38.2019.19
Un'assicurata che a gennaio 2018 ha avuto un figlio e a febbraio 18 ha concluso un contratto di lavoro mettendo a disposizione di un ristorante il proprio certificato di gerenza ma senza mai lavorare
7 ottobre 2019Italiano20 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2019.19
rs
Lugano
7 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13 febbraio 2019 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 13 febbraio 2019 la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente
decisione del 29 agosto 2018 (cfr. doc. 16) con la quale aveva negato a RI 1,
annunciatasi per il collocamento il 1° luglio 2018 (cfr. doc. 1), il diritto a
indennità di disoccupazione, poiché non risultava adempiuto il periodo minimo
di contribuzione, né l’assicurata poteva essere esonerata dal medesimo.
La Cassa, nella decisione
su opposizione, ha esposto la seguente motivazione:
" IV: Nel
presente caso lei nel periodo di contribuzione (02.07.2016 – 01.07.2018) ha
lavorato presso il __________ dal 01.11.2016 al 27.05.2017 (6.933 mesi).
La sua opposizione è stata così motivata “…
faccio opposizione in quanto il periodo da loro indicato sono stata salariata e
Fatti
i contributi sono stati versati correttamente, in allegato ci sono gli ultimi
12 salari prima dell’iscrizione in disoccupazione, iscrizione fatta il 02.07.2018.
Inoltre come può vedere in allegato ho richiesto da __________ se i contributi,
oneri sociali sono stati versati, __________ mi conferma che i contributi e gli
oneri sociali sono stati versati da entrambi i datori di lavoro. Avendo 12 mesi
di salario e relativi contributi versati nei due anni prima dell’iscrizione in disoccupazione
dovrei avere diritto all’indennità di disoccupazione giusto? …”.
V. La cassa ha negato il diritto in quanto non
ha considerato periodo di contribuzione il rapporto di lavoro presso il __________
di __________. Periodo 01.02.2018 – 30.06.2018.
Come giustamente indicato da lei per il
menzionato periodo è stata retribuita con un salario mensile di CHF 4'120.--
più tredicesima ma non ha svolto alcuna attività, come indicato nello scritto
del datore di lavoro del 18 agosto 2018: “… confermiamo che la Signora RI 1
ha messo a disposizione il suo certificato di gerenza dal 01.02.2018 al
30.06.2018. Non ha lavorato nel ristorante…”.
VI. Come già menzionato ha adempiuto il periodo
di contribuzione colui che, entro il pertinente termine quadro, ha svolto
durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione.
VII. Le disposizioni indicano chiaramente
che occorre svolgere un’occupazione, beneficiare di un salario senza essere
occupati non è considerato periodo di contribuzione anche se sono pagate le
deduzioni sociali.
VIII. Per questi motivi il periodo presso
il __________ di __________ non può essere ritenuto periodo di contribuzione. (…)”
(Doc. A1)
1.2. Contro la decisione su
opposizione del 13 febbraio 2019 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA nel quale si è così espressa:
" (…) io ho
lavorato ed ho versato i 12 mesi di contributi. Dal 01.11.2016 al 30.04. 2017
ho svolto l’attività di esercente presso il __________ di __________. Contratto
a tempo determinato (5 mesi di contributi versati).
Dal 01.05.2017 ho firmato un contratto di
lavoro su chiamata a tempo indeterminato presso il __________ di __________. Ho
lavorato su chiamata il mese di maggio (…) a fine mese mi sono iscritta in
disoccupazione per un guadagno intermedio (1 mese di contributi versati).
In gennaio 2018 ho firmato un contratto a
tempo indeterminato come esercente presso il __________ di __________ con data
di inizio il 01.02.2018. In data 29.01.2018 ho partorito mio figlio presso l’__________
di __________ ed ho usufruito delle 16 settimane di maternità, per questo
motivo non ho svolto l’attività di esercente in questo periodo.
Ho ricevuto una lettera di licenziamento
con preavviso di un mese al mio rientro al lavoro ed ho lavorato fino al 12
giugno dopo di che ho usufruito delle vacanze e dei festivi (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 9
aprile 2019 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc.
III).
1.4. Il 21 maggio 2019,
l’insorgente, che ha comunicato di aver partorito il 29 marzo 2019 il secondo
figlio, ha prodotto gli estratti conto Postfinance da febbraio a luglio 2018
per dimostrare il versamento dei salari (cfr. doc. V; VI; B1-8).
1.5. La parte resistente, il 3
giugno 2019, ha comunicato di non avere osservazioni da presentare in merito
agli ultimi scritti della ricorrente (cfr. doc. VIII).
1.6. Il doc. VIII è stato
trasmesso per conoscenza all’assicurata (cfr. doc. IX).
Considerandi
2.1
Oggetto della lite è la
questione di sapere se la Cassa a ragione oppure no abbia negato a RI 1 il
diritto all'indennità di disoccupazione a far tempo dal mese di luglio 2019, in
quanto il periodo minimo di contribuzione non è adempiuto e non sussiste un
motivo di esonero.
2.2
Un
assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha
compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art.
2.
cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10.
LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946.
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato,
quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro,
un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF
122.
V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai
fini dell’applicazione di tale articolo, da una parte, non è necessario che il
datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia
effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del
salariato, non essendo un presupposto per il
riconoscimento di un periodo contributivo ai sensi dell'art. 13 LADI (cfr.
STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.1.; STFA C 34/04 del 20 settembre
2004.
consid. 1.3.; DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a,
pag. 88-89).
In una sentenza
pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria
giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola
condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,
l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di
contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le
sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta
a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un
salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la
prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
In
secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente
percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una
remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto
all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli
art. 8 cpv. 1 lett. e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha
rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.
Al
riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019 consid. 5; STF
8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007
del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in
Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.
Nella sentenza 8C_646/2013
dell’11 agosto 2014, pubblicata in DTF 140 V 379, il Tribunale federale ha
indicato che il periodo in cui un’assicurata si ritira dal mercato del lavoro e
percepisce indennità di perdita di guadagno in caso di maternità vale quale
periodo di contribuzione (cfr. pure Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, 2014, n° 11 ad art. 13 LADI).
2.3
Ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 lett. d LADI sono pure
considerate, tra l'altro, periodo di contribuzione le interruzioni di lavoro dovute a
maternità (art. 5 LPGA), purché prescritte nelle norme sulla protezione del
lavoratore o convenute nei contratti collettivi di lavoro.
La Prassi LADI ID emessa
dalla SECO al p.to B165 prevede al riguardo:
" Le
interruzioni di lavoro non retribuite durante un rapporto di lavoro in seguito
a maternità sono parimenti computate purché prescritte nelle disposizioni sulla
protezione dei lavoratori o convenute nei contratti collettivi di lavoro.”
In proposito cfr. pure B.
Rubin, op. cit., n° 31 ad art. 13 LADI.
2.4
L'art. 14 LADI, che regola
l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede al cpv. 1
lett. b che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le
persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12
mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro e non
hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi a causa di malattia
(art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione
che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera.
Giusta l’art. 13 OADI sono
considerate maternità ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera b LADI la
durata della gravidanza e le 16 settimane successive al parto.
L’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI configura un'eccezione al presupposto
dell'adempimento del periodo contributivo per le persone che non hanno potuto
svolgere un'attività lavorativa precedentemente alla disoccupazione (cfr. DTF
130.
V 229 consid. 1.2.2.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°
gennaio 2007 Tribunale federale), l'applicazione di questo disposto presuppone
che l'assicurato sia stato impedito, per almeno dodici mesi, di essere parte
contraente di un rapporto di lavoro per una delle ragioni enumerate dalla
legge. In altri termini, deve esistere un legame di causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi, tra
l'inadempimento del periodo di contribuzione da un lato, e i motivi elencati
nel predetto disposto dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente data se,
per uno dei motivi indicati, non era possibile né ragionevolmente esigibile per
l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale. Ne consegue
che in presenza di un'incapacità lavorativa solo parziale, l'esistenza del
necessario nesso causale è condizionata al fatto che si potesse o meno esigere
l'esercizio di un'attività soggetta a contribuzione, svolta a tempo parziale
(cfr. STF 8C_751/2017 del 5 febbraio 2018 consid. 2.2.; DTF 131 V 279 consid.
1.2
; DTF 130 V 229 consid. 1.2.3.; DTF 126 V 386 consid. 2b).
In
merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata
in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha
ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del
periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di
contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
Contestualmente
la nostra Massima Istanza ha pure confermato che non è possibile cumulare
periodi di contribuzione con periodi di esonero.
Cfr.
pure STF 8C_234/2018 dell’8 agosto 2018 consid. 3; STF 8C_645/2014 del 3 luglio
2015.
consid. 1.2.; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07
del 22 novembre 2007.
2.5
Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, nata il __________ 1993, dal 1°
novembre 2016 al 30 aprile 2017 è stata alle dipendenze della __________ quale
gerente del __________ di __________, in virtù di due contratti di durata
determinata, il primo dal 1° novembre al 31 dicembre 2016 con salario lordo mensile
di fr. 4'108.-- per tredici mensilità (cfr. doc. 4) e il secondo dal 1° gennaio
al 30 aprile 2017 con salario lordo mensile di fr. 4'120.-- per tredici
mensilità (cfr. doc. 5).
Nel mese di maggio 2017, e
meglio dal 1° al 27 maggio 2017, la medesima ha lavorato come cameriera su
chiamata per il __________ (cfr. doc. 7; 6).
Dal mese di giugno al mese
di novembre 2017 l’assicurata è stata iscritta in disoccupazione presso la
Cassa __________. Il termine quadro per la riscossione di prestazioni è scaduto
a metà novembre 2017. In seguito, fino a fine gennaio 2018, RI 1 non ha
percepito, quindi, indennità di disoccupazione, né ha svolto attività lucrativa
(cfr. doc. 15).
La ricorrente, da una
parte, e __________ e __________ del __________ di __________, dall’altra, il
16.
gennaio 2018 hanno concluso un contratto di lavoro a tempo pieno di durata
indeterminata in qualità di gerente con inizio al 1° febbraio 2018 e
retribuzione di fr. 4'120.-- per tredici mensilità (cfr. doc. 10).
In realtà l’accordo prevedeva
che il contratto sarebbe giunto al termine al momento del superamento degli
esami di gerenza da parte del cuoco del ristorante (cfr. doc. 13)
Il 29 gennaio 2018
l’insorgente ha partorito, alla trentanovesima settimana di gravidanza, il suo
primo figlio presso l’Ospedale __________ di __________ dove è rimasta degente
fino al 3 febbraio 2018 (cfr. doc. A13).
L’assicurata si è
annunciata per il collocamento il 1° luglio 2018 (cfr. doc. 1), indicando nella
“Domanda d’indennità di disoccupazione” alla Cassa che l’”ultimo giorno di
lavoro effettuato” è stato il 30 giugno 2018 (cfr. doc. 2).
Dagli scritti del 10 e del
18.
agosto 2018 di __________ del __________ alla Cassa risulta, da un lato, che
la ricorrente dal 1° febbraio al 30 giugno 2018 ha messo a disposizione
dell’esercizio pubblico il proprio certificato di gerenza e che le è stato
corrisposto l’intero stipendio come da contratto.
In effetti da febbraio a
giugno 2018 sono stati allestiti dei certificati di salario da parte del datore
di lavoro relativi alla retribuzione mensile lorda di fr. 4'120.--, oltre alla
quota parte di tredicesima di fr. 343.20 lordi, corrispondenti a fr. 3'856.25
netti al mese (cfr. doc. A11), importo quest’ultimo che risulta essere stato
bonificato mensilmente sul conto Postfinance dell’assicurata - cfr. doc. B1-8).
Dall’altro, emerge che
tuttavia la medesima non ha lavorato nel ristorante (cfr. doc. 13; 14).
Con decisione del 29
agosto 2018 la Cassa ha negato all’insorgente il diritto a indennità di
disoccupazione dal mese di luglio 2018, poiché non risultava adempiuto il
periodo minimo di contribuzione, né poteva essere esonerata dal medesimo (cfr.
doc. 16, consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 13 febbraio 2019 (cfr. doc. A1;
consid. 1.1.).
2.6
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ribadire che
la riscossione effettiva del salario non costituisce una conditio sine qua non
per riconoscere adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi ai
sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 cpv. 1 LADI.
In effetti la sola
condizione risulta essere l’esercizio di un’attività lavorativa soggetta
all’obbligo contributivo (cfr. consid. 2.2.).
In concreto, come visto,
la ricorrente, a partire dal 1° febbraio 2018, ha messo a disposizione del __________
di __________ il proprio certificato di gerenza fino al relativo conseguimento
da parte del cuoco (cfr. doc. 13).
La stessa, tuttavia, non
ha mai lavorato nell’esercizio pubblico, come attestato da __________ (cfr.
doc. 14; consid. 2.5.).
L’assicurata, del resto, mai
ha asserito il contrario, facendo piuttosto valere di avere ricevuto lo
stipendio, rispettivamente che a suo favore sono stati versati i contributi
sociali (cfr. doc. 17; I).
In simili condizioni, occorre
concludere che l’assicurata, da febbraio a giugno 2018 - a prescindere dagli
estratti conto Postfinance relativi al lasso di tempo febbraio-luglio 2018 da
cui si evince la corresponsione da parte del __________ del salario mensile
netto di fr. 3'856.25 concernente il periodo febbraio-giugno 2018, come pure dal
versamento di contributi alla Cassa __________ (cfr. doc. 12; consid. 2.2.) -, non
ha esercitato un’attività lavorativa soggetta a contribuzione ai sensi
dell’art. 13 cpv. 1 LADI.
Tale arco di tempo non
vale, quindi, quale periodo di contribuzione contemplato all’art. 8 cpv. 1
lett. e LADI.
In proposito giova
rilevare che con sentenza 8C_410/2019 del 5 agosto 2019 l’Alta Corte ha
considerato irricevibile il ricorso di un’assicurata contro un giudizio della
Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale friborghese con il
quale era stato negato l’adempimento del periodo di contribuzione di cui agli
art. 13 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, in quanto non era stato sufficientemente
provato l’esercizio di un’attività lavorativa soggetta a contribuzione presso
la Sagl del figlio.
In effetti il TF ha
ritenuto che l’insorgente avesse esposto la
propria versione dei
fatti, senza dimostrare perché la sentenza impugnata sarebbe stata fondata su
di un apprezzamento arbitrario dei fatti e delle prove.
Ne
discende che nel termine quadro per il periodo di contribuzione che, nella presente
fattispecie, si estende dal 2 luglio 2016 al 1° luglio 2018 (cfr. doc. A1),
l’insorgente può comprovare un periodo di contribuzione soltanto di 6.933 mesi
dal 1° novembre 2016 al 27 maggio 2017 in cui era alle dipendenze della __________
(cfr. consid. 2.5.), come deciso dalla parte resistente.
Va peraltro evidenziato
che la ricorrente stessa ha dichiarato di non avere percepito indennità in caso
di maternità a seguito della nascita del suo primo figlio il 29 gennaio 2018,
ma che “… il mio datore di lavoro mi ha pagato al 100% senza richiedere la
maternità” (cfr. doc. 15).
Pertanto non torna
applicabile quanto stabilito nella DTF 140 V 379, ossia che il periodo in cui
un’assicurata si ritira dal mercato del lavoro e percepisce indennità di perdita
di guadagno in caso di maternità costituisce un periodo di contribuzione (cfr.
consid. 2.2.).
Anche se avesse percepito
indennità di maternità per 14 settimane (cfr. art. 16d LIPG; art. 24 contratto
collettivo di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione svizzera),
l’insorgente non adempirebbe, tenuto conto dei 6.933 mesi di contribuzione, il
periodo minimo di dodici mesi di cui all’art. 13 cpv. 1 LADI.
L’assicurata
non ha, dunque, ossequiato il periodo minimo di contribuzione di dodici mesi previsto
dall’art. 13 cpv. 1 LADI.
Per completezza giova,
infine, rilevare che in casu non torna applicabile l’art. 13 cpv. 2 lett. d
LADI secondo cui sono pure considerati periodo di contribuzione le interruzioni
di lavoro dovute a maternità non retribuite durante un rapporto di lavoro, purché prescritte nelle norme sulla
protezione del lavoratore o convenute nei contratti collettivi di lavoro
(cfr. consid. 2.3.).
In effetti nel caso di
specie la ricorrente, nel periodo da febbraio a giugno 2018 relativo al
contratto di lavoro concluso con il __________ il 16 gennaio 2018, ha sempre percepito
lo stipendio intero (cfr. doc. 11; B1-8).
In ogni caso anche volendo
ritenere, per pura ipotesi di lavoro, un lasso di tempo assimilabile a periodo
di contribuzione di circa quattro mesi (l’art. 35 cpv. 3 della legge sul lavoro
- LL - enuncia comunque che è vietato occupare una donna durante le otto
settimane, per cui circa due mesi, dopo il parto) dopo la nascita del figlio
dell’insorgente (29 gennaio 2018), e meglio da febbraio a maggio 2018,
complessivamente, considerati i 6.933 mesi di contribuzione, non si
raggiungerebbe il periodo minimo di dodici mesi.
2.7
La ricorrente neppure può
essere esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14
LADI.
In particolare non entra
in linea di conto l’esenzione di cui all’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI a seguito
della maternità (cfr. consid. 2.4.).
In effetti nel caso di
specie difetta un nesso di causalità tra il mancato adempimento dell’obbligo
del periodo di contribuzione e il motivo dell’impedimento, ovvero la maternità (durata
della gravidanza e le 16 settimane successive al parto; cfr. art. 13 OADI;
consid. 2.4.).
Siccome il primo figlio
dell’insorgente è nato il 29 gennaio 2018 alla trentanovesima settimana (cfr.
consid. 2.4.), la gravidanza è iniziata nel mese di maggio 2017.
Nel mese di maggio 2017,
fino al giorno 27, l’assicurata ha lavorato su chiamata per il __________ (cfr.
doc. 6; consid. 2.5.).
Da giugno a metà novembre
2017.
la medesima è stata iscritta in disoccupazione, per cui era disposta ad
accettare un’occupazione adeguata (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 cpv. 1
LADI).
Da metà novembre 2017 a
fine gennaio 2018 la ricorrente non ha percepito indennità di disoccupazione,
né ha lavorato. Al riguardo la stessa ha indicato che ciò era ascrivibile più
che altro alla fine del termine quadro per la riscossione di prestazioni (cfr.
doc. 15; consid. 2.4.). L’insorgente del resto, il 16 gennaio 2018, ha concluso
un contratto di lavoro a tempo pieno quale gerente del __________ con inizio il
1° febbraio 2018 (cfr. doc. 10; consid. 2.5.).
Infine da febbraio a
giugno 2018 era gerente dell’esercizio pubblico menzionato percependo lo
stipendio mensile netto di fr. 3'856.25 (cfr. doc. B1-8).
Al riguardo va rilevato
che secondo l’art. 21 della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione
(Lear) del 1° giugno 2010, entrata in vigore il 1° aprile 2011, il
gerente è responsabile della conduzione dell’esercizio e garantisce, con la sua
presenza, il rispetto delle leggi e dei regolamenti (cpv. 1). Il regolamento
fissa le modalità della sua presenza e reperibilità (cpv. 2).
L’art. 75 RLear, in vigore
dal 1° aprile 2011, sancisce che il gerente svolge la propria attività a tempo
pieno, in un unico esercizio (cpv. 1). La presenza a tempo pieno è intesa come
8.
ore giornaliere sull’arco di 5 giorni settimanali (cpv. 2). Sono riservate le
eccezioni di cui agli art. 76, 77, 78 (cpv. 3).
Giusta
l’art. 77 RLear:
"Il gerente può svolgere un’altra attività contemporaneamente
alla gerenza:
a) di un
piccolo esercizio di cui all’art. 10;
b) di un
esercizio per il quale non è richiesto il diploma cantonale. (cpv. 1)
La
presenza del gerente deve in tutti i casi essere garantita per almeno 20 ore
sull’arco della settimana.”
Quale gerente l’insorgente,
benché non abbia poi effettivamente lavorato nel ristorante (cfr. doc. 14;
consid. 2.5.; 2.6.), non era impossibilitata a soddisfare gli obblighi
assicurativi a causa della maternità.
In ogni caso il periodo da
febbraio a giugno 2018, essendo inferiore a dodici mesi, non sarebbe comunque
sufficiente per l’applicazione dell’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI.
Ne
discende che la ricorrente, nel termine quadro di riferimento, non adempie la
condizione, secondo cui un’assicurata durante oltre dodici mesi
complessivamente non è stata vincolata da un rapporto di lavoro per maternità,
necessaria per essere esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione
giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI (per un caso relativo alla “malattia” cfr.
STCA 38.2008.66 del 11 marzo 2009 consid. 2.11.).
È peraltro utile ribadire
che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero
(cfr. consid. 2.4.).
2.8
La
decisione su opposizione del 13 febbraio 2019 deve, conseguentemente, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti