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Decisione

38.2019.23

Sospensione inflitta a un'ass.in AD al 100% di 35 giorni ridotta a 28 giorni con la dec.su opp.x non aver concretizzato possib.di lavoro relativa a un posto assegnato da URC.Assegn.riportava impiego a

16 ottobre 2019Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura

all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,

salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24

(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio

regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata

un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno

assicurato."

Secondo l’art. 16 cpv. 3bis

LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (cfr. RU 2011 1167; FF 2008 6761), il

capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.

Nella DTF 124 V 62, il TFA

ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art.

16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché

un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D.

Cattaneo, “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato

e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506)

e Alcuni compiti …, pag. 60).

Tale giurisprudenza è

stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004

in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non

possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati

ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto

dalla LADI.

Per completezza va

rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art.

16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del

9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

2.4. Il Tribunale federale ha

stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può

discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli non deve però

perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è

d'accordo con la richiesta (cfr. STF C 218/06 del 22 febbraio 2007.

In una sentenza

8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il Tribunale federale ha approvato l'operato del

TCA, che aveva confermato una sanzione inflitta dalla Sezione del lavoro ad un

assicurato, dopo avere constatato che il salario offerto era adeguato (cfr.

STCA 38.2011.73 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12

in fine e consid. 2.13: "Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione

assegnatagli presso X._______, l'assicurato era tenuto, di principio, ad

accettarla senza indugio. (…)", sottolineando in particolare che:

" (…) Ed è quanto ha appunto fatto in concreto il ricorrente. Il fatto di

non essere a conoscenza delle modalità di calcolo degli anni di esperienza per

la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio, unico argomento sul quale

insiste il ricorrente, non giustifica il comportamento di quest'ultimo che ha

contestato lo stipendio offerto senza un valido motivo. (…)"

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16

a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31

a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace

in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per

determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli

ultimi due anni.

L'art. 45 cpv. 4 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato senza valido motivo ha

abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha

rifiutato un’occupazione adeguata.

2.6. Per quanto concerne l'entità

delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1

lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 162/02

del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un

ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle

assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40

a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato

un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di

validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere

necessariamente qualificato come colpa grave.

Pertanto

secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la

colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto

mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In

quel caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato

quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque

a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un

colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua

indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei

problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli

isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la

colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione

effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a

critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In

un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha

ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,

contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato

un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un

impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno

intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura

da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha

deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole

dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o

comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata -

che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa

dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere

ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto

non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno

presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione,

ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato

una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato

proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione

agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

In

una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TFA ha poi esaminato il caso di

un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non

assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta

Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a

ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno

indotta a rifiutare l'impiego

temporaneo,

ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un

programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in

precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente

e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego

in questione.

Inoltre

la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è

preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato

che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato

all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento

fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di

conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31

a 15 giorni.

Per

altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del

12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del

5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:

Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

In

una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TFA ha poi confermato la sanzione

di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata

indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con

però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto)

in un impiego di durata indeterminata.

il Tribunale federale, con

giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere

dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di

giustizia del Canton Ginevra in relazione a un assicurato che era stato sospeso

per 31 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre

mezze giornate di prova in un ristorante, argomentando:

" (…)

6. Invoquant la

violation de l'art. 16 al. 2 let. a LACI, le recourant fait valoir qu'il était

tenu de rester dans le restaurant pour prendre la pause repas avec les employés

en fin de service, de sorte que, conformément à la CCNT, le temps consacré aux

repas devait être considéré comme du temps de travail. Aussi la durée de

travail accomplie serait-elle supérieure à ce qu'ont retenu les premiers juges.

(…).

6.1.1. Le

recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que le poste restait convenable malgré les

violations des art. 15 LTr et 18 OLT 1.

6.1.2. De l'avis

des premiers juges, il n'était pas possible d'exclure qu'à compter de la prise

d'emploi, les pauses auraient été dûment accordées par l'employeur. Dans tous

les cas, le recourant était tenu d'entreprendre tout ce que l'on pouvait

raisonnablement exiger de lui pour sortir du chômage, de sorte qu'il aurait dû

accepter de commencer l'emploi, quitte - le cas échéant - à faire valoir son

droit à une pause conforme aux dispositions légales. En outre, le recourant

aurait dû exposer ses inquiétudes à son conseiller avant de refuser l'emploi.

Ces considérations sont pertinentes et l'on peut s'y rallier. Il s'agissait en

effet uniquement de demi-journées d'essai dans le contexte de l'examen d'une

candidature au poste. Qui plus est, le droit aux pauses litigieuses est né

uniquement en raison du dépassement de l'horaire annoncé (de 4-5 heures par

demi-jour), pour des circonstances que l'on ne saurait d'emblée qualifier de

prévisibles. On ne peut donc pas en déduire une volonté de l'employeur de ne

pas se conformer aux dispositions légales en matière de pause.

7.

(…).

7.2. Les premiers

juges ont retenu qu'il n'y avait aucun motif faisant apparaître la faute du

recourant comme étant de gravité moyenne ou légère, ce d'autant moins que le

recourant n'avait pas cherché à contacter son conseiller avant de refuser

l'emploi. Dès lors la suspension de 31 jours, soit le minimum en cas de refus

faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI), n'apparaissait pas critiquable. (…)”

2.7. Nella

presente fattispecie emerge dagli atti dell’incarto che RI 1, nata il __________

1963, si è iscritta in disoccupazione l’11 dicembre 2017 con effetto dal 1°

gennaio 2018 (4° termine quadro dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020; cfr. doc.

22 p.to 1), dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 3)

quale impiegata nei settori amministrativo contabile, del servizio alla

clientela e del segretariato di studi medici, ospedali/cliniche (cfr. doc. 2).

Il

25 ottobre 2018 l’URC ha assegnato all’assicurata un posto di lavoro quale

impiegata di commercio I/D (competenze: - centralino - emissione offerte -

registrazione bollettini giornalieri - corrispondenza in italiano e tedesco)

presso la società __________ di __________ a tempo pieno (8 ore e 15 minuti

giornalieri), con una durata indeterminata e uno stipendio a partire da fr.

4'300.-- a dipendenza delle conoscenze (cfr. doc. 5).

L’URC ha invitato la

ricorrente a contattare il potenziale datore di lavoro entro 24 ore (cfr. doc.

5).

L’assicurata,

il 26 ottobre 2019, ha inviato un messaggio di posta elettronica alla __________

allegando il proprio dossier di candidatura completo di lettera di motivazione

ed esprimendo la propria disponibilità per un colloquio di approfondimento

(cfr. doc. 6).

L’URC, inoltre, il 2

novembre 2018, ha emesso una decisione con cui ha stabilito che l’insorgente

era tenuta a frequentare uno stage di formazione al 100% presso il __________

che la stessa aveva peraltro già iniziato il 24 ottobre 2018 e che sarebbe

terminato il 23 gennaio 2019 (cfr. doc. 7; 8).

Lunedì 5 novembre 2018

alle ore 15:00 ha avuto luogo un colloquio tra l’assicurata e __________ della __________

(cfr. doc. 23/2; 10).

La ricorrente, ancora il 5

novembre 2018 alle ore 19:05, ha scritto alla propria consulente del personale,

__________, il seguente messaggio di posta elettronica:

" Oggetto:

stage al DSS

Al momento sono impiegata al settore

famiglie e minorenni e mi occupo dell’inserimento di dossier dal vecchio

sistema gestionale a quello nuovo oltre a rispondere alle chiamate provenienti

dall’esterno da smistare agli Assistenti sociali.

Mi sto dando da fare e il mio lavoro è

apprezzato e sono contenta.

Oggetto: __________

Oggi ho avuto un primo colloquio con il signor __________ General

manager. Dopo una breve introduzione sull’azienda mi ha spiegato che il profilo

ricercato è per ricoprire un’attività al 50% da svolgere al centralino e per

mansioni back-office, vacanze di 5 settimane, ore supplementari non retribuite

ma bonificate con la quinta settimana di vacanza. Benefici aziendali: pranzi

pagati e un bonus aziendale per l’apporto di nuovi clienti, cioè una

retribuzione del 10% sull’importo totale della prestazione pattuita/conclusa.

Ho fatto notare che l’Assegnazione pervenutami dall’URC parlava di

un impiego al 100% e il signor __________ mi ha detto che si può sviluppare al

100% con l’assunzione di lavori amministrativi riguardanti il negozio

multimedia __________.

Mi ha spiegato che alle loro dipendenze vogliono una persona

proattiva, interessata al contesto dove lavora con una retribuzione basata sul

merito.

Ho chiaramente detto che sono interessata ad un impiego a tempo

pieno e per trovare un’intesa ho proposto di iniziare con un 80%, per il quale

il signor __________ mi vuole riconoscere uno stipendio lordo mensile di chf

3000 (che ha stimato sul momento perché ho riferito che la classe di stipendio

nella funzione di Ass. di cura era di chf 50’000/lordi/anno)

Nei prossimi giorni mi farà sapere per organizzare un giorno di

prova.

Signora __________ Lei cosa ne pensa?” (Doc. VB8=A3=23/2)

L’8 novembre 2018 __________

ha comunicato all’assicurata, tramite posta elettronica, che “dopo attento

esame del suo cv assieme a quanto discusso, devo per tanto rifiutare la sua

candidatura” (cfr. doc. 9).

Inoltre sempre l’8

novembre 2018 __________ per la __________, nel formulario “Esito della

candidatura ad un posto di lavoro”, ha indicato che RI 1 non è stata assunta,

poiché “teneva testa a quanto spiegavo, voleva avere ragione e non era

disposta ad un’occupazione inferiore al 100% inoltre sembrava una signora molto

confusionale in quello che diceva” (cfr. doc. 10).

Il 13 novembre 2018 la

ricorrente ha scritto all’URC all’attenzione di __________:

" (…)

Esito dell’incontro negativo

mi viene comunicato giovedì 8 novembre 2018

tramite email di cui allego copia.

Non sono stata assunta per il seguente

motivo:

La vostra assegnazione N. __________

indicava un impiego al 100%. Durante il colloquio è emerso che si trattava di

un impiego al 50% da svolgere al centralino e per mansioni di back-office.

Benefit aziendali: pranzi pagati e un bonus del 10% per l’apporto di nuovi

clienti (cioè una retribuzione supplementare del 10% sull’importo totale della

prestazione che avrei concluso/pattuito).

La mia situazione famigliare richiede

un’occupazione a tempo pieno e ho proposto al signor __________ di iniziare al

80%. Dopo 60 minuti di colloquio sono stata congedata con la proposta di

affrontare una giornata di prova al fine di conoscere meglio le mie capacità organizzative.

Nel frattempo è arrivata una presa di posizione scritta con la quale mi ha

informata di “rifiutare la mia candidatura” (Doc. 11)

L’URC, il 27 novembre

2018, ha inviato alla Sezione del lavoro la seguente “Comunicazione relativa a

una sanzione (Posto di lavoro)” concernente l’assegnazione di impego presso la __________:

" (…) Per

quanto riguarda la presa di posizione del potenziale datore di lavoro, è stato

personalmente contattato per conoscere nei dettagli la sua presa di posizione

nei confronti della signora RI 1, lo stesso ha potuto confermare che

l’assicurata è stata molto negativa sul fatto di accettare un lavoro

inizialmente parziale.

Il signor __________ – IT General Manager -

della __________ si è reso disponibile eventualmente a collaborare ancora con

il nostro ufficio per chiarire la posizione.

A titolo abbondanziale si nota che

l’assicurata con un’attività parziale avrebbe beneficiato del guadagno

intermedio.

Domanda:

Chiediamo se il comportamento

dell’assicurata ha potuto precludere la sottoscrizione di un contratto di lavoro,

dove l’assicurata avrebbe potuto ridurre il danno nei confronti dell’assicurazione

disoccupazione.” (Doc. 12)

Invitata dalla Sezione del

lavoro a formulare osservazioni al riguardo (cfr. doc. 13), il 4 dicembre 2018

l’assicurata ha precisato, in particolare, di essersi limitata, durante il

colloquio del 5 novembre 2018, a manifestare la sua sorpresa circa il fatto che

il posto di lavoro fosse a tempo parziale allorché l’impiego vacante

notificatole era al 100%. La medesima ha contestato l’affermazione del

potenziale datore di lavoro di essere stata molto negativa circa l’accettazione

di un lavoro inizialmente parziale, indicando che lavorare nell’ambito della

tecnologia e dell’informazione e comunicazione le interessa e che ha proposto

al signor __________ di iniziare al 80%, dando la sua totale disponibilità per

una giornata di prova (cfr. doc. 15).

Il 27 novembre 2018 la

Sezione del lavoro ha pure posto dei quesiti al potenziale datore di lavoro, e

meglio:

" (…)

1. Conferma che la signora RI 1 ha svolto un “colloquio

d’assunzione” presso la __________ di __________?

Considerandi

2.

Se sì voglia indicarci, la data del colloquio e la durata dello

stesso.

3.

Al termine del “colloquio d’assunzione” avete offerto

un’occupazione alla candidata?

4.

In caso di assunzione, quali sarebbero stati i compiti

assegnati alla candidata?

5.

Come valuta il “colloquio d’assunzione”? Sono emersi problemi particolari?

6.

Voglia per cortesia precisare le condizioni d’impiego ed in

particolare:

a) la data d’inizio dell’attività lavorativa.

b) la durata del contratto di lavoro (determinato o

indeterminato).

c) gli orari di lavoro, rispettivamente i turni di lavoro e i

giorni di riposo.

d) quali mansioni sarebbero state assegnate alla signora RI 1.

e) la retribuzione (salario lordo mensile oppure il salario orario

di base, 13a mensilità);

f) la percentuale di lavoro offerta;

g) per l’interessata, ci sarebbe stata la possibilità di un

impiego a tempo pieno (100%) presso la __________ di __________?

7.

Conferma che la signora RI 1 ha rifiutato la sua proposta di

lavoro?

8.

Voglia precisare nel dettaglio i motivi per cui l’assunzione

della signora RI 1 non è andata a buon fine.

9.

Il posto vacante è già stato occupato da un altro/a

candidato/a?

Se sì, le chiediamo di volerci fornire il contratto di lavoro in

forma anonima;

Se no, le chiediamo di volerci fornire

copia del contratto di lavoro che avrebbe stipulato per la signora RI 1 in caso

di assegnazione.” (Doc. 16/1)

Il 5 dicembre 2018 alla

parte resistente sono pervenute le seguenti risposte:

" (…)

1.

Confermo d’aver intrapreso un primo

colloquio conoscitivo in nostra sede.

2.

data del colloquio: 05.11.2018

3.

No, questo colloquio è stata una prima intervista, dove io

valutavo la candidata e se sarebbe risultata idonea, successivamente un’assunzione.

4.

I compiti a lei assegnati, sarebbero stati di: backoffice –

amministrazione di una PMI, ossia:

a. Rispondere al telefono

b. Amministrazione

c. Fatturazione

d. Contabilità

e. Richiami

f. Gestione interna

5.

La signora RI 1 ha subito iniziato il colloquio in modo

negativo, impartendomi dei paletti e mi “teneva testa” su argomenti gestionali

in modo confusionale (esempio ferie).

6.

a. Non ne abbiamo mai discusso: ho solo detto che le avrei

fatto sapere e successivamente ci sarebbe stato 1-2 giorni di prova,

successivamente l’assunzione sarebbe stata immediata.

b. Indeterminato.

c. Dal lunedì

al venerdì: 0830.1200 1330-1830, in relazione a un 50% iniziale

d. Amministrative

e. Non ho

parlato di stipendio, in quanto a me non importa il titolo di studio, l’età o

la famiglia di provenienza, quello che importa è la meritocrazia e quanto la

signora potesse dare alla società – competenze. Sono io che ho chiesto a lei in

relazione ad un 100%.

f. 50% iniziale

per __________ e una volta consolidata, un 100% anche per gestire soldini (2

società).

g. Sì, tra __________ e soldini sì, ma era un crescendo.

7.

No, ma non era interessata ad una prima occupazione al 50% in

quanto “avrebbe guadagnato troppo poco”.

8.

Se già con un primo colloquio conoscitivo sono emersi problemi

di:

a. Percentuale

b. Di conseguenza salario

c. Interazione

Lascio a voi, il motivo per il quale non ho portato avanti la

candidatura.

9.

Allo stato attuale non ho preso ancora nessuna segretaria, in

quanto ho difficoltà a trovare “quella giusta” e in questo il

signor __________ mi sta dando una mano (grazie). Ora, sto valutando una

situazione di tipo “freelands” ossia una persona che mi viene aiutare a livello

amministrativo - a ore.” (Doc. 16)

Il potenziale datore di

lavoro ha allegato copia dell’eventuale contratto di lavoro da cui si evince,

in particolare, che la funzione era di segretaria amministrativa e che la

percentuale di occupazione era del 100%. Non è stata indicata la retribuzione

(cfr. doc. 16/3).

La Sezione del lavoro, il

7.

dicembre 2018, ha nuovamente interpellato la ditta __________, chiedendole di

precisare il salario mensile lordo che avrebbe offerto all’assicurata in caso

di assunzione (cfr. doc. 18).

__________, l’11 dicembre

2018, ha risposto che il salario al quale pensava per la prima fase, detta “di

prova” e dopo una verifica di 1-2 giorni in ufficio, sarebbe stato tra fr.

3’600-4’200 lordi al 100% (cfr. doc. 19).

L’insorgente, il 20

dicembre 2018, si è espressa in merito alle indicazioni fornite dal potenziale

datore di lavoro, osservando segnatamente:

" (…)

- per quanto riguarda il salario di chf

3000.

che il signor __________ mi avrebbe riconosciuto per un impiego al 80%, la

cifra è stata calcolata dal signor __________ sul momento dopo averlo informato

della classe di stipendio attribuitami durante l’attività di Assistente di

cura;

(…).

Non sono mai entrata in una logica

conflittuale e posso confermare per la seconda volta di essermi messa a totale

disposizione per una giornata di prova e di non aver mai rifiutato

un’occupazione inferiore al 100%.” (Doc. 21)

Con decisione del 4

gennaio 2019 la Sezione del lavoro ha sospeso l’insorgente dal diritto

all’indennità di disoccupazione per 35 giorni, poiché il comportamento tenuto

dalla stessa ha di fatto compromesso la trattativa di lavoro con la __________,

ciò che va assimilato al rifiuto di un’occupazione adeguata (cfr. doc. 22).

Con decisione su

opposizione del 14 marzo 2019 la Sezione del lavoro ha poi ridotto la sanzione

da 35 a 28 giorni di sospensione, motivando come segue:

" (…)

nonostante l’accertata responsabilità della signora RI 1 per il rifiuto

dell’occupazione in esame, considerate le circostanze del caso concreto e del

fatto che la stessa non è rimasta passiva o indifferente durante la trattativa,

appare maggiormente adeguato valutare le responsabilità dell’assicurata

nell’ambito di una colpa media (da 16 a 30 giorni) e ridurre a 28 giorni la

durata della sospensione inflitta inizialmente con la decisone impugnata. (…)”

(Doc. A11)

2.8

Chiamato ora a pronunciarsi,

alla luce dei fatti esposti al precedente considerando (cfr. consid. 2.7.), il

TCA rileva innanzitutto che l’assegnazione di un posto di lavoro presso la __________

di __________ del 25 ottobre 2018 da parte dell’URC alla ricorrente riporta che

si trattava di un impiego al 100% di 8.15 ore giornaliere.

Anche nelle “osservazioni”

contemplate nel documento relativo all’assegnazione è indicato che

l’occupazione in questione era al 100% (cfr. doc. 5; consid. 2.7.).

L’assicurata, iscritta in

disoccupazione al 100% (cfr. doc. 3) e che dal 24 ottobre 2018 stava svolgendo

uno stage di formazione a tempo pieno presso il __________ sempre attribuitole

dall’URC (cfr. doc. 7; consid. 2.7.), si è prontamente annunciata al potenziale

datore di lavoro, indicando di essere “volentieri a disposizione per un

colloquio di approfondimento” (cfr. doc. 6).

Soltanto durante il

colloquio con il potenziale datore di lavoro del 5 novembre 2018 di pomeriggio

(cfr. consid. 2.7.) RI 1 è venuta a sapere che in realtà si trattava, perlomeno

inizialmente, di un impiego al 50%.

Del resto ancora il 27

novembre 2018 nella “Comunicazione relativa a una sanzione (posto di lavoro)”

da parte dell’URC alla Sezione del lavoro figurava che il grado di occupazione

dell’occupazione offerta presso la __________ era al 100% (cfr. doc. 12).

Per di più anche la copia

del contratto di lavoro che sarebbe stato stipulato con l’insorgente prodotta

nel dicembre 2018 da __________ alla Sezione del lavoro su richiesta di

quest’ultima prevede che “la percentuale di occupazione corrisponde al 100%”

(cfr. doc. 16/3).

Al riguardo questo

Tribunale evidenzia l’importanza, nel contesto delle assegnazioni di posti di

lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni corrette in merito alle

occupazioni proposte. E’ auspicabile, pertanto, un attento esame degli impieghi

da offrire agli assicurati, al fine di valutare se si impongano specifiche

verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle relative condizioni (al

riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N.

67.

pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un posto di lavoro presso un

call-center non completa mancando l’indicazione del salario orario minimo; D.

Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in

Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du

travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions

Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).

2.9

Come visto al considerando

precedente, l’assicurata ha immediatamente contattato il potenziale datore di

lavoro esprimendo la propria disponibilità a un incontro.

Quando, però, la ricorrente

è venuta a sapere che si trattava di un’occupazione - perlomeno inizialmente

(come dalla stessa riconosciuto nel messaggio di posta elettronica del 5

novembre 2018 alla consulente URC; cfr. doc. 23/2; consid. 2.7.) - al 50%, ha indicato

al potenziale datore di lavoro di essere interessata a un impiego a tempo pieno

e ha proposto “per trovare un’intesa” di iniziare all’80% (cfr. doc.

23/2).

L’assicurata, quindi, -

nonostante dal luglio 2018 fosse al suo quarto termine quadro per la

riscossione di prestazioni (cfr. consid. 2.7.) e dovesse conseguentemente

essere al corrente dei propri doveri quale disoccupata, come l’obbligo di

ridurre il danno, rispettivamente dei relativi diritti (l’11 dicembre 2017

allorché si è riannunciata in disoccupazione l’URC le ha segnalato, tra l’altro,

“Un Opuscolo per i disoccupati” edito dalla SECO e reperibile al sito www.area-lavoro.ch

in cui è enunciato espressamente l’obbligo di accettare qualsiasi occupazione e

il concetto di guadagno intermedio) -, non ha subito manifestato al potenziale

datore di lavoro piena disponibilità ad accettare comunque l’impiego. Disponibilità

che avrebbe dovuto esprimere a maggiore ragione considerato che, come dalla

ricorrente stessa riportato nel messaggio di posta elettronica del 5 novembre

2018.

alla consulente URC, __________ aveva precisato che il grado di

occupazione “si può sviluppare al 100% con l’assunzione di lavori

amministrativi riguardanti il negozio multimedia __________” (cfr. doc.

23/2).

L’assicurata, per contro,

ha proposto un inizio all’80%, percentuale questa che rappresenta un tempo

parziale “elevato”, più vicino a un tempo pieno che a un metà tempo.

Infine RI 1 ha sì

contattato la sera stessa del colloquio la consulente pe sapere cosa ne

pensasse della situazione (cfr. doc. 23/2, consid. 2.7.), tuttavia durante

l’incontro con il potenziale datore di lavoro non gli ha comunicato in primis

un pieno interesse per il posto in questione, specificando unicamente che

avrebbe dovuto interpellare l’URC per chiedere ragguagli circa il fatto che l’assegnazione

concerneva un impiego al 100% (cfr. doc. 5), mentre il posto era concretamente

al 50%.

La ricorrente si è messa

così in condizione di non effettuare la prova di lavoro.

Con questo atteggiamento

l’assicurata ha di fatto dimostrato di non avere una sufficiente disponibilità

a concludere il contratto di lavoro.

La medesima avrebbe,

invece, dovuto manifestarla anche se l’occupazione non corrispondeva pienamente

alle sue aspettative in virtù del suo obbligo di ridurre il danno (cfr. STF 8C_463/2018

del 14 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_465/2017 del 12 gennaio 2018 consid.

4.3.3

; DLA 2002 pag. 55; B. Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 155).

D’altra

parte, come giustamente sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. A11; III),

l’occupazione in questione era adeguata. L’impiego quale impiegata di commercio

back office (cfr. doc. 5; 23/2) corrispondeva infatti alla professione

ricercata dall’assicurata.

Inoltre dal profilo

salariale (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. a LADI) l’occupazione in questione,

prevedendo uno stipendio lordo di fr. 3’600/4’200 al mese per un tempo pieno (cfr.

doc. 19), è conforme a quanto contemplato dal Contratto Collettivo di Lavoro

degli impiegati di commercio nell’economia ticinese valido dal 1° gennaio 2018

che contempla una remunerazione minima di fr. 3’330 come impiegato generico, di

fr. 3’600 come impiegato operativo e di fr. 4’100 come impiegato responsabile.

La ricorrente, del resto,

non ha sollevato particolari obiezioni circa l’adeguatezza del posto di lavoro

propostole dall’URC.

2.10

È vero che, come accertato dal

TCA (cfr. doc. VII; IX; 29), la consulente URC non ha risposto per iscritto al

messaggio di posta elettronica del 5 novembre 2018 in cui l’assicurata, da una

parte, ha esposto la situazione riguardante l’impiego presso la __________

emersa in occasione del colloquio conoscitivo del medesimo giorno, dall’altra,

ha chiesto l’opinione al riguardo della collocatrice (cfr. doc. 23/2; consid.

2.7

).

È altrettanto vero,

tuttavia, che in concreto, come già esposto, l’assicurata, in occasione

dell’incontro del 5 novembre 2018 con il potenziale datore di lavoro, non ha

manifestato senza indugio interesse alla conclusione di un contratto di

impiego, precisando soltanto che essendo disoccupata al 100%, mentre

l’occupazione proposta era – almeno inizialmente – al 50% a differenza di

quanto indicato sull’assegnazione del 25 ottobre 2018 (posto di lavoro al 100%;

cfr. doc. 5), avrebbe dovuto chiarire con l’URC tale questione.

Proponendo già durante il

colloquio conoscitivo un grado di occupazione iniziale dell’80%, l’insorgente

ha escluso, prima di contattare la propria consulente, la possibilità di

cominciare a lavorare a metà tempo.

In simili condizioni,

l’assicurata non può trarre vantaggio alcuno dal fatto che la consulente URC

non abbia dato seguito al suo messaggio di posta elettronica del 5 novembre

2018.

- la cui risposta non è peraltro stata sollecitata dalla ricorrente,

benché dovesse sapere che a breve il potenziale datore di lavoro avrebbe

comunicato la sua decisione in merito alla/e giornata/e di prova - fondandosi

sull’art. 27 LPGA relativo al dovere dell’amministrazione di fornire agli

assicurati consulenza e informazione.

Non va d’altronde

dimenticato che l’insorgente era al 4° termine quadro, per cui avrebbe dovuto

conoscere i propri diritti e doveri quale disoccupata (cfr. consid. 2.9.).

In

ogni caso, anche volendo, per ipotesi di lavoro, considerare violato l’art. 27 LPGA,

ciò non consente di giungere a un esito differente della fattispecie.

La violazione del dovere di

informazione e consulenza non implica automaticamente che all’assicurato vada

riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STFA C 301/05

dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.2.).

La

violazione dell’art. 27 LPGA va equiparata, secondo il TF, al rilascio di

un’informazione errata (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 2.1.;

STF 8C_369/2015 del 14 luglio 2015; consid. 3.2.; STF 8C_652/2012 del 6

dicembre 2012 consid. 5.1.; DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag.

31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto

riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di

fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie

particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

Una delle condizioni del

diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. che

- se determinati presupposti sono adempiuti (cfr. STF 8C_625/2018 del 22

gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; STF 9C_753/201 del 3 aprile

2017.

consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.) -, da un

lato, consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie

promesse e che essa eviti di contraddirsi, dall’altro, impone all'autorità di

discostarsi dal principio della legalità è che l'informazione errata deve

avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli

è pregiudizievole.

In

casu, come visto, l’assicurata, affermando durante il colloquio conoscitivo del

5.

novembre 2018 - dopo aver saputo che l’impiego era, almeno inizialmente, al

50% -, di essere interessata a un impiego a tempo pieno e proponendo un inizio

all’80%, ha di fatto escluso la possibilità di cominciare a metà tempo già

prima di contattare al riguardo la collocatrice.

Pertanto

non è la mancata informazione da parte della consulente che ha principalmente

influenzato il comportamento della ricorrente nei confronti del potenziale

datore di lavoro.

Il TCA ritiene comunque utile

sottolineare l’importanza per gli organi di applicazione della LADI di

rispondere in modo documentabile alle richieste degli assicurati sia per

chiarezza nei loro confronti sia per evitare successivi malintesi (cfr. art. 27

LPGA).

2.11

A ragione, dunque, la Sezione

del lavoro ha parificato il comportamento della ricorrente al rifiuto esplicito

di un’occupazione (cfr. consid. 2.2 e 2.4) e l’ha sospesa dal diritto

all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv.1 lett. d LADI.

2.12

Per quanto attiene alla durata

della sanzione (28 giorni di penalità), questa Corte osserva che nella DTF 130

V 125, citata al consid. 2.6., l’Alta Corte ha stabilito che, se in una

fattispecie esistono dei validi motivi, il rifiuto di un impiego non va

necessariamente qualificato come colpa grave, ma la colpa dell’assicurato deve

essere considerata soltanto mediamente grave o lieve.

In concreto l’assegnazione

del 25 ottobre 2018 relativa al posto di lavoro presso la __________ ricevuta

dall’insorgente e alla quale quest’ultima ha dato immediatamente seguito,

prevedendo un grado di occupazione del 100%, non corrispondeva alla realtà,

visto che durante il colloquio del 5 novembre 2018 è emerso che si trattava di

un impiego - perlomeno inizialmente - soltanto al 50%.

La ricorrente, che era

iscritta in disoccupazione al 100%, si è perciò trovata confrontata al fatto

che l’occupazione fosse a metà tempo unicamente al momento dell’incontro con __________.

Di conseguenza è altamente

verosimile che l’effetto sorpresa di tale scoperta durante il colloquio stesso

abbia condizionato la sua immediata reazione nei confronti del potenziale

datore di lavoro.

Ne discende, tutto ben

considerato, che la sospensione di 28 giorni non rispetta il principio di

proporzionalità (cfr. consid. 2.5.), in quanto non tiene conto di tutte le

circostanze del caso concreto (cfr. consid. 2.8 in fine e 2.10) e deve essere

ridotta a 18 giorni di penalità.

La decisione

su opposizione 14 marzo 2019 è, pertanto, modificata nel senso che l’assicurata

è sospesa per 18 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto e

la decisione su opposizione del 14 marzo 2019 è modificata nel senso che

l'assicurata è sospesa per 18 giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti