Lexipedia

Decisione

38.2019.42

Negate ind. per insolvenza per pretese salariali riferite a 03-04/2018. Licenziamento per fine 10/2018 e a seguito inf. 02/18 ricevuto IG fino al 25.10.2018. Pertanto le pretese del ricorrente non rie

9 dicembre 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati

dall’indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi

prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei

contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).

2.2. In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale: TF) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese

determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro

né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il

lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di

un’attività lavorativa svolta effettivamente.

L’Alta Corte ha, in

particolare, precisato che per delimitare l’indennità di disoccupazione

dall’indennità per insolvenza occorre chiedersi se l’assicurato, nel periodo in

questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi

alle prescrizioni di controllo dell’amministrazione (art. 17 LADI). In caso

affermativo l’assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.

In simili condizioni colui che

è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che

conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al

collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi,

essere esaminato alla luce delle condizioni di cui all’art. 8 segg. LADI.

L’assicurato che, però, ha

ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o

indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una

perdita di lavoro e non può pretendere l’indennità di disoccupazione. La cassa,

tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di

lavoro, versa comunque l’indennità. Alla cassa passano le pretese

dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite

dell’indennità giornaliera da essa versata come previsto all’art. 29 cpv. 1 e 2

LADI.

2.3. La

Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato

dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per

garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni

generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA

C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001,

consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora

valida (cfr. la Prassi LADI II valida dal 1° gennaio 2019 - prevede che:

"

DISTINZIONE TRA L’ID E L’II

A2 L’II

copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di

lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato

Considerandi

del lavoro, mentre l’ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un

impiego. L’II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da

un’attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)

A3 Il

criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato

si sia messo a disposizione dell’ufficio di collocamento e che soddisfi le

prescrizioni di controllo. L’assicurato ha diritto all’ID se è effettivamente o

giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla

disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo.

Se sussistono dubbi giustificati sull’esistenza, per il periodo della perdita

di lavoro, di pretese dell’assicurato nei confronti del suo ultimo datore di

lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento

in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul

soddisfacimento di tali pretese, è l’ID che viene versata all’assicurato in

virtù dell’art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dell’assicurato vengono

trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198

segg.)

A4 L’II non

copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del

lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del

10.1

; DTF 121 V 377). (…)”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.

125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16

aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio

2007.

consid. 4.3).

2.4

Nella presente fattispecie

emerge dagli atti dell’incarto che RI 1 ha lavorato per la __________ dal 1°

settembre 2017 al 31 ottobre 2018 (cfr. doc. 63-64).

Egli è stato licenziato il

13.

settembre 2018 per il 31 ottobre 2018 (cfr. doc. 26).

A seguito di un infortunio

subito il 6 febbraio 2018 l’assicurato è stato posto al beneficio di indennità

versate dall’assicuratore contro gli infortuni fino al 25 ottobre 2018 (cfr.

doc. 21).

L’assicurato, l’11 aprile

2019, ha presentato una domanda per insolvenza facendo valere crediti salariali

di fr. 6'294.90 relativi al mese di aprile 2018 e agli straordinari per il mese

di marzo 2018 (cfr. doc. 18-19).

Come visto, l’indennità

per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi

del rapporto di lavoro (cfr. consid. 2.1 in fine).

Nel caso concreto si

tratta del periodo 1° luglio - 31 ottobre 2018 nel quale egli è stato

indennizzato dall’assicuratore contro gli infortuni. Il ricorrente non fa

peraltro valere pretese relative a quel periodo non indennizzante

dall’assicuratore contro gli infortuni (cfr. B. Rubin, “Commentaire de la loi

sur l’assurance-chômage”. Ed. Schlthess 2014 pag. 431, nr. 16: “En cas de

versement de prestations d’une assurances consécutivement à une incapacité de

travail, l’indemnité ne peut être versée que pour la part de la perte de gain

non couverte par ladite assurance.”)

A ragione dunque la Cassa

ha respinto la richiesta dell’assicurato in quanto le sue pretese salariali si

riferiscono a un periodo (aprile 2018 e in parte marzo 2018) antecedente gli

ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro.

La decisione su

opposizione del 7 giugno 2019 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti