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Decisione

38.2020.27

Corretto inizio AD da 7/19. Prima ancora vincolo da contratto di lavoro. GA in base a salario medio ultimi 6 mesi. Computo nel GA di rimborso spese ma non 13° non percepita. GA ridotto proporz. a capacità lucrativa restante. Nel calcolo ID tenere conto di GI. Non diritto a interessi moratori. Rinvio

24 settembre 2020Italiano43 min

tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19; cfr. Decreto esecutivo concernente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2020.27

rs

Lugano

24 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 maggio 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 2 aprile 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione

del 2 aprile 2020 la Cassa cantonale di disoccupazione (in seguito: Cassa) ha

confermato il precedente provvedimento del 17 febbraio 2020 (cfr. allegato A6 a

doc. I) con cui, da un lato, aveva respinto la richiesta dell’assicurato, in

disoccupazione dal 1° luglio 2019, di aumento del proprio guadagno assicurato

stabilito in fr. 4’009.--, dall’altro, aveva precisato che l’attività che stava

ancora svolgendo per __________ doveva essere decurtata dal suo diritto secondo

il principio del guadagno intermedio.

La Cassa ha così motivato

la decisione su opposizione:

" (…)

2. Nel presente caso occorre valutare se al

qui opponente possa essere modificato il guadagno assicurato.

Il calcolo del guadagno assicurato è stato stabilito considerando

Fatti

i salari percepiti dalle tre attività svolte dal Sig. RI 1 (__________) e, in

applicazione dell’art. 37 OADI, applicando la media degli ultimi 6 mesi a lui

più favorevole. Il salario medio ammontava a CHF 5'250.00 pari ad un grado di

occupazione del 55%. Preso atto come sia al beneficio di una rendita

d’invalidità con un grado del 58% ed un residuo di idoneità al collocamento del

42%, il guadagno assicurato è stato proporzionalmente ridotto. (…)” (Doc. A1).

1.2. Contro la citata decisione su

opposizione l’assicurato ha inoltrato al TCA un ricorso tempestivo (tenuto

conto della sospensione termini dal 21 marzo al 19 aprile 2020 decretata in

tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19; cfr. Decreto esecutivo concernente

l’operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e

delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza

epidemiologica da COVID-19 emesso il 20 marzo 2020 dal Consiglio di Stato della

Repubblica e Cantone Ticino; Ordinanza sulla sospensione dei termini nei

procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia

(sospensione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19) emanata il 20

marzo 2020 dal Consiglio federale).

Egli ha chiesto che la

Cassa venga condannata a ricalcolare le indennità di disoccupazione fondandosi

su parametri base corretti e conseguentemente a versargli gli arretrati con

interessi di mora (cfr. doc. l pag. 3).

A sostegno delle proprie

pretese ricorsuali egli ha addotto:

" (…)

2.1. Nell’ambito mia nuova triste

situazione parziale AD oggetto presente ricorso a partire da inizio luglio 2019

con parallelo guadagno intermedio da impresa __________ che purtroppo a causa

covid-19 con maggio 2020 (vedi Allegato 3), secondo legge vigente e inoltre

considerata età avanzata più tanti problemi da ormai 15 anni che cerca con

tutte le forze affrontare il sottoscritto NON era ed è corretto applicare

articolo legge "Guadagno intermedio" (vedi Allegato 4).

2.2. Nella somma stipendi per stabilire esatto importo "Guadagno

assicurato" medio mensile, NON dovrebbero essere anche considerati e

sommati gli importi dei rimborsi spese forfait e gli importi rateali

tredicesima entrambi oggetto da legge a calcolo e/o trattenuta oneri sociali

(vedi Allegato 5 + 6)?

2.3. Sulla base grado occupazione - con tra l'altro formali

precisazioni indicate sia nei contratti di lavoro come pure sia in tutta la

corrispondenza precedente a stesura e sottoscrizione degli stessi - a suo tempo

discusse e stabilite, è secondo legge e di buon senso ritenere un grado del

22,5% presso __________ e un grado mediano del 27,5% presso __________ con

totale grado 50%?

2.4. E da ultimo la situazione che di fatto e in realtà più mi

ha creato e mi sta tuttora creando molta incazzatura ed enorme incredulità +

insoddisfazione + smarrimento + tanto altro verso la mia Svizzera! Infatti

ritengo sia assurdo che la legge in materia vigente oltre a NON concedermi

diritto rendita AI 75% per solo 2 punti percentuali tra 58 e 60%, addirittura

NON riconoscendomi nulla per quel 8% oltre il 50% che di fatto mio grado e

rendita AI percepita, adesso in ambito

calcolo indennità giornaliere AD mi viene considerato un lasso di tempo

giornaliero nel quale NON ho NESSUN + QUALSIASI DIRITTO! (Doc. I)

1.3. La Cassa, in risposta, ha

postulato la reiezione dell’impugnativa esprimendo in buona sostanza le

medesime argomentazioni fatte valere nella decisione su opposizione (cfr. doc.

III).

1.4. Il 30 maggio, il 1° e l’11

giugno 2020 il ricorrente ha fatto valere tra l’altro che nel suo caso

l’indennità giornaliera dovrebbe essere l’80% del guadagno assicurato e non il

75,77%, come invece calcolato dalla Cassa. Egli ha pure precisato di non aver

capito per quali motivi, da un lato, benché si sia annunciato il 13 giugno

2019, la sua parziale disoccupazione è stata fatta partire dal 1° luglio 2019.

Dall’altro, gli sono stati applicati nel mese di luglio 2019 10 giorni di

attesa. Egli ha, altresì, prodotto della documentazione (cfr. doc. V+1/9;

VI+1/3; VIII+1/2).

1.5. La Cassa, il 15 giugno 2020,

ha comunicato:

" (…) Il

ricorrente afferma come la Cassa debba considerare l'importo di CHF 2'150.00

mensili per la ditta __________, la tredicesima pro rata per la società __________

e rivedere il relativo grado occupazionale. Oltre a ciò richiede il

riconoscimento delle indennità nella misura dell'80%.

Per quanto concerne il riconoscimento dell'indennità nella misura

dell'80% la Cassa ha proceduto alla rettifica dei conteggi, come da documenti

allegati, comunicando il proprio rincrescimento per il disguido.

Dal contratto di lavoro sottoscritto tra il qui ricorrente e la

ditta individuale __________ si constata un grado occupazionale pari al 25% ed

un salario mensile lordo di CHF 2'000.00 (doc. 309/310), oltre ad un rimborso

spese forfettario di CHF 150.00 mensili. Dal riepilogo salari dell'anno 2018 e

conteggi successivi il salario lordo soggetto a contribuzione ammontava a CHF

2'000.00, rettificato poi successivamente, pertanto integrando l'importo di CHF

150.00.

Dal contratto di lavoro sottoscritto tra il qui ricorrente e la

ditta __________ si constata un grado occupazionale pari al 30% ed un salario

mensile lordo di CHF 3'250.00 per tredici mensilità (doc.

374/375), oltre ad un rimborso spese forfettario di CHF 100.00

mensili. Dalla documentazione agli atti non si evince il versamento della

tredicesima pro rata, motivo per cui la stessa non è stata conteggiata nel

calcolo del guadagno assicurato.

La Cassa ha allestito una nuova tabella del calcolo del guadagno

assicurato che trasmettiamo a codesto lodevole Tribunale. (…)” (Doc. X)

La parte resistente ha

allegato i nuovi conteggi del 12 giugno 2020 delle indennità di disoccupazione

da luglio 2019 a maggio 2020 nei quali l’indennità giornaliera è stata

calcolata tenendo conto dell’80 del guadagno assicurato, ottenendo l’importo di

fr. 147.80 (cfr. doc. X5-X15), invece di fr. 140.-- conteggiati considerando il

75,77% del guadagno assicurato (cfr. allegato 6 a doc. V).

1.6. Il 19 giugno 2020

l’insorgente ha indicato di avere ricevuto da parte della Cassa i nuovi

conteggi di cui sopra senza alcuna lettera accompagnatoria (cfr. doc. XI+1/11).

Con lettera consegnata a

mano al TCA il 23 giugno 2020 il medesimo ha presentato ulteriori osservazioni

(cfr. doc. XIV).

1.7. Il 26 giugno 2020 è pervenuto

a questo Tribunale uno scritto in cui la Cassa ha specificato:

" (…) Il

diritto è stato concesso a decorrere dal 1 luglio 2019 in quanto il qui

ricorrente, fino al 30 giugno 2019, era contrattualmente vincolato e non vi era

pertanto una perdita di guadagno. La disdetta è stata infatti inoltrata in data

10 maggio 2019 per il 30 giugno 2019 (doc. 365-367).

Per quanto concerne i giorni d’attesa, la

Cassa ha applicato l’art. 18 cpv. 1 LADI e art. 6 OADI. (…)” (Doc. XVI)

Inoltre la parte

resistente, il 2 luglio 2020, ha precisato che i pagamenti delle indennità sono

stati effettuati secondo l’art. 24 LADI e art. 41a OADI e ha presentato il

seguente esempio di calcolo nel caso di 22 giorni controllabili:

" Guadagno assicurato CHF

4'009.--

Guadagno

determinante CHF 4'064.40 (CHF 4009/21.7*22)

Guadagno

intermedio CHF 2'150.--

Perdita

di guadagno CHF 1'914.40

Indennità

compensativa CHF 1'531.50 (CHF 1'914.40*80/100)

Numero

Indennità 10.36 (CHF 1'531.50/147.80

-id giornaliera-)”

(Doc.

XVII)

1.8. Il ricorrente si è espresso

nuovamente in merito alla fattispecie il 3 e il 24 luglio 2020 (cfr. doc. XVIII

+ 1/2; XX+1/3).

1.9. Pendente causa il TCA ha

interpellato la Cassa come segue:

" (…) dalla

decisione su opposizione del 2 aprile 2020 si evince che il guadagno assicurato

di fr. 4'009.-- è stato così determinato: “il salario medio ammontava a CHF

5'250.00 pari ad un grado di occupazione del 55%. Preso atto come sia al

beneficio di una rendita d’invalidità con un grado del 58% ed un residuo di

idoneità al collocamento del 42% , il guadagno assicurato è stato

proporzionalmente ridotto”.

Vogliate, per cortesia, confermare se avete proceduto a tale calcolo

riportando la somma di fr. 5'250.-- (grado di occupazione del 55%) a un grado

di occupazione del 100%, decurtandola poi del grado di invalidità del 58%.

dalla tabella allegata al vostro scritto del 15 giugno 2020

risulta sui 6 mesi un guadagno medio di fr. 5'400.-- con un grado di

occupazione al 55%, invece di fr. 5'250.-- tenuti conto nel provvedimento

impugnato.

Come si modifica conseguentemente il guadagno assicurato del

ricorrente?” (Doc. XIX)

Il 30 luglio 2020

l’amministrazione ha risposto:

" (…) La

Cassa ha stabilito inizialmente un guadagno assicurato pari a CHF 5'250.00,

ridotto proporzionalmente al grado d'idoneità al collocamento pari al 42%.

Successivamente la Cassa ha proceduto a rettificare il calcolo del

guadagno assicurato integrando anche il rimborso spese forfettario di CHF

150.00, come da tabella del guadagno assicurato trasmessa alla vostra

attenzione in data 15 giugno 2020. La proposta di guadagno assicurato ammonta a

CHF 5'400.00, da ridurre proporzionalmente al grado di idoneità al collocamento

pari al 42%. (…)” (Doc. XXI)

1.10 L’insorgente, il 7 settembre

2020, ha inviato alcuni documenti, fra cui l’estratto del suo conto individuale

AVS (cfr. doc. XXV+1/4).

1.11. Il doc. XXV e i relativi

allegati, oltre ai doc. XVIII+1/2 e XX+1/3, nonché ai doc. XXVIII+1-5 e XXIX+1,

sono stati inviati alla parte resistente per conoscenza (cfr. doc. XXVI; XXX).

1.12. Il doc. XXVII è stato

trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XXXI).

in diritto

Considerandi

in

ordine

2.1

La costante giurisprudenza

federale ha stabilito che è la decisione impugnata

che costituisce il

presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14

gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF

8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010

consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V

51.

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Nella

presente fattispecie la decisione su opposizione del 2 aprile 2020 riguarda

esclusivamente i parametri per il calcolo dell’indennità di disoccupazione, in

particolare l’entità del guadagno assicurato (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

Ogni

altra questione, in particolare concernente un eventuale risarcimento per torto

morale e altri danni (cfr. doc. I), esula dalla presente causa.

Di

conseguenza questa Corte non può chinarsi su tale problematica.

nel

merito

2.2

L’art. 22 cpv. 1 LADI

stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del

guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente

agli assegni legali per i figli e per la loro formazione, convertiti in un

importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se si trovasse in un rapporto di

lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la disoccupazione non sono

versati gli assegni per i figli.

Giusta

il cpv. 2 della disposizione appena citata, ricevono un’indennità giornaliera

pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

a. non hanno

obblighi di mantenimento nei confronti di figli;

b. beneficiano

di un’indennità giornaliera intera, il cui importo

supera i 140

franchi; e

c. non

riscuotono una rendita di invalidità corrispondente

almeno a un grado di

invalidità del 40 per cento

Il

Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di

regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS

(art. 22 cpv. 3 LADI).

2.3

L'art. 23 cpv. 1 LADI

stabilisce che è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel

senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di

calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni

contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al

lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a

quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il Consiglio

federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In una sentenza 8C_72/2015

del 14 dicembre 2015, pubblicata in SVR 2016 ALV Nr. 5 pag. 13 e RtiD II-2016

N. 64 pag. 309 segg., l’Alta Corte. In relazione alle voci da considerare nel

guadagno assicurato, ha indicato:

" (…)

occorre ricordare che la LADI è finalizzata a garantire un'indennità solamente

per la perdita di una normale e usuale attività lavorativa (DTF 129 V 105 consid. 3 pag. 107 segg.

con riferimenti). Non sono di conseguenza computati nel guadagno assicurato

secondo l'assicurazione contro la disoccupazione indennità per lavoro o ore

straordinarie (DTF 116 V 281; come il maggior onere

lavorativo di un insegnante segnatamente per escursioni: sentenza C 27/99 del

12.

luglio 2001 consid. 3), i supplementi per il lavoro a squadre (DTF 115 V 326), assegni familiari (sentenza

C 29/87 del 14 settembre 1988 consid. 3b, in ARV 1988 Nr. 15 pag. 118), un

assegno unico di nascita previsto dal diritto cantonale (sentenza C 65/92 del

29.

aprile 1993, in RJJ, 1993 pag. 162), indennità per rimborsi spese (sentenza

C 118/87 del 2 maggio 1988 consid. 1b) o pasti (sentenza C 220/00 del 3 maggio

2001.

consid. 3) e il guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3 LADI).

4.3

Le indennità pattuite contrattualmente e versate regolarmente

- diversamente dai rimborsi di spesa a norma dell'art. 327a CO - fanno quindi

parte del guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la disoccupazione,

nella misura in cui non siano indennità per inconvenienti (DTF 115 V 326 consid. 4 pag. 330 con

riferimenti). Con questa formulazione nella legge si è inteso sottolineare, che

fra queste indennità vi siano anche quelle che - benché siano trattate quale

reddito determinante secondo l'AVS - vadano escluse dal guadagno assicurato,

perché la ragione d'essere del loro versamento viene a cadere con l'inizio

della disoccupazione (DTF 122 V 362 consid. 4b pag. 364 con

riferimenti; sentenza citata C 27/99 consid. 3b). Criterio distintivo a sapere

se un'indennità, la quale costituisce dal profilo del contratto di lavoro una

componente del salario, sia da considerare o no nel calcolo del guadagno assicurato,

è il suo versamento regolare anche durante le vacanze (DTF 115 V 326 consid. 5b pag. 331

seg.; cfr. anche sentenza 8C_370/2008 del 29 agosto 2008 consid. 3.2).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_226/2019 del 15 novembre 2019 consid. 3.2.

A proposito della differenza tra salario determinante (cfr. art. 5

LAVS) e guadagno assicurato (cfr. art. 23 LADI), B. Rubin (in Commentaire de la

loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014 pag. 248 rileva del

resto:

"

Salaire AVS «obtenu

normalement». – Est réputé

gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est

obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une

période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et

convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités

pour inconvénients liés à l'exécution du travail (art. 23 al. 1 LACI 1er

phrase). Le salaire pris en compte comme gain assuré se rapproche de la notion

de salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS mais ne se recouvre pas

exactement avec celui-ci, ce qui ressort de la formulation «normalement» du

texte légal. Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à cotisation,

n'entrent pas en considération dans le calcul du gain assuré au sens de l'art.

23.

al. 1 LACI (DTA 2006 p. 305 consid. 4.1 p. 307)."

2.4

In virtù e

nell’ambito della delega legislativa di cui all’art. 23 cpv. 1 in fine

(cfr. consid. 2.3.), in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo

per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno

assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di

contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione

della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

Il guadagno

assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di

contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della

prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso

1.

(cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il periodo di

calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno

computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A

quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi

durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3

OADI).

È altresì utile rilevare che l’art. 9 cpv. 1 LADI enuncia che per

la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono

termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

Giusta il cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno

nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

Il cpv. 3 prevede che il termine quadro per il periodo di contribuzione

decorre due anni prima di tale giorno.

2.5

L'art. 40b OADI prevede che

nel caso di assicurati che subiscono, a cagione del loro stato di salute, una

menomazione della loro capacità lucrativa durante la disoccupazione o

immediatamente prima, è determinante il guadagno che corrisponde alla capacità

lucrativa rimanente.

Il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in una

sentenza C 67/04 del 9 giugno 2006, pubblicata in DTF 132 V 357, ha stabilito

che, per quanto attiene al guadagno assicurato di persone invalide,

punto di partenza è il salario effettivamente conseguito durante un certo

periodo prima della diminuzione della capacità di guadagno dovuta a un danno

alla salute. Questo dato, in virtù dell’art. 40b OADI, dev'essere moltiplicato

per il fattore risultante dalla differenza tra 100% e il grado d'invalidità.

Con riguardo alla pluriennale prassi amministrativa e giudiziaria, non

determinante è il reddito (ipotetico) d'invalido.

L’Alta

Corte, con giudizio C 79/06 del 18 luglio 2007, pubblicato in DTF 133 V 524, ha

poi deciso che, contrariamente alla ratio legis definita in maniera restrittiva

nella sentenza DTF 132 V 357, l'art. 40b OADI regola non

soltanto il coordinamento delle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e

dell'assicurazione invalidità, ma anche - in maniera più generale - la

delimitazione di competenza tra assicurazione disoccupazione ed altri assicuratori

in funzione della capacità lucrativa, ragione per cui una correzione del guadagno

assicurato ai sensi del disposto di ordinanza deve di principio avere luogo

anche in caso di invalidità non pensionabile.

Al

riguardo la nostra Massima Istanza, in una sentenza 8C_104/2011 del 2 dicembre

2011, ha precisato quanto segue:

" (…)

3.3

3.3.1

Selon la jurisprudence, l'art. 40b OACI

prescrit la correction du gain assuré lorsque celui-ci est fondé sur un salaire

que l'assuré n'est plus en mesure de réaliser au moment de la survenance du

chômage, en raison d'une invalidité survenue entre-temps (ATF 133 V 530

consid. 4.1.2 p. 534 s.). Cette correction se justifie également lorsque le

taux d'invalidité constaté n'ouvre pas droit à une rente (ATF 133 V 524

consid. 5.2 et 5.3 p. 527 s.). En revanche, la situation est différente lorsque

l'assuré est déjà atteint dans sa capacité de gain bien avant le début du

chômage. Dans ce cas, l'art. 40b OACI ne s'applique pas et le gain assuré est

calculé sur la base du dernier salaire, lequel correspond à la capacité de gain

résiduelle inchangée (arrêt C 314/02 du 4 mars 2005, consid. 2.2.1; BORIS RUBIN,

Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 317 n. 4.6.12).

Il ressort de ce qui précède que le gain assuré

doit être corrigé conformément à l'art. 40b OACI lorsque l'assuré n'est plus en

mesure, au moment de la survenance du chômage, de réaliser un salaire

équivalent au salaire retenu pour le calcul du gain assuré, en raison d'une

invalidité survenue entre-temps. A cet égard, il est sans importance que

celui-ci ait été calculé en fonction du salaire réalisé durant une période de

référence conformément à l'art. 37 OACI ou sur la base du salaire normalement

obtenu au sens de l'art. 39 OACI en relation avec l'art. 13 al. 2 let. c LACI.

3.3.2

En règle générale, le gain assuré est fixé

compte tenu du salaire réalisé durant une période de référence conformément à

l'art. 37 OACI (cf. THOMAS NUSSBAUMER,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

2ème éd. 2007, p. 2292 s. n. 380 ss; BORIS RUBIN, op. cit., p. 312 ss n.

4.6.7). Toutefois, lorsque, durant le délai-cadre

applicable à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI en liaison avec l'art.

9.

al. 3 LACI), l'assuré est partie à un rapport de travail mais qu'il ne

perçoit pas de salaire parce qu'il est malade ou victime d'un accident, le

salaire déterminant est celui que l'intéressé aurait normalement obtenu (art.

39.

OACI en relation avec l'art. 13 al. 2 let. c LACI; cf. consid. 3.1).”

Con sentenza 8C_86/2016

del 6 luglio 2016, pubblicata in DTF 142 V 380 e in DLA 2016 N. 11 pag. 233,

l’Alta Corte ha stabilito che di principio, solo la decisione

(non ancora in giudicato) dell'assicurazione invalidità o di un'altra

assicurazione sociale costituisce la base sufficiente per adattare il guadagno

assicurato.

In proposito

cfr. pure STF 8C_138/2020 del 24 aprile 2020 e STF 8C_794/2019 del 29 aprile

2020.

2.6

La SECO, nella Prassi LADI ID

ai punti B256a – B256f e C26, ha, del resto, enunciato che:

" B256a L’art.

40b OADI stabilisce che, nel caso di assicurati che subiscono, a cagione

del loro stato di salute, una menomazione della loro capacità lucrativa durante

la disoccupazione o immediatamente prima, è determinante il guadagno che

corrisponde alla capacità lucrativa rimanente. Per «menomazione della capacità

lucrativa» si intende l’invalidità constatata dall’Ufficio AI.

B256b Il senso e lo scopo dell’art. 40b OADI

consistono nel limitare l’obbligo dell’AD di versare le prestazioni a una

percentuale che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente della persona

assicurata per l’intera durata della sua disoccupazione.

B256c Eventuali cali di rendimento dovuti allo stato di

salute possono naturalmente ripercuotersi sul salario soltanto se non si sono

verificati immediatamente prima o addirittura durante la disoccupazione. In

altri termini: se una menomazione della capacità lucrativa dovuta a motivi di

salute si verifica immediatamente prima o durante la disoccupazione, l’attuale

capacità produttiva non corrisponde più a quella esistente prima della

disoccupazione, che rappresentava la base del salario. Siccome però il salario

ricevuto prima dell’inizio della disoccupazione costituisce la base di calcolo

del guadagno assicurato, in questi casi occorre effettuare un adeguamento

secondo l’art. 40b OADI.

Pertanto, se il guadagno assicurato è calcolato sulla base di un

salario che l’assicurato non potrebbe più ricevere durante la disoccupazione a

causa di un’invalidità verificatasi nel frattempo, esso deve essere ricalcolato

conformemente all’art. 40b OADI. Si ritiene che la menomazione della

capacità lucrativa per motivi di salute si è verificata immediatamente prima

della disoccupazione ai sensi dell’art. 40b OADI se essa non si è

(ancora) ripercossa sul salario che, secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI

congiuntamente all’art. 37 OADI, costituisce la base di calcolo del guadagno

assicurato.

(…)

Esempi

- L’AI e l’AD non sono assicurazioni complementari, ossia

l’assicurato non può fare indistintamente ricorso sia all’una che all’altra. La

riscossione di una rendita AI intera non implica necessariamente l’inidoneità

al collocamento. Anche un assicurato che percepisce una rendita AI intera, che

può già essere concessa a partire da un grado AI del 70 %, conserva una

capacità lucrativa residua che può conferirgli un diritto alle prestazioni

dell’AD.

- Se l’AI stabilisce un grado AI del 58 %, la cassa calcola

l’importo del rimborso basandosi su una capacità lucrativa rimanente del 42 % e

quindi su una riduzione corrispondente del guadagno assicurato su cui si

fondavano inizialmente le indennità giornaliere.

Giurisprudenza

DTFA C 140/05 dell’1.2.2006 (Dato che nel calcolo del guadagno

assicurato si prende in considerazione l’invalidità, non si deve procedere a

un’ulteriore riduzione delle indennità giornaliere a causa della disponibilità

limitata ad un’attività del 50 %)

DTF 8C_276/2009 del 2.11.2009 (L’AI e l’AD non sono assicurazioni

complementari; con numerosi riferimenti alla giurisprudenza)”

(…)

Guadagno assicurato delle persone con handicap

art. 40b OADI

C26 Nel caso di persone la cui capacità lucrativa è durevolmente

ridotta per ragioni di salute è determinante il guadagno che corrisponde alla

capacità lucrativa rimanente. Si tratta in questo caso di persone riconosciute

invalide da un’altra assicurazione sociale. L’assicurazione contro la

disoccupazione si limita a coprire la perdita di guadagno corrispondente alla

capacità lucrativa rimanente. Determinante per la cassa è il guadagno che

l’assicurato aveva ottenuto prima di subire un danno alla salute (salario prima

dell’invalidità) e non il reddito, stabilito dall’AI, che l’assicurato potrebbe

ipoteticamente ancora realizzare tenendo conto della sua invalidità. (…)”

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_631/2019 del

19.

giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.

4.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35 seg.; STF 8C_405/2018 del 22

gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,

pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.

4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017

consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio

2007.

consid. 4.3.

2.7

Secondo

l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente

da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene

entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della

perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22.

Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito

proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

In

virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI, il cui tenore non è stato modificato a far

tempo dal 1° aprile 2011, è considerata perdita di guadagno la differenza tra

il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente

almeno all’aliquota usuale per la professione e il luogo, e il guadagno

assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in

considerazione.

Il

guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso

di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del

guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn";

STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.3.; STCA 38.2005.52 dell’8

settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).

In

una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg., in DTF 127 V 479;

122.

V 433; 120 V 233 seg. e in 8C_721/2010, il Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito che tutte le forme di attività dipendente, comprese

in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18

cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio

art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono

l'oggetto del nuovo art. 24 LADI (cfr. consid. 2.5.).

In

tale contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non

la perdita di lavoro (in effetti una perdita di lavoro senza perdita di

guadagno non dà diritto a indennità di disoccupazione; cfr. STF 8C_150/2020

dell’8 aprile 2020 consid. 4; commentata da Patricia Usinger-Egger in SZS/RSAS

4/2020), la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto

all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino

a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione

adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e

LADI.

Pertanto,

secondo il TFA, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato

accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè

un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di

disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. ad esempio

SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47).

In

una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha

stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno

giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno

giornaliero lordo è inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di

guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza

secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.

Sul

tema cfr. pure STFA C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio

2005.

2.8

Nella presente evenienza

dalle carte processuali emerge che l’assicurato, ingegnere civile STS (cfr.

STCA 38.2013.58 del 14 novembre 2013 consid. 2.7.), è al benefico di una

rendita di invalidità AI del 50% con grado di invalidità del 58% dal 2015 (cfr.

doc. A7; 199; 271; STCA 38.2019.14 dell’11 giugno 2019 consid. 2.5.; decreto

32.2015.87

emesso dal TCA il 4 agosto 2015; STCA 38.2013.58 del 14 novembre

2013.

consid. 2.7.; STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.6.).

Nel corso degli anni egli

ha aperto cinque termini quadro per la riscossione di prestazioni, e meglio dal

9.

febbraio 2010 all’8 febbraio 2012, dal 9 febbraio 2012 all’8 febbraio 2014,

dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2016, dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2018 e

dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021 (cfr. X5 segg.; STCA 38.2019.14 dell’11

giugno 2019 consid. 2.5.).

Nel termine quadro dal 1°

luglio 2019 al 30 giugno 2021 il suo grado di disponibilità lavorativa era del

50% (cfr. doc. VIII1; 303).

Nei due anni antecedenti

l’iscrizione in disoccupazione dell’estate 2019 (dal 1° luglio 2017 al 30

giugno 2019) egli ha lavorato alle dipendenze di tre datori di lavoro, e meglio

presso __________, dove è stato attivo dal 1° giugno 2017 al 30 agosto 2018,

presso __________ al 10 settembre 2019 a tuttora e presso __________ dal 10

gennaio al 30 giugno 2019 (cfr. allegato A6 a doc. I).

L’11 giugno (poi corretto

a mano in agosto) 2018 l’assicurato e la “ditta individuale e/o Impresa __________”

hanno concluso un “contratto di lavoro a tempo indeterminato bozza fino a

formale OK finale Commissione __________” a tempo parziale al 25% a

decorrere dal 3 settembre 2018 con stipendio pari a fr. 2'000.-- lordi al mese

per 12 mensilità, oltre a fr. 150.-- mensili quale rimborso spese generali

(spostamenti e cellulare, cfr. doc. 309).

Il

18.

gennaio 2019 è stato concluso un nuovo contratto di lavoro con la Ditta

individuale __________, denominato “Contratto di lavoro 2 a tempo

indeterminato” analogo al precedente, da cui emerge, però, che il grado di

occupazione lavorativa a tempo parziale è del 22,5% e che il giorno di inizio

formale era lunedì 2 novembre 2018 (cfr. doc. 314).

Dal contratto di lavoro a

tempo indeterminato concluso il 30 dicembre 2018 con la __________ di __________

emerge che l’assicurato è stato assunto “con grado circa 30%” dal

gennaio 2019 quale direttore generale tecnico. Lo stipendio ammontava a fr.

3'250.-- mensili lordi per tredici mensilità. Inoltre il contratto prevedeva il

riconoscimento di un importo forfait di rimborso spese generali (spostamenti e

cellulare) di fr. 100.-- che sarebbero stati versati mensilmente con il salario

(cfr. doc. 374=allegato 4 a doc. V).

La Cassa, il 21 e il 27

novembre 2019, ha emesso in conteggi relativi ai mesi da luglio a novembre

2019, nei quali ha determinato il guadagno assicurato del ricorrente in fr.

4'009.-- e l’indennità giornaliera - applicando al guadagno assicurato la

percentuale del 75,77% e dividendo per 21,7 (giorni di lavoro medi) - in

fr.140.--. L’amministrazione ha indicato che “nel caso volesse contestare il

contenuto del presente conteggio, può richiedere per iscritto una decisione

entro 90 giorni” (cfr. allegato 6 a doc. V).

Il ricorrente, il 6

febbraio 2020, ha censurato l’ammontare del guadagno assicurato stabilito dalla

Cassa, l’applicazione di 10 giorni di attesa in relazione al mese di luglio

2019, la deduzione dal suo diritto alle indennità mensili dello stipendio

percepito presso __________, evidenziando trattarsi dell’impresa per la quale

lavora dal settembre 2018 con grado del 22,5% (cfr. doc. A6).

La parte resistente, con

decisione del 17 febbraio 2020, ha confermato il calcolo del guadagno

assicurato di fr. 4'009.-- e ha specificato che l’attività per __________, che

continua a svolgere, deve essere decurtata dal suo diritto secondo il principio

del guadagno intermedio (cfr. doc. A6; consid. 1.1.).

Con decisione su

opposizione del 2 aprile 2020 la Cassa ha respinto l’opposizione interposta

dall’insorgente (cfr. doc. A6), rilevando di avere determinato il guadagno

assicurato in applicazione dell’art. 37 OADI, tenendo conto della media degli

stipendi degli ultimi 6 mesi, più favorevole all’assicurato. È stato altresì

precisato che il salario medio ammontava a fr. 5'250.00 - corrispondente a un

grado di occupazione del 55% - e che, beneficiando di una rendita d’invalidità

con un grado del 58% (con un residuo di idoneità al collocamento del 42%), il

guadagno assicurato è stato proporzionalmente ridotto (cfr. doc. A1; consid.

1.1.).

Il ricorrente ha

contestato il modo di procedere dell’amministrazione, e meglio che nel calcolo

del guadagno assicurato non è stato tenuto conto del rimborso delle spese e

della tredicesima, che il suo grado di occupazione complessivo presso __________

e __________ è stato considerato del 55% invece che del 50%, che per un 8%

(grado di invalidità del 58% ma diritto a una rendita AI del 50%) del suo tempo

non gli è stato riconosciuto dall’assicurazione disoccupazione alcun diritto,

che per determinare l’importo dell’indennità giornaliera è stato applicato il

tasso del 75,77% invece dell’80%, che il nuovo termine quadro è stato fatto

iniziare dal 1° luglio 2019 allorché si è presentato all’URC il 13 giugno 2019

e che gli è stato dedotto un periodo di attesa di 10 giorni (cfr. doc. I; V;

VIII; XX).

2.9

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie questa Corte, rileva innanzitutto che il ricorrente ha

censurato l’atteggiamento della Cassa che, a seguito di sue domande in

relazione alle basi di calcolo delle proprie indennità giornaliere, il 26

giugno 2020, gli ha comunicato che “essendo pendente un ricorso presso il

Tribunale delle assicurazioni sociali non possiamo esprimerci in merito alla

sua richiesta sottostante; sarà direttamente il Tribunale a fornirle le nostre

risposte agli scritti da lei inviati e ad esprimersi in merito” (cfr. doc.

XVIII; XVIII1).

Egli ha, inoltre,

affermato:

" (…) non

riesco a capire i reali motivi alla base di questa risposta con anche nessuna

spiegazione come sempre in merito malgrado molte richieste, e appunto con la

quale sembrerebbe che voi Giudici TCA siete sempre e regolarmente in diretto

contatto dirigenti __________ consigliando e dando direttive agli stessi in

merito modalità e procedure per sanare gestione aggiornamenti+correttivi mia

pratica.

(…)” (Doc. XVIII)

Al riguardo il TCA si

limita a osservare che la Cassa, nel mese di giugno 2020, ha indicato

all’assicurato che sarebbe stato questo Tribunale a rispondere ai suoi quesiti

non perché quest’ultimo consigli l’amministrazione, bensì in virtù dell’effetto

devolutivo del ricorso (cfr. STF 8C_284/2014 del 16 dicembre 2014 consid.

5.2.2.; DTF 127 V 228 consid. 2.b.aa; STFA C 325/00 del 28 marzo 2002). In

effetti a quel momento presso questa Corte era pendente la presente vertenza

relativa all’impugnativa del 10 maggio 2020 inoltrata dal ricorrente contro la

decisione su opposizione del 2 aprile 2020 con cui la parte resistente ha

confermato la determinazione dell’indennità giornaliera sulla base di un

guadagno assicurato di fr. 4'009.-- e tenendo conto del guadagno intermedio

conseguito presso __________ (cfr. consid 1.1.; 1.2.).

2.10

L’assicurato si è annunciato

per il collocamento il 13 giugno 2019 chiedendo l’attribuzione di indennità di

disoccupazione a partire da tale data (cfr. doc. VIII1; 303).

La Cassa gli ha invece

riconosciuto il diritto a prestazioni dal 1° luglio 2019, aprendogli il 5°

termine quadro per la riscossione delle prestazioni (cfr. consid. 2.8.).

Il ricorrente ha

contestato la data di inizio della disoccupazione (cfr. doc. VIII).

Tale tema non è prettamente

oggetto della presente lite (cfr. consid. 2.1.), tuttavia giova osservare che,

come rettamente precisato dalla Cassa (cfr. doc. XVI; consid. 1.7.), fino al 30

giugno 2019 vigeva il contratto di lavoro con la __________ (cfr. consid. 2.8.;

doc. 365) e non vi era pertanto una perdita di guadagno (art. 8 cpv. 1 lett. b;

11.

LADI) e l’assicurato non era idoneo al collocamento (art. 8 cpv. 1 lett. f;

15.

LADI).

Ne discende che a ragione

il diritto alle indennità LADI è stato riconosciuto a decorrere dal 1° luglio

2019.

2.11

L’amministrazione ha, poi,

stabilito il guadagno assicurato - che ridotto proporzionalmente in virtù del

grado di invalidità del 58% è stato fissato in fr. 4'009.-- (cfr. consid. 2.8.)

- in applicazione dell’art. 37 cpv. 1 OADI, e meglio in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione che

precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione iniziato il 1°

luglio 2019 (da gennaio a giugno 2019) conseguito con attività lavorative per

un grado complessivo del 55%, corrispondente a fr. 5'250.-- (fr. 2000.--

mensili lordi presso __________ al 25% + fr. 3'250.-- mensili lordi presso __________

al 30%; cfr. consid. 2.8.).

La Cassa, in proposito, ha

indicato che questa è la soluzione più favorevole all’insorgente (cfr. doc. A1;

consid. 1.1.).

Infatti, se si fosse

considerato il salario medio degli ultimi dodici mesi (da luglio 2018 a giugno

2019; art. 37 cpv. 2 OADI), esso sarebbe inferiore all’ammontare di fr.

5'250.--, siccome presso la __________, nei mesi di luglio e agosto 2018,

l’assicurato ha percepito fr. 2000.-- lordi al mese (cfr. doc. 389; STCA

38.2019.14

dell’11 giugno 2019 consid. 2.6.) e nei mesi da settembre a dicembre

2018.

ha guadagnato soltanto fr. 2'000.-- presso __________ (cfr. consid. 2.8.).

L’assicurato ha fatto

valere che per calcolare il guadagno assicurato la Cassa avrebbe dovuto tenere

conto, oltre che degli stipendi, anche dei rimborsi spese forfettari e degli

importi rateali della tredicesima (cfr. doc. I; V).

Per quanto riguarda il rimborso

spese, nella sentenza 8C_72/2015 del 14 dicembre 2015, pubblicata in SVR 2016

ALV Nr. 5 pag. 13 e RtiD II-2016 N. 64 pag. 309 segg., citata al consid. 2.3.,

l’Alta Corte ha rilevato che le indennità pattuite contrattualmente e versate

regolarmente - diversamente dai rimborsi di spesa a norma dell'art. 327a CO -

fanno parte del guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la

disoccupazione, nella misura in cui non siano indennità per inconvenienti (cfr.

art. 23 cpv. 1 LADI). Con questa formulazione nella legge si è inteso

sottolineare, che fra queste indennità vi siano anche quelle che - benché siano

trattate quale reddito determinante secondo l'AVS - vadano escluse dal guadagno

assicurato, perché la ragione d'essere del loro versamento viene a cadere con

l'inizio della disoccupazione.

In concreto la Cassa, nel

giugno 2020, ha trasmesso a questo Tribunale dei nuovi conteggi da cui risulta

che nel calcolo del guadagno assicurato sono state computate le “spese” di fr.

150.-- percepite presso __________ (cfr. consid.2.8.), ottenendo un guadagno

assicurato, con attività lavorativa complessiva al 55%, di fr. 5'400.-- (cfr.

doc. X; X1; X4; consid. 1.5.).

La parte resistente ha

giustificato il proprio agire, specificando che dal riepilogo salari dell'anno

2018.

e conteggi successivi il salario lordo soggetto a contribuzione ammontava

a fr. 2'000.--, rettificato poi successivamente, integrando l'importo di fr

150.-- (cfr. doc. X; consid. 1.5.).

Il TCA non ha motivi per

non aderire al nuovo calcolo dell’amministrazione.

Le spese forfettarie di

fr. 100.-- al mese contemplate nel contratto di lavoro con la __________

relative ai costi generati dagli spostamenti e dal cellulare non risultano

essere integrate nel salario (cfr. allegato 5 a doc. V; 376 segg.). Del resto

dal conto individuale AVS si evince un guadagno presso la __________ per il

2019.

di fr. 19'500.--, ossia il salario di fr. 3'250.-- considerato dalla Cassa

moltiplicato per 6 mesi (cfr. doc. XXV3).

Di conseguenza non presta

il fianco a critica alcuna il fatto di non avere considerato ai fini del

conteggio del guadagno assicurato il rimborso spese relativo all’occupazione

presso __________.

Il contratto di lavoro con

__________ non prevedeva la tredicesima (cfr. doc. 309; 314), per cui nulla va

conteggiato a tale titolo.

Il contratto di lavoro con

la __________, invece, contemplava il pagamento del salario di fr. 3'250 per

tredici mensilità (cfr. doc. 374=allegato 4 a doc. V), tuttavia dai fogli

stipendio concernenti il periodo gennaio-giugno 2019 non risulta il versamento

della quota parte di tredicesima (cfr. doc. 376-381). Come visto, anche dal

conto individuale AVS emerge che la ditta in questione, nel lasso di tempo

gennaio-giugno 2019, ha corrisposto al ricorrente la somma di fr. 19'500.--,

corrispondente a sei salari di fr. 3'250.- (cfr. doc. XXV3).

Ritenuto che la

tredicesima rientra nel guadagno assicurato nella misura in cui è stata

effettivamente riscossa (cfr. DTF 144 V 195; Prassi LADI ID p.to C2), in casu,

come stabilito dalla Cassa (cfr. doc. X), non va tenuto conto di alcuna quota

parte di tredicesima.

Da quanto precede va

concluso che per determinare il guadagno assicurato del ricorrente nel nuovo

termine quadro per la riscossione di prestazioni iniziato il 1° luglio 2019 deve

essere considerato l’importo di fr. 5'400.-- e non di fr. 5'250.-- come per

contro stabilito nella decisione su opposizione impugnata.

2.12

Nel caso di specie

l’insorgente è al beneficio di una mezza rendita AI per un grado di invalidità

del 58% (cfr. consid. 2.8.). La sua capacità lucrativa rimanente è pari quindi

al 42%

Qualora la capacità

lucrativa di un assicurato sia durevolmente ridotta per ragioni di salute, ai

fini del calcolo del guadagno assicurato, è determinante il guadagno che corrisponde

alla capacità lucrativa rimanente (cfr. consid. 2.5.-2.6.).

In concreto, dunque, il

guadagno di fr. 5'400.--, dopo essere riportato a un grado di occupazione del

100%, va ridotto proporzionalmente al grado di capacità lucrativa rimanente del

ricorrente del 42% (cfr. doc. XIX; XXI; consid. 1.9.).

A tale scopo determinante

è dapprima sapere se l’importo di fr. 5'400.-- (salario medio degli ultimi sei

mesi di contribuzione precedenti il 1° luglio 2019) corrisponde

a un grado di attività lavorativa del 55% come stabilito dalla Cassa (25%

presso __________ e 30% presso __________; cfr. consid. 2.8.; 2.11.) oppure del

50% come preteso dall’assicurato (cfr. doc. I; consid. 1.2; 2.7.).

Per quanto attiene

all’impiego presso __________ è vero che il contratto di lavoro dell’11 giugno

(corretto in agosto) 2018 contemplava un grado di occupazione del 25% (cfr.

doc. 309).

È altrettanto vero, però,

che il 18 gennaio 2019 nel nuovo contratto lo stesso è stato diminuito al 22,5%

(cfr. doc. 314).

Inoltre dal modulo “Azione

di reinserimento” emerge che in occasione del primo colloquio di consulenza del

3.

luglio 2019 è stato rilevato che l’insorgente “continua il guadagno intermedio

al 22,5% presso la __________ di __________” (cfr. doc. VIII2).

In simili condizioni, il

grado di occupazione da considerare per tale attività è del 22,5%.

In relazione all’impiego

presso __________, invece, il contratto di impiego del 30 dicembre 2018 prevede

un grado di occupazione di “circa 30%” (cfr. allegato 4 a doc. V).

Nei fogli stipendio

relativi ai mesi da gennaio a giugno 2019 è sì stato specificato “grado

occupazione: Vedi necessità ma in media 20/30% in questa FASE 1” (cfr.

allegato 5 a doc. V), ma non risultano minimamente attestate le percentuali di

attività mensile. Non va d’altronde dimenticato che la paga percepita presso __________

era di fr. 3'250.-- lordi al mese che corrisponde meglio a un’attività del 30%

(fr. 10'833.-- riportato al 100%) piuttosto che a una del 25% (fr. 13'000.--

riportato al 100%).

Occorre, perciò,

concludere che il guadagno di fr. 5'400.-- si riferisce a un grado di attività

lavorativa del 52,5% (22,5 presso __________ + 30% presso __________).

Il guadagno assicurato del

ricorrente che presenta una capacità lucrativa rimanente del 42% ammonta di

conseguenza a fr. 4'320.-- [42% di fr. 10'286.-- (ottenuto riportando al

100% la somma di fr. 5'400.-- corrispondenti a un grado di occupazione del

52,5%)].

2.13

Per stabilire l’importo

dell’indennità giornaliera spettante al ricorrente dal mese di luglio 2019, la

Cassa, nei conteggi iniziali poi confermati dalla decisione del 17 febbraio

2020.

e dalla decisione su opposizione del 2 aprile 2020 ha applicato il tasso

del 75,77% (cfr. doc. allegato 6 a doc. V; consid. 1.1.; 2.8.).

L’insorgente, già

nell’opposizione e pendente causa, ha censurato il tasso del 75,77%, asserendo

che nel suo caso torni applicabile l’80% (cfr. doc. A6; V; VI; consid. 1.4.).

L’art. 22 cpv. 1 LADI

enuncia in particolare che l’indennità giornaliera intera ammonta

all’80 per cento del guadagno assicurato. Giusta il cpv. 2 ricevono

un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli

assicurati che:

" a. non

hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25

anni;

b. beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo

supera i 140 franchi; e

c. non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno

a un grado di invalidità del 40 per cento.” (cfr. consid. 2.2.)

L’assicurato, percependo

una mezza rendita AI per un grado di invalidità del 58%, non rientra nei casi

di cui all’art. 22 cpv. 2 LADI, bensì gli deve essere applicato il tasso dell’80%.

La parte resistente, in

effetti, il 15 giugno 2020, ha riconosciuto che all’assicurato va erogata

un’indennità nella misura dell’80% (cfr. doc. X; consid. 1.5.).

2.14

Come è emerso dalle carte

processuali, l’assicurato ha continuato, anche successivamente all’iscrizione

in disoccupazione del giugno 2019, a lavorare per __________ al 22,5% (cfr.

doc. VIII2; consid. 2.12.).

Il reddito proveniente da

un’attività lucrativa dipendente ottenuto entro un periodo di controllo e il

cui importo è inferiore all’indennità di disoccupazione cui ha diritto va

considerato guadagno intermedio ai sensi dell’art. 24 LADI (cfr. consid. 2.7.;

Prassi LADI p.to C123).

In effetti se un

assicurato che svolge varie attività a tempo parziale ne perde una, i redditi

degli impieghi rimanenti sono considerati guadagno intermedio. Il guadagno

assicurato va calcolato sulla totalità dei redditi che l’assicurato percepiva

prima di essere parzialmente disoccupato (cfr. Prassi LADI ID p.to C 124).

In casu, quindi, a buona

ragione la Cassa nei conteggi relativi alle indennità di disoccupazione

spettanti al ricorrente a decorrere dal luglio 2019 ha computato un guadagno

intermedio lordo di fr. 2'150.-- mensili (cfr. allegato 6 a doc. 5; XI1 segg.).

2.15

Alla luce di tutto quanto esposto,

l’insorgente, a far tempo dal 1° luglio 2019, ha diritto a indennità di

disoccupazione che devono essere calcolate tenendo conto, da una parte,

dell’80% (cfr. consid. 2.13.) del guadagno assicurato di fr. 4'320.-- (cfr.

consid. 2.12.), dall’altra, del guadagno intermedio conseguito presso __________

di fr. 2'150.-- lordi al mese (cfr. consid. 2.14.).

Al riguardo giova ad ogni

modo evidenziare che il 12 giugno 2020 la Cassa ha emesso dei nuovi conteggi

delle indennità giornaliere da luglio 2019 a maggio 2020 nei quali, applicando

al guadagno assicurato (di però fr. 4'009.--) il tasso dell’80% (cfr. doc.

XI1-XI11), invece del 75,77% (cfr. allegato 6 a doc. V), ha già riconosciuto al

ricorrente dei pagamenti complementari.

Questi ultimi andranno

considerati ai fini della determinazione degli importi aggiuntivi da

corrispondergli.

La Cassa, alla quale gli

atti vanno rinviati per procedere ai calcoli di cui sopra, verificherà altresì

la correttezza del periodo di attesa di 10 giorni alla luce degli art. 18 LADI

cpv. 1 lett. a LADI (il diritto all’indennità inizia dopo un periodo di attesa

di cinque giorni di disoccupazione controllata. Per le persone che non hanno

obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni il periodo di

attesa è differenziato ed è di 10 giorni per un guadagno assicurato compreso

tra 60 001 e 90 000 franchi)

e 6a cpv. 3 OADI (“Gli assicurati il cui guadagno assicurato è compreso tra 36 001 e 60 000

franchi all’anno che hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli

minori di 25 anni non devono compiere il periodo di attesa generale”),

dopo aver accertato se l’assicurato, nel periodo a far tempo dal 1° luglio

2019, aveva obblighi di mantenimento nei confronti di sua figlia __________,

nata il __________ 1995 (cfr. doc. 453).

2.16

Infine, relativamente alla

richiesta ricorsuale di interessi di mora (cfr. doc. I pag. 3), va osservato che la Cassa non ha avuto

modo di pronunciarsi mediante una decisione vincolante (cfr. consid. 2.1.).

È in ogni caso utile

rilevare che l'art. 26 cpv. 1 prevede

che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi

sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio

federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Secondo il cpv. 2 LPGA,

sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare,

l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24

mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto

valere il diritto.

Nel caso di specie il

diritto dell’insorgente alle indennità di disoccupazione fatto valere nel mese

di giugno 2019 è nato il 1° luglio 2019.

Considerando che è

possibile beneficiare degli interessi non prima che sia trascorso il lasso di

tempo di 24 mesi a far tempo dalla nascita del diritto alle prestazioni,

l’assicurato non ha diritto a interessi moratori sulle indennità LADI

arretrate.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in

quanto ricevibile, è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 2 aprile 2020 è annullata.

§§ Il guadagno assicurato del ricorrente dal 1° gennaio 2019

ammonta a fr. 4'320.--.

§§§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa affinché calcoli nuovamente l’importo

dell’indennità di disoccupazione dovuta all’insorgente a decorrere dal 1°

luglio 2019 sulla base di quanto indicato al consid. 2.15.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti