38.2020.26
Cassa negato modifica n° ID da 400 a 520 al compimento dei 55 anni. Nel TQ di contrib. non raggiunto 22 mesi di contrib. Effett. nei 2 anni prec.:19 mesi e 29 gg. Cassa però non informato che corso lingue all'estero avrebbe avuto consegu. su n° ID. Violato art.27 cpv.2 LPGA. Rinvio per esame BF
21 dicembre 2020Italiano58 min
riguardo cfr. pure STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1.; STFA C 147/03
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2020.26
rs
Lugano
21 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 maggio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 marzo 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con
decisione del 30 agosto 2019 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha respinto la
richiesta di RI 1, nata il __________ 1964, di modificare il numero di
indennità di disoccupazione a lei spettanti da 400 a 520 a far tempo dal mese
di marzo 2019, ossia al compimento dei 55 anni, in quanto, siccome nei due anni
precedenti l’iscrizione in disoccupazione del 3 settembre 2018 (dal 3 settembre
2016 al 2 settembre 2018) aveva lavorato per la __________ per 12 mesi (dal 1°
maggio 2017 al 30 aprile 2018) e per la __________ per 7 mesi e 29 giorni (dal
1° luglio 2015 al 30 aprile 2017) per complessivi 19 mesi e 29 giorni, il suo
periodo di contribuzione non raggiungeva i 22 mesi (cfr. doc. F=162).
1.2. Il 26 settembre 2019
l’assicurata ha interposto personalmente opposizione contro il provvedimento
del 30 agosto 2019, rilevando:
" (…) fino
alla mia partenza (n.d.r.: per __________ a inizio giugno 2018) nessuno
mi ha mai reso attenta sul fatto che scendere sotto i 22 mesi raggiunti i 55
anni avrei perso anche il diritto a 120 giorni di indennità supplementari e
questo sapendo bene che mi trovavo a cavallo dei 54-55 anni!
(…).
23.07.2019 1° appuntamento con collocatore
(__________ in sostituzione del Sig. __________)
Viene rivista la mia situazione ed esprimo
la mia disponibilità a frequentare corsi e/o stage anche fuori dal Canton
Ticino per migliorare il mio tedesco che a questo punto è un livello BI (buono
ma non abbastanza per poter ottenere non un lavoro ma almeno un colloquio
conoscitivo). Riapriamo il discorso di __________, inoltre comunico che in
gennaio sono interessata ad iscrivermi ai corsi __________ (in 6 mesi potrei
ottenere un attestato quale assistente in gestione stabili locativi ed
eventualmente assistente in contabilità immobiliare). Il Sig. __________ mi
comunica che è molto difficile riuscire a tornare a __________ ma si
potrebbe tentare. Durante questo incontro riferisco di aver trovato una
direttiva della SECO (della quale nessuna mi aveva mai informata) dove viene
indicato che avendo compiuto 55 anni le mie indennità sarebbero passate da 400
a 520 giorni. Sul rapporto di colloquio e dopo verifica viene scritto "a
seguito della verifica con la cassa disoccupazione risulta che l'assicurata con
il compimento dei 55 anni passa da 400 indennità a 520”.
(…).
30.08.2019 ricevo la decisione che in applicazione delle
disposizioni la mia richiesta di modifica delle indennità è respinta.
Motivazione: sono stata assente per un soggiorno di studio e quindi chiudendo
la mia pratica a fine maggio e riaprendola a settembre nei due anni precedenti
non ho lavorato 22 mesi ma solo 19 mesi e 29 giorni.
(…).
Se non avessi fatto nulla e mi fossi iscritta normalmente alla
disoccupazione nel maggio 2018, avrei avuto i miei 400 giorni di indennità a
cui si sarebbero aggiunti i 120 giorni al mio 55. compleanno. Visto che ho
ritenuto necessario andare a __________ per conto mio, dato che secondo due
consulenti non c'era la possibilità da parte vostra di andarci con il supporto
della disoccupazione, ho iniziato i 400 giorni a settembre 2018 e mi sono
quindi ritrovata al compimento del mio 55. compleanno con solo 19 mesi e 29
giorni precedenti al mio ultimo rapporto di lavoro, quindi con 120 giorni di
indennità in meno. Stranamente, il poter andare o meno a __________, è dipeso
solo dalla volontà o meno del collocatore di turno di volersi veramente
interessare al mio caso. Da parte mia, ho investito 2'000 fr. per il corso di
tedesco dal 2017 al 2018 e poi altri 10’000 fr. per il corso a __________.
Quindi, il mio essere proattiva e impegnata a volermi effettivamente
riqualificare per rientrare nel mondo del lavoro mi ha penalizzato. Se ci fosse
stato un altro tipo di supporto, avrei fatto il corso a __________ durante
l'estate 2019 e adesso potrei rispondere meglio agli annunci di lavoro (La
ditta __________ a __________ mi avrebbe assunto volentieri malgrado la mia
età, ma solo avendo anche un B2 praticato!). Comunque, mi sono già annunciata
alla __________ per il corso di assistente immobiliare dal gennaio 2020 (corso
serale della durata di ca. 6 mesi) e continuerò la scuola per ottenere un B2 in
tedesco (sempre serale). Ho avuto occasione di parlare con delle persone che
lavorano presso delle immobiliari e non escludo la possibilità di poter fare
degli stage. (…)” (Doc. G)
1.3. Con decisione su opposizione
del 13 marzo 2020 la Cassa, che nel gennaio 2020 ha interpellato la Segreteria
di Stato dell’economia (SECO; cfr. doc. 16), ha confermato il proprio
provvedimento del 30 agosto 2019, precisando:
" (…)
4. Secondo l'art. 27 LPGA gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali sono
tenuti a informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. ln
particolare per l'amministrazione la norma sancisce al cpv. 1 un dovere di
carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni, nei
confronti di una cerchia indeterminata di persone che deve avvenire in maniera
regolare e d'ufficio, ad esempio consegnando degli opuscoli informativi,
direttive inserzioni internet; oltre all'obbligo per gli assicurati di
partecipare on-line al corso Diritti & Doveri, ricevendo dall'URC l'info
service, ed infine potendo visionare tutte le direttive, Audit letters, leggi,
che sono pubbliche e pubblicate on-line.
(…).
Nello specifico l'informazione fornita dal
consulente URC nel mese dj luglio 2019, in occasione del colloquio di
consulenza, dunque quasi 1 anno dopo l'annuncio del 3.9.2018, seppure
inizialmente errata ma che è stata immediatamente corretta dalla Cassa con
tempestiva comunicazione all'assicurata, e successivamente formalizzata con la
decisione qui avversata, non può tuttavia consentire all’assicurata di trarre
un vantaggio cui avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona
fede. ln particolare si sottolinea come l'assicurata ha ricevuto questa
informazione erronea dopo essersi assentata per il corso di tedesco in __________,
non ha quindi intrapreso una misura in seguito e non ha quindi subito un danno.
(…)” (Doc. A)
1.4. Contro
la decisione su opposizione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1 e dalla MLaw
__________, l’8 maggio 2020 ha inoltrato un tempestivo (considerata la sospensione
dei termini dal 19 marzo al 21 aprile 2020 decretata in tempo di emergenza
epidemiologica da COVID-19; cfr. Decreto esecutivo concernente l’operato
procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità
giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da
COVID-19 emesso il 20 marzo 2020 dal Consiglio di Stato della Repubblica e
Cantone Ticino; Ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili
e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei
termini) in relazione al coronavirus (COVID-19) emanata il 20 marzo 2020 dal Consiglio
federale) ricorso al TCA, nel quale ha chiesto il riconoscimento di 520
indennità giornaliere a seguito del compimento dei 55 anni nel mese di marzo
2019.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale la parte ricorrente ha invocato, da
un lato, la violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, in quanto né la Cassa né la
Sezione del lavoro hanno informato l’assicurata delle conseguenze del suo
soggiorno linguistico a __________ da giugno ad agosto 2018 sul diritto a
indennità giornaliere dopo il compimento del 55esimo anno di età. Dall’altro,
l’adempimento delle condizioni per la tutela della sua buona fede.
Al
riguardo i patrocinatori dell’insorgente hanno addotto:
" (…) È chiaro che le circostanze particolari del caso
avrebbero presupposto un'informazione più esaustiva da parte dell'assicuratore.
La situazione della signora RI 1 non è infatti lineare: ha pagato il suo
contributo alla cassa di disoccupazione per tutta una vita di lavoro, di sua
spontanea iniziativa è partita per __________ convinta che questo l'avrebbe
privilegiata nella ricerca di un impiego, e non ostacolata nel suo diritto ad
indennità, ed ha compiuto 55 anni nel corso di procedura.
Non si può esigere da un assicurato che
entri a tal punto nei meandri del complesso e articolato diritto delle
assicurazioni sociali da prevedere da solo l'influsso che decisioni presenti
possono avere su fattispecie non ancora adempiute e di conseguenza su tematiche
giuridiche future.
Particolarmente rilevante è infatti anche
la distanza di più di un anno tra la decisione di partire per il soggiorno
linguistico a __________ e il compimento del 55esimo anno d'età della signora RI
1. Trattasi dunque di una proiezione giuridica nella quale l'assicurata doveva
senz'altro essere aiutata a selezionare le giuste informazioni.
Si può pertanto procedere all'analisi delle
singole condizioni presupposte nel caso:
a. La Cassa non è
intervenuta nella situazione concreta summenzionata nei confronti della
determinata persona della signora RI 1, malgrado fosse compito suo illustrarle
le conseguenze della sua iscrizione al corso di lingue a __________, non
potendo lei da sola capirne la portata.
b. Era senz'altro
nelle competenze della Cassa informare la signora RI 1 sulle conseguenze della
sua partenza a __________ sul suo diritto ad indennità giornaliere. Trattasi di
analisi giuridiche che gli competono (art. 81 cpv. 1 lett. a LADI in relazione
all'art. 19 cpv. 1 OADI).
c. La signora
RI 1 non ha avuto conoscenza del contenuto dell'informazione omessa e
l'informazione non era affatto evidente.
Rilevante in tal senso è il desiderio della
signora RI 1, espresso più volte e sin dal suo primo contatto con la Sezione
Lavoro (ancora prima della fine del suo rapporto di lavoro) di ricevere
consulenza in merito alla sua scelta di svolgere un corso di lingue a __________
da giugno ad agosto 2018, in risposta, è stata informata della possibilità di
essere dichiarata inidonea al collocamento per questo periodo di tempo, nessuno
ha mai però accennato alle conseguenze che questo avrebbe avuto sul suo diritto
a 520 indennità giornaliere dopo i 55 anni. Così come si rileva dalla
documentazione allegata, questa informazione è stata evidentemente sempre
sottaciuta.
Prove: Documenti:
doc. l: scambio email iniziale del 17 aprile 2018;
doc. L: rapporto colloqui 24 aprile 2018 e
24
maggio 2018;
Anche le osservazioni del 7 maggio 2018
testimoniano l'ignoranza dell'assicurata in materia.
La signora RI 1 espone in tale scritto che
è partita per __________ dal mese di giugno al mese di agosto 2018 e non più
tardi, perché l'URC le ha indicato che altrimenti sarebbe scesa sotto i 18 mesi
di contributi su 24, richiesti legalmente per avere diritto a 400 indennità
giornaliere. Nessun riferimento ai 22 mesi su 24 da 55 anni. A ben vedere, ciò
significa proprio che le sono state date informazioni incomplete. Segnalandole
che i mesi da lei scelti per il corso di tedesco erano idonei a mantenere le 400
indennità previste per i suoi 54 anni, omettendo però di informarla
sull'inadeguatezza di tale periodo in seguito al compimento dei 55 anni, la
Cassa, a conoscenza della situazione, non ha mai fatto nulla per ovviare
l'evidente lacuna nozionistica che stava traendo in errore l'assicurata.
ln tal modo la signora RI 1 è stata
convinta proprio dalle assicurazioni a partire in giugno, quando sarebbe stato
più idoneo convincerla a partire in maggio, per un periodo più breve e senza
chiudere il caso, al fine di mantenere i 22 mesi di contributi su 24.
Prove: Documenti:
doc. D: osservazioni della signora RI 1 del 7 maggio 2018;
Come rilevato precedentemente, a causa
della non linearità della fattispecie negli anni, l'informazione non era
affatto evidente.
A comprova di questo, va anche il fatto
notare che l'URC non ha pensato di informare la signora RI 1 sulle conseguenze
del periodo scelto per il suo corso di tedesco e che, come indicato anche nella
decisione su opposizione qui impugnata, a primo acchito, il consulente della
signora RI 1 l'ha informata erroneamente che avrebbe avuto diritto a 520
indennità giornaliere.
Se nemmeno i professionisti del settore
sono riusciti a vedere il quadro giuridico completo — fosse anche per mancanza
dl cura nel trattare il caso — non si può di certo esigere che l'informazione
poteva invece essere evidente per la signora RI 1 che non possedeva alcuna
cognizione di causa.
d. Come indicato in
precedenza, a causa dell'inadeguatezza delle informazioni (non) ricevute, la
signora RI 1 ha deciso di partire per il suo corso di tedesco da giugno, fatto
oggi non reversibile.
e. Dal 2018 non è
intervenuta alcuna modifica del quadro giuridico.
Come da lei indicato nell'interrogatorio
del 25 ottobre 2019 richiesto dalla Cassa, se fosse stata a conoscenza fin da
subito di tale informazione, la signora RI 1 avrebbe potuto frequentare il
corso di tedesco per esempio solamente per il mese di maggio, ma con una
frequenza più intensa (lezioni private anziché di gruppo, più ore a settimana,
ecc.).
Prove: Documenti:
doc. H: verbale d'interrogatorio del 25 ottobre 2019;
ln conclusione, tutte le condizioni atte a
definire l'informazione erronea o la mancata informazione che possono portare
le autorità a consentire un vantaggio altrimenti non pretendibile, sono nella
fattispecie adempiute. (…)” (Doc. I)
1.5. In
risposta la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui di dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Dopo
esserle stata concessa una proroga al fine di produrre eventuali altri mezzi di
prova (cfr. doc. V; VI), la parte ricorrente, il 22 giugno 2020, ha comunicato
che “non riteniamo dovere presentare ulteriori mezzi di prova oltre a quelli
già in vostro possesso, né riteniamo sia necessario allestire una replica
spontanea avendo già esposto esaurientemente la fattispecie e il quadro
giuridico in precedente sede” (cfr. doc. VII).
1.7. Il
TCA, il 12 ottobre 2020, ha inviato il doc. VII alla Cassa per conoscenza e le
ha chiesto di produrre copia della “Domanda d’indennità di disoccupazione”
compilata dalla ricorrente a fine aprile 2018 (cfr. doc. VIII).
L’amministrazione,
il 16 ottobre 2020, ha trasmesso il documento richiesto datato 7 maggio 2018
(cfr. doc. XII+1).
1.8. Questo Tribunale ha altresì
richiamato l’incarto completo riguardante l’insorgente dall’Ufficio regionale
di collocamento di __________, rispettivamente dalla Sezione del lavoro (cfr.
doc. X; IX), i quali vi hanno provveduto il 14 ottobre 2020 e il 2 novembre
2020 (cfr. doc. XI+1-368; XIII; XIV+1-11).
La parte ricorrente ha
consultato gli atti il 12 novembre 2020 (cfr. doc. XV), mentre la Cassa il 17
novembre 2020 (cfr. doc. XVI).
1.9. Il 19 novembre 2020 la Cassa
si è riconfermata integralmente con quanto esposto nella risposta di causa,
precisando di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. XVII).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno la Cassa abbia stabilito con
decisione del 30 agosto 2019, confermata dalla decisione su opposizione del 13
marzo 2020 (cfr. consid. 1.1.; 1.3.), che la ricorrente ha diritto a 400
indennità di disoccupazione, anziché 520 come invece chiesto dall’assicurata.
2.2. Un
assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha
compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro
il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art.
2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
2.3. L’art.
9 cpv. 1 LADI enuncia che per la riscossione della prestazione e per il
periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente
legge non disponga altrimenti. Giusta il cpv. 2 il termine quadro per la
riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i
presupposti per il diritto alla prestazione.
Il cpv. 3 prevede che
il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di
tale giorno.
Questa Corte evidenzia che
Fatti
i termini quadro una volta stabiliti sono definitivi e non possono essere
modificati.
Con
giudizio pubblicato in DTF 126 V 368 = DLA 2001 pag. 220, il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha, ad
esempio, stabilito che se un assicurato percepisce l'indennità di
disoccupazione sulla base dell'art. 29 cpv. 1 LADI, la successiva
realizzazione, completa o parziale, delle pretese di salario o di risarcimento,
la cui esistenza o il cui soddisfacimento erano dubbi, non comporta mai un
differimento dell'inizio del termine quadro.
Sul
carattere definitivo dei termini quadro dopo che sono stati stabiliti la nostra
Massima Istanza, nella sentenza appena citata, ha, in particolare, osservato
che il termine quadro per la riscossione di prestazioni delimita la pretesa di
un assicurato dal profilo temporale e fissa una volta per tutte il lasso di
tempo determinante per la durata e l’entità delle prestazioni.
In
un'altra decisione pubblicata in DTF 127 V 475, il TFA ha confermato la propria
giurisprudenza ed ha precisato che l'inizio del termine quadro per la
riscossione della prestazione inizialmente fissato fa stato salvo laddove
risulti in seguito, dal profilo del riesame o della revisione processuale, che
le indennità di disoccupazione erano state riconosciute e versate indebitamente
in quanto uno o più presupposti del diritto non erano adempiuti. Ciò vale ad
esempio per l'idoneità al collocamento (pure in applicazione dell'art. 15 cpv.
3 OADI), ma non, invece, per quanto attiene al riconoscimento di indennità di
disoccupazione giusta l'art. 29 cpv. 1 LADI (cfr. DTF 123 V 368).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1.; STFA C 147/03
del 16 ottobre 2003; STFA C 265/02 del 26 maggio 2003; STFA C 224/03 del 1°
marzo 2004.
In
una sentenza C 224/03 del 1° marzo 2004 l'Alta Corte è stata chiamata ad
esaminare il caso di un assicurato che nel luglio del 2002 si è iscritto per il
collocamento a partire dal 1° agosto 2002 e che ha conseguito un guadagno
intermedio, esercitando un'attività temporanea nel periodo dal 22 luglio al 27
settembre 2002. L'assicurato durante il mese di settembre 2002 si è disiscritto
dalla disoccupazione e si è nuovamente annunciato alla fine di quel mese.
Il
TFA ha stabilito che il termine quadro per il periodo di riscossione andava
aperto il 1° agosto 2002 (al momento in cui tutte le condizioni ex art. 8 LADI
per avere diritto a prestazioni LADI erano adempiute) e non il 1° ottobre 2001,
come fissato dalla Cassa. Di conseguenza il guadagno assicurato ammontava a fr.
5'047.-- come preteso dall'assicurato e non a fr. 4'715.-- come stabilito
dall'amministrazione.
Al
riguardo l'Alta Corte ha precisato che i termini quadro, infatti, una volta
aperti non terminano con l’annullamento di un’iscrizione per il collocamento.
In
proposito cfr. pure STCA 38.2017.29 del 18 settembre 2017 consid. 2.3.; STCA
38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.3.; 38.2011.46 del 5 marzo 2012;
38.2004.41 del 18 ottobre 2004.
2.4. L’art. 27 LADI relativo al numero massimo di indennità giornaliere
ai cpv. 1, 2 e 3 prevede:
" 1 Entro
il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di
indennità giornaliere è determinato in base all’età dell’assicurato e al
periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).
2 L’assicurato ha diritto a:
a. 260 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un
periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;
b. 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un
periodo di contribuzione di 18 mesi in totale;
c. 520 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo
di contribuzione minimo di 22 mesi e:
1. ha compiuto 55 anni, o
Considerandi
2.
riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno a un
grado di invalidità del 40 per cento.
3.
Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al
massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al massimo
il termine per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante
gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto
alla rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto
difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.”
Il vecchio tenore
dell’art. 27 cpv. 2 lett. c LADI - valido dal 1° aprile 2011 al 1° gennaio 2012
- enunciava che l’assicurato che aveva compiuto 55 anni o riscuoteva una
rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per
cento aveva diritto a 520 indennità giornaliere al massimo se poteva comprovare un periodo di contribuzione minimo di 24
mesi.
La
modifica di tale disposto riguardante la diminuzione a 22 mesi del periodo di
contribuzione da comprovare - in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2012
(cfr. FF N. 40 del 4 ottobre 2011, pagg. 6587-6588; RU N. 5 del 31 gennaio 2012
pagg. 495-496) è stata introdotta per evitare i casi di rigore qui indicati:
" (…) La
nuova disposizione in vigore può comportare un particolare problema, che si
pone soltanto per il diritto massimo alle 520 indennità giornaliere: in materia
di contributi, l’assicurazione contro la disoccupazione tiene conto unicamente
del periodo di due anni che segue l’annuncio all’assicurazione disoccupazione.
Di conseguenza, l’aumento del periodo di contribuzione a 24 mesi presuppone che
l’assicurato abbia versato i contributi senza interruzioni nel corso degli
ultimi due anni. Questa condizione non è soddisfatta se gli assicurati
interessati hanno cambiato lavoro durante il termine quadro fissato per il
periodo di contribuzione e non hanno lavorato per alcuni giorni tra le due
attività (spesso involontariamente), non versando nel frattempo i contributi.
Non adempiono questa condizione neppure le persone che non si sono annunciate
all’AD subito dopo l’inizio del periodo di disoccupazione e che hanno tentato,
per un certo tempo, di trovare da sole un nuovo lavoro. Questo secondo caso è
considerato particolarmente problematico. Se si vogliono evitare simili casi di
rigore, è necessario rivedere l’articolo 27 capoverso 2 lettera c LADI.” (FF N.
40.
del 4 ottobre 2011 pag. 6471)
Al riguardo cfr. STCA
38.2011.46
del 5 marzo 2012.
2.5
In relazione al numero
massimo di indennità giornaliere la Prassi LADI ID emessa dalla Segreteria di
Stato dell’economia (SECO):
" C89 Il
numero massimo di indennità giornaliere è determinato in base all’età
dell’assicurato, al periodo di contribuzione acquisito, all’obbligo di
mantenimento nei confronti di figli e alla riscossione di una rendita
d’invalidità.
C90 È determinante il numero di mesi di contribuzione
all’inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione. Durante il
termine quadro per la riscossione della prestazione gli assicurati non possono
far valere il diritto a un numero superiore di indennità giornaliere sulla base
di altri mesi di contribuzione.
Se durante il termine quadro per la riscossione della prestazione
l’assicurato compie 25 o 55 anni (limiti di età determinanti ai fini dell’AD),
se insorge da parte dell’assicurato un obbligo di mantenimento oppure se egli
diventa invalido, il numero massimo di indennità giornaliere viene adeguato già
all’inizio del periodo di controllo in cui si verifica l’evento.”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020
consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.,
pubblicata in SVR 2020 ALV N. 11 pag. 35; STF 8C_405/2018 del 22
gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,
pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.
4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017
consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio
2007.
consid. 4.3.
2.6
Dalle carte processuali
emerge che la ricorrente, nata il 10 marzo 1964, ha lavorato presso __________
di __________ dal luglio 2015 all’aprile 2017 quale direttrice e dal maggio
2017.
all’aprile 2018 alle dipendenze di __________ di __________ in qualità di
assistente amministrativa (cfr. doc. 135; 134; 133).
Quest’ultimo datore di
lavoro ha in effetti disdetto il rapporto di impiego il 28 febbraio 2018 per il
30.
aprile 2018 (cfr. doc. 248).
Il 22 marzo 2018 la __________
di __________ ha rilasciato una “Conferma d’iscrizione e attestato di
partecipazione” all’assicurata dalla quale si evince che la medesima si era
iscritta a un soggiorno linguistico a __________ – corso intensivo di 32
lezioni settimanali di 40 minuti – dal 2 giugno al 25 agosto 2018 (cfr.
allegato a doc. C).
Il 17 aprile 2018
l’insorgente ha contattato, tramite posta elettronica, il capoufficio
dell’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito URC), __________,
come segue:
" (…) Durante
il mese di marzo ho potuto constatare, ma già lo sapevo, che sicuramente vista
l’età, la mancanza di una buona conoscenza linguistica e la situazione in
Ticino per quanto riguarda il mio settore, non avrei avuto molta “fortuna” nel
trovare un’occupazione. Ho ritenuto pertanto utile iscrivermi a un corso
intensivo di tedesco a __________ della durata di tre mesi (attualmente
frequento un corso di tedesco, iniziato in ottobre dell’anno scorso, presso il __________
a __________). Questo credo mi aprirà altre porte anche in altri settori.
Il mio contratto di lavoro scade il
30.4.2018
e la mia partenza è prevista per il 2.6.2018. Ho quindi il mese di
maggio dove non avrò un lavoro e non so se da parte vostra mi verrà corrisposta
l’indennità.
Avrei urgenza di avere un incontro la
prossima settimana al più tardi, o anche questa se possibile, in quanto devo
formalizzare le pratiche assicurative per quanto riguarda l’infortunio in base
alle vostre risposte e soprattutto in previsione del mio soggiorno in __________.
(…)” (Doc. I)
Il capoufficio dell’URC,
nel medesimo giorno, ha risposto:
" (…) in
linea di principio, sulla base delle indicazioni che ha fornito, è possibile
che le sia negato il diritto alle indennità, in ragione della sua limitata
disponibilità temporanea prima della parenza per __________. Tuttavia, una
decisione ufficiale in merito è di competenza dell’Ufficio giuridico della
Sezione del Lavoro, che può esprimersi solo a fronte di una effettiva
iscrizione da parte sua.
Le consiglio quindi di effettuare comunque
l’iscrizione in modo che la sua situazione possa essere valutata in modo
formalmente corretto. (…)” (Doc. I)
Il 19 aprile 2018 la
ricorrente si è annunciata per il collocamento con effetto dal 1° maggio 2018
(cfr. atti della Sezione del lavoro: doc. XIV2).
La medesima, il 22 aprile
2018, ha compilato il “Modulo di registrazione all’Ufficio regionale di
collocamento (URC)”. Al punto 3. relativo alla disponibilità lavorativa sul
mercato del lavoro ella ha indicato, da una parte, di cercare un lavoro a tempo
pieno, dall’altra, di poter iniziare a svolgere un nuovo lavoro a partire dal “01.05.2018”.
A quest’ultimo riguardo l’assicurata ha precisato “CORSO TEDESCO DAL 04.6.18
AL 24.8.18” (cfr. atti della Sezione del lavoro: doc. XIV3). In quello
stesso giorno nel “Modulo - Informazioni integrative per la registrazione
all’Ufficio regionale di collocamento (URC)” l’assicurata, alla domanda n. 7.1.
“Svolge, ha svolto o ha in previsione di seguire una formazione, un
perfezionamento o una riqualifica professionale (per esempio: Bachelor o Master
a livello universitario/scuola universitaria professionale, formazioni a tempo
pieno o parziale, corsi o formazioni serali come ad esempio di lingue, di
informatica, di preparazione al diploma di esercente, preparazione ad esami o
simili)?”, ha risposto affermativamente, specificando “DA OTTOBRE 2017
AD OGGI CORSO DI TEDESCO PRESSO __________. DAL 4.6.2018 AL 24.8.2018 CORSO
INTENSIVO TEDESCO A __________” (cfr. atti della Sezione del lavoro: doc.
XIV3).
Il 24 aprile 2018 ha avuto
luogo il primo colloquio di consulenza presso l’URC. Dalla relativa annotazione
in “Azioni di reinserimento” risulta che l’insorgente:
"
(…) Comunica inoltre che si assenterà per un corso di tedesco all’estero
(soggiorno) dal 04.06-24.08.2018 compreso. È al corrente che in questo periodo
il caso verrà chiuso d’ufficio in quanto non collocabile e che dovrà comunque
effettuare le ricerche di lavoro per tutto il periodo nella misura di minimo di
1-2 alla settimana pe tutti i mesi di corso. Siccome la PCI si iscrive con effetto
01.05
e dal 04.06 intende assentarsi, è stata informata che il caso verrà
sottoposto per idoneità al collocamento al competente ufficio.” (Doc. 142)
L’URC, il 24 aprile 2018,
ha infatti richiesto da parte della Sezione del lavoro una verifica dell’idoneità
al collocamento dell’assicurata (cfr. allegato a doc. C).
Il 7 maggio 2018 la
ricorrente, dando seguito alla possibilità accordatale dalla Sezione del lavoro
(cfr. doc. C), ha presentato le proprie osservazioni, rilevando in particolare:
" (…) La
partenza immediata è stata da me scelta per sfruttare al massimo le conoscenze
acquisite durante il corso di tedesco a __________ (A1) e comunque rientrare il
prima possibile nel mondo del lavoro con le competenze migliorate.
Partire dopo qualche mese mi avrebbe
facilitato a livello finanziario in quanto avrei ricevuto le indennità di
disoccupazione ma mi avrebbe pesantemente danneggiato dal momento che negli
ultimi due anni la mia attività lavorativa sarebbe scesa sotto i 18 mesi su 24.
(…)
6.
Risposta alla domanda: sono idonea al
collocamento?
Rispondo di sì! Non subito ma a settembre
quando tonerò, spero, con dei buoni risultati e potrò rispondere anche agli
annunci finora a me negati per mancanza delle lingue nazionali. D’altra parte
tre mesi non sono un periodo così rilevante, visto che i datori di lavoro non
ti offrono un’occupazione per domani ma con termini di disdetta, pensionamenti,
maternità, ecc. ecc., i tempi si allungano. (…)” (Doc. D)
Con decisione dell’8
maggio 2018, intimata pure alla Cassa, la Sezione del lavoro ha ritenuto la
ricorrente inidonea al collocamento dal 1° maggio 2018, poiché aveva
l’intenzione di interrompere il controllo della disoccupazione nei primi ter
mesi dall’iscrizione pe seguire un corso di lingue in __________ (cfr. doc.
40).
Tale provvedimento è
cresciuto in giudicato incontestato (cfr. atti della Sezione del lavoro: doc.
XIV11; la domanda di revisione del 25 ottobre 2019 è stata respinta con
decisione del 25 agosto 2020 che non è stata impugnata; cfr. atti della Sezione
del lavoro: doc. XIV11).
In occasione di un
ulteriore colloquio di consulenza del 24 maggio 2018 è stato annotato:
" (…)
Comunica che in data 02.06.2018 partirà per il soggiorno di tedesco all’estero
e sarà assente fino al 25.08.2018 compreso. Se intende rivendicare il diritto
alla diso dovrà annunciarsi nuovamente presso in ostri sportelli a far data dal
27.08.2018
Dal 01.06.2018 il caso verrà quindi chiuso d’ufficio. (…)” (Doc.
143)
L’URC, il 24 maggio 2018
stesso, ha annullato l’iscrizione della ricorrente a decorrere dal 1° giugno 2018,
in quanto sarebbe stata assente all’estero fino al 26 agosto 2018. Copia della
“Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” è stata inviata alla Cassa (cfr.
atti URC: doc. XI2; XI3).
Dal “Kurszertifikat”
rilasciato il 24 agosto 2018 da __________ emerge che l’assicurata ha
partecipato al corso di tedesco a __________ dal 4 giugno al 24 agosto 2018
raggiungendo il livello B1-1 (cfr. doc. 247).
Il 1° settembre 2018
l’insorgente si è riannunciata in disoccupazione (cfr. doc. 297).
La Cassa, il 15 ottobre
2018, le ha comunicato segnatamente di avere aperto a suo favore un termine
quadro per la riscossione di prestazioni dal 3 settembre 2018 al 2 settembre
2020.
con un diritto massimo di 400 indennità giornaliere (cfr. doc. 224).
Il 18 luglio 2019
l’assicurata ha inviato un messaggio di posta elettronica al proprio
consulente, __________, nel quale ha in particolare asserito:
" (…)
ESAURIMENTO DIRITTO INDENNITA’
Ho trovato una direttiva della SECO (punto
C) nella quale si dice che devo comunicare alla cassa se mi trovo in una
determinata situazione
Riattivazione del diritto all’indennità
durante il termine quadro: avete compiuto i 55 anni e potete comprovare 22 mesi
di contribuzione il numero massimo di indennità passa a 520. Cosa mi dice di
questo?
(…)” (Doc. 148)
Il capoufficio dell’URC,
il 19 luglio 2019, ha comunicato alla ricorrente di avere inoltrato per
competenza il suo messaggio di posta elettronica a __________, capogruppo del
suo consulente (cfr. doc. 147).
Da un protocollo di
colloquio del 23 luglio 2019 emerge che __________ ha indicato che “a
seguito della nostra verifica con la cassa di disoccupazione risulta che
l’assicurata con il compimento dei 55 anni passa da 400 indennità a 520”
(cfr. doc. 145).
A
seguito della richiesta dell’insorgente di emanare una decisione formale
riguardo ai giorni di disoccupazione di suo diritto, la Cassa, il 30 agosto
2019, ha emesso una decisione con cui è stata respinta la sua domanda di
modifica del numero di indennità di diritto dal mese di marzo 2019, e meglio
dal compimento dei 55 anni (il 10 marzo 2019), in quanto, siccome nei due anni precedenti
l’iscrizione in disoccupazione del 3 settembre 2018 aveva lavorato per
complessivi 19 mesi e 29 giorni, il suo periodo di contribuzione non
raggiungeva i 22 mesi (cfr. doc. F=162; consid. 1.1.).
A seguito dell’opposizione
interposta il 26 settembre 2019 dalla ricorrente (cfr. doc. G; consid. 1.2.),
il 25 ottobre 2019 vi è stato un incontro tra quest’ultima e la Cassa (cfr.
doc. 29).
Dal relativo verbale si
evince:
" (…) Tramite
opposizione del 26 settembre 2019 ha menzionato come “…Per tornare alla mia
opposizione, aggiungo che durante questi mesi e fino alla mia partenza nessuno
mi ha mai reso attenta sul fatto che scendere sotto i 22 mesi raggiunti i 55
anni avrei perso anche il diritto a 120 giorni di indennità supplementari e
questo sapendo bene che mi trovavo a cavallo dei 54-55 anni!
La legge non ammette ignoranza ma i
collocatori dovrebbero informarti al meglio… e non è stato certo questo il
caso”. La informiamo come non sia possibile, per la nostra Cassa,
esprimersi su questa sua affermazione in quanto non competenti (infatti la
cassa non si può esprimere sull’operato dei collocatori).
Lei ha indicato che, dopo aver preso atto della decisione di
inidoneità al collocamento (08.05.2018) da parte della Sezione del lavoro, la
sua consulente ha chiuso il suo dossier. Ha pure indicato che, malgrado ciò, in
data 04 giugno 2018 è partita per la __________ al fine di svolgere il corso
linguistico.
Nel caso in cui fosse stata informata delle conseguenze (possibile
perdita di 120 indennità supplementari), avrebbe rinunciato al soggiorno
linguistico all'estero?
Se avessi ottenuto l'informazione, sarei partita per la __________,
ma avrei ridotto ad un mese a tempo pieno la frequenza scolastica. Purtroppo
non ho avuto la possibilità, malgrado la mia formale richiesta, di essere
convocata per un colloquio da parte della Sezione del Lavoro. Di conseguenza
non ho potuto decidere con cognizione di causa sulle conseguenze e comunicare
come fosse possibile modificare il mio percorso di studio in __________ senza
perdite finanziarie.
ADR confermo come non abbia interposto formale opposizione alla
decisione della Sezione del Lavoro di Bellinzona. Il motivo è dettato dal fatto
che non ero a conoscenza che detta decisione avrebbe comportato la perdita di
120.
indennità supplementari.
(…).
ADR che a mio avviso l’URC o la Cassa, vista la mia età al momento
dell’annuncio in disoccupazione, avrebbe dovuto rendermi attenta sulle
eventuali conseguenze di un prolungato soggiorno all’estero. (…)” (Doc. 26-27)
Il 5 febbraio 2020 la
Segreteria di Stato dell’economia (SECO), interpellata dalla Cassa il 27
gennaio 2020, ha osservato:
" (…) Come
giustamente da lei indicato, va prima di tutto esaminato se nel caso presente -
come sostenuto dalla persona assicurata - essa sia stata insufficientemente
rispettivamente inadeguatamente informata. Se questo dovesse dimostrarsi il
caso, in un secondo passo è necessario individuare quale autorità (la cassa di
disoccupazione o i servizi cantonali) sarebbe stata responsabile di informare
la persona assicurata come previsto nell'art. 27 LPGA. Secondo quanto descritto
dalla persona assicurata nella sua opposizione del 26.09.2019 la medesima è
stata in contatto con l'URC diverse volte prima della sua partenza per la __________
(contatto col il Signor __________ in data 17.04.2018, colloquio con la Signora
__________ in data 24.04.2018 e 24.05.2018) e, nonostante avesse varie volte
tematizzato la sua iscrizione al corso di tedesco a __________, le conseguenze
del suo soggiorno sulla quantità di indennità a cui avrebbe avuto diritto non
le sono mai state accennate.
Come da lei correttamente esposto, secondo l'art. 27 LPGA gli
organi esecutivi delle assicurazioni sociali sono tenuti ad informare le
persone interessate sui loro diritti e obblighi. ln particolare per
l'amministrazione la norma sancisce al cpv. 1 un dovere di carattere
collettivo, generale e permanente di fornire informazioni, nei confronti di una
cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire solo su richiesta degli
interessati, bensì in maniera regolare e d'ufficio, e a cui viene fatto fronte
ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni,
internet, ecc. (vedi TF 131 V 476). Gli assicurati devono partecipare, online,
al corso Diritti & Doveri, ricevono da parte dell'URC l'info service e
rispettivamente tutte le direttive, Audit letters, leggi, sono pubbliche e
presenti online.
Secondo scritto del 19.04.2018 la persona assicurata ha ricevuto
dall'URC l'opuscolo "indicazioni generali d'iscrizione all'Ufficio
regionale di collocamento" ed inoltre le sono stati segnalati tutti gli
opuscoli presenti sul sito internet www.area-lavoro.ch, tra cui quello
denominato "Disoccupazione — un opuscolo per i disoccupati"
contenente una tabella (p. 15) indicante la quantità di indennità alle quali le
persone assicurate hanno diritto. Inoltre, dalla lettura dello scritto di
opposizione della persona assicurata del 07.05.2018, si desume che ha ricevuto
le informazioni necessarie riguardanti i suoi diritti. Infatti essa espone che
"partire dopo qualche mese mi avrebbe facilitato a livello finanziario in
quanto avrei ricevuto le indennità di disoccupazione, ma mi avrebbe
pesantemente danneggiato dal momento che negli ultimi due anni la mia attività
lavorativa sarebbe scesa sotto i 18 mesi su 24". Questo ragionamento
dimostra che la persona assicurata era cosciente di come il numero di mesi
della sua attività lavorativa nei due anni precedenti alla sua disoccupazione
avrebbe influenzato il suo diritto alle indennità di disoccupazione e che per
cui la sua assenza avrebbe potenzialmente diminuito il numero d'indennità a suo
diritto.
Visto quanto sopra, non regge l'argomento secondo il quale ella
non sarebbe stata in grado di prevedere che il suo soggiorno in __________
avrebbe influito sul numero d'indennità a cui avrebbe in futuro avuto diritto.
L'URC non può perciò essere accusato di non aver sufficientemente informato la
persona assicurata sino alla sua partenza in __________.
Per quanto concerne l'informazione erronea
fornita dall' URC nell'ambito del colloquio svoltosi in data 23.07.2019,
relativa alle 120 indennità supplementari che spettano alle persone assicurate
che compiono 55 anni di età, si pone la questione di sapere se in casu la buona
fede dell'assicurata debba essere tutelata in base all'art. 9 Cost. Secondo la
giurisprudenza, l'amministrazione è vincolata da una sua informazione erronea a
condizione che (a) l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta riguardante
una persona determinata, (b) che essa abbia agito nel limite della sua
competenza e (c) che la persona ricevente l'informazione non abbia potuto
immediatamente rendersi conto dell'inesattezza dell'informazione ottenuta e che
(d) la suddetta persona si sia fondata sull'informazione ricevuta per
intraprendere delle disposizioni a cui non potrebbe rinunciare senza subire un
danno (ANNE-SYLVIE DUPONT, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des
assurances sociales, 2018, art. 27 N. 39). Oltretutto, va rilevato che non vige
alcun obbligo esplicito di prevenire persone "a cavallo dei 55 anni di
età" sulle conseguenze di assenze all'estero per il loro diritto a delle
future indennità supplementari (ANNE-SYLVIE DUPONT, Commentaire romand, Loi sur
la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 27 N. 27). Nel caso
presente l'URC sostiene di aver "verificato" il diritto d'indennità
con la cassa competente. Non è pertanto chiaro se abbia sottoposto alla cassa
sufficienti informazioni da permetterle di giudicare concretamente il caso
della persona assicurata, o se abbia semplicemente posto la domanda alla cassa
sull'incremento del numero di indennità dopo il compimento dei 55 anni in modo
generale. Tuttavia la persona assicurata non adempie le condizioni sopra
indicate, dato che ha ricevuto l'informazione erronea dopo essersi assentata
per il corso di tedesco in __________, ragione per la quale non ha intrapreso
alcuna disposizione in seguito e non ha perciò subito nessun danno.” (Doc.
17-18)
Il provvedimento del 30
agosto 2019 è stato confermato con decisione su opposizione del 13 marzo 2020
(cfr. doc. A; consid. 1.3.).
2.7
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva che l’iscrizione in disoccupazione
dell’assicurata del 19 aprile 2018 a decorrere dal 1° maggio 2018 è stata
annullata il 24 maggio 2018 con effetto dal 1° giugno 2018 (cfr. consid. 2.6.).
Dopo il soggiorno in __________
da inizio giugno a circa fine agosto 2018, la ricorrente si è annunciata
nuovamente per il collocamento il 1° settembre 2018. Un termine quadro per la
riscossione di prestazioni è stato aperto a suo favore da lunedì 3 settembre
2018.
al 2 settembre 2020 (cfr. consid. 2.6.).
Il __________ 2019 la
medesima ha compiuto 55 anni.
Ai sensi dell’art. 27 cpv.
2.
lett. c LADI l’assicurato che ha compiuto 55 anni ha diritto a 520 indennità
giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di
22.
mesi (cfr. consid. 2.4.).
La SECO nella Prassi LADI
ID p.to C90 ha precisato che ciò vale anche nel caso in cui l’assicurato compia
55.
anni durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (cfr.
consid. 2.5.).
L’insorgente, nel termine
quadro per il periodo di contribuzione di due anni (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI;
consid. 2.3.), e meglio dal 3 settembre 2016 al 2 settembre 2018, ha lavorato
per la __________ per 12 mesi (dal 1° maggio 2017 al 30 aprile 2018) e per la __________
per 7 mesi e 29 giorni (dal 1° luglio 2015 al 30 aprile 2017) per complessivi
19.
mesi e 29 giorni (cfr. consid. 1.1.; 2.6.).
Pertanto l’assicurata non
adempie la condizione del periodo di contribuzione di 22 mesi almeno.
Ne discende che in linea
di principio non può esserle riconosciuto il diritto a 520 indennità giornaliere
di disoccupazione.
2.8
La parte ricorrente ha fatto
valere, in buona sostanza, che prima della sua partenza per __________ a inizio
giugno 2018 nessuno l’avrebbe resa attenta in merito al fatto che con la
chiusura del suo caso di disoccupazione e la relativa riapertura a fine
agosto/settembre 2018 il suo periodo di contribuzione sarebbe sceso sotto i 22
mesi con la conseguenza che al compimento dei 55 anni, nel marzo 2019, non
avrebbe più potuto avere diritto ai 120 giorni di indennità supplementari (cfr.
doc. G; I; consid. 1.2; 1.4.).
L’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha,
inoltre, il seguente tenore:
"
1Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle
singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad
informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito
ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei
confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o
adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose,
il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne
la tariffa.
3Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti
possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa
immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in
particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale
e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e
individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene
fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (su
questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid.
3.2.; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1.,
pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del
9.
maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre
2005.
consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und
Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,
"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und
Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.
Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.
524.
seg. (527)).
In materia di assicurazione
contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli
miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più
limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.
DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato
generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in SZS 2003 pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR
2006.
ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA,
va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. STF
8C_127/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 10 pag. 277; DLA 2007
pag. 193 segg.).
La
consulenza rispettivamente le informazioni riguardano i fatti che la persona
interessata deve conoscere alfine di poter correttamente dar seguito ai propri
obblighi e far valere i propri diritti nei confronti di un assicuratore in un
caso concreto. L'obbligo di consulenza non si estende tuttavia solamente ai
fatti determinanti, ma anche alle circostanze di natura giuridica (cfr. STF
8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.).
Quest'obbligo
concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le
informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima
dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di
carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico.
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr.
STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2. = SVR 2018 IV Nr. 70 pag. 225;
STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2.; DLA 2007 pag. 193 segg.; FF
1999.
IV 3953).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 192/04 del 14
settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto
inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione
della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato
all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio
regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per
poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati
devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il
diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento
avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza
non permetteva di collocarlo.
Il
TF ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In
caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
un’altra sentenza C 157/05 del 28 ottobre 2005 la nostra Massima Istanza ha
deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al
corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del
versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare
l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione
analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era
socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio
senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per
la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era
minacciato. Il TF ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a
un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della
buona fede dell’assicurato erano adempiuti.
Il
ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il
diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente,
accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se
l’assicurato, nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o
meno immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio
gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.
In proposito cfr. pure STF
8C_127/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 10 pag. 277.
Per contro in una sentenza C 9/05 del 21 dicembre 2005 il TF si è chinato sul caso di un assicurato che dopo
essersi licenziato dal suo ultimo posto di lavoro ha iniziato nel mese di
settembre 2002 un’attività indipendente, percependo a tale fine il capitale di
libero passaggio del secondo pilastro. Il 19 maggio 2003 egli si è iscritto in
disoccupazione. La Cassa ha trasmesso all’Ufficio del lavoro la fattispecie per
decisione. Tramite un formulario compilato dall’assicurato nel mese di
settembre 2003 l’Ufficio del lavoro è stato informato, da un lato, che se lo
stesso avesse reperito un impiego, avrebbe interrotto immediatamente la sua
attività indipendente. Dall’altro, che l’assicurato, mediante la sua attività,
voleva comunque raggiungere economicamente e imprenditorialmente
l’indipendenza, ciò che implicava un elemento di durata.
L’Alta Corte ha deciso che
l’Ufficio del lavoro, in simili condizioni, ha a ragione negato il diritto alle
indennità di disoccupazione da maggio 2003.
L’amministrazione, solo dopo
aver ottenuto, nel mese di settembre 2003, queste indicazioni, era in grado di
farsi un quadro della situazione professionale dell’assicurato.
Pertanto in quel caso
non si trattava di un comportamento futuro dell’assicurato, bensì dell’attività
indipendente esercitata fino a quel momento. Non era, quindi, possibile per
l’amministrazione invitare l’assicurato ai sensi dell’art. 27 LPGA a riflettere
su un’azione progettata che minacciava il diritto alle prestazioni.
Quest’ultima sentenza si
distingue dalla DTF 131 V 472 e dalla STF C 157/05 del 28 ottobre 2005.
Nelle
due sentenze appena menzionate l’art. 27 LPGA ha trovato applicazione, perché
un avviso, al momento dell’iscrizione in disoccupazione, da parte dell’autorità
- ossia dell’URC nella DTF 131 V 472 e dell’URC e della Cassa nella sentenza C 157/05 del 28 ottobre 2005 - circa il fatto che un determinato comportamento
futuro o comunque modificabile comprometteva il diritto a prestazioni della
disoccupazione poteva essere dato e avrebbe potuto fare riflettere l’assicurato
se attuare il proprio progetto o invece mantenere una determinata situazione.
Nel
caso deciso con STF C 9/05 del 21 dicembre 2005, per contro, al momento
dell’iscrizione la Cassa non era al corrente di alcuni elementi, per cui non
avrebbe potuto in ogni caso rendere attento l’assicurato sui rischi in cui incorreva.
Infatti l’Ufficio del lavoro interpellato dalla Cassa ha dovuto procedere a
degli accertamenti per poter decidere in merito al suo diritto alle indennità
di disoccupazione. L’Ufficio competente per emettere il relativo provvedimento
si è basato su un periodo ormai trascorso, il che non permetteva di dare
seguito all’obbligo di fornire consulenza di cui all’art. 27 LPGA. Per
l’assicurato un eventuale avviso era a quel momento irrilevante, non potendo
più modificare la situazione a cui era confrontato nei mesi precedenti la
decisione.
2.9
L’Alta
Corte, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133
V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, del resto,
stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può
riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da
pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di
informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.
Dall’art.
27.
LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa,
occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione
nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da
cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.
Al
riguardo giova evidenziare che in una sentenza 8C_455/2008 del 24 ottobre 2008
consid. 3.2. l’Alta Corte ha stabilito che dall’art. 27 LPGA non può essere
dedotto l’obbligo per l’amministrazione di dare a un assicurato l’occasione di
modificare la propria situazione, se alla luce delle circostanze del caso
concreto non adempie una delle condizioni che danno diritto all’indennità di
disoccupazione. Pertanto in quel caso di specie è stato deciso che
l’amministrazione non aveva violato l’art. 27 LPGA non attirando l’attenzione
dell’assicurato sul fatto che una disponibilità del 10% era insufficiente per
riconoscergli il diritto all’indennità di disoccupazione. Il TF ha precisato
che la soluzione opposta condurrebbe a degli abusi, incitando gli assicurati ad
aumentare fittiziamente il proprio grado di disponibilità in modo contrario
alla situazione reale.
In
una sentenza 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017 il TF, confermando un giudizio di
questo Tribunale di inidoneità al collocamento di un assicurato impegnato in
una propria attività lavorativa indipendente, ha poi ricordato che per prassi
costante sulla base dell'art. 27 LPGA (informazione e consulenza) gli organi
delle singole assicurazioni sociali non sono tenuti a incitare o a fare in modo
che l'assicurato abbia a modificare il suo comportamento personale o
professionale al fine di ottenere prestazioni, o, le maggiori indennità
possibili.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_866/2018 del 2 maggio 2019.
2.10
In concreto per quanto attiene
al diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 cpv. 1 LPGA da parte degli
organi dell'assicurazione contro la disoccupazione va osservato che è vero che
al momento dell’annuncio per il collocamento nell’aprile 2018 l’assicurata ha
ricevuto dall’URC l’opuscolo “indicazioni generali d’iscrizione all’Ufficio
regionale di collocamento” e che nel “Modulo – Informazioni integrative per la
registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)” firmato dalla stessa
il 22 aprile 2018 al p.to 9 “Informazioni utili” è stato segnalato che “sul
sito internet www.area-lavoro.ch, sono
disponibili tutti gli opuscoli (Info-Service) editi dalla SECO per le persone
disoccupate” (cfr. atti della Sezione del lavoro: doc. XIV3).
È altrettanto vero,
tuttavia, che l’opuscolo consegnato e quelli indicati dall’amministrazione non
forniscono informazioni particolari circa il rapporto tra l’età e il periodo di
contribuzione, da un lato, e il numero di indennità di disoccupazione, dall’altro,
ad eccezione dell’”Un opuscolo per i disoccupati – disoccupazione” che però al
p.to 7 riporta una tabellina con i periodi di contribuzione, l’età e il
rispettivo numero di indennità di diritto ma senza specificare che, anche qualora
vengano compiuti 55 anni durante il termine quadro per la riscossione delle
prestazioni, all’assicurato, che può comprovare 22 mesi di contribuzione, il numero
massimo di indennità giornaliere viene adeguato (a 520) già dall’inizio del
periodo di controllo in cui si verifica l’evento (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv
/it/home/ service/publikationen/broschueren.html).
In ogni caso nella
presente fattispecie decisivo risulta il fatto che, nonostante gli organi di
esecuzione della LADI, in particolare l’URC (al quale l’assicurata si era
rivolta già il 17 aprile 2018 e con cui ha avuto segnatamente due colloqui di
consulenza il 24 aprile e il 24 maggio 2018; cfr. consid. 2.6.) e la Sezione del
lavoro (che ha trattato il caso per quanto riguardava il soggiorno a __________
dal profilo dell’idoneità al collocamento), ma anche la Cassa, alla quale sono
state inviate copie della decisione dell’8 maggio 2018 con cui la Sezione del
lavoro ha ritenuto l’insorgente inidonea al collocamento, nonché della
“Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 24 maggio 2018 (cfr. doc. 40; atti
URC: doc. XI2; consid. 2.6.), fossero al corrente che l’assicurata dal 4 giugno
al 24 agosto 2018 avrebbe frequentato un corso di tedesco a __________, non
l’hanno resa attenta circa il fatto che ciò avrebbe pregiudicato il suo diritto
alle indennità di disoccupazione, nel senso che il soggiorno all’estero avrebbe
comportato una diminuzione del periodo di contribuzione al di sotto dei 22
mesi, necessari, invece, per beneficiare di 120 indennità in più (da 400 a 520
in totale) al compimento dei 55 anni nel marzo 2019.
È vero che la questione
del numero di indennità giornaliere è piuttosto di competenza della Cassa (cfr.
art. 19a OADI; 81; 85 LADI). Tuttavia in casu l’URC e/o la Sezione del lavoro
nemmeno hanno consigliato alla ricorrente di chiedere ragguagli alla Cassa su
questo specifico aspetto.
In proposito va ricordato
che l’art. 27 cpv. 2 LPGA implica il dovere di informare in merito ai fatti che
la persona a cui occorre consulenza deve conoscere per poter correttamente
adempiere i propri doveri ed esercitare i propri diritti in una situazione
concreta nei confronti dell’assicuratore. Il dovere di informazione si estende
peraltro non soltanto alle circostanze di fatto determinanti, bensì anche alle
questioni giuridiche (cfr. STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 5.1.).
Lo scopo dell’art. 27 cpv. 2 LPGA è quello di consentire agli assicurati di
adottare un comportamento i cui effetti giuridici concordano con le esigenze
poste dal legislatore affinché si realizzi il diritto alla prestazione (cfr.
STF C 44/05 del 19 maggio 2006 consid. 3.3.; STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018
consid. 3.3.).
L’omissione da parte degli organi LADI di delucidare l’assicurata
circa le conseguenze, dal profilo del numero di indennità di disoccupazione
spettantile, connesse al soggiorno a __________ da inizio giugno a fine agosto
2018.
è contraria a quanto contemplato dall’art. 27 cpv. 2 LPGA.
In relazione a quanto
asserito dalla SECO, ossia che l’assicurata, avendo esposto nello scritto
dell’8 maggio 2018 alla Sezione del lavoro che "partire dopo qualche mese
mi avrebbe facilitato a livello finanziario in quanto avrei ricevuto le
indennità di disoccupazione, ma mi avrebbe pesantemente danneggiato dal momento
che negli ultimi due anni la mia attività lavorativa sarebbe scesa sotto i 18
mesi su 24" (cfr. doc. D), ha dimostrato di essere cosciente di come il
numero di mesi della sua attività lavorativa nei due anni precedenti alla sua
disoccupazione avrebbe influenzato il suo diritto alle indennità di
disoccupazione (cfr. doc. 17-18; consid. 2.6.), va osservato che proprio perché
ha fatto riferimento al rapporto tra i mesi di contribuzione e il diritto alle
indennità di disoccupazione andava chiarito se fosse consapevole delle
ripercussioni da questo profilo del soggiorno in __________.
Inoltre corrisponde alla
realtà che, come sottolineato dalla SECO, non vige alcun obbligo esplicito di
prevenire persone a cavallo dei 55 anni di età sulle conseguenze di assenze
all’estero sul numero delle indennità (cfr. doc. 17-18; consid. 2.6.). Il
diritto all’informazione e alla consulenza di cui all’art. 27 LPGA non riguarda
soltanto le circostanze che per legge devono essere comunicate agli assicurati,
bensì anche quelle che si rivelano determinanti in un caso specifico per dar
seguito ai propri obblighi e far valere i propri diritti (cfr. consid. 2.8.9.
Guy Longchamp, in
Commentaire romand, ad art. 27 N. 26 enuncia d’altronde che:
" L’obligation de conseiller inclut le devoir de contrôler les
prestations en cours afin que la personne puisse se prémunir contre une
réduction ou une cessation des prestations. Cela vaut en particulier dans le
domaine de l’assurance-chômage”.
2.11
La
violazione del dovere di informazione e consulenza non implica automaticamente
che all’assicurato vada riconosciuto il diritto alle indennità di
disoccupazione (cfr. STF C 301/05 dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.2.).
La
violazione dell’art. 27 LPGA va equiparata, secondo il TF, al rilascio di
un’informazione errata (cfr. STF 8C_741/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 3.3.; STF
9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 2.1.; STF 8C_369/2015 del 14 luglio
2015; consid. 3.2.; STF 8C_652/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 5.1.; DTF 131 V
472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005
consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi
in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare
in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag.
127).
Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost.,
che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie
promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di
discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti,
precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
1.
l'autorità
deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone
determinate;
2.
l'autorità
ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3.
l'assicurato
non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione
ricevuta;
4.
l'informazione
errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che
gli è pregiudizievole;
5.
la
legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.
(cfr. STF 9C_296/2020 del 4
settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in
DLA 2019 N. 4 pag. 97; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF
8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio
2009.
consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04
del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2;
STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la
giurisprudenza ivi citata).
Esaminando la condizione
secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare
un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio occorre
verificare che l’informazione sia stata causale per il comportamento dell’assicurato.
Esiste un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e l’agire
dell’assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale informazione
l’assicurato si sarebbe comportato differentemente (cfr. STF C 344/00 del 6
settembre 2001 consid. 3.bb; STF 8C_804/2010 del 76 febbraio 2011 consid. 7.1.).
Tale presupposto è stato
riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002,
relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato
che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva
ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità
giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare.
L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto
da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo
la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e
dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la
ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe
potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento
del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai
sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata
quindi tutelata.
L’Alta Corte non ha, invece,
considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25
ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto
un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le
indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa
indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la
propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui
avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe
quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata.
L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata
informazione da parte dell’autorità.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4.).
2.12
Nel caso di specie
relativamente alla condizione secondo cui “l'informazione errata ha indotto
l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è
pregiudizievole” il TCA evidenzia, da una parte, che l’assicurata, in
occasione dell’incontro del 25
ottobre 2019 con la Cassa, ha affermato
che, se avesse ricevuto l’informazione corretta, sarebbe partita per la
Germania, ma avrebbe ridotto a un mese a tempo pieno la frequenza scolastica
(cfr. doc. 27; consid. 2.6.).
Dall’altra, questo
Tribunale osserva, però, che la __________ di __________ ha confermato alla
ricorrente l’scrizione al soggiorno linguistico a __________ da inizio giugno a
fine agosto 2018 già il 22 marzo 2018 (cfr. allegato a doc. C; consid. 2.6.) e
che il soggiorno a __________ ha avuto un costo di fr. 10'000.-- (cfr. doc. G
pag. 4 ; consid. 1.2.).
In simili condizioni, al
fine di stabilire se tra la decisione di concretizzare il soggiorno linguistico
in __________ da giugno a ad agosto 2018 e la mancata informazione circa le
ripercussioni dello stesso sul periodo di contribuzione e quindi sul numero di
indennità di disoccupazione al compimento dei 55 anni vi sia un nesso di
casualità, occorre verificare la possibilità sussistente per l’insorgente di
annullare, posticipare o ridurre il periodo di soggiorno a __________ senza subire
una perdita finanziaria oppure facendo fronte a un’esigua perdita economica
(cfr. DTF 131 V 472 citata al consid. 2.8.).
In caso di risposta
affermativa, la buona fede dell’assicurata deve essere tutelata. Alla stessa
andranno di conseguenza riconosciute 120 indennità ulteriori a decorrere dal
compimento dei 55 anni.
Nell’ipotesi negativa
andrà invece appurato, applicando il criterio della verosimiglianza
preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.
STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018
del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.;
STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio
2017.
consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid.
5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011
consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag.
181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),
se l’insorgente era comunque disposta - pur di garantirsi la possibilità di
beneficiare di 120 indennità in più al compimento dei 55 anni se ancora in disoccupazione
- ad accollarsi il costo complessivo di fr. 10'000.-- anche usufruendo solo
parzialmente della controprestazione relativa al soggiorno.
Anche in tal caso la
medesima avrà diritto alla protezione della sua buona fede e pertanto a
complessive 520 indennità di disoccupazione.
Per completezza giova
rilevare che da quanto indicato dal capogruppo dei consulenti del personale, __________,
in occasione del colloquio del 23 luglio 2019, e meglio che “a seguito della
nostra verifica con la cassa di disoccupazione risulta che l’assicurata con il
compimento dei 55 anni passa da 400 indennità a 520” (cfr. doc. 145), la
ricorrente non può trarre alcunché a proprio vantaggio.
In effetti tale
affermazione è stata in ogni caso formulata successivamente al soggiorno in __________,
per cui non ha indotto l’assicurata ad adottare alcun comportamento o omissione
non reversibile senza pregiudizio.
2.13
Alla luce di tutto quanto
esposto, nell’evenienza concreta si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione del 13 marzo
2020.
e il rinvio degli atti alla Cassa per procedere a un complemento
istruttorio come indicato al consid. 2.12. e determinare nuovamente il numero
di indennità di disoccupazione spettanti alla ricorrente.
2.14
Vincente in causa,
l’insorgente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’800.--
a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 61 lett. g
LPGA; 30 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione del 13 marzo 2020 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Cassa affinché proceda a un complemento istruttorio
come indicato al consid. 2.12. e decida nuovamente in merito al numero di
indennità giornaliere di disoccupazione spettanti alla ricorrente.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà
all’assicurata fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti