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Decisione

38.2019.51

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 novembre 2019Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali

l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in

Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf; www.conslugano.

esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe), è

utile osservare che la stessa è un indizio che va valutato congiuntamente ad

altri elementi, per stabilire se un assicurato ha oppure no costituito la propria

residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.).

L’iscrizione

all’AIRE, pertanto, di per sé non comprova la residenza effettiva nel nostro

Paese.

Ininfluente ai fini della

presente vertenza risulta, poi, la circostanza fatta valere dalla parte

ricorrente secondo cui l’assicurata disponesse di un permesso B il quale

consente di assentarsi dalla Svizzera per un massimo di sei mesi prima di

essere considerato scaduto (cfr. doc. I pag. 7).

È vero che l’art. 61 cpv.

2 LStr prevede che se lo straniero lascia la Svizzera senza notificare la

propria partenza, il permesso di soggiorno di breve durata decade dopo tre mesi

e il permesso di dimora e il permesso di domicilio dopo sei mesi. Il permesso

di domicilio può, su richiesta, essere mantenuto per quattro anni.

È altrettanto vero, tuttavia,

che la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si

distingue in particolare dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri.

Il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle decisioni rese in materia di

diritto degli stranieri. La concessione di un determinato permesso è soltanto

un elemento, che deve essere corroborato però da altri elementi oggettivi

concordanti (cfr. consid. 2.2.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.

e 4.4.; DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.).

A ragione, dunque, nella

decisione su opposizione del 2 agosto 2019 la Sezione del lavoro ha stabilito

che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12

LADI, così come definito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.), non

è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 dl 5 agosto 2019;

STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF

8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2018.16 del 28

settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30

settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4

settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376).

2.5. Vista la conclusione alla

quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurata possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle

disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire

de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions

Romandes, 2014, pag. 683 n. 24).

Il

1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la

Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati

membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in

particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di

sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid.

3 pag. 146; DTF 128 V 315, con

riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta

l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e

facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A

di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro

relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14

giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai

lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si

spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il

regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le

modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo

all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai

lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della

Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121

LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a

questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid.

1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una

decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha

attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile

2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n.

883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE)

n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr.

DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n.

987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che

stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo

al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il

regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere

alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF

138 V 392 consid. 4.1.3).

Questi

regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012

pag. 4) in vigore per la Svizzera dal Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012,

la nouvelle Convention 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1;

(cfr. B. Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux

assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12

agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF

8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD

I-2018 N. 61 pag. 281).

L’art.

11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono

soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che

una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro

è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

In

materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per

principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,

massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V

88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag.

683).

Per

quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha

previsto delle regole differenti.

Secondo

l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore

frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma

in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna

in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In

effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una

volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…)

dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal

proposito il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile

a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore

frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai

sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi

assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro

caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art.

1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare

consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La

persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso

della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro

diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di

lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia

delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come

se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate

dall'istituzione dello Stato membro competente.”).

Gli

assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a

LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di

residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase

del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel

corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato

membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale

Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del

lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona

che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a

disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato

la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a

del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Nella

STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD

I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà

(e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro,

permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento

(DTF 142 V 590 consid.

4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione

europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).

In

una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato

frontaliera un’assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia - dove

aveva acquistato una casa- - che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o

due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il

convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine

en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du

règlement”.).

In

applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza

38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del

diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava

considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine

settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il

centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.

Le

medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo

2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità

di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava

in Italia una volta per settimana.

Con

analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una

sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da

un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui

emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione

coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.

Il

successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con

sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha

sottolineato che “la ricorrente non si confronta in alcun modo con le

motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi

sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro,

ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e

quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.

In

una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero

frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto

che egli rientrava in Italia una volta per settimana.

Il

TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del

lavoro e firmato anche dall’assicurato, oltre che su di un Rapporto della Polizia

cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e

sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.

Il

Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in

RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo

manifestamente infondato e osservando:

"

(…) È peraltro anche più probabile

che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge,

ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva

costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale

evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in

Svizzera del ricorrente. (…)”

In

un’altra sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha stabilito che “un

ricorrente, titolare di un permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in

Italia – non lontano dal confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che

ha dichiarato, da una parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di

fuori di quelli professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì

al venerdì e di aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il

sabato e la domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia

dopo l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di

disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né

in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce

degli elementi concreti agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto

in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il

presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero

frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere

le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.

Al

riguardo cfr. pure STCA 38.2015.47 del 20 gennaio 2016; STCA 38.2015.5 del 3

febbraio 2016; STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016; STCA 38.2015.76 del 24

marzo 2016 e STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016.

Infine

in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N.

61 pag. 281 e citata sopra, il Tribunale federale ha confermato una sentenza

del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando:

"

(…)

Nella misura in cui l'assicurato si concentra

sull'apprezzamento dei giudici ticinesi alla risposta alla domanda sulla

frequenza di rientro in Italia "nel weekend", egli non ne dimostra la

manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la sua opinione

a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande potere discrezionale di cui

Considerandi

fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62 e rinvii). Questo per non

nascondere che l'accezione data dal ricorrente è oltretutto poco credibile.

Infatti, a una domanda sufficientemente circostanziata, ci si attende una

risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo, indipendentemente dalla risposta a

quella domanda, alla luce di tutti gli elementi oggettivi di questo caso

concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente concludere nel senso auspicato

dal ricorrente.

7.7

Il

ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il ricorrente contesta

lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale cantonale delle

assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non

potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase

del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la

quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter

Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente

non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente

dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a

un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2

con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero

atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali,

poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del

Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia

dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015

del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER,

Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota

marginale 997, pag. 2573 con riferimenti). (…)”

2.6

Il

Regolamento (CE) 883/2004 prevede, inoltre, all’art. 65 par. 2 terza frase che

il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo

Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro

nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin,

op.cit. pag. 683).

Questa

disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la

loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131

V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.

Questi

assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui

hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

Il

Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte

segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei

trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro

attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa

frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del

12.

agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).

Lo statuto di lavoratore falso

frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del

20.

novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015

relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno

come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011

al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere.

Inoltre con giudizio

38.2015.17

del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso

frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in

Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di

durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in

Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro

proprietà.

Anche

con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale

lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L

e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in

ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno

lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro

regolare nel suo Stato di residenza.

In una sentenza 38.2014.10 del

6.

agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al

consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un

assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in

disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale

(guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata

(aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal

prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso

la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.

Neppure è stato riconosciuto

lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016

concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1°

giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento nel

2014.

– alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come

responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata

indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42

ore suddivise in cinque giorni lavorativi.

Questa Corte non ha potuto

pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato considerato (in un

secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa pendente causa

davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti la tipologia dell'attività

svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i rientri sporadici nel

suo Paese di residenza - falso frontaliere, poiché il caso è

sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77). Il Presidente

del TCA, nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni caso citato le sentenze

cantonali da cui emerge un’interpretazione restrittiva della nozione di falso

frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA 38.2015.53

del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015).

In

tale contesto è utile ricordare che secondo il Tribunale federale nella

categoria dei lavoratori falsi frontalieri fanno parte

segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei

trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro

attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da

un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14

aprile 2010; decisione U2 della Commissione ammnistrativa per il

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante

il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.

883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012).

In

una sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016 questo Tribunale ha innanzitutto

negato che l’assicurato che lavorava in Svizzera presso una ditta di impieghi

temporanei fosse un vero frontaliere, in quanto il medesimo ha sempre

dichiarato di rientrare in Italia una volta al mese e che a volte lavorava

anche il sabato e la domenica.

Il

TCA ha poi concluso che si trattava di un falso frontaliere, poiché la

situazione del ricorrente (al beneficio presso X. di impieghi temporanei che

talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) era assimilabile a

quella dei lavoratori stagionali.

In una sentenza 38.2016.62 del

15.

marzo 2017 questa Corte ha, invece, concluso che non si era in presenza di

un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici

giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in

cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di

durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).

2.7

Nella presente fattispecie

l’insorgente, il 12 febbraio 2019, ha dichiarato alla Cassa di recarsi a __________

“almeno 4 volte al mese” (cfr. doc. 10/4).

Il 28 febbraio 2019, alla

domanda della Cassa di specificare nel dettaglio la frequenza e se quando si

recava in Italia pernottava lì, l’assicurata ha risposto che “intendo che la

domenica vado a mangiare regolarmente a casa dei miei genitori a __________,

parto la mattina e torno la sera” (cfr.doc. 10/5).

Sentita dalla Sezione del

lavoro l’11 aprile 2019, la ricorrente ha indicato che precedentemente

all’iscrizione in disoccupazione andava dalla sua famiglia una volta alla

settimana, la domenica a pranzo, mentre successivamente “sto più a casa mia”

- dove peraltro aveva tutte le sue masserizie e gli effetti personali -

anche pernottando. In tale occasione la medesima ha, inoltre, affermato di

essere disponibile al collocamento al 100% dal lunedì al venerdì, in quanto nei

fine settimana “vorrei poter andare dai miei genitori” (cfr. doc. 12).

Non va, d’altronde,

dimenticato che la situazione alloggiativa dell’insorgente in Ticino è sempre

stata precaria (cfr. consid. 2.4.).

Anche __________, presso

cui l’assicurata ha indicato alloggiare dal gennaio 2019, nel maggio 2019 ha

asserito che RI 1 “per il week-end si recava spesso dai suoi genitori a __________

(...)” (cfr.doc. R)

Ne discende che dal profilo

del diritto internazionale l’insorgente, applicando il criterio della

verosimiglianza preponderante (cfr. consid. 2.4.), deve essere considerata una

frontaliera vera con diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.

Va,

infine, rilevato che, anche volendo ammettere che il rientro in Italia non

avveniva ogni settimana, la conclusione non sarebbe quella auspicata dalla

parte ricorrente.

L’insorgente,

infatti, visto, da un lato, che __________ è situata non lontano dal confine

svizzero (www.it.viamichelin.ch), dall’altro, che disponeva sia presso __________

sia presso __________ di un contratto di durata indeterminata (cfr. consid.

2.3

) ed era occupata professionalmente nei giorni feriali - ritenuto che si

recava dalla famiglia in Italia la domenica (cfr. doc. 12) -, non può essere

qualificata, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione del lavoro (cfr.

doc. 16=M), come falsa frontaliera, analogamente a quanto deciso da questa

Corte nelle STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2017.77 del 12 marzo

2018; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017 consid. 2.5.; STCA 38.2016.62 del 15

marzo 2017 e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e diversamente da quanto deciso

nelle STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016 e STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016

consid. 2.11. (cfr. consid. 2.6.).

In

ogni caso l’insorgente, anche volendola considerare, per pura ipotesi di lavoro,

quale falsa frontaliera, non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo, visto

che non ha comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza

(cfr. consid. 2.3.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7.; STF

8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 4.2.2.; STCA 38.2018.3 del 27 agosto 2018

consid. 2.6.).

Anche

da questo profilo, dunque, va negato all’assicurata il diritto all’indennità di

disoccupazione.

2.8

Alla

luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla

Sezione del lavoro il 2 agosto 2019, che ha avallato la precedente decisione

del 29 aprile 2019 e negato alla ricorrente il diritto all’indennità di

disoccupazione dal 10 dicembre 2018 (cfr. consid. 1.1.), deve essere

confermata.

2.9

Deve ancora essere verificato

se la ricorrente possa essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

In

realtà la domanda dell’insorgente deve essere intesa solo come richiesta di

assunzione delle spese di patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in

materia di assicurazione contro la disoccupazione è per principio gratuita

(cfr. art. 61 lett. a LPGA;

art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo l’art. 28 cpv. 2

Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta

dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011,

in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag.

263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre giusta l’art. 3

cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e

dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione

al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr.

DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il TCA, nella presente

fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole (cfr. STF 8C_291/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 6; STF

8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I

446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA

1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale presupposto difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. DTF 140 V 521 consid. 9.1.; STF

9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre

2000.

nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia

251).

A tale proposito si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF

8C_26/2010 del 27 maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05

del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29

agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 140 V 521 consid.

9.1

; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso concreto, alla

luce in particolare della LADI, del Regolamento (CE) n. 883/2004, della

giurisprudenza pubblicata nella Raccolta

ufficiale delle sentenze del Tribunale federale, nel sito www.bger.ch, rispettivamente www.sentenze.ti.ch,

nonché nella Rivista ticinese di diritto, la presente vertenza appariva,

dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento

della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole

erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto

ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli atti emerge in

modo indubbio che il presupposto del

centro degli interessi personali in Svizzera non è adempiuto e che nemmeno dal

profilo del diritto internazionale la ricorrente ha diritto alle prestazioni

LADI (cfr. consid. 2.4.; 2.7.).

Di primo acchito, dunque,

si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito

favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 42.2017.31 del 25 settembre

2017; STCA 42.2016.16 del 5 aprile 2017; STCA 42.2015.10 del 16 marzo 2016; STCA

38.2007.100

del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA

35.2002.32

del 9 luglio 2002).

In simili condizioni, non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

2.10

Siccome

l’insorgente ha ricorso contro la decisione su opposizione del 2 agosto 2019

con la quale la parte resistente, oltre a confermare il proprio provvedimento

del 29 aprile 2019 (cfr. doc. B; 16=M), le ha negato il gratuito patrocinio per

la procedura amministrativa, chiedendo l’assistenza giudiziaria nell’estensione

massima possibile (cfr. doc. B; I; consid. 1.1.; 1.2.), il TCA esamina pure la

correttezza del provvedimento emesso dalla Sezione del lavoro il 2 agosto 2019

da quest’ultimo profilo.

In

proposito è utile, per inciso, osservare che per i provvedimenti incidentali,

quali quelli relativi all'assistenza giudiziaria, non va applicata la procedura

di opposizione (cfr. art. 52 cpv. 1 LPGA; STCA 39.2004.4 del 10 dicembre 2004

consid. 2.25.).

L'art.

37.

LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti

all'assicuratore, applicabile in virtù del rinvio di cui agli art. 65 Las e 33

cpv. 3 Laps, prevede:

" La parte può farsi

rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura

in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)

L’assicuratore può

esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura

scritta. (cpv. 2)

Finché la parte non

revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)

Se le circostanze lo

esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"

Qualora,

dunque, un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue

conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia

priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito

patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).

Al

riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer

1/05 pag. 70-71; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.

In

casu, alla luce di quanto esposto al considerando precedente in merito al fatto

che il procedimento non avesse probabilità di esito favorevole, correttamente la

Sezione del lavoro ha negato alla ricorrente il gratuito patrocinio per la

procedura di opposizione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti