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Decisione

38.2019.3

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 marzo 2019Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative

giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione

tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare

adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato."

In una

sentenza 38.2011.43 del 22 settembre 2011 questo Tribunale ha annullato una

sanzione inflitta ad un’assicurata che aveva abbandonato un’occupazione durante

il periodo di prova in quanto l’occupazione in questione non era

conforme alla situazione personale dell’assicurata (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c

LADI).

Infatti a causa del tempo

di lavoro (attività, almeno all’inizio, a tempo pieno quando la ricorrente

aveva dichiarato una disponibilità al 90%), degli orari di lavoro irregolari e

più lunghi di quanto pattuito (con a volte, anche l’impossibilità di essere

raggiunta telefonicamente) e della distanza tra luogo di lavoro e luogo di

domicilio (con utilizzo di mezzi pubblici di trasporto) tale attività non le

permetteva di occuparsi convenientemente della figlia (che aveva meno di 15

anni) e di essere presente nella misura richiesta dalle condizioni di salute di

quest’ultima.

Il TCA ha poi ritenuto non

conforme ad un contratto normale di lavoro un’occupazione presso un call-center

in una sentenza 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67

pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail:

quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.),

Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert,

Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).

In una

sentenza 38.2015.43 del 2 dicembre 2015 il TCA ha invece ritenuto conforme

all’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI l’occupazione nella quale un’assicurata,

assunta quale aiuto cucina / lavapiatti, doveva pure occuparsi della pulizia

delle toilettes e disponeva inoltre del necessario materiale disinfettante ed

inoltre metteva a disposizione il materiale di lavoro (spugne e guanti).

Infine, in

una sentenza 38.2015.71 del 25 gennaio 2016 il TCA ha ritenuto un’occupazione

non conforme alle condizioni di salute (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI e STF 8C_742/2013

del 27 novembre 2013 consid. 5) di un assicurato.

2.3. L’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI

prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se ha rinunciato a

detrimento dell'assicurazione contro la disoccupazione a pretese di salario o

di risarcimento verso l'ultimo datore di lavoro.

Secondo la costante

giurisprudenza federale una sospensione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. b

LADI presuppone l’esistenza di una pretesa salariale o di un chiaro diritto a

un’indennità per perdita di salario.

In una decisione C 180/99

del 4 maggio 2000, l’Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza

sviluppata nella DLA 1996/1997 N. 21 pag. 113 e, dopo aver stabilito che, visti

i contratti a catena, non era possibile affermare immediatamente che

l’assicurato avrebbe potuto invocare la mora del datore di lavoro, ha, tra

l’altro, osservato che:

" (…)

3.- Il s'ensuit que le recours de droit

administratif est mal fondé. Quant à la question, évoquée par le tribunal

administratif, d'une éventuelle suspension du droit de l'intimée à l'indemnité

en application de l'art. 30 al. 1 let. b LACI, elle ne se pose plus, compte

tenu de la solution adoptée dans le présent arrêt. En effet, une suspension de

ce genre suppose l'existence d'une prétention de salaire ou d'indemnisation

clairement établie (DTA 1996/1997 no 21, p. 120 consid. 7a; Nussbaumer, op.

cit., ch. 699), condition non réalisée en l'espèce. (…).” (cfr. STFA C

180/99 del 4 maggio 2000)

In un’altra decisione C

76/00 del 10 maggio 2001, chiamata a pronunciarsi nel caso di un assicurato che

non ha contestato un licenziamento non rispettoso dei termini legali di

disdetta, l’Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…)

2.- a) Selon la jurisprudence, le comportement du

salarié qui consiste à accepter un congé donné par un employeur en violation du

délai contractuel ou légal, à consentir à la résiliation anticipée des rapports

de travail ou à refuser la continuation du contrat jusqu'à son terme est

susceptible de tomber sous le coup de l'art. 30 al. 1 let. a LACI (ATF 112 V

324 consid. 2b). En effet, dans le cas où, par exemple, le congé a été donné

sans respecter le délai légal ou contractuel, l'employé n'est pas fondé à

élever des prétentions de salaire ou en dommages-intérêts pour la période

allant jusqu'au terme régulier du contrat lorsqu'il l'accepte sans opposition.

Or, en l'absence de droit à un salaire, il ne peut ainsi pas y avoir

renonciation à faire valoir des prétentions au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LACI (cf. Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der

Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1997, p. 133 sv). (…).” (cfr. STFA C 76/00 del 10 maggio 2001)

In

quell’occasione il TFA non si è pronunciato sulla questione a sapere se l’art.

30 cpv. 1 lett. b LADI è conforme con le disposizioni della Convenzione OIL Nr.

168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D.

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance

chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno,

1992 pag. 193 seg.).

In un’altra

decisione C 276/99 dell’11 giugno 2001, chiamata a decidere nel caso di un

assicurato che era stato sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione

in quanto l’autorità cantonale aveva ritenuto che egli, accettando una

convenzione che prevedeva una disdetta anticipata del rapporto di lavoro e

sottoscrivendo poi una convenzione di conciliazione con il suo datore di

lavoro, avrebbe rinunciato a detrimento dell’assicurazione contro la

disoccupazione a delle pretese di salario, la nostra Massima Istanza ha

sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:

" (…)

c) Ce point de vue est mal fondé, dans la mesure

où le comportement reproché au recourant ne pouvait pas entraîner une

suspension de l'indemnité de chômage en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LACI.

Cette sanction suppose en effet que le travailleur est toujours disposé à

exécuter le travail convenu, mais que l'employeur refuse l'exécution offerte,

se trouvant ainsi en demeure de l'accepter (art. 324 al. 1 CO; Thomas

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], soziale Sicherheit, ch. 699 p. 255; Jacqueline

Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1997, p.

133). Ce motif de suspension doit être distingué de la suspension en raison

d'un chômage dû à la propre faute de l'assuré (art. 30 al. 1 let. a LACI), ce

qui suppose que le comportement de celui-ci a joué un rôle causal dans la

survenance du chômage, constituant ainsi une violation de l'obligation d'éviter

le chômage (ATF 122 V 38 consid. 3a). Tel est le cas notamment lorsque l'assuré

accepte la résiliation anticipée des rapports de travail signifiée par

l'employeur (Thomas Nussbaumer, op. cit. no 699 p. 255; Jacqueline Chopard, op.

cit. p. 133).

d) En l'espèce, la transaction judiciaire du 24

juin 1998 a été précédée d'une convention des 12/16 décembre 1997, selon

laquelle les parties sont convenues du paiement du salaire jusqu'au 31 décembre

1997 et du versement d'une indemnité pour rupture des relations de travail d'un

montant de 40 000 fr. Force est dès lors de constater qu'en adhérant à cette

convention, l'assuré a accepté la décision de l'employeur de renoncer à la

continuation du contrat de travail jusqu'à son terme. D'ailleurs, la rupture

anticipée du contrat de travail au 31 décembre 1997 a été expressément

confirmée dans la transaction judiciaire du 24 juin 1998. Le présent cas est

donc comparable à celui de l'assuré qui accepte un licenciement ne respectant

pas le délai contractuel ou légal de congé (arrêt L. du 10 mai 2001, C 76/00)

ou consent, sur proposition de son employeur, à réduire la durée contractuelle

du délai de congé (arrêt non publié V. du 11 novembre 1999, C 149/99).

Le comportement du recourant ne peut dès lors pas

faire l'objet d'une mesure de suspension en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b

LACI, comme l'ont admis les premiers juges, mais est susceptible de tomber sous

le coup des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a ou b OACI. (…)”

In quell’evenienza l’Alta

Corte, ritenuto che dagli atti di causa non era possibile concludere se

l’assicurato poteva essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione

sulla base dei disposti di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1

lett. a o b OADI, ha dunque rinviato gli atti all’amministrazione affinché,

dopo ulteriori accertamenti, si pronunciasse in merito.

In una sentenza 38.2004.85

del 19 gennaio 2005 il TCA ha annullato una sanzione fondata sull’art. 30 cpv.

1 lett. b LADI inflitta ad un’assicurata che ha sciolto anticipatamente un

contratto di tirocinio, in quanto non poteva più vantare nessuna pretesa

salariale e pertanto nemmeno poteva rinunciare alla stessa ed ha rinviato gli

atti all’amministrazione per esaminare se esistevano i presupposti per infliggere

una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI.

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.

45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e

DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio

della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,

consid. 1.3).

In virtù dell'art. 45 cpv.

Considerandi

2.

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

2.5

Nella presente fattispecie va

preliminarmente rilevato che correttamente, nella decisione su opposizione, la

Cassa ha fondato la sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione

sull’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. la giurisprudenza riprodotta al consid.

2.

) e non invece sull’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI citato nella risposta di

causa (cfr. doc. III).

Dagli atti dell’incarto

emerge che il 25 luglio 2018 la Cassa ha posto alcuni quesiti all’ex datore di

lavoro dell’assicurato (cfr. doc. 13) il quale ha così risposto il 17 agosto

2018:

" (…)

Richiesta:

" Quali

avvenimenti hanno condotto all'interruzione del rapporto di lavoro?"

Risposta:

Lavori eseguiti non in accordo alle regole dell'arte ed alle

disposizioni ricevute scaturiti in un importante danno economico causato in un

cantiere a gennaio (rifacimento dell'opera posata). Produttività inferiore agli

standard minimi aziendali e per rapporto ai colleghi di lavoro (che hanno più

volte manifestato frustrazione per la disparità di resa e la disponibilità

verso. le esigenze lavorative).

Scarsa motivazione, intraprendenza e positività nell'affrontare il

lavoro (che alla lunga hanno anche causato una mancata integrazione nel team

aziendale e fatto propendere per l'interruzione del rapporto di lavoro).

Richiesta

L'assicurato ha ricevuto richiamo o degli ammonimenti?

Il Signor RI 1 ha ricevuto richiami verbali in almeno tre

occasioni da gennaio fino alla data dello scioglimento consensuale del

contratto.

Nello specifico è stato convocato dal nostro responsabile tecnico

Signor __________ nel mese di gennaio e marzo nelle cui occasioni è stato

ammonito per i danni causati dalla scarsa qualità del lavoro eseguito e dal

sottoscritto per i tempi non sostenibili di produzione ed all'importanza di

contribuire con le proprie capacità ed impegno alla continuità aziendale.

In tutte le tre occasioni l'atteggiamento del Signor RI 1 è stato

quello di cercare delle scusanti invece di affrontare in maniera responsabile e

propositiva la discussione.

Richiesta

Versione in merito alle dichiarazioni fatte dall'assicurato.

Il Signor RI 1 è stato convocato in data 28 giugno 2018 al fine di

comunicare regolare disdetta per i motivi sopra elencati. Il Signor RI 1, in

quanto non più motivato a portare a termine il contratto di lavoro secondo i

termini di disdetta, ha chiesto lo scioglimento dello stesso, scioglimento che

gli stato accordato. Teniamo a precisare che è stata fatta notare la perdita

economica di tale scelta e che lo stesso ha comunque privilegiato questa

soluzione.

A completamento di quanto sopra ed in riferimento alla lettera del

Signor RI 1 teniamo a precisare che ci riserviamo il diritto di adire alle vie

legali per la menzogna del mancato pagamento delle indennità pasto e trasferte.

Abbiamo investito per avere in dotazione un programma in cui il personale possa

registrare le indennità dovute (ore straordinarie, indennità notturne, festivi,

km, pasti, ecc.) e tutte le indennità registrate dal Signor RI 1 sono state

pagate.” (Doc. 15)

Lo “scioglimento

consensuale” è stato firmato dalle parti il 28 giugno 2018 (cfr. doc. 7).

In tale ipotesi la base

legale per un’eventuale sanzione è l’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione

con l’art. 44 lett. b LADI (cfr. SECO, Prassi LADI, ID, Nr. D 24 “Una disdetta

del contratto di lavoro di comune accordo è considerata come una disdetta da

parte dell’assicurato”.).

Nel caso concreto è

incontestato che, al momento in cui ha sciolto consensualmente il contratto,

l’assicurato non aveva un altro posto di lavoro, d’altra parte la prosecuzione

del rapporto di lavoro fino alla conclusione del normale periodo di disdetta

era ragionevolmente esigibile (cfr. consid. 2.1 e 2.2).

Di conseguenza sono dati i

presupposti per infliggergli una sanzione. Siccome anche la durata della sospensione

dal diritto all’indennità di disoccupazione (15 giorni) rispetta il principio

della proporzionalità (cfr. consid. 2.4), la decisione su opposizione del 7

gennaio 2019 deve essere confermata.

Da notare che allo stesso risultato

si dovrebbe giungere anche se si volesse, per ipotesi, applicare la lett. a

dell’art. 44 OADI (“con il suo comportamento, in particolare con la violazione

dei suoi obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un

motivo di disdetta del rapporto di lavoro” e SECO Prassi LADI ID, Nr. D 25 “Se

il datore di lavoro lascia al lavoratore la scelta tra le dimissioni e il

licenziamento, la disdetta del rapporto di lavoro è ritenuta provenire dal

datore di lavoro. Non bisogna quindi giudicare tale fattispecie in base

all’art. 44 cpv. 1 lett. b OADI, ma esaminare alla luce della lettera a dello

stesso art. se il lavoratore ha fornito al datore di lavoro un motivo

sufficiente di licenziarlo.”).

La perdita del posto di

lavoro è infatti da ascrivere al comportamento dell’assicurato (cfr. STCA

38.2018.77

del 6 febbraio 2019; STCA 38.2018.58 del 26 novembre 2018).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti