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Decisione

38.2019.5

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20 marzo 2019Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi crediti salariali non verranno versati.

Giurisprudenza

DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009

(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si

è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di

lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se

sussisteva un rapporto di parentela)

TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato

avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30

giorni per il versamento del salario).

TFA C 109/04del 9.6.2005

(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il

rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro

ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).

TFA C 91/01del 4.9.2001

(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine

del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio

salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)

La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto

dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la

graduatoria (DTF 123 V 75)."

2.3. Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.;

DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF

133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125

consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V

45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.

379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.

2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC

1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.

91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c,

DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF

110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre

Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988

pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009

del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato

che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

2.4. Nell’evenienza concreta

risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 ha lavorato dal 1° luglio 2017 al 27

ottobre 2017 presso la __________ come informatico, per uno stipendio mensile

di fr. 1'846.15.

Il salario è stato pagato

fino al 31 luglio 2017 (cfr. doc. 49).

Già il salario del primo

mese di lavoro è stato versato in ritardo.

In effetti il general manager

__________, con un messaggio di posta elettronica del 16 agosto 2017 ha

comunicato che:

" Gentili

colleghi, eccezionalmente per questo mese, cedolini e contestuali emolumenti di

luglio saranno consegnati nella settimana tra il 21 ed il 25 agosto. Approfitto

per ricordarvi che in caso di necessità eventuali segnalazioni, siete sempre

tenuti a contattare i vostri referenti aziendali e di evitare assolutamente

contatti con il cliente se non naturalmente di carattere operativo. (…)” (Doc.

CC)

Il 25 agosto 2017 __________

ha ancora precisato che:

" Faccio

seguito alla mail in calce, comunicandovi che i cedolini di luglio ci saranno

consegnati dal fiduciario durante la giornata di lunedì 28 agosto: non appena

in mio possesso, non esiterò ad inoltrarveli.” (Doc. CC)

Tale bonifici sono in realtà

stati effettuati solo nel corso del mese di settembre 2017 (cfr. doc. CC).

Il 13 novembre 2017, dopo

la cessazione del rapporto di lavoro, RI 1, ha inviato a __________ un

messaggio di posta elettronica con il quale ha sollecitato il versamento del

salario per il periodo agosto-ottobre 2017:

" Come

saprai ho dato le dimissioni in __________, vorrei sapere se è stata presa in

carico la pratica per il saldo dei pregressi stipendi (Agosto, Settembre,

Ottobre), i rapportini e le note spesa sono già stati inviati, ed avere un’idea

dei tempi di risoluzione.” (Doc. DD)

__________ ha così

risposto il 14 novembre 2017:

" Ciao RI 1,

la signora __________ ha preso in carico i dossier di tutti i dipendenti

Considerandi

compreso il suo ovviamente e li sta letteralmente controllando uno ad uno. Sta

facendo un grande lavoro di verifica anche sui precedenti cedolini in modo tale

che non ci siano errori nell’applicazione delle aliquote dell’LPP e

dell’imposta alla fonte.

Nel tuo caso, siccome deve elaborare un conteggio finale è necessario

ancora un po’ di tempo che io in questo momento non son in grado di

quantificarti perchè dipende dal tempo che i vari enti impiegano per fornire le

aliquote ufficiali. Finora il precedente fiduciario elaborava i conteggi con

aliquote provvisorie.

Ti chiedo quindi gentilmente di avere ancora un po’ di pazienza.

Non appena riceveremo i conteggi stipendi la società provvederà a sanare le

situazioni pregresse. Nel caso in cui tu volessi maggiori delucidazion“ (Doc. DD)

Il

15.

novembre 2017 __________ ha risposto a __________:

" (…) Tutto

chiaro, attendo news. Devo anche avere le buste paga dei mesi Agosto, Settembre

ed Ottobre.” (Doc. DD)

__________ ha subito

risposto che:

" Appena

saranno pronti i cedolini e il conteggio finale ti verranno inoltrati insieme

alle info sulle modalità e tempi di pagamento.

Ti ringrazio per la comprensione.” (Doc. DD)

Il 15 dicembre 2017

l’assicurato, non avendo in realtà ricevuto nulla, ha poi inviato alla ditta

una lettera raccomandata del seguente tenore:

" OGGETTO: Sollecito

di pagamento pregressi stipendi

Il sottoscritto __________, domiciliato in Via __________, __________,

codice fiscale __________, assunto presso la vostra azienda dal 01/07/2017 al

27/09/2017, svolgente funzioni di sistemista __________ presso il cliente __________

in __________, ad oggi non ha ricevuto il pagamento della mensilità di Agosto,

Settembre ed Ottobre 2017 per il lavoro prestato presso di Voi.

La presente, pertanto, per sollecitarvi al pagamento degli importi

di cui sopra, entro e non oltre il 15/01/2018. Con riserva, in difetto di

quanto sopra, di ricorrere all’autorità giudiziaria, con ulteriore aggravio dci

spese e oneri a vostro carico.

Qualora abbiate già provveduto al pagamento di cui sopra, Vi

chiedo di non tenere conto della presente. Diversamente, Vi invito ad

effettuare il pagamento secondo le modalità a Voi già note, ossia presso il

conto corrente intestato al sottoscritto, di cui alle seguenti coordinate IBAN:

CH630023423411892340Q.

La presente è valevole anche ai fini dell’interruzione della

prescrizione.” (Doc. EE)

Il 17 gennaio 2018

l’assicurato ha inviato alla ditta un messaggio di posta elettronica così

formulato:

" La

presente per richiedere le buste paga relative ai mesi di Agosto, Settembre ed

Ottobre 2017 in quanto non mi sono mai state consegnate.

In attesa di vostro cortese riscontro resto a disposizione per

eventuali chiarimenti.” (Doc. FF)

Riguardo ai passi

successivamente intrapresi, RI 1 il 20 settembre 2018 ha comunicato quanto

segue alla Cassa di disoccupazione:

" Per la

tutela dei miei interessi mi sono rivolto ad uno studio legale, Studio Legale __________,

che ha tentato il recupero della somma a me dovuta da __________.” (Doc. 39)

Il 13 aprile 2018 l’avv. __________

aveva in effetti inviato alla __________ e alla __________ una lettera nella

quale ha rilevato che:

" Spettabile,

__________.

il Signor RI 1 (__________) residente in __________, Via __________

mi ha conferito mandato di agire in via giudiziale nei Vostri confronti.

Il sig. RI 1 mi informa di aver stipulato un contratto di lavoro a

tempo indeterminato con la __________ in data 21.06.2017 con mansione di

Informatico e che la sede di lavoro comunicata al medesimo lavoratore era

presso la __________ sede di __________.

Il lavoratore lamenta, oltre alla mancata consegna delle buste

paga dei mesi di Agosto/Ottobre 2017, il mancato pagamento della retribuzione (rectius

salario) relativa agli stessi mesi Agosto/Ottobre 2017 pari all’importo di € 8’846.76

(rectius CHF 10'496.95).

La presente è inviata ex art. 29 D.Lgs n. 276/2003 anche alle

Committenti responsabili.

Per quanto sopra, Vi diffidiamo al pagamento dell’importo di Euro 8'846.76

(rectius CHF 10'496.95) a titolo di retribuzione (salario) oltre al

pagamento Euro 150.00 a titolo di interessi e compensi professionali,

avvertendoVi che in difetto di pagamento, entro e non oltre 5 giorni dalla

ricezione della presente, agiremo in via giudiziaria con ulteriore aggravio di

spese a Vostro carico.

Tanto Vi dovevamo ad ogni effetto di legge.” (Doc. GG)

La __________ è stata

sciolta in seguito a fallimento il 15 maggio 2018 (cfr. doc. 40).

2.5

Chiamato ora a pronunciarsi,

il TCA ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurato per ottenere quanto

dovutogli dalla __________ siano insufficienti e che quindi la Cassa abbia

correttamente negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.

In effetti l’assicurato,

che aveva iniziato la sua attività lavorativa il 1° luglio 2017, dopo avere

ricevuto in ritardo il salario per quel mese, non ha ricevuto il salario per il

lavoro prestato già dal mese di agosto, secondo mese di lavoro, e fino al 27

ottobre 2017 (ultimo giorno di lavoro), malgrado le rassicurazioni della ditta

(cfr. consid. 2.4).

Il 15 dicembre 2017 RI 1

ha rivendicato il versamento di salari arretrati attraverso una lettera

raccomandata nella quale egli ha precisato che se non avesse ricevuto gli

stipendi entro il 15 gennaio 2018 egli si sarebbe riservato “di ricorrere

all’autorità giudiziaria”.

Pur non avendo ricevuto il

salario entro il termine da lui assegnato, malgrado numerosi solleciti l’ultimo

attraverso una lettera raccomandata, RI 1 non ha fatto subito spiccare un

precetto esecutivo contro l’ex datore di lavoro (cfr. STF 8C_431/2018 del 24

gennaio 2019) o avviato un’azione giudiziaria in Svizzera (sul tema cfr. STCA

38.2018.62

del 28 gennaio 2019, contestata davanti al Tribunale federale, inc.8C_158/2019).

Egli ha invece conferito

il mandato all’avv. __________ il quale ha dapprima assegnato alla ditta un

termine di 5 giorni dal 13 aprile 2018 per pagare i salari ed ha inoltrato il 3

luglio 2018 un ricorso ingiuntivo contro __________ (cfr. doc. 24-27).

Secondo questo Tribunale

una maggiore incisività si imponeva viste le difficoltà che l’assicurato ha

avuto ad ottenere il salario sin dall’inizio della sua attività lavorativa

(cfr. STF 8C_749/2016 del 22 novembre 2017; STF 8C_573/2016 del 18 ottobre

2017; STF 8C_850/2016 del 9 marzo 2017; STCA 38.2017.46 del 9 agosto 2017; STCA

38.2017.28

del 24 maggio 2017; STCA 38.2017.17 del 10 maggio 2017) soprattutto

dopo che il rapporto di lavoro si era concluso (cfr. STCA 38.2017.64 del 20

febbraio 2018; STCA 38.2017.85 del 9 febbraio 2018; STCA 38.2017.17 del 10

maggio 2017; STF 8C_749/2016 del 22 novembre 2017).

In simili condizioni,

questo Tribunale ritiene che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave

in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI

(al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24

agosto 2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio

2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre

2010).

La giurisprudenza esige,

infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare

il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04

del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung,

Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto possibile (cfr. STFA C

323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).

Infine il TCA ricorda che,

per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze

delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di

fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF

9C_739/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF

8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio

2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1

dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile

2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA

39.2002.67

del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti