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Decisione

38.2019.40

Convenzione d'uscita: sciolto rapporto di lavoro a seguito di disturbi di salute e previste ind. partenza + ind. salariale (in sostituzione dello stipendio). Riconoscimento ind. salariale = diritto al salario. Perdita di lavoro non computabile, ma uguale a periodo di contribuzione

25 maggio 2020Italiano29 min

I giorni in cui un

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n.

38.2019.40

rs

Lugano

25 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 giugno 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 14 giugno 2019 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione

del 14 giugno 2019 la Cassa disoccupazione CO 1 (in seguito: Cassa) ha

confermato la decisione del 12 marzo 2019 (cfr. doc. A1) ed ha negato

all’assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione dal 28 gennaio 2019,

in quanto, nel termine quadro dal 28 gennaio 2017 al 27 gennaio 2019 egli non

ha adempiuto il periodo di contribuzione e non poteva essere esonerato dalla

realizzazione dello stesso.

La Cassa al riguardo ha

rilevato:

" Nella

fattispecie e visti i documenti in nostro possesso si rileva che, il contratto

di lavoro con l'azienda __________ è iniziato il 1° settembre 2010 ed è

terminato il 30 aprile 2017.

Queste date, in particolare quella del 30 aprile 2017, si evincono

nella seguente documentazione:

attestato del datare di lavoro; domanda d'indennità di

disoccupazione sottoscritta dal Sig. RI 1 e pervenutaci in data 29 gennaio

2019; dallo scritto del 12 aprile 2019, nel quale si legge "Avendo

posto fine al contratto di lavoro il 30.04.2017 per motivi di inidoneità

medica, l'importo versato equivale al salario da maggio 2017 a giugno 2018";

nella convenzione tra le parti, datata 18 aprile 2017, punto no. 1) si rileva

che "Il rapporto di lavoro in essere tra il collaboratore e la __________

viene sciolto di comune accordo tra le parti ai sensi della cifra 169 __________

dal 30 aprile 2017 ("fine del contratto”)".

Visto quanto sopra, è evidente che la data fissata tra le parti

quale fine contratto di lavoro è il 30 aprile 2017.

Le indennità di salariali versate nell'ultimo mese di lavoro,

inerenti ai mesi da maggio 2017 a giugno 2018, non possono essere considerate

come mesi lavorativi poiché il contratto è stato sciolto appunto il 30 aprile

2017.

Queste indennità sono state versate al di fuori del rapporto di

lavoro.

Ne deriva pertanto che dal 28 gennaio 2017 al 27 gennaio 2019, il

Sig. RI 1 non ha dimostrato di avere svolto un'attività lavorativa di almeno di

12 mesi bensì di 3 mesi e 2 giorni. (…)” (Doc. A11)

1.2. Contro

la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al

TCA, facendo valere quanto segue:

" (…) In data

12 marzo 2019, mi veniva negata la disoccupazione, in quanto mi ero iscritto

tardivamente e che i miei contributi erano stati versati solo per 3 mesi e 2

gg.

In data 12 aprile 19, facevo opposizione alla decisione precisando

diversi punti come pure allegando una dichiarazione della HR delle __________

(vedi allegato) dove il datore di lavoro precisava che l'indennità salariale terminava

a 1 giugno 2018.

L'CO 1 al 6 maggio 19 mi richiedeva ancora certificato medico cosa

che è stata fatta dal Dr. __________ di __________ e precisavo inoltre che

nessuno delle risorse umane della __________ mi aveva detto di iscrivermi alla disoccupazione,

tanto che le __________ mi hanno fatto l'attestato del datore di lavoro al 5

marzo 2019.

Vista l'ultima risposta del CO 1 del 14 giugno 2019, sono certo

che non hanno visionato bene tutta la documentazione fornita il 12 aprile 19,

io mi sento di aver fatto tutto in modo corretto e di non aver nessuna responsabilità,

un datore di lavoro come le __________ dovevano fornire al termine del

contratto tutte le informazioni riguardanti l'iscrizione alla disoccupazione,

cosa che nessuno ha fatto.

Come potrete notare dalla Convenzione d'uscita della __________ al

punto 2a e 2b viene evidenziato che dagli importi di chf 76'695.50 e chf

43'826.- verranno dedotti tutti i contribuiti AVS, AI, IPG, AD, AINF, dunque non

è assolutamente vero che io abbia pagato i contributi solo per 3 mesi di

stipendio.

Chiedo pertanto di rivedere il caso, vi ricordo che attualmente

sono iscritto alla disoccupazione e sto facendo le ricerche di lavoro, non

percepisco però alcuna indennità. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 23

luglio 2019 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il

24 luglio 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per

presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

Le

parti sono rimaste silenti.

1.5. Questa Corte, il 24 febbraio

2020, ha interpellato la Cassa come segue:

" (…) vogliate

per cortesia indicarci come si giustifica la vostra argomentazione (“Visto

quanto sopra, è evidente che la data fissata tra le parti quale fine contratto

di lavoro è il 30 aprile 2017. Le indennità di salariali versate nell'ultimo

mese di lavoro, inerenti ai mesi da maggio 2017 a giugno 2018, non possono

essere considerate come mesi lavorativi poiché il contratto è stato sciolto

appunto il 30 aprile 2017. Queste indennità sono state versate al di fuori del

rapporto di lavoro”; cfr. decisione su opposizione del 14 giugno 2019) per

negare l’adempimento del periodo di contribuzione nel caso di RI 1, iscritto in

disoccupazione dal 28 gennaio 2019, con i seguenti elementi:

- il CCL __________ prevede in caso di impedimento al lavoro per

motivi di salute il diritto alla continuazione del versamento al salario per

due anni (nel caso del ricorrente la __________ ha precisato che tale periodo

si estendeva dal 2 giugno 2016 al 1° giugno 2018; cfr. doc. A6 = doc. 16);

- i giorni in cui un assicurato non ha più lavorato ma per i quali

il datore di lavoro deve ancora il salario (ad esempio per licenziamento

ingiustificato o in tempo inopportuno) contano quale periodo di contribuzione

(cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 5.1.; DTF 133

V 515; DTF 119 V 494; B. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage,

2014, ad art. 13, N. 23 pag. 125). (…)” (Doc. V)

Il 3 marzo 2020 la parte

resistente, dopo aver precisato, da un lato, che la data della fine del rapporto

di lavoro (30 aprile 2017) viene indicata testualmente dalla convezione di

uscita, tra le __________ e l’assicurato, datata 18 aprile 2017, dall’altro,

che tale data è stata confermata sia dal ricorrente nella sua domanda di

indennità, sa dalle __________ nel formulario “Attestato del datore di lavoro”,

ha indicato:

" (…) nel

vostro ultimo scritto al paragrafo 2 e 3, emerge chiaramente che avendo

l’assicurato diritto al salario per due anni in conformità del CCL __________,

se vi fosse un impedimento al lavoro per motivi di salute, si può riconoscere

come periodo di contribuzione, quello dal 2 giugno 2016 al 1° giugno 2018,

anche sulla base delle sentenze da voi citate.

Ci resta. Ad ogni modo, difficile

comprendere, per quale motivo le __________ abbiano sottoscritto una

convenzione, firmata anche dal loro ex collaboratore, dove entrambi sono in

accordo nel definire che il diritto a ricevere la retribuzione sia terminato in

data 30 aprile 2017 (ultimo salario) come pure questa data viene indicata quale

fine effettiva del contratto di lavoro.” (Doc VI)

1.6. Il 5 marzo 2020 il TCA ha

assegnato all’assicurato un termine di 10 giorni per presentare osservazioni

scritte (cfr. doc. VII).

Questo Tribunale, il 28

aprile 2020, dopo la scadenza al 19 aprile 2020 della sospensione dei termini

decretata in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (cfr. Decreto

esecutivo concernente l’operato procedurale delle Autorità amministrative

cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo

di emergenza epidemiologica da COVID-19 emesso il 20 marzo 2020 dal Consiglio

di Stato della Repubblica e Cantone Ticino; Ordinanza sulla sospensione dei

termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della

giustizia (sospensione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19)

emanata il 20 marzo 2020 dal Consiglio federale), ha scritto all’insorgente di

attendere un suo riscontro entro 5 giorni (cfr. doc. VIII).

Il 30 aprile 2020 il

ricorrente ha comunicato di non avere alcunché da aggiungere alle sue

precedenti lettere e di restare dell’avviso di avere diritto alla

disoccupazione (cfr. doc. IX).

1.7. Il doc. IX è stato inviato

per conoscenza alla cassa (cfr. doc. X).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se a ragione o meno la Cassa abbia negato a RI 1 il diritto

a indennità di disoccupazione a far tempo dal 28 gennaio 2019, ritenendo non

adempiuto il periodo di contribuzione minimo, rispettivamente non presente

alcun motivo di esenzione dallo stesso.

Un

assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha

compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione

(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo

l'art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro

il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi

un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art.

2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi

all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.

10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per

il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre

1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo

di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando

l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine

quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi

(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai

fini dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di

lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente

trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113

V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag.

27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N.

29, pag. 174).

In una sentenza

pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria

giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola

condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,

l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di

contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le

sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta

a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un

salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la

prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

In

secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente

percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una

remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto

all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli

art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha

rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.

Al

riguardo cfr. anche DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D.

Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit

social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.

L’art.

9 cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo

di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge

non disponga altrimenti.

In

virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno

nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

Il

termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale

giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).

Secondo

il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurato

pretende di nuovo l’indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono

nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre

che la legge non disponga altrimenti.

Riguardo

all’art. 9 cpv. 4 LADI cfr. STF 8C_656/2014 del 10 novembre 2015, consid. 3.2.

2.2. L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione

dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede al cpv. 1 che sono

esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro

il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12 mesi complessivamente,

non sono state vincolate da un rapporto di lavoro

per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i

relativi obblighi:

a. formazione

scolastica, riqualificazione professionale, formazione e formazione continua, a

condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;

b.

malattia (art. 3 LPGA2), infortunio (art. 4

LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano

state domiciliate in Svizzera;

c.

soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o

d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.

Il cpv. 2 enuncia che sono

parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone

che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del

coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita

d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente.

Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più

di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era

domiciliata in Svizzera.

In merito al rapporto tra

l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag.

269 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007

Tribunale federale) ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione

dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto

al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

Contestualmente il TFA ha

pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con

periodi di esonero.

Cfr. pure STF 8C_645/2014

del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.;

STF C 25/07 del 22 novembre 2007.

2.3. L’art. 11 cpv. 3 LADI prevede

che non è computabile la perdita di lavoro per

la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello

scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

Per “diritto al salario”

ai sensi dell’art. 11 cpv. 3 LADI si intende il salario dovuto per il periodo

posteriore allo scioglimento del rapporto di lavoro, rispettivamente il salario

dovuto in caso di mancato rispetto del termine di disdetta (art. 335c CO)

oppure in caso di disdetta in tempo inopportuno (art. 336c CO; STF 8C_267/2016

del 13 febbraio 2017 consid. 3.2., pubblicata in DTF 143 V 161).

Secondo l’art. 11a cpv. 1

LADI “La perdita di lavoro non è computabile, finché prestazioni volontarie del

datore di lavoro coprono la perdita di guadagno risultante dallo scioglimento

del rapporto di lavoro (art. 11a cpv. 1 LADI). Le prestazioni volontarie del

datore di lavoro sono considerate in quanto superano l’importo massimo di cui

all’art. 3 cpv. 2 LADI, ossia fr. 148'200.- (art. 11a cpv. 2 LADI). Il

Consiglio federale disciplina le eccezioni se le prestazioni volontarie sono

destinate alla previdenza professionale (art. 11a cpv. 3 LADI).

Facendo

uso del potere di delega inserita nella LADI, il Consiglio federale ha

precisato che sono considerate prestazioni volontarie del datore di lavoro le

prestazioni accordate in caso di scioglimento di un rapporto di lavoro di

diritto privato o di diritto pubblico che non costituiscono pretese di salario

o di risarcimento secondo l'articolo 11 cpv. 3 LADI (art. 10a OADI). I periodi durante i quali la perdita di lavoro non è

computabile in seguito al versamento di prestazioni volontarie da parte del

datore di lavoro sono parificati a periodi di contribuzione. Le prestazioni

volontarie non considerate sono escluse dal computo del periodo di

contribuzione (art. 10f OADI; cfr. STF 8C_674/2018

del 3 giugno 2019 consid. 3.4.).

L’art. 10h OADI stabilisce

quanto segue:

" 1Se

il rapporto di lavoro è sciolto anticipatamente di comune intesa, la perdita di

lavoro, durante il periodo corrispondente al termine di disdetta o fino alla

scadenza del termine contrattuale per i contratti di durata determinata, non è

computata finché le prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di

reddito per tale periodo.

2Se le prestazioni del datore di lavoro superano

l’importo del salario dovuto all’assicurato fino alla cessazione ordinaria del

rapporto di lavoro, sono applicabili le disposizioni relative alle prestazioni

volontarie del datore di lavoro di cui all’articolo 11a LADI.”

Nella sentenza 8C_674/2018 del 3 giugno 2019 consid. 3.5., citata

sopra, l’Alta Corte ha rilevato che la dottrina

sottolinea che l'art. 10f OADI e l'art. 10h OADI comprendono due situazioni

relative ai contributi volontari del datore di

lavoro. Esse sono considerate come occupazioni soggette a contributi, che si

estendono oltre il periodo temporale di validità del rapporto di lavoro. Esse

compensano in un certo senso la computabilità differita secondo l'art.

11a LADI della perdita di lavoro (cfr. Thomas

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, nota marginale 229, pag. 2333). L'art.

11a LADI è finalizzato a evitare un doppio

indennizzo, a incitare in qualche maniera al versamento di prestazioni

volontarie e a incoraggiare la destinazione di questi importi alla previdenza

professionale (cfr. Boris Rubin, Commentaire de loi sur l'assurance-chômage,

nota marginale 2 ad art. 11a LADI, pag. 115). Tali prestazioni volontarie sono quindi determinanti sia per il periodo

di contribuzione sia per il calcolo del guadagno assicurato (cfr. Alfred Blesi,

Abgangsentschädigungen des Arbeitgebers: Ungereimtheiten im

Arbeitslosenverischerungsrecht in: ARV/DTA 2006 pag. 88).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_595/2018 del 29 novembre 2018.

In una sentenza

8C_267/2016 del 13 febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 V 161 e menzionata

sopra, il TF ha deciso che un'indennità di uscita di quattro mesi accordata a

causa di una ristrutturazione costituiva una prestazione volontaria, anche se

derivava da un obbligo del datore di lavoro previsto da un regolamento

comunale, che rinviava per analogia alla legislazione cantonale (consid. 4.5).

Tuttavia, in quel caso di

specie, l'indennità di uscita non raggiungeva la soglia richiesta per differire

l'inizio del diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la

disoccupazione.

Più specificatamente la

nostra Massima istanza ha indicato che in quel caso di specie l’indennità

andava considerata quale prestazione assegnata in ragione del licenziamento da

parte del datore di lavoro a causa della soppressione del posto di impiego al

fine di attenuare le conseguenze economiche per il lavoratore.

Non ci si trovava

confrontati all’ipotesi contemplata dall’art. 10h OADI. Infatti l’assicurato

era stato informato nel maggio 2013 dell’imminente soppressione del posto da

fine giugno 2014 a seguito della fusione dei comuni in questione. Pertanto era

stato rispettato il termine di preavviso di sei mesi previsto dalla legge

cantonale sullo statuto della funzione pubblica del Canton Neuchâtel. Poco

importava, quindi, che le parti avessero indicato nella convenzione del 12

giugno 2014, con cui avevano concordato di mettere fine al rapporto di impiego

dal 30 giugno 2014, che il licenziamento era avvenuto di comune accordo, poiché

ciò non significava ancora che il termine di disdetta non fosse stato

rispettato.

Nemmeno l’art. 11 cpv. 3

LADI era applicabile, in quanto presuppone un diritto a salario per un periodo

posteriore allo scioglimento del rapporto di impiego o un’indennità per

disdetta anticipata.

L’indennità versata dal

Comune era, di conseguenza, una prestazione volontaria del datore di lavoro.

Per completezza va

osservato che con giudizio 8C_427/2018 del 30 aprile 2019, pubblicato in DTF

145 V 188, l’Alta Corte ha stabilito nel caso di un assicurato che ha convenuto

di comune accordo con il datore di lavoro di mettere termine al rapporto di

impiego che gli importi relativi a un piano di compartecipazione agli utili

sotto forma di "restricted stock units" (RSU) e "stock

options" (SO), inclusi nell'indennità di partenza, costituiscono nel caso

di specie prestazioni volontarie del datore di lavoro nel senso dell'art. 11a

LADI.

2.4. Nella presente evenienza

dalle carte processuali emerge che l’assicurato dal 1° settembre 2010 al 30

aprile 2017 ha lavorato alle dipendenze di __________ presso la __________ a __________

quale maestro artigiano. Dal 1° giugno 2011 egli è stato trasferito al settore

manutenzione a catena in qualità di artigiano specialista (cfr. doc. 10).

Egli, dal giugno 2016 alla

fine del rapporto di impiego, è stato impedito nel lavoro a causa di malattia

(cfr. doc. 6; A3).

Il 3 marzo 2017 il Dr.

med. __________ del __________ ha inviato uno scritto a __________, consulente

HR, del seguente tenore:

" (…) In

data 27 febbraio 2017 ha avuto luogo il colloquio con il signor RI 1, nel quale

(secondo il suo scritto del 27.02.2017) il collaboratore ha affermato di non

sentirsi in grado di svolgere alcuna attività produttiva all’interno delle __________

di __________ viste le sue limitazioni.

Nel suo scritto lei ci conferma che le __________ di __________

non sono in grado di garantirgli nel lungo periodo attività leggere in

produzione né posti in attività amministrative/d’Ufficio e ci chiede di

confermare l’inidoneità definitiva del collaboratore alla sua funzione

originaria.

Pertanto le confermo l’inidoneità medica del collaboratore alla

sua attività professionale. Il signor RI 1 è in grado di svolgere un’attività

leggera, tipo amministrativo o un altro lavoro leggero.” (Doc. 9)

Il 18 aprile 2017 la __________,

rappresentata da __________, e il ricorrente hanno concluso una “Convenzione di

uscita” che prevede:

" 1. La __________

corrisponde volontariamente al collaboratore i seguenti importi:

a. Indennità

salariale di CHF 76'695.50.-. Da tale importo vengono detratti i contributi

alle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, AD, AINF). Non risultano contributi

da versare alla Cassa pensioni __________. L’importo viene versato al

collaboratore a maggio 2017 e comparirà sul certificato di salario.

b. Importo di CHF

43'826.-. Da tale importo vengono detratti i contributi alle assicurazioni

sociali (AVS, AI, IPG, AD, AINF). Non risultano contributi da versare alla

Cassa pensioni FFS e all’assicurazione contro gli infortuni (AINF). L’importo

sarà versato al collaboratore a maggio 2017 e comparirà sul certificato di

salario.

3. La __________ aiuterà il collaboratore nella ricerca di

un’attività dipendente o indipendente mediante una consulenza di outplacement

per 9 (nove) mesi presso l’azienda __________ nella misura in cui tali costi

siano insorti durante lo stesso numero di mesi dalla firma della presente

convenzione di uscita. La __________ pagherà i costi della consulenza di

outplacement direttamente all’azienda di consulenza selezionata dalla __________.

Non si effettuerà alcun pagamento diretto al collaboratore.

4. Il collaboratore sarà esonerato dal lavoro dal 18 aprile 2017.

Con l’esonero, gli averi in tempo esistenti vengono considerati come

compensati. Decade l’obbligo di presentare ancora certificati medici alle __________.

5. Il collaboratore si impegna a consegnare entro il 30 aprile

2017 tutti i beni ancora in suo possesso e di proprietà della __________ (ad

es. Badge, RAS, chiavi ecc.) al superiore diretto __________.

6. Dal 02.06.2016 il collaboratore si trova in un processo di

reintegrazione professionale. Conformemente al CCL __________, il 22.06.2016 è

iniziato il diritto a ricevere la retribuzione. Il collaboratore è stato

informato circa i diritti e i doveri in caso di malattia. Sulla base delle

restrizioni di salute appurate, __________ ha constatato nella lettera del

03.03.2017 la sua inidoneità medica definitiva ad esercitare la sua attività

originaria come artigiano specialista presso le __________ di __________.

Conformemente alla cifra 146 capoverso 4 del CCL __________ per questo motivo

il collaboratore perde il suo posto di lavoro. Con la sottoscrizione del

presente accordo, il collaboratore rinuncia a future misure di reintegrazione e

prestazioni secondo il CCL __________. Il diritto a ricevere la retribuzione

termina il 30.04.2017. Il suo ultimo salario le sarà pertanto versato alla fine

di aprile 2017. (…)” (Doc. A3=11)

Dalla “Scheda di salario R

04.2017” si evince che il 24 maggio 2017 sono, in effetti, stati corrisposti

all’insorgente l’importo di fr. 43'826.-- quale “Indennità di partenza” e la

somma di fr. 76’695.50 a titolo di “Comp. salar. di convenz.” (cfr. doc. A5).

Nel certificato di lavoro

dell’8 maggio 2017 la __________ ha puntualizzato che il rapporto di lavoro con

l’assicurato è stato sciolto per motivi di salute (non potendo più esercitare

la sua funzione originaria in maniera completa) di comune accordo per il 30

aprile 2017 (cfr.doc. 10).

L’assicurato, il 29 gennaio

2019, si è annunciato per il collocamento dichiarando una disponibilità

lavorativa del 100% (cfr. doc. 1).

Con decisione del 12 marzo

2019 la Cassa ha negato all’assicurato il diritto all’indennità di

disoccupazione dal 28 gennaio 2019, in quanto nel termine quadro dal 28 gennaio

2017 al 27 gennaio 2019, da una parte, egli non ha adempiuto il periodo di

contribuzione, avendo dimostrato di avere svolto un’attività soggetta a

contribuzione per tre mesi e 2 giorni.

Dall’altra, non vi sono

motivi che giustifichino un’esenzione dallo stesso (cfr. doc. A1; consid.

1.1.).

Il

12 aprile 2019 le __________ hanno indicato:

" (…) In

base alla cifra 2 della convenzione di uscita, al signor RI 1 sono stati

versati dalle __________ a titolo volontario i seguenti importi

1. CHF 76'695.50

indennità salariale

2. CHF 43'826.00

indennità di partenza

Come precisato nella convenzione di uscita, il signor RI 1 ha

perso il suo posto di lavoro a causa di inidoneità medica, certificata da parte

del Medical Service. In questi casi il CCL __________ prevede alla cifra 150 e

151 il versamento di un’indennità di partenza. Quest’indennità non sostituisce

lo stipendio, bensì è una prestazione volontaria per casi di questo

genere (inidoneità medica).

Per quanto riguarda l’indennità salariale, questa è stata

versata in sostituzione del salario per il periodo da maggio 2017 a giugno 2018,

visto che il diritto alla continuazione del versamento di salario __________

dura due anni. Nel caso del signor RI 1 dunque dal 2.6.2016 al 1.6.2018. Avendo

posto fine al contratto di lavoro il 30.04.2017 per motivi di inidoneità

medica, l’importo versato equivale al salario da maggio 2017 a giugno 2018. (…)”

(Doc. 16)

Con decisione su

opposizione del 14 giugno 2019 la Cassa ha confermato il proprio provvedimento del

12 marzo 2019 (cfr. doc. A11; consid. 1.1.).

2.5. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 1° maggio 2019

è entrato in vigore il nuovo contratto collettivo di lavoro delle __________

(CCL __________ 2019).

Al momento della “Convenzione

di uscita” conclusa dalle __________ e dal ricorrente il 18 aprile 2017 era in

vigore il CCL __________ 2015. A norma dei principi generali di diritto

intertemporale, in mancanza di disposizioni transitorie particolari si applica

di regola il diritto in vigore al momento in cui si è verificata la fattispecie

contestata. Pertanto, in casu, trovano applicazione le disposizioni del CCL __________

approvate nel 2015 (cfr. STF 8C_404/2018 del 18 giugno 2019 consid. 6.2.; Peter Helbling, in: Wolfgang Portmann/Felix Uhlmann [Hrsg.],

Bundespersonalgesetz [BPG], 2013, nota marginale 9 segg. ad art. 41 LPers).

Secondo l'art. 125 cpv. 1 CCL __________ 2015 in caso d'impedimento al

lavoro causato da malattia o infortunio sussiste per due anni il diritto di

ricevere la retribuzione, al massimo però fino alla scadenza del rapporto di

lavoro.

In una

sentenza del Tribunale amministrativo federale

A-6782/2017 del 2 aprile 2018, confermata dall’Alta Corte con giudizio

8C_404/2018 del 18 giugno 2019, è stato precisato che la giurisprudenza del TFA

aveva già riconosciuto che questo termine biennale non impedisce la notifica

della disdetta qualora ai sensi dell’art. 174 CCL __________ sussista un motivo

oggettivo sufficiente per una disdetta ordinaria (cfr. sentenza TAF A-4718/2017

del 13 marzo 2018 consid. 7.3.2), segnatamente “gravi cause economiche o

d’esercizio laddove le __________ non siano in grado di offrire alla

collaboratrice o al collaboratore un altro lavoro adeguato” (art. 174 let.

f CCL __________).

Per inciso è utile

osservare che anche il CCL __________ 2019 all’art. 128 prevede che in caso d’impedimento al lavoro per motivi di

salute sussiste per due anni il diritto di ricevere la retribuzione, al massimo

però fino alla scadenza del rapporto di lavoro.

Giusta l’art. 129 allo scadere del trimestre di prova, le __________

possono sciogliere il rapporto di lavoro per motivi di salute, al più presto

per la fine del diritto alla retribuzione.

Inoltre l’art. 173 cpv. 1

enuncia che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto

regolarmente per motivi oggettivi sufficienti, tra cui in particolare:

a. la violazione di

importanti obblighi legali o contrattuali;

b.

mancanze riscontrate nelle prestazioni o nel comportamento;

c. incapacità,

inattitudine o mancanza di disponibilità nell’effettuare il lavoro convenuto

nel contratto di lavoro;

d.

motivi di salute;

e. mancanza di

disponibilità a svolgere un altro lavoro ragionevolmente esigibile;

f. il venir

meno di una delle condizioni di assunzione stabilite nella legge o nel

contratto di lavoro;

g. gravi cause

economiche o d’esercizio laddove le __________ non siano in grado di offrire

alla collaboratrice o al collaboratore un altro lavoro adeguato.

2.6. In concreto, come visto

sopra, nella “Convenzione d’uscita” del 18 aprile 2017 la __________ e

l’assicurato hanno sì sciolto di comune accordo il rapporto di lavoro in essere

a seguito delle problematiche di salute del ricorrente che l’hanno reso

inidoneo a svolgere la sua attività di artigiano specialista presso le __________,

prevedendo che l’ultimo salario sarebbe stato versato alla fine di aprile 2017

(fr. 5'056.85 lordi corrisposti il 25 aprile 2017; cfr. doc. A5).

Tuttavia nella Convenzione

è stato pure contemplato il versamento, oltre che di un’indennità di partenza

di fr. 43'826.-, di un’indennità salariale di fr. 76'695.50 (cfr. doc. A3=11).

La __________ ha,

peraltro, precisato che l’indennità salariale è stata versata al ricorrente in

sostituzione del salario per il periodo da maggio 2017 a giugno 2018, siccome

in caso di inidoneità medica al lavoro il diritto alla continuazione della

corresponsione dello stipendio dura due anni – nel caso dell’assicurato dal 2

giugno 2016 al 1° giugno 2018 (cfr. doc. 16; consid. 2.4.).

Ne discende che il

riconoscimento dell’importo di fr. 76'695.50 da parte della __________

corrisponde al “diritto al salario” dell’insorgente ai sensi dell’art. 11 cpv.

3 LADI.

In effetti in concreto,

ritenuto che la CCL __________ sancisce, da un lato, il diritto al salario per

due anni nell’eventualità d’impedimento al lavoro per motivi di salute,

dall’altro, la protezione dal licenziamento per motivi di salute fino alla fine

del diritto alla retribuzione, a meno che intervengano motivi oggettivi, come

ad esempio

gravi cause economiche o d’esercizio laddove le __________

non siano in grado di offrire alla collaboratrice o al collaboratore un altro

lavoro adeguato, l’indennità salariale di fr. 76’695.50 va assimilata allo

stipendio dovuto in caso di disdetta in tempo inopportuno (cfr. consid. 2.3.).

Ex art. 11 cpv. 3 LADI la

perdita di lavoro non è computabile se vi è diritto al salario. Con tale

concetto va inteso anche il diritto al salario dovuto in caso di disdetta in

tempo inopportuno (cfr. consid. 2.3.).

Del

resto pure l’art. 10h OADI enuncia che se il rapporto di lavoro è sciolto

anticipatamente di comune intesa, la perdita di lavoro, durante il periodo

corrispondente al termine di disdetta o fino alla scadenza del termine

contrattuale per i contratti di durata determinata, non è computata finché le

prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di reddito per tale periodo

(cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2019.66 del 5 marzo 2020).

Fatti

I giorni in cui un

assicurato non ha più lavorato ma per i quali il datore di lavoro deve ancora

il salario contano, però, quale periodo di contribuzione (cfr. STF 8C_226/2007

del 16 maggio 2008 consid. 5.1.; DTF 133 V 515; DTF 119 V 494;

B. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage, 2014, ad art. 13, N.

23 pag. 125).

Il

lasso di tempo da maggio 2017 al 1° giugno 2018, per il quale l’insorgente ha

ricevuto l’indennità salariale vale, dunque, come periodo di contribuzione.

Di conseguenza nel termine

quadro per il periodo di contribuzione dal 28 gennaio 2017 al 27 gennaio 2019

l’assicurato ha adempiuto un periodo di contribuzione di più di 12 mesi.

La Cassa, nello scritto

del 3 marzo 2020, ha peraltro affermato che “… nel vostro ultimo scritto al

paragrafo 2 e 3, emerge chiaramente che avendo l’assicurato diritto al salario

Considerandi

per due anni in conformità del CCL __________, se vi fosse un impedimento al

lavoro per motivi di salute, si può riconoscere come periodo di contribuzione,

quello dal 2 giugno 2016 al 1° giugno 2018, anche sulla base delle sentenze da

voi citate” (cfr. doc. VI; consid. 1.5.).

La parte resistente ha tuttavia

anche evidenziato che le è difficile comprendere l’indicazione riportata nella

Convenzione d’uscita secondo cui il diritto al (ultimo) salario sarebbe

terminato il 30 aprile 2017 (cfr. doc. VI; consid. 1.5.).

Il TCA condivide il fatto

che tale precisazione non sia chiara, ma osserva che è verosimile che con la stessa

le parti abbiano inteso concordare che il diritto a ricevere lo stipendio durante

il contratto in essere terminava il 30 aprile 2017. Ciò in quanto poco

prima era stata comunque pattuita l’indennità salariale di fr. 76'695.50 che sarebbe

stata versata nel mese di maggio 2017 (cfr. doc. A3=11; 16; consid. 2.4.).

Il ricorrente ha, quindi,

ossequiato il presupposto di cui agli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI.

Gli atti vanno trasmessi

alla Cassa affinché verifichi la realizzazione di tutte le ulteriori condizioni

del diritto all’indennità di disoccupazione ed emetta una nuova decisione in

merito alla pretesa dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 14 giugno 2019 è annullata.

§§ Il ricorrente adempie il presupposto dell'art. 8 cpv. 1

lett. e LADI.

2. Gli atti vanno trasmessi

alla Cassa perché proceda come indicato al consid. 2.6. in fine.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti