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Decisione

38.2019.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 maggio 2019Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi di contribuzione ammontavano a 24 e di conseguenza il numero massimo di

indennità giornaliere ammontava a 520 (persona con più di 55 anni e almeno 22

mesi di contribuzione). (…)” (Doc. III)

1.5. L’8 marzo 2019 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (doc. IV).

La patrocinatrice

dell’assicurato, il 21 marzo 2019, ha inviato al TCA uno scritto del seguente

tenore:

" (…)

le compiego la seguente documentazione da assumere agli atti quali

altri mezzi di prova:

Doc. T) estratto

"sifti" aggiornato del Fol. PPP N. __________, fondo base Part. N. __________

RFD __________, dal quale risulta che il signor RI 1 è ancora comproprietario

con la di lui moglie dell'abitazione coniugale;

Doc. U) estratti

al 31.12.2018 e al 28.02.2019 del conto ipoteca dai quali si evince che il

mutuo garantito dalla cartella ipotecaria al portatore che grava l'abitazione

coniugale è attualmente ancora in essere ed è intestato ai coniugi RI 1 e __________;

Doc. V) richiesta

di informazione indirizzata l'08.10.2018 da CO 1 al signor RI 1;

Doc. Z) risposte

date dal signor RI 1 alla precedente richiesta (Doc. V) e di cui alla sua LSI

17.10.2018. Il contenuto di questo scritto è stato riportato in parte da CO 1

nella sua decisione 25.10.2018 (già agli atti quale Doc. E).

Doc. AA) e-mail

21.09.2018 indirizzato dal signor RI 1 alla signora __________ dell'Ufficio

Regionale di Collocamento, __________, (documento già prodotto a questo

Tribunale da CO 1 quale Doc. 7).” (Doc. V)

Il 25 marzo 2019 la Cassa

ha comunicato di non avere osservazioni da formulare (cfr. doc. VII).

1.6. Il 16 aprile 2019, su

richiesta del TCA, la Cassa ha inviato copia delle domande poste al ricorrente

e delle relative risposte (cfr. doc. IX, doc. IX1 e doc. IX2), citate nella

decisione del 25 ottobre 2018 (doc. E).

Considerandi

2.1

Il

TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno restituire alla Cassa

l’importo di Fr. 2'355.60 per indebite prestazioni di disoccupazione percepite

nel mese di agosto 2018.

L'art.

95.

LADI regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo

articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei

casi di cui all'articolo 55.

Dal

1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:

" La domanda

di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli

articoli 55 e 59cbis capoverso 4."

L'art.

25.

cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.

3.1

; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110.

consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U

409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;

DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011

consid. 4).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.

).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si

veda pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6

giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.2

Uno dei presupposti da

adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

L'art. 12 LADI precisa che

"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza

permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi

dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività

lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".

Questo

concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di

prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione

di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il

centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole

relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono

sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere

autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC)

sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio

secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi

e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF

8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre

2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61

pag. 281).

In una sentenza

8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il

Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid.

2.5

), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei

propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il

figlio.

In una sentenza pubblicata

in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8

LADI stabilisce che per avere diritto alle indennità di disoccupazione un

assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale

anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si

applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto

comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le

legislazioni nazionali a farlo. Se, come nel presente caso, l’assicurato non

risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8

capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della

Confederazione.

In una sentenza

8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il

ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale

gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato

che:

" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione

dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il

conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine

settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una

residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid.

5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni

dell'assicurazione contro la disoccupazione.”

In una sentenza

8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle

indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle

relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In

quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:

" 4.1. Les motifs exposés par la

juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant

et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus particulièrement

à D.________ où réside la mère du recourant, où sont scolarisés ses enfants et

où certains membres de la famille pratiquent des activités de loisirs. Il n'en

demeure pas moins que les premiers juges étaient fondés à conclure à l'absence

d'un domicile en Suisse pendant la période en cause. En effet, à lui seul,

l'existence d'un centre de relations personnelles à D.________ n'est pas

déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la

famille résidait dans une villa sise en France. Les circonstances invoquées par

l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l'argumentation de la

juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant ne conteste

d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni n'indique précisément

en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits déterminants de façon

manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.”

In una sentenza

8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato

manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72

del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato

frontaliere vero, argomentando:

" (…)

che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del

Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al

fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse

difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha

accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il

ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo

o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era

domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai

propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi

faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai

avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente

in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e

diplomi conseguiti in Sviz-zera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia

mai effettuati. (…)”

In una

sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata

in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha

confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un

assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente

nato a Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i

fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto

all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in

locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese

dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli

era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il

ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook

indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di

un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana.

Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera,

mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.

L’Alta Corte

ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

5.2

Il presupposto

della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o

stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente

prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il

ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid.

1.

) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso

dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente

di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i

quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo.

Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni

si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando

singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve

dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in

un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle

conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta

in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si

possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.

5.3

Il ricorrente

ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita

professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni

personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano

con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti

assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del

luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011

consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di

concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2).

Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche

ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può

essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi

elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il

diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla

frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono

essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler

ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste

circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della

normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro

delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua

nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi

personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr.

sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il

ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori

di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali

pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2017.43

del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.

2.3

Nella presente fattispecie questo

Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un

assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in

Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.2.).

Al momento ci cui si è

annunciato in disoccupazione dal 1° agosto 2018 la Cassa ha riconosciuto a RI 1

il diritto alle indennità di disoccupazione ritenendolo residente in Svizzera,

e precisamene in Via __________ a __________.

Il 21 settembre 2018 la

Consulente del personale dell’URC di __________, __________ ha inviato alla

Cassa un messaggio di posta elettronica con lo scopo di verificare la residenza

dell’assicurato.

Quello stesso giorno RI 1

aveva inviato alla Consulente del personale un messaggio per posta elettronica

del seguente tenore:

" Capirai

che alla luce di un prossimo divorzio occorreva che valutassi un po' di cose,

quindi ho sentito il legale che mi assiste.

Ti riassumo quindi la mia situazione.

Vivo stabilmente in Svizzera dal 1987 (__________, __________ e __________),

acquisendo la doppia nazionalità da più di 10 anni. Ginnasio e liceo fatti a __________.

Nel momento in cui la situazione matrimoniale degenerava qualcuno

doveva lasciare la casa comprata congiuntamente, e l'ho fatto io per sancire

una separazione di fatto.

I costi del mutuo, l'appartamento acquistato ancora in ballo, i

mobili e l'arredamento, miei e comprati assieme, nonché la situazione instabile

della casa da gioco mi hanno indotto di venire a __________, nell'appartamento

in comproprietà con mia sorella liberatosi a seguito della morte di mia madre.

Capirai che con l'aria che tirava ho preferito attendere la sentenza di divorzio

con la ripartizione dei beni prima di fare onerosi passi economici. E con le

tasse sia italiane che svizzere...

Se non ci fosse stata tale incertezza a quest'ora sarei già

divorziato, ma visto che anche la futura ex moglie lavora al __________ … come

imbastire un accordo economico in tale situazione?

È tale ragione che mi ha indotto, in accordo col legale, di tenere

ferma ancora un attimo la pratica; ho investito molto nella casa di __________

e attendevo di rientrare in possesso di soldi investiti e beni. Ho occupato la

casa di mia mamma in quanto pronta, e, stipendi sempre ridotti, situazione

instabile del datore di lavoro e spese fisse non mi permettevano di fare molto

di più...

Contavo, a iter finito, di ricominciare bene in Svizzera con un

affitto o forse un acquisto ... e mai pensavo ad un fallimento.

Insomma vorrei dimostrare di non essere mai stato un abitante

fittizio sul territorio del cantone ... abito a 500 metri dalla casa di __________

e ci passo ogni tanto per un ciao e la corrispondenza, visto che i rapporti ora

sono un po' meno tesi ...

Comprendo le leggi.

Il legale di mia fiducia, Avv. RA 1 di __________, tel. __________

si rende disponibilissima a parlare direttamente con voi per gli ev.

approfondimenti del caso.

Tra l'altro, dall'assemblea di ieri sera pare che i tempi per una

riapertura non dovrebbero essere lunghissimi.” (Doc. 7)

L’8 ottobre 2018 la Cassa

ha posto all’assicurato i seguenti quesiti:

" (…)

1.

Attualmente dove

risiede? La invitiamo a voler indicare l’indirizzo esatto.

2.

Con chi vive

presso la sua attuale residenza? Sussiste un legame di parentela o altro

vincolo con questa/e persona/e?

3.

Risiede in

un’abitazione di sua proprietà oppure è in affitto?

4.

Prima di

lavorare presso il __________ di __________ dove abitava e con chi abitava?

5.

Dove vive la sua

famiglia (genitori, fratelli, sorelle, coniuge, compagno/a)?

6.

Le capita di

rientrare presso la sua famiglia e di pernottarvi? Se sì, presso chi e con

quale frequenza?

7.

Voglia

trasmetterci la copia della sua tessera di cassa malati per l’anno 2018.” (Doc.

IX/2)

Egli ha così risposto il

17.

ottobre 2018:

"

1) Il mio domicilio è a __________ in Via __________ dove sono

comproprietario con mia moglie di un

Fol. PPP adibito ad abitazione coniugale. Purtroppo con mia moglie sono intervenute

insanabili divergenze. Per evitare aspri litigi e acutizzare la situazione, in

accordo con mia moglie abbiamo messo in atto una separazione di fatto e

contestualmente avviato le discussioni per giungere a degli accordi

giudizialmente omologabili (protezione dell’unione coniugale, separazione

giudiziaria o divorzio). Mia moglie è rimasta presso l’abitazione coniugale,

che per altro non le è stata attribuita giudizialmente, e il sottoscritto si è provvisoriamente

trasferito a __________ in un appartamento in comproprietà con mia sorella ma

dove non ho la residenza. Spero di poter far rientro al più presto presso

l’abitazione coniugale. Per questo motivo e per ridurre al massimo i miei costi

non ho preso in locazione un appartamento a __________, anche perché l’ipoteca

e le vari spese dell’abitazione coniugale di mia proprietà in ragione di un

mezzo con mia moglie ho sempre dovuto dividerle a metà.

A Campione vi risiedo senza dovermi assumere dette spese.

2) Cfr. risposa

ad 1). Aggiungo che a __________, dove non ho la residenza ma un alloggio

temporaneo, vivo solo.

3) Cfr. risposta

ad 1). Il mio domicilio è presso l’abitazione coniugale dove ora, per motivi

esposti sopra, risiede mia moglie. A __________ come detto risiedo da solo in

un appartamento in comproprietà con mia sorella ricevuto per successione da mia

madre.

4) Dopo gli

studi ho sempre lavorato al __________. Vi lavoro dal 1981. Dal 1981 al 1987 ho

abitato a __________ con i miei genitori, ora deceduti. Dal 1987 e senza

interruzioni, fatta eccezione di questo momento famigliare particolare, ho

sempre avuto, ho e continuerò ad avere il mio domicilio in Ticino dove ho

il centro delle mie relazioni personali e dei miei interessi.

Ho abitato prima a __________, in

seguito ad __________ ed ora a __________ in un appartamento acquistato in

comproprietà con la mia attuale moglie.

5) Mi è rimasta

solo mia sorella che vive a __________. Mia moglie occupa temporaneamente

l’abitazione coniugale a __________.

6) No.

Per quanto qui sottoscritto potete rivolgervi all’Avv. RA 1,

__________, quale legale incaricato per la pratica di separazione in

corso e che ci legge in copia.” (Doc. IX/1)

Dal messaggio di posta

elettronica del 21 settembre 2018 (“alla luce di un prossimo divorzio”),

sostanzialmente confermata nella risposta alla Cassa (“insanabili divergenze”)

emerge in modo evidente che l’assicurato, al momento dell’iscrizione per il

collocamento risiedeva effettivamente a __________ in quanto intenzionato a

divorziare dalla moglie, in una casa di cui è proprietario insieme alla sorella.

Applicando

l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile

2017.

consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201

del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid.

5.1

; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011

consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag.

181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), il

TCA deve concludere che, a giusta ragione, la Cassa ha ritenuto che il

ricorrente non risiedeva effettivamente in Svizzera.

Del

resto che la separazione dalla moglie fosse definitiva e quindi l’assicurato

non avesse più a __________ il centro delle sue relazioni personali è

dimostrato dal fatto che dal febbraio 2019 risiede in un monolocale a __________

(cfr. doc. P) e non è rientrato nella casa di cui è comproprietario con la

moglie (sul monolocale, cfr. peraltro la STF 8C_420/2017 del 21 giugno 2017

riprodotta al consid. 2.2).

All’inizio

del controllo della disoccupazione il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c

LADI non era dunque realizzato e l’assicurato non aveva diritto all’indennità

di disoccupazione sulla base del diritto interno.

2.4

Vista

la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta

ora di stabilire se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla

base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131

V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in

"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,

Schulthess Editions Romandes, 2014, pag. 683 n. 24).

Il

1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la

Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati

membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare

il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(DTF 130 V 145 consid.

3.

pag. 146; DTF 128 V 315, con

riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta

l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e

facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A

di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro

relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14

giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai

lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si

spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il

regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le

modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo

all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai

lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della

Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121

LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a

questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid.

1.

, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una

decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha

attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile

2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n.

883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE)

n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr.

DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n.

987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che

stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014

relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il

regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere

alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF

138.

V 392 consid. 4.1.3).

Questi

regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012

pag. 4) in vigore per la Svizzera dal Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012,

la nouvelle Convention 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1;

(cfr. B. Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux

assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12

agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF

8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD

I-2018 N. 61 pag. 281).

L’art.

11.

del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono

soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che

una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro

è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

In

materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per

principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,

massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V

88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag.

683).

Per

quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha

previsto delle regole differenti.

Secondo

l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore

frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma

in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna

in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In

effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una

volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…)

dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal

proposito il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile

a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore

frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai

sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi

assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro

caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art.

1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare

consid. 2.6.) o in disoccupazione parziale (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a LADI, 10

cpv. 2 lett. a LADI, 10 cpv. 2 bis LADI e STCA 38.2017.83 del 19 febbraio 2018,

STF 8C_248/2018 del 19 novembre 2018 in DTF 145 V 39 e SVR 2019 ALV Nr. 1; P.

Usinger-Egger, “Europäisches Sozialrecht: vorübergehender Arbeitsausfall bei

Grenzgängerinnen und Grenzgängern” in SZS/RSAS 2019 pag. 1-3) alla luce

dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in

disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima

attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo

Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli

uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle

prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se

risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione

dello Stato membro competente.”).

Gli

assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a

LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di

residenza, sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona

che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima

attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo

Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna

in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato

membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in

disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli

uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima

attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del

Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

A

proposito dell’iscrizione presso gli uffici del lavoro dello Stato in cui

l’assicurato ha esercitato la sua attività lavorativa in una STF 8C_186/2017

del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il

Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un obbligo), che

esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore

frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid.

4.3

pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione

europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32)”.

Da

notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito

fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., pag.

684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère,

la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois

d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta

del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del

consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte

dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile

2012, la Svizzera applica il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente

il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei

frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque

mesi di disoccupazione (a secondo della durata del rapporto di lavoro

individuale) (…)”).

Infine

va ricordato che la costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del

Regolamento CE n. 1408/71 relativa allo statuto del frontaliero vero atipico

(cfr. DTF 133 V 169 a proposito di un cittadino svizzero residente in Italia

che conservava in Svizzera legami personali e professionali tali da disporre

nel nostro paese delle migliori possibilità di reinserimento professionale è

stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall’entrata in vigore del

Regolamento n. 883/2004 (STF 8C_ 186/2017 del 1° settembre 2017; DTF 142 V 590

consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza (8C_592/2015 del 23 novembre 2015

consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in:

Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con

riferimenti).

2.5

Nella presente fattispecie,

l’assicurato non può essere posto al beneficio di indennità di disoccupazione

in Svizzera sulla base di disposizioni del diritto internazionale della

sicurezza sociale.

Infatti, da una parte,

secondo l’art. 11 cpv. 3 del Regolamento (CE/n. 883/2014) in materia di

assicurazione contro la disoccupazione è competente lo Stato nel quale

l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (nel

nostro caso: l’Italia), d’altra parte le regole differenti relative ai

lavoratori frontalieri (cfr. consid. 2.4) non entrano qui in considerazione in

quanto lo Stato di residenza e quello di lavoro non differiscono bensì

coincidono.

In conclusione, visto il

fatto nuovo (cfr. consid. 2.1) segnalato dalla consulente del personale URC il

21.

settembre 2018, la Cassa poteva modificare la precedente presa di posizione,

negare all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° agosto

2018.

e chiedere la restituzione dell’importo di fr. 2'360.65 in quanto

l’assicurato durante quel periodo di controllo non risiedeva in Svizzera (cfr.

art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

La decisione su

opposizione del 10 gennaio 2019 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti