38.2019.3
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4 marzo 2019Italiano21 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2019.3
DC/sc
Lugano
4 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 gennaio 2019 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 ha lavorato dal 6 aprile
2017 alle dipendenze della __________.
Il 28 giugno 2018
l’assicurato e il datore di lavoro hanno concordato lo scioglimento consensuale
del rapporto di lavoro per il 30 giugno 2018 (cfr. doc. 10).
L’assicurato si è iscritto
in disoccupazione dal 1° luglio 2018 (cfr. doc. 9).
Con lettera del 12 luglio
2018 la Cassa disoccupazione CO 1 (in seguito: la Cassa) ha avvisato
l’assicurato che il termine di disdetta è errato e che il rapporto di lavoro
poteva essere disdetto solo per il 31 agosto 2018 (cfr. doc. 11).
1.2. Con decisione su opposizione
del 7 gennaio 2019 la Cassa disoccupazione CO 1 ha confermato la decisione del
3 settembre 2018 (cfr. doc. 18) con la quale ha inflitto all’assicurato 15
giorni di sospensione per avere sciolto il contratto di lavoro senza rispettare
il termine di disdetta di due mesi:
" (…)
7. Lei ha
rinunciato al termine di disdetta contrattuale di 2 mesi, perché deluso dal
comportamento del suo datore di lavoro e perché non accettava le ragioni
invocate dal datore di lavoro per il suo licenziamento (svogliatezza negli
ultimi tempi, scarsa qualità del lavoro).
8. A mente della
cassa, senza entrare nel merito dei richiami da lei rivolti, a torto e senza
giustificazione valida non acconsentito a lavorare durante il periodo di
disdetta di 2 mesi. (…)” (Doc. A1)
1.3. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale
chiede la revoca della sanzione.
Egli sottolinea che la
Cassa non ha analizzato i motivi per cui non ha accettato di lavorare nei due
mesi di disdetta e rileva:
" (…) Ho
scritto chiaramente le mie motivazioni. Faccio notare che i vari versamenti
dello stipendio più di una volta avvenivano oltre la fine del mese (che sul
contratto era chiaramente scritto il termine), mancata retribuzione delle
trasferte, ciò che è obbligatorio come contratto collettivo di lavoro delle
metalcostruzioni (CCL). In aggiunta molti altri punti spiegati col funzionario della
cassa CO 1, ma mai andate a vedere. Il problema sta solo di un indennità di 13
giorni. Inoltre di vacanze non ne ho fatto (che per legge si devono fare,
poiché mi hanno fatto fare un corso INUTILE a __________. A volte si può anche
ragionare in maniera più coerente, guardando caso per caso e non lasciando le
persone senza soldi! Ribadisco il concetto che per quanto riguarda le trasferte
esigo che ci sia una chiarezza visto che si parla di legge e per dunque che la
si applichi in tutti i sensi.” (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 7
febbraio 2019 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…) Le
argomentazioni avanzate dal ricorrente in merito alla rinuncia del periodo
regolare di disdetta non giustificano il mancato rispetto dei termini
contrattuali. Dalle carte prodotte non emerge alcun malcontento da parte del
ricorrente verso il datore di lavoro, almeno fino al giorno della notifica del
licenziamento.
Giustificazioni che, dal profilo dell’assicurazione contro la
disoccupazione, in ogni caso non avrebbero giustificato la rinuncia alla
disdetta regolare.” (Doc. III)
1.5. L’11 febbraio 2019 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori
mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
in
diritto
2.1. L'assicurato che è
disoccupato per colpa propria è sospeso dal diritto a indennità (cfr. art. 30
cpv. 1 lett. a LADI).
È
segnatamente senza lavoro per colpa propria l'assicurato che ha disdetto il
contratto di lavoro senza essersi preventivamente garantito un'altra
occupazione, a meno che non si potesse esigere che conservasse il suo posto di
lavoro primitivo (cfr. art. 44 lett. b OADI).
Secondo
costante giurisprudenza federale non è più ragionevolmente esigibile la
continuazione del rapporto di lavoro, in particolare, quando l'occupazione è o
è divenuta inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. STF 8C_629/2014 del 15
ottobre 2014; STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013; STF 8C_958/2008 del 30
aprile 2009; STFA C 22/04 dell'8 ottobre 2004; STFA C 170/02 del 24 febbraio
2003; DLA 1998, N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24,
consid. 2, pag. 95).
La costante
giurisprudenza del Tribunale Federale esige invece che un assicurato mantenga
il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il
disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute con i superiori o
l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro (cfr. STF
8C_66/2017 del 9 giugno 2017, consid. 2; STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013;
STF 8C_225/2009 del 30 luglio 2009; STF C 153/06 del 12 marzo 2007).
Analogamente,
il TFA ha già più volte affermato che un assicurato deve mantenere un posto di
lavoro adeguato fino al reperimento di un nuovo impiego anche se non ama il
tipo di attività che è chiamato a svolgere e non gradisce l'ambiente di lavoro
(cfr. DLA 1986 N. 24: "Come un disoccupato non può rimandare
l'accettazione di un lavoro ritenuto adeguato a norma del diritto
sull'assicurazione contro la disoccupazione fin quando abbia trovato
un'occupazione che gli sia gradita sotto tutti i punti di vista - DLA 1982 N. 5
- tanto meno può essere giustificato l'abbandono di un impiego adeguato per
analoghi motivi soggettivi").
L'assicurato
deve dunque mantenere provvisoriamente il proprio impiego anche se l'attività
esercitata non corrisponde pienamente alle proprie aspettative ed ai suoi
desideri (cfr. STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009).
Nella già
citata sentenza C 22/04 dell'8 ottobre 2004,
l'Alta Corte si è così espressa a proposito dell'art. 44 lett. b OADI:
" (...) Cette disposition réglementaire est compatible avec l'art. 20
let. c de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du travail
(OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du
21 juin 1988 (ATF 124 V 234).
Aux termes de l'art. 20 let. c de cette convention,
les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit dans les
éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain due à une
suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de travail,
peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites dans une mesure
prescrite lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a
quitté volontairement son emploi sans motif légitime.
Il découle de l'art. 16 al. 2 phrase introductive
LACI qu'un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation
d'être accepté (ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Ainsi, il peut
arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable
à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de
circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il
conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre
et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1
let. b OACI; SVR 1999 AlV n° 22 p. 53; DTA 1998 n° 9 consid. 2b p. 44). (...)"
Va
ancora precisato che la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002,
in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato il principio di sanzionare gli
assicurati che sono disoccupati per loro colpa, poiché, senza essersi
preventivamente garantiti un'altra occupazione, hanno disdetto il contratto di
impiego, la cui continuazione era ancora ragionevolmente esigibile, di cui agli
art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. b OADI (cfr. Messaggio
concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
Pertanto resta valida la
giurisprudenza elaborata al riguardo fino al 30 giugno 2003.
2.2. La seconda
revisione della LADI del 23 giugno 1995
ha profondamente modificato la disposizione legale relativa all'occupazione
adeguata (art 16 LADI).
L’art 16
cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio
l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi
occupazione".
L'art. 16
cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non è
considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:
a. non
è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei
contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non
tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato;
c. non
è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute
dell'assicurato;
d. compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è
svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto
collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di
lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio
conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende
notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i
familiari da parte dell'assicurato;
g. implica
da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera
l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è
svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a
riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più
sfavorevoli;
Fatti
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative
giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione
tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare
adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato."
In una
sentenza 38.2011.43 del 22 settembre 2011 questo Tribunale ha annullato una
sanzione inflitta ad un’assicurata che aveva abbandonato un’occupazione durante
il periodo di prova in quanto l’occupazione in questione non era
conforme alla situazione personale dell’assicurata (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c
LADI).
Infatti a causa del tempo
di lavoro (attività, almeno all’inizio, a tempo pieno quando la ricorrente
aveva dichiarato una disponibilità al 90%), degli orari di lavoro irregolari e
più lunghi di quanto pattuito (con a volte, anche l’impossibilità di essere
raggiunta telefonicamente) e della distanza tra luogo di lavoro e luogo di
domicilio (con utilizzo di mezzi pubblici di trasporto) tale attività non le
permetteva di occuparsi convenientemente della figlia (che aveva meno di 15
anni) e di essere presente nella misura richiesta dalle condizioni di salute di
quest’ultima.
Il TCA ha poi ritenuto non
conforme ad un contratto normale di lavoro un’occupazione presso un call-center
in una sentenza 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67
pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail:
quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.),
Regards croisés sur la droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert,
Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).
In una
sentenza 38.2015.43 del 2 dicembre 2015 il TCA ha invece ritenuto conforme
all’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI l’occupazione nella quale un’assicurata,
assunta quale aiuto cucina / lavapiatti, doveva pure occuparsi della pulizia
delle toilettes e disponeva inoltre del necessario materiale disinfettante ed
inoltre metteva a disposizione il materiale di lavoro (spugne e guanti).
Infine, in
una sentenza 38.2015.71 del 25 gennaio 2016 il TCA ha ritenuto un’occupazione
non conforme alle condizioni di salute (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI e STF 8C_742/2013
del 27 novembre 2013 consid. 5) di un assicurato.
2.3. L’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI
prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se ha rinunciato a
detrimento dell'assicurazione contro la disoccupazione a pretese di salario o
di risarcimento verso l'ultimo datore di lavoro.
Secondo la costante
giurisprudenza federale una sospensione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. b
LADI presuppone l’esistenza di una pretesa salariale o di un chiaro diritto a
un’indennità per perdita di salario.
In una decisione C 180/99
del 4 maggio 2000, l’Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza
sviluppata nella DLA 1996/1997 N. 21 pag. 113 e, dopo aver stabilito che, visti
i contratti a catena, non era possibile affermare immediatamente che
l’assicurato avrebbe potuto invocare la mora del datore di lavoro, ha, tra
l’altro, osservato che:
" (…)
3.- Il s'ensuit que le recours de droit
administratif est mal fondé. Quant à la question, évoquée par le tribunal
administratif, d'une éventuelle suspension du droit de l'intimée à l'indemnité
en application de l'art. 30 al. 1 let. b LACI, elle ne se pose plus, compte
tenu de la solution adoptée dans le présent arrêt. En effet, une suspension de
ce genre suppose l'existence d'une prétention de salaire ou d'indemnisation
clairement établie (DTA 1996/1997 no 21, p. 120 consid. 7a; Nussbaumer, op.
cit., ch. 699), condition non réalisée en l'espèce. (…).” (cfr. STFA C
180/99 del 4 maggio 2000)
In un’altra decisione C
76/00 del 10 maggio 2001, chiamata a pronunciarsi nel caso di un assicurato che
non ha contestato un licenziamento non rispettoso dei termini legali di
disdetta, l’Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti
considerazioni:
" (…)
2.- a) Selon la jurisprudence, le comportement du
salarié qui consiste à accepter un congé donné par un employeur en violation du
délai contractuel ou légal, à consentir à la résiliation anticipée des rapports
de travail ou à refuser la continuation du contrat jusqu'à son terme est
susceptible de tomber sous le coup de l'art. 30 al. 1 let. a LACI (ATF 112 V
324 consid. 2b). En effet, dans le cas où, par exemple, le congé a été donné
sans respecter le délai légal ou contractuel, l'employé n'est pas fondé à
élever des prétentions de salaire ou en dommages-intérêts pour la période
allant jusqu'au terme régulier du contrat lorsqu'il l'accepte sans opposition.
Or, en l'absence de droit à un salaire, il ne peut ainsi pas y avoir
renonciation à faire valoir des prétentions au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LACI (cf. Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1997, p. 133 sv). (…).” (cfr. STFA C 76/00 del 10 maggio 2001)
In
quell’occasione il TFA non si è pronunciato sulla questione a sapere se l’art.
30 cpv. 1 lett. b LADI è conforme con le disposizioni della Convenzione OIL Nr.
168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D.
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance
chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno,
1992 pag. 193 seg.).
In un’altra
decisione C 276/99 dell’11 giugno 2001, chiamata a decidere nel caso di un
assicurato che era stato sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione
in quanto l’autorità cantonale aveva ritenuto che egli, accettando una
convenzione che prevedeva una disdetta anticipata del rapporto di lavoro e
sottoscrivendo poi una convenzione di conciliazione con il suo datore di
lavoro, avrebbe rinunciato a detrimento dell’assicurazione contro la
disoccupazione a delle pretese di salario, la nostra Massima Istanza ha
sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:
" (…)
c) Ce point de vue est mal fondé, dans la mesure
où le comportement reproché au recourant ne pouvait pas entraîner une
suspension de l'indemnité de chômage en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LACI.
Cette sanction suppose en effet que le travailleur est toujours disposé à
exécuter le travail convenu, mais que l'employeur refuse l'exécution offerte,
se trouvant ainsi en demeure de l'accepter (art. 324 al. 1 CO; Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], soziale Sicherheit, ch. 699 p. 255; Jacqueline
Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1997, p.
133). Ce motif de suspension doit être distingué de la suspension en raison
d'un chômage dû à la propre faute de l'assuré (art. 30 al. 1 let. a LACI), ce
qui suppose que le comportement de celui-ci a joué un rôle causal dans la
survenance du chômage, constituant ainsi une violation de l'obligation d'éviter
le chômage (ATF 122 V 38 consid. 3a). Tel est le cas notamment lorsque l'assuré
accepte la résiliation anticipée des rapports de travail signifiée par
l'employeur (Thomas Nussbaumer, op. cit. no 699 p. 255; Jacqueline Chopard, op.
cit. p. 133).
d) En l'espèce, la transaction judiciaire du 24
juin 1998 a été précédée d'une convention des 12/16 décembre 1997, selon
laquelle les parties sont convenues du paiement du salaire jusqu'au 31 décembre
1997 et du versement d'une indemnité pour rupture des relations de travail d'un
montant de 40 000 fr. Force est dès lors de constater qu'en adhérant à cette
convention, l'assuré a accepté la décision de l'employeur de renoncer à la
continuation du contrat de travail jusqu'à son terme. D'ailleurs, la rupture
anticipée du contrat de travail au 31 décembre 1997 a été expressément
confirmée dans la transaction judiciaire du 24 juin 1998. Le présent cas est
donc comparable à celui de l'assuré qui accepte un licenciement ne respectant
pas le délai contractuel ou légal de congé (arrêt L. du 10 mai 2001, C 76/00)
ou consent, sur proposition de son employeur, à réduire la durée contractuelle
du délai de congé (arrêt non publié V. du 11 novembre 1999, C 149/99).
Le comportement du recourant ne peut dès lors pas
faire l'objet d'une mesure de suspension en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b
LACI, comme l'ont admis les premiers juges, mais est susceptible de tomber sous
le coup des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a ou b OACI. (…)”
In quell’evenienza l’Alta
Corte, ritenuto che dagli atti di causa non era possibile concludere se
l’assicurato poteva essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione
sulla base dei disposti di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1
lett. a o b OADI, ha dunque rinviato gli atti all’amministrazione affinché,
dopo ulteriori accertamenti, si pronunciasse in merito.
In una sentenza 38.2004.85
del 19 gennaio 2005 il TCA ha annullato una sanzione fondata sull’art. 30 cpv.
1 lett. b LADI inflitta ad un’assicurata che ha sciolto anticipatamente un
contratto di tirocinio, in quanto non poteva più vantare nessuna pretesa
salariale e pertanto nemmeno poteva rinunciare alla stessa ed ha rinviato gli
atti all’amministrazione per esaminare se esistevano i presupposti per infliggere
una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.
45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e
DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio
della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150;
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003,
consid. 1.3).
In virtù dell'art. 45 cpv.
Considerandi
2.
bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
2.5
Nella presente fattispecie va
preliminarmente rilevato che correttamente, nella decisione su opposizione, la
Cassa ha fondato la sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione
sull’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI (cfr. la giurisprudenza riprodotta al consid.
2.
) e non invece sull’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI citato nella risposta di
causa (cfr. doc. III).
Dagli atti dell’incarto
emerge che il 25 luglio 2018 la Cassa ha posto alcuni quesiti all’ex datore di
lavoro dell’assicurato (cfr. doc. 13) il quale ha così risposto il 17 agosto
2018:
" (…)
Richiesta:
" Quali
avvenimenti hanno condotto all'interruzione del rapporto di lavoro?"
Risposta:
Lavori eseguiti non in accordo alle regole dell'arte ed alle
disposizioni ricevute scaturiti in un importante danno economico causato in un
cantiere a gennaio (rifacimento dell'opera posata). Produttività inferiore agli
standard minimi aziendali e per rapporto ai colleghi di lavoro (che hanno più
volte manifestato frustrazione per la disparità di resa e la disponibilità
verso. le esigenze lavorative).
Scarsa motivazione, intraprendenza e positività nell'affrontare il
lavoro (che alla lunga hanno anche causato una mancata integrazione nel team
aziendale e fatto propendere per l'interruzione del rapporto di lavoro).
Richiesta
L'assicurato ha ricevuto richiamo o degli ammonimenti?
Il Signor RI 1 ha ricevuto richiami verbali in almeno tre
occasioni da gennaio fino alla data dello scioglimento consensuale del
contratto.
Nello specifico è stato convocato dal nostro responsabile tecnico
Signor __________ nel mese di gennaio e marzo nelle cui occasioni è stato
ammonito per i danni causati dalla scarsa qualità del lavoro eseguito e dal
sottoscritto per i tempi non sostenibili di produzione ed all'importanza di
contribuire con le proprie capacità ed impegno alla continuità aziendale.
In tutte le tre occasioni l'atteggiamento del Signor RI 1 è stato
quello di cercare delle scusanti invece di affrontare in maniera responsabile e
propositiva la discussione.
Richiesta
Versione in merito alle dichiarazioni fatte dall'assicurato.
Il Signor RI 1 è stato convocato in data 28 giugno 2018 al fine di
comunicare regolare disdetta per i motivi sopra elencati. Il Signor RI 1, in
quanto non più motivato a portare a termine il contratto di lavoro secondo i
termini di disdetta, ha chiesto lo scioglimento dello stesso, scioglimento che
gli stato accordato. Teniamo a precisare che è stata fatta notare la perdita
economica di tale scelta e che lo stesso ha comunque privilegiato questa
soluzione.
A completamento di quanto sopra ed in riferimento alla lettera del
Signor RI 1 teniamo a precisare che ci riserviamo il diritto di adire alle vie
legali per la menzogna del mancato pagamento delle indennità pasto e trasferte.
Abbiamo investito per avere in dotazione un programma in cui il personale possa
registrare le indennità dovute (ore straordinarie, indennità notturne, festivi,
km, pasti, ecc.) e tutte le indennità registrate dal Signor RI 1 sono state
pagate.” (Doc. 15)
Lo “scioglimento
consensuale” è stato firmato dalle parti il 28 giugno 2018 (cfr. doc. 7).
In tale ipotesi la base
legale per un’eventuale sanzione è l’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione
con l’art. 44 lett. b LADI (cfr. SECO, Prassi LADI, ID, Nr. D 24 “Una disdetta
del contratto di lavoro di comune accordo è considerata come una disdetta da
parte dell’assicurato”.).
Nel caso concreto è
incontestato che, al momento in cui ha sciolto consensualmente il contratto,
l’assicurato non aveva un altro posto di lavoro, d’altra parte la prosecuzione
del rapporto di lavoro fino alla conclusione del normale periodo di disdetta
era ragionevolmente esigibile (cfr. consid. 2.1 e 2.2).
Di conseguenza sono dati i
presupposti per infliggergli una sanzione. Siccome anche la durata della sospensione
dal diritto all’indennità di disoccupazione (15 giorni) rispetta il principio
della proporzionalità (cfr. consid. 2.4), la decisione su opposizione del 7
gennaio 2019 deve essere confermata.
Da notare che allo stesso risultato
si dovrebbe giungere anche se si volesse, per ipotesi, applicare la lett. a
dell’art. 44 OADI (“con il suo comportamento, in particolare con la violazione
dei suoi obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un
motivo di disdetta del rapporto di lavoro” e SECO Prassi LADI ID, Nr. D 25 “Se
il datore di lavoro lascia al lavoratore la scelta tra le dimissioni e il
licenziamento, la disdetta del rapporto di lavoro è ritenuta provenire dal
datore di lavoro. Non bisogna quindi giudicare tale fattispecie in base
all’art. 44 cpv. 1 lett. b OADI, ma esaminare alla luce della lettera a dello
stesso art. se il lavoratore ha fornito al datore di lavoro un motivo
sufficiente di licenziarlo.”).
La perdita del posto di
lavoro è infatti da ascrivere al comportamento dell’assicurato (cfr. STCA
38.2018.77
del 6 febbraio 2019; STCA 38.2018.58 del 26 novembre 2018).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti