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Decisione

38.2019.49

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 dicembre 2019Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I punti principali mi sembrano essere altrove e per illustrarlo,

vorrei allegare il documento firmato il 31 luglio 2018, mi mettevo a rischio

divulgando informazioni riservate e aspettavo un appuntamento confidenziale.

Dovevo ogni giorno misurare i rischi. Tra l'altro, non ottenevo il contratto di

locazione che mi era richiesto, malgrado la mia insistenza.

Presento anche in allegato le mie ricerche per il mese di agosto e

il mio commento al URC. L'informo che intendo porre fine a queste nomine di

controllo in quanto, nell'urgenza e nella situazione in cui sono stata messa

alla fine di luglio, ho dovuto rinunciare al rinvio dell'AVS come previamente

negoziato con i datori di lavoro potenziali. Le copie allegate vi aiuteranno a

capire. Oggi ho ripreso le discussioni sull'argomento, dato che le condizioni

contrattuali cambiano in modo significativo.

L'informazione ottenuta dal giurista SECO ha confermato

l'approccio che l'ex CFO mi consigliava sull'età di riferimento (copia

admin.ch). Avevo provato a fare riferimento allo sportello come fatto presso la

Cassa __________, purtroppo non sono riuscita a avere l'ascolto per chiarire

questo argomento con l'URC.

Vorrei aggiungere che risultano poco comprensibile le domande che

sono state sistematicamente poste, rispondo con i fatti e ancora una volta

(riferisco l'ultimo incontro URC per illustrare la regola), il commento

dopo è "non entro nel personale". La domanda avuta durante l'ultimo appuntamento

di settembre era: «ora che ha scattato l'AVS può accedere alla LPP, allora?»

L'OFAS mi ha spiegato che sono assicurazioni parallele e non si

capisce bene da fuori "queste libertà di linguaggio" della

disoccupazione senza dare orientamenti pertinenti.

Ho affidato questo 30 settembre le decisioni e le opposizioni per

chiarire questi passaggi tra le varie assicurazioni e diritti (lettera allegata

SPC).

Nei prossimi giorni sarò spesso in movimento perché le richieste

fatte ai datori di lavoro stanno prendendo forma da metà settembre. La mia

domanda è come affrontare i costi finanziariamente? I miei risultati

professionali sono la mia risorsa, un passaggio personale doloroso è oggi sotto

controllo, cerco di evitare un rischio finanziario che potrebbe fare fallire i

miei sforzi per riprendere la mia attività. lavorativa.

Ringraziandovi per l'attenzione che presterete a queste righe, vi

porgo i miei più cordiali saluti.” (Doc. V)

Il 4 ottobre 2019 è poi

pervenuto al TCA uno scritto del 1° ottobre 2019 all’URC nel quale la

ricorrente rileva:

" (…) Dopo

diversi tentativi infruttuosi di riattivare la stampa del modulo ad-hoc (il suo

link) e riscrivere le ricerche effettuate, ho contattato un assistente

Microsoft e mi permetto di rimettervi la stampa col «pop-up» spiegativo

ottenuto dal sistema. Infatti, confermo il mio punto di vista, il link «Travail

Suisse» non è idoneo all'uso da Lei richiesto.

Allego quindi, il modulo completato a mano lì dove appaiono gli

spazi vuoti (quando la stampa è richiesta, sullo schermo OK). Ho distinto le

diverse ricerche con lettere per situarvi più facilmente. La relazione

esplicativa del mese di Agosto è ancora nel vostro possesso? Devo mandargliela

nuovamente? Grazie di farmi sapere.

Allego anche una copia informativa ricevuta dal OFAS (ho dovuto

sollecitare il loro intervento per sbloccare la rendita) confermando quello che

il mio ex-datore di lavoro __________ voleva comunicarvi.

Per finire e separatamente invierò un'email alla Cassa __________

per informarli della decisione che ho dovuto prendere/formalizzare contro la

mia volontà e secondo gli accordi con i potenziali datore di lavoro intendo la posticipazione

della rendita per 5 anni, massimo ammesso oggi, revisione 2020 in corso.

Aggiungo al fatto di questa percezione indesiderata (ripeto per

ragioni contrattuali/intellettuali, personale e di LPP, tema su cui mi avete

interrogata ancora l'ultima volta) che da metà settembre i contatti fatti nei

mesi precedenti hanno portato interviste sia in Svizzera-Romanda che in Ticino

(__________ e __________). Per ragioni di riservatezza degli stessi dato il

loro livello sensibile e che il mio desiderio è di non mettermi a rischio con il

datore di lavoro, annullo il nostro prossimo appuntamento (a meno che il

Tribunale veda la situazione altrimenti). Le mie mosse settembre rimarranno

riservate.

Sono rimasta tanto sorpresa, Signora __________, che dopo tutti

gli ostacoli, Lei mi suggerisce di informare prevalentemente la Cassa __________

sul particolare rendita. Tuttavia, rimango sempre a vostra completa

disposizione per informazioni complementare.” (Doc. VI)

Al riguardo l’URC l’11

ottobre 2019 ha rilevato:

" Con

riferimento allo scritto del 7 ottobre 2019, con il quale ci è stata inoltrata

in copia la missiva presentata dall’assicurata, formuliamo le seguenti

osservazioni.

Le ulteriori argomentazioni presentate dall’assicurata lasciano

immutato il quadro complessivo rilevato in sede di risposta di causa e sono

quindi ininfluenti rispetto alla sua richiesta di retrodatazione della sua

iscrizione all’URC.

Comprendiamo la delicatezza della sua attuale situazione

finanziaria, anche se questa è estranea al perimetro di valutazione della

decisione contestata, che deve fondarsi esclusivamente su fatti e circostanze

documentati in modo pertinente.” (Doc. X)

1.8. Il 9 ottobre 2019

l’assicurata aveva inoltrato il seguente scritto in risposta alla possibilità

di presentare eventuali nuovi mezzi di prova (cfr. consid. 1.7):

" Premessa

Vorrei essere informata sui documenti che il signor __________

ha inviato al vostro Tribunale. Infatti, la stampa dell'e-mail inviata ieri

all'attenzione dell'URC __________ illustra ancora una volta un processo

ripetitivo, una comunicazione scritta che lascia un margine di interpretazione

che viene a posteriore utilizzato in modo improprio.

Sono disposta a rimettervi una chiave USB con tutti gli scambi

avuti, URC, Cassa __________, Travail Suisse, Département du Travail, Maître __________

Bellinzona, etc. Forse questo sarebbe l'unico modo per stabilire i fatti?

Signore,

Signori,

Permettetemi di riprendere le osservazioni del signor Puddu per

paragrafo per facilitare la nostra reciproca reperibilità.

§ Prima di scrivere un'e-mail (non avevo allora nessun nominativo

URC), mi sono presentata allo sportello, rifiutata "per motivi

informatici". Allora e seguendo il consiglio di un ex-collega di lavoro,

mi sono presentata alla Cassa __________ con i documenti nel mio possesso. I

documenti sono stati fotocopiati. Ritorno presso lo sportello URC via __________,

un altro rifiuto. Cerco pazientemente di spiegare, mi riferisco alla pratica di

oltre __________ (grazie di riferirvi ai documenti affidati la settimana scorsa

presso il vostro segretariato, in particolare la copia della pagina 25,

documento "Misure di modernizzazione del sistema", www.admin.ch). Il

superiore gerarchico del signore che mi riceve irraggiungibile, torno all'__________

che mi dà un indirizzo e-mail generico. Ho dovuto insistere telefonicamente

perché il signor __________ mi ricevesse.

Scambio laconico con il signor __________, posso contattare

l'avvocato __________ solo il giorno dopo. Intelligente ascolto di Me __________,

il problema informatico "non è più", la registrazione fatta quando ho

ottenuto la convocazione per presentarmi. Si prega di consultare i miei

commenti alla prima valutazione delle mie ricerche (documenti già affidati).

§ Le email inviate e scambiate negano questo secondo paragrafo. Si

prega di consultare l'opposizione a seguito della decisione della Cassa __________,

emails più significative allegate allora. In seguito a questa opposizione il

Centro delle Competenze __________ mi contatta telefonicamente, indica un vizio

procedurale e mi dice come procedere (documento già affidato). Questa volta, 1°

Brevi Manu portato al 2° piano URC. Sull’argomento «uguaglianza di trattamento»

chiedo nuovamente una definizione esaustiva perchè il concetto sfugge ai miei

interlocutori responsabili dei Dipartimenti del Lavoro __________, __________ e

__________.

§ La mia interpretazione è molto diversa, consultare e-mails per

favore. A seguito della mia richiesta e considerando le esperienze precedenti

insisto per ottenere la conferma della buona accoglienza della mia richiesta

fatta sulle indicazioni del Centro delle Competenze __________ di __________.

Il signor __________ conferma il ricevimento senza ulteriori commenti. Solo due

settimane dopo, insistendo in modo mirato, il signor __________ mi ha detto che

c'è confusione (e-mail illustrativa e cambia «versione»). Stanca, non abituata

a atteggiamenti simili, mi sono poi permessa di contattare il Dipartimento del

Lavoro, Bellinzona (emails a disposizione) che interviene a mio nome. Ho poi

una chiamata inaspettata da parte del signor __________ che insiste sulla

necessità di un incontro e mi spiega come fare l'opposizione in termini

corretti per consentirgli di entrare in materia. Allora era solo in

discussione l'accettazione di una data di iscrizione retroattiva*. Lo

faccio credendo che il Dipartimento del lavoro abbia avuto un'influenza sulla

pratica casuale del signor __________.

Passa un'altra settimana ed è allora che, insistendo, il

dipendente __________, mi fa capire che ancora una volta ... permettetemi,

signore e signori, di essere figurativa, «a changé fusil d'épaule».

§ Infatti, dopo l'intervento del Dipartimento del Lavoro, il

signor __________ parlava molto. Gli ho ribadito sull'importanza della

riservatezza (consultate per favore il documento firmato in materia di

confidenzialità, affidato la settimana scorsa), in quanto la mia situazione era

delicata e che rischiavo di perdere la posizione in ballo, ecc. e ho fatto

riferimento per rifare «la storia di scambi tumultuosi» a questa lettera che è

passata non so dove (ne faccio riferimento nel documento lasciato sempre la

settimana scorsa). Il signor __________, senza preavviso, si porta a questa

lettera difettosa nella sua distribuzione per giustificare una decisione che

non rispettava gli scambi avuti i giorni anteriori.

§ Mi chiedo anche su questa lettera che ha preso inaspettatamente

un'importanza centrale e che doveva essere scansionata presso gli uffici URC

quando è stata ricevuta (non lo so) come può qualcuno sostenere che non è stata

gettata nella pattumiera quando avere per un Brevi Manu un ricevuto è tutto un

"business".

Timbro quasi illeggibile e senza le iniziali del dipendente che ha

ricevuto i documenti. Senza parlare delle risposte «out of the blu» a richieste

mirate e puntuali.

Vorrei concludere sulla mia premessa.

Al fine di non commettere errori con un dipendente URC, chiedo per

e-mail fine agosto e quando ho dovuto rivedere completamente le mie

disposizioni contrattuali in fase di negoziazione compreso il rinvio della

pensione AVS per i prossimi 5 anni, un appuntamento: questo mi è negato

(scambio emails Signora __________).

Vorrei informarvi che non parteciperò più ad un colloquio URC

in quanto sono stata costretta a interrompere gli accordi con potenziali datori

di lavoro come qui sopra detto. Ripresi la settimana scorsa, devo riprendere il

tutto. Che non ho presentato le mie ricerche di settembre per proteggere i

contatti sensibili e me stessa.

Come dicevo inizialmente, il mio scopo era e rimane riprendere la

mia attività professionale (ci arrivo questi giorni), non contare 1-2-3-4, ecc.

ricerche per soddisfare un requisito che non corrisponde in realtà alla

missione primaria del URC.

La settimana prossima mi reco a __________ per i negoziati sulla

posizione desiderata.

Tuttavia, posso sempre essere contattata telefonicamente e via

e-mail. Venerdì 18 ottobre, sarò di nuovo a __________.

Rimango a vostra completa disposizione per qualsiasi informazione

utile.

Vorrei il riconoscimento della data retroattiva anzi che dei mesi

che dovrebbero essere riconosciuti come risarcimento alle difficoltà create dal

URC __________.” (Doc. VIII)

Il 10 ottobre 2019

l’assicurata ha inviato al TCA un messaggio di posta elettronica del seguente

tenore:

" Buonasera,

per evitare di imporre "il tutto"

inoltro quello che visualizzo a livello del mio lap-top.

L’informazione che vorrei compartire col

Tribunale è :

o

Email « comunicazione assenza … »

10.10.2019, ore 18:10 fonte SM

o

Email « la sua email d’ieri »

8.10.2019, ore 17:14 fonte SM

o

Email « chiusura » 4.10.2019, ore

17:03, fonte URC

o

Email « sua richiesta news »,

3.10.2019, ore 19:22, fonte SM

Mi scuso per prima, gentile signor __________ (Brevi

Manu), ma avevo un appuntamento network presso l'albergo __________ alle

14 :30 ore." (Doc. IX)

1.9. Il 15 ottobre 2019 il

segretario del TCA ha trasmesso a RI 1 la lettera dell’11 ottobre 2019 dell’URC

al TCA (doc. X; consid. 1.8.) e le ha assegnato “un termine scadente il

21 ottobre 2019 per visionare – presso la nostra Cancelleria negli usuali

orari d’ufficio – gli atti prodotti dall’URC con la risposta di causa del 30

settembre 2019 (doc. 1.185).” (doc. XII).

Il 25 ottobre 2019, dopo

avere consultato gli atti, l’assicurata ha rilevato:

" (…)

Premessa

Grazie per avermi permesso di consultare i documenti ricevuti

dal URC. Non sono familiare con la pratica archivio URC, nonostante non tutti i

certificati di lavoro e/o le e-mail (più determinante) inviate/scambiate sono

stati trovati.

L'ordine non permette di correlare eventi/fatti (copie

retto-verso), really confusing malgrado che ho la cronologia ben presente.

Sono costretta, per ricorrere a terzi, di tornare sui fatti principali.

Gentili Signore,

Egregi Signori,

Prima di tutto, per non aggiungere ambiguità, vorrei commentare la

lettera del signor __________ dell’11 ottobre anzi che la sua

"empatia" per la mia situazione finanziaria.

Il 9 luglio ho presentato una prima opposizione indicando un vizio

di forma, pagina 103 nel vostro file, come mi aveva comunicato il Centro

di Competenze __________ di __________.

Nessuna reazione da parte del sig. __________ (non commento

nuovamente le condizioni in cui ho consegnato questo primo BM). Dopo aver

insistito per telefono e esigendo un commento scritto, ricevo l'e-mail datata

19 luglio, 9:38, pagina 132 del vostro file, verso.

Non essendo la prima volta che questi intervalli di tempo senza

spiegazione mi sono imposti, avendo un parere sul funzionamento casuale nonostante

il fatto che il signor __________ insiste sulla parità di trattamento però che

non sviluppa, critica di un comportamento così insolito, mi rivolgo al

Dipartimento del Lavoro, Bellinzona. L'Avv. __________, avendo assunto altre

responsabilità, chiedo l'intervento della signora Sassi, che è assente. La

Signora __________ interviene. Il risultato è stato che il signor __________

insiste telefonicamente che io venga a trovarlo. Il giorno dopo il sig. __________

mi dice come fare un'opposizione "corretta", mi chiede della mia

situazione personale, con imbarazzo gli rispondo e procedo con i "3

punti" cennati per la redazione dell'opposizione che gradirebbe le sue esigenze

e «buona volontà».

Sempre critica nei suoi confronti, lo interrogo concretamente e

lui mi dice che una volta ricevuta la mia opposizione nei termini da lui

indicati, l'attivazione __________ non richiede tempo. Si rimanda alla mia

e-mail del 26 luglio, ore 16:50, pagina 84 retto verso file consultato. La

pagina 85 anche illustrativa.

L'ultimo incontro URC mi ha confusa e addirittura disturbata.

Volevo informare la signora __________ di un cambiamento di situazione già

anticipato via e-mail. Avevo addirittura chiesto di essere ricevuta prima della

data della riunione amministrativa (emails a disposizione). La signora __________

mi ha chiesto in questa circostanza della mia LPP: Perchè? Come? Ho dovuto

entrare in dettagli personali. Tuttavia, la Signora __________ non mi ha

fornito una risposta su come procedere e le esigenze con la mia nuova

situazione non sono coerenti.

Mi lascia decidere cosa fare. Dato che devo decidere, dopo

essermi informata in un altro cantone, allego la mia ultima email alla

Signora __________, lunedì 21 ottobre, ore 18.

Su questo particolare, c'è nuovamente un'ampia area grigia che

potrebbe ancora una volta dare adito ad ambiguità. Ho cercato di sollecitare

prima di scrivervi la divisione legale di __________ per prendere un'opinione

rilevante, ma la sostituta del signor __________ entrerà in carica il 4

novembre. A chi rivolgermi nel frattempo per favore?

Avrei bisogno assoluto di un responsabile per evitarmi emails

simili ad per esempio, pagina 163 del vostro file, verso anzi che ... un

tono un 136 diverso, pagina 163 sempre, retto.

Sono dovuta andare a __________ per colloqui di lavoro (partita

lunedì 14 ottobre e mi sono recata, al loro sportello informativo

disoccupazione.

A livello federale è una legge, ma i processi cantonali possono (e

ovviamente lo fanno) influenzarla.

Informazioni ricevute:

In nessun caso lo sportello URC nè deve nè può rifiutare la

registrazione. Questo successo 3 volte a __________ dopo il contatto

scritto di novembre rimasto senza risposta e, a posteriore, lettera non

ricevuta.

__________, essendo il mio dossier al vostro livello non può

intervenire al loro grande rammarico. Nondimeno, 4 persone si sono

tempestivamente messe a mia disposizione per analizzare il caso (compresa la

loro divisione legale) dopo che lo sportello «informazioni» valutasse dopo

avermi ascoltata rispettosamente che non aveva le competenze necessarie, le

tracce del mio passaggio formalizzate, consegnate, debitamente firmate

con gli indirizzi e-mail e telefoni diretti del ORP eventuale (ORP responsabile

e divisione legale) se questo ultimo fosse assente (previsti 5 giorni vacanze).

Moduli a disposizione.

In aprile ultimo presso i servizi URC __________ ho dovuto essere

spiacevole con lo stesso signor già consultato in dicembre e che nuovamente

«cavalièrement» mi rispingeva. Col sostegno dello sportello __________ ho

dovuto chiedere di incontrare il responsabile URC. Non è stato facile.

Ho ancora dovuto lasciare passare 2 giorni e insistere.

Inoltre, i commenti increduli fatti da me davanti la problematica

“informatica” anticipata dall’impiegato URC, sono stati distorti dal signor __________

2 giorni dopo ed è per questo che vi ho affidato le necessarie informazioni

federali in vigore l'ultima volta.

Non voglio soffermarmi su particolari incomprensibili come non

avermi permesso di andare a __________ durante il giorno, il tutto coperto

dall'entità. __________ (invito fornito al URC in anticipo).

Capirete che al mio livello di contatti, non posso continuare a

mettermi in pericolo.

Vorrei ribadire il mio desiderio di avere un confronto con il

signor __________ e/o la mediazione di un terzo indipendente. La mia premura è

concentrarmi sul lavoro.

Inoltre, inoltro al vostro segretariato, il pdf del certificato di

lavoro dell'ultimo datore di lavoro ricevuto solo il 22 ottobre scorso.” (Doc.

XIII)

Il doc. XIII+1/5 è stato

inviato per conoscenza all’URC (cfr. doc. XIV).

1.10. Il 26 novembre 2019

l’assicurata ha consegnato personalmente al TCA uno scritto datato 25 novembre

2019 del seguente tenore:

" Premessa

Dato l'incontro acceso con l'URC, ho espresso alla fine del

incontro, mia intenzione di riferirvi.

Mia motivazione:

mostrare buona fede, fiducia nelle "affermazioni" che

mi sono fatte e che non corrispondono a ciò espresso, sistematicamente e, con

le conseguenze subite non mi sembra più nè sufficiente nè soddisfacente.

Gentili Signore,

Egregi Signori,

Giovedì scorso ho dovuto riprendere ciò che era trascritto nel

protocollo del colloquio, correggere i tempi verbali (che potrebbero indurre in

errore un lettore esterno), riprendere fatti passati, fatti che mi sono stati

presentati "diversamente" a posteriori.

Da sollevare:

1. Ho dovuto

insistere molto per far trascrivere dal URC, che durante il nostro primo

appuntamento, le informazioni sul rinvio della rendita sono state da loro

notate e che il principio sembrava allora chiaro. Ne abbiamo discusso a lungo

anche con la Cassa __________. In seguito ho spiegato come funzionano le

trattative salariali in questo caso (e non che una volta, contratto ombrella, ecc.).

Ho suggerito di consultare come indicato in passato <admin.ch>.

Mi chiedo la motivazione di questa

memoria selettiva. Avrei voluto la proposta di rileggere il protocollo di

questo 1mo colloquio. Ritengo che quando in buona fede due persone non sono

d'accordo sul contenuto di un verbale, l'atteggiamento più razionale sarebbe

quello di tirarlo fuori, rileggerlo e concordare. Mi sono riferita alla mia

prima opposizione al Centro di competenza dell'__________, __________.

2. Non so

perché l'episodio __________ è emerso. No certamente dalla mia volontà. Allora,

il rifiuto URC per recarmi a __________ per due giorni (tornando a Lugano la

sera e/o rimanendo, le due opzioni - a scelta - pagate da __________) mi è

stato presentato "diversamente". Ho chiuso rapidamente dicendo che le

e-mail in merito sono disponibili.

3. Ho

commentato che mi interpella una possibile "porosità" servizi URC:

non so come esprimere con precisione la sensazione che si prova quando terzi (__________)

fa riferimento ai miei contatti elencati nel modulo ad hoc affidato al URC in

modo esclusivo e riservato, lo scorso giugno. Tra altro, la stessa Fiduciaria

ha fatto riferimento alle mie prime ricerche quando prendevo per certo la

ripresa del contratto di lavoro in gennaio scorso presso la __________ di __________.

Ho declinato l'offerta di lavoro della Fiduciaria (3 primi mesi non pagati).

Senza entrare nei fatti specifici, la

spiegazione e proposta risolutiva presentata giovedì scorso dal URC è stata

quella di modificare il modulo "Trasmissione dei dati di una persona in

cerca d'impiego". Ho rifiutato in un primo tempo sostenendo che non vedo «la

relazione». Considerando che ho più determinante da fare, ho accettato ma

leggendo il modulo, l'approccio URC mi sfida. Consulterò la Cassa __________

per sapere se devo ritirare la mia firma. L'impressione nuovamente di ambiguità

nella comunicazione s'impone a me.

4. Infine,

nel discorso sempre non richiesto, mi è stato detto che le disposizioni

cantonali rendono diversa la pratica in materia di disoccupazione. Ero

costernata, mi sono limitata a dire - "dovrebbe essere specificato

all'inizio e di non avanzare come uno scudo che è la legge federale che fa

fede”. Se questo «leitmotiv» non mi fosse stato riportato ad ogni turno, con le

giuste informazioni avrei potuto (forse) prendere altre disposizioni alla fine

dell'anno scorso.

Concludo, Gentile Signore e Egregi Signori, argomentando che il

mio sentimento di ambivalenza nel mio confronto durante le consulenze URC mi

porta a sollecitare ancora una volta un mediatore neutrale. Temo la

confusione delle attuali circostanze alle quali l'URC non fa alcun riferimento,

confusione che non mi sembra più potere o dovere attribuire (o solo?) a un

problema «di comunicazione». Nel mio lavoro, fraintendimenti non hanno mai

avuto o hanno luogo. Non credo più che la particolarità tra «due cantoni»

giustifichi tanti «quiproquos». (Doc. XV)

Questo scritto è stato

trasmesso per conoscenza all’URC (cfr. doc. XVI).

1.11. La ricorrente, il 27 novembre

2019, ha prodotto un messaggio di posta elettronica del 26 novembre 2019 da lei

inviato all’URC concernente al suo cambiamento di indirizzo dal 30 novembre

2019 (cfr. doc. XVII + 1).

Inoltre il 4 dicembre 2019

la medesima, tramite un messaggio di posta elettronica, ha inviato due sue

comunicazione del 2 dicembre 2019 al controllo abitanti di __________,

rispettivamente all’URC (cfr. doc. XVIII+1).

I doc. XVII+1 e XVIII+1

sono stati spediti per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XIX).

Considerandi

In ordine

2.1

La

costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che

costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.;

STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre

2016.

consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131

V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, pag. 294).

Nella presente fattispecie

la decisione su opposizione del 26 luglio 2019 riguarda esclusivamente il

rifiuto da parte dell’URC di retrodatare l’iscrizione per il collocamento della

ricorrente dal 15 aprile 2019 al 1° novembre 2018 (cfr. doc. A1; 33).

Ogni

altra questione sollevata dall’insorgente, in particolare concernente il

posticipo della rendita AVS (cfr. doc. VI; VIII) ed eventuali conflitti con

l’URC (cfr. doc. VIII; XV), esula dalla presente causa.

Di

conseguenza questa Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da

quella che attiene alla correttezza o meno del diniego di anticipare la data di

iscrizione presso l’URC all’inizio del mese di novembre 2018.

Nel merito

2.2

Questa Corte osserva

innanzitutto che a ragione l’URC – organo di applicazione e di esecuzione della

LADI competente per pronunciarsi sulla decorrenza dell’iscrizione

all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_62/2009 del 9 giugno

2009.

consid. 5.2., massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66

pag. 305 segg.; STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.3) –, da una

parte, a seguito dell’opposizione interposta dalla ricorrente il 19 luglio 2019

contro la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del 6 maggio

2019.

che riporta quale data d’inizio di disoccupazione il 15 aprile 2019 (cfr.

doc. 3=102; 33) ha emesso la decisione su opposizione del 26 luglio 2019 (cfr.

doc. A1).

Dall’altra, in

quest’ultimo provvedimento è entrato nel merito dell’opposizione,

considerandola quindi tempestiva.

In effetti, in primo

luogo, la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” presenta le

caratteristiche di una decisione informale (cfr. STCA 38.2017.55 del 29

novembre 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012 consid.

2.3

segg.; STCA 38.2008.41 del 4 dicembre 2008 consid. 2.4. e STF 8C_62/2009

del 9 giugno 2009, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66

pag. 305 segg. in cui l’Alta Corte ha implicitamente avallato quanto stabilito

da questa Corte circa la natura di decisione informale della “Conferma di

registrazione nel sistema COLSTA”).

Con

la stessa viene regolata una situazione concreta e individuale in maniera

imperativa (cfr. art. 5 cpv. 1 Legge STF 8C_141/2009 del 2 luglio

2009.

consid. 2; DTF 122 V 189 consid. 1), ossia si determina la data a partire dalla quale un

assicurato è iscritto in disoccupazione (cfr. STCA 38.2017.55 del 29 novembre

2017.

consid. 2.2.; STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012 consid. 2.6.; STCA

38.2008.41

del 4 dicembre 2008 consid. 2.4.).

Pertanto contro la

“Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del 6 maggio 2019 poteva essere

interposta opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA.

In secondo luogo, la

contestazione di decisioni informali non necessita il rispetto del termine

previsto per l’impugnazione delle decisioni formali di 30 giorni ai sensi

dell’art. 52 cpv. 1 LPGA, bensì possono essere contestate entro un congruo termine d'esame e di

riflessione.

Il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che,

di principio, un atto amministrativo informale avente però carattere di

decisione sostanziale dev'essere impugnato mediante ricorso entro 90 giorni (cfr.

STF 8C_789/2014 del 7 settembre 2015 consid. 2.2.; STFA U 325/02 del 24

ottobre 2003; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1

pag. 1).

In proposito cfr. pure

STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.5.

Nel caso di specie

l’opposizione del 19 luglio 2019 è stata presentata entro il termine di 90

giorni dall’emissione della “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del

6.

maggio 2019.

2.3

Per quanto riguarda il merito

della fattispecie, e meglio se a RI 1, contrariamente a quanto deciso dalla

parte resistente, possa essere concessa la retrodatazione dell’iscrizione

presso l’URC all’inizio del mese di novembre 2018, va osservato che secondo l'art. 17 cpv. 2 LADI l'assicurato deve annunciarsi personalmente

per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente

designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno

per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel

momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.

In concreto l’insorgente,

nata il __________ 1955, da ultimo è stata alle dipendenze della __________ di __________

dal 2017 all’ottobre 2018 in qualità di Procuratore, __________ (cfr. doc. 6).

A seguito di una ristrutturazione interna la banca, il 31 luglio 2018, ha

disdetto il rapporto di impiego a far tempo dal 30 settembre 2018 con

riconoscimento di un’ulteriore mensilità, senza obbligo di presenza, che

sarebbe stata pagata con valuta 25 ottobre 2018 (cfr. doc. 25).

La ricorrente si è

annunciata all’URC per il collocamento il 15 aprile 2019 (cfr. doc. 33).

In un messaggio di posta

elettronica del 18 aprile 2019 inviato all’avv. __________, già capoufficio

dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, l’insorgente ha asserito:

" (…) L’istituzione

che mi ha assunto in passato (fino a settembre 2018), intendeva offrirmi una

nuova posizione. Non mi sono presentata agli uffici dell’URC perché il tacito

accordo col mio datore di lavoro ci ha portato a credere che all’inizio del

2019.

(al più tardi) avrei riavuto la posizione e il mio stipendio. La

disponibilità a continuare la collaborazione è sempre presente. La fusione di

TI-GE segue il suo corso. (…)” (Doc. 175)

L’avv. __________, sempre

il 18 aprile 2019, in riferimento pure a un colloquio telefonico di quel

giorno, le ha risposto:

" (…) Sulla

base delle informazioni fornite, riservata esplicitamente la competenza per

esprimersi formalmente su una eventuale domanda d’indennità di disoccupazione

della cassa di disoccupazione competente, va effettivamente segnalato che il

diritto alle indennità di disoccupazione termina con il raggiungimento dell’età

ordinaria di pensionamento AVS o con la riscossione della rendita di vecchiaia

AVS. L’età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS è di 64 anni per le donne

e di 65 per gli uomini (art. 21 LAVS).

L’iscrizione al servizio pubblico per un

sostegno nella ricerca di un impiego è possibile anche senza avere diritto alle

indennità di disoccupazione. Nel suo caso mi è sembrato però di capire che ha

già attivato altri canali di ricerca e probabilmente il suo profilo non

corrisponde a quelli frequentemente segnalati agli Uffici regionali di

collocamento. (…)” (Doc. 172)

Il 19 aprile 2019 la

ricorrente ha precisato:

" (…) In

effetti, ho attivato i miei canali e la mia richiesta non va nella direzione di

avere sostegno in questo ambito.

Ho anche ritenuto dalla nostra discussione che potrei sempre

andare a uno dei sindacati, spiegare la situazione e lasciare che prendano una

decisione. Era chiaro che le possibilità di successo sono marginali, e

personalmente aggiungerei, la perdita di tempo da considerare. (…)” (Doc. 172)

Il “Modulo di

registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)” è stato compilato

dalla ricorrente il 6 maggio 2019 (cfr. doc. 16 segg.).

Il 13 maggio 2019 ha avuto

luogo il primo colloquio di consulenza con l’URC. Dal relativo modulo “Azioni

di reinserimento” sottoscritto dall’insorgente emerge:

" (…) Dal

1.10.2018

all’iscrizione presso di noi non ha svolto alcuna attività

lavorativa.

Dal 1.2.2019 sarebbe in pensione ordinaria

AVS ma mi dice di aver richiesto di posticiparla per 5 anni (al 1.2.2024).

La signora mi comunica che, già da dicembre

2018, era in contatto con la __________ di __________ (ex datore) per un

possibile riassunzione.

In seguito c’è stata una fusione tra __________

di __________ e __________ (__________) da cui è nata la nuova __________ di __________.

L’attuale banca è ancora interessata a riprendere la signora, non appena la

fusione sarà concretizzata completamente (ora concretizzata solo legalmente).

La signora mi conferma, visto il posticipo

della pensione, si iscrive da noi per la ricerca di un posto di lavoro al 100%

da lunedì a venerdì su una fascia oraria 8-18. (…)” (Doc. 43)

Con decisione del 3 giugno

2019.

la Cassa disoccupazione __________ ha negato a RI 1 il diritto

all’indennità di disoccupazione, in quanto l’assicurata ha rivendicato la

prestazione il 15 aprile 2019 dopo avere già compiuto 64 anni. Il diritto al

pensionamento ordinario è, infatti, nato il 1° febbraio 2019 (cfr. doc. 5).

Contro questa decisione l’insorgente

ha inoltrato un’opposizione il 3 luglio 2019 (cfr. doc. A20), tuttora pendente.

Inoltre la medesima ha

chiesto all’URC di registrare retroattivamente al 1° di novembre 2018 la sua

iscrizione per il collocamento, formalizzando la sua richiesta nell’opposizione

del 19 luglio 2019 contro la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA del

6.

maggio 2019 che riporta quale data di inizio della disoccupazione il 15

aprile 2019 (cfr. doc. 3=102).

Nell’opposizione RI 1 ha

menzionato una lettera che avrebbe inviato all’URC tramite Posta A Plus (A+)

già nel novembre 2018 (cfr. doc. 3=102).

Con lo scritto del 2

novembre 2018 la ricorrente, dopo aver indicato, da un lato, che il suo

contratto di lavoro con la __________ non era più in essere dal 30 settembre

2018, dall’altro, che tuttavia la sua posizione nella banca era pianificata per

l’anno seguente, chiedeva informazioni circa una registrazione preventiva in

disoccupazione (cfr. doc. 103).

L’URC ha negato di avere

ricevuto tale lettera (cfr. doc. A1; III).

In effetti lo scritto del

2.

novembre 2018 agli atti riporta la data di entrata presso l’URC del 24 luglio

2019.

(cfr. doc. 103).

2.4

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia che il dovere processuale di collaborazione comprende in

particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza

delle stesse (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 6.1.; STF

8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre

2015.

consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF

9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005

consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2

con riferimenti).

In

particolare per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un

invio incombe a chi se ne prevale (cfr. STFA B 109/05 del 27 gennaio 2006

consid. 2.4.; DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non

raccomandato, in RTT 1974, pag. 65segg.). Pertanto, se l’interessato non è in

grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (cfr. STF

8C_747/2018 del 20 marzo 2019; STF 8C_237/2017 del 4 ottobre 2017 consid. 5.3.;

E. Catenazzi, op. cit., pag. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à

l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, pag. 288).

La ricorrente non ha

apportato alcuna prova riguardo all’effettivo recapito dello scritto del 2

novembre 2018 alla parte resistente.

L’insorgente, che ha

indicato di avere spedito tale lettera tramite Posta A Plus (A+), non ha, ad

esempio, prodotto il tracciamento dell’invio da cui si evince la data del

deposito dello stesso nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario (cfr. STF 8C_61/2019 del 17 aprile 2019; STF 8C_559/2018 del 26

novembre 2018; STCA 38.2019.18 del 1° luglio 2019).

Inoltre non risultano, né

sono stati fatti valere, dei solleciti da parte dell’insorgente nei confronti dell’URC

alla luce del mancato “riscontro telefonico o scritto” chiesto nella

lettera del 2 novembre 2018 (cfr. doc. 103).

La ricorrente stessa ha

peraltro affermato di non essersi rivolta anche alla Cassa nel novembre 2018

(cfr. doc. 84).

In simili condizioni RI 1

deve farsi carico della carenza probatoria relativa alla notifica dello scritto

del 2 novembre 2018 all’URC (cfr. STF 8C_452/2019 del 12 novembre 2019 consid.

4.1

).

Giova d’altronde rilevare

che l’insorgente, nei messaggi di posta elettronica dell’aprile 2019 all’avv. __________

- in occasione dei quali l’allora capoufficio dell’Ufficio giuridico della

Sezione del lavoro le ha precisato che il diritto all’indennità di

disoccupazione termina con il raggiungimento dell’età ordinaria di

pensionamento AVS (cfr. doc. 172, consid. 2.3.) - non ha menzionato la lettera

del 2 novembre 2018.

Tale scritto nemmeno è

stato citato nello scambio di messaggi di fine aprile-inizio maggio 2019 con __________,

capoufficio dell’URC di __________, relativi alla questione se fosse possibile

o meno preservare, quale data di iscrizione in disoccupazione, il 15 aprile

2019.

(data dell’annuncio all’URC) nonostante a fine aprile 2019 la ricorrente non

avesse ancora proceduto con l’iscrizione effettiva (cfr. doc. 159-170).

Neppure durante il primo

colloquio di consulenza con l’URC del 13 maggio 2019 l’insorgente ha fatto

riferimento alla lettera del 2 novembre 2018.

Ne discende che RI 1 non

può pretendere che la data dell’iscrizione a URC sia anticipata al 1° novembre

2018.

fondandosi su una mancata informazione da parte dell’amministrazione

(circa la possibilità di iscriversi in disoccupazione benché fosse in corso una

trattativa di riassunzione da parte dell’ex datore di lavoro, rispettivamente

circa il fatto che il diritto all’indennità

di disoccupazione decade con il compimento dell’età ordinaria AVS ai

sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. d LADI) a seguito del suo scritto del novembre

2018, nel quale peraltro non ha evidenziato la sua età o la sua data di

nascita.

Difettando, nel caso di

specie, la prova del recapito della lettera del 2 novembre 2018 all’URC, una

violazione dell’art. 27 LPGA (dovere di informazione e consulenza da parte

dell’amministrazione) da parte dell’amministrazione non può in effetti entrare

in considerazione.

Del resto come indicato

nella risposta di causa (cfr. doc. III), la ricorrente aveva già ricorso in

passato all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 35; 47), per cui la

medesima avrebbe dovuto conoscere l’iter per procedere all’iscrizione già a

novembre 2018, se ciò corrispondeva alla sua volontà.

2.5

RI 1 ha chiesto al TCA un

confronto con il capoufficio dell’URC, __________, e ha indicato di essere a “completa

disposizione per rispondere a qualsiasi domanda” (cfr. doc. I; XIII in

fine).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_63/2019,8C_65/2019 dell’11 giugno

2019.

consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3.,

pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid.

2.3

; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29

maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013

consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA

38.2018.39

del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella

presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico

dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto

di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato di essere a

disposizione per rispondere a qualsiasi domanda (cfr. doc. I).

La

medesima ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.

Inoltre,

da una parte, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, l’insorgente ha potuto far

valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12

gennaio 2018).

Dall’altra,

si può in ogni caso prescindere dall’indire un pubblico dibattimento allorché

risulta evidente, anche senza il medesimo, in particolare che un ricorso è

infondato o inammissibile (cfr. STF

8C_63/2019,8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.2.; STF 8C_528/2017

del 19 dicembre 2017, pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 9C_350/2016 del 4 maggio

2017.

consid. 1.1.; STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011 consid. 1.3.; STTCA

38.2018.23

del 16 luglio 2018 consid. 2.9.).

In concreto, difettando la

prova del recapito all’URC dello scritto dl 2 novembre 2018 (cfr. consid.

2.4

), l’infondatezza dell’impugnativa è risultata manifesta già al momento

dell’inoltro del ricorso.

Conformemente,

poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_139/2019 del 18

giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF

9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017

consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.

DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nel caso di specie, ritenuto che i

documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio

giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione del capoufficio dell’URC non

potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione

della vertenza.

Ne

discende che la richiesta di assunzione di prove dell’insorgente,

segnatamente l’audizione di __________ e la sua, deve essere respinta.

2.6

Alla luce di tutto quanto

esposto, la decisione su opposizione del 26 luglio 2019 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti