38.2019.8
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
13 maggio 2019Italiano36 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2019.8
dc/sc
Lugano
13 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 febbraio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 gennaio 2019 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1958, si è
iscritto per il collocamento il 31 luglio 2018 (cfr. doc. 1) ed ha rivendicato
il diritto all’indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2018, dopo avere
lavorato dal 1° settembre 1981 al 29 luglio 2018 presso il __________ di __________
(doc. 2).
La Cassa Disoccupazione CO
1 (in seguito: la Cassa) il 12 settembre 2018 ha versato all’assicurato, per il
mese di agosto 2018, un importo di fr. 2'360.55 (cfr. doc. 6).
1.2. Con decisione del 25 ottobre
2018 (cfr. doc. E), confermata con la decisione su opposizione del 10 gennaio
2019, la Cassa ha chiesto la restituzione di questo importo (cfr. doc. B) in
quanto l’assicurato non è residente in Svizzera bensì in Italia.
Nella decisione su
opposizione la Cassa ha in particolare rilevato:
" (…)
IV. In sede di
opposizione il rappresentante legale ha indicato: "... Per riassumere
il signor RI 1 è cittadino svizzero; risiede ininterrottamente nel luganese dal
1987; è domiciliato a __________ dove è sita l'abitazione coniugale; ha
l'intenzione di continuare a risiedere nel __________; il centro delle sue
relazioni personali è indiscutibilmente il luogo in cui ha la sua residenza
vale a dire a __________ ... temporaneamente, viste le difficoltà famigliari
ben sopra descritte, con la moglie ha deciso di mettere in atto una separazione
di fatto che non ha interrotto la residenza a __________ ne tantomeno ha creato
il centro di interessi in altro posto ..."
V. La cassa, pur
comprendendo la particolare situazione famigliare venutasi a creare non può
ignorare il fatto che, seppur temporaneamente, al momento lei non risiede in
Svizzera ma a __________ da solo in un appartamento che ha in comproprietà con
sua sorella.
VI. Fintanto che Ia
situazione sarà quella sopra descritta lei non può essere ritenuto residente in
Svizzera.” (Doc. B)
1.3. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
La sua patrocinatrice
ritiene che l’assicurato deve essere considerato residente in Svizzera per i
seguenti motivi:
" (…)
Il ricorrente, cittadino svizzero risiede stabilmente in
Svizzera senza interruzioni dal lontano 1987. Egli infatti ha abitato a __________
dal 04.07.1987 al 31.08.1999 (Doc, G), si è
poi spostato ad __________ (Doc. H) dove ha
risieduto dal 01.09.1999 al 28.02.2014 per poi trasferirsi presso l'abitazione
coniugale a lui intestata in comproprietà con la moglie, signora __________, a __________
in Via __________ a far tempo dal 28.02.2014 (Doc. C). L'abitazione
coniugale di cui al Fol. PPP N. __________, fondo base Part. N. __________ RFD __________,
è stata infatti acquistata dai coniugi __________ in comproprietà, in ragione
di ½ ciascuno, il 31.05.2012, oltre a due autorimesse (PPP __________ e __________)
(Doc. L).
Il Fol. PPP N. __________ è gravato da due cartelle ipotecarie di
complessivi nominali CHF 990’000.00, titoli che garantiscono un debito
ipotecario effettivo di CHF 750’178.64. Questo debito è intestato ai coniugi
comproprietari solidalmente (Doc. M).
Prove: Doc.
B), Doc. G), Doc. H), Doc. I), Doc. L), Doc. M); si richiama l'incarto presso
la Cassa di Disoccupazione CO 1 del signor __________ - N. personale: __________
- N. AVS __________.
3. Tra i coniugi
__________, coniugati dal 21 gennaio 2012 (Doc. N), sono
purtroppo intervenute delle incomprensioni. I medesimi hanno deciso di
sospendere temporaneamente la loro vita in comune prevedendo una separazione di
fatto. Di comune accordo hanno convenuto che la moglie sarebbe rimasta a vivere
in questo lasso di tempo presso l'abitazione coniugale, i cui costi sono stati
in ogni caso suddivisi tra loro, compresi gli interessi ipotecari.
Il qui ricorrente, speranzoso di
potersi ricongiungere con la moglie quanto prima dopo un periodo di
riflessione, ha pertanto occupato temporaneamente un appartamento a __________
in comproprietà con la di lui sorella, ereditato per successione dalla di lui
madre, senza per altro costituirvi il suo centro di interessi che sono
rimasti pertanto ancorati in Svizzera. Detta soluzione aveva anche quale
scopo quello di contenere i costi dettati da una doppia economia domestica. La
perdita di lavoro a seguito del fallimento del __________ di __________ non ha
certamente agevolato altre scelte.
Attualmente i coniugi stanno
procedendo alla valutazione dei beni immobili a loro intestati in comproprietà
(Doc. L e Doc. 0) per poi procedere con la liquidazione dei rapporti
economici di dare/avere e decidere chi occuperà definitivamente l'abitazione
coniugale sita a __________.
Ad oggi in ogni caso non è stata
introdotta alcuna procedura di separazione/divorzio in Pretura.
La signora __________, anch'essa
vittima del fallimento del __________ di __________, percepisce la
disoccupazione. Il signor RI 1 ne è ben contento ma non può certo non
evidenziare che egli si trova di fronte ad un paradosso. Infatti, se al
momento della separazione di fatto avesse insistito di rimanere presso
l'abitazione coniugale e la moglie avesse traslocato altrove - magari decidendo
di temporaneamente farsi ospitare da parenti in Italia per le medesime ragioni
del marito - ora quest'ultimo percepirebbe regolarmente le indennità di
disoccupazione e alla moglie queste sarebbero state ingiustamente negate.
Un gesto di galanteria, finalizzato
anche ad una riconciliazione, sta costando al qui ricorrente molto caro!
Si rileva inoltre che al qui
ricorrente viene recapitata regolarmente la posta presso l'abitazione coniugale
che non funge unicamente, come sopra illustrato, da "cassetta delle
lettere". (…)”
(Doc. I pag. 3-5)
La patrocinatrice
dell’assicurato ha poi precisato che l’assicurato dal 1° febbraio 2019 risiede
in un monolocale a __________ (doc. R). A seguito di questo fatto la Cassa di
disoccupazione ha riconosciuto il diritto all’indennità dal 1° febbraio 2019
fissando il numero di indennità massimo a 400 (cfr. doc. S).
Al riguardo la
rappresentante dell’assicurato sottolinea che se il ricorso non venisse accolto
RI 1 perderebbe 120 indennità, visto che al momento dell’annuncio in
disoccupazione era stato stabilito un diritto massimo a 520 indennità
giornaliere (cfr. doc. 6).
In conclusione la
patrocinatrice del ricorrente ribadisce che la residenza dell’assicurato è
effettivamente in Svizzere dove ha intenzione di risiedervi e di avere il
centro delle relazioni personali e dei propri interessi:
" (…)
- è cittadino svizzero,
- risiede ininterrottamente nel __________ dal 1987;
- è
domiciliato a __________ dove è sita l'abitazione coniugale di sua proprietà
(in ragione di ½);
- ha l'intenzione di continuare a risiedere nel __________;
- il centro
delle sue relazioni personali è indiscutibilmente il Canton Ticino;
- è regolarmente coniugato dal gennaio 2012;
- la sua posta viene recapitata a __________;
- temporaneamente,
viste le difficoltà famigliari ben sopra descritte, con la moglie ha deciso di
mettere in atto una separazione di fatto che non ha interrotto la residenza a __________
nè tantomeno ha creato il centro di interessi in altro posto;
- non sono
pendenti in Pretura procedure giudiziarie di alcun tipo con la moglie;
- durante la
separazione di fatto ha deciso con la moglie che la medesima rimanesse presso
l'abitazione coniugale unicamente per un fatto pratico finalizzato a contenere
le spese;
- ha perso il
lavoro presso il __________ di __________ dove vi lavorava dal lontano 1981;
non ha mai prima d'ora usufruito di indennità di disoccupazione;
- si è
iscritto regolarmente alla disoccupazione dopo il fallimento del __________ di __________
e ha percepito per parte del mese di agosto 2018 l'indennità di disoccupazione
che è stato pure costretto a restituire. Il signor RI 1 lecitamente si chiede
se questa restituzione sia dovuta in quanto si è conoscenza che l'INPS
rimborserà alle Casse quanto versato ai campionesi per i primi 5 mesi;
- dall'Italia
non percepisce alcuna indennità in quanto ritenuto essere residente in Svizzera.”
(Doc. I pag. 6)
1.4. Nella sua risposta del 6
marzo 2019 la Cassa propone di respingere il ricorso rinviando ai motivi
esposti nella decisione su opposizione e precisa che:
" (…)
6. A decorrere
dal 01.02.2019 il ricorrente ha presentato un contratto d'affitto per un
monolocale ad __________, la cassa, da tale data, ha riconosciuto il diritto
alle indennità di disoccupazione.
7. Riconoscendo
il diritto a decorrere dal 01.02.2019 nel termine quadro di contribuzione il
ricorrente può comprovare unicamente 18 mesi di contribuzione (dal 01.02.2017
al 31.07.2018), per questo motivo il diritto alle indennità ammonta a 400
indennità giornaliere.
8. Diversa era
la situazione iniziale con l'iscrizione al collocamento in data 01.08.2018 dove
Fatti
i mesi di contribuzione ammontavano a 24 e di conseguenza il numero massimo di
indennità giornaliere ammontava a 520 (persona con più di 55 anni e almeno 22
mesi di contribuzione). (…)” (Doc. III)
1.5. L’8 marzo 2019 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (doc. IV).
La patrocinatrice
dell’assicurato, il 21 marzo 2019, ha inviato al TCA uno scritto del seguente
tenore:
" (…)
le compiego la seguente documentazione da assumere agli atti quali
altri mezzi di prova:
Doc. T) estratto
"sifti" aggiornato del Fol. PPP N. __________, fondo base Part. N. __________
RFD __________, dal quale risulta che il signor RI 1 è ancora comproprietario
con la di lui moglie dell'abitazione coniugale;
Doc. U) estratti
al 31.12.2018 e al 28.02.2019 del conto ipoteca dai quali si evince che il
mutuo garantito dalla cartella ipotecaria al portatore che grava l'abitazione
coniugale è attualmente ancora in essere ed è intestato ai coniugi RI 1 e __________;
Doc. V) richiesta
di informazione indirizzata l'08.10.2018 da CO 1 al signor RI 1;
Doc. Z) risposte
date dal signor RI 1 alla precedente richiesta (Doc. V) e di cui alla sua LSI
17.10.2018. Il contenuto di questo scritto è stato riportato in parte da CO 1
nella sua decisione 25.10.2018 (già agli atti quale Doc. E).
Doc. AA) e-mail
21.09.2018 indirizzato dal signor RI 1 alla signora __________ dell'Ufficio
Regionale di Collocamento, __________, (documento già prodotto a questo
Tribunale da CO 1 quale Doc. 7).” (Doc. V)
Il 25 marzo 2019 la Cassa
ha comunicato di non avere osservazioni da formulare (cfr. doc. VII).
1.6. Il 16 aprile 2019, su
richiesta del TCA, la Cassa ha inviato copia delle domande poste al ricorrente
e delle relative risposte (cfr. doc. IX, doc. IX1 e doc. IX2), citate nella
decisione del 25 ottobre 2018 (doc. E).
Considerandi
2.1
Il
TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno restituire alla Cassa
l’importo di Fr. 2'355.60 per indebite prestazioni di disoccupazione percepite
nel mese di agosto 2018.
L'art.
95.
LADI regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo
articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei
casi di cui all'articolo 55.
Dal
1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:
" La domanda
di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli
articoli 55 e 59cbis capoverso 4."
L'art.
25.
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.
3.1
; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V
110.
consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U
409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;
DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più
precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011
consid. 4).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.
1.
).
Circa
l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,
ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si
veda pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6
giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.2
Uno dei presupposti da
adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che
"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza
permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi
dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività
lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
Questo
concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di
prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione
di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il
centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole
relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono
sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere
autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC)
sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio
secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi
e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF
8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre
2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61
pag. 281).
In una sentenza
8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il
Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid.
2.5
), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei
propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il
figlio.
In una sentenza pubblicata
in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8
LADI stabilisce che per avere diritto alle indennità di disoccupazione un
assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale
anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si
applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto
comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le
legislazioni nazionali a farlo. Se, come nel presente caso, l’assicurato non
risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8
capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della
Confederazione.
In una sentenza
8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il
ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale
gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato
che:
" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione
dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il
conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine
settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una
residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid.
5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione.”
In una sentenza
8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle
indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle
relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In
quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:
" 4.1. Les motifs exposés par la
juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant
et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus particulièrement
à D.________ où réside la mère du recourant, où sont scolarisés ses enfants et
où certains membres de la famille pratiquent des activités de loisirs. Il n'en
demeure pas moins que les premiers juges étaient fondés à conclure à l'absence
d'un domicile en Suisse pendant la période en cause. En effet, à lui seul,
l'existence d'un centre de relations personnelles à D.________ n'est pas
déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la
famille résidait dans une villa sise en France. Les circonstances invoquées par
l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l'argumentation de la
juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant ne conteste
d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni n'indique précisément
en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits déterminants de façon
manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.”
In una sentenza
8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato
manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72
del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato
frontaliere vero, argomentando:
" (…)
che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del
Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al
fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse
difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha
accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il
ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo
o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era
domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai
propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi
faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai
avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente
in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e
diplomi conseguiti in Sviz-zera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia
mai effettuati. (…)”
In una
sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata
in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha
confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un
assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente
nato a Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i
fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto
all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in
locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese
dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli
era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il
ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook
indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di
un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana.
Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera,
mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.
L’Alta Corte
ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.2
Il presupposto
della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o
stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente
prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il
ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid.
1.
) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso
dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente
di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i
quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo.
Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni
si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando
singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve
dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in
un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle
conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta
in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si
possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.
5.3
Il ricorrente
ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita
professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni
personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano
con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti
assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del
luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011
consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di
concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2).
Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche
ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può
essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi
elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il
diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla
frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono
essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler
ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste
circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della
normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro
delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua
nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi
personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr.
sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il
ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori
di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali
pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2017.43
del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.
2.3
Nella presente fattispecie questo
Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un
assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in
Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.2.).
Al momento ci cui si è
annunciato in disoccupazione dal 1° agosto 2018 la Cassa ha riconosciuto a RI 1
il diritto alle indennità di disoccupazione ritenendolo residente in Svizzera,
e precisamene in Via __________ a __________.
Il 21 settembre 2018 la
Consulente del personale dell’URC di __________, __________ ha inviato alla
Cassa un messaggio di posta elettronica con lo scopo di verificare la residenza
dell’assicurato.
Quello stesso giorno RI 1
aveva inviato alla Consulente del personale un messaggio per posta elettronica
del seguente tenore:
" Capirai
che alla luce di un prossimo divorzio occorreva che valutassi un po' di cose,
quindi ho sentito il legale che mi assiste.
Ti riassumo quindi la mia situazione.
Vivo stabilmente in Svizzera dal 1987 (__________, __________ e __________),
acquisendo la doppia nazionalità da più di 10 anni. Ginnasio e liceo fatti a __________.
Nel momento in cui la situazione matrimoniale degenerava qualcuno
doveva lasciare la casa comprata congiuntamente, e l'ho fatto io per sancire
una separazione di fatto.
I costi del mutuo, l'appartamento acquistato ancora in ballo, i
mobili e l'arredamento, miei e comprati assieme, nonché la situazione instabile
della casa da gioco mi hanno indotto di venire a __________, nell'appartamento
in comproprietà con mia sorella liberatosi a seguito della morte di mia madre.
Capirai che con l'aria che tirava ho preferito attendere la sentenza di divorzio
con la ripartizione dei beni prima di fare onerosi passi economici. E con le
tasse sia italiane che svizzere...
Se non ci fosse stata tale incertezza a quest'ora sarei già
divorziato, ma visto che anche la futura ex moglie lavora al __________ … come
imbastire un accordo economico in tale situazione?
È tale ragione che mi ha indotto, in accordo col legale, di tenere
ferma ancora un attimo la pratica; ho investito molto nella casa di __________
e attendevo di rientrare in possesso di soldi investiti e beni. Ho occupato la
casa di mia mamma in quanto pronta, e, stipendi sempre ridotti, situazione
instabile del datore di lavoro e spese fisse non mi permettevano di fare molto
di più...
Contavo, a iter finito, di ricominciare bene in Svizzera con un
affitto o forse un acquisto ... e mai pensavo ad un fallimento.
Insomma vorrei dimostrare di non essere mai stato un abitante
fittizio sul territorio del cantone ... abito a 500 metri dalla casa di __________
e ci passo ogni tanto per un ciao e la corrispondenza, visto che i rapporti ora
sono un po' meno tesi ...
Comprendo le leggi.
Il legale di mia fiducia, Avv. RA 1 di __________, tel. __________
si rende disponibilissima a parlare direttamente con voi per gli ev.
approfondimenti del caso.
Tra l'altro, dall'assemblea di ieri sera pare che i tempi per una
riapertura non dovrebbero essere lunghissimi.” (Doc. 7)
L’8 ottobre 2018 la Cassa
ha posto all’assicurato i seguenti quesiti:
" (…)
1.
Attualmente dove
risiede? La invitiamo a voler indicare l’indirizzo esatto.
2.
Con chi vive
presso la sua attuale residenza? Sussiste un legame di parentela o altro
vincolo con questa/e persona/e?
3.
Risiede in
un’abitazione di sua proprietà oppure è in affitto?
4.
Prima di
lavorare presso il __________ di __________ dove abitava e con chi abitava?
5.
Dove vive la sua
famiglia (genitori, fratelli, sorelle, coniuge, compagno/a)?
6.
Le capita di
rientrare presso la sua famiglia e di pernottarvi? Se sì, presso chi e con
quale frequenza?
7.
Voglia
trasmetterci la copia della sua tessera di cassa malati per l’anno 2018.” (Doc.
IX/2)
Egli ha così risposto il
17.
ottobre 2018:
"
1) Il mio domicilio è a __________ in Via __________ dove sono
comproprietario con mia moglie di un
Fol. PPP adibito ad abitazione coniugale. Purtroppo con mia moglie sono intervenute
insanabili divergenze. Per evitare aspri litigi e acutizzare la situazione, in
accordo con mia moglie abbiamo messo in atto una separazione di fatto e
contestualmente avviato le discussioni per giungere a degli accordi
giudizialmente omologabili (protezione dell’unione coniugale, separazione
giudiziaria o divorzio). Mia moglie è rimasta presso l’abitazione coniugale,
che per altro non le è stata attribuita giudizialmente, e il sottoscritto si è provvisoriamente
trasferito a __________ in un appartamento in comproprietà con mia sorella ma
dove non ho la residenza. Spero di poter far rientro al più presto presso
l’abitazione coniugale. Per questo motivo e per ridurre al massimo i miei costi
non ho preso in locazione un appartamento a __________, anche perché l’ipoteca
e le vari spese dell’abitazione coniugale di mia proprietà in ragione di un
mezzo con mia moglie ho sempre dovuto dividerle a metà.
A Campione vi risiedo senza dovermi assumere dette spese.
2) Cfr. risposa
ad 1). Aggiungo che a __________, dove non ho la residenza ma un alloggio
temporaneo, vivo solo.
3) Cfr. risposta
ad 1). Il mio domicilio è presso l’abitazione coniugale dove ora, per motivi
esposti sopra, risiede mia moglie. A __________ come detto risiedo da solo in
un appartamento in comproprietà con mia sorella ricevuto per successione da mia
madre.
4) Dopo gli
studi ho sempre lavorato al __________. Vi lavoro dal 1981. Dal 1981 al 1987 ho
abitato a __________ con i miei genitori, ora deceduti. Dal 1987 e senza
interruzioni, fatta eccezione di questo momento famigliare particolare, ho
sempre avuto, ho e continuerò ad avere il mio domicilio in Ticino dove ho
il centro delle mie relazioni personali e dei miei interessi.
Ho abitato prima a __________, in
seguito ad __________ ed ora a __________ in un appartamento acquistato in
comproprietà con la mia attuale moglie.
5) Mi è rimasta
solo mia sorella che vive a __________. Mia moglie occupa temporaneamente
l’abitazione coniugale a __________.
6) No.
Per quanto qui sottoscritto potete rivolgervi all’Avv. RA 1,
__________, quale legale incaricato per la pratica di separazione in
corso e che ci legge in copia.” (Doc. IX/1)
Dal messaggio di posta
elettronica del 21 settembre 2018 (“alla luce di un prossimo divorzio”),
sostanzialmente confermata nella risposta alla Cassa (“insanabili divergenze”)
emerge in modo evidente che l’assicurato, al momento dell’iscrizione per il
collocamento risiedeva effettivamente a __________ in quanto intenzionato a
divorziare dalla moglie, in una casa di cui è proprietario insieme alla sorella.
Applicando
l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel
settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile
2017.
consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201
del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid.
5.1
; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011
consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag.
181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), il
TCA deve concludere che, a giusta ragione, la Cassa ha ritenuto che il
ricorrente non risiedeva effettivamente in Svizzera.
Del
resto che la separazione dalla moglie fosse definitiva e quindi l’assicurato
non avesse più a __________ il centro delle sue relazioni personali è
dimostrato dal fatto che dal febbraio 2019 risiede in un monolocale a __________
(cfr. doc. P) e non è rientrato nella casa di cui è comproprietario con la
moglie (sul monolocale, cfr. peraltro la STF 8C_420/2017 del 21 giugno 2017
riprodotta al consid. 2.2).
All’inizio
del controllo della disoccupazione il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI non era dunque realizzato e l’assicurato non aveva diritto all’indennità
di disoccupazione sulla base del diritto interno.
2.4
Vista
la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta
ora di stabilire se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla
base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131
V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in
"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,
Schulthess Editions Romandes, 2014, pag. 683 n. 24).
Il
1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare
il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(DTF 130 V 145 consid.
3.
pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta
l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e
facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A
di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro
relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14
giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il
regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le
modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121
LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a
questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid.
1.
, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una
decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha
attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile
2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE)
n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr.
DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n.
987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che
stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il
regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere
alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF
138.
V 392 consid. 4.1.3).
Questi
regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012
pag. 4) in vigore per la Svizzera dal Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012,
la nouvelle Convention 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1;
(cfr. B. Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux
assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12
agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF
8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD
I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art.
11.
del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono
soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che
una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro
è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In
materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per
principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,
massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V
88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag.
683).
Per
quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha
previsto delle regole differenti.
Secondo
l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore
frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma
in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna
in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In
effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una
volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…)
dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal
proposito il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile
a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore
frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai
sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi
assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro
caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art.
1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare
consid. 2.6.) o in disoccupazione parziale (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a LADI, 10
cpv. 2 lett. a LADI, 10 cpv. 2 bis LADI e STCA 38.2017.83 del 19 febbraio 2018,
STF 8C_248/2018 del 19 novembre 2018 in DTF 145 V 39 e SVR 2019 ALV Nr. 1; P.
Usinger-Egger, “Europäisches Sozialrecht: vorübergehender Arbeitsausfall bei
Grenzgängerinnen und Grenzgängern” in SZS/RSAS 2019 pag. 1-3) alla luce
dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in
disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima
attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli
uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle
prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se
risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione
dello Stato membro competente.”).
Gli
assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a
LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di
residenza, sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona
che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima
attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna
in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato
membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in
disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli
uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima
attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del
Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
A
proposito dell’iscrizione presso gli uffici del lavoro dello Stato in cui
l’assicurato ha esercitato la sua attività lavorativa in una STF 8C_186/2017
del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il
Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un obbligo), che
esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore
frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid.
4.3
pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione
europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32)”.
Da
notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito
fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., pag.
684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère,
la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois
d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta
del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del
consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte
dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile
2012, la Svizzera applica il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente
il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei
frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque
mesi di disoccupazione (a secondo della durata del rapporto di lavoro
individuale) (…)”).
Infine
va ricordato che la costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del
Regolamento CE n. 1408/71 relativa allo statuto del frontaliero vero atipico
(cfr. DTF 133 V 169 a proposito di un cittadino svizzero residente in Italia
che conservava in Svizzera legami personali e professionali tali da disporre
nel nostro paese delle migliori possibilità di reinserimento professionale è
stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall’entrata in vigore del
Regolamento n. 883/2004 (STF 8C_ 186/2017 del 1° settembre 2017; DTF 142 V 590
consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza (8C_592/2015 del 23 novembre 2015
consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in:
Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con
riferimenti).
2.5
Nella presente fattispecie,
l’assicurato non può essere posto al beneficio di indennità di disoccupazione
in Svizzera sulla base di disposizioni del diritto internazionale della
sicurezza sociale.
Infatti, da una parte,
secondo l’art. 11 cpv. 3 del Regolamento (CE/n. 883/2014) in materia di
assicurazione contro la disoccupazione è competente lo Stato nel quale
l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (nel
nostro caso: l’Italia), d’altra parte le regole differenti relative ai
lavoratori frontalieri (cfr. consid. 2.4) non entrano qui in considerazione in
quanto lo Stato di residenza e quello di lavoro non differiscono bensì
coincidono.
In conclusione, visto il
fatto nuovo (cfr. consid. 2.1) segnalato dalla consulente del personale URC il
21.
settembre 2018, la Cassa poteva modificare la precedente presa di posizione,
negare all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° agosto
2018.
e chiedere la restituzione dell’importo di fr. 2'360.65 in quanto
l’assicurato durante quel periodo di controllo non risiedeva in Svizzera (cfr.
art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
La decisione su
opposizione del 10 gennaio 2019 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti