38.2019.49
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
9 dicembre 2019Italiano43 min
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2019.49
RS/DC/sc
Lugano
9 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 settembre 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 luglio 2019 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 3 giugno
2019 la Cassa disoccupazione __________ ha negato a RI 1 il diritto
all’indennità di disoccupazione, in quanto l’assicurata ha rivendicato la
prestazione il 15 aprile 2019 dopo avere già compiuto 64 anni. L’assicurata è
infatti nata il ___________ 1955 e il diritto al pensionamento ordinario è nato
il 1° febbraio 2019 (cfr. doc. 5).
Contro questa decisione
l’assicurata ha inoltrato un’opposizione il 3 luglio 2019 (cfr. doc. A20).
1.2. L’assicurata ha
successivamente chiesto all’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in
seguito URC) di registrare retroattivamente l’iscrizione per il collocamento al
1° novembre 2018, così da poter beneficiare delle indennità di disoccupazione
nel periodo novembre 2018 - gennaio 2019.
Al riguardo RI 1, il 19
luglio 2019, ha inoltrato opposizione contro la “Conferma di registrazione nel
sistema COLSTA” del 6 maggio 2019 che riporta quale data d’inizio
disoccupazione il 15 aprile 2019 (cfr. doc. 33), nella quale ha in particolare
rilevato:
" (…) Come
indicato nella sua e-mail odierna (aspettavo sempre una reazione alla mia
lettera Brevi Manu del 9 consegnata il 10 luglio) c'è confusione ... l'ho
capito già lo scorso novembre quando mi sono rivolta per telefono e con una
lettera A+. (…)” (cfr. doc. 3)
1.3. Con decisione su opposizione
del 26 luglio 2019 l’URC ha confermato la registrazione del 6 maggio 2019,
rilevando:
" (…) La
signora RI 1 ha contattato il nostro ufficio tramite e-mail in data 15 aprile
2019, per avere ragguagli sulla sua situazione. È stata quindi incontrata il
giorno 17 aprile 2019 per un colloquio di approfondimento, nel corso del quale
è emersa la sua intenzione di rivendicare le prestazioni Ladi pur avendo
superato i limiti di età. Considerata la particolarità della sua richiesta, è stata
indirizzata all'ufficio giuridico della sezione del lavoro. In quella sede le è
stato chiarito che poteva iscriversi per il collocamento e che un eventuale
diritto alle indennità giornaliere era di competenza della cassa
disoccupazione. Ha quindi deciso di iscriversi e di presentare domanda
d'indennità presso la cassa __________, che ha nel frattempo emesso una
decisione negativa, attualmente in fase di opposizione. Nell'ambito dei
contatti che ha avuto con la cassa __________, è emerso che se si fosse iscritta
nel mese di novembre 2018 avrebbe potuto beneficare delle indennità giornaliere
fino all'età del pensionamento, ha quindi deciso di contestare la data di
iscrizione all'URC, giungendo a formalizzare una lettera di opposizione solo a
seguito della nostra sollecitazione. In sede di opposizione, cita una lettera
datata 2 novembre 2018, tramite la quale asserisce di aver chiesto ragguagli in
merito alla sua situazione.
La missiva citata non risulta recapitata nè all'URC nè alla Cassa __________.
Oltre a ciò, risulta anomalo che tale missiva sia apparsa solo in un secondo
momento, senza che ne fosse fatto cenno nel corso dei precedenti contatti tra
la signora RI 1 e l'URC, rispettivamente la cassa __________. In conclusione,
la signora RI 1 non è riuscita a rendere credibile la sua tesi, ne deriva che
la sua richiesta di retrodatazione dell'iscrizione non è supportata da solidi
elementi probatori e deve conseguentemente essere respinta.” (Doc. A1)
1.4. Contro la decisione su
opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha
rilevato:
" L'opposizione
del 19 luglio mi era stata dettata dal sgr __________ a titolo d'accordo, dopo
intervento in mio favore del Dipartimento del Lavoro Bellinzona e,
inaspettatamente il sgr __________ fa riferimento ad un elemento di cui era
stato a conoscenza per settimane senza reagire però modificando ancora una
volta le sue esigenze e condizioni (e-mails).
La decisione su opposizione (art. 52 LPGA) URC è disordinata e
piena di imprecisioni riguardo date, circostanze e il mio approccio. La mia
situazione temporanea è stata presentata chiaramente al URC, all’avv. __________
che sfortunatamente ha cambiato divisione e al Dipartimento del Lavoro,
Bellinzona ainsi que Travail Suisse.
La confusione tra la parola e lo scritto dei URC è tale che posso
solo rimettervi le opposizioni fatte, gli scambi di e-mails (quelli pertinenti
nella mia opinione, la totalità degli scambi a disposizione, chiaramente) e
sollecitarvi per uno sguardo neutrale e chiedervi cortesemente un confronto
col signor __________ e la sua collaboratrice già che escono argomenti diversi
a secondo l'interlocutori (Centro delle Competenze __________, Dipartimento del
Lavoro, me stessa, Tribunale). ALLA VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE PER RISPONDERE
A QUALSIASI DOMANDA.
Con tutte le parti tranne l'URC ho avuto uno scambio rispettoso.
Reitero quindi la mia richiesta di un confronto in presenza di terzi e con
ascendente sul sgr. Puddu.
Con Travail Suisse l'idea era quella di accedere a 3 mesi (Nov.
Dic. 2018 e Gennaio 2019) per permettermi di attendere l'inizio della mia nuova
attività senza mettermi in una situazione finanziaria di rischio e la 2nda
situazione, sarebbe da affrontare con riferimento a precedenti nella giurisprudenza
della svizzera interna.
Nella sua decisione del 3 giugno, __________ nella persona del
signor __________ aveva bene differenziato le due problematiche come la Seco e
Travail Suisse.
Attualmente sono impegnata in interviste e seminari per la mia
nuova posizione tra __________, __________ e __________. Nell'impossibilità di
recarmi a __________ per incontrare l'avv. che Travail Suisse mi ha consigliata
nella persona di Maître __________ nel rispetto del periodo di opposizione, mi
permetto di procedere direttamente.
In attesa di un ascolto e di una risposta favorevole alla mia
richiesta di confronto, vi presento, signore e signori i miei cordiali saluti.”
(Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 30
settembre 2019 l’URC propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…) In
data 15.04.2019, l'assicurata ha contattato il nostro ufficio tramite e-mail
con una generica richiesta di informazioni inerenti una sua eventuale
iscrizione. Le è quindi stato proposto un incontro di approfondimento (all.
179). Tale incontro ha avuto luogo in data 17.04.2019 presso la direzione URC.
In quel frangente ha espresso il desiderio di iscriversi e rivendicare il
diritto alle indennità giornaliere, pur avendo superato l'età AVS. Data la
particolarità della richiesta, è stata indirizzata all'Ufficio giuridico della
Sezione del lavoro, per ottenere maggiori ragguagli.
In data 18.04.2019, ha ottenuto risposta ai quesiti posti
all'ufficio giuridico SdL (all. 174), senza tuttavia procedere con l'iscrizione
all'URC. A seguito di uno scambio interlocutorio di mail, è stata inviata a
decidere senza indugio (all. 165), per poter preservare la data di primo
contatto come data di iscrizione, senza creare una disparità di trattamento
rispetto agli altri utenti. In data 06.05.2019, ha materialmente effettuato
l'iscrizione che, come da accordi pregressi, è stata effettuata preservando la
data di inizio del 15.04.2019.
Dopo aver ricevuto la decisione di negazione del diritto da parte
della sua cassa disoccupazione e aver saputo dalla stessa che se si fosse
annunciata in 01.11.2018, al termine del suo ultimo impiego, avrebbe potuto
percepire le indennità giornaliere dal mese di novembre 2018 al mese di gennaio
2019, ha deciso di rivendicare la retrodatazione della sua iscrizione al
01.11.2018. In data 04.06.2019 (all. 148), le è stato chiarito che doveva
presentare una opposizione formale alla conferma di iscrizione.
Dopo una serie di scambi infruttuosi, è stata ribadita la
necessità di presentare una opposizione alla conferma di iscrizione, per poter
entrare nel merito della questione in modo formalmente corretto (all. 143). Ha
quindi presentato la sua opposizione in data 19.07.2019 (all. 3), nella quale
ha fatto riferimento ad una presunta missiva a noi indirizzata ma mai ricevuta,
della quale non riesce tuttavia a documentare l'avvenuto invio. Per maggior
scrupolo abbiamo contattato la cassa disoccupazione di riferimento per
verificare un eventuale errore di recapito. La cassa __________ ci ha risposto
dichiarando di non aver ricevuto nulla (all. 184).
In data 26.07.2019 è stata emessa una decisione su opposizione,
che ha respinto la sua richiesta fondandosi sul fatto che non è riuscita a
dimostrare l'avvenuto invio della missiva a supporto della sua tesi. Oltre a
ciò, è stato ritenuto che la sua tesi fosse incongruente con lo sviluppo degli
eventi. In effetti, mal si comprende per quale motivo la presunta lettera di
inizio novembre che lei asserisce di averci inviato abbia fatto la sua
apparizione in scena solo dopo la negazione del diritto da parte della cassa. È
anche utile rilevare che in passato è già stata iscritta in disoccupazione
(all. 35 e all. 47) ed è quindi plausibile ritenere che avesse sufficienti conoscenze
della materia per poter procedere all'iscrizione già a novembre del 2018, senza
avviare il lungo ed oneroso percorso che ci ha portati al presente ricorso.
Seppur passati diversi anni dalla sua precedente permanenza in disoccupazione,
le regole di base che caratterizzano il processo di iscrizione sono rimaste
sostanzialmente stabili, anche considerando la revisione di cui la normativa è
stata nel frattempo oggetto.
Sulla base degli elementi citati, riteniamo che la pretesa di
retrodatare l'iscrizione non sia legittimamente fondata e debba quindi essere
negata.” (Doc. III)
1.6. Il 1° ottobre 2019 il TA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. IV).
1.7. Il 3 ottobre 2019
l’assicurata ha consegnato al TCA uno scritto del seguente tenore datato 30
settembre 2019:
" (…) Con
queste righe vorrei confermare che, nonostante i miei sforzi per trovare le
tracce dell'invio postale di novembre, finora non ci sono riuscita. Ho
l'impressione che, nell'attuale situazione di fusione, la mia richiesta sia
secondaria (l'ufficio di __________ non esiste più da fine anno 2018).
Fatti
I punti principali mi sembrano essere altrove e per illustrarlo,
vorrei allegare il documento firmato il 31 luglio 2018, mi mettevo a rischio
divulgando informazioni riservate e aspettavo un appuntamento confidenziale.
Dovevo ogni giorno misurare i rischi. Tra l'altro, non ottenevo il contratto di
locazione che mi era richiesto, malgrado la mia insistenza.
Presento anche in allegato le mie ricerche per il mese di agosto e
il mio commento al URC. L'informo che intendo porre fine a queste nomine di
controllo in quanto, nell'urgenza e nella situazione in cui sono stata messa
alla fine di luglio, ho dovuto rinunciare al rinvio dell'AVS come previamente
negoziato con i datori di lavoro potenziali. Le copie allegate vi aiuteranno a
capire. Oggi ho ripreso le discussioni sull'argomento, dato che le condizioni
contrattuali cambiano in modo significativo.
L'informazione ottenuta dal giurista SECO ha confermato
l'approccio che l'ex CFO mi consigliava sull'età di riferimento (copia
admin.ch). Avevo provato a fare riferimento allo sportello come fatto presso la
Cassa __________, purtroppo non sono riuscita a avere l'ascolto per chiarire
questo argomento con l'URC.
Vorrei aggiungere che risultano poco comprensibile le domande che
sono state sistematicamente poste, rispondo con i fatti e ancora una volta
(riferisco l'ultimo incontro URC per illustrare la regola), il commento
dopo è "non entro nel personale". La domanda avuta durante l'ultimo appuntamento
di settembre era: «ora che ha scattato l'AVS può accedere alla LPP, allora?»
L'OFAS mi ha spiegato che sono assicurazioni parallele e non si
capisce bene da fuori "queste libertà di linguaggio" della
disoccupazione senza dare orientamenti pertinenti.
Ho affidato questo 30 settembre le decisioni e le opposizioni per
chiarire questi passaggi tra le varie assicurazioni e diritti (lettera allegata
SPC).
Nei prossimi giorni sarò spesso in movimento perché le richieste
fatte ai datori di lavoro stanno prendendo forma da metà settembre. La mia
domanda è come affrontare i costi finanziariamente? I miei risultati
professionali sono la mia risorsa, un passaggio personale doloroso è oggi sotto
controllo, cerco di evitare un rischio finanziario che potrebbe fare fallire i
miei sforzi per riprendere la mia attività. lavorativa.
Ringraziandovi per l'attenzione che presterete a queste righe, vi
porgo i miei più cordiali saluti.” (Doc. V)
Il 4 ottobre 2019 è poi
pervenuto al TCA uno scritto del 1° ottobre 2019 all’URC nel quale la
ricorrente rileva:
" (…) Dopo
diversi tentativi infruttuosi di riattivare la stampa del modulo ad-hoc (il suo
link) e riscrivere le ricerche effettuate, ho contattato un assistente
Microsoft e mi permetto di rimettervi la stampa col «pop-up» spiegativo
ottenuto dal sistema. Infatti, confermo il mio punto di vista, il link «Travail
Suisse» non è idoneo all'uso da Lei richiesto.
Allego quindi, il modulo completato a mano lì dove appaiono gli
spazi vuoti (quando la stampa è richiesta, sullo schermo OK). Ho distinto le
diverse ricerche con lettere per situarvi più facilmente. La relazione
esplicativa del mese di Agosto è ancora nel vostro possesso? Devo mandargliela
nuovamente? Grazie di farmi sapere.
Allego anche una copia informativa ricevuta dal OFAS (ho dovuto
sollecitare il loro intervento per sbloccare la rendita) confermando quello che
il mio ex-datore di lavoro __________ voleva comunicarvi.
Per finire e separatamente invierò un'email alla Cassa __________
per informarli della decisione che ho dovuto prendere/formalizzare contro la
mia volontà e secondo gli accordi con i potenziali datore di lavoro intendo la posticipazione
della rendita per 5 anni, massimo ammesso oggi, revisione 2020 in corso.
Aggiungo al fatto di questa percezione indesiderata (ripeto per
ragioni contrattuali/intellettuali, personale e di LPP, tema su cui mi avete
interrogata ancora l'ultima volta) che da metà settembre i contatti fatti nei
mesi precedenti hanno portato interviste sia in Svizzera-Romanda che in Ticino
(__________ e __________). Per ragioni di riservatezza degli stessi dato il
loro livello sensibile e che il mio desiderio è di non mettermi a rischio con il
datore di lavoro, annullo il nostro prossimo appuntamento (a meno che il
Tribunale veda la situazione altrimenti). Le mie mosse settembre rimarranno
riservate.
Sono rimasta tanto sorpresa, Signora __________, che dopo tutti
gli ostacoli, Lei mi suggerisce di informare prevalentemente la Cassa __________
sul particolare rendita. Tuttavia, rimango sempre a vostra completa
disposizione per informazioni complementare.” (Doc. VI)
Al riguardo l’URC l’11
ottobre 2019 ha rilevato:
" Con
riferimento allo scritto del 7 ottobre 2019, con il quale ci è stata inoltrata
in copia la missiva presentata dall’assicurata, formuliamo le seguenti
osservazioni.
Le ulteriori argomentazioni presentate dall’assicurata lasciano
immutato il quadro complessivo rilevato in sede di risposta di causa e sono
quindi ininfluenti rispetto alla sua richiesta di retrodatazione della sua
iscrizione all’URC.
Comprendiamo la delicatezza della sua attuale situazione
finanziaria, anche se questa è estranea al perimetro di valutazione della
decisione contestata, che deve fondarsi esclusivamente su fatti e circostanze
documentati in modo pertinente.” (Doc. X)
1.8. Il 9 ottobre 2019
l’assicurata aveva inoltrato il seguente scritto in risposta alla possibilità
di presentare eventuali nuovi mezzi di prova (cfr. consid. 1.7):
" Premessa
Vorrei essere informata sui documenti che il signor __________
ha inviato al vostro Tribunale. Infatti, la stampa dell'e-mail inviata ieri
all'attenzione dell'URC __________ illustra ancora una volta un processo
ripetitivo, una comunicazione scritta che lascia un margine di interpretazione
che viene a posteriore utilizzato in modo improprio.
Sono disposta a rimettervi una chiave USB con tutti gli scambi
avuti, URC, Cassa __________, Travail Suisse, Département du Travail, Maître __________
Bellinzona, etc. Forse questo sarebbe l'unico modo per stabilire i fatti?
Signore,
Signori,
Permettetemi di riprendere le osservazioni del signor Puddu per
paragrafo per facilitare la nostra reciproca reperibilità.
§ Prima di scrivere un'e-mail (non avevo allora nessun nominativo
URC), mi sono presentata allo sportello, rifiutata "per motivi
informatici". Allora e seguendo il consiglio di un ex-collega di lavoro,
mi sono presentata alla Cassa __________ con i documenti nel mio possesso. I
documenti sono stati fotocopiati. Ritorno presso lo sportello URC via __________,
un altro rifiuto. Cerco pazientemente di spiegare, mi riferisco alla pratica di
oltre __________ (grazie di riferirvi ai documenti affidati la settimana scorsa
presso il vostro segretariato, in particolare la copia della pagina 25,
documento "Misure di modernizzazione del sistema", www.admin.ch). Il
superiore gerarchico del signore che mi riceve irraggiungibile, torno all'__________
che mi dà un indirizzo e-mail generico. Ho dovuto insistere telefonicamente
perché il signor __________ mi ricevesse.
Scambio laconico con il signor __________, posso contattare
l'avvocato __________ solo il giorno dopo. Intelligente ascolto di Me __________,
il problema informatico "non è più", la registrazione fatta quando ho
ottenuto la convocazione per presentarmi. Si prega di consultare i miei
commenti alla prima valutazione delle mie ricerche (documenti già affidati).
§ Le email inviate e scambiate negano questo secondo paragrafo. Si
prega di consultare l'opposizione a seguito della decisione della Cassa __________,
emails più significative allegate allora. In seguito a questa opposizione il
Centro delle Competenze __________ mi contatta telefonicamente, indica un vizio
procedurale e mi dice come procedere (documento già affidato). Questa volta, 1°
Brevi Manu portato al 2° piano URC. Sull’argomento «uguaglianza di trattamento»
chiedo nuovamente una definizione esaustiva perchè il concetto sfugge ai miei
interlocutori responsabili dei Dipartimenti del Lavoro __________, __________ e
__________.
§ La mia interpretazione è molto diversa, consultare e-mails per
favore. A seguito della mia richiesta e considerando le esperienze precedenti
insisto per ottenere la conferma della buona accoglienza della mia richiesta
fatta sulle indicazioni del Centro delle Competenze __________ di __________.
Il signor __________ conferma il ricevimento senza ulteriori commenti. Solo due
settimane dopo, insistendo in modo mirato, il signor __________ mi ha detto che
c'è confusione (e-mail illustrativa e cambia «versione»). Stanca, non abituata
a atteggiamenti simili, mi sono poi permessa di contattare il Dipartimento del
Lavoro, Bellinzona (emails a disposizione) che interviene a mio nome. Ho poi
una chiamata inaspettata da parte del signor __________ che insiste sulla
necessità di un incontro e mi spiega come fare l'opposizione in termini
corretti per consentirgli di entrare in materia. Allora era solo in
discussione l'accettazione di una data di iscrizione retroattiva*. Lo
faccio credendo che il Dipartimento del lavoro abbia avuto un'influenza sulla
pratica casuale del signor __________.
Passa un'altra settimana ed è allora che, insistendo, il
dipendente __________, mi fa capire che ancora una volta ... permettetemi,
signore e signori, di essere figurativa, «a changé fusil d'épaule».
§ Infatti, dopo l'intervento del Dipartimento del Lavoro, il
signor __________ parlava molto. Gli ho ribadito sull'importanza della
riservatezza (consultate per favore il documento firmato in materia di
confidenzialità, affidato la settimana scorsa), in quanto la mia situazione era
delicata e che rischiavo di perdere la posizione in ballo, ecc. e ho fatto
riferimento per rifare «la storia di scambi tumultuosi» a questa lettera che è
passata non so dove (ne faccio riferimento nel documento lasciato sempre la
settimana scorsa). Il signor __________, senza preavviso, si porta a questa
lettera difettosa nella sua distribuzione per giustificare una decisione che
non rispettava gli scambi avuti i giorni anteriori.
§ Mi chiedo anche su questa lettera che ha preso inaspettatamente
un'importanza centrale e che doveva essere scansionata presso gli uffici URC
quando è stata ricevuta (non lo so) come può qualcuno sostenere che non è stata
gettata nella pattumiera quando avere per un Brevi Manu un ricevuto è tutto un
"business".
Timbro quasi illeggibile e senza le iniziali del dipendente che ha
ricevuto i documenti. Senza parlare delle risposte «out of the blu» a richieste
mirate e puntuali.
Vorrei concludere sulla mia premessa.
Al fine di non commettere errori con un dipendente URC, chiedo per
e-mail fine agosto e quando ho dovuto rivedere completamente le mie
disposizioni contrattuali in fase di negoziazione compreso il rinvio della
pensione AVS per i prossimi 5 anni, un appuntamento: questo mi è negato
(scambio emails Signora __________).
Vorrei informarvi che non parteciperò più ad un colloquio URC
in quanto sono stata costretta a interrompere gli accordi con potenziali datori
di lavoro come qui sopra detto. Ripresi la settimana scorsa, devo riprendere il
tutto. Che non ho presentato le mie ricerche di settembre per proteggere i
contatti sensibili e me stessa.
Come dicevo inizialmente, il mio scopo era e rimane riprendere la
mia attività professionale (ci arrivo questi giorni), non contare 1-2-3-4, ecc.
ricerche per soddisfare un requisito che non corrisponde in realtà alla
missione primaria del URC.
La settimana prossima mi reco a __________ per i negoziati sulla
posizione desiderata.
Tuttavia, posso sempre essere contattata telefonicamente e via
e-mail. Venerdì 18 ottobre, sarò di nuovo a __________.
Rimango a vostra completa disposizione per qualsiasi informazione
utile.
Vorrei il riconoscimento della data retroattiva anzi che dei mesi
che dovrebbero essere riconosciuti come risarcimento alle difficoltà create dal
URC __________.” (Doc. VIII)
Il 10 ottobre 2019
l’assicurata ha inviato al TCA un messaggio di posta elettronica del seguente
tenore:
" Buonasera,
per evitare di imporre "il tutto"
inoltro quello che visualizzo a livello del mio lap-top.
L’informazione che vorrei compartire col
Tribunale è :
o
Email « comunicazione assenza … »
10.10.2019, ore 18:10 fonte SM
o
Email « la sua email d’ieri »
8.10.2019, ore 17:14 fonte SM
o
Email « chiusura » 4.10.2019, ore
17:03, fonte URC
o
Email « sua richiesta news »,
3.10.2019, ore 19:22, fonte SM
Mi scuso per prima, gentile signor __________ (Brevi
Manu), ma avevo un appuntamento network presso l'albergo __________ alle
14 :30 ore." (Doc. IX)
1.9. Il 15 ottobre 2019 il
segretario del TCA ha trasmesso a RI 1 la lettera dell’11 ottobre 2019 dell’URC
al TCA (doc. X; consid. 1.8.) e le ha assegnato “un termine scadente il
21 ottobre 2019 per visionare – presso la nostra Cancelleria negli usuali
orari d’ufficio – gli atti prodotti dall’URC con la risposta di causa del 30
settembre 2019 (doc. 1.185).” (doc. XII).
Il 25 ottobre 2019, dopo
avere consultato gli atti, l’assicurata ha rilevato:
" (…)
Premessa
Grazie per avermi permesso di consultare i documenti ricevuti
dal URC. Non sono familiare con la pratica archivio URC, nonostante non tutti i
certificati di lavoro e/o le e-mail (più determinante) inviate/scambiate sono
stati trovati.
L'ordine non permette di correlare eventi/fatti (copie
retto-verso), really confusing malgrado che ho la cronologia ben presente.
Sono costretta, per ricorrere a terzi, di tornare sui fatti principali.
Gentili Signore,
Egregi Signori,
Prima di tutto, per non aggiungere ambiguità, vorrei commentare la
lettera del signor __________ dell’11 ottobre anzi che la sua
"empatia" per la mia situazione finanziaria.
Il 9 luglio ho presentato una prima opposizione indicando un vizio
di forma, pagina 103 nel vostro file, come mi aveva comunicato il Centro
di Competenze __________ di __________.
Nessuna reazione da parte del sig. __________ (non commento
nuovamente le condizioni in cui ho consegnato questo primo BM). Dopo aver
insistito per telefono e esigendo un commento scritto, ricevo l'e-mail datata
19 luglio, 9:38, pagina 132 del vostro file, verso.
Non essendo la prima volta che questi intervalli di tempo senza
spiegazione mi sono imposti, avendo un parere sul funzionamento casuale nonostante
il fatto che il signor __________ insiste sulla parità di trattamento però che
non sviluppa, critica di un comportamento così insolito, mi rivolgo al
Dipartimento del Lavoro, Bellinzona. L'Avv. __________, avendo assunto altre
responsabilità, chiedo l'intervento della signora Sassi, che è assente. La
Signora __________ interviene. Il risultato è stato che il signor __________
insiste telefonicamente che io venga a trovarlo. Il giorno dopo il sig. __________
mi dice come fare un'opposizione "corretta", mi chiede della mia
situazione personale, con imbarazzo gli rispondo e procedo con i "3
punti" cennati per la redazione dell'opposizione che gradirebbe le sue esigenze
e «buona volontà».
Sempre critica nei suoi confronti, lo interrogo concretamente e
lui mi dice che una volta ricevuta la mia opposizione nei termini da lui
indicati, l'attivazione __________ non richiede tempo. Si rimanda alla mia
e-mail del 26 luglio, ore 16:50, pagina 84 retto verso file consultato. La
pagina 85 anche illustrativa.
L'ultimo incontro URC mi ha confusa e addirittura disturbata.
Volevo informare la signora __________ di un cambiamento di situazione già
anticipato via e-mail. Avevo addirittura chiesto di essere ricevuta prima della
data della riunione amministrativa (emails a disposizione). La signora __________
mi ha chiesto in questa circostanza della mia LPP: Perchè? Come? Ho dovuto
entrare in dettagli personali. Tuttavia, la Signora __________ non mi ha
fornito una risposta su come procedere e le esigenze con la mia nuova
situazione non sono coerenti.
Mi lascia decidere cosa fare. Dato che devo decidere, dopo
essermi informata in un altro cantone, allego la mia ultima email alla
Signora __________, lunedì 21 ottobre, ore 18.
Su questo particolare, c'è nuovamente un'ampia area grigia che
potrebbe ancora una volta dare adito ad ambiguità. Ho cercato di sollecitare
prima di scrivervi la divisione legale di __________ per prendere un'opinione
rilevante, ma la sostituta del signor __________ entrerà in carica il 4
novembre. A chi rivolgermi nel frattempo per favore?
Avrei bisogno assoluto di un responsabile per evitarmi emails
simili ad per esempio, pagina 163 del vostro file, verso anzi che ... un
tono un 136 diverso, pagina 163 sempre, retto.
Sono dovuta andare a __________ per colloqui di lavoro (partita
lunedì 14 ottobre e mi sono recata, al loro sportello informativo
disoccupazione.
A livello federale è una legge, ma i processi cantonali possono (e
ovviamente lo fanno) influenzarla.
Informazioni ricevute:
In nessun caso lo sportello URC nè deve nè può rifiutare la
registrazione. Questo successo 3 volte a __________ dopo il contatto
scritto di novembre rimasto senza risposta e, a posteriore, lettera non
ricevuta.
__________, essendo il mio dossier al vostro livello non può
intervenire al loro grande rammarico. Nondimeno, 4 persone si sono
tempestivamente messe a mia disposizione per analizzare il caso (compresa la
loro divisione legale) dopo che lo sportello «informazioni» valutasse dopo
avermi ascoltata rispettosamente che non aveva le competenze necessarie, le
tracce del mio passaggio formalizzate, consegnate, debitamente firmate
con gli indirizzi e-mail e telefoni diretti del ORP eventuale (ORP responsabile
e divisione legale) se questo ultimo fosse assente (previsti 5 giorni vacanze).
Moduli a disposizione.
In aprile ultimo presso i servizi URC __________ ho dovuto essere
spiacevole con lo stesso signor già consultato in dicembre e che nuovamente
«cavalièrement» mi rispingeva. Col sostegno dello sportello __________ ho
dovuto chiedere di incontrare il responsabile URC. Non è stato facile.
Ho ancora dovuto lasciare passare 2 giorni e insistere.
Inoltre, i commenti increduli fatti da me davanti la problematica
“informatica” anticipata dall’impiegato URC, sono stati distorti dal signor __________
2 giorni dopo ed è per questo che vi ho affidato le necessarie informazioni
federali in vigore l'ultima volta.
Non voglio soffermarmi su particolari incomprensibili come non
avermi permesso di andare a __________ durante il giorno, il tutto coperto
dall'entità. __________ (invito fornito al URC in anticipo).
Capirete che al mio livello di contatti, non posso continuare a
mettermi in pericolo.
Vorrei ribadire il mio desiderio di avere un confronto con il
signor __________ e/o la mediazione di un terzo indipendente. La mia premura è
concentrarmi sul lavoro.
Inoltre, inoltro al vostro segretariato, il pdf del certificato di
lavoro dell'ultimo datore di lavoro ricevuto solo il 22 ottobre scorso.” (Doc.
XIII)
Il doc. XIII+1/5 è stato
inviato per conoscenza all’URC (cfr. doc. XIV).
1.10. Il 26 novembre 2019
l’assicurata ha consegnato personalmente al TCA uno scritto datato 25 novembre
2019 del seguente tenore:
" Premessa
Dato l'incontro acceso con l'URC, ho espresso alla fine del
incontro, mia intenzione di riferirvi.
Mia motivazione:
mostrare buona fede, fiducia nelle "affermazioni" che
mi sono fatte e che non corrispondono a ciò espresso, sistematicamente e, con
le conseguenze subite non mi sembra più nè sufficiente nè soddisfacente.
Gentili Signore,
Egregi Signori,
Giovedì scorso ho dovuto riprendere ciò che era trascritto nel
protocollo del colloquio, correggere i tempi verbali (che potrebbero indurre in
errore un lettore esterno), riprendere fatti passati, fatti che mi sono stati
presentati "diversamente" a posteriori.
Da sollevare:
1. Ho dovuto
insistere molto per far trascrivere dal URC, che durante il nostro primo
appuntamento, le informazioni sul rinvio della rendita sono state da loro
notate e che il principio sembrava allora chiaro. Ne abbiamo discusso a lungo
anche con la Cassa __________. In seguito ho spiegato come funzionano le
trattative salariali in questo caso (e non che una volta, contratto ombrella, ecc.).
Ho suggerito di consultare come indicato in passato <admin.ch>.
Mi chiedo la motivazione di questa
memoria selettiva. Avrei voluto la proposta di rileggere il protocollo di
questo 1mo colloquio. Ritengo che quando in buona fede due persone non sono
d'accordo sul contenuto di un verbale, l'atteggiamento più razionale sarebbe
quello di tirarlo fuori, rileggerlo e concordare. Mi sono riferita alla mia
prima opposizione al Centro di competenza dell'__________, __________.
2. Non so
perché l'episodio __________ è emerso. No certamente dalla mia volontà. Allora,
il rifiuto URC per recarmi a __________ per due giorni (tornando a Lugano la
sera e/o rimanendo, le due opzioni - a scelta - pagate da __________) mi è
stato presentato "diversamente". Ho chiuso rapidamente dicendo che le
e-mail in merito sono disponibili.
3. Ho
commentato che mi interpella una possibile "porosità" servizi URC:
non so come esprimere con precisione la sensazione che si prova quando terzi (__________)
fa riferimento ai miei contatti elencati nel modulo ad hoc affidato al URC in
modo esclusivo e riservato, lo scorso giugno. Tra altro, la stessa Fiduciaria
ha fatto riferimento alle mie prime ricerche quando prendevo per certo la
ripresa del contratto di lavoro in gennaio scorso presso la __________ di __________.
Ho declinato l'offerta di lavoro della Fiduciaria (3 primi mesi non pagati).
Senza entrare nei fatti specifici, la
spiegazione e proposta risolutiva presentata giovedì scorso dal URC è stata
quella di modificare il modulo "Trasmissione dei dati di una persona in
cerca d'impiego". Ho rifiutato in un primo tempo sostenendo che non vedo «la
relazione». Considerando che ho più determinante da fare, ho accettato ma
leggendo il modulo, l'approccio URC mi sfida. Consulterò la Cassa __________
per sapere se devo ritirare la mia firma. L'impressione nuovamente di ambiguità
nella comunicazione s'impone a me.
4. Infine,
nel discorso sempre non richiesto, mi è stato detto che le disposizioni
cantonali rendono diversa la pratica in materia di disoccupazione. Ero
costernata, mi sono limitata a dire - "dovrebbe essere specificato
all'inizio e di non avanzare come uno scudo che è la legge federale che fa
fede”. Se questo «leitmotiv» non mi fosse stato riportato ad ogni turno, con le
giuste informazioni avrei potuto (forse) prendere altre disposizioni alla fine
dell'anno scorso.
Concludo, Gentile Signore e Egregi Signori, argomentando che il
mio sentimento di ambivalenza nel mio confronto durante le consulenze URC mi
porta a sollecitare ancora una volta un mediatore neutrale. Temo la
confusione delle attuali circostanze alle quali l'URC non fa alcun riferimento,
confusione che non mi sembra più potere o dovere attribuire (o solo?) a un
problema «di comunicazione». Nel mio lavoro, fraintendimenti non hanno mai
avuto o hanno luogo. Non credo più che la particolarità tra «due cantoni»
giustifichi tanti «quiproquos». (Doc. XV)
Questo scritto è stato
trasmesso per conoscenza all’URC (cfr. doc. XVI).
1.11. La ricorrente, il 27 novembre
2019, ha prodotto un messaggio di posta elettronica del 26 novembre 2019 da lei
inviato all’URC concernente al suo cambiamento di indirizzo dal 30 novembre
2019 (cfr. doc. XVII + 1).
Inoltre il 4 dicembre 2019
la medesima, tramite un messaggio di posta elettronica, ha inviato due sue
comunicazione del 2 dicembre 2019 al controllo abitanti di __________,
rispettivamente all’URC (cfr. doc. XVIII+1).
I doc. XVII+1 e XVIII+1
sono stati spediti per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XIX).
Considerandi
In ordine
2.1
La
costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che
costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.;
STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre
2016.
consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131
V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, pag. 294).
Nella presente fattispecie
la decisione su opposizione del 26 luglio 2019 riguarda esclusivamente il
rifiuto da parte dell’URC di retrodatare l’iscrizione per il collocamento della
ricorrente dal 15 aprile 2019 al 1° novembre 2018 (cfr. doc. A1; 33).
Ogni
altra questione sollevata dall’insorgente, in particolare concernente il
posticipo della rendita AVS (cfr. doc. VI; VIII) ed eventuali conflitti con
l’URC (cfr. doc. VIII; XV), esula dalla presente causa.
Di
conseguenza questa Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da
quella che attiene alla correttezza o meno del diniego di anticipare la data di
iscrizione presso l’URC all’inizio del mese di novembre 2018.
Nel merito
2.2
Questa Corte osserva
innanzitutto che a ragione l’URC – organo di applicazione e di esecuzione della
LADI competente per pronunciarsi sulla decorrenza dell’iscrizione
all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_62/2009 del 9 giugno
2009.
consid. 5.2., massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66
pag. 305 segg.; STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.3) –, da una
parte, a seguito dell’opposizione interposta dalla ricorrente il 19 luglio 2019
contro la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del 6 maggio
2019.
che riporta quale data d’inizio di disoccupazione il 15 aprile 2019 (cfr.
doc. 3=102; 33) ha emesso la decisione su opposizione del 26 luglio 2019 (cfr.
doc. A1).
Dall’altra, in
quest’ultimo provvedimento è entrato nel merito dell’opposizione,
considerandola quindi tempestiva.
In effetti, in primo
luogo, la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” presenta le
caratteristiche di una decisione informale (cfr. STCA 38.2017.55 del 29
novembre 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012 consid.
2.3
segg.; STCA 38.2008.41 del 4 dicembre 2008 consid. 2.4. e STF 8C_62/2009
del 9 giugno 2009, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66
pag. 305 segg. in cui l’Alta Corte ha implicitamente avallato quanto stabilito
da questa Corte circa la natura di decisione informale della “Conferma di
registrazione nel sistema COLSTA”).
Con
la stessa viene regolata una situazione concreta e individuale in maniera
imperativa (cfr. art. 5 cpv. 1 Legge STF 8C_141/2009 del 2 luglio
2009.
consid. 2; DTF 122 V 189 consid. 1), ossia si determina la data a partire dalla quale un
assicurato è iscritto in disoccupazione (cfr. STCA 38.2017.55 del 29 novembre
2017.
consid. 2.2.; STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012 consid. 2.6.; STCA
38.2008.41
del 4 dicembre 2008 consid. 2.4.).
Pertanto contro la
“Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del 6 maggio 2019 poteva essere
interposta opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA.
In secondo luogo, la
contestazione di decisioni informali non necessita il rispetto del termine
previsto per l’impugnazione delle decisioni formali di 30 giorni ai sensi
dell’art. 52 cpv. 1 LPGA, bensì possono essere contestate entro un congruo termine d'esame e di
riflessione.
Il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che,
di principio, un atto amministrativo informale avente però carattere di
decisione sostanziale dev'essere impugnato mediante ricorso entro 90 giorni (cfr.
STF 8C_789/2014 del 7 settembre 2015 consid. 2.2.; STFA U 325/02 del 24
ottobre 2003; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1
pag. 1).
In proposito cfr. pure
STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.5.
Nel caso di specie
l’opposizione del 19 luglio 2019 è stata presentata entro il termine di 90
giorni dall’emissione della “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del
6.
maggio 2019.
2.3
Per quanto riguarda il merito
della fattispecie, e meglio se a RI 1, contrariamente a quanto deciso dalla
parte resistente, possa essere concessa la retrodatazione dell’iscrizione
presso l’URC all’inizio del mese di novembre 2018, va osservato che secondo l'art. 17 cpv. 2 LADI l'assicurato deve annunciarsi personalmente
per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente
designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno
per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel
momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
In concreto l’insorgente,
nata il __________ 1955, da ultimo è stata alle dipendenze della __________ di __________
dal 2017 all’ottobre 2018 in qualità di Procuratore, __________ (cfr. doc. 6).
A seguito di una ristrutturazione interna la banca, il 31 luglio 2018, ha
disdetto il rapporto di impiego a far tempo dal 30 settembre 2018 con
riconoscimento di un’ulteriore mensilità, senza obbligo di presenza, che
sarebbe stata pagata con valuta 25 ottobre 2018 (cfr. doc. 25).
La ricorrente si è
annunciata all’URC per il collocamento il 15 aprile 2019 (cfr. doc. 33).
In un messaggio di posta
elettronica del 18 aprile 2019 inviato all’avv. __________, già capoufficio
dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, l’insorgente ha asserito:
" (…) L’istituzione
che mi ha assunto in passato (fino a settembre 2018), intendeva offrirmi una
nuova posizione. Non mi sono presentata agli uffici dell’URC perché il tacito
accordo col mio datore di lavoro ci ha portato a credere che all’inizio del
2019.
(al più tardi) avrei riavuto la posizione e il mio stipendio. La
disponibilità a continuare la collaborazione è sempre presente. La fusione di
TI-GE segue il suo corso. (…)” (Doc. 175)
L’avv. __________, sempre
il 18 aprile 2019, in riferimento pure a un colloquio telefonico di quel
giorno, le ha risposto:
" (…) Sulla
base delle informazioni fornite, riservata esplicitamente la competenza per
esprimersi formalmente su una eventuale domanda d’indennità di disoccupazione
della cassa di disoccupazione competente, va effettivamente segnalato che il
diritto alle indennità di disoccupazione termina con il raggiungimento dell’età
ordinaria di pensionamento AVS o con la riscossione della rendita di vecchiaia
AVS. L’età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS è di 64 anni per le donne
e di 65 per gli uomini (art. 21 LAVS).
L’iscrizione al servizio pubblico per un
sostegno nella ricerca di un impiego è possibile anche senza avere diritto alle
indennità di disoccupazione. Nel suo caso mi è sembrato però di capire che ha
già attivato altri canali di ricerca e probabilmente il suo profilo non
corrisponde a quelli frequentemente segnalati agli Uffici regionali di
collocamento. (…)” (Doc. 172)
Il 19 aprile 2019 la
ricorrente ha precisato:
" (…) In
effetti, ho attivato i miei canali e la mia richiesta non va nella direzione di
avere sostegno in questo ambito.
Ho anche ritenuto dalla nostra discussione che potrei sempre
andare a uno dei sindacati, spiegare la situazione e lasciare che prendano una
decisione. Era chiaro che le possibilità di successo sono marginali, e
personalmente aggiungerei, la perdita di tempo da considerare. (…)” (Doc. 172)
Il “Modulo di
registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)” è stato compilato
dalla ricorrente il 6 maggio 2019 (cfr. doc. 16 segg.).
Il 13 maggio 2019 ha avuto
luogo il primo colloquio di consulenza con l’URC. Dal relativo modulo “Azioni
di reinserimento” sottoscritto dall’insorgente emerge:
" (…) Dal
1.10.2018
all’iscrizione presso di noi non ha svolto alcuna attività
lavorativa.
Dal 1.2.2019 sarebbe in pensione ordinaria
AVS ma mi dice di aver richiesto di posticiparla per 5 anni (al 1.2.2024).
La signora mi comunica che, già da dicembre
2018, era in contatto con la __________ di __________ (ex datore) per un
possibile riassunzione.
In seguito c’è stata una fusione tra __________
di __________ e __________ (__________) da cui è nata la nuova __________ di __________.
L’attuale banca è ancora interessata a riprendere la signora, non appena la
fusione sarà concretizzata completamente (ora concretizzata solo legalmente).
La signora mi conferma, visto il posticipo
della pensione, si iscrive da noi per la ricerca di un posto di lavoro al 100%
da lunedì a venerdì su una fascia oraria 8-18. (…)” (Doc. 43)
Con decisione del 3 giugno
2019.
la Cassa disoccupazione __________ ha negato a RI 1 il diritto
all’indennità di disoccupazione, in quanto l’assicurata ha rivendicato la
prestazione il 15 aprile 2019 dopo avere già compiuto 64 anni. Il diritto al
pensionamento ordinario è, infatti, nato il 1° febbraio 2019 (cfr. doc. 5).
Contro questa decisione l’insorgente
ha inoltrato un’opposizione il 3 luglio 2019 (cfr. doc. A20), tuttora pendente.
Inoltre la medesima ha
chiesto all’URC di registrare retroattivamente al 1° di novembre 2018 la sua
iscrizione per il collocamento, formalizzando la sua richiesta nell’opposizione
del 19 luglio 2019 contro la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA del
6.
maggio 2019 che riporta quale data di inizio della disoccupazione il 15
aprile 2019 (cfr. doc. 3=102).
Nell’opposizione RI 1 ha
menzionato una lettera che avrebbe inviato all’URC tramite Posta A Plus (A+)
già nel novembre 2018 (cfr. doc. 3=102).
Con lo scritto del 2
novembre 2018 la ricorrente, dopo aver indicato, da un lato, che il suo
contratto di lavoro con la __________ non era più in essere dal 30 settembre
2018, dall’altro, che tuttavia la sua posizione nella banca era pianificata per
l’anno seguente, chiedeva informazioni circa una registrazione preventiva in
disoccupazione (cfr. doc. 103).
L’URC ha negato di avere
ricevuto tale lettera (cfr. doc. A1; III).
In effetti lo scritto del
2.
novembre 2018 agli atti riporta la data di entrata presso l’URC del 24 luglio
2019.
(cfr. doc. 103).
2.4
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia che il dovere processuale di collaborazione comprende in
particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza
delle stesse (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 6.1.; STF
8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre
2015.
consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF
9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005
consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2
con riferimenti).
In
particolare per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un
invio incombe a chi se ne prevale (cfr. STFA B 109/05 del 27 gennaio 2006
consid. 2.4.; DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non
raccomandato, in RTT 1974, pag. 65segg.). Pertanto, se l’interessato non è in
grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (cfr. STF
8C_747/2018 del 20 marzo 2019; STF 8C_237/2017 del 4 ottobre 2017 consid. 5.3.;
E. Catenazzi, op. cit., pag. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à
l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, pag. 288).
La ricorrente non ha
apportato alcuna prova riguardo all’effettivo recapito dello scritto del 2
novembre 2018 alla parte resistente.
L’insorgente, che ha
indicato di avere spedito tale lettera tramite Posta A Plus (A+), non ha, ad
esempio, prodotto il tracciamento dell’invio da cui si evince la data del
deposito dello stesso nella cassetta delle lettere o nella casella postale del
destinatario (cfr. STF 8C_61/2019 del 17 aprile 2019; STF 8C_559/2018 del 26
novembre 2018; STCA 38.2019.18 del 1° luglio 2019).
Inoltre non risultano, né
sono stati fatti valere, dei solleciti da parte dell’insorgente nei confronti dell’URC
alla luce del mancato “riscontro telefonico o scritto” chiesto nella
lettera del 2 novembre 2018 (cfr. doc. 103).
La ricorrente stessa ha
peraltro affermato di non essersi rivolta anche alla Cassa nel novembre 2018
(cfr. doc. 84).
In simili condizioni RI 1
deve farsi carico della carenza probatoria relativa alla notifica dello scritto
del 2 novembre 2018 all’URC (cfr. STF 8C_452/2019 del 12 novembre 2019 consid.
4.1
).
Giova d’altronde rilevare
che l’insorgente, nei messaggi di posta elettronica dell’aprile 2019 all’avv. __________
- in occasione dei quali l’allora capoufficio dell’Ufficio giuridico della
Sezione del lavoro le ha precisato che il diritto all’indennità di
disoccupazione termina con il raggiungimento dell’età ordinaria di
pensionamento AVS (cfr. doc. 172, consid. 2.3.) - non ha menzionato la lettera
del 2 novembre 2018.
Tale scritto nemmeno è
stato citato nello scambio di messaggi di fine aprile-inizio maggio 2019 con __________,
capoufficio dell’URC di __________, relativi alla questione se fosse possibile
o meno preservare, quale data di iscrizione in disoccupazione, il 15 aprile
2019.
(data dell’annuncio all’URC) nonostante a fine aprile 2019 la ricorrente non
avesse ancora proceduto con l’iscrizione effettiva (cfr. doc. 159-170).
Neppure durante il primo
colloquio di consulenza con l’URC del 13 maggio 2019 l’insorgente ha fatto
riferimento alla lettera del 2 novembre 2018.
Ne discende che RI 1 non
può pretendere che la data dell’iscrizione a URC sia anticipata al 1° novembre
2018.
fondandosi su una mancata informazione da parte dell’amministrazione
(circa la possibilità di iscriversi in disoccupazione benché fosse in corso una
trattativa di riassunzione da parte dell’ex datore di lavoro, rispettivamente
circa il fatto che il diritto all’indennità
di disoccupazione decade con il compimento dell’età ordinaria AVS ai
sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. d LADI) a seguito del suo scritto del novembre
2018, nel quale peraltro non ha evidenziato la sua età o la sua data di
nascita.
Difettando, nel caso di
specie, la prova del recapito della lettera del 2 novembre 2018 all’URC, una
violazione dell’art. 27 LPGA (dovere di informazione e consulenza da parte
dell’amministrazione) da parte dell’amministrazione non può in effetti entrare
in considerazione.
Del resto come indicato
nella risposta di causa (cfr. doc. III), la ricorrente aveva già ricorso in
passato all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 35; 47), per cui la
medesima avrebbe dovuto conoscere l’iter per procedere all’iscrizione già a
novembre 2018, se ciò corrispondeva alla sua volontà.
2.5
RI 1 ha chiesto al TCA un
confronto con il capoufficio dell’URC, __________, e ha indicato di essere a “completa
disposizione per rispondere a qualsiasi domanda” (cfr. doc. I; XIII in
fine).
Giusta
l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Nel
campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.
consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed
ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_63/2019,8C_65/2019 dell’11 giugno
2019.
consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3.,
pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid.
2.3
; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29
maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si
traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di
prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di
interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013
consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In
proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA
38.2018.39
del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella
presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale
-, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico
dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto
di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato di essere a
disposizione per rispondere a qualsiasi domanda (cfr. doc. I).
La
medesima ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.
Inoltre,
da una parte, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, l’insorgente ha potuto far
valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12
gennaio 2018).
Dall’altra,
si può in ogni caso prescindere dall’indire un pubblico dibattimento allorché
risulta evidente, anche senza il medesimo, in particolare che un ricorso è
infondato o inammissibile (cfr. STF
8C_63/2019,8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.2.; STF 8C_528/2017
del 19 dicembre 2017, pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 9C_350/2016 del 4 maggio
2017.
consid. 1.1.; STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011 consid. 1.3.; STTCA
38.2018.23
del 16 luglio 2018 consid. 2.9.).
In concreto, difettando la
prova del recapito all’URC dello scritto dl 2 novembre 2018 (cfr. consid.
2.4
), l’infondatezza dell’impugnativa è risultata manifesta già al momento
dell’inoltro del ricorso.
Conformemente,
poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_139/2019 del 18
giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF
9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017
consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016
del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una
lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.
DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nel caso di specie, ritenuto che i
documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio
giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione del capoufficio dell’URC non
potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione
della vertenza.
Ne
discende che la richiesta di assunzione di prove dell’insorgente,
segnatamente l’audizione di __________ e la sua, deve essere respinta.
2.6
Alla luce di tutto quanto
esposto, la decisione su opposizione del 26 luglio 2019 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto
ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti