38.2019.52
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12 dicembre 2019Italiano19 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2019.52
DC/sc
Lugano
12 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 agosto 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 giugno 2019 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del
24 giugno 2019 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente
decisione dell’8 aprile 2019 (cfr. doc. 61-66) ed ha negato a RI 1, iscrittosi
in disoccupazione dal 14 gennaio 2019, il diritto alle indennità argomentando:
" (…) Nell'evenienza
concreta emerge come il qui opponente abbia presentato alla Cassa una domanda
d'indennità di disoccupazione a decorrere dal 14 gennaio 2019. Il Signor RI 1
ha dichiarato d'aver prestato la propria attività lavorativa presso la società __________
dal 01 settembre 2015 al 31 agosto 2018. Si rileva come fino al 31 maggio 2018
il Signor RI 1 fosse amministratore unico della società, successivamente membro
del Consiglio d'amministrazione e da gennaio 2019 al 25 aprile 2019 azionista
della società.
La Cassa prende atto come, anche in sede di opposizione, non siano
emersi elementi che possano modificare il precedente giudizio. Infatti il
signor RI 1, malgrado le dimissioni da amministratore unico e successivamente
dal Consiglio d'amministrazione, ha detenuto fino al 25 aprile 2019 oltre il
30% del pacchetto azionario della società.
La Cassa ha riconosciuto il diritto alle indennità di
disoccupazione dal 26 aprile 2019, data in cui anche le azioni sono state
vendute. (…)” (Doc. B)
1.2. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il
suo patrocinatore chiede che il diritto alle indennità di disoccupazione sia da
subito riconosciuto:
" (…)
8. Occorre fare tuttavia le seguenti precisazioni:
- da
oltre un anno il ricorrente non ha alcuna influenza sulla società, con la quale
è in lite per il pagamento degli stipendi da febbraio 2018 a dicembre 2018;
- da
oltre un anno egli è stato escluso dal Consiglio di amministrazione e a
dicembre gli è stata revocata la carica, a testimonianza del fatto del
progressivo allontanamento dalla società, che di fatto lo ha per finire escluso
da ogni presa di decisione in merito all'attività della stessa;
- le
azioni da lui ancora attualmente detenute non hanno alcun valore commerciale e
non gli consentono di avere alcuna concreta influenza sulle decisioni
societarie.
Prove: richiamo dell'intero incarto presso la cassa cantonale
di disoccupazione.
9. Come viene
messo in evidenza dalla stessa Cassa nella propria decisione su opposizione, il
diritto a percepire le indennità per disoccupazione di un membro dell'organo
supremo di una società deve essere analizzato nel singolo caso alla luce delle
circostanze concrete, al fine di comprendere la portata del potere decisionale
di cui effettivamente dispone la persona interessata.
Dagli atti emerge un quadro piuttosto
chiaro: il Signor RI 1 è stato progressivamente tagliato fuori da ogni attività
societaria ed è tuttora coinvolto con la stessa in complicate vicende giudiziarie.
Ciò testimonia come al momento della richiesta delle indennità, la portata del
suo potere di decisione in seno alla società fosse di fatto azzerato.
Prove: richiamo dell'intero incarto presso la cassa cantonale
di disoccupazione.
10. Ne discende
che nel momento in cui ha notificato la propria richiesta di indennità, sebbene
detenesse oltre il 30% del pacchetto azionario, il Signor RI 1 non aveva una
posizione analoga a quella del datore di lavoro in seno alla __________.
Prove: richiamo dell'intero incarto presso la cassa cantonale
di disoccupazione.
11. Si segnala in
aggiunta che la Cassa ha richiesto al ricorrente della documentazione che non è
in suo possesso, in quanto di pertinenza esclusiva della __________ e a cui
egli non ha accesso. Si chiede dunque che questo lodevole Tribunale provveda ad
ordinarne la produzione alla __________.
Trattasi in particolare dei seguenti documenti:
- copia atto di costituzione della società;
- copia dei documenti di vendita società / quote;
- copia del libro degli azionisti;
- copia
dell'organigramma prima della sua uscita dalla società e dopo la sua uscita
della società.” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 17
settembre 2019 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
2. Nell'evenienza
concreta emerge che il Sig. RI 1, nel corso del termine quadro per il periodo
di contribuzione (14 gennaio 2017 – 13 gennaio 2019), ha svolto l'attività
lavorativa presso la spettabile __________ dal 01 settembre 2015 al 31 agosto
2018 in qualità di direttore (rivendicando il salario fino al 31 dicembre
2018). La Cassa ha preso atto come il Sig. RI 1 fosse stato amministratore
unico della società con firma individuale fino al 31 maggio 2018 e,
successivamente, azionista e membro del consiglio d'amministrazione, detenendo
il 33.18% delle azioni.
Dalla documentazione agli atti si è
potuto evincere come il ricorrente, dimissionario dalla carica di membro del
consiglio d'amministrazione, abbia tuttavia mantenuto, anche dopo il suo
licenziamento, il 33.18% delle azioni e questo fino al 25 aprile 2019.
Alla luce di quanto esposto al
considerando precedente, la Cassa ha ritenuto esservi un rischio di abuso e ha
quindi negato il diritto alle prestazioni con la decisione qui contestata.
Orbene, la Cassa rimarca come con il
ricorso, non siano stati apportati nuovi elementi atti a modificare quanto
precedentemente deciso. Di fronte al possesso di pressappoco un terzo delle
azioni della società, anche se il Sig. RI 1 sostiene come queste non avessero
valore commerciale, la Cassa ha ritenuto che, di fatto, egli poteva ancora
godere di un certo potere decisionale in seno alla società e, di fronte ad un
rischio di abuso, ha ritenuto non essere realizzate le condizioni per
riconoscere il diritto alle prestazioni richieste.
3. Si osserva
infine come un assicurato che riveste una posizione analoga a quella di un
datore di lavoro, ha diritto all'ID soltanto se ha lasciato definitivamente
l'azienda o se ha cessato definitivamente di occupare tale posizione. Ciò deve
poter essere dimostrato in base a criteri chiari, che non lasciano sussistere
alcun dubbio (ad es. la sola disdetta dei rapporti di lavoro non permette di
concludere che l'assicurato non occupa più una posizione analoga a quella di un
datore di lavoro).
Nel presente caso, visto che il
ricorrente ha mantenuto la posizione analoga a quella di un datore di lavoro
fino al 25 aprile 2019, la Cassa gli ha riconosciuto il diritto all'ID a
partire dal 26 aprile 2019.
La Cassa deve tuttavia prendere atto
come nel suo ricorso il Sig. RI 1, sorprendentemente, dopo averle indicato di
aver venduto l'interezza del suo pacchetto azionario al fine di ottenere il
diritto alle prestazioni richieste, affermi di detenere ancora delle azioni
della __________.
La Cassa si riserva pertanto la
possibilità di approfondire la questione e se del caso di sopprimere il diritto
alle prestazioni, così come di richiedere la restituzione delle prestazioni
ottenute finora.
4 Visto quanto
precede, anche in sede ricorsuale, la Cassa ribadisce che il ricorrente ha
mantenuto, almeno sino al 25 aprile 2019 (ed oltre, nel caso in cui non avesse
realmente ceduto il pacchetto azionario), una posizione analoga a quella di un
datore di lavoro. (…)” (Doc. III)
1.4. Il 18 settembre 2019 il TCA
ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali
ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
2.1. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione
è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e art. 10 LADI).
L’art. 31 cpv. 3 LADI
prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i lavoratori, la
cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del
datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
Fatti
I disposti relativi
all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma
corrispondente.
Ciò non comporta,
tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto
alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.
Con decisione pubblicata
in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha infatti
esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione
dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007
consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione
professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità
di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima,
continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.
Nelle sentenze pubblicate
in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in
SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre, deciso che un dipendente membro del
consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b
del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi
dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del
consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che
sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui
esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016;
STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C
102/04 del 15 giugno 2005).
In una sentenza
8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi
temi le seguenti considerazioni:
" (…) Il
primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un
impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv.
3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di
quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura
aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali.
Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle
indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che
essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel
registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi
rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un
diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà
partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid.
3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del
consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la
legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,
che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle
decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema
direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b
CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio
d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,
quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori
accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta
posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21
pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è
pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008,
la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne
discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la
giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la
precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego.
(…)"
Questo
Tribunale sottolinea che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V
234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche
quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di
indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione
professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro
coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del
16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).
Questo
principio è stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016,
nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2. Dans
plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid.
4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement
de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la
loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de
travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante
leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur
activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des
conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF
123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un
risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte
économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement
et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec
l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible
pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en
reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut
pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à
un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des
liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant
d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si
elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait
- justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut
toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les
liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de
celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du
conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que
Considerandi
celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un
employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a
lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à
indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité
indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable,
du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui
occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte
de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur
l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit
à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à
celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"
Il rischio d’abuso non
esiste dunque più quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni
legame con la ditta.
Sempre secondo la
giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art.
809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di
amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF
8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02
del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3
marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23
gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio
2017).
In una sentenza
8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso
di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare
l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente
cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per
eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in quella
fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché,
malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era
rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di
una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.
Il TF, con giudizio
8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N. 5 pag. 132, ha
stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di
disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più
iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro,
continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a
prestazioni LADI.
L’Alta Corte ha, in
particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e
la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia
gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente
occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella
di un datore di lavoro.
In una sentenza
8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un
giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di
disoccupazione a un’assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo
ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito
finanziariamente alla costituzione dell’azienda, aveva mantenuto in seno alla
Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.
Al proposito B. Rubin, in
“Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 99,
ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" Dans une Sàrl, les associés qui n’occupent pas la fonction de gérant
ne sont pas d’emblée exclus du droit.
Un examen de leur pouvoir effectif d’influencer les
décisions de l’entreprise est nécessaire (arrêt du 19 décembre 2006 [C 267/05] consid. 4).
26.
Pour les
personnes licenciées qui ne font pas formellement partie d’un organe dirigeant
mais qui disposent encore d’une part sociale, leur droit ne pourra être exclu
que si leur part est importante (en principe d’au moins 30%) ou si la
possibilité d’influencer les décisions est considérable pour d’autres motifs,
par exemple en raison de liens de parenté avec d’autres personnes jouissant
d’un pouvoir décisionnel important (arrêts du 13 février 2009
[8C_1044/2008] ; 10 avril 2006 [C 61/05] ; 27 janvier 2005 [C
45/04] ; 14 mars 2003 [C 120/02].”
In
una sentenza 38.2016.65 del 6 marzo 2017 il TCA ha escluso il diritto
all’indennità per insolvenza nel caso di un assicurato che deteneva un terzo
del capitale sociale di una Sagl, costituita da una società anonima, la quale
aveva sottoscritto con il ricorrente e altri due soci a tale scopo un mandato
fiduciario.
In quell’occasione il TCA
si è così espresso:
" (…) Da
questo documento risulta con evidenza, come sostenuto a ragione
dall’amministrazione (cfr. doc. 62-63), che X. _________, attraverso la Z. _________,
era di fatto compartecipe finanziario in ragione di un terzo della B. _________
(cfr. doc. 45 – 47; le affermazioni del rappresentante del ricorrente nello
scritto del 1° settembre 2014 inviato al datore di lavoro nel quale evidenzia
“come grazie al fondamentale apporto – finanziario lavorativo – del mio
mandante la B. _________ ha potuto essere costituita e da dicembre 2013 a
maggio 2014, su 38 fatture solo 2 non sono state frutto della sua
intermediazione. Il tutto senza sinora essere stato retribuito come da
contratto di lavoro 20 dicembre 2013.”, doc. 43 e le precisazioni dello stesso
assicurato del 1° luglio 2016, “Di fatto come socio ho contribuito unicamente a
versare 1/3 del capitale sociale (andato perso, visto che le quote sono
detenute dalla Z. _________), e ad apporre il mio avvallo presso la banca dove
abbiamo aperto il conto.”, doc. 52).
Già solo per questa importante partecipazione finanziaria
superiore al 30% (cfr. Rubin op.cit. al consid. 2.4 in fine), che oltretutto
non risulta esplicitamente, X. _________, anche se non era formalmente iscritto
come socio gerente, non ha diritto all’indennità per insolvenza. (…)”
A proposito della
partecipazione finanziaria importante come motivo per escludere il diritto alle
prestazioni vedi pure STF 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009; STCA 38.2016.12
del 5 settembre 2016; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012; STCA 38.2008.3 del
12.
marzo 2008.
2.2
Nell’evenienza concreta
risulta dagli atti dell’incarto che l’assicurato è stato dipendente della __________
sino al 31 dicembre 2018 in qualità di direttore (cfr. doc. 78).
Egli è stato
amministratore unico della ditta fino al 31 maggio 2018 e successivamente
membro del Consiglio di amministrazione (cfr. doc. 93-94).
Fino al 25 aprile 2019 il
ricorrente è poi stato azionista della ditta (cfr. doc. 40), detenendo il
33.
% delle azioni della società (146 azioni al portatore, cfr. doc. 68, su
440.
azioni, cfr. doc. 93).
Alla luce di questi
elementi, richiamata la giurisprudenza riprodotta al consid. 2.1 e segnatamente
lo scopo della stessa che è quello di prevenire eventuali abusi, a ragione
l’amministrazione ha negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione
fino al momento in cui (almeno apparentemente, cfr. consid. 1.3) ha ceduto le
sue azioni.
La compartecipazione
finanziaria del ricorrente nella società (consistente nel possesso di più del
30% delle azioni) era infatti tale da poter influenzare risolutivamente le
decisioni del datore di lavoro (cfr. STCA 38.2016.65 del 6 marzo 2017 e la STCA
38.2017.10
del 31 marzo 2017 confermata dalla STF 8C_354/2017 del 27 ottobre
2017, che ha lasciato aperta questa questione; per un diverso caso vedi STCA
38.2019.2
del 18 marzo 2019 relativa ad un assicurato che aveva una
partecipazione finanziaria di solo il 2,5%).
La decisione su
opposizione del 24 giugno 2019 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti