontrare due per

un primo colloquio.

Con il primo, dopo l'incontro ci siamo accordati per fare una

prova dal 28 al 31 agosto. Con il signor RI 1 dovevamo invece sentirci a fine

agosto per organizzare una prova anche con lui la settimana seguente.

Quando ci ha contattati però ha espresso solo una serie di

perplessità sul nostro modo di lavorare e la sua preferenza nel cercare un'azienda

nella quale si programmi ancora a bordo macchina, come è lui abituato a fare, e

non su PC mediante CAD-CAM come facciamo noi.

Questo perché secondo lui, programmare a bordò macchina e il metodo più efficiente, ma soprattutto,

sempre secondo lui, così avrebbe potuto valorizzare al meglio la sua esperienza

e quindi pretendere di più. Malgrado gli sia stato fatto notare che di

retribuzione non si era ancora parlato, che gli si stava offrendo un’opportunità

per rientrare nel mondo del lavoro e che avrebbe potuto apprendere un modo di

operare più al passo con i tempi, il signor RI 1 non ha manifestato la benché

minima intenzione di svolgere la prova e di avere interesse di farsi assumere.

A questo punto ci è sembrato ovvio che quanto rimaneva da fare era

di augurargli ogni bene per il futuro e di trovare un'altra azienda che

fosse disposta ad assumerlo.” (Doc. 17/1)

Il 24 ottobre 2018 al

riguardo RI 1 ha rilevato:

" Durante il

colloquio di lavoro avuto il giorno 10.8.2018 ho dato disponibilità da subito

per una prova di lavoro, se l’azienda era veramente interessata ad assumermi mi

avrebbe fatto fare la prova fin da subito e non certamente per il mese

successivo.

In questo senso ho sempre contattato l’azienda per avere conferma

della prova, ma da parte loro non sono mai stato contattato in quanto non erano

interessati al mio profilo.

Fatte queste valutazioni riconfermo quanto scritto con lettera del

24.9

).” (Doc. 19)

2.8

Chiamato ora a pronunciarsi,

alla luce dei fatti esposti al precedente considerando (cfr. consid. 2.7), il

TCA deve concludere che l’assicurato, con il suo comportamento, ha perso la

possibilità di reperire un nuovo impiego (cfr. sul tema STF 8C_487/2007 del 20

novembre 20017; STF 8C_275/2012 del 13 luglio 2012).

RI 1, esprimendo le

proprie perplessità sulle modalità di programmazione dell’azienda (su PC

mediante CAD-CAM, anziché a bordo macchina), in quanto non valorizzerebbe al

meglio la sua esperienza professionale (cfr. il curriculum vitae, doc. 5), si è

messo in condizione di non effettuare la prova di lavoro, sebbene il datore di

lavoro gli avesse manifestato il suo interesse per l’assunzione dopo avere

esaminato la documentazione da lui inviata.

Con questo atteggiamento

l’assicurato ha di fatto dimostrato di non avere una sufficiente disponibilità

a concludere il contratto di lavoro. Egli avrebbe invece dovuto manifestarla anche

se l’occupazione non corrispondeva pienamente alle sue aspettative in virtù del

suo obbligo di ridurre il danno (cfr. DLA 2002 pag. 55; B. Rubin, “Commentaire

de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 155).

A ragione, dunque, la

Sezione del lavoro ha parificato il comportamento del ricorrente al rifiuto

esplicito di un’occupazione (cfr. consid. 2.2 e 2.4) e l’ha sanzionato sulla

base dell’art. 30 cpv.1 lett. d LADI.

Del resto, in occasione

del colloquio di consulenza del 17 agosto 2018, all’assicurato era stato indicato

quanto segue:

" Concordare

la prova con la __________ e comunicarlo al sottoscritto.

Ricordo che il fatto di essere assegnato ad un posto vacante non

propriamente conforme al proprio profilo non è una motivazione sufficiente per

declinare l’offerta.

Invece va bene se non viene rispettata la disponibilità lavorativa

indicata all’URC.” (Doc. 21/1)

Anche l’entità della

sanzione, 23 giorni di sospensione, si rivela proporzionata alla gravità della

colpa (cfr. consid. 2.5 e 2.6).

In tale contesto si

ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in discussione senza validi

motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016

del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002

del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF

è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA

38.2011.84

del 6 febbraio 2012).

La decisione su

opposizione del 14 febbraio 2019 deve dunque essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti