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Decisione

38.2019.32

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 novembre 2019Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti erano già del parere che, vista la situazione attuale

dell'Associazione __________, non si sarebbe ottenuto alcun risultato neppure

se si fossero promosse delle esecuzioni nei confronti del datore di lavoro.

Sempre in sede di opposizione, i dipendenti si erano già in ogni

caso riservati la possibilità di avviare la procedura esecutiva anche nelle

settimane seguenti.

Tuttavia avevano già richiesto il riconoscimento del diritto alle

indennità per insolvenza nei giorni seguenti la crescita in giudicato delle

sentenze a loro favore, con le quali erano stati accertati i rispettivi crediti

salariali. (…)” (Doc. I pag. 3-4)

Il rappresentante dell’assicurato

ha poi illustrato le modalità con cui si è attivato dopo avere preso conoscenza

della decisione su opposizione:

" (…) La procedura

esecutiva è stata avviata dai ricorrenti il 30 aprile 2019: infatti ogni

singolo dipendente ha fatto spiccare un precetto esecutivo all'Ufficio

esecuzioni di __________ contro il datore di lavoro (doc. F, doc. G, doc. H,

doc. I e doc. J).

Con decisione d'irricevibilità del 3 maggio 2019 (doc. K),

l'Ufficio di esecuzione di __________ ha comunicato allo scrivente legale che

non ha potuto registrare la domanda di esecuzione dei dipendenti.

Il motivo indicato è che il datore di lavoro non è iscritto a

Registro di commercio e chiede dunque di indicare il Presidente dell'Associazione

__________.

Con e-mail del 6 maggio 2019 (doc. L) alla signora __________,

funzionario dell'Ufficio esecuzioni di __________ che ha emesso la decisione

d'irricevibilità, lo scrivente legale ha comunicato che, da sue informazioni,

parrebbe che il Presidente dell'Associazione sopra menzionata sarebbe stato

indicato nella persona del signor __________, chiedendo ulteriori delucidazioni

in merito.

Sempre Io stesso giorno, la funzionaria dell'UE __________ ha

comunicato allo scrivente legale via e-mail (doc. M) che, con scritto del 27

dicembre 2018, il signor __________ ha dichiarato di non essere più il

Presidente della __________.

Inoltre, per quanto riguarda i ricorrenti, I'UE __________ ha

comunicato che non era possibile l'emissione dei precetti, visto che come

società non è iscritta a Registro di commercio e non esiste alcun presidente.

Questo fatto era prevedibile da parte dello scrivente legale, il

quale aveva pertanto deciso di far formulare le istanze per il riconoscimento

del diritto alle indennità per insolvenza.

Prove: c.s., doc.

F, doc. G, doc. H, doc. I, doc. 3, doc. K, doc. L e doc. M. (…)” (Doc. I pag.

5)

Alla luce di queste circostanze,

secondo il patrocinatore dei ricorrenti, nel caso concreto, sono adempiuti i

presupposti dell’art. 51 cpv. 1 lett. a (parzialmente), b e c LADI (cfr. doc. I

pag. 6-7).

1.3. Nella sua risposta del 4 giugno

2019 la Cassa propone di respingere il ricorso.

L’amministrazione ricorda

innanzitutto che, per stessa ammissione del rappresentante dell’assicurato,

fino al momento della decisione su opposizione non era stata avviata nessuna

procedura esecutiva nei confronti dell’ex datore di lavoro, per cui già per

questo motivo l’operato dell’amministrazione andrebbe approvato.

Secondo l’amministrazione a

nessun risultato diverso possono comunque portare gli atti compiuti

dall’assicurato dopo la decisione su opposizione:

" (…)

3. Successivamente

alla decisione qui contestata, e prima dell'inoltro del ricorso, il Signor RI 1

ha presentato in data 30 aprile 2019 una domanda di esecuzione nei confronti

dell'associazione __________. È tuttavia emerso che l'Ufficio esecuzione di __________

non ha potuto far spiccare il precetto esecutivo poiché l'associazione

presentava una lacuna nell'organizzazione, ossia l'assenza di presidente.

Sulla base di questo nuovo fatto, il

signor RI 1 ritiene di adempiere almeno una delle condizioni di cui all'art. 51

cpv. 1 LADI, tesi respinta dalla Cassa.

Nella fattispecie in esame, come

rettamente evidenziato dal ricorrente, non è possibile ottenere il fallimento

dell'associazione secondo le disposizioni della Legge federale sulla esecuzione

e sul fallimento, poiché la stessa non è iscritta al Registro di commercio

(art. 39 cpv. 1 LEF), pertanto, l'unica possibilità per riconoscere il diritto

alle indennità per insolvenza, nella situazione in cui si trovava il

ricorrente, è quella prevista dall'art. 51 cpv. 1 let. c LADI. Orbene, il

diritto in questo caso nasce solo al momento del deposito della domanda di

pignoramento, ossia la domanda di continuazione dell'esecuzione in via di

pignoramento, e la richiesta di indennità per insolvenza deve essere presentata

alla Cassa entro 60 giorni dalla notifica del verbale di pignoramento. Nel

presente caso non si è giunti alla domanda di pignoramento poiché non è neppure

stato possibile far spiccare il precetto esecutivo in ragione di lacune

nell'organizzazione dell'associazione.

Di conseguenza si ripete che nella

presente fattispecie, non sono dati i presupposti per riconoscere il diritto

alla prestazione richiesta.

4. In via

abbondanziale si rimarca che il Signor RI 1 dispone ancora di una possibilità

per tutelare i suoi interessi salariali, ossia quanto previsto dall'art. 69c

CC. Infatti, questa disposizione permette ad un creditore, nel caso in cui

l'associazione è priva di uno degli organi prescritti, di chiedere al giudice

di prendere le misure necessarie (cpv. 1). Dette misure sono quelle sancite al

capoverso due della medesima disposizione, ossia assegnare un termine per

ripristinare la situazione legale o nominare un commissario. In aggiunta sono

pure possibili altre misure se il giudice le ritiene adeguate, in particolare

quelle previste dall'art. 731b CO, applicabile per analogia anche alle

associazioni (cfr. Messaggio concernente una revisione del Codice delle

obbligazioni, FF 2002 p. 2841, in particolare p.2919).

Una volta ripristinata la situazione

legale o se viene nominato un commissario, il ricorrente potrà far spiccare un

precetto esecutivo contro l'associazione. Altrimenti, se il giudice decide di

pronunciare lo scioglimento dell'associazione e ordinarne la liquidazione

secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, egli potrà vantare, se le

altre condizioni sono adempiute (art. 52, 53 e 55 LADI), il diritto alle

indennità per insolvenza.

5. Orbene, alla

luce di quanto sopra esposto, la Cassa ritiene che non si giustifica

l'annullamento della decisione e neppure l'emanazione di una nuova decisione ai

sensi dell'art. 6 Lptca. (...)” (Doc. III)

1.4. Il 4 giugno 2019 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori

mezzi di prova (cfr. doc. IV).

Il 14 giugno 2019 il

patrocinatore dell’assicurato ha chiesto di richiamare alcuni incarti dalla

Cassa cantonale di disoccupazione e gli incarti del TCA relativi alle cause AVS

e LPP inoltrate dall’assicurato e dai suoi colleghi.

Egli postula inoltre l’edizione:

" (…)

- dalla SECO,

per il tramite della Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione:

· l’elenco anonimizzato di quante istanze

di pagamento di indennità di insolvenza di datori di lavoro nella forma

giuridica dell’associazione non iscritta a registro di commercio sono state

inoltrate negli ultimi 10 anni;

·

l’elenco anonimizzato di dipendenti di associazioni non iscritte

a registro di commercio ai quali sono state riconosciute indennità.

-

dalla Cassa cantonale di compensazione gli estratti conto dei contributi

AVS pagati dal datore di lavoro.” (Doc. V, pag. 8)

Il rappresentante dell’assicurato

ha sottolineato in particolare che:

" (…) Con la

risposta, la Cassa parrebbe ora aumentare le difficoltà a carico dei dipendenti

– i quali nel frattempo, si ricorda, sono rimasti senza salari! – pretendendo

dei tecnicismi noti solo ai legali (ad esempio pretendendo di ripristinare la

situazione legale dell'associazione o di nominare un commissario).

Misure che, se intraprese dai dipendenti, non potrebbero di certo

essere eseguite da questi ultimi in modo autonomo, ma solo ed esclusivamente

attraverso l'aiuto di un legale, che comporterebbe ovviamente ulteriori

notevoli costi. Ci si chiede quindi se vale effettivamente la pena richiedere

le indennità di insolvenza, visto che le spese intraprese dai dipendenti per

ottenerle superano di gran lunga il credito salariale vantato.

L'indennità per insolvenza è un'assicurazione contro la perdita di

guadagno in caso di insolvenza del datore di lavoro. Lo scopo di tale

assicurazione è proprio quello di garantire una copertura dei crediti salariali

del lavoratore al fine di evitare situazioni critiche per il suo sostentamento.

Nel caso che ci occupa, invece, la Cassa chiede ai dipendenti di

eseguire dei tecnicismi legali che di certo non mirano ad evitare situazioni

critiche per il loro sostentamento, al contrario pone loro delle difficoltà

notevoli.

Un'associazione non ha obbligo di essere iscritta a registro di

commercio per avere una personalità giuridica; tuttavia si impone un'iscrizione

dell'associazione quando sviluppa una cifra d'affari maggiore ai CHF 100'000.00

già solo ai fini dell'amministrazione federale delle contribuzioni, divisione

IVA.

Mal si comprende come la Cassa di compensazione cantonale AVS non

abbia già richiesto in precedenza l'iscrizione dell'associazione, vista

l'importante attività "commerciale" sviluppata (competizioni a

livello europeo), vista la somma dei salari che corrispondeva e di conseguenza

la cifra d'affari lorda nel suo complesso.

Da qui si potrebbe dunque dedurre che l'inattività della Cassa nel

far iscrivere un datore di lavoro a registro di commercio ora comporta delle

penalizzazioni dei dipendenti.” (Doc. V, pag. 4)

Il patrocinatore dell’assicurato,

con esplicito riferimento alle precedenti procedure davanti al TCA in ambito

LAVS e LPP, domanda inoltre che venga ordinato “alla Cassa cantonale di

compensazione di produrre gli estratti conto dei contributi del datore di

lavoro e lo stato di pagamento, nel contempo – in caso di mancato pagamento dei

contributi da parte del datore di lavoro – si chiede lo stato di avanzamento

della procedura di incasso. Da qui magari si potrà evincere il nominativo di un

membro dell’Associazione o quant’altro, magari anche per notificare il precetto

esecutivo. (…)” (Doc. V, pag. 5).

Infine, secondo il rappresentante

dell’assicurato l’indennità per insolvenza deve essere riconosciuta in quanto

ritiene “non proporzionale l’ultima condizione sospensiva posta dalla Cassa”,

per i seguenti motivi:

" (…) I

ricorrenti ritengono che le condizioni, sempre più rigide, per ricevere le

indennità di insolvenza non sono paragonabili ai casi per i quali, invece,

basta presentare l'insinuazione di credito all'Ufficio fallimenti, ricevere il

bollo dell'avvenuta insinuazione del proprio paventato credito salariale, senza

che la procedura sommaria fallimentare inizi (per abbandono per mancanza di

attivi) e – addirittura – senza nessun'azione da parte della Cassa insolvenza a

tentare di recuperare quanto anticipato ai dipendenti della fallita.

Mal si comprende perché allora i qui ricorrenti dovrebbero

addirittura sobbarcarsi una procedura di ripristino della situazione legale,

quando già la Cassa cantonale di compensazione è occupata da 2 anni con diverse

procedure nei confronti di tale datore di lavoro. (…)” (Doc. V, pag. 5)

1.5. Nelle sue osservazioni del 28

giugno 2019, la Cassa ha ribadito la richiesta di respingere il ricorso (cfr.

doc. VII).

1.6. Il 4 luglio 2019, su richiesta del

TCA, la Cassa ha fatto pervenire copia dell’opposizione inoltrata

dall’assicurato e dai suoi colleghi contro la decisione formale, che non

figurava nell’incarto trasmesso a questa Corte (cfr. doc. IX).

1.7. Il 10 luglio 2019 il presidente del

TCA ha citato il patrocinatore dell’assicurato e la Cassa per un dibattimento

che si è tenuto il 4 settembre 2019 (cfr. doc. XI).

In quell’occasione è stato

allestito un verbale del seguente tenore:

" Il

presidente del TCA consegna alle parti:

- STCA 34.2017.8 del 30 novembre 2018 (anonimizzata);

- sentenza 27

luglio 2018 (inc. __________) della Pretura di __________ (doc. L1, inc. TCA

34.2017.8);

- verbale di

pignoramento 29 agosto 2017 dell’Ufficio di esecuzione di __________ (doc.

XXXVI, inc. TCA 34.2017.8);

- precetto

esecutivo __________ dell’11 gennaio 2017 dell’Ufficio di esecuzione di __________

(doc. XXXVI/1, inc. TCA 34.2017.8);

- estratto del

registro delle esecuzioni del 25 ottobre 2017 (doc. XXXVI/2, inc. TCA

34.2017.8);

- estratti del

registro (schermate, docc. XXXVI/3-4, inc. TCA 34.2017.8).

I rappresentanti della Cassa comunicano di non essere stati fino

ad ora a conoscenza della documentazione prodotta, in particolare del verbale

di pignoramento.

Con riferimento a quanto figura al consid. 1.8 della STCA

34.2017.8 del 30 novembre 2018, il Presidente del TCA chiede all’avv. RA 1 chi

è il “collega __________”. L’avv. RA 1 risponde che è l’avvocato che ha inviato

la primissima lettera di sollecito di versamento dei salari e che poi, vista la

materia, gli ha trasmesso gli incarti.

L’avv. __________, preso atto del materiale ricevuto, ritiene di

non poter prendere posizione senza prima consultare la SECO in quanto l’articolo

di legge prevede esplicitamente che deve essere l’assicurato ad agire chiedendo

il pignoramento.

Il presidente del TCA informa le parti che vi è la possibilità che

la decisione possa essere confermata sulla base dell’art. 55 cpv. 1 LADI ed

assegna alle parti, nel rispetto del diritto di essere sentito, un

termine di 15 giorni per prendere posizione sulla realizzazione del

presupposto dell’art. 51 LADI alla luce della documentazione consegnata oggi e

della STF 8C_441/2007 del 7 aprile 2008 e sulla questione della violazione

dell’obbligo di ridurre il danno.” (Doc. XII)

1.8. Il 19 settembre 2019 il

patrocinatore dell’assicurato si è così espresso:

" (…)

II. Sulla realizzazione dell'art. 51 LADI

Nella documentazione consegnata

risulta un precetto esecutivo nei confronti dell'Associazione __________, fatto

spiccare dallo Stato del Canton Ticino, notificato il 16 gennaio 2017

all'escussa in __________.

Vi è inoltre un verbale di

pignoramento, dal quale si evince che – già nel 2017 – l'Ufficio non ha

accertato presso il debitore la presenza di beni pignorabili e non ha potuto

procedere ad un pignoramento del salario.

Inoltre, il rappresentante della

società escussa, sig. __________, ha dichiarato che la stessa non possiede beni

di sorta da poter sottoporre a pignoramento.

Alla luce di quanto indicatoci in

sede di udienza, e attraverso la lettura e la comprensione della sentenza sopra

menzionata, il presupposto di cui all'art. 51 LADI è dunque realizzato.

Si fa notare che dopo le traversie

sfociate in diverse procedure (amministrative e civili), i ricorrenti hanno fatto

accertare i loro crediti da salari e hanno fatto spiccare i precetti esecutivi.

Questi – copie agli atti – sono stati fatti notificare al datore di lavoro in __________

a __________.

Non si comprende a tutt'oggi il motivo dell'irricevibilità

degli stessi:

- la sede non risulta essere cambiata;

- non

esistono documenti che attestano il cambio di presidenza dell'Associazione;

- ci sono

conferme che l'ultimo Presidente noto è il sig. __________, come risulta dagli

atti delle procedure civili e amministrative.

Con il richiamo degli atti da Codesto

Tribunale è stato rinvenuto il verbale di pignoramento che ha accertato lo

stato di insolvenza del datore di lavoro già nel 2017, adempiendo così una

condizione 51 LADI, considerato che il datore di lavoro dev'essere

considerato come fallito secondo il cpv. 1 lett. a (per analogia nel caso di

un'associazione non iscritta a registro di commercio).

Prove: c.s.

III. Sull'obbligo di ridurre il danno

Contravviene al proprio obbligo di

ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza,

l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo

salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio

credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il

datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi

finanziari.

Nella sentenza STF 8C_441/2007 del 7

aprile 2008, il lavoratore è rimasto inattivo per vari mesi nonostante dovesse

agire urgentemente e pertanto non ha adempiuto al suo obbligo di ridurre il

danno, perdendo il suo diritto alle indennità per insolvenza.

Resta il fatto che tale sentenza non

può essere totalmente paragonata al caso concreto, poiché i ricorrenti,

al contrario, hanno agito in più modi per ottenere i loro salari.

In casu, si sottolinea

nuovamente che i ricorrenti non si sono limitati unicamente a sollecitare il

datore di lavoro, ma sono andati ben oltre, inoltrando azioni giudiziarie e

tentando la via esecutiva, cosa quest'ultima che non è stata accettata.

Risulta pertanto evidente che i

ricorrenti hanno adempiuto l'obbligo generale di ridurre il danno e hanno

intrapreso ogni passo necessario per recuperare il credito onde evitare di

perdere il diritto all'indennità. (…)” (Doc. XV)

1.9. Dopo avere chiesto ed ottenuto una

proroga, il 20 settembre 2019 la Cassa ha invece rilevato:

" (…) L'indennità

per insolvenza (in seguito: II) ha quale scopo di compensare la perdita di

guadagno in alcuni casi d'insolvenza del datore di lavoro. L'Il non può

essere riconosciuta in tutti i casi in cui un lavoratore è confrontato con il

mancato pagamento del suo salario, bensì, affinché possa essere riconosciuta,

occorre che l'insolvenza del datore di lavoro sopraggiunga in una fase ben

precisa della procedura esecutiva (Boris Rubin Assurance-chômage et service

public de l'emploi, p. 147 ad. 717 e 718).

Esistono cinque motivi che danno diritto alla prestazione, questi

sono legati a diverse fasi della procedura esecutiva avviata contro il datore

di lavoro insolvente.

Hanno infatti diritto i lavoratori soggetti all'obbligo di

contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad

una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, se:

- il loro

datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano

crediti salariali (art. 51 cpv. 1 let. a LADI);

- il

fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto

indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le

spese (art. 51 cpv. 1 let. b LADI);

- hanno

presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per

crediti salariali (art. 51 cpv. 1 let. c LADI);

- è

pronunciata nei confronti del datore di lavoro una moratoria concordataria

(art. 58 LADI);

- è

pronunciata nei confronti del datore di lavoro una dilazione giudiziaria del

fallimento (art. 58 LADI).

I presupposti contenuti nell'art. 51 e 58 LADI sono esaustivi e

motivati dall'intenzione di fornire alla Cassa un titolo di esecuzione tramite

il quale possa intraprendere provvedimenti contro il datore di lavoro. La

mancanza di una domanda di fallimento o di pignoramento impedisce la Cassa di

procedere alla surrogazione. Di conseguenza, il lavoratore deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la Cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura

(art. 55 LADI), indipendentemente dalle sue possibilità di successo.

Nelle presenti procedure, come indicato negli allegati di causa da

tutte le parti, la procedura di esecuzione in via di fallimento non risultava

attuabile nei confronti dell'associazione __________ poiché la stessa non era

soggetta al dovere di iscrizione al registro di commercio e, pertanto, l'art.

39 LEF non trovava applicazione. Invero un'eventuale esecuzione avviata nei

confronti dell'associazione ____________ doveva essere continuata in via di

pignoramento (art. 42 LEF).

Il caso d'insolvenza di cui all'art. 51 cpv. 1 let. c LADI è

realizzato quando il lavoratore ha depositato una domanda di pignoramento

conformemente all'art. 88 LEF (cfr. STF 8C_80112011 del 11.06.2012

consid. 5.1 e rinvio dottrinale). Affinché nasca il diritto alla prestazione è

necessario che la relativa domanda di pignoramento sia presentata dal

lavoratore stesso (cfr. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in:

Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3° edizione 2016, p. 2447 N 605). Di

conseguenza, il rilascio di un eventuale attestato di carenza di beni ad un

terzo creditore non dà origine al diritto alla prestazione del lavoratore.

Alla luce di quanto sopra, la Cassa ritiene che il fatto che sia

stato precedentemente rilasciato un attestato di carenza di beni nei confronti

dell'associazione __________, in casu il 29 agosto 2017 a seguito di una

procedura esecutiva avviata dallo Stato del Canton Ticino, non esonera i

ricorrenti da avviare loro stessi una procedura esecutiva nei confronti del

loro ex datore di lavoro.

A ciò si aggiunga che, come già indicato nelle decisioni

contestate, la motivazione addotta dai ricorrenti per giustificare il mancato

inoltro di un precetto esecutivo nei confronti dell'associazione __________ -

almeno durante tutta la procedura non contenziosa - non può assurgere a

giustificazione. Infatti, come già stabilito dalla giurisprudenza (cfr. STF

8C_441/2017 del 7 aprile 2018), il fatto che il datore di lavoro abbia una

situazione finanziaria precaria, non esonera il richiedente di ll di

intraprendere tutti i passi necessari alla rivendicazione dei propri crediti salariali.

Nel contesto delle II non spetta infatti all'assicurato decidere se avviare una

procedura esecutiva nei confronti del datore di lavoro per rivendicare le sue

pretese salariali, in base ad una sua valutazione sul fatto che la stessa sarà

promettente o meno. Piuttosto, nel contesto dell'obbligo di ridurre il danno

(art. 55 LADI), è tenuto a fare tutto il possibile per salvaguardare i propri

crediti salariali.

Nelle presenti fattispecie, la Cassa ritiene che non solo non

siano adempiuti i presupposti per riconoscere le prestazioni ai sensi dell'art.

51 LADI, ma inoltre che, anche qualora questi fossero adempiuti, i ricorrenti

abbiano attesto troppo a lungo per procedere con la via esecutiva nei confronti

dell'associazione __________, tenuto conto poi che la giustificazione addotta

per non aver tempestivamente proceduto con la via esecutiva, non può qui essere

tutelata.

In via del tutto subordinata, ci si potrebbe pure domandare se con

l'emanazione dell'attestato di carenza di beni del 29 agosto 2017,

l'associazione __________ potrebbe risultare sciolta ex lege ai sensi dell'art.

77 CC, estinguendo la possibilità dei ricorrenti di richiedere le prestazioni,

a prescindere dall'adempimento o meno di uno dei presupposti. Infatti nel caso

di associazioni non iscritte al registro di commercio, il rilascio di un

attestato definitivo di carenza di beni nell'ambito di un'esecuzione in via di

pignoramento, costituisce un motivo di scioglimento per legge (CK ZGB

Heini/Scherrer, art. 77 n. 8).” (Doc. XVI)

1.10. Su richiesta del presidente del TCA

la Cassa, il 23 settembre 2019, ha fatto pervenire copia dello scritto con il

quale il 4 settembre 2019 ha posto il seguente quesito alla SECO:

" (…) Nel

presente caso, e per eventuali futuri, vi chiediamo dunque se per poter

riconoscere il diritto all’indennità per insolvenza, è sufficiente e quindi

ammissibile che, al fine di comprovare l’insolvenza del datore di lavoro, un

terzo proceda con la via esecutiva nei confronti di quest’ultimo ed ottenga un

attestato di carenza beni?” (Doc. XV/2)

L’amministrazione ha pure

trasmesso la risposta del 18 settembre 2019 nella quale la SECO ha in

particolare rilevato:

" (…) L'associazione

__________ di __________ non essendo iscritta al registro di commercio, essa

non può essere dichiarata in fallimento secondo l'art. 39 LEF. Infatti in casi

come questo la legge prevede che l'esecuzione si prosegua in via di

pignoramento (art. 42 cpv. 1 LEF; cfr. RUBIN BORIS, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, art. 51 N 14). Per dare nascita al diritto d'indennità la

relativa domanda può essere tuttavia unicamente eseguita dal lavoratore

(NUSSBAUMER THOMAS, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd.

XIV, 3° edizione 2016, p. 2447 N 605), cosicché il rilascio di un attestato di

carenza beni ad un terzo creditore non dà origine al diritto d'indennità del

lavoratore.

I presupposti contenuti nell'art. 51 LADI sono esaurienti e

motivati dall'intenzione di fornire alla cassa disoccupazione un titolo di

esecuzione tramite cui lei possa intraprendere provvedimenti contro il datore

di lavoro. La mancanza di una domanda di fallimento o pignoramento inoltrata

dai lavoratori nel termine fissato dalla legge (art. 53 LADI) impedisce la

cassa di procedere alla subrogazione. Conseguentemente, il lavoratore deve

prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al

datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella

procedura (art. 55 LADI), indipendentemente dalle sue possibilità di successo.

In un passo precedente sarebbe inoltre da analizzare la condizione

preliminare ai presupposti contenuti nell'art. 51 LADI, ossia, se un'eventuale

domanda di pignoramento avrebbe potuto essere effettivamente presentata da

parte degli assicurati.

Secondo l'art. 77 CC lo scioglimento di un'associazione avviene

per legge in caso di insolvenza o quando la direzione non possa più esser

costituita conformemente agli statuti. Nel caso delle associazioni non iscritte

al registro di commercio il rilascio di un attestato definitivo di carenza beni

nell'ambito di un'esecuzione in via di pignoramento costituisce un motivo per

uno scioglimento per legge (BK ZGB-HEINI/SCHERRER, art. 77 N 8). Nel caso in

cui l'attestato di carenza beni rilasciato allo Stato del Canton Ticino il 29

agosto 2017 possa essere considerato definitivo, l'associazione __________ si sarebbe

sciolta ex lege in quella data (cfr. BK ZGB-HEINI/SCHERRER, art. 77 N 1). Dato

che non è possibile presentare domanda di pignoramento contro un'associazione

non più esistente e, salvo disposizione contraria, le obbligazioni

dell'associazione sono risposte soltanto dal suo proprio patrimonio (art. 75a Cbis

CC) il diritto degli assicurati all'indennità si sarebbe già estinto a

prescindere dal presupposto secondo l'art. 51 cpv. 1 lett. c LADI.

Riassumendo, anche qualora gli assicurati avessero ciascuno

presentato contro il loro datore di lavoro una domanda di pignoramento per

crediti salariali, essa, in ragione della qualità de-finitiva dell'attestato di

carenza beni rilasciato il 29 agosto 2017 e dello statuto dell'associazione,

sarebbe stata comunque dichiarata irricevibile. La cassa ha quindi giustamente

negato il diritto all'indennità per insolvenza degli assicurati, dato che i

presupposti dell'art. 51 cpv. 1 LADI non sono adempiuti.” (Doc. XV/1)

1.11. Su quest’ultimo accertamento del TCA

il patrocinatore dell’assicurato, il 4 ottobre 2019, ha rilevato:

" (…) La

SECO, con presa di posizione del 18 settembre 2019, sostiene che il datore di

lavoro nella forma di associazione non iscritta a registro di commercio

dev'essere considerato sciolto per insolvenza quando è rilasciato a suo carico

un attestato carenza beni.

È accertato da tutte le parti che i crediti salariali dei

ricorrenti erano esigibili prima del rilascio dell'attestato carenza beni.

Di conseguenza – contrariamente da quanto sostiene la SECO – non

si applica l'art. 51 cpv. 1 lett. c LADI, bensì la lett. a dello stesso

articolo, visto che il datore di lavoro dev'essere considerato fallito (nel

nostro caso addirittura "sciolto ex lege"!) e i crediti salariali

erano esigibili, adempiendo così alle condizioni essenziali per riconoscere il

diritto alle indennità di insolvenza.

Gli scriventi legali chiedono quindi l'accoglimento dei ricorsi e

l'annullamento delle decisioni del 27 marzo 2019 con cui la Cassa nega ai

ricorrenti il diritto alle indennità per insolvenza. Di conseguenza ai

ricorrenti è concesso il diritto alle indennità per insolvenza come da

rispettive istanze datate 5 ottobre 2018.” (Doc. XIX)

La Cassa, il 17 ottobre 2019, si

è così espressa:

" (…) Nella

presente fattispecie, l’ex datore dei ricorrenti non risulta iscritto al

registro di commercio e pertanto, il suo eventuale scioglimento ex lege, non

comporta che questo venga attuato per via di fallimento e di riflesso che sia

applicabile alla fattispecie l’art. 51 cpv. 1 lett. a LADI. (…)” (Doc. XXIV)

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il

diritto a percepire indennità per insolvenza, ritenendo che nessuno dei presupposti

dell’art. 51 cpv. 1 LADI risulta adempiuto.

Ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LADI:

" I

lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di

lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano

in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:

a. il

loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento

vantano crediti salariali oppure

b. il

fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto

indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le

spese o

c. hanno

presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per

crediti salariali."

In una sentenza 8C_832/2014 del

28.

maggio 2015, pubblicata in DTF 141 V 372, il Tribunale federale ha stabilito

che lo scioglimento di una società ordinato dal giudice, che deve essere

eseguito conformemente alle disposizioni applicabili al fallimento per l'art.

731b cpv. 1 n. 3 CO in vigore dal 1° gennaio 2008, è da equiparare, nell'ambito

dell'art. 51 cpv. 1 lett. a LADI, alla dichiarazione di fallimento secondo gli

art. 171 segg. LEF (consid. 5.2). (sullo stesso tema cfr. pure STCA 38.2014.66

del 12 agosto 2015).

L'art. 51 lett. b è stato

introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del 5

ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.

Nel Messaggio a sostegno di una

revisione parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del

23.

agosto 1989, il Consiglio federale si è al riguardo così espresso:

" Dato che la dichiarazione di fallimento è una condizione da cui dipende

il diritto all'indennità per insolvenza, non è possibile attualmente coprire le

perdite di salario qualora né l'assicurato, né un creditore terzo sia disposto

a anticipare le spese di cui all'articolo 169 capoverso 2 della legge federale

sull'esecuzione e il fallimento, poiché non si può sempre sapere se questi

costi potranno essere ricuperati. Nell'ottica della LADI non vi è motivo di

trattare questo caso di insolvibilità evidente del datore di lavoro

diversamente da quello in cui il fallimento è effettivamente dichiarato.

La nuova disposizione costituisce nello stesso tempo

una base legale che consente agli uffici d'esecuzione e fallimento di informare

gli organi dell'assicurazione disoccupazione." (cfr. FF 1989 III pag. 349)

In una sentenza

pubblicata in DLA 2006 pag. 235 e seg., il Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), risolvendo una

questione lasciata aperta nella DTF 131 V 196, ha stabilito che per adempire il

presupposto dell'art. 51 cpv. 1 LADI l'assicurato deve seguire tutti i passi

previsti dalla procedura esecutiva e in particolare chiedere la dichiarazione

di fallimento.

In una sentenza 8C_441/2007 del 7

aprile 2008, nel caso di un assicurato che non aveva presentato tempestivamente

un’istanza di fallimento nei confronti del datore di lavoro, la nostra Massima Istanza

ha considerato adempiuto il presupposto dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI,

grazie agli atti intrapresi da una collega di lavoro.

Al riguardo l’Alta Corte si è

così espressa:

" 3.2 Zwar hat es der Beschwerdegegner trotz wiederholter

Aufforderung der Kasse unterlassen, nach der Konkursandrohung im Februar 2006

einen Schritt weiter zu gehen und das Konkursbegehren zu stellen. Indessen

wurde dies später noch von einer Arbeitskollegin gemacht, worauf das

Konkursgericht eine Kostenvorschussverfügung erlassen hat. Aus welchen Gründen

sie auf die Bezahlung des einverlangten Betrags verzichtet hat, ist in den

Akten nicht näher erörtert. Indessen ist auf Grund der weiteren Umstände

(Lohnzahlungsrückstände gegenüber dem Beschwerdegegner und mindestens einem

weiteren Arbeitnehmer trotz mehrmaliger Mahnung mit anschliessender Betreibung

bis zur Konkursandrohung; Kündigung der Arbeitsverhältnisse aus

wirtschaftlichen Gründen durch die Firma; Auflösung der Gesellschaft mangels

Domizils) davon auszugehen, dass sie dies wegen offensichtlicher Überschuldung

der Firma unterlassen hat, womit die Anspruchsvoraussetzung nach Art. 51 Abs. 1

lit. b AVIG zum massgeblichen Zeitpunkt des Einspracheentscheids vom 17.

Oktober 2006 erfüllt war. Nicht erforderlich ist, dass die

Kostenvorschussverfügung auf Veranlassung des

Insolvenzentschädigungsansprechers ergangen ist. Denn entscheidend ist allein,

dass die Nichteröffnung des Konkurses einzig durch das Fehlen der Bereitschaft

der Gläubiger bedingt ist, die Kosten für das Konkursverfahren vorzuschiessen und

der Grund für diese mangelnde Bereitschaft (des um Konkurseröffnung

Ersuchenden) in der offensichtlichen Überschuldung des Arbeitgebers liegt."

In quel caso il

Tribunale federale ha tuttavia negato il diritto all’indennità per insolvenza

in quanto non era adempiuto il presupposto dell’art. 55 cpv. 1 LADI.

Al riguardo

l’Alta Corte ha rilevato:

" 4.

Eine andere Frage ist, ob dem Beschwerdegegner

wegen der Weigerung, im Anschluss an die Konkursandrohung vom 16. Februar 2006

auch noch das Konkursbegehren zu stellen, gestützt auf Art. 55 Abs. 1 AVIG

infolge Verletzung seiner Mitwirkungspflichten der Anspruch auf

Insolvenzentschädigung abzusprechen ist.

Auf diesen Standpunkt stellte sich die Kasse im

Verwaltungsverfahren und hernach auch vor Gericht. Sie erblickte in der

Unterlassung eine grobe Nachlässigkeit, weil sich in solchen Situationen mit

jedem Monat des Zuwartens das Risiko eines Total- oder Teilverlusts vergrössere

(Vernehmlassung vom 23. November 2006 vor Vorinstanz).

4.1

In der Annahme, der Anspruch auf

Insolvenzentschädigung sei bereits im Anschluss an die Konkursandrohung

entstanden, prüfte das kantonale Gericht diese Frage nicht näher. Die Aktenlage

erlaubt es dem Bundesgericht indessen, darüber zu befinden, wozu es auch befugt

ist (Art. 106 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 105 Abs. 2 BGG; vgl. Ulrich Meyer,

Basler Kommentar, N 61 zu Art. 105 BGG).

4.2

Der Versicherte begründete gegenüber der

Kasse sein Unterlassen erstmals am 20. April 2006 mit dem Hinweis auf die

Aussage des Eigentümers und Verwaltungsratspräsidenten der Firma, diese werde

noch im kommenden Monat selbst die Bilanz beim Konkursrichter deponieren.

Zwar ist nachvollziehbar, dass der Versicherte im

Hinblick auf die ihm am 20. April 2006 mündlich vom Geschäftsführer angekündigte,

angeblich noch im Mai 2006 bevorstehende Konkurseröffnung vom nächsten Schritt

zur Geltendmachung und Realisierung der Lohnforderungen, nämlich dem Antrag auf

Konkurseröffnung, Abstand genommen hat. Warum er indessen nicht bereits im März

das Konkursbegehren gestellt hat, obwohl ihm die schlechte finanzielle Lage des

Betriebs bekannt war und er konkret mit einem (Teil-)Lohnverlust rechnen

musste, ist unklar. Zu einem Verzicht auf weitere Massnahmen zur Realisierung

der Verdienstansprüche bestand überdies im Anschluss an die Mitteilung des

Geschäftsführers vom 20. April 2006 spätestens dann kein Anlass mehr, als sich

herausstellte, dass der Konkurs nicht, wie angekündigt, im Mai eröffnet worden

war. Dennoch unternahm der Beschwerdegegner in der Folge nichts mehr zur

Durchsetzung der Lohnforderung. Er beschränkte sich vielmehr trotz neuerlicher

Aufforderung der Kasse zum Handeln darauf, auf die erneute Aussage des

Geschäftsführers der Firma zu vertrauen, dass (neu nun) in absehbarer Zeit die

Konkurseröffnung beantragt werde.

Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdegegner

sodann, wenn er geltend macht, es sei ihm angesichts der finanziellen Situation

der Arbeitgeberin nicht zumutbar gewesen, für die Kosten des Konkursbegehrens

aufzukommen. Diese hätte bei etwa Fr. 200.- gelegen, wie sich aus dem

Nichteintretensentscheid vom 21. September 2006 des

Kreisgerichts St. Gallen auf das Konkursgesuch der Arbeitskollegin ergibt. Er

vermag nicht nachzuweisen, dass bereits im März 2006 von Vornherein keine

Aussicht auf Bezahlung des ausstehenden Geldes oder eines Teils davon mehr

bestand. Im Hinblick auf das von einer Arbeitskollegin rund sechs Monate nach

der Konkursandrohung vom 16. Februar 2006 eingereichte Konkursbegehren bedürfte

es diesbezüglich eines eindeutigen Nachweises. Denn es kann unter

arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht Sache des

Versicherten sein, darüber zu entscheiden, ob weitere Vorkehren zur

Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht. Vielmehr hat

er im Rahmen der ihm obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles

ihm Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen (ebenso: Urteile C

167/2004 vom 29. Dezember 2006 und C 148/03 vom 3. Dezember 2003).

Schliesslich kann auch nicht geltend gemacht

werden, der Versicherte habe sich mit der ehemaligen Arbeitskollegin, welche

später das Konkursbegehren gestellt hat, über das Vorgehen abgesprochen und

deshalb mit dem Konkursbegehren zugewartet (vgl. hierzu Urteile C 113/05 vom

16.

August 2005, E. 3 f., und C 133/02 vom 17. Juli 2003, E. 3.3). Denn

gegenüber der Kasse hielt er am 1. September 2006 fest, gemäss Informationen

des Eigentümers und Verwaltungsratspräsidenten der Firma sei in der

Zwischenzeit ein Gesuch zur Eröffnung des Konkurses über die Firma von

Drittseite eingereicht worden. Bei diesem Gesuch hat es sich um jenes der

ehemaligen Arbeitskollegin gehandelt. Abgesehen davon

wäre damit nicht erklärt, weshalb nicht bereits im März das Konkursbegehren

gestellt worden ist, obwohl dies zumindest für den Beschwerdegegner zu diesem

Zeitpunkt bereits möglich gewesen wäre.

4.3

Indem der Versicherte über mehrere Monate

untätig geblieben ist, obwohl ein Handeln dringend angezeigt gewesen wäre und

von der Kasse wiederholt gefordert worden ist, hat er die ihm obliegende Schadenminderungspflicht

in einer Weise verletzt, welche die verfügte Leistungsverweigerung als rechtens

erscheinen lässt (vgl. ARV 2002 Nr. 8 S. 62 [C 91/01]; Urteil C 167/2004 vom

29.

Dezember 2006). (…)"

In una sentenza 38.2018.33 del 19

settembre 2018, il TCA ha confermato una decisione della Cassa che aveva negato

l’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lavorato per

un’associazione iscritta a registro di commercio, argomentando:

" (…) Nella

presente fattispecie l’insorgente ha indicato chiaramente, sia in fase

d’opposizione che di ricorso (cfr. doc. I e doc. A12 allegato al doc. I), come

il manifesto indebitamento del suo ex datore di lavoro fosse comprovato

dall’estratto del registro delle esecuzioni dal quale si evince che contro lo stesso

sono stati emessi cinque attestati carenza beni (cfr. doc. A13 allegato al doc.

I).

Ora il TCA, ricorda innanzitutto che il semplice estratto del

registro delle esecuzioni non dà ancora diritto all'indennità per insolvenza in

virtù dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI visto che in questa fase l’indebitamento

è possibile, ma non “manifesto” ai sensi di legge (cfr. Prassi LADI II A1

riprodotta al consid. 2.2.)

L’Alta Corte, in una sentenza 8C_469/2016 del 26 febbraio 2016, ha

ritenuto che la condizione di “manifesto indebitamento” era data in un caso nel

quale emergeva, dall’estratto del registro delle esecuzioni prodotto dal

ricorrente, che il suo ex datore di lavoro era oggetto di ben 13 procedure per

un totale di fr. 72'731. In quel caso il ricorrente aveva lavorato per l’ex

datore di lavoro a partire dal 5 febbraio 2013, e il breve periodo nel quale le

procedure d’esecuzione erano state introdotte - ovvero dal 13 giugno all’11

novembre 2013 - unitamente all’elevato importo, erano elementi sufficienti per poter

ammettere l’esistenza di un “manifesto indebitamento” (cfr. consid. 5.4.).

Nel caso concreto, questa Corte rileva che, come emerge

dall’estratto del registro delle esecuzioni prodotto (cfr. doc. A13 allegato al

doc. I), nonostante l’importo totale degli attestati carenza beni sia

rilevante, essi si riferiscono al periodo che va giugno 2013 a marzo 2015,

mentre la ricorrente ha svolto la sua attività lavorativa da maggio a ottobre

2017.

Di conseguenza non è altamente verosimile il manifesto indebitamento

dell’associazione.

Inoltre, la ricorrente si è limitata a far spiccare un precetto

esecutivo nei confronti del suo ex datore di lavoro, senza proseguire l’iter

esecutivo.

Alla luce delle considerazioni precedenti, nessun presupposto

previsto all’art. 51 LADI cpv. 1 LADI è quindi, nel caso concreto, adempiuto.

In tale contesto è utile segnalare che la Cassa aveva inizialmente

deciso in modo analogo in un caso, giudicato da questa Corte in una sentenza

38.2017.15

del 5 marzo 2018, nel quale un ricorrente aveva chiesto le indennità

per insolvenza alla Cassa non avendo ricevuto il salario per un periodo

lavorativo dal suo ex datore di lavoro, contro il quale in un primo momento era

stato pronunciato dalla Pretura competente un decreto di fallimento, ma che poi

era stato annullato con decreto pronunciato dalla Camera di esecuzione e

fallimento e quindi la situazione ristabilita come in precedenza.

La Cassa aveva quindi deciso che non era dato il diritto alle

indennità per insolvenza a causa di manifesto indebitamento (non essendo più

dato il fallimento), visto che la Pretura competente aveva confermato che

nessuna causa promossa dai creditori era stata stralciata per mancato

versamento dell’anticipo.

In seguito il suo ex datore di lavoro era poi nuovamente fallito e

quindi questo presupposto era realizzato, ma le indennità per insolvenza non

sono comunque state concesse in quanto il ricorrente, avendo lasciato passare

parecchio tempo tra la conclusione del rapporto di lavoro e il ricorso alle vie

esecutive, aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, previsto all’art. 55

LADI. (…)”

In un’altra vertenza, sfociata

nella sentenza 38.2019.17 del 28 maggio 2019, la Cassa aveva in un primo tempo

rifiutato il diritto all’indennità per insolvenza ritenendo non realizzato il

presupposto dell’art. 51 cpv. 1 LADI. Nella decisione su opposizione, dopo che

l’assicurato aveva fatto pervenire alla Cassa copia del verbale di

pignoramento, la Cassa ha ritenuto adempiuta questa condizione ma ha comunque

rifiutato il diritto all’indennità per insolvenza per violazione dell’art. 55

LADI, argomentazione che è stata approvata dal TCA.

2.2

Nel caso concreto è incontestato lo

statuto di lavoratore di RI 1 per l’Associazione __________, come pure le

pretese salariali per il periodo in questione (febbraio-aprile 2016, cfr. Doc.

12).

Pure

incontestato è il fatto che non essendo stata l’Associazione iscritta al

Registro di commercio, non è possibile procedere per la via del fallimento,

ragione per cui non entrano in considerazione le ipotesi previste all’art. 51

cpv. 1 lett. a e lett. b LADI. Resta dunque soltanto l’ipotesi dell’art. 51

cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.1. e 2.2.).

Il

TCA constata che, al momento determinante della decisione su opposizione (27

marzo 2019), che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V

409.

consid. 2.1. pagg. 411; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019

del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid.

3.1.1

pag. 220 con riferimenti), l’assicurato non aveva compiuto nessun atto

esecutivo nei confronti del suo ex datore di lavoro, pur essendo in possesso di

una sentenza a lui favorevole del Pretore del Distretto di __________ del 27

luglio 2018 (cfr. doc. 35-40).

È

vero che successivamente alla decisione su opposizione (sulla possibilità di

considerare atti successivi alla decisione su opposizione cfr. STF 9C_106/2019

del 6 agosto 2019; DTF 121 V 362 consid. 1b in fine 366) e prima di inoltrare

il ricorso l’assicurato, il 30 aprile 2019, ha avviato una procedura esecutiva

(cfr. Doc. F).

La domanda di esecuzione non ha

tuttavia potuto essere registrata in quanto “si tratta di una società __________

non iscritta a registro di commercio. Favorite indicare il presidente.” (cfr.

Decisione di irricevibilità del 3 maggio 2019, Doc. K).

Il 6 maggio 2019 l’Ufficio di

esecuzione ha poi precisato che __________, (indicato dal patrocinatore del

ricorrente quale Presidente) “con scritto del 27 dicembre 2018 ha dichiarato di

non essere il presidente della __________” ed ha sottolineato che “per quanto

riguarda l’emissione dei precetti, visto che come società non è iscritta a

registro di commercio e non esiste un presidente, non possiamo emettere

pratiche in merito” (cfr. doc. M).

Di conseguenza, l’assicurato non

ha presentato una domanda di pignoramento per crediti salariali, come

prescritto alla lett. c dell’art. 51 cpv. 1 LADI.

Nella

risposta di causa (cfr. consid. 1.3) la Cassa ha indicato in modo esplicito al

patrocinatore la via da seguire, quando l’associazione è priva di uno degli

organi prescritti, cioè quella di rivolgersi al giudice affinché prenda le

misure necessarie (cfr. art. 69c CC e 731b CC).

Quanto

all’affermazione del rappresentante dell’assicurato secondo cui il

riconoscimento del diritto ad indennità per insolvenza sarebbe così sottoposto

a “tecnicismi noti solo ai legali”, il TCA si limita a ricordare che, proprio

nel presente caso, l’assicurato è rappresentato da un avvocato (per un caso in

cui il presupposto dell’art. 51 cpv. 1 lett. a LADI è stato adempiuto dopo che

il patrocinatore dell’assicurata aveva fatto intervenire l’Ufficio del Registro

di commercio, con successivo decreto del Pretore di scioglimento della SA e

liquidazione in via di fallimento ai sensi dell’art. 731b cpv. 3 CO, cfr. la

causa TCA 38.2018.79, stralciata dai ruoli il 23 gennaio 2019).

Come

ricordato alle parti dal presidente del TCA durante l’udienza del 4 settembre

2019.

(cfr. doc. X) dagli atti relativi alle precedenti procedure inoltrate

presso il TCA dai giocatori dell’Associazione __________ in materia di AVS

(cfr. inc. 30.2017.3-7) e di LPP (cfr. inc. 34.2017.5-9), e dalla sentenza __________

del Pretore del Distretto di __________ del 27 luglio 2018 che ha statuito

sulla petizione del 27 febbraio 2017, emerge che l’Associazione __________ non

ha ricevuto la licenza per il 2016 e il 21 giugno 2016 è stata creata una nuova

associazione (la __________) che comunque non è “il successore in diritto della

__________” (cfr. sentenza citata, doc. 36 e 37).

Nel corso delle precedenti

procedure presso il TCA era pure già emerso che __________ non era il

Presidente dell’Associazione __________ e neppure “membro di comitato” e che

l’Associazione era altamente indebitata.

Soprattutto, dalla documentazione

contenuta negli incarti 34.2017.5-9, risulta che l’Ufficio di esecuzione di __________

ha allestito un verbale di pignoramento il 29 agosto 2017 relativo ad un

credito dallo Stato del Canton Ticino (imposta cantonale 2013 e interessi sino

al 6 agosto 2016) dal quale risulta che “l’Ufficio non ha accertato presso il

debitore la presenza di beni pignorabili e non ha potuto procedere ad un pignoramento

di salario. Il rappresentante della società escussa signor __________ ha

dichiarato che la stessa non possiede beni di sorta da poter sottoporre a

pignoramento” (cfr. XXXVI dell’inc. 34.2017.8).

L’Ufficio contributi della Cassa

cantonale di compensazione AVS, appartenente all’IAS, come la Cassa, ha

peraltro inviato al TCA gli estratti conti degli assicurati contenente pure gli

importi da lui ripresi (cfr. doc. LVI e doc. LXVIII dell’inc. 34.2017.8).

Alla luce di questi elementi,

soprattutto il fatto che già nel 2017 è stato allestito un verbale di

pignoramento attestante l’inesistenza di beni pignorabili su iniziativa di un

altro creditore, l’esigenza posta dalla Cassa di fare intervenire il giudice

civile per la nomina di un Commissario in sostituzione dell’organo mancante,

oltretutto soltanto per porre l’assicurato al beneficio dell’indennità per

insolvenza, potrebbe effettivamente appare sproporzionata.

Ci si potrebbe addirittura

chiedere se il presupposto dell’art. 51 cpv. 1 LADI non dovrebbe essere

considerato realizzato in applicazione per analogia dei criteri posti dal

Tribunale federale nella già citata STF 8C_441/2017 del 7 aprile 2018 (cfr.

consid. 2.1).

Ci si potrebbe pure domandare se

la conseguenza dello scioglimento dell’associazione secondo l’art. 77 CC per

legge, alla quale fa riferimento la SECO (cfr. consid. 1.10) è davvero quella

di escludere per il ricorrente la possibilità di beneficiare dell’indennità per

insolvenza in relazione ai crediti salariali maturati in precedenza lavorando

per l’Associazione sciolta per legge oppure piuttosto l’esatto contrario e cioè

ammetterla (cfr. DTF 141 V 372 per lo scioglimento ordinato dal giudice).

Secondo il TCA la questione di

sapere se il presupposto dell’art. 51 cpv. 1 LADI è realizzato oppure no, può

essere in concreto lasciata aperta, in quanto come è stato indicato alle parti

in occasione dell’udienza del 4 settembre 2019, garantendo loro il diritto di

essere sentito sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e 42 LPGA (cfr. STCA

38.2017.87

del 9 luglio 2018; STF 8C_679/2014 del 1° settembre 2016 consid.

2.2

; RAMI 2000 pag. 335; DTF 128 V 272 consid. 5b/bb; DTF 125 V 368), il

ricorrente non ha comunque diritto all’indennità per insolvenza in relazione ai

salari non percepiti nel periodo 1° gennaio – 30 aprile 2016, in applicazione

dell’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STFA C 27/06 del 25 gennaio 2007).

2.3

L'art. 55 cpv. 1 LADI prevede che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

In una sentenza pubblicata in DLA

2002.

pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore,

menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del

rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa inte­ramente

- il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo

di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si

esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro

il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre

invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il

datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio obbligo

di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza,

l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo

salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio

credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il

datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi

finanziari.

In una sentenza C 121/03 del 2

settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo

di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento del

salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato

gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le

modalità con le quali fare valere le sue pretese.

In una sentenza 8C_956/2012 del

19.

agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato

l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di

sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps

constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011,

C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de

l'obligation de réduire le dommage”).

Il Tribunale

federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono insufficienti

(« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour

satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C

121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ».).

In una

sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag.

9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo

di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le

proprie pretese salariali per via giudiziaria.

In una sentenza 8C_211/2014 del

17.

luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226

seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi

dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la

comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio

fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro

creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove

mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il

suo credito salariale.

Nella

medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza

per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo

continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che

devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata

richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del

datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non

esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga

durata.

In una sentenza 8C_431/2018 del

24.

gennaio 2019 il Tribunale federale ha confermato che si era in presenza di

una violazione grave dell’obbligo di ridurre il danno rilevando:

" (…)

4.2

L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione

ha voluto impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad

un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di

disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno (DTF 114 V 56 consid.

3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato rimanga inattivo per

recuperare le sue pretese salariali, aspettando passivamente la dichiarazione

di fallimento del proprio datore di lavoro (sentenza C 183/97 del 25 giugno

1998.

consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140). Un rifiuto delle

prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che l'assicurato

abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa rinfacciare un

comportamento o una omissione intenzionale o per grave negligenza.

Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione

dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per difendere le

proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia

versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i

quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione

forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del

datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non

esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza

8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto,

il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo

preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel settore,

la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze giuridiche,

un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le spese che

l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie pretese

salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale rapporto

di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le

responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con

quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire

de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii).

4.3

In base ai fatti accertati dal Tribunale delle

assicurazioni, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) e

sostanzialmente non contestati dal ricorrente (consid. 3.2), l'assicurato ha

inviato due solleciti scritti al datore di lavoro, ha rescisso il contratto di

lavoro ed in seguito si è rivolto ad almeno un avvocato. È pacifico però che

non sia stato compiuto alcun altro atto formale nei confronti della società

datrice di lavoro. L'avvocato di fiducia del ricorrente, sentito dalla Cassa,

ha affermato che, pur recandosi ogni due settimane all'ufficio di esecuzioni e

fallimenti al fine di tenere sotto controllo la situazione, dopo le dimissioni

inoltrate dall'assicurato non sono stati inoltrati scritti, visto che a fronte

dei numerosi debiti della società, in considerazione degli irrisori attivi,

qualsiasi passo esecutivo sarebbe stato senza senso (verbale del 18 dicembre

2017.

pag. 3 in basso). La tesi del ricorrente non può essere tutelata. La

manifesta insolvenza (e l'assenza di ogni liquidità) della società datrice di

lavoro dell'assicurato non solo non è stata accertata dai giudici ticinesi, ma

nemmeno è stata comprovata dal ricorrente, per esempio mediante l'annessione al

fascicolo di bilanci. Occorre inoltre sottolineare che non è compito della

persona assicurata di decidere se intraprendere i passi legali per la

realizzazione forzata delle pretese salariali aperte. Infatti, non si può

escludere che nell'imminenza del fallimento o del pignoramento il datore di

lavori saldi almeno una parte degli arretrati (DTF 131 V 196 consid.

4.1.2

pag. 198; sentenza 8C_630/2011 del 3 ottobre 2011 consid. 4.2). Il

ricorrente avrebbe quindi dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui

spese sono relativamente contenute (art. 16 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di

opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, la procedura

di rigetto provvisorio (art. 82 LEF; RS 281.1). Questo al fine di vedere

anche salvaguardata eventualmente la classe del credito nel l'imminente

fallimento (art. 219 cpv. 4 lett. a e cpv. 5 numero 2 LEF; FRANCO LORANDI, in:

Bundesgesetz über Schulbetreibung und Konkurs II, 2010, nota 108 ad art. 219 LEF).

Tutt'al più il ricorrente avrebbe potuto tentare di convenire preventivamente

con la Cassa, prove alla mano, l'eventuale strategia processuale da adottare.

In ogni caso, il semplice conferimento del mandato a un avvocato, lasciando

quest'ultimo decidere autonomamente se iniziare o no una procedura, è

manifestamente insufficiente per adempiere alle esigenze dell'art. 55 cpv. 1 LADI.

Per il resto, è opportuno ricordare all'assicurato che per prassi invalsa

l'agire (anche erroneo) del patrocinatore è imputato al cliente (al riguardo si

veda da ultimo DTF 143 I 284 e

rinvii). In definitiva, il giudizio cantonale resiste al diritto federale. (…)”

Allo stesso risultato il

Tribunale federale è poi giunto anche in due successive sentenze in lingua

italiana: STF 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 e STF 8C_158/2019 del 5 agosto

2019.

Va infine ricordato che in una

sentenza 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in

quali circostanze l’assicurato deve intraprendere la via esecutiva per

rivendicare gli arretrati salariali già durante il rapporto di lavoro.

2.4

Nella presente fattispecie risulta

dagli atti dell’incarto che l’assicurato ha lavorato per __________ dal 1°

novembre 2015 al 30 aprile 2016 (cfr. doc. 11) pattuendo un salario netto di

EUR 30'500.- annui per la stagione 2015/16 (cfr. Contract for cooperation del 25

agosto 2015, doc. 19; sentenza del Pretore del Distretto di __________, doc. 35;

doc. 11 - fr. 4'000.-- mensili -; doc. 37). Egli ha ricevuto il salario fino al

31.

gennaio 2016 e per febbraio 2016 soltanto un acconto.

Il 28/29 gennaio 2019

l’assicurato ha rivendicato l’indennità per insolvenza per il periodo febbraio-aprile

2016.

per complessivi fr. 17’500.-- (fr. 3'000.-- con un supplemento di fr. 6'500.--

per febbraio 2016 e fr. 8'000.-- per il periodo marzo-aprile 2016; cfr. doc.

11-12).

Dalla STCA 34.2017.6 del 30

novembre 2018 in materia di previdenza professionale al consid. 1.8 risulta poi

che il 13 ottobre 2017 il patrocinatore del ricorrente, in uno scritto al TCA,

ha accennato ad una “diffida di pagamento di salari del collega Tettamanti

(datata novembre 2016)”.

Interpellato al proposito dal presidente

del TCA in occasione dell’udienza del 4 settembre 2019, il rappresentante

dell’assicurato ha precisato che il collega __________ “è l’avvocato che ha

inviato la primissima lettera di sollecito di versamento dei salari e che poi,

vista la materia, gli ha trasmesso gli incarti.” (cfr. consid. 1.7.).

Anche dalla sentenza del Pretore

del Distretto di __________ emerge peraltro che “con scritto del 9 novembre

2016.

l’attore ha chiesto di essere pagato per lo stipendio dovuto e arretrato

pari a EUR 17’505.-- e di ricevere gli estratti dei conti individuali AVS,

degli averi pensionistici ed i certificati individuali delle imposte alla

fonte” (cfr. doc. 31-32).

L’assicurato, che da febbraio

2016.

fino alla conclusione del rapporto di lavoro il 30 aprile 2016 non aveva

più ricevuto il salario, ha atteso ancora più di sei mesi prima di

semplicemente sollecitare per la “primissima volta” per iscritto tramite un

rappresentante il versamento dei salari arretrati.

Tale periodo di inattività è

troppo lungo, alla luce dei criteri posti dalla giurisprudenza federale (cfr.

consid. 2.3) e configura una grave negligenza ai sensi dell’art. 55 cpv. 1

LADI.

È vero che il 27 febbraio 2017 il

precedente e l’attuale patrocinatore dell’assicurato hanno promosso una causa

in procedura semplificata, che il Pretore del Distretto di __________ ha

accolto con sentenza del 27 luglio 2018, condannando __________ a pagare

all’assicurato la somma di EUR 17’505.-- oltre interessi al 5% dal 9 novembre

2016.

(cfr. doc. 35-39).

Dopo la sentenza pretorile

l’assicurato non ha più compiuto alcun passo per fare valere i suoi diritti a

livello esecutivo fino al 30 aprile 2019, dopo che la Cassa, nella decisione su

opposizione del 27 marzo 2019, aveva rifiutato il versamento delle indennità

per insolvenza non ritenendo adempiuto il presupposto dell’art. 51 LADI.

Come giustamente sottolineato

dall’amministrazione (cfr. doc. XVI) anche questo periodo di inazione (10 mesi

dalla sentenza del Pretore del Distretto di __________) non è giustificato in

quanto, secondo la giurisprudenza, il fatto che il datore di lavoro abbia una

situazione finanziaria precaria non esonera il richiedente di indennità per

insolvenza di intraprendere tutti i passi necessari per rivendicare i propri

crediti salariali (cfr. STF 8C_441/2007 del 7 aprile 2008 consid. 4; STF

8C_205/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2-4.5;8C_158/2019 del 5 agosto 2019

consid. 4.4-4.7).

In conclusione, avendo

l’assicurato violato l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 LADI,

innanzitutto subito dopo la conclusione del rapporto di lavoro e poi ancora

dopo avere ricevuto la sentenza pretorile a lui favorevole, a ragione la Cassa

non gli ha riconosciuto il diritto alle indennità per insolvenza.

2.5

Il patrocinatore ha chiesto

l’assunzione di alcune prove (cfr. consid. 1.4).

Conformemente, alla costante

giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF

9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017

consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio

2011.

consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16

gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

In concreto, ritenuto che i documenti

già presenti all’inserto, oltre agli elementi discussi ed accertati nel corso

dell’udienza del 4 settembre 2019 (cfr. consid. 1.7.) consentono al TCA di

emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle prove

richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della

risoluzione della vertenza.

Ne

discende che la richiesta di assunzione di ulteriori prove deve essere

respinta.

La decisione su opposizione del

27.

marzo 2019 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata

la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti