38.2019.42
Negate ind. per insolvenza per pretese salariali riferite a 03-04/2018. Licenziamento per fine 10/2018 e a seguito inf. 02/18 ricevuto IG fino al 25.10.2018. Pertanto le pretese del ricorrente non rie
9 dicembre 2019Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2019.42
dc/sc
Lugano
9 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 luglio 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 giugno 2019 emanata da
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 7 giugno 2019 la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
(in seguito: Cassa) ha confermato la sua precedente decisione del 23 aprile
2019 (cfr. doc. 16-17) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a indennità per
insolvenza per il periodo dal 1° al 30 aprile 2018.
L’amministrazione
ha così motivato la propria decisione su opposizione:
" (…)
2. Nell'evenienza
concreta l'opponente comunica di essere stato impiegato presso la società __________
di __________ dal 01 settembre 2017 al 31 ottobre 2018 in qualità di manovale
edile.
La Cassa ha negato il diritto a
prestazioni per insolvenza, in considerazione del fatto che l'assicurato avesse
ricevuto il salario inerente gli ultimi 4 mesi di lavoro direttamente
dall'assicurazione infortuni.
Nell'opposizione del 24 maggio 2019,
l'opponente, afferma come gli ultimi 4 mesi di lavoro devono essere considerati
quelli realmente lavorati, esclusi pertanto i mesi regolarmente percepiti
dall'assicurazione infortuni.
3. Dall'intera
documentazione agli atti e dalla relativa opposizione si constata come il qui
opponente abbia regolarmente percepito i salari inerenti gli ultimi 4 mesi di
lavoro. Non sono emersi dunque elementi atti a rivedere il precedente giudizio.
(…)” (Doc. A)
1.2. Contro
la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un ricorso al TCA nel
quale postula il versamento dell’indennità per insolvenza rilevando:
" (…)
l'opponente riteneva la decisione lesiva dei propri diritti in quanto
l'assicurazione infortuni non si è di fatto presa a carico il periodo in cui
egli ha prestato servizio presso la __________, periodo in cui si trovava
abile al lavoro (cfr. doc. B: domanda di indennità per insolvenza). In tale
periodo non è stato retribuito e proprio per questo egli ha avanzato le proprie
pretese di indennizzo a carico dell'assicurazione per insolvenza del datore di
lavoro. L'assicurazione per infortuni si è presa a carico le indennità per un
periodo successivo a quello vantato dal ricorrente (cfr. doc. C: riassuntivo
delle indennità per infortunio corrisposte dalla __________).
Negando il diritto alle indennità per insolvenza, la Cassa ha
commesso un errore perché ha creduto che il credito vantato fosse
relativo al periodo in cui il lavoratore si trovava in infortunio, ma non è
così: dal 20 marzo 2018 al 30 aprile il signor RI 1 era abile al lavoro; ha
prestato servizio e non è stato retribuito se non parzialmente nel mese di
marzo (mancavano le ore straordinarie).
(…).
2. Nel caso
concreto l'assicurato non ha ricevuto il salario del mese di aprile 2018 e gli
straordinari del mese di marzo che riguardavano prestazioni lavorative
effettivamente svolte. Non aveva modo di richiedere a suo tempo le indennità
per insolvenza perché il rapporto di lavoro non poteva terminare in quanto non
si pub essere licenziati durante il periodo di infortunio senza rispettare i
termini di protezione.
Prove: doc., testi, richiamo atti
3. Si contesta
che il signor RI 1 abbia percepito il salario relativo agli ultimi 4 mesi di
lavoro: egli ha percepito le indennità assicurative relative al suo infortunio,
che non possono essere parificate alla retribuzione per le prestazioni
lavorative effettuate in concreto per la ditta e che non sono state retribuite.
(…)” (Doc. I)
1.3. Nella
sua risposta di causa del 7 agosto 2019 la Cassa propone di respingere il
ricorso e osserva:
" (…) Il
Sig. RI 1 ha dichiarato di aver lavorato dal 01 settembre 2017 al 31 ottobre
2018, rivendicando alla nostra Cassa le ore straordinarie di marzo 2018 ed il
salario di aprile 2018 e relative indennità.
Il qui ricorrente è stato contrattualmente vincolato alla
società fino al 31 ottobre 2018, motivo per cui gli ultimi 4 mesi di lavoro
sono inerenti il periodo dal 01 luglio 2018 al 31 ottobre 2018, i quali
risultano regolarmente corrisposti dall'assicurazione infortuni.
Il periodo rivendicato dal Sig. RI 1, cioè gli straordinari di
marzo 2018 ed il salario ed indennità (indennità pasti e tredicesima) del
mese di aprile 2018, non può essere riconosciuto in quanto al di fuori dagli
ultimi 4 mesi lavorativi. (…)” (Doc. III)
1.4. L’8 agosto 2019 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Le parti sono rimaste
silenti.
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia a ragione o meno negato
al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza per il mese di aprile
2018 e per gli straordinari relativi al mese di marzo 2018 (cfr. doc. B).
Secondo
l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al
servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura
d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto
all’indennità per insolvenza se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano
crediti salariali oppure
b. il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti
salariali.
Non
hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci,
di membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi
della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono
esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano
nell'azienda (cfr. art. 51 cpv. 2 LADI).
Secondo
l’art. 52 cpv. 1 LADI l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali
concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della
dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le
prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni
mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso
2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.
L’art. 75a OADI precisa
che:
" È
considerato stesso rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 52 capoverso 1
LADI anche un rapporto di lavoro che, entro un anno:
a. è ripreso
dalle due parti; oppure
b. continua dopo
una disdetta causata da una modifica del contratto.”
Fatti
I
contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati
dall’indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi
prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei
contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).
2.2. In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale: TF) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese
determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro
né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il
lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di
un’attività lavorativa svolta effettivamente.
L’Alta Corte ha, in
particolare, precisato che per delimitare l’indennità di disoccupazione
dall’indennità per insolvenza occorre chiedersi se l’assicurato, nel periodo in
questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi
alle prescrizioni di controllo dell’amministrazione (art. 17 LADI). In caso
affermativo l’assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.
In simili condizioni colui che
è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che
conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al
collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi,
essere esaminato alla luce delle condizioni di cui all’art. 8 segg. LADI.
L’assicurato che, però, ha
ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o
indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una
perdita di lavoro e non può pretendere l’indennità di disoccupazione. La cassa,
tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di
lavoro, versa comunque l’indennità. Alla cassa passano le pretese
dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite
dell’indennità giornaliera da essa versata come previsto all’art. 29 cpv. 1 e 2
LADI.
2.3. La
Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato
dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per
garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni
generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA
C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001,
consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora
valida (cfr. la Prassi LADI II valida dal 1° gennaio 2019 - prevede che:
"
DISTINZIONE TRA L’ID E L’II
A2 L’II
copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di
lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato
Considerandi
del lavoro, mentre l’ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un
impiego. L’II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da
un’attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)
A3 Il
criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato
si sia messo a disposizione dell’ufficio di collocamento e che soddisfi le
prescrizioni di controllo. L’assicurato ha diritto all’ID se è effettivamente o
giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla
disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo.
Se sussistono dubbi giustificati sull’esistenza, per il periodo della perdita
di lavoro, di pretese dell’assicurato nei confronti del suo ultimo datore di
lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento
in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul
soddisfacimento di tali pretese, è l’ID che viene versata all’assicurato in
virtù dell’art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dell’assicurato vengono
trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198
segg.)
A4 L’II non
copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del
lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del
10.1
; DTF 121 V 377). (…)”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.
125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16
aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio
2007.
consid. 4.3).
2.4
Nella presente fattispecie
emerge dagli atti dell’incarto che RI 1 ha lavorato per la __________ dal 1°
settembre 2017 al 31 ottobre 2018 (cfr. doc. 63-64).
Egli è stato licenziato il
13.
settembre 2018 per il 31 ottobre 2018 (cfr. doc. 26).
A seguito di un infortunio
subito il 6 febbraio 2018 l’assicurato è stato posto al beneficio di indennità
versate dall’assicuratore contro gli infortuni fino al 25 ottobre 2018 (cfr.
doc. 21).
L’assicurato, l’11 aprile
2019, ha presentato una domanda per insolvenza facendo valere crediti salariali
di fr. 6'294.90 relativi al mese di aprile 2018 e agli straordinari per il mese
di marzo 2018 (cfr. doc. 18-19).
Come visto, l’indennità
per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi
del rapporto di lavoro (cfr. consid. 2.1 in fine).
Nel caso concreto si
tratta del periodo 1° luglio - 31 ottobre 2018 nel quale egli è stato
indennizzato dall’assicuratore contro gli infortuni. Il ricorrente non fa
peraltro valere pretese relative a quel periodo non indennizzante
dall’assicuratore contro gli infortuni (cfr. B. Rubin, “Commentaire de la loi
sur l’assurance-chômage”. Ed. Schlthess 2014 pag. 431, nr. 16: “En cas de
versement de prestations d’une assurances consécutivement à une incapacité de
travail, l’indemnité ne peut être versée que pour la part de la perte de gain
non couverte par ladite assurance.”)
A ragione dunque la Cassa
ha respinto la richiesta dell’assicurato in quanto le sue pretese salariali si
riferiscono a un periodo (aprile 2018 e in parte marzo 2018) antecedente gli
ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro.
La decisione su
opposizione del 7 giugno 2019 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti