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Decisione

38.2019.56

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 dicembre 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il ricorrente

lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente,

ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una strategia processuale,

forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le

proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come

si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la

propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono dimostrate

in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio impugnato resiste pertanto al

diritto federale. (…)”

L’Alta Corte è arrivata

alla stessa conclusione in una sentenza 8C_158/2019 del 5 agosto 2019,

trattandosi di un assicurato che è stato legato da un contratto di lavoro dal

15 aprile 2017 al 28 settembre 2017, che ha lavorato fino al 1° settembre 2017

e che ha ricevuto il salario solo fino al 30 aprile 2017.

In quell’occasione l’Alta

Corte ha sviluppato le seguenti conclusioni:

" (…)

4.3. Secondo i fatti accertati in maniera vincolante

per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), peraltro ammessi

anche dal ricorrente, l'assicurato non ha mai fatto valere seriamente le

proprie pretese salariali. Considerata anche l'estensione temporale massima di

quattro mensilità per le indennità per insolvenza, alla luce del mancato

pagamento del salario a partire dal mese di maggio 2017 (cfr. scritto del 20

giugno 2018 all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio per un importo

complessivo di fr. 28'430.75), il ricorrente avrebbe dovuto agire senza indugio

(art. 52 cpv. 1

LADI; sentenza 8C_85/2019 consid. 4.5). Così non è stato. Dopo la

lettera del 2 ottobre 2017 inviata dal proprio legale in Italia, egli ha atteso

passivamente fino all'avvio di una causa giudiziaria dinanzi al Tribunale di

Milano che il 12 luglio 2018 si è conclusa infruttuosamente per quanto attiene

alla datrice di lavoro svizzera. Tale modo di procedere non è chiaramente

sufficiente per adempiere ai doveri di cui all'art. 55 LADI.

4.4. In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve

prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei

confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più

comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per

cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio

di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per

lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una

dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid.

6.2 pag. 93; 131 V 196 consid.

4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il

ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono

relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS

281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro

sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF;

RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è

applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il

creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC),

una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto

provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in

linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle

eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF).

Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto

provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione

facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le

indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio

dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti

relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr.

500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid.

4.2.2 e 4.2.4 pag. 198 e sentenza 5D_23/2017 dell'8 maggio 2017 consid. 4.3).

4.5. Comunque a torto il ricorrente lascia intendere

che non avrebbe potuto beneficiare delle esenzioni dalle spese processuali di

cui alle normative speciali del diritto del lavoro. Fatto spiccare il precetto

esecutivo, in caso di opposizione della datrice di lavoro, se non avesse voluto

procedere nelle forme del rigetto provvisorio (consid. 4.4), avrebbe comunque

potuto avviare un'azione di accertamento del credito (art. 79 LEF), con la

presentazione di una procedura di conciliazione e poi di una causa giudiziaria

secondo la procedura semplificata per ottenere la condanna della datrice di

Considerandi

lavoro svizzera e contestualmente il rigetto definitivo dell'opposizione. Sia

la procedura di conciliazione (art. 113 cpv. 2 lett. d CPC) sia la procedura giudiziaria

(art. 114 lett. c CPC) sarebbero state gratuite. In entrambi i casi (rigetto

provvisorio dell'opposizione o accertamento del credito), l'inizio di una

procedura in Svizzera avrebbe potuto vedere salvaguardata eventualmente anche

la classe del credito nell'imminente fallimento (art. 219 cpv. 4 lett. a e cpv.

5.

n. 2 LEF; cfr. sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). Proprio perché la

rivendicazione delle proprie pretese salariali necessita di una certa urgenza,

diversamente dall'opinione del ricorrente, l'avvio di una causa in Italia non

si avvera utile. Proprio nel caso concreto, dai fatti accertati (art. 105 cpv. 1 LTF),

risulta che la datrice di lavoro svizzera è stata dichiarata fallita già il 18

maggio 2018, mentre l'udienza dinanzi al giudice del lavoro italiano ha avuto

luogo il 12 luglio 2018. Quand'anche vi fosse stata una sentenza definitiva del

giudice italiano in favore del ricorrente, egli avrebbe dovuto comunque ancora

provvedere all'esecuzione forzata in Svizzera, facendo spiccare un precetto

esecutivo e chiedendo poi il rigetto definitivo in caso di opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF;

procedura di exequatur incidentale), oppure dando avvio alla procedura di

exequatur prevista dagli art. 38 segg. CLug (RS 0.275.12). Questo dimostra come

nella realtà l'avvio di una causa all'estero non sia particolarmente efficace

alla tutela di pretese salariali nell'ottica dell'assicurazione contro la

disoccupazione (per non nascondere dell'eventualità di un non riconoscimento in

Svizzera della decisione estera).

4.6

In ogni caso non è dimostrato, né il ricorrente

lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente,

ossia al più tardi nell'ottobre 2017, con la Cassa una strategia processuale,

forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le

proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come

si è visto (consid. 4.4), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la

propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono

dimostrate in concreto del tutto inefficaci.

4.7

È opportuno ancora ribadire che il Tribunale

federale ha già avuto modo di affermare come il semplice conferimento di un

mandato a un avvocato, lasciando a quest'ultimo decidere autonomamente se (e

quando) iniziare una procedura, è manifestamente insufficiente per adempiere

alle esigenze dell'art.

55.

cpv. 1 LADI (sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). Per il

resto, non si può non nascondere come per prassi invalsa le azioni e le

omissioni (anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e

rinvii). Il giudizio cantonale non è pertanto lesivo in alcun punto al diritto

federale. (…)”

2.2

Nella presente fattispecie,

dagli atti dell’incarto risulta che RI 1 ha lavorato come architetto per la __________

dal 3 novembre 2011 al 31 luglio 2017, per un salario lordo di fr. 3'550.--

mensili (cfr. doc. 67).

L’assicurato ha cessato di

lavorare il 31 luglio 2017 ed il salario gli è stato versato interamente fino

al 30 giugno 2017. Per il mese di luglio 2017 egli ha ricevuto solo un acconto

di fr. 500.--.

La società __________ è

stata sciolta in seguito a fallimento dall’11 aprile 2019.

Il 27 maggio 2019 RI 1 ha

rivendicato l’indennità per insolvenza per complessivi fr. 2'390.-- (cfr. doc.

47-48)

Nei mesi di agosto e

settembre l’assicurato ha rivendicato per iscritto il versamento del salario di

luglio 2017. L’11 settembre 2017 alle ore 16:04, in un messaggio di posta

elettronica, l’ex datore di lavoro ha in particolare scritto: “mi spiace ma

sono veramente messo male, ha ragione ma non so cosa fare” (cfr. doc. 58).

Il 9 ottobre 2017 RI 1 ha

poi fatto spiccare un precetto esecutivo per fr. 2’390.-- nei confronti della __________

(cfr. doc. 59).

Il 21 novembre 2017 il

precetto esecutivo è stato notificato a __________, che si è opposto (cfr. doc.

60).

Soltanto un anno dopo il

momento dell’opposizione al precetto esecutivo (il 21 novembre 2018) RI 1 ha

promosso l’istanza in procedura sommaria presso il Giudice di Pace del Circolo

di __________ che l’ha accolta il 29 gennaio 2019 (doc. doc. 61).

Chiamato ora a

pronunciarsi, il TCA non può che approvare l’operato della Cassa. L’assicurato

ha effettivamente violato il suo obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art.

55.

LADI (cfr. la giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.1).

Egli ha infatti inoltrato

l’istanza con la quale è stato chiesto (e poi ottenuto) il rigetto provvisorio

dell’opposizione più di 16 mesi dopo la fine termine del rapporto di lavoro.

A nulla di diverso può

portare il fatto che il 27 luglio 2018 l’ex datore di lavoro ha promosso presso

la Pretura di __________, nei confronti di RI 1, un’azione di risarcimento danni

per fr. 61'168.02 (cfr. doc. 16) e del fatto che nel successivo tentativo di

conciliazione è stata formulata una proposta transattiva che prevedeva al punto

2.

che “il convenuto si impegna a ritirare immediatamente il PE nr. __________

dell’UE di __________” (cfr. doc. 16).

A quel momento erano

infatti già trascorsi quasi otto mesi dall’opposizione al precetto esecutivo e

l’assicurato non ha dimostrato di avere compiuto in quell’arco di tempo

ulteriori sforzi per ottenere il salario che gli spettava.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti