38.2019.58
Negato diritto a indennità per insolvenza per non avere rispettato l'obbligo di ridurre il danno. Rapporto di impiego terminato a marzo 2018. PE fatto spiccare il 25.5.18. L'ass. non avrebbe dovuto attendere quasi 6 mesi prima di chiedere la comminatoria di fallimento
20 gennaio 2020Italiano28 min
il proseguimento con la comminatoria di fallimento anch'essa pubblicata in
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2019.58
dc/sc
Lugano
20 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 settembre 2019 emanata
da
Cassa cantonale di assicurazione contro la
disoccupazione, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 9 settembre 2019 (cfr. doc. A) la Cassa cantonale di assicurazione contro
la disoccupazione (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 28 maggio
2019 (cfr. doc. 64-66) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a
beneficiare delle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, per non
avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno, in quanto egli non ha
rivendicato i propri crediti salariali in modo sufficientemente tempestivo.
L’amministrazione ha così
motivato la propria decisione su opposizione:
" (…)
4. Nell'evenienza
concreta emerge come l'opponente dichiara d'aver prestato la propria attività
lavorativa presso la società __________ di __________ dal 01 giugno 2016 al 31
marzo 2018 in qualità di venditore, rivendicando indennità per insolvenza per
il periodo dal 01 dicembre 2017 al 31 marzo 2018.
5. Tramite
decisione formale del 28 maggio 2019 la Cassa aveva negato il diritto alle
indennità per insolvenza in quanto non aveva intrapreso tutti i passi necessari
a tutela dei suoi crediti salariali.
6. Tramite
opposizione del 27 giugno 2019 il Signor RI 1 comunica di aver proceduto a
sollecitare più volte alla società il pagamento dei salari. Afferma come verso
la fine dell'anno 2017 la società ha iniziato a ritardare il versamento dei
salari, pagando successivamente solo acconti ed in modo irregolare. A mente del
qui opponente lo stesso ha proceduto, quotidianamente, a sollecitare il
versamento dei salari alla società, ma senza alcun riscontro.
Successivamente
afferma di aver sollecitato il versamento dei propri crediti salariali tramite
scritti del 15 gennaio, 10 febbraio, 05 marzo e 30 aprile 2018: infine, in data
25 maggio 2018, ha fatto spiccare un precetto esecutivo.
7. La Cassa, in
base a tutta la documentazione e la relativa opposizione, ritiene come il
Signor RI 1 non abbia sufficientemente tutelato i suoi obblighi di ridurre il
danno previsto dall'art. 55 LADI. Il qui opponente ha percepito il salario fino
al 30 novembre 2017, mentre per il periodo dal 01 dicembre 2017 al 31 marzo
2018 non è stato retribuito dalla società. Agli atti si rileva come abbia
proceduto a sollecitare per iscritto il versamento dei salari e, in data 25
maggio 2018, a far spiccare un precetto esecutivo (notificato alla società in
data 31 luglio 2018). Dalla notifica del precetto esecutivo alla comminatoria
di fallimento (16.01.2019) sono decorsi quasi 6 mesi: il Sig. RI 1 afferma
come, il tempo trascorso, è causato dal fatto che non conosceva i passi da
intraprendere e non aveva disponibilità finanziaria per rivolgersi ad un
avvocato o commercialista.
A mente della Cassa il Signor RI 1
avrebbe dovuto intervenire in maniera più tempestiva, senza attendere oltre 5
mesi dalla notifica del precetto esecutivo, prima di inoltrare la domanda di
proseguimento della procedura esecutiva.
Inoltre non si comprende il motivo per
cui, non percependo i salari, si sia limitato a sollecitare il pagamento dei
propri crediti unicamente tramite scritti inoltri per posta ordinaria. (…)”
(Doc. A)
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. La
sua patrocinatrice chiede il riconoscimento del diritto ad indennità per
insolvenza, sostenendo che l’assicurato ha fatto tutto quanto era nelle sue
possibilità per tutelare i suoi interessi salariali e rileva:
" (…)
5. Viste le
difficoltà economiche del datore di lavoro il dipendente (che ha lavorato sino
alla chiusura dell'attività) ha regolarmente sollecitato verbalmente il proprio
datore di lavoro per i salari arretrati con altrettante lettere via posta
ordinaria in data 15 gennaio 2018, 10 febbraio 2018, 5 marzo 2018 e 30 aprile
2018 (Doc C). Nell'ultimo scritto il ricorrente ha reso attento il datore di
lavoro che in assenza di pagamento degli arretrati salariali avrebbe intrapreso
la via legale nei suoi confronti. La Cassa rimprovera che il ricorrente ha
sollecitato il proprio datore di lavoro solo per posta ordinaria. Ora non si
evince in nessuna diposizione legislativa che un richiamo di pagamento debba
essere tassativamente inviato per posta raccomandata. Inoltre non ci si
capacita, se l'invio raccomandato era una condizione sine qua non, del motivo
per cui la Cassa ha richiesto in data 21 agosto 2019 (Doc. D) al ricorrente le
ricevute inerenti gli invii, giustificativi che il ricorrente ha prodotto con
la ricevuta dell'acquisto di francobolli come da allegato (Doc. E) e poi lo
riprende perché non ha utilizzato un invio raccomandato. Se l'invio di una
raccomandata era un motivo valido per considerare nulli i solleciti la Cassa
avrebbe dovuto già notificarlo in quella sede al ricorrente e indicargli che
non aveva agito correttamente ed in base alla legge ma si presume che non
essendoci disposizione legale che impone l'invio raccomandato questa
osservazione al ricorrente non poteva essere fatta. Viene però poi utilizzata
anche quale causale per negare il diritto all'insolvenza del ricorrente in fase
conclusiva della decisione su opposizione. Nella fattispecie ogni scritto del
ricorrente è andato a buona destinazione tanto che il datore di lavoro
costantemente ribadiva verbalmente al ricorrente che appena vi era possibilità
gli sarebbe stato fatto un pagamento di un acconto o il saldo degli arretrati
infatti in data 05.02.2019 il ricorrente riceveva un acconto di CHF 1'000.00
(Doc F). La Cassa rimprovera ancora al ricorrente in merito al fatto di aver
atteso 5 mesi dalla notifica del precetto (25.05.2018) ma considerando il
versamento dell'acconto in data 5 febbraio 2018 il ricorrente ha visto la buona
fede e l'impegno del datore di lavoro e ha proseguito con i solleciti e dopo il
terzo richiamo del 30.04.2018 ha spiccato precetto esecutivo. Questo modo di
agire non può essere considerato tardivo o negligente o non a propria tutela.
Non ricevendo più acconti o saldo degli arretrati in data 25.05.2018 il
ricorrente spiccava precetto esecutivo no. 2583818 (Doc. G).
Ignaro del fatto che quando un
debitore non ritira una procedura esecutiva quest'ultima resta in deposito
presso il Comune di domicilio del debitore che manda un agente per la notifica
in base ai suoi tempi e ignaro che in caso di assenza del debitore il precetto
deve essere pubblicato sul foglio ufficiale ticinese (per cui ci sono dei tempi
non assolutamente stimabili); solo in data 16 gennaio 2019 ha potuto inoltrare
Fatti
il proseguimento con la comminatoria di fallimento anch'essa pubblicata in
seguito sul foglio ufficiale ticinese in data 05.02.2019 (Doc. H).
6. Non da meno
in data 24 marzo 2019 il ricorrente, a tutela dei suoi interessi, ha saputo di
poter insinuare il suo credito presso l'ufficio fallimenti è così ha fatto
(Doc. I). Questo dimostra ancora una volta che il ricorrente ha fatto tutto
quanto in suo potere per tutelare il suo danno economico. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 4
novembre 2019 la Cassa propone di respingere il ricorso e sottolinea quanto
segue:
" (…) A
mente della Cassa non vi sono motivi giustificati per attendere quasi 6 mesi
dalla notifica del precetto esecutivo alla comminatoria di fallimento. Inoltre
non si comprende il motivo per cui, rimasti inevasi i solleciti quotidiani di
pagamento (da fine anno 2017), il Sig. RI 1 si sia limitato a trasmettere con
cadenza mensile delle semplici lettere, anziché intervenire in maniera più
incisiva.
Dal lavoratore si chiede una costante e coerente prosecuzione dei
passi intrapresi per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva
devono sfociare negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di
esecuzione forzata (STF 8C_431/2018; 8C_158/2019). Il criterio della rapidità
di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. In particolare egli
non deve percorrere la procedura più comoda o a lui meno onerosa, ma semmai
individuare quella più efficace per cercare di ottenere il più presto possibile
il saldo scoperto. (…)” (Doc. III)
1.4. Il 5 novembre 2019 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori
mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il
diritto a percepire indennità per insolvenza.
L'art. 55 cpv. 1 LADI
stabilisce che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una sentenza pubblicata
in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato
che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art.
55.
cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro
quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e
il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del
danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di
lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige
necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il
suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre
invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il
datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per
insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere
il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del
proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia
che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi
finanziari.
In una sentenza
8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva
violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per
più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps
constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011,
C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de
l'obligation de réduire le dommage”).
Il
Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono
insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent
pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les
arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril
2002) ». ).
In
una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4
pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato
l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare
valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza
8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in
DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto
insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da
un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di
lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di
fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,
ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti
esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella
medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza
per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo
continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che
devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata
richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del
datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non
esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga
durata.
In una sentenza
8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una
sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la
quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2
L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto
impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad
un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di
disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno
(DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato
rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando
passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro
(sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24
pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI
presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa
rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave
negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando
l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per
difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per
insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi
intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalle legge in materia
di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei
confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza
non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza
8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto,
il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo
preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel
settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze
giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra
le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie
pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale
rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le
responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con
quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)”
In una sentenza
8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un
assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:
" (…)
4.2
Ancora nei tempi più recenti il Tribunale
federale ha ribadito la portata dell'art. 55 LADI e gli obblighi per il
lavoratore. Da quest'ultimo si esige una coerente e costante prosecuzione dei
passi intrapresi per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva
devono sfociare negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di esecuzione
forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi come se l'indennità
per insolvenza non esistesse. In tale contesto, il criterio della rapidità di
reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. Il lavoratore è anche
tenuto ad agire giudizialmente se l'importo scoperto tende ad aumentare e
appare sempre più probabile il definitivo non pagamento di tali pretese
salariali (da ultimo sentenze 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1;
8C_79/2019 del 21 maggio 2019 consid. 3.1 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019
consid. 4.2, tutte con riferimenti).
4.3
In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve
prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei
confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più
comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per
cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio
di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per
lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una
dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid.
6.2
pag. 93; 131 V 196 consid.
4.1.2
pag. 198). Se l'assicurato malgrado alcune diffide e minacce di
esecuzione, non agisce tempestivamente, deve essere riconosciuta per lo meno
una negligenza grave con la conseguenza che l'indennità per insolvenza è negata
(sentenza 8C_85/2019 consid. 4.3).
4.4
Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale
in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il
ricorrente non ha ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da
aprile 2017 non gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di
dicembre 2017, dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare
un precetto esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione
nel maggio 2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione,
rivelatasi poi superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese
salariali è stata insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro
mesi dell'indennità di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI; consid. 4.1), il
legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il lavoratore resti troppo a
lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi oltrepassa tale soglia
senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019
consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare in tempi brevi per lo
meno un precetto esecutivo, il cui costo è relativamente contenuto (art. 16 cpv. 1 OTLEF;
RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione
o eventualmente con l'azione di accertamento del credito (cfr. 8C_431/2018
consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora nel ricorso egli sostiene
che la società fosse solvibile e quindi in grado di saldare sia le pretese
salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla tesi del ricorrente, il
cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a vantaggio
dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni (anche
erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e
rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto il profilo
della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.
4.5
In ogni caso, non è dimostrato, né il ricorrente
lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente,
ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una strategia processuale,
forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le
proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come
si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la
propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono
dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio impugnato resiste
pertanto al diritto federale. (…)”
L’Alta Corte è arrivata
alla stessa conclusione in una sentenza 8C_158/2019 del 5 agosto 2019,
trattandosi di un assicurato che è stato legato da un contratto di lavoro dal
15.
aprile 2017 al 28 settembre 2017, che ha lavorato fino al 1° settembre 2017
e che ha ricevuto il salario solo fino al 30 aprile 2017. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti conclusioni:
" (…)
4.3
Secondo i fatti accertati in maniera vincolante
per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), peraltro ammessi
anche dal ricorrente, l'assicurato non ha mai fatto valere seriamente le
proprie pretese salariali. Considerata anche l'estensione temporale massima di
quattro mensilità per le indennità per insolvenza, alla luce del mancato
pagamento del salario a partire dal mese di maggio 2017 (cfr. scritto del 20
giugno 2018 all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio per un importo
complessivo di fr. 28'430.75), il ricorrente avrebbe dovuto agire senza indugio
(art. 52 cpv. 1
LADI; sentenza 8C_85/2019 consid. 4.5). Così non è stato. Dopo la
lettera del 2 ottobre 2017 inviata dal proprio legale in Italia, egli ha atteso
passivamente fino all'avvio di una causa giudiziaria dinanzi al Tribunale di
Milano che il 12 luglio 2018 si è conclusa infruttuosamente per quanto attiene
alla datrice di lavoro svizzera. Tale modo di procedere non è chiaramente
sufficiente per adempiere ai doveri di cui all'art. 55 LADI.
4.4
In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve
prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei
confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più
comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per
cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio
di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per
lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una
dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid.
6.2
pag. 93; 131 V 196 consid.
4.1.2
pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il
ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono
relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS
281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro
sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF;
RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è
applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il
creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC),
una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto
provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in
linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle
eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF).
Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto
provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione
facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le
indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio
dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti
relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr.
500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid.
4.2.2
e 4.2.4 pag. 198 e sentenza 5D_23/2017 dell'8 maggio 2017 consid. 4.3).
4.5
Comunque a torto il ricorrente lascia intendere
che non avrebbe potuto beneficiare delle esenzioni dalle spese processuali di
cui alle normative speciali del diritto del lavoro. Fatto spiccare il precetto
esecutivo, in caso di opposizione della datrice di lavoro, se non avesse voluto
procedere nelle forme del rigetto provvisorio (consid. 4.4), avrebbe comunque
potuto avviare un'azione di accertamento del credito (art. 79 LEF), con la
presentazione di una procedura di conciliazione e poi di una causa giudiziaria
secondo la procedura semplificata per ottenere la condanna della datrice di
lavoro svizzera e contestualmente il rigetto definitivo dell'opposizione. Sia
la procedura di conciliazione (art. 113 cpv. 2 lett. d CPC) sia la procedura
giudiziaria (art. 114 lett. c CPC) sarebbero state gratuite. In entrambi i casi
(rigetto provvisorio dell'opposizione o accertamento del credito), l'inizio di
una procedura in Svizzera avrebbe potuto vedere salvaguardata eventualmente
anche la classe del credito nell'imminente fallimento (art. 219 cpv. 4 lett. a
e cpv. 5 n. 2 LEF; cfr. sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). Proprio perché la
rivendicazione delle proprie pretese salariali necessita di una certa urgenza,
diversamente dall'opinione del ricorrente, l'avvio di una causa in Italia non
si avvera utile. Proprio nel caso concreto, dai fatti accertati (art. 105 cpv. 1 LTF),
risulta che la datrice di lavoro svizzera è stata dichiarata fallita già il 18
maggio 2018, mentre l'udienza dinanzi al giudice del lavoro italiano ha avuto
luogo il 12 luglio 2018. Quand'anche vi fosse stata una sentenza definitiva del
giudice italiano in favore del ricorrente, egli avrebbe dovuto comunque ancora
provvedere all'esecuzione forzata in Svizzera, facendo spiccare un precetto
esecutivo e chiedendo poi il rigetto definitivo in caso di opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF;
procedura di exequatur incidentale), oppure dando avvio alla procedura di
exequatur prevista dagli art. 38 segg. CLug (RS 0.275.12). Questo dimostra come
nella realtà l'avvio di una causa all'estero non sia particolarmente efficace
alla tutela di pretese salariali nell'ottica dell'assicurazione contro la
disoccupazione (per non nascondere dell'eventualità di un non riconoscimento in
Svizzera della decisione estera).
4.6
In ogni caso non è dimostrato, né il ricorrente
lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente,
ossia al più tardi nell'ottobre 2017, con la Cassa una strategia processuale,
forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le
proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come
si è visto (consid. 4.4), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la
propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono
dimostrate in concreto del tutto inefficaci.
4.7
È opportuno ancora ribadire che il Tribunale
federale ha già avuto modo di affermare come il semplice conferimento di un
mandato a un avvocato, lasciando a quest'ultimo decidere autonomamente se (e
quando) iniziare una procedura, è manifestamente insufficiente per adempiere
alle esigenze dell'art.
55.
cpv. 1 LADI (sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). Per il
resto, non si può non nascondere come per prassi invalsa le azioni e le
omissioni (anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e
rinvii). Il giudizio cantonale non è pertanto lesivo in alcun punto al diritto
federale. (…)”
In una sentenza 38.2017.64
del 5 marzo 2018 il TCA, al consid. 2.5, aveva in particolare sottolineato che:
" (…)
Per quanto concerne l’asserzione ricorsuale secondo cui
X.__________ non avrebbe avuto la disponibilità economica per provvedere alla
presentazione di un precetto esecutivo contro la società o per intentare altre
azioni giudiziarie (cfr. doc. I; consid. 1.2.), è utile evidenziare, in
particolare, che l’inoltro di un precetto esecutivo non comporta una spesa
rilevante.
Più specificatamente il costo varia a seconda del valore del
credito. Per un credito il cui importo si attesti tra fr. 10'000.-- e fr.
100'000.-- la tassa ammonta a fr. 103.30 (la tassa base è di fr. 90.-- a cui si
aggiungono le spese di spedizione per la notifica del precetto esecutivo, di
norma fr. 8.-- e della copia indirizzata al creditore, di norma fr. 5.30. In
caso di problemi in occasione della notifica del precetto esecutivo possono
eccezionalmente insorgere costi supplementari) per l’esemplare per il debitore e a fr. 58.30 per
l’esemplare per l’eventuale coescusso (cfr. art. 16 ordinanza del 23 settembre
1996.
sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione
e sul fallimento; www.e-service.admin.ch/eschkg/cms/content/faq/teuertab_it; www.ti.ch/di/dg/uef/procedura-interattiva/precetto-esecutivo).
(…)”
2.2
Nella presente fattispecie
risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 ha lavorato quale venditore per la __________
dal 1° giugno 2016 (cfr. doc. 122) al 31 marzo 2018 (cfr. doc. 68).
La ditta è stata
dichiarata fallita con decreto della Pretura del Distretto di __________ del 25
febbraio 2019 a fare tempo dal 26 febbraio 2019 alle ore 10:00 (cfr. estratto Registro
di commercio del Cantone Ticino, reperibile
al sito www.zefix.ch).
Il salario è stato pagato
regolarmente fino al 30 novembre 2017 (cfr. doc. 68).
Il 15 gennaio 2018
l’assicurato ha inviato al datore di lavoro uno scritto del seguente tenore:
" … vi
comunico che ad oggi non ho ancora ricevuto il salario relativo al mese di
dicembre 2018.
Pertanto vi chiedo gentilmente di provvedere al versamento nei
prossimi 5 giorni.” (Doc. 90)
Il 10 febbraio 2018 ha
ancora scritto al datore di lavoro:
" … vi
comunico che nonostante il richiamo del 15 gennaio 2018 dove sollecitavo il
versamento del salario di dicembre 2017, ad oggi non ho ancora ricevuto i
salari relativi ai mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018.
Pertanto vi chiedo gentilmente di provvedere al versamento al più
presto.” (Doc. 89)
Il 5 marzo 2018 egli ha
inviato un nuovo scritto, rilevando:
" … vi
comunico che ad oggi non ho ancora ricevuto i salari relativi ai mesi di
dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018.
Nonostante i molteplici richiami, i salari sono tuttora scoperti e
vi prego di voler effettuare il versamento entro e non oltre i 10 giorni
dalla presente.” (Doc. 88)
Infine, il 30 aprile 2018
l’assicurato si è così espresso:
" Dato il
silenzio a seguito dei richiami dei mesi precedenti, richiedo nuovamente entro
e non oltre 5 giorni della presente, il versamento dei salari tutt’oggi
scoperti, relativi ai mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018.
Se ciò non accadrà sarò costretto ad adire per vie legali nei
vostri confronti.” (Doc. 87)
Il 25 maggio 2018 il
ricorrente ha poi fatto spiccare un precetto esecutivo (cfr. doc. 70).
Siccome il destinatario
era irreperibile, esso è stato notificato tramite pubblicazione sul FUC __________
del __________ 2018 (cfr. doc. 71).
La Comminatoria di
fallimento è stata effettuata il 16 gennaio 2019 (cfr. doc. 72) e notificata
sul FUC __________ del __________ 2019 (cfr. doc. 73).
L’assicurato in data 13
maggio 2019 ha così riassunto all’amministrazione i passi da lui intrapresi per
fare valere i propri crediti salariali:
" (…) come
consigliato da un sindacalista ho provveduto a spiccare precetto esecutivo a
mia tutela in quanto i semplici solleciti mi hanno detto che non erano
abbastanza. In considerazione che la società non aveva più recapito tutta la
procedura esecutiva ha comportato più tempo del previsto tanto che la comminatoria
l'ho inoltrata a Gennaio 2019 perché solo in seguito mi hanno informato che in
mancanza di recapito e degli organi amministrativi fanno testo le pubblicazioni
del foglio ufficiale. Recuperando i dati da quest'ultimo ho potuto far valere i
miei diritti con la comminatoria preso atto delle comunicazioni pubblicate. Nel
frattempo qualcuno ha mandato in fallimento la società nel mese di Febbraio
2019.
fermando la mia procedura.
Purtroppo, nel periodo precedente, gli organi della società
avevano dato le dimissioni e sembra che il recapito era stato cancellato e la
corrispondenza non andava a buon fine. Di riflesso la comunicazione con la
società era diventata impossibile per cui non so se tutti i miei solleciti sono
andati a buon fine.
Da parte mia ho fatto tutto il possibile per tutelare i miei
diritti nel limite della mia conoscenza dell'agire.” (Doc. 77)
Nella sua opposizione del
27.
giugno 2019 egli ha poi rilevato:
" (…) Nel
corso della fine dell'anno 2017 la __________ in liquidazione ha iniziato a
ritardare con il pagamento dei salari. Procedeva con dei versamenti di acconti
ma mai regolari. Quotidianamente sollecitavo il datore di lavoro cercando di
informarmi sulla situazione finanziaria della società ma senza avere mai una
risposta definitiva e chiara. A tutela dei miei diritti e per diminuire il
danno finanziario ho provveduto, oltre a solleciti orali, ad inviare diversi
scritti di sollecito per il pagamento dei salari arretrati. Questo è avvenuto
con scritti in data 15.01.2018,10.02.2018, 05.03.2018 e 30.04.2018. Malgrado i
miei solleciti scritti ed orali dal 5 febbraio 2018, non ho più ricevuto il
pagamento né di acconti né tanto meno dei miei salari arretrati e l'ultimo
versamento di un acconto di CHF 1'000.00, come da mio estratto Postfinance
(richiamato l'incarto insolvenza trasmesso al signor __________) è avvenuto in
data 05.02.2018. (…)” (Doc. 52)
2.3
Chiamato ora a pronunciarsi,
il TCA ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurato per ottenere quanto
dovutogli dalla __________siano insufficienti e che quindi la Cassa abbia
correttamente negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.
In effetti l’assicurato, dal
mese di dicembre 2017 ha ricevuto soltanto degli acconti, ha sollecitava
quotidianamente l’ex datore di lavoro e malgrado le richieste scritte del 10
febbraio, 5 marzo e 30 aprile 2018 non ha più ricevuto neppure un acconto dopo
il 5 febbraio 2018.
In queste conclusioni ci
si potrebbe chiedere, viste le particolari circostanze del caso, se delle
misure più incisive rispetto ad una semplice lettera di sollecito dovevano già
essere prese durante gli ultimi mesi del rapporto di lavoro (cfr. consid. 2.1.).
Certamente però, dopo
avere fatto spiccare il 25 maggio 2018 un precetto esecutivo, l’assicurato -
che ha sottolineato di avere seguito i consigli di una persona qualificata -
non avrebbe dovuto attendere quasi sei mesi prima di chiedere la comminatoria
di fallimento (cfr. la giurisprudenza riprodotta al consid. 2.1.).
In simili condizioni,
questo Tribunale ritiene che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave
in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI
(al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24
agosto 2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio
2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).
La giurisprudenza esige,
infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per
rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;
STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche
Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto possibile (cfr.
STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).
La
decisione su opposizione del 9 settembre 2019 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti