38.2019.21
Il ricorso al TCA contro la decisione formale con cui la Cassa ha ritenuto inammissibile una domanda volta all'ottenimento di indennità per intemperie è irricevibile. Trasmissione degli atti alla cass
27 marzo 2019Italiano6 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
38.2019.21
dc/gm
Lugano
27
marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso (opposizione) del 25 marzo 2019 di
RI 1
contro
la decisione formale del 6 marzo 2019 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione formale del 6 marzo 2019 la CO 1 ha considerato inammissibile la
domanda volta all’ottenimento di indennità per intemperie inoltrata dalla ditta
RI 1 poiché inoltrata oltre il termine di tre mesi previsto dalla legge,
indicando i seguenti rimedi giuridici:
"
Questa decisione può essere impugnata entro trenta giorni dalla sua
notificazione, facendo per iscritto opposizione.
(…).
L’opposizione deve
essere redatta in lingua italiana e deve contenere una conclusione ed una
motivazione. Essa deve essere corredata della decisione impugnata e degli
eventuali mezzi di prova invocati nell’opposizione. La procedura d’opposizione
è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili.
L’atto di ricorso deve
essere inoltrato a:
Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Via Pretorio 16
6900 Lugano (…)” (cfr.
Doc. A, pag. 2)
Il
25 marzo 2019 la ditta RI 1 ha inoltrato un’opposizione al Tribunale cantonale
delle assicurazioni (cfr. Doc. I).
1.2. Il
26 marzo 2019 __________ della CO 1, dopo essere stato interpellato dal
segretario del TCA, ha trasmesso un messaggio di posta elettronica del seguente
tenore:
"
(…) in merito al ricorso interposto dalla ditta summenzionata la
informiamo che a causa di un errore nella creazione del modello di decisione è
stato indicato quale rimedio giuridico il ricorso anziché l’opposizione allo
scrivente ufficio.
Ci scusiamo per il
disguido. (…)” (cfr. Doc. II)
in
diritto
Considerandi
In
ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.
, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22.
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel
merito
2.2
Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).
Ai
sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate.
La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale.
L'art.
52.
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate
entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo
ai rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili.
2.3
Nella presente fattispecie il
TCA constata che nella decisione contestata del 6 marzo 2019 la CO 1, quale
rimedio giuridico, ha erroneamente indicato, oltre all’opposizione, anche il
ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. consid. 1.1.).
Tale circostanza è stata esplicitamente
confermata dall’amministrazione (cfr. consid. 1.2.).
Il TCA non può dunque
entrare nel merito del ricorso inoltrato dalla ditta ricorrente, in quanto
questo Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni su opposizione (o su
reclamo) emanate dall'organo amministrativo che le ha emesse (per dei casi
analoghi cfr. STCA 35.2018.112 del 12 novembre 2018; STCA 42.2011.14 del 13
ottobre 2011; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile
2008.
; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e
STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004).
Gli
atti vanno trasmessi alla CO 1 affinché esamini l'opposizione della ditta RI 1.
In
una sentenza K 155/01 dell'8 gennaio 2003 l’allora TFA ha ricordato che "l'obbligo
dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente
configura un principio generale del diritto amministrativo e delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406;
Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF)” e che "secondo la
giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di
diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente
(sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".
Per
quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente,
esso deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, n. 15 ad art. 30) e dalle
disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2 OG) e
cantonali (cfr. art. 4 cpv. 1 Lpamm, applicabile in virtù del rinvio dell'art.
31.
Lptca).
Va
infine ricordato che contro la decisione su opposizione potrà, se del caso,
essere interposto un ricorso presso il TCA (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA). Un ricorso
potrà essere inoltrato anche se la Cassa non emetterà, situazione evidentemente
non auspicata, la decisione su opposizione entro un termine adeguato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi alla CO 1, __________, affinché
esamini l'opposizione della ditta RI 1, __________.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti