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Decisione

38.2019.66

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 marzo 2020Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

IV. CONCLUSIONI

Per i motivi sopra esposti, chiedo che venga annullata la

decisione su opposizione della Cassa CO 1 contro la disoccupazione del

22.11.2019 e che codesto lodevole Tribunale proceda alla revisione del guadagno

assicurato, basandolo sul valore massimo attualmente in vigore.

In via subordinata, chiedo l'annullamento della predetta decisione

e il rinvio dell'incarto alla Cassa cantonale di assicurazione contro la

disoccupazione affinché proceda ad un nuovo calcolo del guadagno assicurato,

che tenga conto delle motivazioni espresse nel presente ricorso.” (Doc. I)

1.4. Nella sua risposta del 14

gennaio 2020 la Cassa propone di respingere il ricorso.

Innanzitutto

l’amministrazione ha ricordato di avere emesso le seguenti tre decisioni

relative all’assicurato:

" (…)

- la prima,

datata 16 aprile 2019, riguardava una sospensione dal diritto alla prestazione

ex art. 30 cpv. 1 lett. b LADI, poiché la Cassa aveva considerato come il

signor RI 1 avesse rinunciato a pretese salariali, e meglio per aver firmato un

accordo nel quale rinunciava al periodo di disdetta. Tuttavia, come evidenziato

dall'assicurato, egli si era tutelato, ottenendo quindi un'indennità a

copertura del periodo di disdetta e delle vacanze arretrate e non godute.

Pertanto, con decisione su opposizione del 6 novembre 2019, la Cassa ha accolto

l'opposizione e annullato la sanzione.

- con la

seconda, datata 11 novembre 2019, proprio in ragione dei motivi addotti dal

signor RI 1 e meglio di aver effettivamente tutelato i suoi interessi salariali

fino al 31 maggio 2019, la Cassa ha chiesto, in applicazione degli art. 10h

cpv. 1 OADI e 11 cpv. 3 LADI, in restituzione le prestazioni riconosciutigli

nel periodo 1. febbraio 2019 - 31 maggio 2019. Avverso detta decisione egli è

insorto con opposizione del 19 novembre 2019. La procedura non contenziosa è

quindi ancora pendente.

- infine, con

la terza decisione del 22 novembre 2019, oggetto del presente ricorso, sempre

ritenendo che il signor RI 1 avesse tutelato i suoi interessi salariali fino al

31 maggio 2019, la Cassa ha riconosciuto quale periodo di calcolo per

determinare il guadagno assicurato quello dal 1. giugno 2018 al 31 maggio 2019,

anziché solo fino al 31 gennaio 2019, comportando un parziale accoglimento

della sua opposizione, nel senso di riconoscere il principio del computo

dell'indennità di buona uscita ricevuta, secondo le normative applicabili in

materia, tuttavia, senza che questa manovra comportasse una reale modifica del

guadagno assicurato. (…)” (Doc. III pag. 3-4)

L’amministrazione dopo

avere negato che il 24 gennaio 2019 sia stato concluso tra le parti un

contratto di durata determinata di 8 giorni, ha sottolineato quanto segue:

" (…)

8.6. Nell'opposizione

presentata il 14 giugno 2019 contro la decisione del 22 maggio 2019 della

Cassa, nella quale non veniva riconosciuto il computo dell'indennità di buona

uscita nel guadagno assicurato, il ricorrente ha riferito che l'accordo di

risoluzione prevedeva esplicitamente che detto importo, versato nel mese di

gennaio 2019, era a compensazione del periodo di preavviso (di 4 mesi), così

come dei giorni di vacanza non goduti. Il ricorrente ha inoltre indicato che

questo importo era dovuto dalla banca contrattualmente e che non poteva quindi

essere considerato compre prestazione volontaria dal datore di lavoro. Il

ricorrente ha pure indicato che con la decisione di procedere in tempi brevi ad

una fusione societaria, il suo ex datore di lavoro si era messo nella

condizione di non poter espletare a pieno e nelle tempistiche necessarie i

propri obblighi contrattuali e che non poteva essergli addebitata alcuna

penalizzazione in merito al calcolo del guadagno assicurato, e con riferimento

alla decisione del 16 aprile 2019, neppure di giorni di sospensione dal diritto

alle prestazioni.

9. Si può

dunque concludere che, a seguito della fusione avvenuta tra la __________ e __________,

l'ex datore di lavoro del ricorrente si è visto costretto a licenziare parte

dei suoi dipendenti, avviando quindi una procedura di consultazione ex art.

335d ss CO nell'intento di raggiungere accordi come quello stipulato con il

ricorrente. La disdetta non può quindi essere imputabile al signor RI 1, e non

si può neppure ritenere che egli abbia rinunciato alle pretese salariali

derivanti dal suo contratto di lavoro sottoscrivendo l'accordo del 24 gennaio

2019, proprio perché egli ha così garantito il versamento del salario per

ulteriori 4 mesi, corrispondenti al suo termine di disdetta.

10. Ai sensi

dell'art. 10h cpv. 1 dell'OADI in rapporto con l'art. 11 cpv. 3 LADI, se il

rapporto di lavoro è sciolto anticipatamente di comune intesa, la perdita di

lavoro, durante il periodo corrispondente al termine di disdetta o fino alla

scadenza del temine contrattuale per i contratti di durata determinata, non è

computata finché le prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di

reddito per tale periodo.

Nella presente fattispecie si deve

quindi ritenere che il rapporto è stato sciolto anticipatamente di comune intesa

tra il ricorrente e il suo ex datore di lavoro, e che pertanto, le prestazioni

dell'ex datore di lavoro hanno coperto la perdita di reddito per il periodo

contrattuale di disdetta.

Come evidenziato nella decisione qui

contestata, la Cassa ha quindi rivisto il calcolo del guadagno assicurato del

ricorrente e computato l'importo corrispondente al periodo di disdetta, non

ottenendo tuttavia una modifica dello stesso. Infatti la Cassa ha computato

ulteriori 4 mesi di salario corrispondenti a CHF 10'000.00 (lordi) mensili,

tuttavia questo non ha comportato una modifica del guadagno assicurato,

ritenuto come lo stesso già corrispondesse a CHF 10'000.00 lordi mensili. Si

evidenzia che, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza, non è

stato possibile computare l'indennizzo delle vacanze non godute (DTF 123 V 70).

(…)” (Doc. III pag. 7-8)

1.5. Il 15 gennaio 2020 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventualmente altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

Considerandi

2.1

L’art. 11 cpv. 3 LADI prevede

che non è computabile la perdita di lavoro per

la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello

scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

Secondo l’art. 11a cpv. 1

LADI “La perdita di lavoro non è computabile, finché prestazioni volontarie del

datore di lavoro coprono la perdita di guadagno risultante dallo scioglimento

del rapporto di lavoro (art. 11a cpv. 1 LADI). Le prestazioni volontarie del

datore di lavoro sono considerate in quanto superano l’importo massimo di cui

all’art. 3 cpv. 2 LADI, ossia fr. 148'200.- (art. 11a cpv. 2 LADI). Il

Consiglio federale disciplina le eccezioni se le prestazioni volontarie sono

destinate alla previdenza professionale (art. 11a cpv. 3 LADI).”.

L’art. 10h OADI stabilisce

quanto segue:

" 1Se

il rapporto di lavoro è sciolto anticipatamente di comune intesa, la perdita di

lavoro, durante il periodo corrispondente al termine di disdetta o fino alla

scadenza del termine contrattuale per i contratti di durata determinata, non è

computata finché le prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di

reddito per tale periodo.

2Se le prestazioni del datore di lavoro superano

l’importo del salario dovuto all’assicurato fino alla cessazione ordinaria del

rapporto di lavoro, sono applicabili le disposizioni relative alle prestazioni

volontarie del datore di lavoro di cui all’articolo 11a LADI.”

In una sentenza

8C_595/2018 del 29 novembre 2018 il Tribunale federale si è così espresso:

" (…)

3.5

Il

résulte en résumé de ce qui précède que certaines pertes de gain qui

surviennent à la fin des rapports de travail n'en sont pas réellement si

l'assuré peut récupérer les sommes perdues auprès de l'employeur (art. 11 al. 3

LACI et art. 10h OACI). Il s'agit d'inciter le salarié à faire valoir

ses prétentions auprès de l'employeur et à empêcher ainsi que celui-ci ne fasse

supporter à l'assurance-chômage les salaires ou indemnités qu'il est tenu de

payer (RUBIN, op. cit, n. 2 ad art. 11 LACI). La perte de travail n'est

pas non plus prise en considération si des prestations volontaires couvrent

une perte de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail. Il

s'agit, en particulier, d'éviter une indemnisation à double. Les prestations ne

sont cependant prises en compte qu'à partir d'un certain seuil, afin de ne pas

dissuader les employeurs de proposer des plans sociaux (RUBIN, op. cit., n. 2

ad art. 11a LACI; VINCENT CARRON, Fin des rapports de travail et droit aux

indemnité de chômage; retraite anticipée et prestations volontaires de

l'employeur, in: Panorama en droit du travail, Rémy Wyler [éd.], 2009, p. 679).

4.

4.1

Dans sa

décision sur opposition du 26 août 2016, la caisse de chômage a considéré que

le délai contractuel de congé de six mois n'avait pas été respecté par

l'employeur en tant qu'il avait résilié les rapports de travail avec effet

immédiat au 29 février 2016. Toutefois l'assurée ayant accepté que l'employeur

lui alloue une indemnité de 30'000 fr. pour solde de tout compte et bien que la

somme allouée, correspondant plus ou moins à trois salaires nets, ne recouvre

pas entièrement le salaire dû jusqu'à la fin du délai contractuel de congé, la

caisse de chômage est d'avis que ce montant constitue une indemnité pour cause

de résiliation anticipée des rapports de travail au sens de l'art. 11 al. 3

LACI, ce qui a pour effet de reporter le début du délai-cadre d'indemnisation

de trois mois, soit au 1 er juin 2016.

4.2

De son

côté la cour cantonale a considéré que le paiement par l'employeur de la somme

de 30'000 fr. était indépendant de toute procédure judiciaire et consistait en

une indemnité exceptionnelle, allouée à bien plaire afin de soutenir la famille

de l'assurée. Ainsi la nature du licenciement avec effet immédiat n'a pas été

modifiée par cette allocation et l'employeur n'a reconnu aucune responsabilité

en relation avec la résiliation des rapports de travail. En outre la lettre de

résiliation indique que les droits des parties sont réservées, ce qui permet

d'admettre que les parties ne se sont pas engagées à renoncer à agir en

justice. Etant donné la formulation de l'engagement contenu dans la lettre, il

n'est pas établi que l'employeur aurait refusé de payer l'indemnité promise si

l'assurée avait contesté son licenciement. C'est pourquoi la cour cantonale a

retenu que l'indemnité en question est une prestation volontaire au sens de

l'art. 11a LACI. Etant donné la limite maximum de 148'200 fr. (art. 3 al. 2

LACI en corrélation avec l'art. 22 al. 1 OLAA), l'indemnité de 30'000 fr.

ne pouvait être prise en compte pour couvrir une perte de revenu ni ouvrir un

délai de carence et la juridiction précédente est d'avis que le délai-cadre

relatif à la période d'indemnisation a commencé à courir le 1 er mars

2016.

au lieu du 1 er juin suivant.

5.

5.1

En

l'occurrence le montant litigieux versé par l'employeur ne peut être qualifié

d'indemnité à laquelle a droit un travailleur licencié de façon immédiate et en

l'absence de justes motifs au sens de l'art. 337c al. 1 CO. D'ailleurs la

recourante ne le prétend pas. En particulier, la décision de l'employeur de

verser l'indemnité de 30'000 fr., non remboursable, au titre de soutien à la

famille de l'assurée, dans l'attente d'une nouvelle activité, ne permet pas

d'inférer que le congé avec effet immédiat n'était pas justifié. Cela étant, le

versement litigieux ne peut être assimilé à une indemnité pour cause de

résiliation anticipée des rapports de travail ayant pour effet de compenser en

partie le salaire que l'intimée aurait perçu si les rapports de travail avaient

pris fin à l'échéance du délai de congé de six mois (cf. art. 337c al. 1

CO).

5.2

Par

ailleurs, on ne saurait partager le point de vue de la caisse recourante, selon

lequel le congé avec effet immédiat constitue une résiliation anticipée des rapports

de travail par commun accord, ce qui impliquerait que pendant la période

correspondant au délai de congé contractuel de six mois, la perte de travail ne

devrait pas être prise en considération tant que les prestations de l'employeur

couvrent la perte de revenu afférant à cette période (cf. art. 10h al. 1

OACI). D'une part, en effet, la signature apposée par l'assurée sur la lettre

de congé du 29 février 2016 était un simple accusé de réception et ne signifie

pas que l'intéressée entendait donner son accord à la résiliation anticipée des

rapports de travail par l'employeur. D'autre part, la renonciation de l'assurée

à contester le licenciement avec effet immédiat ne peut pas être interprétée

comme un consentement à la résiliation anticipée du contrat. Il apparaît en

effet qu'elle est en relation avec l'avertissement de l'employeur d'entamer une

procédure en réparation du dommage économique imputé à l'intéressée du fait des

manquements graves à ses obligations contractuelles.

5.3

Vu ce

qui précède, l'indemnité litigieuse n'entre pas dans le champ d'application de

l'art. 11 al. 3 LACI ni dans celui de l'art. 10h OACI et doit être

qualifiée de prestation volontaire de l'employeur au sens de l'art. 11a LACI.

Comme elle n'atteint de loin pas le seuil requis de 148'200 fr. pour ouvrir un

délai de carence avant le paiement de l'indemnité de chômage, son versement ne

reporte pas la naissance du droit aux prestations de l'assurance-chômage. Le

jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal

fondé. (…)”

In un’altra sentenza 8C_674/2018

del 3 giugno 2019 l’Alta Corte ha rilevato:

" (…)

La dottrina sottolinea che l'art.

10f OADI e l'art.

10h OADI comprende due

situazioni relative ai contributi volontari del datore di lavoro. Esse sono

considerate come occupazioni soggette a contributi, che si estendono oltre il

periodo temporale di validità del rapporto di lavoro.

Esse compensano in un certo senso

la computabilità differita

secondo l'art.

11a LADI della perdita di

lavoro (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, nota marginale 229, pag.

2333). L'art. 11a LADI è

finalizzato a evitare un doppio indennizzo, a incitare in qualche maniera al

versamento di prestazioni volontarie e a incoraggiare la destinazione di questi

importi alla previdenza professionale (BORIS RUBIN, Commentaire de loi sur

l'assurance-chômage, nota marginale 2 ad art. 11a LADI, pag. 115). Tali prestazioni volontarie sono quindi

determinanti sia per il periodo di contribuzione sia per il calcolo del

guadagno assicurato (ALFRED BLESI, Abgangsentschädigungen des Arbeitgebers:

Ungereimtheiten im Arbeitslosenverischerungsrecht in: ARV/DTA 2006 pag. 88).

(…)” (consid. 3.5)

2.2

L’art. 23 LADI, a proposito

del guadagno assicurato, precisa che:

" 1È

considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della

legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel

corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali

periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.

L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello

dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è

considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale

stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

2Per gli assicurati che riscuotono un’indennità di

disoccupazione dopo il compimento del tirocinio e per le persone esonerate

dall’adempimento del periodo di contribuzione, il Consiglio federale stabilisce

importi forfetari quale guadagno assicurato. Esso tiene conto in particolare

dell’età, del livello di formazione nonché delle circostanze che hanno indotto

l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 14).

2bisSe persone che sono state esonerate

dall’adempimento del periodo di contribuzione hanno esercitato un’attività

soggetta a contribuzione per almeno 12 mesi durante il termine quadro per il

periodo di contribuzione, il guadagno assicurato è calcolato in base al salario

percepito e all’importo forfetario ridotto proporzionalmente al tasso di

occupazione.

3Il guadagno accessorio non è assicurato. È considerato

tale ogni guadagno che un assicurato trae da un’attività dipendente esercitata

fuori del tempo normale di lavoro o da un’attività esercitata fuori del quadro

ordinario di un’attività lucrativa indipendente.

3bisIl guadagno conseguito partecipando a un

provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall’ente pubblico non

è assicurato. Sono fatti salvi i provvedimenti di cui agli articoli 65 e 66a.”

2.3

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Cassa ha correttamente o meno stabilito in fr. 10'000.--

il guadagno assicurato del ricorrente.

Secondo l’art. 23 cpv. 1

LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della

legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel

corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali

periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.

L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello

dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è

considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale

stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In virtù e nell’ambito

della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di

calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in

base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che

precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv.

1.

OADI).

Il

guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici

mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della

prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso

1.

(cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il

periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di

guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla

disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per

almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione

(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Se il

salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno

assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in

base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis

OADI).

Il Consiglio federale ha

pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI,

sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che

l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

L’art. 13 cpv. 2 lett. c

LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in

cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3

LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.

2.4

Nella presente fattispecie

l’assicurato è stato sentito in data 6 agosto 2019 da __________ e __________

della Cassa ed ha sottoscritto un verbale del seguente tenore:

" (…)

In data odierna il signor RI 1 è presente nei nostri uffici per

essere ascoltato in merito alle opposizioni presentate riguardanti le decisioni

187/19 e 248/19.

Lo stesso si è annunciato presso la nostra Cassa di disoccupazione

rivendicando il diritto ad indennità di disoccupazione in seguito alla

sottoscrizione di un accordo di uscita siglato in data 24.01.2019. La Cassa, ha

sanzionato, per 45 indennità, l'assicurato per aver rinunciato al periodo

legale di disdetta; tale decisione di sanzione viene recisamente contestata da

parte del signor RI 1 in quanto lo stesso ritiene di essersi tutelato nei

confronti dell'assicurazione disoccupazione. Lo stesso fa rilevare che, con la

firma di tale accordo, gli è stata versata un'indennità di buona uscita pari a

CHF 50’000.-, la stessa comprende 4 mesi di disdetta e 23 giorni di vacanza non

goduti (vd. accordo stesso).

Nello stesso tempo il signor RI 1 ha chiesto una decisione formale

in merito al guadagno assicurato; decisione emanata dalla Cassa in data 22

maggio 2019 e contestata dall'assicurato in data 14 giugno 2019.

Il signor RI 1 con le due opposizioni presentate desidera:

1.

Che la

decisione di sanzione di 45 giorni sia annullata in quanto, con l'incasso di

CHF 50'000.- a fine rapporto di lavoro il signor RI 1 ritiene di non aver

rinunciato ad alcunché, infatti compreso in tale cifra vi è il periodo legale

di disdetta e i giorni di vacanza non usufruiti

2.

Desidera che,

l'indennità di buona uscita ricevuta, sia calcolata all'interno del suo

guadagno assicurato.

Signor RI 1, quanto indicato fin ora risulta corretto?

No, vorrei specificare che nei 50'000.- sono inclusi i 4 mesi di

salario e le ferie ma non vi un conteggio dettagliato che permette definire il

corretto pagamento di queste mensilità.

È corretto affermare che sono stati riconosciuti e pagati i

mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2019?

No, in quanto non vi sono le buste paga.

L'importo di CHF 50'000.- a cosa corrisponde?

Ad un insieme di spettanze.

Cosa intende per spettanze?

Non posso comunicarvi nulla di differente, di quanto indicato

nell'accordo ai punti 3.2.1 e seguenti.

A suo parere i CHF 50'000.- dovrebbero essere calcolati e

suddivisi nella media dei 6/12 mesi di guadagno?

Sì, esatto.

Ha ulteriori osservazioni?

Vorrei specificare che con la decisione di effettuare una fusione

per incorporazione da parte dell'azienda, la mia funzione come membro di

direzione generale non poteva più essere mantenuta e, doveva essere rimossa

immediatamente per poter rispettare i tempi necessari per la fusione.

A tale proposito allego copia dello scritto del 9.01.2018 (recte

2019).” (Doc. 65-66)

In precedenza, il 15 marzo

2019, l’assicurato aveva fornito alla Cassa le seguenti indicazioni:

" (…)

Di seguito la spiegazione delle condizioni che hanno portato alla rescissione

immediata del rapporto di lavoro.

L’accordo si è reso necessario il quanto l’azienda, in seguito

alla decisione di fusione societaria con conseguente messa in pratica delle

modifiche societarie e predisposizione del piano sociale, non sarebbe stata in

grado di permettermi di svolgere il periodo di disdetta, nè con le mie mansioni

contrattuali e neanche nelle tempistiche necessarie.

A supporto di questo si può verificare come a registro di

commercio la società sia stata cancellata in data 04.03.2019, entro il mio

periodo di disdetta, con conseguente decadenza di tutti gli organi di direzione

dei quali facevo parte. Inoltre nella società acquisente la mia funzione non

era ricollocabile in quanto già coperta.

La messa in atto del periodo di disdetta avrebbe reso necessaria

una serie di revisioni contrattuali e rinegoziazioni che non erano previste nel

piano di fusione, si è reso pertanto necessario il raggiungimento dell’accordo

sottoscritto.” (Doc. 112)

Chiamato ora a

pronunciarsi il TCA non può che confermare la decisione della Cassa di non

considerare l’importo di fr. 50'000.- per fissare il guadagno assicurato di RI

1.

Infatti l’indennità di

buona uscita prevista al punto 3.2.2 dell’Accordo di risoluzione consensuale

del rapporto di lavoro ha lo scopo di coprire diverse spese (indennità per

pasti, periodi di protezione), le “ferie maturate e non godute” e soprattutto

“la corresponsione del salario relativo al periodo di disdetta ordinario”.

Non si tratta dunque di

una prestazione atta ad aumentare il guadagno assicurato, ai sensi dell’art. 23

LADI (cfr. consid. 2.2).

Essa, a differenza del

caso deciso dal Tribunale federale con la STF 8C_595/2018 del 29 novembre 2018,

ha invece l’effetto di rendere non computabile per un certo periodo la perdita

di lavoro subita dell’assicurato in applicazione dell’art. 10h OADI (cfr.

consid. 2.1).

La

decisione su opposizione del 22 novembre 2019 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti