38.2019.55
STF 8C_157/2019 stabilito che TCA a torto stabilito incomp. Cassa x restituzione ILR. Rinvio atti a TCA per decisione nel merito. Dopo udienza, TCA deciso che in casu, esistendo sistema di controllo,
25 novembre 2019Italiano51 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2019.55
dc/gm
Lugano
25 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul rinvio di cui alla
sentenza 8C_157/2019 dell’11 settembre 2019 del Tribunale federale nella causa
promossa con ricorso del 5 novembre 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 ottobre 2018 emanata da
Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 19 ottobre 2018 la Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 28
marzo 2018 (cfr. pag. 397-398 inc. Cassa) con la quale ha chiesto alla la
restituzione di fr. 128'065.55 a titolo di indennità per lavoro ridotto
indebitamente percepite, durante 17 periodi di conteggio, nel periodo 1° aprile
2015 – 31 dicembre 2016.
L’amministrazione
ha così motivato la decisione su opposizione:
" (…)
2. Dall’istruttoria
esperita nell'ambito del procedimento penale di cui all'INC.__________ aperto
su segnalazione della Cassa disoccupazione, è emerso rispettivamente è stato
confermato che la RI 1 non ha ottemperato all'obbligo di registrazione ad hoc
del tempo di lavoro come anche della relativa perdita.
E’,
infatti, risultato, così come da verbali di interrogatorio all'incarto penale a
conferma delle dichiarazioni rilasciate in precedenza da alcuni dipendenti, che
il datore di lavoro ha fatto ripetutamente sottoscrivere ai propri
collaboratori i "Rapporti sulle ore perse per motivi economici" in
bianco e che gli stessi sono poi stati compilati dal datore di lavoro medesimo
e da lui trasmessi alla Cassa disoccupazione al fine di ottenere il versamento
di IRL per dipendenti che in realtà erano in azienda a svolgere le proprie
mansioni lavorative e/o formative.
Il
procedimento penale si è concluso con la Condanna dei responsabili della RI 1 e
meglio dell'amministratore unico, signor __________, e della consorte, signora __________,
per infrazione alla LADI ai sensi dell'art. 105 (cfr. decreti di accusa del 10
aprile 2018 n. 1344/2018 e n. 1348/2018 passati in giudicato incontestati).
Riguardo
alle ILR versate indebitamente neppure l'inchiesta penale per mezzo della
documentazione sequestrata a seguito della perquisizione eseguita presso la RI
1 è riuscita a definire con precisione il relativo ammontare (cfr. succitati
decreti di accusa)
3. Ritenuto
come nelle surriferite circostanze il diritto a ILR sia da considerare decaduto
in assenza del necessario sufficiente controllo delle ore lavorate da parte del
datore di lavoro, la Cassa disoccupazione ha proceduto con decisione n. __________
del 28 marzo 2018 a richiedere la restituzione di ILR pari a CHF 128'065.55
inerenti al periodo dal 1. aprile 2015 al 31 dicembre 2016.
4. Avverso
tale provvedimento è insorta la RI 1 con opposizione del 3 maggio 2018,
contestando il calcolo effettuato dalla Cassa disoccupazione e riconoscendo
unicamente la restituzione di CHF 12'471.15.
A sostegno
della riduzione dell'importo chiesto in restituzione rispettivamente
dell'ammontare riconosciuto in restituzione, la RI 1 ha fornito in un secondo
tempo e meglio con scritto del 9 luglio 2018 ulteriore documentazione
segnatamente una tabella riassuntiva, per ogni dipendente, attestante sia i
giorni lavorativi sia quelli erroneamente indennizzati tramite lavoro ridotto
(pertanto oggetto di restituzione).
(…).
6. A comprova
dell'obbligo di restituzione di CHF 12'471.15 anziché dell'importo di CHF
128'065.55 reclamato dalla Cassa, la RI 1 ha presentato in sede amministrativa
nell'ambito della procedura di opposizione dei documenti che ha denominato
"fogli di controllo produttivo/riassunto rapporto produttivo".
In quanto
tali, i documenti forniti non sono sufficienti per ritenere che il datore di
lavoro abbia controllato in modo adeguato il tempo di lavoro per tutti i
lavoratori per i quali ha chiesto l'ILR secondo quanto descritto nella Prassi
LADI e stabilito dalla giurisprudenza.
Infatti,
dall'analisi della documentazione all'incarto si evidenzia un'incongruenza
importante tra le timbrature e i cosiddetti fogli di controllo produttivo: le
timbrature non possono quindi essere considerate attendibili, alla luce pure
delle dichiarazioni, invero discordanti, rese in sede penale non solo dai
collaboratori, ma anche dai responsabili della RI 1 che, come detto, hanno
fatto firmare in bianco ai collaboratori i formulari ufficiali per la richiesta
delle ILR per poi compilarli successivamente essi medesimi.
In una
tale evenienza e in assenza di un sistema di controllo del tempo che permetta
di verificare se le ore perse siano state debitamente erogate e meglio che la
perdita di lavoro sia effettivamente dovuta a fattori di ordine economico e
nell'impossibilità, quindi di procedere a verifiche, la controllabilità del
lavoro non è data e pertanto il diritto all'ILR non può essere riconosciuto.
Ciò
stante, atteso come l'azienda non abbia dimostrato di avere avuto un controllo
sulle ore di lavoro, la Cassa non può che riconfermarsi nella decisione
impugnata. (…)” (Doc. A1, inc. TCA 38.2018.69)
1.2. Contro la decisione su
opposizione la RI 1 ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il
suo patrocinatore ha innanzitutto ricordato che durante i suoi 37 anni di
attività la ditta ha beneficiato in più occasioni (almeno 4 volte) di indennità
per lavoro ridotto, senza che vi siano stati problemi relativi al controllo
della perdita di lavoro.
Riguardo
al periodo in questione, il rappresentante della ricorrente si è in particolare
così espresso:
" (…)
l'amministratore della società e la di lui moglie (signori __________) in buona
fede, durante l'ultimo periodo di lavoro ridotto dal 01.04.2015 al 31.12.2016,
talune volte e sporadicamente hanno fatto venire il personale in ditta per dare
loro nuova e tempestiva formazione (necessaria per la ripresa immediata della
ditta) su nuovi articoli (purtroppo anche di piccole serie e fino ad allora mai
fatti/richiesti dall'abituale clientela), in sostituzione della scomparsa, da
un giorno all'altro, di quelli numerosi e sempre fatti precedentemente l'inizio
della crisi economica. Da quel momento in poi la clientela ha fatto fabbricare
ancor di più all'estero, a prezzi infinitamente inferiori a quelli svizzeri,
già molto concorrenziali e che malgrado ciò anche gli Enti Pubblici preposti
snobbavano a beneficio delle ditte che producevano all'estero, a prezzi ancora
più bassi di quelli già bassissimi praticati dalla RI 1.
Per questi motivi e per la sopravvivenza stessa della qui
ricorrente, la medesima si è vista costretta (sbagliando, ora lo si è appreso)
a reagire in tutta fretta per poter riprendersi economicamente e recuperare il
più presto, nel bene delle dipendenti in primis e per non dover pesare ancor
più sulle assicurazioni sociali.
Ragion per cui, come detto, al momento che ci si è resi conto del
non ritorno allo stato precedente la crisi economica, la ricorrente ha iniziato
a fare formazione interna al personale, ma solo durante alcune ore (1-2
giornate di orario ridotto) quando, in assenza di commesse, piuttosto che
lasciare a casa le dipendenti si procedeva - per l'appunto ad impartire nuovi
insegnamenti, insegnando nuovi lavori/mansioni utili per nuove opportunità
lavorative. Il tutto con l'intento e la convinzione di non commettere nessuno
sbaglio, non nuocendo a nessuno.
Tanté che gli articoli su cui è stata impartita la formazione, che
prima o poi eventualmente si sarebbero potuti vendere, sono rimasti invenduti
perché non vi sono stati ordini in tal senso (a disposizione per verifica).
Quanto sopra indicato risulta dall'incarto penale che è già stato
richiamato. Nonostante la buona fede dei signori __________, gli stessi hanno
accettato senza mezzi termini la sanzione penale comminata sulla base
dell'articolo 105 LADI. Gli stessi hanno sbagliato
e non potevano agire in questo modo e ne hanno assunto le
conseguenze.
(…).
E proprio qui sta il nocciolo della questione, ossia che
l'autorità inferiore ha apprezzato in maniera totalmente errata i fatti e la
copiosa documentazione messa a sua disposizione.
Difatti la Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione ritiene che non vi sia stato un puntale e corretto controllo del
tempo di lavoro perso e questo in quanto risultano delle incongruenze
importanti tra le timbrature e i fogli di controllo produttivo. Ma tale
conclusione è errata. Difatti le incongruenze certamente esistono, ma le
stesse in realtà dimostrano i periodi in cui non erano dovute le ILR in quanto
le dipendenti erano "produttive in azienda" ma il cartellino non
veniva timbrato.
Quello che il raffronto dei due documenti porta a concludere non è
che non vi era un sistema di controllo efficace (addirittura un sistema a doppio
controllo!) come ritenuto dall'autorità inferiore, bensì che proprio con il
doppio sistema di controllo risulta quando le ILR non erano dovute e vanno
restituite.
E con il raffronto la cifra da restituire è ampiamente inferiore a
quella richiesta dalla Cassa Cantonale contro la disoccupazione!
Erroneamente quindi la cassa indica che l'azienda non abbia
dimostrato di avere avuto un controllo sulle ore di lavoro, e quindi si
riconferma nella decisione impugnata! Come visto, l'azienda aveva un doppio
controllo sulle ore di lavoro, e i "buchi" o incongruenze che dir si
voglia che emergono, dimostrano i periodi in cui non v'era diritto alla ILR e
che vanno restituiti!
In questo senso la decisione va pertanto annullata, in quanto
arbitraria e basata su fatti e soprattutto documenti che sono stati mal
compresi o forse non esaminati a fondo. (…)”
In
conclusione, il patrocinatore della ditta chiede che l’importo da restituire
sia fissato in fr. 14'414.95 (cfr. Doc. I, inc. TCA 38.2018.69)
1.3. Nella sua risposta di causa
del 29 novembre 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva in
particolare:
" (…)
5. Il
procedimento penale si è concluso con la condanna dei responsabili della RI 1 e
meglio dell'amministratore unico, signor __________, e della consorte, signora __________,
per infrazione alla LADI ai sensi dell'art. 105 (cfr. decreti di accusa del 10
aprile 2018 n. __________ e n. __________ passati in giudicato incontestati di
cui rispettivamente ai doc. 9 e 10).
Fatti
I signori __________
e __________ sono stati ritenuti colpevoli per avere in correità fra di loro "mediante
indicazioni inveritiere, ottenuto indebitamente a favore della RI 1 prestazioni
assicurative per un importo che l'inchiesta non ha potuto definire con
precisione, e in particolare per avere chiesto alla Cassa cantonale di
assicurazione contro la disoccupazione indennità per lavoro ridotto per vari
dipendenti della RI 1, indicando nei "rapporti sulle ore perse per motivi
economici" un numero di ore perse superiore a quello reale, ottenendo così
prestazioni assicurative non dovute".
Riguardo
alle ILR versate indebitamente si sottolinea come neppure l'inchiesta penale
per mezzo della documentazione sequestrata a seguito della perquisizione
eseguita presso la RI 1 sia riuscita a definire con precisione il relativo
ammontare (cfr. succitati decreti di accusa; cfr. Rapporto d'inchiesta di
Polizia giudiziaria di cui al doc. 14 e meglio il relativo allegato 8 e in
particolare "Elenco oggetti sequestrati - reperti casuali" alla pag.
630).
6. Con
decisione n. __________ del 28 marzo 2018, ritenuto come nelle surriferite
circostanze il diritto a ILR fosse da considerare decaduto in assenza del
necessario sufficiente controllo delle ore lavorate da parte del datore di
lavoro, la Cassa ha proceduto a richiedere la restituzione di ILR pari a CHF
128'065.55 inerenti al periodo dal 1. aprile 2015 al 31 dicembre 2016 (doc. 12
a pag. 397 e segg.).
(…)
9. Visto
quanto precede, rilevato che la RI 1 non disponeva di alcun controllo del tempo
di lavoro, come emerso in sede penale ed esposto nei punti precedenti (vedi
dichiarazioni discordanti tra gli stessi signori __________, tra questi ultimi
e le lavoratrici e Rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria del 22 maggio
2017 in particolare sub Osservazioni a pagina 9), e che "i rapporti
lavorativi/produttivi giornalieri" cui fa riferimento la ricorrente non
attestano il tempo di lavoro, in assenza quindi di una sufficiente
controllabilità ai sensi di quanto suindicato, non è dato alcun diritto all'ILR
che deve quindi essere integralmente restituita. (…)” (Doc. III, inc. TCA
38.2018.69)
1.4. Il 12 dicembre 2018 il
patrocinatore della RI 1 ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (…) con la
presente sono a depositare, come ulteriore mezzo di prova, uno scatolone
contenente i rapporti di lavoro allestiti dalle dipendenti per il periodo
giugno - dicembre 2016, divisi mensilmente. Le segnalo qualora ve ne fosse
necessità, che la ditta dispone tale documentazione per i 37 anni d'attività
della medesima.
Tale documentazione è necessaria visto quanto viene indicato dalla
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione. Mi spiego.
Ogni dipendente, a fine giornata, predisponeva il rapporto di
lavoro indicando l'ora d'inizio, quanto svolto e l'ora di fine. Questo serviva
alla società per il controllo qualità, oltre che per il controllo produttività.
Difatti a fine giornata lavorativa ogni dipendete lasciava la propria scheda
(compilata a mano dal dipendente) in uno spazio predisposto appositamente, e la
signora __________ a fine giornata lavorativa riportava i dati inseriti nelle
schede produttive che già sono agli atti.
Con la produzione di tale documentazione (che, lo si ripete, è
presente per tutti i 37 anni d'attività della società ricorrente) se ne ha che:
- Le schede
produttive già agli atti non sono state compilate posteriormente o con
indicazioni non corrette dalla signora __________, ma riportano quanto
indicavano le dipendenti;
- Con tale
mezzo, sicuramente vi era un terzo metodo di controllo del tempo lavorativo:
ossia le dipendenti timbravano i cartellini d'entrata ed uscita (già agli
atti); le stesse in seguito ed a fine giornata depositavano la relativa scheda
di produzione (qui allegate) ed infine i dati venivano riportati nelle schede
produttive già agli atti e controllate il giorno seguenti dalle dipendenti.
Risulta quindi errato quanto considerata la controparte, ossia che
non vi fosse nessun metodo di controllo del tempo di lavoro.
Addirittura (e ci si chiedi quali altre ditte operino in questo
modo) vi erano ben tre metodi di controllo del tempo lavorativo, oltre che
di quanto effettivamente prodotto.
Le segnalo inoltre che nel medesimo scatolone troverà anche una
lettera inviata alla Cassa Cantonale di disoccupazione in data 16 gennaio 2017
(di cui vi sarà copia negli atti trasmessi a questo Tribunale, ma che per
comodità si allega nuovamente) ove la ditta ricorrente inviava i rapporti
firmati con le ore perse per motivi economici dietro richiamo della Cassa
Cantonale medesima.
Purtroppo, come già spiegato abbondantemente (e questa è ulteriore
prova) a volte le dipendenti non firmavano i rapporti sulle ore perse in quanto
erano assenti o si dimenticavano. Perciò - e solo per questi motivi - si è
adottato il sistema di far firmare talune volte i formulari in bianco per pura
e semplice praticità. Altrimenti capitava che vi erano ritardi e richiami da
parte della Cassa Cantonale e si doveva procedere posteriormente all'invio dei
medesimi (come dimostra la lettera di cui sopra).
Le collaboratrici (come troverà nello scritto 16 gennaio 2017
affisso all'albo e qui prodotto in copia) sono state avvistate di ciò e le
medesime avevano pieno controllo, a posteriori, di quanto era stato mandato,
potendo controllare il conteggio delle ore perse per lavoro ridotto.
Anche tale documento è fondamentale per screditare le presunte
tesi e dubbi avanzate da controparte per quanto riguarda la firma dei formulari
in bianco.
Chiedendo che tale documentazione venga annessa agli atti del
procedimento in essere, RI 1 si riconferma con quanto già espresso in sede di
ricorso, con protestate tasse, spese e ripetibili.” (Doc. V, inc. TCA
38.2018.69)
Il
12 dicembre 2018 il Segretario del TCA ha invitato la Cassa a visionare la
documentazione prodotta dal patrocinatore della RI 1 e a formulare entro 10
giorni osservazioni scritte al riguardo (cfr. Doc. VI, inc. TCA 38.2018.69).
La Cassa, l’11
gennaio 2019, si è così espressa:
" (…) La
Cassa prende innanzitutto atto dello scritto del 12 dicembre 2018 e parimenti
della documentazione prodotta dalla ricorrente che, visionata il 2 gennaio
2019, si riferisce alle timbrature e meglio a una nuova ricostruzione delle
stesse, ciò che permette di concludere, seppur a titolo abbondanziale, come non
sia affidabile.
Al riguardo è bene osservare che l'oggetto del contendere verte
sulla restituzione delle indennità per lavoro ridotto (ILR) ai sensi dell'art.
25 LPGA che la Cassa ha il diritto di esigere giusta l'art. 95 cpv. 2 LADI,
allorquando, come nel caso di specie, risulta che le ILR sono state versate
indebitamente in ragione dell'inoltro, ai fini della loro rifusione, di
documenti poi rivelatisi di contenuto non veritiero.
Come già sottolineato in più occasioni, dall'istruttoria esperita
nell'ambito del procedimento penale di cui all'INC.__________ - avviato a
seguito dell'esposto presentato dalla Cassa per presunte irregolarità segnalate
da alcune dipendenti e meglio dai verbali di interrogatorio, è emerso, a
conferma delle dichiarazioni rilasciate dalle impiegate, che il datore di
lavoro aveva fatto ripetutamente sottoscrivere alle proprie collaboratrici i
formulari "Rapporti sulle ore perse per motivi economici" in bianco e
che gli stessi erano poi stati compilati dal datore di lavoro medesimo e da lui
trasmessi alla Cassa al fine di ottenere dalla stessa il versamento di IRL per
dipendenti che in realtà erano in azienda a svolgere le proprie mansioni
lavorative e/o formative.
Come ben riporta e riassume il Rapporto d'inchiesta della Polizia
giudiziaria, "Tutte le persone interrogate -nell'ambito del presente
procedimento non erano in grado di quantificare con precisione il numero dei
giorni effettivi in cui la RI 1 richiedeva illecitamente le indennità per
lavoro ridotto", con l'aggiunta che "Nessuno ha tenuto, per queste
specifiche date, delle annotazioni in calendari o agende personali" e la
precisazione che "Anche all'interno della contabilità aziendale, come per
altro dichiarato dai coniugi __________, non venivano registrate quali fossero
le giornate di effettiva assenza dal lavoro a causa del lavoro ridotto, le
giornate di "formazione interna" o le giornate in cui le dipendenti
lavoravano effettivamente in mansioni ordinarie senza tuttavia e timbrare il
cartellino" (doc. 14).
Si rammenta che il procedimento penale si è concluso con la
condanna dei responsabili della RI 1 e meglio dell'amministratore unico, signor
__________, e della consorte, signora __________, per infrazione alla LADI ai
sensi dell'art. 105 LADI, essendo entrambi stati ritenuti colpevoli per avere
in correità fra di loro "mediante indicazioni inveritiere,
ottenuto indebitamente a favore della RI 1 prestazioni assicurative per un
importo che l'inchiesta non ha potuto definire con precisione, e in particolare
per avere chiesto alla Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione indennità per lavoro ridotto per vari dipendenti della RI 1, indicando
nei "rapporti sulle ore perse per motivi economici" un numero di ore
perse superiore a quello reale, ottenendo così prestazioni assicurative non
dovute" (cfr. decreti di accusa del 10 aprile 2018 n. __________ e
n. __________ passati in giudicato incontestati di cui rispettivamente ai doc.
9 e 10; sottolineatura nostra).
Ne consegue che la decisione impugnata merita conferma e l'importo
reclamato deve essere restituito integralmente. Si chiede dunque che il ricorso
venga respinto.” (Doc. VII, inc. TCA 38.2018.69)
Lo
scritto della Cassa è stato trasmesso per conoscenza al patrocinatore della RI
1 il 14 gennaio 2019 (cfr. Doc. VIII, inc. TCA 38.2018.69).
1.5. Con giudizio 38.2018.69 del
13 febbraio 2019 il TCA ha accolto il ricorso della RI 1, ha annullato la
decisione su opposizione del 19 ottobre 2018 e deciso di trasmettere gli atti
alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) per esaminare nel merito la
questione ed emettere, se del caso, una nuova decisione.
1.6. Con sentenza 8C_157/2019
dell’11 settembre 2019 il Tribunale federale ha accolto il ricorso inoltrato
dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) contro la sentenza del TCA,
argomentando:
" 8.1. Nella
fattispecie, la Cassa nella decisione su opposizione del 19 ottobre 2019 ha
esposto, che riguardo alle ILR versate indebitamente neppure l'inchiesta penale
per mezzo della documentazione sequestrata in seguito alla perquisizione
eseguita presso la RI 1 sarebbe risuscita a definire con precisione il relativo
ammontare. A comprova dell'obbligo di restituzione di fr. 12'471.15, anziché
dell'importo di fr. 128'065.55 reclamato dalla Cassa, la RI 1 avrebbe
presentato in sede amministrativa nell'ambito della procedura di opposizione
alcuni documenti che ha denominato "fogli di controllo
produttivo/riassunto rapporto produttivo". In quanto tali, secondo la
Cassa, i documenti forniti non sarebbero sufficienti per ritenere che il datore
di lavoro abbia controllato in modo adeguato il tempo di lavoro per tutti i
lavoratori per i quali ha chiesto l'ILR secondo quanto descritto nella Prassi
LADI e stabilito dalla giurisprudenza. In assenza di un sistema di controllo
del tempo che permettesse di verificare se le ore perse siano state debitamente
erogate o meglio che la perdita di lavoro fosse effettivamente dovuta a fattori
di ordine economico, nell'impossibilità quindi di procedere a verificare, la
controllabilità del lavoro non sarebbe adempiuta e pertanto il diritto all'ILR
non potrebbe essere riconosciuto.
8.2. La ricorrente a ragione rileva di essere competente per
l'emanazione della decisione di restituzione soltanto quando accerta una
percezione indebita delle ILR in seguito a un controllo del datore di lavoro
secondo l'art. 83a LADI. Soltanto se nel quadro di tali verifiche emerge il
motivo di restituzione, la SECO adotta la decisione (cfr. RUBIN, op. cit., nota
marginale n. 34 ad art. 95 OADI). Nel caso concreto, è pacifico che l'obbligo
di restituzione non è stato scoperto nell'ambito di un controllo del datore di
lavoro ordinato dalla SECO, bensì nel quadro di un procedimento penale aperto
nei confronti dell'amministratore unico dell'opponente e di sua moglie,
conclusosi con l'emanazione il 10 aprile 2018 di due decreti di accusa.
L'autorità penale ha accertato che sono state versate indebitamente ILR
all'opponente. Al riguardo, è irrilevante che la Cassa al fine di accertare
l'importo da restituire ha proceduto a un controllo del datore di lavoro,
poiché ha esaminato la documentazione presentata dall'opponente ed è giunta
alla conclusione che, mancando il requisito della controllabilità delle ILR,
occorreva ordinare la restituzione dell'intero importo. La ricorrente rileva a
ragione, che le decisioni indicate nel giudizio impugnato riguardano tutte
controversie in cui la SECO aveva svolto di propria iniziativa un controllo del
datore di lavoro. Esse non possono essere considerate pertinenti alla questione
qui contestata. Del resto, non c'è alcuna base legale, che impone alla Cassa in
casi analoghi alla fattispecie di presentare un annuncio alla SECO in modo che
quest'ultima ordini un controllo del datore di lavoro e pretenda se del caso la
restituzione di prestazioni percepite indebitamente.
9. Pertanto, il Tribunale cantonale delle assicurazioni,
declinando la competenza della Cassa per la decisione di restituzione, ha
violato il diritto federale. Ne segue che il ricorso deve essere accolto. La
causa viene rinviata alla Corte cantonale per nuova decisione nel merito della
vertenza. (…)”
1.7. In data 11 novembre 2019 si è
tenuta un’udienza di discussione davanti al presidente del TCA. In
quell’occasione è stato allestito un verbale del seguente tenore:
" Il
presidente del TCA chiede al sig. __________ di indicare qualcuna delle
decisioni con le quali la Sezione del lavoro non si è opposta al versamento di
indennità. Il sig. __________ richiama la decisione del 21 settembre 2015 (doc.
922-923) e quella del 26 marzo 2015 (doc. 1004-1006).
Rispondendo al presidente del TCA, il sig. __________ precisa che dal
2013 (data della sua entrata in servizio) ad oggi la Cassa non aveva mai emesso
nessuna decisione di restituzione fondata su questo motivo, cioè la perdita di
lavoro non sufficientemente controllabile.
Il presidente del TCA chiede alla responsabile della Cassa per
quale motivo è stata data al MP in data 4 aprile 2018 la comunicazione che è
stato chiesto in restituzione l’intero importo. L’avv. __________, autrice
della lettera al MP, risponde che è stato così quantificato il danno patito
dalla Cassa.
Rispondendo al presidente del TCA, l’avv. RA 1 precisa che la
ditta ha cessato l’attività e che lo stabile è stato venduto nell’estate del
2019. L’avv. __________ precisa che è stato indicato nella sentenza del TF
(consid. C) che la ditta non ha più attività dal 2018.
Il presidente del TCA, con riferimento alla distinta allegata con
scritto del 9 luglio 2018 (doc. 11-27), chiede se questi dati erano già stati
forniti in occasione dell’inchiesta di polizia. L’avv. RA 1 comunica
innanzitutto che questi dati li ha ricevuto con scritto del 5 luglio 2018 da
parte dell’amministratore della ditta. Questo scritto viene acquisito agli atti
e consegnato seduta stante alla Cassa. Egli risponde che le tabelle, in
quell’occasione, non sono state fornite. Esse sono state allestite per
verificare quello che chiedeva la Cassa.
L’avv. __________ rinvia al doc. 628 nel quale figura la
documentazione sequestrata (in particolare doc. 630).
L’avv. RA 1 precisa che le schede di produzione erano presenti in
azienda in parte nell’ufficio dell’amministratore ove la polizia non ha
sequestrato nessun materiale e in parte (per quel che concerne gli ultimi 30
anni di attività) nella cantina dello stabile.
L’avv. RA 1, rispondendo al sig. __________, precisa che le
tabelle dei dati ricevuti in eccesso da ogni singolo dipendente non esistevano
e sono state allestite soltanto successivamente con il raffronto tra cartellini
e schede produttive. L’avv. RA 1 prende atto.
Il presidente del TCA sottolinea che sia dai decreti di accusa sia
dall’ordine di perquisizione sia dalle dichiarazioni di alcune dipendenti, in
particolare __________ e __________, risulta che molti dei periodi di lavoro
ridotto annunciati sono stati effettivamente svolti.
Rispondendo al presidente del TCA, il sig. __________ dice che la
difficoltà per la Cassa è costituita dal fatto che vi sono molte incongruenze
in particolare nelle versioni fornite dai due coniugi durante gli interrogatori
di polizia.
Il presidente del TCA chiede alle parti se vi è una disponibilità
a risolvere la questione in via transattiva. L’avv. __________ risponde che per
risolvere la questione in via transattiva occorre l’accordo della SECO e che
interpellata preventivamente in vista dell’odierna udienza la SECO ha risposto
che non vi è disponibilità a risolvere per via transattiva questo incarto.
Il sig. __________ chiede all’avv. RA 1 come è stato calcolato dai
sig.ri Bachmann l’importo da restituire. L’avv. RA 1 risponde di averlo già
spiegato in sede di opposizione ed ha chiesto di essere sentito per illustrare
il calcolo.
L’avv. __________ sottolinea che le difficoltà le hanno create i
ricorrenti e non la Cassa. L’avv. RA 1 riconosce questo aspetto e ribadisce che
comunque esiste documentazione per fissare con precisione l’importo da
restituire.
L’avv. __________ precisa che è stato controllato il mese di
ottobre 2015 da cui sono risultati 146 giorni di lavoro ridotto totale e 33
lavorati senza che fosse indicato lavoro ridotto. L’avv. RA 1 al riguardo
rileva che il periodo di lavoro ridotto va dal 01.04.2015 al 31.12.2016.
Il sig. __________ rileva che le schede di produzione giornaliera
non costituiscono un doppio controllo come sostiene l’avv. RA 1 perché l’unico
controllo è la timbratura. Il presidente del TCA cerca di riassumere in che
cosa i due ulteriori elementi “schede giornaliere di produzione” e “singolo
riassunto per ogni giornata” vanno a completare le schede di timbratura nella
misura in cui non indicano risultati corretti e quindi in definitiva permettono
di determinare l’importo ottenuto abusivamente.” (Doc. III, sottolineatura del
redattore)
Considerandi
2.1
I presupposti del diritto
all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione
prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali,
espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per
potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive
sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui
tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso,
hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione
contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per
l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è
computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è
stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di
lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in
vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al
cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale
a carico del fondo di compensazione.
I requisiti appena esposti
devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le condizioni negative
sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto
all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui
perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro
occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che, come soci,
compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda."
L’art. 46b OADI stabilisce
che la perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le
ore di lavoro sono controllate dall'azienda (cpv. 1). Il datore di lavoro
conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di
lavoro (cpv. 2).
L’art. 47 OADI, dedicato
al perfezionamento professionale in azienda, prevede che:
" 1
Il diritto all’indennità per lavoro ridotto sussiste anche quando il datore di
lavoro, con il consenso del servizio cantonale, utilizza completamente o
parzialmente il tempo di lavoro soppresso per il perfezionamento professionale
dei lavoratori colpiti.
2.
Il servizio cantonale può dare il suo consenso
soltanto se il perfezionamento professionale:
a. procura
capacità o conoscenze di cui il lavoratore può beneficiare anche nel caso di
mutamento d’impiego o che gli sono indispensabili per mantenere il posto di
lavoro attuale;
b. è organizzato
da persone competenti secondo un programma prestabilito;
c. e rigorosamente separato dall’attività usuale dell’azienda; e
d. non giova
esclusivamente o preponderantemente agli interessi del datore di lavoro.”
2.2
L'art.
95.
LADI regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo
articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei
casi di cui all'articolo 55.
Dal
1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:
" La domanda
di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli
articoli 55 e 59cbis capoverso 4."
L’art. 95 cpv. 2 LADI
prevede che la cassa esige dal datore di lavoro la restituzione delle
indennità, indebitamente riscosse, per lavoro ridotto o per intemperie. Il
datore di lavoro, se è responsabile del pagamento indebito, non può esigerne il
rimborso dai lavoratori.
2.3
Nella Prassi LADI ILR la
Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha formulato le seguenti precisazioni
a proposito della controllabilità della perdita di lavoro:
" (…)
B34 Affinché
la perdita di lavoro e quindi le ore effettivamente prestate siano sufficientemente
controllabili, è necessario che l'azienda disponga di un sistema di controllo
delle ore di lavoro per tutti i lavoratori per i quali chiede l’IRL. Questo
sistema di controllo (p. es. schede di timbratura, rapporti sulle ore) deve
indicare quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le eventuali ore
in esubero, le ore perse per motivi economici nonché tutte le altre assenze
quali vacanze, giorni di malattia, infortunio o servizio militare.
L’Info-Service
«Indennità per lavoro ridotto», il modulo 716.300 «Preannuncio di lavoro
ridotto» e le decisioni del servizio cantonale rendono attenti i datori di
lavoro sulla necessità di un sistema di controllo aziendale delle ore di
lavoro.
B35 La
verifica del sistema di controllo del tempo di lavoro non spetta né al servizio
cantonale né alla cassa. I versamenti di ILR sono controllati esclusivamente
dalla SECO/TCRD secondo le prescrizioni dell’art. 110 OADI. Questi controlli
sono effettuati per sondaggio (I6; DTFA C208/02 del 27.10.2003). Dal canto suo,
il datore di lavoro deve conservare durante 5 anni presso la sede della sua
azienda i documenti relativi al controllo del tempo di lavoro (art. 125 OADI).
B36 Se,
nell’ambito di un controllo presso il datore di lavoro, risulta successivamente
che la perdita di lavoro non avrebbe dovuto essere computata – non essendo
sufficientemente controllabile data l'assenza di un sistema di controllo
adeguato da parte dell'azienda –, la SECO/TCRD esige il rimborso delle
indennità indebitamente riscosse. Il datore di lavoro non può appellarsi alla
sua buona fede per il fatto che l’indennità gli è stata versata ripetutamente e
senza riserve per un lungo periodo e non può sottrarsi alla decisione di restituzione
(DTF 8C_469/2011 del 29.12.2011).
Secondo
la giurisprudenza, il datore di lavoro non può neppure invocare la sua buona
fede per chiedere un condono dell’obbligo di restituire le prestazioni. Il
servizio cantonale deve respingere qualsiasi domanda in tal senso. (…)”
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.;
DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF
133.
V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125
consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V
45.
consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.
379.
e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.
2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC
1992.
pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.
91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c,
DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF
110.
V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre
Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988
pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009,
l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono
il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui
propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF
133.
II 305 consid. 8.1; 133
V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128
I 167 consid. 4.3)."
2.4
Per costante giurisprudenza,
il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e
dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la
determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la
valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni
di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in sede
d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si
fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal
profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018
consid. 3.3; STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177
consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, p. 56).
2.5
In una sentenza B-8093/2010 del
16.
giugno 2011 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso
inoltrato da una ditta contro una decisione della SECO del 6 luglio 2010,
confermata su opposizione il 18 ottobre 2010, che aveva ordinato la
restituzione di fr. 159'194.35 in quanto l’azienda non disponeva di nessun
sistema di controllo.
Con sentenza 8C_129/2015
del 13 luglio 2015 il Tribunale federale ha poi respinto la successiva
richiesta di condono in assenza del presupposto della buona fede ed ha
rilevato:
" (…)
En l'espèce, il est constant que jusqu'au contrôle de son droit
aux indemnités par le SECO, la société n'avait pas mis en place un système
permettant de vérifier les horaires de travail. Cela étant, même en complétant
l'état de fait dans le sens voulu par la recourante, cela ne permettrait pas de
considérer qu'elle était de bonne foi. En effet, si aucune remarque ne lui a
été adressée en 2002, c'est apparemment parce qu'elle n'a pas fait l'objet d'un
contrôle. En outre, il ressort de la décision du Service de l'emploi du 18
février 2002 figurant au dossier, que l'indemnité pouvait être octroyée
"pour autant que les autres conditions du droit soient remplies".
Dans ces conditions, la recourante ne pouvait pas partir de l'idée, en 2009,
qu'elle remplissait les exigences liées au contrôle des heures de travail au
motif qu'elle avait déjà perçu dans le passé des indemnités dans des conditions
analogues.
5.2
5.2.1
La recourante avance ensuite d'autres arguments
en vue de démontrer sa bonne foi. Elle se prévaut du jugement du Tribunal
administratif fédéral du 16 juin 2011 et fait valoir que la juridiction
fédérale n'a pas retenu une attitude dolosive ou une négligence grave de sa
part. La société soutient également que l'absence de système de contrôle
détaillé des heures de travail serait compréhensible, compte tenu de sa petite
structure. En outre, elle relève qu'après le contrôle effectué par le SECO,
elle s'est conformée aux prescriptions et que son droit aux indemnités lui a
été reconnu. Dans de telles circonstances, le reproche qui lui est fait ne
devrait pas avoir des conséquences aussi graves. Enfin, la recourante se plaint
de n'avoir pas été rendue attentive dès le départ au fait qu'elle ne
remplissait pas les exigences liées au contrôle des heures.
5.2.2
En l'occurrence, les arguments de la recourante
ne permettent pas de s'écarter de la solution retenue par la juridiction
cantonale. Peu importe que le Tribunal administratif fédéral n'ait pas retenu
une attitude dolosive ou une négligence grave à l'égard de la société. En
effet, il n'était saisi d'un recours que contre la décision de restitution
(art. 25 al. 1 première phrase LPGA); la remise n'était pas litigieuse devant
lui. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de tenir compte de la dimension de la
société, du moment qu'il lui suffisait, par exemple, de tenir des rapports
quotidiens sur les heures travaillées, ce qui n'est pas particulièrement
contraignant pour une entreprise ne comptant que quelques employés. Quant aux
faits qu'un système de contrôle adéquat a été instauré par la suite et que le
droit aux indemnités a été reconnu, ils ne permettent pas d'atténuer la
responsabilité de la société pour la période antérieure. Enfin, la caisse de
chômage n'est pas tenue de vérifier de manière approfondie, au moment du dépôt
du préavis ou en cours d'indemnisation, si toutes les conditions du droit à
l'indemnité sont remplies. Elle ne dispose alors pas forcément de toutes les
informations nécessaires sur la méthode de contrôle instaurée par l'employeur,
puisque celui-ci ne doit pas remettre les documents y relatifs au moment du
préavis de réduction de l'horaire de travail, mais les conserver en vue
d'éventuels contrôles subséquents (ATF 124 V 380 consid.
2c p. 384; arrêt C 240/03 du 12 juillet 2004 consid. 4.4).
6.
C'est en vain que la recourante tente d'établir un parallèle avec
l'arrêt C 139/03 du 21 novembre 2003, où seule une négligence légère avait été
retenue à l'encontre d'une société dont le système de contrôle des heures ne
satisfaisait pas aux exigences requises. En effet, dans cette affaire, la
caisse de chômage avait indiqué à tort à la société que son système de contrôle
des heures de travail (à savoir des plans de présences hebdomadaires) était
suffisant (cf. arrêt C 139/03 précité consid. 4.2). En l'espèce, la recourante
n'expose pas avoir reçu une telle assurance de la part de la caisse de
chômage. (…)”
In una sentenza pubblicata
in DLA 2013 Nr. 4 pag. 79 seg. il Tribunale amministrativo ha confermato una
decisione della SECO con la quale è stata chiesta ad un datore di lavoro la
restituzione di fr. 311'176.45 a titolo di lavoro ridotto in quanto
l’incompletezza dei dati registrati impediva una verifica.
In una
sentenza 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016, pubblicata in DLA 2016 Nr. 4 pag. 63
seg., il Tribunale federale ha respinto il ricorso inoltrato contro una
sentenza del Tribunale amministrativo federale che aveva confermato una
decisione su opposizione della SECO che aveva chiesto ad una ditta la
restituzione di fr. 56'785.-- ricevute a titolo di lavoro ridotto.
L’Alta Corte
ha concluso che il datore di lavoro non utilizzava un sistema di registrazione
quotidiana della durata del lavoro svolto dal lavoratore, che soddisfacesse i
requisiti posti dalla legge e dalla giurisprudenza. La restituzione di 65’785,10
franchi non costituiva inoltre una violazione dell’art. 31 capoverso 3 lettera
a LADI e dell’articolo 46b capoverso 1 OADI in relazione al diritto di essere
sentiti previsti dall’art. 29 capoverso 2 Cost., poiché l’autorità inferiore
non aveva, tra l’altro, autorizzato la citazione di testimoni. Non è rilevabile
nemmeno una violazione degli articoli 27 LPGA e 19a OADI, come pure del divieto
di formalismo eccessivo o una violazione dell’articolo 9 Cost..
In una
sentenza 8C_276/2015 del 23 agosto 2019 l’Alta Corte ha confermato la
restituzione di fr. 776’133.30 versata a titolo di indennità per intemperie, in
quanto la perdita di lavoro non era sufficientemente controllabile.
A proposito
dell’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI, cfr. B. Rubin, “Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, pag. 347-348 e B. Kupfer Bucher, “Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum AVIG”, Ed. Schulthess 2019, pag. 260-264.
2.6
Sullo scopo della procedura di
opposizione, secondo l’art. 52 LPGA la nostra Alta Corte ha sviluppato le
seguenti considerazioni:
"
(…) Le but de la procédure d'opposition est
d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en
confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision
contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le
dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par
les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est
le but final recherché (ATF 125 V
188.
consid.1b p. 191). (…)”
(STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)
Cfr. pure STFA C 279/03
del 30 settembre 2005 consid. 4.
In
una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale
ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo
all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA –
applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33
cpv. 3 Laps – ed ha rilevato:
"
(…)
8.3
Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che
l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza
dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore
esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008
del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare
alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere
approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede
cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo
assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto -
che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di
affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli
approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla
procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in
questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che
è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U
342.
pag. 410 [U 51/98])."
Cfr.
pure STCA 42.2018.40 del 4 febbraio 2019 consid. 2.8.; STCA 42.2016.28 del 30
novembre 2016 consid. 2.8.
L'art.
42.
LPGA prevede, inoltre, che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non
devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione (cfr. STF 8C_617/2017 del 12 gennaio 2018 consid.4.3.; STF
8C_919/2013 del 27 maggio 2014 consid. 3; DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124). In
ogni caso al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione
deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e
sulla procedura in forma sufficiente (cfr. STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008
consid. 4.2.; DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374).
2.7
Nella presente fattispecie,
il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa è legittimata a chiedere la
restituzione di tutte le indennità per lavoro ridotto versate nel periodo dal
1° aprile 2015 al 31 dicembre 2016, oppure soltanto una parte di esse.
Al riguardo il TCA
constata che, contrariamente ad altri casi decisi dal Tribunale federale (cfr.
consid. 2.5.), la ditta RI 1 disponeva di un controllo tramite timbratura delle
ore giornaliere di lavoro (entrata e uscita). Inoltre venivano allestiti dei
resoconti giornalieri di produttività che venivano poi riportati nelle schede
produttive (cfr. consid. 1.2., 1.4. e 1.7. oltre agli allegati allo scritto
dell’avv. RA 1 del 9 luglio 2018, doc. 11, ad es. i doc. 42 e 43).
Dagli atti penali emerge
inoltre che molti dei periodi di lavoro ridotto annunciati sono stati realmente
effettuati.
Significativo il fatto che
nel decreto d’accusa si parli di “un importo che l’inchiesta non ha potuto
definire con precisione” e che __________ e __________ hanno “chiesto alla
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione indennità per lavoro
ridotto per vari dipendenti della RI 1, indicando nei “rapporti sulle ore perse
per motivi economici” un numero di ore perse superiore a quello reale,
ottenendo così prestazioni assicurative non dovute” (doc. 363).
Del
resto, già nel nell’Ordine di perquisizione e sequestro del 3 maggio 2017 del
Procuratore Pubblico figurava l’indicazione secondo cui “gli imputati,
responsabili della società RI 1, sono sospettati di avere richiesto e ottenuto
dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità per lavoro ridotto
superiori a quanto avevano diritto, in particolare aumentando le giornate/ore
di lavoro “perso per motivi economici” (ossia per mancanza di lavoro). Vi è
motivo di credere che tra la documentazione amministrativa della società, vi
siano dei dati (tabelle/elenchi, note) per ricostruire con precisione la
frequenza di questo modo di procedere illecito. Per questi motivi si giustifica
la perquisizione ordinata e, a seguire, l’interrogatorio dei due imputati”
(doc. 631).
Ciò è stato peraltro confermato
pure dalle dipendenti della ditta.
Ad esempio __________ ha
dichiarato:
" (…)
D: Le è
capitato di dover lavorare presso la RI 1 senza timbrare il cartellino delle
presenze?
R: Posso dire che
sarà capitato 3 o 4 mezze giornate. Questo era nel periodo della disoccupazione
parziale e venivano fatte come istruzione. Non so come sia stato
contabilizzato, ma a me, per quei giorni, è stata versata la paga intera, o
meglio a me sembrava così in quanto verificavo la paga in base alle ore
lavorate e non ho visto ammanchi.
D: Lei ha
preso nota su qualche agenda personale delle giornate in cui ha lavorato senza
timbrare il cartellino o rispettivamente delle giornate in cui era a casa
libera a causa dell’orario di lavoro ridotto?
R: No, non ho
annotato nulla anche perché la paga arrivava regolarmente e, secondo me il
giusto importo, e quindi non avevo motivo di eseguire delle verifiche. (…)” (cfr.
verbale d’interrogatorio del 9 maggio 2017)
Anche la sua collega __________
ha affermato:
" (…)
D: Ci sono
state delle giornate in qui effettivamente è stata a “lavoro ridotto” per
l’intera giornata ed effettivamente non si è recata al lavoro?
R: Sì, è
capitato. Non sono in grado di quantificare in quante occasioni.
Effettivamente il lavoro mancava ed
ogni tanto la ditta rimaneva effettivamente chiusa o almeno io ero a casa per
questo motivo. Devo precisare che io non venivo in ditta a verificare se anche
le altre dipendenti era a casa quel giorno.
Devo precisare che la questione del lavoro senza timbrare il
cartellino è capitata molto meno frequentemente rispetto alle giornate in cui
sono stata a casa per via del lavoro ridotto. (…)” (cfr. verbale
d’interrogatorio del 27 aprile 2017)
Dal
canto suo, __________ ha dichiarato:
" (…)
D: Nel periodo in cui era dipendente della RI 1 ha lavorato a tempo
parziale o a lavoro ridotto?
R: Negli ultimi due anni sì. Ricordo di essere rientrata dalla
maternità nel mese di febbraio 2015 e un mese dopo era iniziata la cassa
integrazione. Questo avveniva regolarmente. Ogni mese capitava che la ditta
rimaneva chiusa e che io, come pure le altre colleghe, dovevamo rimanere a casa
senza lavorare. Questo a causa dell’effettiva mancanza di lavoro. Non sono in
grado di quantificare quante giornate sono stata a casa in cassa integrazione
negli ultimi due anni. Preciso di non aver tenuto nota su un’agenda personale o
su qualche blocco degli appunti personale le date in cui sono stata tenuta a
casa dal avoro a causa del lavoro ridotto. Non sono nemmeno in grado di
stimarlo.
(…).
In merito all'"obbligo di svolgere la propria attività
lavorativa durante le ore coperte dal regime di cassa integrazione senza
ovviamente timbrare il cartellino" dichiaro che era una prassi molto
comune in special modo negli ultimi periodi. Arrivavamo al mattino all'inizio
del lavoro che non trovavamo il cartellino da timbrare oppure vi erano i
cartellini e l'accesso all'apparecchio delle timbrature era chiuso con del
nastro adesivo.
Preciso che né il signor Josef né la signora __________ non hanno
mai comunicato nulla di preciso in merito a queste mancate possibilità di
timbrare. Ci veniva solamente detto che noi venivamo pagate lo stesso.
Di fatto però a noi dipendenti cambiava la situazione in quanto
quando lavoravamo regolarmente venivamo pagate al 100% mentre in cassa
integrazione unicamente all'80%. Questo per quanto ne so io. La signora __________
diceva che tanto noi non lavoravamo al 100% nel senso che riteneva che non ci
impegnavamo abbastanza.
D: È in
grado di indicare il numero di giorni che è capitato di dover lavorare presso
la RI 1 senza timbrare il cartellino delle presenze?
R: No, non sono
in grado di farlo. Se dovessi stimarlo potrei dire circa 2-3 giornate al mese
ma non è un dato che posso confermare con esattezza. Non ho tenuto nota di
queste giornate su qualche mia agenda o appunto personale. Devo dire che non
tutte le mie ex colleghe avevano le stesse giornate in qui non timbravano il
cartellino. Quando vi era il nastro adesivo sull'apparecchio delle timbrature
ciò avveniva per tutte mentre in altre occasioni, quando mancava il cartellino,
poteva essere anche solo per alcune persone. (…)” (cfr. verbale
d’interrogatorio del 28 aprile 2017)
Nel
Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria le dichiarazioni della titolare
della ditta sono state così riassunte:
" (…) Verso il termine dell’interrogatorio, alla luce delle
dichiarazioni res dal marito, __________ precisava che le indennità per lavoro
ridotto venivano richieste dalla RI 1 per tre circostanze particolari e meglio
quella della «formazione» interna, quella in cui le dipendenti erano
effettivamente a casa e quelle in cui le dipedenti lavoravano normalmente. Ciò
avveniva, per una giornata al mese circa per dipendente, soprattutto nel 2015
quando la mole di lavoro era veramente molto poca. (…)” (cfr. Rapporto
d’inchiesta del 22 maggio 2017, pag. 9)
Il
Rapporto d’inchiesta si conclude con le seguenti osservazioni:
" (…) Tutte le persone interrogate nell’ambito del presente
procedimento non erano in grado di quantificare con precisione il numero dei
giorni effettivi in cui la RI 1 richiedeva illecitamente le indennità di lavoro
ridotto.
Nessuno ha tenuto, per
queste specifiche date, delle annotazioni in calendari o agende personali.
Anche all’interno della contabilità aziendale, come peraltro dichiarato dai
coniugi __________, non venivano registrate quali fossero le giornate di
effettiva assenza dal lavoro a causa del lavoro ridotto, le giornate di
«formazione interna» o le giornate in cui le dipendenti lavoravano
effettivamente in mansioni ordinarie senza tuttavia timbrare il cartellino.
Dispositivo
Per questi motivi e per
via del tempo trascorso dal periodo in questione (aprile 2015 / dicembre 2016),
non possiamo fare altro che attestarci alle dichiarazioni dei responsabili
della RI 1. (…)” (cfr. Rapporto d’inchiesta del 22 maggio 2017, pag.
9-10)
Nel corso
dell’udienza dell’11 novembre 2019 l’avv. __________ della Cassa ha poi
precisato che “è stato controllato il mese di ottobre
2015 da cui sono risultati 146 giorni di lavoro ridotto totale e 33 lavorati
senza che fosse indicato lavoro ridotto” (cfr. Doc. III pag. 3).
Per quel che concerne le
ore in cui era stato annunciato lavoro ridotto, ma le dipendenti sarebbero
state presenti in azienda per effettuare una formazione, il TCA sottolinea che
tale modalità non è corretta in quanto per agire in questo modo la ditta doveva
ottenere l’autorizzazione del servizio cantonale, ciò che qui non è avvenuto
(cfr. art. 47 OADI riprodotto al consid. 2.1.), ragione per cui le indennità
per lavoro ridotto versate per questi periodi di “formazione” devono essere
restituite.
Inoltre,
secondo questo Tribunale, visto che un sistema di controllo esisteva realmente,
ma che in certe occasioni è stato utilizzato dai titolari della ditta in modo
scorretto, ciò che ha portato ad una condanna penale dei coniugi __________, non
si giustifica la restituzione dell’intero importo ma soltanto della somma
relativa al tempo in cui le lavoratrici hanno lavorato, rispettivamente la
somma concernente il tempo in cui esse erano in ditta per svolgere una
formazione.
L’importo
preciso dovrà essere ricostruito dall’amministrazione utilizzando tutta la
documentazione contenuta negli atti dell’incarto (anche quella prodotta davanti
al TCA), sentendo pure i titolari della ditta (cfr. consid 2.6. a proposito del
diritto delle parti di essere sentite).
In tale contesto è utile
ricordare quanto esposto dal patrocinatore della ditta davanti al TCA:
" (…)
4) Gli
stessi (e la società RI 1) si sono detti disposti sin da subito a restituire
quanto percepito durante i giorni in cui in realtà non avevano diritto
all'indennità per lavoro ridotto, salvo che la Cassa di disoccupazione ha
chiesto la retrocessione di tutto il periodo di indennità di lavoro ridotto,
quindi anche compresi i giorni in cui effettivamente l'azienda non lavorava e
non c'era nessuna delle dipendenti.
5) Per
arrivare a tale decisione, l'autorità inferiore considera (considerando 3.
Decisione impugnata) che "Ritenuto come nelle sufferite circostanze il
diritto a ILR sia da considerare decaduto in assenza del necessario sufficiente
controllo delle ore lavorate da parte del datore di lavoro, la cassa
disoccupazione ha proceduto con decisione n. 01.2018 del 28 marzo 2018 a
richiedere la restituzione di ILR pari a CHF 128'065.55 inerenti al periodo dal
1. Aprile 2015 al 31 dicembre 2016". Invano la qui ricorrente ha ben
chiarito i contorni della fattispecie andando a produrre tutto quanto
necessario per dimostrare il contrario.
6) Orbene,
l'autorità inferiore conclude che "atteso come l'azienda non abbia
dimostrato di avere avuto controllo sulle ore di lavoro, la Cassa non pue) che
confermarsi nella decisione impugnata". Ciò sulla base di un apprezzamento
manifestamente errato sui fatti e quanto dimostrato in sede di prima istanza.
7) All'interno
dell'azienda, vi erano da sempre due metodi di controllo del tempo di lavoro:
- La
timbratura dei cartellini, secondo i metodi attuali e riconosciuti;
- Le
schede del controllo giornaliero produttivo, appese giornalmente, durante tutto
l'anno, nell'atelier per la verifica da parte del Personale.
Come
era stato correttamente indicato con opposizione del 3 maggio 2018, con il
raffronto di tali due documenti si chiariva, in maniera definitiva, quali
fossero i periodi di lavoro in cui venivano versate le indennità lavoro ridotto
non dovute (in quanto le operarie erano presenti in azienda).
Difatti
i due documenti raffrontati davano tulle le spiegazioni del caso e
dimostrazioni che erano necessarie. La scheda di controllo giornaliero
produttivo (metodo di controllo pure corretto) riportava, giorno per giorno,
tutto quanto veniva svolto in seno all'azienda dai dipendenti. Non v'era
momento di lavoro che non fosse registrato e - come detto - tale documento era
a disposizione delle dipendenti che lo verificavano e lo accettavano. Quindi
già di per se il controllo del lavoro era ampiamente stabilito.
In
aggiunta vi erano le timbrature dei cartellini da parte delle dipendenti.
Orbene, come è già stato indicato in sede d'opposizione, vi erano dei giorni in
cui mancano le timbrature dei relativi cartellini. Quindi anche in questo caso
il controllo del tempo di lavoro era dato.
Solo
raffrontando i due documenti si è potuto stabilire, a posteriori, i periodi in
cui l'indennità del lavoro ridotto non era dovuta, e meglio:
- Se
risulta dal cartellino nessuna timbratura e nella scheda produttiva non risulta
nessuna produzione, allora significa che la dipendente non era in azienda e non
ha prodotto nulle. Quindi l'indennità è giustificata;
- Se
risulta dal cartellino nessuna timbratura e nella scheda produttiva invece
risulta la produzione, allora significa che la dipendente era in azienda ed ha
prodotto (in realtà formazione). In questo caso, e solo in questo caso,
l'indennità per lavoro ridotto non era giustificata.
Tale
metodo di controllo ha permesso, a posteriori, di ricostruire esattamente in
quali giorni l'indennità per lavoro ridotto non era dovuta, e la stessa andava
e va restituita. La qui ricorrente, per il tramite dei signori __________, ha
tramesso, in data 9 luglio 2018, tutti i cartellini di tutte le dipendenti e
tutte le schede di produttività per dimostrare quanto andava restituito.
Addirittura in quell'ambito (raccomandata 9 luglio 2018) veniva segnalato che
dopo attenta verifica e raffronto, la prima cifra proposta in restituzione con
opposizione (di CHF 12471.15) aumentava in quanto non si era più proceduto ad
approssimazioni delle cifre. Notando che nella propria decisione l'autorità
inferiore (punto 6.) parla encore della prima cifra proposta in restituzione
(CHF 12'471.15) e non di quelle aumentata (CHF 14414.95), viene da chiedersi se
la stessa si sia realmente chinata sui documenti messi a disposizione in data 9
luglio 2018. (…)” (cfr. ricorso, doc. I pag. 4-6)
La
decisione su opposizione del 19 ottobre 2018 è quindi annullata e gli atti
vengono rinviati all’amministrazione, a cui spetta in primo l’obbligo di
accertare i fatti (cfr. consid. 2.6.), affinché, sulla base della
documentazione a disposizione e dopo avere sentito i titolari della ditta,
determini l’importo preciso da restituire dalla ditta RI 1 per i periodi in cui
non ha effettuato il lavoro ridotto, contrariamente a quanto risulta dal
sistema di controllo delle presenze.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 19 ottobre 2018 è annullata.
§
Gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione per nuovi accertamenti.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale
di assicurazione contro la disoccupazione verserà alla parte ricorrente CHF
1'500.- a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti