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Decisione

38.2019.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 marzo 2019Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i salari alla società.

Pertanto, alla luce del comportamento assunto dal ricorrente, la

Cassa ritiene che egli non ha adempiuto all'obbligo di ridurre il danno ex art.

55 LADI, precludendosi così dalla possibilità di ottenere le prestazioni

richieste.

Di conseguenza non si giustifica l'annullamento della decisione.

(…)” (Doc. III pag. 4-5)

1.4. Il 15 febbraio 2019 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori

mezzi di prova (cfr. doc. IV).

Il 27 febbraio 2019 il

patrocinatore dell’assicurato ha chiesto che il ricorso venga accolto ed ha

chiesto che vengano assunti come mezzi di prova:

" (…)

- tutti i

documenti allegati al ricorso 31 gennaio 2019, nonché quelli già prodotti agli

atti nell’ambito della procedura di opposizione di cui all’incarto n. Dec. __________;

- il qui allegato

doc. II, in cui è riportata un’ulteriore e-mail del 31 ottobre 2017 che il

signor RI 1 ha inviato dal proprio account aziendale alla signora __________

(fiduciaria __________). Tale e-mail comprova ulteriormente che il ricorrente

durante il rapporto di lavoro ha più volte sollecitato il pagamento delle sue

spettanze salariali dovutegli. Essa si aggiunge quindi agli altri scritti di

sollecito già prodotti agli atti ad ulteriore dimostrazione del fatto che il

signor RI 1 ha mostrato alla datrice di lavoro in modo inequivocabile e assolutamente

riconoscibile la serietà della sua pretesa di pagamento.

Anche per queste ulteriori ragioni non

gli si può di certo imputare di aver commesso una negligenza grave in

relazione al suo obbligo di ridurre il danno ex art. 55 cpv. 1 LADI;

- se ritenuto necessario

da codesto lodevole Tribunale: il richiamo dall’Ufficio fallimenti di __________

dei documenti riguardanti il signor RI 1 contenuti nell’incarto relativo al

fallimento di __________. (…)” (Doc. V)

L’11

marzo 2019 la Cassa si è riconfermata su quanto esposto nella risposta di causa

(cfr. doc. VII).

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il

diritto a percepire indennità per insolvenza.

L'art. 55 cpv. 1 LADI

stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

In una sentenza pubblicata

in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore,

menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del

rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa

interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita.

L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo

scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo

caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio

un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro

quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e

riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito

salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per

insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere

il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del

proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia

che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi

finanziari.

In una sentenza C 121/03

del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato

l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento

del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato

gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le

modalità con le quali fare valere le sue pretese.

In una sentenza C 231/06

del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha

stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,

contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene

sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le

prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di

diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

In un'altra sentenza C

254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima

Istanza ha sottolineato che:

" Non si può

esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda

immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in

quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese

derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece

di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di

lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi

previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i

suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale

rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono

verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente

attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre

presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il

datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione

finanziaria."

In quel caso l'Alta Corte

ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.

In una sentenza

8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto

dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere

nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.

In una sentenza

8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità

di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto

tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione

sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.

In una sentenza

8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto

dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha

adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi

salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però

seguito un periodo di inattività di 13 mesi.

In una sentenza

8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva

violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per

più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de

temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3

octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une

violation de l'obligation de réduire le dommage”).

Il

Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono

insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent

pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les

arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril

2002) ». ).

In

una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4

pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo

di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le

proprie pretese salariali per via giudiziaria.

In una sentenza

8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in

DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto

insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da

un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di

lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di

fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,

ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti

esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.

Nella

medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza

per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo

continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che

devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata

richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del

datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non

esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga

durata.

Infine, in una sentenza

8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una

sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la

quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.2

L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto

impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad

un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di

disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno

(DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato

rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando

passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro

(sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24

pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI

presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa

rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave

negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando

l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per

difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per

insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi

intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalle legge in materia

di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei

confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza

non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza

8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto,

il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo

preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel

settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze

giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra

le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie

pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale

rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le

responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con

quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii).

4.3

In base ai fatti accertati dal Tribunale delle assicurazioni,

vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) e sostanzialmente

non contestati dal ricorrente (consid. 3.2), l'assicurato ha inviato due

solleciti scritti al datore di lavoro, ha rescisso il contratto di lavoro ed in

seguito si è rivolto ad almeno un avvocato. È pacifico però che non sia stato

compiuto alcun altro atto formale nei confronti della società datrice di

lavoro. L'avvocato di fiducia del ricorrente, sentito dalla Cassa, ha affermato

che, pur recandosi ogni due settimane all'ufficio di esecuzioni e fallimenti al

fine di tenere sotto controllo la situazione, dopo le dimissioni inoltrate

dall'assicurato non sono stati inoltrati scritti, visto che a fronte dei

numerosi debiti della società, in considerazione degli irrisori attivi,

qualsiasi passo esecutivo sarebbe stato senza senso (verbale del 18 dicembre

2017.

pag. 3 in basso). La tesi del ricorrente non può essere tutelata. La

manifesta insolvenza (e l'assenza di ogni liquidità) della società datrice di

lavoro dell'assicurato non solo non è stata accertata dai giudici ticinesi, ma

nemmeno è stata comprovata dal ricorrente, per esempio mediante l'annessione al

fascicolo di bilanci. Occorre inoltre sottolineare che non è compito della

persona assicurata di decidere se intraprendere i passi legali per la

realizzazione forzata delle pretese salariali aperte. Infatti, non si può

escludere che nell'imminenza del fallimento o del pignoramento il datore di

lavori saldi almeno una parte degli arretrati (DTF 131 V 196 consid. 4.1.2 pag.

198; sentenza 8C_630/2011 del 3 ottobre 2011 consid. 4.2). Il ricorrente

avrebbe quindi dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono

relativamente contenute (art. 16 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di opposizione

- avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, la procedura di rigetto

provvisorio (art. 82 LEF; RS 281.1). Questo al fine di vedere anche

salvaguardata eventualmente la classe del credito nel l'imminente fallimento

(art. 219 cpv. 4 lett. a e cpv. 5 numero 2 LEF; FRANCO LORANDI, in:

Bundesgesetz über Schulbetreibung und Konkurs II, 2010, nota 108 ad art. 219

LEF). Tutt'al più il ricorrente avrebbe potuto tentare di convenire

preventivamente con la Cassa, prove alla mano, l'eventuale strategia

processuale da adottare. In ogni caso, il semplice conferimento del mandato a

un avvocato, lasciando quest'ultimo decidere autonomamente se iniziare o no una

procedura, è manifestamente insufficiente per adempiere alle esigenze dell'art.

55.

cpv. 1 LADI. Per il resto, è opportuno ricordare all'assicurato che per

prassi invalsa l'agire (anche erroneo) del patrocinatore è imputato al cliente

(al riguardo si veda da ultimo DTF 143 I 284 e rinvii). In definitiva, il

giudizio cantonale resiste al diritto federale. (…)”

2.2

La

Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di

sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del

diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00

dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA

C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61),

nella pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015 si è così

espressa:

" (…)

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO

art. 55 LADI

OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO

B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di

pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi

diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi

d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato

il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il

danno.

Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona

assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella

difesa del suo diritto.

B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato

deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non

versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve

necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti

del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e

riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale

(DTF C 367/01 del 12.4.2002).

B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del

rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a

causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a

intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di

perdere il diritto all’II.

B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in

che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario

per recuperare il suo salario.

La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere

l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del

contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi).

Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato

dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non

pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che

i suoi crediti salariali non verranno versati.

Giurisprudenza

DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009

(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si

è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di

lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se

sussisteva un rapporto di parentela)

TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato

avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30

giorni per il versamento del salario).

TFA C 109/04del 9.6.2005

(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il

rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro

ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).

TFA C 91/01del 4.9.2001

(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine

del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio

salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)

La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto

dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la

graduatoria (DTF 123 V 75)."

2.3

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.;

DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF

133.

V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125

consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V

45.

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.

379.

e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.

2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC

1992.

pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.

91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c,

DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF

110.

V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre

Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988

pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009

del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato

che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.4

Nell’evenienza concreta

risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 ha lavorato dal 1° luglio 2017 al 24 novembre

2017.

presso la __________ come informatico, per uno stipendio mensile di fr. 1'702.90.

Il salario è stato pagato

fino al 31 agosto 2017 (cfr. doc. 60).

Durante il rapporto di

lavoro, il 31 ottobre 2017 l’assicurato ha inviato a __________ della __________

un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:

" Buongiorno

__________,

Avrei da chiederle delle informazioni, nella sua mail si parla del

cedolino di settembre, ma io non ho ricevuto quello di agosto, quando

provvederete a quelli di agosto?

Un ultima cosa, può spiegarmi meglio la questione del conguaglio

sugli oneri versati?

Grazie

RI 1”

Questo messaggio faceva

seguito ad una comunicazione da parte di __________, inviata dalla stessa __________

a __________ così formulata:

" Gentili

colleghi,

con la presente comunichiamo che __________ provvederà

all’emissione dei cedolini di settembre entro la prossima settimana.

Ci scusiamo per il disagio ma, a causa del cambio di fiduciaria,

per poter elaborare dei cedolini corretti è necessario controllare ogni singolo

dossier del dipendente.

Informiamo inoltre che verranno pagati degli acconti entro il

prossimi venerdì, 3 novembre. La parte residua verrà saldata successivamente

all’emissione dei cedolini.

Cogliamo l’occasione per informarvi che, a seguito delle verifiche

sui singoli conteggi stipendio, sarà possibile che vengano effettuati dei

conguagli sugli oneri sociali finora addebitati e dovuti ad eventuali

differenze riscontrate.

Vi ringraziamo per l’attenzione.”

__________ ha così immediatamente risposto all’assicurato:

" Egregio

Signor RI 1.

Verifico volentieri con l’azienda quanto mi riferisce nel suo

gentile messaggio.

Di conseguenza, se nel suo caso dovessero esserci delle pendenze

pregresse al mese di settembre, sarà nostra cura sistemarle.

La ringrazio per la pazienza.

Buon pomeriggio,

__________.”

Il 18 dicembre 2017,

mediante un messaggio di posta elettronica, l’assicurato ha ancora chiesto

informazioni riguardo ai salari non pagati e si è così espresso:

" Buongiorno

__________,

volevo chiederti delle informazioni in merito agli stipendi

arretrati.

Inoltre essendo dimissionario al mese di novembre, questo mese mi

aspettavo il pagamento dello stipendio di Ottobre.

Sarebbe possibile sentirci telefonicamente?

Questo è il mio recapito: __________.” (Doc. DD)

Il 20 dicembre 2017

l’assicurato ha poi inviato alla ditta una lettera raccomandata del seguente

tenore:

" OGGETTO:

Sollecito di pagamento pregressi stipendi

Il sottoscritto RI 1, domiciliato in __________, codice fiscale __________,

assunto presso la vostra azienda dal 01/07/2017 al 24/11/2017, svolgente

funzioni di sistemista Applicativo presso il cliente __________ in __________,

ad oggi non ha ricevuto il pagamento della mensilità di Ottobre, Novembre e una

parte del salario di Settembre 2017 per il lavoro prestato presso di Voi.

La presente, pertanto, per sollecitarvi al pagamento degli importi

di cui sopra, entro e non oltre il 15/01/2018. Con riserva, in difetto di

quanto sopra, di ricorrere all’autorità giudiziaria, con ulteriore aggravio dci

spese e oneri a vostro carico.

Qualora abbiate già provveduto al pagamento di cui sopra, Vi

chiedo di non tenere conto della presente.

Diversamente, Vi invito ad effettuare il pagamento secondo le

modalità a Voi già note, ossia presso il conto corrente intestato al

sottoscritto, di cui alle seguenti coordinate IBAN: __________.

La presente è valevole anche ai fini dell’interruzione della

prescrizione.” (Doc. 39)

Riguardo ai passi

successivamente intrapresi, l’assicurato il 20 settembre 2018 ha comunicato

quanto segue alla Cassa di disoccupazione:

" Il 18

Gennaio 2018 sono entrato in contatto con lo studio __________ per tutelare i

miei interessi.

Gli ho fornito tutta la documentazione in mio possesso e le prove

della mia attività lavorativa.

In seguito al fallimento dell’azienda __________, l’avvocato mi ha

proposto come strategia quella di rivolgermi nei confronti di __________ per

recuperare i salari non percepiti. Gli ho fornito le prove della mia attività

presso la sede di __________ in __________ e in seguito è stata fatta una

richiesta di decreto ingiuntivo sulla base delle prove raccolte (prove che

consistevano in mail ricevute da parte del cliente con piano ferie), ma il

giudice ha rigettato la richiesta per prove non sufficienti dopo di ciò mi ero

accordato con l’avvocato per proseguire per vie legali avendo i testimoni della

mia attività lavorativa presso il cliente. Nel frattempo ho scoperto il vostro

ente e mi sono rivolto a voi. In allegato la richiesta del decreto ingiuntivo

nei confronti del cliente __________.

Spero di essere stato chiaro e se ha dubbi non esiti a

contattarmi.” (doc. 32)

Il 19 aprile 2018 l’avv. __________

aveva inviato alla __________ e alla __________ una lettera rilevando che:

" Spettabili,

il Signor RI 1 (__________) di __________ mi ha conferito mandato

di agire in via giudiziale nei Vostri confronti.

Il sig. RI 1 mi informa di aver stipulato un contratto di lavoro a

tempo indeterminato con la __________ in data 21.06.2017 con mansione di

Informatico e che ha prestato la propria attività lavorativa presso la

commettente __________ in __________.

Il Cliente lamenta, oltre alla mancata consegna delle buste paga

relativa ai mesi di Settembre, Ottobre, Novembre 2017, il mancato pagamento

della retribuzione (rectius salario) relativa al medesimo periodo

lavorato (Settembre/Novembre 2017) pari all’importo di € 14'466.35 (rectius

CHF 17’322.80).

La presente è inviata ex art. 29 D.Lgs n. 276/2003 anche alle

Committenti responsabili.

Per quanto sopra, Vi diffidiamo al pagamento dell’importo di Euro

14'466.35 (rectius CHF 17'322.80) a titolo di retribuzione (salario)

oltre al pagamento Euro 150.00 a titolo di interessi e compensi professionali,

avvertendoVi che in difetto di pagamento, entro e non oltre 5 giorni dalla

ricezione della presente, agiremo in via giudiziaria con ulteriore aggravio di

spese a Vostro carico.” (Doc. 21)

La __________ è stata è

stata sciolta in seguito a fallimento il 15 maggio 2018 (cfr. doc. 38).

2.5

Chiamato ora a pronunciarsi,

il TCA ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurato per ottenere quanto

dovutogli dalla __________ siano insufficienti e che quindi la Cassa abbia

correttamente negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.

In effetti l’assicurato,

che aveva iniziato la sua attività lavorativa soltanto il 1° luglio 2017, non

ha ricevuto il salario per il lavoro prestato già dal mese di settembre e fino

al 24 novembre 2017 (ultimo giorno di lavoro), malgrado le rassicurazioni della

ditta (cfr. consid. 2.4).

Il 20 dicembre 2017 egli

ha rivendicato il versamento di salari arretrati attraverso una lettera raccomandata

nella quale l’assicurato ha precisato che se non avesse ricevuto gli stipendi

entro il 15 gennaio 2018 egli si sarebbe riservato “di ricorrere

all’autorità giudiziaria”.

Pur non avendo ricevuto il

salario entro il termine da lui assegnato, malgrado numerosi solleciti l’ultimo

mediante una lettera raccomandata, RI 1 non ha fatto subito spiccare un

precetto esecutivo contro l’ex datore di lavoro (cfr. STF 8C_431/2018 del 24

gennaio 2019) o avviato un’azione giudiziaria in Svizzera (sul tema cfr. STCA

38.2018.62

del 28 gennaio 2019, contestata davanti al Tribunale federale, inc.

8C_158/2019).

Egli ha invece conferito il

mandato all’avv. __________ il quale ha dapprima assegnato alla ditta un

termine di 5 giorni dal 19 aprile 2018 per pagare i salari ed ha inoltrato il 3

luglio 2018 un ricorso ingiuntivo contro __________ (cfr. doc. 33-36), il quale

è stato peraltro rigettato dal Tribunale Ordinario di __________, il 2 agosto

2018.

(cfr. doc. 37).

Secondo questo Tribunale

una maggiore incisività si imponeva viste le difficoltà che l’assicurato ha

avuto ad ottenere il salario due mesi dopo l’inizio della sua attività

lavorativa (cfr. STF 8C_749/2016 del 22 novembre 2017; STF 8C_573/2016 del 18

ottobre 2017; STF 8C_850/2016 del 9 marzo 2017; STCA 38.2017.46 del 9 agosto

2017; STCA 38.2017.28 del 24 maggio 2017; STCA 38.2017.17 del 10 maggio 2017), soprattutto

dopo che il rapporto di lavoro si era concluso (cfr. STCA 38.2017.64 del 20

febbraio 2018; STCA 38.2017.85 del 9 febbraio 2018; STCA 38.2017.17 del 10

maggio 2017; STF 8C_749/2016 del 22 novembre 2017).

In simili condizioni,

questo Tribunale ritiene che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave

in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI

(al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24

agosto 2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio

2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre

2010).

La giurisprudenza esige,

infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per

rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;

STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006;

“Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto

possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre

2005).

Infine il TCA ricorda che,

per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze

delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di

fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF

9C_739/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF

8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio

2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1

dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile

2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA

39.2002.67

del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).

2.6

Il

patrocinatore di RI 1 ha chiesto di richiamare “se ritenuto necessario dal

TCA”, i documenti relativi all’assicurato nell’ambito concernente il fallimento

di __________.

Conformemente, alla costante

giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere

altre prove (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF

9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017

consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.

DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nel caso di specie, ritenuto che i documenti

già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio,

questo Tribunale non ritiene necessario richiamare della documentazione

dall’Ufficio fallimenti.

La richiesta di assunzione di prove deve

dunque essere respinta e la decisione su opposizione del 7 dicembre 2018 confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti