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Decisione

38.2019.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 marzo 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I disposti relativi

all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma

corrispondente.

Ciò non comporta,

tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto

alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

Con decisione pubblicata

in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha infatti

esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione

dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007

consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione

professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto

all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società

anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della

ditta.

Nelle sentenze pubblicate

in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in

SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre, deciso che un dipendente membro del

consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b

del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un membro del

consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che

sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui

esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016;

STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C

102/04 del 15 giugno 2005).

In una sentenza

8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi

temi le seguenti considerazioni:

" (…) Il

primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un

impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv.

3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di

quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura

aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali.

Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle

indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che

essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel

registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi

rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un

diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà

partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF

120 V 525 consid. 3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del

consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la

legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,

che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle

decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema

direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b

CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio

d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,

quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori

accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF

120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno

all'azienda (DTF

122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è

pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008,

la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne

discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la

giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la

precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego.

(…)"

Questo

Tribunale sottolinea che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V

234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche

quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di

indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione

professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro

coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del

16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Questo

principio è stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016,

nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.2. Dans

plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid.

4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement

de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la

loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de

travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante

leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur

activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des

conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de

cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces

mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent

l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans

une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se

faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les

activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint

de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur

lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec

celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise.

Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est

seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait -

justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois

être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il

entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de

démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié,

lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle

son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que

cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à

l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou

les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la

perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple

statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position

décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit

et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique,

voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art.

10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des

personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013

n° 1, p. 1-12). (…)"

Il rischio d’abuso non

esiste dunque più quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni

legame con la ditta.

Sempre secondo la

giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art.

809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di

amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF

8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02

del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3

marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23

gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio

2017).

In una sentenza

8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso

di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare

l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente

cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per eludere

quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in quella

fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché,

Considerandi

malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era

rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di

una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.

Il TF, con giudizio

8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N. 5 pag. 132, ha

stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di

disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più

iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro,

continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a

prestazioni LADI.

L’Alta Corte ha, in

particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e

la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia

gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente

occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella

di un datore di lavoro.

In una sentenza

8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un

giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di

disoccupazione a un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo

ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito

finanziariamente alla costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla

Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.

Al proposito B. Rubin, in

“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 99,

ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" Dans une Sàrl, les associés qui n’occupent pas la fonction de gérant

ne sont pas d’emblée exclus du droit.

Une examen de leur pouvoir effectif d’influencer

les décision de l’entreprise est nécessaire (arrêt du 19 décembre 2006 [C 267/05] consid. 4).

26.

Pour les

personnes licenciées qui ne font pas formellement partie d’un organe dirigeant

mais qui disposent encore d’une part sociale, leur droit ne pourra être exclu

que si leur part est importante (en principe d’au moins 30%) ou si la

possibilité d’influencer les décisions est considérable pour d’autres motifs,

par exemple en raison de liens de parenté avec d’autres personnes jouissant

d’un pouvoir décisionnel important (arrêts du 13 février 2009

[8C_1044/2008] ; 10 avril 2006 [C 61/05] ; 27 janvier 2005 [C

45/04] ; 14 mars 2003 [C 120/02].”

In

una sentenza 38.2016.65 del 6 marzo 2017 il TCA ha escluso il diritto

all’indennità per insolvenza nel caso di un assicurato che deteneva un terzo

del capitale sociale di una Sagl, costituita da una società anonima, la quale

aveva sottoscritto con il ricorrente e altri due soci a tale scopo un mandato

fiduciario.

In

quell’occasione il TCA si è così espresso:

" (…)

Da questo documento risulta con evidenza, come sostenuto a ragione

dall’amministrazione (cfr. doc. 62-63), che X. _________, attraverso la Z. _________,

era di fatto compartecipe finanziario in ragione di un terzo della B. _________

(cfr. doc. 45 – 47; le affermazioni del rappresentante del ricorrente nello

scritto del 1° settembre 2014 inviato al datore di lavoro nel quale evidenzia

“come grazie al fondamentale apporto – finanziario lavorativo – del mio

mandante la B. _________ ha potuto essere costituita e da dicembre 2013 a

maggio 2014, su 38 fatture solo 2 non sono state frutto della sua

intermediazione. Il tutto senza sinora essere stato retribuito come da

contratto di lavoro 20 dicembre 2013.”, doc. 43 e le precisazioni dello stesso

assicurato del 1° luglio 2016, “Di fatto come socio ho contribuito unicamente a

versare 1/3 del capitale sociale (andato perso, visto che le quote sono

detenute dalla Z. _________), e ad apporre il mio avvallo presso la banca dove

abbiamo aperto il conto.”, doc. 52).

Già solo per questa importante partecipazione finanziaria

superiore al 30% (cfr. Rubin op.cit. al consid. 2.4 in fine), che oltretutto non

risulta esplicitamente, X. _________, anche se non era formalmente iscritto

come socio gerente, non ha diritto all’indennità per insolvenza. (…)”

A proposito della

partecipazione finanziaria importante come motivo per escludere il diritto alle

prestazioni vedi pure STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009; STCA 38.2016.12

del 5 settembre 2016; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012; STCA 38.2008.3 del

12.

marzo 2008.

2.2

In una sentenza pubblicata in

DTF 126 V 134, relativa all’indennità per insolvenza, l’Alta Corte ha stabilito

che per determinare il momento dell’uscita dal consiglio di amministrazione di

una società anonima decisiva è la data, per analogia con la giurisprudenza

relativa all’art. 52 LAVS, delle effettive dimissioni dal consiglio di amministrazione

(“Dies ist der Zeitpunkt des effektiven Rücktritts, welcher umittelbar wirksam

ist”), e non quella della cancellazione dell’iscrizione nel registro di

commercio o quella della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di

commercio (consid. 5b). Questa giurisprudenza viene costantemente confermata

dal Tribunale federale (cfr. STF 8C_478/2018 del 16 agosto 2018 pure relativa

all’indennità per insolvenza).

Le

dimissioni da una carica in seno a una società sono un atto unilaterale

soggetto a ricezione e non sono sottoposte ad alcuna forma particolare, anche

se un documento redatto in forma scritta permette meglio di stabilire le

dimissioni effettive (cfr. STF 8C_140/2010 del 12 ottobre 2010 consid. 4.4.2.;

e la sentenza della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale

vodese ACH 1/09-96/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 4b

"encore faut-il toutefois

que la démission effective soit dûment établie, par la production d’un document

probant (lettre de démission ou procès-verbal d’assemblée générale ) adressé au

RC avec la réquisition de radiation, de manière à exclure tout abus”).

In proposito cfr. pure STF 8C_820/2009 del 28 ottobre 2010; STFA C

358/01 del 17 settembre 2003; STCA 38.2005.70 del 30 novembre 2005; STCA

38.2012.27

del 24 settembre 2012. Per il cambiamento di cassa malati cfr. DTF

126.

V 480.

2.3

Nell’evenienza concreta

risulta dagli atti che l’assicurato nel periodo in cui ha lavorato per la __________

dal 1° dicembre 2017 al 31 maggio 2018 (cfr. doc. 67-73) era membro del

Consiglio di amministrazione e deteneva il 40% delle azioni della società (cfr.

doc. 86).

Contrariamente a quanto

sostenuto nel ricorso (cfr. consid. 1.1), dopo il 31 maggio l’assicurato è

rimasto nel Consiglio di amministrazione della società e la sua quota azionaria

è stata ridotta al 2.5% (cfr. doc. 86).

Il 25 luglio 2018 lo

stesso assicurato ha infatti dichiarato alla Cassa quanto segue:

" (…)

Nel complesso, non ritengo necessario uscire dal Consiglio di

Amministrazione e dall'azionariato

della società __________ (che da

qualche settimana ha cambiato nome in __________) in quanto il mio potere

decisionale, per ragioni sia oggettive

che soggettive (che vado a spiegare di seguito) è pressoché nullo. Tuttavia, se necessario al

fine di facilitare l'accoglimento della mia domanda di indennità di disoccupazione

presso di voi, farei stralciare il mio

nominativo dal registro di commercio in qualità

di membro del

Consiglio di Amministrazione

(CdA). Di seguito alcuni dettagli del perchè non

credo sia necessaria la vendita

delle quote e l'uscita dal CdA.

1.

Consiglio

di Amministrazione.

a. Attualmente,

vi sono 5 consiglieri di amministrazione in __________. Come sapete, il voto

nel CdA è pro capite. Di conseguenza, io rappresento il 20% dei voti. Il

rimanente 80% dei voti (4 consiglieri) è sostanzialmente in mano ai due soci

che hanno deciso per il mio licenziamento in qualità di Amministratore

Delegato. Più in dettaglio, dei quattro consiglieri, 2 sono proprio i miei due

ex soci fondatori (__________ ed __________), mentre gli altri due sono loro

stretti contatti (__________ ed __________, entrambi molto vicini a __________).

Vista la situazione, i 2 consiglieri aggiunti dopo la costituzione della

società (__________ e __________) votano in accordo con __________ e __________

in quanto non operativi nella società e legati da un legame di fiducia con __________.

b. Potrei

certamente chiedere lo stralcio del mio nominativo se da voi richiesto.

Tuttavia, credo che far parte del CdA

di una società con consiglieri e azionisti di quel calibro possa giovare alla

mia ricerca di lavoro. Di fatto, nei colloqui posso dire di essere ancora

attivo (di fatto lo sono, anche se il 99% del mio tempo è occupato attivamente

alla ricerca di un posto a tempo indeterminato) quale azionista e consigliere,

piuttosto che in cerca di lavoro.

c. Ho

ragione di credere che i miei ex-soci siano in procinto di assumere un altro

consigliere, contatto ulteriore di __________. In tal caso, la mia quota di

influenza scenderebbe a 1/6 (17%). (…)” (Doc. 85-86)

D’altra

parte dagli atti dell’incarto non risulta quando la società ha ricevuto le

dimissioni dell’assicurato dalla sua carica di membro del consiglio di

amministrazione.

Gli atti

vanno quindi rinviati all’amministrazione affinché appuri questo fatto. A

partire dal quel momento il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. a in relazione

con l’art. 10 LADI (cfr. B. Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 97-102) è realizzato in quanto RI

1.

non poteva più influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro

(cfr. STCA 38.2018.46 del 20 settembre 2018).

Per il periodo successivo,

la partecipazione finanziaria estremamente ridotta del 2,5% delle azioni

esclude un rischio di abuso (cfr. STCA 38.2017.10 del 31 marzo 2017).

La Cassa esaminerà le

ulteriori condizioni per il diritto all’indennità di disoccupazione, anche alla

luce di quanto emerso in un secondo tempo per il periodo successivo al 15

novembre 2018.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 13 dicembre 2018 è annullata e gli atti sono

rinviati alla Cassa affinché proceda conformemente a quanto esposto al consid.

2.3.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti