38.2019.40
Convenzione d'uscita: sciolto rapporto di lavoro a seguito di disturbi di salute e previste ind. partenza + ind. salariale (in sostituzione dello stipendio). Riconoscimento ind. salariale = diritto al salario. Perdita di lavoro non computabile, ma uguale a periodo di contribuzione
25 maggio 2020Italiano29 min
I giorni in cui un
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2019.40
rs
Lugano
25 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 giugno 2019 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 14 giugno 2019 la Cassa disoccupazione CO 1 (in seguito: Cassa) ha
confermato la decisione del 12 marzo 2019 (cfr. doc. A1) ed ha negato
all’assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione dal 28 gennaio 2019,
in quanto, nel termine quadro dal 28 gennaio 2017 al 27 gennaio 2019 egli non
ha adempiuto il periodo di contribuzione e non poteva essere esonerato dalla
realizzazione dello stesso.
La Cassa al riguardo ha
rilevato:
" Nella
fattispecie e visti i documenti in nostro possesso si rileva che, il contratto
di lavoro con l'azienda __________ è iniziato il 1° settembre 2010 ed è
terminato il 30 aprile 2017.
Queste date, in particolare quella del 30 aprile 2017, si evincono
nella seguente documentazione:
attestato del datare di lavoro; domanda d'indennità di
disoccupazione sottoscritta dal Sig. RI 1 e pervenutaci in data 29 gennaio
2019; dallo scritto del 12 aprile 2019, nel quale si legge "Avendo
posto fine al contratto di lavoro il 30.04.2017 per motivi di inidoneità
medica, l'importo versato equivale al salario da maggio 2017 a giugno 2018";
nella convenzione tra le parti, datata 18 aprile 2017, punto no. 1) si rileva
che "Il rapporto di lavoro in essere tra il collaboratore e la __________
viene sciolto di comune accordo tra le parti ai sensi della cifra 169 __________
dal 30 aprile 2017 ("fine del contratto”)".
Visto quanto sopra, è evidente che la data fissata tra le parti
quale fine contratto di lavoro è il 30 aprile 2017.
Le indennità di salariali versate nell'ultimo mese di lavoro,
inerenti ai mesi da maggio 2017 a giugno 2018, non possono essere considerate
come mesi lavorativi poiché il contratto è stato sciolto appunto il 30 aprile
2017.
Queste indennità sono state versate al di fuori del rapporto di
lavoro.
Ne deriva pertanto che dal 28 gennaio 2017 al 27 gennaio 2019, il
Sig. RI 1 non ha dimostrato di avere svolto un'attività lavorativa di almeno di
12 mesi bensì di 3 mesi e 2 giorni. (…)” (Doc. A11)
1.2. Contro
la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, facendo valere quanto segue:
" (…) In data
12 marzo 2019, mi veniva negata la disoccupazione, in quanto mi ero iscritto
tardivamente e che i miei contributi erano stati versati solo per 3 mesi e 2
gg.
In data 12 aprile 19, facevo opposizione alla decisione precisando
diversi punti come pure allegando una dichiarazione della HR delle __________
(vedi allegato) dove il datore di lavoro precisava che l'indennità salariale terminava
a 1 giugno 2018.
L'CO 1 al 6 maggio 19 mi richiedeva ancora certificato medico cosa
che è stata fatta dal Dr. __________ di __________ e precisavo inoltre che
nessuno delle risorse umane della __________ mi aveva detto di iscrivermi alla disoccupazione,
tanto che le __________ mi hanno fatto l'attestato del datore di lavoro al 5
marzo 2019.
Vista l'ultima risposta del CO 1 del 14 giugno 2019, sono certo
che non hanno visionato bene tutta la documentazione fornita il 12 aprile 19,
io mi sento di aver fatto tutto in modo corretto e di non aver nessuna responsabilità,
un datore di lavoro come le __________ dovevano fornire al termine del
contratto tutte le informazioni riguardanti l'iscrizione alla disoccupazione,
cosa che nessuno ha fatto.
Come potrete notare dalla Convenzione d'uscita della __________ al
punto 2a e 2b viene evidenziato che dagli importi di chf 76'695.50 e chf
43'826.- verranno dedotti tutti i contribuiti AVS, AI, IPG, AD, AINF, dunque non
è assolutamente vero che io abbia pagato i contributi solo per 3 mesi di
stipendio.
Chiedo pertanto di rivedere il caso, vi ricordo che attualmente
sono iscritto alla disoccupazione e sto facendo le ricerche di lavoro, non
percepisco però alcuna indennità. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 23
luglio 2019 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il
24 luglio 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per
presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Le
parti sono rimaste silenti.
1.5. Questa Corte, il 24 febbraio
2020, ha interpellato la Cassa come segue:
" (…) vogliate
per cortesia indicarci come si giustifica la vostra argomentazione (“Visto
quanto sopra, è evidente che la data fissata tra le parti quale fine contratto
di lavoro è il 30 aprile 2017. Le indennità di salariali versate nell'ultimo
mese di lavoro, inerenti ai mesi da maggio 2017 a giugno 2018, non possono
essere considerate come mesi lavorativi poiché il contratto è stato sciolto
appunto il 30 aprile 2017. Queste indennità sono state versate al di fuori del
rapporto di lavoro”; cfr. decisione su opposizione del 14 giugno 2019) per
negare l’adempimento del periodo di contribuzione nel caso di RI 1, iscritto in
disoccupazione dal 28 gennaio 2019, con i seguenti elementi:
- il CCL __________ prevede in caso di impedimento al lavoro per
motivi di salute il diritto alla continuazione del versamento al salario per
due anni (nel caso del ricorrente la __________ ha precisato che tale periodo
si estendeva dal 2 giugno 2016 al 1° giugno 2018; cfr. doc. A6 = doc. 16);
- i giorni in cui un assicurato non ha più lavorato ma per i quali
il datore di lavoro deve ancora il salario (ad esempio per licenziamento
ingiustificato o in tempo inopportuno) contano quale periodo di contribuzione
(cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 5.1.; DTF 133
V 515; DTF 119 V 494; B. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage,
2014, ad art. 13, N. 23 pag. 125). (…)” (Doc. V)
Il 3 marzo 2020 la parte
resistente, dopo aver precisato, da un lato, che la data della fine del rapporto
di lavoro (30 aprile 2017) viene indicata testualmente dalla convezione di
uscita, tra le __________ e l’assicurato, datata 18 aprile 2017, dall’altro,
che tale data è stata confermata sia dal ricorrente nella sua domanda di
indennità, sa dalle __________ nel formulario “Attestato del datore di lavoro”,
ha indicato:
" (…) nel
vostro ultimo scritto al paragrafo 2 e 3, emerge chiaramente che avendo
l’assicurato diritto al salario per due anni in conformità del CCL __________,
se vi fosse un impedimento al lavoro per motivi di salute, si può riconoscere
come periodo di contribuzione, quello dal 2 giugno 2016 al 1° giugno 2018,
anche sulla base delle sentenze da voi citate.
Ci resta. Ad ogni modo, difficile
comprendere, per quale motivo le __________ abbiano sottoscritto una
convenzione, firmata anche dal loro ex collaboratore, dove entrambi sono in
accordo nel definire che il diritto a ricevere la retribuzione sia terminato in
data 30 aprile 2017 (ultimo salario) come pure questa data viene indicata quale
fine effettiva del contratto di lavoro.” (Doc VI)
1.6. Il 5 marzo 2020 il TCA ha
assegnato all’assicurato un termine di 10 giorni per presentare osservazioni
scritte (cfr. doc. VII).
Questo Tribunale, il 28
aprile 2020, dopo la scadenza al 19 aprile 2020 della sospensione dei termini
decretata in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (cfr. Decreto
esecutivo concernente l’operato procedurale delle Autorità amministrative
cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo
di emergenza epidemiologica da COVID-19 emesso il 20 marzo 2020 dal Consiglio
di Stato della Repubblica e Cantone Ticino; Ordinanza sulla sospensione dei
termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della
giustizia (sospensione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19)
emanata il 20 marzo 2020 dal Consiglio federale), ha scritto all’insorgente di
attendere un suo riscontro entro 5 giorni (cfr. doc. VIII).
Il 30 aprile 2020 il
ricorrente ha comunicato di non avere alcunché da aggiungere alle sue
precedenti lettere e di restare dell’avviso di avere diritto alla
disoccupazione (cfr. doc. IX).
1.7. Il doc. IX è stato inviato
per conoscenza alla cassa (cfr. doc. X).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a ragione o meno la Cassa abbia negato a RI 1 il diritto
a indennità di disoccupazione a far tempo dal 28 gennaio 2019, ritenendo non
adempiuto il periodo di contribuzione minimo, rispettivamente non presente
alcun motivo di esenzione dallo stesso.
Un
assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha
compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro
il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art.
2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai
fini dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di
lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente
trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113
V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag.
27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N.
29, pag. 174).
In una sentenza
pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria
giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola
condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,
l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di
contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le
sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta
a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un
salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la
prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
In
secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente
percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una
remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto
all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli
art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha
rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.
Al
riguardo cfr. anche DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D.
Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit
social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.
L’art.
9 cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo
di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge
non disponga altrimenti.
In
virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno
nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il
termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale
giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
Secondo
il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurato
pretende di nuovo l’indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono
nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre
che la legge non disponga altrimenti.
Riguardo
all’art. 9 cpv. 4 LADI cfr. STF 8C_656/2014 del 10 novembre 2015, consid. 3.2.
2.2. L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione
dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede al cpv. 1 che sono
esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro
il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12 mesi complessivamente,
non sono state vincolate da un rapporto di lavoro
per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i
relativi obblighi:
a. formazione
scolastica, riqualificazione professionale, formazione e formazione continua, a
condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;
b.
malattia (art. 3 LPGA2), infortunio (art. 4
LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano
state domiciliate in Svizzera;
c.
soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o
d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.
Il cpv. 2 enuncia che sono
parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone
che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del
coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita
d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente.
Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più
di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era
domiciliata in Svizzera.
In merito al rapporto tra
l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag.
269 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007
Tribunale federale) ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione
dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto
al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
Contestualmente il TFA ha
pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con
periodi di esonero.
Cfr. pure STF 8C_645/2014
del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.;
STF C 25/07 del 22 novembre 2007.
2.3. L’art. 11 cpv. 3 LADI prevede
che non è computabile la perdita di lavoro per
la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello
scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.
Per “diritto al salario”
ai sensi dell’art. 11 cpv. 3 LADI si intende il salario dovuto per il periodo
posteriore allo scioglimento del rapporto di lavoro, rispettivamente il salario
dovuto in caso di mancato rispetto del termine di disdetta (art. 335c CO)
oppure in caso di disdetta in tempo inopportuno (art. 336c CO; STF 8C_267/2016
del 13 febbraio 2017 consid. 3.2., pubblicata in DTF 143 V 161).
Secondo l’art. 11a cpv. 1
LADI “La perdita di lavoro non è computabile, finché prestazioni volontarie del
datore di lavoro coprono la perdita di guadagno risultante dallo scioglimento
del rapporto di lavoro (art. 11a cpv. 1 LADI). Le prestazioni volontarie del
datore di lavoro sono considerate in quanto superano l’importo massimo di cui
all’art. 3 cpv. 2 LADI, ossia fr. 148'200.- (art. 11a cpv. 2 LADI). Il
Consiglio federale disciplina le eccezioni se le prestazioni volontarie sono
destinate alla previdenza professionale (art. 11a cpv. 3 LADI).
Facendo
uso del potere di delega inserita nella LADI, il Consiglio federale ha
precisato che sono considerate prestazioni volontarie del datore di lavoro le
prestazioni accordate in caso di scioglimento di un rapporto di lavoro di
diritto privato o di diritto pubblico che non costituiscono pretese di salario
o di risarcimento secondo l'articolo 11 cpv. 3 LADI (art. 10a OADI). I periodi durante i quali la perdita di lavoro non è
computabile in seguito al versamento di prestazioni volontarie da parte del
datore di lavoro sono parificati a periodi di contribuzione. Le prestazioni
volontarie non considerate sono escluse dal computo del periodo di
contribuzione (art. 10f OADI; cfr. STF 8C_674/2018
del 3 giugno 2019 consid. 3.4.).
L’art. 10h OADI stabilisce
quanto segue:
" 1Se
il rapporto di lavoro è sciolto anticipatamente di comune intesa, la perdita di
lavoro, durante il periodo corrispondente al termine di disdetta o fino alla
scadenza del termine contrattuale per i contratti di durata determinata, non è
computata finché le prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di
reddito per tale periodo.
2Se le prestazioni del datore di lavoro superano
l’importo del salario dovuto all’assicurato fino alla cessazione ordinaria del
rapporto di lavoro, sono applicabili le disposizioni relative alle prestazioni
volontarie del datore di lavoro di cui all’articolo 11a LADI.”
Nella sentenza 8C_674/2018 del 3 giugno 2019 consid. 3.5., citata
sopra, l’Alta Corte ha rilevato che la dottrina
sottolinea che l'art. 10f OADI e l'art. 10h OADI comprendono due situazioni
relative ai contributi volontari del datore di
lavoro. Esse sono considerate come occupazioni soggette a contributi, che si
estendono oltre il periodo temporale di validità del rapporto di lavoro. Esse
compensano in un certo senso la computabilità differita secondo l'art.
11a LADI della perdita di lavoro (cfr. Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, nota marginale 229, pag. 2333). L'art.
11a LADI è finalizzato a evitare un doppio
indennizzo, a incitare in qualche maniera al versamento di prestazioni
volontarie e a incoraggiare la destinazione di questi importi alla previdenza
professionale (cfr. Boris Rubin, Commentaire de loi sur l'assurance-chômage,
nota marginale 2 ad art. 11a LADI, pag. 115). Tali prestazioni volontarie sono quindi determinanti sia per il periodo
di contribuzione sia per il calcolo del guadagno assicurato (cfr. Alfred Blesi,
Abgangsentschädigungen des Arbeitgebers: Ungereimtheiten im
Arbeitslosenverischerungsrecht in: ARV/DTA 2006 pag. 88).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_595/2018 del 29 novembre 2018.
In una sentenza
8C_267/2016 del 13 febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 V 161 e menzionata
sopra, il TF ha deciso che un'indennità di uscita di quattro mesi accordata a
causa di una ristrutturazione costituiva una prestazione volontaria, anche se
derivava da un obbligo del datore di lavoro previsto da un regolamento
comunale, che rinviava per analogia alla legislazione cantonale (consid. 4.5).
Tuttavia, in quel caso di
specie, l'indennità di uscita non raggiungeva la soglia richiesta per differire
l'inizio del diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la
disoccupazione.
Più specificatamente la
nostra Massima istanza ha indicato che in quel caso di specie l’indennità
andava considerata quale prestazione assegnata in ragione del licenziamento da
parte del datore di lavoro a causa della soppressione del posto di impiego al
fine di attenuare le conseguenze economiche per il lavoratore.
Non ci si trovava
confrontati all’ipotesi contemplata dall’art. 10h OADI. Infatti l’assicurato
era stato informato nel maggio 2013 dell’imminente soppressione del posto da
fine giugno 2014 a seguito della fusione dei comuni in questione. Pertanto era
stato rispettato il termine di preavviso di sei mesi previsto dalla legge
cantonale sullo statuto della funzione pubblica del Canton Neuchâtel. Poco
importava, quindi, che le parti avessero indicato nella convenzione del 12
giugno 2014, con cui avevano concordato di mettere fine al rapporto di impiego
dal 30 giugno 2014, che il licenziamento era avvenuto di comune accordo, poiché
ciò non significava ancora che il termine di disdetta non fosse stato
rispettato.
Nemmeno l’art. 11 cpv. 3
LADI era applicabile, in quanto presuppone un diritto a salario per un periodo
posteriore allo scioglimento del rapporto di impiego o un’indennità per
disdetta anticipata.
L’indennità versata dal
Comune era, di conseguenza, una prestazione volontaria del datore di lavoro.
Per completezza va
osservato che con giudizio 8C_427/2018 del 30 aprile 2019, pubblicato in DTF
145 V 188, l’Alta Corte ha stabilito nel caso di un assicurato che ha convenuto
di comune accordo con il datore di lavoro di mettere termine al rapporto di
impiego che gli importi relativi a un piano di compartecipazione agli utili
sotto forma di "restricted stock units" (RSU) e "stock
options" (SO), inclusi nell'indennità di partenza, costituiscono nel caso
di specie prestazioni volontarie del datore di lavoro nel senso dell'art. 11a
LADI.
2.4. Nella presente evenienza
dalle carte processuali emerge che l’assicurato dal 1° settembre 2010 al 30
aprile 2017 ha lavorato alle dipendenze di __________ presso la __________ a __________
quale maestro artigiano. Dal 1° giugno 2011 egli è stato trasferito al settore
manutenzione a catena in qualità di artigiano specialista (cfr. doc. 10).
Egli, dal giugno 2016 alla
fine del rapporto di impiego, è stato impedito nel lavoro a causa di malattia
(cfr. doc. 6; A3).
Il 3 marzo 2017 il Dr.
med. __________ del __________ ha inviato uno scritto a __________, consulente
HR, del seguente tenore:
" (…) In
data 27 febbraio 2017 ha avuto luogo il colloquio con il signor RI 1, nel quale
(secondo il suo scritto del 27.02.2017) il collaboratore ha affermato di non
sentirsi in grado di svolgere alcuna attività produttiva all’interno delle __________
di __________ viste le sue limitazioni.
Nel suo scritto lei ci conferma che le __________ di __________
non sono in grado di garantirgli nel lungo periodo attività leggere in
produzione né posti in attività amministrative/d’Ufficio e ci chiede di
confermare l’inidoneità definitiva del collaboratore alla sua funzione
originaria.
Pertanto le confermo l’inidoneità medica del collaboratore alla
sua attività professionale. Il signor RI 1 è in grado di svolgere un’attività
leggera, tipo amministrativo o un altro lavoro leggero.” (Doc. 9)
Il 18 aprile 2017 la __________,
rappresentata da __________, e il ricorrente hanno concluso una “Convenzione di
uscita” che prevede:
" 1. La __________
corrisponde volontariamente al collaboratore i seguenti importi:
a. Indennità
salariale di CHF 76'695.50.-. Da tale importo vengono detratti i contributi
alle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, AD, AINF). Non risultano contributi
da versare alla Cassa pensioni __________. L’importo viene versato al
collaboratore a maggio 2017 e comparirà sul certificato di salario.
b. Importo di CHF
43'826.-. Da tale importo vengono detratti i contributi alle assicurazioni
sociali (AVS, AI, IPG, AD, AINF). Non risultano contributi da versare alla
Cassa pensioni FFS e all’assicurazione contro gli infortuni (AINF). L’importo
sarà versato al collaboratore a maggio 2017 e comparirà sul certificato di
salario.
3. La __________ aiuterà il collaboratore nella ricerca di
un’attività dipendente o indipendente mediante una consulenza di outplacement
per 9 (nove) mesi presso l’azienda __________ nella misura in cui tali costi
siano insorti durante lo stesso numero di mesi dalla firma della presente
convenzione di uscita. La __________ pagherà i costi della consulenza di
outplacement direttamente all’azienda di consulenza selezionata dalla __________.
Non si effettuerà alcun pagamento diretto al collaboratore.
4. Il collaboratore sarà esonerato dal lavoro dal 18 aprile 2017.
Con l’esonero, gli averi in tempo esistenti vengono considerati come
compensati. Decade l’obbligo di presentare ancora certificati medici alle __________.
5. Il collaboratore si impegna a consegnare entro il 30 aprile
2017 tutti i beni ancora in suo possesso e di proprietà della __________ (ad
es. Badge, RAS, chiavi ecc.) al superiore diretto __________.
6. Dal 02.06.2016 il collaboratore si trova in un processo di
reintegrazione professionale. Conformemente al CCL __________, il 22.06.2016 è
iniziato il diritto a ricevere la retribuzione. Il collaboratore è stato
informato circa i diritti e i doveri in caso di malattia. Sulla base delle
restrizioni di salute appurate, __________ ha constatato nella lettera del
03.03.2017 la sua inidoneità medica definitiva ad esercitare la sua attività
originaria come artigiano specialista presso le __________ di __________.
Conformemente alla cifra 146 capoverso 4 del CCL __________ per questo motivo
il collaboratore perde il suo posto di lavoro. Con la sottoscrizione del
presente accordo, il collaboratore rinuncia a future misure di reintegrazione e
prestazioni secondo il CCL __________. Il diritto a ricevere la retribuzione
termina il 30.04.2017. Il suo ultimo salario le sarà pertanto versato alla fine
di aprile 2017. (…)” (Doc. A3=11)
Dalla “Scheda di salario R
04.2017” si evince che il 24 maggio 2017 sono, in effetti, stati corrisposti
all’insorgente l’importo di fr. 43'826.-- quale “Indennità di partenza” e la
somma di fr. 76’695.50 a titolo di “Comp. salar. di convenz.” (cfr. doc. A5).
Nel certificato di lavoro
dell’8 maggio 2017 la __________ ha puntualizzato che il rapporto di lavoro con
l’assicurato è stato sciolto per motivi di salute (non potendo più esercitare
la sua funzione originaria in maniera completa) di comune accordo per il 30
aprile 2017 (cfr.doc. 10).
L’assicurato, il 29 gennaio
2019, si è annunciato per il collocamento dichiarando una disponibilità
lavorativa del 100% (cfr. doc. 1).
Con decisione del 12 marzo
2019 la Cassa ha negato all’assicurato il diritto all’indennità di
disoccupazione dal 28 gennaio 2019, in quanto nel termine quadro dal 28 gennaio
2017 al 27 gennaio 2019, da una parte, egli non ha adempiuto il periodo di
contribuzione, avendo dimostrato di avere svolto un’attività soggetta a
contribuzione per tre mesi e 2 giorni.
Dall’altra, non vi sono
motivi che giustifichino un’esenzione dallo stesso (cfr. doc. A1; consid.
1.1.).
Il
12 aprile 2019 le __________ hanno indicato:
" (…) In
base alla cifra 2 della convenzione di uscita, al signor RI 1 sono stati
versati dalle __________ a titolo volontario i seguenti importi
1. CHF 76'695.50
indennità salariale
2. CHF 43'826.00
indennità di partenza
Come precisato nella convenzione di uscita, il signor RI 1 ha
perso il suo posto di lavoro a causa di inidoneità medica, certificata da parte
del Medical Service. In questi casi il CCL __________ prevede alla cifra 150 e
151 il versamento di un’indennità di partenza. Quest’indennità non sostituisce
lo stipendio, bensì è una prestazione volontaria per casi di questo
genere (inidoneità medica).
Per quanto riguarda l’indennità salariale, questa è stata
versata in sostituzione del salario per il periodo da maggio 2017 a giugno 2018,
visto che il diritto alla continuazione del versamento di salario __________
dura due anni. Nel caso del signor RI 1 dunque dal 2.6.2016 al 1.6.2018. Avendo
posto fine al contratto di lavoro il 30.04.2017 per motivi di inidoneità
medica, l’importo versato equivale al salario da maggio 2017 a giugno 2018. (…)”
(Doc. 16)
Con decisione su
opposizione del 14 giugno 2019 la Cassa ha confermato il proprio provvedimento del
12 marzo 2019 (cfr. doc. A11; consid. 1.1.).
2.5. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 1° maggio 2019
è entrato in vigore il nuovo contratto collettivo di lavoro delle __________
(CCL __________ 2019).
Al momento della “Convenzione
di uscita” conclusa dalle __________ e dal ricorrente il 18 aprile 2017 era in
vigore il CCL __________ 2015. A norma dei principi generali di diritto
intertemporale, in mancanza di disposizioni transitorie particolari si applica
di regola il diritto in vigore al momento in cui si è verificata la fattispecie
contestata. Pertanto, in casu, trovano applicazione le disposizioni del CCL __________
approvate nel 2015 (cfr. STF 8C_404/2018 del 18 giugno 2019 consid. 6.2.; Peter Helbling, in: Wolfgang Portmann/Felix Uhlmann [Hrsg.],
Bundespersonalgesetz [BPG], 2013, nota marginale 9 segg. ad art. 41 LPers).
Secondo l'art. 125 cpv. 1 CCL __________ 2015 in caso d'impedimento al
lavoro causato da malattia o infortunio sussiste per due anni il diritto di
ricevere la retribuzione, al massimo però fino alla scadenza del rapporto di
lavoro.
In una
sentenza del Tribunale amministrativo federale
A-6782/2017 del 2 aprile 2018, confermata dall’Alta Corte con giudizio
8C_404/2018 del 18 giugno 2019, è stato precisato che la giurisprudenza del TFA
aveva già riconosciuto che questo termine biennale non impedisce la notifica
della disdetta qualora ai sensi dell’art. 174 CCL __________ sussista un motivo
oggettivo sufficiente per una disdetta ordinaria (cfr. sentenza TAF A-4718/2017
del 13 marzo 2018 consid. 7.3.2), segnatamente “gravi cause economiche o
d’esercizio laddove le __________ non siano in grado di offrire alla
collaboratrice o al collaboratore un altro lavoro adeguato” (art. 174 let.
f CCL __________).
Per inciso è utile
osservare che anche il CCL __________ 2019 all’art. 128 prevede che in caso d’impedimento al lavoro per motivi di
salute sussiste per due anni il diritto di ricevere la retribuzione, al massimo
però fino alla scadenza del rapporto di lavoro.
Giusta l’art. 129 allo scadere del trimestre di prova, le __________
possono sciogliere il rapporto di lavoro per motivi di salute, al più presto
per la fine del diritto alla retribuzione.
Inoltre l’art. 173 cpv. 1
enuncia che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto
regolarmente per motivi oggettivi sufficienti, tra cui in particolare:
a. la violazione di
importanti obblighi legali o contrattuali;
b.
mancanze riscontrate nelle prestazioni o nel comportamento;
c. incapacità,
inattitudine o mancanza di disponibilità nell’effettuare il lavoro convenuto
nel contratto di lavoro;
d.
motivi di salute;
e. mancanza di
disponibilità a svolgere un altro lavoro ragionevolmente esigibile;
f. il venir
meno di una delle condizioni di assunzione stabilite nella legge o nel
contratto di lavoro;
g. gravi cause
economiche o d’esercizio laddove le __________ non siano in grado di offrire
alla collaboratrice o al collaboratore un altro lavoro adeguato.
2.6. In concreto, come visto
sopra, nella “Convenzione d’uscita” del 18 aprile 2017 la __________ e
l’assicurato hanno sì sciolto di comune accordo il rapporto di lavoro in essere
a seguito delle problematiche di salute del ricorrente che l’hanno reso
inidoneo a svolgere la sua attività di artigiano specialista presso le __________,
prevedendo che l’ultimo salario sarebbe stato versato alla fine di aprile 2017
(fr. 5'056.85 lordi corrisposti il 25 aprile 2017; cfr. doc. A5).
Tuttavia nella Convenzione
è stato pure contemplato il versamento, oltre che di un’indennità di partenza
di fr. 43'826.-, di un’indennità salariale di fr. 76'695.50 (cfr. doc. A3=11).
La __________ ha,
peraltro, precisato che l’indennità salariale è stata versata al ricorrente in
sostituzione del salario per il periodo da maggio 2017 a giugno 2018, siccome
in caso di inidoneità medica al lavoro il diritto alla continuazione della
corresponsione dello stipendio dura due anni – nel caso dell’assicurato dal 2
giugno 2016 al 1° giugno 2018 (cfr. doc. 16; consid. 2.4.).
Ne discende che il
riconoscimento dell’importo di fr. 76'695.50 da parte della __________
corrisponde al “diritto al salario” dell’insorgente ai sensi dell’art. 11 cpv.
3 LADI.
In effetti in concreto,
ritenuto che la CCL __________ sancisce, da un lato, il diritto al salario per
due anni nell’eventualità d’impedimento al lavoro per motivi di salute,
dall’altro, la protezione dal licenziamento per motivi di salute fino alla fine
del diritto alla retribuzione, a meno che intervengano motivi oggettivi, come
ad esempio
gravi cause economiche o d’esercizio laddove le __________
non siano in grado di offrire alla collaboratrice o al collaboratore un altro
lavoro adeguato, l’indennità salariale di fr. 76’695.50 va assimilata allo
stipendio dovuto in caso di disdetta in tempo inopportuno (cfr. consid. 2.3.).
Ex art. 11 cpv. 3 LADI la
perdita di lavoro non è computabile se vi è diritto al salario. Con tale
concetto va inteso anche il diritto al salario dovuto in caso di disdetta in
tempo inopportuno (cfr. consid. 2.3.).
Del
resto pure l’art. 10h OADI enuncia che se il rapporto di lavoro è sciolto
anticipatamente di comune intesa, la perdita di lavoro, durante il periodo
corrispondente al termine di disdetta o fino alla scadenza del termine
contrattuale per i contratti di durata determinata, non è computata finché le
prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di reddito per tale periodo
(cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2019.66 del 5 marzo 2020).
Fatti
I giorni in cui un
assicurato non ha più lavorato ma per i quali il datore di lavoro deve ancora
il salario contano, però, quale periodo di contribuzione (cfr. STF 8C_226/2007
del 16 maggio 2008 consid. 5.1.; DTF 133 V 515; DTF 119 V 494;
B. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage, 2014, ad art. 13, N.
23 pag. 125).
Il
lasso di tempo da maggio 2017 al 1° giugno 2018, per il quale l’insorgente ha
ricevuto l’indennità salariale vale, dunque, come periodo di contribuzione.
Di conseguenza nel termine
quadro per il periodo di contribuzione dal 28 gennaio 2017 al 27 gennaio 2019
l’assicurato ha adempiuto un periodo di contribuzione di più di 12 mesi.
La Cassa, nello scritto
del 3 marzo 2020, ha peraltro affermato che “… nel vostro ultimo scritto al
paragrafo 2 e 3, emerge chiaramente che avendo l’assicurato diritto al salario
Considerandi
per due anni in conformità del CCL __________, se vi fosse un impedimento al
lavoro per motivi di salute, si può riconoscere come periodo di contribuzione,
quello dal 2 giugno 2016 al 1° giugno 2018, anche sulla base delle sentenze da
voi citate” (cfr. doc. VI; consid. 1.5.).
La parte resistente ha tuttavia
anche evidenziato che le è difficile comprendere l’indicazione riportata nella
Convenzione d’uscita secondo cui il diritto al (ultimo) salario sarebbe
terminato il 30 aprile 2017 (cfr. doc. VI; consid. 1.5.).
Il TCA condivide il fatto
che tale precisazione non sia chiara, ma osserva che è verosimile che con la stessa
le parti abbiano inteso concordare che il diritto a ricevere lo stipendio durante
il contratto in essere terminava il 30 aprile 2017. Ciò in quanto poco
prima era stata comunque pattuita l’indennità salariale di fr. 76'695.50 che sarebbe
stata versata nel mese di maggio 2017 (cfr. doc. A3=11; 16; consid. 2.4.).
Il ricorrente ha, quindi,
ossequiato il presupposto di cui agli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI.
Gli atti vanno trasmessi
alla Cassa affinché verifichi la realizzazione di tutte le ulteriori condizioni
del diritto all’indennità di disoccupazione ed emetta una nuova decisione in
merito alla pretesa dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione su opposizione del 14 giugno 2019 è annullata.
§§ Il ricorrente adempie il presupposto dell'art. 8 cpv. 1
lett. e LADI.
2. Gli atti vanno trasmessi
alla Cassa perché proceda come indicato al consid. 2.6. in fine.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti