Lexipedia

Decisione

38.2019.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 aprile 2019Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi fino alla fine di maggio 2018?

- In data 28 giugno

2018, l'Insolvenza

ha retribuito

al Sig. RI 1 per i mesi dal 10 dicembre 2017 al 31 marzo 2018 e, non dal 10 gennaio 2018 al 30 aprile 2018, come richiesto

dall'Assicurato. Secondo l'Avvocato, questo è avvenuto poiché l'Insolvenza non è un'Autorità

giudiziaria preposta alla valutazione giuridica ed ha

retribuito queste indennità come indicato

nella lettera di licenziamento. Tuttavia, considerata la diversa documentazione

(rivendicazione del termine di disdetta fino al 30 aprile 2018, avvenuta il 17 maggio 2018, attestato del datore di lavoro) non è comunque chiara la ragione per cui, l'Insolvenza abbia pagato fino al 31 marzo 2018 e non dal 1° gennaio 2018 al 30 aprile 2018.

- Per quale

motivo, il Sig. RI 1, tramite l'Avvocato, ha rivendicato il mese di maggio 2018 all'Ufficio fallimenti, in

data 18 luglio 2018,

dopo avere ricevuto la decisione di Cassa, datata 13 luglio 2018, che gli negava il diritto alle indennità,

mentre avrebbe potuto già esigere questo credito dal 10 giugno 2018?

- Dal conteggio del mese di aprile 2018, si rileva che il Sig. RI 1, essendo

ancora nel primo anno di servizio avrebbe avuto diritto a 3 settimane pagate al 100% in caso di malattia, invece

l'assicurato non è stato retribuito, in quanto le tre settimane scadevano il

29 aprile 2018.

Tuttavia, dal

contratto di lavoro, sottoscritto dal

Sig. RI 1 con

la ditta __________, in data 1° giugno 2017, sotto la voce "contribuiti

sociali", si rileva che l'assicurazione malattia era a carico per il 50% del dipendente.

Per quale

ragione, il Sig. RI 1 non ha ricevuto, almeno fino al 9

maggio 2018,

le indennità per

la perdita di

guadagno in caso di malattia da parte dell'Assicuratore che la ditta avrebbe dovuto avere, visto quanto previsto dal contratto di lavoro?

Non va, inoltre,

dimenticato che il Sig. RI 1 è stato fino al 4 settembre 2017, direttore con firma collettiva a due

della fallita __________.

L'assicurato risulta socio e gerente della ditta __________,

ditta che secondo l'Avvocato della controparte, non ha alcuna relazione con la ditta __________, poiché le due ditte hanno scopi diversi (vedi scritto del 10 dicembre 2018 – terzo luogo).

Tuttavia, dal rapporto "Azioni di reinserimento"

dell'URC di __________, datato 11 luglio 2018, sottoscritto dal Sig. RI 1, si rileva che la ditta __________ non ha

mai iniziato la

sua attività e tutti

i contratti di

questa ditta sono

passati alla __________.

Nella lettera del 10 settembre 2018, al punto 3) l'Avvocato ha dichiarato che, tra il mese di maggio 2018 e il mese di giugno 2018, la ditta __________,

di cui

l'assicurato è socio e gerente, ha assunto due persone, le quali sono state impegnate a riordinare tutta la documentazione per la chiusura della ditta __________, giacché l'intenzione era quella di far partire la __________, riprendendo

i contatti della fallita __________. Questa operazione, secondo l'Avvocato, non ha dato un buon esito.

Considerato che, il Sig. RI 1 era stato

licenziato ad inizio

marzo 2018, che

non aveva più

alcun potere decisionale nella oramai fallita __________, come ha potuto assumere due persone, retribuirle "attingendo da

liquidità di cassa rimasta dalla - poca -

attività svolta in passato" della ditta __________, la

quale, tuttavia, non ha mai iniziato la sua attività?

La SECO,

nel suo scritto del 16 novembre 2018, è giunta alle nostre stesse conclusioni ed ha, inoltre, asserito che

l'assicurato ha occupato una posizione simile a quella di un datore di lavoro durante i suoi rapporti di lavori e continua a conservare tale posizione sapendo che

è rimasto l'unico socio dirigente della ditta __________ La stessa SECO constatava

persino, una situazione soggetta ad un rischio di frode assicurativa ed aggiungeva inoltre che, se si ammettesse che il Sig. RI 1 occupava una

posizione analoga a quella del datore di lavoro, potrebbe essere tenuto a restituire le indennità per insolvenza concesse a torto.

Le osservazioni conclusive

dell'Avvocato, datate 10 dicembre 2018, per i motivi sopra esposti, non

apportano nulla di nuovo a questo caso e non chiariscono né comprovano che il

Sig. RI 1, possa essere considerato dipendente della fallita __________ fino

al 31 maggio 2018.

Inoltre, per le ragioni esposte in

precedenza, vi è un forte rischio che egli abbia sempre occupato una posizione

analoga a quella del datore di lavoro.

Visto quanto sopra, il Sig. RI 1 non ha

comprovato di aver svolto la sua attività lavorativa per almeno dodici mesi,

soggetta a contribuzione, nel suo termine quadro di calcolo, dal 3 luglio 2016

al 2 luglio 2018.” (Doc. 30)

1.5. Contro la decisione su

opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

Il suo patrocinatore

sostiene innanzitutto che la Cassa stessa ammette che il rapporto di lavoro si

è concluso al più presto il 31 maggio 2018:

" (…)A

proposito di ciò, dalla criptica decisione della Cassa si evince che la stessa

riconosce che il rapporto di lavoro tra __________ e il ricorrente è terminato,

per effetto degli art. 335c cpv. 1 e 336c cpv. 1 CO, ex lege non prima del 31 maggio 2018. Ne

discende che, conformemente alla citata Prassi LADI ID, l'Autorità di seconde

cure riconosce implicitamente che il Signor RI 1 ha dimostrato di aver

adempiuto il periodo di contribuzione minimo sancito dall'art. 13 cpv. 1 LADI.

(…)” (Doc. I pag. 4)

Il rappresentante dell’assicurato

contesta poi le argomentazioni della Cassa e sostiene che:

" (…) Le indennità

per insolvenza sono state richieste nel corso del mese di maggio

2018, fino al 30 aprile 2018 (doc. K). Questo non perché il ricorrente

ritenesse di non includere anche l'ultimo stipendio di maggio 2018, dovutogli

per legge conformemente all'art. 336c cpv. 2 CO

essendo in malattia, ma stante il fatto che "la società (__________,

ndr) è sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto

della Pretura del Distretto di __________ del

25.04.2018 a far tempo dal 25.04.2018 alle

ore 14:00" (doc. H). Ora, essendo il Signor RI 1 venuto

a conoscenza del fallimento della società in quei giorni, conformemente

all'art. 52 cpv. 1bis LADI non ha potuto far altro che richiedere le

indennità per insolvenza per l'appunto fino al 30 aprile 2018.

Si rammenta a tal riguardo che l'art. 52 cpv. 1bis LADI

sancisce proprio che l'indennità per insolvenza copre eccezionalmente i

crediti salariali sorti dopo la dichiarazione di fallimento fintantoché

l'assicurato non poteva ragionevolmente sapere che il fallimento era stato

dichiarato e purché non siano debiti della massa fallimentare. Ne viene

che, avendo il ricorrente appreso nel corso del mese di maggio 2018, egli non

poteva richiedere l'insolvenza anche per quel mese.

Si ribadisce che comunque l'Ufficio per insolvenza, non essendo

un'Autorità giudiziaria preposta alla valutazione giuridica di una fattispecie,

non poteva far altro che accordare le stesse unicamente fino alla data indicata

nella lettera di licenziamento (doc. D, ossia il 31 marzo 2018). Non può di

certo essere addossata alcuna colpa all'assicurato, se l'Ufficio per insolvenza

lo ha pagato per un periodo diverso da quello da lui richiesto (1° dicembre

2017 - 31 marzo 2018, in luogo di 1° gennaio 2018 - 30 aprile 2018). Si fa

comunque notare che, a dispetto di quanto erroneamente indicato dalla Cassa,

nel formulario "domanda d'indennità per insolvenza" il ricorrente ha

indicato quali pretese salariali gli stipendi da dicembre 2017 ad aprile 2018

compresi (doc. K).

La notifica di credito inoltrata dal Signor RI 1

all'Ufficio fallimenti con lettera 17 maggio 2018 non poteva includere lo

stipendio di maggio 2018, intanto perché, come descritto in precedenza, poteva

far valere unicamente gli stipendi fino al 30 aprile 2018 (data del

fallimento), e poi perchè, molto semplicemente, al momento dell'inoltro della

stessa lo stipendio di maggio 2018 non era ancora esigibile. Si ricorda del

resto che ai sensi dell'art. 341 cpv. 1 CO, durante il rapporto di lavoro e nel

mese successivo alla sua fine, il lavoratore non può rinunciare ai crediti

risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo.

È assolutamente incomprensibile l'ultimo trattino riportato dalla

Cassa, a pag. 7 della decisione

impugnata (doc. B) relativamente alle indennità per la perdita di guadagno

in caso di malattia. Per quel che è possibile capire dalla domanda posta

dall'Autorità di seconde cure, non v'è stato alcun versamento da parte dell'assicurazione

a motivo del fatto che __________ è stata messa in liquidazione a far tempo dal

25 aprile 2018 (doc. H).

Per quanto attiene infine alla __________, la ricostruzione

fatta dalla sola SECO (e di riflesso dalla Cassa) è assolutamente fantasiosa,

non corrispondente alla realtà dei fatti e non può assolutamente essere

considerata nell'odierna fattispecie per giustificare il rigetto dell'indennità

di disoccupazione. Infatti, intanto si ricorda, è bene evidenziarlo una volta

per tutte, che il Signor RI 1 chiede indennità unicamente sulla base del suo

rapporto di lavoro con __________, per la quale ha dimostrato un periodo di

contribuzione di 12 mesi.

Per il resto, si rammenta che __________ era stata costituita dal

ricorrente già nel 2013. Non è vero che non ha mai lavorato, ma per i primi

anni ha avuto una limitata attività. Nel 2017, allorquando stata costituita la __________,

il Signor RI 1 è stato poi assunto quale dipendente e inizialmente ha anche

rivestito, per unicamente qualche mese, la carica di direttore; è in quel

frangente che il ricorrente ha portato in __________ i pochissimi clienti che

aveva presso la __________, aggiungendoli a quelli portati dai titolari della

stessa __________. Per quest'ultima, egli ha lavorato, compreso il periodo di

malattia, per 12 mesi (tra il 1° giugno 2017 e il 31 maggio 2018). Nel

frattempo, dal mese di dicembre 2017 non è più stato pagato dalla stessa

società, la quale a fine aprile 2018 è stata messa in liquidazione senza che

nessuno lo avesse avvertito. Terminato il rapporto di lavoro, rimasto senza

alcun reddito, ha cercato di riavviare la __________, la quale ha assunto tra

maggio e giugno 2018 due persone che sono state impegnate a ordinare tutta la

documentazione per la chiusura della __________. L'intenzione era quella di far

partire la __________, riprendendo i contatti della fallita, intenzione che

tuttavia non ha portato i frutti sperati e che è quindi stata abbandonata. (…)”

(Doc. I pag. 4-6)

1.6. Nella sua risposta del 20

febbraio 2019 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…)

In ordine, al punto 3 del suo ricorso, l'Avvocato ha comunicato:

- "Le

indennità per insolvenza sono state richieste fino al mese di aprile 2018";

tuttavia, sono state retribuite dalla Cassa Cantonale unicamente fino al 31

marzo 2018. L'Ufficio Insolvenza non sarà un'Autorità giudiziaria ma i mesi di

disdetta vengono pagati da questo ente, il quale decide, essendo l'Ufficio

preposto, sui pagamenti. Inoltre, visto che questa rivendicazione è stata fatta

durante il mese di maggio 2018, perché non attendere fino al 10 giugno 2018 e

rivendicare anche il mese di maggio 2018? La Cassa non ha mai affermato che

l'Insolvenza non sia stata rivendicata fino al 30 aprile 2018 bensì che la

Cassa Cantonale abbia pagato solo fino al 31 marzo 2018.

- "La

notifica di credito inoltrata dal Signor RI 1 all'Ufficio fallimenti con lettera

del 17 maggio non poteva includere lo stipendio di maggio 2018, intanto perché,

come descritto in precedenza, poteva far valere unicamente gli stipendi fino al

30 aprile 2018 (data del fallimento), e poi perché, molto semplicemente, al

momento dell'inoltro della stessa, lo stipendio di maggio non era ancora

esigibile. Si ricorda del resto che ai sensi dell'art. 341 cpv. 1 CO, durante

il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, il lavoratore non

può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o

di un contratto collettivo". Riportiamo la nostra domanda, già

sollevata in data 19 dicembre 2018: "Per quale motivo, il Sig. RI 1,

tramite l'Avvocato, ha rivendicato il mese di maggio 2018 all'Ufficio

fallimenti, in data 18 luglio 2018, dopo avere ricevuto la decisione di Cassa,

datata 13 luglio 2018, che gli negava il diritto alle indennità, in quanto non

raggiungeva il periodo di contribuzione, mentre avrebbe potuto già rivendicare

ed esigere questo credito dal 1° giugno 2018?".

- Per ciò

che attiene le indennità per perdita di guadagno in caso di malattia, non viene

data alcuna risposta alle nostre argomentazioni in merito a questa tematica

anche se la __________ è stata messa in liquidazione a far tempo dal 25 aprile

2018. Il contratto di lavoro, sottoscritto in data 10 giugno 2017 dal Sig. RI 1,

il quale fino al 4 settembre 2017 era direttore con firma a due, prevedeva

un'assicurazione per perdita di guadagno in seguito a malattia a carico

dell'assicurato per il 50%. Per quale motivo, l'assicurazione non ha retribuito

questa inabilità e per quale ragione, in un secondo tempo, si citano le tre

settimane in riferimento alla Scale Bernese o Basilese?

- La

ricostruzione della __________ non è per niente fantasiosa. Questa

ricostruzione si basata sulle dichiarazioni comunicate in prima istanza dal

Sig. RI 1 all'URC in data 18 luglio 2018. Nel rapporto "Azioni di reinserimento"

dell'URC (11 luglio 2018), l'assicurato ha dichiarato che la ditta __________

non ha mai iniziato la sua attività e tutti i contratti di questa ditta sono

passati alla __________. Su questo punto riproponiamo nuovamente questa

perplessità: "Nella lettera del 10 settembre 2018, al punto 3)

l'Avvocato ha dichiarato che, tra il mese di maggio 2018 e il mese di giugno

2018, la ditta __________, di cui l'assicurato è socio e gerente, ha assunto

due persone, le quali sono state impegnate a riordinare tutta la documentazione

per la chiusura della ditta __________, giacché l'intenzione era quella di far

partire la __________, riprendendo i contatti della fallita __________".

Questa operazione, secondo l'Avvocato, non ha dato un buon esito. Considerato

che, il Sig. RI 1 era stato licenziato ad inizio marzo 2018, che non aveva più

alcun potere decisionale nella oramai fallita __________ (liquidata a far tempo

dal 25 aprile 2018), come ha potuto continuare a lavorare ed assumere due

persone, retribuirle "attingendo la liquidità di cassa rimasta dalla - poca

- attività svolta in passato" della ditta __________, la quale, tuttavia,

non ha mai iniziato di fatto la sua attività (dichiarazione 11.7.2018

dell'assicurato all'URC)? Ci teniamo a ribadire che dal formulario

"Attestato del datore di lavoro" si evince che il Sig. RI 1 ha avuto

un rapporto di lavoro presso la __________, dal 1° giugno 2017 al 30 aprile

2018 ed il suo ultimo giorno di lavoro è stato il 6 aprile 2018.

Considerato quanto sopra, l'assicurato non ha affatto né chiarito

né comprovato di aver svolto la sua attività lavorativa fino al 31 maggio 2018

presso la __________, soggetta a contribuzione e, neppure di non avere occupato

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro durante i suoi due

rapporti di lavoro (citati in precedenza), dove, in uno, continua a conservare

la posizione di unico socio dirigente (__________).

Visto quanto espresso, il periodo di contribuzione comprovato

risulta essere di 11 mesi e non di almeno 12 mesi, nel termine quadro di

calcolo dal 3 luglio 2016 al 2 luglio 2018, come previsto dall'art. 13 cpv. 1

LADI. (…)” (Doc. III)

1.7. Il 21 febbraio 2019 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori

mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

Considerandi

2.1

Un assicurato ha diritto

all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato

dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.

e LADI).

Secondo l'art. 13 cpv. 1

LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine

quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione

soggetta a contribuzione.

L’art. 13 cpv. 2 LADI

prevede che:

" Sono parimente computati:

a. i periodi in

cui l'assicurato esercita un'attività dipendente prima di aver raggiunto l'età

dalla quale deve pagare contributi AVS;

b. i servizi

militari, civili e di protezione civile svizzeri e i corsi obbligatori di

economia domestica di almeno due settimane consecutive a giornata intera;

c. i periodi in

cui l'assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3

LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi

contributi;

d. le

interruzioni di lavoro dovute a maternità (art. 5 LPGA), purché prescritte

nelle norme sulla protezione del lavoratore o convenute nei contratti

collettivi di lavoro.”

2.2

La Prassi LADI sull’indennità

di disoccupazione (Prassi LADI ID) edite dalla SECO, in relazione al periodo

minimo di contribuzione e alla percezione effettiva di un salario prevedono quanto

segue:

" (…)

B143 Ha

adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il pertinente termine

quadro, ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione.

Secondo l’art. 2 cpv. 1 lett. a LADI, sono tenute a pagare i contributi all’AD

le persone che sono assicurate obbligatoriamente e sono tenute a pagare

contributi per il reddito di un’attività dipendente giusta la LAVS (A2).

(…)

B144 Oltre ad

aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver

effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione

effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto

all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere

l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. Se l’assicurato non ha

percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo

l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato

periodo di contribuzione.”

Nella Prassi, fra i

periodi equiparati ad un periodo di contribuzione, art. 13 cpv. 2 LADI, vengono

pure enumerati:

" (…)

B164 I periodi

durante i quali l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro ma, per malattia

o infortunio, non percepisce alcun salario e non paga contributi sono parimenti

considerati periodi di contribuzione. (…)”

Infine

la Prassi al punto B170 stabilisce che “il cumulo di periodi di contribuzione e

di periodi equiparati ai periodi di contribuzione è ammesso”.

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del

22.

gennaio 2019 consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.;

DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF

133.

V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125

consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V

45.

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.

379.

e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.

2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC

1992.

pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91;

DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF

114.

V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V

267.

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en

droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.3

Nella presente fattispecie

risulta dagli atti dell’incarto che il contratto di lavoro è stato disdetto il

28.

febbraio 2018 per il 31 marzo 2018 (doc. D).

Siccome tale disdetta è

stata ricevuta dall’assicurato solo il 1° marzo 2018 (sul tema cfr. R. Wyler,

“Droit du travail”, Ed. Stämpfli Editors SA, Berna 2008 pag. 439), il termine

di disdetta scadeva il 30 aprile 2018.

Ciò è stato segnalato il 7

marzo 2018 dall’assicurato al suo datore di lavoro. In quello scritto egli ha

precisato che avrebbe proseguito a lavorare fino a tale data (cfr. doc. E).

La ditta __________ è

fallita il 25 aprile 2018 (cfr. doc. I e doc. H).

Quello stesso giorno RI 1

ha inoltrato, per posta raccomandata, alla __________ uno scritto del seguente

tenore:

" Oggetto:

sospensione del periodo di disdetta a seguito di malattia dal 9 aprile 2018

Con riferimento alla vostra lettera di disdetta datata 28 febbraio

2018.

e da me ricevuta il 1° marzo 2018, con la presente vi comunico di essere

inabile al lavoro al 100%, causa malattia dal 9 aprile 2018, come da

certificati medici in vostre mani e allegati in copia alla presente.

Alla luce di quanto sopra, in conformità all’art. 336c, cpv. 2,

lett. b, Codice delle Obbligazioni, la disdetta è interrotta e il conteggio del

periodo riprende dopo l’inabilità.

Pertanto, il rapporto di lavoro si protrarrà anche dopo il 30

aprile 2018. Sarà in seguito mia premura farvi pervenire un eventuale nuovo

certificato medico che attesti il mio stato di salute.

Colgo inoltre l’occasione per sollecitarvi il pagamento degli

stipendi arretrati di dicembre 2017, gennaio 2018, febbraio 2018 e marzo 2018.

Resto in attesa di un vostro riscontro a stretto giro.” (Doc. G

allegato al doc. 27, opposizione)

Da

notare che in sede ricorsuale è stata prodotta una lettera del 25 aprile 2018,

non però relativa all’assicurato, contrariamente a quanto sostenuto dal suo

patrocinatore (cfr. doc. I pag. 2 “onde per cui come del resto dal medesimo

fatto notare, con scritto 25 aprile 2018 (doc. G)”), bensì ad __________, di

tenore identico:

" Oggetto:

sospensione del periodo di disdetta a seguito di malattia dal 9 aprile 2018

Con riferimento alla vostra lettera di disdetta datata 28 febbraio

2018.

e da me ricevuta il 1° marzo 2018, con la presente vi comunico di essere

inabile al lavoro al 100%, causa malattia dal 9 aprile 2018, come da

certificati medici in vostre mani e allegati in copia alla presente.

Alla luce di quanto sopra, in conformità all’art. 336c, cpv. 2,

lett. b, Codice delle Obbligazioni, la disdetta è interrotta e il conteggio del

periodo riprende dopo l’inabilità.

Pertanto, il rapporto di lavoro si protrarrà anche dopo il 30

aprile 2018. Sarà in seguito mia premura farvi pervenire un eventuale nuovo

certificato medico che attesti il mio stato di salute.

Colgo inoltre l’occasione per sollecitarvi il pagamento degli

stipendi arretrati di dicembre 2017, gennaio 2018, febbraio 2018 e marzo 2018.

Resto in attesa di un vostro riscontro a stretto giro.” (Doc. G)

__________

è la moglie di RI 1 (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP

che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino).

Da quanto appena esposto

emerge che l’assicurato non ha chiesto la protrazione del rapporto di lavoro,

subito dopo l’inizio della sua inabilità lavorativa (cfr. doc. F), bensì

soltanto il giorno in cui è stato dichiarato il fallimento della ditta.

In tale contesto il TCA

constata inoltre che la __________ ha precisato che la __________ dopo il 30

aprile 2018 non deve più alcun salario all’assicurato per i seguenti motivi:

" CONTEGGIO

STIPENDIO APRILE – RI 1

Essendo che non è stata stipulata alcuna assicurazione malattia i

dipendenti in caso di malattia vengono pagati secondo la Scala Bernese.

Il sig. RI 1 essendo ancora nel primo anno di servizio ha diritto

a 3 settimane pagate al 100% in caso di malattia.

Il calcolo è stato fatto in questo modo:

Dal 01.04.2018 – 08.04.2018 abile al lavoro al 100%.

Dal 09.04.2018 – 29.04.2018 malattia retribuita al 100% (3

settimane).

Il giorno 30.04.2018 il dipendente è ancora in malattia, tuttavia

non viene retribuito in quanto le 3 settimane scadono il 29.04.2018.

È stata fatta la rettifica del lordo per il giorno non retribuito:

6'000.00 x 12/365 = 197.25 x 1 = 197.25.” (allegato al doc. 30)

Il TCA rileva pure che sull’attestato

del datore di lavoro viene indicata quale durata del rapporto di lavoro il

periodo 1° giugno 2017 – 30 aprile 2018 (cfr. dr. 11 punto 1), pur precisando

che l’assicurato è stato inabile al lavoro per malattia dal 9 aprile al 9

maggio 2018 (cfr. doc. 11 punto 18).

Sul Formulario di

richiesta d’indennità per insolvenza (datato 28 maggio 2018), è stata poi

chiesta questa prestazione per il periodo dicembre 2017 – 30 aprile 2018 (sulle

condizioni per poter beneficiare dell’indennità per insolvenza, cfr. STCA

38.2014.55

del 4 marzo 2015).

Il patrocinatore

dell’assicurato il 17 maggio 2018, e quindi ad un momento in cui l’inabilità

lavorativa (protrattasi fino al 9 maggio 2018) si era già conclusa, ha

notificato presso l’Ufficio dei fallimenti di __________ il seguente credito salariale

(importi lordi):

" Preso atto

della pubblicazione di fallimento relativa alla società indicata in epigrafe,

la quale è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della

Pretura di __________ del 25 aprile 2018, a nome e per conto del creditore, che

rappresento come da procura annessa, notifico il seguente credito salariale

(importi lordi):

- stipendio dicembre 2017 (v. busta paga) CHF 6'000.00

- 11.67 giorni ferie 2017 (7 mesi) CHF 3'234.20

- stipendio gennaio 2018 (v. busta paga) CHF 6'000.00

- stipendio febbraio 2018 (v. busta paga) CHF 6'000.00

- stipendio marzo 2018 (manca) CHF 6'000.00

- stipendio aprile 2018 (manca) CHF 6'000.00

- 6.67 giorni ferie 2018 (4 mesi) CHF 1'848.50

per un totale di CHF 35'082.70

=============

I crediti risultano dal contratto di lavoro 1° giugno 2017 (qui

prodotto in copia) e dalle messe in mora 2 marzo, 4 aprile e 25 aprile 2018

(pure allegate in copia).” (allegato al Doc. 30)

Dopo avere ricevuto la

decisione negativa della Cassa del 13 luglio 2018, il rappresentante

dell’assicurato ha aumentato il credito a fr. 41'542.75, rilevando:

" Egregi

Signori,

con riferimento alla procedura di fallimento indicata in epigrafe

a completazione della mia precedente notifica di credito 17 maggio 2018, a nome

e per conto del signor RI 1, che rappresento come da procura già agli atti,

aggiorno il credito salariale aggiungendo l’ultimo stipendio nel frattempo

divenuto esigibile (importi lordi):

- stipendio dicembre 2017 (v. busta paga) CHF 6'000.00

- 11.67 giorni ferie 2017 (7 mesi) CHF 3'234.20

- stipendio gennaio 2018 CHF 6'000.00

- stipendio febbraio 2018 CHF 6'000.00

- stipendio marzo 2018 CHF 6'000.00

- stipendio aprile 2018 CHF 6'000.00

- stipendio maggio 2018 CHF 6'000.00

- 8.33 giorni di ferie 2018 (5 mesi) CHF 2'308.55

per un totale di CHF 41'542.75

=============

I crediti risultano dal contratto di lavoro 1° giugno 2017 (già

agli atti) e dalle messe in mora 7 marzo, e aprile e 25 aprile 2018 (pure già

agli atti). Si precisa altresì che i crediti relativi ai mesi di aprile e

maggio 2018 si fondano in primo luogo sul fatto che la disdetta 28 febbraio

2018.

(qui allegata) è stata ricevuta il giorno seguente dal mio mandante, e

pertanto, come del resto dal medesimo fatto notare con scritto 7 marzo 2018

(qui allegato) il termine sarebbe riportato, per effetto dell’art. 335c cpv. 1

CO, alla fine del mese di aprile 2018.

In secondo luogo, nel corso del termine di disdetta il signor RI 1

è stato assente per malattia dal 9 aprile al 9 maggio 2018 compresi (v. certificati

medici qui prodotti), onde per cui, come del resto dal medesimo fatto

notare con scritto 25 aprile 2018 (qui allegato) il termine di disdetta,

per effetto dell’art. 336c cpv. 1 lett. b CO, è rimasto sospeso posticipandolo

fino al 31 maggio 2018.

Si precisa infine che, come risulta dall’annesso conteggio, il

signor RI 1 ha nel frattempo chiesto e ottenuto il pagamento dell’indennità per

insolvenza per i mesi da dicembre 2017 a marzo 2018 compresi, ritenuto che per

le predette mensilità egli ha sottoscritto una cessione del credito in

favore della Cassa cantonale di disoccupazione (v. allegato).” (allegato al

Doc. 30)

Lo stipendio di maggio è

stato dunque fatto valere solo il 18 luglio 2018 e non, come giustamente

sottolinea la Cassa (cfr. consid. 1.6), già nei primi giorni del mese di

giugno.

Alle luce degli elementi appena esposti, questo Tribunale in

applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr.8C_794/2016 del 28 aprile 2017

consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del

10.

febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio

2014.

consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10

marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177

consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2

pag. 195), ritiene che, a ragione, la Cassa, facendo proprio il parere della SECO,

ha ritenuto terminato il rapporto di lavoro il 30 aprile 2018 (sul tema cfr.

R. Wyler, op.cit. pag. 566).

RI 1 non

adempie il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI e non ha dunque diritto

all’indennità di disoccupazione, già per questo motivo.

2.4

Questo

Tribunale rileva comunque che, anche qualora per ipotesi si volesse ritenere

che in realtà il contratto di lavoro si è prolungato fino al 31 maggio 2018 a

seguito dell’inabilità lavorativa (cfr. DTF 124 III 346; R. Wyler, op.cit.,

pag. 567 “La protection accordée

par l’art. 336 c CO demeure en cas de fermature totale ou partielle d’une entreprise”), la domanda andrebbe respinta per

un altro motivo.

L’art. 8 cpv. 1 lett. a

LADI prevede per il riconoscimento del diritto alle indennità di

disoccupazione, tra l'altro, che l'assicurato sia disoccupato totalmente o

parzialmente (cfr. pure art. 10 LADI).

L'art. 31 cpv. 3 LADI

prevede che non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

a. i

lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di

lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il

coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

c.

le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo

decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente

le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati

nell'azienda.

I disposti relativi

all'indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma

corrispondente.

Ciò non comporta,

tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto

alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno

una posizione analoga a quelle di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

Con decisione pubblicata

in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TEA) ha infatti

esteso l'applicabilità dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all'assegnazione

dell'indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007

consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione

professionale analoga a quelle di un datore di lavoro non ha diritto

all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società

anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della

ditta.

In

una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato,

su questi temi, le seguenti considerazioni:

" (...) Il

primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un

impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv.

3.

lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di

quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura

aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali.

Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle

indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che

essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel

registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi

rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un

diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà

partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V

525.

consid. 3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del

consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la

legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,

che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle

decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema

direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b

CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio

d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,

quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori

accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con

riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF

122.

V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame

pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008,

la carica di membro del consiglio di amministrazione

della A._______ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta

l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste

prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il

provvedimento amministrativo di diniego. (...)"

Questo Tribunale

sottolinea che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è

unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di

prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità

di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione

professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro

coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del

16.

febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Questo principio è stato

riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il

Tribunale federale ha formulato le seguenti considerazioni:

" (...)

4.2

Dans plusieurs

arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le

Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette

jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut

du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les

personnes qui occupent dans l'entreprise une position

dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution

de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même

des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans

l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de

contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique

difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et

revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec

l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible

pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en

reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut

pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à

un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des

liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise.

Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est

seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait -

justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois

être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il

entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas

de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié,

lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle

son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que

cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à

l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou

les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la

perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple

statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position

décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit

et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette

problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage,

2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit l'indemnité de

chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur,

in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (...)"

Il rischio d'abuso non

esiste, dunque, più quando l'assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni

legame con la ditta.

Sempre secondo la

giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art.

809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di

amministrazione di una SA (cfr. STE 8C 776/2011 del 14 novembre 2012; STE 8C_729/2014

del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2065; STFA C 37/02 del 22

novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STE 8C_84/2008 del 3 marzo

2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio

2014; in un altro contesto cfr. pure la STE 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).

In una sentenza

8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso

di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare

l'assicurato in progetti di un'altra società, che può non essere sufficiente

cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per

eludere quanto espresso nell'articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L'assicurato in

quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché,

malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era

rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di

una persona esercitante un'attività analoga a quella di un datore di lavoro.

Il TF, con giudizio

8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N. 5 pag. 132, ha

stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d'indennità di

disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più

iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro,

continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a

prestazioni LADI.

L'Alta Corte ha, in

particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l'interessato e

la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l'unica socia

gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l'insorgente

occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella

di un datore di lavoro.

In una sentenza

8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha confermato un

giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a indennità di

disoccupazione a un'assicurata che, benché non fosse più iscritta a RC avendo

ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe contribuito

finanziariamente alla costituzione dell'azienda, aveva mantenuto in seno alla

Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.

Al riguardo cfr. anche STF

8C_529/2016 del 26 ottobre 2016 con cui è stato confermato il diniego del

diritto a indennità di disoccupazione, poiché il ricorrente rivestiva una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro nella Sagl in cui aveva

lavorato. Egli è stato gerente della società fino a quando gli subentrato il

fratello, ma a causa di un infortunio alla spalla quest'ultimo non poteva

dapprima essere presente in azienda e in seguito era abile al lavoro in modo

parziale.

Per stabilire se un

impiegato sia membro di un organo decisionale supremo di un'azienda e per tale

motivo escluso dal diritto a indennità per lavoro ridotto, rispettivamente dal

diritto a indennità di disoccupazione, deve essere esaminato di quali poteri

decisionali egli disponga sulla base della struttura aziendale interna (DTF

120V 521; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2). Non sono per contro decisivi i

soli criteri formali quali, segnatamente, l'appartenenza al consiglio

d'amministrazione o il conferimento di una procura o di un altro mandato

commerciale, di modo che possono di principio essere esclusi dall'indennità di

disoccupazione anche dipendenti che non detengono formalmente un diritto di

firma e non sono iscritti a registro di commercio né come amministratori né

come organi dirigenti, ma che di fatto esercitano un'influenza determinante

sulle decisioni della società (cfr. STF 8C_279/2010 del 18 giugno 2010 consid.

2; STFA C 275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.4.; DTF 122 V 272 consid. 3,

120.

V 525 consid. 3b; SVR 1997 AIV no. 101 pag. 309).

2.5

Nella presente

fattispecie, in occasione del primo colloquio di consulenza presso l’URC di __________

è stato in particolare verbalizzato quanto segue:

" (…) Era azionista al 10 % e non prendeva decisioni.

Non ha lavorato dal 2012 al 31.5.2017.

Attualmente è socio e gerente della __________,

società costituita nel 2013 allo scopo di avviare qualche attività ma di fatto

non è mai partita. La __________ operava nel settore mobili e tutti i contratti

e fornitori sono passati alla __________ per sviluppare il futuro lavoro.

Lui è socio e gerente, non percepisce stipendio e

inizialmente ha comunicato che la __________ non ha mai avuto dipendenti. Ma

poi segnala che dal 1. Maggio 2018 ha assunto due persone a tempo pieno per due

mesi (1.5.2018-30.6.2018) in quanto l’hanno aiutato a mettere a posto tutta la

documentazione per la chiusura della __________ e per la ricerca nuovi contatti

per il mercato delle porte per la __________. (…)” (Doc. 24)

La __________

è una società creata nel 2013 di cui l’assicurato detiene l’intero capitale di

fr. 20'000.-- e della quale egli è socio e gerente con diritto di firma

individuale.

Scopo della __________

è:

" Il commercio, l’importazione, l’esportazione, la rappresentanza, nonché

la mediazione di ogni genere di prodotti. La società può compiere tutte le

operazioni commerciali e finanziarie ritenute necessarie o utili e

funzionalmente connesse con l’oggetto sociale; assumere sia direttamente che

indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese commerciali

e di servizi in Svizzera ed all’estero, nel settore attinente lo scopo sociale

o in altri settori, costituire succursali o filiali in Svizzera e all’estero.”

(Doc. L)

La __________

è stata una società attiva dal 1° giugno 2017 con un capitale sociale di fr.

100'000.--, di cui 10'000.-- del ricorrente. Questa società aveva un

amministratore unico con diritto di firma individuale.

L’assicurato

assunto con la mansione di Direttore generale dal 1° giugno 2017 (cfr. doc. C),

era iscritto come direttore con firma collettiva a due fino al 4 settembre 2017.

La società

aveva per scopo:

" L’acquisto e la vendita al dettaglio e all’ingrosso, l’import-export,

l’assunzione di agenzie e rappresentanze di mobilio, arredi e accessori di ogni

genere; la società potrà svolgere ogni attività connessa allo scopo, ivi

compresa l’assunzione diretta o indiretta di partecipazioni o interessenze in

società, consorzi od enti svizzeri od esteri, aventi oggetto analogo o connesso

al proprio; come pure l’acquisizione di immobili a uso non residenziale in

Svizzera e all’estero.” (Doc. H)

Come hanno

correttamente messo in rilievo la Cassa (cfr. consid. 1.4) e la SECO (consid.

1.

), l’intreccio di rapporti fra la __________ e la __________ sono tali da

dover concludere che l’assicurato all’interno di questa società ha un ruolo

analogo a quello di un datore di lavoro. In particolare non si spiegherebbe

altrimenti l’assunzione da parte della __________ di due persone per riordinare

la documentazione relativa alla __________.

In simili

condizioni, essendo l’assicurato tuttora attivo nella __________, il rischio di

abuso permane.

Il diritto all’indennità

di disoccupazione deve così essere negato, non solo perché il periodo di

contribuzione non è adempiuto (cfr consid. 2.3), ma anche perché l’assicurato

ha conservato una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (art. 8

cpv. 1 lett. a LADI; DTF 123 V 234; STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF

8C_7/2019 del 13 febbraio 2019).

La decisione

su opposizione del 19 dicembre 2018 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti