38.2019.23
Sospensione inflitta a un'ass.in AD al 100% di 35 giorni ridotta a 28 giorni con la dec.su opp.x non aver concretizzato possib.di lavoro relativa a un posto assegnato da URC.Assegn.riportava impiego a
16 ottobre 2019Italiano53 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2019.23
RS/dc/gm
Lugano
16 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice: Raffaella
Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 aprile 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 marzo 2019 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 14 marzo 2019 la Sezione del lavoro ha modificato la precedente decisione
del 4 gennaio 2019 (cfr. doc. 22) ed ha ridotto da 35 a 28 giorni la durata
della sospensione inflitta a RI 1, per non avere concretizzato una possibilità
di lavoro presso la ditta __________ di __________ (cfr. doc. A11).
1.2. Contro la decisione su
opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale
chiede la revoca della sanzione e rileva in particolare quanto segue:
" (…)
1. In data 24 ottobre 2018 inizio uno stage di formazione presso
il __________ a __________ (Doc. 1A, Doc. 1B).
2. In data 25 ottobre 2018 l’Ufficio regionale di collocamento
(URC) mi invita a prendere contatto con una ditta del __________ per un impiego
in qualità di impiegata di commercio (Doc. 2).
L’impiego segnalato è con un grado di occupazione al 100%, mentre
al colloquio di lavoro avvenuto in data 05 novembre 2018 apprendo che si tratta
di un’occupazione al 50% che si potrebbe sviluppare al 100%. La sera stessa
invio una email alla mia collocatrice per informarla sui contenuti del
colloquio (Doc. 3).
3. Dopo un primo incontro conoscitivo il datore di lavoro (DDL)
comunica all'URC di rifiutare la mia candidatura, quando ancora io mi aspettavo
da parte sua una conferma per una o due giornate di prova (Doc. 4).
(…)
In realtà è stato il DDL signor __________ ad interrompere le
trattative, perchè mi considera, a torto, una persona confusa e quindi non
idonea a lavorare nella sua azienda.
Per parte mia ero più che disposta ad effettuare una o più
giornate di prova.
8. Ho cercato in fase di colloquio di mettere a fuoco le necessità
del DDL, oltre ad ascoltare i discorsi sulla meritocrazia che mi faceva il
signor __________. In concreto, non voleva attribuirmi il posto di lavoro né al
50%, né al 80%, né al 100%.
Infatti, ancora dopo il colloquio il signor __________ era
indeciso sul profilo della persona da assumere, come risulta dal Doc. 7B –
lettera del 30 novembre 2018 indirizzata all’Ufficio giuridico della Sezione
del lavoro in risposta alla richiesta di informazioni – alla domanda 9 (…) il
posto vacante è già stato occupato da una altro/a candidato/a? (…) il signor __________
risponde (…) Allo stato attuale non ho preso ancora nessuna segretaria, in
quanto ho difficoltà a trovare “quella giusta” e in questo il signor __________
mi sta dando una mano (grazie). Ora, sto valutando una situazione di tipo
“freelands” ossia, una persona che mi viene aiutare a livello amministrativo –
a ore (…).
9. Alla base delle scelte del signor __________ ci sono necessità
aziendali ben precise e di cui non sono a conoscenza e che hanno condizionato
anche il proseguo della trattativa per organizzare una verifica di 1-2 giorni
negli uffici della __________.
10. Quanto riferito sulle condizioni d'impiego è incompleto.
Infatti, i compiti assegnati all'interessata sarebbero stati di back office,
amministrazione di una PMI in relazione ad un'iniziale percentuale di lavoro
del 50%, ma non solo. L'interesse del signor __________ era comunque di avere
alle sue dipendenze una persona che si occupasse anche di promozione e vendita
dei servizi delle sue aziende.
In sede di colloquio il signor __________ ha centrato il suo
discorso sulla meritocrazia e su quanto avrei potuto dare alla società, ha
fornito verbalmente indicazioni sulle condizioni contrattuali (bonus aziendale
del 10% per l'apporto di nuovi clienti, ore supplementari non pagate, ma
compensate con la quinta settimana di ferie, pasti pagati), chiedendo alla
sottoscritta di formulare una cifra per lo stipendio mensile, senza tuttavia
mostrarmi una bozza di contratto (Doc. 8A, Doc. 8B).
11. Visto che il grado di occupazione si sarebbe esteso al 100%
tra la ditta __________ e la ditta multimedia __________, non capisco perché
aver formulato la proposta di iniziare all'80% debba costituire un
comportamento penalizzante e colpevole, in relazione alla buona riuscita della
trattativa.
12. II colloquio del 5 novembre 2018 era a tutti gli effetti un
colloquio conoscitivo, in occasione del quale mi è stato spiegato il profilo
ricercato e non un colloquio di assunzione dal momento che non mi è stato
mostrato alcun contratto di lavoro scritto (cpv 4.3 pag. 5/7 Doc. 11).
Si veda, in merito, la risposta 3 del signor Jaeger alla richiesta
di informazioni dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (Doc. 7A, Doc.
7B) (...) Al termine del colloquio avete offerto un'occupazione alla candidata?
(...) risposta (...) No, questo colloquio è stata una prima intervista, dove io
valutavo la candidata e se sarebbe risultata idonea, successivamente
un'assunzione (...).
Affermare, come nella decisione impugnata, che è stata offerta
all'interessata una concreta possibilità d'impiego non è corretto, perché il
DDL non ha voluto nemmeno organizzare una giornata di prova ed ha invece deciso
di valutare una situazione di tipo 'freelands' (cpv 4.3 pag. 5/7 Doc.11).
13. Nella decisione impugnata si evidenzia che ai fini della
sospensione è sufficiente che il comportamento dell'assicurato costituisca una
concausa della mancata conclusione del contratto di lavoro. Non è determinante
invece il fatto che il potenziale datore di lavoro avrebbe eventualmente
rifiutato l'assunzione per altri motivi (pag. 6/7 Doc 11).
Il mio comportamento non ha mai costituito una concausa della
mancata conclusione del contratto di lavoro: non ho fatto apprezzamenti
negativi sulla ditta __________, né tenuto testa su argomenti gestionali o al
discorso sulla filosofia aziendale del signor __________ (...) alle dipendenze
della __________ solo persone che indossano la stessa maglia (...) tanto meno
espresso considerazioni sul bonus aziendale per l'acquisizione di nuovi
clienti.
14. La decisione impugnata non considera minimamente il fatto che
il signor __________ parlava di un lavoro (...) tra __________ e __________ in
crescendo (...) (Doc. 7B risposta 6f-6g), che comprendeva anche l'acquisizione
di nuovi clienti e quindi andava oltre il profilo di segretaria o impiegata di
commercio.
Si veda il contratto di lavoro in forma anonima (Doc. 7C) inviato
dal signor Jaeger all'Ufficio giuridico, che glielo aveva richiesto (Doc. 7A) -
ma che io non avevo mai visto prima - dal quale risulta che una parte della
remunerazione era in funzione dell'acquisizione di nuova clientela (Doc. 7C
art. 8 Provvigione).
Desidero evidenziare che detto contratto di lavoro prevede
all'articolo13 una clausola di divieto di concorrenza con una sanzione di chf
50000 in caso di violazione, che solitamente non si impone ad una segretaria.
15. Partire con il principio del dubbio, ritenere che gli
argomenti da me trattati durante il colloquio conoscitivo non abbiano favorito
il proseguimento e il buon esito della trattativa, sostenere il prevalere di
una concausa per la mancata assunzione, accettare in gran parte le
dichiarazioni del DDL, che non avrebbe alcun interesse nell'esito della
vertenza, non è equo.
Mi sono espressa in buona fede, sia con la mia collocatrice, sia
con il DDL, con il quale ho ripercorso e spiegato in dettaglio il mio percorso
professionale (l'ultima esperienza significativa in ambito amministrativo
risale al 2012 ) e mi sono espressa sul grado occupazionale che più si
allineava con le necessità personali; non ho mai formalizzato su cifre
salariali, cosa che avrebbe potuto fare l'URC per tramite del Servizio aziende
informandomi sulle indennità compensative riferite al guadagno intermedio.
16. Si è trattato di un colloquio conoscitivo e non ho
responsabilità alcuna per la mancata assunzione dal momento che mi sono
presentata al colloquio di lavoro confermando la mia disponibilità per un
impiego a tempo parziale e per una o due giornate di provo. Il DDL ha liberamente
fatto le sue scelte, supportato anche da un servizio aziende.
17. In conclusione, la decisione impugnata si sviluppa quasi
esclusivamente attorno all'ipotesi che il mio comportamento abbia precluso la
sottoscrizione del contratto di lavoro, mentre non analizza quali erano le
reali necessità del DDL: assunzione a tempo parziale o 'freelands'? Impiegata di
commercio con quali mansioni? Solo amministrative o estese anche alla
promozione e vendita di servizi delle due aziende?
Non ritengo corretto fare ricadere sul candidato, rispettivamente
su di me, l'esito negativo di un colloquio di lavoro, l'esito di un’assegnazione
dove le parti in gioco non si limitano ad essere DDL e persona in cerca
d'impiego, ma anche un partner pubblico per la ricerca e la selezione di
personale, l'ufficio regionale di collocamento, dal quale mi sarei aspettata
un'azione di mediazione. (…)” (Doc I)
1.3. Nella risposta del 14 maggio
2019 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso ed osserva in
particolare:
" (…)
Si ritengono
decisivi per l’interruzione della trattativa in corso gli argomenti affrontati
dalla ricorrente in occasione del colloquio conoscitivo (riferiti dal datore di
lavoro) ed il fatto che non si è resa chiaramente disponibile a ricoprire la
posizione lavorativa nella percentuale richiesta al datore di lavoro (50%), ma
si è proposta per un impiego a tempo pieno o tutt’al più nella misura dell’80%,
diversamente dalle esigenze del potenziale datore di lavoro. Ciò ha
evidentemente scoraggiato il datore di lavoro a proseguire la procedura di
selezione ed ha quindi portato a scartare la sua candidatura per la posizione
lavorativa vacante, annunciata al servizio aziende URC dal datore di lavoro.
La tesi
della ricorrente secondo cui, in buona sostanza, il datore di lavoro non voleva
attribuirle il lavoro in nessuna percentuale, che era indeciso sul profilo
della persona da assumere (cfr. ad 8 ricorso) e che le necessità aziendali
hanno condizionato il prosieguo della trattativa (cfr. ad 9 ricorso), non
permette di giungere ad una conclusione diversa.
Determinante
è il fatto che la ricorrente non ha fatto il possibile per la prosecuzione
della trattativa, ma al contrario con il suo comportamento (argomenti e non
disponibilità per la percentuale offerta), ha compromesso i successivi passaggi
della selezione, che avrebbero portato allo svolgimento di un ulteriore
colloquio ed alla eventuale formalizzazione dell’assunzione.
(…).
2.2. Per quanto
attiene agli argomenti della ricorrente (cfr. ad 10 del ricorso), riguardanti
le mansioni che avrebbe dovuto svolgere, come esposto nella decisione su
opposizione (cfr. P.to 4.1, pag. 4; doc. 25), emerge che i compiti assegnati
all’interessata sarebbero stati di back office-amministrazione di una PMI
(rispondere al telefono, amministrazione, fatturazione, contabilità, richiami,
e gestione interna) (cfr. risposta 4, scritto 30 novembre 2018; doc. 16) e che
le mansioni sarebbero state amministrative (cfr. risposta 6d, scritto 30
novembre 2018; doc. 16).
Il datore di lavoro ha riferito
inoltre che la percentuale di lavoro offerta era inizialmente al 50% per la
ditta __________ ed una volta consolidata, un 100% anche per gestire la ditta
Soldini (cfr. risposta 6f, scritto 30 novembre 2018; doc. 16).
Si evidenzia altresì, che proprio la
ricorrente immediatamente dopo il colloquio conoscitivo, ha informato la
consulente URC sui contenuti della discussione avuta col potenziale datore di
lavoro, ed in buona sostanza che il profilo ricercato riguardava un'attività al
50% da svolgere al centralino e per mansioni di back-office e che si poteva
sviluppare al 100% con l'assunzione di lavori amministrativi riguardanti il
negozio multimedia __________ (cfr. scritto di posta elettronica 5 novembre
2018; doc. 8).
Inoltre, dalle risposte rese dal potenziale
datore di lavoro (cfr. scritto 11 dicembre 2018; doc. 19), emerge che lo stesso
non ha espresso un parere o quantificato il salario percepito durante il
colloquio conoscitivo. Il potenziale datore di lavoro, su richiesta scritta
dell'amministrazione (doc. 18) ha indicato che, per la prima fase detta
"di prova" e dopo una verifica di 1-2 giorni in ufficio, pensava ad
un salario compreso tra i 3'600 e 4'200 franchi lordi al 100% (cfr. scritto 11
dicembre 2018; doc. 19).
Indipendentemente dalle necessità
future del datore di lavoro, decisivo è che quando è stata discussa della
posizione lavorativa durante il colloquio conoscitivo, la ricorrente ha
inequivocabilmente dichiarato di non essere disponibile a lavorare a metà
tempo, bensì solo a tempo pieno e tutt'al più all'80 %, quindi diversamente
dalle esigenze del datore di lavoro.
2.3 Con
riferimento agli argomenti della ricorrente (cfr. ad punto 12 e 13 ricorso), si
precisa che lo scopo del colloquio conoscitivo in parola era principalmente di
permettere al datore di lavoro di conoscere la ricorrente e le sue competenze e
che, portato positivamente a termine, avrebbe potuto favorire il proseguimento
della trattativa per la posizione lavorativa in questione. Gli argomenti
trattati dall'interessata in occasione del colloquio conoscitivo, oltre al
fatto di non rendersi disponibile per la percentuale lavorativa prevista (cfr.
risposta datore di lavoro 30 novembre 2018; doc. 16), hanno invece contribuito –
in virtù del principio della probabilità preponderante – ad interrompere la
trattativa e indotto il datore di lavoro a scartare la sua candidatura, senza
concordare un'ulteriore colloquio e/o fissare una prova di lavoro, al fine di
concretizzare l'eventuale assunzione.
Per quanto attiene agli argomenti della
ricorrente, riguardanti la questione della provvigione e del divieto di
concorrenza figuranti sulla bozza di contratto (cfr. ad 14 ricorso), si rileva
che tale documento in forma anonimizzata (doc. 16/3) è stato trasmesso all'UG
durante la procedura istruttoria, su richiesta dell'amministrazione, e non è
mai stato sottoposto alla ricorrente dal potenziale datore, essendosi
interrotta la selezione ben prima della discussione sui contenuti del contratto
di lavoro. Inoltre, si constata che la bozza di contratto in questione, è un
modello standard, non individualizzato, i cui contenuti specifici non erano
ancora stati discussi e quindi andavano definiti nel prosieguo della procedura
d'assunzione.
Come esposto nella decisione su
opposizione (doc. 25), benché la ricorrente non abbia rifiutato esplicitamente
il lavoro offertole, con il suo comportamento ha compromesso la trattativa in
questione. Tale comportamento è in concreto assimilabile ad un rifiuto di
un'occupazione adeguata senza validi motivi (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI) e la
ricorrente è stata a giusto titolo sanzionata con decisione 4 gennaio 2019 (doc.
22).” (Doc. III)
1.4. Il 15 maggio 2019 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
1.5. La ricorrente, il 28 maggio
2019, ha presentato un atto di replica in cui ha fatto valere di non essersi
messa in lite, in particolare con il potenziale datore di lavoro, signor __________,
scoraggiato, pare, da una proposta d’impiego diversa in termini di percentuale
lavorativa. La medesima ha precisato, da un lato, che il colloquio conoscitivo
è stato condotto dal datore di lavoro che ha scelto gli argomenti, come
riferito alla collocatrice subito dopo il colloquio tramite un messaggio di
posta elettronica. Dall’altro, che l’Ufficio giuridico, nella risposta di causa,
non ha indicato quali altri argomenti da lei affrontati e riferiti dal datore
di lavoro si ritengono decisivi per l’interruzione della trattativa in corso.
L’insorgente ha peraltro
osservato di essersi messa volentieri a disposizione per un colloquio
conoscitivo e che la sua disponibilità era totale anche per 1-2 giorni di prova
presso gli uffici della __________. Pertanto si chiede per quale motivo
ritenere il suo comportamento assimilabile a un rifiuto di un’occupazione
adeguata (cfr. doc. V + allegati B1A-B9).
1.6. Il 29 maggio 2019 il TCA ha
richiamato dall’Ufficio regionale di collocamento (URC) di ____________
l’incarto completo relativo all’assicurata (cfr. doc. VI).
L’URC ha trasmesso quanto
richiesto il 6 giugno 2019 (cfr. doc. VIII +1/2).
1.7. Questo Tribunale, il 31
maggio 2019, oltre a inviarle il doc. V + allegati per osservazioni, ha
invitato la Sezione del lavoro a prendere posizione in merito al fatto,
risultante dal doc. V pag. 2 e dal doc. B8=doc. A3 e doc. 23/2, che l’insorgente,
il 5 novembre 2018 successivamente al colloquio con il potenziale datore di
lavoro, ha contattato (tramite posta elettronica) la propria consulente del
personale chiedendole - dopo aver evidenziato, da una parte, che l’assegnazione
percentuale riguardava un impiego al 100%, mentre l’occupazione presso __________
era al 50%, dall’altra, che lei aveva proposto di iniziare all’80% e che il
sig. __________ le avrebbe fatto sapere nei giorni seguenti per organizzare un
giorno di prova - cosa ne pensasse.
Il TCA, al riguardo, ha
specificato che gli occorreva segnatamente sapere qual era stato l’esito del
messaggio di posta elettronica inviato il 5 novembre 2018 dalla ricorrente
all’URC (cfr. doc. VII).
La Sezione del lavoro ha
risposto l’11 giugno 2019 dopo aver interpellato in merito la consulente del
personale __________ (cfr. doc. IX; 28-29), la quale ha segnatamente
evidenziato che la ricorrente, durante il colloquio del 5 novembre 2018 con il
signor __________, era già in possesso di molte informazioni anche da parte del
suo ufficio (precedenti periodi di disoccupazione, info-URC, ecc.; cfr. doc.
29).
1.8. Il 14 giugno 2019 la parte
resistente ha prodotto il formulario “Azioni di reinserimento” completo
relativo all’assicurata in cui figura che il 27 ottobre 2018 la consulente URC
l’ha resa attenta sull’obbligo di accettazione delle occupazioni a tempo
parziale (cfr. doc. XV; 30).
1.9. La ricorrente, il 19 giugno
2019, ha osservato che la sanzione inflittale dalla Sezione del lavoro non
tiene adeguatamente conto della sua volontà, espressa in modo chiaro, di voler
ricoprire la posizione lavorativa offerta con una percentuale adatta alle
funzioni richieste. La medesima ha indicato, da un lato, che quando, dopo il
colloquio, ha lasciato la sede di __________ era ancora da chiarire la
percentuale occupazionale, visto che le mansioni e le responsabilità si
sarebbero estese a due ditte. Dall’altro, che la percentuale d’impiego espressa
dal signor __________ in sede di colloquio era del 50%, senza precisare per
quanto tempo, quanti mesi, mentre quella indicata sul foglio di assegnazione
era del 100%. L’insorgente ha asserito che il potenziale datore di lavoro ha
chiarito solo in un secondo tempo, sollecitato da una richiesta di informazioni
da parte dell’amministrazione, la durata del rapporto di lavoro, la percentuale
e la figura di back office.
Inoltre la ricorrente ha
evidenziato che al suo messaggio di posta elettronica del 5 novembre 2018 non è
stato dato alcun riscontro scritto né telefonico sia da parte della consulente __________
che dal servizio aziende URC. La stessa ha specificato di essersi incontrata
con la collocatrice per un colloquio di consulenza il 17 settembre e il 27
novembre 2018, ma non il 27 ottobre 2018 che era un sabato e che è stato durante
il colloquio del 27 novembre 2018 che la consulente l’ha resa attenta in merito
all’obbligo di accettare attività lavorative adeguate/idonee anche se parziali
(cfr. doc. XVII +1-14).
1.10. Questa Corte, il 25 giugno
2019, ha inviato, in particolare, il doc. XVII+1-14 alla Sezione del lavoro per
osservazioni e le ha chiesto di trasmettere copia della “Convocazione al
colloquio di consulenza” del 27 ottobre 2018 (cfr. doc. 30 allegato a doc. XV)
- che risulta essere stato un sabato - e indicare per quali motivi è stato
scelto tale giorno della settimana (cfr. doc. XIX).
L’amministrazione, il 16
luglio 2019, dopo aver interpellato la consulente, __________ (cfr. doc. 31;
32), ha risposto:
“(…) prendiamo atto dell’errore riguardante
la data del colloquio di consulenza 27 ottobre 2018 riportato sul formulario
Azioni di reinserimento. Tuttavia, si ritiene che comunque la ricorrente –
iscritta nuovamente in disoccupazione dall’11 dicembre 2017 (doc. 1) – fosse
perfettamente a conoscenza dei propri obblighi derivanti dalla disoccupazione. (…)”
(Doc. XXII)
1.11. L’insorgente ha preso
posizione al riguardo con scritto del 18 luglio 2019 (cfr.doc. XXIV).
1.12. Il doc. XXIV è stato inviato
per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XXV).
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’assicurata deve essere sospesa o meno dal diritto alle indennità di
disoccupazione per non avere concretizzato una possibilità di impiego presso la
ditta __________ di __________.
In virtù dell'art. 17 cpv.
2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata
propostagli.
Secondo l'art. 30 cpv. 1
lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003
a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è
sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di
controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta
un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente
al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo
comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo
scopo".
La terza revisione della
LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava
della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente
modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità.
Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto
di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio
2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art.
44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende
segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata
non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al riguardo, nel Messaggio
del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del
12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11
Inasprimento della definizione di adeguatezza
La commissione
peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto
internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono
di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali,
soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo
non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito
della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli
uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali
cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…).
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede
che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro
saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare
anche la lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si
è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15).
(…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.2. La nostra Massima istanza, in
una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto
l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che,
quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve
mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi
professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua
mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL
N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi
citata).
Il Tribunale federale ha
inoltre deciso che una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI entra
in considerazione anche quando l’assicurato si è procurato lui stesso un’occupazione
(cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009 consid. 2; STCA 38.2010.72 del 7
febbraio 2011, STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017).
La costante giurisprudenza
federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un
disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di
lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle
trattative con il futuro datore di lavoro l'assicurato deve esprimere
chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per
porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C 81/05 del 29 novembre 2005;
SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
In una sentenza C 83/02
del 12 marzo 2003 l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno è
valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale
principio:
" (…) è
violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per
trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio
anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di
dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le
circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con
riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate
all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)
Allo stesso modo deve
essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il
potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo principio è stato
ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005,
nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis
également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers
avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec
le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût
pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986
n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha applicato
questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una
trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito
abbandonata.
Rientra nel
campo di applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI ogni comportamento che
fa fallire la conclusione di un contratto di lavoro (cfr. STF 8C_339/2016 del
29 giugno2016 consid. 4.2.).
Su queste
questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad
art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo
1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di
collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo
n. 3, Pregassona 2000, pag. 71 segg.
2.3. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede
che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad
accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI
stabilisce poi che:
"
non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di
accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli
usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti
collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene
convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato;
c. non è conforme
all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda
in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un
tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il
rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di
lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile
l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte
dell'assicurato;
g. implica da parte del
lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito
dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda
che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove
assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i. procura
all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,
salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24
(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio
regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata
un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno
assicurato."
Secondo l’art. 16 cpv. 3bis
LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (cfr. RU 2011 1167; FF 2008 6761), il
capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.
Nella DTF 124 V 62, il TFA
ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art.
16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché
un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D.
Cattaneo, “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato
e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506)
e Alcuni compiti …, pag. 60).
Tale giurisprudenza è
stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004
in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non
possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati
ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto
dalla LADI.
Per completezza va
rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art.
16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del
9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
2.4. Il Tribunale federale ha
stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può
discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli non deve però
perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è
d'accordo con la richiesta (cfr. STF C 218/06 del 22 febbraio 2007.
In una sentenza
8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il Tribunale federale ha approvato l'operato del
TCA, che aveva confermato una sanzione inflitta dalla Sezione del lavoro ad un
assicurato, dopo avere constatato che il salario offerto era adeguato (cfr.
STCA 38.2011.73 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12
in fine e consid. 2.13: "Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione
assegnatagli presso X._______, l'assicurato era tenuto, di principio, ad
accettarla senza indugio. (…)", sottolineando in particolare che:
" (…) Ed è quanto ha appunto fatto in concreto il ricorrente. Il fatto di
non essere a conoscenza delle modalità di calcolo degli anni di esperienza per
la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio, unico argomento sul quale
insiste il ricorrente, non giustifica il comportamento di quest'ultimo che ha
contestato lo stipendio offerto senza un valido motivo. (…)"
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16
a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31
a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per
determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli
ultimi due anni.
L'art. 45 cpv. 4 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato senza valido motivo ha
abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha
rifiutato un’occupazione adeguata.
2.6. Per quanto concerne l'entità
delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1
lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 162/02
del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un
ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40
a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato
un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di
validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere
necessariamente qualificato come colpa grave.
Pertanto
secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la
colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto
mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In
quel caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato
quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque
a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un
colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua
indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei
problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli
isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la
colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione
effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a
critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In
un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha
ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,
contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato
un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un
impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno
intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura
da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha
deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole
dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o
comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata -
che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa
dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere
ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto
non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno
presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione,
ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato
una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato
proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione
agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.
In
una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TFA ha poi esaminato il caso di
un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non
assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta
Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a
ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno
indotta a rifiutare l'impiego
temporaneo,
ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un
programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in
precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente
e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego
in questione.
Inoltre
la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è
preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato
che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato
all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento
fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di
conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31
a 15 giorni.
Per
altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del
12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del
5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:
Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).
In
una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TFA ha poi confermato la sanzione
di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata
indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con
però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto)
in un impiego di durata indeterminata.
il Tribunale federale, con
giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere
dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di
giustizia del Canton Ginevra in relazione a un assicurato che era stato sospeso
per 31 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre
mezze giornate di prova in un ristorante, argomentando:
" (…)
6. Invoquant la
violation de l'art. 16 al. 2 let. a LACI, le recourant fait valoir qu'il était
tenu de rester dans le restaurant pour prendre la pause repas avec les employés
en fin de service, de sorte que, conformément à la CCNT, le temps consacré aux
repas devait être considéré comme du temps de travail. Aussi la durée de
travail accomplie serait-elle supérieure à ce qu'ont retenu les premiers juges.
(…).
6.1.1. Le
recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que le poste restait convenable malgré les
violations des art. 15 LTr et 18 OLT 1.
6.1.2. De l'avis
des premiers juges, il n'était pas possible d'exclure qu'à compter de la prise
d'emploi, les pauses auraient été dûment accordées par l'employeur. Dans tous
les cas, le recourant était tenu d'entreprendre tout ce que l'on pouvait
raisonnablement exiger de lui pour sortir du chômage, de sorte qu'il aurait dû
accepter de commencer l'emploi, quitte - le cas échéant - à faire valoir son
droit à une pause conforme aux dispositions légales. En outre, le recourant
aurait dû exposer ses inquiétudes à son conseiller avant de refuser l'emploi.
Ces considérations sont pertinentes et l'on peut s'y rallier. Il s'agissait en
effet uniquement de demi-journées d'essai dans le contexte de l'examen d'une
candidature au poste. Qui plus est, le droit aux pauses litigieuses est né
uniquement en raison du dépassement de l'horaire annoncé (de 4-5 heures par
demi-jour), pour des circonstances que l'on ne saurait d'emblée qualifier de
prévisibles. On ne peut donc pas en déduire une volonté de l'employeur de ne
pas se conformer aux dispositions légales en matière de pause.
7.
(…).
7.2. Les premiers
juges ont retenu qu'il n'y avait aucun motif faisant apparaître la faute du
recourant comme étant de gravité moyenne ou légère, ce d'autant moins que le
recourant n'avait pas cherché à contacter son conseiller avant de refuser
l'emploi. Dès lors la suspension de 31 jours, soit le minimum en cas de refus
faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI), n'apparaissait pas critiquable. (…)”
2.7. Nella
presente fattispecie emerge dagli atti dell’incarto che RI 1, nata il __________
1963, si è iscritta in disoccupazione l’11 dicembre 2017 con effetto dal 1°
gennaio 2018 (4° termine quadro dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020; cfr. doc.
22 p.to 1), dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 3)
quale impiegata nei settori amministrativo contabile, del servizio alla
clientela e del segretariato di studi medici, ospedali/cliniche (cfr. doc. 2).
Il
25 ottobre 2018 l’URC ha assegnato all’assicurata un posto di lavoro quale
impiegata di commercio I/D (competenze: - centralino - emissione offerte -
registrazione bollettini giornalieri - corrispondenza in italiano e tedesco)
presso la società __________ di __________ a tempo pieno (8 ore e 15 minuti
giornalieri), con una durata indeterminata e uno stipendio a partire da fr.
4'300.-- a dipendenza delle conoscenze (cfr. doc. 5).
L’URC ha invitato la
ricorrente a contattare il potenziale datore di lavoro entro 24 ore (cfr. doc.
5).
L’assicurata,
il 26 ottobre 2019, ha inviato un messaggio di posta elettronica alla __________
allegando il proprio dossier di candidatura completo di lettera di motivazione
ed esprimendo la propria disponibilità per un colloquio di approfondimento
(cfr. doc. 6).
L’URC, inoltre, il 2
novembre 2018, ha emesso una decisione con cui ha stabilito che l’insorgente
era tenuta a frequentare uno stage di formazione al 100% presso il __________
che la stessa aveva peraltro già iniziato il 24 ottobre 2018 e che sarebbe
terminato il 23 gennaio 2019 (cfr. doc. 7; 8).
Lunedì 5 novembre 2018
alle ore 15:00 ha avuto luogo un colloquio tra l’assicurata e __________ della __________
(cfr. doc. 23/2; 10).
La ricorrente, ancora il 5
novembre 2018 alle ore 19:05, ha scritto alla propria consulente del personale,
__________, il seguente messaggio di posta elettronica:
" Oggetto:
stage al DSS
Al momento sono impiegata al settore
famiglie e minorenni e mi occupo dell’inserimento di dossier dal vecchio
sistema gestionale a quello nuovo oltre a rispondere alle chiamate provenienti
dall’esterno da smistare agli Assistenti sociali.
Mi sto dando da fare e il mio lavoro è
apprezzato e sono contenta.
Oggetto: __________
Oggi ho avuto un primo colloquio con il signor __________ General
manager. Dopo una breve introduzione sull’azienda mi ha spiegato che il profilo
ricercato è per ricoprire un’attività al 50% da svolgere al centralino e per
mansioni back-office, vacanze di 5 settimane, ore supplementari non retribuite
ma bonificate con la quinta settimana di vacanza. Benefici aziendali: pranzi
pagati e un bonus aziendale per l’apporto di nuovi clienti, cioè una
retribuzione del 10% sull’importo totale della prestazione pattuita/conclusa.
Ho fatto notare che l’Assegnazione pervenutami dall’URC parlava di
un impiego al 100% e il signor __________ mi ha detto che si può sviluppare al
100% con l’assunzione di lavori amministrativi riguardanti il negozio
multimedia __________.
Mi ha spiegato che alle loro dipendenze vogliono una persona
proattiva, interessata al contesto dove lavora con una retribuzione basata sul
merito.
Ho chiaramente detto che sono interessata ad un impiego a tempo
pieno e per trovare un’intesa ho proposto di iniziare con un 80%, per il quale
il signor __________ mi vuole riconoscere uno stipendio lordo mensile di chf
3000 (che ha stimato sul momento perché ho riferito che la classe di stipendio
nella funzione di Ass. di cura era di chf 50’000/lordi/anno)
Nei prossimi giorni mi farà sapere per organizzare un giorno di
prova.
Signora __________ Lei cosa ne pensa?” (Doc. VB8=A3=23/2)
L’8 novembre 2018 __________
ha comunicato all’assicurata, tramite posta elettronica, che “dopo attento
esame del suo cv assieme a quanto discusso, devo per tanto rifiutare la sua
candidatura” (cfr. doc. 9).
Inoltre sempre l’8
novembre 2018 __________ per la __________, nel formulario “Esito della
candidatura ad un posto di lavoro”, ha indicato che RI 1 non è stata assunta,
poiché “teneva testa a quanto spiegavo, voleva avere ragione e non era
disposta ad un’occupazione inferiore al 100% inoltre sembrava una signora molto
confusionale in quello che diceva” (cfr. doc. 10).
Il 13 novembre 2018 la
ricorrente ha scritto all’URC all’attenzione di __________:
" (…)
Esito dell’incontro negativo
mi viene comunicato giovedì 8 novembre 2018
tramite email di cui allego copia.
Non sono stata assunta per il seguente
motivo:
La vostra assegnazione N. __________
indicava un impiego al 100%. Durante il colloquio è emerso che si trattava di
un impiego al 50% da svolgere al centralino e per mansioni di back-office.
Benefit aziendali: pranzi pagati e un bonus del 10% per l’apporto di nuovi
clienti (cioè una retribuzione supplementare del 10% sull’importo totale della
prestazione che avrei concluso/pattuito).
La mia situazione famigliare richiede
un’occupazione a tempo pieno e ho proposto al signor __________ di iniziare al
80%. Dopo 60 minuti di colloquio sono stata congedata con la proposta di
affrontare una giornata di prova al fine di conoscere meglio le mie capacità organizzative.
Nel frattempo è arrivata una presa di posizione scritta con la quale mi ha
informata di “rifiutare la mia candidatura” (Doc. 11)
L’URC, il 27 novembre
2018, ha inviato alla Sezione del lavoro la seguente “Comunicazione relativa a
una sanzione (Posto di lavoro)” concernente l’assegnazione di impego presso la __________:
" (…) Per
quanto riguarda la presa di posizione del potenziale datore di lavoro, è stato
personalmente contattato per conoscere nei dettagli la sua presa di posizione
nei confronti della signora RI 1, lo stesso ha potuto confermare che
l’assicurata è stata molto negativa sul fatto di accettare un lavoro
inizialmente parziale.
Il signor __________ – IT General Manager -
della __________ si è reso disponibile eventualmente a collaborare ancora con
il nostro ufficio per chiarire la posizione.
A titolo abbondanziale si nota che
l’assicurata con un’attività parziale avrebbe beneficiato del guadagno
intermedio.
Domanda:
Chiediamo se il comportamento
dell’assicurata ha potuto precludere la sottoscrizione di un contratto di lavoro,
dove l’assicurata avrebbe potuto ridurre il danno nei confronti dell’assicurazione
disoccupazione.” (Doc. 12)
Invitata dalla Sezione del
lavoro a formulare osservazioni al riguardo (cfr. doc. 13), il 4 dicembre 2018
l’assicurata ha precisato, in particolare, di essersi limitata, durante il
colloquio del 5 novembre 2018, a manifestare la sua sorpresa circa il fatto che
il posto di lavoro fosse a tempo parziale allorché l’impiego vacante
notificatole era al 100%. La medesima ha contestato l’affermazione del
potenziale datore di lavoro di essere stata molto negativa circa l’accettazione
di un lavoro inizialmente parziale, indicando che lavorare nell’ambito della
tecnologia e dell’informazione e comunicazione le interessa e che ha proposto
al signor __________ di iniziare al 80%, dando la sua totale disponibilità per
una giornata di prova (cfr. doc. 15).
Il 27 novembre 2018 la
Sezione del lavoro ha pure posto dei quesiti al potenziale datore di lavoro, e
meglio:
" (…)
1. Conferma che la signora RI 1 ha svolto un “colloquio
d’assunzione” presso la __________ di __________?
Considerandi
2.
Se sì voglia indicarci, la data del colloquio e la durata dello
stesso.
3.
Al termine del “colloquio d’assunzione” avete offerto
un’occupazione alla candidata?
4.
In caso di assunzione, quali sarebbero stati i compiti
assegnati alla candidata?
5.
Come valuta il “colloquio d’assunzione”? Sono emersi problemi particolari?
6.
Voglia per cortesia precisare le condizioni d’impiego ed in
particolare:
a) la data d’inizio dell’attività lavorativa.
b) la durata del contratto di lavoro (determinato o
indeterminato).
c) gli orari di lavoro, rispettivamente i turni di lavoro e i
giorni di riposo.
d) quali mansioni sarebbero state assegnate alla signora RI 1.
e) la retribuzione (salario lordo mensile oppure il salario orario
di base, 13a mensilità);
f) la percentuale di lavoro offerta;
g) per l’interessata, ci sarebbe stata la possibilità di un
impiego a tempo pieno (100%) presso la __________ di __________?
7.
Conferma che la signora RI 1 ha rifiutato la sua proposta di
lavoro?
8.
Voglia precisare nel dettaglio i motivi per cui l’assunzione
della signora RI 1 non è andata a buon fine.
9.
Il posto vacante è già stato occupato da un altro/a
candidato/a?
Se sì, le chiediamo di volerci fornire il contratto di lavoro in
forma anonima;
Se no, le chiediamo di volerci fornire
copia del contratto di lavoro che avrebbe stipulato per la signora RI 1 in caso
di assegnazione.” (Doc. 16/1)
Il 5 dicembre 2018 alla
parte resistente sono pervenute le seguenti risposte:
" (…)
1.
Confermo d’aver intrapreso un primo
colloquio conoscitivo in nostra sede.
2.
data del colloquio: 05.11.2018
3.
No, questo colloquio è stata una prima intervista, dove io
valutavo la candidata e se sarebbe risultata idonea, successivamente un’assunzione.
4.
I compiti a lei assegnati, sarebbero stati di: backoffice –
amministrazione di una PMI, ossia:
a. Rispondere al telefono
b. Amministrazione
c. Fatturazione
d. Contabilità
e. Richiami
f. Gestione interna
5.
La signora RI 1 ha subito iniziato il colloquio in modo
negativo, impartendomi dei paletti e mi “teneva testa” su argomenti gestionali
in modo confusionale (esempio ferie).
6.
a. Non ne abbiamo mai discusso: ho solo detto che le avrei
fatto sapere e successivamente ci sarebbe stato 1-2 giorni di prova,
successivamente l’assunzione sarebbe stata immediata.
b. Indeterminato.
c. Dal lunedì
al venerdì: 0830.1200 1330-1830, in relazione a un 50% iniziale
d. Amministrative
e. Non ho
parlato di stipendio, in quanto a me non importa il titolo di studio, l’età o
la famiglia di provenienza, quello che importa è la meritocrazia e quanto la
signora potesse dare alla società – competenze. Sono io che ho chiesto a lei in
relazione ad un 100%.
f. 50% iniziale
per __________ e una volta consolidata, un 100% anche per gestire soldini (2
società).
g. Sì, tra __________ e soldini sì, ma era un crescendo.
7.
No, ma non era interessata ad una prima occupazione al 50% in
quanto “avrebbe guadagnato troppo poco”.
8.
Se già con un primo colloquio conoscitivo sono emersi problemi
di:
a. Percentuale
b. Di conseguenza salario
c. Interazione
Lascio a voi, il motivo per il quale non ho portato avanti la
candidatura.
9.
Allo stato attuale non ho preso ancora nessuna segretaria, in
quanto ho difficoltà a trovare “quella giusta” e in questo il
signor __________ mi sta dando una mano (grazie). Ora, sto valutando una
situazione di tipo “freelands” ossia una persona che mi viene aiutare a livello
amministrativo - a ore.” (Doc. 16)
Il potenziale datore di
lavoro ha allegato copia dell’eventuale contratto di lavoro da cui si evince,
in particolare, che la funzione era di segretaria amministrativa e che la
percentuale di occupazione era del 100%. Non è stata indicata la retribuzione
(cfr. doc. 16/3).
La Sezione del lavoro, il
7.
dicembre 2018, ha nuovamente interpellato la ditta __________, chiedendole di
precisare il salario mensile lordo che avrebbe offerto all’assicurata in caso
di assunzione (cfr. doc. 18).
__________, l’11 dicembre
2018, ha risposto che il salario al quale pensava per la prima fase, detta “di
prova” e dopo una verifica di 1-2 giorni in ufficio, sarebbe stato tra fr.
3’600-4’200 lordi al 100% (cfr. doc. 19).
L’insorgente, il 20
dicembre 2018, si è espressa in merito alle indicazioni fornite dal potenziale
datore di lavoro, osservando segnatamente:
" (…)
- per quanto riguarda il salario di chf
3000.
che il signor __________ mi avrebbe riconosciuto per un impiego al 80%, la
cifra è stata calcolata dal signor __________ sul momento dopo averlo informato
della classe di stipendio attribuitami durante l’attività di Assistente di
cura;
(…).
Non sono mai entrata in una logica
conflittuale e posso confermare per la seconda volta di essermi messa a totale
disposizione per una giornata di prova e di non aver mai rifiutato
un’occupazione inferiore al 100%.” (Doc. 21)
Con decisione del 4
gennaio 2019 la Sezione del lavoro ha sospeso l’insorgente dal diritto
all’indennità di disoccupazione per 35 giorni, poiché il comportamento tenuto
dalla stessa ha di fatto compromesso la trattativa di lavoro con la __________,
ciò che va assimilato al rifiuto di un’occupazione adeguata (cfr. doc. 22).
Con decisione su
opposizione del 14 marzo 2019 la Sezione del lavoro ha poi ridotto la sanzione
da 35 a 28 giorni di sospensione, motivando come segue:
" (…)
nonostante l’accertata responsabilità della signora RI 1 per il rifiuto
dell’occupazione in esame, considerate le circostanze del caso concreto e del
fatto che la stessa non è rimasta passiva o indifferente durante la trattativa,
appare maggiormente adeguato valutare le responsabilità dell’assicurata
nell’ambito di una colpa media (da 16 a 30 giorni) e ridurre a 28 giorni la
durata della sospensione inflitta inizialmente con la decisone impugnata. (…)”
(Doc. A11)
2.8
Chiamato ora a pronunciarsi,
alla luce dei fatti esposti al precedente considerando (cfr. consid. 2.7.), il
TCA rileva innanzitutto che l’assegnazione di un posto di lavoro presso la __________
di __________ del 25 ottobre 2018 da parte dell’URC alla ricorrente riporta che
si trattava di un impiego al 100% di 8.15 ore giornaliere.
Anche nelle “osservazioni”
contemplate nel documento relativo all’assegnazione è indicato che
l’occupazione in questione era al 100% (cfr. doc. 5; consid. 2.7.).
L’assicurata, iscritta in
disoccupazione al 100% (cfr. doc. 3) e che dal 24 ottobre 2018 stava svolgendo
uno stage di formazione a tempo pieno presso il __________ sempre attribuitole
dall’URC (cfr. doc. 7; consid. 2.7.), si è prontamente annunciata al potenziale
datore di lavoro, indicando di essere “volentieri a disposizione per un
colloquio di approfondimento” (cfr. doc. 6).
Soltanto durante il
colloquio con il potenziale datore di lavoro del 5 novembre 2018 di pomeriggio
(cfr. consid. 2.7.) RI 1 è venuta a sapere che in realtà si trattava, perlomeno
inizialmente, di un impiego al 50%.
Del resto ancora il 27
novembre 2018 nella “Comunicazione relativa a una sanzione (posto di lavoro)”
da parte dell’URC alla Sezione del lavoro figurava che il grado di occupazione
dell’occupazione offerta presso la __________ era al 100% (cfr. doc. 12).
Per di più anche la copia
del contratto di lavoro che sarebbe stato stipulato con l’insorgente prodotta
nel dicembre 2018 da __________ alla Sezione del lavoro su richiesta di
quest’ultima prevede che “la percentuale di occupazione corrisponde al 100%”
(cfr. doc. 16/3).
Al riguardo questo
Tribunale evidenzia l’importanza, nel contesto delle assegnazioni di posti di
lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni corrette in merito alle
occupazioni proposte. E’ auspicabile, pertanto, un attento esame degli impieghi
da offrire agli assicurati, al fine di valutare se si impongano specifiche
verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle relative condizioni (al
riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N.
67.
pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un posto di lavoro presso un
call-center non completa mancando l’indicazione del salario orario minimo; D.
Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in
Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du
travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions
Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).
2.9
Come visto al considerando
precedente, l’assicurata ha immediatamente contattato il potenziale datore di
lavoro esprimendo la propria disponibilità a un incontro.
Quando, però, la ricorrente
è venuta a sapere che si trattava di un’occupazione - perlomeno inizialmente
(come dalla stessa riconosciuto nel messaggio di posta elettronica del 5
novembre 2018 alla consulente URC; cfr. doc. 23/2; consid. 2.7.) - al 50%, ha indicato
al potenziale datore di lavoro di essere interessata a un impiego a tempo pieno
e ha proposto “per trovare un’intesa” di iniziare all’80% (cfr. doc.
23/2).
L’assicurata, quindi, -
nonostante dal luglio 2018 fosse al suo quarto termine quadro per la
riscossione di prestazioni (cfr. consid. 2.7.) e dovesse conseguentemente
essere al corrente dei propri doveri quale disoccupata, come l’obbligo di
ridurre il danno, rispettivamente dei relativi diritti (l’11 dicembre 2017
allorché si è riannunciata in disoccupazione l’URC le ha segnalato, tra l’altro,
“Un Opuscolo per i disoccupati” edito dalla SECO e reperibile al sito www.area-lavoro.ch
in cui è enunciato espressamente l’obbligo di accettare qualsiasi occupazione e
il concetto di guadagno intermedio) -, non ha subito manifestato al potenziale
datore di lavoro piena disponibilità ad accettare comunque l’impiego. Disponibilità
che avrebbe dovuto esprimere a maggiore ragione considerato che, come dalla
ricorrente stessa riportato nel messaggio di posta elettronica del 5 novembre
2018.
alla consulente URC, __________ aveva precisato che il grado di
occupazione “si può sviluppare al 100% con l’assunzione di lavori
amministrativi riguardanti il negozio multimedia __________” (cfr. doc.
23/2).
L’assicurata, per contro,
ha proposto un inizio all’80%, percentuale questa che rappresenta un tempo
parziale “elevato”, più vicino a un tempo pieno che a un metà tempo.
Infine RI 1 ha sì
contattato la sera stessa del colloquio la consulente pe sapere cosa ne
pensasse della situazione (cfr. doc. 23/2, consid. 2.7.), tuttavia durante
l’incontro con il potenziale datore di lavoro non gli ha comunicato in primis
un pieno interesse per il posto in questione, specificando unicamente che
avrebbe dovuto interpellare l’URC per chiedere ragguagli circa il fatto che l’assegnazione
concerneva un impiego al 100% (cfr. doc. 5), mentre il posto era concretamente
al 50%.
La ricorrente si è messa
così in condizione di non effettuare la prova di lavoro.
Con questo atteggiamento
l’assicurata ha di fatto dimostrato di non avere una sufficiente disponibilità
a concludere il contratto di lavoro.
La medesima avrebbe,
invece, dovuto manifestarla anche se l’occupazione non corrispondeva pienamente
alle sue aspettative in virtù del suo obbligo di ridurre il danno (cfr. STF 8C_463/2018
del 14 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_465/2017 del 12 gennaio 2018 consid.
4.3.3
; DLA 2002 pag. 55; B. Rubin, “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 155).
D’altra
parte, come giustamente sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. A11; III),
l’occupazione in questione era adeguata. L’impiego quale impiegata di commercio
back office (cfr. doc. 5; 23/2) corrispondeva infatti alla professione
ricercata dall’assicurata.
Inoltre dal profilo
salariale (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. a LADI) l’occupazione in questione,
prevedendo uno stipendio lordo di fr. 3’600/4’200 al mese per un tempo pieno (cfr.
doc. 19), è conforme a quanto contemplato dal Contratto Collettivo di Lavoro
degli impiegati di commercio nell’economia ticinese valido dal 1° gennaio 2018
che contempla una remunerazione minima di fr. 3’330 come impiegato generico, di
fr. 3’600 come impiegato operativo e di fr. 4’100 come impiegato responsabile.
La ricorrente, del resto,
non ha sollevato particolari obiezioni circa l’adeguatezza del posto di lavoro
propostole dall’URC.
2.10
È vero che, come accertato dal
TCA (cfr. doc. VII; IX; 29), la consulente URC non ha risposto per iscritto al
messaggio di posta elettronica del 5 novembre 2018 in cui l’assicurata, da una
parte, ha esposto la situazione riguardante l’impiego presso la __________
emersa in occasione del colloquio conoscitivo del medesimo giorno, dall’altra,
ha chiesto l’opinione al riguardo della collocatrice (cfr. doc. 23/2; consid.
2.7
).
È altrettanto vero,
tuttavia, che in concreto, come già esposto, l’assicurata, in occasione
dell’incontro del 5 novembre 2018 con il potenziale datore di lavoro, non ha
manifestato senza indugio interesse alla conclusione di un contratto di
impiego, precisando soltanto che essendo disoccupata al 100%, mentre
l’occupazione proposta era – almeno inizialmente – al 50% a differenza di
quanto indicato sull’assegnazione del 25 ottobre 2018 (posto di lavoro al 100%;
cfr. doc. 5), avrebbe dovuto chiarire con l’URC tale questione.
Proponendo già durante il
colloquio conoscitivo un grado di occupazione iniziale dell’80%, l’insorgente
ha escluso, prima di contattare la propria consulente, la possibilità di
cominciare a lavorare a metà tempo.
In simili condizioni,
l’assicurata non può trarre vantaggio alcuno dal fatto che la consulente URC
non abbia dato seguito al suo messaggio di posta elettronica del 5 novembre
2018.
- la cui risposta non è peraltro stata sollecitata dalla ricorrente,
benché dovesse sapere che a breve il potenziale datore di lavoro avrebbe
comunicato la sua decisione in merito alla/e giornata/e di prova - fondandosi
sull’art. 27 LPGA relativo al dovere dell’amministrazione di fornire agli
assicurati consulenza e informazione.
Non va d’altronde
dimenticato che l’insorgente era al 4° termine quadro, per cui avrebbe dovuto
conoscere i propri diritti e doveri quale disoccupata (cfr. consid. 2.9.).
In
ogni caso, anche volendo, per ipotesi di lavoro, considerare violato l’art. 27 LPGA,
ciò non consente di giungere a un esito differente della fattispecie.
La violazione del dovere di
informazione e consulenza non implica automaticamente che all’assicurato vada
riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STFA C 301/05
dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.2.).
La
violazione dell’art. 27 LPGA va equiparata, secondo il TF, al rilascio di
un’informazione errata (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 2.1.;
STF 8C_369/2015 del 14 luglio 2015; consid. 3.2.; STF 8C_652/2012 del 6
dicembre 2012 consid. 5.1.; DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag.
31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto
riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di
fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie
particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).
Una delle condizioni del
diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. che
- se determinati presupposti sono adempiuti (cfr. STF 8C_625/2018 del 22
gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; STF 9C_753/201 del 3 aprile
2017.
consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.) -, da un
lato, consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie
promesse e che essa eviti di contraddirsi, dall’altro, impone all'autorità di
discostarsi dal principio della legalità è che l'informazione errata deve
avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli
è pregiudizievole.
In
casu, come visto, l’assicurata, affermando durante il colloquio conoscitivo del
5.
novembre 2018 - dopo aver saputo che l’impiego era, almeno inizialmente, al
50% -, di essere interessata a un impiego a tempo pieno e proponendo un inizio
all’80%, ha di fatto escluso la possibilità di cominciare a metà tempo già
prima di contattare al riguardo la collocatrice.
Pertanto
non è la mancata informazione da parte della consulente che ha principalmente
influenzato il comportamento della ricorrente nei confronti del potenziale
datore di lavoro.
Il TCA ritiene comunque utile
sottolineare l’importanza per gli organi di applicazione della LADI di
rispondere in modo documentabile alle richieste degli assicurati sia per
chiarezza nei loro confronti sia per evitare successivi malintesi (cfr. art. 27
LPGA).
2.11
A ragione, dunque, la Sezione
del lavoro ha parificato il comportamento della ricorrente al rifiuto esplicito
di un’occupazione (cfr. consid. 2.2 e 2.4) e l’ha sospesa dal diritto
all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv.1 lett. d LADI.
2.12
Per quanto attiene alla durata
della sanzione (28 giorni di penalità), questa Corte osserva che nella DTF 130
V 125, citata al consid. 2.6., l’Alta Corte ha stabilito che, se in una
fattispecie esistono dei validi motivi, il rifiuto di un impiego non va
necessariamente qualificato come colpa grave, ma la colpa dell’assicurato deve
essere considerata soltanto mediamente grave o lieve.
In concreto l’assegnazione
del 25 ottobre 2018 relativa al posto di lavoro presso la __________ ricevuta
dall’insorgente e alla quale quest’ultima ha dato immediatamente seguito,
prevedendo un grado di occupazione del 100%, non corrispondeva alla realtà,
visto che durante il colloquio del 5 novembre 2018 è emerso che si trattava di
un impiego - perlomeno inizialmente - soltanto al 50%.
La ricorrente, che era
iscritta in disoccupazione al 100%, si è perciò trovata confrontata al fatto
che l’occupazione fosse a metà tempo unicamente al momento dell’incontro con __________.
Di conseguenza è altamente
verosimile che l’effetto sorpresa di tale scoperta durante il colloquio stesso
abbia condizionato la sua immediata reazione nei confronti del potenziale
datore di lavoro.
Ne discende, tutto ben
considerato, che la sospensione di 28 giorni non rispetta il principio di
proporzionalità (cfr. consid. 2.5.), in quanto non tiene conto di tutte le
circostanze del caso concreto (cfr. consid. 2.8 in fine e 2.10) e deve essere
ridotta a 18 giorni di penalità.
La decisione
su opposizione 14 marzo 2019 è, pertanto, modificata nel senso che l’assicurata
è sospesa per 18 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto e
la decisione su opposizione del 14 marzo 2019 è modificata nel senso che
l'assicurata è sospesa per 18 giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti