38.2019.32
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13 novembre 2019Italiano53 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2019.32
dc/sc
Lugano
13 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 marzo 2019 emanata da
Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 27
marzo 2019 la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (in
seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 31 gennaio 2019 (cfr. doc. 8-9)
con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità per
insolvenza richieste il 28/29 gennaio 2019, argomentando come segue:
" (…)
2. Nell’evenienza
concreta emerge che l’opponente è stato impiegato presso la __________ di __________
dal 1° novembre 2015 al 30 aprile 2016 in qualità di __________.
Nell'opposizione del 01 marzo 2019 il
Signor RI 1 afferma come l'art. 51 cpv. 1 lett. a) LADI (fallimento) e lettera
b) (manifesto indebitamento) non possa essere applicato alla fattispecie. Nel
presente caso, a mente del qui opponente, potrebbe essere applicato l'art. 51
cpv. 1 lett. c) (pignoramento), ma vista la situazione finanziaria della
società non avrebbe alcun senso promuovere esecuzioni.
3. La Cassa
ribadisce come, ne presente caso, i presupposti dell'art. 51 cpv. 1 LADI non
sono adempiuti. Il fatto che la società abbia una situazione finanziaria
critica, non esonera il qui opponente ad intraprendere tutti i passi necessari
al fine di rivendicare i propri crediti. (…)” (Doc. A)
1.2. Contro questa decisione,
l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore, che
rappresenta pure altri ex colleghi del ricorrente, ha ricordato di avere
sottolineato già nell’opposizione che:
" (…)
l'Associazione __________ è una persona giuridica non iscritta a Registro di
commercio, e così come avevano già annunciato nell'istanza del 5 ottobre
2018, la stessa è un'associazione palesemente indebitata, richiamando
nuovamente l'estratto delle esecuzioni a sua carico dall'Ufficio esecuzioni di ____________
e considerando che è ormai un'associazione non attiva.
Non essendo il datore di lavoro iscritto a Registro di commercio,
ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 LEF, l'esecuzione non si poteva, né si può
tuttora, essere proseguita in via di fallimento. Secondo l'art. 42 cpv. 1 LEF,
in tutti gli altri casi, l'esecuzione si prosegue in via di pignoramento.
Fatti
I ricorrenti erano già del parere che, vista la situazione attuale
dell'Associazione __________, non si sarebbe ottenuto alcun risultato neppure
se si fossero promosse delle esecuzioni nei confronti del datore di lavoro.
Sempre in sede di opposizione, i dipendenti si erano già in ogni
caso riservati la possibilità di avviare la procedura esecutiva anche nelle
settimane seguenti.
Tuttavia avevano già richiesto il riconoscimento del diritto alle
indennità per insolvenza nei giorni seguenti la crescita in giudicato delle
sentenze a loro favore, con le quali erano stati accertati i rispettivi crediti
salariali. (…)” (Doc. I pag. 3-4)
Il rappresentante dell’assicurato
ha poi illustrato le modalità con cui si è attivato dopo avere preso conoscenza
della decisione su opposizione:
" (…) La procedura
esecutiva è stata avviata dai ricorrenti il 30 aprile 2019: infatti ogni
singolo dipendente ha fatto spiccare un precetto esecutivo all'Ufficio
esecuzioni di __________ contro il datore di lavoro (doc. F, doc. G, doc. H,
doc. I e doc. J).
Con decisione d'irricevibilità del 3 maggio 2019 (doc. K),
l'Ufficio di esecuzione di __________ ha comunicato allo scrivente legale che
non ha potuto registrare la domanda di esecuzione dei dipendenti.
Il motivo indicato è che il datore di lavoro non è iscritto a
Registro di commercio e chiede dunque di indicare il Presidente dell'Associazione
__________.
Con e-mail del 6 maggio 2019 (doc. L) alla signora __________,
funzionario dell'Ufficio esecuzioni di __________ che ha emesso la decisione
d'irricevibilità, lo scrivente legale ha comunicato che, da sue informazioni,
parrebbe che il Presidente dell'Associazione sopra menzionata sarebbe stato
indicato nella persona del signor __________, chiedendo ulteriori delucidazioni
in merito.
Sempre Io stesso giorno, la funzionaria dell'UE __________ ha
comunicato allo scrivente legale via e-mail (doc. M) che, con scritto del 27
dicembre 2018, il signor __________ ha dichiarato di non essere più il
Presidente della __________.
Inoltre, per quanto riguarda i ricorrenti, I'UE __________ ha
comunicato che non era possibile l'emissione dei precetti, visto che come
società non è iscritta a Registro di commercio e non esiste alcun presidente.
Questo fatto era prevedibile da parte dello scrivente legale, il
quale aveva pertanto deciso di far formulare le istanze per il riconoscimento
del diritto alle indennità per insolvenza.
Prove: c.s., doc.
F, doc. G, doc. H, doc. I, doc. 3, doc. K, doc. L e doc. M. (…)” (Doc. I pag.
5)
Alla luce di queste circostanze,
secondo il patrocinatore dei ricorrenti, nel caso concreto, sono adempiuti i
presupposti dell’art. 51 cpv. 1 lett. a (parzialmente), b e c LADI (cfr. doc. I
pag. 6-7).
1.3. Nella sua risposta del 4 giugno
2019 la Cassa propone di respingere il ricorso.
L’amministrazione ricorda
innanzitutto che, per stessa ammissione del rappresentante dell’assicurato,
fino al momento della decisione su opposizione non era stata avviata nessuna
procedura esecutiva nei confronti dell’ex datore di lavoro, per cui già per
questo motivo l’operato dell’amministrazione andrebbe approvato.
Secondo l’amministrazione a
nessun risultato diverso possono comunque portare gli atti compiuti
dall’assicurato dopo la decisione su opposizione:
" (…)
3. Successivamente
alla decisione qui contestata, e prima dell'inoltro del ricorso, il Signor RI 1
ha presentato in data 30 aprile 2019 una domanda di esecuzione nei confronti
dell'associazione __________. È tuttavia emerso che l'Ufficio esecuzione di __________
non ha potuto far spiccare il precetto esecutivo poiché l'associazione
presentava una lacuna nell'organizzazione, ossia l'assenza di presidente.
Sulla base di questo nuovo fatto, il
signor RI 1 ritiene di adempiere almeno una delle condizioni di cui all'art. 51
cpv. 1 LADI, tesi respinta dalla Cassa.
Nella fattispecie in esame, come
rettamente evidenziato dal ricorrente, non è possibile ottenere il fallimento
dell'associazione secondo le disposizioni della Legge federale sulla esecuzione
e sul fallimento, poiché la stessa non è iscritta al Registro di commercio
(art. 39 cpv. 1 LEF), pertanto, l'unica possibilità per riconoscere il diritto
alle indennità per insolvenza, nella situazione in cui si trovava il
ricorrente, è quella prevista dall'art. 51 cpv. 1 let. c LADI. Orbene, il
diritto in questo caso nasce solo al momento del deposito della domanda di
pignoramento, ossia la domanda di continuazione dell'esecuzione in via di
pignoramento, e la richiesta di indennità per insolvenza deve essere presentata
alla Cassa entro 60 giorni dalla notifica del verbale di pignoramento. Nel
presente caso non si è giunti alla domanda di pignoramento poiché non è neppure
stato possibile far spiccare il precetto esecutivo in ragione di lacune
nell'organizzazione dell'associazione.
Di conseguenza si ripete che nella
presente fattispecie, non sono dati i presupposti per riconoscere il diritto
alla prestazione richiesta.
4. In via
abbondanziale si rimarca che il Signor RI 1 dispone ancora di una possibilità
per tutelare i suoi interessi salariali, ossia quanto previsto dall'art. 69c
CC. Infatti, questa disposizione permette ad un creditore, nel caso in cui
l'associazione è priva di uno degli organi prescritti, di chiedere al giudice
di prendere le misure necessarie (cpv. 1). Dette misure sono quelle sancite al
capoverso due della medesima disposizione, ossia assegnare un termine per
ripristinare la situazione legale o nominare un commissario. In aggiunta sono
pure possibili altre misure se il giudice le ritiene adeguate, in particolare
quelle previste dall'art. 731b CO, applicabile per analogia anche alle
associazioni (cfr. Messaggio concernente una revisione del Codice delle
obbligazioni, FF 2002 p. 2841, in particolare p.2919).
Una volta ripristinata la situazione
legale o se viene nominato un commissario, il ricorrente potrà far spiccare un
precetto esecutivo contro l'associazione. Altrimenti, se il giudice decide di
pronunciare lo scioglimento dell'associazione e ordinarne la liquidazione
secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, egli potrà vantare, se le
altre condizioni sono adempiute (art. 52, 53 e 55 LADI), il diritto alle
indennità per insolvenza.
5. Orbene, alla
luce di quanto sopra esposto, la Cassa ritiene che non si giustifica
l'annullamento della decisione e neppure l'emanazione di una nuova decisione ai
sensi dell'art. 6 Lptca. (...)” (Doc. III)
1.4. Il 4 giugno 2019 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori
mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Il 14 giugno 2019 il
patrocinatore dell’assicurato ha chiesto di richiamare alcuni incarti dalla
Cassa cantonale di disoccupazione e gli incarti del TCA relativi alle cause AVS
e LPP inoltrate dall’assicurato e dai suoi colleghi.
Egli postula inoltre l’edizione:
" (…)
- dalla SECO,
per il tramite della Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione:
· l’elenco anonimizzato di quante istanze
di pagamento di indennità di insolvenza di datori di lavoro nella forma
giuridica dell’associazione non iscritta a registro di commercio sono state
inoltrate negli ultimi 10 anni;
·
l’elenco anonimizzato di dipendenti di associazioni non iscritte
a registro di commercio ai quali sono state riconosciute indennità.
-
dalla Cassa cantonale di compensazione gli estratti conto dei contributi
AVS pagati dal datore di lavoro.” (Doc. V, pag. 8)
Il rappresentante dell’assicurato
ha sottolineato in particolare che:
" (…) Con la
risposta, la Cassa parrebbe ora aumentare le difficoltà a carico dei dipendenti
– i quali nel frattempo, si ricorda, sono rimasti senza salari! – pretendendo
dei tecnicismi noti solo ai legali (ad esempio pretendendo di ripristinare la
situazione legale dell'associazione o di nominare un commissario).
Misure che, se intraprese dai dipendenti, non potrebbero di certo
essere eseguite da questi ultimi in modo autonomo, ma solo ed esclusivamente
attraverso l'aiuto di un legale, che comporterebbe ovviamente ulteriori
notevoli costi. Ci si chiede quindi se vale effettivamente la pena richiedere
le indennità di insolvenza, visto che le spese intraprese dai dipendenti per
ottenerle superano di gran lunga il credito salariale vantato.
L'indennità per insolvenza è un'assicurazione contro la perdita di
guadagno in caso di insolvenza del datore di lavoro. Lo scopo di tale
assicurazione è proprio quello di garantire una copertura dei crediti salariali
del lavoratore al fine di evitare situazioni critiche per il suo sostentamento.
Nel caso che ci occupa, invece, la Cassa chiede ai dipendenti di
eseguire dei tecnicismi legali che di certo non mirano ad evitare situazioni
critiche per il loro sostentamento, al contrario pone loro delle difficoltà
notevoli.
Un'associazione non ha obbligo di essere iscritta a registro di
commercio per avere una personalità giuridica; tuttavia si impone un'iscrizione
dell'associazione quando sviluppa una cifra d'affari maggiore ai CHF 100'000.00
già solo ai fini dell'amministrazione federale delle contribuzioni, divisione
IVA.
Mal si comprende come la Cassa di compensazione cantonale AVS non
abbia già richiesto in precedenza l'iscrizione dell'associazione, vista
l'importante attività "commerciale" sviluppata (competizioni a
livello europeo), vista la somma dei salari che corrispondeva e di conseguenza
la cifra d'affari lorda nel suo complesso.
Da qui si potrebbe dunque dedurre che l'inattività della Cassa nel
far iscrivere un datore di lavoro a registro di commercio ora comporta delle
penalizzazioni dei dipendenti.” (Doc. V, pag. 4)
Il patrocinatore dell’assicurato,
con esplicito riferimento alle precedenti procedure davanti al TCA in ambito
LAVS e LPP, domanda inoltre che venga ordinato “alla Cassa cantonale di
compensazione di produrre gli estratti conto dei contributi del datore di
lavoro e lo stato di pagamento, nel contempo – in caso di mancato pagamento dei
contributi da parte del datore di lavoro – si chiede lo stato di avanzamento
della procedura di incasso. Da qui magari si potrà evincere il nominativo di un
membro dell’Associazione o quant’altro, magari anche per notificare il precetto
esecutivo. (…)” (Doc. V, pag. 5).
Infine, secondo il rappresentante
dell’assicurato l’indennità per insolvenza deve essere riconosciuta in quanto
ritiene “non proporzionale l’ultima condizione sospensiva posta dalla Cassa”,
per i seguenti motivi:
" (…) I
ricorrenti ritengono che le condizioni, sempre più rigide, per ricevere le
indennità di insolvenza non sono paragonabili ai casi per i quali, invece,
basta presentare l'insinuazione di credito all'Ufficio fallimenti, ricevere il
bollo dell'avvenuta insinuazione del proprio paventato credito salariale, senza
che la procedura sommaria fallimentare inizi (per abbandono per mancanza di
attivi) e – addirittura – senza nessun'azione da parte della Cassa insolvenza a
tentare di recuperare quanto anticipato ai dipendenti della fallita.
Mal si comprende perché allora i qui ricorrenti dovrebbero
addirittura sobbarcarsi una procedura di ripristino della situazione legale,
quando già la Cassa cantonale di compensazione è occupata da 2 anni con diverse
procedure nei confronti di tale datore di lavoro. (…)” (Doc. V, pag. 5)
1.5. Nelle sue osservazioni del 28
giugno 2019, la Cassa ha ribadito la richiesta di respingere il ricorso (cfr.
doc. VII).
1.6. Il 4 luglio 2019, su richiesta del
TCA, la Cassa ha fatto pervenire copia dell’opposizione inoltrata
dall’assicurato e dai suoi colleghi contro la decisione formale, che non
figurava nell’incarto trasmesso a questa Corte (cfr. doc. IX).
1.7. Il 10 luglio 2019 il presidente del
TCA ha citato il patrocinatore dell’assicurato e la Cassa per un dibattimento
che si è tenuto il 4 settembre 2019 (cfr. doc. XI).
In quell’occasione è stato
allestito un verbale del seguente tenore:
" Il
presidente del TCA consegna alle parti:
- STCA 34.2017.8 del 30 novembre 2018 (anonimizzata);
- sentenza 27
luglio 2018 (inc. __________) della Pretura di __________ (doc. L1, inc. TCA
34.2017.8);
- verbale di
pignoramento 29 agosto 2017 dell’Ufficio di esecuzione di __________ (doc.
XXXVI, inc. TCA 34.2017.8);
- precetto
esecutivo __________ dell’11 gennaio 2017 dell’Ufficio di esecuzione di __________
(doc. XXXVI/1, inc. TCA 34.2017.8);
- estratto del
registro delle esecuzioni del 25 ottobre 2017 (doc. XXXVI/2, inc. TCA
34.2017.8);
- estratti del
registro (schermate, docc. XXXVI/3-4, inc. TCA 34.2017.8).
I rappresentanti della Cassa comunicano di non essere stati fino
ad ora a conoscenza della documentazione prodotta, in particolare del verbale
di pignoramento.
Con riferimento a quanto figura al consid. 1.8 della STCA
34.2017.8 del 30 novembre 2018, il Presidente del TCA chiede all’avv. RA 1 chi
è il “collega __________”. L’avv. RA 1 risponde che è l’avvocato che ha inviato
la primissima lettera di sollecito di versamento dei salari e che poi, vista la
materia, gli ha trasmesso gli incarti.
L’avv. __________, preso atto del materiale ricevuto, ritiene di
non poter prendere posizione senza prima consultare la SECO in quanto l’articolo
di legge prevede esplicitamente che deve essere l’assicurato ad agire chiedendo
il pignoramento.
Il presidente del TCA informa le parti che vi è la possibilità che
la decisione possa essere confermata sulla base dell’art. 55 cpv. 1 LADI ed
assegna alle parti, nel rispetto del diritto di essere sentito, un
termine di 15 giorni per prendere posizione sulla realizzazione del
presupposto dell’art. 51 LADI alla luce della documentazione consegnata oggi e
della STF 8C_441/2007 del 7 aprile 2008 e sulla questione della violazione
dell’obbligo di ridurre il danno.” (Doc. XII)
1.8. Il 19 settembre 2019 il
patrocinatore dell’assicurato si è così espresso:
" (…)
II. Sulla realizzazione dell'art. 51 LADI
Nella documentazione consegnata
risulta un precetto esecutivo nei confronti dell'Associazione __________, fatto
spiccare dallo Stato del Canton Ticino, notificato il 16 gennaio 2017
all'escussa in __________.
Vi è inoltre un verbale di
pignoramento, dal quale si evince che – già nel 2017 – l'Ufficio non ha
accertato presso il debitore la presenza di beni pignorabili e non ha potuto
procedere ad un pignoramento del salario.
Inoltre, il rappresentante della
società escussa, sig. __________, ha dichiarato che la stessa non possiede beni
di sorta da poter sottoporre a pignoramento.
Alla luce di quanto indicatoci in
sede di udienza, e attraverso la lettura e la comprensione della sentenza sopra
menzionata, il presupposto di cui all'art. 51 LADI è dunque realizzato.
Si fa notare che dopo le traversie
sfociate in diverse procedure (amministrative e civili), i ricorrenti hanno fatto
accertare i loro crediti da salari e hanno fatto spiccare i precetti esecutivi.
Questi – copie agli atti – sono stati fatti notificare al datore di lavoro in __________
a __________.
Non si comprende a tutt'oggi il motivo dell'irricevibilità
degli stessi:
- la sede non risulta essere cambiata;
- non
esistono documenti che attestano il cambio di presidenza dell'Associazione;
- ci sono
conferme che l'ultimo Presidente noto è il sig. __________, come risulta dagli
atti delle procedure civili e amministrative.
Con il richiamo degli atti da Codesto
Tribunale è stato rinvenuto il verbale di pignoramento che ha accertato lo
stato di insolvenza del datore di lavoro già nel 2017, adempiendo così una
condizione 51 LADI, considerato che il datore di lavoro dev'essere
considerato come fallito secondo il cpv. 1 lett. a (per analogia nel caso di
un'associazione non iscritta a registro di commercio).
Prove: c.s.
III. Sull'obbligo di ridurre il danno
Contravviene al proprio obbligo di
ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza,
l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo
salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio
credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il
datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi
finanziari.
Nella sentenza STF 8C_441/2007 del 7
aprile 2008, il lavoratore è rimasto inattivo per vari mesi nonostante dovesse
agire urgentemente e pertanto non ha adempiuto al suo obbligo di ridurre il
danno, perdendo il suo diritto alle indennità per insolvenza.
Resta il fatto che tale sentenza non
può essere totalmente paragonata al caso concreto, poiché i ricorrenti,
al contrario, hanno agito in più modi per ottenere i loro salari.
In casu, si sottolinea
nuovamente che i ricorrenti non si sono limitati unicamente a sollecitare il
datore di lavoro, ma sono andati ben oltre, inoltrando azioni giudiziarie e
tentando la via esecutiva, cosa quest'ultima che non è stata accettata.
Risulta pertanto evidente che i
ricorrenti hanno adempiuto l'obbligo generale di ridurre il danno e hanno
intrapreso ogni passo necessario per recuperare il credito onde evitare di
perdere il diritto all'indennità. (…)” (Doc. XV)
1.9. Dopo avere chiesto ed ottenuto una
proroga, il 20 settembre 2019 la Cassa ha invece rilevato:
" (…) L'indennità
per insolvenza (in seguito: II) ha quale scopo di compensare la perdita di
guadagno in alcuni casi d'insolvenza del datore di lavoro. L'Il non può
essere riconosciuta in tutti i casi in cui un lavoratore è confrontato con il
mancato pagamento del suo salario, bensì, affinché possa essere riconosciuta,
occorre che l'insolvenza del datore di lavoro sopraggiunga in una fase ben
precisa della procedura esecutiva (Boris Rubin Assurance-chômage et service
public de l'emploi, p. 147 ad. 717 e 718).
Esistono cinque motivi che danno diritto alla prestazione, questi
sono legati a diverse fasi della procedura esecutiva avviata contro il datore
di lavoro insolvente.
Hanno infatti diritto i lavoratori soggetti all'obbligo di
contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad
una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, se:
- il loro
datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano
crediti salariali (art. 51 cpv. 1 let. a LADI);
- il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese (art. 51 cpv. 1 let. b LADI);
- hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali (art. 51 cpv. 1 let. c LADI);
- è
pronunciata nei confronti del datore di lavoro una moratoria concordataria
(art. 58 LADI);
- è
pronunciata nei confronti del datore di lavoro una dilazione giudiziaria del
fallimento (art. 58 LADI).
I presupposti contenuti nell'art. 51 e 58 LADI sono esaustivi e
motivati dall'intenzione di fornire alla Cassa un titolo di esecuzione tramite
il quale possa intraprendere provvedimenti contro il datore di lavoro. La
mancanza di una domanda di fallimento o di pignoramento impedisce la Cassa di
procedere alla surrogazione. Di conseguenza, il lavoratore deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la Cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura
(art. 55 LADI), indipendentemente dalle sue possibilità di successo.
Nelle presenti procedure, come indicato negli allegati di causa da
tutte le parti, la procedura di esecuzione in via di fallimento non risultava
attuabile nei confronti dell'associazione __________ poiché la stessa non era
soggetta al dovere di iscrizione al registro di commercio e, pertanto, l'art.
39 LEF non trovava applicazione. Invero un'eventuale esecuzione avviata nei
confronti dell'associazione ____________ doveva essere continuata in via di
pignoramento (art. 42 LEF).
Il caso d'insolvenza di cui all'art. 51 cpv. 1 let. c LADI è
realizzato quando il lavoratore ha depositato una domanda di pignoramento
conformemente all'art. 88 LEF (cfr. STF 8C_80112011 del 11.06.2012
consid. 5.1 e rinvio dottrinale). Affinché nasca il diritto alla prestazione è
necessario che la relativa domanda di pignoramento sia presentata dal
lavoratore stesso (cfr. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in:
Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3° edizione 2016, p. 2447 N 605). Di
conseguenza, il rilascio di un eventuale attestato di carenza di beni ad un
terzo creditore non dà origine al diritto alla prestazione del lavoratore.
Alla luce di quanto sopra, la Cassa ritiene che il fatto che sia
stato precedentemente rilasciato un attestato di carenza di beni nei confronti
dell'associazione __________, in casu il 29 agosto 2017 a seguito di una
procedura esecutiva avviata dallo Stato del Canton Ticino, non esonera i
ricorrenti da avviare loro stessi una procedura esecutiva nei confronti del
loro ex datore di lavoro.
A ciò si aggiunga che, come già indicato nelle decisioni
contestate, la motivazione addotta dai ricorrenti per giustificare il mancato
inoltro di un precetto esecutivo nei confronti dell'associazione __________ -
almeno durante tutta la procedura non contenziosa - non può assurgere a
giustificazione. Infatti, come già stabilito dalla giurisprudenza (cfr. STF
8C_441/2017 del 7 aprile 2018), il fatto che il datore di lavoro abbia una
situazione finanziaria precaria, non esonera il richiedente di ll di
intraprendere tutti i passi necessari alla rivendicazione dei propri crediti salariali.
Nel contesto delle II non spetta infatti all'assicurato decidere se avviare una
procedura esecutiva nei confronti del datore di lavoro per rivendicare le sue
pretese salariali, in base ad una sua valutazione sul fatto che la stessa sarà
promettente o meno. Piuttosto, nel contesto dell'obbligo di ridurre il danno
(art. 55 LADI), è tenuto a fare tutto il possibile per salvaguardare i propri
crediti salariali.
Nelle presenti fattispecie, la Cassa ritiene che non solo non
siano adempiuti i presupposti per riconoscere le prestazioni ai sensi dell'art.
51 LADI, ma inoltre che, anche qualora questi fossero adempiuti, i ricorrenti
abbiano attesto troppo a lungo per procedere con la via esecutiva nei confronti
dell'associazione __________, tenuto conto poi che la giustificazione addotta
per non aver tempestivamente proceduto con la via esecutiva, non può qui essere
tutelata.
In via del tutto subordinata, ci si potrebbe pure domandare se con
l'emanazione dell'attestato di carenza di beni del 29 agosto 2017,
l'associazione __________ potrebbe risultare sciolta ex lege ai sensi dell'art.
77 CC, estinguendo la possibilità dei ricorrenti di richiedere le prestazioni,
a prescindere dall'adempimento o meno di uno dei presupposti. Infatti nel caso
di associazioni non iscritte al registro di commercio, il rilascio di un
attestato definitivo di carenza di beni nell'ambito di un'esecuzione in via di
pignoramento, costituisce un motivo di scioglimento per legge (CK ZGB
Heini/Scherrer, art. 77 n. 8).” (Doc. XVI)
1.10. Su richiesta del presidente del TCA
la Cassa, il 23 settembre 2019, ha fatto pervenire copia dello scritto con il
quale il 4 settembre 2019 ha posto il seguente quesito alla SECO:
" (…) Nel
presente caso, e per eventuali futuri, vi chiediamo dunque se per poter
riconoscere il diritto all’indennità per insolvenza, è sufficiente e quindi
ammissibile che, al fine di comprovare l’insolvenza del datore di lavoro, un
terzo proceda con la via esecutiva nei confronti di quest’ultimo ed ottenga un
attestato di carenza beni?” (Doc. XV/2)
L’amministrazione ha pure
trasmesso la risposta del 18 settembre 2019 nella quale la SECO ha in
particolare rilevato:
" (…) L'associazione
__________ di __________ non essendo iscritta al registro di commercio, essa
non può essere dichiarata in fallimento secondo l'art. 39 LEF. Infatti in casi
come questo la legge prevede che l'esecuzione si prosegua in via di
pignoramento (art. 42 cpv. 1 LEF; cfr. RUBIN BORIS, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, art. 51 N 14). Per dare nascita al diritto d'indennità la
relativa domanda può essere tuttavia unicamente eseguita dal lavoratore
(NUSSBAUMER THOMAS, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd.
XIV, 3° edizione 2016, p. 2447 N 605), cosicché il rilascio di un attestato di
carenza beni ad un terzo creditore non dà origine al diritto d'indennità del
lavoratore.
I presupposti contenuti nell'art. 51 LADI sono esaurienti e
motivati dall'intenzione di fornire alla cassa disoccupazione un titolo di
esecuzione tramite cui lei possa intraprendere provvedimenti contro il datore
di lavoro. La mancanza di una domanda di fallimento o pignoramento inoltrata
dai lavoratori nel termine fissato dalla legge (art. 53 LADI) impedisce la
cassa di procedere alla subrogazione. Conseguentemente, il lavoratore deve
prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al
datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella
procedura (art. 55 LADI), indipendentemente dalle sue possibilità di successo.
In un passo precedente sarebbe inoltre da analizzare la condizione
preliminare ai presupposti contenuti nell'art. 51 LADI, ossia, se un'eventuale
domanda di pignoramento avrebbe potuto essere effettivamente presentata da
parte degli assicurati.
Secondo l'art. 77 CC lo scioglimento di un'associazione avviene
per legge in caso di insolvenza o quando la direzione non possa più esser
costituita conformemente agli statuti. Nel caso delle associazioni non iscritte
al registro di commercio il rilascio di un attestato definitivo di carenza beni
nell'ambito di un'esecuzione in via di pignoramento costituisce un motivo per
uno scioglimento per legge (BK ZGB-HEINI/SCHERRER, art. 77 N 8). Nel caso in
cui l'attestato di carenza beni rilasciato allo Stato del Canton Ticino il 29
agosto 2017 possa essere considerato definitivo, l'associazione __________ si sarebbe
sciolta ex lege in quella data (cfr. BK ZGB-HEINI/SCHERRER, art. 77 N 1). Dato
che non è possibile presentare domanda di pignoramento contro un'associazione
non più esistente e, salvo disposizione contraria, le obbligazioni
dell'associazione sono risposte soltanto dal suo proprio patrimonio (art. 75a Cbis
CC) il diritto degli assicurati all'indennità si sarebbe già estinto a
prescindere dal presupposto secondo l'art. 51 cpv. 1 lett. c LADI.
Riassumendo, anche qualora gli assicurati avessero ciascuno
presentato contro il loro datore di lavoro una domanda di pignoramento per
crediti salariali, essa, in ragione della qualità de-finitiva dell'attestato di
carenza beni rilasciato il 29 agosto 2017 e dello statuto dell'associazione,
sarebbe stata comunque dichiarata irricevibile. La cassa ha quindi giustamente
negato il diritto all'indennità per insolvenza degli assicurati, dato che i
presupposti dell'art. 51 cpv. 1 LADI non sono adempiuti.” (Doc. XV/1)
1.11. Su quest’ultimo accertamento del TCA
il patrocinatore dell’assicurato, il 4 ottobre 2019, ha rilevato:
" (…) La
SECO, con presa di posizione del 18 settembre 2019, sostiene che il datore di
lavoro nella forma di associazione non iscritta a registro di commercio
dev'essere considerato sciolto per insolvenza quando è rilasciato a suo carico
un attestato carenza beni.
È accertato da tutte le parti che i crediti salariali dei
ricorrenti erano esigibili prima del rilascio dell'attestato carenza beni.
Di conseguenza – contrariamente da quanto sostiene la SECO – non
si applica l'art. 51 cpv. 1 lett. c LADI, bensì la lett. a dello stesso
articolo, visto che il datore di lavoro dev'essere considerato fallito (nel
nostro caso addirittura "sciolto ex lege"!) e i crediti salariali
erano esigibili, adempiendo così alle condizioni essenziali per riconoscere il
diritto alle indennità di insolvenza.
Gli scriventi legali chiedono quindi l'accoglimento dei ricorsi e
l'annullamento delle decisioni del 27 marzo 2019 con cui la Cassa nega ai
ricorrenti il diritto alle indennità per insolvenza. Di conseguenza ai
ricorrenti è concesso il diritto alle indennità per insolvenza come da
rispettive istanze datate 5 ottobre 2018.” (Doc. XIX)
La Cassa, il 17 ottobre 2019, si
è così espressa:
" (…) Nella
presente fattispecie, l’ex datore dei ricorrenti non risulta iscritto al
registro di commercio e pertanto, il suo eventuale scioglimento ex lege, non
comporta che questo venga attuato per via di fallimento e di riflesso che sia
applicabile alla fattispecie l’art. 51 cpv. 1 lett. a LADI. (…)” (Doc. XXIV)
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il
diritto a percepire indennità per insolvenza, ritenendo che nessuno dei presupposti
dell’art. 51 cpv. 1 LADI risulta adempiuto.
Ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LADI:
" I
lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di
lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano
in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b. il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali."
In una sentenza 8C_832/2014 del
28.
maggio 2015, pubblicata in DTF 141 V 372, il Tribunale federale ha stabilito
che lo scioglimento di una società ordinato dal giudice, che deve essere
eseguito conformemente alle disposizioni applicabili al fallimento per l'art.
731b cpv. 1 n. 3 CO in vigore dal 1° gennaio 2008, è da equiparare, nell'ambito
dell'art. 51 cpv. 1 lett. a LADI, alla dichiarazione di fallimento secondo gli
art. 171 segg. LEF (consid. 5.2). (sullo stesso tema cfr. pure STCA 38.2014.66
del 12 agosto 2015).
L'art. 51 lett. b è stato
introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del 5
ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
Nel Messaggio a sostegno di una
revisione parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del
23.
agosto 1989, il Consiglio federale si è al riguardo così espresso:
" Dato che la dichiarazione di fallimento è una condizione da cui dipende
il diritto all'indennità per insolvenza, non è possibile attualmente coprire le
perdite di salario qualora né l'assicurato, né un creditore terzo sia disposto
a anticipare le spese di cui all'articolo 169 capoverso 2 della legge federale
sull'esecuzione e il fallimento, poiché non si può sempre sapere se questi
costi potranno essere ricuperati. Nell'ottica della LADI non vi è motivo di
trattare questo caso di insolvibilità evidente del datore di lavoro
diversamente da quello in cui il fallimento è effettivamente dichiarato.
La nuova disposizione costituisce nello stesso tempo
una base legale che consente agli uffici d'esecuzione e fallimento di informare
gli organi dell'assicurazione disoccupazione." (cfr. FF 1989 III pag. 349)
In una sentenza
pubblicata in DLA 2006 pag. 235 e seg., il Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), risolvendo una
questione lasciata aperta nella DTF 131 V 196, ha stabilito che per adempire il
presupposto dell'art. 51 cpv. 1 LADI l'assicurato deve seguire tutti i passi
previsti dalla procedura esecutiva e in particolare chiedere la dichiarazione
di fallimento.
In una sentenza 8C_441/2007 del 7
aprile 2008, nel caso di un assicurato che non aveva presentato tempestivamente
un’istanza di fallimento nei confronti del datore di lavoro, la nostra Massima Istanza
ha considerato adempiuto il presupposto dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI,
grazie agli atti intrapresi da una collega di lavoro.
Al riguardo l’Alta Corte si è
così espressa:
" 3.2 Zwar hat es der Beschwerdegegner trotz wiederholter
Aufforderung der Kasse unterlassen, nach der Konkursandrohung im Februar 2006
einen Schritt weiter zu gehen und das Konkursbegehren zu stellen. Indessen
wurde dies später noch von einer Arbeitskollegin gemacht, worauf das
Konkursgericht eine Kostenvorschussverfügung erlassen hat. Aus welchen Gründen
sie auf die Bezahlung des einverlangten Betrags verzichtet hat, ist in den
Akten nicht näher erörtert. Indessen ist auf Grund der weiteren Umstände
(Lohnzahlungsrückstände gegenüber dem Beschwerdegegner und mindestens einem
weiteren Arbeitnehmer trotz mehrmaliger Mahnung mit anschliessender Betreibung
bis zur Konkursandrohung; Kündigung der Arbeitsverhältnisse aus
wirtschaftlichen Gründen durch die Firma; Auflösung der Gesellschaft mangels
Domizils) davon auszugehen, dass sie dies wegen offensichtlicher Überschuldung
der Firma unterlassen hat, womit die Anspruchsvoraussetzung nach Art. 51 Abs. 1
lit. b AVIG zum massgeblichen Zeitpunkt des Einspracheentscheids vom 17.
Oktober 2006 erfüllt war. Nicht erforderlich ist, dass die
Kostenvorschussverfügung auf Veranlassung des
Insolvenzentschädigungsansprechers ergangen ist. Denn entscheidend ist allein,
dass die Nichteröffnung des Konkurses einzig durch das Fehlen der Bereitschaft
der Gläubiger bedingt ist, die Kosten für das Konkursverfahren vorzuschiessen und
der Grund für diese mangelnde Bereitschaft (des um Konkurseröffnung
Ersuchenden) in der offensichtlichen Überschuldung des Arbeitgebers liegt."
In quel caso il
Tribunale federale ha tuttavia negato il diritto all’indennità per insolvenza
in quanto non era adempiuto il presupposto dell’art. 55 cpv. 1 LADI.
Al riguardo
l’Alta Corte ha rilevato:
" 4.
Eine andere Frage ist, ob dem Beschwerdegegner
wegen der Weigerung, im Anschluss an die Konkursandrohung vom 16. Februar 2006
auch noch das Konkursbegehren zu stellen, gestützt auf Art. 55 Abs. 1 AVIG
infolge Verletzung seiner Mitwirkungspflichten der Anspruch auf
Insolvenzentschädigung abzusprechen ist.
Auf diesen Standpunkt stellte sich die Kasse im
Verwaltungsverfahren und hernach auch vor Gericht. Sie erblickte in der
Unterlassung eine grobe Nachlässigkeit, weil sich in solchen Situationen mit
jedem Monat des Zuwartens das Risiko eines Total- oder Teilverlusts vergrössere
(Vernehmlassung vom 23. November 2006 vor Vorinstanz).
4.1
In der Annahme, der Anspruch auf
Insolvenzentschädigung sei bereits im Anschluss an die Konkursandrohung
entstanden, prüfte das kantonale Gericht diese Frage nicht näher. Die Aktenlage
erlaubt es dem Bundesgericht indessen, darüber zu befinden, wozu es auch befugt
ist (Art. 106 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 105 Abs. 2 BGG; vgl. Ulrich Meyer,
Basler Kommentar, N 61 zu Art. 105 BGG).
4.2
Der Versicherte begründete gegenüber der
Kasse sein Unterlassen erstmals am 20. April 2006 mit dem Hinweis auf die
Aussage des Eigentümers und Verwaltungsratspräsidenten der Firma, diese werde
noch im kommenden Monat selbst die Bilanz beim Konkursrichter deponieren.
Zwar ist nachvollziehbar, dass der Versicherte im
Hinblick auf die ihm am 20. April 2006 mündlich vom Geschäftsführer angekündigte,
angeblich noch im Mai 2006 bevorstehende Konkurseröffnung vom nächsten Schritt
zur Geltendmachung und Realisierung der Lohnforderungen, nämlich dem Antrag auf
Konkurseröffnung, Abstand genommen hat. Warum er indessen nicht bereits im März
das Konkursbegehren gestellt hat, obwohl ihm die schlechte finanzielle Lage des
Betriebs bekannt war und er konkret mit einem (Teil-)Lohnverlust rechnen
musste, ist unklar. Zu einem Verzicht auf weitere Massnahmen zur Realisierung
der Verdienstansprüche bestand überdies im Anschluss an die Mitteilung des
Geschäftsführers vom 20. April 2006 spätestens dann kein Anlass mehr, als sich
herausstellte, dass der Konkurs nicht, wie angekündigt, im Mai eröffnet worden
war. Dennoch unternahm der Beschwerdegegner in der Folge nichts mehr zur
Durchsetzung der Lohnforderung. Er beschränkte sich vielmehr trotz neuerlicher
Aufforderung der Kasse zum Handeln darauf, auf die erneute Aussage des
Geschäftsführers der Firma zu vertrauen, dass (neu nun) in absehbarer Zeit die
Konkurseröffnung beantragt werde.
Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdegegner
sodann, wenn er geltend macht, es sei ihm angesichts der finanziellen Situation
der Arbeitgeberin nicht zumutbar gewesen, für die Kosten des Konkursbegehrens
aufzukommen. Diese hätte bei etwa Fr. 200.- gelegen, wie sich aus dem
Nichteintretensentscheid vom 21. September 2006 des
Kreisgerichts St. Gallen auf das Konkursgesuch der Arbeitskollegin ergibt. Er
vermag nicht nachzuweisen, dass bereits im März 2006 von Vornherein keine
Aussicht auf Bezahlung des ausstehenden Geldes oder eines Teils davon mehr
bestand. Im Hinblick auf das von einer Arbeitskollegin rund sechs Monate nach
der Konkursandrohung vom 16. Februar 2006 eingereichte Konkursbegehren bedürfte
es diesbezüglich eines eindeutigen Nachweises. Denn es kann unter
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht Sache des
Versicherten sein, darüber zu entscheiden, ob weitere Vorkehren zur
Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht. Vielmehr hat
er im Rahmen der ihm obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles
ihm Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen (ebenso: Urteile C
167/2004 vom 29. Dezember 2006 und C 148/03 vom 3. Dezember 2003).
Schliesslich kann auch nicht geltend gemacht
werden, der Versicherte habe sich mit der ehemaligen Arbeitskollegin, welche
später das Konkursbegehren gestellt hat, über das Vorgehen abgesprochen und
deshalb mit dem Konkursbegehren zugewartet (vgl. hierzu Urteile C 113/05 vom
16.
August 2005, E. 3 f., und C 133/02 vom 17. Juli 2003, E. 3.3). Denn
gegenüber der Kasse hielt er am 1. September 2006 fest, gemäss Informationen
des Eigentümers und Verwaltungsratspräsidenten der Firma sei in der
Zwischenzeit ein Gesuch zur Eröffnung des Konkurses über die Firma von
Drittseite eingereicht worden. Bei diesem Gesuch hat es sich um jenes der
ehemaligen Arbeitskollegin gehandelt. Abgesehen davon
wäre damit nicht erklärt, weshalb nicht bereits im März das Konkursbegehren
gestellt worden ist, obwohl dies zumindest für den Beschwerdegegner zu diesem
Zeitpunkt bereits möglich gewesen wäre.
4.3
Indem der Versicherte über mehrere Monate
untätig geblieben ist, obwohl ein Handeln dringend angezeigt gewesen wäre und
von der Kasse wiederholt gefordert worden ist, hat er die ihm obliegende Schadenminderungspflicht
in einer Weise verletzt, welche die verfügte Leistungsverweigerung als rechtens
erscheinen lässt (vgl. ARV 2002 Nr. 8 S. 62 [C 91/01]; Urteil C 167/2004 vom
29.
Dezember 2006). (…)"
In una sentenza 38.2018.33 del 19
settembre 2018, il TCA ha confermato una decisione della Cassa che aveva negato
l’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lavorato per
un’associazione iscritta a registro di commercio, argomentando:
" (…) Nella
presente fattispecie l’insorgente ha indicato chiaramente, sia in fase
d’opposizione che di ricorso (cfr. doc. I e doc. A12 allegato al doc. I), come
il manifesto indebitamento del suo ex datore di lavoro fosse comprovato
dall’estratto del registro delle esecuzioni dal quale si evince che contro lo stesso
sono stati emessi cinque attestati carenza beni (cfr. doc. A13 allegato al doc.
I).
Ora il TCA, ricorda innanzitutto che il semplice estratto del
registro delle esecuzioni non dà ancora diritto all'indennità per insolvenza in
virtù dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI visto che in questa fase l’indebitamento
è possibile, ma non “manifesto” ai sensi di legge (cfr. Prassi LADI II A1
riprodotta al consid. 2.2.)
L’Alta Corte, in una sentenza 8C_469/2016 del 26 febbraio 2016, ha
ritenuto che la condizione di “manifesto indebitamento” era data in un caso nel
quale emergeva, dall’estratto del registro delle esecuzioni prodotto dal
ricorrente, che il suo ex datore di lavoro era oggetto di ben 13 procedure per
un totale di fr. 72'731. In quel caso il ricorrente aveva lavorato per l’ex
datore di lavoro a partire dal 5 febbraio 2013, e il breve periodo nel quale le
procedure d’esecuzione erano state introdotte - ovvero dal 13 giugno all’11
novembre 2013 - unitamente all’elevato importo, erano elementi sufficienti per poter
ammettere l’esistenza di un “manifesto indebitamento” (cfr. consid. 5.4.).
Nel caso concreto, questa Corte rileva che, come emerge
dall’estratto del registro delle esecuzioni prodotto (cfr. doc. A13 allegato al
doc. I), nonostante l’importo totale degli attestati carenza beni sia
rilevante, essi si riferiscono al periodo che va giugno 2013 a marzo 2015,
mentre la ricorrente ha svolto la sua attività lavorativa da maggio a ottobre
2017.
Di conseguenza non è altamente verosimile il manifesto indebitamento
dell’associazione.
Inoltre, la ricorrente si è limitata a far spiccare un precetto
esecutivo nei confronti del suo ex datore di lavoro, senza proseguire l’iter
esecutivo.
Alla luce delle considerazioni precedenti, nessun presupposto
previsto all’art. 51 LADI cpv. 1 LADI è quindi, nel caso concreto, adempiuto.
In tale contesto è utile segnalare che la Cassa aveva inizialmente
deciso in modo analogo in un caso, giudicato da questa Corte in una sentenza
38.2017.15
del 5 marzo 2018, nel quale un ricorrente aveva chiesto le indennità
per insolvenza alla Cassa non avendo ricevuto il salario per un periodo
lavorativo dal suo ex datore di lavoro, contro il quale in un primo momento era
stato pronunciato dalla Pretura competente un decreto di fallimento, ma che poi
era stato annullato con decreto pronunciato dalla Camera di esecuzione e
fallimento e quindi la situazione ristabilita come in precedenza.
La Cassa aveva quindi deciso che non era dato il diritto alle
indennità per insolvenza a causa di manifesto indebitamento (non essendo più
dato il fallimento), visto che la Pretura competente aveva confermato che
nessuna causa promossa dai creditori era stata stralciata per mancato
versamento dell’anticipo.
In seguito il suo ex datore di lavoro era poi nuovamente fallito e
quindi questo presupposto era realizzato, ma le indennità per insolvenza non
sono comunque state concesse in quanto il ricorrente, avendo lasciato passare
parecchio tempo tra la conclusione del rapporto di lavoro e il ricorso alle vie
esecutive, aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, previsto all’art. 55
LADI. (…)”
In un’altra vertenza, sfociata
nella sentenza 38.2019.17 del 28 maggio 2019, la Cassa aveva in un primo tempo
rifiutato il diritto all’indennità per insolvenza ritenendo non realizzato il
presupposto dell’art. 51 cpv. 1 LADI. Nella decisione su opposizione, dopo che
l’assicurato aveva fatto pervenire alla Cassa copia del verbale di
pignoramento, la Cassa ha ritenuto adempiuta questa condizione ma ha comunque
rifiutato il diritto all’indennità per insolvenza per violazione dell’art. 55
LADI, argomentazione che è stata approvata dal TCA.
2.2
Nel caso concreto è incontestato lo
statuto di lavoratore di RI 1 per l’Associazione __________, come pure le
pretese salariali per il periodo in questione (febbraio-aprile 2016, cfr. Doc.
12).
Pure
incontestato è il fatto che non essendo stata l’Associazione iscritta al
Registro di commercio, non è possibile procedere per la via del fallimento,
ragione per cui non entrano in considerazione le ipotesi previste all’art. 51
cpv. 1 lett. a e lett. b LADI. Resta dunque soltanto l’ipotesi dell’art. 51
cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.1. e 2.2.).
Il
TCA constata che, al momento determinante della decisione su opposizione (27
marzo 2019), che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V
409.
consid. 2.1. pagg. 411; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019
del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid.
3.1.1
pag. 220 con riferimenti), l’assicurato non aveva compiuto nessun atto
esecutivo nei confronti del suo ex datore di lavoro, pur essendo in possesso di
una sentenza a lui favorevole del Pretore del Distretto di __________ del 27
luglio 2018 (cfr. doc. 35-40).
È
vero che successivamente alla decisione su opposizione (sulla possibilità di
considerare atti successivi alla decisione su opposizione cfr. STF 9C_106/2019
del 6 agosto 2019; DTF 121 V 362 consid. 1b in fine 366) e prima di inoltrare
il ricorso l’assicurato, il 30 aprile 2019, ha avviato una procedura esecutiva
(cfr. Doc. F).
La domanda di esecuzione non ha
tuttavia potuto essere registrata in quanto “si tratta di una società __________
non iscritta a registro di commercio. Favorite indicare il presidente.” (cfr.
Decisione di irricevibilità del 3 maggio 2019, Doc. K).
Il 6 maggio 2019 l’Ufficio di
esecuzione ha poi precisato che __________, (indicato dal patrocinatore del
ricorrente quale Presidente) “con scritto del 27 dicembre 2018 ha dichiarato di
non essere il presidente della __________” ed ha sottolineato che “per quanto
riguarda l’emissione dei precetti, visto che come società non è iscritta a
registro di commercio e non esiste un presidente, non possiamo emettere
pratiche in merito” (cfr. doc. M).
Di conseguenza, l’assicurato non
ha presentato una domanda di pignoramento per crediti salariali, come
prescritto alla lett. c dell’art. 51 cpv. 1 LADI.
Nella
risposta di causa (cfr. consid. 1.3) la Cassa ha indicato in modo esplicito al
patrocinatore la via da seguire, quando l’associazione è priva di uno degli
organi prescritti, cioè quella di rivolgersi al giudice affinché prenda le
misure necessarie (cfr. art. 69c CC e 731b CC).
Quanto
all’affermazione del rappresentante dell’assicurato secondo cui il
riconoscimento del diritto ad indennità per insolvenza sarebbe così sottoposto
a “tecnicismi noti solo ai legali”, il TCA si limita a ricordare che, proprio
nel presente caso, l’assicurato è rappresentato da un avvocato (per un caso in
cui il presupposto dell’art. 51 cpv. 1 lett. a LADI è stato adempiuto dopo che
il patrocinatore dell’assicurata aveva fatto intervenire l’Ufficio del Registro
di commercio, con successivo decreto del Pretore di scioglimento della SA e
liquidazione in via di fallimento ai sensi dell’art. 731b cpv. 3 CO, cfr. la
causa TCA 38.2018.79, stralciata dai ruoli il 23 gennaio 2019).
Come
ricordato alle parti dal presidente del TCA durante l’udienza del 4 settembre
2019.
(cfr. doc. X) dagli atti relativi alle precedenti procedure inoltrate
presso il TCA dai giocatori dell’Associazione __________ in materia di AVS
(cfr. inc. 30.2017.3-7) e di LPP (cfr. inc. 34.2017.5-9), e dalla sentenza __________
del Pretore del Distretto di __________ del 27 luglio 2018 che ha statuito
sulla petizione del 27 febbraio 2017, emerge che l’Associazione __________ non
ha ricevuto la licenza per il 2016 e il 21 giugno 2016 è stata creata una nuova
associazione (la __________) che comunque non è “il successore in diritto della
__________” (cfr. sentenza citata, doc. 36 e 37).
Nel corso delle precedenti
procedure presso il TCA era pure già emerso che __________ non era il
Presidente dell’Associazione __________ e neppure “membro di comitato” e che
l’Associazione era altamente indebitata.
Soprattutto, dalla documentazione
contenuta negli incarti 34.2017.5-9, risulta che l’Ufficio di esecuzione di __________
ha allestito un verbale di pignoramento il 29 agosto 2017 relativo ad un
credito dallo Stato del Canton Ticino (imposta cantonale 2013 e interessi sino
al 6 agosto 2016) dal quale risulta che “l’Ufficio non ha accertato presso il
debitore la presenza di beni pignorabili e non ha potuto procedere ad un pignoramento
di salario. Il rappresentante della società escussa signor __________ ha
dichiarato che la stessa non possiede beni di sorta da poter sottoporre a
pignoramento” (cfr. XXXVI dell’inc. 34.2017.8).
L’Ufficio contributi della Cassa
cantonale di compensazione AVS, appartenente all’IAS, come la Cassa, ha
peraltro inviato al TCA gli estratti conti degli assicurati contenente pure gli
importi da lui ripresi (cfr. doc. LVI e doc. LXVIII dell’inc. 34.2017.8).
Alla luce di questi elementi,
soprattutto il fatto che già nel 2017 è stato allestito un verbale di
pignoramento attestante l’inesistenza di beni pignorabili su iniziativa di un
altro creditore, l’esigenza posta dalla Cassa di fare intervenire il giudice
civile per la nomina di un Commissario in sostituzione dell’organo mancante,
oltretutto soltanto per porre l’assicurato al beneficio dell’indennità per
insolvenza, potrebbe effettivamente appare sproporzionata.
Ci si potrebbe addirittura
chiedere se il presupposto dell’art. 51 cpv. 1 LADI non dovrebbe essere
considerato realizzato in applicazione per analogia dei criteri posti dal
Tribunale federale nella già citata STF 8C_441/2017 del 7 aprile 2018 (cfr.
consid. 2.1).
Ci si potrebbe pure domandare se
la conseguenza dello scioglimento dell’associazione secondo l’art. 77 CC per
legge, alla quale fa riferimento la SECO (cfr. consid. 1.10) è davvero quella
di escludere per il ricorrente la possibilità di beneficiare dell’indennità per
insolvenza in relazione ai crediti salariali maturati in precedenza lavorando
per l’Associazione sciolta per legge oppure piuttosto l’esatto contrario e cioè
ammetterla (cfr. DTF 141 V 372 per lo scioglimento ordinato dal giudice).
Secondo il TCA la questione di
sapere se il presupposto dell’art. 51 cpv. 1 LADI è realizzato oppure no, può
essere in concreto lasciata aperta, in quanto come è stato indicato alle parti
in occasione dell’udienza del 4 settembre 2019, garantendo loro il diritto di
essere sentito sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e 42 LPGA (cfr. STCA
38.2017.87
del 9 luglio 2018; STF 8C_679/2014 del 1° settembre 2016 consid.
2.2
; RAMI 2000 pag. 335; DTF 128 V 272 consid. 5b/bb; DTF 125 V 368), il
ricorrente non ha comunque diritto all’indennità per insolvenza in relazione ai
salari non percepiti nel periodo 1° gennaio – 30 aprile 2016, in applicazione
dell’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STFA C 27/06 del 25 gennaio 2007).
2.3
L'art. 55 cpv. 1 LADI prevede che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una sentenza pubblicata in DLA
2002.
pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore,
menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del
rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente
- il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo
di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si
esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro
il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre
invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il
datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio obbligo
di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza,
l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo
salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio
credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il
datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi
finanziari.
In una sentenza C 121/03 del 2
settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo
di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento del
salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato
gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le
modalità con le quali fare valere le sue pretese.
In una sentenza 8C_956/2012 del
19.
agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato
l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di
sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps
constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011,
C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de
l'obligation de réduire le dommage”).
Il Tribunale
federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono insufficienti
(« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour
satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C
121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ».).
In una
sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag.
9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo
di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le
proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza 8C_211/2014 del
17.
luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226
seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi
dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la
comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio
fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro
creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove
mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il
suo credito salariale.
Nella
medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza
per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo
continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che
devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata
richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del
datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non
esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga
durata.
In una sentenza 8C_431/2018 del
24.
gennaio 2019 il Tribunale federale ha confermato che si era in presenza di
una violazione grave dell’obbligo di ridurre il danno rilevando:
" (…)
4.2
L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione
ha voluto impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad
un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di
disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno (DTF 114 V 56 consid.
3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato rimanga inattivo per
recuperare le sue pretese salariali, aspettando passivamente la dichiarazione
di fallimento del proprio datore di lavoro (sentenza C 183/97 del 25 giugno
1998.
consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140). Un rifiuto delle
prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che l'assicurato
abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa rinfacciare un
comportamento o una omissione intenzionale o per grave negligenza.
Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione
dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per difendere le
proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia
versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i
quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione
forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del
datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non
esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza
8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto,
il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo
preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel settore,
la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze giuridiche,
un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le spese che
l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie pretese
salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale rapporto
di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le
responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con
quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire
de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii).
4.3
In base ai fatti accertati dal Tribunale delle
assicurazioni, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) e
sostanzialmente non contestati dal ricorrente (consid. 3.2), l'assicurato ha
inviato due solleciti scritti al datore di lavoro, ha rescisso il contratto di
lavoro ed in seguito si è rivolto ad almeno un avvocato. È pacifico però che
non sia stato compiuto alcun altro atto formale nei confronti della società
datrice di lavoro. L'avvocato di fiducia del ricorrente, sentito dalla Cassa,
ha affermato che, pur recandosi ogni due settimane all'ufficio di esecuzioni e
fallimenti al fine di tenere sotto controllo la situazione, dopo le dimissioni
inoltrate dall'assicurato non sono stati inoltrati scritti, visto che a fronte
dei numerosi debiti della società, in considerazione degli irrisori attivi,
qualsiasi passo esecutivo sarebbe stato senza senso (verbale del 18 dicembre
2017.
pag. 3 in basso). La tesi del ricorrente non può essere tutelata. La
manifesta insolvenza (e l'assenza di ogni liquidità) della società datrice di
lavoro dell'assicurato non solo non è stata accertata dai giudici ticinesi, ma
nemmeno è stata comprovata dal ricorrente, per esempio mediante l'annessione al
fascicolo di bilanci. Occorre inoltre sottolineare che non è compito della
persona assicurata di decidere se intraprendere i passi legali per la
realizzazione forzata delle pretese salariali aperte. Infatti, non si può
escludere che nell'imminenza del fallimento o del pignoramento il datore di
lavori saldi almeno una parte degli arretrati (DTF 131 V 196 consid.
4.1.2
pag. 198; sentenza 8C_630/2011 del 3 ottobre 2011 consid. 4.2). Il
ricorrente avrebbe quindi dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui
spese sono relativamente contenute (art. 16 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di
opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, la procedura
di rigetto provvisorio (art. 82 LEF; RS 281.1). Questo al fine di vedere
anche salvaguardata eventualmente la classe del credito nel l'imminente
fallimento (art. 219 cpv. 4 lett. a e cpv. 5 numero 2 LEF; FRANCO LORANDI, in:
Bundesgesetz über Schulbetreibung und Konkurs II, 2010, nota 108 ad art. 219 LEF).
Tutt'al più il ricorrente avrebbe potuto tentare di convenire preventivamente
con la Cassa, prove alla mano, l'eventuale strategia processuale da adottare.
In ogni caso, il semplice conferimento del mandato a un avvocato, lasciando
quest'ultimo decidere autonomamente se iniziare o no una procedura, è
manifestamente insufficiente per adempiere alle esigenze dell'art. 55 cpv. 1 LADI.
Per il resto, è opportuno ricordare all'assicurato che per prassi invalsa
l'agire (anche erroneo) del patrocinatore è imputato al cliente (al riguardo si
veda da ultimo DTF 143 I 284 e
rinvii). In definitiva, il giudizio cantonale resiste al diritto federale. (…)”
Allo stesso risultato il
Tribunale federale è poi giunto anche in due successive sentenze in lingua
italiana: STF 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 e STF 8C_158/2019 del 5 agosto
2019.
Va infine ricordato che in una
sentenza 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in
quali circostanze l’assicurato deve intraprendere la via esecutiva per
rivendicare gli arretrati salariali già durante il rapporto di lavoro.
2.4
Nella presente fattispecie risulta
dagli atti dell’incarto che l’assicurato ha lavorato per __________ dal 1°
novembre 2015 al 30 aprile 2016 (cfr. doc. 11) pattuendo un salario netto di
EUR 30'500.- annui per la stagione 2015/16 (cfr. Contract for cooperation del 25
agosto 2015, doc. 19; sentenza del Pretore del Distretto di __________, doc. 35;
doc. 11 - fr. 4'000.-- mensili -; doc. 37). Egli ha ricevuto il salario fino al
31.
gennaio 2016 e per febbraio 2016 soltanto un acconto.
Il 28/29 gennaio 2019
l’assicurato ha rivendicato l’indennità per insolvenza per il periodo febbraio-aprile
2016.
per complessivi fr. 17’500.-- (fr. 3'000.-- con un supplemento di fr. 6'500.--
per febbraio 2016 e fr. 8'000.-- per il periodo marzo-aprile 2016; cfr. doc.
11-12).
Dalla STCA 34.2017.6 del 30
novembre 2018 in materia di previdenza professionale al consid. 1.8 risulta poi
che il 13 ottobre 2017 il patrocinatore del ricorrente, in uno scritto al TCA,
ha accennato ad una “diffida di pagamento di salari del collega Tettamanti
(datata novembre 2016)”.
Interpellato al proposito dal presidente
del TCA in occasione dell’udienza del 4 settembre 2019, il rappresentante
dell’assicurato ha precisato che il collega __________ “è l’avvocato che ha
inviato la primissima lettera di sollecito di versamento dei salari e che poi,
vista la materia, gli ha trasmesso gli incarti.” (cfr. consid. 1.7.).
Anche dalla sentenza del Pretore
del Distretto di __________ emerge peraltro che “con scritto del 9 novembre
2016.
l’attore ha chiesto di essere pagato per lo stipendio dovuto e arretrato
pari a EUR 17’505.-- e di ricevere gli estratti dei conti individuali AVS,
degli averi pensionistici ed i certificati individuali delle imposte alla
fonte” (cfr. doc. 31-32).
L’assicurato, che da febbraio
2016.
fino alla conclusione del rapporto di lavoro il 30 aprile 2016 non aveva
più ricevuto il salario, ha atteso ancora più di sei mesi prima di
semplicemente sollecitare per la “primissima volta” per iscritto tramite un
rappresentante il versamento dei salari arretrati.
Tale periodo di inattività è
troppo lungo, alla luce dei criteri posti dalla giurisprudenza federale (cfr.
consid. 2.3) e configura una grave negligenza ai sensi dell’art. 55 cpv. 1
LADI.
È vero che il 27 febbraio 2017 il
precedente e l’attuale patrocinatore dell’assicurato hanno promosso una causa
in procedura semplificata, che il Pretore del Distretto di __________ ha
accolto con sentenza del 27 luglio 2018, condannando __________ a pagare
all’assicurato la somma di EUR 17’505.-- oltre interessi al 5% dal 9 novembre
2016.
(cfr. doc. 35-39).
Dopo la sentenza pretorile
l’assicurato non ha più compiuto alcun passo per fare valere i suoi diritti a
livello esecutivo fino al 30 aprile 2019, dopo che la Cassa, nella decisione su
opposizione del 27 marzo 2019, aveva rifiutato il versamento delle indennità
per insolvenza non ritenendo adempiuto il presupposto dell’art. 51 LADI.
Come giustamente sottolineato
dall’amministrazione (cfr. doc. XVI) anche questo periodo di inazione (10 mesi
dalla sentenza del Pretore del Distretto di __________) non è giustificato in
quanto, secondo la giurisprudenza, il fatto che il datore di lavoro abbia una
situazione finanziaria precaria non esonera il richiedente di indennità per
insolvenza di intraprendere tutti i passi necessari per rivendicare i propri
crediti salariali (cfr. STF 8C_441/2007 del 7 aprile 2008 consid. 4; STF
8C_205/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2-4.5;8C_158/2019 del 5 agosto 2019
consid. 4.4-4.7).
In conclusione, avendo
l’assicurato violato l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 LADI,
innanzitutto subito dopo la conclusione del rapporto di lavoro e poi ancora
dopo avere ricevuto la sentenza pretorile a lui favorevole, a ragione la Cassa
non gli ha riconosciuto il diritto alle indennità per insolvenza.
2.5
Il patrocinatore ha chiesto
l’assunzione di alcune prove (cfr. consid. 1.4).
Conformemente, alla costante
giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF
9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017
consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio
2011.
consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16
gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
In concreto, ritenuto che i documenti
già presenti all’inserto, oltre agli elementi discussi ed accertati nel corso
dell’udienza del 4 settembre 2019 (cfr. consid. 1.7.) consentono al TCA di
emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle prove
richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della
risoluzione della vertenza.
Ne
discende che la richiesta di assunzione di ulteriori prove deve essere
respinta.
La decisione su opposizione del
27.
marzo 2019 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata
la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti