Lexipedia

Decisione

38.2019.28

STCA 38.2018.37: annullata dec. su opp. (diniego ID) e rinvio atti per accertamenti. Cassa avrebe dovuto emettere nuova decisione formale, non dec. su opp. Rinvio atti, giustificato dal fatto che non esperita alcuna indagine in relazione a posizione analoga a DL contrariam. a quanto stabilito da TCA

22 gennaio 2020Italiano41 min

lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2019.28

rs

Lugano

22 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini,

vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 maggio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 26 marzo 2019 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con sentenza 38.2018.37 del

27 novembre 2018 questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso

interposto da RI 1 contro la decisione su opposizione del 25 aprile 2018 con

cui la Cassa Disoccupazione CO 1 (in seguito: Cassa), confermando il

provvedimento del 28 novembre 2017, le aveva negato il diritto all’indennità di

disoccupazione richiesta a far tempo dal 1° settembre 2017, sostenendo che nel

termine quadro per il periodo di contribuzione (dal 1° settembre 2015 al 31

agosto 2017) non aveva saputo fornire nessuna prova del versamento del salario

per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 agosto 2017.

Da una parte, il TCA ha

condiviso quanto riconosciuto implicitamente dalla Cassa con la risposta di

causa, ossia che era realizzato il presupposto del periodo di contribuzione,

visto che ha proposto un guadagno assicurato di fr. 906.50 sulla base degli

stipendi emergenti dalla decisione di tassazione per il 2016 in particolare

ottenuti dalla __________ e dalla __________.

Dall’altra, questo

Tribunale ha ritenuto che la determinazione dell’entità del guadagno assicurato

fosse prematura, in quanto primariamente doveva essere verificato il rispetto

di tutte le condizioni per poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione

contemplate dall’art. 8 cpv. 1 LADI.

A quest’ultimo riguardo

gli atti sono stati rinviati alla Cassa per esaminare, prima di decidere se

l’insorgente avesse diritto o meno all’indennità di disoccupazione e il

relativo guadagno assicurato, in particolare, se fosse adempiuto il presupposto

dell’art. 8 cpv. 1 lett. a LADI, e meglio se la stessa nella __________ e nella

__________ avesse rivestito o meno una posizione analoga a quella di un datore

di lavoro.

A tal fine doveva essere

verificato il ruolo effettivo di RI 1 in seno alla __________ e alla __________,

segnatamente sentendo la ricorrente.

Andavano, così, acclarati i

compiti specifici che l’assicurata svolgeva nel centro estetico (__________) e

nella galleria d’arte (__________) e, sulla base della struttura

aziendale interna, il suo potere decisionale o perlomeno la sua

influenza sulle decisioni della ditta, come pure se la medesima fosse stata

l’unica persona in grado di perseguire effettivamente lo scopo sociale delle

due società in questione.

Il giudizio del 27

novembre 2018 è cresciuto incontestato in giudicato.

1.2. Con decisione su opposizione

del 26 marzo 2019 la Cassa ha annullato la decisione del 20 giugno 2018 con la

quale aveva determinato un guadagno assicurato di fr. 907.-- (cfr. doc. 10) e

ha stabilito che l’assicurata continuava ad occupare una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro presso la società __________, ma non in seno alla

__________.

La Cassa ha motivato il

proprio provvedimento come segue:

" (…)

VI. Nel presente caso lei, nel periodo di contribuzione, è stata

alle dipendenze di 2 società, __________ e __________, per quanto riguarda la

prima società la carica di amministratore unico è ricoperta da __________. La

seconda invece è amministrata da suo fratello minore.

Per le 2 società lei è stata impiegata a tempo parziale e i

rapporti di lavoro sono terminati entrambi in data 31 agosto 2017.

Presso __________ lei ha svolto, a tempo parziale, l'attività di estetista,

come già indicato l'amministratore unico è __________, non impiegato presso la società

che ha solo lei quale dipendente. Nello scritto del 14 marzo 2018 è stato

inoltre specificato che __________ (suo padre) detiene una procura generale.

Dall'estratto del registro di commercio lo scopo della società è: "…

Gestioni di istituti di bellezza, studi di estetica, massaggi, riflessologia,

centro dimagrante, fitness, ginnastica, trattamenti fisioterapeutici, sauna

solarium, bagno turco, trattamenti naturali per la linea, contro la cellulite,

cura del viso e del corpo … “

Da quanto dichiarato lei era l'unica dipendente ed è stata

licenziata per mancanza di lavoro, dagli atti prodotti si può affermare che la società

può essere considerata una azienda di famiglia, lei estetista ed impiegata,

l'amministratore unico non impiegato pressa la società è di tutt'altra

professione e suo padre (80 anni) che beneficia di una procura generale.

Seppur formalmente non appare un ruolo di posizione analoga ad un

datore di lavoro nei fatti decisivo è il suo ruolo svolto all'interno della

ditta, lei era l'unica in grado di svolgere lo scopo della società, il ruolo

dell'amministratore unico e quello di suo padre risultano piuttosto equivalere a

quella dell'"uomo di paglia" che copre verso l'esterno attività

eseguita da altri (cfr. STFA H 107/02 del 2 dicembre 2003); a mente della cassa

infatti lei utilizzava l'infrastruttura per condurre determinate attività per conto

proprio.

VII. Tale situazione è confermata anche dalla promozione della sua

attività che continua tuttora tramite siti e social network; in data 29 marzo 2018

le abbiamo richiesto informazioni in merito e così ha risposto: " 1) Gerente

in italiano non vuole dire proprietaria o azionista ma

incaricato di condurre per conto d'altri un'azienda o un'impresa

commerciale. 2) Facebook non per forza corrisponde alla realtà, e

credo che ognuno è libero di pubblicare ciò desidera, e dare

l'immagine che si vuole e di sicuro non vado a pubblicare

che sono in disoccupazione, che esso sia reale o meno. 3) Nonostante

abbia provato numerose volte ad eliminare la pagina Facebook

"__________; non ci sono mai riuscita nemmeno a modificarla,

necessito infatti di un tecnico ...4) In riferimento al secondo

link, fb dice che non trova la pagina, comunque

vorrei capire la vostra domanda al riguardo. Se vi

riferite ad una vecchia pagina che già nel 2012 non è più attiva

...5) Per quanto riguarda il numero di cellulare si tratta del

mio numero di cellulare privato. ln aggiunta al numero di

telefono fisso del centro estetico, avevo messo a disposizione ai

clienti per facilitare gli appuntamenti tramite sms o whatsapp dato che

ciò non è possibile fare col fisso. Inoltre il mio numero di

cellulare, che è rimasto attivo per uso privato, è servito in seguito

al mio licenziamento anche per informare i clienti riguardo alla

chiusura dell'estetica …

VIII. Nelle verifiche della cassa è emerso però che, in diversi

modi e luoghi, lei si propone quale estetista.

Come già indicato nel suo profilo personale di facebook indica di condurre

un centro benessere, in data 23 febbraio 2018, tramite un post condiviso di __________

si pubblicizza per trattamenti estetici come "__________" dove è

indicato pure il suo numero privato di cellulare.

Come correttamente indicato la pagina di facebook __________

risulta inattivo dal 2012. Per contro una nuova pagina "__________"

risulta attiva e con le stesse caratteristiche quella precedente, in

particolare il numero di cellulare è il suo privato.

Infine, come anche indicato al colloquio con la sua consulente, in

data 2 maggio 2017 ha fondato una ditta individuale "Ritrovo benessere

Ticino di RI 1 e si occupa, tramite terze persone competenti nel settore

rilassamento, di organizzare escursioni nei punti energetici. Al momento è

impegnata saltuariamente la domenica.

Dal sito internet però si può rilevare che l'attività proposta non

è di sole escursioni ma lei, in prima persona, propone una serie di trattamenti

estetici.

Eseguiti gli ulteriori accertamenti a mente della cassa lei ha

ricoperto una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, anche se non

formalmente, e continua a ricoprirla.

Come si può notare dalle pubblicazioni sui diversi social lei non

ha mai interrotto la sua attività di estetista.

Occorre ribadire che lei era l’unica in grado di svolgere lo scopo

della società, il ruolo dell’Amministratore Unico e quello di suo padre risulta

piuttosto equivalere a quello di paglia che copre verso l’esterno attività eseguita

da altri. (…)” (Doc. B)

1.3. Contro la decisione su

opposizione del 26 marzo 2019 l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato

un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa e, in via

principale, che il guadagno assicurato sia fissato in fr. 2'288.33, nonché il

rinvio degli atti alla Cassa per stabilire, tenendo conto del guadagno

assicurato menzionato, il suo diritto all’indennità di disoccupazione a far

tempo dal 1° settembre 2017.

In via subordinata ha

postulato il rinvio degli atti alla parte resistente per determinare il

guadagno assicurato considerando anche quanto percepito dall’attività svolta

presso __________ e stabilire il suo diritto a indennità di disoccupazione dal

1° settembre 2017.

Infine

l’insorgente ha postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (cfr. doc. I pag. 14-15).

A

sostegno delle proprie pretese ricorsuali la parte ricorrente ha addotto che RI

1 non ha mai potuto determinare o altrimenti influenzare le decisioni del

datore di lavoro, ovvero della __________, nemmeno marginalmente, tanto meno può

farlo ora che neppure risulta più dipendente della società la quale non è più

fattivamente operativa.

In proposito è stato

osservato:

(…) la ricorrente non è mai stata né

azionista né membra del CdA della __________ (cfr. doc. H e I, cfr.

dichiarazioni fiscali della ricorrente e relative decisioni presenti nell'inc.

38.2018.37 dalle quali non risultano le azioni della __________), essendosi di

fatto il suo ruolo all'interno della predetta società limitato a quello di una

mera dipendente. In particolare, la ricorrente ha svolto, a tempo parziale,

l'attività di estetista presso __________ (doc. H). Come già riferito nella precedente

procedura (inc. 38.2018.37), per quanto a conoscenza della ricorrente, le

azioni delle __________ appartengono a ca. una decina di persone che vivono in

Iran e parlano unicamente la lingua Farsi, lingua parlata e conosciuta dal

signor __________, che rappresenta la volontà degli azionisti in quanto loro

persona di fiducia, ragione per cui a quest'ultimo è stata conferita una

procura che permetta allo stesso di compiere tutti quegli atti che si

ritenessero opportuni e necessari per il buon andamento delle società. I

signori __________, __________ e __________ in sede di audizione testimoniale

potranno senz'altro confermare tutto quanto precede; (…)” (Doc. I pag. 7)

L'avv. RA 1, per conto dell’insorgente,

ha poi contestato le affermazioni della Cassa secondo cui quest’ultima era

l’unica dipendente di __________ e la sola in grado di svolgere lo scopo della

società, rilevando:

" (…)

insieme alla ricorrente, nel corso degli anni di attività di __________, hanno

lavorato quali estetiste alle dipendenze di __________ tante altre persone

(peraltro anche nel 2017, anno in cui poi è cessata l'attività di __________)

(doc. H); Nessuna prova o verifica atta a dimostrare il contrario risulta

essere stata eseguita dalla Cassa.

In ogni caso, sebbene la considerazione che segue non ha

particolare valore probante, a chi scrive pare altamente improbabile che una

persona (come la qui ricorrente) che voglia mascherare la sua indipendenza

dietro un fittizio rapporto di lavoro quale dipendente al solo scopo di

ottenere delle ID alla stessa non dovute, dichiari uno stipendio di soli CHF

1'500.-- lordi al mese.

In aggiunta, sebbene anche questa considerazione non ha

particolare valore probante, si ricorda che la ricorrente era quasi un decennio

che lavorava per __________ percependo uno stipendio di CHF 1'500 lordi/mese,

su cui ha sempre pagato i contributi sociali, fra cui l'AD. Per cui alla

ricorrente pare estremamente ingiusto, anche sotto questo profilo, non riconoscerle

il diritto alle ID con riguardo all'attività che ha svolto alle dipendenze di __________.

(…)” (Doc. I pag. 7-8)

La parte ricorrente ha

altresì asserito:

" (…)

9.2

La cassa, inoltre - nella sua ultima decisione, e meglio quella

oggetto del presente ricorso (doc B) - ha ribadito che dalle loro verifiche,

sebbene non sia dato a sapere di quali verifiche si tratti (!), sarebbe emerso

che in diversi modi e luoghi la ricorrente si è proposta come estetista.

Tale stato di cose viene fermamente contestato. Si chiede che la

Cassa abbia ad indicare e dimostrare le verifiche effettuate.

Su questa circostanza la ricorrente ha già fornito numerose volte

una spiegazione, l'ultima volta all'ufficio del lavoro, a settembre 2018.

In particolare, la ricorrente, nonostante sia di fatto alla

ricerca di un'occupazione quale dipendente al 100%, presso __________ e __________

non aveva - cumulativamente - un grado di occupazione del 100%. In altre

parole, la qui ricorrente era - già prima di venire licenziata dalle anzi dette

società - libera nella misura del 20%. Questo tempo libero la ricorrente poteva

già prima dedicarlo ad attività accessorie. Non si capisce dunque perché a

mente della Cassa, sebbene ciò non sia stato realmente fatto, la ricorrente non

avrebbe potuto continuare ad impiegare questo 20% per evt. attività accessorie.

A dire il vero, è bene precisare come l'attività accessoria di

"ritrovo benessere" neppure risulta mai di fatto essere stata

avviata.

La ricorrente aveva preparato le basi per avviare tale attività

accessoria; nella sua idea certamente non vi era quella di fare di

questa attività la sua attività principale, ritenuto come la sua precedente

datrice di lavoro (__________) aveva cessato la propria attività (e licenziato

la ricorrente) per mancanza di lavoro, dimostrando che in questo settore

difficilmente vi erano possibilità di successo economico.

Questa preparazione è avvenuta perlopiù una volta che la

ricorrente è rimasta disoccupata dal momento che non le venivano riconosciute

le ID, non riusciva a trovare un lavoro come dipendente e più volte le era

stata paventata dalla sua collocatrice la possibilità di ricevere degli aiuti

dalla Cassa disoccupazione per avviare una sua attività come indipendente.

Date le premesse (recte: nessuna entrata) la ricorrente si era

"aggrappata" immediatamente all'ultima possibilità che le era stata

paventata, foss'altro per riuscire a guadagnarsi il minimo per garantirsi di

fare la spesa e non dover dipendere per le proprie esigenze vitali dall'aiuto

economico e prestiti di amici e parenti.

Si precisa che la grave situazione economica della qui ricorrente

- ad un certo punto - l'ha addirittura costretta a vendere propri beni

personali, ciò che sarebbe vergognoso e umiliante per ogni persona e non è

corretto che la ricorrente si sia dovuta trovare in questa situazione.

(…) la ricorrente non ha mai di fatto avviato l’attività

accessoria (…)” (Doc. I pag. 8-9)

In conclusione la

patrocinatrice dell’insorgente ha fatto valere:

" (…) la

ricorrente ritiene che la Cassa abbia emesso la decisione in oggetto del

presente ricorso senza di fatto espletare nessun tipo di verifica, limitandosi

di fatto a copiare e incollare le stesse frasi che già aveva indicato nella

prima decisione (e meglio quella del 25 aprile 2018 che è stata oggetto del

ricorso al TCA di cui all’inc. 38.2018,37 qui richiamato), scostandosi così da

quanto le era stato indicato da codesto lodevole Tribunale con la decisione di

cui al doc. F, e meglio di:

- sentire la ricorrente: non è stato fatto!

- verificare i

compiti specifici che la ricorrente svolgeva nel centro estetico (__________) e

nella galleria d’arte (__________) e, sulla base della struttura aziendale

interna, il suo potere decisionale o perlomeno la sua influenza sulle decisioni

della ditta: non è stato fatto!

- verificare

se la ricorrente sia stata l’unica persona in grado di perseguire

effettivamente lo scopo sociale delle due società in questione: (evidentemente)

non fatto!

La Cassa si è limitata a ritenere che la qui ricorrente rivestisse

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro nell’ambito della __________

e su questa base a negarle il diritto alle indennità di disoccupazione. (…)”

(Doc. I pag. 10)

1.4. Nella sua risposta del 3

giugno 2019 la Cassa ha proposto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. Dopo aver ottenuto una

proroga del termine per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV;

V; VI), la parte ricorrente il 24 giugno 2019 ha prodotto un messaggio di posta

elettronica del 21 giugno 2019 della collocatrice all’avv. RA 1 (cfr. doc. N),

la decisione del 4 giugno 2019 con cui la Sezione del lavoro ha ritenuto

l’assicurata idonea al collocamento con disponibilità per un datore di lavoro

dell’80% (cfr. doc. O), una dichiarazione del 14 giugno2019 del padre della

ricorrente (cfr. doc. P) e alcuni documenti per comprovare l’esistenza di

un’altra dipendente di __________ nel 2016 e nei primi quattro mesi del 2017

(cfr. doc. Q; VII).

1.6. Il 9 luglio 2019 la Cassa ha

informato di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. IX).

1.7. Il doc. IX è stato inviato

per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X).

in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2. Ai sensi della giurisprudenza

federale, allorché una decisione su opposizione viene annullata e gli atti

rinviati all’autorità inferiore per un complemento d’istruttoria, non

riacquista validità la decisione formale sostituita dalla decisione su

opposizione, bensì la procedura deve ripartire dall’inizio con l’emissione di

una nuova decisione formale.

Al

riguardo in una sentenza 9C_236/2010 del 10 gennaio 2011 l’Alta Corte ha

stabilito che:

"

(…) En s’opposant à la

décision du 19 mai 2003, l'assurée a manifesté son désaccord avec la solution

de l'administration et exprimé sa volonté de voir son droit réexaminé dans le

cadre d'un acte administratif sujet à recours. Son opposition a eu comme effet

d'empêcher l'entrée en force de chose décidée de la décision mentionnée (ATF 126 V 23 consid. 4b p. 24 sv.). Au terme de la procédure

d'opposition, l'office recourant a rendu une nouvelle décision le 30 août 2004.

Celle-ci a remplacé la décision initiale, est devenu l'objet de la contestation

de la procédure judiciaire subséquente (arrêt U 3/04 du 8 juin 2005 consid. 2.2, in RAMA 2005 n° U 560 p. 398; Kieser,

ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, n° 39 ad art. 52 LPGA; Ulrich Meyer-Blaser, Der

Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413,

in Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, 2001, n° 17 p. 19;

Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral,

in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435 ss; Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des

Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in

Sozialversicherungsrechtstagung 2007, n° 10.5 p. 99 sv.) et a fixé la limite de

l'état de fait déterminant du point du vue temporel (ATF 131 V 242 consid. 2.1

p. 243; arrêt 9C_1015/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.1). La décision sur

opposition du 30 août 2004 a finalement été entièrement annulée par l'autorité

de recours (cf. ch. II du dispositif du jugement du 7 février 2006) dans la

mesure où les incertitudes diagnostiques ressortant des informations médicales

recueillies ne permettaient pas de statuer en toute connaissance de cause,

raison pour laquelle il fallait procéder à un complément d'instruction.

L'annulation de ladite décision et le renvoi du dossier à l'administration

n'ont pas fait renaître la décision initiale mais ont consacré la mise à néant

de la procédure administrative qui devait repartir du début (arrêts 9C_6/2010

et 9C_134/2010 du 2 juillet 2010 consid. 4) dans le cadre toutefois des mesures

d'instruction requises.“

In proposito cfr. pure STF 9C_134/2010 del 2 luglio 2010; STCA

38.2015.35 del 15 giugno 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2013.58 del 14 novembre

2013 consid. 2.2.; STCA 38.2012.34 dell’8 agosto 2012 consid. 2.2.; 38.2010.72

del 7 febbraio 2011 consid. 2.9. in fine.

Nel caso di specie, come

visto nei fatti, il TCA, con giudizio 38.2018.37 del 27 novembre 2018, ha

accolto ai sensi dei considerandi il ricorso dell’assicurata contro la

decisione su opposizione del 25 aprile 2018 con cui la Cassa le aveva negato il

diritto all’indennità di disoccupazione richiesta a far dal 1° settembre 2017,

poiché nel termine quadro per il periodo di contribuzione (dal 1° settembre 2015

al 31 agosto 2017) non aveva saputo fornire nessuna prova del versamento del

salario per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 agosto 2017.

Questo Tribunale ha

ritenuto adempiuto il periodo di contribuzione di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. e

LADI e ha rinviato gli atti alla parte resistente per esaminare, prima di

decidere se l’insorgente avesse diritto o meno all’indennità di disoccupazione

e il relativo guadagno assicurato, in particolare se la medesima rivestisse oppure

no una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla __________

e alla __________ (cfr. consid. 1.1.).

Il

26 marzo 2019 la Cassa - contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza

appena citata - ha emesso una decisione su opposizione con cui ha annullato la

decisione del 20 giugno 2018 con la quale aveva determinato un guadagno

assicurato di fr. 907.-- (cfr. doc. 10) e ha stabilito che l’assicurata

continuava ad occupare una posizione analoga a quella di un datore di lavoro presso

la società __________, ma non in seno alla __________ (cfr. doc. B; consid.

1.2.).

La

parte resistente, a seguito della sentenza 38.2018.37, avrebbe invece dovuto

emanare una nuova decisione formale relativa all’adempimento, segnatamente, del

presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. a LADI, la quale avrebbe potuto

essere impugnata con opposizione e la relativa decisione su opposizione con

ricorso al TCA (cfr. art. 49; 52, 56 LPGA).

In concreto gli atti

devono, quindi, essere rinviati alla Cassa perché proceda conformemente alla

giurisprudenza di cui sopra.

Nel caso di specie

l’annullamento della decisione su opposizione del 26 marzo 2019 impugnata e il

rinvio dell’incarto alla parte resistente si giustificano, peraltro, anche per

Fatti

i motivi che verranno dettagliatamente esposti nei considerandi seguenti.

nel merito

2.3. Fondamentale presupposto per

il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l’altro,

che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. a e art. 10 LADI).

L’art. 31 cpv. 3 LADI

prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

a. i lavoratori, la

cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

c. le persone che, come

soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.

I disposti relativi

all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma

corrispondente.

Ciò non comporta,

tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto

alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

Con decisione pubblicata

in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio

2007 Tribunale federale) ha infatti esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3

lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il

lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro

non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato

dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo

amministratore della ditta.

Nelle sentenze pubblicate

in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in

SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre, deciso che un dipendente membro del

consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b

del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un membro del

consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che

sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui

esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016;

STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).

In una sentenza

8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi

temi le seguenti considerazioni:

" (…) Il

primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un

impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv.

3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di

quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura

aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali.

Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle

indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che

essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel

registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi

rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un

diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà

partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF

120 V 525 consid. 3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del

consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la

legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,

che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle

decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema

direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b

CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione

è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett.

c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche

d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai

sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF

120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno

all'azienda (DTF

122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è

pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008,

la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne

discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la

giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la

precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego.

(…)"

Il TCA

sottolinea che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234

(cfr. consid. 2.1.) non è, del resto, unicamente quello di sanzionare il caso

di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso

che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone

che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di

lavoro o in favore dei loro coniugi.

In effetti è sufficiente

che sia possibile la continuazione delle attività perché il diritto all’indennità

debba essere negato in virtù del rischio di raggirare la legge (cfr. STF

8C_448/2018 del 30 settembre 2019 consid. 6; STF 8C_574/2017 del 4 settembre

2018; STF 8C_344/2018 del 13 giugno 2018; DTF 142 V 263; STF 8C_150/2007 del 3

gennaio 2008 consid. 4.3.; C 315/05 del 27 aprile 2007 consid. 4.4.; DLA 2003

N. 22 pag. 240).

Questo

principio è stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016,

nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.2. Dans

plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid.

4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement

de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la

loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de

travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante

leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur

activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des

conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de

cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces

mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent

l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans

une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se

faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les

activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint

de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur

lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec

celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise.

Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est

seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait -

justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois

être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il

entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas

de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié,

lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle

son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que

cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à

l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou

les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la

perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple

statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position

décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit

et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette

problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,

2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de

chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur,

in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"

Il rischio d’abuso non

esiste dunque più quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni

legame con la ditta.

Sempre secondo la

giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art.

809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di

amministrazione di una SA (cfr. 8C_191/2014 del 4 giugno 2014; STF 8C_776/2011

del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4

luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto

2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA

38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF

9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).

In una sentenza

8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un

giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di

disoccupazione a un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo

ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito

finanziariamente alla costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla

Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_621/2018 del 20 marzo 2019, pubblicata in DTF 145 V 200, in DLA 2019 N. 5

pag. 177 e in SVR 2019 ALV N. 5 pag. 17; STF 8C_401/2015 del 5 aprile 2016,

pubblicata in DLA 2016 N. 5 pag. 132; STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009.

Per

stabilire se un impiegato sia membro di un organo decisionale supremo di

un'azienda e per tale motivo escluso dal diritto a indennità per lavoro

ridotto, rispettivamente dal diritto a indennità di disoccupazione, deve essere

esaminato di quali poteri decisionali egli disponga sulla base della struttura

aziendale interna (DTF 120 V 521; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2). Non sono per contro decisivi i

soli criteri formali quali, segnatamente, l'appartenenza al consiglio

d'amministrazione o il conferimento di una procura o di un altro mandato

commerciale, di modo che possono di principio essere esclusi dall'indennità di

disoccupazione anche dipendenti che non detengono formalmente un diritto di

firma e non sono iscritti a registro di commercio né come amministratori né

come organi dirigenti, ma che di fatto esercitano un'influenza determinante sulle

decisioni della società (cfr. STF 8C_865/2015 del 6 luglio 2016 consid. 4.2.; STF

8C_279/2010 del 18 giugno 2010 consid. 2; STFA C 275/04 del 10 novembre 2005

consid. 3.4.; DTF 122 V 272 consid. 3, 120 V 525 consid. 3b; SVR 1997 AHV no. 101 pag. 309).

2.4. Questa Corte, nel giudizio

del 27 novembre 2018, con cui, come visto (cfr. consid. 1.1.; 2.2.),

accogliendo il ricorso contro la decisione su opposizione del 25 aprile 2018 di

diniego del diritto a indennità di disoccupazione dal 1° settembre 2017, ha

rinviato gli atti alla Cassa per esperire ulteriori indagini volte a

determinare se l’assicurata occupasse o meno una posizione analoga a quella di

un datore di lavoro in seno alla __________ e alla __________, ha sviluppato,

in particolare riguardo a quest’ultima, le seguenti considerazioni:

" (…)

2.5. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI

1, nata il __________ 1963 (cfr. doc. 9), il 31 dicembre 2010 ha concluso con

la __________ un contratto di lavoro a tempo indeterminato quale estetista a

tempo parziale per un salario di fr. 1'500.-- lordi mensili (cfr. doc. 18).

Considerandi

Dall’estratto del conto individuale emesso dalla Cassa __________

il 26 settembre 2018 risulta, però, che l’assicurata è stata attiva per la __________

già dal 2002 (cfr. doc. XIX1).

A Registro di commercio __________ è stata iscritta il 23 novembre

2001.

con il seguente scopo sociale:

“ Assistenza e

prestazioni di servizi, organizzazione di manifestazioni, esposizioni e aste;

importazione, esportazione e commercio di articoli di artigianato,

antiquariato, arredamenti, arte in genere e collezioni. Gestione di istituti di

bellezza, studi d'estetica, massaggi, riflessologia, centro dimagrante,

fitness, ginnastica, trattamenti fisioterapici, sauna, solarium, bagno turco,

trattamenti naturali per la linea, contro la cellulite, cura del viso e del

corpo. Commercio, fabbricazione e produzione di prodotti cosmetici e di moda. La

società potrà gestire un club, punto d'incontro e di ristorazione e potrà

acquistare beni immobili per le proprie attività.”

(Doc. 19:

estratto RC)

Amministratore unico con diritto di firma individuale della

società dal novembre 2001 all’agosto 2002 è stato __________, fratello

dell’insorgente (cfr. doc. 19; 5).

Dall’agosto 2002 al marzo 2006 tale carica è stata svolta da __________,

mentre dal marzo 2006 a RC è iscritto quale amministratore unico con firma

individuale l’__________ (cfr. doc. 19; 5).

(…)

Da una dichiarazione di __________ agli atti si evince che __________,

nato nel 1938 e padre di quest’ultimo, nonché dell’assicurata (cfr. doc. 5; I

pag. 7), è autorizzato a gestire la __________ con diritto di firma

individuale, a redigerne la contabilità e a prendere qualsiasi decisione per il

buon andamento della ditta, di modo da tutelare gli interessi degli azionisti

(cfr. doc. 42).

Un’attestazione di tenore analogo risulta anche per la __________.

Infatti l’__________ ha dichiarato che gli azionisti della __________ hanno

autorizzato __________ con una procura generale con firma individuale a

compiere tutti quegli atti ordinari, straordinari e amministrativi opportuni e

necessari per il buon andamento delle società, incluso operazioni bancarie,

stipulo di contratti, apertura di punti vendita, assunzione di personale,

gestione contabilità, ecc. (cfr. doc. 26).

L’assicurata, in uno scritto del 9 marzo 2018, ha specificato che

gli azionisti sia della __________ sia della __________ sono una decina di

persone circa che vivono in __________ e parlano la lingua __________. Questi

ultimi avrebbero conferito una procura generale a __________, di lingua madre __________,

autorizzandolo “a compiere tutti quegli atti ordinari, straordinari e

amministrativi che si ritenessero opportuni e necessari per il buon andamento

delle Società, segnatamente anche a stipulare in vece dell’Amministratore e

mandatario contratti, ratificare accordi a rappresentare con la sua firma le

Società, nominare legali, procuratori, conferire mandati, rappresentare le

Società presso ogni qualunque Istituto di credito o altri ed impegnare le

Società con sua firma ritenendosi il suo operato ratificato. __________ è

inoltre autorizzato a compiere tutti quegli atti che lo statuto delle Società e

la legge conferiscono in generale all’Amministratore. Entrambi gli

amministratori delle Società __________ e __________ hanno acconsentito e

confermato questi mandati” (cfr. doc. 5 pag. 2).

Del resto nel ricorso è stato precisato

che “per quanto a conoscenza della

ricorrente, le azioni delle due società (__________ e __________) appartengono

a ca. una decina di persone che vivono in Iran e parlano unicamente la lingua __________,

lingua parlata e conosciuta dal signor __________, che rappresenta la volontà

degli azionisti in quanto loro persona di fiducia, ragione per cui a

quest'ultimo è stata conferita una procura che permetta allo stesso di compiere

tutti quegli atti che si ritenessero opportuni e necessari per il buon

andamento delle società” (cfr. doc. l pag. 7).

(…)

2.8

(…)

Per quanto riguarda la __________, è vero che dal marzo 2006 a RC

figura quale amministratore unico con firma individuale l’__________. E’

altrettanto vero, tuttavia, da una parte, che dalla fondazione di tale società

nel 2001 al 2002 questo ruolo è stato coperto dal fratello dell’insorgente.

Dall’altra, che il padre della ricorrente è stato autorizzato dagli azionisti a

compiere ogni atto ordinario, straordinario e amministrativo, a svolgere i

compiti dell’amministratore, anche per questa ditta (cfr. consid. 2.5.).

Inoltre la ricorrente era l’unica dipendente delle due società

(cfr. consid. 2.5.).

La Cassa, nella decisione su opposizione, ha rilevato, senza però

approfondire la questione, che è “… verosimile che lei (n.d.r.:

l’insorgente) abbia ricoperto una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro, anche se non formalmente, e inoltre che non abbia mai definitivamente

terminato l'attività” (cfr. doc. B; consid. 1.2.).

La parte ricorrente, dal canto suo, sostiene che l’assicurata era

una semplice dipendente e che il suo nominativo non figura tra i membri del CdA

della __________ e della __________, né ne è azionista (cfr. doc. I; consid.

1.3.).

In simili condizioni deve essere appurato il ruolo effettivo di RI

1.

in seno alla __________ e alla __________, segnatamente sentendo la

ricorrente.

In proposito va rilevato che il principio inquisitorio non è

incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di

collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N.

12.

pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF

117.

V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 8C_832/2017 del 13

febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.;

DTF 125 V 195 consid. 2; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9

maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

Andranno, in particolare, verificati i compiti specifici che la

ricorrente svolgeva nel centro estetico (__________) e nella galleria d’arte (__________)

e, sulla base della struttura aziendale interna, il suo

potere decisionale o perlomeno la sua influenza sulle decisioni della ditta.

Andrà altresì acclarato se la medesima sia stata l’unica persona

in grado di perseguire effettivamente lo scopo sociale delle due società

in questione.

Gli atti devono essere, pertanto, rinviati alla Cassa perché

proceda ad esaminare, prima di decidere se l’insorgente ha diritto o meno

all’indennità di disoccupazione e il relativo guadagno assicurato, in

particolare, se la stessa nella __________ e nella __________ rivestisse o meno

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. consid. 2.7.).

Qualora si dovesse rispondere affermativamente a

tale quesito, il diritto alle indennità di disoccupazione andrà negato, in

quanto va già evitato il rischio di abuso consistente segnatamente nella

possibilità di continuare a perseguire lo scopo sociale delle società (cfr.

consid. 2.7.).

Al riguardo è utile osservare che con sentenza 38.2017.16 del 10

maggio 2017 è stato negato il diritto a indennità di disoccupazione

dall’ottobre 2016 a causa del ruolo determinante del ricorrente nella SA in cui

lavorava. Fino al mese di settembre 2016, in effetti, egli è stato

amministratore unico con diritto di firma individuale della società che era

un’azienda di famiglia in cui l’insorgente e il fratello erano le figure

dominanti.”

2.5

In concreto dalla decisione

su opposizione impugnata del 26 marzo 2019 (cfr. doc. B; consid. 1.2.), nonché

dalla documentazione agli atti si evince, come fatto valere dalla parte

ricorrente (cfr. doc. I; consid. 1.3.), che la Cassa, prima di emettere tale

provvedimento, non ha esperito alcuna ulteriore indagine in relazione

all’eventuale posizione analoga a quella di un datore di lavoro

dell’insorgente, in particolare, in seno alla __________, contrariamente a

quanto stabilito dal TCA nel giudizio 38.2018.37 del 27 novembre 2018.

Le motivazioni esposte

nella decisione su opposizione del 26 marzo 2019 sono pressoché identiche a

quelle della decisione su opposizione del 25 aprile 2018 annullata con sentenza

38.2018.37

(cfr. consid. 1.1.; STCA 38.2018.37 del 27 novembre 2018 consid.,

1.2.).

Nella decisione su

opposizione del 26 marzo 2019 non si accenna peraltro ad accertamenti effettuati

dopo l’emanazione del giudizio del TCA del 27 novembre 2018 (cfr. doc. B).

Questa Corte rileva,

inoltre, che dalle carte processuali prodotte dall’assicurata risulta una

dichiarazione del 14 giugno 2019 del padre della ricorrente, __________, del

seguente tenore: (cfr. doc. P)

" lo __________

non sono "un uomo di paglia".

Come già dichiarato in passato, la società __________ appartiene a

terze persone e non a mia figlia RI 1 che era unicamente la dipendente della

Società senza avere alcun potere decisionale.

Peraltro mia figlia neppure era l'unica dipendente di __________.

Dato che i proprietari non avevano alcun interesse di continuare

l'attività di __________, hanno concesso a RI 1 la pagina facebook del centro

estetico (poiché di professione è estetista ed è stata licenziata da __________

per mancanza di lavoro) affinché potesse eventualmente - se era il suo

interesse - utilizzarla per cercare di avviare una propria attività come

indipendente, tenendosi i pochi clienti che a __________ erano rimasti al momento

della chiusura delle attività.

In particolare gli Azionisti di __________ hanno preso questa

decisione per riconoscere in un qualche modo con una sorta di

"premio" i meriti alla loro dipendente di vecchia data che veniva

licenziata.

D'altronde questo "premio" non costava nulla alla

Società (considerato che stava chiudendo) mentre alla dipendente avrebbe potuto

essere utile.

La __________ non aveva invece del denaro da poter retribuire alla

dipendente come premio di uscita.” (Doc. P)

In relazione a quanto

sostenuto dalla Cassa (cfr. doc. B; III) e indicato dal TCA nella sentenza

38.2018.37

(pag. 23), sulla base d’altronde di quanto asserito dalla __________

stessa nel novembre 2017 (cfr. doc. 25), e meglio che l’assicurata era l’unica

dipendente di tale società, l’insorgente ha poi trasmesso una dichiarazione

dell’8 aprile 2019 firmata da __________ (amministratore unico con firma individuale

della __________ dal marzo 2006 al gennaio 2019 quando il suo ruolo è stato

ripreso dal __________, fratello dell’assicurata che aveva già rivestito questa

carica dal novembre 2001 all’agosto 2002 (cfr. estratto RC reperibile in www.zefix.ch;

consid. 2.4.) in cui egli ha attestato, da un lato, che la ricorrente “non

ha mai avuto un potere decisionale per __________, ma che la stessa aveva il

semplice ruolo di dipendente della __________ (in qualità di estetista con un

grado di occupazione del 50%)” e, dall’altro lato, che anche altre persone

hanno lavorato nel corso degli anni per la __________, fornendo i relativi

nominativi dal 2009 al 2017 (cfr. doc. H).

E’ stato segnatamente

indicato che nel 2016 e nei primi quattro mesi del 2017 è stata alle dipendenze

della SA __________ di __________ (in possesso di un permesso G con la

specificazione che aveva un’attività lucrativa presso __________ di __________;

cfr. doc. Q) quale “stagista estetista”(cfr. pure “Dichiarazione dei salari e

degli assegni familiari per l’anno 2017 per i datori di lavoro affiliati alla

Cassa __________ e alla Cassa __________” da cui emerge che __________ è stata

impiegata nel 2016 e da gennaio ad aprile 2017; cfr. doc. Q).

In simili condizioni,

considerato che la parte resistente non ha effettuato particolari verifiche,

nonostante le chiare indicazioni di questo Tribunale nella sentenza 38.2018.37

del 27 novembre 2018, in casu si giustifica un nuovo rinvio degli atti alla

Cassa per procedere a un complemento istruttorio.

Andrà segnatamente verificato,

sentendo la ricorrente – come già stabilito nel giudizio 38.2018.37 (cfr.

consid. 2.4.) – e altre persone indicate quali dipendenti della __________, se

queste ultime hanno effettivamente lavorato per la società in questione, se

soltanto in qualità di apprendiste, le funzioni espletate, il ruolo

dell’insorgente e se ricevevano istruzioni da parte di quest’ultima (in caso di

risposta affermativa andrà accertato quali istruzioni in particolare e se

l’assicurata era l’unica loro persona di riferimento).

La Cassa acclarerà altresì,

dandogli la possibilità di esprimersi personalmente, il ruolo dell’arch. __________

in seno alla __________ (cfr. doc. 18 scritto del 9 marzo 2018 dell’assicurata

secondo cui egli “ha solamente acconsentito ad assumere l’incarico di

Amministratore nominale conferitogli con fiducia dagli azionisti della __________

per la quale ha solo firmato tutti i bilanci e le dichiarazioni imposte. Tutte

le altre operazioni per la gestione e contabilità della Società sono state

svolte da __________ (dotato di regolare procura ….”)) e chiedendogli di

esporre le funzioni della ricorrente.

Andranno, infine, sentiti

il fratello e il padre dell’insorgente per valutare se fossero in grado di

decidere la gestione della __________ secondo il suo scopo sociale (cfr.

consid. 2.4.).

La

Cassa, sulla base degli esiti delle indagini di cui sopra - al fine di

stabilire l’entità dell’indennità di disoccupazione spettante alla ricorrente

dal 1° settembre 2017, e meglio l’importo del guadagno assicurato (art. 23

LADI) -, determinerà, emettendo una decisione formale (cfr. consid. 2.2.)

contro cui potrà essere interposta opposizione (la decisione su opposizione

potrà poi essere, se del caso, impugnata davanti al TCA) se la medesima

occupava o meno una posizione analoga a quella di un datore il lavoro

all’interno della __________.

2.6

Vincente in causa

l’assicurata, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’800.--

a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 61 lett. g LPGA; art. 30 Lptca).

Visto

il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio

(cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le

tante, STF 9C_666/2017 del 6 settembre 2018 consid. 5.2.; STF 8C_756/2017 del 7

marzo 2018 consid. 6; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF

9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010

consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 26 marzo 2019 è annullata.

§§ Gli

atti vanno rinviati alla Cassa perché proceda come indicato al consid. 2.5.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

La

Cassa verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti