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Decisione

38.2019.58

Negato diritto a indennità per insolvenza per non avere rispettato l'obbligo di ridurre il danno. Rapporto di impiego terminato a marzo 2018. PE fatto spiccare il 25.5.18. L'ass. non avrebbe dovuto attendere quasi 6 mesi prima di chiedere la comminatoria di fallimento

20 gennaio 2020Italiano28 min

il proseguimento con la comminatoria di fallimento anch'essa pubblicata in

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Raccomandata

Incarto

n.

38.2019.58

dc/sc

Lugano

20 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 9 settembre 2019 emanata

da

Cassa cantonale di assicurazione contro la

disoccupazione, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione

del 9 settembre 2019 (cfr. doc. A) la Cassa cantonale di assicurazione contro

la disoccupazione (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 28 maggio

2019 (cfr. doc. 64-66) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a

beneficiare delle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, per non

avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno, in quanto egli non ha

rivendicato i propri crediti salariali in modo sufficientemente tempestivo.

L’amministrazione ha così

motivato la propria decisione su opposizione:

" (…)

4. Nell'evenienza

concreta emerge come l'opponente dichiara d'aver prestato la propria attività

lavorativa presso la società __________ di __________ dal 01 giugno 2016 al 31

marzo 2018 in qualità di venditore, rivendicando indennità per insolvenza per

il periodo dal 01 dicembre 2017 al 31 marzo 2018.

5. Tramite

decisione formale del 28 maggio 2019 la Cassa aveva negato il diritto alle

indennità per insolvenza in quanto non aveva intrapreso tutti i passi necessari

a tutela dei suoi crediti salariali.

6. Tramite

opposizione del 27 giugno 2019 il Signor RI 1 comunica di aver proceduto a

sollecitare più volte alla società il pagamento dei salari. Afferma come verso

la fine dell'anno 2017 la società ha iniziato a ritardare il versamento dei

salari, pagando successivamente solo acconti ed in modo irregolare. A mente del

qui opponente lo stesso ha proceduto, quotidianamente, a sollecitare il

versamento dei salari alla società, ma senza alcun riscontro.

Successivamente

afferma di aver sollecitato il versamento dei propri crediti salariali tramite

scritti del 15 gennaio, 10 febbraio, 05 marzo e 30 aprile 2018: infine, in data

25 maggio 2018, ha fatto spiccare un precetto esecutivo.

7. La Cassa, in

base a tutta la documentazione e la relativa opposizione, ritiene come il

Signor RI 1 non abbia sufficientemente tutelato i suoi obblighi di ridurre il

danno previsto dall'art. 55 LADI. Il qui opponente ha percepito il salario fino

al 30 novembre 2017, mentre per il periodo dal 01 dicembre 2017 al 31 marzo

2018 non è stato retribuito dalla società. Agli atti si rileva come abbia

proceduto a sollecitare per iscritto il versamento dei salari e, in data 25

maggio 2018, a far spiccare un precetto esecutivo (notificato alla società in

data 31 luglio 2018). Dalla notifica del precetto esecutivo alla comminatoria

di fallimento (16.01.2019) sono decorsi quasi 6 mesi: il Sig. RI 1 afferma

come, il tempo trascorso, è causato dal fatto che non conosceva i passi da

intraprendere e non aveva disponibilità finanziaria per rivolgersi ad un

avvocato o commercialista.

A mente della Cassa il Signor RI 1

avrebbe dovuto intervenire in maniera più tempestiva, senza attendere oltre 5

mesi dalla notifica del precetto esecutivo, prima di inoltrare la domanda di

proseguimento della procedura esecutiva.

Inoltre non si comprende il motivo per

cui, non percependo i salari, si sia limitato a sollecitare il pagamento dei

propri crediti unicamente tramite scritti inoltri per posta ordinaria. (…)”

(Doc. A)

1.2. Contro la citata decisione su

opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. La

sua patrocinatrice chiede il riconoscimento del diritto ad indennità per

insolvenza, sostenendo che l’assicurato ha fatto tutto quanto era nelle sue

possibilità per tutelare i suoi interessi salariali e rileva:

" (…)

5. Viste le

difficoltà economiche del datore di lavoro il dipendente (che ha lavorato sino

alla chiusura dell'attività) ha regolarmente sollecitato verbalmente il proprio

datore di lavoro per i salari arretrati con altrettante lettere via posta

ordinaria in data 15 gennaio 2018, 10 febbraio 2018, 5 marzo 2018 e 30 aprile

2018 (Doc C). Nell'ultimo scritto il ricorrente ha reso attento il datore di

lavoro che in assenza di pagamento degli arretrati salariali avrebbe intrapreso

la via legale nei suoi confronti. La Cassa rimprovera che il ricorrente ha

sollecitato il proprio datore di lavoro solo per posta ordinaria. Ora non si

evince in nessuna diposizione legislativa che un richiamo di pagamento debba

essere tassativamente inviato per posta raccomandata. Inoltre non ci si

capacita, se l'invio raccomandato era una condizione sine qua non, del motivo

per cui la Cassa ha richiesto in data 21 agosto 2019 (Doc. D) al ricorrente le

ricevute inerenti gli invii, giustificativi che il ricorrente ha prodotto con

la ricevuta dell'acquisto di francobolli come da allegato (Doc. E) e poi lo

riprende perché non ha utilizzato un invio raccomandato. Se l'invio di una

raccomandata era un motivo valido per considerare nulli i solleciti la Cassa

avrebbe dovuto già notificarlo in quella sede al ricorrente e indicargli che

non aveva agito correttamente ed in base alla legge ma si presume che non

essendoci disposizione legale che impone l'invio raccomandato questa

osservazione al ricorrente non poteva essere fatta. Viene però poi utilizzata

anche quale causale per negare il diritto all'insolvenza del ricorrente in fase

conclusiva della decisione su opposizione. Nella fattispecie ogni scritto del

ricorrente è andato a buona destinazione tanto che il datore di lavoro

costantemente ribadiva verbalmente al ricorrente che appena vi era possibilità

gli sarebbe stato fatto un pagamento di un acconto o il saldo degli arretrati

infatti in data 05.02.2019 il ricorrente riceveva un acconto di CHF 1'000.00

(Doc F). La Cassa rimprovera ancora al ricorrente in merito al fatto di aver

atteso 5 mesi dalla notifica del precetto (25.05.2018) ma considerando il

versamento dell'acconto in data 5 febbraio 2018 il ricorrente ha visto la buona

fede e l'impegno del datore di lavoro e ha proseguito con i solleciti e dopo il

terzo richiamo del 30.04.2018 ha spiccato precetto esecutivo. Questo modo di

agire non può essere considerato tardivo o negligente o non a propria tutela.

Non ricevendo più acconti o saldo degli arretrati in data 25.05.2018 il

ricorrente spiccava precetto esecutivo no. 2583818 (Doc. G).

Ignaro del fatto che quando un

debitore non ritira una procedura esecutiva quest'ultima resta in deposito

presso il Comune di domicilio del debitore che manda un agente per la notifica

in base ai suoi tempi e ignaro che in caso di assenza del debitore il precetto

deve essere pubblicato sul foglio ufficiale ticinese (per cui ci sono dei tempi

non assolutamente stimabili); solo in data 16 gennaio 2019 ha potuto inoltrare

Fatti

il proseguimento con la comminatoria di fallimento anch'essa pubblicata in

seguito sul foglio ufficiale ticinese in data 05.02.2019 (Doc. H).

6. Non da meno

in data 24 marzo 2019 il ricorrente, a tutela dei suoi interessi, ha saputo di

poter insinuare il suo credito presso l'ufficio fallimenti è così ha fatto

(Doc. I). Questo dimostra ancora una volta che il ricorrente ha fatto tutto

quanto in suo potere per tutelare il suo danno economico. (…)” (Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 4

novembre 2019 la Cassa propone di respingere il ricorso e sottolinea quanto

segue:

" (…) A

mente della Cassa non vi sono motivi giustificati per attendere quasi 6 mesi

dalla notifica del precetto esecutivo alla comminatoria di fallimento. Inoltre

non si comprende il motivo per cui, rimasti inevasi i solleciti quotidiani di

pagamento (da fine anno 2017), il Sig. RI 1 si sia limitato a trasmettere con

cadenza mensile delle semplici lettere, anziché intervenire in maniera più

incisiva.

Dal lavoratore si chiede una costante e coerente prosecuzione dei

passi intrapresi per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva

devono sfociare negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di

esecuzione forzata (STF 8C_431/2018; 8C_158/2019). Il criterio della rapidità

di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. In particolare egli

non deve percorrere la procedura più comoda o a lui meno onerosa, ma semmai

individuare quella più efficace per cercare di ottenere il più presto possibile

il saldo scoperto. (…)” (Doc. III)

1.4. Il 5 novembre 2019 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori

mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il

diritto a percepire indennità per insolvenza.

L'art. 55 cpv. 1 LADI

stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

In una sentenza pubblicata

in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato

che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art.

55.

cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro

quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e

il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del

danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di

lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige

necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il

suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre

invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il

datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per

insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere

il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del

proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia

che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi

finanziari.

In una sentenza

8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva

violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per

più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps

constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011,

C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de

l'obligation de réduire le dommage”).

Il

Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono

insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent

pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les

arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril

2002) ». ).

In

una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4

pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato

l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare

valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.

In una sentenza

8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in

DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto

insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da

un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di

lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di

fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,

ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti

esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.

Nella

medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza

per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo

continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che

devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata

richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del

datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non

esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga

durata.

In una sentenza

8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una

sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la

quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.2

L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto

impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad

un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di

disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno

(DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato

rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando

passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro

(sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24

pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI

presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa

rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave

negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando

l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per

difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per

insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi

intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalle legge in materia

di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei

confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza

non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza

8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto,

il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo

preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel

settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze

giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra

le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie

pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale

rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le

responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con

quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)”

In una sentenza

8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un

assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:

" (…)

4.2

Ancora nei tempi più recenti il Tribunale

federale ha ribadito la portata dell'art. 55 LADI e gli obblighi per il

lavoratore. Da quest'ultimo si esige una coerente e costante prosecuzione dei

passi intrapresi per rivendicare i propri diritti salariali, che in definitiva

devono sfociare negli stadi previsti dalle disposizioni in materia di esecuzione

forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi come se l'indennità

per insolvenza non esistesse. In tale contesto, il criterio della rapidità di

reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante. Il lavoratore è anche

tenuto ad agire giudizialmente se l'importo scoperto tende ad aumentare e

appare sempre più probabile il definitivo non pagamento di tali pretese

salariali (da ultimo sentenze 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.1;

8C_79/2019 del 21 maggio 2019 consid. 3.1 e 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019

consid. 4.2, tutte con riferimenti).

4.3

In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve

prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei

confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più

comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per

cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio

di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per

lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una

dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid.

6.2

pag. 93; 131 V 196 consid.

4.1.2

pag. 198). Se l'assicurato malgrado alcune diffide e minacce di

esecuzione, non agisce tempestivamente, deve essere riconosciuta per lo meno

una negligenza grave con la conseguenza che l'indennità per insolvenza è negata

(sentenza 8C_85/2019 consid. 4.3).

4.4

Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale

in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il

ricorrente non ha ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da

aprile 2017 non gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di

dicembre 2017, dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare

un precetto esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione

nel maggio 2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione,

rivelatasi poi superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese

salariali è stata insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro

mesi dell'indennità di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI; consid. 4.1), il

legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il lavoratore resti troppo a

lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi oltrepassa tale soglia

senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019

consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare in tempi brevi per lo

meno un precetto esecutivo, il cui costo è relativamente contenuto (art. 16 cpv. 1 OTLEF;

RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione

o eventualmente con l'azione di accertamento del credito (cfr. 8C_431/2018

consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora nel ricorso egli sostiene

che la società fosse solvibile e quindi in grado di saldare sia le pretese

salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla tesi del ricorrente, il

cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a vantaggio

dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni (anche

erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e

rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto il profilo

della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.

4.5

In ogni caso, non è dimostrato, né il ricorrente

lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente,

ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una strategia processuale,

forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le

proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come

si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la

propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono

dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio impugnato resiste

pertanto al diritto federale. (…)”

L’Alta Corte è arrivata

alla stessa conclusione in una sentenza 8C_158/2019 del 5 agosto 2019,

trattandosi di un assicurato che è stato legato da un contratto di lavoro dal

15.

aprile 2017 al 28 settembre 2017, che ha lavorato fino al 1° settembre 2017

e che ha ricevuto il salario solo fino al 30 aprile 2017. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti conclusioni:

" (…)

4.3

Secondo i fatti accertati in maniera vincolante

per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1), peraltro ammessi

anche dal ricorrente, l'assicurato non ha mai fatto valere seriamente le

proprie pretese salariali. Considerata anche l'estensione temporale massima di

quattro mensilità per le indennità per insolvenza, alla luce del mancato

pagamento del salario a partire dal mese di maggio 2017 (cfr. scritto del 20

giugno 2018 all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio per un importo

complessivo di fr. 28'430.75), il ricorrente avrebbe dovuto agire senza indugio

(art. 52 cpv. 1

LADI; sentenza 8C_85/2019 consid. 4.5). Così non è stato. Dopo la

lettera del 2 ottobre 2017 inviata dal proprio legale in Italia, egli ha atteso

passivamente fino all'avvio di una causa giudiziaria dinanzi al Tribunale di

Milano che il 12 luglio 2018 si è conclusa infruttuosamente per quanto attiene

alla datrice di lavoro svizzera. Tale modo di procedere non è chiaramente

sufficiente per adempiere ai doveri di cui all'art. 55 LADI.

4.4

In ogni caso, l'assicurato, proprio perché deve

prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti nei

confronti del datore di lavoro, non deve percorrere la procedura a lui più

comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per

cercare di ottenere il più presto possibile il saldo scoperto. Infatti, l'avvio

di una procedura giudiziaria notoriamente induce il debitore al pagamento (per

lo meno parzialmente) delle pretese anche e soprattutto nell'imminenza di una

dichiarazione di fallimento o di un pignoramento (DTF 134 V 88 consid.

6.2

pag. 93; 131 V 196 consid.

4.1.2

pag. 198). Alla luce della mora della datrice di lavoro svizzera, il

ricorrente avrebbe dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono

relativamente contenute (in concreto: fr. 90.-; art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS

281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro

sottoscritto, una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF;

RS 281.1; cfr. già sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). In tale evenienza, è

applicabile la procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) ed è possibile per il

creditore di ottenere, scavalcando la procedura di conciliazione (art. 198 lett. a CPC),

una decisione finale in tempi brevi: il giudice infatti pronuncia il rigetto

provvisorio, a meno che il debitore non giustifichi immediatamente (ossia in

linea di principio con prove documentali; art. 254 CPC) delle

eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF).

Impropriamente quindi il ricorrente pretende che la procedura di rigetto

provvisorio dell'opposizione non metterebbe l'assicurato anche in una posizione

facilitata. Così facendo, egli avrebbe potuto ottenere con molta probabilità le

indennità per insolvenza, benché la procedura di rigetto provvisorio

dell'opposizione effettivamente non sia gratuita, ma comunque nei limiti

relativamente contenuti dell'art. 48 OTLEF (in concreto: tra fr. 60.- e fr.

500.-; cfr. DTF 139 III 195 consid.

4.2.2

e 4.2.4 pag. 198 e sentenza 5D_23/2017 dell'8 maggio 2017 consid. 4.3).

4.5

Comunque a torto il ricorrente lascia intendere

che non avrebbe potuto beneficiare delle esenzioni dalle spese processuali di

cui alle normative speciali del diritto del lavoro. Fatto spiccare il precetto

esecutivo, in caso di opposizione della datrice di lavoro, se non avesse voluto

procedere nelle forme del rigetto provvisorio (consid. 4.4), avrebbe comunque

potuto avviare un'azione di accertamento del credito (art. 79 LEF), con la

presentazione di una procedura di conciliazione e poi di una causa giudiziaria

secondo la procedura semplificata per ottenere la condanna della datrice di

lavoro svizzera e contestualmente il rigetto definitivo dell'opposizione. Sia

la procedura di conciliazione (art. 113 cpv. 2 lett. d CPC) sia la procedura

giudiziaria (art. 114 lett. c CPC) sarebbero state gratuite. In entrambi i casi

(rigetto provvisorio dell'opposizione o accertamento del credito), l'inizio di

una procedura in Svizzera avrebbe potuto vedere salvaguardata eventualmente

anche la classe del credito nell'imminente fallimento (art. 219 cpv. 4 lett. a

e cpv. 5 n. 2 LEF; cfr. sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). Proprio perché la

rivendicazione delle proprie pretese salariali necessita di una certa urgenza,

diversamente dall'opinione del ricorrente, l'avvio di una causa in Italia non

si avvera utile. Proprio nel caso concreto, dai fatti accertati (art. 105 cpv. 1 LTF),

risulta che la datrice di lavoro svizzera è stata dichiarata fallita già il 18

maggio 2018, mentre l'udienza dinanzi al giudice del lavoro italiano ha avuto

luogo il 12 luglio 2018. Quand'anche vi fosse stata una sentenza definitiva del

giudice italiano in favore del ricorrente, egli avrebbe dovuto comunque ancora

provvedere all'esecuzione forzata in Svizzera, facendo spiccare un precetto

esecutivo e chiedendo poi il rigetto definitivo in caso di opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF;

procedura di exequatur incidentale), oppure dando avvio alla procedura di

exequatur prevista dagli art. 38 segg. CLug (RS 0.275.12). Questo dimostra come

nella realtà l'avvio di una causa all'estero non sia particolarmente efficace

alla tutela di pretese salariali nell'ottica dell'assicurazione contro la

disoccupazione (per non nascondere dell'eventualità di un non riconoscimento in

Svizzera della decisione estera).

4.6

In ogni caso non è dimostrato, né il ricorrente

lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente,

ossia al più tardi nell'ottobre 2017, con la Cassa una strategia processuale,

forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le

proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come

si è visto (consid. 4.4), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la

propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono

dimostrate in concreto del tutto inefficaci.

4.7

È opportuno ancora ribadire che il Tribunale

federale ha già avuto modo di affermare come il semplice conferimento di un

mandato a un avvocato, lasciando a quest'ultimo decidere autonomamente se (e

quando) iniziare una procedura, è manifestamente insufficiente per adempiere

alle esigenze dell'art.

55.

cpv. 1 LADI (sentenza 8C_431/2018 consid. 4.3). Per il

resto, non si può non nascondere come per prassi invalsa le azioni e le

omissioni (anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e

rinvii). Il giudizio cantonale non è pertanto lesivo in alcun punto al diritto

federale. (…)”

In una sentenza 38.2017.64

del 5 marzo 2018 il TCA, al consid. 2.5, aveva in particolare sottolineato che:

" (…)

Per quanto concerne l’asserzione ricorsuale secondo cui

X.__________ non avrebbe avuto la disponibilità economica per provvedere alla

presentazione di un precetto esecutivo contro la società o per intentare altre

azioni giudiziarie (cfr. doc. I; consid. 1.2.), è utile evidenziare, in

particolare, che l’inoltro di un precetto esecutivo non comporta una spesa

rilevante.

Più specificatamente il costo varia a seconda del valore del

credito. Per un credito il cui importo si attesti tra fr. 10'000.-- e fr.

100'000.-- la tassa ammonta a fr. 103.30 (la tassa base è di fr. 90.-- a cui si

aggiungono le spese di spedizione per la notifica del precetto esecutivo, di

norma fr. 8.-- e della copia indirizzata al creditore, di norma fr. 5.30. In

caso di problemi in occasione della notifica del precetto esecutivo possono

eccezionalmente insorgere costi supplementari) per l’esemplare per il debitore e a fr. 58.30 per

l’esemplare per l’eventuale coescusso (cfr. art. 16 ordinanza del 23 settembre

1996.

sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione

e sul fallimento; www.e-service.admin.ch/eschkg/cms/content/faq/teuertab_it; www.ti.ch/di/dg/uef/procedura-interattiva/precetto-esecutivo).

(…)”

2.2

Nella presente fattispecie

risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 ha lavorato quale venditore per la __________

dal 1° giugno 2016 (cfr. doc. 122) al 31 marzo 2018 (cfr. doc. 68).

La ditta è stata

dichiarata fallita con decreto della Pretura del Distretto di __________ del 25

febbraio 2019 a fare tempo dal 26 febbraio 2019 alle ore 10:00 (cfr. estratto Registro

di commercio del Cantone Ticino, reperibile

al sito www.zefix.ch).

Il salario è stato pagato

regolarmente fino al 30 novembre 2017 (cfr. doc. 68).

Il 15 gennaio 2018

l’assicurato ha inviato al datore di lavoro uno scritto del seguente tenore:

" … vi

comunico che ad oggi non ho ancora ricevuto il salario relativo al mese di

dicembre 2018.

Pertanto vi chiedo gentilmente di provvedere al versamento nei

prossimi 5 giorni.” (Doc. 90)

Il 10 febbraio 2018 ha

ancora scritto al datore di lavoro:

" … vi

comunico che nonostante il richiamo del 15 gennaio 2018 dove sollecitavo il

versamento del salario di dicembre 2017, ad oggi non ho ancora ricevuto i

salari relativi ai mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018.

Pertanto vi chiedo gentilmente di provvedere al versamento al più

presto.” (Doc. 89)

Il 5 marzo 2018 egli ha

inviato un nuovo scritto, rilevando:

" … vi

comunico che ad oggi non ho ancora ricevuto i salari relativi ai mesi di

dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018.

Nonostante i molteplici richiami, i salari sono tuttora scoperti e

vi prego di voler effettuare il versamento entro e non oltre i 10 giorni

dalla presente.” (Doc. 88)

Infine, il 30 aprile 2018

l’assicurato si è così espresso:

" Dato il

silenzio a seguito dei richiami dei mesi precedenti, richiedo nuovamente entro

e non oltre 5 giorni della presente, il versamento dei salari tutt’oggi

scoperti, relativi ai mesi di dicembre 2017, gennaio, febbraio e marzo 2018.

Se ciò non accadrà sarò costretto ad adire per vie legali nei

vostri confronti.” (Doc. 87)

Il 25 maggio 2018 il

ricorrente ha poi fatto spiccare un precetto esecutivo (cfr. doc. 70).

Siccome il destinatario

era irreperibile, esso è stato notificato tramite pubblicazione sul FUC __________

del __________ 2018 (cfr. doc. 71).

La Comminatoria di

fallimento è stata effettuata il 16 gennaio 2019 (cfr. doc. 72) e notificata

sul FUC __________ del __________ 2019 (cfr. doc. 73).

L’assicurato in data 13

maggio 2019 ha così riassunto all’amministrazione i passi da lui intrapresi per

fare valere i propri crediti salariali:

" (…) come

consigliato da un sindacalista ho provveduto a spiccare precetto esecutivo a

mia tutela in quanto i semplici solleciti mi hanno detto che non erano

abbastanza. In considerazione che la società non aveva più recapito tutta la

procedura esecutiva ha comportato più tempo del previsto tanto che la comminatoria

l'ho inoltrata a Gennaio 2019 perché solo in seguito mi hanno informato che in

mancanza di recapito e degli organi amministrativi fanno testo le pubblicazioni

del foglio ufficiale. Recuperando i dati da quest'ultimo ho potuto far valere i

miei diritti con la comminatoria preso atto delle comunicazioni pubblicate. Nel

frattempo qualcuno ha mandato in fallimento la società nel mese di Febbraio

2019.

fermando la mia procedura.

Purtroppo, nel periodo precedente, gli organi della società

avevano dato le dimissioni e sembra che il recapito era stato cancellato e la

corrispondenza non andava a buon fine. Di riflesso la comunicazione con la

società era diventata impossibile per cui non so se tutti i miei solleciti sono

andati a buon fine.

Da parte mia ho fatto tutto il possibile per tutelare i miei

diritti nel limite della mia conoscenza dell'agire.” (Doc. 77)

Nella sua opposizione del

27.

giugno 2019 egli ha poi rilevato:

" (…) Nel

corso della fine dell'anno 2017 la __________ in liquidazione ha iniziato a

ritardare con il pagamento dei salari. Procedeva con dei versamenti di acconti

ma mai regolari. Quotidianamente sollecitavo il datore di lavoro cercando di

informarmi sulla situazione finanziaria della società ma senza avere mai una

risposta definitiva e chiara. A tutela dei miei diritti e per diminuire il

danno finanziario ho provveduto, oltre a solleciti orali, ad inviare diversi

scritti di sollecito per il pagamento dei salari arretrati. Questo è avvenuto

con scritti in data 15.01.2018,10.02.2018, 05.03.2018 e 30.04.2018. Malgrado i

miei solleciti scritti ed orali dal 5 febbraio 2018, non ho più ricevuto il

pagamento né di acconti né tanto meno dei miei salari arretrati e l'ultimo

versamento di un acconto di CHF 1'000.00, come da mio estratto Postfinance

(richiamato l'incarto insolvenza trasmesso al signor __________) è avvenuto in

data 05.02.2018. (…)” (Doc. 52)

2.3

Chiamato ora a pronunciarsi,

il TCA ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurato per ottenere quanto

dovutogli dalla __________siano insufficienti e che quindi la Cassa abbia

correttamente negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.

In effetti l’assicurato, dal

mese di dicembre 2017 ha ricevuto soltanto degli acconti, ha sollecitava

quotidianamente l’ex datore di lavoro e malgrado le richieste scritte del 10

febbraio, 5 marzo e 30 aprile 2018 non ha più ricevuto neppure un acconto dopo

il 5 febbraio 2018.

In queste conclusioni ci

si potrebbe chiedere, viste le particolari circostanze del caso, se delle

misure più incisive rispetto ad una semplice lettera di sollecito dovevano già

essere prese durante gli ultimi mesi del rapporto di lavoro (cfr. consid. 2.1.).

Certamente però, dopo

avere fatto spiccare il 25 maggio 2018 un precetto esecutivo, l’assicurato -

che ha sottolineato di avere seguito i consigli di una persona qualificata -

non avrebbe dovuto attendere quasi sei mesi prima di chiedere la comminatoria

di fallimento (cfr. la giurisprudenza riprodotta al consid. 2.1.).

In simili condizioni,

questo Tribunale ritiene che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave

in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI

(al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24

agosto 2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio

2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).

La giurisprudenza esige,

infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per

rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003;

STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche

Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto possibile (cfr.

STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).

La

decisione su opposizione del 9 settembre 2019 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti