38.2019.51
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11 novembre 2019Italiano50 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2019.51
rs
Lugano
11 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 agosto 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 agosto 2019 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 2 agosto 2019 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione
del 29 aprile 2019 (cfr. doc. 16=M) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a
beneficiare di indennità di disoccupazione a far tempo dal 10 dicembre 2018, in
quanto, da una parte, l’assicurata non risiede in Svizzera, dall’altra, deve
essere considerata una vera lavoratrice frontaliera.
L’amministrazione ha pure
respinto la domanda dell’assicurata tendente all’ottenimento dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura di opposizione, poiché “la
vertenza appariva d’acchito destinata all’insuccesso” (cfr. doc. B).
1.2. Contro
questa decisione RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa e il conseguente riconoscimento
delle indennità di disoccupazione dal 10 dicembre 2018.
La
parte ricorrente ha, inoltre, postulato l’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.
L’insorgente,
dopo aver precisato, tramite il proprio patrocinatore, di avere comunicato la
propria partenza dalla Svizzera a far tempo dal 1° luglio 2019 e aver così
limitato la domanda di indennità di disoccupazione al periodo 10 dicembre 2018
– 30 giugno 2019, a sostegno delle proprie pretese ricorsuali, ha segnatamente
addotto:
" (…) RI 1,
a dispetto di quanto indicato nelle precedenti sedi di giudizio, ha - ovvero aveva
- la sua residenza effettiva (condizione oggettiva) e l’intenzione di
stabilirsi durevolmente (condizione soggettiva) a __________, dove si trova il
suo centro degli interessi. Infatti, fino al momento in cui non ha lasciato,
come descritto in precedenza, la Svizzera con effetto allo luglio 2019 (doc. N)
- risiedeva
effettivamente in __________ a __________, sulla base di un permesso di dimora
B "UE AELS" (doc. O); permesso che, preme evidenziarlo, ai sensi
dell'art. 61 cpv. 2 LStr, dà comunque il diritto allo straniero di assentarsi
dalla Svizzera per un massimo di 6 mesi, prima di essere considerato decaduto;
- era
iscritta all'A.I.R.E. a far tempo dal 15.05.2018 come residente appunto a
Lugano (doc. P); per quanto attiene poi al Comune di __________, nel quale
l'Ufficio resistente sottende risiedere la ricorrente, esso certifica che
"gli effetti giuridici di tale iscrizione (all'AIRE, ndr) decorrono dal
15/05/2018" (doc. P);
- i
genitori della stessa confermano entrambi che la ricorrente passava da loro
solo di tanto in tanto (avendo peraltro la stessa confermato in occasione del
suo verbale dell'n aprile 2019 trattarsi comunque solo per lo più della
domenica per pranzo), trascorrendo la stragrande maggioranza del tempo a
Lugano, e che solo durante il periodo di malattia è rientrata da loro per
essere - giustamente - supportata psicologicamente (doc. Q), essendo peraltro
stata, come accennato in precedenza, pesantemente ingiuriata ed avendo tentato
anche l'atto estremo (dovendo dunque a maggior ragione fare astrazione da
precedenti giurisprudenziali, trovandoci di fronte ad una fatti specie
particolare); urge evidenziare come, così come confermato dai di lei genitori
(ibidem), la ricorrente avrebbe avuto un contratto di locazione ad ella
intestato, se solo non avesse perso il suo lavoro presso __________ a qualche
settimana dall'inizio dello stesso (trovandosi infatti ancora purtroppo nel
periodo di prova: doc. D);
- l'inquilina
dell'appartamento dove ella ha vissuto (doc. R, con l'avallo della proprietà,
doc. S), così come un terzo disinteressato (doc. T), hanno confermato che la
ricorrente passava la maggior parte del tempo a __________, dove risiedeva con
l'intenzione di rimanervi, essendo alla ricerca di un'altra occupazione
lavorativa a tempo indeterminato; a proposito di tale sistemazione, la stessa
non può essere considerata precaria e provvisoria ai fini della sua intenzione
di risiedere stabilmente in Svizzera, poiché va ribadito che fosse intesa a
titolo gratuito proprio a motivo del fatto che la Signora RI 1 aveva appena
perso il lavoro e si era ritrovata, con soli 7 giorni di preavviso, senza
alcuna entrata finanziaria (così come del resto confermato dalla Signora __________,
doc. R);
- nei
diversi social network cui la stessa è iscritta, aveva espressamente indicato
di vivere in Ticino, a __________ (doc. U);
- aveva
un interesse ricreativo nella Regione, avendo giocato, finché non si è
infortunata prima e ammalata poi a seguito del suo primo licenziamento, a
pallavolo presso la palestra dell'Istituto Scolastico in __________ a __________,
ogni giovedì sera dalle 20.00 alle 22.00 (i Signori __________ e __________
possono se del caso confermarlo); naturalmente non è l'unico interesse
ricreativo, avendo nel tempo costruito altri rapporti d'amicizia con altre
persone della Regione;
- aveva
un interesse finanziario nella Regione, detenendo un conto postale dal mese di
novembre 2017 (doc. V);
- aveva
una polizza di cassa malati che pagava regolarmente (doc. W).
Per quanto concerne l'automobile, se è vero che la stessa si
trovava a __________ presso la casa dei genitori, va anche precisato (cosa che
alla ricorrente non è stato possibile fare nel suo verbale 11aprile 2019) che a
seguito dei fatti che hanno condotto al licenziamento della Signora RI 1 da __________
nel corso del mese di novembre 2018, qualche tempo dopo la stessa si è
ritrovata proprio la vettura (parcheggiata di fronte all'abitazione di __________
a __________) completamente vandalizzata, per cui, l'ha portata presso il suo
carrozziere di fiducia in Italia, dove è rimasta, non potendo sostenere le
spese di sdoganamento, non essendo nemmeno certa di trovare un altro lavoro, a
maggior ragione dopo essere stata licenziata per la seconda volta. Proprio per
l'impossibilità di utilizzare la sua auto in quel periodo, avendo meno possibilità
di muoversi da sola e rientrare a casa dell'amica, è rimasta un po' più spesso
presso i suoi genitori. Si precisa comunque che la maggior parte del tempo la
trascorreva comunque sempre a __________.
(…) preme evidenziare come la stessa, nel periodo in cui è stata
iscritta alla disoccupazione, e fino alla sua partenza dalla Svizzera, sia rimasta
nel nostro Paese inoltrando innumerevoli ricerche d'impiego e consegnandole
sempre puntualmente al suo consulente dell'Ufficio regionale di collocamento
(il già citato Signor __________).
(…)” (Doc. I)
1.3. Nella
sua risposta del 10 settembre 2019 la Sezione del lavoro ha proposto di
respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’11
settembre 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per
presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste
silenti.
2.1. Oggetto della presente
vertenza è la questione di sapere se RI 1 abbia diritto oppure no a indennità
di disoccupazione tutt’al più (il 31 gennaio 2019 il suo nominativo è stato
annullato dalla banca dati COLSTA a seguito di una prolungata inabilità
lavorativa al 100%; cfr. doc. 2/3. La reiscrizione all’Ufficio regionale di
collocamento di __________ ha avuto luogo a decorrere dal 1° aprile 2019; cfr.
doc. 3/2) per il lasso di tempo dal 10 dicembre 2018 alla fine di giugno 2019.
In
effetti il 26 giugno 2019 la ricorrente ha iniziato un’attività lavorativa a
tempo pieno per la società __________ a __________ e dal 1° luglio 2019 l’assicurata
ha dichiarato di essere rientrata in Italia (cfr. doc. 21/1; 21; N).
2.2. Uno
dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr.
art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art.
12 LADI precisa che "in deroga all'articolo 13 LPGA, gli
stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera,
fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di
un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
Questo concetto di residenza,
basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una
residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante
un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie
relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali,
ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione
di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal
domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art.
13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli
stranieri (DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi
e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (cfr.
STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto
2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,
massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
In
una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale
ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente
pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere
all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016
del 19 gennaio 2017 consid. 2).
In
una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63
pag. 309, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui
sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile
che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge,
ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva
in un bilocale con il figlio.
In
una sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha
ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità
di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c).
Questa condizione vale pure per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato
dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004,
benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci
che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quel caso di specie,
l’assicurato non risiedeva in Svizzera e non soddisfaceva quindi il presupposto
di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle
prestazioni non era della Confederazione.
In
una sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando
inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del
TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione,
ha evidenziato che:
"
(…) la Corte in modo
particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e
mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano
del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non
potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre
2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione.”
In
una sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il
diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il
centro delle relazioni personali in Svizzera dove viveva sua madre e dove i
figli andavano a scuola, aveva la residenza effettiva in Francia dove con la
moglie è proprietario di una villa.
In
una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato
manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72
del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato
frontaliere vero, rilevando:
"
(…) che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato,
negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente
avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze
persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata
la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri
figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva
ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto
l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare
genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra
lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri
settimanali in Italia mai effettuati. (…)”
In una sentenza 8C_186/2017
del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio
2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si
trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si è
trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come
falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e
mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5
locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il
ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il
quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine
settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in
Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era
tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle
relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni
personali, era in Italia.
L’Alta Corte ha al riguardo
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce
aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento
sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide
un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa
dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che
risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia;
sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è
condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013
del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società
sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale
ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di
valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle
assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente
dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel
Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di
espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza
in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior
rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che
l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La
conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con
altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto
in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del
resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al
di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche
ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 già citata sopra, STF
8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata
in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.
2.3. Nella
presente evenienza questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del
diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se
risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la
residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un
certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr.
consid. 2.2.).
RI 1 (__________ 1989), di
nazionalità italiana (cfr. doc. 3) e laureata in ingegneria gestionale presso
il __________ di __________ (cfr. doc. 6), nel novembre 2017 ha ottenuto un
permesso B UE/AELS (cfr. doc. 7).
Dal 1° novembre 2017
l’insorgente è stata assunta a tempo indeterminato dalla __________ in qualità
di __________ al 100%. Il contratto di lavoro prevedeva che “nell’ambito
delle proprie mansioni il collaboratore potrà essere incaricato di svolgere
attività per terzi (imprese acquisitrici) nella forma del prestito di personale”
(cfr. doc. 4).
L’assicurata ha, infatti,
lavorato come consulente esterna presso __________ (cfr. doc. B; 6).
Il 12 novembre 2018 RI 1
ha concluso direttamente con __________ un contratto di lavoro a tempo pieno di
durata indeterminata (“the employment contract is permanent”; doc. 5).
Il rapporto di impiego è stato disdetto il 30 novembre 2018 per il 7 dicembre 2018
(cfr. doc. 5/1).
La ricorrente si è
iscritta in disoccupazione il 1° dicembre 2018 con effetto dall’8 dicembre 2018
(cfr. doc. 2/2).
Il 31 gennaio 2019 il suo
nominativo è stato annullato dalla banca dati COLSTA a seguito di prolungata
inabilità al lavoro del 100% (cfr. doc. 2/3).
La __________ ha assunto
nuovamente l’insorgente dal 25 febbraio 2019 mediante un contratto di durata
indeterminata al 100% (cfr. doc. 4/1) che è stato rescisso il 18 marzo 2019 con
effetto da fine marzo 2019 (cfr. doc. 4/2).
Il 22 marzo 2019
l’assicurata si è riannunciata per il collocamento a partire dal 1° aprile 2019
(cfr. doc. 3/2).
La Cassa cantonale di
disoccupazione (Cassa), il 28 marzo 2019, ha sottoposto il caso della
ricorrente alla Sezione del lavoro per decisione, in particolare per stabilire
se era residente in Svizzera, osservando:
" La persona
in oggetto si è annunciata presso la nostra cassa disoccupazione a decorrere
dal 10 dicembre 2018. La stessa è in possesso di un permesso B a decorrere dal 1°
novembre 2017.
Al momento del suo annuncio in
disoccupazione la signora era residente a __________ e viveva sola, a decorrere
invece dal 1° gennaio 2019 l’assicurata vive presso la famiglia __________, la
famiglia vive in un appartamento di 4 locali e che, a dire dell’assicurata, la
ospita gratuitamente facendola dormire nella camera di uno dei figli.
Da un controllo con l’Ufficio regionale di
collocamento si evince che, compilando i loro documenti, la signora dichiara
ancora adesso di vivere sola.
L’assicurata, sentita personalmente presso
la Cassa, ha dichiarato di recarsi in Italia tutte le domeniche dalla famiglia
per il pranzo domenicale.
L’assicurata ha anche dichiarato di essere
proprietaria di un’autovettura che lascia in Italia presso l’abitazione dei
genitori e di effettuare i suoi spostamenti in Ticino a piedi o con l’auto
prestatale dal fratello.” (Doc. 10)
La Sezione del lavoro ha,
quindi, convocato l’assicurata per l’11 aprile 2019 perché fornisse alcune
precisazioni in merito alla sua situazione personale (cfr. doc. 11).
Dal relativo verbale
emerge segnatamente che dal 1° novembre 2017 al 31 dicembre 2018 la ricorrente ha
abitato a __________ in un bilocale su due piani, in una casa in costruzione ma
abitabile, messole a disposizione da un amico, __________, senza contratto di
locazione e alcuna spesa. In quel periodo quale recapito forniva, però,
l’indirizzo di __________ a __________ presso un’amica, __________, che non
abita in Ticino ma è proprietaria di case.
La ricorrente ha indicato
che il 1° gennaio 2019 era andata ad abitare presso un’altra amica, __________,
conosciuta tramite una sua amica di quando lavorava presso __________, in __________
a __________. L’appartamento della signora __________, in cui abitava con i
figli di 9 e 22 anni (il marito in quel periodo non risiedeva lì) era composto
di quattro locali, oltre alla cucina separata, i servizi e un piccolo locale.
L’assicurata ha precisato che non pagava alcuna pigione, che in quel periodo
era aiutata finanziariamente da suo padre e che le sue masserie, nonché gli
effetti personali si trovavano tutti da sua madre a __________ vicino a __________,
dove i genitori erano proprietari di un appartamento in cui vivevano anche suo
fratello e sua sorella (cfr. doc. 10/5).
La medesima durante
l’audizione davanti alla parte resistente ha asserito che prima della
disoccupazione si recava in Italia presso la sua famiglia una volta alla
settimana la domenica per il pranzo e che successivamente all’annuncio per il
collocamento stava più a casa sua - dove pernottava anche alcuni giorni - che a
casa di Sabra, come in particolare nei periodi di inabilità lavorativa.
L’insorgente, alla domanda
“Dove si reca nel tempo libero?”, ha risposto che “non esco di casa e
sto a casa. In precedenza uscivo il giovedì sera, giocavo a pallavolo con una
squadra di __________. Se parliamo di una serata con i miei amici, la
trascorrevo a __________” (cfr. doc. 12).
Il 12 aprile 2019
l’assicurata, tramite un messaggio di posta elettronica, ha specificato
segnatamente, da un lato, che le sue masserizie si trovavano a __________,
perché il posto da __________ era solo momentaneo e reperito all’ultimo momento
non immaginando di perdere l’impiego. Dall’altro, che la signora __________ non
è una sua amica, bensì un contatto avuto tramite un’amica che le ha concesso di
mettere il suo nome al posto del suo sulla buca delle lettere in __________ a __________
(cfr. doc. 13).
2.4. Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia preliminarmente
che nell'ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle
dichiarazioni della prima ora, nel senso di dare la precedenza - in presenza di
versioni contraddittorie di un assicurato - alle affermazioni fatte subito dopo
l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche
(cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3
novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018
N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).
In
concreto la ricorrente - nata nel 1989, nubile, senza figli e che ha indicato
di essersi trasferita in Svizzera nel novembre 2017, poiché aveva reperito
l’impiego presso __________ (cfr. doc. 12) -, non ha mai avuto in Ticino una
situazione alloggiativa stabile.
In
effetti, come visto sopra, la medesima avrebbe dapprima - nel 2017/2018 - avuto
a disposizione da parte di un amico un bilocale in costruzione a __________,
avendo comunque quale recapito per la posta un indirizzo di __________ (__________)
concessole da un contatto ricevuto da un’amica.
Nel
gennaio 2019 sarebbe poi stata ospitata da __________ gratuitamente nel suo
appartamento di __________. L’assicurata stessa ha in ogni caso affermato che i
suoi effetti personali e le masserizie si trovavano a __________ dove vivono i
suoi genitori, suo fratello e sua sorella (cfr. doc. 10/5) e dove, dopo
l’iscrizione in disoccupazione, pernottava anche per alcuni giorni, come nel
periodo di inabilità lavorativa a dicembre 2018 e inizio 2019.
La
medesima, in occasione dell’audizione con la Sezione del lavoro ha sì indicato
che in Ticino giocava a pallavolo, ma ha precisato che se per tempo libero si
intendeva una serata con i suoi amici, allora la trascorreva a __________ (cfr.
doc. 12).
L’assicurata, inoltre, ha
asserito di disporre di un’automobile intestata a lei che si trovava a __________
presso la casa dei suoi genitori e che aveva intenzione di immatricolare in
Svizzera ma che il tutto si era arenato con il licenziamento (cfr. doc. 12).
Nel ricorso la stessa ha specificato di avere portato l’auto dal suo carrozziere
di fiducia in Italia dopo averla trovata vandalizzata a __________ e che poi è
rimasta in Italia non potendo sostenere le spese di sdoganamento (cfr. doc. I
pag. 8).
Visti
gli elementi appena analizzati, questa Corte ritiene che esistano già dubbi
sulla residenza effettiva in Svizzera dell’assicurata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni caso, il TCA deve
concludere che nel periodo in questione (dicembre 2018 – giugno 2019), anche
volendo ammettere che l’insorgente risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi
interessi personali, soprattutto quelli familiari, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore
delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_651/2018 del 1°
febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF
8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017
consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.;
STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid.
3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF
126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ha
continuato a essere in Italia, e meglio a __________ dove i suoi genitori con
suo fratello e sua sorella abitano in un appartamento di loro proprietà.
L’insorgente
non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo
considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua
residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.), la quale
esige come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle
relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF
8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”;
STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137
“Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha
precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178:
“Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato
il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel
loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il
centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la
realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede
all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V
465).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,
massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata.
La ricorrente stessa, del
resto, in un foglio manoscritto del 12 febbraio 2019 indirizzato alla Cassa ha
indicato che “sono legata alla Svizzera solo per il lavoro” (cfr.doc.
10/4).
La medesima, anche davanti
alla Sezione del lavoro l’11 aprile 2019, ha dichiarato che, essendo un
ingegnere, non accettava occupazioni non qualificate con stipendio inferiore a
fr. 70'000.-- annui e che senza tali condizioni se ne sarebbe ritornata in
Italia (cfr. doc. 12).
Ciò è stato confermato nel
messaggio di posta elettronica del 12 aprile 2019 all’amministrazione, in cui l’insorgente
ha puntualizzato che “...non sono disponibile a coprire impieghi al di sotto
delle mie competenze e della mia professionalità. Ma, avendo scelto il Ticino solo
come Paese per poter meglio crescere nella mia professione e anche con un
compenso sicuramente più motivante che in Italia, se non potessi più godere di
questa possibilità che mi era stata data, ma che mi ero guadagnata (e tanto
sudata, credetemi!), tornerei in Italia a fare il mio lavoro piuttosto che
stare qui a farne uno che mi “sminuirebbe” e, quindi, non vi sarebbe più alcuna
ragione di rimanere in Ticino.” (Doc. 13)”
L’assicurata ha peraltro
lasciato definitivamente la Svizzera a fine giugno 2019 quando ha reperito
un’occupazione in Italia a tempo pieno e di durata indeterminata (cfr. doc. N;
doc. 21/1).
Per
quanto concerne l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero -
AIRE (ai sensi dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 “Anagrafe e
censimento degli italiani all'estero” i
cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano
all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della
circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre
la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti
Fatti
i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali
l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in
Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf; www.conslugano.
esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe), è
utile osservare che la stessa è un indizio che va valutato congiuntamente ad
altri elementi, per stabilire se un assicurato ha oppure no costituito la propria
residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.).
L’iscrizione
all’AIRE, pertanto, di per sé non comprova la residenza effettiva nel nostro
Paese.
Ininfluente ai fini della
presente vertenza risulta, poi, la circostanza fatta valere dalla parte
ricorrente secondo cui l’assicurata disponesse di un permesso B il quale
consente di assentarsi dalla Svizzera per un massimo di sei mesi prima di
essere considerato scaduto (cfr. doc. I pag. 7).
È vero che l’art. 61 cpv.
2 LStr prevede che se lo straniero lascia la Svizzera senza notificare la
propria partenza, il permesso di soggiorno di breve durata decade dopo tre mesi
e il permesso di dimora e il permesso di domicilio dopo sei mesi. Il permesso
di domicilio può, su richiesta, essere mantenuto per quattro anni.
È altrettanto vero, tuttavia,
che la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si
distingue in particolare dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri.
Il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle decisioni rese in materia di
diritto degli stranieri. La concessione di un determinato permesso è soltanto
un elemento, che deve essere corroborato però da altri elementi oggettivi
concordanti (cfr. consid. 2.2.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.
e 4.4.; DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.).
A ragione, dunque, nella
decisione su opposizione del 2 agosto 2019 la Sezione del lavoro ha stabilito
che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12
LADI, così come definito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.), non
è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 dl 5 agosto 2019;
STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF
8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2018.16 del 28
settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30
settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4
settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376).
2.5. Vista la conclusione alla
quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurata possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle
disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire
de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions
Romandes, 2014, pag. 683 n. 24).
Il
1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in
particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid.
3 pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta
l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e
facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A
di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro
relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14
giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il
regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le
modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121
LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a
questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid.
1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una
decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha
attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile
2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE)
n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr.
DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n.
987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che
stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo
al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il
regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere
alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF
138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi
regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012
pag. 4) in vigore per la Svizzera dal Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012,
la nouvelle Convention 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1;
(cfr. B. Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux
assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12
agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF
8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD
I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art.
11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono
soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che
una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro
è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In
materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per
principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,
massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V
88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag.
683).
Per
quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha
previsto delle regole differenti.
Secondo
l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore
frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma
in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna
in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In
effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una
volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…)
dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal
proposito il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile
a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore
frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai
sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi
assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro
caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art.
1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare
consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La
persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso
della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro
diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di
lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia
delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come
se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate
dall'istituzione dello Stato membro competente.”).
Gli
assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a
LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di
residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase
del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel
corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale
Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del
lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona
che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a
disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato
la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a
del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Nella
STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD
I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà
(e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro,
permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento
(DTF 142 V 590 consid.
4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione
europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).
In
una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato
frontaliera un’assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia - dove
aveva acquistato una casa- - che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o
due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il
convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine
en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du
règlement”.).
In
applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza
38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del
diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava
considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine
settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il
centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.
Le
medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo
2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità
di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava
in Italia una volta per settimana.
Con
analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una
sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da
un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui
emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione
coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.
Il
successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con
sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha
sottolineato che “la ricorrente non si confronta in alcun modo con le
motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi
sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro,
ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e
quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.
In
una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero
frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto
che egli rientrava in Italia una volta per settimana.
Il
TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del
lavoro e firmato anche dall’assicurato, oltre che su di un Rapporto della Polizia
cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e
sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.
Il
Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in
RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo
manifestamente infondato e osservando:
"
(…) È peraltro anche più probabile
che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge,
ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva
costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale
evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in
Svizzera del ricorrente. (…)”
In
un’altra sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha stabilito che “un
ricorrente, titolare di un permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in
Italia – non lontano dal confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che
ha dichiarato, da una parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di
fuori di quelli professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì
al venerdì e di aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il
sabato e la domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia
dopo l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di
disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né
in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce
degli elementi concreti agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto
in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il
presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero
frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere
le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.
Al
riguardo cfr. pure STCA 38.2015.47 del 20 gennaio 2016; STCA 38.2015.5 del 3
febbraio 2016; STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016; STCA 38.2015.76 del 24
marzo 2016 e STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016.
Infine
in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N.
61 pag. 281 e citata sopra, il Tribunale federale ha confermato una sentenza
del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando:
"
(…)
Nella misura in cui l'assicurato si concentra
sull'apprezzamento dei giudici ticinesi alla risposta alla domanda sulla
frequenza di rientro in Italia "nel weekend", egli non ne dimostra la
manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la sua opinione
a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande potere discrezionale di cui
Considerandi
fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62 e rinvii). Questo per non
nascondere che l'accezione data dal ricorrente è oltretutto poco credibile.
Infatti, a una domanda sufficientemente circostanziata, ci si attende una
risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo, indipendentemente dalla risposta a
quella domanda, alla luce di tutti gli elementi oggettivi di questo caso
concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente concludere nel senso auspicato
dal ricorrente.
7.7
Il
ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il ricorrente contesta
lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non
potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase
del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la
quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter
Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente
non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente
dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a
un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2
con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero
atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali,
poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del
Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia
dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015
del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER,
Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota
marginale 997, pag. 2573 con riferimenti). (…)”
2.6
Il
Regolamento (CE) 883/2004 prevede, inoltre, all’art. 65 par. 2 terza frase che
il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo
Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro
nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin,
op.cit. pag. 683).
Questa
disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la
loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131
V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.
Questi
assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui
hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il
Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte
segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei
trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro
attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa
frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del
12.
agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).
Lo statuto di lavoratore falso
frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del
20.
novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015
relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno
come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011
al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere.
Inoltre con giudizio
38.2015.17
del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso
frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in
Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di
durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in
Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro
proprietà.
Anche
con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale
lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L
e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in
ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno
lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro
regolare nel suo Stato di residenza.
In una sentenza 38.2014.10 del
6.
agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al
consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un
assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in
disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale
(guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata
(aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal
prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso
la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.
Neppure è stato riconosciuto
lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016
concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1°
giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento nel
2014.
– alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come
responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata
indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42
ore suddivise in cinque giorni lavorativi.
Questa Corte non ha potuto
pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato considerato (in un
secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa pendente causa
davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti la tipologia dell'attività
svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i rientri sporadici nel
suo Paese di residenza - falso frontaliere, poiché il caso è
sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77). Il Presidente
del TCA, nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni caso citato le sentenze
cantonali da cui emerge un’interpretazione restrittiva della nozione di falso
frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA 38.2015.53
del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015).
In
tale contesto è utile ricordare che secondo il Tribunale federale nella
categoria dei lavoratori falsi frontalieri fanno parte
segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei
trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro
attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da
un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14
aprile 2010; decisione U2 della Commissione ammnistrativa per il
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante
il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012).
In
una sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016 questo Tribunale ha innanzitutto
negato che l’assicurato che lavorava in Svizzera presso una ditta di impieghi
temporanei fosse un vero frontaliere, in quanto il medesimo ha sempre
dichiarato di rientrare in Italia una volta al mese e che a volte lavorava
anche il sabato e la domenica.
Il
TCA ha poi concluso che si trattava di un falso frontaliere, poiché la
situazione del ricorrente (al beneficio presso X. di impieghi temporanei che
talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) era assimilabile a
quella dei lavoratori stagionali.
In una sentenza 38.2016.62 del
15.
marzo 2017 questa Corte ha, invece, concluso che non si era in presenza di
un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici
giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in
cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di
durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).
2.7
Nella presente fattispecie
l’insorgente, il 12 febbraio 2019, ha dichiarato alla Cassa di recarsi a __________
“almeno 4 volte al mese” (cfr. doc. 10/4).
Il 28 febbraio 2019, alla
domanda della Cassa di specificare nel dettaglio la frequenza e se quando si
recava in Italia pernottava lì, l’assicurata ha risposto che “intendo che la
domenica vado a mangiare regolarmente a casa dei miei genitori a __________,
parto la mattina e torno la sera” (cfr.doc. 10/5).
Sentita dalla Sezione del
lavoro l’11 aprile 2019, la ricorrente ha indicato che precedentemente
all’iscrizione in disoccupazione andava dalla sua famiglia una volta alla
settimana, la domenica a pranzo, mentre successivamente “sto più a casa mia”
- dove peraltro aveva tutte le sue masserizie e gli effetti personali -
anche pernottando. In tale occasione la medesima ha, inoltre, affermato di
essere disponibile al collocamento al 100% dal lunedì al venerdì, in quanto nei
fine settimana “vorrei poter andare dai miei genitori” (cfr. doc. 12).
Non va, d’altronde,
dimenticato che la situazione alloggiativa dell’insorgente in Ticino è sempre
stata precaria (cfr. consid. 2.4.).
Anche __________, presso
cui l’assicurata ha indicato alloggiare dal gennaio 2019, nel maggio 2019 ha
asserito che RI 1 “per il week-end si recava spesso dai suoi genitori a __________
(...)” (cfr.doc. R)
Ne discende che dal profilo
del diritto internazionale l’insorgente, applicando il criterio della
verosimiglianza preponderante (cfr. consid. 2.4.), deve essere considerata una
frontaliera vera con diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.
Va,
infine, rilevato che, anche volendo ammettere che il rientro in Italia non
avveniva ogni settimana, la conclusione non sarebbe quella auspicata dalla
parte ricorrente.
L’insorgente,
infatti, visto, da un lato, che __________ è situata non lontano dal confine
svizzero (www.it.viamichelin.ch), dall’altro, che disponeva sia presso __________
sia presso __________ di un contratto di durata indeterminata (cfr. consid.
2.3
) ed era occupata professionalmente nei giorni feriali - ritenuto che si
recava dalla famiglia in Italia la domenica (cfr. doc. 12) -, non può essere
qualificata, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione del lavoro (cfr.
doc. 16=M), come falsa frontaliera, analogamente a quanto deciso da questa
Corte nelle STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2017.77 del 12 marzo
2018; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017 consid. 2.5.; STCA 38.2016.62 del 15
marzo 2017 e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e diversamente da quanto deciso
nelle STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016 e STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016
consid. 2.11. (cfr. consid. 2.6.).
In
ogni caso l’insorgente, anche volendola considerare, per pura ipotesi di lavoro,
quale falsa frontaliera, non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo, visto
che non ha comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza
(cfr. consid. 2.3.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7.; STF
8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 4.2.2.; STCA 38.2018.3 del 27 agosto 2018
consid. 2.6.).
Anche
da questo profilo, dunque, va negato all’assicurata il diritto all’indennità di
disoccupazione.
2.8
Alla
luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla
Sezione del lavoro il 2 agosto 2019, che ha avallato la precedente decisione
del 29 aprile 2019 e negato alla ricorrente il diritto all’indennità di
disoccupazione dal 10 dicembre 2018 (cfr. consid. 1.1.), deve essere
confermata.
2.9
Deve ancora essere verificato
se la ricorrente possa essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
In
realtà la domanda dell’insorgente deve essere intesa solo come richiesta di
assunzione delle spese di patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in
materia di assicurazione contro la disoccupazione è per principio gratuita
(cfr. art. 61 lett. a LPGA;
art. 29 cpv. 1 Lptca).
Secondo l’art. 28 cpv. 2
Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta
dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011,
in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag.
263-264) - prevede:
" L’assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre giusta l’art. 3
cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e
dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione
al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr.
DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il TCA, nella presente
fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole (cfr. STF 8C_291/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 6; STF
8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I
446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA
1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. DTF 140 V 521 consid. 9.1.; STF
9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre
2000.
nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia
251).
A tale proposito si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF
8C_26/2010 del 27 maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05
del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF
124.
I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 140 V 521 consid.
9.1
; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso concreto, alla
luce in particolare della LADI, del Regolamento (CE) n. 883/2004, della
giurisprudenza pubblicata nella Raccolta
ufficiale delle sentenze del Tribunale federale, nel sito www.bger.ch, rispettivamente www.sentenze.ti.ch,
nonché nella Rivista ticinese di diritto, la presente vertenza appariva,
dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento
della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole
erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, come esposto
ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli atti emerge in
modo indubbio che il presupposto del
centro degli interessi personali in Svizzera non è adempiuto e che nemmeno dal
profilo del diritto internazionale la ricorrente ha diritto alle prestazioni
LADI (cfr. consid. 2.4.; 2.7.).
Di primo acchito, dunque,
si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito
favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 42.2017.31 del 25 settembre
2017; STCA 42.2016.16 del 5 aprile 2017; STCA 42.2015.10 del 16 marzo 2016; STCA
38.2007.100
del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA
35.2002.32
del 9 luglio 2002).
In simili condizioni, non
essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la
domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.
2.10
Siccome
l’insorgente ha ricorso contro la decisione su opposizione del 2 agosto 2019
con la quale la parte resistente, oltre a confermare il proprio provvedimento
del 29 aprile 2019 (cfr. doc. B; 16=M), le ha negato il gratuito patrocinio per
la procedura amministrativa, chiedendo l’assistenza giudiziaria nell’estensione
massima possibile (cfr. doc. B; I; consid. 1.1.; 1.2.), il TCA esamina pure la
correttezza del provvedimento emesso dalla Sezione del lavoro il 2 agosto 2019
da quest’ultimo profilo.
In
proposito è utile, per inciso, osservare che per i provvedimenti incidentali,
quali quelli relativi all'assistenza giudiziaria, non va applicata la procedura
di opposizione (cfr. art. 52 cpv. 1 LPGA; STCA 39.2004.4 del 10 dicembre 2004
consid. 2.25.).
L'art.
37.
LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti
all'assicuratore, applicabile in virtù del rinvio di cui agli art. 65 Las e 33
cpv. 3 Laps, prevede:
" La parte può farsi
rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura
in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)
L’assicuratore può
esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura
scritta. (cpv. 2)
Finché la parte non
revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)
Se le circostanze lo
esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"
Qualora,
dunque, un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue
conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia
priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito
patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).
Al
riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer
1/05 pag. 70-71; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.
In
casu, alla luce di quanto esposto al considerando precedente in merito al fatto
che il procedimento non avesse probabilità di esito favorevole, correttamente la
Sezione del lavoro ha negato alla ricorrente il gratuito patrocinio per la
procedura di opposizione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti