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Decisione

38.2019.41

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 gennaio 2020Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i quali l’assicurato dovesse trovarsi spesso a __________ in quel periodo (cure

della moglie presso l’Ospedale __________ a __________ 2-3 volte alla

settimana; cfr. doc. I pag. 5), egli avrebbe potuto, svolgendo il corso FTM /

Sostegno al collocamento intensivo nel settore industriale a __________ (cfr.

consid. 2.6.), effettuare perlomeno qualche ricerca anche nel __________.

Alla

luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale deve concludere che il

comportamento del ricorrente, nel mese di marzo 2019 - durante il quale, nonostante

frequentasse il corso assegnatogli dall’URC, era tenuto a compiere validi

sforzi volti al reperimento di un’occupazione (nella decisione di assegnazione

del corso del 21 febbraio 2019 è stato peraltro specificato che “devono

essere effettuate le normali ricerche d’impiego”; cfr. doc. 48) - non

corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale, non

risultando le relative ricerche di impiego valide dal profilo qualitativo.

L’assicurato,

in tale arco di tempo, ha così violato l’obbligo di ridurre il danno che la

legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).

A

ragione, dunque, l’URC l’ha sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c. (cfr. consid. 2.3.).

2.9. Per quanto concerne l’entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’insorgente

dieci giorni di sospensione, considerando le precedenti due sanzioni del 30

gennaio (tre giorni di sospensione) e dell’11 febbraio 2019 (cinque giorni di

sospensione), anch’esse dovute a ricerche di lavoro insufficienti nel mese di

Considerandi

dicembre 2018, rispettivamente nel mese di gennaio 2019 (cfr. consid. 2.6.).

Normalmente, in base alle

direttive in vigore, e meglio alla Prassi LADI ID D79, la sanzione inflitta

dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro durante un

periodo di controllo ammonta a tre-quattro giorni di sospensione la prima

volta, a cinque-nove giorni la seconda volta e a dieci-diciannove giorni la

terza volta. In tal caso l’amministrazione farà notare all’assicurato che se le

sue ricerche sono ancora una volta insufficienti la sua idoneità al

collocamento verrà riesaminata. Alla quarta volta il caso viene rinviato al

servizio cantonale per decisione.

In concreto è vero che si

tratta della terza sospensione per ricerche di lavoro insufficienti.

È altrettanto vero, però,

che nel periodo di controllo del marzo 2019, in cui l’assicurato svolgeva anche

il corso FTM / Sostegno al collocamento intensivo nel settore industriale a __________

(cfr. consid. 2.6.), la moglie aveva “serissimi problemi di salute con esiti

quasi letali” che hanno richiesto cure ospedaliere (cfr. doc. I pag. 4-5).

In proposito va osservato

che l’URC, saputo della malattia della moglie del ricorrente tramite il

ricorso, nella Risposta di causa ha indicato di ravvisare gli estremi per una

riduzione dei giorni di sospensione, lasciando al TCA l'apprezzamento

dell'entità nel rispetto del presupposto proporzionale (cfr. doc. III; consid.

1.3

; STF 8C_428/2018 del 18 settembre 2018 consid. 5.3.).

In simili condizioni, tutto

ben considerato, a mente del TCA, si giustifica una riduzione

della sanzione da dieci a cinque giorni di penalità.

2.10

L'assicurato, parzialmente vincente

in causa, rappresentato da un sindacato, ha diritto all'importo di fr. 700.-- a

titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V

278; DTF 118 V 139; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STF 8C_517/2012 del 1°

novembre 2012).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione su opposizione del 31 maggio 2019 dell’URC di __________ è riformata

nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per cinque giorni.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’URC

verserà all’assicurato l’importo di fr. 700.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti