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38.2019.50

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 dicembre 2019Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali

l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in

Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf; www.conslugano.

esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe), è

utile osservare che la stessa è un indizio che va valutato congiuntamente ad

altri elementi, per stabilire se un assicurato ha oppure no costituito la

propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c

LADI (cfr. STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.). L’iscrizione

all’AIRE, pertanto, di per sé non comprova la residenza effettiva nel nostro

Paese.

A nulla di diverso può portare

la circostanza che egli abbia stipulato in Svizzera un contratto con un

operatore telefonico, che sia affiliato a una cassa malati e che abbia

beneficiato di prestazioni sanitarie.

In

particolare, per quanto riguarda le conoscenze, va osservato che non è

certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato

differente da quello in cui si risiede.

In proposito, in una

sentenza 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il Tribunale federale ha,

del resto, evidenziato come l'esistenza di rapporti d’amicizia sia una

situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri

italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese (cfr. pure STF C 227/05

dell’8 novembre 2006 consid. 4 citata sopra).

La nostra Massima Istanza,

nella sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N.

61 pag. 281 e citata al consid. 2.2., al consid. 5.3. ha d’altronde evidenziato

che:

" (…) la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la

grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non

possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al

contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore

nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che

l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. (…)”

Infine, a

proposito del fatto che l’assicurato disponga di un permesso B, in una sentenza

38.2019.51 dell’11 novembre 2019 il TCA ha sottolineato che:

" (…) Ininfluente

ai fini della presente vertenza risulta, poi, la circostanza fatta valere dalla

parte ricorrente secondo cui l’assicurata disponesse di un permesso B il quale

consente di assentarsi dalla Svizzera per un massimo di sei mesi prima di

essere considerato scaduto (cfr. doc. I pag. 7).

È vero che l’art. 61 cpv. 2 LStr prevede che se lo straniero

lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di

soggiorno di breve durata decade dopo tre mesi e il permesso di dimora e il

permesso di domicilio dopo sei mesi. Il permesso di domicilio può, su

richiesta, essere mantenuto per quattro anni.

È altrettanto vero, tuttavia, che la nozione di residenza secondo

la LADI ha un carattere autonomo e si distingue in particolare dal domicilio

secondo la legislazione sugli stranieri. Il giudice delle assicurazioni sociali

non è vincolato dalle decisioni rese in materia di diritto degli stranieri. La

concessione di un determinato permesso è soltanto un elemento, che deve essere

corroborato però da altri elementi oggettivi concordanti (cfr. consid. 2.2.;

STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1. e 4.4.; DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.). (…)”

A ragione, dunque, nella

decisione su opposizione del 19 giugno 2019 la Cassa ha stabilito che il

presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI,

così come definito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.), non è in

concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 dl 5 agosto 2019; STF

8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF

8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2018.16 del 28

settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30

settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4

settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376).

2.5. Vista la conclusione alla

quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurata possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle

disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire

de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions

Romandes, 2014, pag. 683 n. 24).

Il

1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la

Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati

membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in

particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di

sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid.

3 pag. 146; DTF 128 V 315, con

riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta

l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e

facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A

di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro

relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14

giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai

lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si

spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il

regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le

modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo

all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai

lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della

Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121

LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a

questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid.

1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una

decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha

attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012,

prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n.

883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE)

n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr.

DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n.

987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che

stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014

relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il

regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere

alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF

138 V 392 consid. 4.1.3).

Questi

regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012

pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 345; RS

0831.109.268.1; vedi pure B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la

nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes

d’assujettissement aux assurances sociales” in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592

seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in

RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

L’art.

11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono

soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che

una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro

è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

In

materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per

principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,

massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V

88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag.

683).

Per

quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha

previsto delle regole differenti.

Secondo

l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore

frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma

in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna

in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In

effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una

volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…)

dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal

proposito il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile

a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore

frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai

sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi

assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro

caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art.

1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare

consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La

persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso

della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro

diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di

lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia

delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come

se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate

dall'istituzione dello Stato membro competente.”).

Gli

assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a

LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di

residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase

del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel

corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato

membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato

membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro

nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si

trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a

disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato

la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a

del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Nella

STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD

I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà

(e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro,

permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento

(DTF 142 V 590 consid.

4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione

europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).

In

una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato

frontaliera un’assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia - dove

aveva acquistato una casa- - che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o

due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il

convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine

Considerandi

en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du

règlement”.).

In

applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza

38.2014.51

del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del

diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava

considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine

settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il

centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.

Le

medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo

2015.

nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità

di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava

in Italia una volta per settimana.

Con

analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una

sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da

un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui

emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione

coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.

Il

successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con

sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha

sottolineato che “la ricorrente non si confronta in alcun modo con le

motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi

sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro,

ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e

quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.

In

una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero

frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto

che egli rientrava in Italia una volta per settimana.

Il

TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del

lavoro e firmato anche dall’assicurato, oltre che su di un Rapporto della Polizia

cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e

sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.

Il

Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in

RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo

manifestamente infondato e osservando:

"

(…) È peraltro anche più probabile

che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge,

ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva

costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza,

non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera

del ricorrente. (…)”

In

un’altra sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha stabilito che “un

ricorrente, titolare di un permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in

Italia – non lontano dal confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che

ha dichiarato, da una parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di

fuori di quelli professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì

al venerdì e di aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il

sabato e la domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia

dopo l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di

disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né

in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce

degli elementi concreti agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto

in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il

presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero

frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere

le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.

Al

riguardo cfr. pure STCA 38.2015.47 del 20 gennaio 2016; STCA 38.2015.5 del 3

febbraio 2016; STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016; STCA 38.2015.76 del 24

marzo 2016 e STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016.

Infine

in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N.

61.

pag. 281 e citata sopra, il Tribunale federale ha confermato una sentenza

del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando:

"

(…) Nella misura in cui

l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi alla risposta

alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend", egli

non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente

la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande potere

discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento

delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62 e rinvii). Questo per non

nascondere che l'accezione data dal ricorrente è oltretutto poco credibile.

Infatti, a una domanda sufficientemente circostanziata, ci si attende una

risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo, indipendentemente dalla risposta a

quella domanda, alla luce di tutti gli elementi oggettivi di questo caso

concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente concludere nel senso auspicato

dal ricorrente.

7.7

Il

ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il ricorrente contesta

lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale cantonale delle

assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non

potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase

del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la

quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter

Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il

ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato

ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha

rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016

consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello statuto di

frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali,

poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del

Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia

dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015

del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER,

Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota

marginale 997, pag. 2573 con riferimenti). (…)”

2.6

Il

Regolamento (CE) 883/2004 prevede, inoltre, all’art. 65 par. 2 terza frase che

il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo

Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro

nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin,

op.cit. pag. 683).

Questa

disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la

loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131

V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.

Questi

assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui

hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

Il

Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte

segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei

trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro

attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da

un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14

aprile 2010).

Lo statuto di lavoratore falso

frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del

20.

novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015

relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno

come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011

al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere.

Inoltre con giudizio

38.2015.17

del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso

frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in

Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di

durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in

Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro

proprietà.

Anche

con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale

lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L

e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in

ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno

lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro

regolare nel suo Stato di residenza.

In una sentenza 38.2014.10 del

6.

agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al

consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un

assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in

disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale

(guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata

(aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal

prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso

la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.

Neppure è stato riconosciuto

lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016

concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1°

giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento nel

2014.

– alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come

responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata

indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42

ore suddivise in cinque giorni lavorativi.

Questa Corte non ha potuto

pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato considerato (in un

secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa pendente causa

davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti la tipologia

dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i rientri

sporadici nel suo Paese di residenza - falso frontaliere, poiché

il caso è sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77). Il

Presidente del TCA, nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni caso citato

le sentenze cantonali da cui emerge un’interpretazione restrittiva della

nozione di falso frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA 38.2015.53

del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015).

In

tale contesto è utile ricordare che secondo il Tribunale federale nella

categoria dei lavoratori falsi frontalieri fanno parte

segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei

trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro

attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da

un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14

aprile 2010; decisione U2 della Commissione ammnistrativa per il

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante

il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.

883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012).

In

una sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016 questo Tribunale ha innanzitutto

negato che l’assicurato che lavorava in Svizzera presso una ditta di impieghi

temporanei fosse un vero frontaliere, in quanto il medesimo ha sempre

dichiarato di rientrare in Italia una volta al mese e che a volte lavorava

anche il sabato e la domenica.

Il

TCA ha poi concluso che si trattava di un falso frontaliere, poiché la

situazione del ricorrente (al beneficio presso X. di impieghi temporanei che

talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) era assimilabile a

quella dei lavoratori stagionali.

In una sentenza 38.2016.62 del

15.

marzo 2017 questa Corte ha, invece, concluso che non si era in presenza di

un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici

giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in

cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di

durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).

2.7

Nella presente

fattispecie, l’assicurato l’11 dicembre 2018 ha dichiarato alla Cassa di

risiedere a __________ 5 giorni la settimana prima del licenziamento e 4 giorno

la settimana dopo la perdita dell’occupazione (cfr. consid. 2.3.).

In data 14 maggio 2019 egli ha

indicato che andava a trovare la figlia in qualche fine settimana “in quanto

facendo il rappresentante per __________ dovevo anche viaggiare dunque andavo a

trovarla quando riuscivo” (cfr. consid. 2.3.).

Ne discende che, dal profilo

del diritto internazionale, applicando il principio della dichiarazione della

prima ora e il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. consid.

2.4

), l’assicurato deve essere considerato un frontaliere vero con diritto

alle prestazioni di disoccupazione in Italia.

Va

infine rilevato che, anche volendo ammettere che il rientro in Italia non

avveniva ogni settimana, la conclusione non sarebbe quella auspicata dalla

parte ricorrente.

L’insorgente,

infatti, visto, da un lato, che __________ è situata non lontano dal confine

svizzero (www.it.viamichelin.ch),

dall’altro, che disponeva di un contratto di durata indeterminata (cfr. consid.

2.3

) ed era occupato professionalmente nei giorni feriali - ritenuto che si

recava in Italia il sabato e la domenica -, non può essere qualificato come

falso frontaliere, analogamente a quanto deciso da questa Corte nelle STCA

38.2019.51

dell’11 novembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA

38.2017.77

del 12 marzo 2018; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017 consid.

2.5

; STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e

diversamente da quanto deciso nelle STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016 e STCA

38.2015.39

del 9 marzo 2016 consid. 2.11. (cfr. consid. 2.6.).

Anche da questo profilo,

dunque, va negato all’assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti