38.2019.26
Ricorso per denegata giustizia irricevibile.Irricev.rich.di ordinare alla Cassa di provvedere al conteggio delle prest.LPP per invalid.,come pure rich.di ordinarle di emettere dec. relativa a contrib.
20 agosto 2019Italiano27 min
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2019.26
rs/DC/sc
Lugano
20 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 16 aprile
2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con scritto del 16 aprile
2019 intitolato “Domanda di prestazioni LPP per invalidità e ricorso per
ritardata e denegata giustizia” RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, dopo
aver lamentato il fatto che la CO 1 (in seguito: la Cassa) non ha emesso alcuna
decisione formale in merito alla sua domanda di prestazioni d’invalidità LPP,
ha chiesto al TCA di ordinare alla Cassa “di provvedere al conteggio delle
prestazioni LPP per invalidità”.
Al riguardo la parte
ricorrente ha fatto valere che:
" (…)
1.
Il ricorrente è stato alle dipendenze __________, dall'1 ottobre
1999 al 31 gennaio 2000, come emerge dallo scambio di corrispondenza
intervenuto tra chi scrive e la __________, segnatamente il 7 ottobre 2010 e il
3 febbraio 2011 (Doc. Al-A2), inviata al ricorrente in data 17 ottobre 2017
(Doc. B).
2.
In data 12 febbraio 2018 chi scrive ha scritto alla Fondazione
istituto collettore LPP di __________, a cui la __________ in data 20 aprile
2000 aveva versato la sua prestazione di libero passaggio di Fr. 2,891. 70,
chiedendo di voler ristabilire il diritto del ricorrente alla rendita
d'invalidità.
E meglio.
Lo scrivente ha sottolineato che nessuno ha mai notificato il caso
d'invalidità all'Istituto assicurativo collettore, ovvero nessuno ha mai
richiesto le prestazioni derivanti dal diritto alla rendita della previdenza
professionale, che dopo un attento esame risulta invece sussistere in favore
del qui ricorrente, accertato invalido al 100% dall'AI;
ed evidenziato che suo fratello aveva dapprima lavorato presso __________
dove era assicurato per LPP presso la __________ (cfr. Doc. A2), che, come
appena detto, ha provveduto al versamento presso questo Istituto collettore del
libero passaggio. E, stessa cosa avrà fatto in seguito la Cassa disoccupazione.
Infatti, in seguito alla disdetta del rapporto di lavoro (licenziato dalla __________),
il ricorrente era andato in disoccupazione. La sua invalidità al 100% è stata
accertata dall'AI con effetto dall'1 febbraio 2002, mentre l'incapacità
lavorativa risale al febbraio 2001. Ovvero durante la disoccupazione, periodo
in cui il ricorrente era assicurato obbligatoriamente, inter alia, per
invalidità, per legge (cfr. Ordinanza sulla previdenza professionale
obbligatoria dei disoccupati RS 837.174), implicando la copertura ai sensi
dell'art. 23 segg. LPP;
ed infine chiesto all'Istituto collettore LPP di voler
(ri)stabilire il diritto alla rendita d'invalidità ex art. 23 LPP in favore del
fratello dello scrivente legale retroattivamente al giorno dell'insorgimento
del suo diritto (Doc. C).
(…) lo scrivente ha chiesto alla qui controricorrente di voler
ristabilire e risanare il diritto del qui ricorrente alle prestazioni LPP da CO
1 violato, ovvero di voler provvedere al versamento dei contributi della
previdenza professionale in suo favore a far tempo dal 1 febbraio 2001 sino ad
oggi (art. 22a LADI). Contributi che risultano essere stati totalmente ommessi
e non pagati, in violazione delle chiare notorie norme imperative al caso
applicabili. La sottoscritta ha infine chiesto di volerle indicare
contestualmente presso quale istituto di previdenza LPP CO 1 intendeva farlo e
di farle pervenire i relativi conteggi. Occorre poi far (ri)stabilire il
diritto alla rendita d'invalidità ex art. 23 LPP in favore di suo fratello
retroattivamente al giorno dell'insorgimento del suo diritto (Doc. K).
In data 26 ottobre 2018 la controricorrente CO 1 ha risposto
negativamente in punto alla documentazione, indicando che in merito alla
questione copertura LPP rischio invalidità e decesso le persone disoccupate
vengono assicurate dalla Fondazione istituto collettore LPP di __________ (Doc.
L).
10.
Contestualmente, chi scrive ha avviato le indagini presso
l'Istituto delle assicurazioni sociali, e, dopo un lungo scambio di
corrispondenza, in data 8 ottobre 2018 è riuscita ad ottenere dall'Ufficio
centrale di compensazione UCC di Ginevra un estratto da cui emerge che per gli
anni in questione, il ricorrente ha beneficiato di versamenti dei contributi
AVS/ AI in ragione e in base alle indennità di disoccupazione (indemnité de
chômage). Tradotto: la Cassa disoccupazione qui controricorrente ha versato
durante il periodo di disoccupazione del ricorrente i contributi AVS/AI (Doc.
M). Ne segue che il ricorrente era obbligatoriamente assicurato anche per il
rischio invalidità LPP, e che quindi ha diritto alla relativa indennità/rendita
conto tenuto della decisione AI dell'11 aprile 2003 (Doc. N).
(…) il ricorrente chiede ben le prestazioni d'invalidità ex LPP.
Ad oggi la controparte nulla ha fatto né ha emesso una decisione formale
suscettibile di ricorso, motivo per cui chi scrive ha deciso di rivolgersi a
questa pregiatissima Alta Corte Cantonale per l'accertamento del diritto alle
prestazioni d'invalidità LPP del qui ricorrente.
La previdenza professionale dei disoccupati si basa
sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e sulla relativa ordinanza
(OADI), come pure sull'ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria
dei disoccupati (OLPP, RS 837.174), e copre soltanto i rischi in caso
d'invalidità o di decesso ma non di vecchiaia. Ora, nel caso concreto, appurato
che il ricorrente è stato in disoccupazione a far tempo dall'l febbraio 2000, e
che la sua incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità è iniziata
nell'ambito del periodo di copertura in quanto risale al febbraio 2001, occorre
concludere che il ricorrente ha diritto alle prestazioni d'invalidità LPP. Che CO
1 deve riconoscere, provvedere al conteggio e relativo pagamento
retroattivamente fino al giorno dell'insorgere del diritto. (…)” (Doc. I)
L’insorgente ha inoltre
postulato la concessione del gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 2).
1.2. Il
27 maggio 2019 l’amministrazione, in risposta, ha osservato:
" (…)
In data 12 ottobre 2018 la rappresentante del ricorrente ha
invitato la cassa a versare i contributi della previdenza professionale del
ricorrente, a far tempo dal 10 febbraio 2000, asserendo che la cassa aveva
omesso di pagarli.
Con risposta del 26 ottobre 2018 la cassa ha confermato la
distruzione dei documenti richiesti e ha comunicato che gli assicurati, per la
copertura LPP rischio invalidità e decesso sono assicurato presso la Fondazione
Istituto Collettore LPP di __________.
In data 3 novembre 2018 la rappresentante del ricorrente ha
richiesto una decisione formale in merito alla fattispecie, sollecitando
nuovamente il pagamento dei contributi della previdenza professionale a favore
del ricorrente.
Nella sua risposta del 9 novembre 2018 la cassa indica che il
ricorrente, conformemente alle disposizioni in materia di assicurazione contro
la disoccupazione, è stato assicurato unicamente per il rischio di invalidità o
decesso.
Nel ricorso la rappresentante del ricorrente indica che la cassa
ha omesso di pagare i contributi della previdenza professionale a far tempo dal
1 febbraio 2001, in allegato trasmettiamo l'estratto della SECO in merito ai
dati LPP da dove si evince che i contributi sono stati versati.
La cassa non ha competenza per quanto riguarda le decisioni in
merito al diritto alla previdenza professionale, l'accertamento del diritto è
della Fondazione istituto collettore LPP.
Nel presente caso viene rivendicato il diritto ad una rendita LPP
perché il ricorrente è diventato invalido durante la disoccupazione, tuttavia
l'Istituto di previdenza competente sostiene che il fondo non ha versato i
contributi e di conseguenza non sarebbe stato assicurato con loro, tuttavia dall'unico
documento che si è potuto reperire tramite la SECO è dimostrato che i
contributi LPP sono stati versati e l'affermazione dell'Istituto LPP è errata.
(…)
Dal 1° luglio 1997 sono soggette all'assicurazione obbligatoria
tramite la Fondazione istituto collettore LPP tutte le persone disoccupate (dal
1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età) che, dopo un eventuale
periodo di attesa, riscuotono indennità giornaliere dell'assicurazione contro
la disoccupazione e il cui salario giornaliero supera CHF 81.90. Le persone
assicurate a titolo facoltativo presso un altro istituto di previdenza possono
chiedere per scritto alla Fondazione istituto collettore LPP di essere
esonerate dall'obbligo di assicurazione alla previdenza professionale. La loro domanda
sarà accettata nella misura in cui tali persone beneficiano di una protezione
sufficiente in materia di previdenza professionale.
La previdenza obbligatoria copre soltanto i rischi in caso di
decesso e invalidità, non di vecchiaia. Di conseguenza, la previdenza
professionale obbligatoria per le persone disoccupate è una classica previdenza
contro i rischi (simile all'assicurazione infortuni o all'AD), ma non una
previdenza per la vecchiaia. Ai sensi della LPP, tuttavia, è possibile
continuare a titolo facoltativo ad alimentare la previdenza per la vecchiaia
(cioè il processo di risparmio) durante la disoccupazione. A tal fine bisogna
presentare domanda alla Fondazione istituto collettore LPP entro 90 giorni
dall'uscita dalla cassa pensioni. A prescindere da questa decisione, l'avere di
vecchiaia accumulato fino a quel momento (prestazioni di libero passaggio
dell'ultimo datore di lavoro) può essere trasferito, sempre a titolo
facoltativo e senza limiti di tempo, alla Fondazione Istituto collettore LPP.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Fondazione.
Le prestazioni in caso di decesso o di invalidità sono calcolate
in base al salario giornaliero assicurato del periodo di controllo (mese
civile) nel corso del quale si è verificato l'evento determinante per la
previdenza (salario giornaliero all'inizio dell'incapacità di lavoro che ha
causato l'invalidità o il decesso, oppure il giorno del decesso stesso).
Per notificare un decesso o un caso di invalidità, le persone
assicurate o i loro superstiti devono contattare la Fondazione istituto
collettore LPP. I relativi moduli di richiesta sono disponibili presso la
Fondazione istituto collettore LPP. Il modulo e i documenti necessari al
versamento delle prestazioni previdenziali conformemente all'ordinanza sulla
previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati devono essere inviati
alla competente agenzia della Fondazione istituto collettore LPP (cfr.
indirizzi di contatto sul retro).
L'inoltro di una domanda di rendita all'assicurazione contro
l'invalidità deve essere immediatamente comunicata alla cassa di disoccupazione
tramite il modulo «Indicazioni della persona assicurata». L'URC deve parimenti
esserne informato. In caso di invalidità, la concessione di una rendita LPP non
può essere decisa prima che l'AI abbia preso una decisione in merito.” (Doc.
III)
1.3. Il 30 giugno 2019 la parte
ricorrente ha indicato tra l’altro che:
" (…) Il
fatto rilevante apportato dall'CO 1 è la prova dell'avvenuto versamento dei
contributi LPP da parte della cassa disoccupazione (cfr. Doc. 7 estratto dati
LPP) in favore del ricorrente. Questo Istituto collettore LPP di __________
pare sostenere invece il contrario. Ma la prova apportata proprio da CO 1 (cfr.
Doc. 7) lo smentisce inoppugnabilmente.
Altrettanto pertinente ed importante risulta poi la circostanza
evidenziata da CO 1 secondo cui, ad essere competente a statuire sul diritto
alla previdenza professionale sarebbe la Fondazione Istituto Collettore LPP di __________,
e non la cassa disoccupazione stessa. Tutto è possibile, ma questi conflitti di
attribuzioni e competenze dovrebbero essere risolto tra la CO 1 e l'istituto
LPP, dato che il loro rapporto è una res inter alios acta per il
ricorrente. E in ogni caso non appare giusto far scontare e/o far
"pagare" al ricorrente - colui il quale è stato accertato invalido al
100% dall'AI a far tempo dal febbraio 2001 in avanti, e che all'epoca aveva
pure un tutore - queste divergenze e conflitto di attribuzioni tra la UNIA e
Istituto Collettore LPP.
Richiamato il principio secondo cui l'Autorità applica il diritto
d'ufficio (art. 31 LPamm), chi scrive formula con questa comparsa istanza di
chiamata in causa della Fondazione Istituto collettore LPP di __________ (ex
art. 45 LPamm), ma si rimette al competente giudizio di questa Alta Corte
Cantonale. (…)” (Doc. VII)
1.4. La Cassa, il 9 luglio 2019,
ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. IX).
1.5. Il doc. IX è stato trasmesso
per conoscenza all’avv. RI 1 (cfr. doc. X),
2.1. Secondo l'art. 2 della Legge
di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o l'autorità
competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione
oppure una decisione su opposizione o su reclamo.
Per
costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità
giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui
risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi
menzionati).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare ragionevole, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. STF 8C_433/2018
del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid.
3; DTF 131 V 407 consid. 1.1.; DTF 107 Ib 164 consid. 3b). Irrilevanti sono le
ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.
In
particolare, secondo la giurisprudenza federale, non si può giustificare la
lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999
ALV Nr. 15).
Decisivo
per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito,
rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20
consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto a un prolungamento della procedura,
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per
l'interessato (cfr. STF 8C_194/2011 del 8 febbraio 2012 consid. 3.2.; STF
9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del 10 settembre 2008; DTF
130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib 325; VPB 1983 n. 150 p.
527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e rapida (cfr. art. 15 cpv. 1 Lptca; art. 61
cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura
amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4).
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti
alla giurisprudenza federale).
In
effetti in una sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1. l’Alta
Corte ha evidenziato che il principio della celerità, benché sia un caposaldo
della procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio non ha una
portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e
l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza.
In
una sentenza 8C_681/2008 del 20 marzo 2009, relativa al diniego di giustizia
nel contesto di una domanda di aiuto d'emergenza, il Tribunale federale si è
inoltre così espresso:
"
(...)
3.1 Le recourant se plaint d'une violation de
l'art. 6 par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir statué
dans un délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que l'arrêt attaqué
a été rendu plus d'une année après le dépôt du recours, contrairement à l'exigence
de l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi abrogée par la loi sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er
janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]).
3.2 Dans la mesure où l'autorité intimée a
rendu son arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le
recourant n'ayant pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29 Cst.
et art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 131
II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II
34 consid. 1b p. 36). Le
point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une éventuelle
violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement du délai
raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour celui qui
en est la victime (ATF 130
Fatti
I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V
411 consid. 1.3 p. 417) peut
demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été déposé le 19
décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008, soit une
durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement complexe sur
le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de griefs en
relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a soigneusement
examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de principe en ce
qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être allouée au recourant. Aussi
bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges de la Cour de
droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la procédure
n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le recourant, à
plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en
particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il présentait pour
l'intéressé, un délai de dix-neuf mois est certainement à la limite de ce qui
est admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point de constituer une
violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée
dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer fixé par l'art.
57 al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait
comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre
2005 consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16
janvier 2001 consid. 2b)."
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una
valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento
del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica
soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il
proprio potere discrezionale.
In
una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto,
con l’obiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento
probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio
1992, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, pag. 194seg., e U
268/01 dell’8 maggio 2003, consid. 4.1).
2.2. Questa Corte rileva
innanzitutto che il ricorrente ha censurato il fatto che la Cassa non abbia emanato
nei suoi confronti una decisione formale, suscettibile di ricorso, concernente
le prestazioni d’invalidità LPP e ha quindi chiesto di ordinare alla parte
resistente di emettere il conteggio delle prestazioni LPP per invalidità che
gli spetterebbero in virtù del fatto che la sua invalidità al 100% è stata
accertata dall’AI con effetto dal 1° febbraio 2002 a seguito di un’incapacità
lavorativa risalente al febbraio 2001 (cfr. doc. N), ovvero al periodo in cui
era iscritto in disoccupazione (cfr. doc. I pag. 6; 8; 9).
Al riguardo va osservato
che ai sensi dell’art. 22a cpv. 3 LADI
" 1L'indennità
di disoccupazione è considerata salario determinante ai sensi della LAVS.
2La
cassa deduce dall'indennità la quota dei contributi del lavoratore all'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti, all'assicurazione per l'invalidità e
all'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno e la versa alla
competente cassa di compensazione AVS unitamente alla quota, a suo carico, del
datore di lavoro.4 Il Consiglio
federale può disciplinare la procedura in deroga alle disposizioni della LAVS.
3La
cassa deduce inoltre dall'indennità la quota di contributi della previdenza
professionale al fine di garantire la protezione assicurativa in caso di
decesso o invalidità dell'assicurato e la versa, con la quota del datore di
lavoro che essa prende a carico, all'istituto collettore della previdenza professionale.
Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi in base a principi
attuariali e disciplina la procedura.
4Inoltre,
la cassa deduce dall'indennità due terzi al massimo del premio
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e li
versa, con il terzo a suo carico, all'Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni. Nessun premio viene prelevato per i giorni
di attesa e di sospensione. Il Consiglio federale disciplina i particolari e la
procedura.”
(La sottolineatura è della redattrice)
L’art. 2 cpv. 3 della
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPP) enuncia che i beneficiari di indennità giornaliere
dell'assicurazione contro la disoccupazione sottostanno all'assicurazione
obbligatoria per i rischi morte e invalidità.
Giusta l’art. 60 cpv. 2
lett. e LPP, relativo ai compiti dell’Istituto collettore che è un istituto di
previdenza (cfr. cpv. 1), esso è obbligato ad affiliare l'assicurazione contro
la disoccupazione e ad attuare l'assicurazione obbligatoria per i beneficiari
d'indennità giornaliere annunciati dall'assicurazione.
L’Ordinanza
sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati all’art. 1
sancisce:
" “1Sono assicurati obbligatoriamente per i
rischi morte e invalidità i disoccupati che:
a.
soddisfano i presupposti del diritto alle indennità giornaliere
dell'assicurazione contro la disoccupazione in virtù dell'articolo 8 LADI o
ricevono indennità conformemente all'articolo 29 LADI; e
b.
percepiscono un salario giornaliero coordinato secondo gli
articoli 4 o 5.
2Non sono
assicurate le persone che sono già assicurate secondo l'articolo 47 capoverso 1
LPP almeno nella stessa misura in cui lo sarebbero conformemente alla presente
ordinanza.”
Secondo l’art. 47
(concernente la cessazione dell’assicurazione obbligatoria) cpv. 1 LPP
l'assicurato che cessa d'essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria può
continuare l'intera previdenza o la sola previdenza per la vecchiaia nella
stessa estensione presso il medesimo istituto di previdenza, se il regolamento
interno lo consente, o presso l'istituto collettore.
È poi utile precisare che
il Regolamento di previdenza – Piano di previdenza AL (Disoccupati) emesso dalla
Fondazione istituto collettore LPP – Assicurazione rischi per disoccupati agli
art. 1 e 2 prevede:
" Art. 1
Cerchia delle persone assicurate
In questo Piano di previdenza sono assicurate le persone che,
essendo beneficiarie di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la
disoccupazione, rientrano nell'assicurazione obbligatoria per i rischi
d'invalidità e di decesso.”
" Art. 2
Inizio e fine della previdenza
Inizio della
previdenza 1 La previdenza inizia dopo la scadenza del periodo di attesa ai
sensi dell’art. 18 della Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l'indennità per insolvenza.
Fine della
previdenza 2 La previdenza termina quando viene meno il diritto alle
indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione.”
Dai disposti di legge
citati discende, come peraltro evidenziato dalla parte resistente (cfr. doc.
III), che le Casse di disoccupazione non sono competenti a emanare decisioni
riguardanti le prestazioni della previdenza professionale eventualmente
spettanti ai disoccupati.
Infatti nel caso di
disoccupati competente per la determinazione dell’eventuale diritto alle
prestazioni LPP, rispettivamente per quantificare l’entità è l’Istituto
collettore (cfr. art. 22a cpv. 3 LADI; 60 cpv. 2 lett. e LPP).
Pertanto il ricorso di RI
1, nella misura in cui postula di ordinare alla Cassa di “provvedere al
conteggio delle prestazioni per invalidità” (cfr. doc. I pag. 9), secondo
questo TCA, è irricevibile.
In simili condizioni, il
TCA può prescindere dall’ordinare l’edizione del fascicolo relativo alla nomina
di un tutore/curatore nei confronti dell’insorgente da parte dell’Autorità
tutoria di Lugano negli anni 2001-2001 e dell’incarto LPP dall’assicurazione __________,
come pure dal chiamare in causa la Fondazione Istituto Collettore LPP di __________,
come invece richiesto dalla parte ricorrente che al riguardo si è comunque
rimessa al giudizio di questo Tribunale (cfr. doc. VII).
2.3. L’insorgente ha pure
contestato la circostanza che la Cassa non ha emesso una decisione formale in
merito ai contributi della previdenza professionale a favore dell’insorgente
dal 1° febbraio 2000 (cfr. art. 22a cpv. 3 LADI: la cassa deduce inoltre
dall'indennità la quota di contributi della previdenza professionale al fine di
garantire la protezione assicurativa in caso di decesso o invalidità
dell'assicurato e la versa, con la quota del datore di lavoro che essa prende a
carico; consid. 2.2.; doc. I; 5).
Secondo il TCA, anche la
richiesta dell’insorgente di ordinare alla Cassa di emanare una decisione
relativa ai contributi LPP dedotti dalle indennità di disoccupazione percepite negli
anni 2000 e 2001 è irricevibile.
In effetti, allorché un
assicurato beneficia di indennità di disoccupazione, vengono emessi dei
conteggi mensili con l’indicazione, in particolare, del numero di indennità
giornaliere spettantigli, il relativo importo e le deduzioni del caso.
La
giurisprudenza federale ha stabilito che i conteggi relativi alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione costituiscono una decisione
informale ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA. Quel tipo di decisione esplica
validamente effetti giuridici – riservate particolari circostanze – se non è
stata contestata dal destinatario, chiedendo l’emanazione di una decisione
formale ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 LPGA, entro 90 giorni (cfr. STF
8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.2.; STF C 253/06 del 6 novembre
2007 consid. 3.1 e 3.3; STF C 251/06 del 22 novembre 2007 consid. A; DTF 132 V
412 consid. 5 pag 417 seg; DTF 134 V 145 consid. 5.3.2 pag. 152-153; SVR
2004 ALV Nr. 1; SVR 2007 ALV Nr. 24; STFA U 325/02 del 24 ottobre 2003; STFA I
184/04 del 13 aprile 2006 consid. 2.3; H.U. Stauffer e B. Kupfer Bucher,
"Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und
Insolverzentschädigung". Ed. Schulthess, Zurigo, Basilea, Ginevra
2008 pag. 331).
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2013.27 del 24 luglio 2013 consid. 2.5.; STCA 38.2011.42 dell’8 settembre
2011 e in ambito di conteggi di indennità giornaliere LAINF, STF 8C_340/2018
del 16 maggio 2019 consid. 4.2.; STCA 35.2009.1 del 22 maggio 2019 consid.
2.2.1.
In concreto l’insorgente
non ha del resto fatto valere, da una parte, di non avere mai ricevuto
conteggi, dall’altra, di avere impugnato o perlomeno contestato tempestivamente
i conteggi delle indennità di disoccupazione da lui percepite.
Di conseguenza i conteggi
in questione sono cresciuti in giudicato e la Cassa non è tenuta a emanarne dei
nuovi per gli anni 2000 e 2001 (cfr. STF 8C_726/2018 del 29 maggio 2019 consid.
4; vedi pure STF 9C_719/2018 del 21 novembre 2018 e STCA 32.2018.91 del 10
settembre 2018).
Non risulta, peraltro, che
l’insorgente abbia domandato la revisione o
la riconsiderazione dei conteggi ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA (“1 Le decisioni e le decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se
l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o
nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2 L'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza.”).
Per quanto attiene alla
riconsiderazione, va comunque
osservato che l’autorità amministrativa non può essere obbligata a
riconsiderare un proprio provvedimento (cfr. DTF
133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011).
Al contrario la parte
ricorrente pendente causa (cfr. doc. VII) ha riconosciuto che la Cassa ha
apportato la prova dell’avvenuto versamento dei contributi LPP a favore
dell’assicurato tramite un estratto della SECO “Dati LPP per calcolare la
pensione LPP” del 22 maggio 2019 e relativo al lasso di tempo in cui questi era
iscritto in disoccupazione (cfr. doc. 7; III).
2.4. Deve ancora essere verificato
se il ricorrente può essere posto al beneficio del gratuito patrocinio (cfr.
doc. I pag. 2).
Secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria.
L'art.
2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -
del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13
maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
"
L’assistenza giudiziaria
garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura
o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle
autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre
giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli
anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il
TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito
della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre
2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001;
STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF
119 Ia 253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr.
STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26
settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;
DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A
tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole
non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF
8C_26/2010 del 27 maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05
del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994
in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
Considerandi
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.
Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel
caso concreto, alla luce in particolare della LADI e della LPP, la presente
vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata
all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le
prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di
perdere la causa.
In
effetti, come esposto ai considerandi precedenti, tenuto conto della
documentazione agli atti, in particolare del fatto che competente per
determinare il diritto a prestazioni della previdenza professionale dei
disoccupati è l’Istituto collettore e non le Casse di disoccupazione,
rispettivamente della circostanza che i conteggi delle indennità di
disoccupazione riportanti anche le deduzioni relative ai contributi sociali
vengono emessi mensilmente quando un assicurato controlla la disoccupazione,
emerge in modo indubbio che la richiesta dell’insorgente di ordinare alla Cassa
di provvedere al conteggio delle prestazioni LPP per invalidità, già di primo
acchito, non aveva particolari possibilità di esito favorevole.
Non
essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la
domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso del 16 aprile
2019 è irricevibile.
2. L'istanza tendente alla
concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti