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Decisione

38.2019.55

STF 8C_157/2019 stabilito che TCA a torto stabilito incomp. Cassa x restituzione ILR. Rinvio atti a TCA per decisione nel merito. Dopo udienza, TCA deciso che in casu, esistendo sistema di controllo,

25 novembre 2019Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I signori __________

e __________ sono stati ritenuti colpevoli per avere in correità fra di loro "mediante

indicazioni inveritiere, ottenuto indebitamente a favore della RI 1 prestazioni

assicurative per un importo che l'inchiesta non ha potuto definire con

precisione, e in particolare per avere chiesto alla Cassa cantonale di

assicurazione contro la disoccupazione indennità per lavoro ridotto per vari

dipendenti della RI 1, indicando nei "rapporti sulle ore perse per motivi

economici" un numero di ore perse superiore a quello reale, ottenendo così

prestazioni assicurative non dovute".

Riguardo

alle ILR versate indebitamente si sottolinea come neppure l'inchiesta penale

per mezzo della documentazione sequestrata a seguito della perquisizione

eseguita presso la RI 1 sia riuscita a definire con precisione il relativo

ammontare (cfr. succitati decreti di accusa; cfr. Rapporto d'inchiesta di

Polizia giudiziaria di cui al doc. 14 e meglio il relativo allegato 8 e in

particolare "Elenco oggetti sequestrati - reperti casuali" alla pag.

630).

6. Con

decisione n. __________ del 28 marzo 2018, ritenuto come nelle surriferite

circostanze il diritto a ILR fosse da considerare decaduto in assenza del

necessario sufficiente controllo delle ore lavorate da parte del datore di

lavoro, la Cassa ha proceduto a richiedere la restituzione di ILR pari a CHF

128'065.55 inerenti al periodo dal 1. aprile 2015 al 31 dicembre 2016 (doc. 12

a pag. 397 e segg.).

(…)

9. Visto

quanto precede, rilevato che la RI 1 non disponeva di alcun controllo del tempo

di lavoro, come emerso in sede penale ed esposto nei punti precedenti (vedi

dichiarazioni discordanti tra gli stessi signori __________, tra questi ultimi

e le lavoratrici e Rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria del 22 maggio

2017 in particolare sub Osservazioni a pagina 9), e che "i rapporti

lavorativi/produttivi giornalieri" cui fa riferimento la ricorrente non

attestano il tempo di lavoro, in assenza quindi di una sufficiente

controllabilità ai sensi di quanto suindicato, non è dato alcun diritto all'ILR

che deve quindi essere integralmente restituita. (…)” (Doc. III, inc. TCA

38.2018.69)

1.4. Il 12 dicembre 2018 il

patrocinatore della RI 1 ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

" (…) con la

presente sono a depositare, come ulteriore mezzo di prova, uno scatolone

contenente i rapporti di lavoro allestiti dalle dipendenti per il periodo

giugno - dicembre 2016, divisi mensilmente. Le segnalo qualora ve ne fosse

necessità, che la ditta dispone tale documentazione per i 37 anni d'attività

della medesima.

Tale documentazione è necessaria visto quanto viene indicato dalla

Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione. Mi spiego.

Ogni dipendente, a fine giornata, predisponeva il rapporto di

lavoro indicando l'ora d'inizio, quanto svolto e l'ora di fine. Questo serviva

alla società per il controllo qualità, oltre che per il controllo produttività.

Difatti a fine giornata lavorativa ogni dipendete lasciava la propria scheda

(compilata a mano dal dipendente) in uno spazio predisposto appositamente, e la

signora __________ a fine giornata lavorativa riportava i dati inseriti nelle

schede produttive che già sono agli atti.

Con la produzione di tale documentazione (che, lo si ripete, è

presente per tutti i 37 anni d'attività della società ricorrente) se ne ha che:

- Le schede

produttive già agli atti non sono state compilate posteriormente o con

indicazioni non corrette dalla signora __________, ma riportano quanto

indicavano le dipendenti;

- Con tale

mezzo, sicuramente vi era un terzo metodo di controllo del tempo lavorativo:

ossia le dipendenti timbravano i cartellini d'entrata ed uscita (già agli

atti); le stesse in seguito ed a fine giornata depositavano la relativa scheda

di produzione (qui allegate) ed infine i dati venivano riportati nelle schede

produttive già agli atti e controllate il giorno seguenti dalle dipendenti.

Risulta quindi errato quanto considerata la controparte, ossia che

non vi fosse nessun metodo di controllo del tempo di lavoro.

Addirittura (e ci si chiedi quali altre ditte operino in questo

modo) vi erano ben tre metodi di controllo del tempo lavorativo, oltre che

di quanto effettivamente prodotto.

Le segnalo inoltre che nel medesimo scatolone troverà anche una

lettera inviata alla Cassa Cantonale di disoccupazione in data 16 gennaio 2017

(di cui vi sarà copia negli atti trasmessi a questo Tribunale, ma che per

comodità si allega nuovamente) ove la ditta ricorrente inviava i rapporti

firmati con le ore perse per motivi economici dietro richiamo della Cassa

Cantonale medesima.

Purtroppo, come già spiegato abbondantemente (e questa è ulteriore

prova) a volte le dipendenti non firmavano i rapporti sulle ore perse in quanto

erano assenti o si dimenticavano. Perciò - e solo per questi motivi - si è

adottato il sistema di far firmare talune volte i formulari in bianco per pura

e semplice praticità. Altrimenti capitava che vi erano ritardi e richiami da

parte della Cassa Cantonale e si doveva procedere posteriormente all'invio dei

medesimi (come dimostra la lettera di cui sopra).

Le collaboratrici (come troverà nello scritto 16 gennaio 2017

affisso all'albo e qui prodotto in copia) sono state avvistate di ciò e le

medesime avevano pieno controllo, a posteriori, di quanto era stato mandato,

potendo controllare il conteggio delle ore perse per lavoro ridotto.

Anche tale documento è fondamentale per screditare le presunte

tesi e dubbi avanzate da controparte per quanto riguarda la firma dei formulari

in bianco.

Chiedendo che tale documentazione venga annessa agli atti del

procedimento in essere, RI 1 si riconferma con quanto già espresso in sede di

ricorso, con protestate tasse, spese e ripetibili.” (Doc. V, inc. TCA

38.2018.69)

Il

12 dicembre 2018 il Segretario del TCA ha invitato la Cassa a visionare la

documentazione prodotta dal patrocinatore della RI 1 e a formulare entro 10

giorni osservazioni scritte al riguardo (cfr. Doc. VI, inc. TCA 38.2018.69).

La Cassa, l’11

gennaio 2019, si è così espressa:

" (…) La

Cassa prende innanzitutto atto dello scritto del 12 dicembre 2018 e parimenti

della documentazione prodotta dalla ricorrente che, visionata il 2 gennaio

2019, si riferisce alle timbrature e meglio a una nuova ricostruzione delle

stesse, ciò che permette di concludere, seppur a titolo abbondanziale, come non

sia affidabile.

Al riguardo è bene osservare che l'oggetto del contendere verte

sulla restituzione delle indennità per lavoro ridotto (ILR) ai sensi dell'art.

25 LPGA che la Cassa ha il diritto di esigere giusta l'art. 95 cpv. 2 LADI,

allorquando, come nel caso di specie, risulta che le ILR sono state versate

indebitamente in ragione dell'inoltro, ai fini della loro rifusione, di

documenti poi rivelatisi di contenuto non veritiero.

Come già sottolineato in più occasioni, dall'istruttoria esperita

nell'ambito del procedimento penale di cui all'INC.__________ - avviato a

seguito dell'esposto presentato dalla Cassa per presunte irregolarità segnalate

da alcune dipendenti e meglio dai verbali di interrogatorio, è emerso, a

conferma delle dichiarazioni rilasciate dalle impiegate, che il datore di

lavoro aveva fatto ripetutamente sottoscrivere alle proprie collaboratrici i

formulari "Rapporti sulle ore perse per motivi economici" in bianco e

che gli stessi erano poi stati compilati dal datore di lavoro medesimo e da lui

trasmessi alla Cassa al fine di ottenere dalla stessa il versamento di IRL per

dipendenti che in realtà erano in azienda a svolgere le proprie mansioni

lavorative e/o formative.

Come ben riporta e riassume il Rapporto d'inchiesta della Polizia

giudiziaria, "Tutte le persone interrogate -nell'ambito del presente

procedimento non erano in grado di quantificare con precisione il numero dei

giorni effettivi in cui la RI 1 richiedeva illecitamente le indennità per

lavoro ridotto", con l'aggiunta che "Nessuno ha tenuto, per queste

specifiche date, delle annotazioni in calendari o agende personali" e la

precisazione che "Anche all'interno della contabilità aziendale, come per

altro dichiarato dai coniugi __________, non venivano registrate quali fossero

le giornate di effettiva assenza dal lavoro a causa del lavoro ridotto, le

giornate di "formazione interna" o le giornate in cui le dipendenti

lavoravano effettivamente in mansioni ordinarie senza tuttavia e timbrare il

cartellino" (doc. 14).

Si rammenta che il procedimento penale si è concluso con la

condanna dei responsabili della RI 1 e meglio dell'amministratore unico, signor

__________, e della consorte, signora __________, per infrazione alla LADI ai

sensi dell'art. 105 LADI, essendo entrambi stati ritenuti colpevoli per avere

in correità fra di loro "mediante indicazioni inveritiere,

ottenuto indebitamente a favore della RI 1 prestazioni assicurative per un

importo che l'inchiesta non ha potuto definire con precisione, e in particolare

per avere chiesto alla Cassa cantonale di assicurazione contro la

disoccupazione indennità per lavoro ridotto per vari dipendenti della RI 1, indicando

nei "rapporti sulle ore perse per motivi economici" un numero di ore

perse superiore a quello reale, ottenendo così prestazioni assicurative non

dovute" (cfr. decreti di accusa del 10 aprile 2018 n. __________ e

n. __________ passati in giudicato incontestati di cui rispettivamente ai doc.

9 e 10; sottolineatura nostra).

Ne consegue che la decisione impugnata merita conferma e l'importo

reclamato deve essere restituito integralmente. Si chiede dunque che il ricorso

venga respinto.” (Doc. VII, inc. TCA 38.2018.69)

Lo

scritto della Cassa è stato trasmesso per conoscenza al patrocinatore della RI

1 il 14 gennaio 2019 (cfr. Doc. VIII, inc. TCA 38.2018.69).

1.5. Con giudizio 38.2018.69 del

13 febbraio 2019 il TCA ha accolto il ricorso della RI 1, ha annullato la

decisione su opposizione del 19 ottobre 2018 e deciso di trasmettere gli atti

alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) per esaminare nel merito la

questione ed emettere, se del caso, una nuova decisione.

1.6. Con sentenza 8C_157/2019

dell’11 settembre 2019 il Tribunale federale ha accolto il ricorso inoltrato

dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) contro la sentenza del TCA,

argomentando:

" 8.1. Nella

fattispecie, la Cassa nella decisione su opposizione del 19 ottobre 2019 ha

esposto, che riguardo alle ILR versate indebitamente neppure l'inchiesta penale

per mezzo della documentazione sequestrata in seguito alla perquisizione

eseguita presso la RI 1 sarebbe risuscita a definire con precisione il relativo

ammontare. A comprova dell'obbligo di restituzione di fr. 12'471.15, anziché

dell'importo di fr. 128'065.55 reclamato dalla Cassa, la RI 1 avrebbe

presentato in sede amministrativa nell'ambito della procedura di opposizione

alcuni documenti che ha denominato "fogli di controllo

produttivo/riassunto rapporto produttivo". In quanto tali, secondo la

Cassa, i documenti forniti non sarebbero sufficienti per ritenere che il datore

di lavoro abbia controllato in modo adeguato il tempo di lavoro per tutti i

lavoratori per i quali ha chiesto l'ILR secondo quanto descritto nella Prassi

LADI e stabilito dalla giurisprudenza. In assenza di un sistema di controllo

del tempo che permettesse di verificare se le ore perse siano state debitamente

erogate o meglio che la perdita di lavoro fosse effettivamente dovuta a fattori

di ordine economico, nell'impossibilità quindi di procedere a verificare, la

controllabilità del lavoro non sarebbe adempiuta e pertanto il diritto all'ILR

non potrebbe essere riconosciuto.

8.2. La ricorrente a ragione rileva di essere competente per

l'emanazione della decisione di restituzione soltanto quando accerta una

percezione indebita delle ILR in seguito a un controllo del datore di lavoro

secondo l'art. 83a LADI. Soltanto se nel quadro di tali verifiche emerge il

motivo di restituzione, la SECO adotta la decisione (cfr. RUBIN, op. cit., nota

marginale n. 34 ad art. 95 OADI). Nel caso concreto, è pacifico che l'obbligo

di restituzione non è stato scoperto nell'ambito di un controllo del datore di

lavoro ordinato dalla SECO, bensì nel quadro di un procedimento penale aperto

nei confronti dell'amministratore unico dell'opponente e di sua moglie,

conclusosi con l'emanazione il 10 aprile 2018 di due decreti di accusa.

L'autorità penale ha accertato che sono state versate indebitamente ILR

all'opponente. Al riguardo, è irrilevante che la Cassa al fine di accertare

l'importo da restituire ha proceduto a un controllo del datore di lavoro,

poiché ha esaminato la documentazione presentata dall'opponente ed è giunta

alla conclusione che, mancando il requisito della controllabilità delle ILR,

occorreva ordinare la restituzione dell'intero importo. La ricorrente rileva a

ragione, che le decisioni indicate nel giudizio impugnato riguardano tutte

controversie in cui la SECO aveva svolto di propria iniziativa un controllo del

datore di lavoro. Esse non possono essere considerate pertinenti alla questione

qui contestata. Del resto, non c'è alcuna base legale, che impone alla Cassa in

casi analoghi alla fattispecie di presentare un annuncio alla SECO in modo che

quest'ultima ordini un controllo del datore di lavoro e pretenda se del caso la

restituzione di prestazioni percepite indebitamente.

9. Pertanto, il Tribunale cantonale delle assicurazioni,

declinando la competenza della Cassa per la decisione di restituzione, ha

violato il diritto federale. Ne segue che il ricorso deve essere accolto. La

causa viene rinviata alla Corte cantonale per nuova decisione nel merito della

vertenza. (…)”

1.7. In data 11 novembre 2019 si è

tenuta un’udienza di discussione davanti al presidente del TCA. In

quell’occasione è stato allestito un verbale del seguente tenore:

" Il

presidente del TCA chiede al sig. __________ di indicare qualcuna delle

decisioni con le quali la Sezione del lavoro non si è opposta al versamento di

indennità. Il sig. __________ richiama la decisione del 21 settembre 2015 (doc.

922-923) e quella del 26 marzo 2015 (doc. 1004-1006).

Rispondendo al presidente del TCA, il sig. __________ precisa che dal

2013 (data della sua entrata in servizio) ad oggi la Cassa non aveva mai emesso

nessuna decisione di restituzione fondata su questo motivo, cioè la perdita di

lavoro non sufficientemente controllabile.

Il presidente del TCA chiede alla responsabile della Cassa per

quale motivo è stata data al MP in data 4 aprile 2018 la comunicazione che è

stato chiesto in restituzione l’intero importo. L’avv. __________, autrice

della lettera al MP, risponde che è stato così quantificato il danno patito

dalla Cassa.

Rispondendo al presidente del TCA, l’avv. RA 1 precisa che la

ditta ha cessato l’attività e che lo stabile è stato venduto nell’estate del

2019. L’avv. __________ precisa che è stato indicato nella sentenza del TF

(consid. C) che la ditta non ha più attività dal 2018.

Il presidente del TCA, con riferimento alla distinta allegata con

scritto del 9 luglio 2018 (doc. 11-27), chiede se questi dati erano già stati

forniti in occasione dell’inchiesta di polizia. L’avv. RA 1 comunica

innanzitutto che questi dati li ha ricevuto con scritto del 5 luglio 2018 da

parte dell’amministratore della ditta. Questo scritto viene acquisito agli atti

e consegnato seduta stante alla Cassa. Egli risponde che le tabelle, in

quell’occasione, non sono state fornite. Esse sono state allestite per

verificare quello che chiedeva la Cassa.

L’avv. __________ rinvia al doc. 628 nel quale figura la

documentazione sequestrata (in particolare doc. 630).

L’avv. RA 1 precisa che le schede di produzione erano presenti in

azienda in parte nell’ufficio dell’amministratore ove la polizia non ha

sequestrato nessun materiale e in parte (per quel che concerne gli ultimi 30

anni di attività) nella cantina dello stabile.

L’avv. RA 1, rispondendo al sig. __________, precisa che le

tabelle dei dati ricevuti in eccesso da ogni singolo dipendente non esistevano

e sono state allestite soltanto successivamente con il raffronto tra cartellini

e schede produttive. L’avv. RA 1 prende atto.

Il presidente del TCA sottolinea che sia dai decreti di accusa sia

dall’ordine di perquisizione sia dalle dichiarazioni di alcune dipendenti, in

particolare __________ e __________, risulta che molti dei periodi di lavoro

ridotto annunciati sono stati effettivamente svolti.

Rispondendo al presidente del TCA, il sig. __________ dice che la

difficoltà per la Cassa è costituita dal fatto che vi sono molte incongruenze

in particolare nelle versioni fornite dai due coniugi durante gli interrogatori

di polizia.

Il presidente del TCA chiede alle parti se vi è una disponibilità

a risolvere la questione in via transattiva. L’avv. __________ risponde che per

risolvere la questione in via transattiva occorre l’accordo della SECO e che

interpellata preventivamente in vista dell’odierna udienza la SECO ha risposto

che non vi è disponibilità a risolvere per via transattiva questo incarto.

Il sig. __________ chiede all’avv. RA 1 come è stato calcolato dai

sig.ri Bachmann l’importo da restituire. L’avv. RA 1 risponde di averlo già

spiegato in sede di opposizione ed ha chiesto di essere sentito per illustrare

il calcolo.

L’avv. __________ sottolinea che le difficoltà le hanno create i

ricorrenti e non la Cassa. L’avv. RA 1 riconosce questo aspetto e ribadisce che

comunque esiste documentazione per fissare con precisione l’importo da

restituire.

L’avv. __________ precisa che è stato controllato il mese di

ottobre 2015 da cui sono risultati 146 giorni di lavoro ridotto totale e 33

lavorati senza che fosse indicato lavoro ridotto. L’avv. RA 1 al riguardo

rileva che il periodo di lavoro ridotto va dal 01.04.2015 al 31.12.2016.

Il sig. __________ rileva che le schede di produzione giornaliera

non costituiscono un doppio controllo come sostiene l’avv. RA 1 perché l’unico

controllo è la timbratura. Il presidente del TCA cerca di riassumere in che

cosa i due ulteriori elementi “schede giornaliere di produzione” e “singolo

riassunto per ogni giornata” vanno a completare le schede di timbratura nella

misura in cui non indicano risultati corretti e quindi in definitiva permettono

di determinare l’importo ottenuto abusivamente.” (Doc. III, sottolineatura del

redattore)

Considerandi

2.1

I presupposti del diritto

all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

Questa disposizione

prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali,

espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per

potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le condizioni positive

sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui

tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso,

hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione

contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per

l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b. la perdita di lavoro è

computabile (art. 32);

c. il rapporto di lavoro non è

stato disdetto;

d. la perdita di

lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la

diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di

lavoro."

Secondo il cpv. 1bis in

vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al

cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale

a carico del fondo di compensazione.

I requisiti appena esposti

devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le condizioni negative

sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto

all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui

perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro

occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda."

L’art. 46b OADI stabilisce

che la perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le

ore di lavoro sono controllate dall'azienda (cpv. 1). Il datore di lavoro

conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di

lavoro (cpv. 2).

L’art. 47 OADI, dedicato

al perfezionamento professionale in azienda, prevede che:

" 1

Il diritto all’indennità per lavoro ridotto sussiste anche quando il datore di

lavoro, con il consenso del servizio cantonale, utilizza completamente o

parzialmente il tempo di lavoro soppresso per il perfezionamento professionale

dei lavoratori colpiti.

2.

Il servizio cantonale può dare il suo consenso

soltanto se il perfezionamento professionale:

a. procura

capacità o conoscenze di cui il lavoratore può beneficiare anche nel caso di

mutamento d’impiego o che gli sono indispensabili per mantenere il posto di

lavoro attuale;

b. è organizzato

da persone competenti secondo un programma prestabilito;

c. e rigorosamente separato dall’attività usuale dell’azienda; e

d. non giova

esclusivamente o preponderantemente agli interessi del datore di lavoro.”

2.2

L'art.

95.

LADI regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo

articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei

casi di cui all'articolo 55.

Dal

1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:

" La domanda

di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli

articoli 55 e 59cbis capoverso 4."

L’art. 95 cpv. 2 LADI

prevede che la cassa esige dal datore di lavoro la restituzione delle

indennità, indebitamente riscosse, per lavoro ridotto o per intemperie. Il

datore di lavoro, se è responsabile del pagamento indebito, non può esigerne il

rimborso dai lavoratori.

2.3

Nella Prassi LADI ILR la

Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha formulato le seguenti precisazioni

a proposito della controllabilità della perdita di lavoro:

" (…)

B34 Affinché

la perdita di lavoro e quindi le ore effettivamente prestate siano sufficientemente

controllabili, è necessario che l'azienda disponga di un sistema di controllo

delle ore di lavoro per tutti i lavoratori per i quali chiede l’IRL. Questo

sistema di controllo (p. es. schede di timbratura, rapporti sulle ore) deve

indicare quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le eventuali ore

in esubero, le ore perse per motivi economici nonché tutte le altre assenze

quali vacanze, giorni di malattia, infortunio o servizio militare.

L’Info-Service

«Indennità per lavoro ridotto», il modulo 716.300 «Preannuncio di lavoro

ridotto» e le decisioni del servizio cantonale rendono attenti i datori di

lavoro sulla necessità di un sistema di controllo aziendale delle ore di

lavoro.

B35 La

verifica del sistema di controllo del tempo di lavoro non spetta né al servizio

cantonale né alla cassa. I versamenti di ILR sono controllati esclusivamente

dalla SECO/TCRD secondo le prescrizioni dell’art. 110 OADI. Questi controlli

sono effettuati per sondaggio (I6; DTFA C208/02 del 27.10.2003). Dal canto suo,

il datore di lavoro deve conservare durante 5 anni presso la sede della sua

azienda i documenti relativi al controllo del tempo di lavoro (art. 125 OADI).

B36 Se,

nell’ambito di un controllo presso il datore di lavoro, risulta successivamente

che la perdita di lavoro non avrebbe dovuto essere computata – non essendo

sufficientemente controllabile data l'assenza di un sistema di controllo

adeguato da parte dell'azienda –, la SECO/TCRD esige il rimborso delle

indennità indebitamente riscosse. Il datore di lavoro non può appellarsi alla

sua buona fede per il fatto che l’indennità gli è stata versata ripetutamente e

senza riserve per un lungo periodo e non può sottrarsi alla decisione di restituzione

(DTF 8C_469/2011 del 29.12.2011).

Secondo

la giurisprudenza, il datore di lavoro non può neppure invocare la sua buona

fede per chiedere un condono dell’obbligo di restituire le prestazioni. Il

servizio cantonale deve respingere qualsiasi domanda in tal senso. (…)”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.;

DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF

133.

V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125

consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V

45.

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.

379.

e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.

2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC

1992.

pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.

91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c,

DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF

110.

V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre

Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988

pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009,

l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono

il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui

propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF

133.

II 305 consid. 8.1; 133

V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128

I 167 consid. 4.3)."

2.4

Per costante giurisprudenza,

il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e

dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la

determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la

valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni

di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in sede

d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si

fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal

profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018

consid. 3.3; STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177

consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, p. 56).

2.5

In una sentenza B-8093/2010 del

16.

giugno 2011 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso

inoltrato da una ditta contro una decisione della SECO del 6 luglio 2010,

confermata su opposizione il 18 ottobre 2010, che aveva ordinato la

restituzione di fr. 159'194.35 in quanto l’azienda non disponeva di nessun

sistema di controllo.

Con sentenza 8C_129/2015

del 13 luglio 2015 il Tribunale federale ha poi respinto la successiva

richiesta di condono in assenza del presupposto della buona fede ed ha

rilevato:

" (…)

En l'espèce, il est constant que jusqu'au contrôle de son droit

aux indemnités par le SECO, la société n'avait pas mis en place un système

permettant de vérifier les horaires de travail. Cela étant, même en complétant

l'état de fait dans le sens voulu par la recourante, cela ne permettrait pas de

considérer qu'elle était de bonne foi. En effet, si aucune remarque ne lui a

été adressée en 2002, c'est apparemment parce qu'elle n'a pas fait l'objet d'un

contrôle. En outre, il ressort de la décision du Service de l'emploi du 18

février 2002 figurant au dossier, que l'indemnité pouvait être octroyée

"pour autant que les autres conditions du droit soient remplies".

Dans ces conditions, la recourante ne pouvait pas partir de l'idée, en 2009,

qu'elle remplissait les exigences liées au contrôle des heures de travail au

motif qu'elle avait déjà perçu dans le passé des indemnités dans des conditions

analogues.

5.2

5.2.1

La recourante avance ensuite d'autres arguments

en vue de démontrer sa bonne foi. Elle se prévaut du jugement du Tribunal

administratif fédéral du 16 juin 2011 et fait valoir que la juridiction

fédérale n'a pas retenu une attitude dolosive ou une négligence grave de sa

part. La société soutient également que l'absence de système de contrôle

détaillé des heures de travail serait compréhensible, compte tenu de sa petite

structure. En outre, elle relève qu'après le contrôle effectué par le SECO,

elle s'est conformée aux prescriptions et que son droit aux indemnités lui a

été reconnu. Dans de telles circonstances, le reproche qui lui est fait ne

devrait pas avoir des conséquences aussi graves. Enfin, la recourante se plaint

de n'avoir pas été rendue attentive dès le départ au fait qu'elle ne

remplissait pas les exigences liées au contrôle des heures.

5.2.2

En l'occurrence, les arguments de la recourante

ne permettent pas de s'écarter de la solution retenue par la juridiction

cantonale. Peu importe que le Tribunal administratif fédéral n'ait pas retenu

une attitude dolosive ou une négligence grave à l'égard de la société. En

effet, il n'était saisi d'un recours que contre la décision de restitution

(art. 25 al. 1 première phrase LPGA); la remise n'était pas litigieuse devant

lui. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de tenir compte de la dimension de la

société, du moment qu'il lui suffisait, par exemple, de tenir des rapports

quotidiens sur les heures travaillées, ce qui n'est pas particulièrement

contraignant pour une entreprise ne comptant que quelques employés. Quant aux

faits qu'un système de contrôle adéquat a été instauré par la suite et que le

droit aux indemnités a été reconnu, ils ne permettent pas d'atténuer la

responsabilité de la société pour la période antérieure. Enfin, la caisse de

chômage n'est pas tenue de vérifier de manière approfondie, au moment du dépôt

du préavis ou en cours d'indemnisation, si toutes les conditions du droit à

l'indemnité sont remplies. Elle ne dispose alors pas forcément de toutes les

informations nécessaires sur la méthode de contrôle instaurée par l'employeur,

puisque celui-ci ne doit pas remettre les documents y relatifs au moment du

préavis de réduction de l'horaire de travail, mais les conserver en vue

d'éventuels contrôles subséquents (ATF 124 V 380 consid.

2c p. 384; arrêt C 240/03 du 12 juillet 2004 consid. 4.4).

6.

C'est en vain que la recourante tente d'établir un parallèle avec

l'arrêt C 139/03 du 21 novembre 2003, où seule une négligence légère avait été

retenue à l'encontre d'une société dont le système de contrôle des heures ne

satisfaisait pas aux exigences requises. En effet, dans cette affaire, la

caisse de chômage avait indiqué à tort à la société que son système de contrôle

des heures de travail (à savoir des plans de présences hebdomadaires) était

suffisant (cf. arrêt C 139/03 précité consid. 4.2). En l'espèce, la recourante

n'expose pas avoir reçu une telle assurance de la part de la caisse de

chômage. (…)”

In una sentenza pubblicata

in DLA 2013 Nr. 4 pag. 79 seg. il Tribunale amministrativo ha confermato una

decisione della SECO con la quale è stata chiesta ad un datore di lavoro la

restituzione di fr. 311'176.45 a titolo di lavoro ridotto in quanto

l’incompletezza dei dati registrati impediva una verifica.

In una

sentenza 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016, pubblicata in DLA 2016 Nr. 4 pag. 63

seg., il Tribunale federale ha respinto il ricorso inoltrato contro una

sentenza del Tribunale amministrativo federale che aveva confermato una

decisione su opposizione della SECO che aveva chiesto ad una ditta la

restituzione di fr. 56'785.-- ricevute a titolo di lavoro ridotto.

L’Alta Corte

ha concluso che il datore di lavoro non utilizzava un sistema di registrazione

quotidiana della durata del lavoro svolto dal lavoratore, che soddisfacesse i

requisiti posti dalla legge e dalla giurisprudenza. La restituzione di 65’785,10

franchi non costituiva inoltre una violazione dell’art. 31 capoverso 3 lettera

a LADI e dell’articolo 46b capoverso 1 OADI in relazione al diritto di essere

sentiti previsti dall’art. 29 capoverso 2 Cost., poiché l’autorità inferiore

non aveva, tra l’altro, autorizzato la citazione di testimoni. Non è rilevabile

nemmeno una violazione degli articoli 27 LPGA e 19a OADI, come pure del divieto

di formalismo eccessivo o una violazione dell’articolo 9 Cost..

In una

sentenza 8C_276/2015 del 23 agosto 2019 l’Alta Corte ha confermato la

restituzione di fr. 776’133.30 versata a titolo di indennità per intemperie, in

quanto la perdita di lavoro non era sufficientemente controllabile.

A proposito

dell’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI, cfr. B. Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, pag. 347-348 e B. Kupfer Bucher, “Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum AVIG”, Ed. Schulthess 2019, pag. 260-264.

2.6

Sullo scopo della procedura di

opposizione, secondo l’art. 52 LPGA la nostra Alta Corte ha sviluppato le

seguenti considerazioni:

"

(…) Le but de la procédure d'opposition est

d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en

confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision

contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le

dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par

les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est

le but final recherché (ATF 125 V

188.

consid.1b p. 191). (…)”

(STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Cfr. pure STFA C 279/03

del 30 settembre 2005 consid. 4.

In

una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale

ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo

all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA

applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33

cpv. 3 Laps – ed ha rilevato:

"

(…)

8.3

Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che

l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare

alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere

approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede

cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo

assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -

che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di

affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli

approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla

procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in

questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che

è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U

342.

pag. 410 [U 51/98])."

Cfr.

pure STCA 42.2018.40 del 4 febbraio 2019 consid. 2.8.; STCA 42.2016.28 del 30

novembre 2016 consid. 2.8.

L'art.

42.

LPGA prevede, inoltre, che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non

devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante

opposizione (cfr. STF 8C_617/2017 del 12 gennaio 2018 consid.4.3.; STF

8C_919/2013 del 27 maggio 2014 consid. 3; DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124). In

ogni caso al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione

deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e

sulla procedura in forma sufficiente (cfr. STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008

consid. 4.2.; DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374).

2.7

Nella presente fattispecie,

il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa è legittimata a chiedere la

restituzione di tutte le indennità per lavoro ridotto versate nel periodo dal

1° aprile 2015 al 31 dicembre 2016, oppure soltanto una parte di esse.

Al riguardo il TCA

constata che, contrariamente ad altri casi decisi dal Tribunale federale (cfr.

consid. 2.5.), la ditta RI 1 disponeva di un controllo tramite timbratura delle

ore giornaliere di lavoro (entrata e uscita). Inoltre venivano allestiti dei

resoconti giornalieri di produttività che venivano poi riportati nelle schede

produttive (cfr. consid. 1.2., 1.4. e 1.7. oltre agli allegati allo scritto

dell’avv. RA 1 del 9 luglio 2018, doc. 11, ad es. i doc. 42 e 43).

Dagli atti penali emerge

inoltre che molti dei periodi di lavoro ridotto annunciati sono stati realmente

effettuati.

Significativo il fatto che

nel decreto d’accusa si parli di “un importo che l’inchiesta non ha potuto

definire con precisione” e che __________ e __________ hanno “chiesto alla

Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione indennità per lavoro

ridotto per vari dipendenti della RI 1, indicando nei “rapporti sulle ore perse

per motivi economici” un numero di ore perse superiore a quello reale,

ottenendo così prestazioni assicurative non dovute” (doc. 363).

Del

resto, già nel nell’Ordine di perquisizione e sequestro del 3 maggio 2017 del

Procuratore Pubblico figurava l’indicazione secondo cui “gli imputati,

responsabili della società RI 1, sono sospettati di avere richiesto e ottenuto

dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità per lavoro ridotto

superiori a quanto avevano diritto, in particolare aumentando le giornate/ore

di lavoro “perso per motivi economici” (ossia per mancanza di lavoro). Vi è

motivo di credere che tra la documentazione amministrativa della società, vi

siano dei dati (tabelle/elenchi, note) per ricostruire con precisione la

frequenza di questo modo di procedere illecito. Per questi motivi si giustifica

la perquisizione ordinata e, a seguire, l’interrogatorio dei due imputati”

(doc. 631).

Ciò è stato peraltro confermato

pure dalle dipendenti della ditta.

Ad esempio __________ ha

dichiarato:

" (…)

D: Le è

capitato di dover lavorare presso la RI 1 senza timbrare il cartellino delle

presenze?

R: Posso dire che

sarà capitato 3 o 4 mezze giornate. Questo era nel periodo della disoccupazione

parziale e venivano fatte come istruzione. Non so come sia stato

contabilizzato, ma a me, per quei giorni, è stata versata la paga intera, o

meglio a me sembrava così in quanto verificavo la paga in base alle ore

lavorate e non ho visto ammanchi.

D: Lei ha

preso nota su qualche agenda personale delle giornate in cui ha lavorato senza

timbrare il cartellino o rispettivamente delle giornate in cui era a casa

libera a causa dell’orario di lavoro ridotto?

R: No, non ho

annotato nulla anche perché la paga arrivava regolarmente e, secondo me il

giusto importo, e quindi non avevo motivo di eseguire delle verifiche. (…)” (cfr.

verbale d’interrogatorio del 9 maggio 2017)

Anche la sua collega __________

ha affermato:

" (…)

D: Ci sono

state delle giornate in qui effettivamente è stata a “lavoro ridotto” per

l’intera giornata ed effettivamente non si è recata al lavoro?

R: Sì, è

capitato. Non sono in grado di quantificare in quante occasioni.

Effettivamente il lavoro mancava ed

ogni tanto la ditta rimaneva effettivamente chiusa o almeno io ero a casa per

questo motivo. Devo precisare che io non venivo in ditta a verificare se anche

le altre dipendenti era a casa quel giorno.

Devo precisare che la questione del lavoro senza timbrare il

cartellino è capitata molto meno frequentemente rispetto alle giornate in cui

sono stata a casa per via del lavoro ridotto. (…)” (cfr. verbale

d’interrogatorio del 27 aprile 2017)

Dal

canto suo, __________ ha dichiarato:

" (…)

D: Nel periodo in cui era dipendente della RI 1 ha lavorato a tempo

parziale o a lavoro ridotto?

R: Negli ultimi due anni sì. Ricordo di essere rientrata dalla

maternità nel mese di febbraio 2015 e un mese dopo era iniziata la cassa

integrazione. Questo avveniva regolarmente. Ogni mese capitava che la ditta

rimaneva chiusa e che io, come pure le altre colleghe, dovevamo rimanere a casa

senza lavorare. Questo a causa dell’effettiva mancanza di lavoro. Non sono in

grado di quantificare quante giornate sono stata a casa in cassa integrazione

negli ultimi due anni. Preciso di non aver tenuto nota su un’agenda personale o

su qualche blocco degli appunti personale le date in cui sono stata tenuta a

casa dal avoro a causa del lavoro ridotto. Non sono nemmeno in grado di

stimarlo.

(…).

In merito all'"obbligo di svolgere la propria attività

lavorativa durante le ore coperte dal regime di cassa integrazione senza

ovviamente timbrare il cartellino" dichiaro che era una prassi molto

comune in special modo negli ultimi periodi. Arrivavamo al mattino all'inizio

del lavoro che non trovavamo il cartellino da timbrare oppure vi erano i

cartellini e l'accesso all'apparecchio delle timbrature era chiuso con del

nastro adesivo.

Preciso che né il signor Josef né la signora __________ non hanno

mai comunicato nulla di preciso in merito a queste mancate possibilità di

timbrare. Ci veniva solamente detto che noi venivamo pagate lo stesso.

Di fatto però a noi dipendenti cambiava la situazione in quanto

quando lavoravamo regolarmente venivamo pagate al 100% mentre in cassa

integrazione unicamente all'80%. Questo per quanto ne so io. La signora __________

diceva che tanto noi non lavoravamo al 100% nel senso che riteneva che non ci

impegnavamo abbastanza.

D: È in

grado di indicare il numero di giorni che è capitato di dover lavorare presso

la RI 1 senza timbrare il cartellino delle presenze?

R: No, non sono

in grado di farlo. Se dovessi stimarlo potrei dire circa 2-3 giornate al mese

ma non è un dato che posso confermare con esattezza. Non ho tenuto nota di

queste giornate su qualche mia agenda o appunto personale. Devo dire che non

tutte le mie ex colleghe avevano le stesse giornate in qui non timbravano il

cartellino. Quando vi era il nastro adesivo sull'apparecchio delle timbrature

ciò avveniva per tutte mentre in altre occasioni, quando mancava il cartellino,

poteva essere anche solo per alcune persone. (…)” (cfr. verbale

d’interrogatorio del 28 aprile 2017)

Nel

Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria le dichiarazioni della titolare

della ditta sono state così riassunte:

" (…) Verso il termine dell’interrogatorio, alla luce delle

dichiarazioni res dal marito, __________ precisava che le indennità per lavoro

ridotto venivano richieste dalla RI 1 per tre circostanze particolari e meglio

quella della «formazione» interna, quella in cui le dipendenti erano

effettivamente a casa e quelle in cui le dipedenti lavoravano normalmente. Ciò

avveniva, per una giornata al mese circa per dipendente, soprattutto nel 2015

quando la mole di lavoro era veramente molto poca. (…)” (cfr. Rapporto

d’inchiesta del 22 maggio 2017, pag. 9)

Il

Rapporto d’inchiesta si conclude con le seguenti osservazioni:

" (…) Tutte le persone interrogate nell’ambito del presente

procedimento non erano in grado di quantificare con precisione il numero dei

giorni effettivi in cui la RI 1 richiedeva illecitamente le indennità di lavoro

ridotto.

Nessuno ha tenuto, per

queste specifiche date, delle annotazioni in calendari o agende personali.

Anche all’interno della contabilità aziendale, come peraltro dichiarato dai

coniugi __________, non venivano registrate quali fossero le giornate di

effettiva assenza dal lavoro a causa del lavoro ridotto, le giornate di

«formazione interna» o le giornate in cui le dipendenti lavoravano

effettivamente in mansioni ordinarie senza tuttavia timbrare il cartellino.

Dispositivo

Per questi motivi e per

via del tempo trascorso dal periodo in questione (aprile 2015 / dicembre 2016),

non possiamo fare altro che attestarci alle dichiarazioni dei responsabili

della RI 1. (…)” (cfr. Rapporto d’inchiesta del 22 maggio 2017, pag.

9-10)

Nel corso

dell’udienza dell’11 novembre 2019 l’avv. __________ della Cassa ha poi

precisato che “è stato controllato il mese di ottobre

2015 da cui sono risultati 146 giorni di lavoro ridotto totale e 33 lavorati

senza che fosse indicato lavoro ridotto” (cfr. Doc. III pag. 3).

Per quel che concerne le

ore in cui era stato annunciato lavoro ridotto, ma le dipendenti sarebbero

state presenti in azienda per effettuare una formazione, il TCA sottolinea che

tale modalità non è corretta in quanto per agire in questo modo la ditta doveva

ottenere l’autorizzazione del servizio cantonale, ciò che qui non è avvenuto

(cfr. art. 47 OADI riprodotto al consid. 2.1.), ragione per cui le indennità

per lavoro ridotto versate per questi periodi di “formazione” devono essere

restituite.

Inoltre,

secondo questo Tribunale, visto che un sistema di controllo esisteva realmente,

ma che in certe occasioni è stato utilizzato dai titolari della ditta in modo

scorretto, ciò che ha portato ad una condanna penale dei coniugi __________, non

si giustifica la restituzione dell’intero importo ma soltanto della somma

relativa al tempo in cui le lavoratrici hanno lavorato, rispettivamente la

somma concernente il tempo in cui esse erano in ditta per svolgere una

formazione.

L’importo

preciso dovrà essere ricostruito dall’amministrazione utilizzando tutta la

documentazione contenuta negli atti dell’incarto (anche quella prodotta davanti

al TCA), sentendo pure i titolari della ditta (cfr. consid 2.6. a proposito del

diritto delle parti di essere sentite).

In tale contesto è utile

ricordare quanto esposto dal patrocinatore della ditta davanti al TCA:

" (…)

4) Gli

stessi (e la società RI 1) si sono detti disposti sin da subito a restituire

quanto percepito durante i giorni in cui in realtà non avevano diritto

all'indennità per lavoro ridotto, salvo che la Cassa di disoccupazione ha

chiesto la retrocessione di tutto il periodo di indennità di lavoro ridotto,

quindi anche compresi i giorni in cui effettivamente l'azienda non lavorava e

non c'era nessuna delle dipendenti.

5) Per

arrivare a tale decisione, l'autorità inferiore considera (considerando 3.

Decisione impugnata) che "Ritenuto come nelle sufferite circostanze il

diritto a ILR sia da considerare decaduto in assenza del necessario sufficiente

controllo delle ore lavorate da parte del datore di lavoro, la cassa

disoccupazione ha proceduto con decisione n. 01.2018 del 28 marzo 2018 a

richiedere la restituzione di ILR pari a CHF 128'065.55 inerenti al periodo dal

1. Aprile 2015 al 31 dicembre 2016". Invano la qui ricorrente ha ben

chiarito i contorni della fattispecie andando a produrre tutto quanto

necessario per dimostrare il contrario.

6) Orbene,

l'autorità inferiore conclude che "atteso come l'azienda non abbia

dimostrato di avere avuto controllo sulle ore di lavoro, la Cassa non pue) che

confermarsi nella decisione impugnata". Ciò sulla base di un apprezzamento

manifestamente errato sui fatti e quanto dimostrato in sede di prima istanza.

7) All'interno

dell'azienda, vi erano da sempre due metodi di controllo del tempo di lavoro:

- La

timbratura dei cartellini, secondo i metodi attuali e riconosciuti;

- Le

schede del controllo giornaliero produttivo, appese giornalmente, durante tutto

l'anno, nell'atelier per la verifica da parte del Personale.

Come

era stato correttamente indicato con opposizione del 3 maggio 2018, con il

raffronto di tali due documenti si chiariva, in maniera definitiva, quali

fossero i periodi di lavoro in cui venivano versate le indennità lavoro ridotto

non dovute (in quanto le operarie erano presenti in azienda).

Difatti

i due documenti raffrontati davano tulle le spiegazioni del caso e

dimostrazioni che erano necessarie. La scheda di controllo giornaliero

produttivo (metodo di controllo pure corretto) riportava, giorno per giorno,

tutto quanto veniva svolto in seno all'azienda dai dipendenti. Non v'era

momento di lavoro che non fosse registrato e - come detto - tale documento era

a disposizione delle dipendenti che lo verificavano e lo accettavano. Quindi

già di per se il controllo del lavoro era ampiamente stabilito.

In

aggiunta vi erano le timbrature dei cartellini da parte delle dipendenti.

Orbene, come è già stato indicato in sede d'opposizione, vi erano dei giorni in

cui mancano le timbrature dei relativi cartellini. Quindi anche in questo caso

il controllo del tempo di lavoro era dato.

Solo

raffrontando i due documenti si è potuto stabilire, a posteriori, i periodi in

cui l'indennità del lavoro ridotto non era dovuta, e meglio:

- Se

risulta dal cartellino nessuna timbratura e nella scheda produttiva non risulta

nessuna produzione, allora significa che la dipendente non era in azienda e non

ha prodotto nulle. Quindi l'indennità è giustificata;

- Se

risulta dal cartellino nessuna timbratura e nella scheda produttiva invece

risulta la produzione, allora significa che la dipendente era in azienda ed ha

prodotto (in realtà formazione). In questo caso, e solo in questo caso,

l'indennità per lavoro ridotto non era giustificata.

Tale

metodo di controllo ha permesso, a posteriori, di ricostruire esattamente in

quali giorni l'indennità per lavoro ridotto non era dovuta, e la stessa andava

e va restituita. La qui ricorrente, per il tramite dei signori __________, ha

tramesso, in data 9 luglio 2018, tutti i cartellini di tutte le dipendenti e

tutte le schede di produttività per dimostrare quanto andava restituito.

Addirittura in quell'ambito (raccomandata 9 luglio 2018) veniva segnalato che

dopo attenta verifica e raffronto, la prima cifra proposta in restituzione con

opposizione (di CHF 12471.15) aumentava in quanto non si era più proceduto ad

approssimazioni delle cifre. Notando che nella propria decisione l'autorità

inferiore (punto 6.) parla encore della prima cifra proposta in restituzione

(CHF 12'471.15) e non di quelle aumentata (CHF 14414.95), viene da chiedersi se

la stessa si sia realmente chinata sui documenti messi a disposizione in data 9

luglio 2018. (…)” (cfr. ricorso, doc. I pag. 4-6)

La

decisione su opposizione del 19 ottobre 2018 è quindi annullata e gli atti

vengono rinviati all’amministrazione, a cui spetta in primo l’obbligo di

accertare i fatti (cfr. consid. 2.6.), affinché, sulla base della

documentazione a disposizione e dopo avere sentito i titolari della ditta,

determini l’importo preciso da restituire dalla ditta RI 1 per i periodi in cui

non ha effettuato il lavoro ridotto, contrariamente a quanto risulta dal

sistema di controllo delle presenze.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 19 ottobre 2018 è annullata.

§

Gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di assicurazione contro la

disoccupazione per nuovi accertamenti.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale

di assicurazione contro la disoccupazione verserà alla parte ricorrente CHF

1'500.- a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti