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Decisione

38.2020.39

Indennità lavoro ridotto per persone che determinano o possono influenzare decisioni del DL è riconosciuto solo da 17.3 a 31.5.20 (v. O Covid-19 assic. disoccupazione del 20.3.2020; L Covid-19 del 25.9.2020). In casu, a ragione è stato negato il diritto a ILR per giugno 2020 a socio e gerente Sagl

15 ottobre 2020Italiano26 min

STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2020.39

DC/sc

Lugano

15 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 luglio 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 24 luglio 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Il 20 maggio 2020 la Sezione

del lavoro ha sollevato opposizione parziale sul preannuncio di lavoro ridotto

del 30 marzo 2020 della RI 1 e ha riconosciuto alla ditta il diritto alle

indennità per lavoro ridotto dal 30 marzo al 29 settembre 2020 (cfr. doc. 2).

1.2. Con decisione su opposizione

del 24 luglio 2020 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione

del 3 luglio 2020 (cfr. doc. 7) con la quale ha negato alla RI 1 il diritto ad

indennità per lavoro ridotto a favore di __________ per il mese di giugno 2020,

argomentando:

" (…) Nel

caso specifico, il sig. __________ risulta socio e gerente con firma

individuale della ditta RI 1. Egli aveva richiesto le indennità per lavoro

ridotto, dal 30 marzo 2020 al 29 settembre 2020. Per i mesi di marzo, aprile e

maggio 2020 l'azienda ha regolarmente percepito le indennità di lavoro ridotto.

La Cassa invece ha negato le indennità inerenti il mese di giugno

2020.

Infatti, il Consiglio Federale, considerata l'emergenza

"pandemia Covid 19", aveva eccezionalmente concesso il diritto alle

indennità per lavoro ridotto, dal 1° marzo al 31 maggio 2020, anche alle

persone con una posizione analoga a quella del datore di lavoro (Prassi LADI ID

B37).

Con una successiva direttiva datata 10 giugno 2020, la SECO ha

revocato questa autorizzazione.

Il Sig. __________ ha ribadito che il diritto alle indennità di

cui sopra, gli era stato concesso dalla Sezione del lavoro (in seguito SDL) di

Bellinzona, dal 30 marzo 2020 al 29 settembre 2020.

Tuttavia, nella stessa decisione della SDL, datata 20 maggio 2020,

si legge altresì: "(...) si avvisa l'azienda che il diritto

all'indennità per lavoro ridotto si estingue in ogni caso, indipendentemente

dalla durata della presente autorizzazione, con la fine della validità

dell'O-COVID 19 assicurazione contro la disoccupazione (sia essa per abrogazione

o per raggiungimento del termine di validità)".

Proprio in considerazione di quanto sopra il Consiglio Federale,

ha iniziato a modificare l'ordinanza, a partire dal 1 giugno 2020,

ripristinando le disposizioni di legge preesistenti nella legge. Ha infatti

deciso di confermare il mancato diritto alle indennità per lavoro ridotto per

gli apprendisti e per le persone occupate con una posizione analoga a quella

del datore di lavoro, come pure i loro coniugi occupati nella medesima azienda.

Visto quanto sopra, pur comprendendo la situazione della

ditta/dell'Assicurato, la nostra Amministrazione, che come ogni Cassa di

disoccupazione svizzera deve seguire le direttive della SECO, non pub pertanto

accogliere l'opposizione della RI 1 di __________. Le indennità per lavoro di

giugno 2020 non possono essere riconosciute.” (Doc. 9)

1.3. Contro la decisione su

opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si

è così espresso:

" II

sottoscritto è stato licenziato a Febbraio 2019 da un'azienda del __________

che mi ha rimpiazzato con 2 giovani Italiani. A 58 anni e con i tempi che

corrono sapevo che le possibilità di trovare un altro impiego sarebbero state

praticamente nulle. Per evitare la disoccupazione, mi sono fatto prestare 20K

franchi ed ho fondato questa Sagl e procuro commesse per articoli industriali a

clientela internazionale.

Purtroppo, dopo 1 anno di lavoro con discreto successo, è arrivata

questa maledetta pandemia.

Il ramo industriale è crollato, tutte le fiere sono state annullate,

nessun cliente è venuto a trovarci ed io non posso viaggiare per fare il mio

lavoro di venditore.

Non ho mai chiesto nulla allo Stato, ho sempre pagato mie tasse e

non poche (!); Con la presente vi informo che senza quella indennità, che tra l'altro

era concessa fino al 29.09.2020 (vedi allegato) sarò costretto entro la fine di

Luglio, a liquidare l'azienda e richiedere la disoccupazione.

Ora, ad un impiegato che esegue e basta senza rischiare nulla,

viene concessa, alle grandi aziende vengono elargiti milioni e miliardi senza

battere ciglio, anche gli indipendenti vengono aiutati: perché io no ??? Quale

è la mia colpa? Perché vengo discriminato? Perché ho investito e rischiato per

non pesare sullo Stato? Si sta discriminando colui che oltre al lavoro assume

anche responsabilità. Che senso ha? Chiunque deve riconoscere che questa

situazione è profondamente ingiusta e scorretta.

Vi chiedo gentilmente di rivalutare la decisione sulla base di

queste informazioni, nell'ottica di concedere una possibilità di sopravvivenza

a questa start-up, nel rispetto etico dell'equo trattamento di tutti i

cittadini.

Spero di poter contare sulla comprensione, il buon senso, sulla

giustizia, e nell'attesa di riscontro mi pregio salutare cordialmente.” (Doc.

I)

1.4. Nella sua risposta del 4

agosto 2020 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…) Come

già ribadito nella nostra risposta di opposizione, comprendiamo perfettamente

la posizione del ricorrente, tuttavia, le Casse disoccupazione in Svizzera

devono giustamente seguire la legislazione svizzera e, nel caso specifico, le

decisioni del Consiglio Federale elaborate tramite direttiva dalla SECO.

Il Consiglio Federale, considerata l'emergenza "Pandemia

Covid 19", aveva eccezionalmente concesso il diritto alle indennità per

lavoro ridotto, dal 10 marzo al 31 maggio 2020, anche alle persone con una

posizione analoga a quella del datore di lavoro (Ordinanza sulle misure nel

settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus

(COVI D-19).

In particolare l'art. 5 prevedeva che, in deroga all'articolo 34

cpv. 1 e 2, per le seguenti persone è versato un importo forfettario di 3320

franchi per un'attività lucrativa a tempo pieno:

a) Il coniuge o il

partner registrato del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

b) Le persone

che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale

supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le

decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o partner registrati

occupati nell'azienda.

Tuttavia, queste disposizioni sono state abrogate dal Consiglio

Federale con una successiva Ordinanza del 20 maggio 2020 con effetto dal 1°

giugno 2020.

Proprio a partire da questa data, è stato ripristinato l'art. 31

cpv. 3 lett. c) della LADI. Per cui, essendo il Sig. __________, socio e

gerente con firma individuale della ditta citata in precedenza, non può avere

diritto alle indennità per lavoro ridotto a partire dal mese di giugno 2020.”

(Doc. III)

1.5. Il 6 agosto 2020 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (doc. doc. IV).

Il 31 agosto 2020 la

parte ricorrente si è così espressa:

" (…) con la

presente confermo di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare, oltre a

quelli forniti in precedenza (vedere la lista a piè di pagina).

Con l’occasione informo aver scritto una

lettera al Segretariato di Stato per l’economia SECO, lamentando il trattamento

discriminante della categoria di lavoratori di cui faccio parte; lettera

raccomandata il 28.07.2020 alla quale nemmeno si degnano di rispondere.

Inoltre, purtroppo, da domani 01.09.2020 ed

a conseguenza dei fatti oggetto di questa pratica, la RI 1 sarà messa in

liquidazione ordinaria ed il sottoscritto inizierà le pratiche per la richiesta

dell’indennizzo per la disoccupazione. (…)” (Doc. V)

L’8

settembre 2020 il responsabile cantonale della Cassa ha rilevato:

" (…)

abbiamo visionato lo scritto citato a margine e nonostante comprendiamo le

spiegazioni e la difficile situazione di questa ditta, dobbiamo riconfermarci

nella nostra risposta di opposizione, conformemente alle disposizioni legali

già citate in essa. (…)” (Doc. VII)

in diritto

2.1. L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede

che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

a. i lavoratori, la

cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente

controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.

Fatti

I disposti relativi

all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma

corrispondente.

Ciò non comporta,

tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto

alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

Con decisione pubblicata

in DTF 123 V 234 il Tribunale federale ha infatti esteso l’applicabilità

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di

disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha

stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga

a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione

se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere

l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.

Nelle sentenze pubblicate

in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in

SVR 1997 ALV Nr. 101, l’Alta Corte ha deciso che un dipendente membro del

consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b

del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi

dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un membro del

consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che

sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui

esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016;

STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005).

In una sentenza

8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi

temi le seguenti considerazioni:

" (…) Il

primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un

impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv.

3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di

quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura

aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali.

Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle

indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che

essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel

registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi

rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un

diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà

partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid.

3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del

consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la

legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,

che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle

decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema

direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b

CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio

d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,

quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori

accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con

riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid.

3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è

pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008,

la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne

discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la

giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la

precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego.

(…)"

Lo scopo

della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di

sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio

di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in

favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a

quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF

8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007

consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Questo

principio è stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016,

nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.2. Dans plusieurs

arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le

Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette

jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut

du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les

personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur

permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur

activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des

conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF

123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un

risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte

économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement

et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec

l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible

pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en

reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut

pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à

un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des

liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant

d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si

elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait

- justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut

toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les

liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de

celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du

conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que

celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un

employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a

lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à

indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité

indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable,

du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui

occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte

de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur

l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit

à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à

celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (…)"

Il rischio d’abuso non

esiste dunque più quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni

legame con la ditta.

Sempre secondo la

giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art.

809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di

amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF

8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STF C 270/04 del 4 luglio 2005; STF C 37/02

del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3

marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23

gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio

2017).

In una sentenza

8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso

di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare

l’assicurato in progetti di un’altra società, che può non essere sufficiente

cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per

eludere quanto espresso nell’articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L’assicurato in

quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché,

malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era

rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di

una persona esercitante un’attività analoga a quella di un datore di lavoro.

Il Tribunale federale, con

giudizio 8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N. 5 pag. 132,

ha stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d’indennità di

disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più

iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro,

continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a

prestazioni LADI.

L’Alta Corte ha, in

particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra l’interessato e

la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era diventata l’unica socia

gerente costituiva un serio indizio che consentiva di ritenere che l’insorgente

occupava, per il tramite della madre, una posizione di fatto analoga a quella

di un datore di lavoro.

2.2. Il 20 marzo 2020 il Consiglio

federale, sulla base dell’art. 185 cpv. 3 Cost. fed. (“Fondandosi direttamente

sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi

turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza

interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo”;

cfr. sul tema la STF 4A_180/2020 del 6 luglio 2020, consid. 4.4.) ha adottato

l’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la

disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) la quale, agli art. 1 e 2

prevede che:

" Art. 1

In deroga all’art. 31 capoverso 3

lettera b della legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la

disoccupazione (LADI), il coniuge o il partner registrato del datore di lavoro

occupato nell’azienda di quest’ultimo ha diritto all’indennità per lavoro

ridotto.

Art. 2

In deroga all’art. 31 capoverso 3

lettera c LADI le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di

un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente

le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o partner

registrati occupati nell’azienda hanno diritto all’indennità per lavoro

ridotto.”

L’art.

9 stabilisce che “la presente ordinanza entra retroattivamente in vigore

il 17 marzo 2020” (cpv.1) e che “fatto salvo l’articolo 8, si applica per un

periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore” (cpv. 2) (cfr. RU 2020

877-879).

Attraverso

Considerandi

una modifica dell’Ordinanza del 20 maggio 2020, entrata in vigore il 1° giugno

2020, il Consiglio federale ha abrogato gli art. 1 e 2 qui sopra riprodotti

(cfr. RU 2020 1777).

In questo tale contesto va

segnalato che il 14 maggio 2020 la Commissione della sicurezza sociale e della

sanità del Consiglio nazionale ha depositato una mozione, che il Consiglio

federale ha proposto di respingere, del seguente tenore:

" (…)

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato

di modificare la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, in

particolare l'articolo 31 capoverso 3 lettera b, in modo tale che in un'azienda

a conduzione familiare (PMI) il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di quest'ultimo abbia diritto a un'indennità di entità limitata

per lavoro ridotto dovuto a circostanze non imputabili al datore di lavoro (caso

di rigore ai sensi dell'art. 32 cpv. 3).

Una minoranza della Commissione

(Aeschi Thomas, Amaudruz, de Courten, Dobler, Glarner, Herzog Verena, Riniker,

Rösti, Sauter, Schläpfer) propone di respingere la mozione.

Motivazione

La crisi del COVID-19 ha evidenziato

la situazione precaria delle piccole aziende a conduzione familiare, in

particolare quelle in cui il coniuge è escluso dal diritto all'indennità in

caso di orario di lavoro ridotto, al pari delle persone che esercitano

un'influenza sulle decisioni dell'azienda (art. 31 cpv. 3 lett. b e c). Per la

durata della pandemia, l'ordinanza 2 COVID-19 ha rimediato a questa lacuna

della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione concedendo a queste

persone indennità per lavoro ridotto. Occorre prorogare tale misura procedendo

a una modifica legislativa in modo che il Consiglio federale non debba emanare

nuove disposizioni intese a prendere in considerazione la riduzione di lavoro

del coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda, se il lavoro ridotto è

dovuto a circostanze non imputabili a quest'ultimo. Si tratta, all'occorrenza,

di evitare la chiusura dell'azienda familiare e il ricorso agli aiuti sociali.

Questa disposizione dovrà limitarsi ai casi di rigore ai sensi dell'articolo 32

capoverso 3 LADI e 51 OADI, escludere le circostanze inerenti ai rischi

aziendali che, secondo la giurisprudenza, sono per principio assunti

dall'azienda (DTF 119 V 500 consid. 1; SVR, 2003 ALV n. 9 p.27) ed essere

limitata (p. es. a 196 franchi al giorno). Occorre prorogare tale misura

mediante una modifica legislativa.

Parere del Consiglio federale

del 19.08.2020

L'indennità per lavoro ridotto

(ILR) è finalizzata a evitare che i lavoratori la cui attività è

temporaneamente ridotta o sospesa si ritrovino in disoccupazione totale e

permette quindi di preservare i contratti di lavoro esistenti. Questo strumento

è concepito per i lavoratori che non possono influire sull'andamento degli

affari dell'azienda.

L'esclusione del datore di lavoro e

del suo coniuge/partner occupato nella stessa azienda dal diritto all'ILR non è

una lacuna della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), ma è

stata esplicitamente voluta dal legislatore ed è stata a più riprese confermata

dal Tribunale federale.

L'articolo 31 capoverso 3 lettere b

e c LADI esclude queste persone dal diritto all'ILR in quanto è il datore di

lavoro che può determinare l'introduzione e l'estensione del lavoro ridotto e

la perdita di guadagno (indennità) per sé e per il suo coniuge/partner. Il

rischio di abusi derivante dalla loro inclusione sarebbe elevato e l'attuazione

comporterebbe vari problemi, in particolare per quanto riguarda la verifica

delle condizioni del diritto all'ILR. In considerazione di questo rischio e

delle difficoltà di controllo che ne risultano, la copertura dell'assicurazione

contro la disoccupazione (AD) non va pertanto estesa in maniera duratura a tali

persone.

Nemmeno una limitazione del diritto

ai casi di rigore giustifica una simile estensione, in quanto il rischio di

abusi permane.

Il Consiglio federale ha adottato

varie misure temporanee per sostenere maggiormente i datori di lavoro. Ha in

particolare esteso la copertura dell'ILR ad altre categorie di lavoratori e ha

abolito il termine di preannuncio e il periodo di attesa. La SECO, dal canto

suo, ha semplificato la procedura di domanda e di versamento dell'ILR. A causa

della situazione straordinaria, per aiutare le imprese il Consiglio federale ha

altresì adottato varie misure che esulano dall'ambito dell'AD.

Queste misure hanno permesso a

molte imprese svizzere di evitare i licenziamenti. Il ricorso allo strumento

dell'ILR è stato massiccio e ha già comportato costi notevoli per il fondo

dell'AD. L'aumento di 6 miliardi di franchi della partecipazione della

Confederazione (art. 8 dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la

disoccupazione [RS 837.033]) stabilito nel mese di marzo 2020 non basterà a

coprire i costi aggiuntivi dell'AD. Il Consiglio federale ha quindi sottoposto

alle Camere una revisione della LADI che preveda un finanziamento supplementare

dell'AD. Il relativo messaggio verrà esaminato nel quadro di una procedura

d'urgenza nella sessione autunnale 2020. Ciò dovrebbe permettere di coprire i

costi risultanti dalle numerose domande di ILR e dall'estensione di tale

indennità ad altri gruppi di lavoratori nel corso del 2020.

Per ora il Consiglio federale non

ritiene opportuno procedere ad ulteriori estensioni, soprattutto di durata

prolungata.

Proposta del Consiglio federale

del 19.08.2020

Il Consiglio federale propone di

respingere la mozione. (…)”

Il

Consiglio federale, nel Messaggio n. 20.058 concernente la legge federale sulle

basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte

all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, su questo tema si

è così espresso:

" (…) È

incoraggiante constatare che la maggioranza degli interpellati ha accolto

favorevolmente il disciplinamento previsto nel campo dell’assicurazione contro

la disoccupazione. Siamo tuttavia contrari a un’estensione straordinaria

dell’indennità per lavoro ridotto (IRL) ad altri gruppi di aventi diritto (GL,

BS, BL, TI, SH, ZH, ZG, SGB, PS, CP, HotellerieSuisse, FSA, Economiesuisse,

impressum, Unione delle città svizzere, USAM, SwissTextiles e GastroSuisse),

come pure a un aumento dell’IRL per le persone con un reddito basso (PS,

Travail.Suisse e USS). Con la graduale apertura economica, dall’8 giugno 2020

la maggior parte dei settori hanno potuto riprendere la loro attività. In

considerazione di ciò, in linea di massima non vi sono più gli estremi per

ammettere un caso di rigore che fonda provvedimenti nel settore

dell’assicurazione contro la disoccupazione. In quanto strumento

dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di

garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la

diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di

fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e

servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine

un’ondata di licenziamenti. Rinunciamo pertanto a estendere l’IRL ai gruppi

seguenti: (i.) per chi occupa una posizione analoga a quella del datore di

lavoro e i coniugi o partner registrati occupati nell’azienda che ricoprono funzioni

dirigenziali e decidono in merito al proprio grado di occupazione il rischio di

perdere il posto di lavoro è minimo, mentre il rischio di abuso è molto

elevato; (ii.) affinché le aziende continuino a dare la giusta priorità alla

formazione degli apprendisti, il diritto all’IRL per gli apprendisti è stato

revocato. (…)”

Il 7 settembre 2020 il

Consiglio nazionale ha accolto la mozione (100 voti a favore, 77 contrari e 8

astensioni) volta a modificare la legge sull’assicurazione contro la

disoccupazione, in modo tale che in un’azienda a conduzione familiare (PMI) il

coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo abbia

diritto a un’indennità di entità limitata per lavoro ridotto dovuto a

circostanze non imputabili al datore di lavoro (vedi pandemia di Coronavirus).

Il 25 settembre 2020 il

Parlamento ha adottato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volta a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19;

cfr. RU 2020 3835-3844), la quale all’art. 15 (“Provvedimenti volti a

indennizzare la perdita di guadagno”) prevede che:

" 1 Il

Consiglio federale può prevedere che sia versata un’indennità per perdita di guadagno

alle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole

l’attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte

all’epidemia di COVID-19. Sono ritenute aver subito una limitazione

considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una

perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione

della cifra d’affari del 55 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media

degli anni 2015–2019.

2.

Hanno in particolare diritto all’indennità anche gli

indipendenti ai sensi dell’articolo 12 della legge federale del 6 ottobre 2000

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e le

persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro.

3.

Il Consiglio federale può emanare disposizioni

concernenti:

a. le persone aventi diritto all’indennità e in particolare il

diritto alle indennità

giornaliere delle persone particolarmente a rischio;

b. l’inizio e la fine del diritto all’indennità;

c. il numero massimo di indennità giornaliere;

d. l’importo e il calcolo dell’indennità;

e. la procedura.

4.

Il Consiglio federale si assicura che le indennità

siano versate in funzione delle perdite di guadagno dichiarate dagli

interessati. La correttezza delle indicazioni fornite è verificata in

particolare mediante controlli a campione.

5.

Il Consiglio federale può dichiarare applicabili le

disposizioni della LPGA. Può prevedere deroghe all’articolo 24 capoverso 1 LPGA

per quanto concerne l’estinzione del diritto e all’articolo 49 capoverso 1 LPGA

per quanto concerne l’applicabilità della procedura semplificata.”

L’art.

17.

Legge COVID-19 (“Provvedimenti nel settore dell’assicurazione contro la

disoccupazione”) stabilisce invece che:

" Il

Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge del 25

giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) con riguardo a:

a. il diritto

all’indennità per lavoro ridotto dei formatori professionali che si occupano di

apprendisti e il versamento di tale indennità;

b. la non

considerazione dei periodi di conteggio compresi tra il 1° marzo e il 31 agosto

2020.

nei quali la perdita di lavoro è ammontata a oltre l’85 per cento

dell’orario normale di lavoro dell’azienda (art. 35 cpv. 1bis LADI);

c. il

prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione e per il

periodo di contribuzione degli assicurati che, tra il 1° marzo e il 31 agosto

2020, hanno avuto diritto a un massimo di 120 indennità giornaliere

supplementari;

d. lo

svolgimento della procedura relativa al preannuncio di lavoro ridotto e al

versamento dell’indennità per lavoro ridotto nonché la forma di tale

versamento;

e. il diritto

all’indennità per lavoro ridotto dei lavoratori su chiamata con un rapporto di

lavoro di durata indeterminata e il versamento di tale indennità.”

L’art. 21 cpv. 1 Legge

COVID-19 precisa che la legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.) e

sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

A

proposito dell’entrata in vigore, l’art. 21 Legge COVID-19, ai cpv. 2-5,

prevede che:

" 2 Fatti

salvi i capoversi 3-5, entra in vigore il 26 settembre 2020 con effetto sino al

31.

dicembre 2021.

3.

L’articolo 15 entra retroattivamente in vigore il 17

settembre 2020.

4.

Gli articoli 1 e 17 lettere a-c hanno effetto sino al

31.

dicembre 2022.

5.

L’articolo 15 ha effetto sino al 30 giugno 2021.”

2.3

Da

quanto esposto al considerando precedente risulta con evidenza che il diritto

alle indennità per lavoro ridotto alle persone che determinano o possono

influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro deve essere negato,

in applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (cfr. consid. 2.1.) fino al 16

marzo 2020 ed a partire dal 1° giugno 2020.

Il

diritto all’indennità per lavoro ridotto è invece stato concesso

eccezionalmente dal 17 marzo al 31 maggio 2020.

Applicando

correttamente le norme citate, la Cassa ha dunque negato alla RI 1 il diritto ad indennità per lavoro ridotto a favore di

__________ per il mese di giugno 2020.

La

decisione su opposizione del 24 luglio 2020 deve dunque essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti