38.2019.50
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
17 dicembre 2019Italiano52 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2019.50
DC/sc
Lugano
17 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 giugno 2019 emanata da
Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 19 giugno 2019 la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
(in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 7 marzo 2019
(cfr. doc. 121-127) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a beneficiare di
indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° novembre 2018, in quanto, da una
parte, l’assicurato non risiede in Svizzera, dall’altra, deve essere considerato
un vero lavoratore frontaliero.
1.2. Contro
questa decisione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1 dello Studio legale __________,
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della
stessa e il conseguente riconoscimento delle indennità di disoccupazione dal 1°
novembre 2018.
La
parte ricorrente ha, inoltre, postulato l’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.
In
particolare, la patrocinatrice dell’assicurato sostiene che quest’ultimo
risiede in Svizzera e al riguardo sottolinea che:
" (…) Come
già ampiamente chiarito con opposizione 8 aprile 2019, il ricorrente, dal momento
in cui si è trasferito, ha sviluppato il suo centro di interessi in Svizzera, ha
risieduto in tale paese e ha sempre avuto l'intenzione di rimanervi. Qui il
ricorrente ha poi instaurato e mantenuto il proprio centro di relazioni
personali.
Dal giorno del suo trasferimento dall'Italia il ricorrente ha infatti
intrapreso la propria vita, non solo professionale ma anche personale, in Svizzera:
ha stipulato un contratto con un operatore telefonico, ancor prima di iniziare a
lavorare in Svizzera (doc. G); si è avvalso della sanità (doc. H), ha pagato i
premi della Cassa malati (doc. I), ha utilizzato i mezzi pubblici (doc. 3) ed ha
aperto un conto corrente ed effettuato spese (doc. K).
Il ricorrente ha altresì convertito la patente di guida italiana
(doc. L).
Per quanto concerne la sua abitazione, il ricorrente ha chiarito
che il fatto di risiedere a casa di amici, fosse dovuto all'importante rapporto
di amicizia con gli stessi: questi ultimi, proprio a causa del forte legame,
gli hanno infatti proposto di stabilirsi presso la loro abitazione, una villa a
due piani con diverse stanze, dunque a tutti gli effetti un domicilio decoroso.
In tale abitazione, il ricorrente disponeva (e dispone) infatti di una camera personale,
di un bagno e di una cucina da usare liberamente.
Il ricorrente ha dunque sempre vissuto in Svizzera e ha sempre
avuto e mantenuto l'intenzione di stabilirsi durevolmente in tale paese: era
indubbiamente sua volontà affittare / acquistare anche un'abitazione propria in
Svizzera (come da lui dichiarato con risposta no. 17 al verbale 11.12.2018), ma
non prima di aver accumulato il denaro necessario per poterlo fare. Purtroppo,
e suo malgrado, dopo solo 13 mesi di lavoro, il ricorrente è rimasto totalmente
privo di occupazione e pertanto tutti i suoi progetti sono andati svaniti.
A comprova della sua intenzione di rimanere in Svizzera, il fatto
che il ricorrente, seppur rimasto senza occupazione, abbia sempre e comunque
risieduto in tale paese, senza mai neanche lontanamente prospettare un rientro in
Italia.
Il fatto che egli sporadicamente e del tutto saltuariamente, nei weekend,
si rechi in Italia a trovare la propria figlia, non è indicativo del fatto che
egli abbia in Italia il proprio centro di interessi e che dunque vada
considerato quale frontaliere. È infatti più che lecito che un padre si rechi a
far visita alla propria figlia che peraltro, essendo minorenne, non può recarsi
da sola da lui in Svizzera. Il comportamento del ricorrente è semplicemente
quello di un padre premuroso che tenta in tutti i modi di non aggravare il
disagio (dovuto alla separazione dei genitori) della figlia, incontrandola
almeno saltuariamente. Tale dato non può certo essere censurato e considerato
quale elemento essenziale e sufficiente per classificare il ricorrente quale
frontaliere.
Durante l'interrogatorio del 14 maggio 2019, il ricorrente ha
chiarito (pag. 10 riga 3 del verbale) che "capitava ogni tanto che andavo
a trovare mia figlia, non erano regolari le mie visite". E ancora:
"nei giorni lavorativi stavo a __________ e in qualche [sottolineatura
dello scrivente legale] fine settimana andavo a trovarla".
In merito ai diritti di visita del padre verso la figlia,
stabiliti con la sentenza di separazione, a pagina 11 del verbale, riga 3, si
legge: "è una clausola inserita a livello legale, non è mai stata
veramente rispettata, ritenuto che io ero e sono impossibilitato ad andare a
prenderla poiché soggiorno in Svizzera”.
Da quanto sopra esposto si comprende a chiare lettere che il
ricorrente abbia sempre vissuto in Svizzera, visitando raramente la figlia a
tal punto da essere redarguito a sentenza.
Ciò premesso, si osserva che, al contrario di quanto affermato
dalla Cassa, il centro delle relazioni personali del ricorrente, si situa in
terra elvetica e non in Italia. Il fatto che a __________ (__________-Italia)
viva la figlia minorenne del ricorrente insieme alla sua ex moglie, non
significa certo che in tale città vi sia il maggior centro di interessi del
ricorrente.
Il ricorrente e la sua ex moglie sono infatti separati da ben 10
anni e non hanno più alcun tipo di rapporto se non per questioni inerenti alla
figlia.
Per convenzione la figlia del ricorrente è stata affidata alla
madre -che risiede in Italia. È chiaro dunque che la stessa abbia ivi il
proprio domicilio, ma ciò non può certo incidere sulla vita del ricorrente e
sul suo diritto all'indennità di disoccupazione. Notisi inoltre che, anche
nell'ipotesi in cui fosse possibile, il ricorrente avrebbe tutta l'intenzione e
il piacere di portare la propria figlia in terra elvetica, ma al momento
sarebbe impedito dalla sua precaria situazione economico-finanziaria.
Da ultimo va evidenziato che il ricorrente in Svizzera ha
instaurato una fitta rete di rapporti e relazioni personali, ha conosciuto
diverse persone, ha frequentato diversi locali, come dimostrano le
testimonianze allegate (doc. F). Dalle affermazioni rilasciate dal ricorrente
al verbale del 14 maggio 2019 si comprende come le persone da lui frequentate
sono persone che fanno parte della sua vita quotidiana, trattandosi infatti
della barista, dell'amico di famiglia, del giardiniere, del fisioterapista, del
proprietario del ristorante. Tutte persone frequentate nella vita quotidiana e
non sporadicamente.
È incontrovertibile che tali relazioni rappresentino per il
ricorrente il fulcro della sua vita personale, soprattutto se si considera la
perdita di qualsivoglia legame con la ex moglie. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella
sua risposta del 6 settembre 2019 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
" (…)
8. Nella
presente fattispecie il centro delle relazioni personali dell'opponente si
situa a __________ (Italia), che dista da __________ circa 95 km. In quella
località il signor RI 1 ha la figlia minorenne che vive con l'ex moglie e, a
pochi chilometri di distanza, a __________, si trova il suo appartamento di
proprietà. Agli atti si rileva come il signor RI 1 abbia dichiarato, tramite
scritto del 16 dicembre 2018, di rientrare settimanalmente (e dunque di
soggiornare con regolarità almeno due/tre giorni alla settimana) in Italia,
confermando nel contempo come la sua presenza a __________ fosse limitata a 4/5
giorni alla settimana. In Italia possiede un appartamento di proprietà (in Svizzera
afferma di risiedere gratuitamente presso l'ex datore di lavoro) ed ha svolto
la sua carriera professionale, mentre gli studi li ha svolti in __________. In
Svizzera ha lavorato poco più di un anno: a mente della Cassa non vi sono
elementi che possano dimostrare che il centro degli interessi si situi in
Svizzera.
La Cassa prende atto come dall'Accordo
per la separazione personale dei coniugi, datato 27 marzo 2019, risulti quale
indirizzo del qui ricorrente "__________".
A mente della Cassa, per i motivi
sopra esposti, si ritiene come il signor RI 1 non abbia concretizzato un legame
con il Ticino, tale da poterlo considerare il centro delle relazioni personali
e n'on soltanto di quelle professionali.
9. La Cassa
rileva come, successivamente alla decisione negativa concernente il
riconoscimento delle indennità di disoccupazione, il signor RI 1 abbia
rettificato alcune risposte. In presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. (…)” (Doc. VI)
1.4. Il
9 settembre 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare
eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. VII).
Il
10 settembre 2019 l’avv. RA 1 ha comunicato di ritirare la domanda di
assistenza giudiziaria (cfr. doc. VIIII).
2.1. Oggetto della presente
vertenza è la questione di sapere se RI 1 abbia diritto oppure no a indennità
di disoccupazione dal 1° novembre 2018.
2.2. Uno
dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr.
art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art.
12 LADI precisa che "in deroga all'articolo 13 LPGA, gli
stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera,
fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di
un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
Questo concetto di residenza,
basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una
residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante
un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni
personali. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché
molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di
residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal
domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art.
13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli
stranieri (DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi
e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (cfr.
STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto
2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,
massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
In
una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale
ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente
pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere
all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016
del 19 gennaio 2017 consid. 2).
In
una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63
pag. 309, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui
sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile
che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge,
ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva
in un bilocale con il figlio.
In
una sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha
ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità
di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c).
Questa condizione vale pure per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato
dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004,
benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci
che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quel caso di specie,
l’assicurato non risiedeva in Svizzera e non soddisfaceva quindi il presupposto
di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle
prestazioni non era della Confederazione.
In
una sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando
inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del
TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione,
ha evidenziato che:
"
(…) la Corte in modo
particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e
mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano
del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non
potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre
2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione.”
In
una sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il
diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il
centro delle relazioni personali in Svizzera dove viveva sua madre e dove i
figli andavano a scuola, aveva la residenza effettiva in Francia dove con la
moglie è proprietario di una villa.
In
una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato
manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72
del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato
frontaliere vero, rilevando:
"
(…) che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato,
negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente
avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze
persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata
la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri
figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva
ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto
l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare
genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra
lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri
settimanali in Italia mai effettuati. (…)”
In una sentenza 8C_186/2017
del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio
2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.
Si trattava di un
ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre
e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto
all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in
locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese
dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli
era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il
ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook
indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di
un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana.
Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera,
mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.
L’Alta Corte ha al riguardo
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce
aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento
sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide
un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa
dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che
risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia;
sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è
condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013
del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società
sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale
ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di
valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle
assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente
dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel
Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di
espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza
in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior
rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che
l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La
conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con
altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto
in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del
resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al
di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche
ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 già citata sopra, STF
8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata
in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.
La nozione di residenza
secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio
civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2
LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr.
consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.).
In una sentenza
8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito
che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le
imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere
all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016
del 19 gennaio 2017 consid. 2).
2.3. RI
1, nato il __________ 1972, di nazionalità italiana, è entrato in Svizzera il
20 giugno 2017 e beneficia di un permesso di dimora (permesso B UE/AELS) fino
al 19 giugno 2022 (cfr. doc. 254).
L’assicurato è nato in __________
(cfr. doc. 73) e ha frequentato gli studi e la formazione scolastica nel suo
paese d’origine (cfr. decisione su opposizione, punto 5).
Dalla domanda di indennità
di disoccupazione risulta che egli ha lavorato in proprio in Italia dal 2002 al
2012 e che è poi rimasto senza lavoro dal 20 dicembre 2012 al 30 maggio 2017
(cfr. doc. 141).
L’assicurato ha lavorato
in Svizzera come rappresentante di vendita per la __________ di __________ dal
1° giugno 2017 al 30 settembre 2018.
Egli è stato licenziato il
2 luglio 2018 per mancanza di lavoro (cfr. doc. 211-212 e 265).
L’11 dicembre 2018 la
Cassa ha posto all’assicurato i seguenti quesiti:
" 1. Può
indicare i suoi numeri telefonici? (Privato e Cellulare)
2. Può indicare un eventuale indirizzo di posta elettronica?
3. Dove risiedeva quando lavorava presso la ditta __________?
4. È iscritto all'AIRE? (allegare documentazione)
5. Di quanti locali è composto l'appartamento di __________?
6. Qual è l'affitto mensile?
7. Chi paga l'affitto?
8. Quale è la sua Cassa malattia?
9. Chi è il suo medico curante?
10. Vi è un contratto di locazione? (Allegare copia)
11. Chi ha stipulato il contratto di locazione?
12. Vive da solo nell'appartamento?
13. Dove risiede la sua famiglia? (moglie, figlia, genitori, ...)
14. In casa
propria o in affitto? (pf produrre copia del contratto di locazione)
15. La mamma di
sua figlia esercita un'attività lucrativa? Dove? Ha un permesso di lavoro?
Quale?
16. Per quale motivo non vive con sua moglie e sua figlia?
17. Per quale
motivo ha vissuto e vive tutt'ora con il suo ex datore di lavoro?
18. Ha un veicolo? Targa? Assicurazione?
19. Quando era
occupato presso la __________, durante quali giorni soggiornava a __________?
20. Quando era
occupato presso la __________, durante quali giorni soggiornava presso la sua
famiglia in Italia?
21. Quando si reca presso la famiglia si ferma a dormire?
22. Qual è attualmente la durata settimanale del soggiorno a __________?
23. Quali legami ha con la Svizzera?
24. È membro di
società, associazioni o altri enti? In Svizzera/Italia? quali?
25. È abbonato a giornali o riviste? quali?
26. Come effettua le sue ricerche di lavoro?
27. Ha un
collegamento Internet? (pf produrre copia delle ultime sei fatture Internet e
cellulare con i dettagli delle chiamate/roaming, ...).” (Doc. 144-145)
RI 1 ha così risposto il
16 dicembre 2018:
" (…)
1) Il telefono CH __________ It __________
2) email __________
3) Risiedevo in località __________
4) Si sono iscritto alla AIRE
5) la casa è
composta di 6 locali con tre bagni io risiedo al piano inferiore in un locale e
mezzo
6) sono ospitato gratuitamente dal proprietario di casa __________
7) non pago affitto
8) la mia cassa malattia è LAINF
9) il mio medico curante Dott. __________
10) non ho un contratto di locazione ho il documento di ospitalità
11) il contratto
di locazione è stato stipulato dal signor __________ e sua moglie __________
12) nella parte a me riservata vivo solo
13) la mia
famiglia composta dalla mia Ex moglie e mia figlia risiede in __________ Italia
14) l'appartamento è di proprietà della mia ex moglie
15) la mamma di
mia figlia ha un’attività di vendita al dettaglio, in località __________
Italia, la mia ex moglie lavora in Italia e non ha la necessità di un permesso
di lavoro
16) Io e la mia ex
moglie abbiamo effettuato la separazione consensuale 2009
17) Vivo nella
stessa abitazione del mio ex datore di lavoro perché da anni ci lega una
profonda amicizia e rapporto di collaborazione. Nella eventualità riuscissi a
trovare una alternativa lavorativa lascerò l'attuale residenza.
18) Non ho un veicolo
19) Risiedo a __________ 5 giorni alla settimana
20) Soggiornavo in
Italia il sabato la domenica in V__________ Italia nella mia abitazione di proprietà
21) Quando sono in Italia dormo nella mia abitazione
22) La durata del
mio soggiorno a __________ dopo la chiusura della azienda è di 4 giorni alla
settimana per la ricerca di una nuova situazione lavorativa
23) I miei legami sono di lavorativi
24) non sono membro di associazioni o enti
25) non sono abbonato ad alcuna rivista o giornale
26) effettuo
quotidianamente la consultazione di più siti di ricerca di occupazione inviando
il mio CV alle aziende che sono nel settore di mia specializzazione __________
27) Ho un
collegamento internet sul cellulare con una scheda ricaricale, non posso
fornire il dettaglio delle chiamate e relative fatture perché il servizio non
lo consente.).” (Doc. 143)
Il 14 maggio 2019
l’assicurato, in presenza della sua patrocinatrice, è stato sentito da __________
della Cassa cantonale di disoccupazione.
In quell’occasione è stato
allestito un verbale, firmato anche dall’assicurato, del seguente tenore:
" (…)
Signor RI 1, nello scritto inviato alla cassa datato 16 dicembre
2018 ha indicato alla Cassa di risiedere a __________,
durante l'attività lavorativa per __________, per 5 giorni la
settimana. Può indicarci nel dettaglio quali giorni risiedeva a __________
e quali non, specificandoci nel dettaglio dove stava quando non
risiedeva a __________?
Capitava ogni tanto che andavo a trovare mia figlia, non erano
regolari le mie visite. Facendo il rappresentante per __________ dovevo anche
viaggiare dunque andavo a trovarla quando riuscivo.
ADR io intendevo dire che nei giorni lavorativi stavo a __________,
e che in qualche fine settimana andavo a trovarla, non sapevo come spiegarlo
nella lettera.
Può spiegarci nel dettaglio com'è composta l'abitazione dei
signori __________ nel dettaglio?
È una villa di due piani, al pianterreno vi è la sala, con la cucina
e un piccolo bagno e uno studio, al piano di sotto vi è una camera con un
armadio che è a me adibita e al secondo piano vi sono le tre camere a loro
adibite.
È corretto che non paga e non ha mai pagato un affitto/
contributo ai signori __________?
Si, è corretto, il signor __________ è un mio grandissimo amico da
tempo, mi aveva proposto questo lavoro e mi aveva subito proposto di ospitarmi
gratuitamente.
Per quale motivo?
Per una questione di amicizia.
Consuma i pasti con la famiglia __________?
Qualche volta si, a volte mi arrangio, posso utilizzare la cucina
liberamente.
Per quale motivo si è trasferito presso l'abitazione dei
signori __________?
Era più comodo abitare presso di loro in quanto la mia abitazione in
Italia dista 100 chilometri dal posto di lavoro, era un risparmio di soldi e
energie.
Prima di arrivare in Svizzera dove si situava la sua
residenza all'estero?
A __________ in Italia, provincia di __________.
Nella convenzione di divorzio
allegata all'opposizione presentata si rileva a pag. 3 "il
padre: a) avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia due giorni
alla settimana (il giovedì all'uscita dalla scuola con accompagnamento il giorno dopo
presso l'istituto scolastico e il sabato dalle 10.00 fino alle ore
10.00 della domenica), previo appuntamento concordato con la signora __________ e compatibilmente con le esigenze della minore e salvi gli
impegni scolastici"; siamo a chiederle,
da quando quest'accordo è in vigore?
Viene rispettato?
Quest'accordo è in vigore da quando
siamo separati; è una clausola inserita a livello legale, non è mai stata
veramente rispettata, ritenuto che io ero e sono impossibilitato ad andare a
prenderla poiché soggiorno in Svizzera. Prendiamo separatamente accordi in
merito alle visite e vado a vederla quando riuscito.
Voglia indicarci, nel corso degli ultimi 6 mesi, in quali giorni ha esercitato
il suo diritto di visita
nei confronti di __________.
Non vi sono giorni precisi, sono andato qualche volta, la maggior
parte delle volte vado la domenica
mattina, sto con lei la giornata, e torno la sera.
Se devo stimare l'ho vista circa una media di due volte al mese.
ADR No, non ho tenuto mia figlia a Natale e Pasqua.
Per quale motivo
sulla convenzione di divorzio
vidimata in data 9 febbraio
2019 viene indicato quale
residente in __________?
Potrebbe essere un errore del legale della mia ex moglie, è lui
che ha stilato l'accordo, può essere che
anch'io non ho notificato la modifica.
È corretto affermare che, quando si reca in Italia, risiede presso un'abitazione di sua proprietà sita in __________?
Si, corretto, è un appartamento di mia proprietà, se dormo in
Italia dormo lì.
Credo che a decorrere dal mese di luglio 2019 inizierò ad
affittarlo.
Nel suo scritto del 16 dicembre
2018 ha indicato che
l'abitazione si trova in __________ ma
non ha indicato la località;
può indicarci la località?
__________.
Può spiegarci nel dettaglio da quale data tale appartamento è di sua proprietà?
Dal 2009.
ADR si, era l'appartamento dove vivevamo con mia moglie e
mia figlia, al momento della separazione ho comprato un appartamento alla mia
ex moglie e a me è rimasta questa.
Può spiegarci nel
dettaglio com'è composto tale appartamento?
Vi è una camera, una sala, la cucina un bagno e il terrazzo (circa
85mq).
È corretto affermare che non possiede un veicolo?
In Svizzera non ho alcun veicolo,
ne ho uno in Italia che sto cercando di vendere.
Può spiegarci con
quale mezzo si reca in Italia? (fornire copia biglietti del treno ultimi 6
mesi)
Con il treno, a volte il mio amico __________
mi porta in Italia.
ADR non posso fornire i
biglietti del treno in quanto li ho buttati via.
Nel suo scritto del 16 dicembre 2018 indicava che i suoi legami
con la Svizzera erano lavorativi; può indicarci chi sono le persone che hanno
firmato le dichiarazioni testimoniali allegate alla sua opposizione?
Anche qua posso dire che non sapevo
come rispondere a questa domanda.
La signora __________ è la
proprietaria del bar davanti al negozio dove lavoravo, la vedo ancora in quanto
vado a bere qualcosa presso il bar. (doc. a)
Il signor __________ è un amico
della famiglia __________ ed è diventato anche mio amico, lo frequento e a
volte usciamo anche insieme. (doc. b)
__________ è il fisioterapista dove
sono andato qualche volta (doc. c).
__________ lavora presso la
funicolare a __________ e mi vede spesso e chiacchieriamo (doc. d).
Poi vi è il giardiniere (che
chiamiamo con un soprannome dunque non vi so dire il suo vero nome) che viene
spesso presso la casa dei signori __________ e che nel frattempo siamo diventati
amici (doc. e).
Il signor __________ è il
proprietario di __________ dove ogni tanto compro la pizza, è __________ e con
lui ho un buon rapporto e siamo diventati amici (doc. F).
ADR quello era il periodo in
cui ho cominciato a stringere le conoscenze, inizialmente li vedevo in giro ma
da agosto 2018 abbiamo cominciato a stringere un legame in più.
Chiaramente non con tutti è
successo da agosto 2018.
Per quale motivo nell'opposizione indicate che la figlia
minorenne non può recarsi in Svizzera dal padre?
Era inteso nel fatto che la bambina
non può viaggiare da sola, non inteso come se non potesse uscire dall'Italia.
Il lavoro presso __________
è stato il suo primo lavoro in Svizzera?
Sì, il primo lavoro in Svizzera.
Prima di trovare lavoro in Svizzera dove lavorava?
Lavoravo per conto mio, avevo dei
negozi che ho chiuso nel 2012, poi sono rimasto senza attività fino al lavoro
presso __________.
Per quale motivo il suo
ultimo lavoro all'estero è terminato?
Al momento della separazione ho
deciso di chiudere i negozi in quanto vi erano problemi con la mia ex moglie.
Aveva sottoscritto un contratto prima di arrivare in Svizzera?
Si, è stato sottoscritto prima, è
stato firmato il 1° giugno 2017 e mi sono trasferito subito dai signori __________,
il lavoro è iniziato in data 10 ottobre 2017.
Come ha trovato l'impiego in Svizzera?
Il signor __________ aveva idea di
aprire un negozio in Svizzera per il commercio di gioielli preziosi e, visto
che io ero senza attività, mi ha proposto di aprire un negozio e di lavorarvi
in qualità di commesso e rappresentante.
ADR venditore,
rappresentante anche presso altri negozi, disegnatore di gioielli.
Può indicarci in
quale modo la ditta __________ le pagava gli
stipendi?
La maggior parte delle volte quando
serviva il signor __________ mi dava i soldi di tasca sua. A volte mi è stato
anche versato sul conto corrente, all'incirca due o tre volte, non di più.
Possiede un conto corrente postale o bancario in Svizzera?
Sì.
ADR la data esatta di
apertura non la ricordo, come potrete vedere dall'opposizione vi un estratto di
giugno 2018. Vi farò avere la data esatta di apertura.
Viene mostrato il conteggio stipendio ricevuto da parte di __________, nello specifico
quello di ottobre 2017, può confermarci
che la firma sul modulo è sua?
Sì, confermo che la scrittura e la
firma sul modulo sono miei.
ADR si, firmavo le ricevute
mese per mese.
Per quale motivo sul conteggio di ottobre 2017 viene indicato
che ha ricevuto l'importo in data 1° novembre 2017 quando il bonifico bancario
porta la data del 14 dicembre 2017?
Il signor __________ tutti i mesi
mi sottoponeva la busta paga e mi chiedeva di firmarla per ricevuta, io ho
sempre firmato sulla fiducia, non verificavo prima sul conto che i soldi
realmente vi fossero.
Ha ancora degli stipendi scoperti con __________?
No, no ho alcuno scoperto con la
società.
ADR si, confermo nuovamente
che firmavo le ricevute mese per mese alla fine del mese.
ADR si richiede la
produzione della contabilità di __________ dalla quale si possa rilevare il reale
percepimento dello stipendio. Estratti conto Cassa e conto stipendi per tutto
il periodo lavorativo.
Risposta 22 scritto
del 16.12.2018 "La durata
del mio soggiorno a __________
dopo la chiusura della
azienda è di 4 giorni alla
settimana per la ricerca di una nuova situazione lavorativa", può spiegarci anche questo punto?
Nel periodo di dicembre 2018 stavo a volte da altri amici, si ä
limitato nel tempo, circa per i mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019. ln quel
periodo il fratello del signor __________ viveva vicino alla stazione di __________,
a volte uscivamo assieme e mi fermavo a dormire da lui.
ADR lui ora vive in __________ dunque non penso di poterlo
contattare; non ho più avuto contatti con lui dopo la sua partenza dalla
Svizzera.
Ha ulteriori osservazioni da aggiungere?
No, non ho nulla da aggiungere.” (Doc. 41-46)
2.4. Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia
preliminarmente che nell'ambito delle assicurazioni sociali è
data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso di dare la
precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle
affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne
ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019;
DTF 142 V 590 consid. 5.2. pag. 594 ss.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019
consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del
24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).
Le dichiarazioni del 18
dicembre 2018, riprodotte al considerando precedente, assumono quindi
un’importanza decisiva.
Applicando l’abituale
criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni
sociali (cfr. STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del
28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF
8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio
2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10
marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177
consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2
pag. 195), il TCA deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro
ha ritenuto che il ricorrente non ha in Svizzera il centro delle proprie
relazioni di vita.
L’insorgente
non ha infatti concretizzato un legame con il Ticino tale da poterlo
considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua
residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.), la quale
esige come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle
relazioni personali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186
pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non
pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella
quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in
Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo
lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di
rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il
centro dei loro interessi”).
Il
centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la
realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede
all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V
465).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e menzionata al consid.
2.2.
In
concreto, il centro delle relazioni personali del ricorrente ha continuato ad
essere in Italia, tra __________, dove vive la figlia minorenne, e __________,
località presso la quale possiede un appartamento di sua proprietà e che è
stato indicato quale luogo di residenza nell’Accordo per la separazione dei
coniugi del 27 marzo 2019 (cfr. doc. 73-76).
A proposito della separazione
dalla moglie, in una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015, contro la
quale è stato inoltrato un ricorso dichiarato irricevibile dal Tribunale
federale nella già citata sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 (cfr. consid.
2.1), il TCA aveva sottolineato che “la circostanza che il ricorrente si sia
separato di fatto dalla moglie, non implica che egli non abbia più il centro dei
suoi interessi in X._____, visto in particolare il rientro settimanale in
Italia, secondo quanto dichiarato dall’assicurato sia alla Sezione del lavoro sia
alla Polizia cantonale” (vedi pure STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017; STCA
38.2015.49 del 18 aprile 2016).
Il
ricorrente stesso, del resto, il 16 dicembre 2018 ha indicato di avere con la
Svizzera “legami lavorativi”.
L’assicurato,
nel nostro paese, è ospitato in una abitazione dal suo ex datore di lavoro che
è pure un amico di lunga data e non paga nessun affitto.
Secondo
questo Tribunale si tratta semplicemente di una residenza secondaria (cfr. STCA
38.2019.12 del 17 aprile 2019; STF 8C_511/2018 del 12 marzo 2019; STCA
38.2018.11 del 10 ottobre 2018; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017; STF
8C_592/2015 del 23 novembre 2015; STCA 38.2014.12 del 30 marzo 2015).
Per
quanto concerne l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero -
AIRE (ai sensi dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 “Anagrafe e
censimento degli italiani all'estero” i
cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano
all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della
circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre
la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti
Fatti
i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali
l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in
Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf; www.conslugano.
esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe), è
utile osservare che la stessa è un indizio che va valutato congiuntamente ad
altri elementi, per stabilire se un assicurato ha oppure no costituito la
propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI (cfr. STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.). L’iscrizione
all’AIRE, pertanto, di per sé non comprova la residenza effettiva nel nostro
Paese.
A nulla di diverso può portare
la circostanza che egli abbia stipulato in Svizzera un contratto con un
operatore telefonico, che sia affiliato a una cassa malati e che abbia
beneficiato di prestazioni sanitarie.
In
particolare, per quanto riguarda le conoscenze, va osservato che non è
certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato
differente da quello in cui si risiede.
In proposito, in una
sentenza 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il Tribunale federale ha,
del resto, evidenziato come l'esistenza di rapporti d’amicizia sia una
situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri
italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese (cfr. pure STF C 227/05
dell’8 novembre 2006 consid. 4 citata sopra).
La nostra Massima Istanza,
nella sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N.
61 pag. 281 e citata al consid. 2.2., al consid. 5.3. ha d’altronde evidenziato
che:
" (…) la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la
grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non
possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al
contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore
nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che
l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. (…)”
Infine, a
proposito del fatto che l’assicurato disponga di un permesso B, in una sentenza
38.2019.51 dell’11 novembre 2019 il TCA ha sottolineato che:
" (…) Ininfluente
ai fini della presente vertenza risulta, poi, la circostanza fatta valere dalla
parte ricorrente secondo cui l’assicurata disponesse di un permesso B il quale
consente di assentarsi dalla Svizzera per un massimo di sei mesi prima di
essere considerato scaduto (cfr. doc. I pag. 7).
È vero che l’art. 61 cpv. 2 LStr prevede che se lo straniero
lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di
soggiorno di breve durata decade dopo tre mesi e il permesso di dimora e il
permesso di domicilio dopo sei mesi. Il permesso di domicilio può, su
richiesta, essere mantenuto per quattro anni.
È altrettanto vero, tuttavia, che la nozione di residenza secondo
la LADI ha un carattere autonomo e si distingue in particolare dal domicilio
secondo la legislazione sugli stranieri. Il giudice delle assicurazioni sociali
non è vincolato dalle decisioni rese in materia di diritto degli stranieri. La
concessione di un determinato permesso è soltanto un elemento, che deve essere
corroborato però da altri elementi oggettivi concordanti (cfr. consid. 2.2.;
STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1. e 4.4.; DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.). (…)”
A ragione, dunque, nella
decisione su opposizione del 19 giugno 2019 la Cassa ha stabilito che il
presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI,
così come definito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.), non è in
concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 dl 5 agosto 2019; STF
8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF
8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2018.16 del 28
settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30
settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4
settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376).
2.5. Vista la conclusione alla
quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurata possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle
disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire
de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions
Romandes, 2014, pag. 683 n. 24).
Il
1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in
particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid.
3 pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta
l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e
facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A
di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro
relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14
giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il
regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le
modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121
LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a
questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid.
1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una
decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha
attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012,
prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE)
n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr.
DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n.
987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che
stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il
regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere
alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF
138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi
regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012
pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 345; RS
0831.109.268.1; vedi pure B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la
nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes
d’assujettissement aux assurances sociales” in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592
seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in
RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art.
11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono
soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che
una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro
è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In
materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per
principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,
massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V
88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag.
683).
Per
quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha
previsto delle regole differenti.
Secondo
l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore
frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma
in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna
in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In
effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una
volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…)
dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal
proposito il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile
a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore
frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai
sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi
assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro
caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art.
1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare
consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La
persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso
della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro
diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di
lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia
delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come
se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate
dall'istituzione dello Stato membro competente.”).
Gli
assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a
LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di
residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase
del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel
corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato
membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro
nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si
trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a
disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato
la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a
del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Nella
STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD
I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà
(e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro,
permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento
(DTF 142 V 590 consid.
4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione
europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).
In
una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato
frontaliera un’assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia - dove
aveva acquistato una casa- - che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o
due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il
convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine
Considerandi
en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du
règlement”.).
In
applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza
38.2014.51
del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del
diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava
considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine
settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il
centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.
Le
medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo
2015.
nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità
di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava
in Italia una volta per settimana.
Con
analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una
sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da
un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui
emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione
coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.
Il
successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con
sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha
sottolineato che “la ricorrente non si confronta in alcun modo con le
motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi
sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro,
ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e
quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.
In
una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero
frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto
che egli rientrava in Italia una volta per settimana.
Il
TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del
lavoro e firmato anche dall’assicurato, oltre che su di un Rapporto della Polizia
cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e
sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.
Il
Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in
RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo
manifestamente infondato e osservando:
"
(…) È peraltro anche più probabile
che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge,
ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva
costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza,
non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera
del ricorrente. (…)”
In
un’altra sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha stabilito che “un
ricorrente, titolare di un permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in
Italia – non lontano dal confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che
ha dichiarato, da una parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di
fuori di quelli professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì
al venerdì e di aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il
sabato e la domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia
dopo l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di
disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né
in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce
degli elementi concreti agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto
in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il
presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero
frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere
le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.
Al
riguardo cfr. pure STCA 38.2015.47 del 20 gennaio 2016; STCA 38.2015.5 del 3
febbraio 2016; STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016; STCA 38.2015.76 del 24
marzo 2016 e STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016.
Infine
in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N.
61.
pag. 281 e citata sopra, il Tribunale federale ha confermato una sentenza
del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando:
"
(…) Nella misura in cui
l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi alla risposta
alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend", egli
non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente
la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande potere
discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento
delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62 e rinvii). Questo per non
nascondere che l'accezione data dal ricorrente è oltretutto poco credibile.
Infatti, a una domanda sufficientemente circostanziata, ci si attende una
risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo, indipendentemente dalla risposta a
quella domanda, alla luce di tutti gli elementi oggettivi di questo caso
concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente concludere nel senso auspicato
dal ricorrente.
7.7
Il
ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il ricorrente contesta
lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non
potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase
del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la
quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter
Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il
ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato
ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha
rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016
consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello statuto di
frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali,
poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del
Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia
dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015
del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER,
Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota
marginale 997, pag. 2573 con riferimenti). (…)”
2.6
Il
Regolamento (CE) 883/2004 prevede, inoltre, all’art. 65 par. 2 terza frase che
il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo
Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro
nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin,
op.cit. pag. 683).
Questa
disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la
loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131
V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.
Questi
assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui
hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il
Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte
segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei
trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro
attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da
un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14
aprile 2010).
Lo statuto di lavoratore falso
frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del
20.
novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015
relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno
come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011
al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere.
Inoltre con giudizio
38.2015.17
del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso
frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in
Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di
durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in
Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro
proprietà.
Anche
con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale
lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L
e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in
ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno
lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro
regolare nel suo Stato di residenza.
In una sentenza 38.2014.10 del
6.
agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al
consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un
assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in
disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale
(guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata
(aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal
prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso
la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.
Neppure è stato riconosciuto
lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016
concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1°
giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento nel
2014.
– alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come
responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata
indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42
ore suddivise in cinque giorni lavorativi.
Questa Corte non ha potuto
pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato considerato (in un
secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa pendente causa
davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti la tipologia
dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i rientri
sporadici nel suo Paese di residenza - falso frontaliere, poiché
il caso è sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77). Il
Presidente del TCA, nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni caso citato
le sentenze cantonali da cui emerge un’interpretazione restrittiva della
nozione di falso frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA 38.2015.53
del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015).
In
tale contesto è utile ricordare che secondo il Tribunale federale nella
categoria dei lavoratori falsi frontalieri fanno parte
segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei
trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro
attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da
un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14
aprile 2010; decisione U2 della Commissione ammnistrativa per il
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante
il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012).
In
una sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016 questo Tribunale ha innanzitutto
negato che l’assicurato che lavorava in Svizzera presso una ditta di impieghi
temporanei fosse un vero frontaliere, in quanto il medesimo ha sempre
dichiarato di rientrare in Italia una volta al mese e che a volte lavorava
anche il sabato e la domenica.
Il
TCA ha poi concluso che si trattava di un falso frontaliere, poiché la
situazione del ricorrente (al beneficio presso X. di impieghi temporanei che
talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) era assimilabile a
quella dei lavoratori stagionali.
In una sentenza 38.2016.62 del
15.
marzo 2017 questa Corte ha, invece, concluso che non si era in presenza di
un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici
giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in
cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di
durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).
2.7
Nella presente
fattispecie, l’assicurato l’11 dicembre 2018 ha dichiarato alla Cassa di
risiedere a __________ 5 giorni la settimana prima del licenziamento e 4 giorno
la settimana dopo la perdita dell’occupazione (cfr. consid. 2.3.).
In data 14 maggio 2019 egli ha
indicato che andava a trovare la figlia in qualche fine settimana “in quanto
facendo il rappresentante per __________ dovevo anche viaggiare dunque andavo a
trovarla quando riuscivo” (cfr. consid. 2.3.).
Ne discende che, dal profilo
del diritto internazionale, applicando il principio della dichiarazione della
prima ora e il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. consid.
2.4
), l’assicurato deve essere considerato un frontaliere vero con diritto
alle prestazioni di disoccupazione in Italia.
Va
infine rilevato che, anche volendo ammettere che il rientro in Italia non
avveniva ogni settimana, la conclusione non sarebbe quella auspicata dalla
parte ricorrente.
L’insorgente,
infatti, visto, da un lato, che __________ è situata non lontano dal confine
svizzero (www.it.viamichelin.ch),
dall’altro, che disponeva di un contratto di durata indeterminata (cfr. consid.
2.3
) ed era occupato professionalmente nei giorni feriali - ritenuto che si
recava in Italia il sabato e la domenica -, non può essere qualificato come
falso frontaliere, analogamente a quanto deciso da questa Corte nelle STCA
38.2019.51
dell’11 novembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA
38.2017.77
del 12 marzo 2018; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017 consid.
2.5
; STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e
diversamente da quanto deciso nelle STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016 e STCA
38.2015.39
del 9 marzo 2016 consid. 2.11. (cfr. consid. 2.6.).
Anche da questo profilo,
dunque, va negato all’assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti