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Decisione

38.2019.9

Di principio corretta rich.di restit.ID percepite quando l'ass.era in vacanza(annunciata a URC ma non indicata nell'IPA alla Cassa).Tuttavia in casu violato art.27 cpv.2 LPGA da parte dell'URC che non

13 maggio 2019Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

i quali riportano entrambi quali date delle sue ferie - dal 31 luglio 2018 al

15 agosto 2018.

- dichiarazione

da parte della ditta __________ di __________ inerente il colloquio presso di

loro del 7 agosto 2018.

Ne consegue che, tramite la sua opposizione e la nostra successiva

corrispondenza, il Sig. RI 1 ha potuto unicamente comprovare che il 7 agosto

2018 si trovava presso la ditta __________ di __________.

Tutti gli altri giorni e fatti da lui contestati non sono nè stati

comprovati nè possono essere presi come delle giustificazioni.

Egli ha compilato e firmato il documento IPA di agosto 2018 e

letto i rapporti dell'URC, senza contestarli o facendo fare un'aggiunta su

questi rapporti nel momento opportuno.

Il Sig. RI 1 sostiene che la sua consulente dell'URC abbia

rilasciato delle false asserzioni inerenti queste sue ferie. Ci si chiede per

quale motivo, un/una consulente dell'URC dovrebbe rilasciare delle false

informazioni concernenti un assicurato in generale e, in questo caso specifico,

su ben due rapporti di "Azioni di reinserimento".

Per ciò che attiene la data d'inizio delle sue ricerche del 20

agosto 2018, il fatto che egli si sia messo d'accordo con la sua collocatrice

per effettuarle a partire dal 20, poiché le ditte nel suo ramo erano chiuse,

non comprova che egli non sia stato nel periodo precedente in ferie. Ad ogni

modo, non tutte le ditte erano chiuse (vedi ad esempio __________). Inoltre,

qualora il Sig. RI 1 avesse inviato degli scritti prima di questa data, alla

riapertura delle aziende, quest'ultime le avrebbero sicuramente lette.

A titolo abbondanziale, facciamo rilevare all'assicurato che egli

non ha subito una sospensione come da lui sopra ribadito. In effetti, non è

stata emessa alcuna decisione di sospensione da parte della Cassa in virtù dell'art.

30 cpv. 1 lett. e) LADI, il quale cita: "L'assicurato è sospeso dal

diritto all'indennità se ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure

ha violato altrimenti l'obbligo d'informare o di annunciare".

La Cassa disoccupazione CO 1 di __________ ha emesso una decisione

di restituzione in quanto è emerso che l'assicurato ha effettuato le ferie

senza averle dichiarate alla Cassa.

Visto quanto sopra, la nostra Amministrazione può accogliere

parzialmente l'opposizione dell'assicurato unicamente per il 7 agosto 2018.

Questo giorno dovrà essere stornato e dedotto dalla decisione di restituzione

del 14 settembre 2018.” (Doc. A)

1.3. Contro la decisione su

opposizione l’assicurato ha inoltrato uno scritto al TCA denominato “domanda di

condono restituzione”, nel quale si è così espresso:

" (…)

Desidero specificare che io non sapevo che non avevo diritto ad

assentarmi il primo mese di disoccupazione, nonostante fossi nel periodo di

attesa e la collocatrice signora __________ quando le ho detto, durante il

colloquio del 30 di luglio che sarei andato in vacanza non mi ha detto che non

potevo. Io non ho indicato che ero stato in vacanza dal 30 luglio al 3 di

agosto, sul foglio IPA di agosto 2018 perché sono andato via nel periodo di

attesa e non pensavo di doverlo comunicare.

Se avessi voluto imbrogliare non avrei comunicato alla

collocatrice che sarei andato via.

Alla testimonianza del signor __________ che il 7 agosto 2018 sono

stato da lui per un colloquio di lavoro aggiungo come prova che io sono tornato

a casa, gli estratti conto della mia banca, che mostrano che il 6 di agosto ho

fatto acquisti ad un supermercato di __________, io abito a __________, quindi

vicino casa, 7 di agosto ho fatto benzina a __________, otto di agosto ero a __________,

e a __________.

Vi allego anche i movimenti del conto Post Finance di mia moglie

di cui ho anche io la firma sul conto, che mostrano acquisti fatti a all'__________

di __________ e a __________ otto ed il nove di agosto.

Vi invio la foto di una conversazione Whats app di mia moglie con

una persona che chiedeva di me il 14 di agosto e la risposta di mia moglie che

dice che avrei chiamata appena arrivato a casa e una foto con data del 15 di

agosto scattata a __________ dove ero andato il giorno di ferragosto con mia

moglie.

Io più di questo, di quei giorni non riesco a ricostruire, quindi

vi chiedo cortesemente di condonarmi la restituzione delle indennità, in quanto

dovendo restituire tale importo sarei seriamente in difficoltà finanziarie dato

che mia moglie in questo momento non lavora e la mia unica entrata.

Mi permetto di aggiungere che sono entrato in disoccupazione il

primo di agosto 2018 e dal primo di novembre 2018 al 31 di gennaio 2019 ho

lavorato con guadagno intermedio presso la ditta __________ di __________.

Ho concluso la disoccupazione il 31 di gennaio 2019 e sono stato

assunto (accettando una paga inferiore a quella che percepivo nel mio impiego

sino a luglio 2018) dalla __________ a tempo indeterminato.

Penso da questo si possa dedurre che non sono una persona che se

ne approfitta della disoccupazione semplicemente in trentotto anni che lavoro è

stata la prima volta che sono andato in disoccupazione e non conoscevo tutte le

regole.

Scusatemi se ripeto che se avessi voluto fare delle vacanze non

dichiarandole alla cassa di disoccupazione non avrei detto alla collocatrice

che sarei andato via ma io ero in buona fede.

Non so perché la signora __________ abbia indicato 15 giorni di

vacanza mi voglio augurare che sia stato un malinteso.

Vi chiedo quindi di condonarmi la restituzione delle prestazioni

assicurative.” (Doc. I)

1.4. Il 13 febbraio 2019 il

segretario del TCA ha assegnato all’assicurato un termine di 5 giorni per

precisare se il suo scritto “è da intendere unicamente quale domanda di

condono” (cfr. doc. II).

Il 16 febbraio 2019

l’assicurato ha risposto che “il ricorso è da intendere principalmente come

domanda di condono”, ma ha pure precisato che:

" (…)

Chiedo inoltre nel caso in cui non sia accolto il condono, di

accettare il ricorso rispetto ai giorni che mi vengono chiesti di restituire,

almeno rispetto ai giorni che ho potuto provare di non essere in vacanza.”

(Doc. III)

1.5. Nella sua risposta del 27

febbraio 2019 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva in

particolare:

" (…)

Nel suo atto di ricorso, occorre innanzitutto rilevare che

il Sig. RI 1, trasmette una nuova documentazione al vostro Tribunale, che non

aveva mai inviato alla Cassa e/o alla nostra Amministrazione.

Questi documenti sono: - copia di una movimentazione del conto,

presso la __________, cointestato con sua moglie; - copie di 3 "dettaglio

movimenti" della PostFinance, intestato alla moglie, dal quale

l'assicurato asserisce di avere la firma.

In entrambi i conti si leggono alcuni acquisti effettuati in

Ticino ed in Italia durante diversi giorni del mese di agosto 2018 ma tuttavia,

non comprovano nella maniera più assoluta chi ha effettuato questi acquisti e/o

la presenza dell'Assicurato in Svizzera e/o che egli sia in Svizzera sia in

Italia o in un altro paese, non fosse in vacanza.

Inoltre, per ciò che attiene i giorni 14 e 15 agosto 2018, allega

una foto che non comprendiamo pienamente, dove si vede una coppia con la

scritta __________ e il commento di, presumibilmente, la moglie, "Si,

certo __________, appena arriva __________ ti chiamo" - cosa potrebbero

comprovare. Spontaneamente, ci si può domandare: - Da dove arrivava il Sig. RI

1?

Visto quanto sopra, possiamo nuovamente riassumere che:

- la nostra

Cassa è in possesso di un formulario "Indicazione della persona

assicurata" (IPA) del mese di agosto 2018, il quale non è stato compilato

in maniera corretta. Il Sig. RI 1 negando di essere stato in ferie e/o assente

per altri motivi e non specificando i giorni di ferie, ha dichiarato il falso.

L'Assicurato si scusa per questo, perché non lo sapeva, perché pensava che

fossero giorni di attesa. Eppure le domande indicate al punto no 6) del

formulario IPA sono chiare: Ha usufruito di giorni di ferie? È stata/o assente

per altri motivi? - il Sig. RI 1 ha risposto per entrambi negativamente.

Mentre nell'atto di ricorso del 4 febbraio 2019 ribadisce nuovamente ed in

grassetto: "Se avessi voluto imbrogliare non avrei comunicato alla

collocatrice che sarei andato in vacanza".

- In effetti,

i due rapporti "Azioni di reinserimento" datati 30 luglio 2018 e 14

settembre 2018, riportano entrambi quali date delle sue ferie - dal 31 luglio

2018 al 15 agosto 2018, date, che dopo la decisione di restituzione, sono state

contestate dall'assicurato.

- I due

rapporti "Azioni di reinserimento" non sono stati fatti firmare

all'assicurato poiché la consulente dell'URC, Sig.ra __________, non lo ha

ritenuto necessario ed inoltre, da nuove direttive dell'Ufficio Giuridico, non

esiste più questo obbligo. Tuttavia, in entrambi i casi, le date delle vacanze

inerenti il Sig. RI 1, risultano essere dal 30 luglio 2018 al 15 agosto 2018.

- Il Sig. RI 1

sostiene, nel primo rapporto (30 luglio 2018) di non avere dato importanza alle

date delle vacanze riportate dalla collocatrice e di avere firmato questo

documento (vedi opposizione del 17 settembre 2018); nel secondo, del 14

settembre 2018, di essersi rifiutato di firmarlo poiché le ferie indicate non

corrispondevano alla realtà. Tuttavia, entrambi i rapporti non sono stati fatti

firmare proprio dalla consulente stessa (vedi terzo punto di questo nostro

riassunto).

- La

dichiarazione da parte della ditta __________ di __________ inerente il

colloquio presso di loro del 7 agosto 2018, conferma che il Sig. RI 1, in quel

giorno non stava facendo vacanza ed era in Svizzera.

- Le ricerche

di posti di lavoro, il Sig. RI 1 le ha iniziate nuovamente ad eseguire dal 20

agosto 2018, poiché secondo la consulente egli aveva notificato le ferie dal 30

luglio 2018 al 15 agosto 2018 ed inoltre, in quel periodo, le aziende nel

settore edile erano chiuse per ferie.

- Secondo il

Sig. RI 1, la Sig.ra __________ gli ha comunicato di eseguire le ricerche di

posti di lavoro del mese di agosto 2018 a partire dal giorno 20, poiché le

ditte nel suo settore erano chiuse per ferie.

Considerate le incongruenze emerse di continuo, sia inizialmente

sia nella successiva corrispondenza da parte dell'assicurato, tenuto conto dei

due rapporti "Azioni di reinserimento" che ribadiscono come date di

ferie dell'assicurato - dal 30 luglio 2018 al 15 agosto 2018 - precisato che

le ferie possono essere state effettuate sia all'estero sia in territorio

Svizzero oppure in parte all'estero ed in parte in Svizzera (si può fare

vacanza anche senza spostarsi dal proprio domicilio), la nostra Amministrazione

non può che riconfermarsi nella sua posizione ed attenersi a quanto ribadito

dall'URC.

A titolo abbondanziale rileviamo nuovamente che il Sig. RI 1 ha

sostenuto che la sua consulente dell'URC ha rilasciato delle false asserzioni

inerenti queste sue ferie. Ci si chiede per quale motivo un/una consulente

dell'URC dovrebbe rilasciare delle false informazioni concernenti un assicurato

in generale e, in questo caso specifico, su ben due rapporti di "Azioni di

reinserimento".

In considerazione di quanto sopra, ci confermiamo nuovamente nella

nostra posizione e si chiede quindi la reiezione del ricorso protestando le

spese e le ripetibili.

Per ciò che attiene la domanda di condono, successivamente alla

crescita in giudicato della sentenza emanata dal vostro lodevole Tribunale,

sarà, se lo fosse necessario, premura della nostra Cassa disoccupazione di

inviare la domanda di condono del Sig. RI 1 alla Sezione del Lavoro di

Bellinzona.” (Doc. V)

1.6. Il 28 febbraio 2019 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. VI),

Il 6 marzo 2019

l’assicurato ha inviato uno scritto del seguente tenore:

" Presento

come ulteriore mezzo di prova della mia presenza al mio domicilio nel periodo

in cui mi si attribuisce di essere stato in ferie, la testimonianza della

signora __________.

Inoltre mi permetto di fare le mie osservazioni in merito alla

risposta inoltratavi dal signor __________ della Cassa CO 1.

I primi di luglio 2018 ho avuto un colloquio con la ditta __________,

che mi assicurava assunzione come capo operaio per settembre 2018, vi allego il

contratto firmato con l'agenzia che aveva fatto da tramite.

A fine luglio mi è stato comunicato che I' assunzione non sarebbe

più avvenuta.

Il 30 di luglio ho avuto il colloquio con la collocatrice signora __________

alla quale ho comunicato la situazione ed ho detto che sarei stato via in

vacanza per qualche giorno ma non ho specificato la durata della mia assenza.

In quella occasione la signora __________ non mi ha detto che non avevo diritto

a fare vacanze.

Io lavoro da quando avevo 15 anni e adesso ne ho 53 ed era la

prima volta che ero in disoccupazione, non sapevo che nonostante fossi in

periodo di attesa, cioè per dieci giorni e non avrei percepito indennità, non

potessi allontanarmi dal mio domicilio.

Mi sono assentato dal 30 luglio al 3 di agosto.

Il 7 di agosto sono passato dalla ditta __________ sperando di

trovare qualcuno per avere spiegazioni riguardo all'annullamento del contratto

firmato, ho trovato il signor __________ che mi ha detto che la posizione di

capo operaio non era disponibile, in quanto la persona che avrei dovuto

sostituire sarebbe rimasta ma che se mi fossi accontentato di un' impiego da

operaio mi avrebbe assunto da settembre, io ho subito accettato, il 20 di

agosto sono passato in ditta che era aperta per mettermi d'accordo per il

contratto e mi è stato detto che lo preparavano e avremmo firmato dopo due

giorni, invece il giorno successivo il signor __________ mi ha telefonato

comunicandomi che per motivi interni non potevano assumermi. Tutto questo io l'ho

comunicato alla collocatrice durante il secondo colloquio, ma evidentemente non

è stato tenuto in considerazione ed io per la signora sarei stato in vacanza.

Io non sono un avvocato, sono un idraulico, CO 1 mi accusa di

incongruenze in quello che ho scritto e respinge le prove che ho mandato (prelevamenti

con la mia carta personale vicino casa mia) non credo di avere molte

possibilità di mostrare la mia buona fede con la Cassa disoccupazione che è

evidentemente di parte, non ho neanche la possibilità economica di fare una

causa civile a questo riguardo, voglio semplicemente concludere con queste

considerazioni:

Viene ripetuto dal signor __________: "che motivo avrebbe

avuto la signora __________ a rilasciare false informazioni concernenti un

assicurato".

Ebbene mi permetto di rispondere che un motivo potrebbe essere che

la signora è molto zelante nel suo lavoro di cercare di far pagare meno

indennità possibili alla Cassa oppure che semplicemente non ha veramente capito

che io non avrei fatto tutti quei giorni di vacanze ed è rimasta sulla sua

posizione anche di fronte alle prove presentate.

Vorrei io quindi chiedere all'CO 1, perché la signora __________

durante il primo colloquio non mi ha comunicato che io non avevo diritto a fare

neanche un giorno di ferie?

Ribadisco che io al primo di agosto sono entrato in

disoccupazione, a fine settembre ho iniziato il corso __________, ad ottobre ho

fatto tre settimane di __________, lavorato gratuitamente per una ditta.

Da novembre a gennaio ho avuto un contratto con guadagno

intermedio e da febbraio sono assunto con contratto indeterminato.

Sono deluso che la mia parola di onesto lavoratore per CO 1 non

valga nulla.

Confidando pienamente che il tribunale di appello possa valutare

obbiettivamente le prove mandate e la situazione esposta secondo le mie

capacità.” (Doc. VII)

Il 13 marzo 2019 la Cassa

al riguardo si è così espressa:

" Nello

scritto citato a margine, l'Assicurato ribadisce nuovamente i fatti avvenuti

con la ditta __________, episodi già chiariti esaustivamente nella nostra

decisione di opposizione come pure nella nostra risposta trasmessa al vostro

lodevole Tribunale.

Dall'ulteriore mezzo di prova (le presunte prove il Sig. RI 1 non

le ha mai inviate in precedenza e/o in sede di opposizione), si evince

unicamente che egli ha festeggiato il 15 agosto 2018 a __________ e che egli il

14 agosto 2018 era a __________.

Tuttavia, come già comunicato nella nostra risposta di causa,

che egli fosse in ferie all'estero oppure in Svizzera (oppure parzialmente via

e poi in Svizzera) non significa che egli non fosse in vacanza.

Il Sig. RI 1, nel suo atto di ricorso ha ribadito: "Se

avessi voluto imbrogliare non avrei comunicato alla collocatrice che sarei

andato in vacanza", per cui egli stesso ha confermato le ferie ed,

inoltre, vi sono ben due rapporti "Azioni di reinserimento", nei

quali risultano le ferie dal 30 luglio 2018 al 15 agosto 2018.

Il "non lo sapevo", il "non avere dato

importanza", non possono essere giustificativi validi; nel dubbio, ci si

informa, si chiede e poi si agisce di conseguenza.

(…).

Le incongruenze emerse di continuo, non sono da riportare ad una

professione (avvocato oppure idraulico, ecc), come ha cercato di fare

l'Assicurato bensì a quello che si comunica e a come ci si comporta.

Inoltre, a tutt'oggi, non ci risulta che l'assicurato abbia

proceduto legalmente contro la Sig.ra __________.” (Doc. IX)

Lo scritto del 14 marzo 2019

è stato inviato all’assicurato per conoscenza (cfr. doc. X).

1.7. Il responsabile cantonale

della Cassa, __________, rispondendo a una richiesta del TCA, il 27 marzo 2019

ha precisato che:

" (…)

In seguito alla nostra decisione su

opposizione, l’importo da restituire si riduce a Frs. 2'060.25 netti.

(…)” (Doc. XI)

1.8. Il doc. IX è stato trasmesso

per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XII).

1.9. Il 16 aprile 2019 il

responsabile cantonale della Cassa, dando seguito a quanto richiesto da questo

Tribunale, ha comunicato:

" (…)

in data 03.9.2018 l’assicurato ha ricevuto

13 indennità di disoccupazione (23 indennità – 10 giorni di attesa) per un

importo lordo di Frs. 2'913.30 e netto di Frs. 2'678.30

in data 17.9.2018 la cassa ha stornato il

pagamento richiedendo in restituzione 11 indennità (dal 1. al 15 agosto 2018)

per un importo di restituzione di Frs. 2'266.25 – in pratica sono state pagate

solo 2 indennità per un totale lordo di Frs.448.20 e netto di Frs. 412.05.

In seguito alla nostra decisione su

opposizione, considerato che 1 giorno è stato giustificato, l’ammontare della

restituzione si riduce a Frs. 2'060.25 netti.

(…)” (Doc. XIII)

Sono inoltre stati

allegati i due conteggi effettuati il 3 e il 17 settembre 2018 (cfr. doc. XIII1;

XIII2).

1.10. I doc. XIII + 1/2 sono stati

inviati per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XIV).

in

diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire

se RI 1 deve o meno restituire l’importo di fr. 2'060.25 corrispondente ad

indennità di disoccupazione indebitamente percepite durante il mese di agosto

2018.

L'art. 95 LADI regola la

restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di

restituzione è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei casi di cui

all'articolo 55.

Dal 1° aprile 2011 il

tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:

" La domanda

di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli

articoli 55 e 59cbis capoverso 4."

L'art. 25 cpv. 1 LPGA

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA

anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida

di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF

130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione

presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni

(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006

p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la

revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha

codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U

408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del

12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio

2005).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una

conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25

giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466

consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.

4).

Inoltre, l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Questi principi si

applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una

decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore

presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello

dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la

STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e

DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.2. L’art. 9 cpv. 1 LADI prevede

che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione

vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

In

virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno

nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

Il

termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale

giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).

Secondo

il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato

pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono

nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre

che la legge non disponga altrimenti.

Riguardo

all’art. 9 cpv. 4 LADI cfr. STF 8C_656/2014 del 10 novembre 2015, consid. 3.2.

2.3. L’art. 8 cpv. 1 LADI,

relativo ai presupposti del diritto all’indennità di disoccupazione, enuncia:

" L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se:

a. è disoccupato totalmente o parzialmente (art.

10);

b. ha subìto una perdita di lavoro computabile (art.

11);

c. risiede in Svizzera (art. 12);

d. ha terminato la scuola dell'obbligo, ma non ha raggiunto l'età AVS e

non percepisce ancora una rendita di vecchiaia AVS;

e. ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere

il periodo di contribuzione (art. 13 e 14);

f. è idoneo al collocamento (art. 15) e

g. soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17).”

L’art. 8 cpv 1 lett. g

LADI prevede che l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione se

soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17).

L’art. 17 LADI stabilisce

che:

" 1L'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto

dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa

ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione.

In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della

professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno.

2L'assicurato deve

annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al

servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più

tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e

osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio

federale.2

3L’assicurato è

tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su

istruzione dell'ufficio del lavoro competente, a:

a. partecipare

a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua

idoneità al collocamento;

b. partecipare

a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni

conformemente al capoverso 5; e

c. fornire

i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza

di un'occupazione.

4Il Consiglio

federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di lunga

durata e di una certa età.

5L'ufficio del

lavoro può, in singoli casi, indirizzare l'assicurato a istituzioni pubbliche o

di pubblica utilità idonee per consultazioni di ordine professionale, sociale,

psicologico o in materia di migrazione, se è accertato che questa misura è

opportuna. Queste istituzioni ricevono un'indennità stabilita dall'ufficio di

compensazione.”

L’art. 27 OADI prevede

invece che:

" 1Dopo 60 giorni di disoccupazione

controllata durante il termine quadro, l'assicurato ha diritto a cinque giorni

consecutivi senza controllo, che può scegliere liberamente. Durante i giorni

esenti dall'obbligo di controllo non deve necessariamente essere idoneo al

collocamento, ma deve adempiere gli altri presupposti da cui dipende il diritto

all'indennità (art. 8 LADI).

2Sono considerati

giorni di disoccupazione controllata quelli durante i quali l'assicurato

adempie i presupposti da cui dipende il diritto all'indennità.

3L'assicurato deve

informare con almeno 14 giorni di anticipo il servizio competente della sua

intenzione di prendere i giorni esenti dall'obbligo di controllo cui ha

diritto. Se poi rinuncia ad avvalersene senza motivo scusabile, tali giorni

sono nondimeno considerati presi. I giorni esenti dall'obbligo di controllo

possono essere presi soltanto in blocchi settimanali.

4L'assicurato che,

durante un guadagno intermedio, prende le vacanze cui ha diritto in virtù del

contratto di lavoro conserva anche per questo periodo il diritto a pagamenti

secondo l'articolo 41a. I

giorni di vacanza presi durante il guadagno intermedio sono dedotti dai giorni

esenti dall'obbligo di controllo accumulati sino all'inizio delle vacanze.

5L'assicurato che

partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro può disporre,

durante questo periodo, di un numero di giorni esenti dall'obbligo di controllo

non superiore a quello cui dà diritto la durata complessiva del provvedimento.

I giorni esenti dall'obbligo di controllo possono essere presi soltanto

d'intesa con il responsabile del programma.

6L'assicurato non

può prendere giorni esenti dall'obbligo di controllo né immediatamente prima né

durante né immediatamente dopo il suo soggiorno all'estero (art. 64 del

regolamento (CE) n. 883/20042). Al suo ritorno, deve presentarsi personalmente al servizio

competente e farvi valere il proprio diritto ai giorni esenti dall'obbligo di

controllo.”

2.4. Nell’evenienza concreta dalla

documentazione agli atti emerge che RI 1 si è iscritto in disoccupazione il 27

luglio 2018 con effetto dal 1° agosto 2018 (cfr. doc. 1; 5).

In occasione del primo

colloquio del 30 luglio 2018 tra l’assicurato e la sua consulente del

personale, __________, dell’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in

seguito URC), quest’ultima, nel formulario “Azioni di reinserimento”, ha

indicato tra l’altro:

" Vacanze

dal 31.07.2018 al 15.08.2018” (Doc. 20)

Il 20 agosto 2018

l’insorgente ha compilato e firmato il modulo “Indicazioni della persona

assicurata per il mese di agosto 2018” (IPA) destinato alla Cassa.

Alla domanda n. 6 “Ha

usufruito di giorni di vacanze?” egli ha risposto negativamente (cfr. doc.

15).

Di conseguenza la Cassa,

il 3 settembre 2018, ha allestito un conteggio per il mese di agosto 2018

stabilendo che le indennità giornaliere indennizzabili erano 13 (23 giorni

controllati – 10 giorni di attesa), corrispondenti - ritenuto un guadagno

assicurato di fr. 6'947.-- - a fr. 2'678.30. Tale importo è stato corrisposto

al ricorrente (cfr. doc. XIII1; XIII).

Il 14 settembre 2018 la

consulente del personale ha inviato alla Cassa il seguente messaggio di posta

elettronica:

" Vedo

dall’IPA di agosto consegnato dall’assicurato che lo stesso ha dimenticato di

segnalare le vacanze dal 31.07.2018 al 15.08.2018.

Ricordo nuovamente all’assicurato i suoi

doveri.

(…)” (Doc. 16)

Il medesimo giorno ha avuto

luogo un nuovo colloquio di consulenza. __________, nel formulario “Azioni

di reinserimento”, ha annotato:

" Ricordiamo

l’assicurato che suo dovere informare la cassa in caso di assenze per ferie;

nel formulario consegnato per il mese di agosto non ha indicato i giorni di

ferie dal 31.07.2018 al 15.08.2018 comunicati durante l’ultimo incontro.” (Doc.

20)

A seguito della comunicazione

da parte dell’URC la Cassa, il 14 settembre 2018, ha rivisto la propria

precedente decisione informale (conteggio del 3 settembre 2018; cfr. STF

8C_766/2015 del 23 febbraio 2016 consid. 4.3.; STF C 253/06 del 6 novembre 2007

consid. 3.1 e 3.3; STF C 251/06 del 22 novembre 2007 consid. A; DTF 132 V 412

consid. 5; DTF 134 V 145 consid. 5.3.2; STCA 38.2012.66 del 4 novembre 2013; STCA

38.2013.27 del 24 luglio 2013) e ha chiesto all’assicurato la restituzione dell’indennità

di disoccupazione per il periodo in cui ha effettuato delle vacanze (cfr. doc.

17).

Considerando il periodo di

vacanza dal 1° al 15 agosto 2018, la Cassa ha stabilito che i giorni

controllati nel mese di agosto 2018 erano 12. Dopo deduzione dei 10 giorni di

attesa è risultato che le indennità giornaliere indennizzabili erano 2 per un

importo di fr. 448.20. Avendo già percepito fr. 2'678.30, la somma da rimborsare

è stata determinata in fr. 2'266.25 (fr. 2'678.30 – fr. 448.20; cfr. doc. 17;

XIII; XIII2).

L’assicurato,

all’opposizione del 17 settembre 2018 interposta contro l’ordine di

restituzione, in cui ha in particolare asserito che l’indicazione secondo cui

sarebbe stato in vacanza dal 31 luglio al 15 agosto 2018 non corrisponde alla

realtà, in quanto è partito il 30 luglio sera ed è rientrato la sera di venerdì

3 agosto 2018 (cfr. doc. 18), ha annesso una dichiarazione del 18 settembre

2018 della ditta __________ di __________ da cui emerge:

" Con la

presente confermiamo di aver intrattenuto un colloquio di lavoro con il sig. RI

1, __________1966, Via __________, __________, in data 07.08.2018 in relazione

ad un’eventuale assunzione presso la nostra azienda.” (doc. 18)

Il 19 settembre 2018 la consulente

del personale, invitata dalla Cassa a prendere posizione in merito

all’affermazione dell’insorgente secondo cui il periodo di vacanza

dell’assicurato si sarebbe limitato al periodo 30 luglio – 2 agosto 2018, si è

così espressa:

" (…) con

riferimento all’assicurato in oggetto, quanto ti posso comunicare è che durante

il primo colloquio del 30.07.2018 l’assicurato ha informato che si sarebbe

assentato per vacanza dal 31.08.2018 al 15.08.2018 (vedi verbale allegato).

Da un controllo IPA di agosto consegnato alla cassa, ho notato che

lo stesso non aveva indicato i giorni di vacanza, come esplicitamente richiesto

al punto 6 del modulo (vedi allegato IPA)

Così che durante il colloquio del 14.09.2018 ho ricordato

all’assicurato i suoi doveri di informazione e notifica, nello specifico che

l’assenza per vacanze doveva essere notificata nel formulario (vedi verbale

allegato).

Faccio inoltre notare che la scheda delle ricerche presentata al

nostro ufficio per il mese di agosto, riporta ricerche prevalentemente svolte

di persona, unicamente nei giorni 20.08.2018 e 21.08.2018. (vedi ricerche

allegate) nessuna ricerca dal 02.08 al 17.08.2018, e non è citata la ricerca

svolta presso __________ del 07.08.2018.

Quindi per quanto ci riguarda, prendiamo atto della comunicazione

dell’assicurato ricevuta in data 18.09.2018 (vedi allegato), e lasciamo a voi

giudicare se effettivamente lo stesso era assente oppure no e durante quale

periodo.” (Doc. 19)

Il 2 novembre 2018 la

consulente del personale ha risposto ad alcune domande del 24 ottobre 2018

della Cassa (cfr. doc. 34) come segue:

" (…)

1) Non ho fatto sottoscrivere

l’azione di reinserimento del 30.07.2018 perché non necessario (come da nuove

direttive dell’ufficio giuridico);

2) la prima pagina dell’azione di

reinserimento riporta la dicitura “firma della persona in cerca d’impiego”

mentre sulle pagine successive questa dicitura non figura (impostazione

standard del documento);

3) Le ricerche del mese di agosto

sono state valutate sufficienti tenendo conto che:

- l’assicurato in

data 30.07.2018 aveva notificato vacanza dal 31.07.2018 al 15.08.2018;

- le aziende del

settore erano chiuse per ferie durante il periodo di assenza dell’assicurato;

- il numero di

ricerche presentato per quantità e per qualità erano sufficienti.” (Doc. 35)

Il 16 novembre 2018

l’assicurato ha preso posizione al riguardo facendo valere di non avere mai

specificato di essere stato in vacanza sino al 15 agosto 2018 e di non avere

firmato il formulario “Azioni di reinserimento” del 14 settembre 2018, poiché

la sua consulente attestava il falso nei suoi confronti.

Egli ha precisato, da un

lato, che quest’ultima gli avrebbe detto di riprendere le ricerche di lavoro

alla data di riapertura dell’edilizia il 20 di agosto, visto le ferie di

agosto. Dall’altro, che comunque si è attivato ugualmente e di essere passato

presso la ditta __________ il 7 agosto 2018.

L’insorgente ha infine

osservato che a quel momento stava lavorando in virtù di un contratto di tre

mesi per la ditta __________ di __________ con ottime prospettive di essere

assunto a tempo indeterminato dal febbraio 2019, come pure di aver reperito da

sé tale impiego recandosi presso la ditta e accordandosi con il proprietario

(cfr. doc. 37).

La consulente del

personale, interpellata al riguardo dalla Cassa, il 7 dicembre 2018 ha

specificato:

" (…) lo

strumento “azione di reinserimento” è stato introdotto contestualmente alla

nuova strategia URC per la gestione delle PCI orientata al risultato nel

maggio 2017.

Non è previsto un obbligo sistematico di firma dell’azione di

reinserimento per ogni incontro che viene svolto. La scelta viene fatta di

volta in volta a dipendenza del contenuto o della rilevanza delle informazioni,

in particolare viene richiesta in caso vengano impartite particolari istruzioni

all’assicurato.” (Doc. 39)

Con decisione su

opposizione del 18 gennaio 2019 la Cassa ha parzialmente accolto l’opposizione

dell’assicurato contro l’ordine di restituzione del 14 settembre 2018, riducendo

l’importo da rimborsare da fr. 2'266.25 a fr. 2'060.25, in quanto l’indennità

del giorno 7 agosto 2018 - vista la ricerca presso la ditta __________ - è

stata correttamente versata (cfr. doc. A; XIII; consid. 1.2.).

2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte evidenzia che il ricorrente - in disoccupazione

con effetto dal 1° agosto 2018 (cfr. doc. 1; consid. 2.4.) -, nell’IPA relativo

all’agosto 2018 destinato alla Cassa, ha indicato il 20 agosto 2018 di non

avere effettuato alcuna vacanza in quel mese (cfr. doc. 15; consid. 2.4.).

Tuttavia, come esposto

sopra, dall’annotazione della consulente URC dell’assicurato, __________, nel

formulario “Azioni di reinserimento” del 30 luglio 2018 concernente il

primo colloquio di consulenza emerge che l’insorgente era in vacanza dal 31

luglio al 15 agosto 2018.

In relazione al secondo

colloquio del 14 settembre 2018 è stato poi specificatamente rilevato che

nell’IPA di agosto il ricorrente non ha indicato i giorni di ferie dal 31 luglio

al 15 agosto 2018 (cfr. doc. 20; consid. 2.4.).

E’ vero, da una parte, che

l’assicurato, già nell’opposizione del 17 settembre 2018 contro l’ordine di

restituzione emesso dalla Cassa il 14 settembre 2018 ha asserito che non

corrisponde alla realtà il fatto di essere stato in vacanza dal 31 luglio al 15

agosto 2018, e d’altra parte, che il formulario “Azioni di reinserimento”

riguardante il colloquio del 30 luglio 2018 in cui è stato annotato dalla

consulente “vacanze dal 31.07.2018 al 15.08.2018” non è stato

sottoscritto dal ricorrente (cfr. doc. 20).

E’ altrettanto vero, però,

che l’insorgente ha comunque riconosciuto di avere effettuato una vacanza dal

30 luglio sera a venerdì 3 agosto 2018 sera (cfr. doc. 18).

Nel ricorso l’insorgente

ha del resto affermato di non avere indicato “che ero stato in vacanza dal

30 luglio al 3 di agosto, sul foglio IPA di agosto 2018 perché sono andato via

nel periodo di attesa e non pensavo di doverlo comunicare” (cfr. doc. I;

consid. 1.3.).

Inoltre, a differenza

della precedente prassi secondo cui in merito al contenuto dei colloqui di

consulenza veniva allestito un verbale che veniva fatto firmare all’assicurato,

attualmente il formulario “Azioni di reinserimento”, introdotto

contestualmente alla nuova strategia URC per la gestione delle PCI orientata al

risultato nel maggio 2017, non viene sistematicamente fatto firmare agli

assicurati. La scelta avviene di volta in volta a seconda del contenuto e della

relativa rilevanza, ad esempio in caso di istruzioni particolari impartite

all’assicurato (cfr. doc. 39, 35; consid. 2.4.).

Il TCA ha già avuto modo

di esprimere le proprie perplessità a proposito della nuova Strategia URC, in

quanto tale modo di procedere può rendere alquanto difficoltosa la prova di determinate

circostanze che emergono nei colloqui di consulenza (cfr. STCA 38.2017.78 del 9

aprile 2018 consid. 2.7.).

In simili condizioni,

ritenuto in particolare che, come osservato dalla Cassa (cfr. doc. V; X consid.

1.5.; 1.6.), si può essere in vacanza e quindi trascorrere un periodo di stacco

dalle proprie ordinarie occupazioni anche al luogo di domicilio, nel senso che

il concetto di vacanza non implica necessariamente lo spostamento in un altro

luogo rispetto a quello in cui si vive abitualmente (cfr. www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=vacanza;

www.treccani.it/vocabolario/vacanza/,

ciò che rende peraltro ininfluente la documentazione prodotta dall’assicurato

per dimostrare la sua presenza in Ticino - cfr. doc. B-D allegati a doc. I), non

vi è motivo di dubitare, delle affermazioni di __________ riguardo al periodo

di vacanza annunciato dall’assicurato il 30 luglio 2018 - dal 31 luglio al 15

agosto 2018 -, tanto più che la medesima durante il secondo colloquio del 14

settembre 2018 ha evidenziato la mancata comunicazione alla Cassa delle vacanze

dal 31 luglio al 15 agosto 2018.

__________, il 19

settembre 2018, esprimendosi all’attenzione della Cassa circa l’asserzione

dell’insorgente secondo cui la sua vacanza si sarebbe limitata al lasso di

tempo dal 30 luglio al 3 agosto 2018, ha poi ribadito che “durante il primo

colloquio del 30 luglio 2018 l’assicurato ha informato che si sarebbe assentato

per vacanza dal 31.08.2018 al 15.08.2018” (cfr. doc. 19; consid. 2.4.).

A ciò va aggiunto che le

ricerche di lavoro per il mese di agosto 2018 sono state compiute dal

ricorrente soltanto a decorrere dal 20 agosto 2018 (cfr. doc. 22), ad eccezione

dello sforzo intrapreso presso la ditta __________ di __________ del 7 agosto

2018 (cfr. doc. 18), peraltro non indicato dall’assicurato sul modulo “Prova

degli sforzi intrapresi per trovare lavoro” del mese di agosto 2018

sottoscritto il 31 agosto 2018.

2.6. Dal 1° al 15 agosto 2018

l’insorgente, essendo in vacanza, non adempiva i presupposti per potere

beneficiare delle indennità di disoccupazione di cui all’art. 8 cpv. 1 LADI, in

particolare lett. g (cfr. consid. 2.3.).

In tale periodo, dunque,

egli non aveva diritto alle indennità di disoccupazione, ad eccezione del

giorno 7 agosto in cui si è presentato a un potenziale datore di lavoro, ovvero

alla ditta __________ di __________ (cfr. doc. A; XIII; consid. 1.2.; 1.9.).

Per completezza e in

riferimento all’asserzione dell’assicurato secondo cui “non ho indicato i

giorni, dal 1 di agosto a 3 di agosto, sul foglio, poiché ero in totale buona

fede e non sapevo di doverlo fare in quanto erano giorni di attesa e non

retribuiti” (cfr. doc. 18), giova rilevare, da una parte, che nel

formulario “Indicazioni della persona assicurata per il mese di agosto 2018”

(IPA) è specificato che “dichiarazioni mendaci o incomplete possono

comportare la revoca della prestazione e una denuncia penale. Eventuali

prestazioni illegittime devono essere rimborsate”

Dall’altra, che in

concreto il ricorrente era comunque tenuto unicamente a rispondere

correttamente alla domanda n. 6, e meglio se aveva usufruito di giorni di

vacanza nel mese di agosto 2018 (cfr. doc. 15).

Inoltre, in ogni caso, sono

considerati periodi di attesa ai sensi dell’art. 18 LADI soltanto i giorni per

i quali l’assicurato adempie le condizioni che danno diritto all’indennità

(cfr. Prassi LADI emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia p.to C 108).

Il ricorrente, di

conseguenza, nel mese di agosto 2018 ha beneficiato di indennità di

disoccupazione a cui in parte non aveva oggettivamente diritto, visto che ha

ricevuto 13 indennità giornaliere (23 indennità complessive per l’intero mese

di agosto 2018 senza considerare i giorni di vacanza dal 1° al 15 agosto 2018 dedotti

i 10 giorni di attesa; cfr. doc. XIII; XIII1), invece di 3 indennità (12

indennità dal 16 al 31 agosto 2018 + 1 indennità per il 7 agosto 2018 – 10

giorni di attesa; cfr. doc. XIII).

In simili

condizioni questa Corte ritiene che nella presente evenienza siano senz’altro

adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA

della decisione iniziale con la quale sono state attribuite le indennità di

disoccupazione all’assicurato per il mese di agosto 2018 (in proposito, si veda

la giurisprudenza citata al consid. 2.1.; STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016

consid. 4.3.).

La

circostanza emersa secondo cui l’insorgente dal 1° al 15 agosto 2018 era in

vacanza, indipendentemente dal fatto che fosse rimasto in Ticino, costituisce,

infatti, un fatto nuovo che, qualora fosse stato portato fin da subito a

conoscenza della Cassa, l’avrebbe indotta a prendere una decisione differente

in merito all’inizio del diritto all’indennità di disoccupazione.

Ne discende

che in concreto di principio il ricorrente è tenuto

alla restituzione dell’importo di fr. 2'060.25 (cfr. doc. A; XIII; consid.

1.2.; 1.9.) versatogli indebitamente (cfr. STCA 38.2017.67 del 18

aprile 2018 consid. 2.10.; STCA 38.2016.55 del 24 aprile 2017 consid. 2.9.;

STCA 38.2015.8 del 7 dicembre 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2015.36 del 9 novembre

2015 consid. 2.6.; STCA 38.2013.77 del 1° settembre 2014 consid. 2.7.; STCA

38.2005.90 del 20 marzo 2006 consid. 2.9.).

2.7. L’assicurato, nell’opposizione

del 17 settembre 2018, ha asserito che la sua consulente del personale il 30

luglio 2018 “(…) non mi ha specificato che mi sarebbero state dedotte le

indennità nonostante fossi in periodo di attesa (…)” (cfr. doc. 18).

Nel ricorso egli ha

altresì affermato che “(…) la collocatrice signora __________ quando le ho

detto, durante il colloquio del 30 di luglio che sarei andato in vacanza non mi

ha detto che non potevo (…)” (Doc. I)

Il TCA è quindi tenuto ad

esaminare se l’amministrazione ha a ragione o meno omesso di rendere attento

l’assicurato delle conseguenze connesse al fatto di essere in vacanza dal 1° al

15 agosto 2018 in relazione al diritto a prestazioni LADI in tali giorni (cfr.

consid. 2.6.).

L’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha,

inoltre, il seguente tenore:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi

delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono

tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di

regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi.

Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli

interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per

le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può

prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti

possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa

immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in

particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale

e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e

individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene

fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (su

questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 cosid.

3.2.; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1.,

pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del

9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre

2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und

Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,

"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und

Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.

Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524 seg. (527)).

In materia di assicurazione

contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti

per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad

alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125,

in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E.

Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 cosid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR

2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA,

va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.).

La consulenza

rispettivamente le informazioni riguardano i fatti che la persona interessata

deve conoscere alfine di poter correttamente dar seguito ai propri obblighi e far

valere i propri diritti nei confronti di un assicuratore in un caso concreto. L'obbligo

di consulenza non si estende tuttavia solamente ai fatti determinanti, ma anche

alle circostanze di natura giuridica (cfr. STF 8C_899/2009 del 22 aprile 2010

consid. 4.2.).

Quest'obbligo

concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le

informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima

dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere

generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico.

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. STF

9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2. = SVR 2018 IV Nr. 70 pag. 225; STF

9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2.; DLA 2007 pag. 193 segg.; FF 1999

IV 3953).

Il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) in una

sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso

di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo

fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che

avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari

dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo

breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli

assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può

pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale

di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza

a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA ha, tuttavia,

accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti

al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto

essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era

disposto a posticiparlo.

In caso affermativo,

l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela

della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In un’altra sentenza C

157/05 del 28 ottobre 2005 la nostra Massima Istanza ha deciso che

l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al corrente

degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del versamento delle

indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare l’assicurato del fatto

che, occupando all’interno di una Sagl una posizione analoga a quella di un

datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era socio gerente con

diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio senza diritto di

firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per la riscossione

delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era minacciato. Il TFA ha

inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a un’informazione erronea

e che, in casu, i presupposti della protezione della buona fede dell’assicurato

erano adempiuti.

Il ricorso contro la

decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il diniego del diritto

alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente, accolto e gli atti

rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato, nel caso

in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno immediatamente

richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio gerente senza

diritto di firma, a registro di commercio.

Per contro in

una sentenza C 9/05 del 21 dicembre 2005 il TFA si è chinato sul caso di un

assicurato che dopo essersi licenziato dal suo ultimo posto di lavoro ha

iniziato nel mese di settembre 2002 un’attività indipendente, percependo a tale

fine il capitale di libero passaggio del secondo pilastro. Il 19 maggio 2003

egli si è iscritto in disoccupazione. La Cassa ha trasmesso all’Ufficio del

lavoro la fattispecie per decisione. Tramite un formulario compilato

dall’assicurato nel mese di settembre 2003 l’Ufficio del lavoro è stato

informato, da un lato, che se lo stesso avesse reperito un impiego, avrebbe

interrotto immediatamente la sua attività indipendente. Dall’altro, che

l’assicurato, mediante la sua attività, voleva comunque raggiungere

economicamente e imprenditorialmente l’indipendenza, ciò che implicava un

elemento di durata.

L’Alta Corte

ha deciso che l’Ufficio del lavoro, in simili condizioni, ha a ragione negato

il diritto alle indennità di disoccupazione da maggio 2003.

L’amministrazione,

solo dopo aver ottenuto, nel mese di settembre 2003, queste indicazioni, era in

grado di farsi un quadro della situazione professionale dell’assicurato.

. Pertanto

in quel caso non si trattava di un comportamento futuro dell’assicurato, bensì

dell’attività indipendente esercitata fino a quel momento. Non era, quindi,

possibile per l’amministrazione invitare l’assicurato ai sensi dell’art. 27

LPGA a riflettere su un’azione progettata che minacciava il diritto alle

prestazioni.

Quest’ultima

sentenza si distingue dalla DTF 131 V 472 e dalla STFA C 157/05 del 28 ottobre

2005.

Nelle due sentenze appena

menzionate l’art. 27 LPGA ha trovato applicazione, perché un avviso, al momento

dell’iscrizione in disoccupazione, da parte dell’autorità - ossia dell’URC

nella DTF 131 V 472 e dell’URC e della Cassa nella sentenza C 157/05 del 28 ottobre

2005 - circa il fatto che un determinato comportamento futuro o comunque

modificabile comprometteva il diritto a prestazioni della disoccupazione poteva

essere dato e avrebbe potuto fare riflettere l’assicurato se attuare il proprio

progetto o invece mantenere una determinata situazione.

Nel caso deciso con

sentenza C 9/05 del 21 dicembre 2005, per contro, al momento dell’iscrizione la

Cassa non era al corrente di alcuni elementi, per cui non avrebbe potuto in

ogni caso rendere attento l’assicurato sui rischi in cui incorreva. Infatti

l’Ufficio del lavoro interpellato dalla Cassa ha dovuto procedere a degli

accertamenti per poter decidere in merito al suo diritto alle indennità di

disoccupazione. L’Ufficio competente per emettere il relativo provvedimento si

è basato su un periodo ormai trascorso, il che non permetteva di dare seguito

all’obbligo di fornire consulenza di cui all’art. 27 LPGA. Per l’assicurato un

eventuale avviso era a quel momento irrilevante, non potendo più modificare la

situazione a cui era confrontato nei mesi precedenti la decisione.

2.8. L’Alta

Corte, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133

V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia,

stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può

riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da

pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di

informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

Dall’art.

27 LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa,

occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione

nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da

cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.

Al riguardo giova, del

resto, evidenziare che in una sentenza 8C_455/2008 del 24 ottobre 2008 consid.

3.2. l’Alta Corte ha stabilito che dall’art. 27 LPGA non può essere dedotto

l’obbligo per l’amministrazione di dare a un assicurato l’occasione di

modificare la propria situazione, se alla luce delle circostanze del caso

concreto non adempie una delle condizioni che danno diritto all’indennità di

disoccupazione. Pertanto in quel caso di specie è stato deciso che

l’amministrazione non aveva violato l’art. 27 LPGA non attirando l’attenzione

dell’assicurato sul fatto che una disponibilità del 10% era insufficiente per

riconoscergli il diritto all’indennità di disoccupazione. Il TF ha precisato

che la soluzione opposta condurrebbe a degli abusi, incitando gli assicurati ad

aumentare fittiziamente il proprio grado di disponibilità in modo contrario

alla situazione reale.

In una sentenza 8C_437/201

del 10 gennaio 2017 il TF, confermando un giudizio di questo Tribunale di

inidoneità al collocamento di un assicurato impegnato in una propria attività

lavorativa indipendente, ha poi ricordato che per prassi costante dall'art. 27

LPGA (informazione e consulenza) gli organi delle singole assicurazioni sociali

non sono tenuti a incitare o a fare in modo che l'assicurato abbia a modificare

il suo comportamento personale o professionale al fine di ottenere prestazioni,

o, le maggiori indennità possibili.

2.9. In concreto l’URC, siccome

aveva una completa conoscenza della fattispecie, più precisamente era al

corrente del fatto che l’assicurato nel mese di agosto 2018, dall’1° al 15 era

in vacanza, come si evince dall’annotazione del 30 luglio 2018 nel formulario

“Azioni di reinserimento” (cfr. consid. 2.4.; 2.5.), avrebbe dovuto informare

il ricorrente, già da fine luglio 2018, che lo svolgimento di vacanze poteva

compromettere il diritto alle prestazioni, in particolare se in quel lasso di

tempo, pur essendo in Ticino, non venivano soddisfatte le prescrizioni di

controllo (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. g, 17 LADI; consid. 2.3.).

L’omissione

da parte dell’URC di delucidare l’assicurato circa le conseguenze, dal profilo

dell’assicurazione contro la disoccupazione, connesse al fatto di essere in

vacanza è contraria a quanto contemplato dall’art. 27 cpv. 2 LPGA.

La

violazione del dovere di informazione e consulenza non implica, tuttavia,

automaticamente che all’assicurato vada riconosciuto il diritto alle

indennità di disoccupazione (cfr. STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006 consid.

2.4.2.).

La violazione dell’art. 27

cpv. 2 LPGA, concernente l'obbligo per

gli assicuratori di fornire consulenza, va equiparata, secondo il TF, al

rilascio di un’informazione errata (cfr. STF 8C_652/2012 del 6 dicembre 2012

consid. 5.1.; DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C

157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto

dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire

informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare

(cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

Il diritto

alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al

cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1. l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

Considerandi

2.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

4.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole;

5.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(cfr. STF

9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015

consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05

del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid.

3.3.1

; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto

2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).

Esaminando

la condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato

ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio

occorre verificare che l’informazione sia stata causale per il comportamento

dell’assicurato. Esiste un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e

l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale

informazione l’assicurato si sarebbe comportato differentemente (cfr. STFA C

344/00 del 6 settembre 2001 consid. 3.bb).

Tale

presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02

del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni

erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase

di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione

delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva

continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha

indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in

disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto

diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali

prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto

la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente

l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale

versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e

95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.

L’Alta Corte

non ha, invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C

177/04 del 25 ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente

ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto

richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività

lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva

avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel

caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non

avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata

ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito

dell’errata informazione da parte dell’autorità.

Al riguardo

cfr. pure STF 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4.).

2.10

Nel caso in esame l’assicurato

dal 30 luglio al 3 agosto 2018 è stato a __________ e a __________, dove ha

pernottato in un ostello dal 30 luglio al 2 agosto 2018, rispettivamente dal

fratello (cfr. doc. 42).

Pertanto, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_651/2018 del 1°

febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016

del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.;

STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo

2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°

marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), occorre concludere che durante quei

giorni l’insorgente, anche se avesse ricevuto da parte dell’amministrazione in

occasione del primo colloquio di consulenza del 30 luglio 2018 una corretta indicazione

circa gli effetti di un periodo di vacanza sul diritto a prestazioni LADI, non

avrebbe in ogni caso ossequiato le prescrizioni di controllo di cui all’art. 17

LADI.

Per l’arco di tempo dal 4

al 15 agosto 2018, invece, considerato, da un lato, che in quel periodo il

ricorrente era in Ticino, come risulta dalla documentazione prodotta dal

medesimo (cfr. doc. B, C, D allegati al doc. I), dall’altro, che il 7 agosto

2018.

si è presentato a un potenziale datore di lavoro, ossia alla __________ di

__________ (cfr. doc. 18; consid. 2.4.), il TCA ritiene che il medesimo,

qualora fosse stato rettamente informato, avrebbe dato seguito in misura

maggiore alle prescrizioni di controllo previste dall’art. 17 LADI, in

particolare compiendo più ricerche di lavoro.

Ne discende che per l’arco

di tempo dal 4 al 15 agosto 2018 tra il mancato controllo della disoccupazione e

la violazione da parte dell’URC dell’obbligo di consulenza di cui all’art. 27

cpv. 2 LPGA, di cui l’assicurato non poteva d’altronde rendersi immediatamente

conto, vi è un nesso di casualità, come richiesto dalla giurisprudenza per

ammettere il presupposto dell’adozione od omissione di misure non reversibili

senza pregiudizio.

Alla luce di quanto

esposto, questa Corte deve concludere che in casu, per il periodo dal 4 al 15

agosto 2018, le condizioni poste per potersi appellare all’art. 9 Cost. sono

tutte realizzate.

In proposito cfr. STCA

38.2005.90

del 20 marzo 2006; STCA 38.2005.57 del 30 novembre

2005.

Vista la buona fede

dell’assicurato dal 4 al 15 agosto 2018, la Cassa ha richiesto a torto la

restituzione dell’importo di fr. 2'060.25 percepito nel mese di agosto 2018

(cfr. doc. A; XIII).

Gli atti vanno rinviati alla

Cassa perché effettui un nuovo calcolo dell’importo da rimborsare, tenendo

conto che il ricorrente non aveva diritto a prestazione LADI dal 1° al 3 agosto

2018.

e che per tale periodo la sua buona fede non può essere tutelata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione su opposizione del 18 gennaio 2019 emessa dalla Cassa è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa per determinare nuovamente, sulla base di quanto

stabilito ai considerando 2.10. l’importo delle indennità di disoccupazione

percepite a torto dal ricorrente nel mese di agosto 2018.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti