38.2019.56
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19 dicembre 2019Italiano23 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2019.56
dc/sc
Lugano
19 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 settembre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22 agosto 2019 emanata da
Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 22 agosto 2019 (cfr. doc. A) la Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 18 giugno
2019 (cfr. doc. 22-24) con la quale aveva negato ad RI 1 il diritto a
beneficiare delle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, per non
avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno, in quanto egli non ha
rivendicato i propri crediti salariali in modo sufficientemente tempestivo.
L’amministrazione ha così
motivato la propria decisione su opposizione:
" (…) La
Cassa, in base a tutta la documentazione e la relativa opposizione, ritiene come
il Signor RI 1 non abbia sufficientemente tutelato i suoi obblighi di ridurre
il danno previsto dall'art. 55 LADI. Il qui opponente ha percepito il salario
fino al 30 giugno 2017, mentre per il periodo dal 01 luglio 2017 al 31 luglio
2017 ha percepito unicamente un acconto. Agli atti si rileva come abbia
proceduto a far spiccare un precetto esecutivo il 09 ottobre 2017 (notificato
alla società in data 21 novembre 2017). La domanda di rigetto è datata 21
novembre 2018, mentre la decisione della Giudicatura di Pace di __________ è
stata emanata il 29 gennaio 2019.
A mente della Cassa il Signor RI 1 avrebbe dovuto intervenire in
maniera più tempestiva, senza attendere quasi un anno dalla notifica del
precetto esecutivo, prima di inoltrare la domanda di proseguimento della
procedura esecutiva. (…)” (Doc. A)
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel
quale chiede il riconoscimento del diritto ad indennità per insolvenza. La sua
patrocinatrice sostiene che RI 1 ha fatto tutto quanto era nelle sue
possibilità per tutelare i suoi interessi salariali e rileva:
" (…)
2. Con
opposizione del 19 luglio 2019, lo scrivente legale ha informato la Cassa che
il dipendente – dopo la fine del rapporto di lavoro – è stato convenuto in
causa dal datore di lavoro.
Già in sede di conciliazione il
dipendente informò) la Pretura riguardo alla sua pretesa salariale (cfr.
verbale di conciliazione del 25.09.2018 dell'inc. __________).
In sede di risposta dell'eventuale
procedura ordinaria __________, il dipendente avrebbe chiesto al Giudice il
rigetto dell'opposizione al precetto. Tale procedura non ha poi avuto seguito
poiché il datore di lavoro non ha mai versato l'anticipo richiesto dalla
Pretura competente e la causa è stata sospesa.
Cautelativamente – nel lasso di tempo
dei 3 mesi tra il rilascio dell'autorizzazione ad agire (28.09.2018) e il
deposito della petizione contro il ricorrente (avvenuta il 21.12.2018) – quest'ultimo
aveva già depositato l'istanza di rigetto dell'opposizione (21.11.2018).
L'attesa di un anno prima di proseguire
con il rigetto dell'opposizione è dunque motivata anche da quest'ulteriore
procedura tra le medesime parti (della quale si richiama l'incarto __________
dalla competente Pretura), per meglio comprendere le trattative in corso e le
varie attese del pagamento dell'anticipo spese, che ha causato il ritardo dello
svolgimento della causa.
Pertanto, la pretesa del dipendente nei
confronti del datore di lavoro era costantemente oggetto delle vertenze tra le
parti, adempiendo così all'obbligo di riduzione del danno a carico
dell'assicurato che domanda le indennità di insolvenza.
Prove: c.s.,
richiamo dalla Pretura di __________ degli inc. no. __________ e no. __________.
3. Ai sensi
della nota B36 della Prassi LADI II, versione luglio 2019, per soddisfare
l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato deve adoperarsi per recuperare i
salari non versati, ad esempio tramite richiami scritti, precetti esecutivi
ecc.
Sempre ai sensi della nota 836,
l'assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure
un'azione nei confronti del datore di lavoro, devo però dimostrare in modo
inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro la serietà della sua
pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.04.2002).
Prove: c.s.
4. Il ricorrente
ha preso ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al
datore di lavoro, ha infatti tempestivamente sollecitato quest'ultimo al
pagamento del salario, sia per scritto che oralmente, e ha fatto spiccare un
precetto esecutivo (__________ del 09.10./21.11.2017).
Il precetto esecutivo ha come oggetto
l'ultimo salario dovuto dal datore di lavoro (mese di luglio 2017), è stato
fatto spiccare poco dopo un mese di attesa dell'avvenuto e previsto pagamento.
Il dipendente ha dimostrato in modo
inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro la serietà della sua
pretesa salariale. Pur avendo atteso un anno dalla notifica del precetto alla
richiesta di continuazione dell'esecuzione, ciò non toglie il fatto che per il
datore di lavoro la pretesa salariale del dipendente era inequivocabilmente
seria e il dipendente, qui ricorrente, ha sempre posto in compensazione – dunque
preteso e cercato di recuperare – il suo credito salariale.
Tenuto conto che il ricorrente aveva
tempo – un anno dalla notificazione del precetto, come previsto dall'art. 88
cpv. 2 LEF – per inoltrare l'istanza di rigetto dell'opposizione, non si
comprende il motivo per cui la Cassa dovrebbe ritenere il periodo di attesa
troppo lungo, errando nella valutazione dell'insieme della fattispecie e delle
procedure incrociate (dette anche riconvenzionali).
Si ribadisce – visto quanto precede –
che le condizioni di cui all’art. 55 LADI sono dunque adempiute. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta di causa
del 2 ottobre 2019 la Cassa propone di respingere il ricorso e sottolinea
quanto segue:
" (…) ll
Sig. RI 1 ha prestato la propria attività lavorativa presso la società __________
di __________ dal 03 novembre 2011 al 31 luglio 2017 e si è attivato nei
confronti del datore di lavoro per via esecutiva in data 09 ottobre 2017
(precetto esecutivo notificato alla società in data 21 novembre 2017).
La domanda di rigetto è datata 21 novembre 2018, mentre la
decisione della Giudicatura di Pace di __________ è stata emanata il 29 gennaio
2019. Il qui ricorrente sostiene come sia stato convenuto in causa dal datore
di lavoro, ritenendo dunque (anche se ha atteso un anno dal precetto esecutivo
alla domanda di rigetto) di aver dimostrato inequivocabilmente di tutelare i
suoi crediti salariali. La Cassa rileva come il qui ricorrente abbia atteso un
anno dal precetto esecutivo alla domanda di rigetto: oltre a ciò non ha
comprovato alcuno sforzo dal precetto esecutivo (ottobre 2017) all'istanza di
conciliazione promossa il 27 luglio 2018.
Dal lavoratore si chiede una costante e coerente prosecuzione dei
passi intrapresi per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva
devono sfociare negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di
esecuzione forzata (STF 8C_431/2018;8C_158/2019). Il criterio della rapidità
di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. In particolare egli
non deve percorrere la procedura più comoda o a lui meno onerosa, ma semmai
individuare quella più efficace per cercare di ottenere il più presto possibile
il saldo scoperto. (…)” (Doc. III)
1.4. Il 2 ottobre 2019 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori
mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Il 14 ottobre 2019 la
patrocinatrice dell’assicurato ha segnalato che RI 1 “rinuncia a presentare
prove aggiuntive, considerato che quelle ritenute necessarie e pertinenti sono
già state presentate e richiamate con il ricorso del 23 settembre 2019” (doc.
V).
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato ad RI 1 il
diritto a percepire indennità per insolvenza.
L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una sentenza pubblicata
in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore,
menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del
rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa
interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita.
L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo
scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo
caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio
un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro
quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e
riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito
salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per
insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere
il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del
proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia
che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi
finanziari.
In una sentenza
8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva
violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per
più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps
constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011,
C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation
de réduire le dommage”).
Il
Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono
insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent
pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les
arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril
2002) ». ).
In
una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4
pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato
l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare
valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza
8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in
DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto
insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da
un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di
lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di
fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,
ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti
esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella
medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza
per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo
continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che
devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata
richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del
datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non
esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga
durata.
In una sentenza
8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 il Tribunale federale, confermando una sentenza
del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un
assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato
le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto
impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad
un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di
disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno
(DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato
rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando
passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro
(sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24
pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI
presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa
rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave
negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando
l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per
difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per
insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi
intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalle legge in materia
di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei
confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza
non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza
8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto,
il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo
preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel
settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze
giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra
le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie
pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale
rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le
responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con
quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)”
In una sentenza
8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un
assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:
" (…)
4.2. Ancora nei tempi più recenti il Tribunale
federale ha ribadito la portata dell'art. 55 LADI e gli obblighi per il
lavoratore. Da quest'ultimo si esige una coerente e costante prosecuzione dei
passi intrapresi per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva
devono sfociare negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di
esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi come se
l'indennità per insolvenza non esistesse. In tale contesto, il criterio della
rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. Il lavoratore
è anche tenuto ad agire giudizialmente se l'importo scoperto tende ad aumentare
e appare sempre più probabile il definitivo non pagamento di tali pretese
salariali (da ultimo sentenze 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1;
8C_79/2019 del 21 maggio 2019 consid. 3.1 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019
consid. 4.2, tutte con riferimenti).
4.3. In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve
prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei
confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più
comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per
cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio
di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per
lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una
dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid.
6.2 pag. 93; 131 V 196 consid.
4.1.2 pag. 198). Se l'assicurato malgrado alcune diffide e minacce di
esecuzione, non agisce tempestivamente, deve essere riconosciuta per lo meno
una negligenza grave con la conseguenza che l'indennità per insolvenza è negata
(sentenza 8C_85/2019 consid. 4.3).
4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale
in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il
ricorrente non ha ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da
aprile 2017 non gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di
dicembre 2017, dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare
un precetto esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione
nel maggio 2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione,
rivelatasi poi superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese
salariali è stata insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro
mesi dell'indennità di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI; consid. 4.1), il
legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il lavoratore resti troppo a
lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi oltrepassa tale soglia
senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro
(8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare in tempi
brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è relativamente contenuto
(art. 16 cpv. 1
OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto
provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del
credito (cfr.8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora
nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di
saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla
tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a
vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni
(anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e
rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto il profilo
della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.
Fatti
4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il ricorrente
lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente,
ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una strategia processuale,
forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le
proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come
si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la
propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono dimostrate
in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio impugnato resiste pertanto al
diritto federale. (…)”
L’Alta Corte è arrivata
alla stessa conclusione in una sentenza 8C_158/2019 del 5 agosto 2019,
trattandosi di un assicurato che è stato legato da un contratto di lavoro dal
15 aprile 2017 al 28 settembre 2017, che ha lavorato fino al 1° settembre 2017
e che ha ricevuto il salario solo fino al 30 aprile 2017.
In quell’occasione l’Alta
Corte ha sviluppato le seguenti conclusioni:
" (…)
4.3. Secondo i fatti accertati in maniera vincolante
per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), peraltro ammessi
anche dal ricorrente, l'assicurato non ha mai fatto valere seriamente le
proprie pretese salariali. Considerata anche l'estensione temporale massima di
quattro mensilità per le indennità per insolvenza, alla luce del mancato
pagamento del salario a partire dal mese di maggio 2017 (cfr. scritto del 20
giugno 2018 all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio per un importo
complessivo di fr. 28'430.75), il ricorrente avrebbe dovuto agire senza indugio
(art. 52 cpv. 1
LADI; sentenza 8C_85/2019 consid. 4.5). Così non è stato. Dopo la
lettera del 2 ottobre 2017 inviata dal proprio legale in Italia, egli ha atteso
passivamente fino all'avvio di una causa giudiziaria dinanzi al Tribunale di
Milano che il 12 luglio 2018 si è conclusa infruttuosamente per quanto attiene
alla datrice di lavoro svizzera. Tale modo di procedere non è chiaramente
sufficiente per adempiere ai doveri di cui all'art. 55 LADI.
4.4. In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve
prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei
confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più
comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per
cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio
di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per
lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una
dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid.
6.2 pag. 93; 131 V 196 consid.
4.1.2 pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il
ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono
relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS
281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro
sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF;
RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è
applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il
creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC),
una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto
provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in
linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle
eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF).
Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto
provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione
facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le
indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio
dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti
relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr.
500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid.
4.2.2 e 4.2.4 pag. 198 e sentenza 5D_23/2017 dell'8 maggio 2017 consid. 4.3).
4.5. Comunque a torto il ricorrente lascia intendere
che non avrebbe potuto beneficiare delle esenzioni dalle spese processuali di
cui alle normative speciali del diritto del lavoro. Fatto spiccare il precetto
esecutivo, in caso di opposizione della datrice di lavoro, se non avesse voluto
procedere nelle forme del rigetto provvisorio (consid. 4.4), avrebbe comunque
potuto avviare un'azione di accertamento del credito (art. 79 LEF), con la
presentazione di una procedura di conciliazione e poi di una causa giudiziaria
secondo la procedura semplificata per ottenere la condanna della datrice di
Considerandi
lavoro svizzera e contestualmente il rigetto definitivo dell'opposizione. Sia
la procedura di conciliazione (art. 113 cpv. 2 lett. d CPC) sia la procedura giudiziaria
(art. 114 lett. c CPC) sarebbero state gratuite. In entrambi i casi (rigetto
provvisorio dell'opposizione o accertamento del credito), l'inizio di una
procedura in Svizzera avrebbe potuto vedere salvaguardata eventualmente anche
la classe del credito nell'imminente fallimento (art. 219 cpv. 4 lett. a e cpv.
5.
n. 2 LEF; cfr. sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). Proprio perché la
rivendicazione delle proprie pretese salariali necessita di una certa urgenza,
diversamente dall'opinione del ricorrente, l'avvio di una causa in Italia non
si avvera utile. Proprio nel caso concreto, dai fatti accertati (art. 105 cpv. 1 LTF),
risulta che la datrice di lavoro svizzera è stata dichiarata fallita già il 18
maggio 2018, mentre l'udienza dinanzi al giudice del lavoro italiano ha avuto
luogo il 12 luglio 2018. Quand'anche vi fosse stata una sentenza definitiva del
giudice italiano in favore del ricorrente, egli avrebbe dovuto comunque ancora
provvedere all'esecuzione forzata in Svizzera, facendo spiccare un precetto
esecutivo e chiedendo poi il rigetto definitivo in caso di opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF;
procedura di exequatur incidentale), oppure dando avvio alla procedura di
exequatur prevista dagli art. 38 segg. CLug (RS 0.275.12). Questo dimostra come
nella realtà l'avvio di una causa all'estero non sia particolarmente efficace
alla tutela di pretese salariali nell'ottica dell'assicurazione contro la
disoccupazione (per non nascondere dell'eventualità di un non riconoscimento in
Svizzera della decisione estera).
4.6
In ogni caso non è dimostrato, né il ricorrente
lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente,
ossia al più tardi nell'ottobre 2017, con la Cassa una strategia processuale,
forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le
proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come
si è visto (consid. 4.4), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la
propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono
dimostrate in concreto del tutto inefficaci.
4.7
È opportuno ancora ribadire che il Tribunale
federale ha già avuto modo di affermare come il semplice conferimento di un
mandato a un avvocato, lasciando a quest'ultimo decidere autonomamente se (e
quando) iniziare una procedura, è manifestamente insufficiente per adempiere
alle esigenze dell'art.
55.
cpv. 1 LADI (sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). Per il
resto, non si può non nascondere come per prassi invalsa le azioni e le
omissioni (anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e
rinvii). Il giudizio cantonale non è pertanto lesivo in alcun punto al diritto
federale. (…)”
2.2
Nella presente fattispecie,
dagli atti dell’incarto risulta che RI 1 ha lavorato come architetto per la __________
dal 3 novembre 2011 al 31 luglio 2017, per un salario lordo di fr. 3'550.--
mensili (cfr. doc. 67).
L’assicurato ha cessato di
lavorare il 31 luglio 2017 ed il salario gli è stato versato interamente fino
al 30 giugno 2017. Per il mese di luglio 2017 egli ha ricevuto solo un acconto
di fr. 500.--.
La società __________ è
stata sciolta in seguito a fallimento dall’11 aprile 2019.
Il 27 maggio 2019 RI 1 ha
rivendicato l’indennità per insolvenza per complessivi fr. 2'390.-- (cfr. doc.
47-48)
Nei mesi di agosto e
settembre l’assicurato ha rivendicato per iscritto il versamento del salario di
luglio 2017. L’11 settembre 2017 alle ore 16:04, in un messaggio di posta
elettronica, l’ex datore di lavoro ha in particolare scritto: “mi spiace ma
sono veramente messo male, ha ragione ma non so cosa fare” (cfr. doc. 58).
Il 9 ottobre 2017 RI 1 ha
poi fatto spiccare un precetto esecutivo per fr. 2’390.-- nei confronti della __________
(cfr. doc. 59).
Il 21 novembre 2017 il
precetto esecutivo è stato notificato a __________, che si è opposto (cfr. doc.
60).
Soltanto un anno dopo il
momento dell’opposizione al precetto esecutivo (il 21 novembre 2018) RI 1 ha
promosso l’istanza in procedura sommaria presso il Giudice di Pace del Circolo
di __________ che l’ha accolta il 29 gennaio 2019 (doc. doc. 61).
Chiamato ora a
pronunciarsi, il TCA non può che approvare l’operato della Cassa. L’assicurato
ha effettivamente violato il suo obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art.
55.
LADI (cfr. la giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.1).
Egli ha infatti inoltrato
l’istanza con la quale è stato chiesto (e poi ottenuto) il rigetto provvisorio
dell’opposizione più di 16 mesi dopo la fine termine del rapporto di lavoro.
A nulla di diverso può
portare il fatto che il 27 luglio 2018 l’ex datore di lavoro ha promosso presso
la Pretura di __________, nei confronti di RI 1, un’azione di risarcimento danni
per fr. 61'168.02 (cfr. doc. 16) e del fatto che nel successivo tentativo di
conciliazione è stata formulata una proposta transattiva che prevedeva al punto
2.
che “il convenuto si impegna a ritirare immediatamente il PE nr. __________
dell’UE di __________” (cfr. doc. 16).
A quel momento erano
infatti già trascorsi quasi otto mesi dall’opposizione al precetto esecutivo e
l’assicurato non ha dimostrato di avere compiuto in quell’arco di tempo
ulteriori sforzi per ottenere il salario che gli spettava.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti