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Decisione

38.2019.66

Indennità buona uscita fissata nell'Accordo di risol. consensuale del rapporto di lavoro ha lo scopo di coprire spese, ferie non godute, salario periodo disdetta ordin. Non è prestazione atta ad aumentare GA. Ha invece effetto di rendere non computab. per un certo periodo perdita di lavoro

5 marzo 2020Italiano31 min

dunque concludere che, a seguito della fusione avvenuta tra la __________ e __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2019.66

DC/sc

Lugano

5 marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 dicembre 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 22 novembre 2019 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1 ha lavorato presso la __________

dal 5 novembre 2017 al 31 gennaio 2019, da ultimo come Chief Risk Officer

(cfr. doc. 83).

Egli è stato licenziato il

24 gennaio 2019 per il 31 gennaio 2019 a seguito di ristrutturazione aziendale

per motivi economici.

Il salario mensile

ammontava a fr. 10'000.--.

Il 25 gennaio 2019 egli ha

ricevuto una gratifica di fr. 50'000.-- (cfr. Attestato del datore di lavoro

del 26 febbraio 2019, doc. 137-138).

L’assicurato ha richiesto

l’indennità di disoccupazione dal 1° febbraio 2019 precisando che è stato

attuato un piano sociale (cfr. doc. 133-134).

L’“Accordo di risoluzione

consensuale del rapporto di lavoro” sottoscritto il 24 gennaio 2019 da __________

e RI 1 prevede in particolare che:

" (…)

1

PREMESSA

Tra il Datore di lavoro e il

Dipendente è in essere un rapporto di lavoro (“Rapporto di lavoro”). Il

Rapporto di lavoro è attualmente disciplinato dal Contratto di lavoro stipulato

dalle Parti in da 31 marzo 2011 (“Contratto di lavoro”).

Il Rapporto di lavoro è retto dal

diritto svizzero, dal Contratto di lavoro e dai regolamenti aziendali

applicabili.

A seguito di un piano di

ristrutturazione aziendale per motivi economici, in data 9 gennaio 2019 il

Datore di lavoro ha notificato a tutti i dipendenti l’apertura della procedura

di consultazione per i licenziamenti collettivi, secondo gli articoli 335d ss.

Del CO.

Le Parti ritengono che è nel loro

reciproco interesse regolare di comune accordo i termini e le modalità dello

scioglimento del Rapporto di lavoro. Di qui la presente convenzione.

Tutto ciò premesso, a valere quale

parte integrante del presente Accordo, le Parti convengono quanto segue:

2 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Le Parti convengono di interrompere

di comune accordo il Rapporto di lavoro con effetto al 31 gennaio 2019 ("Data

di risoluzione"). La scadenza concordata non potrà essere sospesa o

prolungata in alcun modo.

Le Parti confermano che non esiste

alcun altro rapporto di lavoro, di mandato, di agenzia o altro rapporto

giuridico o contrattuale tra il Dipendente e il Datore di lavoro. Qualora,

contrariamente alle aspettative delle Parti, un tale rapporto dovesse

sussistere, le Parti convengono alla sua risoluzione con effetto al giorno di

sottoscrizione del presente Accordo.

(…).

3.1 PRESTAZIONE LAVORATIVA

Dalla data della firma del presente

Accordo fino alla data di risoluzione il Dipendente non è

esonerato dal lavoro e si impegna a garantire un trapasso delle proprie

mansioni lavorative ed operative ad __________ e __________ di __________.

Dopo la data di risoluzione il

Dipendente per un periodo massimo di quattro mesi si impegna a rispondere

occasionalmente a eventuali domande che il Datore di lavoro dovesse porgli in

relazione all’attività svolta dal Dipendente fino alla Data di risoluzione.

Questo tipo di impegno non viene

remunerato e non fa nascere alcun tipo di rapporto di lavoro.

3.2

REMUNERAZIONE

3.2.1 Salario

Fino alla Data di risoluzione, il

Datore di lavoro corrisponderà al Dipendente lo stipendio alle usuali scadenze

e secondo le attuali modalità contrattuali.

Le ferie maturate e non godute, il

cui saldo ammonta a 23 giorni, saranno compensate con l'indennità di buona

uscita di cui alla successiva cifra 3.2.2.

Il Dipendente, non vantare ad oggi

ore supplementari e/o straordinarie.

3.2.2 Indennità di buona uscita

In considerazione del periodo di

servizio del Dipendente e al fine di tacitare integralmente qualsiasi ulteriore

pretesa del Dipendente (ad esempio, ma non limitatamente, a eventuali pretese

per indennità per pasti, periodi di protezione, ecc.) il Datore di lavoro

riconosce al Dipendente un'indennità di buona uscita straordinaria di CHF 50'000.00

lordi. Tale indennità comprende anche le ferie maturate e non godute di cui

alla cifra 3.2.1, nonché la corresponsione del salario relativo al periodo di

disdetta ordinario.

L'indennità di buona uscita verrà

corrisposta con l'ultimo salario, vale a dire entro il 31 gennaio 2019.

3.2.3

Deduzioni

Ai pagamenti del Datore di lavoro

saranno dedotti gli oneri di legge, sociali ed assicurativi abituali e, se del

caso, l'imposta alla fonte. (…)” (Doc. 142-143)

La Cassa ha stabilito in

fr. 10'000.-- mensili il guadagno assicurato del ricorrente (cfr., ad esempio,

doc. 74).

1.2. La Cassa RI 1 (in seguito:

Cassa), con decisione del 22 maggio 2019, ha stabilito che nel guadagno

assicurato non è possibile tenere contro dell’importo di fr. 50'000.--,

argomentando:

" (…)

2. Nel suo caso durante il periodo dal 05.11.2017 al 31.01.2019 ha

esercitato un’attività salariata soggetta a contribuzione presso la Spettabile __________.

Dall’accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si evince come,

il pagamento di CHF 50'000.00, risulta essere un’indennità di buona uscita, la

stessa viene considerata una prestazione volontaria da parte del datore di

lavoro, non può pertanto essere presa in considerazione nel calcolo del GA.

(…)” (Doc. 89)

Contro la decisione citata

l’assicurato ha inoltrato un’opposizione sostenendo che l’indennità di buona

uscita non poteva essere considerata una prestazione volontaria dal suo ex

datore di lavoro, poiché essa compensava il termine di disdetta di quattro mesi

e le vacanze maturate e non godute, ed ha quindi chiesto che l’indennità fosse

conteggiata come salario del mese di gennaio 2019.

Nella sua decisione su opposizione

del 22 novembre 2019 la Cassa ha rilevato:

" (…) Dall'opposizione

inoltrata dal signor RI 1 in data 14 giugno 2019, e viste le decisioni emanate

in data 31 ottobre 2019 (dec. 187B/19) e 4 novembre 2019 (OR 84/19) – con le

quali è stato riconosciuto che l'indennità versata dal datore di lavoro

comprendeva, oltre al pagamento delle vacanze maturate e non godute, anche 4

mesi di salario corrispondenti al termine di disdetta ordinario) – si è potuto

appurare come il periodo di riferimento corretto per il calcolo del guadagno

assicurato debba tener conto dei mesi di disdetta e corrisponda quindi al

periodo dal 1° giugno 2018 al 31 maggio 2019, nel corso del quale egli ha

potuto quindi comprovare la percezione di un salario mensile pari a CHF

10'000.-.

Considerato questo aspetto, la Cassa deve rivedere il periodo di

calcolo del guadagno assicurato come sopraesposto. Tuttavia, detta revisione

non porta ad una modifica del guadagno assicurato in quanto, la media

salariale, risulta essere comunque di CHF 10’000.-. Si ribadisce che il

pagamento delle vacanze non può, per giurisprudenza, essere riconosciuto nel

guadagno assicurato. (…)” (Doc. I)

1.3. Contro la decisione su

opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale

chiede che venga aumentato il guadagno assicurato, rilevando:

" (…) In

data 9.1.2019, come da documentazione fornita alla cassa, il datore di lavoro

ha comunicato una notifica di licenziamento collettivo a tutti i dipendenti,

compreso il sottoscritto. Il licenziamento collettivo è stato messo in atto

unilateralmente per motivi economici.

Sempre alla stessa data il datore di lavoro ha aperto con le parti

sociali (__________) una procedura di consultazione.

Il sottoscritto ha partecipato alla consultazione dove è stata fatta

un'ampia discussione sulle opzioni possibili per gestire il rapporto di lavoro.

In questo contesto è emerso che l'azienda non era in condizioni di portare

avanti o trasferire il rapporto di lavoro in essere per motivi economici; non

era neppure in grado di rispettare i termini di disdetta previsti dal contratto

in vigore a quella data in quanto, con comunicazione del 9.1.2019 informava i

dipendenti che la prevista fusione societaria con __________ "secondo le

indicazioni vincolanti date da FINMA, dovrà essere perfezionata entro il 15

marzo 2019", pertanto entro il periodo di disdetta in vigore a quel

momento.

L'azienda è poi in effetti stata cancellata dal registro di

commercio con pubblicazione sul Foglio Ufficiale del 13.2.2019 (__________,

società anonima Nr. FUSC __________ del __________, Pubbl. __________).

Pertanto, nell'eventuale periodo di preavviso previsto dal contratto la Banca

non era in grado di permettere lo svolgimento del periodo di preavviso con la

mansione a me attribuita in quanto la stessa (in seno alla direzione generale)

doveva decadere come conseguenza della fusione societaria.

Al fine di poter sanare quanta sopra e tenuto conto delle

possibilità di legge, si è deciso di mettere in atto l'art. 335a cpv. 2 CO

"Tuttavia, se il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro o ha

manifestato l'intenzione di disdirlo per motivi economici, termini di disdetta

più brevi possono essere stipulati a favore del lavoratore per accordo,

contratto normale o contratto collettivo".

Bisogna tener conto del fatto che durante l'anno precedente ho

iniziato a svolgere una nuova mansione (cfr. registro di commercio __________,

società anonima, Nr. FUSC __________ del __________, Pubbl. __________), ma il

contratto non era ancora stato adeguato alle maggiori responsabilità, esclusivamente

per motivi economici. Era però pendente una trattativa di rinegoziazione.

In virtù di quanto precede, in data 24.1.2019 si è deciso di

rinegoziare il contratto in essere sino a quel momento tramite un "accordo

di risoluzione consensuale del rapporta di lavoro", sanando tutti i miei

diritti generati dal contratto di lavoro tramite una indennità di buona uscita

contrattuale. Inoltre, rinegoziare il rapporto di lavoro, concordando una nuova

data di termine del rapporto di lavoro definita nel 31.1.2019, in modo che

fosse sostenibile in base alle tempistiche previste dalla procedura di fusione.

Nell'accordo di risoluzione consensuale al punto 3.1 Prestazione

Lavorativa viene indicato che "dalla data della firma del presente accordo

fino alla data di risoluzione il dipendente non è esonerato dal lavoro" e

al punto 6 Disposizioni conclusive dell'accordo di risoluzione che "questo

accordo costituisce l'unico accordo in essere tra le parti ed annulla e

sostituisce agni precedente contratto".

Nel periodo seguente la stipula dell'accordo, ossia tra il 24

gennaio e il 31 gennaio, entrambe le parti hanno ottemperato agli impegni come

concordato, con la retribuzione da parte del datore di lavoro e con lo

svolgimento delle proprie mansioni da parte del lavoratore. Il rapporto di

lavoro si è concluso come da accordi in data 31.1.2019.

Alla data di iscrizione all'ufficio regionale di collocamento, il

contratto a cui fa riferimento la decisione del 22.11.2019 non era più in

vigore in quanto estinto in data 24.1.2019 e sostituito dal nuovo accordo con

durata determinata. Il rapporto di lavoro si è concluso interamente in data

31.1.2019 senza che tra le parti sia rimasta in essere nessuna pendenza.

Pertanto nella fattispecie non si può considerare uno scioglimento anticipato,

in quanto il rapporto di lavoro è stato portato a termine interamente nelle

tempistiche e nelle condizioni che sono state rinegoziate secondo quanta

permesso dalla legge.

In data 5.5.2019 ho chiesto una revisione del calcolo relativo al

guadagno assicurato chiedendo che venissero conteggiata la retribuzione di

gennaio 2019 in tutte le sue componenti.

Tenuto conto di quanto esposto in precedenza, ritengo che debba

essere considerato che:

• L'art. 10h

cpv. 1 OADI non trova applicazione al presente caso in quanto l'intenzione di

sciogliere il rapporto di lavoro e stata comunicata unilateralmente

dall'azienda in data 9.1.2019 e non può pertanto essere considerata consensuale

e frutto di un puro accordo tra le parti. Tutte le negoziazioni seguenti sono

intervenute nell'ambito della procedura di consultazione con le parti sociali

per regolare le conseguenze giuridiche della decisione unilaterale aziendale.

• Il datore di

lavoro, nell'accordo di risoluzione, al punto 3.2.2 Indennità di buono uscita,

afferma espressamente che "in considerazione del periodo di servizio e al

fine di tacitare integralmente qualsiasi ulteriore pretesa del

dipendente", includendo nell'indennità tutte le pendenze a favore del

lavoratore generate dal rapporto di lavoro prima della firma dell'accordo di

risoluzione.

• Il termine

di disdetta di 4 mesi indicato dalla Cassa nella decisione su opposizione non

sussiste in quanto completamente rinegoziato.

• L'Audit

letter 2017/1 Marzo 2017 della SECO Art 23 LADI; Prassi LADI ID C2 segg. recita

che "se le ore mancanti sono dovute al fatto che l'assicurato, senza colpa

sua, non ha potuto svolgere il suo lavoro, il guadagno assicurato non viene

ridotto". In tal senso l'unico elemento che potrebbe essere escluso dal

calcolo del salario determinante sono le indennità per vacanze non godute.

Considerando in aggiunta che il "principio di

sopravvenienza" è alla base dello scomputo dal calcolo del reddito

assicurato delle vacanze retribuite ma non godute, ossia l'importo pagato per

elementi che normalmente non avrebbero una manifestazione monetaria

indipendentemente dal periodo al quale fanno riferimento o sono maturati, allo

stesso tempo, al fine di evitare l'applicazione del principio in modo

selettivo, non si possono escludere dal computo del guadagno assicurato

elementi che avrebbero avuto una manifestazione monetaria e sarebbero stati

retribuiti indipendentemente dal periodo al quale fanno riferimento o sono

maturati.

Per tutto quanto precede, anche considerando la deduzione dei

giorni di vacanza residui, si raggiunge un guadagno assicurato che supera

l'importo massimo del guadagno assicurabile, sia ritenendo l'importo retribuito

a seguito dell'accordo tra le parti la come parte del guadagno assicurato nel

periodo di contribuzione, sia ritenendolo come prestazione volontaria Prassi

LADI B122.

Fatti

IV. CONCLUSIONI

Per i motivi sopra esposti, chiedo che venga annullata la

decisione su opposizione della Cassa CO 1 contro la disoccupazione del

22.11.2019 e che codesto lodevole Tribunale proceda alla revisione del guadagno

assicurato, basandolo sul valore massimo attualmente in vigore.

In via subordinata, chiedo l'annullamento della predetta decisione

e il rinvio dell'incarto alla Cassa cantonale di assicurazione contro la

disoccupazione affinché proceda ad un nuovo calcolo del guadagno assicurato,

che tenga conto delle motivazioni espresse nel presente ricorso.” (Doc. I)

1.4. Nella sua risposta del 14

gennaio 2020 la Cassa propone di respingere il ricorso.

Innanzitutto

l’amministrazione ha ricordato di avere emesso le seguenti tre decisioni

relative all’assicurato:

" (…)

- la prima,

datata 16 aprile 2019, riguardava una sospensione dal diritto alla prestazione

ex art. 30 cpv. 1 lett. b LADI, poiché la Cassa aveva considerato come il

signor RI 1 avesse rinunciato a pretese salariali, e meglio per aver firmato un

accordo nel quale rinunciava al periodo di disdetta. Tuttavia, come evidenziato

dall'assicurato, egli si era tutelato, ottenendo quindi un'indennità a

copertura del periodo di disdetta e delle vacanze arretrate e non godute.

Pertanto, con decisione su opposizione del 6 novembre 2019, la Cassa ha accolto

l'opposizione e annullato la sanzione.

- con la

seconda, datata 11 novembre 2019, proprio in ragione dei motivi addotti dal

signor RI 1 e meglio di aver effettivamente tutelato i suoi interessi salariali

fino al 31 maggio 2019, la Cassa ha chiesto, in applicazione degli art. 10h

cpv. 1 OADI e 11 cpv. 3 LADI, in restituzione le prestazioni riconosciutigli

nel periodo 1. febbraio 2019 - 31 maggio 2019. Avverso detta decisione egli è

insorto con opposizione del 19 novembre 2019. La procedura non contenziosa è

quindi ancora pendente.

- infine, con

la terza decisione del 22 novembre 2019, oggetto del presente ricorso, sempre

ritenendo che il signor RI 1 avesse tutelato i suoi interessi salariali fino al

31 maggio 2019, la Cassa ha riconosciuto quale periodo di calcolo per

determinare il guadagno assicurato quello dal 1. giugno 2018 al 31 maggio 2019,

anziché solo fino al 31 gennaio 2019, comportando un parziale accoglimento

della sua opposizione, nel senso di riconoscere il principio del computo

dell'indennità di buona uscita ricevuta, secondo le normative applicabili in

materia, tuttavia, senza che questa manovra comportasse una reale modifica del

guadagno assicurato. (…)” (Doc. III pag. 3-4)

L’amministrazione dopo

avere negato che il 24 gennaio 2019 sia stato concluso tra le parti un

contratto di durata determinata di 8 giorni, ha sottolineato quanto segue:

" (…)

8.6. Nell'opposizione

presentata il 14 giugno 2019 contro la decisione del 22 maggio 2019 della

Cassa, nella quale non veniva riconosciuto il computo dell'indennità di buona

uscita nel guadagno assicurato, il ricorrente ha riferito che l'accordo di

risoluzione prevedeva esplicitamente che detto importo, versato nel mese di

gennaio 2019, era a compensazione del periodo di preavviso (di 4 mesi), così

come dei giorni di vacanza non goduti. Il ricorrente ha inoltre indicato che

questo importo era dovuto dalla banca contrattualmente e che non poteva quindi

essere considerato compre prestazione volontaria dal datore di lavoro. Il

ricorrente ha pure indicato che con la decisione di procedere in tempi brevi ad

una fusione societaria, il suo ex datore di lavoro si era messo nella

condizione di non poter espletare a pieno e nelle tempistiche necessarie i

propri obblighi contrattuali e che non poteva essergli addebitata alcuna

penalizzazione in merito al calcolo del guadagno assicurato, e con riferimento

alla decisione del 16 aprile 2019, neppure di giorni di sospensione dal diritto

alle prestazioni.

9. Si può

dunque concludere che, a seguito della fusione avvenuta tra la __________ e __________,

l'ex datore di lavoro del ricorrente si è visto costretto a licenziare parte

dei suoi dipendenti, avviando quindi una procedura di consultazione ex art.

335d ss CO nell'intento di raggiungere accordi come quello stipulato con il

ricorrente. La disdetta non può quindi essere imputabile al signor RI 1, e non

si può neppure ritenere che egli abbia rinunciato alle pretese salariali

derivanti dal suo contratto di lavoro sottoscrivendo l'accordo del 24 gennaio

2019, proprio perché egli ha così garantito il versamento del salario per

ulteriori 4 mesi, corrispondenti al suo termine di disdetta.

10. Ai sensi

dell'art. 10h cpv. 1 dell'OADI in rapporto con l'art. 11 cpv. 3 LADI, se il

rapporto di lavoro è sciolto anticipatamente di comune intesa, la perdita di

lavoro, durante il periodo corrispondente al termine di disdetta o fino alla

scadenza del temine contrattuale per i contratti di durata determinata, non è

computata finché le prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di

reddito per tale periodo.

Nella presente fattispecie si deve

quindi ritenere che il rapporto è stato sciolto anticipatamente di comune intesa

tra il ricorrente e il suo ex datore di lavoro, e che pertanto, le prestazioni

dell'ex datore di lavoro hanno coperto la perdita di reddito per il periodo

contrattuale di disdetta.

Come evidenziato nella decisione qui

contestata, la Cassa ha quindi rivisto il calcolo del guadagno assicurato del

ricorrente e computato l'importo corrispondente al periodo di disdetta, non

ottenendo tuttavia una modifica dello stesso. Infatti la Cassa ha computato

ulteriori 4 mesi di salario corrispondenti a CHF 10'000.00 (lordi) mensili,

tuttavia questo non ha comportato una modifica del guadagno assicurato,

ritenuto come lo stesso già corrispondesse a CHF 10'000.00 lordi mensili. Si

evidenzia che, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza, non è

stato possibile computare l'indennizzo delle vacanze non godute (DTF 123 V 70).

(…)” (Doc. III pag. 7-8)

1.5. Il 15 gennaio 2020 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventualmente altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

in diritto

Considerandi

2.1

L’art. 11 cpv. 3 LADI prevede

che non è computabile la perdita di lavoro per

la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello

scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

Secondo l’art. 11a cpv. 1

LADI “La perdita di lavoro non è computabile, finché prestazioni volontarie del

datore di lavoro coprono la perdita di guadagno risultante dallo scioglimento

del rapporto di lavoro (art. 11a cpv. 1 LADI). Le prestazioni volontarie del

datore di lavoro sono considerate in quanto superano l’importo massimo di cui

all’art. 3 cpv. 2 LADI, ossia fr. 148'200.- (art. 11a cpv. 2 LADI). Il

Consiglio federale disciplina le eccezioni se le prestazioni volontarie sono

destinate alla previdenza professionale (art. 11a cpv. 3 LADI).”.

L’art. 10h OADI stabilisce

quanto segue:

" 1Se

il rapporto di lavoro è sciolto anticipatamente di comune intesa, la perdita di

lavoro, durante il periodo corrispondente al termine di disdetta o fino alla

scadenza del termine contrattuale per i contratti di durata determinata, non è

computata finché le prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di

reddito per tale periodo.

2Se le prestazioni del datore di lavoro superano

l’importo del salario dovuto all’assicurato fino alla cessazione ordinaria del

rapporto di lavoro, sono applicabili le disposizioni relative alle prestazioni

volontarie del datore di lavoro di cui all’articolo 11a LADI.”

In una sentenza

8C_595/2018 del 29 novembre 2018 il Tribunale federale si è così espresso:

" (…)

3.5

Il

résulte en résumé de ce qui précède que certaines pertes de gain qui

surviennent à la fin des rapports de travail n'en sont pas réellement si

l'assuré peut récupérer les sommes perdues auprès de l'employeur (art. 11 al. 3

LACI et art. 10h OACI). Il s'agit d'inciter le salarié à faire valoir

ses prétentions auprès de l'employeur et à empêcher ainsi que celui-ci ne fasse

supporter à l'assurance-chômage les salaires ou indemnités qu'il est tenu de

payer (RUBIN, op. cit, n. 2 ad art. 11 LACI). La perte de travail n'est

pas non plus prise en considération si des prestations volontaires couvrent

une perte de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail. Il

s'agit, en particulier, d'éviter une indemnisation à double. Les prestations ne

sont cependant prises en compte qu'à partir d'un certain seuil, afin de ne pas

dissuader les employeurs de proposer des plans sociaux (RUBIN, op. cit., n. 2

ad art. 11a LACI; VINCENT CARRON, Fin des rapports de travail et droit aux

indemnité de chômage; retraite anticipée et prestations volontaires de

l'employeur, in: Panorama en droit du travail, Rémy Wyler [éd.], 2009, p. 679).

4.

4.1

Dans sa

décision sur opposition du 26 août 2016, la caisse de chômage a considéré que

le délai contractuel de congé de six mois n'avait pas été respecté par

l'employeur en tant qu'il avait résilié les rapports de travail avec effet

immédiat au 29 février 2016. Toutefois l'assurée ayant accepté que l'employeur

lui alloue une indemnité de 30'000 fr. pour solde de tout compte et bien que la

somme allouée, correspondant plus ou moins à trois salaires nets, ne recouvre

pas entièrement le salaire dû jusqu'à la fin du délai contractuel de congé, la

caisse de chômage est d'avis que ce montant constitue une indemnité pour cause

de résiliation anticipée des rapports de travail au sens de l'art. 11 al. 3

LACI, ce qui a pour effet de reporter le début du délai-cadre d'indemnisation

de trois mois, soit au 1 er juin 2016.

4.2

De son

côté la cour cantonale a considéré que le paiement par l'employeur de la somme

de 30'000 fr. était indépendant de toute procédure judiciaire et consistait en

une indemnité exceptionnelle, allouée à bien plaire afin de soutenir la famille

de l'assurée. Ainsi la nature du licenciement avec effet immédiat n'a pas été

modifiée par cette allocation et l'employeur n'a reconnu aucune responsabilité

en relation avec la résiliation des rapports de travail. En outre la lettre de

résiliation indique que les droits des parties sont réservées, ce qui permet

d'admettre que les parties ne se sont pas engagées à renoncer à agir en

justice. Etant donné la formulation de l'engagement contenu dans la lettre, il

n'est pas établi que l'employeur aurait refusé de payer l'indemnité promise si

l'assurée avait contesté son licenciement. C'est pourquoi la cour cantonale a

retenu que l'indemnité en question est une prestation volontaire au sens de

l'art. 11a LACI. Etant donné la limite maximum de 148'200 fr. (art. 3 al. 2

LACI en corrélation avec l'art. 22 al. 1 OLAA), l'indemnité de 30'000 fr.

ne pouvait être prise en compte pour couvrir une perte de revenu ni ouvrir un

délai de carence et la juridiction précédente est d'avis que le délai-cadre

relatif à la période d'indemnisation a commencé à courir le 1 er mars

2016.

au lieu du 1 er juin suivant.

5.

5.1

En

l'occurrence le montant litigieux versé par l'employeur ne peut être qualifié

d'indemnité à laquelle a droit un travailleur licencié de façon immédiate et en

l'absence de justes motifs au sens de l'art. 337c al. 1 CO. D'ailleurs la

recourante ne le prétend pas. En particulier, la décision de l'employeur de

verser l'indemnité de 30'000 fr., non remboursable, au titre de soutien à la

famille de l'assurée, dans l'attente d'une nouvelle activité, ne permet pas

d'inférer que le congé avec effet immédiat n'était pas justifié. Cela étant, le

versement litigieux ne peut être assimilé à une indemnité pour cause de

résiliation anticipée des rapports de travail ayant pour effet de compenser en

partie le salaire que l'intimée aurait perçu si les rapports de travail avaient

pris fin à l'échéance du délai de congé de six mois (cf. art. 337c al. 1

CO).

5.2

Par

ailleurs, on ne saurait partager le point de vue de la caisse recourante, selon

lequel le congé avec effet immédiat constitue une résiliation anticipée des rapports

de travail par commun accord, ce qui impliquerait que pendant la période

correspondant au délai de congé contractuel de six mois, la perte de travail ne

devrait pas être prise en considération tant que les prestations de l'employeur

couvrent la perte de revenu afférant à cette période (cf. art. 10h al. 1

OACI). D'une part, en effet, la signature apposée par l'assurée sur la lettre

de congé du 29 février 2016 était un simple accusé de réception et ne signifie

pas que l'intéressée entendait donner son accord à la résiliation anticipée des

rapports de travail par l'employeur. D'autre part, la renonciation de l'assurée

à contester le licenciement avec effet immédiat ne peut pas être interprétée

comme un consentement à la résiliation anticipée du contrat. Il apparaît en

effet qu'elle est en relation avec l'avertissement de l'employeur d'entamer une

procédure en réparation du dommage économique imputé à l'intéressée du fait des

manquements graves à ses obligations contractuelles.

5.3

Vu ce

qui précède, l'indemnité litigieuse n'entre pas dans le champ d'application de

l'art. 11 al. 3 LACI ni dans celui de l'art. 10h OACI et doit être

qualifiée de prestation volontaire de l'employeur au sens de l'art. 11a LACI.

Comme elle n'atteint de loin pas le seuil requis de 148'200 fr. pour ouvrir un

délai de carence avant le paiement de l'indemnité de chômage, son versement ne

reporte pas la naissance du droit aux prestations de l'assurance-chômage. Le

jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal

fondé. (…)”

In un’altra sentenza 8C_674/2018

del 3 giugno 2019 l’Alta Corte ha rilevato:

" (…)

La dottrina sottolinea che l'art.

10f OADI e l'art.

10h OADI comprende due

situazioni relative ai contributi volontari del datore di lavoro. Esse sono

considerate come occupazioni soggette a contributi, che si estendono oltre il

periodo temporale di validità del rapporto di lavoro.

Esse compensano in un certo senso

la computabilità differita

secondo l'art.

11a LADI della perdita di

lavoro (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, nota marginale 229, pag.

2333). L'art. 11a LADI è

finalizzato a evitare un doppio indennizzo, a incitare in qualche maniera al

versamento di prestazioni volontarie e a incoraggiare la destinazione di questi

importi alla previdenza professionale (BORIS RUBIN, Commentaire de loi sur

l'assurance-chômage, nota marginale 2 ad art. 11a LADI, pag. 115). Tali prestazioni volontarie sono quindi

determinanti sia per il periodo di contribuzione sia per il calcolo del

guadagno assicurato (ALFRED BLESI, Abgangsentschädigungen des Arbeitgebers:

Ungereimtheiten im Arbeitslosenverischerungsrecht in: ARV/DTA 2006 pag. 88).

(…)” (consid. 3.5)

2.2

L’art. 23 LADI, a proposito

del guadagno assicurato, precisa che:

" 1È

considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della

legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel

corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali

periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.

L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello

dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è

considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale

stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

2Per gli assicurati che riscuotono un’indennità di

disoccupazione dopo il compimento del tirocinio e per le persone esonerate

dall’adempimento del periodo di contribuzione, il Consiglio federale stabilisce

importi forfetari quale guadagno assicurato. Esso tiene conto in particolare

dell’età, del livello di formazione nonché delle circostanze che hanno indotto

l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 14).

2bisSe persone che sono state esonerate

dall’adempimento del periodo di contribuzione hanno esercitato un’attività

soggetta a contribuzione per almeno 12 mesi durante il termine quadro per il

periodo di contribuzione, il guadagno assicurato è calcolato in base al salario

percepito e all’importo forfetario ridotto proporzionalmente al tasso di

occupazione.

3Il guadagno accessorio non è assicurato. È considerato

tale ogni guadagno che un assicurato trae da un’attività dipendente esercitata

fuori del tempo normale di lavoro o da un’attività esercitata fuori del quadro

ordinario di un’attività lucrativa indipendente.

3bisIl guadagno conseguito partecipando a un

provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall’ente pubblico non

è assicurato. Sono fatti salvi i provvedimenti di cui agli articoli 65 e 66a.”

2.3

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Cassa ha correttamente o meno stabilito in fr. 10'000.--

il guadagno assicurato del ricorrente.

Secondo l’art. 23 cpv. 1

LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della

legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel

corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali

periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.

L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello

dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è

considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale

stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In virtù e nell’ambito

della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di

calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in

base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che

precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv.

1.

OADI).

Il

guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici

mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della

prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso

1.

(cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il

periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di

guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla

disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per

almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione

(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Se il

salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno

assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in

base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis

OADI).

Il Consiglio federale ha

pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI,

sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che

l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

L’art. 13 cpv. 2 lett. c

LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in

cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3

LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.

2.4

Nella presente fattispecie

l’assicurato è stato sentito in data 6 agosto 2019 da __________ e __________

della Cassa ed ha sottoscritto un verbale del seguente tenore:

" (…)

In data odierna il signor RI 1 è presente nei nostri uffici per

essere ascoltato in merito alle opposizioni presentate riguardanti le decisioni

187/19 e 248/19.

Lo stesso si è annunciato presso la nostra Cassa di disoccupazione

rivendicando il diritto ad indennità di disoccupazione in seguito alla

sottoscrizione di un accordo di uscita siglato in data 24.01.2019. La Cassa, ha

sanzionato, per 45 indennità, l'assicurato per aver rinunciato al periodo

legale di disdetta; tale decisione di sanzione viene recisamente contestata da

parte del signor RI 1 in quanto lo stesso ritiene di essersi tutelato nei

confronti dell'assicurazione disoccupazione. Lo stesso fa rilevare che, con la

firma di tale accordo, gli è stata versata un'indennità di buona uscita pari a

CHF 50’000.-, la stessa comprende 4 mesi di disdetta e 23 giorni di vacanza non

goduti (vd. accordo stesso).

Nello stesso tempo il signor RI 1 ha chiesto una decisione formale

in merito al guadagno assicurato; decisione emanata dalla Cassa in data 22

maggio 2019 e contestata dall'assicurato in data 14 giugno 2019.

Il signor RI 1 con le due opposizioni presentate desidera:

1.

Che la

decisione di sanzione di 45 giorni sia annullata in quanto, con l'incasso di

CHF 50'000.- a fine rapporto di lavoro il signor RI 1 ritiene di non aver

rinunciato ad alcunché, infatti compreso in tale cifra vi è il periodo legale

di disdetta e i giorni di vacanza non usufruiti

2.

Desidera che,

l'indennità di buona uscita ricevuta, sia calcolata all'interno del suo

guadagno assicurato.

Signor RI 1, quanto indicato fin ora risulta corretto?

No, vorrei specificare che nei 50'000.- sono inclusi i 4 mesi di

salario e le ferie ma non vi un conteggio dettagliato che permette definire il

corretto pagamento di queste mensilità.

È corretto affermare che sono stati riconosciuti e pagati i

mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2019?

No, in quanto non vi sono le buste paga.

L'importo di CHF 50'000.- a cosa corrisponde?

Ad un insieme di spettanze.

Cosa intende per spettanze?

Non posso comunicarvi nulla di differente, di quanto indicato

nell'accordo ai punti 3.2.1 e seguenti.

A suo parere i CHF 50'000.- dovrebbero essere calcolati e

suddivisi nella media dei 6/12 mesi di guadagno?

Sì, esatto.

Ha ulteriori osservazioni?

Vorrei specificare che con la decisione di effettuare una fusione

per incorporazione da parte dell'azienda, la mia funzione come membro di

direzione generale non poteva più essere mantenuta e, doveva essere rimossa

immediatamente per poter rispettare i tempi necessari per la

fusione.

A tale proposito allego copia dello scritto del 9.01.2018 (recte

2019).” (Doc. 65-66)

In precedenza, il 15 marzo

2019, l’assicurato aveva fornito alla Cassa le seguenti indicazioni:

" (…)

Di seguito la spiegazione delle condizioni che hanno portato alla rescissione

immediata del rapporto di lavoro.

L’accordo si è reso necessario il quanto l’azienda, in seguito

alla decisione di fusione societaria con conseguente messa in pratica delle

modifiche societarie e predisposizione del piano sociale, non sarebbe stata in

grado di permettermi di svolgere il periodo di disdetta, nè con le mie mansioni

contrattuali e neanche nelle tempistiche necessarie.

A supporto di questo si può verificare come a registro di

commercio la società sia stata cancellata in data 04.03.2019, entro il mio

periodo di disdetta, con conseguente decadenza di tutti gli organi di direzione

dei quali facevo parte. Inoltre nella società acquisente la mia funzione non

era ricollocabile in quanto già coperta.

La messa in atto del periodo di disdetta avrebbe reso necessaria

una serie di revisioni contrattuali e rinegoziazioni che non erano previste nel

piano di fusione, si è reso pertanto necessario il raggiungimento dell’accordo

sottoscritto.” (Doc. 112)

Chiamato ora a

pronunciarsi il TCA non può che confermare la decisione della Cassa di non

considerare l’importo di fr. 50'000.- per fissare il guadagno assicurato di RI

1.

Infatti l’indennità di

buona uscita prevista al punto 3.2.2 dell’Accordo di risoluzione consensuale

del rapporto di lavoro ha lo scopo di coprire diverse spese (indennità per

pasti, periodi di protezione), le “ferie maturate e non godute” e soprattutto

“la corresponsione del salario relativo al periodo di disdetta ordinario”.

Non si tratta dunque di

una prestazione atta ad aumentare il guadagno assicurato, ai sensi dell’art. 23

LADI (cfr. consid. 2.2).

Essa, a differenza del

caso deciso dal Tribunale federale con la STF 8C_595/2018 del 29 novembre 2018,

ha invece l’effetto di rendere non computabile per un certo periodo la perdita

di lavoro subita dell’assicurato in applicazione dell’art. 10h OADI (cfr.

consid. 2.1).

La

decisione su opposizione del 22 novembre 2019 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti