38.2019.54
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6 novembre 2019Italiano11 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2019.54
rs
Lugano
6 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2019 di
RI 1
contro
la decisione incidentale del 15 luglio 2019 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 7 giugno
2019 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha sospeso RI 1 dal diritto
all’indennità di disoccupazione per 35 giorni in applicazione degli art. 30
cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI, e meglio perché avrebbe fornito
con il suo comportamento (in particolare la mancata esecuzione di un ordine) al
datore di lavoro - la società __________ di __________ - motivo per rescindere
con effetto immediato, il 3 aprile 2019, il contratto di impiego concluso il 1°
luglio 2016 in qualità di agente immobiliare (cfr. doc. C; 3; 5).
1.2. Contro il provvedimento del 7
giugno 2019 l’assicurato, il 30 giugno 2019, ha interposto opposizione facendo
valere di non avere comunicato al datore di lavoro i nominativi delle persone
che gli avevano dato l’incarico di vendere la casa, poiché, da una parte, erano
dei suoi contatti personali, peraltro confrontati ad una delicata situazione
familiare che richiedeva sensibilità, nonché comprensione. Dall’altra, il
responsabile della società, datrice di lavoro, si era in ogni caso rifiutato di
assumere tale mandato.
RI 1 ha, inoltre, indicato
che “contesto interamente il licenziamento con effetto immediato alle
istanze giudiziarie competenti” (cfr. doc. B).
1.3. La Cassa, il 15 luglio 2019, ha
emesso una decisione incidentale con cui ha sospeso la procedura d’opposizione
fino alla decisione definitiva in merito alla vertenza pendente davanti alla
Pretura di __________ relativa al licenziamento con effetto immediato (cfr.
doc. A).
1.4. Contro la decisione
incidentale del 15 luglio 2019 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
chiedendo l’annullamento della medesima, come pure della sanzione di 35 giorni.
Egli ha precisato di essere la parte lesa e di essere stato lui ad avviare una
procedura giuridica nei confronti del suo ex datore di lavoro (cfr. doc. I).
1.5. La Cassa, il 30 settembre
2019, ha osservato:
" (…) In
caso di licenziamento con effetto immediato, giustificato o meno, occorre
esaminare se va pronunciata, una sospensione per disoccupazione imputabile
all’assicurato. Tuttavia, le circostanze legate a questo tipo di licenziamento sono
spesso oggetto di lunghi procedimenti giudiziari volti a determinare se l’assicurato
abbia eventuali pretese salariali o di risarcimento nei confronti del suo ex dator
di lavoro.
La presunta responsabilità dell’assicurato
nel proprio licenziamento sarà stabilita soltanto al termine del procedimento
giudiziario. Può succedere che il termine d’esecuzione della sospensione
previsto all’art. 30 cpv. 3 LADI scada prima di tale data.
È quindi necessario pronunciare ed eseguire
senza indugio una sospensione per disoccupazione colposa se, dopo aver sentito
l’assicurato, sussistono importanti indizi contro di lui. Nella decisione
occorre indicare che quest’ultima sarà sostituita da una nuova decisione al
termine del procedimento in materia di diritto del lavoro indipendentemente
dall’esito della controversia. Se l’assicurato interpone opposizione contro la
decisione di sospensione per disoccupazione colposa della cassa, quest’ultima
deve sospendere il procedimento fino alla conclusione del provvedimento in
materia di diritto del lavoro (decisione pregiudiziale).
Se da tale procedimento risulta che non può
essere imputata alcuna colpa all’assicurato in merito alo scioglimento del
rapporto di lavoro, la decisione di sospensione va annullata.” (Doc. III)
1.6. L’11 ottobre 2019
l’assicurato ha asserito che la penalità inflittagli senza una vera colpa al
momento della perdita del lavoro l’ha costretto a indebitarsi e ha gravato
ulteriormente su una situazione personale divenuta improvvisamente e inaspettatamente
molto difficile (cfr. doc. V).
1.7. Con scritto pervenuto al TCA
il 22 ottobre 2019 la parte resistente ha formulato le proprie osservazioni
(cfr. doc. VII).
1.8. Il doc. VII è stato trasmesso
per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del
10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. La
costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che
costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.;
STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre
2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131
V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).
Nella presente fattispecie
la decisione del 15 luglio 2019 riguarda esclusivamente la sospensione della
procedura di opposizione concernente la sanzione di 35 giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione inflitta all’assicurato per avere fornito al
datore di lavoro motivo di licenziamento (cfr. doc. A; B; C; consid. 1.1.-1.3.).
Ogni
altra questione, in particolare concernente un eventuale risarcimento danni (cfr.
doc. V), esula dalla presente causa.
Di
conseguenza questa Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da
quella che attiene alla correttezza o meno della sospensione della procedura di
opposizione relativa alla penalità di 35 giorni.
2.3. Giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA
le decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali.
L’art.
56 LPGA prevede che:
"
Le decisioni su
opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere
impugnate mediante ricorso. (cpv. 1)
Il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione. (cpv. 2)
Ai
sensi dell’art. 57 LPGA ogni Cantone istituisce un tribunale delle assicurazioni
per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali.
Contro
le decisioni incidentali non è dato, dunque, il rimedio dell’opposizione bensì,
di principio, del ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr.
Fatti
U. Kieser, ATSG-Kommentar, 3° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2015, ad art. 52, n. 44).
La
LPGA, tuttavia, non contempla alcunché relativamente alla questione di sapere
se e quando vanno emesse decisioni incidentali e se le stesse possono essere
impugnate in modo indipendente.
Ciò
non significa che con l’adozione della LPGA si sia voluto prescindere dalla
condizione di ricevibilità del pregiudizio irreparabile di cui all’art. 46 PA
(cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.).
Nei
lavori preparatori, infatti, non risulta alcuna indicazione in tal senso. Al
contrario il legislatore ha affermato di non voler introdurre alcun cambiamento
con l’art. 56 LPGA (cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; FF
1991 II 263; U. Kieser, op. cit., ad art. 56, n. 16).
Ne
discende che in virtù di un principio giuridico generale anche nel caso di
decisioni incidentali che ricadono nel campo di applicazione della LPGA deve
essere avantutto esaminata la condizione di ammissibilità del danno
irreparabile (cfr. STF 9C_548/2010 del 10 agosto 2010 consid. 3.2.; STFA H
111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; DTF 132 V 93 consid.
6.1.; U. Kieser, op. cit., ad art. 56, n. 17).
2.4. Un danno può
essere qualificato d’irreparabile soltanto se causa un inconveniente di natura
giuridica; ciò è il caso allorquando una decisione finale, anche se favorevole
alla parte ricorrente, non lo eliminerebbe completamente (cfr. DTF 139 V 42
consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Da questo punto
di vista, un pregiudizio economico o puramente fattuale - come il
prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo - non può essere considerato quale danno irreparabile (cfr. STF
8C_13/2019 del 23 gennaio 2019 consid. 1.2.; DTF 142 III 798
consid. 2.2; 141 III 395 consid.
2.1; 138 III 333 consid.
1.3.1; 137 V 314 consid.
2.2.1). La questione di sapere se si è in presenza di un tale danno si valuta in
relazione agli effetti della decisione incidentale sulla causa principale,
rispettivamente sulla procedura principale (cfr. DTF 141 III 80 consid.
1.2).
Spetta
alla parte ricorrente allegare e dimostrare la possibilità che una decisione
incidentale le causi un danno irreparabile (cfr. DTF 134 III 426
consid. 1.2 e riferimenti ivi menzionati), a meno che la presenza di
quest’ultimo appaia a priori data (cfr. STF 8C_871/2013 del 20 dicembre 2013
consid. 1.2;8C_780/2011 del 4 dicembre 2012 consid. 1.2.1);
Il
Tribunale federale di regola nega l’esistenza di un pregiudizio irreparabile
nel caso di impugnazione di decisioni di sospensione della causa fino alla
Considerandi
definizione di un’altra procedura pendente dal cui esito dipende anche il
giudizio della vertenza sospesa (cfr. STF 9C_828/2015 del 3 dicembre 2015; STFA
H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.; SVR 1996 IV Nr. 93 pag. 281; U. Kieser, op. cit., ad art. 56, n. 19).
Eccezionalmente
è stato ammesso il pregiudizio irreparabile nel caso di una vertenza
riguardante la continuazione dell’erogazione di prestazioni dell’assicurazione
malattia, in quanto la sospensione di tale causa in attesa dell’esito di una
procedura AI pendente provocava per un assicurato uno squilibrio finanziario
che avrebbe potuto costringerlo a misure inaccettabili (cfr. STFA H 111/06 del
22.
novembre 2006 consid. 4.1.).
Per
completezza giova rilevare che in una sentenza B 5/05 del 17 luglio 2006 l’Alta
Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che il ricorso contro
una decisione incidentale di sospensione della causa non solo è ricevibile nel
caso di pregiudizio irreparabile, ma a maggior ragione si deve entrare nel
merito dell’impugnativa - indipendentemente dal presupposto del pregiudizio
irreparabile - quando nel ricorso viene fatta valere espressamente (e non in
modo evidentemente immotivato) una ritardata giustizia oppure vengono addotti
elementi fattuali che possono configurare una ritardata giustizia. Concerne poi
il giudizio di merito la questione di sapere se è effettivamente data una
ritardata giustizia (cfr. STF 2C_1156/2018 del 12 luglio 2019 consid. 4.4.1.; STFA
H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.2.).
2.5
In concreto la decisione
incidentale impugnata non è suscettibile di causare al ricorrente un danno
irreparabile.
In effetti la sospensione
della procedura di opposizione relativa alla sanzione di 35 giorni dal diritto
all’indennità di disoccupazione ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI non causa
all’assicurato un danno di natura giuridica che non può essere eliminato dalla
decisione finale nel caso in cui essa sia favorevole al medesimo (cfr. consid.
2.4
).
Al riguardo va osservato
che, a dipendenza dell’esito della vertenza pendente in Pretura e avviata dal
ricorrente concernente il suo licenziamento, la penalità inflittagli dalla
Cassa potrebbe essere annullata (al riguardo cfr. decreto 38.2018.57 del 15
maggio 2019 con cui il TCA ha stralciato dai ruoli il ricorso di un’assicurata
che era stata sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per 20 giorni
perché ritenuta colpevole per la perdita del proprio impiego, in quanto la
Cassa competente, contestualmente alla risposta di causa, ha annullato la
sanzione a seguito della procedura civile contro il datore di lavoro che ha
portato a stabilire che i motivi del licenziamento non potevano essere
attribuiti a colpa da parte dell'assicurata).
In tale ipotesi
l’assicurato riceverebbe le relative indennità di disoccupazione (è escluso,
infatti, il riconoscimento
dell'effetto sospensivo in caso di opposizione/ricorso contro una decisione di
sospensione del diritto all'indennità ex art. 30 LADI; cfr. art. 100 cpv. 4
LADI; DTF 124 V 82; STCA 38.2012.44 del 19 novembre 2012, il cui ricorso al TF
è stato ritenuto inammissibile, non ossequiando le esigenze formali necessarie,
con giudizio 8C_965/2012 del 19 dicembre 2012).
Siccome
non è dimostrato che dalla decisione incidentale del 15 luglio 2019 possa
insorgere un danno irreparabile per l’insorgente, fa difetto un presupposto per
l’entrata in materia nel relativo ricorso.
L’impugnativa
dell’11 settembre 2019 va, dunque, dichiarata irricevibile.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti