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Decisione

38.2019.54

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 novembre 2019Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

U. Kieser, ATSG-Kommentar, 3° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2015, ad art. 52, n. 44).

La

LPGA, tuttavia, non contempla alcunché relativamente alla questione di sapere

se e quando vanno emesse decisioni incidentali e se le stesse possono essere

impugnate in modo indipendente.

Ciò

non significa che con l’adozione della LPGA si sia voluto prescindere dalla

condizione di ricevibilità del pregiudizio irreparabile di cui all’art. 46 PA

(cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.).

Nei

lavori preparatori, infatti, non risulta alcuna indicazione in tal senso. Al

contrario il legislatore ha affermato di non voler introdurre alcun cambiamento

con l’art. 56 LPGA (cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; FF

1991 II 263; U. Kieser, op. cit., ad art. 56, n. 16).

Ne

discende che in virtù di un principio giuridico generale anche nel caso di

decisioni incidentali che ricadono nel campo di applicazione della LPGA deve

essere avantutto esaminata la condizione di ammissibilità del danno

irreparabile (cfr. STF 9C_548/2010 del 10 agosto 2010 consid. 3.2.; STFA H

111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; DTF 132 V 93 consid.

6.1.; U. Kieser, op. cit., ad art. 56, n. 17).

2.4. Un danno può

essere qualificato d’irreparabile soltanto se causa un inconveniente di natura

giuridica; ciò è il caso allorquando una decisione finale, anche se favorevole

alla parte ricorrente, non lo eliminerebbe completamente (cfr. DTF 139 V 42

consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Da questo punto

di vista, un pregiudizio economico o puramente fattuale - come il

prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo - non può essere considerato quale danno irreparabile (cfr. STF

8C_13/2019 del 23 gennaio 2019 consid. 1.2.; DTF 142 III 798

consid. 2.2; 141 III 395 consid.

2.1; 138 III 333 consid.

1.3.1; 137 V 314 consid.

2.2.1). La questione di sapere se si è in presenza di un tale danno si valuta in

relazione agli effetti della decisione incidentale sulla causa principale,

rispettivamente sulla procedura principale (cfr. DTF 141 III 80 consid.

1.2).

Spetta

alla parte ricorrente allegare e dimostrare la possibilità che una decisione

incidentale le causi un danno irreparabile (cfr. DTF 134 III 426

consid. 1.2 e riferimenti ivi menzionati), a meno che la presenza di

quest’ultimo appaia a priori data (cfr. STF 8C_871/2013 del 20 dicembre 2013

consid. 1.2;8C_780/2011 del 4 dicembre 2012 consid. 1.2.1);

Il

Tribunale federale di regola nega l’esistenza di un pregiudizio irreparabile

nel caso di impugnazione di decisioni di sospensione della causa fino alla

Considerandi

definizione di un’altra procedura pendente dal cui esito dipende anche il

giudizio della vertenza sospesa (cfr. STF 9C_828/2015 del 3 dicembre 2015; STFA

H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.; SVR 1996 IV Nr. 93 pag. 281; U. Kieser, op. cit., ad art. 56, n. 19).

Eccezionalmente

è stato ammesso il pregiudizio irreparabile nel caso di una vertenza

riguardante la continuazione dell’erogazione di prestazioni dell’assicurazione

malattia, in quanto la sospensione di tale causa in attesa dell’esito di una

procedura AI pendente provocava per un assicurato uno squilibrio finanziario

che avrebbe potuto costringerlo a misure inaccettabili (cfr. STFA H 111/06 del

22.

novembre 2006 consid. 4.1.).

Per

completezza giova rilevare che in una sentenza B 5/05 del 17 luglio 2006 l’Alta

Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che il ricorso contro

una decisione incidentale di sospensione della causa non solo è ricevibile nel

caso di pregiudizio irreparabile, ma a maggior ragione si deve entrare nel

merito dell’impugnativa - indipendentemente dal presupposto del pregiudizio

irreparabile - quando nel ricorso viene fatta valere espressamente (e non in

modo evidentemente immotivato) una ritardata giustizia oppure vengono addotti

elementi fattuali che possono configurare una ritardata giustizia. Concerne poi

il giudizio di merito la questione di sapere se è effettivamente data una

ritardata giustizia (cfr. STF 2C_1156/2018 del 12 luglio 2019 consid. 4.4.1.; STFA

H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.2.).

2.5

In concreto la decisione

incidentale impugnata non è suscettibile di causare al ricorrente un danno

irreparabile.

In effetti la sospensione

della procedura di opposizione relativa alla sanzione di 35 giorni dal diritto

all’indennità di disoccupazione ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI non causa

all’assicurato un danno di natura giuridica che non può essere eliminato dalla

decisione finale nel caso in cui essa sia favorevole al medesimo (cfr. consid.

2.4

).

Al riguardo va osservato

che, a dipendenza dell’esito della vertenza pendente in Pretura e avviata dal

ricorrente concernente il suo licenziamento, la penalità inflittagli dalla

Cassa potrebbe essere annullata (al riguardo cfr. decreto 38.2018.57 del 15

maggio 2019 con cui il TCA ha stralciato dai ruoli il ricorso di un’assicurata

che era stata sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per 20 giorni

perché ritenuta colpevole per la perdita del proprio impiego, in quanto la

Cassa competente, contestualmente alla risposta di causa, ha annullato la

sanzione a seguito della procedura civile contro il datore di lavoro che ha

portato a stabilire che i motivi del licenziamento non potevano essere

attribuiti a colpa da parte dell'assicurata).

In tale ipotesi

l’assicurato riceverebbe le relative indennità di disoccupazione (è escluso,

infatti, il riconoscimento

dell'effetto sospensivo in caso di opposizione/ricorso contro una decisione di

sospensione del diritto all'indennità ex art. 30 LADI; cfr. art. 100 cpv. 4

LADI; DTF 124 V 82; STCA 38.2012.44 del 19 novembre 2012, il cui ricorso al TF

è stato ritenuto inammissibile, non ossequiando le esigenze formali necessarie,

con giudizio 8C_965/2012 del 19 dicembre 2012).

Siccome

non è dimostrato che dalla decisione incidentale del 15 luglio 2019 possa

insorgere un danno irreparabile per l’insorgente, fa difetto un presupposto per

l’entrata in materia nel relativo ricorso.

L’impugnativa

dell’11 settembre 2019 va, dunque, dichiarata irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti