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38.2019.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 luglio 2019Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i disoccupati stagionali. Anche in questo caso ritengo che, nella mia ignoranza,

debba esserci una direttiva ma che questa non debba essere imperativa.

Bisognerebbe dare la possibilità alle persone di una libera scelta nel modo di

inviare ricerche di lavoro. Questo per evitare di cadere in questa triste rete

sociale. Per fortuna che, pagandola, possiamo almeno attingere

all’assicurazione disoccupazione per non finire in assistenza. (…)” (Doc. I)

1.4. L’URC,

in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. Il

23 aprile 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per

presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

Le

parti sono rimaste silenti.

Considerandi

in

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.

, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H

212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22.

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2

Oggetto della

vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato

dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di ricerche di lavoro

insufficienti dal profilo qualitativo nel lasso di tempo dal 15 luglio al 14

ottobre 2018 precedente l’iscrizione in disoccupazione.

2.3

Tra

gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente

un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui

tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario

anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo

è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori

del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di

controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove

documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del

29.

gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"

L'assicurato deve

finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede

che:

"

L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni

periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il

termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere

prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3

OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente

verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto

che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o

ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale principio non è stato

messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.

Messaggio concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la

disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

L'obbligo di ridurre il danno,

valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197

consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.

48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti

per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo

egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI,

secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo

possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF

8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C

221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI

è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°

gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione

OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V

228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28.

giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In

una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha così

sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo

precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA.

Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché

gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere

tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione

in disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF

8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20

settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.;

STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139

V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998

ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di

collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo

n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett.

a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018

consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di

impiego di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF

8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D.

Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).

2.4

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per

quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non

prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di

riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo

di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide

(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando

tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha

precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche

mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi

amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese

(cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12

luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del

6.

marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009

del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

"

(…)

3.2

Pour trancher le point de savoir si l'assuré

a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif,

la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en

principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février

2007.

consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à

une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches

de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et

bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C

176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2;

RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;

STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte

ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il

numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero

durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid.

3.2

Sulle modalità con le quali

bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun

modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate

sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992

nella causa E. R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa

che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale

il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di

lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il

datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul

formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la

ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella

causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa

P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi

dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la

Segreteria di Stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello

sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del datore

di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque

limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio

competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 pag. 95).

In

una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la

durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è determinata

secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5

OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene

alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art.

30.

cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6

giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo

successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9

giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione

per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle

sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,

"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte

dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il

modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;

STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C

286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del

6.

agosto 2002).

2.6

Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti si evince che RI 1 (nato il __________ 1983;

cfr. doc. 14), dal 2003 è attivo professionalmente quale stagionale, in

particolare quale portiere ai piani presso hotel (soltanto nelle stagioni

invernali 2003-2005 ha lavorato come “Tuttofare Office” e nella stagione estiva

2011-2012 in qualità di aiuto cuoco; cfr. consid. 14).

Dal 19 febbraio al 14

ottobre 2018 l’assicurato è stato impiegato quale portiere presso __________ a __________

in virtù di un contratto stagionale (cfr. doc. 1).

Il 15 ottobre 2018, al 5°

termine quadro per la riscossione di prestazioni, il ricorrente si è iscritto

in disoccupazione, ricercando un impiego quale portiere, magazziniere, aiuto

cucina. Il 1° gennaio 2019 è stato aperto a suo favore il 6° termine quadro

(cfr. doc. 9; 10; A1).

La

consulente del personale, il 14 novembre 2018, constatato - esaminando i relativi

formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” - che

l’assicurato, nei mesi da giugno a ottobre 2018, non si era candidato per posti

di lavoro effettivamente vacanti, in particolare non aveva risposto a cinque

annunci specifici apparsi in quel periodo, gli ha inviato una “Richiesta di

giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 21 novembre 2018,

il suo comportamento, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle

proprie dichiarazioni.

La

collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità

cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando

espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la

sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per

ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4=A6).

L’insorgente,

il 19 novembre 2018, ha indicato, da un lato, di non avere visto gli annunci

indicati dall’URC e che due erano adatti a lui in base alla sua esperienza

professionale, mentre gli altri tre no. Dall’altro, di avere svolto le ricerche

di impiego come sempre fatto in tutti questi anni (cfr. doc. 5).

Dal profilo

procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito del

ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al

riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione,

con decisione formale del 27 novembre 2018, ha sospeso l’assicurato dal diritto

alle indennità di disoccupazione per undici giorni a causa di insufficienti

ricerche di lavoro da giugno a ottobre 2018 (cfr. doc. A4; consid. 1.1.).

Con

decisione su opposizione del 14 marzo 2019 l’URC ha ridotto la sospensione a

otto giorni, ritenendo adeguato, per la valutazione delle ricerche di lavoro

precedenti all’annuncio per il collocamento, il lasso di tempo di tre mesi dal

15.

luglio al 14 ottobre 2018 (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).

L’assicurato,

il 18 dicembre 2018, ha concluso un nuovo contratto di lavoro stagionale con la

__________ in qualità di portiere presso l’Hotel __________ di __________

dall’11 marzo al 13 ottobre 2019 (cfr. doc. 1).

2.7

Per quanto attiene agli assicurati che controllano la disoccupazione

tra una stagione lavorativa e l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della

ristorazione) o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in

disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, va osservato che questo

Tribunale ha stabilito che le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego

duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la

loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi

assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui

lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione,

di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria

professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi

sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente

assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA

del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T.

contro URC; STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. e S.P. contro UCL e N.Q

contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …,

pag. 21; 24-25).

Il

TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati

compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale

sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività

lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT

II-2001 N. 92; STCA 38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17

aprile 2001).

In

tale contesto è utile segnalare che in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007

il TF ha accolto il ricorso del Servizio pubblico dell’impiego del Canton

Friborgo inoltrato contro un giudizio con il quale il Tribunale cantonale

amministrativo aveva annullato una decisione su opposizione di inidoneità al

collocamento di un assicurato che non aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro

durante l’attività stagionale precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli

atti per, se del caso, infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità

di disoccupazione.

La

nostra Massima Istanza ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

5.

Il ressort des pièces du dossier que l'intimé

a travaillé, de manière tout à fait temporaire, au service de l'agence Creyf's

pour le compte de JPF Construction SA, huit mois en 2002, 7 mois et demi en

2003.

et six mois en 2004. A chaque occasion, un nouveau contrat de durée

déterminée a été conclu, si bien que l'on est en présence d'un pur rapport de

travail intérimaire (à l'instar de la situation de l'arrêt ATF 119 V 46 consid.

2a et 2b p. 49 sv.).

Il convient donc d'examiner si l'intimé était

disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est

inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités

journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles

prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche

d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit

dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités

temporaires par l'intermédiaire de Creyf's SA, comme le démontre d'ailleurs le

fait qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars

2005.

Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la

disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence

irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont

ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le

risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385

consid. 3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème

édition, ch. 286 p. 2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol

des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228). (…)."

L’Alta Corte, in un’ulteriore

sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo al

collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che dopo 17

anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato licenziato

e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata determinata.

Contestualmente il TF ha

rilevato che:

"

(…) der Wille, eine unbefristete Stelle

anzutreten, hat nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen,

sondern weil die Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen.

Doch bereits die Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden Zeit machen

deutlich, dass eine Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte

der Versicherte ausschliesslich im Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte,

dass in den Wintermonaten nicht mit einer Anstellung zu rechnen war (vgl.

Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem er seine Arbeitsbemühungen nicht auf

andere Branchen ausweitete, hat er nicht alle Vorkehrungen getroffen, um im

Sinne der Schadenminderungspflicht die Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern

nahm seine kurzen Verdienstausfälle in Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für

Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.“

Inoltre

con giudizio 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 il Tribunale federale ha

confermato l’inidoneità al collocamento di un’assicurata dal 1° dicembre 2006

al 31 marzo 2007 sia perché non aveva svolto un numero sufficiente di ricerche

di lavoro, sia in quanto non era disposta ad accettare, se si fosse presentata

l'occasione, un lavoro a tempo pieno.

In

proposito la nostra Massima Istanza ha rilevato che:

"

(…)

Come affermato dalla Corte cantonale non risulta dagli

atti in alcun modo la volontà di S.________ di voler effettivamente cercare

rispettivamente accettare, sia nel suo settore che in altri adeguati, un lavoro

a tempo indeterminato. Le ricerche di lavoro infatti si sono limitate al

settore della ristorazione, che comprende in parte attività di carattere

stagionale (gerente di esercizi pubblici). Inoltre la ricorrente si è rifiutata

di partecipare a eventuali programmi occupazionali e ha addotto che nel caso in

cui le fossero stati sottoposti lavori annuali, avrebbe dovuto "valutare

bene con il potenziale datore tale proposta" e che non si sarebbe

"mai posta questo quesito da quando si è iscritta in disoccupazione ad

oggi" (colloquio di consulenza del 21 novembre 2006).

Dagli atti emerge del resto che essa lavora da quattro

anni stagionalmente per la medesima società, la quale gestisce un ristorante a

conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione è attiva praticamente

tutta la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze parlano

tuttalpiù a favore della volontà - ben comprensibile - dell'assicurata di

continuare a gestire, durante la stagione estiva, l'attività di ristorazione a

carattere stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale ipotesi tuttavia,

il rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra va posto a suo

carico.

Non va inoltre dimenticato che S.________ ha reiteratamente, e

meglio per ben quattro anni, e per sua stessa ammissione, eseguito ricerche di

lavoro insufficienti non raggiungendo il numero pattuito con il consulente

competente e limitandole all'ambito della propria professione.

Che tale procedere non era corretto le doveva inoltre

essere ben chiaro, in quanto le era stato ripetutamente comunicato dai

consulenti, che doveva cercare un impiego a tempo indeterminato anche al di

fuori del suo campo di attività.”

2.8

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che effettivamente le modalità

con le quali il ricorrente ha ricercato una nuova occupazione nel periodo dal

15.

luglio al 14 ottobre 2018 non siano conformi a quanto stabilito dalla

giurisprudenza e dalla prassi amministrativa.

Al

riguardo va osservato che l’insorgente nell’arco di tempo in questione ha

effettuato 24 ricerche di lavoro unicamente candidandosi

spontaneamente (cfr. doc. 3).

Tuttavia

un assicurato deve principalmente intraprendere sforzi mirati rispondendo ad

annunci pubblicati nella stampa cartacea oppure online che si riferiscono

quindi a posti vacanti concreti (cfr., ad esempio, STCA 38.2014.22 del 20

agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.;

STCA 38.2012.36 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7. - il TF ha dichiarato

inammissibile il ricorso inoltrato contro tale sentenza dall’assicurata con

giudizio 8C_1017/2012 del 10 dicembre 2012; 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA

38.2003.18

del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006

consid. 2.12.).

È

in caso di carenza di annunci pubblicati che vanno svolte anche ricerche di

lavoro spontanee.

In proposito cfr. pure

STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018.

L’insorgente

doveva, peraltro, essere ben al corrente di tale prescrizione, ritenuto, in

particolare, che il 18 gennaio 2018 (durante il precedente periodo di

disoccupazione) gli sono state consegnate le direttive inerenti alle ricerche

di lavoro per coloro che svolgono attività stagionale (cfr. doc. 2: protocollo

del colloquio del 18 gennaio 2018 sottoscritto dall’assicurato; A1; III).

Dalle

linee guida menzionate si evince segnatamente che le ricerche d’impiego devono

essere:

"

- effettuate rispondendo

prevalentemente ad annunci che appaiono sui mezzi di informazione normalmente

accessibili, per esempio: annunci dei datori di lavoro pubblicati su giornali,

riviste settoriali, servizio di informazione presso l’URC;

(…)” (Doc. 2)

Non va del resto

dimenticato che il ricorrente, quando si è nuovamente iscritto in

disoccupazione il 15 ottobre 2018, era al suo 5° termine quadro per la

riscossione di prestazioni (cfr. consid. 2.6.). Di conseguenza gli dovevano

essere note le modalità secondo le quali svolgere le ricerche di impiego.

Se ancora nutriva dei

dubbi al riguardo, in particolare se qualche punto delle direttive fornitegli

nel gennaio 2018 non gli fosse stato chiaro, avrebbe dovuto chiedere ragguagli

in merito all’URC.

Per quanto attiene alla

censura formulata dall’assicurato, e meglio di non essere abbonato a giornali

(cfr. doc. A3), è utile rilevare che un disoccupato non deve necessariamente

essere abbonato ai quotidiani della Svizzera italiana, visto che i giornali possono

essere liberamente letti nelle biblioteche pubbliche, come ad esempio nella

biblioteca cantonale di Locarno (cfr. www.sbt.ti.ch/bclo/index.jsp?m=ser; STCA 38.2012.12 del 4

ottobre 2012; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009 consid. 2.7.) e pure presso gli

URC (cfr. STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012 consid. 2.9.).

Inoltre gli annunci di

lavoro sono consultabili gratuitamente facendo capo alla versione online della

maggior parte dei quotidiani svizzeri, ticinesi compresi (cfr. www.cdt.ch;

www.laregione.ch;

www.nzz.ch; cfr. STCA 38.2012.12 del 4 ottobre 2012; STCA

38.2012.4

del 22 marzo 2012 consid. 2.9.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009),

rispettivamente tramite piattaforme specifiche per la ricerca di lavoro (cfr. www.indeed.ch;

www.carriera.ch).

L’URC

di __________, nella Richiesta di giustificazione del 14 novembre 2018, ha indicato

che durante l’attività stagionale dell’insorgente erano apparsi alcuni annunci

di posti di lavoro per i quali, però, quest’ultimo non si era candidato, e

meglio nel periodo determinante in concreto:

" (…)

Addetto alle pulizie __________

(…) 24.08.2018

Lavapiatti __________ 26.09.2018

Addetti cassa,

ausiliaria pulizia __________ del

15.10

(Doc. 4=A6)

Il

ricorrente ha obiettato, in generale, che alcuni impieghi menzionati

dall’amministrazione non erano adatti a lui ritenuta la sua esperienza

professionale (cfr. doc. 5).

In

proposito giova ribadire che l’assicurato ha lavorato principalmente come

portiere ai piani, ad eccezione della stagione estiva 2011-2012 in cui è stato

attivo quale aiuto cucina, rispettivamente delle stagioni invernali 2003-2005

in cui è stato impiegato quale “Tuttofare Office”; cfr. doc. 14; consid. 2.6.).

Inoltre

va rilevato che il Tribunale federale, nella sentenza 8C_

278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.3., pubblicata in DTF 139 V 524 e già

citata sopra, se, da una parte, ha stabilito che gli assicurati

professionalmente qualificati (ciò che non è, però, il caso del

ricorrente che ha frequentato unicamente le scuole dell’obbligo in __________;

cfr. doc. 14), nel periodo antecedente l’annuncio per il collocamento, hanno il

diritto di limitare le ricerche di impiego dapprima al loro ambito

professionale specifico, dall’altra, ha tuttavia precisato che ciò vale nel

caso in cui il settore professionale in questione offra posti liberi

(cfr. DTF 139 V 524 consid. 2.1.3.).

Va,

infine, evidenziato che le ricerche svolte nell’arco di tempo dal 15 luglio al

14.

ottobre 2018 sono state compiute quasi esclusivamente in ristoranti e hotel

nella zona limitrofa al domicilio di __________ dell’assicurato, in particolare

ad __________stessa, ____________________(cfr. doc. 3).

Al

riguardo è utile sottolineare che nel Cantone Ticino, oltre alla zona del __________,

vi sono in ogni caso altre regioni a vocazione turistica, come le __________

(cfr. STCA 38.2018.15 del 17 maggio 2018; STCA 38.2016.6 del 14 aprile 2016

consid. 2.8.; STCA 38.2012.4 del 22 marzo 2012 consid. 2.9.).

Alla

luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale deve concludere che il

comportamento del ricorrente, nel periodo da metà luglio a metà ottobre 2018,

non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale,

non risultando le relative ricerche di impiego valide dal profilo qualitativo.

L’assicurato,

in tale arco di tempo, ha così violato l’obbligo di ridurre il danno che la

legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).

A

ragione, dunque, l’URC l’ha sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c. (cfr. consid. 2.3.).

2.9

Per

quanto concerne la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato

che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare

interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza

analoga alla presente (cfr. STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002). Essa indica

segnatamente che:

"

(…)

3.

Durata della sospensione

La durata della sospensione avviene in

considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva

degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la

disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire

omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di

sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

3-4 giorni per ogni mese di ricerche

insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione,

aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi

insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18

giorni." (Doc. 10, inc. 38.2001.201)

Nell'ambito della vertenza

sopra menzionata, il TCA ha considerato tale direttiva conforme a quanto

previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali

(cfr. consid. 2.7.; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002).

La

Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre

mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto

riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando

irrogare 1 o 2 giorni.

Il

TCA ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire

relative à l'indemnité de chômage" emanata dalla SECO in vigore dal 1°

gennaio 2002 (p.to D68) - corrispondente alla Prassi LADI/ID p.to D79 della

SECO in vigore dall’ottobre 2011 (cfr. consid. 2.5.) - la quale prevede per il

periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per

insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione

si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate

ricerche.

Il

medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi

precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate

ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA

38.2001.262

del 30 settembre 2002 consid. 2.10.; STCA 38.2012.4 del 22 marzo

2012.

consid. 2.10.).

Al

riguardo giova segnalare che la direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel

caso di attività stagionali emessa dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010,

in modo concorde alla giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che:

"

(…)

La durata della sospensione avviene in considerazione

della colpa dell’assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi

svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante

tutta la durata dell’impiego stagionale. Per garantire omogeneità

d’applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione

dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

-

durante i tre mesi prima della

disoccupazione

ricerche insufficienti 3 giorni / per

ogni mese

ricerche inesistenti 4 giorni / per ogni

mese

-

durante ogni mese nel resto

dell’anno

ricerche insufficienti 1 giorno

ricerche inesistenti 2 giorni

in totale, in qualsiasi caso, senza superare in ogni

caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista delle sospensioni SdL.” (cfr.

STCA 38.2012.12 del 4 ottobre 2012 consid. 2.11.)

In

proposito cfr. pure STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018 consid. 2.9.; STCA

38.2018.15

del 17 maggio 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2016.37 del 23 marzo 2017

consid. 2.12.

Nel caso in esame

l'URC, che ha valutato le ricerche d’impiego svolte dal ricorrente dal 15

luglio al 14 ottobre 2018 (cfr. consid. 2.6.; 2.8.), l’ha sospeso dal diritto

alle indennità di disoccupazione per otto giorni (1 giorno per il periodo dal

15.

al 31 luglio 2018 + 3 giorni per il mese di agosto 2018 + 3 giorni per il

mese di settembre 2018 + 1 giorno per il periodo dal 1° al 14 ottobre 2018;

cfr. doc. A1; consid. 1.2.).

Tutto

ben considerato, la sanzione di otto giorni inflitta all’insorgente risulta

conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può

mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento

dell’amministrazione (cfr. STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019 consid. 4.3.; STF

8C_767/2017 del 31 ottobre 2018 consid. 4.3.; STF 8C_758/2017 del 19 ottobre

2018.

consid. 4.3.; STF 8C_777/2017 del 2 agosto 2018 consid. 4.3., pubblicata

in DLA 2018 N. 11 pag. 265; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF

8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C

221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui

ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3

dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

La

decisione su opposizione del 14 marzo 2019 deve, conseguentemente, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti