38.2019.44
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
16 dicembre 2019Italiano24 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2019.44
dc/sc
Lugano
16 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 luglio 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 giugno 2019 emanata da
Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione dell’11
giugno 2019 (cfr. doc. A) la Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 24 aprile
2019 (cfr. doc. 13-14) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a
beneficiare delle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI per non avere
rispettato l’obbligo di ridurre il danno, in quanto egli non ha rivendicato i
propri crediti salariali in modo sufficientemente tempestivo.
L’amministrazione ha così
motivato la propria decisione su opposizione:
" (…)
4. Nel caso di
specie, così come si evince dalla documentazione prodotta dall'opponente, egli
ha prestato la propria attività lavorativa presso la __________ dal 23 novembre
2017 al 30 aprile 2018 e si è attivato nei confronti del datore di lavoro
un'unica volta e meglio con lo scritto del 12 luglio 2018 con il quale ha
chiesto il pagamento dei salari arretrati, avvisando lo stesso che, "...
se gli importi non mi verranno saldati entro 15 giorni provvederò all'incasso
per vie esecutive".
Alla scadenza infruttuosa del termine,
il signor RI 1 non ha rivendicato le proprie pretese salariali in
alcun'ulteriore forma scritta e neppure ha messo in atto, malgrado
l'avvertimento, tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare
una pressione sull'ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
Il lavoratore deve, infatti,
comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto
dell'indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una
situazione di inattività di lunga durata.
Ne consegue che in tali circostanze,
il signor RI 1 ha violato il suo obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art.
55 LADI.
5. Riguardo alle
asserzioni secondo cui l'opponente non avrebbe avuto la disponibilità economica
né per avviare una procedura esecutiva contro la società né per incaricare un
legale, si rileva che non sono di alcun ausilio al signor RI 1.
Infatti, come ha già avuto modo di
rilevare il Tribunale cantonale delle assicurazioni a una censura analoga,
l'inoltro di un precetto esecutivo non comporta una spesa rilevante (che
peraltro varia a seconda del valore del credito; cfr. sentenza del 5 marzo 2018
inc. n. 38.2017.64 e riferimenti citati) e neppure presuppone l'assistenza di
un legale. (…)” (Doc. A)
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale
chiede il riconoscimento del diritto ad indennità per insolvenza, sostenendo di
avere fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per tutelare i suoi
interessi salariali e rileva:
" (…)
Il signor RI 1
dopo aver cessato il proprio rapporto lavorativo è tornato in __________,
sicuramente le difficoltà da lui incontrate nel cercare di ottenere per vie esecutive
quanto gli spettasse sono del tutto evidenti: Non conosce il diritto svizzero e
pertanto avrebbe dovuto chiedere l'aiuto di un legale sopportandone i costi;
avrebbe dovuto iniziare una procedura esecutiva che non conosceva; si trova in
condizioni economiche molto difficili, aggravate dal non aver ricevuto lo
stipendio per l'unico mese in cui ha lavorato per intero; ha sopportato i costi
del viaggio ed è rimasto senza risorse finanziarie. Se esiste un potere
discrezionale in capo alla Cassa per poter valutare gli obblighi di diligenza
del lavoratore danneggiato, in questo caso la discrezionalità non può essere
usata in nessun'altra direzione che non sia quella di tutelare il contraente
più debole.
(…).
Si contesta al
signor RI 1 di non aver messo in atto, "malgrado l'avvertimento"
tutte le misure previste ... omissis II problema è che il ricorrente non aveva
né i mezzi, finanziari, né le capacità per poter proseguire con l'esecuzione.
Non aveva ricevuto l'ultimo stipendio e si trovava in __________ per la
settimana di sospensione dal lavoro prevista dal suo contratto al 75%, quando
gli è stato comunicato di non rientrare al lavoro perché a causa di forza
maggiore il lavoro era stato soppresso.
5. L'inoltro di
un precetto esecutivo sembra cosa semplice per chi sia residente sul suolo
elvetico, ben altra cosa per una persona con permesso di frontaliere, che non
conosce le lingue ufficiali ma solo il rumeno, che non ha a disposizione un PC
e che non ha le conoscenze usuali che servirebbero per informarsi sulle
procedure. È venuto a conoscenza della possibilità di richiedere le indennità
per insolvenza solo dopo il fallimento della ditta. Il ricorrente non richiede
di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio; è sufficiente che egli
non debba accollarsi i costi relativi ad una procedura senza la quale non
potrebbe tutelare i propri diritti, e questo sarebbe lesivo dei criteri di
proporzionalità e di uguaglianza di ogni cittadino nei confronti della legge.
Se poi servisse una dichiarazione del proprio Municipio attestante la
situazione finanziaria egli provvederà a fornirla, a cortese richiesta di
Codesto Lodevole Tribunale. Per il principio costituzionale di uguaglianza di
ogni cittadino e persona nei confronti della legge, si richiede che un
lavoratore straniero che abita a 2'000 km di distanza non debba essere
penalizzato nei confronti di un residente al quale è sicuramente concesso di
poter accedere ad informazioni e procedure esecutive in maniera più agevole di
quanto non disponga lo straniero. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 7
agosto 2019 la Cassa propone di respingere il ricorso e sottolinea quanto
segue:
" (…) Riguardo
alle asserzioni secondo cui il qui ricorrente non avrebbe avuto la
disponibilità economica né per avviare una procedura esecutiva contro la
società né per incaricare un legale, si rileva che non sono di alcun ausilio al
signor RI 1.
Infatti, come ha già avuto modo di rilevare il Tribunale cantonale
delle assicurazioni a una censura analoga, l'inoltro di un precetto esecutivo
non comporta una spesa rilevante (che peraltro varia a seconda del valore del
credito; cfr. sentenza del 5 marzo 2018 inc. n. 38.2017.64 e riferimenti
citati) e neppure presuppone l'assistenza di un legale.
Relativamente all'affermazione secondo cui il Signor RI 1 non
fosse a conoscenza del diritto svizzero e della procedura esecutiva, la Cassa
formula le seguenti osservazioni.
Il qui ricorrente ha dimostrato con la propria opposizione e
successivamente il presente ricorso – corredati entrambi di motivazione e
conclusione – di sapere orientarsi nella procedura amministrativa, come pure
difendere i propri interessi su una questione invero ordinaria nelle vertenze
dell'assicurazione disoccupazione.
Si evidenzia inoltre come avesse anche in un'altra occasione, cioè
tramite il sollecito di pagamento dei salari arretrati datato 12 luglio 2018,
di conoscere le procedure. Infatti ha rivendicato il salario ed indicato in
modo esplicito che "... Le comunico che se gli importi non mi verranno
saldati entro 15 giorni provvederò all'incasso per vie esecutive".
Pertanto, alla luce del comportamento assunto dal ricorrente, la
Cassa ritiene che egli non ha adempiuto all'obbligo di ridurre il danno ex art.
55 LADI, precludendosi così dalla possibilità di ottenere le prestazioni
richieste.
Di conseguenza non si giustifica l'annullamento della decisione.
(…)” (Doc. III)
1.4. L’8 agosto 2019 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori
mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il
diritto a percepire indennità per insolvenza.
L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una sentenza pubblicata
in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore,
menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del
rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa
interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita.
L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo
scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo
caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio
un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro
quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e
riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito
salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per
insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere
il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del
proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia
che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi
finanziari.
In una sentenza
8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva
violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per
più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps
constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011,
C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de
l'obligation de réduire le dommage”).
Il
Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono
insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent
pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les
arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril
2002) ». ).
In
una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4
pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato
l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare
valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza
8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in
DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto
insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da
un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di
lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di
fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,
ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti
esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella
medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza
per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo
continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che
devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata
richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del
datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse.
Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata.
In una sentenza
8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una
sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la
quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto
impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad
un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di
disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno
(DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato
rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando
passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro
(sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24
pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI
presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa
rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave
negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando
l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per
difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per
insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi
intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalle legge in materia
di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei
confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza
non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza
8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto,
il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo
preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel
settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze
giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra
le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie
pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale
rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le
responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con
quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,
2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)”
In una sentenza
8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un
assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:
" (…)
4.2. Ancora nei tempi più recenti il Tribunale
federale ha ribadito la portata dell'art. 55 LADI e gli obblighi per il
lavoratore. Da quest'ultimo si esige una coerente e costante prosecuzione dei
passi intrapresi per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva
devono sfociare negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di
esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi come se
l'indennità per insolvenza non esistesse. In tale contesto, il criterio della
rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. Il lavoratore
è anche tenuto ad agire giudizialmente se l'importo scoperto tende ad aumentare
e appare sempre più probabile il definitivo non pagamento di tali pretese
salariali (da ultimo sentenze 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1;
8C_79/2019 del 21 maggio 2019 consid. 3.1 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019
consid. 4.2, tutte con riferimenti).
4.3. In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve
prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei
confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più
comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per
cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio
di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per
lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una
dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid.
6.2 pag. 93; 131 V 196 consid.
4.1.2 pag. 198). Se l'assicurato malgrado alcune diffide e minacce di
esecuzione, non agisce tempestivamente, deve essere riconosciuta per lo meno
una negligenza grave con la conseguenza che l'indennità per insolvenza è negata
(sentenza 8C_85/2019 consid. 4.3).
4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale
in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il
ricorrente non ha ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da
aprile 2017 non gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di
dicembre 2017, dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare
un precetto esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione
nel maggio 2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione,
rivelatasi poi superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese
salariali è stata insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro
mesi dell'indennità di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI; consid. 4.1), il
legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il lavoratore resti troppo a
lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi oltrepassa tale soglia
senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro
(8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare in tempi
brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è relativamente contenuto
(art. 16 cpv. 1
OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto
provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del
credito (cfr.8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora
nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di
saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla
tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a
vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni
(anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e
rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto il profilo
della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.
Fatti
4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il ricorrente
lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente,
ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una strategia processuale,
forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le
proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come
si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la
propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono
dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio impugnato resiste
pertanto al diritto federale. (…)”
L’Alta Corte è arrivata
alla stessa conclusione in una sentenza 8C_158/2019 del 5 agosto 2019,
trattandosi di un assicurato che è stato legato da un contratto di lavoro dal
15 aprile 2017 al 28 settembre 2017, che ha lavorato fino al 1° settembre 2017
e che ha ricevuto il salario solo fino al 30 aprile 2017. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti conclusioni:
" (…)
4.3. Secondo i fatti accertati in maniera vincolante
per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), peraltro ammessi
anche dal ricorrente, l'assicurato non ha mai fatto valere seriamente le
proprie pretese salariali. Considerata anche l'estensione temporale massima di
quattro mensilità per le indennità per insolvenza, alla luce del mancato
pagamento del salario a partire dal mese di maggio 2017 (cfr. scritto del 20
giugno 2018 all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio per un importo
complessivo di fr. 28'430.75), il ricorrente avrebbe dovuto agire senza indugio
(art. 52 cpv. 1
LADI; sentenza 8C_85/2019 consid. 4.5). Così non è stato. Dopo la
lettera del 2 ottobre 2017 inviata dal proprio legale in Italia, egli ha atteso
passivamente fino all'avvio di una causa giudiziaria dinanzi al Tribunale di
Milano che il 12 luglio 2018 si è conclusa infruttuosamente per quanto attiene
alla datrice di lavoro svizzera. Tale modo di procedere non è chiaramente
sufficiente per adempiere ai doveri di cui all'art. 55 LADI.
4.4. In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve
prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei
confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più
comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per
cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio
di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per
lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una
dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid.
6.2 pag. 93; 131 V 196 consid.
4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il
ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono
relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS
281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro
sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF;
RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è applicabile
la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il
creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC),
una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto
provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in
linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle
eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF).
Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto
provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione
facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le
indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione
effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti
dell'art. 48
OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid.
4.2.2 e 4.2.4 pag. 198 e sentenza 5D_23/2017 dell'8 maggio 2017 consid. 4.3).
4.5. Comunque a torto il ricorrente lascia intendere
che non avrebbe potuto beneficiare delle esenzioni dalle spese processuali di
cui alle normative speciali del diritto del lavoro. Fatto spiccare il precetto
esecutivo, in caso di opposizione della datrice di lavoro, se non avesse voluto
procedere nelle forme del rigetto provvisorio (consid. 4.4), avrebbe comunque
potuto avviare un'azione di accertamento del credito (art. 79 LEF), con la
presentazione di una procedura di conciliazione e poi di una causa giudiziaria
secondo la procedura semplificata per ottenere la condanna della datrice di
lavoro svizzera e contestualmente il rigetto definitivo dell'opposizione. Sia
la procedura di conciliazione (art. 113 cpv. 2 lett. d CPC) sia la procedura
giudiziaria (art. 114 lett. c CPC) sarebbero state gratuite. In entrambi i casi
(rigetto provvisorio dell'opposizione o accertamento del credito), l'inizio di
una procedura in Svizzera avrebbe potuto vedere salvaguardata eventualmente
anche la classe del credito nell'imminente fallimento (art. 219 cpv. 4 lett. a
e cpv. 5 n. 2 LEF; cfr. sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). Proprio perché la
Considerandi
rivendicazione delle proprie pretese salariali necessita di una certa urgenza,
diversamente dall'opinione del ricorrente, l'avvio di una causa in Italia non
si avvera utile. Proprio nel caso concreto, dai fatti accertati (art. 105 cpv. 1 LTF),
risulta che la datrice di lavoro svizzera è stata dichiarata fallita già il 18
maggio 2018, mentre l'udienza dinanzi al giudice del lavoro italiano ha avuto
luogo il 12 luglio 2018. Quand'anche vi fosse stata una sentenza definitiva del
giudice italiano in favore del ricorrente, egli avrebbe dovuto comunque ancora
provvedere all'esecuzione forzata in Svizzera, facendo spiccare un precetto
esecutivo e chiedendo poi il rigetto definitivo in caso di opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF;
procedura di exequatur incidentale), oppure dando avvio alla procedura di
exequatur prevista dagli art. 38 segg. CLug (RS 0.275.12). Questo dimostra come
nella realtà l'avvio di una causa all'estero non sia particolarmente efficace
alla tutela di pretese salariali nell'ottica dell'assicurazione contro la
disoccupazione (per non nascondere dell'eventualità di un non riconoscimento in
Svizzera della decisione estera).
4.6
In ogni caso non è dimostrato, né il ricorrente
lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente,
ossia al più tardi nell'ottobre 2017, con la Cassa una strategia processuale,
forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le
proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come
si è visto (consid. 4.4), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la
propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono
dimostrate in concreto del tutto inefficaci.
4.7
È opportuno ancora ribadire che il Tribunale
federale ha già avuto modo di affermare come il semplice conferimento di un
mandato a un avvocato, lasciando a quest'ultimo decidere autonomamente se (e
quando) iniziare una procedura, è manifestamente insufficiente per adempiere
alle esigenze dell'art.
55.
cpv. 1 LADI (sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). Per il
resto, non si può non nascondere come per prassi invalsa le azioni e le
omissioni (anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e
rinvii). Il giudizio cantonale non è pertanto lesivo in alcun punto al diritto
federale. (…)”
Nella STCA 38.2017.64 del
5.
marzo 2018, citata dalla Cassa, il TCA, al consid. 2.5, aveva in particolare
sottolineato che:
" (…) Per
quanto concerne l’asserzione ricorsuale secondo cui X.__________ non avrebbe
avuto la disponibilità economica per provvedere alla presentazione di un
precetto esecutivo contro la società o per intentare altre azioni giudiziarie
(cfr. doc. I; consid. 1.2.), è utile evidenziare, in particolare, che l’inoltro
di un precetto esecutivo non comporta una spesa rilevante.
Più specificatamente il costo varia a seconda del valore del
credito. Per un credito il cui importo si attesti tra fr. 10'000.-- e fr.
100'000.-- la tassa ammonta a fr. 103.30 (la tassa base è di fr. 90.-- a cui si
aggiungono le spese di spedizione per la notifica del precetto esecutivo, di
norma fr. 8.-- e della copia indirizzata al creditore, di norma fr. 5.30. In
caso di problemi in occasione della notifica del precetto esecutivo possono
eccezionalmente insorgere costi supplementari) per l’esemplare per il debitore e a fr. 58.30 per
l’esemplare per l’eventuale coescusso (cfr. art. 16 ordinanza del 23 settembre
1996.
sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione
e sul fallimento; www.e-service.admin.ch/eschkg/cms/content/faq/teuertab_it;
www.ti.ch/di/dg/uef/procedura-interattiva/precetto-esecutivo).
(…)”
2.2
Nella presente risulta dagli
atti dell’incarto che RI 1 ha lavorato per la __________ dal 23 novembre 2017
(cfr. doc. 87-90) al 30 aprile 2018.
La ditta è stata
dichiarata fallita il 9 gennaio 2019 (cfr. doc. 68).
L’assicurato ha cessato di
lavorare il 9 aprile 2018 ed il salario gli è stato versato fino al 25 marzo
2018.
(cfr. doc. 15 e 16).
Il 12 luglio 2018 egli ha
inviato alla ditta un sollecito scritto del seguente tenore:
" Egregio
signor __________,
tra me e la vostra società è stato stipulato un contratto di lavoro.
Non ho ricevuto il saldo della prima settimana del mese di aprile
e le ore straordinarie del mese di marzo per un totale di 2'848.85 franchi
lordi. Lei mi aveva assicurato che presto sarebbero riprese le attività ed
avrei potuto percepire gli arretrati. Ad oggi non ho ancora ricevuto nulla. Le
comunico che se gli importi non mi verranno saldati entro 15 giorni provvederò
all’incasso per vie esecutive.” (Doc. 77)
Chiamato ora a
pronunciarsi, il TCA non può che approvare l’operato della Cassa. L’assicurato
ha effettivamente violato il suo obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art.
55.
LADI.
Egli ha infatti
rivendicato per la prima volta per iscritto il versamento del credito salariale
il 12 luglio 2018, quasi tre mesi dopo la conclusione del rapporto di lavoro, e
soprattutto non ha più intrapreso nulla dopo che il datore di lavoro non aveva
versato il salario arretrato entro il termine di 15 giorni da lui assegnatogli
in quell’ occasione.
Riguardo alle
argomentazioni sollevate in sede ricorsuale il TCA non può che concordare con
le osservazioni dell’amministrazione, secondo cui, da una parte, il contenuto
della lettera del 12 luglio 2018 dimostra come l’assicurato fosse a conoscenza
della procedura da seguire (cfr. doc. 77: “provvederò all’incasso per vie
esecutive”) e, d’altra parte, che le spese per fare spiccare un precetto
esecutivo “sono relativamente contenute” (cfr. la STF 8C_158/2019 del 15 agosto
2019.
e la STCA 38.2017.84 del 5 marzo 2018 riprodotte al consid. 2.1).
La decisione su opposizione
dell’11 giugno 2019 deve dunque essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti