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38.2019.7

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 maggio 2019Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA

anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida

di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF

130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione

presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni

(cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF C 128/06 del 10

maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la

revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha

codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U

408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del

12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio

2005).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una

conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del

28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10

maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.

4).

Inoltre l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF

8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre

2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi principi si

applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una

decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore

presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello

dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la

STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e

DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.2. Nella presente evenienza la

Cassa ha ricevuto dalla Sezione del lavoro un “Rapporto di Constatazione”

allestito il 30 settembre 2016 da cui risulta in particolare che in occasione

dell’audizione dell’assicurata del 18 settembre 2015 in merito alle sue

attività lavorative presso __________ di __________ (__________; dal 1° marzo

al 30 giugno 2012, dal 5 ottobre al 30 novembre 2012, dal 1° marzo al 31

ottobre 2013 e dal 1° febbraio al 30 aprile 2014), presso __________ di __________

(dal 1° dicembre 2012 al 28 febbraio 2013) e presso __________ di __________

(dal 1° novembre 2013 al 31 gennaio 2014) la medesima non ha saputo fornire

alcuna indicazione circa i datori di lavoro, le persone con le quali ha

stipulato il contratto di lavoro, i luoghi di lavoro, il proprio salario - che

sarebbe sempre stato pagato in contanti - e le persone (o datori di lavoro)

che, quotidianamente, la contattavano per indicargli dove recarsi per prestare

la propria attività lavorativa (cfr. doc. 178; 180; 17).

L’8 aprile 2016 la Polizia

cantonale aveva del resto trasmesso alla Sezione del lavoro un “Rapporto di Segnalazione”

redatto dopo aver esperito alcuni accertamenti in relazione in particolare alla

__________, alla __________ e alla __________, da cui si evince che:

" (…) Tutte

le società risultano essere titolari di caselle postali (alcune hanno indirizzi

di comodo presso abitazioni private) oppure ancora sono cosiddette

società-bucalettere, in nessun caso si è constatata l’esistenza di propri

uffici. (…).” (Doc. 189-190)

La Sezione del lavoro nel

novembre 2015 aveva, inoltre, segnalato al Ministero pubblico, tramite uno

scritto denominato “Infrazione alla LF sull’assicurazione contro la

disoccupazione (art. 105 LADI)”, oltre ad altri, il nominativo dell’assicurata,

osservando:

" (…) L’istruttoria

amministrativa svolta, condotta sia attraverso l’audizione delle persone

indicate a margine, che l’esame della documentazione raccolta, ci induce a

ipotizzare l’esistenza di un sistema artificioso mediante il quale diversi soggetti

maturavano in modo fittizio il periodo di contribuzione (art. 13 cpv. 1 LADI),

necessario per ottenere le indennità di disoccupazione. In concreto si sospetta

che le persone interessate non abbiano realmente lavorato, in tutto o in parte,

per le società in relazione alle quali hanno dichiarato di avere adempiuto il

periodo contributivo. (…)” (Doc. 230)

Tra le società interessate

identificate dalla Sezione del lavoro figuravano, tra l’altro, la __________, la

__________ e la __________ (cfr. doc. 230) presso cui l’insorgente ha asserito

di avere lavorato.

La Cassa, a seguito delle

informazioni di cui sopra e dopo aver effettuato degli accertamenti (cfr. doc.

56; 54; 52; 51; 95), ha chiesto a RI 1 la restituzione delle indennità di

disoccupazione percepite nel periodo 1° maggio 2014 – 30 luglio 2015, pari a fr.

53'265.65, in quanto ha stabilito che la medesima non aveva diritto alle stesse

dal 1° maggio 2014, data corrispondente all’inizio della disoccupazione (cfr.

doc. 17; 425; consid. 1.1.).

Si tratta, dunque, come

visto sopra, di stabilire se a ragione l’amministrazione poteva ordinare il

rimborso delle prestazioni LADI a seguito dei fatti emersi dall’inchiesta

interna della Sezione del lavoro, nonché della Cassa e dagli accertamenti della

Polizia Cantonale, e cioè che l’assicurata nel termine quadro per il periodo di

contribuzione (1° maggio 2012 - 30 aprile 2014) non aveva svolto un’attività

lavorativa presso la __________, la __________ e la __________.

2.3. Un assicurato ha diritto all'indennità

di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di

compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo l'art. 13 cpv. 1

LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine

quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione

soggetta a contribuzione.

L'art. 2 cpv. 1 lett. a

LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la

disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato

obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività

dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per

la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo di adempiere al

periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale

dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione

soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249,

consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini dell’applicazione

di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella

procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di

compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88,

consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987,

Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).

In

una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando

la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la

sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,

l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di

contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le

sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta

a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un

salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la

prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

In secondo luogo, allorché

un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario,

segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto

bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non

potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a

meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al

lavoro effettuato.

Al riguardo cfr. anche STF

8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007

del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in

Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.

In una sentenza

8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 il Tribunale federale ha confermato il

giudizio 38.2017.47 del 19 ottobre 2017, con il quale il TCA ha approvato

l’operato di una Cassa disoccupazione che aveva ritenuto non comprovato

l’esercizio di un’attività lucrativa (“siccome l’assicurata non ha prodotto nessun

documento comprovante il reale versamento dei salari”).

In quell’occasione l’Alta

Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato ed ha sviluppato le

seguenti considerazioni:

" (…)

2.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver esposto le

disposizioni legali ritenute applicabili, si è chinato diffusamente sul periodo

minimo di contribuzione in materia di disoccupazione, riferendosi anche alla

Prassi LADI. In seguito, la Corte cantonale ha precisato i criteri per

calcolare il guadagno assicurato. I giudici ticinesi hanno osservato che la

ricorrente non ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione. Ammesso e non

concesso che la ricorrente disponesse di un guadagno assicurato, quest'ultimo

non era ad ogni modo determinabile in modo sufficientemente attendibile. A

sostegno della sua conclusione, la Corte cantonale ha ripercorso

cronologicamente tutta la situazione professionale della ricorrente, in modo

particolare il verbale di audizione dell'assicurata. Il Tribunale cantonale

delle assicurazioni ha accertato che la ricorrente, dal momento che nel maggio

2015 aveva terminato le indennità di disoccupazione, ha ricominciato

un'attività lavorativa come dipendente in società personalmente collegate con i

suoi ex datori di lavoro, due società avendo peraltro sede in un monolocale nei

pressi di Mendrisio. Ai giudici ticinesi ha colpito inoltre l'ammontare del

salario mensile, il quale negli ultimi sei mesi, periodo determinante per il

salario assicurato, era superiore ai fr. 10'000.-, mentre in precedenza era di

molto inferiore. La Corte di merito ha considerato non credibile tale salario,

che al dire della ricorrente sarebbe stato versato in contanti e usato per far

fronte alle spese mensili. Nemmeno il percorso professionale non ha convinto i giudici

ticinesi, non avendo seguito alcuna formazione da rappresentante a promotrice

immobiliare. La ricorrente secondo la Corte cantonale oltretutto non ha

debitamente motivato le sue mansioni lavorative e non ha fornito nessuna prova

relativa al lavoro svolto. Infine, neanche ha saputo indicare se vi fossero

altri impiegati presso le ditte in questione. Per terminare, i giudici ticinesi

hanno precisato che i conteggi individuali dei contributi AVS rimangono indizi,

ma non la prova di un effettivo pagamento.

3.

3.1. La ricorrente, il cui atto di ricorso non indica

alcuna norma di legge, critica l'accertamento dei fatti operato dalla Corte

cantonale sotto diversi aspetti. Tuttavia, il Tribunale federale non rivede i

fatti stabiliti dalla Corte cantonale, se non in maniera molto limitata

(consid. 1). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti, dinanzi al Tribunale

federale non basta criticare liberamente la decisione precedente come se ci si

trovasse in grado di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella

dell'autorità inferiore, bensì occorre spiegare almeno succintamente, ma

puntualmente, perché gli accertamenti dei primi giudici sono manifestamente

errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile

nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid.

2.4 pag. 5). In concreto, la ricorrente si limita a contestare gli accertamenti

dei giudici cantonali con ipotesi e deduzioni, o facendo singole

estrapolazioni, senza tuttavia dimostrare perché gli accertamenti del Tribunale

delle assicurazioni siano manifestamente inesatti o contrari al diritto

federale.

3.2. Contrariamente alle tesi sostenute nel ricorso,

il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha reso il proprio giudizio,

ricordando in maniera precisa tutte le circostanze al fascicolo relative al

caso concreto. La Corte cantonale ha già detto che l'avvenuto pagamento degli

oneri sociali non prova il versamento del salario. A ciò si aggiunga, secondo

gli accertamenti dei giudici ticinesi, che soltanto nei sei mesi precedenti

l'inizio della disoccupazione la ricorrente avrebbe beneficiato di un forte

aumento di stipendio, senza peraltro dimostrare in maniera convincente, ove

avesse usato il denaro versato asseritamente in contanti. È peraltro

inconferente la circostanza che la ricorrente non sia mai stata oggetto di

procedimenti penali. La Corte cantonale non ha rinfacciato alla ricorrente

comportamenti penalmente punibili e il giudizio (consid. 2) non trova

fondamento su di un agire illecito. Per quanto attiene all'audizione davanti

all'amministrazione, la ricorrente pare misconoscere che tale pratica non è

un'esclusiva delle autorità inquirenti, ma deriva da un lato dal diritto

dell'interessato a partecipare alla procedura e da un altro lato dall'interesse

dell'autorità decidente di chiarire i fatti, sentendo personalmente

l'assicurato. Infatti, anche i giudici civili sono soliti procedere ad

interrogatori di parti o di testimoni. Le poche critiche invero generiche della

ricorrente cadono nel vuoto. Il giudizio impugnato non è pertanto lesivo del

diritto federale. (…)”

Per completezza giova

rilevare che con sentenza 8C_495/2017 del 31 gennaio 2018 la nostra Massima

Istanza ha respinto il ricorso della Cassa cantonale vallesana di

disoccupazione interposto contro un giudizio della Corte delle assicurazioni

sociali del Tribunale cantonale del Vallese che aveva stabilito, da una parte,

che l’assunzione di un’assicurata da parte di una Sagl, fondata dal figlio, non

era fittizia, dall’altra, che la medesima doveva essere considerata quale

salariata alle dipendenze della Sagl per l’intero termine quadro per il periodo

di contribuzione.

In quel caso di specie

l’assicurata, per alcuni mesi prima di diventare inabile al lavoro al 100% a

causa di problemi alla schiena (periodo in cui ha percepito indennità

giornaliere per perdita di guadagno), era stata pagata dalla Sagl tramite

versamento su un suo conto bancario.

2.4. La Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione

(Prassi LADI ID) edite dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in

vigore da ottobre 2012 (pt. B144 e B145) prevede in relazione al periodo minimo

di contribuzione e la percezione effettiva di un salario quanto segue:

" (…)

Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi

art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI

Percezione effettiva di un salario

B144 Oltre ad

aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver

effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva

di un salario non è di per sé un presupposto del diritto all’indennità, si

tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere l’esistenza di

un’attività soggetta a contribuzione. Se l’assicurato non ha percepito il

salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo l’art. 51 cpv. 1

LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di

contribuzione.”

Il tenore

dei p.ti B144 - B148 della Prassi LADI ID sopra citati è rimasto invariato

anche nella versione valida dal 1° gennaio 2019 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del

13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.

4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 144 V 195 consid. 4.2.; STF

8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF

138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF

132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF

8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b;

DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; vedi

inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ

1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (cfr. DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

Nella già citata sentenza

8C_226/2007 del 16 maggio 2008 la nostra Massima Istanza ha ricordato che, in

una sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007, lo stesso Tribunale federale ha

stabilito che la direttiva della Seco che ritiene adempiuto il periodo

contributivo minimo soltanto se è stato dimostrato un pagamento effettivo del

salario per dodici mesi, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e

quindi non è applicabile.

Nel caso affrontato nella

sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007 si trattava di un assicurato che occupava

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e al quale, durante

alcuni mesi, non è stato versato alcun salario. L'Alta Corte ha comunque

ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

Al riguardo giova

evidenziare che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012 - che ha

sostituito i p.ti B144-B148 della Circolare ID del 2007 - corrisponde

sostanzialmente al tenore del testo precedente.

Ne discende, in

applicazione della sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 menzionata sopra,

che anche la Prassi LADI/B144-B148, valida dall’ottobre 2012, prevedendo che se

un assicurato non stabilisce chiaramente di aver percepito il salario, il

diritto all’indennità di disoccupazione deve essergli negato per mancato

adempimento del periodo di contribuzione, viola la giurisprudenza pubblicata in

DTF 131 V 444 e non è quindi applicabile.

In proposito va rilevato

che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012, contempla quale

elemento di novità rispetto alla Circolare ID del gennaio 2007 il riferimento a

una sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 con l’unica annotazione che “in

mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia

di giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure di

testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla

legge, il versamento del salario non può essere formalmente dimostrato”.

Il TCA si limita a rilevare

che la sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 riguarda, tuttavia, soltanto la

determinazione del guadagno assicurato ed è stato evidenziato espressamente che

non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione da parte

dell’assicurato - che era stato socio e gerente della Sagl sua ex datrice di

lavoro - riconosciuto tramite l’esercizio di un’attività lavorativa.

2.5. Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI

è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della

legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel

corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali

periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.

L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello

dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è

considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale

stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In virtù e nell’ambito

della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di

calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in

base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che

precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv.

1 OADI).

Il

guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici

mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione

se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr.

art. 37 cpv. 2 OADI).

Il

periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di

guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla

disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per

almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione

(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Se il

salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno

assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in

base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis

OADI).

Il Consiglio federale ha

pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI,

sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che

l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

L’art. 13 cpv. 2 lett. c

LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in

cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3

LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i

contributi.

2.6. Per costante giurisprudenza,

determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23

LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di

salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995

Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

Il Tribunale federale

delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in

DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il

guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente

percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in

casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi

sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più

precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito

unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito

a salari fittizi.

Al riguardo

cfr. pure STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre

2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.

In una sentenza C 284/05

del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C

183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della

prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di

disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno

determinante.

Inoltre con

sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, già citata sopra (cfr. consid.

2.4.), il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa

era soltanto la questione concernente la determinazione del

guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di

contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di

un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era

definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in

maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o

in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come

richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non

era determinabile in modo sufficientemente attendibile.

Ciò ha comportato il

diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

Con giudizio 8C_505/2018

del 2 aprile 2019 l’Alta Corte ha, poi, confermato, sulla base dell’estratto

conto bancario dell’ex datore di lavoro, l’importo del guadagno assicurato pari

a fr. 1'255.-- lordi stabilito da questo Tribunale (STCA 38.2018.17 dell’11

giugno 2018), respingendo il ricorso dell’insorgente che chiedeva di fissare il

guadagno assicurato in fr. 4'000.-- lordi.

Al riguardo il TF ha

rilevato:

" 4.2. Contrariamente

a quanto sembra concludere il ricorrente, il guadagno assicurato, pur facendo

riferimento alla definizione di cui all'AVS, non può essere desunto

innanzitutto dal conto individuale AVS o dalle decisioni di tassazione.

Decisivo rimane, proprio per non dare spazio a possibili abusi convenuti

bilateralmente tra il dipendente e il datore di lavoro, il pagamento effettivo

del salario. Il ricorrente non dimostra la manifesta erroneità (consid.1.1)

dell'accertamento del Tribunale delle assicurazioni, il quale si è fondato

innanzitutto, come previsto dalla giurisprudenza (consid. 4.1), sui

prelevamenti dai conti bancari del datore di lavoro. Alla luce di ciò,

correttamente l'autorità giudiziaria ticinese ha relegato in secondo piano le

altre prove presentate dall'assicurato, le quali non mettono seriamente in

dubbio quanto risulta dalle chiare movimentazioni bancarie. (…)”

In proposito cfr. pure STF

8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno

2013 consid. 3.5.

2.7. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva, innanzitutto, che dagli Attestati

del datore di lavoro risulta, in primo luogo, che RI 1, coniugata con __________

(cfr. doc. 97; 86), avrebbe lavorato presso__________ di __________ (__________)

dal 1° marzo al 30 giugno 2012 quale impiegata con un salario di fr. 540.--

mese (cfr. doc. 367-368), dal 5 ottobre al 30 novembre 2012 come impiegata di

pulizie a tempo parziale con uno stipendio di fr. 900.-- mensili (cfr. doc. 380-381),

dal 1° marzo al 31 ottobre 2013 quale impiegata di portineria a tempo parziale

con un salario di fr. 560.-- mensili (cfr. doc. 396-397) e dal 1° febbraio al

30 aprile 2014 come aiuto contabile a tempo pieno percependo uno stipendio

mensile di fr. 4'900.-- (cfr. doc. 392-393).

In secondo luogo, che

l’assicurata avrebbe lavorato alle dipendenze della __________ di __________

dal 1° novembre 2013 al 31 gennaio 2014 in qualità di impiegata amministrativa

a tempo pieno con una retribuzione di fr. 4'900.-- al mese (cfr. doc. 416-417).

Infine che l’insorgente,

dal 1° dicembre 2012 al 28 febbraio 2013, avrebbe lavorato presso la __________

di __________ come impiegata amministrativa a tempo pieno con un salario di fr.

4'200.-- al mese (cfr. doc. 382-383).

Dal verbale di audizione

davanti alla Sezione del lavoro del 18 settembre 2015 emerge, poi, quanto

segue:

" (…) Da

settembre-ottobre 2010 abbiamo preso in gestione il __________ a __________ ma

ha aperto solamente a febbraio 2011. Da quel periodo ho cominciato a lavorare.

Mentre la fine dell’attività non me la ricordo. Ho smesso in quanto non avevo

un bel rapporto con la clientela benché il lavoro mi piacesse. Viviamo nello

stabile del Ristorante.

Mio marito ha ceduto l’attività a una

Società alla ditta __________ non mi ricordo quando. Mio marito erra dipendente

di questa società.

Dopo aver smesso di lavorare per il

ristorante ho iniziato un corso di contabilità cantonale (corsi per adulti) ma

non ricordo esattamente quando. Ho preso il certificato.

Il mio ultimo impiego non ricordo se era

presso la __________ o la __________, non ricordo la data d’inizio e fine

dell’impiego. Mi occupavo di contabilità. Percepivo 4'200 fr lordi. Per

entrambe le società mi occupavo di registrazioni contabili, come per la __________.

Ero solo dipendente per le tre ditte.

(…).

Per la società __________ ho svolto

mansioni di portineria e poi sono riuscita ad entrare nelle mansioni d’ufficio.

I contratti erano di breve durata in quanto si tratta della contabilità annuale

di chiusura. Utilizzavo nelle mie attività contabili i programmi Banana ed

excel.

Presso le ditte __________ e __________

svolgevo le stesse mansioni di contabilità e registrazioni. Le sedi erano __________

a __________ (__________), __________ a __________ e la __________ ad __________.

Quando venivo licenziata dalla società

avevo contratto a termine o avvenivano a voce.

__________ e __________ si occupavano di

manutenzioni edili e gestioni immobiliare. La __________ unicamente di

ristorazione.

D: Dove e con chi lavorava?

R:

__________ di __________:

Non ricordo dov’era l’ufficio, parcheggiavo

vicino a un bar che non ricordo il nome, entravo in un ufficio (appartamento)

al piano terra dove lavoravo sola. Non incontravo mai nessuno degli altri

dipendenti. Mi lasciava anche svolgere il mio lavoro da casa. Aveva 7

dipendenti.

__________ di __________ (__________):

anche qui non ricordo dov’era l’ufficio né

la via, lavoravo da sola senza mai incontrare nessuno e non rispondevo al

telefono. Era una palazzina lavoravo al piano terra ma non ricordo quanti piani

aveva. Qui ho lavorato in portineria e penso siano 4 piani, poi il signor

Spagnoli (n.d.r.: dal febbraio 2013 __________ è presidente del CdA con

diritto di firma individuale della __________ e della __________; cfr. estratti

RC reperibili nel sito www.zefix.ch) mi ha assunto in ufficio con mansioni

contabili. Anche qui potevo lavorare spesso da casa. Lavoravo solo io, ero

l’unica dipendente della ditta. Sistemavo scontrini di parcheggio e benzina e

lavoravo tutti i giorni a 4'200 fr al mese.

La disdetta del 23.05.2012 che mi è stata

mostrata era per le mansioni di portineria.

__________ di __________:

ho lavorato solamente da casa, svolgendo

mansioni contabili. Il contratto l’ho firmato a casa mia. Qui lavoravano 4

dipendenti.

Per tutte e tre le società percepivo lo

stipendio in contanti. __________ mi portava i soldi a casa o al __________ di __________.”

(cfr. doc. 234-235)

Interrogata dalla Polizia

Cantonale il 13 luglio 2016, la ricorrente ha indicato di non ricordare i nomi

degli impiegati delle varie società presso le quali si occupava dell’allestimento

dei conteggi dei salari, che gli stipendi le venivano corrisposti dalle società

in contanti e che firmava la busta paga quando riceveva il denaro, ma di non

averne le copie poiché le lasciava alla società, per cui dovrebbero essere

nella contabilità. La medesima ha pure precisato di avere tenuto una copia

senza firma del foglio stipendio (cfr. doc. 96 segg.).

Agli atti non figura, del

resto, alcun estratto conto postale o bancario dell’insorgente o delle SA, sue

ex datrici di lavoro, che comprovi il versamento dei salari.

Nemmeno in sede ricorsuale

l’insorgente ha prodotto della documentazione idonea a dimostrare la

corresponsione degli stipendi per il periodo 2012-2014 precedente

all’iscrizione in disoccupazione del maggio 2014.

L’omissione

della ricorrente configura una violazione del dovere delle parti di collaborare

all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio

reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA;

art. 16 cpv. 1 Lptca; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STFA C

107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid.

4.3.1.; STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001

N. 12 pag. 145; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2;).

L’insorgente deve, perciò,

sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo al fatto di

avere ricevuto gli stipendi da parte della __________, della __________ e della

__________ (cfr. STF 8C_59/2017 del 28 settembre 2017 consid. 5.2.; STF

9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio

2005 consid. 4.3.1.).

Ne consegue che in

concreto non risulta comprovata la reale riscossione dei salari che la

ricorrente ha asserito di aver percepito presso le società menzionate.

In proposito è utile

rilevare che la prova che un salario è stato realmente pagato costituisce in

ogni caso un indizio importante e significativo per dimostrare l’esercizio

effettivo di un’attività dipendente, soprattutto nei casi critici (cfr. consid.

2.3.).

Non va d’altronde

dimenticato che dagli accertamenti esperiti dalla Polizia cantonale in

relazione, segnatamente, alle società __________, __________ e __________ è

emerso che tali società sono titolari di caselle postali (alcune hanno

indirizzi di comodo presso abitazioni private) oppure sono cosiddette “società-bucalettere”,

in nessun caso è stata constatata l’esistenza di propri uffici (cfr. doc.

189-190).

Sorprende,

peraltro, il fatto che negli ultimi sei mesi di attività lavorativa prima

dell’annuncio in disoccupazione del maggio 2014 la ricorrente avrebbe percepito

dalla __________ e dalla __________ per un’attività a tempo pieno quale

impiegata amministrativa, rispettivamente aiuto contabile uno stipendio mensile

di fr. 4’900.-- (cfr. doc. 392-393; 416-417), quando nei mesi precedenti - in

particolare da marzo a ottobre 2013 - avrebbe guadagnato fr. 560.-- al mese

quale impiegata di portineria a tempo parziale per la __________ (cfr. doc.

396-397; cfr. STF 8C_820/2017 del 19 dicembre 2017 citata al consid. 2.3.).

Il certificato medico

redatto dalla Dr.ssa med. __________, FMH Psichiatria e psicoterapia, il 29

gennaio 2019 e prodotto con il ricorso (cfr. doc. C) non è infine atto a

sovvertire l’esito della presente vertenza.

Da un lato, infatti, la

specialista ha indicato che l’insorgente è stata in sua cura dal settembre 2010

al gennaio 2011, per cui in un periodo antecedente ai fatti in questione.

Dall’altro, la Dr.ssa med.

__________, ha comunque attestato che la ricorrente è “capace di far fronte

alle richieste essenziali della vita di ogni giorno”. In ogni caso, a

prescindere da un eventuale confusione durante l’audizione davanti alla

Sezione del lavoro fatta valere nell’impugnativa (cfr. doc. I), l’insorgente

non ha comunque comprovato nemmeno in seguito la riscossione di salari e lo

svolgimento di attività lavorativa.

2.8. Stante quanto

precede, questa Corte, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017

consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del

10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio

2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10

marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177

consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2

pag. 195), ritiene che non sia comprovato lo svolgimento da parte

dell’insorgente di un’attività lavorativa presso __________

dal 1° marzo al 30 giugno 2012, dal 5 ottobre al 30 novembre 2012, dal 1° marzo

al 31 ottobre 2013 e dal 1° febbraio al 30 aprile 2014, presso __________ dal

1° dicembre 2012 al 28 febbraio 2013 e presso __________ dal 1° novembre 2013

al 31 gennaio 2014 (cfr. STF 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 citata al consid.

2.3. che ha confermato la STCA 38.2017.47 del 19 ottobre 2017; STCA 38.2017.71

del 20 aprile 2018; STCA 38.2017.67 del 18 aprile 2018).

In simili

condizioni, la ricorrente non ha, nel termine quadro dal 1° maggio 2012 al 30 aprile

2014, compiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1

LADI secondo cui ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il

termine quadro, ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a

contribuzione (cfr. consid. 2.1.).

Al riguardo

cfr. STF 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 citata e parzialmente riprodotta al

consid. 2.3.

2.9. Va, infine, osservato, in

relazione all’asserzione ricorsuale secondo cui l’incarto penale sia ancora in

fase di istruzione (cfr. doc. I), che in concreto è stato stabilito che RI 1

non ha comprovato di aver svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione

e quindi di aver compiuto il periodo minimo di contribuzione ai

sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI tenendo conto, vista la criticità della

fattispecie in cui, in particolare, le società __________, __________ e __________

non hanno propri uffici, ma sono titolari di caselle postali (alcune hanno

indirizzi di comodo presso abitazioni private) o sono cosiddette “società-bucalettere”

- come accertato dalla Polizia Cantonale (cfr. doc. 189-190) -, della mancata

prova dell’effettiva riscossione dei salari quale indizio importante e

significativo.

In proposito

giova ribadire che la riscossione dei salari è in ogni caso determinante

per calcolare, nel caso in cui sia comprovato l’esercizio di un’attività

soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi nel termine quadro per il

periodo di contribuzione, il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI

(cfr. consid. 2.5.).

Qualora il guadagno

assicurato non sia determinabile in modo sufficientemente attendibile, la

pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione va comunque negata

(cfr. consid. 2.6.).

Pertanto, indipendentemente

dall’esito finale della vertenza penale, la restituzione delle indennità di

disoccupazione s’impone già per ragioni connesse alla LADI.

Nemmeno va, perciò, dato

seguito alla richiesta dell’insorgente di richiamare dal Ministero pubblico

l’incarto “n.__________, aperto tra l’altro a nome della ricorrente RI 1”

(cfr. doc. V; cfr. STCA 38.2017.67 del 18 aprile 2018 consid. 2.9.).

A tale proposito va rammentato che conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere

altre prove (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF

9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre

2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF

9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9;

STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.

5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò

costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

Considerandi

2.

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.10

Alla luce di quanto esposto al

considerando precedente, occorre concludere che la ricorrente, nei mesi da maggio

2014.

a luglio 2015, ha beneficiato di indennità di disoccupazione a cui non

aveva oggettivamente diritto, visto che non ha comprovato di aver svolto

un’attività lavorativa soggetta a contribuzione e dunque di aver compiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI

(cfr. consid. 2.8.).

In simili

condizioni questa Corte ritiene che nella presente evenienza siano adempiuti i

presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA delle decisioni

iniziali con le quali sono state attribuite le indennità di disoccupazione

all’insorgente per l’arco di tempo maggio 2014 – luglio 2015 (in proposito, si

veda la giurisprudenza citata al consid. 2.1.; STF 8C_600/2015 dell’11 maggio

2016.

consid. 4.3.).

La

circostanza che dalle verifiche condotte dalla Sezione del lavoro e dalla Cassa

sia emerso che lo svolgimento di un’attività lavorativa presso le società __________,

__________ e __________ non è stato debitamente comprovato costituisce,

infatti, un fatto nuovo che, qualora fosse stato portato fin da subito a

conoscenza della Cassa, l’avrebbe indotta a prendere una decisione differente

in merito al diritto dell’insorgente alle indennità di disoccupazione.

Ne discende

che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio

della restituzione delle prestazioni percepite indebitamente durante il periodo

maggio 2014 – luglio 2015 (cfr. STCA 38.2017.67 del 18 aprile 2018; STCA

38.2016.55

del 24 aprile 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2015.8 del 7 dicembre 2016

consid. 2.7.; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2013.77

del 1° settembre 2014 consid. 2.7.).

2.11

A proposito dell’importo da

restituire e della relativa correttezza questo Tribunale rileva che la Cassa ha

chiesto alla ricorrente il rimborso di fr. 53'265.65, corrispondenti alla somma

delle indennità di disoccupazione percepite da maggio 2014 a luglio 2015 (cfr.

consid. 1.1.; doc. 17).

Ritenuto che l’insorgente

non aveva diritto a prestazioni LADI nel lasso di tempo citato, a ragione la

Cassa ha richiesto la restituzione dell’integralità delle prestazioni erogate.

La parte ricorrente, del

resto, non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma

chiesta da rimborsare.

2.12

In

esito alle considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale

non può che confermare la decisione su opposizione impugnata del 17 dicembre

2018.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti