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Decisione

38.2019.27

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 settembre 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I termini impiegati dal signor RI 1 nel suo

scritto del 22 luglio 2019 sono fuori luogo ed è bene ricordare che tutta la

procedura è stata innescata poiché egli non ha comunicato alla Cassa di

conseguire un guadagno intermedio mentre era al beneficio di indennità di

disoccupazione. (…)” (Doc. XII)

Considerandi

2.1

Per costante giurisprudenza,

la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_541/2017 del 31

ottobre 2017; STF 8C_573/2015 del 12 febbraio 2016; STF 9C_1011/2010 del 15

dicembre 2011; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010; STF 8C_360/2010 del 30

novembre 2010; STF 9C_551/2009 del 28 luglio 2009; DTF 131 V 164; DTF 122 V 36

consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV

81, p. 294).

Nella

presente fattispecie oggetto del ricorso è soltanto la sospensione di 31 giorni

dal diritto all’indennità di disoccupazione.

La questione

relativa all’importo da restituire, sulla quale l’amministrazione si è

pronunciata con decisione del 18 gennaio 2019 (cfr. doc. 30 e 31) e contro la

quale l’assicurato ha presentato una tempestiva opposizione, è ancora pendente

davanti alla Cassa (cfr. doc. V punto 5, doc. III/3 e doc. XIII).

2.2

L’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI

prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se

ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti il

suo obbligo di informare o di annunciare.

Il dovere di informare

deve essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

Devono essere fornite, di

conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle

condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 104/01

del 25 luglio 2001 consid. 2 in fine).

Secondo la giurisprudenza

federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete

sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo

calcolo (cfr. DLA 2007 N. 13 pag. 210; DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, pag. 191;

DTF 123 V 150 consid. 1b, pag. 151; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, pag. 21).

L'art.

28.

LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli assicurati e il loro

datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie

leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

Colui

che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le

informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le

prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

L’avente diritto, i suoi

congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare

all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi

cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per

l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi

persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha

l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni

determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art.

31.

cpv. 2 LPGA).

In una decisione

pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 80, il TFA ha stabilito che la sospensione del

diritto all’indennità, pronunciata in virtù dell’art. 30 LADI, può aggiungersi

alla restituzione di prestazioni.

A proposito

dell'obbligo di annunciare e informare, in un'altra sentenza C 89/00 del 20

ottobre 2000, consid. 2a, la

nostra Massima Istanza ha condiviso l'opinione del TCA che aveva confermato

una sospensione di 5 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione,

argomentando:

" (…)

2.

- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve

essere condiviso pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto

dei suddetti principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni

ricevute indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base

dell'art. 30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito

indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di

annunciare o di informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in

modo pacifico che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere -

dichiarato alla Cassa di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno

intermedio. Egli, a suo dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale

sarebbe da mettere in relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta

alla disoccupazione. Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto

dall'Ufficio regionale di collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe

particolarmente lieve e la sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come correttamente

apprezzato nel giudizio impugnato, tali giustificazioni e argomentazioni non

possono essere prese in considerazione, essendo esse generiche e non

comprovate. È quindi del tutto incontestabile che il ricorrente ha violato il

suo obbligo di annunciare e informare previsto dalla legge, per cui a ragione

la Cassa ha sospeso il suo diritto all'indennità di disoccupazione.

b) Anche la commisurazione della sanzione non appare criticabile.

Basti pensare, come esattamente rilevato dal primo giudice, che il legislatore

ha inasprito le sanzioni con la modifica legislativa entrata in vigore

all'inizio del 1996, segnatamente che la durata massima della sospensione in

caso di colpa lieve è stata aumentata da 10 a 15 giorni. Va inoltre rilevato

che il giudice delle assicurazioni sociali non può sostituire a piacimento,

senza validi motivi, il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione (DTF 123 V 151 consid.

2). (…)."

In una sentenza

C 169/05 del 13 aprile 2006, l’Alta Corte ha confermato una sospensione del

diritto all’indennità di disoccupazione di 31 giorni comminata a un assicurato

che, in violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, aveva omesso di notificare

alla propria cassa l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente che durava

già da circa due mesi:

" (…)

2.2

Sur la base des pièces versées au dossier, il

ressort que P.________ a travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ SA

à raison respectivement de 4, 45,5 et 93 heures durant les mois de janvier,

février et mars 2004. Selon les décomptes de la caisse, le recourant a réalisé

à cette occasion des gains intermédiaires bruts de 91 fr. 40, 943 fr. 20 et

2'284 fr. Sur les cartes de contrôle qu'il a signées les 4 et 26 février, ainsi

que le 18 mars 2004, le recourant a indiqué ne pas avoir exercé d'activité

lucrative dépendante ou indépendante durant la période de contrôle indiquée sur

la carte. De même, dans le questionnaire intitulé «Indications de la persone

assurée» (questionnaire IPA) pour le mois d'avril 2002, qu'il a rempli le 5

avril 2004 dans le but d'obtenir une avance sur l'indemnité de chômage, il a

indiqué ne pas avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Ce n'est que

sur le duplicata du questionnaire IPA du mois d'avril 2004, daté du 26 avril

2004, qu'il a signalé pour la première fois avoir travaillé pour le compte de

l'entreprise X.________ SA. A la suite d'un téléphone auprès de cette société,

la caisse a été informée que le recourant y occupait un emploi depuis la fin du

mois de janvier 2004.

2.3

Il ressort de ce qui précède que P.________ a

omis de signaler à la caisse durant près de deux mois l'existence de son

engagement par la société X.________ SA. Malgré la formulation explicite des

questions figurant sur les cartes de contrôle et, à partir du 1er avril 2004,

sur les questionnaires IPA, le recourant a nié, dans les formules qu'il a

remplis les 4 et 26 février, 18 mars et 5 avril 2004, avoir exercé une

quelconque activité lucrative. Il importe peu que certains de ces formulaires

aient été remplis dans le but unique d'obtenir une avance. Il n'y a en effet

pas lieu de poser des exigences différentes en matière d'obligation de

renseigner en fonction du but auquel est destiné le formulaire que l'assuré remplit.

Dans tous les cas, les informations données doivent correspondre à la réalité.

Cela étant, le recourant a omis de déclarer

immédiatement et spontanément à l'administration l'existence d'une occupation

rémunérée et la réalisation d'un gain intermédiaire durant le délai-cadre

d'indemnisation. C'est donc à juste titre que les instances précédentes ont

qualifié la faute commise par le recourant de grave. Quant à la durée de la

suspension (31 jours), elle n'apparaît pas, en l'occurrence, disproportionnée à

la faute commise dès lors qu'elle se situe à la limite inférieure prévue en cas

de faute grave.” (STFA succitata, consid. 2.1.1ss)

Al riguardo

B. Rubin, in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schultess

2014.

a pag. 320-321, rileva che:

" (…)

76.

Il y a violation de

l'obligation de renseigner lorsque l'assuré omet de remplir les rubriques

figurant dans les formules destinées à faire valoir le droit aux prestations,

les remplit de façon contraire à la vérité, omet de renseigner spontanément sur

des événements susceptibles d'avoir une influence sur le droit aux prestations,

ou s'abstient de répondre aux questions posées par l'ORP dans le cadre de ses

attributions légales. Les indications figurant sur les formules précitées sont

des informations essentielles permettant d'indemniser l'assuré (v. les art. 23

et 29 OACI). Pour éviter tout risque de confusion ou d'erreur de la part de la

caisse, elles doivent être exactes, indépendamment de renseignements

supplémentaires communiqués par l'assuré à l'administration sous une autre

forme (communication à la caisse d'une copie d'un contrat de travail sans

indiquer de prise d'emploi dans les documents de contrôle: arrêt du 10 novembre

2010.

[8C_457/2010]). Les questions auxquelles les assurés doivent répondre

peuvent concerner des restrictions en matière d'aptitude au placement (art. 17

al. 1 let. c LACI), d'éventuelles périodes d'incapacité de travail (art. 28

LACI), l'exercice d'une activité rémunérée ou censée l'être (gain intermédiaire

ou emploi convenable), la présence en Suisse (DTA 2004 p. 190; arrêt du 15

janvier 2004 [C 261/03]), un éventuel changement d'adresse, etc. Dans la LPGA,

l'obligation de renseigner de façon complète et exacte est codifiée aux art. 28

al. 2, 29 al. 2, 31 al. 1 et 43.

77.

Selon la

jurisprudence, le motif de sanction examiné ici n'implique pas qu'un dommage

soit survenu ou que le défaut de renseignement ou les indications erronées

aient eu une influence sur la détermination du droit aux prestations (ATF 130 V

385.

consid. 3.1.2 p. 387; 123 V 150 consid. 1b p. 151; arrêt du 11 novembre

2008.

[8C_784/2007]). Il suffit que le défaut de renseignement ou les

indications erronées soient concrètement susceptibles de causer un dommage à

l'assurance (arrêt du 5 juin 2013 [8C_306/2013]). Bien souvent, les

renseignements demandés aux assurés servent à déterminer leur droit aux

prestations, à calculer l'étendue de celles-ci et à décider des mesures

nécessaires à leur réinsertion professionnelle (DTA 2004 p. 190).

78.

Même une négligence

légère dans l'accomplissement de l'obligation de renseigner peut entraîner une

sanction (DTA 2007 p. 210). Une suspension au sens de l'art. 30 al. 1 let. e

LACI ne peut être évitée que si l'assuré était de parfaite bonne foi. Cette

jurisprudence semble ne pas s'accorder avec l'art. 20 let. f de la Convention

OIT n° 168, qui présuppose une action ou une omission frauduleuse (v. N 11

ci-dessus), à savoir précisément le type de comportement réprimé par l'art. 30

al. 1 let. f LACI (arrêt du 9 mars 2012 [8C_225/2011]).

79.

L'art. 30 al. 1 let.

e LACI peut s'appliquer lorsque l'assuré viole les règles relatives à l'annonce

d'une incapacité au sens de l'art. 28 LACI. Ce sujet est examiné sous 28 N 9

ss.

80.

La faute grave (31 à

60.

jours de suspension) peut être retenue notamment en cas de violation répétée

et intentionnelle de l'obligation d'annoncer un gain intermédiaire, lorsque le

motif de sanction prévu par la let. f de l'art. 30 al. 1 LACI est également

réalisé (DTA 2006 p. 69 consid. 3 p. 72). Il est en revanche contraire au

principe de proportionnalité de sanctionner pour la durée maximale applicable à

la faute grave des manquements moins graves ou isolés (ATF 123 V 150).

Les cas les plus fréquents

sont les omissions d'annoncer une incapacité de travail, un gain intermédiaire,

qu'il s'agisse d'activités dépendantes ou indépendantes (DTA 2006 p. 69 consid.

2.2

p. 71; arrêts du 19 janvier 2010 [8C_658/2009]; 25 avril 2007 [C 1/07]; 13

avril 2006 [C 169/05]; 24 février 2003 [C 231/02]), même non rémunérées (arrêt

du 14 avril 2005 [C 90/02]). Le chômeur qui participe à un stage non rémunéré

peut être sanctionné sur la base de l'art. 30 al. 1 let. e LACI sans que

l'autorité doive établir si oui ou non l'assuré avait valablement renoncé à un

salaire. L'autorité peut se limiter à constater que le stage non annoncé

pouvait restreindre la disponibilité du chômeur (arrêt du 11 novembre 2008

[8C_784/2007]). La situation est particulière en ce qui concerne les pré-stages

de très courte durée qui, dans certains cas, peuvent être considérés comme

étant du travail à titre gratuit n'impliquant exceptionnellement pas

d'obligation d'annonce (arrêt du 11 janvier 2012 [8C_726/2011] consid. 3.3; v.

24.

N 19).

(…)”

2.3

L’art. 30 cpv.

1.

lett. f LADI prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità se

ha indebitamente ottenuto o tentato di ottenere l’indennità di disoccupazione.

Al proposito B. Rubin, op.

cit., pag. 321-322, precisa quanto segue:

" (…)

81.

Le motif de sanction

prévu par la let. f de l'art. 30 al. 1 LACI implique, en plus d'une omission de

renseigner ou d'un renseignement erroné, une intention, de la part du chômeur,

d'obtenir des prestations qui ne lui sont pas dues. L'intention suppose que

l'assuré ait délibérément (avec conscience et volonté) caché des éléments ayant

une influence sur le droit aux prestations ou l'étendue de celles-ci ou qu'il

ait donné des renseignements erronés à ce sujet (DTA 2007 p. 210 consid. 2 p.

211; 1993/1994 p. 17 consid. 3b p. 21; arrêts du 10 novembre 2010 [8C_457/2010]

consid. 4; 10 octobre 2002 [C 236/01]). Le comportement visé par l'art. 30 al.

1.

let. f LACI est réprimé pénalement (art. 105 al. 1 LACI) et entraîne une

restitution des prestations lorsque celles-ci ont été versées à tort. La

dénonciation est laissée à l'appréciation de l'autorité (FF 1980 III 593).

(...)”

2.4

Secondo l'art.

30.

cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità

della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,

nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto all'indennità va da 1

a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16

a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31

a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

151-155).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.5

Nella presente fattispecie,

l’assicurato è stato sentito il 7 marzo 2019 da due funzionari dalla Cassa

disoccupazione. Dal relativo verbale, firmato dall’assicurato, risulta che egli

ha confermato di avere sottoscritto in data 13 luglio 2018 un contratto di

lavoro con la società __________ in qualità di ausiliario di magazzino, con

data d’inizio dell’attività fissato all’11 luglio 2018 (cfr. doc. 22).

Agli atti figura infatti

il contratto di lavoro del seguente tenore:

" Abbiamo il

piacere di confermarle la sua assunzione presso la __________, in qualità di

collaboratore temporaneo.

Di regola si applicano le disposizioni del contratto quadro. Esse

sono completate delle condizioni e indicazioni seguenti:

Impresa acquisitrice: __________

Luogo della missione: __________

Inizio della missione: 11/07/2018

Mansione: Ausiliario di magazzino

Durata incarico: per circa tre mesi, in

seguito rinnovato

automaticamente a tempo indeterminato

se non ci sono interruzioni

Orario di lavoro: a dipendenza della necessità

del cliente

al massimo come da

orario aziendale

Salario di base: 16.46 CHF

Festività (3.2%) 0.53 CHF

Indennità vacanze (8.33%) 1.42 CHF

Tredicesima (8.33 %) 1.53 CHF

Salario orario totale lordo: 19.94 CHF

Altri eventuali supplementi: 0.00 CHF

Eventuali spese: 0.00 CHF

□ L’impresa

acquisitrice non sottostà a un CCL di obbligatorietà genarle.

□ L’impresa

acquisitrice sottostà a un CCL di obbligatorietà generale.

Vengono detratti: per la formazione continua 0.30% del

salario

per le spese d’esecuzione 0.00%

del salario

per il pensionamento anticipato

1.

% del salario

□ È applicato il CCL per il settore del prestito di

personale.

Il contratto quadro che avete ricevuto in data ______ entra in

vigore solo al momento della firma del presente contratto di missione, di cui

fa parte integrante.” (doc. 59-60)

Malgrado avesse esercitato

un’attività lucrativa, nei formulari “Indicazione della persona assicurata” per

i mesi di luglio (cfr. doc. 107), agosto (cfr. doc. 105), settembre (cfr. doc.

97) e ottobre (cfr. doc. 90) RI 1 ha tuttavia risposto “NO” alla prima domanda:

“Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?”.

In simili condizioni,

avendo l’assicurato violato il suo obbligo di informare, a ragione la Cassa

l’ha sanzionato sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI. D’altra parte, a

seguito di queste indicazioni, egli ha ottenuto indebitamente delle indennità

di disoccupazione. Anche il presupposto dell’art. 30 cpv. 1 lett. f è dunque

realizzato (cfr. consid. 1.5.).

Come indicato al considerando

2.5

, la durata della sospensione è determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e soggiace, in altre parole, al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150; vedi pure, "Tabella delle sospensioni

per le Casse di disoccupazione e i servizi cantonali e gli URC”, pubblicata in

Prassi LADI ID, la quale nel caso dell'art. 30 cpv. 1 lett. e non stabilisce il

numero dei giorni di sospensione ma si limita a rinviare alla gravità della

colpa da valutare “secondo i casi”; cfr. D79 n. 4).

Nella sentenza pubblicata

in DTF 123 V 150, l’Alta Corte ha confermato una sospensione di 45 giorni nel

caso di un assicurato che aveva fatto dichiarazioni inveritiere circa le sue

ricerche personali di lavoro.

In un’altra

sentenza C 169/05 del 13 aprile 2006, il TFA ha confermato una sospensione del

diritto all’indennità di disoccupazione di 31 giorni comminata a un assicurato

che, in violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, aveva omesso di notificare

alla propria cassa l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente che in

realtà perdurava già da circa due mesi.

In una sentenza C 288/06

del 27 marzo 2007, pubblicata in DLA 2007 N. 13 pag. 210, il TF ha ritenuto

incensurabile una sanzione di 15 giorni inflitta a un assicurato per non avere

dichiarato alla Cassa un guadagno intermedio conseguito solo nel mese di marzo

2006.

Alla luce di questa

giurisprudenza e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (in

particolare del fatto che il mancato annuncio è avvenuto durante più mesi e che

l’assicurato ha pure indebitamente ottenuto delle indennità di disoccupazione;

cfr. la risposta della Cassa al consid. 1.5), il TCA ritiene che la sospensione

di 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta

all'assicurato sfugga ad ogni critica (cfr. pure STCA 38.2010.4 del 10 gennaio

2011; B. Rubin “Assurance-chômage et service public de l’emploi”, Ed. Schultess

2019.

pag. 120 n. 578).

In tale contesto va peraltro

ricordato, che, per costante giurisprudenza federale, da una parte,

l’assicurato che dissimula un guadagno intermedio per diversi mesi può essere

sanzionato cumulativamente sulla base dei motivi indicati alle lett. e e f

dell’art. 30 cpv. 1 LADI (cfr. STF 8C_658/2009 del 19 gennaio 2010, consid.

4.4.1

e 4.4.2; STF 8C_784/2007 dell’11 novembre 2008, consid. 6.3 e STF C

158/05 dell’11 luglio 2005, consid. 2 pubblicata in DLA 2006 pag. 69 seg.) e,

d’altra parte, che è irrilevante che un assicurato abbia informato il proprio

consulente del personale URC in merito a un guadagno intermedio se non l’ha

menzionato nel modulo “Indicazioni della persona assicurata” (cfr. STF C 288/06

del 27 marzo 2007, consid. 3.2 in DLA 2007 pag. 210 seg.; DTF 8C_658/2009 del

19.

gennaio 2010, consid. 4.3)

La decisione su

opposizione del 27 marzo 2019 deve, pertanto, essere confermata (cfr., su un

altro tema, STF 8C_144/2019 del 6 agosto 2019).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti