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Decisione

38.2019.26

Ricorso per denegata giustizia irricevibile.Irricev.rich.di ordinare alla Cassa di provvedere al conteggio delle prest.LPP per invalid.,come pure rich.di ordinarle di emettere dec. relativa a contrib.

20 agosto 2019Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V

411 consid. 1.3 p. 417) peut

demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été déposé le 19

décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008, soit une

durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement complexe sur

le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de griefs en

relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a soigneusement

examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de principe en ce

qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être allouée au recourant. Aussi

bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges de la Cour de

droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la procédure

n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le recourant, à

plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en

particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il présentait pour

l'intéressé, un délai de dix-neuf mois est certainement à la limite de ce qui

est admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point de constituer une

violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée

dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer fixé par l'art.

57 al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait

comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre

2005 consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16

janvier 2001 consid. 2b)."

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una

valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento

del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica

soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il

proprio potere discrezionale.

In

una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto,

con l’obiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento

probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio

1992, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, pag. 194seg., e U

268/01 dell’8 maggio 2003, consid. 4.1).

2.2. Questa Corte rileva

innanzitutto che il ricorrente ha censurato il fatto che la Cassa non abbia emanato

nei suoi confronti una decisione formale, suscettibile di ricorso, concernente

le prestazioni d’invalidità LPP e ha quindi chiesto di ordinare alla parte

resistente di emettere il conteggio delle prestazioni LPP per invalidità che

gli spetterebbero in virtù del fatto che la sua invalidità al 100% è stata

accertata dall’AI con effetto dal 1° febbraio 2002 a seguito di un’incapacità

lavorativa risalente al febbraio 2001 (cfr. doc. N), ovvero al periodo in cui

era iscritto in disoccupazione (cfr. doc. I pag. 6; 8; 9).

Al riguardo va osservato

che ai sensi dell’art. 22a cpv. 3 LADI

" 1L'indennità

di disoccupazione è considerata salario determinante ai sensi della LAVS.

2La

cassa deduce dall'indennità la quota dei contributi del lavoratore all'assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti, all'assicurazione per l'invalidità e

all'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno e la versa alla

competente cassa di compensazione AVS unitamente alla quota, a suo carico, del

datore di lavoro.4 Il Consiglio

federale può disciplinare la procedura in deroga alle disposizioni della LAVS.

3La

cassa deduce inoltre dall'indennità la quota di contributi della previdenza

professionale al fine di garantire la protezione assicurativa in caso di

decesso o invalidità dell'assicurato e la versa, con la quota del datore di

lavoro che essa prende a carico, all'istituto collettore della previdenza professionale.

Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi in base a principi

attuariali e disciplina la procedura.

4Inoltre,

la cassa deduce dall'indennità due terzi al massimo del premio

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e li

versa, con il terzo a suo carico, all'Istituto nazionale svizzero di

assicurazione contro gli infortuni. Nessun premio viene prelevato per i giorni

di attesa e di sospensione. Il Consiglio federale disciplina i particolari e la

procedura.”

(La sottolineatura è della redattrice)

L’art. 2 cpv. 3 della

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità (LPP) enuncia che i beneficiari di indennità giornaliere

dell'assicurazione contro la disoccupazione sottostanno all'assicurazione

obbligatoria per i rischi morte e invalidità.

Giusta l’art. 60 cpv. 2

lett. e LPP, relativo ai compiti dell’Istituto collettore che è un istituto di

previdenza (cfr. cpv. 1), esso è obbligato ad affiliare l'assicurazione contro

la disoccupazione e ad attuare l'assicurazione obbligatoria per i beneficiari

d'indennità giornaliere annunciati dall'assicurazione.

L’Ordinanza

sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati all’art. 1

sancisce:

" “1Sono assicurati obbligatoriamente per i

rischi morte e invalidità i disoccupati che:

a.

soddisfano i presupposti del diritto alle indennità giornaliere

dell'assicurazione contro la disoccupazione in virtù dell'articolo 8 LADI o

ricevono indennità conformemente all'articolo 29 LADI; e

b.

percepiscono un salario giornaliero coordinato secondo gli

articoli 4 o 5.

2Non sono

assicurate le persone che sono già assicurate secondo l'articolo 47 capoverso 1

LPP almeno nella stessa misura in cui lo sarebbero conformemente alla presente

ordinanza.”

Secondo l’art. 47

(concernente la cessazione dell’assicurazione obbligatoria) cpv. 1 LPP

l'assicurato che cessa d'essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria può

continuare l'intera previdenza o la sola previdenza per la vecchiaia nella

stessa estensione presso il medesimo istituto di previdenza, se il regolamento

interno lo consente, o presso l'istituto collettore.

È poi utile precisare che

il Regolamento di previdenza – Piano di previdenza AL (Disoccupati) emesso dalla

Fondazione istituto collettore LPP – Assicurazione rischi per disoccupati agli

art. 1 e 2 prevede:

" Art. 1

Cerchia delle persone assicurate

In questo Piano di previdenza sono assicurate le persone che,

essendo beneficiarie di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la

disoccupazione, rientrano nell'assicurazione obbligatoria per i rischi

d'invalidità e di decesso.”

" Art. 2

Inizio e fine della previdenza

Inizio della

previdenza 1 La previdenza inizia dopo la scadenza del periodo di attesa ai

sensi dell’art. 18 della Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro

la disoccupazione e l'indennità per insolvenza.

Fine della

previdenza 2 La previdenza termina quando viene meno il diritto alle

indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione.”

Dai disposti di legge

citati discende, come peraltro evidenziato dalla parte resistente (cfr. doc.

III), che le Casse di disoccupazione non sono competenti a emanare decisioni

riguardanti le prestazioni della previdenza professionale eventualmente

spettanti ai disoccupati.

Infatti nel caso di

disoccupati competente per la determinazione dell’eventuale diritto alle

prestazioni LPP, rispettivamente per quantificare l’entità è l’Istituto

collettore (cfr. art. 22a cpv. 3 LADI; 60 cpv. 2 lett. e LPP).

Pertanto il ricorso di RI

1, nella misura in cui postula di ordinare alla Cassa di “provvedere al

conteggio delle prestazioni per invalidità” (cfr. doc. I pag. 9), secondo

questo TCA, è irricevibile.

In simili condizioni, il

TCA può prescindere dall’ordinare l’edizione del fascicolo relativo alla nomina

di un tutore/curatore nei confronti dell’insorgente da parte dell’Autorità

tutoria di Lugano negli anni 2001-2001 e dell’incarto LPP dall’assicurazione __________,

come pure dal chiamare in causa la Fondazione Istituto Collettore LPP di __________,

come invece richiesto dalla parte ricorrente che al riguardo si è comunque

rimessa al giudizio di questo Tribunale (cfr. doc. VII).

2.3. L’insorgente ha pure

contestato la circostanza che la Cassa non ha emesso una decisione formale in

merito ai contributi della previdenza professionale a favore dell’insorgente

dal 1° febbraio 2000 (cfr. art. 22a cpv. 3 LADI: la cassa deduce inoltre

dall'indennità la quota di contributi della previdenza professionale al fine di

garantire la protezione assicurativa in caso di decesso o invalidità

dell'assicurato e la versa, con la quota del datore di lavoro che essa prende a

carico; consid. 2.2.; doc. I; 5).

Secondo il TCA, anche la

richiesta dell’insorgente di ordinare alla Cassa di emanare una decisione

relativa ai contributi LPP dedotti dalle indennità di disoccupazione percepite negli

anni 2000 e 2001 è irricevibile.

In effetti, allorché un

assicurato beneficia di indennità di disoccupazione, vengono emessi dei

conteggi mensili con l’indicazione, in particolare, del numero di indennità

giornaliere spettantigli, il relativo importo e le deduzioni del caso.

La

giurisprudenza federale ha stabilito che i conteggi relativi alle prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione costituiscono una decisione

informale ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA. Quel tipo di decisione esplica

validamente effetti giuridici – riservate particolari circostanze – se non è

stata contestata dal destinatario, chiedendo l’emanazione di una decisione

formale ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 LPGA, entro 90 giorni (cfr. STF

8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.2.; STF C 253/06 del 6 novembre

2007 consid. 3.1 e 3.3; STF C 251/06 del 22 novembre 2007 consid. A; DTF 132 V

412 consid. 5 pag 417 seg; DTF 134 V 145 consid. 5.3.2 pag. 152-153; SVR

2004 ALV Nr. 1; SVR 2007 ALV Nr. 24; STFA U 325/02 del 24 ottobre 2003; STFA I

184/04 del 13 aprile 2006 consid. 2.3; H.U. Stauffer e B. Kupfer Bucher,

"Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und

Insolverzentschädigung". Ed. Schulthess, Zurigo, Basilea, Ginevra

2008 pag. 331).

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2013.27 del 24 luglio 2013 consid. 2.5.; STCA 38.2011.42 dell’8 settembre

2011 e in ambito di conteggi di indennità giornaliere LAINF, STF 8C_340/2018

del 16 maggio 2019 consid. 4.2.; STCA 35.2009.1 del 22 maggio 2019 consid.

2.2.1.

In concreto l’insorgente

non ha del resto fatto valere, da una parte, di non avere mai ricevuto

conteggi, dall’altra, di avere impugnato o perlomeno contestato tempestivamente

i conteggi delle indennità di disoccupazione da lui percepite.

Di conseguenza i conteggi

in questione sono cresciuti in giudicato e la Cassa non è tenuta a emanarne dei

nuovi per gli anni 2000 e 2001 (cfr. STF 8C_726/2018 del 29 maggio 2019 consid.

4; vedi pure STF 9C_719/2018 del 21 novembre 2018 e STCA 32.2018.91 del 10

settembre 2018).

Non risulta, peraltro, che

l’insorgente abbia domandato la revisione o

la riconsiderazione dei conteggi ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA (“1 Le decisioni e le decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se

l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o

nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

2 L'assicuratore può tornare sulle

decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se

è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una

notevole importanza.”).

Per quanto attiene alla

riconsiderazione, va comunque

osservato che l’autorità amministrativa non può essere obbligata a

riconsiderare un proprio provvedimento (cfr. DTF

133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011).

Al contrario la parte

ricorrente pendente causa (cfr. doc. VII) ha riconosciuto che la Cassa ha

apportato la prova dell’avvenuto versamento dei contributi LPP a favore

dell’assicurato tramite un estratto della SECO “Dati LPP per calcolare la

pensione LPP” del 22 maggio 2019 e relativo al lasso di tempo in cui questi era

iscritto in disoccupazione (cfr. doc. 7; III).

2.4. Deve ancora essere verificato

se il ricorrente può essere posto al beneficio del gratuito patrocinio (cfr.

doc. I pag. 2).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria.

L'art.

2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -

del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13

maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

"

L’assistenza giudiziaria

garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura

o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle

autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre

giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli

anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il

TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito

della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre

2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001;

STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF

119 Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr.

STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A

tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole

non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF

8C_26/2010 del 27 maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05

del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29

agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994

in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

Considerandi

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.

Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce in particolare della LADI e della LPP, la presente

vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata

all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le

prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di

perdere la causa.

In

effetti, come esposto ai considerandi precedenti, tenuto conto della

documentazione agli atti, in particolare del fatto che competente per

determinare il diritto a prestazioni della previdenza professionale dei

disoccupati è l’Istituto collettore e non le Casse di disoccupazione,

rispettivamente della circostanza che i conteggi delle indennità di

disoccupazione riportanti anche le deduzioni relative ai contributi sociali

vengono emessi mensilmente quando un assicurato controlla la disoccupazione,

emerge in modo indubbio che la richiesta dell’insorgente di ordinare alla Cassa

di provvedere al conteggio delle prestazioni LPP per invalidità, già di primo

acchito, non aveva particolari possibilità di esito favorevole.

Non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso del 16 aprile

2019 è irricevibile.

2. L'istanza tendente alla

concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti