38.2019.35
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
9 ottobre 2019Italiano27 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2019.35
dc/gm
Lugano
9 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 maggio 2019 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1962, si è iscritta
in disoccupazione nel settembre 2016 e le è stato aperto un termine quadro (il
terzo) dal 3 ottobre 2016 al 2 ottobre 2018, con un guadagno assicurato di fr.
6'513.
L’assicurata ha dichiarato una
disponibilità al lavoro all’80% ed era alla ricerca di un impiego a tempo
parziale in qualità di educatrice di persone diversamente abili (ultima
professione esercitata), operatrice sociosanitaria, curatrice, assistente
sociale, docente di scuola elementare ed ogni altra occupazione adeguata.
Mediante
una “Richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento”, il 25 ottobre 2018
l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha
sottoposto all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro per esame e decisione
la pratica dell’assicurata, essendo sorti dei dubbi riguardanti la sua idoneità
al collocamento, in relazione al percorso formativo iniziato il 3 settembre
2018 per il conseguimento del diploma di __________ presso il Centro __________
di __________.
1.2. Con decisione su opposizione del 2
maggio 2019 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 20 novembre
2018 (cfr. Doc. 8) con la quale l’assicurata è stata ritenuta inidonea al collocamento
dal 3 settembre 2018 in quanto “la concreta disponibilità residua della
signora RI 1 è, in sintesi, a tal punto limitata e condizionata, in termini di
possibilità organizzative rispetto agli impegni scolastici e professionali, da
rendere estremamente incerto il reperimento di un altro impiego.” (cfr. doc.
A).
1.3. Contro la citata decisione su
opposizione, l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il
suo patrocinatore chiede che RI 1 venga ritenuta idonea al collocamento, in
quanto l’assicurata è disponibile in ogni momento ad interrompere la formazione
intrapresa qualora le fosse proposto un posto di lavoro (cfr. doc. I).
1.4. Nella sua risposta di causa del 13
giugno 2019 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso in quanto,
da una parte, la frequentazione di un corso a tempo pieno esclude
l’accettazione di un’attività lucrativa e, d’altra parte, non vi sono elementi
oggettivi che depongano a favore della disponibilità ad interrompere il ciclo
formativo intrapreso (cfr. doc. III).
1.5. Il 14 giugno 2019 questo Tribunale
ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. Doc. IV). Il patrocinatore dell’assicurata, il 26 giugno
2019, ha inviato al TCA uno scritto nel quale ha sottolineato che:
" (…)
La signora
RI 1 ha sempre chiaramente espresso e ribadisce ancora oggi la sua più assoluta
e incondizionata volontà e disponibilità ad accettare in qualsiasi momento
un'occupazione, interrompendo l'attuale formazione (scolastica e
professionale).
2. La signora RI
1 è pertanto stupita - per usare un eufemismo - dai motivi addotti dalla
Sezione del lavoro a giustificazione della sua asserita inidoneità al
collocamento, che altro non sono che semplici congetture e forzature non
supportate da riscontri oggettivi. (…)” (doc. V)
Il 28 giugno 2019 la Sezione del
lavoro si è riconfermata nelle considerazioni e conclusioni di cui alla
risposta al ricorso del 13 giugno 2019 (cfr. doc. VII).
1.6. Il 12 settembre 2019 il Presidente
del TCA ha posto i seguenti quesiti alla giurista della Sezione del lavoro:
" (…) al
fine di evadere il ricorso citato, mi occorre sapere:
1. se l’assicurata è ancora iscritta per il collocamento;
2. se l’assicurata ha reperito un nuovo impiego;
3. se
l’assicurata sta tuttora seguendo la formazione triennale iniziata il 3
settembre 2018 oppure se l’ha abbandonata.”
(Doc. IX)
La giurista __________ della
Sezione del lavoro ha così risposto il 13 settembre 2019:
"
1. L’assicurata è tuttora iscritta al collocamento senza
diritto alle
indennità, con un nuovo termine
quadro (3.10.2018 – 2.10.2020), in quanto per decisione della Cassa __________
del 15 novembre 2018, l’interessata non ha assolto il periodo contributivo
necessario al riconoscimento delle indennità.
2. No, in base
ai dati aggiornati al 27 agosto 2019, a COLSTA non risulta che l’assicurata
abbia reperito un nuovo impiego.
3. In base
all’ultimo colloquio effettuato il 27 agosto 2019 presso l’URC, risulta che
l’assicurata abbia terminato il primo anno di formazione e che ad agosto 2019
fossero previsti diversi esami. Dalle annotazioni della consulente dell’URC nel
sistema COLSTA, non risulta alcuna indicazione relativa ad un eventuale
abbandono della formazione.” (Doc. X)
Invitato dal TCA a formulare
osservazioni scritte, il patrocinatore della ricorrente il 18 settembre 2019 si
è così espresso:
" (…) vi
comunico che quanto indicato dall’Ufficio del lavoro con scritto 13 settembre
2019 in risposta alla vostra richiesta di delucidazioni del 12 settembre 2019 è
corretto, con la precisazione che la signora RI 1 ha iniziato il secondo anno
scolastico.” (Doc. XII)
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Sezione del lavoro ha correttamente ritenuto l’assicurata
inidonea al collocamento dal 3 settembre 2018, momento in cui ha iniziato a frequentare
il corso per il diploma di specialista in attivazione.
Fondamentale presupposto per il
riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che
l’assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI).
L'idoneità al collocamento deve
essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3
marzo 2016 consid. 3.1.)
Oggettivamente l'assicurato deve
essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF
8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005;
DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid.
1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a,
pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U.
Stauffer "Die Arbeitslosenversicherung", Schulthess Polygraphischer
Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208
consid. 1).
Soggettivamente la sua situazione
personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato.
Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità
dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi
dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,
ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più
strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019; STF
8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005;
DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid.
1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a
pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120
V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag.
127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF
112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto
cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n.
24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una
sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole
tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di
lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007
dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al
collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari
non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo
pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di
ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare
soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali,
possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto
condizionatamente.
L’Alta Corte ha pure stabilito
che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che
esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e l’inidoneità
al collocamento (idoneità parziale).
O la persona assicurata è
collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in
ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF
8C_56/2019 del 16 maggio 2019, DTF 143 V 168 consid. 2 pag. 177; STF
8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e
riferimenti ivi menzionati).
È dal profilo della perdita di
lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura
una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un’occupazione
adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124,
consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C
287/03 del 12 maggio 2004).
Infine
è utile evidenziare che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale
per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e
cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è
stata emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019
consid. 3; STF 8C_921/2009 dell’11 dicembre 2009; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF
110 V 102; DLA 1991 pag. 25).
2.2. In una decisione pubblicata in DLA
2001 N. 29 pag. 230 la nostra Massima Istanza si è confermata nella
giurisprudenza pubblicata in DTF 122 V 265 e DLA 1990 N. 22 pag. 139, ribadendo
che un assicurato che frequenta un corso che non soddisfa le condizioni
previste all’articolo 59 segg. LADI ha comunque diritto all’indennità di
disoccupazione se adempie i presupposti del diritto secondo l’art. 8 LADI.
In particolare egli deve
proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto ad interrompere senza
indugio il corso che ha finanziato personalmente se si presenta un’opportunità
d’impiego. In caso contrario, egli non può essere considerato disponibile sul
mercato del lavoro, per cui l’idoneità al collocamento deve essere negata.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 2.2.
Con sentenza C 126/05 del 10
ottobre 2005 l’Alta Corte ha confermato il giudizio con cui il TCA aveva
tutelato l’operato dell’amministrazione che aveva ritenuto un assicurato
inidoneo al collocamento dal settembre 2003 per avere intrapreso a partire dal
1° settembre 2003 una formazione di tecnico in radiologia a tempo pieno che gli
impediva di garantire la sufficiente disponibilità sul mercato del lavoro.
In una sentenza 8C_126/2014
dell’8 luglio 2014 consid. 3.2 la nostra Massima istanza ha ricordato, da un
lato, che la disponibilità di un assicurato ad abbandonare un corso per
assumere un’attività lavorativa deve essere valutata sulla base di criteri
oggettivi. Dall’altro, che le dichiarazioni di volontà dell’assicurato di per
sé non sono sufficienti a dimostrare la sua disponibilità in tal senso e che quest’ultima,
nonché la sua flessibilità vanno esaminate sulla scorta di esigenze più severe.
In proposito cfr. pure STF
8C_246/2014 del 24 giugno 2014 consid. 2.
In una sentenza 8C_56/2019 del
16 maggio 2019 il Tribunale federale ha confermato l’inidoneità al collocamento
di un assicurato dal 1° novembre 2017 (quando ha rivendicato le indennità di
disoccupazione) in quanto dal 1° marzo 2017 aveva intrapreso una formazione,
per diventare naturopata, prevista dal marzo 2017 all’ottobre 2019 (consid.
3.3.2), che non gli permetteva di svolgere un lavoro a tempo pieno e che non
era oggettivamente disposto ad abbandonare.
2.3. In una sentenza 38.2014.35 del 25
agosto 2014, questa Corte ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso di un
assicurato dopo aver accertato che lo stesso, alla ricerca di un impiego a
tempo pieno quale specialista in informatica, ha iniziato il 16 settembre 2013
a frequentare a tempo pieno i corsi per l'ottenimento di un “Bachelor of
science in ingegneria informatica TP” presso la SUPSI. Per quanto attiene
invece al successivo periodo dal 17 febbraio al 14 settembre 2014, il TCA ha
invece accertato che il ricorrente necessitava solo di ottenere ancora 18
crediti ECTS dei 30 crediti ECTS previsti dal programma di studio, equivalente
al 60% e quindi ammesso un'idoneità al collocamento con una disponibilità del
40%, escludendo la rilevanza ai fini del giudizio di un'attività svolta in quel
periodo poiché non è stata apportata la prova che questa attività è stata
esercitata in misura superiore al 40%.
La
Massima istanza, con giudizio 8C_704/2014 dell’8 gennaio 2015, ha respinto il
ricorso inoltrato contro la sentenza appena esposta.
In proposito cfr. pure STF
8C_289/2015 del 12 ottobre 2015.
Questa Corte in una sentenza
38.2014.14 del 16 febbraio 2015, ha considerato inidoneo al collocamento, e
quindi non più normalmente disponibile sul mercato del lavoro, un assicurato
che aveva sottoscritto un contratto di lavoro e parallelamente iniziato una
formazione necessaria per svolgere la sua professione. L’assicurato aveva
chiesto di essere ritenuto idoneo al collocamento nella misura del 50% per un
periodo limitato nel tempo, affermando di essersi accordato con il datore di
lavoro al momento della firma del contratto per poter lavorare a tempo ridotto.
Il TCA ha deciso in questo
senso anche in una successiva sentenza 38.2015.33 del 14 settembre 2015
considerando idoneo al collocamento per un'attività all'80% un assicurato che
non era totalmente disponibile per il mercato del lavoro avendo iniziato presso
la SUPSI di Manno una formazione della durata di quattro anni denominata
"Bachelor of Science in Ingegneria informatica".
In una sentenza 38.2016.45 del
9 gennaio 2017, il TCA ha considerato inidonea al collocamento per un periodo
limitato nel tempo un’assicurata che non si poteva considerare a disposizione
del mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste, visto l’impegno
assunto dalla medesima concernente una formazione di sei anni tesa
all’ottenimento della laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli
studi di Milano-Bicocca.
In una sentenza 38.2017.70 del
26 febbraio 2018, il TCA ha confermato la decisione di inidoneità al
collocamento nel caso di un’assicurata che non era a disposizione del mercato
del lavoro alle condizioni normalmente richieste, visto l’impegno da lei assunto
per svolgere un Master in Economics and International Policies all’USI di
Lugano.
Infine in una sentenza 38.2017.69
del 1° marzo 2018 il TCA ha concluso che, a ragione, l’amministrazione aveva
ritenuto un assicurato idoneo al collocamento, tranne nei giorni in cui ha effettivamente
frequentato il Corso di preparazione all’esame per l’ottenimento del diploma
cantonale di esercente organizzato dalla Gastroticino, e in quelli nei quali ha
sostenuto i relativi esami (i giorni di corsi e di esami si sono svolti
complessivamente dal 18 gennaio al 10 aprile 2017).
Il TCA ha pure ritenuto non
credibile alla luce dell’insieme delle circostanze del caso, che l’assicurato
avrebbe interrotto la formazione se avesse reperito un nuovo impiego.
2.4. Nell’evenienza concreta, dalla documentazione
agli atti, emerge che nel mese di settembre 2018 (e quindi un mese prima della
conclusione del terzo termine quadro per la riscossione delle prestazioni)
l’assicurata ha iniziato una formazione quale __________ presso il Centro __________
di __________ della durata di 3 anni.
Tale corso viene offerto in
parallelo all’esercizio della professione e comprende 3’600 ore di cui 1’440 di
teoria a scuola, 1’440 di pratica e 720 di lavoro derivanti da 3 anni al 50%,
per un totale di 900 ore all’anno.
Il primo anno sono previsti 2
giorni di scuola per settimana, il secondo 1,5 giorni e il terzo 1 giorno.
Il primo anno sono previste due
mezze giornate (8 ore) di pratica per settimana, il secondo anno 12 ore (tre
mezze giornate) e il terzo anno 16 ore (quattro mezze giornate).
Viene prelevata una tassa di CHF
900.-- per ciascun semestre di formazione oltre a CHF 800.-- complessivi per
l’intera formazione (cfr. doc. 8).
Il 25 ottobre 2018 l’URC di __________
ha chiesto all’UG di verificare l’idoneità al collocamento della ricorrente,
rilevando:
" La Signora
è iscritta in disoccupazione dal 01.10.2016 con termine quadro che è scaduto al
01.10.2018.
Disponibilità al collocamento nella misura del 80% da sabato a giovedì
dalle 06.00 alle 22.00.
Dal 03.09.2018 ha iniziato un lavoro in stage presso la __________
ad __________ nella misura del 50% e per il restante 50% ha iniziato la scuola
di specialista in attivazione.” (Doc. 5)
Il 9 novembre 2018 l’assicurata è
stata sentita da un ispettore dell’UG. In quell’occasione è stato allestito un
verbale, firmato dall’assicurata, del seguente tenore:
" (…)
D1: Descriva la sua situazione famigliare.
R1: Sono sposata dal 1998 con __________ e non abbiamo figli.
D2: Suo marito lavora?
R2: Mio marito lavora.
D3: Prima di arrivare in Svizzera dove abitava?
R3: Prima
abitavamo negli __________ e siamo arrivati in Svizzera all'inizio del 2006.
D4: Prima di
arrivare in Svizzera che attività professionale esercitava?
R4: Ho lavorato
negli __________ come volontaria. ln precedenza ho lavorato anche in Svizzera,
nel Canton __________, come educatrice e sempre nell'ambito sociale.
D5: La residenza di __________ è di proprietà oppure in affitto?
R5: Abitiamo in una casa e non in un appartamento.
D6: Oltre alla
residenza di __________, possiede un'altra soluzione abitativa in Svizzera?
All'estero?
R6: No.
D7: Possiede
un'autovettura e/o motoveicolo intestata a suo nome in Svizzera? Se si, da
quando? All'estero?
R7: Si ho una __________.
D8: Descriva le sue esperienze professionali
R8: Come
predetto ho lavorato nell'ambito sociale, ho conseguito un diploma di
assistente sociale.
D9: Quali sono le sue aspettative professionali?
R9: Mi
piacerebbe tornare dal mio precedente datore di lavoro e mi piacerebbe tornare a
fare l'educatrice oppure animatrice.
D10: Come esegue le
ricerche di lavoro? In quali settori professionali ricerca?
R10: Ho provato un
po' tutti i metodi, ho partecipato a concorsi, oppure candidature spontanee:
in forma scritta oppure presentandomi di persona. Ho utilizzato le mie
conoscenze ed il "passaparola".
D11: Dalla
documentazione in nostro possesso risulta aver esaurito le indennità di disoccupazione.
Quali sono le sue intenzioni nei confronti della Cassa disoccupazione ed
Ufficio regionale di collocamento?
R11: II mio
obiettivo è quello di reinserirmi al più presto nel mondo del lavoro, ho scelto
di continuare la mia formazione come specialista __________, sempre nel
settore-sociale, in quanto ritengo questa formazione un trampolino di lancio per
un nuovo inserimento professionale. Desidero rimanere iscritta in disoccupazione
e se verrà stabilito il mio diritto, continuare a poter beneficiare delle indennità
di disoccupazione.
D12: Dalla
documentazione in nostro possesso risulta aver iniziato, da poco, una nuova
attività professionale di fatto uno stage, corretto? Di cosa si tratta?
R12: Presso la casa
per anziani di __________ mi occupo di una prima valutazione delle risorse de residenti
ed in seguito stabilisco un percorso di attivazione, vale a dire cerco di coinvolgerli
in attività psicofisiche. Per ora, essendo al primo anno, seguo una persona (a titolo
di pratica), solo ogni tanto lavoro con un gruppo, questo solo per il primo
anno.
D13: Dalla
documentazione in nostro possesso risulta aver iniziato anche un percorso di formazione,
corretto? Di cosa si tratta?
R13: Questa è la parte
teorica che si svolge presso la sede di __________ (__________). La formazione
avviene di martedì dalle 08.30 fino alle 16:15 ed il secondo giorno il giovedì
dalle 14:00 alle 21:00. Questa è la parte teorica comprensiva di compiti e studi.
D14: Per quale
ragione ha deciso d'iscriversi al corso quale "specialista in attivazione"
presso la __________ di __________?
R14: In quanto
penso che questa ulteriore formazione mi permetta di agevolare il mio
rinserimento nel mondo del lavoro.
D15: Il percorso
formativo presso la __________ è articolato sulla durata di 3 anni, corretto?
Come organizzata la frequenza ai corsi? Vi è obbligo di frequenza?
R15: Esatto, la formazione
è obbligatoria (penso che bisogna avere una frequenza non inferiore - 70-80%
per ottenere il diploma).
D16: Quali sono
gli oneri finanziari derivanti dalla frequenza al predetto corso? (__________)
R16: Pago 900.- franchi a semestre, vale a dire 1800.- all'anno.
D17: II percorso
formativo quale "specialista in attivazione" può essere
interrotto/sospeso per poi essere riattivato? Se si, vi sono delle conseguenze
finanziarie?
R17: Non sono
sicura ma penso sia possibile. Non sono a conoscenza di eventuali costi e/o
possibilità di rimborsi
D18: Tenuto debitamente
conto dei suoi impegni al corso __________ di __________ e delle ore di lavoro
presso la __________ di __________, com'è organizzata la sua settimana?
Concretamente, quanto tempo rimane a disposizione per il collocamento?
R18: Il lunedì ed il
mercoledì vado a scuola (formazione teorica) e solo ogni tanto (di norma 1
week-end al mese) abbiamo corsi di formazione. Come già detto il martedì ed il giovedì
lavoro; di fatto solo il venerdì sono completamente libera dagli impegni.
D19: Nel caso non
le venissero riconosciute le indennità di disoccupazione, chi provvederà al suo
sostentamento durante gli studi?
R19: Il mio
desiderio è quello di poter essere indipendente economicamente e sempre
perseguirò questo obiettivo. Ma nel caso non potessi essere posta al beneficio
delle indennità, continuerei la formazione e ci sarebbe mio marito che mi aiuta
finanziariamente.
D20: Può
confermare che da quando è iscritta in disoccupazione ha sempre dichiarato
all'URC ed alla Cassa disoccupazione tutte le attività professionali
che ha esercitato?
R20: Assolutamente si.
D21: Può
confermare che da quando è iscritto in disoccupazione ha sempre dichiarato alla
Cassa disoccupazione tutte le sue entrate finanziarie?
R21: Si certo.
D22: Tra gli
obblighi delle persone iscritte in disoccupazione vi è l'obbligo di cercare
personalmente un'occupazione adeguata, se necessario anche fuori della professione
precedentemente svolta. La persona in cerca d'occupazione deve poter comprovare
tale impegno, segnatamente attraverso il formulario "Prova degli sforzi
personali per trovare lavoro". È disposta ad ottemperare a
quest'obbligo?
R22: Certamente si.
D23: Tra gli
obblighi delle persone iscritte in disoccupazione vi è l'Obbligo di accettare
qualsiasi occupazione ritenuta adeguata. È disposta ad ottemperare a
quest'obbligo?
R23: Certo che si.
R24: Tra gli
obblighi delle persone iscritte in disoccupazione vi è l'obbligo di partecipare
ai provvedimenti di reintegrazione (segnatamente programmi occupazionali e
altri provvedimenti del mercato di lavoro). È disposta ad ottemperare a
quest'obbligo?
R24: Certo che si,
anzi ritengo che quanto svolto fino ad ora è stato molto utile.
D25: Tra gli
obblighi delle persone iscritte in disoccupazione vi è l'obbligo di autorizzare
tutte le persone e i Servizi (datore di lavoro, medici, assicurazioni, organi
ufficiali ecc...) a fornire, nel singolo caso, tutte le informazioni necessarie
per accertare i diritti e per stabilire le prestazioni
assicurative; devono altresì collaborare agli accertamenti
richiesti da parte dell'autorità esaminante (art. 28 e art. 46 LPGA).
Premesso quanto esposto, autorizza l'Ufficio giuridico a compiere tutti gli
accertamenti del caso, ritenuti pertinenti, ed a raccogliere tutte le informazioni
di cui ha bisogno, presso terzi, in merito alla sua situazione
personale/professionale al fine di stabilire il suo diritto?
R25: Assolutamente si.
D26: Vuole aggiungere qualche cosa?
R26: Il mio
obbiettivo è quello di trovare al più presto un nuovo lavoro che permetta di
essere indipendente. (…)” (Doc. 6/1)
Il 7 febbraio 2019 __________,
responsabile della formazione di __________ presso il __________ di __________
ha dichiarato:
" Con la
presente si certifica che l'occupazione della signora RI 1 presso la __________
si suddivide in due parti:
- La prima
intesa come lavoro in parallelo alla formazione nella misura del 50%, vale a
dire 2.5 giorni la settimana (960 ore/annue);
- La seconda
nella forma di pratica professionale su consegne definite dalla scuola. I tempi
di questa pratica professionale corrispondono di regola a 2 mezze giornate
durante il primo anno, 3 mezze giornate durante il secondo anno e 4 mezze
giornate nel corso del terzo anno. Per quanto concerne la parte della pratica
professionale, talvolta queste consegne non vengono svolte nella casa per
anziani in quanto è più indicato altrove: a scuola, a casa o in un'istituzione
di una compagna di scuola. Gli studenti hanno la facoltà di organizzare
liberamente queste pratiche secondo quanto risulta maggiormente opportuno.”
(Doc. 13/1)
Il 1° marzo 2019 la Sezione del
lavoro ha posto i seguenti quesiti a __________:
" (…)
AI fine di poter evadere la pratica pendente presso il nostro
Ufficio, vista l'autorizzazione sottoscritta /dal
legale della signora RI 1, avv. RA 1, a fornire informazioni da parte vostra
(qui allegata in copia), la preghiamo di voler rispondere, con cortese
sollecitudine, alle seguenti domande:
1. In base alla vostra
dichiarazione del 7 febbraio 2019 (pure allegata), l'occupazione della signora RI
1 presso la __________ di __________ si suddivide in un 50% di
"lavoro in parallelo alla formazione", rispettivamente in una
"pratica professionale" quantificabile in due mezze giornate il primo
anno.
1.1. Può specificare se si tratti di due mezze giornate a
settimana?
1.3. Nel
caso della signora RI 1, può indicarci in quale/i giorno/i si tengono queste
due mezze giornate di "pratica professionale"?
2. La signora RI
1 ha pure sottoscritto una "Convenzione" (qui allegata) con
l'Istituzione __________ e con il __________, per dei momenti formativi
quantificati in 12 mezze giornate nel periodo compreso tra gennaio e aprile
2019.
Può indicarci in quale/i giorno/i si
svolgono tali momenti formativi e con quale frequenza?
3. Durante il
primo anno di formazione, tenuto conto del calendario scolastico e degli
impegni summenzionati, sarebbe a vostro parere fattibile l'esercizio di
un'ulteriore attività lavorativa il venerdì, e/o ci sarebbero delle
limitazioni?
4. Nel caso
(ipotetico) in cui dovesse interrompere il ciclo di studi, quali sarebbero le
conseguenze finanziarie per la signora RI 1? La preghiamo di indicare
l'ammontare delle quote d'iscrizione già versate, come pure altri costi di
formazione (materiale scolastico, ecc.) non rifondibile.” Doc. 16)
Il responsabile di formazione del
__________ ha così risposto il 6 marzo 2019:
" (…)
1.1 La parte
della pratica professionale, nel corso del primo anno di formazione,
corrisponde a 2 mezze giornate a settimana, che le persone in formazione sono
libere di collocare quando è più opportuno (secondo le necessità della
struttura e del tipo di pratica richiesta), tranne nei momenti di scuola.
1.3 Non conosco
Fatti
i giorni in cui la signora RI 1 svolge la pratica professionale, ma questo
potrebbe variare nelle settimane anche a dipendenza della consegna da svolgere
per la pratica.
2 Lo stage
in questione viene svolto durante il tempo della pratica a seconda disponibilità
anche della struttura in cui la signora RI 1 si reca. La frequenza delle 12 ½ giornate
da gennaio ad aprile potrebbe essere di una ½ giornata a settimana o 1 giorno
ogni 2 settimane o un mix delle due varianti.
3. Un'ulteriore
attività lavorativa il venerdì sarebbe tecnicamente possibile nel caso la
signora RI 1 spostasse i momenti di pratica alla sera o nel corso del fine
settimana. Tuttavia, considerando l'onere richiesto per seguire con profitto
questa formazione che impegna per 5 giorni e una sera a settimana, ritengo
alquanto difficile e oltremodo rischioso caricarsi di altri impegni oltre a
quelli richiesti dallo studio.
4 Nel caso
la signora RI 1 dovesse sfortunatamente interrompere o non poter proseguire la
formazione non ci sarebbero delle conseguenze finanziarie per lei in forma di
penali o multe.
Ad oggi lei ha pagato 900. - CHF per la prima tassa scolastica e
50. - CHF per il materiale scolastico. Ora dovrebbe pagare altri 900. - CHF per
la seconda tassa scolastica del primo anno. Nel caso dovesse interrompere prima
della fine dell'anno scolastico, le verrebbe restituita soltanto una quota
parte.” (Doc. 17)
L’8 marzo 2019 la Sezione del lavoro
ha posto alcune domande anche alla __________:
" (…)
1.
Dal mese di settembre 2018
ad oggi, come sono state ripartite le 20
ore settimanali previste dal contratto
del 23 agosto: 2018 stipulato con la signora
RI 1? Si prega di indicare la data di ogni
giorno lavorato e relativo orario del turno.
Considerandi
2.
La signora RI 1 può concordare con
il vostro istituto, i giorni e gli orari del
suo impegno lavorativo (ad esempio
la sera e/o i fine settimana), oppure la pianificazione
avviene in base alle esigenze
dell'Istituto?
ln particolare, i turni della signora RI 1 possono essere spezzati e/o
eseguiti durante il fine settimana o la sera?
3.
Lo stipendio
della signora RI 1, previsto nel
contratto, è di CHF 1'372.- ("Stipendio annuo lordo").
L'importo "annuo" è corretto o si tratta di
stipendio "mensile"?” (Doc. 18)
Il 13 marzo 2019 l’economo
responsabile, __________, ha così risposto:
" (…)
1.
Ripartizione
20.
ore settimanali previste dal contratto del 23 agosto 2018, dal mese di settembre
2018.
ad oggi: vedi piani mensili allegati (giorni e orario).
2.
- Per quanto
riguarda i giorni e gli orari del suo impegno lavorativo, la pianificazione
avviene in base alle esigenze della nostra Struttura, ma la signora RI 1 può concordare
con il nostro Istituto 3 giorni di libero desiderato al mese.
- I turni della signora RI 1 non sono
spezzati, in quanto il turno per il servizio di attivazione si svol9e dalle 9.00
alle 18.00 con una pausa pranzo della durata di un'ora tra le 13.00 e le 14.00.
È possibile che i turni vengano eseguiti nel fine settimana in base al piano mensile.
3.
L'importo non
è annuo, infatti lo stipendio della signora RI 1 corrisponde a 1'372.- mensili per
il primo anno di scuola, 1'472.- mensili per il secondo anno e 1'572.- mensili per
il terzo anno di formazione.” (Doc. 19/1)
Chiamato ora a pronunciarsi, alla
luce di quanto appena esposto e della documentazione contenuta nell’incarto, il
TCA deve concludere che, a ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurata
inidonea al collocamento.
Da una parte infatti, la
formazione intrapresa dalla ricorrente, della durata di tre anni, sia per
quanto riguarda gli aspetti lavorativi (50% in parallelo alla formazione) sia per
quelli di pura riformazione (teorica e pratica) la impegnano in misura tale da
rendere estremamente limitate le sue possibilità di reperire un’altra
occupazione (cfr. l’esposizione dettagliata della Sezione del lavoro, doc. A
punto 4).
Rispondendo alla domanda n. 18
(cfr. doc. 6/1), la stessa assicurata ha del resto affermato di andare a scuola
il lunedì e il mercoledì, di lavorare il martedì e il giovedì e di essere
libera da impegni il venerdì. Questo giorno però in realtà, secondo quanto
dichiarato dal responsabile di formazione, dovrebbe essere dedicato allo
studio. Inoltre la Sezione del lavoro ha accertato che venerdì 30 novembre 2018
e venerdì 7 dicembre 2018 la ricorrente è stata impiegata presso la __________
(cfr. doc. 19.2).
D’altra parte, esaminata la situazione
secondo criteri oggettivi (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 2.2),
questo Tribunale ritiene che l’assicurata non era disposta ad abbandonare la
sua formazione in caso di reperimento di una nuova occupazione.
Significativa in questo contesto
è la risposta alla domanda n.19 nella quale la ricorrente ha affermato che il
suo desiderio è quello di poter essere indipendente economicamente e che, nel
caso non potesse essere posta al beneficio dell’indennità, continuerebbe la
formazione e verrebbe aiutata finanziariamente dal marito.
Rispondendo alla domanda n. 11 la
ricorrente aveva inoltre precisato di avere scelto d’intraprendere la
formazione come __________, quale trampolino di lancio per un nuovo inserimento
professionale. Questa scelta, peraltro comprensibile alla conclusione del terzo
periodo quadro di disoccupazione, è stata confermata dal recente accertamento
effettuato dal TCA dal quale è emerso che la ricorrente ha iniziato il secondo
anno scolastico (cfr. consid. 1.6).
Alla luce di quanto appena
esposto, la decisione su opposizione del 2 maggio 2019 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti