38.2019.2
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18 marzo 2019Italiano23 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2019.2
dc/sc
Lugano
18 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 gennaio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 dicembre 2018 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 13 dicembre
2018 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione
del 10 agosto 2018 (cfr. doc. 78-80) ed ha negato a RI 1, iscrittosi in
disoccupazione dal 1° giugno 2018, il diritto alle indennità, argomentando:
" (…) Nell’evenienza
concreta emerge che l’opponente, nel corso del termine quadro per il periodo di
contribuzione (1° giugno 2016 – 31 maggio 2018), nel periodo dal 1° dicembre
2017 al 31 maggio 2018 ha svolto la sua attività lavorativa per la spettabile __________,
società della quale risultava essere membro del consiglio d’amministrazione con
firma collettiva a due e presso la quale deteneva il 2.5% delle azioni.
Dalla documentazione prodotta in sede di opposizione e dalle
dichiarazioni inoltrate, si è potuto evincere come l’opponente possegga il 2.5%
delle azioni della società per ragioni che, a suo dire, risultano essere di
prestigio e di responsabilità verso i clienti; una dichiarazione redatta da
parte della società indica che lo stesso non ha mai detenuto, nonostante il
possesso delle quote, potere decisionale all’interno della società.
L’opponente dichiara inoltre di essere ancora in possesso di tali
quote non per sua volontà ma per il fatto che nessuna desidera acquistarle,
sarà dunque costretto, a suo dire, a venderle ad un prezzo puramente simbolico.
Stante a quanto precede la Cassa rileva come, le varie
dichiarazioni rilasciate in sede d’opposizione, non escludano il rischio di
abuso sancito dalla legge, infatti, la giurisprudenza ha escluso i membri del
consiglio d’amministrazione che collaborano nell’azienda, per il motivo che la
legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,
che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle
decisioni del datore di lavoro.” (Doc. B)
1.2. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il
suo patrocinatore chiede che il diritto alle indennità di disoccupazione sia
riconosciuto dal 1° giugno 2018.
Egli ha così innanzitutto
descritto le modalità in cui sono avvenute l’assunzione da parte della ditta e
la cessazione del rapporto di lavoro:
" (…)
2) RI 1,
coniugato con due figli, ha lavorato per molti anni al __________.
Dal 1. dicembre 2017 è stato assunto
quale dipendente con contratto scritto di lavoro al 100% dalla __________ di __________
(una start-up).
Prove: richiamo incarto.
3) Per
permettersi di meglio presentarsi ai clienti (cioè con un ruolo formale più
importante e credibile, oltre che per fidelizzarlo alla società), gli stato
chiesto di essere azionista con partecipazione del 2.5% del capitale, e di
essere membro del CdA con potere di firma collettiva a due.
Come attestatogli il 28 agosto 2018
dal proprio datore di lavoro egli, quale amministratore, non ha mai avuto
potere di influenzare qualsivoglia decisione della società.
Prove: richiamo inc.
4) Egli si è
visto disdire (unilateralmente) dal datore di lavoro il contratto d'impiego: le
conseguenze di detta disdetta sono state regolate nell'accordo firmato dalle
parti il 27 aprile 2018.
RI 1 ha impiegato del tempo per
ottenere la propria cancellazione dal Registro di Commercio, mentre non è
ancora riuscito a convincere gli azionisti della società ad acquistargli le
proprie (poche) azioni. (…)” (Doc. I pag. 2-3)
Il rappresentante
dell’assicurato ritiene poi del tutto ininfluente la quota del 2.5% di
partecipazione azionaria in quanto si tratta di un “sempre più usuale
coinvolgimento da parte del datore di lavoro nel sentimento di appartenenza
aziendale” (cfr. doc. I pag. 6).
Inoltre, secondo il
rappresentante dell’assicurato, l’appartenenza ad un Consiglio
d’amministrazione non è sufficiente per “escludere globalmente dal diritto
all’indennità di disoccupazione un assicurato” (cfr. doc. I pag. 7).
Egli sostiene pure che
determinante è la data della partenza effettiva dal Consiglio di
amministrazione (in casu: al 31 maggio 2018) e non quella della cancellazione
dal Registro di commercio.
Il patrocinatore del
ricorrente sviluppa in conclusione le seguenti considerazioni:
" (…)
17) In
definitiva, scopo della giurisprudenza relativa alle eventuali indennità da
percepirsi da persone che occupano una posizione che potrebbe essere assimilata
a quella di un datore di lavoro è quella di evitare il rischio di abuso
inerente il versamento di indennità a tali persone (DTF 123 V 234).
Nella fattispecie però non v'è rischio
di abuso. D'altronde, il ricorrente, per anni dipendente con ottimo salario di __________
(ed ancora attivo in tale funzione nella prima parte del periodo-quadro) non
avrebbe mai avuto ragionevolmente motivo di attivarsi (lui, coniugato con
moglie casalinga e due figli in tenera età) in un'attività (nuova, oltretutto:
la società datrice di lavoro è una start-up) indipendente, con i rischi
(economici) che ciò avrebbe comportato per lui.
18) Esaurito il
periodo di attesa di 5 giorni (art. 18 cpv. 2 LADI), il ricorrente ha quindi
diritto alle indennità previste all'art. 8 LADI, a decorrere dal 6 giugno 2018.
(…)” (Doc. I pag. 8)
1.3. Nella sua risposta del 5
febbraio 2019 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
3. La Cassa,
rileva pure come il ricorrente, a decorrere dal 16 novembre 2018, risulti
amministratore unico con firma individuale della società __________ di __________
(cfr. doc. 2).
Il Sig. RI 1, contrariamente ai suoi
doveri, non ha mai informato la Cassa di questo fatto, che è emerso soltanto a
seguito di un ulteriore accertamento.
Trattasi di un fatto rilevante poiché,
secondo prassi LADI 01.2018 della SECO, se durante il termine quadro per la
riscossione della prestazione un assicurato assume un impiego di cui occupa una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro, il suo diritto all'indennità
non può essere negato in applicazione per analogia dell'art. 31 cpv. 3 lett. c
LADI. La sua idoneità al collocamento deve per contro essere esaminata. Lo
stesso vale in occasione di un termine quadro successivo (DIE 8C_635/2009
dell'1.12.2009).
4. Visto quanto
precede, anche in sede ricorsuale, la Cassa ribadisce che il ricorrente ha
mantenuto almeno sino al 15 novembre 2018 una posizione analoga a quella di un
datore di lavoro. Questo sia perché egli faceva parte del consiglio
d'amministrazione della __________ sia perché ne deteneva e ne detiene tuttora
il 2.5 % delle azioni. Si dirà di più. Sino al suo licenziamento il ricorrente
ne è stato Chief Executive Officer (CEO) con potere decisionale (così come
risulta dalle dichiarazioni della signora __________, Chairwoman, cfr. doc.
104-105 e dal Board of Directors Meeting della società, cfr. doc. 52-54) e la
sua quota azionaria ammontava al 40% (cfr. doc. 85-87).
Per il periodo successivo la Cassa
deve invece procedere ad ulteriori accertamenti onde verificare se l'assicurato
è idoneo al collocamento e di conseguenza se abbia diritto all'indennità di
disoccupazione.
Contestualmente all'invio dell'incarto
alla Cassa, si chiede a codesto lodevole Tribunale di respingere la richiesta
di assegnazione di ripetibili formulata dal ricorrente per i motivi di cui
sopra, segnatamente di aver sottaciuto una circostanza rilevante per il suo
diritto alle indennità di disoccupazione.” (Doc. III)
1.4. Il 6 febbraio 2019 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori
mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
2.1. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione
è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e art. 10 LADI).
L’art. 31 cpv. 3 LADI
prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i lavoratori, la
cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente
controllabile;
b. il coniuge del
datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
Fatti
I disposti relativi
all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma
corrispondente.
Ciò non comporta,
tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto
alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.
Con decisione pubblicata
in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha infatti
esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione
dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007
consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione
professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto
all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società
anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della
ditta.
Nelle sentenze pubblicate
in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in
SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre, deciso che un dipendente membro del
consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b
del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi
dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del
consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che
sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui
esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016;
STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C
102/04 del 15 giugno 2005).
In una sentenza
8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi
temi le seguenti considerazioni:
" (…) Il
primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un
impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv.
3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di
quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura
aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali.
Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle
indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che
essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel
registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi
rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un
diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà
partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF
120 V 525 consid. 3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del
consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la
legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,
che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle
decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema
direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b
CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio
d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,
quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori
accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF
120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno
all'azienda (DTF
122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è
pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008,
la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne
discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la
giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la
precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego.
(…)"
Questo
Tribunale sottolinea che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V
234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche
quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di
indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione
professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro
coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del
16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).
Questo
principio è stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016,
nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2. Dans
plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid.
4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement
de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la
loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de
travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante
leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur
activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des
conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de
cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces
mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent
l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans
une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se
faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les
activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint
de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur
lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec
celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise.
Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est
seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait -
justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois
être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il
entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de
démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié,
lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle
son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que
cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à
l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou
les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la
perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple
statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position
décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit
et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique,
voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art.
10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des
personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013
n° 1, p. 1-12). (…)"
Il rischio d’abuso non
esiste dunque più quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni
legame con la ditta.
Sempre secondo la
giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art.
809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di
amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF
8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02
del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3
marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23
gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio
2017).
In una sentenza
8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso
di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare
l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente
cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per eludere
quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in quella
fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché,
Considerandi
malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era
rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di
una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.
Il TF, con giudizio
8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N. 5 pag. 132, ha
stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di
disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più
iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro,
continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a
prestazioni LADI.
L’Alta Corte ha, in
particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e
la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia
gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente
occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella
di un datore di lavoro.
In una sentenza
8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un
giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di
disoccupazione a un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo
ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito
finanziariamente alla costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla
Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.
Al proposito B. Rubin, in
“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 99,
ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" Dans une Sàrl, les associés qui n’occupent pas la fonction de gérant
ne sont pas d’emblée exclus du droit.
Une examen de leur pouvoir effectif d’influencer
les décision de l’entreprise est nécessaire (arrêt du 19 décembre 2006 [C 267/05] consid. 4).
26.
Pour les
personnes licenciées qui ne font pas formellement partie d’un organe dirigeant
mais qui disposent encore d’une part sociale, leur droit ne pourra être exclu
que si leur part est importante (en principe d’au moins 30%) ou si la
possibilité d’influencer les décisions est considérable pour d’autres motifs,
par exemple en raison de liens de parenté avec d’autres personnes jouissant
d’un pouvoir décisionnel important (arrêts du 13 février 2009
[8C_1044/2008] ; 10 avril 2006 [C 61/05] ; 27 janvier 2005 [C
45/04] ; 14 mars 2003 [C 120/02].”
In
una sentenza 38.2016.65 del 6 marzo 2017 il TCA ha escluso il diritto
all’indennità per insolvenza nel caso di un assicurato che deteneva un terzo
del capitale sociale di una Sagl, costituita da una società anonima, la quale
aveva sottoscritto con il ricorrente e altri due soci a tale scopo un mandato
fiduciario.
In
quell’occasione il TCA si è così espresso:
" (…)
Da questo documento risulta con evidenza, come sostenuto a ragione
dall’amministrazione (cfr. doc. 62-63), che X. _________, attraverso la Z. _________,
era di fatto compartecipe finanziario in ragione di un terzo della B. _________
(cfr. doc. 45 – 47; le affermazioni del rappresentante del ricorrente nello
scritto del 1° settembre 2014 inviato al datore di lavoro nel quale evidenzia
“come grazie al fondamentale apporto – finanziario lavorativo – del mio
mandante la B. _________ ha potuto essere costituita e da dicembre 2013 a
maggio 2014, su 38 fatture solo 2 non sono state frutto della sua
intermediazione. Il tutto senza sinora essere stato retribuito come da
contratto di lavoro 20 dicembre 2013.”, doc. 43 e le precisazioni dello stesso
assicurato del 1° luglio 2016, “Di fatto come socio ho contribuito unicamente a
versare 1/3 del capitale sociale (andato perso, visto che le quote sono
detenute dalla Z. _________), e ad apporre il mio avvallo presso la banca dove
abbiamo aperto il conto.”, doc. 52).
Già solo per questa importante partecipazione finanziaria
superiore al 30% (cfr. Rubin op.cit. al consid. 2.4 in fine), che oltretutto non
risulta esplicitamente, X. _________, anche se non era formalmente iscritto
come socio gerente, non ha diritto all’indennità per insolvenza. (…)”
A proposito della
partecipazione finanziaria importante come motivo per escludere il diritto alle
prestazioni vedi pure STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009; STCA 38.2016.12
del 5 settembre 2016; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012; STCA 38.2008.3 del
12.
marzo 2008.
2.2
In una sentenza pubblicata in
DTF 126 V 134, relativa all’indennità per insolvenza, l’Alta Corte ha stabilito
che per determinare il momento dell’uscita dal consiglio di amministrazione di
una società anonima decisiva è la data, per analogia con la giurisprudenza
relativa all’art. 52 LAVS, delle effettive dimissioni dal consiglio di amministrazione
(“Dies ist der Zeitpunkt des effektiven Rücktritts, welcher umittelbar wirksam
ist”), e non quella della cancellazione dell’iscrizione nel registro di
commercio o quella della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di
commercio (consid. 5b). Questa giurisprudenza viene costantemente confermata
dal Tribunale federale (cfr. STF 8C_478/2018 del 16 agosto 2018 pure relativa
all’indennità per insolvenza).
Le
dimissioni da una carica in seno a una società sono un atto unilaterale
soggetto a ricezione e non sono sottoposte ad alcuna forma particolare, anche
se un documento redatto in forma scritta permette meglio di stabilire le
dimissioni effettive (cfr. STF 8C_140/2010 del 12 ottobre 2010 consid. 4.4.2.;
e la sentenza della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale
vodese ACH 1/09-96/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 4b
"encore faut-il toutefois
que la démission effective soit dûment établie, par la production d’un document
probant (lettre de démission ou procès-verbal d’assemblée générale ) adressé au
RC avec la réquisition de radiation, de manière à exclure tout abus”).
In proposito cfr. pure STF 8C_820/2009 del 28 ottobre 2010; STFA C
358/01 del 17 settembre 2003; STCA 38.2005.70 del 30 novembre 2005; STCA
38.2012.27
del 24 settembre 2012. Per il cambiamento di cassa malati cfr. DTF
126.
V 480.
2.3
Nell’evenienza concreta
risulta dagli atti che l’assicurato nel periodo in cui ha lavorato per la __________
dal 1° dicembre 2017 al 31 maggio 2018 (cfr. doc. 67-73) era membro del
Consiglio di amministrazione e deteneva il 40% delle azioni della società (cfr.
doc. 86).
Contrariamente a quanto
sostenuto nel ricorso (cfr. consid. 1.1), dopo il 31 maggio l’assicurato è
rimasto nel Consiglio di amministrazione della società e la sua quota azionaria
è stata ridotta al 2.5% (cfr. doc. 86).
Il 25 luglio 2018 lo
stesso assicurato ha infatti dichiarato alla Cassa quanto segue:
" (…)
Nel complesso, non ritengo necessario uscire dal Consiglio di
Amministrazione e dall'azionariato
della società __________ (che da
qualche settimana ha cambiato nome in __________) in quanto il mio potere
decisionale, per ragioni sia oggettive
che soggettive (che vado a spiegare di seguito) è pressoché nullo. Tuttavia, se necessario al
fine di facilitare l'accoglimento della mia domanda di indennità di disoccupazione
presso di voi, farei stralciare il mio
nominativo dal registro di commercio in qualità
di membro del
Consiglio di Amministrazione
(CdA). Di seguito alcuni dettagli del perchè non
credo sia necessaria la vendita
delle quote e l'uscita dal CdA.
1.
Consiglio
di Amministrazione.
a. Attualmente,
vi sono 5 consiglieri di amministrazione in __________. Come sapete, il voto
nel CdA è pro capite. Di conseguenza, io rappresento il 20% dei voti. Il
rimanente 80% dei voti (4 consiglieri) è sostanzialmente in mano ai due soci
che hanno deciso per il mio licenziamento in qualità di Amministratore
Delegato. Più in dettaglio, dei quattro consiglieri, 2 sono proprio i miei due
ex soci fondatori (__________ ed __________), mentre gli altri due sono loro
stretti contatti (__________ ed __________, entrambi molto vicini a __________).
Vista la situazione, i 2 consiglieri aggiunti dopo la costituzione della
società (__________ e __________) votano in accordo con __________ e __________
in quanto non operativi nella società e legati da un legame di fiducia con __________.
b. Potrei
certamente chiedere lo stralcio del mio nominativo se da voi richiesto.
Tuttavia, credo che far parte del CdA
di una società con consiglieri e azionisti di quel calibro possa giovare alla
mia ricerca di lavoro. Di fatto, nei colloqui posso dire di essere ancora
attivo (di fatto lo sono, anche se il 99% del mio tempo è occupato attivamente
alla ricerca di un posto a tempo indeterminato) quale azionista e consigliere,
piuttosto che in cerca di lavoro.
c. Ho
ragione di credere che i miei ex-soci siano in procinto di assumere un altro
consigliere, contatto ulteriore di __________. In tal caso, la mia quota di
influenza scenderebbe a 1/6 (17%). (…)” (Doc. 85-86)
D’altra
parte dagli atti dell’incarto non risulta quando la società ha ricevuto le
dimissioni dell’assicurato dalla sua carica di membro del consiglio di
amministrazione.
Gli atti
vanno quindi rinviati all’amministrazione affinché appuri questo fatto. A
partire dal quel momento il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. a in relazione
con l’art. 10 LADI (cfr. B. Rubin, “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 97-102) è realizzato in quanto RI
1.
non poteva più influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro
(cfr. STCA 38.2018.46 del 20 settembre 2018).
Per il periodo successivo,
la partecipazione finanziaria estremamente ridotta del 2,5% delle azioni
esclude un rischio di abuso (cfr. STCA 38.2017.10 del 31 marzo 2017).
La Cassa esaminerà le
ulteriori condizioni per il diritto all’indennità di disoccupazione, anche alla
luce di quanto emerso in un secondo tempo per il periodo successivo al 15
novembre 2018.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 13 dicembre 2018 è annullata e gli atti sono
rinviati alla Cassa affinché proceda conformemente a quanto esposto al consid.
2.3.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti