Lexipedia

Decisione

38.2019.39

Rettamente negate ID (posiz. analoga a DL della moglie da cui viveva separato). Valutazione diritto ID basata su un pronostico, non a posteriori. Moglie ceduto azioni ma rimasta organo della società. Regime separaz. beni / separaz. di fatto ininfluenti. Sentenza divorzio emessa dopo decis. su opp

22 gennaio 2020Italiano34 min

lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2019.39

RS/sc

Lugano

22 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 giugno 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 16 maggio 2019 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione

del 16 maggio 2018 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la

precedente decisione del 23 gennaio 2019 (cfr. doc. 90) ed ha negato a RI 1,

iscrittosi in disoccupazione con effetto dal 1° gennaio 2019 (cfr. doc. 157),

il diritto alle indennità, argomentando:

" (…)

2. Nell’evenienza concreta emerge come l’opponente,

nel corso del termine quadro per il periodo di contribuzione (1° gennaio 2017 –

31 dicembre 2018), abbia lavorato per la spettabile __________ di __________

dal 1° febbraio 2002 al 31 dicembre 2018, società della quale la moglie

deteneva l’intero pacchetto azionario.

(…).

Dagli accertamenti esperiti la cassa ha

potuto appurare come l’intero pacchetto azionario della società __________

fosse detenuto dalla moglie del qui opponente fino al 31 dicembre 2018. In

seguito alla vendita della società, su richiesta dei nuovi azionisti, la Signora

RI 1 ha mantenuto una funzione in seno al Consiglio di amministrazione al fine

di effettuare il trapasso della clientela alla nuova direzione. A decorrere dal

24 aprile 2019 la moglie del qui opponente risulta membro con firma collettiva

a due della società: detta funzione, a mente della Cassa, non la esclude dalla

cerchia degli aventi potere decisionale in seno alla ditta __________.

Per quanto riguarda le pratiche di

separazione/divorzio in essere tra i Signori RI 1, si rileva come il qui

opponente abbia confermato che le stesse sono in fase di elaborazione, motivo

per cui allo stato attuale risultano ancora coniugati.

Stando a quanto precede ed in virtù della

verosimiglianza preponderante si ritiene come non possa essere escluso il

rischio di abuso, in considerazione del fatto che la signora RI 1 mantiene, in

seno alla __________, una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e i

Signori RI 1 risultano tuttora coniugati.

(…)” (Doc. A)

1.2. Contro la decisione su

opposizione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo

ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa.

A sostegno della propria

pretesa la parte ricorrente ha addotto:

" (…)

7. In primo luogo, il ricorrente e la moglie si sono separati da

ormai quasi due anni e non hanno più alcun rapporto tra loro. Le comunicazioni

tra i coniugi avvengono prevalentemente per il tramite dei rispettivi legali

tra i quali la scrivente. Gli unici scambi verbali, limitati allo stretto

necessario, si limitano alle questioni relative alla figlia nata dalla loro

unione. Attualmente sono in corso, da diversi mesi ormai, trattative per

l’inoltro di una procedura di divorzio, che come noto necessita di un po’ di

tempo. In ogni caso, seppur legalmente ancora sposati, i coniugi non hanno come

detto più alcun tipo di rapporto tra loro. Circostanza che emerge da quanto

dichiarato dal ricorrente nel verbale 3.5.2019 (doc. C) dove ha riferito di

essere separato dalla moglie da ottobre 2017, momento in cui ha lasciato

l’abitazione coniugale per non farci più ritorno. Aggiungendo inoltre di come i

rapporti con quest’ultima siano difficoltosi e del fatto che sono attualmente

in fase di divorzio.

Già considerato questo aspetto, la decisione su opposizione deve

essere annullata. Se è vero che l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI ha lo scopo di

sanzionare ed evitare gli abusi, nell’evenienza concreta un rischio di tale

natura non si realizza. Infatti il marito come detto non ha più alcun rapporto

con la moglie, la quale l’ha licenziato senza preavviso e senza nemmeno

informarlo dell’imminente vendita della società. Il ricorrente non ha più avuto

nulla a che fare con la __________ e nemmeno con la moglie, dalla quale è

separato ormai da quasi due anni e con la quale è in trattativa per concludere

il divorzio. Già sotto questo aspetto può essere escluso, con il grado della

verosimiglianza preponderante, il rischio di un’elusione delle disposizioni

concernenti l’indennità per lavoro ridotto, così come il rischio di un ricorso

abusivo alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Prove: doc. C, richiamo incarto n. 34/2019 e 34B/2019 dalla Cassa

disoccupazione

8. Secondariamente, come emerso nel corso dell’istruttoria, la

moglie del signor RI 1, detentrice dell’intero pacchetto azionario della __________

fino al 31 dicembre 2018, ha venduto la società ed ha mantenuto la sua funzione

in seno al Consiglio di amministrazione al fine di effettuare il trapasso della

clientela alla nuova direzione. A far tempo dal 24 aprile 2019 ella è iscritta

come membro con firma collettiva a due della __________ (doc. D).

Il presidente della __________ signor __________, nel verbale

dinanzi alla Cassa e su domande scritte, ha rilevato che la moglie del signor RI

1 è rimasta in carica nel CdA al fine esclusivo di presentare la clientela alla

nuova direzione ed accompagnarla nel passaggio al nuovo gruppo (doc. E, doc.

F). La funzione rivestita dalla signora RI 1 nel CdA, attualmente quale membro

con firma collettiva, terminerà al massimo a fine 2019 oppure a fine passaggio

clientela, come da accordi presi nell’ambito della compravendita della società

(doc. G, art. 2 lett. j). La moglie è pertanto ancora attiva presso la __________

con una posizione ridimensionata e temporanea e che non permette alla stessa di

avere alcun tipo di potere decisionale.

(…).

9. Alla luce di ciò deve essere ritenuta esclusa qualsiasi

possibilità di elusione delle disposizioni concernenti l’indennità di

disoccupazione, così come il rischio di abuso delle prestazioni di

disoccupazione. Secondo la Prassi LADI ID, marginale B28, “se i fatti

contraddicono chiaramente l’iscrizione nel registro di commercio, la cassa deve

basarsi su di essi.” Come riportato al punto che precede, se è vero che da

un lato la signora RI 1 è iscritta a RC come membro con firma collettiva a due,

dall’altro i fatti indicano chiaramente come la stessa non abbia di fatto più

alcun potere decisionale e quindi nessuna posizione analoga a quella di un

datore di lavoro.

Si rileva inoltre che sempre secondo la Prassi LADI, marginale

B27, quali costellazioni che determinano se una persona ha lasciato

definitivamente l’azienda o ha cessato di occupare una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro viene citata la cessione dell’azienda o della

partecipazione finanziaria con conseguente perdita della posizione analoga a

quella di un datore di lavoro.

Pertanto a torto la Cassa considera l’attuale e comprovata

posizione – di passaggio – della moglie del ricorrente quale posizione analoga

a quella di un datore di lavoro.

A titolo abbondanziale si rileva infine che dal momento della

vendita della società non vi è stata ancora alcuna decisione da parte del CdA.

(…)” (doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 1°

luglio 2019 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, osservando:

" (…) l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI si applica anche in casi in

cui non vi è un abuso effettivo delle prestazioni di disoccupazione e che, in

un caso come quello in esame – dove la moglie della persona che richiede le

prestazioni di disoccupazione è membro del consiglio di amministrazione dell’ex

datore di lavoro – non è necessario che la Cassa esperisca ulteriori

accertamenti in merito al potere decisionale della moglie in seno alla società.

Infatti, quale membro del consiglio di amministrazione, la moglie del ricorrente

gode ex lege di un notevole potere decisionale ai sensi della precitata

disposizione, con la conseguenza di escludere il marito dal diritto alla

prestazione di disoccupazione fintanto che ella rimane nell’organo decisionale

della società. Di conseguenza, il fatto che l’attuale Presidente della __________

abbia comunicato che la signora RI 1 non detenga potere decisionale all’interno

della società, risulta ininfluente nella presente fattispecie.

Per gli stessi motivi, non è neppure d’aiuto il fatto che tra i

coniugi sia in atto una procedura di divorzio, infatti come evidenziato sopra,

fintanto che il divorzio non è pronunciato, il ricorrente nella situazione

attuale, è escluso dal diritto alle prestazioni richieste. (…)” (Doc. III)

1.4. Il 28 agosto 2019 è pervenuto

al TCA uno scritto con cui l’avv. RA 1, a comprova della definitiva

compromissione dei rapporti tra l’assicurato e la moglie, ha comunicato che i

medesimi hanno sottoscritto una convenzione di divorzio comune con accordo

completo (cfr. doc. V).

La patrocinatrice del

ricorrente il 30 agosto 2019 ha, inoltre, trasmesso copia della convenzione di

divorzio sottoscritta dai coniugi __________ il 23, rispettivamente 29 agosto

2019, dell’istanza di divorzio con accordo comune del 30 agosto 2019

indirizzata alla Pretura del Distretto di __________ e di una lettera

accompagnatoria del 30 agosto 2019 alla Pretura da parte dell’avvocato della

moglie dell’insorgente (cfr. doc. VI + H-J).

1.5. L’11 settembre 2019 la Cassa

si è riconfermata integralmente con quanto esposto nella risposta di causa

(cfr. doc. VIII).

1.6. L’avv. RA 1, il 12 settembre

2019, ha inviato copia della citazione all’udienza di divorzio del 13 novembre

2019 (cfr. doc. IX+1) e il 28 novembre 2019 copia della sentenza di divorzio

emanata dalla Pretura di __________ il 21 novembre 2019, precisando che i

coniugi __________ hanno reciprocamente rinunciato a interporre appello (cfr.

doc. XII + K).

1.7. I doc. IX + 1 e XII + K sono

stati trasmessi per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XI; XIII).

in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se il ricorrente abbia oppure no

diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° gennaio 2019.

Fondamentale presupposto

per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra

l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. art.

8 cpv. 1 lett. a e art. 10 LADI).

L’art. 31 cpv. 3 LADI

prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

a. i lavoratori, la

cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.

Fatti

I disposti relativi

all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma

corrispondente.

Ciò non comporta,

tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto

alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

Con decisione pubblicata

in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio

2007 Tribunale federale) ha infatti esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3

lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il

lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro

non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato

dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo

amministratore della ditta.

Nelle sentenze pubblicate

in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in

SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre, deciso che un dipendente membro del

consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b

del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un membro del

consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che

sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui

esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016;

STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).

In una sentenza

8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi

temi le seguenti considerazioni:

" (…) Il

primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un

impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv.

3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di

quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura

aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali.

Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle

indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che

essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel

registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi

rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un

diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà

partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF

120 V 525 consid. 3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del

consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la

legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,

che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle

decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema

direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b

CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio

d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,

quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori

accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF

120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno

all'azienda (DTF

122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è

pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008,

la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne

discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la

giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la

precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego.

(…)"

Il TCA

sottolinea che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è

unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di

prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità

di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione

professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro

coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Questo

principio è stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016,

nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.2. Dans

plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid.

4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement

de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la

loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de

travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante

leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur

activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des

conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de

cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces

mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent

l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans

une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se

faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les

activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint

de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur

lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec

celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise.

Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est

seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait -

justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois

être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il

entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas

de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié,

lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle

son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que

cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à

l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou

les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la

perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple

statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle,

n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour

laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette

problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,

2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de

chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur,

in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"

Il rischio d’abuso non

esiste dunque più quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni

legame con la ditta.

Sempre secondo la

giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art.

809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di

amministrazione di una SA (cfr. 8C_191/2014 del 4 giugno 2014; STF 8C_776/2011

del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4

luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto

2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA

38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF

9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).

In una sentenza

8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un

giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di

disoccupazione a un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo

ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito

finanziariamente alla costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla

Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicata in DLA 2016 N. 5 pag. 132.

In una sentenza 38.2016.65

del 6 marzo 2017 il TCA ha escluso il diritto all’indennità per insolvenza nel

caso di un assicurato che deteneva un terzo del capitale sociale di una Sagl,

costituita da una società anonima, la quale aveva sottoscritto con il

ricorrente e altri due soci a tale scopo un mandato fiduciario (cfr. anche STCA

38.2018.52 del 5 novembre 2018).

A proposito della

partecipazione finanziaria importante come motivo per escludere il diritto alle

prestazioni vedi pure STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009; STCA 38.2016.12

del 5 settembre 2016; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012; STCA 38.2008.3 del

12 marzo 2008.

Nella STF 8C_621/2018 del

20 marzo 2019, pubblicata in DTF 145 V 200, in DLA 2019 N. 5 pag. 177 e in SVR

2019 ALV N. 5 pag. 17, è stata confermata la giurisprudenza,

secondo cui l'influenza determinante di un socio di una Sagl secondo il diritto

svizzero (con o senza funzione di gerente) risulta già dalla sua posizione di

socio in quanto tale.

In

quel caso di specie il diritto alle indennità di disoccupazione è stato negato a un socio

(partecipazione del 12%) di una società a garanzia limitata secondo il

diritto tedesco.

La giurisprudenza di cui

sopra relativa alla posizione analoga a un datore di lavoro dei soci di una

Sagl secondo il CO svizzero vale infatti anche per i soci di una Sagl secondo

la GmbHG tedesca.

2.2. Come visto, l’Alta Corte ha

avuto modo di ampliare il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in

DTF 123 V 234 al coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c

LADI, ossia di coloro che, come soci, compartecipi finanziari o

membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono

influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (cfr.

sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza

C 193/04 del 7 dicembre 2004, consid. 3; STFA C 219/03 del 2

giugno 2004; STFA C 193/04 del 7 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9

pag. 130; STFA C 187/04 del 24 marzo 2005; cfr. inoltre REGINA JÄGGI,

Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher

Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004

pag. 9 seg.).

In una sentenza

8C_374/2010 del 12 luglio 2010, pubblicata in DLA 2011 N. 3 pag. 65, il TF ha

precisato che il coniuge del datore di lavoro non ha diritto all’indennità di

disoccupazione neppure nel caso in cui non occupi una posizione analoga a

quella del datore di lavoro e abbia contratto matrimonio in regime di separazione

dei beni.

Inoltre con giudizio

8C_102/2018 del 21 marzo 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 5 pag. 171 la nostra

Massima Istanza ha ricordato che la giurisprudenza secondo cui il coniuge di

una persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

che lavora nella stessa azienda di quest’ultima non ha diritto all’indennità di

disoccupazione, a prescindere dal fatto che occupi o meno anch’egli una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro, non si applica soltanto alle società

di capitali, bensì anche alle associazioni.

Nella sentenza 8C_74/2011

del 3 giugno 2011, pubblicata in SVR 2011 ALV N. 14 pag. 42, il TF ha stabilito

che quanto deciso nei confronti delle persone che collaborano nell’azienda del

coniuge con posizione analoga a quella di un datore di lavoro da cui vivono separate

e che chiedono le indennità d’insolvenza, ossia che per motivi attinenti alla

sicurezza del diritto non sia indicato riconoscere loro tale diritto, vale per

analogia per le indennità di disoccupazione.

Siccome non accade di rado

che separazioni tra coniugi vengano revocate e che azioni di divorzio vengano

ritirate, alla luce di tali particolarità rilevanti dal diritto matrimoniale,

non si può concludere per una volontà definitiva di divorziare oppure di separarsi,

in ogni caso in presenza di una separazione di fatto di una durata inferiore ai

due anni.

L’Alta Corte ha precisato

la propria giurisprudenza nella STF 8C_ 639/2015 del 6 aprile 2016, pubblicata

in DTF 142 V 263, indicando che fino alla sentenza di divorzio non sono dovute

indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione, poiché fino a quel

momento permane un rischio di abuso e ciò indipendentemente dalla questione di

sapere se e da quanto i coniugi siano separati di fatto o di diritto o se sia

stata ordinata una misura a protezione dell'unione coniugale.

Il diritto a indennità di

disoccupazione, per evitare un pericolo di elusione, non può nascere - come in

quel caso concreto - in presenza di un matrimonio duraturo, anche se la volontà di divorziare dei coniugi separati da lungo

tempo appare chiaramente determinata (in quella fattispecie i coniugi erano

separati da circa cinque anni e il marito aveva costituito una nuova famiglia).

Infine con sentenza

8C_574/2017 del 4 settembre 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 12 pag. 342, il

Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza secondo cui è esclusa dal

diritto all’indennità di disoccupazione la persona che ha operato nell’azienda

del coniuge, laddove quest’ultimo svolga un ruolo assimilabile a quello del

datore di lavoro. Anche nell’eventualità di una separazione l’esclusione

sussiste fino alla sentenza di divorzio.

A nulla di diverso hanno

condotto le circostanze di quel caso di specie, e meglio che la coniuge

licenziata fosse fuggita con i figli a causa di violenza domestica e che il

marito fosse stato arrestato per tale motivo.

2.3. Nella presente evenienza dalla

documentazione agli atti emerge che l’assicurato nel 2002 ha cominciato a

lavorare per la __________ fiduciaria finanziaria quale impiegato di commercio

(cfr. doc. 112). Nel novembre 2008 è stato nominato membro di direzione con

firma individuale (cfr. doc. 117).

Il 15 giugno 2018 il

rapporto di impiego è stato disdetto per il 31 dicembre 2018 dalla SA a causa

di ristrutturazione aziendale (cfr. doc. 125, 126). Lo stipendio inizialmente

di fr. 3'000.-- lordi al mese è aumentato periodicamente fino a raggiungere l’importo

di fr. 10'000.-- lordi mensili (cfr. doc. 112-124; 110).

Dall’estratto del Registro

di commercio della __________ - fondata nell’agosto 1998 - si evince, da una

parte, che il ricorrente nel 2003 è stato iscritto, senza alcuna funzione, ma

con procura individuale. Nel novembre 2008 è diventato membro del Consiglio di

amministrazione con diritto di firma individuale, iscrizione poi cancellata nel

settembre 2018 (cfr. doc. 94; 21).

Dall’altra, che __________

nata __________, coniugata con l’insorgente il __________ 2008 e dalla cui

unione è nata, il __________ 2002, la figlia __________ (cfr. doc. 145-147), dalla

fondazione della società fino alla fine del dicembre 2018 è stata l’azionista

unica della __________ (cfr. doc. 50).

Dall’agosto 1998 al

novembre 2008 la medesima è stata iscritta a RC quale amministratrice unica con

firma individuale della __________ e dal novembre 2008 come presidente +

delegata con diritto di firma individuale (cfr. doc. 94; 21).

A far tempo dal 31

dicembre 2018 la __________ ha acquistato da __________ la proprietà

dell’intero pacchetto azionario della __________ (cfr. doc. 26; 50).

Nel settembre 2018 RI 1 è

stato sostituito quale membro del CdA con firma individuale da __________ (cfr.

doc. 94-95), presidente e direttore con firma collettiva a due della __________

(cfr. estratto RC in www.zefix.ch).

L’assicurato, il 12

ottobre 2018, si è annunciato in disoccupazione con effetto dal 1° gennaio 2019

(cfr. Doc. 157; 99).

Con decisione del 23

gennaio 2019 la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni LADI, in quanto

la moglie, dalla quale era separato ma non divorziato, essendo presidente con

diritto di firma individuale della __________, risultava rivestire una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. doc. 90).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato (cfr. doc. 41), la Cassa, il 13 marzo 2019, ha

sentito __________.

In tale occasione è stato

verbalizzato quanto segue:

" (…)

Quanti dipendenti conta la società allo

stato attuale?

Vi è unicamente una dipendente nella

società: signora __________.

ADR mi affianca nell’attività

relativa alla gestione patrimoniale ovvero: nei rapporti con le banche, con la

clientela e di tutta l’attività connessa di BackOffice. Attualmente io sono

Amministratore della società e, al momento, in questa fase iniziale di

transizione, non ho un contratto di lavoro con __________.

Chi si occupa attualmente delle mansioni

prima gestite dal signor RI 1?

Non sono a conoscenza di come erano, nel

dettaglio, suddivisi i compiti prima dell’acquisto della società da parte della

__________.

Per quale motivo il signor RI 1 è stato

licenziato?

Non sono a conoscenza del motivo.

È corretto affermare che la signora __________

lavora attualmente per __________?

La signora ricopre ancora oggi una carica

nel CdA al fine esclusivo di presentarci la clientela acquisita e traghettarla

in modo ordinato sotto il controllo del nostro gruppo; il suo compito è

temporaneo, se non sbaglio si limiterà all’anno 2019.

Quali sono le mansioni dettagliate della

signora __________ all’interno di __________?

Attualmente unicamente i contatti con la

clientela da poterci presentare ed accompagnare, in modo ordinato, nel

passaggio al nostro gruppo.

La signora __________ possiede o ha mai

posseduto azioni di __________?

La signora ha fondato la società __________

e possedeva l’intero pacchetto azionario al momento della vendita a __________

a far tempo dal 31 dicembre 2018.

Corrisponde al vero che la signora __________

non detiene più alcuna azione di __________?

Sì, vedi sopra.

La signora __________ ha mai detenuto

potere decisionale all’interno di __________?

Prima della vendita, la società era sua e

dunque è ragionevole affermare che lo detenesse.

Lo detiene tutt’ora?

Dal punto di vista giuridico la funzione

che ricopre nel CdA, come da iscrizione a Registro di commercio, glielo

consente; di fatto no, in quanto ella si deve rimettere all’impegno preso con

l’azionista della società che non è più sua.

Si è deciso di mantenerle questa funzione

temporaneamente, in particolare, nei confronti della clientela.

La funzione che la signora ricopre nel CdA

non è terminata in data 31.12.2018 per non creare problematiche con la

clientela; la stessa terminerà al massimo entro fine 2019 o a fine passaggio

clientela.

Preciso che, la signora, rappresentava l’immagine

della società da sempre, sin dalla costituzione della stessa, e dunque è

ragionevole che lei sia presidio a garanzia di un corretto passaggio della

clientela stessa.

A suo sapere la signora ha un altro

posto di lavoro?

Non ne sono al corrente.

Per quale motivo il suo nominativo

risulta ancora a RC come presidente + delegata con firma individuale?

Come indicato nelle risposte precedenti, la

funzione che la signora ricopre nel CdA non è terminata in data 31.12.2018 per

non creare problematiche con la clientela; la stessa terminerà verosimilmente

entro fine 2019 o a fine passaggio della clientela. (…)” (Doc. 33-35)

Il 5 aprile 2019 __________,

rispondendo a delle domande della Cassa del 28 marzo 2019 (cfr. doc. 25) ha

affermato:

" (…)

1. A far data dal 31.12.2018, ovvero

da quando __________ è entrata a far parte del gruppo __________, non vi sono

state riunioni in seno al CdA e, conseguentemente, non vi sono verbali.

Considerandi

2.

Si precisa che alla Signora __________

non è stato tolto alcun potere che le deriva dallo statuto, né la Signora ha vincoli

nel suo ruolo all’interno del CdA, se non quello di operare nell’ambito

dell’incarico professionale. Il mantenimento del suo ruolo nel CdA è stato

chiesto dall’azionista acquirente. A completezza di ciò, come richiesto, si

allega copia dell’accordo con l’azionista acquirente.

Come già precisato nel

verbale del 13.03.19, la Signora __________ ricopre ancora oggi una carica nel

CdA al fine esclusivo di presentarci la clientela acquisita e traghettarla in

modo ordinato dotto il controllo del nostro gruppo; il suo compito è temporaneo

e si esaurirà nell’anno corrente. Si conferma inoltre che è in atto la modifica

di CdA, in cui la Dott.ssa __________ assume la qualifica di membro con firma

congiunta (precedentemente presidente e delegata). (…)” (Doc. 24)

Il __________ (data

giornale) / __________ (data FUSC) aprile 2019 a RC è stato iscritto, in

qualità di presidente della __________ con firma individuale, __________.

L’iscrizione di __________

è stata modificata in membro con diritto di firma collettiva a due (cfr.

estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch).

Il 3 maggio 2019 ha avuto

luogo un incontro tra la Cassa e l’insorgente.

Dal relativo verbale di

audizione emerge in particolare:

" (…)

È corretto affermare che, fino al 31

dicembre 2018, era direttore di __________?

Sono stato direttore fino a settembre 2018,

poi la mia carica è stata cancellata a RC.

Può spiegarci quali erano le sue

funzioni dettagliate all’interno della società?

Fondamentalmente mi occupavo dei mercati

azionari, sia degli investimenti che delle __________ dei clienti, ho anche

apportato dei clienti che ho poi gestito.

L’unica cosa che potevo firmare, vista la

mia funzione di direttore, erano i bilanci durante le riunioni di CdA (a cui

partecipavamo mia moglie ed io).

Ho anche avuto un ruolo di controllo sulle

persone per il discorso __________ in quanto gli americani richiedevano un

ruolo di responsabile, dovevo verificare se i clienti fossero cittadini

americani o altro.

Qual era il ruolo della signora __________?

Lei era la persona che ha creato la società

e gestiva il tutto, era sua la completa responsabilità della società.

Prendeva tutte le decisioni che

riguardavano la società.

È mai stato azionista di __________?

No, inizialmente era questo l’obbiettivo ma

poi non si è mai concretizzato.

Quanti dipendenti contava la società

prima del 31.12.2018?

Eravamo in 4, oltre a me e mia moglie vi

erano due dipendenti che lavoravano in percentuale ridotta.

ADR una delle due dipendenti è stata

ripresa dalla nuova proprietà mentre l’altra credo sia stata licenziata ancora

dalla vecchia proprietà. In quel momento non ero più al corrente di come la

signora __________ gestisse la società; i nostri rapporti personali erano

infatti già incrinati.

Per quale motivo è stato licenziato?

Mia moglie ha deciso di vendere la società

e nello stesso tempo ha disdetto il mio contratto.

Mettiamo anche il fatto che le cose tra di

noi già non andavano bene a livello privato e per questo ho saputo che vendeva la

società all’incirca al momento in cui mi ha licenziato.

Quali sono, ora, le mansioni dettagliate

della signora __________ all’interno di __________?

Assolutamente non sono al corrente di cosa

faccia la mia ex moglie al momento. Mi aveva comunicato che restava in __________

per fare il passaggio di clientela con la nuova proprietà ma di più non so.

Lei stesso ha mai detenuto potere decisionale

all’interno di __________?

Avevo la carica di direttore ma non ho mai

potuto decidere nulla senza l’avallo di mia moglie, sottoponevo le mie idee ma

la decisione finale era sempre solo della signora __________.

È corretto affermare che lei e la

signora __________ siete in fase di separazione/divorzio?

Sì, siamo in fase di divorzio.

ADR siamo separati di fatti da

ottobre 2017, mese in cui sono uscito di casa. Da quel momento i rapporti sono

diventati più difficoltosi. (…)” (Doc. 15-17)

Con decisione su

opposizione del 16 maggio 2018 la Cassa ha confermato il precedente

provvedimento del 23 gennaio 2019 di rifiuto delle indennità di disoccupazione (cfr.

doc. A; consid. 1.1.).

2.4

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte, da una parte, osserva che nell’ambito

dell’assicurazione contro la disoccupazione l’amministrazione, quando si

pronuncia per la prima volta sul diritto all’indennità di un assicurato, emette

un pronostico circa l’adempimento delle condizioni previste dall’art. 8 LADI.

L’esame di tali presupposti (cfr. consid. 2.1.) ha luogo nel momento in cui l’organo

competente statuisce sul diritto dell’interessato. Una valutazione a

posteriori dell’insieme delle circostanze è esclusa (cfr. STF 8C_217/2019

del 5 agosto 2019 consid. 3; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 4).

Al riguardo giova altresì

evidenziare che è la data della decisione su opposizione impugnata (nel

presente caso: il 16 maggio 2019) che delimita

temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr.

DTF 143 V 409 consid. 2.1.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.3., STF

8C_562/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_30/2018 del 17 luglio

2018.

consid. 5.2.4.1.; STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017; STF 8C_661/2013 del

22.

settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile

2005.

consid. 2).

Dall’altra, il TCA ricorda

che per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni

è escluso ex lege senza che sia necessario determinare più concretamente

le responsabilità da lui esercitate all'interno della società.

Il diritto a indennità di

disoccupazione va negato pure al suo coniuge fino alla sentenza di divorzio

(cfr. consid. 2.1.; 2.2.).

In

proposito è utile ribadire che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF

123.

V 234 (cfr. consid. 2.1.) non è, del resto, unicamente quello di sanzionare

il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un

simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in

favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a

quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi.

In effetti è sufficiente

che sia possibile la continuazione delle attività perché il diritto

all’indennità debba essere negato in virtù del rischio di raggirare la legge

(cfr. STF 8C_448/2018 del 30 settembre 2019 consid. 6; STF 8C_574/2017 del 4

settembre 2018; STF 8C_344/2018 del 13 giugno 2018; DTF 142 V 263; STF

8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; C 315/05 del 27 aprile 2007

consid. 4.4.; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

In concreto la moglie del

ricorrente ha sì ceduto l’intero pacchetto azionario della __________ per la

fine dicembre 2018, tuttavia è rimasta iscritta a RC quale come presidente +

delegata con diritto di firma individuale di tale società - datrice di lavoro

del ricorrente dal 2002 al 2018 - fino all’aprile 2019 e successivamente fino

ad oggi quale membro del CdA con diritto di firma collettiva a due (cfr.

consid. 2.3.; estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch).

Dal verbale di audizione

del 13 marzo 2019 di __________ (presidente e direttore con firma collettiva a

due della __________ che ha acquistato tutte le azioni della __________ e che

dal settembre 2018 ha sostituito RI 1 quale membro del CdA con firma

individuale di quest’ultima, rispettivamente da aprile 2019 ne è presidente con

firma individuale; cfr. consid. 2.3.) si evince del resto che la __________ a

quel momento aveva una sola dipendente e che il medesimo non aveva un contratto

di lavoro con la SA (cfr. doc. 33; consid. 2.3.).

Inoltre, benché dalle

carte processuali emerga che i coniugi __________, che hanno contratto matrimonio

nel 2008 sottoponendosi al regime della separazione dei beni (cfr. doc. 86),

vivano separati dal novembre 2017 (cfr. doc. 85), l’istanza di divorzio con

accordo comune è stata inoltrata alla Pretura di __________ il 30 agosto 2019

(cfr. doc. I) e la relativa sentenza di divorzio è stata emanata il 21 novembre

2019.

(cfr. doc. K), ossia posteriormente alla decisione su opposizione del 16

maggio 2019.

Questo Tribunale non

ignora che la parte ricorrente ha fatto riferimento ai punti B27 e B28 della

Prassi LADI ID emessa dalla SECO (cfr. doc. I). La stessa, però, nel caso di

specie non le è di alcun ausilio.

È vero che il p.to B27

indica che la cessione dell’azienda o della partecipazione finanziaria può

determinare la perdita della posizione assimilabile a quella di un datore di

lavoro.

È altrettanto vero,

tuttavia, che in casu la moglie dell’assicurato è rimasta organo della __________

iscritto a RC, fino all’aprile 2019 in qualità di presidente + delegata con

diritto di firma individuale e in seguito come membro del CdA con diritto di

firma collettiva a due (cfr. consid. 2.3.).

Per quanto attiene al p.to

B28, secondo cui, tra l’altro, “se i fatti contraddicono chiaramente

l’iscrizione nel registro di commercio, la cassa deve basarsi su di essi”, va

osservato che ciò vale in particolare qualora una persona abbia definitivamente

lasciato il CdA o trasferito la propria partecipazione finanziaria a terzi

senza che il RC sia stato ancora adeguato.

Nell’evenienza concreta,

invece, l’iscrizione a RC è stata modificata nell’aprile 2019 ed __________ è

rimasta in ogni caso organo della SA quale membro del CdA con firma collettiva

a due (cfr. consid. 2.3.).

In

simili condizioni, ritenuto che dal 1° gennaio 2019 (momento a partire dal

quale ha chiesto le prestazioni LADI) all’autunno 2019 l’insorgente era

unicamente separato di fatto dalla moglie, la quale in seno alla __________,

come membro del CdA, riveste ancora una posizione analoga a quella di un datore

di lavoro, a ragione la Cassa gli ha negato il diritto

all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La decisione su

opposizione del 16 maggio 2019 deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti