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Decisione

38.2019.35

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 ottobre 2019Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i giorni in cui la signora RI 1 svolge la pratica professionale, ma questo

potrebbe variare nelle settimane anche a dipendenza della consegna da svolgere

per la pratica.

2 Lo stage

in questione viene svolto durante il tempo della pratica a seconda disponibilità

anche della struttura in cui la signora RI 1 si reca. La frequenza delle 12 ½ giornate

da gennaio ad aprile potrebbe essere di una ½ giornata a settimana o 1 giorno

ogni 2 settimane o un mix delle due varianti.

3. Un'ulteriore

attività lavorativa il venerdì sarebbe tecnicamente possibile nel caso la

signora RI 1 spostasse i momenti di pratica alla sera o nel corso del fine

settimana. Tuttavia, considerando l'onere richiesto per seguire con profitto

questa formazione che impegna per 5 giorni e una sera a settimana, ritengo

alquanto difficile e oltremodo rischioso caricarsi di altri impegni oltre a

quelli richiesti dallo studio.

4 Nel caso

la signora RI 1 dovesse sfortunatamente interrompere o non poter proseguire la

formazione non ci sarebbero delle conseguenze finanziarie per lei in forma di

penali o multe.

Ad oggi lei ha pagato 900. - CHF per la prima tassa scolastica e

50. - CHF per il materiale scolastico. Ora dovrebbe pagare altri 900. - CHF per

la seconda tassa scolastica del primo anno. Nel caso dovesse interrompere prima

della fine dell'anno scolastico, le verrebbe restituita soltanto una quota

parte.” (Doc. 17)

L’8 marzo 2019 la Sezione del lavoro

ha posto alcune domande anche alla __________:

" (…)

1.

Dal mese di settembre 2018

ad oggi, come sono state ripartite le 20

ore settimanali previste dal contratto

del 23 agosto: 2018 stipulato con la signora

RI 1? Si prega di indicare la data di ogni

giorno lavorato e relativo orario del turno.

Considerandi

2.

La signora RI 1 può concordare con

il vostro istituto, i giorni e gli orari del

suo impegno lavorativo (ad esempio

la sera e/o i fine settimana), oppure la pianificazione

avviene in base alle esigenze

dell'Istituto?

ln particolare, i turni della signora RI 1 possono essere spezzati e/o

eseguiti durante il fine settimana o la sera?

3.

Lo stipendio

della signora RI 1, previsto nel

contratto, è di CHF 1'372.- ("Stipendio annuo lordo").

L'importo "annuo" è corretto o si tratta di

stipendio "mensile"?” (Doc. 18)

Il 13 marzo 2019 l’economo

responsabile, __________, ha così risposto:

" (…)

1.

Ripartizione

20.

ore settimanali previste dal contratto del 23 agosto 2018, dal mese di settembre

2018.

ad oggi: vedi piani mensili allegati (giorni e orario).

2.

- Per quanto

riguarda i giorni e gli orari del suo impegno lavorativo, la pianificazione

avviene in base alle esigenze della nostra Struttura, ma la signora RI 1 può concordare

con il nostro Istituto 3 giorni di libero desiderato al mese.

- I turni della signora RI 1 non sono

spezzati, in quanto il turno per il servizio di attivazione si svol9e dalle 9.00

alle 18.00 con una pausa pranzo della durata di un'ora tra le 13.00 e le 14.00.

È possibile che i turni vengano eseguiti nel fine settimana in base al piano mensile.

3.

L'importo non

è annuo, infatti lo stipendio della signora RI 1 corrisponde a 1'372.- mensili per

il primo anno di scuola, 1'472.- mensili per il secondo anno e 1'572.- mensili per

il terzo anno di formazione.” (Doc. 19/1)

Chiamato ora a pronunciarsi, alla

luce di quanto appena esposto e della documentazione contenuta nell’incarto, il

TCA deve concludere che, a ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurata

inidonea al collocamento.

Da una parte infatti, la

formazione intrapresa dalla ricorrente, della durata di tre anni, sia per

quanto riguarda gli aspetti lavorativi (50% in parallelo alla formazione) sia per

quelli di pura riformazione (teorica e pratica) la impegnano in misura tale da

rendere estremamente limitate le sue possibilità di reperire un’altra

occupazione (cfr. l’esposizione dettagliata della Sezione del lavoro, doc. A

punto 4).

Rispondendo alla domanda n. 18

(cfr. doc. 6/1), la stessa assicurata ha del resto affermato di andare a scuola

il lunedì e il mercoledì, di lavorare il martedì e il giovedì e di essere

libera da impegni il venerdì. Questo giorno però in realtà, secondo quanto

dichiarato dal responsabile di formazione, dovrebbe essere dedicato allo

studio. Inoltre la Sezione del lavoro ha accertato che venerdì 30 novembre 2018

e venerdì 7 dicembre 2018 la ricorrente è stata impiegata presso la __________

(cfr. doc. 19.2).

D’altra parte, esaminata la situazione

secondo criteri oggettivi (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 2.2),

questo Tribunale ritiene che l’assicurata non era disposta ad abbandonare la

sua formazione in caso di reperimento di una nuova occupazione.

Significativa in questo contesto

è la risposta alla domanda n.19 nella quale la ricorrente ha affermato che il

suo desiderio è quello di poter essere indipendente economicamente e che, nel

caso non potesse essere posta al beneficio dell’indennità, continuerebbe la

formazione e verrebbe aiutata finanziariamente dal marito.

Rispondendo alla domanda n. 11 la

ricorrente aveva inoltre precisato di avere scelto d’intraprendere la

formazione come __________, quale trampolino di lancio per un nuovo inserimento

professionale. Questa scelta, peraltro comprensibile alla conclusione del terzo

periodo quadro di disoccupazione, è stata confermata dal recente accertamento

effettuato dal TCA dal quale è emerso che la ricorrente ha iniziato il secondo

anno scolastico (cfr. consid. 1.6).

Alla luce di quanto appena

esposto, la decisione su opposizione del 2 maggio 2019 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti