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Decisione

38.2020.26

Cassa negato modifica n° ID da 400 a 520 al compimento dei 55 anni. Nel TQ di contrib. non raggiunto 22 mesi di contrib. Effett. nei 2 anni prec.:19 mesi e 29 gg. Cassa però non informato che corso lingue all'estero avrebbe avuto consegu. su n° ID. Violato art.27 cpv.2 LPGA. Rinvio per esame BF

21 dicembre 2020Italiano58 min

riguardo cfr. pure STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1.; STFA C 147/03

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2020.26

rs

Lugano

21 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 8 maggio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 13 marzo 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con

decisione del 30 agosto 2019 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha respinto la

richiesta di RI 1, nata il __________ 1964, di modificare il numero di

indennità di disoccupazione a lei spettanti da 400 a 520 a far tempo dal mese

di marzo 2019, ossia al compimento dei 55 anni, in quanto, siccome nei due anni

precedenti l’iscrizione in disoccupazione del 3 settembre 2018 (dal 3 settembre

2016 al 2 settembre 2018) aveva lavorato per la __________ per 12 mesi (dal 1°

maggio 2017 al 30 aprile 2018) e per la __________ per 7 mesi e 29 giorni (dal

1° luglio 2015 al 30 aprile 2017) per complessivi 19 mesi e 29 giorni, il suo

periodo di contribuzione non raggiungeva i 22 mesi (cfr. doc. F=162).

1.2. Il 26 settembre 2019

l’assicurata ha interposto personalmente opposizione contro il provvedimento

del 30 agosto 2019, rilevando:

" (…) fino

alla mia partenza (n.d.r.: per __________ a inizio giugno 2018) nessuno

mi ha mai reso attenta sul fatto che scendere sotto i 22 mesi raggiunti i 55

anni avrei perso anche il diritto a 120 giorni di indennità supplementari e

questo sapendo bene che mi trovavo a cavallo dei 54-55 anni!

(…).

23.07.2019 1° appuntamento con collocatore

(__________ in sostituzione del Sig. __________)

Viene rivista la mia situazione ed esprimo

la mia disponibilità a frequentare corsi e/o stage anche fuori dal Canton

Ticino per migliorare il mio tedesco che a questo punto è un livello BI (buono

ma non abbastanza per poter ottenere non un lavoro ma almeno un colloquio

conoscitivo). Riapriamo il discorso di __________, inoltre comunico che in

gennaio sono interessata ad iscrivermi ai corsi __________ (in 6 mesi potrei

ottenere un attestato quale assistente in gestione stabili locativi ed

eventualmente assistente in contabilità immobiliare). Il Sig. __________ mi

comunica che è molto difficile riuscire a tornare a __________ ma si

potrebbe tentare. Durante questo incontro riferisco di aver trovato una

direttiva della SECO (della quale nessuna mi aveva mai informata) dove viene

indicato che avendo compiuto 55 anni le mie indennità sarebbero passate da 400

a 520 giorni. Sul rapporto di colloquio e dopo verifica viene scritto "a

seguito della verifica con la cassa disoccupazione risulta che l'assicurata con

il compimento dei 55 anni passa da 400 indennità a 520”.

(…).

30.08.2019 ricevo la decisione che in applicazione delle

disposizioni la mia richiesta di modifica delle indennità è respinta.

Motivazione: sono stata assente per un soggiorno di studio e quindi chiudendo

la mia pratica a fine maggio e riaprendola a settembre nei due anni precedenti

non ho lavorato 22 mesi ma solo 19 mesi e 29 giorni.

(…).

Se non avessi fatto nulla e mi fossi iscritta normalmente alla

disoccupazione nel maggio 2018, avrei avuto i miei 400 giorni di indennità a

cui si sarebbero aggiunti i 120 giorni al mio 55. compleanno. Visto che ho

ritenuto necessario andare a __________ per conto mio, dato che secondo due

consulenti non c'era la possibilità da parte vostra di andarci con il supporto

della disoccupazione, ho iniziato i 400 giorni a settembre 2018 e mi sono

quindi ritrovata al compimento del mio 55. compleanno con solo 19 mesi e 29

giorni precedenti al mio ultimo rapporto di lavoro, quindi con 120 giorni di

indennità in meno. Stranamente, il poter andare o meno a __________, è dipeso

solo dalla volontà o meno del collocatore di turno di volersi veramente

interessare al mio caso. Da parte mia, ho investito 2'000 fr. per il corso di

tedesco dal 2017 al 2018 e poi altri 10’000 fr. per il corso a __________.

Quindi, il mio essere proattiva e impegnata a volermi effettivamente

riqualificare per rientrare nel mondo del lavoro mi ha penalizzato. Se ci fosse

stato un altro tipo di supporto, avrei fatto il corso a __________ durante

l'estate 2019 e adesso potrei rispondere meglio agli annunci di lavoro (La

ditta __________ a __________ mi avrebbe assunto volentieri malgrado la mia

età, ma solo avendo anche un B2 praticato!). Comunque, mi sono già annunciata

alla __________ per il corso di assistente immobiliare dal gennaio 2020 (corso

serale della durata di ca. 6 mesi) e continuerò la scuola per ottenere un B2 in

tedesco (sempre serale). Ho avuto occasione di parlare con delle persone che

lavorano presso delle immobiliari e non escludo la possibilità di poter fare

degli stage. (…)” (Doc. G)

1.3. Con decisione su opposizione

del 13 marzo 2020 la Cassa, che nel gennaio 2020 ha interpellato la Segreteria

di Stato dell’economia (SECO; cfr. doc. 16), ha confermato il proprio

provvedimento del 30 agosto 2019, precisando:

" (…)

4. Secondo l'art. 27 LPGA gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali sono

tenuti a informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. ln

particolare per l'amministrazione la norma sancisce al cpv. 1 un dovere di

carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni, nei

confronti di una cerchia indeterminata di persone che deve avvenire in maniera

regolare e d'ufficio, ad esempio consegnando degli opuscoli informativi,

direttive inserzioni internet; oltre all'obbligo per gli assicurati di

partecipare on-line al corso Diritti & Doveri, ricevendo dall'URC l'info

service, ed infine potendo visionare tutte le direttive, Audit letters, leggi,

che sono pubbliche e pubblicate on-line.

(…).

Nello specifico l'informazione fornita dal

consulente URC nel mese dj luglio 2019, in occasione del colloquio di

consulenza, dunque quasi 1 anno dopo l'annuncio del 3.9.2018, seppure

inizialmente errata ma che è stata immediatamente corretta dalla Cassa con

tempestiva comunicazione all'assicurata, e successivamente formalizzata con la

decisione qui avversata, non può tuttavia consentire all’assicurata di trarre

un vantaggio cui avrebbe potuto pretendere in virtù del principio della buona

fede. ln particolare si sottolinea come l'assicurata ha ricevuto questa

informazione erronea dopo essersi assentata per il corso di tedesco in __________,

non ha quindi intrapreso una misura in seguito e non ha quindi subito un danno.

(…)” (Doc. A)

1.4. Contro

la decisione su opposizione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1 e dalla MLaw

__________, l’8 maggio 2020 ha inoltrato un tempestivo (considerata la sospensione

dei termini dal 19 marzo al 21 aprile 2020 decretata in tempo di emergenza

epidemiologica da COVID-19; cfr. Decreto esecutivo concernente l’operato

procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità

giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da

COVID-19 emesso il 20 marzo 2020 dal Consiglio di Stato della Repubblica e

Cantone Ticino; Ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili

e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei

termini) in relazione al coronavirus (COVID-19) emanata il 20 marzo 2020 dal Consiglio

federale) ricorso al TCA, nel quale ha chiesto il riconoscimento di 520

indennità giornaliere a seguito del compimento dei 55 anni nel mese di marzo

2019.

A

sostegno della propria pretesa ricorsuale la parte ricorrente ha invocato, da

un lato, la violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, in quanto né la Cassa né la

Sezione del lavoro hanno informato l’assicurata delle conseguenze del suo

soggiorno linguistico a __________ da giugno ad agosto 2018 sul diritto a

indennità giornaliere dopo il compimento del 55esimo anno di età. Dall’altro,

l’adempimento delle condizioni per la tutela della sua buona fede.

Al

riguardo i patrocinatori dell’insorgente hanno addotto:

" (…) È chiaro che le circostanze particolari del caso

avrebbero presupposto un'informazione più esaustiva da parte dell'assicuratore.

La situazione della signora RI 1 non è infatti lineare: ha pagato il suo

contributo alla cassa di disoccupazione per tutta una vita di lavoro, di sua

spontanea iniziativa è partita per __________ convinta che questo l'avrebbe

privilegiata nella ricerca di un impiego, e non ostacolata nel suo diritto ad

indennità, ed ha compiuto 55 anni nel corso di procedura.

Non si può esigere da un assicurato che

entri a tal punto nei meandri del complesso e articolato diritto delle

assicurazioni sociali da prevedere da solo l'influsso che decisioni presenti

possono avere su fattispecie non ancora adempiute e di conseguenza su tematiche

giuridiche future.

Particolarmente rilevante è infatti anche

la distanza di più di un anno tra la decisione di partire per il soggiorno

linguistico a __________ e il compimento del 55esimo anno d'età della signora RI

1. Trattasi dunque di una proiezione giuridica nella quale l'assicurata doveva

senz'altro essere aiutata a selezionare le giuste informazioni.

Si può pertanto procedere all'analisi delle

singole condizioni presupposte nel caso:

a. La Cassa non è

intervenuta nella situazione concreta summenzionata nei confronti della

determinata persona della signora RI 1, malgrado fosse compito suo illustrarle

le conseguenze della sua iscrizione al corso di lingue a __________, non

potendo lei da sola capirne la portata.

b. Era senz'altro

nelle competenze della Cassa informare la signora RI 1 sulle conseguenze della

sua partenza a __________ sul suo diritto ad indennità giornaliere. Trattasi di

analisi giuridiche che gli competono (art. 81 cpv. 1 lett. a LADI in relazione

all'art. 19 cpv. 1 OADI).

c. La signora

RI 1 non ha avuto conoscenza del contenuto dell'informazione omessa e

l'informazione non era affatto evidente.

Rilevante in tal senso è il desiderio della

signora RI 1, espresso più volte e sin dal suo primo contatto con la Sezione

Lavoro (ancora prima della fine del suo rapporto di lavoro) di ricevere

consulenza in merito alla sua scelta di svolgere un corso di lingue a __________

da giugno ad agosto 2018, in risposta, è stata informata della possibilità di

essere dichiarata inidonea al collocamento per questo periodo di tempo, nessuno

ha mai però accennato alle conseguenze che questo avrebbe avuto sul suo diritto

a 520 indennità giornaliere dopo i 55 anni. Così come si rileva dalla

documentazione allegata, questa informazione è stata evidentemente sempre

sottaciuta.

Prove: Documenti:

doc. l: scambio email iniziale del 17 aprile 2018;

doc. L: rapporto colloqui 24 aprile 2018 e

24

maggio 2018;

Anche le osservazioni del 7 maggio 2018

testimoniano l'ignoranza dell'assicurata in materia.

La signora RI 1 espone in tale scritto che

è partita per __________ dal mese di giugno al mese di agosto 2018 e non più

tardi, perché l'URC le ha indicato che altrimenti sarebbe scesa sotto i 18 mesi

di contributi su 24, richiesti legalmente per avere diritto a 400 indennità

giornaliere. Nessun riferimento ai 22 mesi su 24 da 55 anni. A ben vedere, ciò

significa proprio che le sono state date informazioni incomplete. Segnalandole

che i mesi da lei scelti per il corso di tedesco erano idonei a mantenere le 400

indennità previste per i suoi 54 anni, omettendo però di informarla

sull'inadeguatezza di tale periodo in seguito al compimento dei 55 anni, la

Cassa, a conoscenza della situazione, non ha mai fatto nulla per ovviare

l'evidente lacuna nozionistica che stava traendo in errore l'assicurata.

ln tal modo la signora RI 1 è stata

convinta proprio dalle assicurazioni a partire in giugno, quando sarebbe stato

più idoneo convincerla a partire in maggio, per un periodo più breve e senza

chiudere il caso, al fine di mantenere i 22 mesi di contributi su 24.

Prove: Documenti:

doc. D: osservazioni della signora RI 1 del 7 maggio 2018;

Come rilevato precedentemente, a causa

della non linearità della fattispecie negli anni, l'informazione non era

affatto evidente.

A comprova di questo, va anche il fatto

notare che l'URC non ha pensato di informare la signora RI 1 sulle conseguenze

del periodo scelto per il suo corso di tedesco e che, come indicato anche nella

decisione su opposizione qui impugnata, a primo acchito, il consulente della

signora RI 1 l'ha informata erroneamente che avrebbe avuto diritto a 520

indennità giornaliere.

Se nemmeno i professionisti del settore

sono riusciti a vedere il quadro giuridico completo — fosse anche per mancanza

dl cura nel trattare il caso — non si può di certo esigere che l'informazione

poteva invece essere evidente per la signora RI 1 che non possedeva alcuna

cognizione di causa.

d. Come indicato in

precedenza, a causa dell'inadeguatezza delle informazioni (non) ricevute, la

signora RI 1 ha deciso di partire per il suo corso di tedesco da giugno, fatto

oggi non reversibile.

e. Dal 2018 non è

intervenuta alcuna modifica del quadro giuridico.

Come da lei indicato nell'interrogatorio

del 25 ottobre 2019 richiesto dalla Cassa, se fosse stata a conoscenza fin da

subito di tale informazione, la signora RI 1 avrebbe potuto frequentare il

corso di tedesco per esempio solamente per il mese di maggio, ma con una

frequenza più intensa (lezioni private anziché di gruppo, più ore a settimana,

ecc.).

Prove: Documenti:

doc. H: verbale d'interrogatorio del 25 ottobre 2019;

ln conclusione, tutte le condizioni atte a

definire l'informazione erronea o la mancata informazione che possono portare

le autorità a consentire un vantaggio altrimenti non pretendibile, sono nella

fattispecie adempiute. (…)” (Doc. I)

1.5. In

risposta la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di

cui di dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. Dopo

esserle stata concessa una proroga al fine di produrre eventuali altri mezzi di

prova (cfr. doc. V; VI), la parte ricorrente, il 22 giugno 2020, ha comunicato

che “non riteniamo dovere presentare ulteriori mezzi di prova oltre a quelli

già in vostro possesso, né riteniamo sia necessario allestire una replica

spontanea avendo già esposto esaurientemente la fattispecie e il quadro

giuridico in precedente sede” (cfr. doc. VII).

1.7. Il

TCA, il 12 ottobre 2020, ha inviato il doc. VII alla Cassa per conoscenza e le

ha chiesto di produrre copia della “Domanda d’indennità di disoccupazione”

compilata dalla ricorrente a fine aprile 2018 (cfr. doc. VIII).

L’amministrazione,

il 16 ottobre 2020, ha trasmesso il documento richiesto datato 7 maggio 2018

(cfr. doc. XII+1).

1.8. Questo Tribunale ha altresì

richiamato l’incarto completo riguardante l’insorgente dall’Ufficio regionale

di collocamento di __________, rispettivamente dalla Sezione del lavoro (cfr.

doc. X; IX), i quali vi hanno provveduto il 14 ottobre 2020 e il 2 novembre

2020 (cfr. doc. XI+1-368; XIII; XIV+1-11).

La parte ricorrente ha

consultato gli atti il 12 novembre 2020 (cfr. doc. XV), mentre la Cassa il 17

novembre 2020 (cfr. doc. XVI).

1.9. Il 19 novembre 2020 la Cassa

si è riconfermata integralmente con quanto esposto nella risposta di causa,

precisando di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. XVII).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se correttamente o meno la Cassa abbia stabilito con

decisione del 30 agosto 2019, confermata dalla decisione su opposizione del 13

marzo 2020 (cfr. consid. 1.1.; 1.3.), che la ricorrente ha diritto a 400

indennità di disoccupazione, anziché 520 come invece chiesto dall’assicurata.

2.2. Un

assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha

compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione

(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo

l'art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro

il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi

un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art.

2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi

all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.

10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per

il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre

1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo

di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando

l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine

quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi

(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

2.3. L’art.

9 cpv. 1 LADI enuncia che per la riscossione della prestazione e per il

periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente

legge non disponga altrimenti. Giusta il cpv. 2 il termine quadro per la

riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i

presupposti per il diritto alla prestazione.

Il cpv. 3 prevede che

il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di

tale giorno.

Questa Corte evidenzia che

Fatti

i termini quadro una volta stabiliti sono definitivi e non possono essere

modificati.

Con

giudizio pubblicato in DTF 126 V 368 = DLA 2001 pag. 220, il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha, ad

esempio, stabilito che se un assicurato percepisce l'indennità di

disoccupazione sulla base dell'art. 29 cpv. 1 LADI, la successiva

realizzazione, completa o parziale, delle pretese di salario o di risarcimento,

la cui esistenza o il cui soddisfacimento erano dubbi, non comporta mai un

differimento dell'inizio del termine quadro.

Sul

carattere definitivo dei termini quadro dopo che sono stati stabiliti la nostra

Massima Istanza, nella sentenza appena citata, ha, in particolare, osservato

che il termine quadro per la riscossione di prestazioni delimita la pretesa di

un assicurato dal profilo temporale e fissa una volta per tutte il lasso di

tempo determinante per la durata e l’entità delle prestazioni.

In

un'altra decisione pubblicata in DTF 127 V 475, il TFA ha confermato la propria

giurisprudenza ed ha precisato che l'inizio del termine quadro per la

riscossione della prestazione inizialmente fissato fa stato salvo laddove

risulti in seguito, dal profilo del riesame o della revisione processuale, che

le indennità di disoccupazione erano state riconosciute e versate indebitamente

in quanto uno o più presupposti del diritto non erano adempiuti. Ciò vale ad

esempio per l'idoneità al collocamento (pure in applicazione dell'art. 15 cpv.

3 OADI), ma non, invece, per quanto attiene al riconoscimento di indennità di

disoccupazione giusta l'art. 29 cpv. 1 LADI (cfr. DTF 123 V 368).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1.; STFA C 147/03

del 16 ottobre 2003; STFA C 265/02 del 26 maggio 2003; STFA C 224/03 del 1°

marzo 2004.

In

una sentenza C 224/03 del 1° marzo 2004 l'Alta Corte è stata chiamata ad

esaminare il caso di un assicurato che nel luglio del 2002 si è iscritto per il

collocamento a partire dal 1° agosto 2002 e che ha conseguito un guadagno

intermedio, esercitando un'attività temporanea nel periodo dal 22 luglio al 27

settembre 2002. L'assicurato durante il mese di settembre 2002 si è disiscritto

dalla disoccupazione e si è nuovamente annunciato alla fine di quel mese.

Il

TFA ha stabilito che il termine quadro per il periodo di riscossione andava

aperto il 1° agosto 2002 (al momento in cui tutte le condizioni ex art. 8 LADI

per avere diritto a prestazioni LADI erano adempiute) e non il 1° ottobre 2001,

come fissato dalla Cassa. Di conseguenza il guadagno assicurato ammontava a fr.

5'047.-- come preteso dall'assicurato e non a fr. 4'715.-- come stabilito

dall'amministrazione.

Al

riguardo l'Alta Corte ha precisato che i termini quadro, infatti, una volta

aperti non terminano con l’annullamento di un’iscrizione per il collocamento.

In

proposito cfr. pure STCA 38.2017.29 del 18 settembre 2017 consid. 2.3.; STCA

38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.3.; 38.2011.46 del 5 marzo 2012;

38.2004.41 del 18 ottobre 2004.

2.4. L’art. 27 LADI relativo al numero massimo di indennità giornaliere

ai cpv. 1, 2 e 3 prevede:

" 1 Entro

il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di

indennità giornaliere è determinato in base all’età dell’assicurato e al

periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).

2 L’assicurato ha diritto a:

a. 260 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un

periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;

b. 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un

periodo di contribuzione di 18 mesi in totale;

c. 520 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo

di contribuzione minimo di 22 mesi e:

1. ha compiuto 55 anni, o

Considerandi

2.

riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno a un

grado di invalidità del 40 per cento.

3.

Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al

massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al massimo

il termine per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante

gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto

alla rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto

difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.”

Il vecchio tenore

dell’art. 27 cpv. 2 lett. c LADI - valido dal 1° aprile 2011 al 1° gennaio 2012

- enunciava che l’assicurato che aveva compiuto 55 anni o riscuoteva una

rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per

cento aveva diritto a 520 indennità giornaliere al massimo se poteva comprovare un periodo di contribuzione minimo di 24

mesi.

La

modifica di tale disposto riguardante la diminuzione a 22 mesi del periodo di

contribuzione da comprovare - in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2012

(cfr. FF N. 40 del 4 ottobre 2011, pagg. 6587-6588; RU N. 5 del 31 gennaio 2012

pagg. 495-496) è stata introdotta per evitare i casi di rigore qui indicati:

" (…) La

nuova disposizione in vigore può comportare un particolare problema, che si

pone soltanto per il diritto massimo alle 520 indennità giornaliere: in materia

di contributi, l’assicurazione contro la disoccupazione tiene conto unicamente

del periodo di due anni che segue l’annuncio all’assicurazione disoccupazione.

Di conseguenza, l’aumento del periodo di contribuzione a 24 mesi presuppone che

l’assicurato abbia versato i contributi senza interruzioni nel corso degli

ultimi due anni. Questa condizione non è soddisfatta se gli assicurati

interessati hanno cambiato lavoro durante il termine quadro fissato per il

periodo di contribuzione e non hanno lavorato per alcuni giorni tra le due

attività (spesso involontariamente), non versando nel frattempo i contributi.

Non adempiono questa condizione neppure le persone che non si sono annunciate

all’AD subito dopo l’inizio del periodo di disoccupazione e che hanno tentato,

per un certo tempo, di trovare da sole un nuovo lavoro. Questo secondo caso è

considerato particolarmente problematico. Se si vogliono evitare simili casi di

rigore, è necessario rivedere l’articolo 27 capoverso 2 lettera c LADI.” (FF N.

40.

del 4 ottobre 2011 pag. 6471)

Al riguardo cfr. STCA

38.2011.46

del 5 marzo 2012.

2.5

In relazione al numero

massimo di indennità giornaliere la Prassi LADI ID emessa dalla Segreteria di

Stato dell’economia (SECO):

" C89 Il

numero massimo di indennità giornaliere è determinato in base all’età

dell’assicurato, al periodo di contribuzione acquisito, all’obbligo di

mantenimento nei confronti di figli e alla riscossione di una rendita

d’invalidità.

C90 È determinante il numero di mesi di contribuzione

all’inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione. Durante il

termine quadro per la riscossione della prestazione gli assicurati non possono

far valere il diritto a un numero superiore di indennità giornaliere sulla base

di altri mesi di contribuzione.

Se durante il termine quadro per la riscossione della prestazione

l’assicurato compie 25 o 55 anni (limiti di età determinanti ai fini dell’AD),

se insorge da parte dell’assicurato un obbligo di mantenimento oppure se egli

diventa invalido, il numero massimo di indennità giornaliere viene adeguato già

all’inizio del periodo di controllo in cui si verifica l’evento.”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020

consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.,

pubblicata in SVR 2020 ALV N. 11 pag. 35; STF 8C_405/2018 del 22

gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,

pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.

4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017

consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio

2007.

consid. 4.3.

2.6

Dalle carte processuali

emerge che la ricorrente, nata il 10 marzo 1964, ha lavorato presso __________

di __________ dal luglio 2015 all’aprile 2017 quale direttrice e dal maggio

2017.

all’aprile 2018 alle dipendenze di __________ di __________ in qualità di

assistente amministrativa (cfr. doc. 135; 134; 133).

Quest’ultimo datore di

lavoro ha in effetti disdetto il rapporto di impiego il 28 febbraio 2018 per il

30.

aprile 2018 (cfr. doc. 248).

Il 22 marzo 2018 la __________

di __________ ha rilasciato una “Conferma d’iscrizione e attestato di

partecipazione” all’assicurata dalla quale si evince che la medesima si era

iscritta a un soggiorno linguistico a __________ – corso intensivo di 32

lezioni settimanali di 40 minuti – dal 2 giugno al 25 agosto 2018 (cfr.

allegato a doc. C).

Il 17 aprile 2018

l’insorgente ha contattato, tramite posta elettronica, il capoufficio

dell’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito URC), __________,

come segue:

" (…) Durante

il mese di marzo ho potuto constatare, ma già lo sapevo, che sicuramente vista

l’età, la mancanza di una buona conoscenza linguistica e la situazione in

Ticino per quanto riguarda il mio settore, non avrei avuto molta “fortuna” nel

trovare un’occupazione. Ho ritenuto pertanto utile iscrivermi a un corso

intensivo di tedesco a __________ della durata di tre mesi (attualmente

frequento un corso di tedesco, iniziato in ottobre dell’anno scorso, presso il __________

a __________). Questo credo mi aprirà altre porte anche in altri settori.

Il mio contratto di lavoro scade il

30.4.2018

e la mia partenza è prevista per il 2.6.2018. Ho quindi il mese di

maggio dove non avrò un lavoro e non so se da parte vostra mi verrà corrisposta

l’indennità.

Avrei urgenza di avere un incontro la

prossima settimana al più tardi, o anche questa se possibile, in quanto devo

formalizzare le pratiche assicurative per quanto riguarda l’infortunio in base

alle vostre risposte e soprattutto in previsione del mio soggiorno in __________.

(…)” (Doc. I)

Il capoufficio dell’URC,

nel medesimo giorno, ha risposto:

" (…) in

linea di principio, sulla base delle indicazioni che ha fornito, è possibile

che le sia negato il diritto alle indennità, in ragione della sua limitata

disponibilità temporanea prima della parenza per __________. Tuttavia, una

decisione ufficiale in merito è di competenza dell’Ufficio giuridico della

Sezione del Lavoro, che può esprimersi solo a fronte di una effettiva

iscrizione da parte sua.

Le consiglio quindi di effettuare comunque

l’iscrizione in modo che la sua situazione possa essere valutata in modo

formalmente corretto. (…)” (Doc. I)

Il 19 aprile 2018 la

ricorrente si è annunciata per il collocamento con effetto dal 1° maggio 2018

(cfr. atti della Sezione del lavoro: doc. XIV2).

La medesima, il 22 aprile

2018, ha compilato il “Modulo di registrazione all’Ufficio regionale di

collocamento (URC)”. Al punto 3. relativo alla disponibilità lavorativa sul

mercato del lavoro ella ha indicato, da una parte, di cercare un lavoro a tempo

pieno, dall’altra, di poter iniziare a svolgere un nuovo lavoro a partire dal “01.05.2018”.

A quest’ultimo riguardo l’assicurata ha precisato “CORSO TEDESCO DAL 04.6.18

AL 24.8.18” (cfr. atti della Sezione del lavoro: doc. XIV3). In quello

stesso giorno nel “Modulo - Informazioni integrative per la registrazione

all’Ufficio regionale di collocamento (URC)” l’assicurata, alla domanda n. 7.1.

“Svolge, ha svolto o ha in previsione di seguire una formazione, un

perfezionamento o una riqualifica professionale (per esempio: Bachelor o Master

a livello universitario/scuola universitaria professionale, formazioni a tempo

pieno o parziale, corsi o formazioni serali come ad esempio di lingue, di

informatica, di preparazione al diploma di esercente, preparazione ad esami o

simili)?”, ha risposto affermativamente, specificando “DA OTTOBRE 2017

AD OGGI CORSO DI TEDESCO PRESSO __________. DAL 4.6.2018 AL 24.8.2018 CORSO

INTENSIVO TEDESCO A __________” (cfr. atti della Sezione del lavoro: doc.

XIV3).

Il 24 aprile 2018 ha avuto

luogo il primo colloquio di consulenza presso l’URC. Dalla relativa annotazione

in “Azioni di reinserimento” risulta che l’insorgente:

"

(…) Comunica inoltre che si assenterà per un corso di tedesco all’estero

(soggiorno) dal 04.06-24.08.2018 compreso. È al corrente che in questo periodo

il caso verrà chiuso d’ufficio in quanto non collocabile e che dovrà comunque

effettuare le ricerche di lavoro per tutto il periodo nella misura di minimo di

1-2 alla settimana pe tutti i mesi di corso. Siccome la PCI si iscrive con effetto

01.05

e dal 04.06 intende assentarsi, è stata informata che il caso verrà

sottoposto per idoneità al collocamento al competente ufficio.” (Doc. 142)

L’URC, il 24 aprile 2018,

ha infatti richiesto da parte della Sezione del lavoro una verifica dell’idoneità

al collocamento dell’assicurata (cfr. allegato a doc. C).

Il 7 maggio 2018 la

ricorrente, dando seguito alla possibilità accordatale dalla Sezione del lavoro

(cfr. doc. C), ha presentato le proprie osservazioni, rilevando in particolare:

" (…) La

partenza immediata è stata da me scelta per sfruttare al massimo le conoscenze

acquisite durante il corso di tedesco a __________ (A1) e comunque rientrare il

prima possibile nel mondo del lavoro con le competenze migliorate.

Partire dopo qualche mese mi avrebbe

facilitato a livello finanziario in quanto avrei ricevuto le indennità di

disoccupazione ma mi avrebbe pesantemente danneggiato dal momento che negli

ultimi due anni la mia attività lavorativa sarebbe scesa sotto i 18 mesi su 24.

(…)

6.

Risposta alla domanda: sono idonea al

collocamento?

Rispondo di sì! Non subito ma a settembre

quando tonerò, spero, con dei buoni risultati e potrò rispondere anche agli

annunci finora a me negati per mancanza delle lingue nazionali. D’altra parte

tre mesi non sono un periodo così rilevante, visto che i datori di lavoro non

ti offrono un’occupazione per domani ma con termini di disdetta, pensionamenti,

maternità, ecc. ecc., i tempi si allungano. (…)” (Doc. D)

Con decisione dell’8

maggio 2018, intimata pure alla Cassa, la Sezione del lavoro ha ritenuto la

ricorrente inidonea al collocamento dal 1° maggio 2018, poiché aveva

l’intenzione di interrompere il controllo della disoccupazione nei primi ter

mesi dall’iscrizione pe seguire un corso di lingue in __________ (cfr. doc.

40).

Tale provvedimento è

cresciuto in giudicato incontestato (cfr. atti della Sezione del lavoro: doc.

XIV11; la domanda di revisione del 25 ottobre 2019 è stata respinta con

decisione del 25 agosto 2020 che non è stata impugnata; cfr. atti della Sezione

del lavoro: doc. XIV11).

In occasione di un

ulteriore colloquio di consulenza del 24 maggio 2018 è stato annotato:

" (…)

Comunica che in data 02.06.2018 partirà per il soggiorno di tedesco all’estero

e sarà assente fino al 25.08.2018 compreso. Se intende rivendicare il diritto

alla diso dovrà annunciarsi nuovamente presso in ostri sportelli a far data dal

27.08.2018

Dal 01.06.2018 il caso verrà quindi chiuso d’ufficio. (…)” (Doc.

143)

L’URC, il 24 maggio 2018

stesso, ha annullato l’iscrizione della ricorrente a decorrere dal 1° giugno 2018,

in quanto sarebbe stata assente all’estero fino al 26 agosto 2018. Copia della

“Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” è stata inviata alla Cassa (cfr.

atti URC: doc. XI2; XI3).

Dal “Kurszertifikat”

rilasciato il 24 agosto 2018 da __________ emerge che l’assicurata ha

partecipato al corso di tedesco a __________ dal 4 giugno al 24 agosto 2018

raggiungendo il livello B1-1 (cfr. doc. 247).

Il 1° settembre 2018

l’insorgente si è riannunciata in disoccupazione (cfr. doc. 297).

La Cassa, il 15 ottobre

2018, le ha comunicato segnatamente di avere aperto a suo favore un termine

quadro per la riscossione di prestazioni dal 3 settembre 2018 al 2 settembre

2020.

con un diritto massimo di 400 indennità giornaliere (cfr. doc. 224).

Il 18 luglio 2019

l’assicurata ha inviato un messaggio di posta elettronica al proprio

consulente, __________, nel quale ha in particolare asserito:

" (…)

ESAURIMENTO DIRITTO INDENNITA’

Ho trovato una direttiva della SECO (punto

C) nella quale si dice che devo comunicare alla cassa se mi trovo in una

determinata situazione

Riattivazione del diritto all’indennità

durante il termine quadro: avete compiuto i 55 anni e potete comprovare 22 mesi

di contribuzione il numero massimo di indennità passa a 520. Cosa mi dice di

questo?

(…)” (Doc. 148)

Il capoufficio dell’URC,

il 19 luglio 2019, ha comunicato alla ricorrente di avere inoltrato per

competenza il suo messaggio di posta elettronica a __________, capogruppo del

suo consulente (cfr. doc. 147).

Da un protocollo di

colloquio del 23 luglio 2019 emerge che __________ ha indicato che “a

seguito della nostra verifica con la cassa di disoccupazione risulta che

l’assicurata con il compimento dei 55 anni passa da 400 indennità a 520”

(cfr. doc. 145).

A

seguito della richiesta dell’insorgente di emanare una decisione formale

riguardo ai giorni di disoccupazione di suo diritto, la Cassa, il 30 agosto

2019, ha emesso una decisione con cui è stata respinta la sua domanda di

modifica del numero di indennità di diritto dal mese di marzo 2019, e meglio

dal compimento dei 55 anni (il 10 marzo 2019), in quanto, siccome nei due anni precedenti

l’iscrizione in disoccupazione del 3 settembre 2018 aveva lavorato per

complessivi 19 mesi e 29 giorni, il suo periodo di contribuzione non

raggiungeva i 22 mesi (cfr. doc. F=162; consid. 1.1.).

A seguito dell’opposizione

interposta il 26 settembre 2019 dalla ricorrente (cfr. doc. G; consid. 1.2.),

il 25 ottobre 2019 vi è stato un incontro tra quest’ultima e la Cassa (cfr.

doc. 29).

Dal relativo verbale si

evince:

" (…) Tramite

opposizione del 26 settembre 2019 ha menzionato come “…Per tornare alla mia

opposizione, aggiungo che durante questi mesi e fino alla mia partenza nessuno

mi ha mai reso attenta sul fatto che scendere sotto i 22 mesi raggiunti i 55

anni avrei perso anche il diritto a 120 giorni di indennità supplementari e

questo sapendo bene che mi trovavo a cavallo dei 54-55 anni!

La legge non ammette ignoranza ma i

collocatori dovrebbero informarti al meglio… e non è stato certo questo il

caso”. La informiamo come non sia possibile, per la nostra Cassa,

esprimersi su questa sua affermazione in quanto non competenti (infatti la

cassa non si può esprimere sull’operato dei collocatori).

Lei ha indicato che, dopo aver preso atto della decisione di

inidoneità al collocamento (08.05.2018) da parte della Sezione del lavoro, la

sua consulente ha chiuso il suo dossier. Ha pure indicato che, malgrado ciò, in

data 04 giugno 2018 è partita per la __________ al fine di svolgere il corso

linguistico.

Nel caso in cui fosse stata informata delle conseguenze (possibile

perdita di 120 indennità supplementari), avrebbe rinunciato al soggiorno

linguistico all'estero?

Se avessi ottenuto l'informazione, sarei partita per la __________,

ma avrei ridotto ad un mese a tempo pieno la frequenza scolastica. Purtroppo

non ho avuto la possibilità, malgrado la mia formale richiesta, di essere

convocata per un colloquio da parte della Sezione del Lavoro. Di conseguenza

non ho potuto decidere con cognizione di causa sulle conseguenze e comunicare

come fosse possibile modificare il mio percorso di studio in __________ senza

perdite finanziarie.

ADR confermo come non abbia interposto formale opposizione alla

decisione della Sezione del Lavoro di Bellinzona. Il motivo è dettato dal fatto

che non ero a conoscenza che detta decisione avrebbe comportato la perdita di

120.

indennità supplementari.

(…).

ADR che a mio avviso l’URC o la Cassa, vista la mia età al momento

dell’annuncio in disoccupazione, avrebbe dovuto rendermi attenta sulle

eventuali conseguenze di un prolungato soggiorno all’estero. (…)” (Doc. 26-27)

Il 5 febbraio 2020 la

Segreteria di Stato dell’economia (SECO), interpellata dalla Cassa il 27

gennaio 2020, ha osservato:

" (…) Come

giustamente da lei indicato, va prima di tutto esaminato se nel caso presente -

come sostenuto dalla persona assicurata - essa sia stata insufficientemente

rispettivamente inadeguatamente informata. Se questo dovesse dimostrarsi il

caso, in un secondo passo è necessario individuare quale autorità (la cassa di

disoccupazione o i servizi cantonali) sarebbe stata responsabile di informare

la persona assicurata come previsto nell'art. 27 LPGA. Secondo quanto descritto

dalla persona assicurata nella sua opposizione del 26.09.2019 la medesima è

stata in contatto con l'URC diverse volte prima della sua partenza per la __________

(contatto col il Signor __________ in data 17.04.2018, colloquio con la Signora

__________ in data 24.04.2018 e 24.05.2018) e, nonostante avesse varie volte

tematizzato la sua iscrizione al corso di tedesco a __________, le conseguenze

del suo soggiorno sulla quantità di indennità a cui avrebbe avuto diritto non

le sono mai state accennate.

Come da lei correttamente esposto, secondo l'art. 27 LPGA gli

organi esecutivi delle assicurazioni sociali sono tenuti ad informare le

persone interessate sui loro diritti e obblighi. ln particolare per

l'amministrazione la norma sancisce al cpv. 1 un dovere di carattere

collettivo, generale e permanente di fornire informazioni, nei confronti di una

cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire solo su richiesta degli

interessati, bensì in maniera regolare e d'ufficio, e a cui viene fatto fronte

ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni,

internet, ecc. (vedi TF 131 V 476). Gli assicurati devono partecipare, online,

al corso Diritti & Doveri, ricevono da parte dell'URC l'info service e

rispettivamente tutte le direttive, Audit letters, leggi, sono pubbliche e

presenti online.

Secondo scritto del 19.04.2018 la persona assicurata ha ricevuto

dall'URC l'opuscolo "indicazioni generali d'iscrizione all'Ufficio

regionale di collocamento" ed inoltre le sono stati segnalati tutti gli

opuscoli presenti sul sito internet www.area-lavoro.ch, tra cui quello

denominato "Disoccupazione — un opuscolo per i disoccupati"

contenente una tabella (p. 15) indicante la quantità di indennità alle quali le

persone assicurate hanno diritto. Inoltre, dalla lettura dello scritto di

opposizione della persona assicurata del 07.05.2018, si desume che ha ricevuto

le informazioni necessarie riguardanti i suoi diritti. Infatti essa espone che

"partire dopo qualche mese mi avrebbe facilitato a livello finanziario in

quanto avrei ricevuto le indennità di disoccupazione, ma mi avrebbe

pesantemente danneggiato dal momento che negli ultimi due anni la mia attività

lavorativa sarebbe scesa sotto i 18 mesi su 24". Questo ragionamento

dimostra che la persona assicurata era cosciente di come il numero di mesi

della sua attività lavorativa nei due anni precedenti alla sua disoccupazione

avrebbe influenzato il suo diritto alle indennità di disoccupazione e che per

cui la sua assenza avrebbe potenzialmente diminuito il numero d'indennità a suo

diritto.

Visto quanto sopra, non regge l'argomento secondo il quale ella

non sarebbe stata in grado di prevedere che il suo soggiorno in __________

avrebbe influito sul numero d'indennità a cui avrebbe in futuro avuto diritto.

L'URC non può perciò essere accusato di non aver sufficientemente informato la

persona assicurata sino alla sua partenza in __________.

Per quanto concerne l'informazione erronea

fornita dall' URC nell'ambito del colloquio svoltosi in data 23.07.2019,

relativa alle 120 indennità supplementari che spettano alle persone assicurate

che compiono 55 anni di età, si pone la questione di sapere se in casu la buona

fede dell'assicurata debba essere tutelata in base all'art. 9 Cost. Secondo la

giurisprudenza, l'amministrazione è vincolata da una sua informazione erronea a

condizione che (a) l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta riguardante

una persona determinata, (b) che essa abbia agito nel limite della sua

competenza e (c) che la persona ricevente l'informazione non abbia potuto

immediatamente rendersi conto dell'inesattezza dell'informazione ottenuta e che

(d) la suddetta persona si sia fondata sull'informazione ricevuta per

intraprendere delle disposizioni a cui non potrebbe rinunciare senza subire un

danno (ANNE-SYLVIE DUPONT, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des

assurances sociales, 2018, art. 27 N. 39). Oltretutto, va rilevato che non vige

alcun obbligo esplicito di prevenire persone "a cavallo dei 55 anni di

età" sulle conseguenze di assenze all'estero per il loro diritto a delle

future indennità supplementari (ANNE-SYLVIE DUPONT, Commentaire romand, Loi sur

la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 27 N. 27). Nel caso

presente l'URC sostiene di aver "verificato" il diritto d'indennità

con la cassa competente. Non è pertanto chiaro se abbia sottoposto alla cassa

sufficienti informazioni da permetterle di giudicare concretamente il caso

della persona assicurata, o se abbia semplicemente posto la domanda alla cassa

sull'incremento del numero di indennità dopo il compimento dei 55 anni in modo

generale. Tuttavia la persona assicurata non adempie le condizioni sopra

indicate, dato che ha ricevuto l'informazione erronea dopo essersi assentata

per il corso di tedesco in __________, ragione per la quale non ha intrapreso

alcuna disposizione in seguito e non ha perciò subito nessun danno.” (Doc.

17-18)

Il provvedimento del 30

agosto 2019 è stato confermato con decisione su opposizione del 13 marzo 2020

(cfr. doc. A; consid. 1.3.).

2.7

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva che l’iscrizione in disoccupazione

dell’assicurata del 19 aprile 2018 a decorrere dal 1° maggio 2018 è stata

annullata il 24 maggio 2018 con effetto dal 1° giugno 2018 (cfr. consid. 2.6.).

Dopo il soggiorno in __________

da inizio giugno a circa fine agosto 2018, la ricorrente si è annunciata

nuovamente per il collocamento il 1° settembre 2018. Un termine quadro per la

riscossione di prestazioni è stato aperto a suo favore da lunedì 3 settembre

2018.

al 2 settembre 2020 (cfr. consid. 2.6.).

Il __________ 2019 la

medesima ha compiuto 55 anni.

Ai sensi dell’art. 27 cpv.

2.

lett. c LADI l’assicurato che ha compiuto 55 anni ha diritto a 520 indennità

giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di

22.

mesi (cfr. consid. 2.4.).

La SECO nella Prassi LADI

ID p.to C90 ha precisato che ciò vale anche nel caso in cui l’assicurato compia

55.

anni durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (cfr.

consid. 2.5.).

L’insorgente, nel termine

quadro per il periodo di contribuzione di due anni (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI;

consid. 2.3.), e meglio dal 3 settembre 2016 al 2 settembre 2018, ha lavorato

per la __________ per 12 mesi (dal 1° maggio 2017 al 30 aprile 2018) e per la __________

per 7 mesi e 29 giorni (dal 1° luglio 2015 al 30 aprile 2017) per complessivi

19.

mesi e 29 giorni (cfr. consid. 1.1.; 2.6.).

Pertanto l’assicurata non

adempie la condizione del periodo di contribuzione di 22 mesi almeno.

Ne discende che in linea

di principio non può esserle riconosciuto il diritto a 520 indennità giornaliere

di disoccupazione.

2.8

La parte ricorrente ha fatto

valere, in buona sostanza, che prima della sua partenza per __________ a inizio

giugno 2018 nessuno l’avrebbe resa attenta in merito al fatto che con la

chiusura del suo caso di disoccupazione e la relativa riapertura a fine

agosto/settembre 2018 il suo periodo di contribuzione sarebbe sceso sotto i 22

mesi con la conseguenza che al compimento dei 55 anni, nel marzo 2019, non

avrebbe più potuto avere diritto ai 120 giorni di indennità supplementari (cfr.

doc. G; I; consid. 1.2; 1.4.).

L’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha,

inoltre, il seguente tenore:

"

1Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle

singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad

informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito

ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei

confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o

adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose,

il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne

la tariffa.

3Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti

possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa

immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in

particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale

e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e

individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene

fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (su

questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid.

3.2.; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1.,

pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del

9.

maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre

2005.

consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und

Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,

"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und

Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.

Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524.

seg. (527)).

In materia di assicurazione

contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli

miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più

limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr.

DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato

generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in SZS 2003 pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR

2006.

ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA,

va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. STF

8C_127/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 10 pag. 277; DLA 2007

pag. 193 segg.).

La

consulenza rispettivamente le informazioni riguardano i fatti che la persona

interessata deve conoscere alfine di poter correttamente dar seguito ai propri

obblighi e far valere i propri diritti nei confronti di un assicuratore in un

caso concreto. L'obbligo di consulenza non si estende tuttavia solamente ai

fatti determinanti, ma anche alle circostanze di natura giuridica (cfr. STF

8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.).

Quest'obbligo

concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le

informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima

dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di

carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico.

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr.

STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2. = SVR 2018 IV Nr. 70 pag. 225;

STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2.; DLA 2007 pag. 193 segg.; FF

1999.

IV 3953).

Il

Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 192/04 del 14

settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto

inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione

della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato

all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio

regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per

poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati

devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il

diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale di collocamento

avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza

non permetteva di collocarlo.

Il

TF ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In

caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

un’altra sentenza C 157/05 del 28 ottobre 2005 la nostra Massima Istanza ha

deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al

corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del

versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare

l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione

analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era

socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio

senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per

la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era

minacciato. Il TF ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a

un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della

buona fede dell’assicurato erano adempiuti.

Il

ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il

diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente,

accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se

l’assicurato, nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o

meno immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio

gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.

In proposito cfr. pure STF

8C_127/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 10 pag. 277.

Per contro in una sentenza C 9/05 del 21 dicembre 2005 il TF si è chinato sul caso di un assicurato che dopo

essersi licenziato dal suo ultimo posto di lavoro ha iniziato nel mese di

settembre 2002 un’attività indipendente, percependo a tale fine il capitale di

libero passaggio del secondo pilastro. Il 19 maggio 2003 egli si è iscritto in

disoccupazione. La Cassa ha trasmesso all’Ufficio del lavoro la fattispecie per

decisione. Tramite un formulario compilato dall’assicurato nel mese di

settembre 2003 l’Ufficio del lavoro è stato informato, da un lato, che se lo

stesso avesse reperito un impiego, avrebbe interrotto immediatamente la sua

attività indipendente. Dall’altro, che l’assicurato, mediante la sua attività,

voleva comunque raggiungere economicamente e imprenditorialmente

l’indipendenza, ciò che implicava un elemento di durata.

L’Alta Corte ha deciso che

l’Ufficio del lavoro, in simili condizioni, ha a ragione negato il diritto alle

indennità di disoccupazione da maggio 2003.

L’amministrazione, solo dopo

aver ottenuto, nel mese di settembre 2003, queste indicazioni, era in grado di

farsi un quadro della situazione professionale dell’assicurato.

Pertanto in quel caso

non si trattava di un comportamento futuro dell’assicurato, bensì dell’attività

indipendente esercitata fino a quel momento. Non era, quindi, possibile per

l’amministrazione invitare l’assicurato ai sensi dell’art. 27 LPGA a riflettere

su un’azione progettata che minacciava il diritto alle prestazioni.

Quest’ultima sentenza si

distingue dalla DTF 131 V 472 e dalla STF C 157/05 del 28 ottobre 2005.

Nelle

due sentenze appena menzionate l’art. 27 LPGA ha trovato applicazione, perché

un avviso, al momento dell’iscrizione in disoccupazione, da parte dell’autorità

- ossia dell’URC nella DTF 131 V 472 e dell’URC e della Cassa nella sentenza C 157/05 del 28 ottobre 2005 - circa il fatto che un determinato comportamento

futuro o comunque modificabile comprometteva il diritto a prestazioni della

disoccupazione poteva essere dato e avrebbe potuto fare riflettere l’assicurato

se attuare il proprio progetto o invece mantenere una determinata situazione.

Nel

caso deciso con STF C 9/05 del 21 dicembre 2005, per contro, al momento

dell’iscrizione la Cassa non era al corrente di alcuni elementi, per cui non

avrebbe potuto in ogni caso rendere attento l’assicurato sui rischi in cui incorreva.

Infatti l’Ufficio del lavoro interpellato dalla Cassa ha dovuto procedere a

degli accertamenti per poter decidere in merito al suo diritto alle indennità

di disoccupazione. L’Ufficio competente per emettere il relativo provvedimento

si è basato su un periodo ormai trascorso, il che non permetteva di dare

seguito all’obbligo di fornire consulenza di cui all’art. 27 LPGA. Per

l’assicurato un eventuale avviso era a quel momento irrilevante, non potendo

più modificare la situazione a cui era confrontato nei mesi precedenti la

decisione.

2.9

L’Alta

Corte, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133

V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, del resto,

stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può

riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da

pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di

informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

Dall’art.

27.

LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa,

occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione

nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da

cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.

Al

riguardo giova evidenziare che in una sentenza 8C_455/2008 del 24 ottobre 2008

consid. 3.2. l’Alta Corte ha stabilito che dall’art. 27 LPGA non può essere

dedotto l’obbligo per l’amministrazione di dare a un assicurato l’occasione di

modificare la propria situazione, se alla luce delle circostanze del caso

concreto non adempie una delle condizioni che danno diritto all’indennità di

disoccupazione. Pertanto in quel caso di specie è stato deciso che

l’amministrazione non aveva violato l’art. 27 LPGA non attirando l’attenzione

dell’assicurato sul fatto che una disponibilità del 10% era insufficiente per

riconoscergli il diritto all’indennità di disoccupazione. Il TF ha precisato

che la soluzione opposta condurrebbe a degli abusi, incitando gli assicurati ad

aumentare fittiziamente il proprio grado di disponibilità in modo contrario

alla situazione reale.

In

una sentenza 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017 il TF, confermando un giudizio di

questo Tribunale di inidoneità al collocamento di un assicurato impegnato in

una propria attività lavorativa indipendente, ha poi ricordato che per prassi

costante sulla base dell'art. 27 LPGA (informazione e consulenza) gli organi

delle singole assicurazioni sociali non sono tenuti a incitare o a fare in modo

che l'assicurato abbia a modificare il suo comportamento personale o

professionale al fine di ottenere prestazioni, o, le maggiori indennità

possibili.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_866/2018 del 2 maggio 2019.

2.10

In concreto per quanto attiene

al diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 cpv. 1 LPGA da parte degli

organi dell'assicurazione contro la disoccupazione va osservato che è vero che

al momento dell’annuncio per il collocamento nell’aprile 2018 l’assicurata ha

ricevuto dall’URC l’opuscolo “indicazioni generali d’iscrizione all’Ufficio

regionale di collocamento” e che nel “Modulo – Informazioni integrative per la

registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)” firmato dalla stessa

il 22 aprile 2018 al p.to 9 “Informazioni utili” è stato segnalato che “sul

sito internet www.area-lavoro.ch, sono

disponibili tutti gli opuscoli (Info-Service) editi dalla SECO per le persone

disoccupate” (cfr. atti della Sezione del lavoro: doc. XIV3).

È altrettanto vero,

tuttavia, che l’opuscolo consegnato e quelli indicati dall’amministrazione non

forniscono informazioni particolari circa il rapporto tra l’età e il periodo di

contribuzione, da un lato, e il numero di indennità di disoccupazione, dall’altro,

ad eccezione dell’”Un opuscolo per i disoccupati – disoccupazione” che però al

p.to 7 riporta una tabellina con i periodi di contribuzione, l’età e il

rispettivo numero di indennità di diritto ma senza specificare che, anche qualora

vengano compiuti 55 anni durante il termine quadro per la riscossione delle

prestazioni, all’assicurato, che può comprovare 22 mesi di contribuzione, il numero

massimo di indennità giornaliere viene adeguato (a 520) già dall’inizio del

periodo di controllo in cui si verifica l’evento (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv

/it/home/ service/publikationen/broschueren.html).

In ogni caso nella

presente fattispecie decisivo risulta il fatto che, nonostante gli organi di

esecuzione della LADI, in particolare l’URC (al quale l’assicurata si era

rivolta già il 17 aprile 2018 e con cui ha avuto segnatamente due colloqui di

consulenza il 24 aprile e il 24 maggio 2018; cfr. consid. 2.6.) e la Sezione del

lavoro (che ha trattato il caso per quanto riguardava il soggiorno a __________

dal profilo dell’idoneità al collocamento), ma anche la Cassa, alla quale sono

state inviate copie della decisione dell’8 maggio 2018 con cui la Sezione del

lavoro ha ritenuto l’insorgente inidonea al collocamento, nonché della

“Conferma d’annullamento dal sistema COLSTA” del 24 maggio 2018 (cfr. doc. 40; atti

URC: doc. XI2; consid. 2.6.), fossero al corrente che l’assicurata dal 4 giugno

al 24 agosto 2018 avrebbe frequentato un corso di tedesco a __________, non

l’hanno resa attenta circa il fatto che ciò avrebbe pregiudicato il suo diritto

alle indennità di disoccupazione, nel senso che il soggiorno all’estero avrebbe

comportato una diminuzione del periodo di contribuzione al di sotto dei 22

mesi, necessari, invece, per beneficiare di 120 indennità in più (da 400 a 520

in totale) al compimento dei 55 anni nel marzo 2019.

È vero che la questione

del numero di indennità giornaliere è piuttosto di competenza della Cassa (cfr.

art. 19a OADI; 81; 85 LADI). Tuttavia in casu l’URC e/o la Sezione del lavoro

nemmeno hanno consigliato alla ricorrente di chiedere ragguagli alla Cassa su

questo specifico aspetto.

In proposito va ricordato

che l’art. 27 cpv. 2 LPGA implica il dovere di informare in merito ai fatti che

la persona a cui occorre consulenza deve conoscere per poter correttamente

adempiere i propri doveri ed esercitare i propri diritti in una situazione

concreta nei confronti dell’assicuratore. Il dovere di informazione si estende

peraltro non soltanto alle circostanze di fatto determinanti, bensì anche alle

questioni giuridiche (cfr. STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 5.1.).

Lo scopo dell’art. 27 cpv. 2 LPGA è quello di consentire agli assicurati di

adottare un comportamento i cui effetti giuridici concordano con le esigenze

poste dal legislatore affinché si realizzi il diritto alla prestazione (cfr.

STF C 44/05 del 19 maggio 2006 consid. 3.3.; STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018

consid. 3.3.).

L’omissione da parte degli organi LADI di delucidare l’assicurata

circa le conseguenze, dal profilo del numero di indennità di disoccupazione

spettantile, connesse al soggiorno a __________ da inizio giugno a fine agosto

2018.

è contraria a quanto contemplato dall’art. 27 cpv. 2 LPGA.

In relazione a quanto

asserito dalla SECO, ossia che l’assicurata, avendo esposto nello scritto

dell’8 maggio 2018 alla Sezione del lavoro che "partire dopo qualche mese

mi avrebbe facilitato a livello finanziario in quanto avrei ricevuto le

indennità di disoccupazione, ma mi avrebbe pesantemente danneggiato dal momento

che negli ultimi due anni la mia attività lavorativa sarebbe scesa sotto i 18

mesi su 24" (cfr. doc. D), ha dimostrato di essere cosciente di come il

numero di mesi della sua attività lavorativa nei due anni precedenti alla sua

disoccupazione avrebbe influenzato il suo diritto alle indennità di

disoccupazione (cfr. doc. 17-18; consid. 2.6.), va osservato che proprio perché

ha fatto riferimento al rapporto tra i mesi di contribuzione e il diritto alle

indennità di disoccupazione andava chiarito se fosse consapevole delle

ripercussioni da questo profilo del soggiorno in __________.

Inoltre corrisponde alla

realtà che, come sottolineato dalla SECO, non vige alcun obbligo esplicito di

prevenire persone a cavallo dei 55 anni di età sulle conseguenze di assenze

all’estero sul numero delle indennità (cfr. doc. 17-18; consid. 2.6.). Il

diritto all’informazione e alla consulenza di cui all’art. 27 LPGA non riguarda

soltanto le circostanze che per legge devono essere comunicate agli assicurati,

bensì anche quelle che si rivelano determinanti in un caso specifico per dar

seguito ai propri obblighi e far valere i propri diritti (cfr. consid. 2.8.9.

Guy Longchamp, in

Commentaire romand, ad art. 27 N. 26 enuncia d’altronde che:

" L’obligation de conseiller inclut le devoir de contrôler les

prestations en cours afin que la personne puisse se prémunir contre une

réduction ou une cessation des prestations. Cela vaut en particulier dans le

domaine de l’assurance-chômage”.

2.11

La

violazione del dovere di informazione e consulenza non implica automaticamente

che all’assicurato vada riconosciuto il diritto alle indennità di

disoccupazione (cfr. STF C 301/05 dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.2.).

La

violazione dell’art. 27 LPGA va equiparata, secondo il TF, al rilascio di

un’informazione errata (cfr. STF 8C_741/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 3.3.; STF

9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 2.1.; STF 8C_369/2015 del 14 luglio

2015; consid. 3.2.; STF 8C_652/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 5.1.; DTF 131 V

472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005

consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi

in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare

in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag.

127).

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost.,

che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie

promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di

discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti,

precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1.

l'autorità

deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone

determinate;

2.

l'autorità

ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

l'assicurato

non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione

ricevuta;

4.

l'informazione

errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che

gli è pregiudizievole;

5.

la

legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(cfr. STF 9C_296/2020 del 4

settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in

DLA 2019 N. 4 pag. 97; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF

8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio

2009.

consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04

del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2;

STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la

giurisprudenza ivi citata).

Esaminando la condizione

secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare

un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio occorre

verificare che l’informazione sia stata causale per il comportamento dell’assicurato.

Esiste un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e l’agire

dell’assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale informazione

l’assicurato si sarebbe comportato differentemente (cfr. STF C 344/00 del 6

settembre 2001 consid. 3.bb; STF 8C_804/2010 del 76 febbraio 2011 consid. 7.1.).

Tale presupposto è stato

riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002,

relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato

che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva

ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità

giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare.

L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto

da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo

la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e

dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la

ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe

potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento

del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai

sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata

quindi tutelata.

L’Alta Corte non ha, invece,

considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25

ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto

un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le

indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa

indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la

propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui

avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe

quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata.

L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata

informazione da parte dell’autorità.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4.).

2.12

Nel caso di specie

relativamente alla condizione secondo cui “l'informazione errata ha indotto

l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è

pregiudizievole” il TCA evidenzia, da una parte, che l’assicurata, in

occasione dell’incontro del 25

ottobre 2019 con la Cassa, ha affermato

che, se avesse ricevuto l’informazione corretta, sarebbe partita per la

Germania, ma avrebbe ridotto a un mese a tempo pieno la frequenza scolastica

(cfr. doc. 27; consid. 2.6.).

Dall’altra, questo

Tribunale osserva, però, che la __________ di __________ ha confermato alla

ricorrente l’scrizione al soggiorno linguistico a __________ da inizio giugno a

fine agosto 2018 già il 22 marzo 2018 (cfr. allegato a doc. C; consid. 2.6.) e

che il soggiorno a __________ ha avuto un costo di fr. 10'000.-- (cfr. doc. G

pag. 4 ; consid. 1.2.).

In simili condizioni, al

fine di stabilire se tra la decisione di concretizzare il soggiorno linguistico

in __________ da giugno a ad agosto 2018 e la mancata informazione circa le

ripercussioni dello stesso sul periodo di contribuzione e quindi sul numero di

indennità di disoccupazione al compimento dei 55 anni vi sia un nesso di

casualità, occorre verificare la possibilità sussistente per l’insorgente di

annullare, posticipare o ridurre il periodo di soggiorno a __________ senza subire

una perdita finanziaria oppure facendo fronte a un’esigua perdita economica

(cfr. DTF 131 V 472 citata al consid. 2.8.).

In caso di risposta

affermativa, la buona fede dell’assicurata deve essere tutelata. Alla stessa

andranno di conseguenza riconosciute 120 indennità ulteriori a decorrere dal

compimento dei 55 anni.

Nell’ipotesi negativa

andrà invece appurato, applicando il criterio della verosimiglianza

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.

STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018

del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.;

STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio

2017.

consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid.

5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011

consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag.

181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),

se l’insorgente era comunque disposta - pur di garantirsi la possibilità di

beneficiare di 120 indennità in più al compimento dei 55 anni se ancora in disoccupazione

- ad accollarsi il costo complessivo di fr. 10'000.-- anche usufruendo solo

parzialmente della controprestazione relativa al soggiorno.

Anche in tal caso la

medesima avrà diritto alla protezione della sua buona fede e pertanto a

complessive 520 indennità di disoccupazione.

Per completezza giova

rilevare che da quanto indicato dal capogruppo dei consulenti del personale, __________,

in occasione del colloquio del 23 luglio 2019, e meglio che “a seguito della

nostra verifica con la cassa di disoccupazione risulta che l’assicurata con il

compimento dei 55 anni passa da 400 indennità a 520” (cfr. doc. 145), la

ricorrente non può trarre alcunché a proprio vantaggio.

In effetti tale

affermazione è stata in ogni caso formulata successivamente al soggiorno in __________,

per cui non ha indotto l’assicurata ad adottare alcun comportamento o omissione

non reversibile senza pregiudizio.

2.13

Alla luce di tutto quanto

esposto, nell’evenienza concreta si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione del 13 marzo

2020.

e il rinvio degli atti alla Cassa per procedere a un complemento

istruttorio come indicato al consid. 2.12. e determinare nuovamente il numero

di indennità di disoccupazione spettanti alla ricorrente.

2.14

Vincente in causa,

l’insorgente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’800.--

a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 61 lett. g

LPGA; 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione del 13 marzo 2020 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa affinché proceda a un complemento istruttorio

come indicato al consid. 2.12. e decida nuovamente in merito al numero di

indennità giornaliere di disoccupazione spettanti alla ricorrente.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà

all’assicurata fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti