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Decisione

38.2019.41

Sospensine 10 gg (insuff. ricerche di lavoro in periodo di controllo: 3° volta). Ev. violazione diritto essere sentito sanata. Assicurato, mentre partecipa a PML, deve continaure a cercare lavoro. Entità sanzione: tenere comunque conto dei gravi problemi di salute della moglie. Riduzione a 5gg

31 gennaio 2020Italiano29 min

comportamento del ricorrente, nel mese di marzo 2019 - durante il quale, nonostante

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2019.41

rs

Lugano

31 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini,

vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° luglio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 31 maggio 2019 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 31 maggio 2019 l’Ufficio regionale di collocamento

di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 12

aprile 2019 (cfr. doc. B) con cui aveva sospeso RI 1 dal diritto alle indennità

di disoccupazione, a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di

controllo del mese di marzo 2019, per dieci giorni, tenuto conto che si

trattava della terza sanzione per il medesimo motivo.

In

proposito l’amministrazione ha precisato:

"

(…) Dal profilo qualitativo le

ricerche di lavoro non rispecchiano quanto sottoscritto nell'azione di

reinserimento del 18.12.2018. In particolare nessuna di esse corrisponde ad un

concreto posto di lavoro esistente. La maggioranza delle imprese contattate

corrispondono ad aziende a conduzione famigliare, medie o piccole, dove le

probabilità che queste ultime siano alla ricerca di manodopera sono

estremamente limitate. Lo scrivente Ufficio, nutre pure dei dubbi circa la

corrispondenza del profilo professionale che potenzialmente queste aziende

potrebbero necessitare rispetto al profilo professionale del signor RI 1.

Tutte le ricerche si sono svolte nel raggio massimo di un paio di

chilometri nel centro di __________ e nelle sue prossimità, tutto ben

considerando che il signor RI 1, per poterle svolgere, si è dovuto recare nel

capoluogo in 10 giorni differenti (sic!), si constata che la maggioranza dei

datori di lavoro distano a pochi metri l'uno dall'altro.

In conclusione, malgrado le attestazioni prodotte in sede

d'opposizione, si ritiene che le ricerche di lavoro eseguite dal signor RI 1,

relative al periodo di controllo di marzo 2019, siano qualitativamente

insufficienti, la sanzione espressa in 10 giorni di sospensione, rispecchia il

principio di proporzionalità e merita pertanto di essere tutelata.” (Doc. C)

1.2. Il 1° luglio 2019 RI 1,

rappresentato da RA 1, ha interposto un tempestivo ricorso al TCA contro la

decisione su opposizione del 31 maggio 2019, chiedendo l’annullamento della

stessa.

A sostegno della propria

pretesa ricorsuale la parte ricorrente ha addotto:

" (…). lo

stesso ricorrente ci ha riferito essere cittadino elvetico di 50 anni, poco

avvezzo alle carte in sostanza per la prima volta in disoccupazione in quanto

il periodo precedente era stato breve quanto distante nel tempo (lui indica più

di 12 anni fa circa) e fermamente intenzionato a trovare lavoro essendo per lui

la disoccupazione motivo di vergogna.

A questo proposito ci ha comunicato di iniziare a breve

un'attività verosimilmente al 100% e di avere la ferma speranza di riuscire

pertanto a riprendere il suo percorso professionale.

In merito alla precedente penalità (ricerche numericamente

sufficienti in gennaio ma svolte tra l'1 e il 17 dello stesso mese) ci dice di

aver mal inteso i suoi obblighi in quanto, come visibile nell'allegato, ha

soddisfatto il criterio numerico delle ricerche mensili ma non ne ha compiute

nell'ultima settimana - sempre lui ci dice che per fortuna, credeva lui, ne

aveva già fatte tante e pertanto con la crisi acuta di saluta della moglie,

avvenuta il 18 gennaio non ha più fatto ricerche di persona).

In merito al mese di marzo 2019 lo stesso ci conferma che durante

il programma occupazionale svolto in febbraio 2019 ha preparato circa una

sessantina di lettere di ricerca di lavoro ma di preferire, per sua indole, il

contatto umano e pertanto il presentarsi di persona. Lo stesso assicurato

riferisce pure di eseguire le ricerche come da istruzioni URC ma di non

limitarsi alle stesse in quanto asserisce di chiedere sempre in giro se vi siano

posti vacanti o altre opportunità lavorative (così di fatto è stato per alcune

candidature poi purtroppo sfociate con la scelta di un altro candidato; il

nostro ha più di 50 anni e non occorre aggiungere un commento). A tutto questo

va unito che dal 18 gennaio 2019 la moglie ha avuto serissimi problemi di

salute con esiti quasi letali poi rientrati parzialmente nel mese di

aprile/maggio 2019. Già questo fatto, se fosse stato indagato, avrebbe dovuto

porre l'assicurato al beneficio dell'attenuante di avere circostanze personali

difficili (analogamente a quanto viene fatto in casi di violazione dell'art. 26

cpv. 2 OADI, cfr. PRASSI LADI). (…)” (Doc. I)

1.3. L’URC,

con risposta dell’8 luglio 2019, ha postulato il parziale accoglimento

dell’impugnativa, rilevando:

" (…). Apprendiamo

da parte del rappresentante dell’assicurato l'informazione circa la delicata

problematica accusata dalla moglie del signor RI 1 a partire dalla metà di

gennaio, tale situazione non è stata riferita al suo consulente del personale e

di conseguenza non ha potuto essere tematizzata.

Per quanto riguarda l'inizio dell'attività lavorativa al 100%,

l'assicurato ha informato il proprio consulente, in data 4 luglio 2019 di

essersi accordato con un'azienda per un impiego su chiamata (doc 83).

Alla luce di quanto esposto nella presente risposta di causa, si

ritiene che il principio soggiacente alla valutazione insufficiente delle

ricerche di lavoro relative al mese di marzo 2019 sia da preservare.

Tuttavia in considerazione degli elementi citati, si ravvisano gli

estremi per una riduzione dei giorni di sanzione, lasciamo al Lodevole

Tribunale l'apprezzamento dell'entità nel rispetto del presupposto

proporzionale. (…)” (Doc. III)

1.4. RA 1, per conto

dell’insorgente, si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie con

scritto del 18 luglio 2019 (cfr. doc. V).

1.5. L’amministrazione ha preso

posizione al riguardo il 13 agosto 2019 (cfr. doc. VII + 1).

1.6. Il doc. VI + 1 è stato

trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto della

vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato

per dieci giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti

ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di marzo 2019.

2.3. Tra

gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente

un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui

tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario

anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo

è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori

del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di

controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove

documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del

29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"

L'assicurato deve

finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di

domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede

che:

"

L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni

periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo

giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il

termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere

prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3

OADI stabilisce che:

"

Il servizio competente

verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, dunque, previsto

che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o

ridurre lo stato di disoccupazione.

Tale principio non è stato

messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.

Messaggio concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la

disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

L'obbligo di ridurre il danno,

valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197

consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.

48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti

per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo

egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo

cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile

per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4

agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto

2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI

è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°

gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione

OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte

sul Meno 1992, pag. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In

una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha così

sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo

precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA.

Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché

gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere

tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione

in disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF

8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20

settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.;

STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139

V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF

8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004,

consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998

ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento

alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.

OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018

consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di

impiego di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF

8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D.

Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).

2.4. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione

adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle

ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con

riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per

quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non

prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di

riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo

di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide

(cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando

tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha

precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche

mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi

amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese

(cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12

luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del

6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009

del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

"

(…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si

l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il

faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches

entreprises (ATF 124

V 225 consid. 4a p. 231). Sur

le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches

d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124

V 225 consid. 6 p. 234; arrêt

C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de

manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la

qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des

recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches

nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.,

pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.;

STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte

ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il

numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero

durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid.

3.2.

In merito alle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun

modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate

sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di

lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni

periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere

realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992

nella causa E. R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa

che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale

il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di

lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il

datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul

formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la

ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella

causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi

dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la

Segreteria di Stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello

sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del datore

di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque

limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio

competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 pag. 95).

In

una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata

in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60

giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è determinata

secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5

OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene

alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art.

30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6

giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per

insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo

successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9

giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione

per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle

sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo,

"Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte

dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il

modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005;

STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del

6 agosto 2002).

2.6. Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti si evince che RI 1, nato nel 1969, è stato alle dipendenze

della __________ in qualità di venditore - settore frutta e verdura dal 20

dicembre 2006 al 18 ottobre 2018.

Il datore di lavoro ha

disdetto il rapporto di impiego il 18 ottobre 2018 con effetto immediato per

gravi problematiche comportamentali (cfr. doc. 5; 6).

L’assicurato

è stato inabile al lavoro per malattia dal 22 ottobre al 9 dicembre 2018 (cfr.-

doc. 7).

Il

10 dicembre 2018 egli si è poi iscritto in disoccupazione, dichiarando una

disponibilità lavorativa del 100% e di essere alla ricerca di un impiego quale

magazziniere, cuoco, agente di sicurezza (cfr. doc. 21; C).

Con decisone del 30

gennaio 2019 l’URC ha sospeso il ricorrente dal diritto all’indennità di

disoccupazione per tre giorni, in quanto per il mese di dicembre 2018 ha

comprovato quattro ricerche di lavoro annotate sul formulario senza indicazione

della professione cercata. L’amministrazione ha specificato che le istruzioni

sul modo di effettuare le ricerche sono state date nel corso del primo

colloquio di consulenza del 18 dicembre 2018 (cfr. doc. 59).

Dal Piano d’azione emerge

effettivamente che il 18 dicembre 2018 il consulente del personale ha indicato

all’assicurato:

" Effettuare

da subito un minimo di 2-3 ricerche di lavoro settimanali (minimo 10 mensili)

su tutto l’arco de mese (01-31) da comprovare sull’apposito formulario “Prova

degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”, il quale deve essere

compilato in tutte le sue parti. Le ricerche di lavoro dovranno essere

comprovate e non potranno essere ripetute se non dopo 4 mesi. Specificare

sempre la professione richiesta sul formulario ufficiale. Le offerte concrete

di lavoro, rilevate ad esempio dai quotidiani o da siti internet, hanno la

precedenza su quelle spontanee. Allegare le risposte dei datori di lavoro e le

conferme del sito tutti.ch al formulario ufficiale a fine mese. (…)” (Doc. 79)

Con ulteriore decisione

dell’11 febbraio 2019 l’URC ha inflitto all’assicurato una sanzione di cinque

giorni di sospensione, poiché nel corso del mese di gennaio 2019 ha comprovato

dieci ricerche di lavoro, effettuate unicamente fino al 17 gennaio 2019. Dal 18

al 31 gennaio 2019 egli non ha svolto ricerche e non ne era esonerato (cfr.

doc. 70).

Il 21 febbraio 2019 l’URC

ha assegnato al ricorrente un corso collettivo di riqualificazione /

perfezionamento FTM / Sostegno al collocamento intensivo nel settore

industriale organizzato dalla Fondazione __________ a __________ dal 25

febbraio al 19 aprile 2019 a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle

12:00 e dalle 13:00 alle 16:30 (cfr. doc. 49). L’assicurato ha frequentato il

corso, risultando assente complessivamente per sei giorni (cfr. doc. 39).

Il

4 aprile 2019 l’URC ha inviato all’insorgente, il quale durante il mese di marzo

2019 ha svolto undici ricerche di lavoro (cfr. doc. 71-72) ritenute qualitativamente

insufficienti dall’amministrazione, una Richiesta di giustificazione, con la

quale l’ha invitato a motivare, entro il 12 aprile 2019, il proprio comportamento,

allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

Il

consulente del personale ha pure precisato che, oltre la data indicata,

l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso,

menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede

proprio la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in

cui un assicurato non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione

adeguata (cfr. doc. 73).

Il 9 aprile 2019 RI 1 ha

risposto:

" (…) il mio

impegno nella ricerca di un lavoro è sempre costante e motivato, le chiedo

cortesemente di scusarmi se in un mio disguido ho tralasciato le 2 date

mancanti di ricerca di lavoro, metterò da adesso in poi più impegno a riempire

giustamente i formulari.” (Doc. 74)

L’amministrazione,

con decisione formale del 12 aprile 2019, ha sospeso l’assicurato per dieci

giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti

ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di marzo 2019 (cfr. doc.

B; consid. 1.1.).

Con

decisione su opposizione del 31 maggio 2019 l’amministrazione ha confermato il

precedente provvedimento (cfr. doc. C; consid. 1.1.).

2.7. Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che

il ricorrente ha posto il quesito di sapere se il suo diritto di essere sentito

sia stato o meno ossequiato da parte dell’URC, in particolare facendo

riferimento alle argomentazioni sviluppate dall’amministrazione soltanto in

sede di decisione su opposizione, come ad esempio il dubbio sollevato circa la

sua reale presenza a __________ in dieci giorni differenti per svolgere

ricerche di lavoro (cfr. doc. I pag. 4).

Al

riguardo il TCA osserva dapprima che l’URC, con la Richiesta di giustificazione

trasmessa all’insorgente prima di emettere la decisione formale del 12 aprile

2019, gli ha dato la possibilità di motivare la circostanza di avere compiuto,

nel mese di marzo 2019, ricerche di lavoro qualitativamente insufficienti (cfr.

consid. 2.6.).

Da questo profilo

l’amministrazione ha, quindi, ossequiato il diritto di essere

sentito dell’assicurato garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42

LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

Per

quanto concerne la censura di non aver concesso al ricorrente, prima di emanare

la decisione su opposizione, l’opportunità di esprimersi circa le

considerazioni formulate dall’URC durante la procedura di opposizione, questo

Tribunale ritiene che tale questione non meriti di particolari approfondimenti,

in quanto, anche nel caso di violazione del diritto di essere sentito, la

stessa in casu va considerata sanata.

In effetti è vero che ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per

costante giurisprudenza dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF 8C_414/2015 del 29

marzo 2016 consid. 2.2.; STFA H 97/04 del 29 giugno 2006; DTF 129 II 504

consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b;

cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si

applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid.

1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

È altrettanto vero,

tuttavia, che la giurisprudenza federale ha stabilito che la violazione del

diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato ha la possibilità di

esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame

sui fatti e sul diritto (cfr. STF 8C_414/2015 del 29 marzo 2016 consid. 2.3.;

DTF 137 I 195 consid. 2.3.2.; DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180

consid. 4a pag. 183).

Nel caso di specie il TCA

dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche STF 8C_923/2011

del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio,

può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della

fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Inoltre, per costante

giurisprudenza federale, è possibile prescindere da un rinvio della causa

all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe

in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo

in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito -

della parte ad essere giudicata celermente (cfr.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.3.;

DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti; STF 9C_961/2009 del 17

gennaio 2011 consid. 2; STF 9C_937/2011 del 9 luglio 2012 consid. 2.3; cfr.

anche STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1. in cui è evidenziato che “… il

principio della celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA) è un caposaldo

della procedura delle assicurazioni sociali …”).

2.8. L’Alta Corte ha evidenziato

come dalla legge emerga in modo chiaro che gli assicurati debbano comprovare

gli sforzi volti al reperimento di un impiego intrapresi in ogni periodo di

controllo (cfr. art. 17 LADI; 26 OADI; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016

consid. 2.1.; STF 8C_319/2013 del 16 agosto 2013; STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STCA 38.2016.61 e 38.2016.83 del 29 aprile 2019 consid. 2.9.).

Il Tribunale federale ha, inoltre, stabilito che il dovere di

effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento

elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente

informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte

dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi

volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure

nel periodo di disdetta (cfr. DTF 139 V524; STF 8C_209/2018 del 14

novembre 2018 consid. 3.2.; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA

C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid.

2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Un assicurato, poi, mentre

partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, come ad esempio

corsi individuali o collettivi ai sensi dell’art. 60 LADI, deve continuare a

cercare lavoro (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI; STCA 38.2006.60 del 16 novembre 2006

consid. 2.7.; Prassi LADI – PML provvedimenti inerenti a mercato del lavoro,

p.to A12; D. Cattaneo, “Alcuni compiti …”, p.to 2.3.5. pag. 30).

In concreto nel mese di

marzo 2019 l’assicurato ha sì comprovato undici ricerche di impiego svolte tra

il 4 e il 27 del mese (cfr. doc. 71-72; D1-D11; C).

Tuttavia, contrariamente a

quanto indicatogli dal consulente del personale in occasione del primo

colloquio il 18 dicembre 2018, e meglio che “le offerte concrete di lavoro

rilevate ad esempio dai quotidiani o da siti internet, hanno la precedenza su

quelle spontanee” (cfr. doc. 79; consid. 2.6.), il ricorrente non ha

effettuato ricerche di impiego rispondendo ad annunci relativi a offerte di lavoro

effettive, bensì si è candidato soltanto spontaneamente.

Un

assicurato deve, invece, principalmente intraprendere sforzi mirati rispondendo

ad annunci pubblicati nella stampa cartacea oppure online che si riferiscono a

posti vacanti concreti (cfr., ad esempio, STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014

consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.36

del 10 dicembre 2012 consid. 2.7. - il TF ha dichiarato inammissibile il

ricorso inoltrato contro tale sentenza dall’assicurata con giudizio

8C_1017/2012 del 10 dicembre 2012; 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA 38.2003.18

del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006 consid.

2.12.).

È

in caso di carenza di annunci pubblicati che vanno svolte anche ricerche di

lavoro spontanee.

In

proposito cfr. pure STCA 38.2019.22 dell’8 luglio 2019 consid. 2.8.; STCA

38.2018.9 del 16 luglio 2018.

Va,

altresì, osservato che le ricerche svolte nel periodo di controllo del mese di

marzo 2019 sono state tutte compiute a __________ e __________ (cfr. doc.

71-72; D1-D11; C).

Pur comprendendo i motivi per

Fatti

i quali l’assicurato dovesse trovarsi spesso a __________ in quel periodo (cure

della moglie presso l’Ospedale __________ a __________ 2-3 volte alla

settimana; cfr. doc. I pag. 5), egli avrebbe potuto, svolgendo il corso FTM /

Sostegno al collocamento intensivo nel settore industriale a __________ (cfr.

consid. 2.6.), effettuare perlomeno qualche ricerca anche nel __________.

Alla

luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale deve concludere che il

comportamento del ricorrente, nel mese di marzo 2019 - durante il quale, nonostante

frequentasse il corso assegnatogli dall’URC, era tenuto a compiere validi

sforzi volti al reperimento di un’occupazione (nella decisione di assegnazione

del corso del 21 febbraio 2019 è stato peraltro specificato che “devono

essere effettuate le normali ricerche d’impiego”; cfr. doc. 48) - non

corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale, non

risultando le relative ricerche di impiego valide dal profilo qualitativo.

L’assicurato,

in tale arco di tempo, ha così violato l’obbligo di ridurre il danno che la

legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).

A

ragione, dunque, l’URC l’ha sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c. (cfr. consid. 2.3.).

2.9. Per quanto concerne l’entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’insorgente

dieci giorni di sospensione, considerando le precedenti due sanzioni del 30

gennaio (tre giorni di sospensione) e dell’11 febbraio 2019 (cinque giorni di

sospensione), anch’esse dovute a ricerche di lavoro insufficienti nel mese di

Considerandi

dicembre 2018, rispettivamente nel mese di gennaio 2019 (cfr. consid. 2.6.).

Normalmente, in base alle

direttive in vigore, e meglio alla Prassi LADI ID D79, la sanzione inflitta

dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro durante un

periodo di controllo ammonta a tre-quattro giorni di sospensione la prima

volta, a cinque-nove giorni la seconda volta e a dieci-diciannove giorni la

terza volta. In tal caso l’amministrazione farà notare all’assicurato che se le

sue ricerche sono ancora una volta insufficienti la sua idoneità al

collocamento verrà riesaminata. Alla quarta volta il caso viene rinviato al

servizio cantonale per decisione.

In concreto è vero che si

tratta della terza sospensione per ricerche di lavoro insufficienti.

È altrettanto vero, però,

che nel periodo di controllo del marzo 2019, in cui l’assicurato svolgeva anche

il corso FTM / Sostegno al collocamento intensivo nel settore industriale a __________

(cfr. consid. 2.6.), la moglie aveva “serissimi problemi di salute con esiti

quasi letali” che hanno richiesto cure ospedaliere (cfr. doc. I pag. 4-5).

In proposito va osservato

che l’URC, saputo della malattia della moglie del ricorrente tramite il

ricorso, nella Risposta di causa ha indicato di ravvisare gli estremi per una

riduzione dei giorni di sospensione, lasciando al TCA l'apprezzamento

dell'entità nel rispetto del presupposto proporzionale (cfr. doc. III; consid.

1.3.; STF 8C_428/2018 del 18 settembre 2018 consid. 5.3.).

In simili condizioni, tutto

ben considerato, a mente del TCA, si giustifica una riduzione

della sanzione da dieci a cinque giorni di penalità.

2.10

L'assicurato, parzialmente vincente

in causa, rappresentato da un sindacato, ha diritto all'importo di fr. 700.-- a

titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V

278; DTF 118 V 139; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STF 8C_517/2012 del 1°

novembre 2012).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione su opposizione del 31 maggio 2019 dell’URC di __________ è riformata

nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per cinque giorni.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’URC

verserà all’assicurato l’importo di fr. 700.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti