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Decisione

38.2019.40

Convenzione d'uscita: sciolto rapporto di lavoro a seguito di disturbi di salute e previste ind. partenza + ind. salariale (in sostituzione dello stipendio). Riconoscimento ind. salariale = diritto al

25 maggio 2020Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I giorni in cui un

assicurato non ha più lavorato ma per i quali il datore di lavoro deve ancora

il salario contano, però, quale periodo di contribuzione (cfr. STF 8C_226/2007

del 16 maggio 2008 consid. 5.1.; DTF 133 V 515; DTF 119 V 494;

B. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage, 2014, ad art. 13, N.

23 pag. 125).

Il

lasso di tempo da maggio 2017 al 1° giugno 2018, per il quale l’insorgente ha

ricevuto l’indennità salariale vale, dunque, come periodo di contribuzione.

Di conseguenza nel termine

quadro per il periodo di contribuzione dal 28 gennaio 2017 al 27 gennaio 2019

l’assicurato ha adempiuto un periodo di contribuzione di più di 12 mesi.

La Cassa, nello scritto

del 3 marzo 2020, ha peraltro affermato che “… nel vostro ultimo scritto al

paragrafo 2 e 3, emerge chiaramente che avendo l’assicurato diritto al salario

Considerandi

per due anni in conformità del CCL __________, se vi fosse un impedimento al

lavoro per motivi di salute, si può riconoscere come periodo di contribuzione,

quello dal 2 giugno 2016 al 1° giugno 2018, anche sulla base delle sentenze da

voi citate” (cfr. doc. VI; consid. 1.5.).

La parte resistente ha tuttavia

anche evidenziato che le è difficile comprendere l’indicazione riportata nella

Convenzione d’uscita secondo cui il diritto al (ultimo) salario sarebbe

terminato il 30 aprile 2017 (cfr. doc. VI; consid. 1.5.).

Il TCA condivide il fatto

che tale precisazione non sia chiara, ma osserva che è verosimile che con la stessa

le parti abbiano inteso concordare che il diritto a ricevere lo stipendio durante

il contratto in essere terminava il 30 aprile 2017. Ciò in quanto poco

prima era stata comunque pattuita l’indennità salariale di fr. 76'695.50 che sarebbe

stata versata nel mese di maggio 2017 (cfr. doc. A3=11; 16; consid. 2.4.).

Il ricorrente ha, quindi,

ossequiato il presupposto di cui agli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI.

Gli atti vanno trasmessi

alla Cassa affinché verifichi la realizzazione di tutte le ulteriori condizioni

del diritto all’indennità di disoccupazione ed emetta una nuova decisione in

merito alla pretesa dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 14 giugno 2019 è annullata.

§§ Il ricorrente adempie il presupposto dell'art. 8 cpv. 1

lett. e LADI.

2. Gli atti vanno trasmessi

alla Cassa perché proceda come indicato al consid. 2.6. in fine.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti