Lexipedia

Decisione

38.2019.44

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 dicembre 2019Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il ricorrente

lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente,

ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una strategia processuale,

forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le

proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come

si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la

propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono

dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio impugnato resiste

pertanto al diritto federale. (…)”

L’Alta Corte è arrivata

alla stessa conclusione in una sentenza 8C_158/2019 del 5 agosto 2019,

trattandosi di un assicurato che è stato legato da un contratto di lavoro dal

15 aprile 2017 al 28 settembre 2017, che ha lavorato fino al 1° settembre 2017

e che ha ricevuto il salario solo fino al 30 aprile 2017. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti conclusioni:

" (…)

4.3. Secondo i fatti accertati in maniera vincolante

per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), peraltro ammessi

anche dal ricorrente, l'assicurato non ha mai fatto valere seriamente le

proprie pretese salariali. Considerata anche l'estensione temporale massima di

quattro mensilità per le indennità per insolvenza, alla luce del mancato

pagamento del salario a partire dal mese di maggio 2017 (cfr. scritto del 20

giugno 2018 all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio per un importo

complessivo di fr. 28'430.75), il ricorrente avrebbe dovuto agire senza indugio

(art. 52 cpv. 1

LADI; sentenza 8C_85/2019 consid. 4.5). Così non è stato. Dopo la

lettera del 2 ottobre 2017 inviata dal proprio legale in Italia, egli ha atteso

passivamente fino all'avvio di una causa giudiziaria dinanzi al Tribunale di

Milano che il 12 luglio 2018 si è conclusa infruttuosamente per quanto attiene

alla datrice di lavoro svizzera. Tale modo di procedere non è chiaramente

sufficiente per adempiere ai doveri di cui all'art. 55 LADI.

4.4. In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve

prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei

confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più

comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per

cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio

di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per

lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una

dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid.

6.2 pag. 93; 131 V 196 consid.

4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il

ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono

relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS

281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro

sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF;

RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è applicabile

la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il

creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC),

una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto

provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in

linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle

eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF).

Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto

provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione

facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le

indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione

effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti relativamente contenuti

dell'art. 48

OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr. 500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid.

4.2.2 e 4.2.4 pag. 198 e sentenza 5D_23/2017 dell'8 maggio 2017 consid. 4.3).

4.5. Comunque a torto il ricorrente lascia intendere

che non avrebbe potuto beneficiare delle esenzioni dalle spese processuali di

cui alle normative speciali del diritto del lavoro. Fatto spiccare il precetto

esecutivo, in caso di opposizione della datrice di lavoro, se non avesse voluto

procedere nelle forme del rigetto provvisorio (consid. 4.4), avrebbe comunque

potuto avviare un'azione di accertamento del credito (art. 79 LEF), con la

presentazione di una procedura di conciliazione e poi di una causa giudiziaria

secondo la procedura semplificata per ottenere la condanna della datrice di

lavoro svizzera e contestualmente il rigetto definitivo dell'opposizione. Sia

la procedura di conciliazione (art. 113 cpv. 2 lett. d CPC) sia la procedura

giudiziaria (art. 114 lett. c CPC) sarebbero state gratuite. In entrambi i casi

(rigetto provvisorio dell'opposizione o accertamento del credito), l'inizio di

una procedura in Svizzera avrebbe potuto vedere salvaguardata eventualmente

anche la classe del credito nell'imminente fallimento (art. 219 cpv. 4 lett. a

e cpv. 5 n. 2 LEF; cfr. sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). Proprio perché la

Considerandi

rivendicazione delle proprie pretese salariali necessita di una certa urgenza,

diversamente dall'opinione del ricorrente, l'avvio di una causa in Italia non

si avvera utile. Proprio nel caso concreto, dai fatti accertati (art. 105 cpv. 1 LTF),

risulta che la datrice di lavoro svizzera è stata dichiarata fallita già il 18

maggio 2018, mentre l'udienza dinanzi al giudice del lavoro italiano ha avuto

luogo il 12 luglio 2018. Quand'anche vi fosse stata una sentenza definitiva del

giudice italiano in favore del ricorrente, egli avrebbe dovuto comunque ancora

provvedere all'esecuzione forzata in Svizzera, facendo spiccare un precetto

esecutivo e chiedendo poi il rigetto definitivo in caso di opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF;

procedura di exequatur incidentale), oppure dando avvio alla procedura di

exequatur prevista dagli art. 38 segg. CLug (RS 0.275.12). Questo dimostra come

nella realtà l'avvio di una causa all'estero non sia particolarmente efficace

alla tutela di pretese salariali nell'ottica dell'assicurazione contro la

disoccupazione (per non nascondere dell'eventualità di un non riconoscimento in

Svizzera della decisione estera).

4.6

In ogni caso non è dimostrato, né il ricorrente

lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente,

ossia al più tardi nell'ottobre 2017, con la Cassa una strategia processuale,

forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le

proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come

si è visto (consid. 4.4), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la

propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono

dimostrate in concreto del tutto inefficaci.

4.7

È opportuno ancora ribadire che il Tribunale

federale ha già avuto modo di affermare come il semplice conferimento di un

mandato a un avvocato, lasciando a quest'ultimo decidere autonomamente se (e

quando) iniziare una procedura, è manifestamente insufficiente per adempiere

alle esigenze dell'art.

55.

cpv. 1 LADI (sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). Per il

resto, non si può non nascondere come per prassi invalsa le azioni e le

omissioni (anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e

rinvii). Il giudizio cantonale non è pertanto lesivo in alcun punto al diritto

federale. (…)”

Nella STCA 38.2017.64 del

5.

marzo 2018, citata dalla Cassa, il TCA, al consid. 2.5, aveva in particolare

sottolineato che:

" (…) Per

quanto concerne l’asserzione ricorsuale secondo cui X.__________ non avrebbe

avuto la disponibilità economica per provvedere alla presentazione di un

precetto esecutivo contro la società o per intentare altre azioni giudiziarie

(cfr. doc. I; consid. 1.2.), è utile evidenziare, in particolare, che l’inoltro

di un precetto esecutivo non comporta una spesa rilevante.

Più specificatamente il costo varia a seconda del valore del

credito. Per un credito il cui importo si attesti tra fr. 10'000.-- e fr.

100'000.-- la tassa ammonta a fr. 103.30 (la tassa base è di fr. 90.-- a cui si

aggiungono le spese di spedizione per la notifica del precetto esecutivo, di

norma fr. 8.-- e della copia indirizzata al creditore, di norma fr. 5.30. In

caso di problemi in occasione della notifica del precetto esecutivo possono

eccezionalmente insorgere costi supplementari) per l’esemplare per il debitore e a fr. 58.30 per

l’esemplare per l’eventuale coescusso (cfr. art. 16 ordinanza del 23 settembre

1996.

sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione

e sul fallimento; www.e-service.admin.ch/eschkg/cms/content/faq/teuertab_it;

www.ti.ch/di/dg/uef/procedura-interattiva/precetto-esecutivo).

(…)”

2.2

Nella presente risulta dagli

atti dell’incarto che RI 1 ha lavorato per la __________ dal 23 novembre 2017

(cfr. doc. 87-90) al 30 aprile 2018.

La ditta è stata

dichiarata fallita il 9 gennaio 2019 (cfr. doc. 68).

L’assicurato ha cessato di

lavorare il 9 aprile 2018 ed il salario gli è stato versato fino al 25 marzo

2018.

(cfr. doc. 15 e 16).

Il 12 luglio 2018 egli ha

inviato alla ditta un sollecito scritto del seguente tenore:

" Egregio

signor __________,

tra me e la vostra società è stato stipulato un contratto di lavoro.

Non ho ricevuto il saldo della prima settimana del mese di aprile

e le ore straordinarie del mese di marzo per un totale di 2'848.85 franchi

lordi. Lei mi aveva assicurato che presto sarebbero riprese le attività ed

avrei potuto percepire gli arretrati. Ad oggi non ho ancora ricevuto nulla. Le

comunico che se gli importi non mi verranno saldati entro 15 giorni provvederò

all’incasso per vie esecutive.” (Doc. 77)

Chiamato ora a

pronunciarsi, il TCA non può che approvare l’operato della Cassa. L’assicurato

ha effettivamente violato il suo obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art.

55.

LADI.

Egli ha infatti

rivendicato per la prima volta per iscritto il versamento del credito salariale

il 12 luglio 2018, quasi tre mesi dopo la conclusione del rapporto di lavoro, e

soprattutto non ha più intrapreso nulla dopo che il datore di lavoro non aveva

versato il salario arretrato entro il termine di 15 giorni da lui assegnatogli

in quell’ occasione.

Riguardo alle

argomentazioni sollevate in sede ricorsuale il TCA non può che concordare con

le osservazioni dell’amministrazione, secondo cui, da una parte, il contenuto

della lettera del 12 luglio 2018 dimostra come l’assicurato fosse a conoscenza

della procedura da seguire (cfr. doc. 77: “provvederò all’incasso per vie

esecutive”) e, d’altra parte, che le spese per fare spiccare un precetto

esecutivo “sono relativamente contenute” (cfr. la STF 8C_158/2019 del 15 agosto

2019.

e la STCA 38.2017.84 del 5 marzo 2018 riprodotte al consid. 2.1).

La decisione su opposizione

dell’11 giugno 2019 deve dunque essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti