Lexipedia

Decisione

38.2020.41

Negato il diritto a ID, poiché, non essendo comprovata la riscossione effettiva di salario, non è possibile stabilire il guadagno assicurato

15 marzo 2021Italiano55 min

Cassa __________ e presso __________ quale assicuratore contro gli infortuni del

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2020.41

CL/gm

Lugano

15 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 agosto 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 15 luglio 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione

del 15 luglio 2020 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la propria

decisione del 4 marzo 2020 (cfr. doc. 163-170) con cui aveva negato a RI 1 il

diritto a beneficiare d’indennità di disoccupazione.

In particolare, nella

decisione su opposizione è stato rilevato quanto segue:

" (…) In

data 27 [recte: 23] dicembre 2019 l’opponente ha presentato alla Cassa una

domanda d’indennità di disoccupazione, retroattivamente al 07 novembre 2019,

ricercando un’attività a tempo parziale.

L’opponente ha dichiarato d’aver prestato

la propria attività lavorativa presso la spettabile __________ dal 1° aprile

2015 al 31 dicembre 2016.

La Cassa ha proceduto a chiedere

all’opponente, considerato il grado di parentela con il datore di lavoro, la

comprova del versamento del salario per tutto il periodo lavorato; tale

comprova non è stata fornita.

(…).

Dalla documentazione agli atti si rileva

come la qui opponente abbia dichiarato di aver lavorato presso la __________,

la cui suocera rivestiva il ruolo di socia della società.

La Cassa ha proceduto ad ulteriori

accertamenti sia presso la società sia presso l’opponente.

Preso atto delle osservazioni formulate in

sede di opposizione, la Cassa ribadisce che la Signora RI 1 non sia stata in

grado di comprovare il reale percepimento del salario.” (cfr. doc. 123-128)

1.2. In data 4 agosto 2020 RI 1 ha

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della

decisione su opposizione.

A sostegno delle proprie

pretese ricorsuali, l’insorgente ha addotto:

" (…) La

decisione contestata, come già la precedente, si basa su considerazioni errate.

Punto 3 cpv. 1: la CO 1 indica che

io ho “lavorato presso la __________, la cui suocera rivestiva il ruolo di

socia della società”. Ho effettivamente lavorato presso l’esercizio pubblico in

questione, ma tengo a precisare che titolare dello stesso non era la mia ex

suocera, bensì la mia ex cognata (moglie del fratello del mio ex marito).

Come già comunicato in occasione

dell’opposizione, il fatto che la titolare della __________ fosse una mia

parente, non dimostra affatto che io abbia occupato una posizione analoga a un

datore di lavoro. Non sono mai stata nella posizione di influenzare in modo

significativo le decisioni del datore di lavoro.

Punto 3 cpv. 3: La CO 1 indica che

non sarei stata in grado di comprovare il reale percepimento del salario. In

realtà ritengo che il percepimento sia ampiamente dimostrato dalla lettera

inviata il 6 marzo 2020 dalla signora __________ alla CO 1, lettera nuovamente

allegata dalla sottoscritta all’opposizione del 31 marzo 2020. Su richiesta

della CO 1, il 5 maggio 2020 ho ribadito di avere utilizzato gli stipendi per

la gestione della mia economia domestica, allora costituita da un marito

invalido e da 7 figli, oltre alla sottoscritta.

(…).

L’estratto conto individuale AVS emesso il

28 febbraio 2020 e pure allegato all’opposizione conferma il versamento dei

contributi per il periodo in questione. Il versamento dei contributi non si

giustificherebbe se non fosse stato effettivamente versato uno stipendio.

(…).

Fatti

I conteggi di salario indicano il

versamento dei contributi per le indennità LADI, cosa che la CO 1 avrebbe

potuto verificare, ma probabilmente non ha fatto.

(…).

In conclusione, i conteggi di stipendio

sono stati prodotti e coincidono con l’estratto conto individuale AVS. L’ex

datrice di lavoro ha confermato alla CO 1 di aver versato gli stipendi a

contanti.” (cfr. doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 2

ottobre 2020 - intimata alla ricorrente il 5 ottobre 2020 (cfr. doc. IX) -, la

Cassa, dopo aver effettuato ulteriori accertamenti, segnatamente presso la

Cassa __________ e presso __________ quale assicuratore contro gli infortuni del

datore di lavoro (LAINF) ha postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando

quanto segue:

" (…) se da

un lato, la ricorrente (e l’ex datore di lavoro; doc. 188 e 96) conferma

di avere lavorato nel periodo dal 1. gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (doc.

147) e a comprova produce i conteggi salario (doc. 213-232)

dall’altro sul CI sono registrati salari per un importo complessivo di solo CHF

30'900.00 (doc. 120), quando l’ammontare dovrebbe corrispondere

quantomeno a CHF 65'700.00 (CHF 4'500.00 x 3 + CHF 5’800.00 x 9).

Riguardo al salario, si rileva che il

contratto stipulato il 1. aprile 2015 tra la signora RI 1 e la __________

(rappresentata dall’amministratrice unica [recte: socia], signora __________)

di durata indeterminata a partire dalla medesima data prevedeva un salario

lordo mensile pari a CHF 4'500.00, poi aumentato dal 1. aprile 2016 a CHF

5'800.00 (cfr. cambiamento del contratto di lavoro del 20 marzo 2016, doc.

211-212). Il contratto è giunto a termine il 31 dicembre 2016 (doc.

233-236).

Dalla Cassa __________ si è appreso che la

registrazione sul CI è avvenuta in base ai dati forniti dal datore di lavoro

con la distinta dei salari (doc. 82).

Da __________ si è, invece, venuti a sapere

che la ricorrente è stata inabile al lavoro in due distinti periodi e meglio

dal 19 ottobre al 30 novembre 2015 (40 giorni) e dal 19 luglio 2016 al 18

gennaio 2017 (184 giorni), durante i quali sono state riconosciute alla signora

RI 1 indennità giornaliere a seguito di infortunio (doc. 18-19 e 28-29).

Per quanto attiene alle indennità

giornaliere per il periodo dal 19 luglio 2016 al 18 gennaio 2017 qui di

interesse, __________ ha comunicato che il versamento è stato effettuato

retroattivamente e direttamente nei confronti della dipendente in base alla

proposta di accordo di liquidazione del 28 marzo 2017 per CHF 28'609.20 (doc.

34-35 e 37) con l'avvallo del datore di lavoro. Quest'ultimo, tramite la __________

di __________ (signora __________), oltre al pagamento direttamente alla

signora RI 1, ha pure autorizzato la deduzione dell'importo dei premi per

l'assicurazione infortunio lasciati impagati e oggetto di una procedura

esecutiva (doc. 56).

In altri termini, la signora RI 1 - con il

suo accordo - ha percepito le indennità giornaliere al netto dei premi assicurativi

ancora dovuti dal datore di lavoro.

Dalla documentazione trasmessa da __________,

si evince altresì che essa ha richiesto al datore di lavoro tramite detta

rappresentante la trasmissione di “estratti del conto bancario o postale dai

quali risultano i versamenti effettuati a nome della signora __________ dal

01.01. al 30.06.2016” e ciò “affinché ci sia possibile esaminare questo

insolito aumento del salario mensile di CHF 1'300.-” (doc. 55, messa in

grassetto nostra), ricevendo in risposta i conteggi salario per i mesi da

gennaio 2016 a dicembre 2016 (doc. 42-53).

Di tale inabilità lavorativa la Cassa è

stata tenuta all'oscuro: infatti, né la ricorrente né l'ex datrice di lavoro

hanno mai comunicato alcunché al proposito.

4. Per quanto emerso da detti accertamenti

e in ragione dei dubbi poi sorti, la Cassa ha riesaminato l'intera

documentazione in suo possesso e ha constatato le seguenti incongruenze.

4.1. Salario

La ricorrente è stata alle dipendenze della

__________ di __________ (fallita il 16 novembre 2018) dal 1. aprile 2015 al 31

dicembre 2016 (grado di occupazione: 100%) in qualità di tuttofare. Come già

indicato, lo stipendio pattuito è stato inizialmente di CHF 4'500.00 lordi

mensili, poi aumentato a CHF 5'800.00 dal 1. aprile 2016 (doc. 211-212 e 210).

Si rileva che secondo il contratto

collettivo di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione svizzera

per una collaboratrice senza apprendistato, qual è la signora RI 1 non

possedendo alcun attestato federale di capacità nell'ambito della ristorazione

(cfr. curriculum vitae, doc. 270), il salario minimo lordo mensile

previsto è di CHF 3'417.00.

4.2. Prestazioni complementari

La ricorrente tramite il marito, signor __________,

ha beneficiato unitamente ai figli, della prestazione PC.

Si rileva che al Servizio PC non sono stati

segnalati rispettivamente computati per gli anni 2015, 2016 e 2017 né redditi

da attività lavorativa né rendite d'infortunio concernenti la signora RI 1.

In particolare nell'ambito della revisione

periodica del 2015 sull'apposito formulario non è stato indicato alcunché

riguardo all'esercizio di un'attività lavorativa da parte della signora RI 1 né

il percepimento da parte della medesima di una rendita d'infortunio (doc. 8).

4.3. Conteggi salario

La Cassa ha ricevuto i conteggi salario da

tre fonti diverse, ovvero dalla ricorrente (doc. 213-232), dal datore di

lavoro (doc. 97-117) e da __________ (doc. 42-53).

Al riguardo si evidenzia quanto segue:

- le

aliquote AVS e AD indicate su tutti i conteggi stipendio presentati per gli

anni 2015 e 2016 sono errate. Infatti, è stata indicata una trattenuta AVS del

5.05% e per l'AD dell'1% che corrispondono alle percentuali valide addirittura

sino al 31 dicembre 2010. Per tali anni il datore di lavoro avrebbe dovuto

trattenere ai fini AVS il 5.15% per il 2015 e il 5.125% per il 2016, mentre per

l'AD l'aliquota corretta per entrambi gli anni era dell'1.1%, ciò che al datore

di lavoro non poteva sfuggire, ritenuto che la Cassa __________ trasmette ogni

anno ai datori di lavoro ad essi affiliati una circolare riassuntiva di tutte

le aliquote valide per l'anno successivo, evidenziando i cambiamenti;

- non

risulta alcuna trattenuta LPP, che sarebbe dovuta obbligatoriamente dato il

reddito conseguito;

- prendendo

quale esempio il conteggio salariale del mese di dicembre 2016, si constata che

il doc. 117 (fornito dalla signora __________) presenta un layout

diverso rispetto al doc. 213 (fornito dalla ricorrente con la "Domanda

di indennità di disoccupazione", doc. 233-236) e al doc. 53

(fornito a __________).

Infatti, il titolo e le cifre del doc.

117 non sono allineati come nei doc. 53 e 213,

rispettivamente la casella tratteggiata comprendente l'indirizzo della

ricorrente non ha le stesse dimensioni.

Si rileva poi pure che i doc. 53 e 117

recano la firma di persone diverse, mentre il doc. 213 non presenta

alcuna firma.

Inoltre, solo i conteggi di salario per i

mesi ottobre-dicembre 2016 sono firmati (peraltro dal datore di lavoro) con

l'indicazione di pagamento avvenuto "in contanti” (doc. 115-117);

i conteggi salario per un lungo periodo non

rispecchiano la reale situazione, attestando il percepimento del salario al

100% (come, d'altronde, è stato confermato dalla stessa ricorrente con lettera

del 7 maggio 2020, alla risposta 4. "Ho percepito i safari indicati ai

punti precedenti integralmente per tutto II periodo lavorativo", doc.

147), allorquando legalmente era dovuto solo I'80% riconosciuto da __________,

oltre al fatto che la trattenuta dei premi AVS su tale prestazione non è

dovuta.

Quand'anche il datore di lavoro avesse

voluto riconoscere un ulteriore 20% di retribuzione (di cui invero non vi è

prova dell'assunzione), avrebbe dovuto effettuare la trattenuta AVS solo su

tale 20% e non su tutto l'importo, come da conteggi salario (che riflettono,

semmai, la situazione antecedente il percepimento dell'indennità giornaliera di

infortunio).

Tutto ciò evidenzia già solo come siano

stati prodotti più documenti (tra loro diversi) per lo stesso periodo di

attività, inficiandone quindi la veridicità.

4.4. Dati fiscali

Le decisioni di tassazione - effettuate

d'ufficio - per gli anni 2015 e 2016 indicano quale reddito unicamente quello

proveniente dalla rendita AVS-Al percepita dal marito, signor __________, e non

anche il reddito per attività lucrativa conseguito dall'insorgente (doc.

175-180). Idem per l'anno 2017 (doc. 62-71);

4.5. Indennità giornaliere a seguito

d'infortunio (__________)

Tale prestazione non risulta mai stata

comunicata né all'autorità fiscale, né al Servizio PC e neppure alla Cassa.

5. La ricorrente afferma che il conto

individuale è già sufficiente per dimostrare che il versamento del salario è

effettivamente avvenuto, in quanto "il versamento dei contributi non si

giustificherebbe se non fosse stato effettivamente versato uno stipendio".

Giusta l'art. 30ter LAVS, per ogni

assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un CI, sul quale sono

annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. I

redditi di un'attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il

datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati nel conto

individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi alla

cassa di compensazione.

Nel caso concreto, dal Cl si evincono i

salari dichiarati dal datore di lavoro alla Cassa che costituiscono la base di

calcolo dei contributi paritetici. Dagli stessi, tuttavia, non si può evincere

alcun versamento effettivo del salario, che deve essere dimostrato da pezze

giustificative, quali in particolare libretti contabili, estratti conto e

giustificativi bancari e/o postali, ciò nel presente non è avvenuto.” (cfr.

doc. VIII)

La Cassa, ritenendo che

non vi sarebbe, alla luce di quanto suesposto, la comprova del percepimento, da

parte dell’assicurata, dei salari, ha postulato quanto segue:

" (…) si

chiede in via principale la reiezione del gravame e in via

sussidiaria che alla ricorrente e al datore di lavoro nella persona della

signora __________ (e della fiduciaria suindicata) siano poste le seguenti

domande e che sia così poi assegnato alla Cassa un termine supplementare per

prendere posizione sulle risposte.

Domande alla ricorrente, signora RI

1:

a) Per quale motivo

non ha comunicato alla Cassa l'inabilità lavorativa rispettivamente fornito i

giustificativi inerenti alla liquidazione dell'assicurazione infortunio __________?

b) I conteggi

salariali trasmessi all'assicurazione __________ da gennaio 2016 a dicembre

2016 da chi sono stati firmati?

c) Per quale motivo

ha richiesto all'assicurazione La Mobiliare di corrisponderle direttamente le

indennità d'infortunio dal 19 luglio 2016 al 18 gennaio 2017, visto che lei ha

sempre affermato di aver ricevuto il salario (dunque anche durante il periodo

d'infortunio)?

d) Nel caso in cui

non avesse ricevuto il salario durante il periodo d'infortunio, per quale

motivo ha affermato di aver sempre percepito lo stipendio a contanti?

e) Chi ha firmato i

conteggi di salario per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016?

f) L'assicurazione

__________, tramite email del 23 gennaio 2017, ha chiesto l'autorizzazione al

datore di lavoro di dedurre dalle indennità giornaliere d'infortunio a lei

riferite i premi non pagati, il quale l'ha concessa tramite email del 31

gennaio 2017. Per quale motivo ha accettato che i premi a carico del datore di

lavoro non pagati fossero dedotti dall'indennità giornaliera d'infortunio?

g) Per quale motivo

non ha notificato l'esercizio di un'attività lavorativa e i salari percepiti

sia all'autorità fiscale sia al Servizio PC?

Domande al datore di lavoro:

a) Per quale motivo

sul formulario "Attestato del datore di lavoro" non è stato indicato

il periodo d'inabilità lavorativa in seguito ad infortunio?

b) È corretto affermare

come il salario sia stato regolarmente corrisposto alla signora RI 1 anche

durante il periodo d'infortunio (19 luglio 2016 — 18 gennaio 2017)?

c) I conteggi

salariali trasmessi all'assicurazione __________ da gennaio 2016 a dicembre

2016 da chi sono stati firmati?

d) Per quale motivo

durante tutto il rapporto di lavoro non sono state trattenute le deduzioni per

il secondo pilastro?

e) L'assicurazione __________,

tramite email del 23 e del 31 gennaio 2017, ha chiesto e ottenuto

l'autorizzazione a dedurre dalle indennità giornaliere d'infortunio i premi non

pagati. Per quale motivo il datore di lavoro ha consentito la deduzione?” (cfr.

doc. VIII)

1.4. In data 15 ottobre 2020,

l’insorgente ha trasmesso a questo Tribunale la seguente documentazione:

" (…)

- Mansionario rilasciato dalla datrice di lavoro [ndr: non datato]

- Lettera di licenziamento 31 ottobre 2016

- Documentazione __________

- Certificati medici 27 ottobre 2015 e 12.11.2015

- Rapporto Ars medica 12 novembre 2015”,

osservando, in aggiunta, quanto

di seguito:

" (…) non

era mia intenzione nascondere qualcosa. In quel periodo era il mio ex marito

che si occupava di tutto ed ho scoperto solo in seguito (e a mie spese) che non

dichiarava i redditi né alla Prestazione complementare, né alle imposte. La

mancata comunicazione alla Cassa disoccupazione del periodo di infortunio è

motivata dal fatto che immaginavo che il diritto alle indennità nascesse dallo

stipendio assicurato, quindi che l’infortunio non avrebbe avuto alcun influsso.

Mi scuso quindi sin d’ora per il malinteso.” (cfr. doc. X ed allegati)

1.5. In data 2 novembre 2020 - e

dopo aver preso atto di quanto prodotto dalla ricorrente il 15 ottobre

precedente - l’amministrazione ha comunicato di riconfermarsi integralmente

nell’allegato di risposta del 2 ottobre 2020, evidenziando, altresì, che “la

genericità delle risposte” fornite dalla ricorrente (seppur, fa notare la

resistente, la RI 1 fosse tenuta all’obbligo di informazione nei confronti

delle autorità) non può che “confermare le domande di giudizio formulate

dalla Cassa”. L’amministrazione ha, da ultimo, postulato la sospensione del

termine di duplica in attesa di poter accedere agli atti penali in relazione al

procedimento per il quale la documentazione della __________ è stata posta sotto

sequestro (cfr. doc. XII).

1.6. Il 14 dicembre successivo,

l’amministrazione, dopo aver preso visione degli atti formanti l’incarto penale

ed aver prodotto alcuni dei documenti in questione (cfr. doc. 281-288), ha

osservato quanto segue:

" (…)

1. Salario

La ricorrente ha

dichiarato che “io questi stipendi li ho percepiti regolarmente tutti,

dal primo all’ultimo, dal primo che era di aprile 2015 all’ultimo che, se

non erro era di dicembre 2016 o forse inizio 2017” con l’aggiunta che “lo

stipendio mi veniva pagato in contanti, in una busta” (doc. 283, pag. 3,

righe 43-45; messa in grassetto nostra).

Riguardo all'aumento

del salario a CHF 5'800.00, questo sarebbe avvenuto su domanda dell'insorgente

alla signora __________, in quanto "(...) l'aiutavo tanto, (...)

lavoravo tanto (...)", visto che "oltre a lavorare in pizzeria

lavoravo anche a casa sua, pulendo" (doc. 283 pag. 3 righe 9-11).

Questa richiesta è

stata subito accolta dall'ex datrice di lavoro, tanto che, così come affermato

dalla ricorrente, "Lei non mi ha detto nulla e mi ha aumentato lo

stipendio a 5800 CHF mensili" (doc. 283 pag. 3 righe 11-12).

A proposito dello

stipendio corrisposto alla signora RI 1, l'ex datrice di lavoro ha dichiarato

che "confermo che RI 1 prendeva un salario maggiore per rapporto

agli altri perché la sua famiglia era in difficoltà finanziarie ed io volevo

aiutarla" con l'aggiunta che "È possibile che prendesse

tra CHF 4000.00 e CHF 5000.00 al mese" e la precisazione che "(...)

dopo essersi fatta male ad una spalla, RI 1 ha beneficiato di una prestazione

d'infortunio". Quanto all'attività svolta, ella ha asserito che "mi

aiutava a pulire la pizzeria e pure mi aiutava nelle faccende di casa"

(doc. 283 pag. 3 righe 35-41; messa in grassetto nostra).

In merito

all'ammontare del salario, oltre ad essere ben superiore a quanto previsto dal

contratto collettivo di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione

svizzera per una collaboratrice senza apprendistato così come da quello normale

per il personale domestico, risulta essere sproporzionato rispetto agli

stipendi degli altri dipendenti che lavoravano "totali (...) 50 / 60

ore settimanali" per (secondo contratto al 50%) CHF 1'700.00 lordi

corrispondenti a CHF 1'470.00 netti (doc. 282 pag. 5 terzo paragrafo dei

"Fatti"; doc. 284 pag. 7 righe 35-37: 66 ore; doc. 285 pag. 4 righe

28-29 e specchietto riassuntivo: 61 ore.

Il salario è inoltre

pure sproporzionato rispetto a quello del dipendente che svolgeva un'attività

analoga a quella della ricorrente. Lo stesso "Puliva, preparava,

condiva le pizze", ma "Non mi sembra facesse le pizze, aiutava

nel condirle" e "Lavorava sia al turno del mattino che al

turno del pomeriggio sera" e in particolare "con un contratto

di lavoro al 100% per uno stipendio mensile lordo di 2600 CHF" e

"mensilmente (...) "fuori busta" un importo extra, 100 al

primo mese, 200 al secondo (...)" (cfr. doc. 285 pag. 5 righe 40-42;

doc. 282 pag. 6 quarto paragrafo).

Peraltro, il datore di

lavoro ha fatto figurare un aumento di salario per un dipendente in due occasioni

al solo fine di dimostrare la sua solvibilità e così poter ottenere un

appartamento (doc. 284 pag. 5 righe 12-20 e righe 44-45; conferma in merito

dell'ex datrice di lavoro, doc. 286 pag. 3 righe 16-18), mentre per un altro

dipendente, affinché percepisse un'indennità giornaliera LAINF come se fosse

stato assunto (e così ha in effetti comunque lavorato) al 100% (doc. 285 pag. 2

righe 38-45 e pag. 3 righe 1-8).

2. Attività svolta

e grado di occupazione

Attività

L'attività della

signora RI 1, assunta come "tuttofare" (doc. 211-212 e 210), sarebbe

consistita, come suindicato, in lavori di pulizia non solo nella pizzeria, ma

anche - come poi emerso dopo il ricorso - anche a casa dell'ex datrice di

lavoro.

La signora RI 1 ha poi

pure precisato al proposito che "II mio lavoro era aiutare __________

in cassa, a incassare ed a consegnare le ordinazioni, aiutavo nella

preparazione delle pizze, inteso come condimenti eccetera. Non

"spianavo" la pasta, facevo le pulizie, sia in pizzeria che

all'esterno (piazzale e parcheggio) che di casa di __________" (doc.

283 pag. 2 righe 39-42).

Il mansionario, non

datato e prodotto per la prima volta con le osservazioni del 15 ottobre 2020

(doc. XI) nonché non presente nell'incarto penale, prevede ora altri compiti e

in particolare l’“aiuto in casa privata", attività questa mai

comunicata alla Cassa.

Grado di

occupazione

Per contratto la

signora RI 1 è stata assunta a tempo pieno, ciò che però non trova riscontro

con quanto da ella dichiarato.

Infatti, la

ricorrente, madre di sette figli, ha affermato di lavorare nei giorni di

lunedì, martedì, giovedì e venerdì quindi per un grado di occupazione dell'80%

(doc. 283 pag. 2 righe 48-50).

È bene rilevare che un

collaboratore alla domanda "Ad aprile 2015 ci risulta sia stata assunta

RI 1. Lei ha lavorato con questa donna?" ha risposto "No. RI

1 la conosco ma non ha mai lavorato un giorno in __________" con

l'aggiunta che ella "In __________ non ha messo mano sicuramente fino a

che io ho lavorato per la __________ e meglio fino al 31.05.2015” (doc. 284

pag. 13 righe 23-29). Tale collaboratore ha poi precisato che “io so chi è RI

1 (...). Io li ho conosciuti perché (...) sono venuti per riappacificare la

situazione (...). Non per lavorare o per aiutare in pizzeria" (doc.

284 pag. 13 righe 31-34; messa in grassetto nostra).

3. Conteggi salario

Dai conteggi salario

recuperati dall'autorità inquirente e prospettati ai dipendenti ai relativi

interrogatori, risulta che:

-

le aliquote contributive indicate,

indipendentemente che si tratti del 2012, 2013, 2015 e 2016, corrispondono

sempre a quelle valide per il 2010 (cfr. risposta di causa del 2 ottobre 2020,

punto 4.3; allegati a doc. 283, 284 e 285);

-

tranne la ricorrente (li ha

ricevuti da aprile 2015 a giugno 2016; cfr. allegati a doc. 283), gli altri

dipendenti non hanno sempre ricevuto i conteggi paga (doc. 284 pag. 11 righe

10-11 e 13-16).

Al riguardo la signora __________ in precedenza aveva

risposto all'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro che i salari erano versati

"In contanti, con la consegna di un regolare conteggio di stipendio

controfirmato" (doc. 287 punto 5.);

-

i conteggi paga della ricorrente

dei mesi ottobre 2015 e novembre 2015 non recano alcuna indicazione

sull'infortunio (doc. 29) rispettivamente sulla corresponsione dell'80% di

salario (allegati a doc. 283).

Questi divergono dai conteggi paga per i mesi di

giugno - settembre 2013 del dipendente che ha subito un infortunio che,

annunciato, ha portato al versamento di indennità giornaliere LAINF al datore

di lavoro e alla corresponsione di un salario pari all'80% al dipendente. Tali

documenti sono stati corredati dell'indicazione "80% del Stipendio per

causa dell'Infortunio" (cfr. allegati al doc. 285).

Peraltro, nel periodo d'infortunio, il dipendente in

questione ha lavorato al 100% (doc. 285 pag. 3 righe 27-28 e pag. 5 righe

18-23).

L'esistenza di più copie di conteggi di salario

(firmati e non firmati) era stata giustificata dalla signora __________

all'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro per il fatto che "Probabilmente

li ho estrapolati dal computer e poi solo stampati" (doc. 287 punto

12.).

4. Inabilità

lavorativa per infortunio

Con le osservazioni

del 15 ottobre 2020 in riscontro alla risposta del 2 ottobre 2020, la signora RI

1 conferma per la prima volta alla Cassa, per mezzo della documentazione che

produce, il versamento delle indennità giornaliere d'infortunio da parte de __________

per l'ammontare di CHF 28'069.20 direttamente nelle sue mani, come già appurato

dalla Cassa.

Peraltro i doc. X7 e

X8 non si riferiscono all'infortunio che ha portato al versamento di detto

importo.

Si evidenzia che la

ricorrente all'interrogatorio del 30 marzo 2018 ha sì dichiarato che "sono

stata in infortunio per sei mesi" (doc. 283 pag. 2 righe 35-36), ma ha

poi risposto a precisa domanda "io questi stipendi li ho percepiti

regolarmente tutti, dal primo all'ultimo, dal primo che era di aprile 2015

all'ultimo che, se non erro, era di dicembre 2016 o forse inizio 2017”

(doc. 283 pag. 3 righe 43-45; messa in grassetto nostra), ciò che è sempre

stato affermato sin dalla richiesta di indennità di disoccupazione (doc. 233)

non solo dalla signora RI 1, ma anche dalla signora __________ (doc. 96 e

188).” (cfr. doc. XIV)

1.7. La ricorrente, dapprima con

scritto dell’11 gennaio 2021 e, in seguito, con la comunicazione di data 9

febbraio 2021 (trasmessa alla resistente, per conoscenza, l’11 febbraio 2021,

cfr. doc. XX), ha comunicato a questa Corte di aver chiesto alla diretta

interessata dei chiarimenti in merito alle dichiarazioni rilasciate da __________

nel procedimento penale pendente a carico di quest’ultima, che, da parte sua,

l’avrebbe invitata a rivolgersi al proprio legale (avv. __________).

RI 1 ha poi, rilevato che,

contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassa, ad essere contradditorie erano

le dichiarazioni rese dall’ex collaboratore della __________, le cui affermazioni

la ricorrente ha contestato ribadendo di aver lavorato presso la __________ dal

1. aprile 2015.

Ella, sostenendo che le

proprie risposte alle domande poste dalla Cassa non sono state generiche, ha,

poi, osservato quanto segue:

" (…) Il

conteggio dell’indennità giornaliera 03.04.2017, citato dalla CO 1 per

dimostrare la mia malafede, non avendo io inserito l’importo delle indennità

(che in realtà per il 2017 sarebbero state CHF 2'745.90 e non 20'069.20) nella

dichiarazione d’imposta, dimostra anche che ero assicurata per lo stipendio da

me dichiarato. Il mancato inserimento nella dichiarazione d’imposta (che non

avrebbe avuto nessun influsso sull’imponibilità) è sì frutto di un mio errore,

ma faccio presente che l’intero ammontare delle indennità era stato

indebitamente intascato dal mio ex marito. (…)”,

per concludere

riconfermandosi in quanto già indicato, e meglio confermando di aver lavorato

per __________ e chiedendo, quindi che le sia riconosciuto il diritto a

percepire le indennità di disoccupazione (cfr. doc. XIX).

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto

della lite è la questione di sapere se la Cassa a ragione, oppure no, ha negato

a RI 1 il diritto all'indennità di disoccupazione a decorrere dal 7 novembre

2019.

2.2

Un

assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha

compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art.

8.

cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo

l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,

entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi

un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art.

2.

cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi

all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.

10.

LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per

il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre

1946.

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo

di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando

l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine

quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi

(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai

fini dell’applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di

lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente

trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato, non essendo

un presupposto per il riconoscimento di un periodo contributivo

ai sensi dell'art. 13 LADI (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008

consid. 7.1.; STFA C 34/04 del 20 settembre 2004 consid. 1.3.; DTF 113 V 352;

DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89).

In

una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando

la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la

sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,

l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di

contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le

sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta

a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un

salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la

prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

In

secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente

percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una

remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto

all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli

art. 8 cpv. 1 lett. e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha

rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.

Al

riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019 consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515

e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière

d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA,

Berna 2009 pag. 76-79.

In una sentenza

8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 il Tribunale federale ha confermato il

giudizio 38.2017.47 del 19 ottobre 2017, con il quale il TCA ha approvato

l’operato di una Cassa disoccupazione che aveva ritenuto non comprovato

l’esercizio di un’attività lucrativa (“siccome l’assicurata non ha prodotto

nessun documento comprovante il reale versamento dei salari”).

In quell’occasione l’Alta

Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato ed ha sviluppato le

seguenti considerazioni:

" (…)

2.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver esposto le

disposizioni legali ritenute applicabili, si è chinato diffusamente sul periodo

minimo di contribuzione in materia di disoccupazione, riferendosi anche alla

Prassi LADI. In seguito, la Corte cantonale ha precisato i criteri per

calcolare il guadagno assicurato. I giudici ticinesi hanno osservato che la

ricorrente non ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione. Ammesso e non

concesso che la ricorrente disponesse di un guadagno assicurato, quest'ultimo

non era ad ogni modo determinabile in modo sufficientemente attendibile. A

sostegno della sua conclusione, la Corte cantonale ha ripercorso

cronologicamente tutta la situazione professionale della ricorrente, in modo

particolare il verbale di audizione dell'assicurata. Il Tribunale cantonale

delle assicurazioni ha accertato che la ricorrente, dal momento che nel maggio

2015.

aveva terminato le indennità di disoccupazione, ha ricominciato

un'attività lavorativa come dipendente in società personalmente collegate con i

suoi ex datori di lavoro, due società avendo peraltro sede in un monolocale nei

pressi di __________. Ai giudici ticinesi ha colpito inoltre l'ammontare del

salario mensile, il quale negli ultimi sei mesi, periodo determinante per il

salario assicurato, era superiore ai fr. 10'000.-, mentre in precedenza era di

molto inferiore. La Corte di merito ha considerato non credibile tale salario,

che al dire della ricorrente sarebbe stato versato in contanti e usato per far

fronte alle spese mensili. Nemmeno il percorso professionale non ha convinto i

giudici ticinesi, non avendo seguito alcuna formazione da rappresentante a

promotrice immobiliare. La ricorrente secondo la Corte cantonale oltretutto non

ha debitamente motivato le sue mansioni lavorative e non ha fornito nessuna

prova relativa al lavoro svolto. Infine, neanche ha saputo indicare se vi

fossero altri impiegati presso le ditte in questione. Per terminare, i giudici

ticinesi hanno precisato che i conteggi individuali dei contributi AVS

rimangono indizi, ma non la prova di un effettivo pagamento.

3.

3.1

La ricorrente, il cui atto di ricorso non indica

alcuna norma di legge, critica l'accertamento dei fatti operato dalla Corte

cantonale sotto diversi aspetti. Tuttavia, il Tribunale federale non rivede i

fatti stabiliti dalla Corte cantonale, se non in maniera molto limitata (consid.

1). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti, dinanzi al Tribunale federale non

basta criticare liberamente la decisione precedente come se ci si trovasse in

grado di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella

dell'autorità inferiore, bensì occorre spiegare almeno succintamente, ma

puntualmente, perché gli accertamenti dei primi giudici sono manifestamente

errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile

nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid.

2.4

pag. 5). In concreto, la ricorrente si limita a contestare gli accertamenti

dei giudici cantonali con ipotesi e deduzioni, o facendo singole

estrapolazioni, senza tuttavia dimostrare perché gli accertamenti del Tribunale

delle assicurazioni siano manifestamente inesatti o contrari al diritto

federale.

3.2

Contrariamente alle tesi sostenute nel ricorso,

il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha reso il proprio giudizio,

ricordando in maniera precisa tutte le circostanze al fascicolo relative al

caso concreto. La Corte cantonale ha già detto che l'avvenuto pagamento degli

oneri sociali non prova il versamento del salario. A ciò si aggiunga, secondo

gli accertamenti dei giudici ticinesi, che soltanto nei sei mesi precedenti

l'inizio della disoccupazione la ricorrente avrebbe beneficiato di un forte

aumento di stipendio, senza peraltro dimostrare in maniera convincente, ove

avesse usato il denaro versato asseritamente in contanti. È peraltro

inconferente la circostanza che la ricorrente non sia mai stata oggetto di

procedimenti penali. La Corte cantonale non ha rinfacciato alla ricorrente

comportamenti penalmente punibili e il giudizio (consid. 2) non trova

fondamento su di un agire illecito. Per quanto attiene all'audizione davanti

all'amministrazione, la ricorrente pare misconoscere che tale pratica non è

un'esclusiva delle autorità inquirenti, ma deriva da un lato dal diritto

dell'interessato a partecipare alla procedura e da un altro lato dall'interesse

dell'autorità decidente di chiarire i fatti, sentendo personalmente

l'assicurato. Infatti, anche i giudici civili sono soliti procedere ad

interrogatori di parti o di testimoni. Le poche critiche invero generiche della

ricorrente cadono nel vuoto. Il giudizio impugnato non è pertanto lesivo del

diritto federale. (…)”

Per completezza giova

rilevare che con sentenza 8C_495/2017 del 31 gennaio 2018 la nostra Massima

Istanza ha respinto il ricorso della Cassa cantonale vallesana di

disoccupazione interposto contro un giudizio della Corte delle assicurazioni

sociali del Tribunale cantonale del Vallese che aveva stabilito, da una parte,

che l’assunzione di un’assicurata da parte di una Sagl, fondata dal figlio, non

era fittizia, dall’altra, che la medesima doveva essere considerata quale

salariata alle dipendenze della Sagl per l’intero termine quadro per il periodo

di contribuzione.

In quel caso di specie

l’assicurata, per alcuni mesi prima di diventare inabile al lavoro al 100% a

causa di problemi alla schiena (periodo in cui ha percepito indennità

giornaliere per perdita di guadagno), era stata pagata dalla Sagl tramite

versamento su un suo conto bancario.

2.3

Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI

è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della

legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel

corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali

periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.

L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello

dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è

considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale

stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In virtù e nell’ambito

della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di

calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in

base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono

il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

Il

guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici

mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della

prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso

1.

(cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il

periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di

guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione.

A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici

mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37

cpv. 3 OADI).

Se il

salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno

assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in

base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis

OADI).

Il Consiglio federale ha

pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI,

sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che

l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

L’art. 13 cpv. 2 lett. c

LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in

cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3

LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i

contributi.

2.4

Per costante giurisprudenza,

determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23

LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di

salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995

Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

Il Tribunale federale, in

una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128 V 189,

ha confermato il principio secondo il quale il guadagno

assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto

forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e

giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo

salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile

derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere

escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.

Al riguardo

cfr. pure STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre

2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.

In una sentenza C 284/05

del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C 183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della

prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di

disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno

determinante.

Inoltre con

sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11

pag. 288, il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa

era soltanto la questione concernente la determinazione del

guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di

contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di

un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era

definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in

maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o

in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come

richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non

era determinabile in modo sufficientemente attendibile.

Ciò ha comportato il

diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

In proposito cfr. pure STF

8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno

2013.

consid. 3.5.

La nostra Massima Istanza,

con giudizio 8C_921/2013 del 15 aprile 2014, massimato in RtiD II-2014 N. 90

pag. 396 segg, ha poi confermato una sentenza emessa il 18 novembre 2013 da

questo Tribunale relativa a un assicurato socio e gerente con diritto di firma

individuale e una quota di fr. 1'000.-- di una Sagl sin dalla sua fondazione

fino al luglio 2012, quando è rimasto solo socio senza diritto di firma, che

fino al 1° giugno 2012 è stato pure alle dipendenze della società (il 31 maggio

2012.

ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto immediato a causa del

mancato pagamento degli stipendi dal mese di febbraio 2012) e al quale è stato

negato il diritto alle indennità di disoccupazione, non essendo stato in grado

di comprovare il versamento effettivo di un salario superiore a fr. 500.--

durante il periodo di calcolo (1° dicembre 2011 – 31 maggio 2012 oppure 1°

giugno 2011 – 31 maggio 2012).

In una sentenza 38.2016.55

del 24 aprile 2017, questo Tribunale ha confermato il modus operandi della

Cassa, la quale aveva calcolato il guadagno assicurato tenendo conto dei

redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario, in quanto il cognato

dell’assicurato era iscritto nell’estratto del RC della Sagl (datrice di lavoro

dell’assicurato) in qualità di socio e gerente dal 13 giugno 2013 fino al 9

febbraio 2015. Anche la figlia del cognato dell’assicurato era iscritta dal 13

giugno 2013 fino alla radiazione avvenuta ad agosto 2016, prima in qualità di

socia e gerente e poi dal 30 luglio 2014 come socia e presidente della gerenza.

La situazione familiare escludeva l’applicazione dell’eccezione contemplata

dalla giurisprudenza, poiché non poteva essere escluso un abuso, nel senso di

un accordo in merito a salari fittizi.

Con giudizio 38.2016.60

dell’8 giugno 2017, questa Corte ha confermato la decisione della Cassa secondo

cui, per determinare il guadagno assicurato del ricorrente, doveva essere fatto

riferimento al salario effettivamente ottenuto nel periodo di calcolo e non a

quello concordato, poiché essendo stato socio e gerente della Sagl, egli

rivestiva una posizione analoga ad un datore di lavoro e perciò poteva

influenzare in modo rilevante le decisioni del datore di lavoro.

Con

sentenza 8C_627/2017 del 26 gennaio 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93,

l’Alta Corte si è pronunciata in relazione all’entità del guadagno assicurato

di un ricorrente che è stato l’unico socio e gerente della Sagl presso la quale

aveva lavorato che si è poi fusa con una SA della quale, prima della fusione,

era l’unico membro del consiglio di amministrazione e azionista.

Il Tribunale federale ha

evidenziato, da un lato, che soprattutto in tali situazioni il pagamento dei

salari dalla società al socio deve essere chiaramente documentato e

contabilizzato.

Dall’altro, che nel

calcolo del guadagno assicurato le incertezze in relazione all’importo esatto

del salario vanno a svantaggio del ricorrente. Il fatto di non poter determinare

l’importo del salario e pertanto del guadagno assicurato può comportare la

negazione del diritto all’indennità di disoccupazione.

Con giudizio 8C_505/2018

del 2 aprile 2019 l’Alta Corte ha, poi, confermato, sulla base dell’estratto

conto bancario dell’ex datore di lavoro, l’importo del guadagno assicurato pari

a fr. 1'255.-- lordi stabilito da questo Tribunale (STCA 38.2018.17 dell’11

giugno 2018), respingendo il ricorso dell’insorgente che chiedeva di fissare il

guadagno assicurato in fr. 4'000.-- lordi.

Al riguardo il TF ha

rilevato:

" 4.2. Contrariamente

a quanto sembra concludere il ricorrente, il guadagno assicurato, pur facendo

riferimento alla definizione di cui all'AVS, non può essere desunto

innanzitutto dal conto individuale AVS o dalle decisioni di tassazione.

Decisivo rimane, proprio per non dare spazio a possibili abusi convenuti

bilateralmente tra il dipendente e il datore di lavoro, il pagamento effettivo

del salario. Il ricorrente non dimostra la manifesta erroneità (consid.1.1)

dell'accertamento del Tribunale delle assicurazioni, il quale si è fondato

innanzitutto, come previsto dalla giurisprudenza (consid. 4.1), sui

prelevamenti dai conti bancari del datore di lavoro. Alla luce di ciò,

correttamente l'autorità giudiziaria ticinese ha relegato in secondo piano le

altre prove presentate dall'assicurato, le quali non mettono seriamente in

dubbio quanto risulta dalle chiare movimentazioni bancarie. (…)”

Con sentenza STF

8C_452/2019 del 12 novembre 2019, l’Alta Corte ha confermato la decisione

38.19.7

del 22 maggio 2019, con cui questo Tribunale aveva, d’un lato, ritenuto

che in assenza di estratti bancari, e/o postali, non vi era la prova che

l’assicurata avesse effettivamente percepito il salario e, d’altro lato, che la

mancata produzione, da ultimo in sede ricorsuale, di documentazione atta a

provarne la corresponsione costituiva una violazione del dovere delle parti di

collaborare. In simili condizioni, l’assicurata doveva, dunque, farsi carico di

tale carenza probatoria.

2.5

La Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione

(Prassi LADI ID) edite dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in

vigore da ottobre 2012 (punti B144 e B145), rispettivamente da gennaio 2013

(punti C1 e C2), prevedono, in relazione al salario determinante ed alla

percezione effettiva di esso, quanto segue:

" (…)

Salario determinante

art. 23 cpv. 1 LADI

C1 È

considerato guadagno assicurato il salario determinante, ai sensi della

legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel

corso di uno o più rapporti di lavoro.

C2 Determinante,

in genere, è il salario convenuto contrattualmente nella misura in cui

l’assicurato l’abbia effettivamente riscosso. La prova dell’effettiva

percezione del salario è importante sia per stabilire l’esistenza di un periodo

di contribuzione che per determinare il guadagno assicurato. In mancanza di una

simile prova non è infatti possibile calcolare il guadagno assicurato. La

riscossione del salario deve essere dimostrata alla B144 segg.

Percezione effettiva di un salario

B144 Oltre ad

aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver

effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione

effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto

all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere

l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. Se l’assicurato non ha

percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo

l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è

considerato periodo di contribuzione.

Persone che non occupano una posizione analoga a quella di un

datore di lavoro

B145 Per le

persone che, prima della disoccupazione, non occupavano una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro, l’attestato del datore di lavoro e i conteggi

mensili dello stipendio sono in genere sufficienti per dimostrare la

riscossione effettiva del salario e, di conseguenza, l’esistenza di un’attività

soggetta a contribuzione. È irrilevante invece il fatto che il datore di lavoro

abbia o meno versato i contributi sociali alla cassa di compensazione. Se ha

dubbi giustificati riguardo all’esattezza dell’attestato allestito dal datore

di lavoro o riguardo all’esistenza stessa di un rapporto di lavoro, la cassa

deve effettuare le opportune verifiche. Simili dubbi sussistono, ad esempio, in

presenza di un rapporto di lavoro tra parenti.”

Il

tenore dei punti C1, C2, B144- B145 della Prassi LADI ID sopra citati è rimasto

peraltro invariato anche nella versione valida dal 1° gennaio 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/

secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del

13.

febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.

4.1

pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 144 V 195 consid. 4.2.; STF

8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 138 V 50 consid.

4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;

DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF

8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b;

DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; vedi

inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ

1988.

pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (cfr. DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

Nella già citata sentenza

8C_226/2007 del 16 maggio 2008 la nostra Massima Istanza ha ricordato che, in

una sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007, lo stesso Tribunale federale ha

stabilito che la direttiva della Seco che ritiene adempiuto il periodo

contributivo minimo soltanto se è stato dimostrato un pagamento effettivo del

salario per dodici mesi, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e

quindi non è applicabile.

Nel caso affrontato nella

sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007 si trattava di un assicurato che occupava

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e al quale, durante

alcuni mesi, non è stato versato alcun salario. L'Alta Corte ha comunque

ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

Al riguardo giova evidenziare

che la Prassi LADI/B144-B145, in vigore dall’ottobre 2012 - che ha sostituito i

punti B144-B145 della Circolare ID del 2007 - corrisponde sostanzialmente al

tenore del testo precedente.

Ne discende, in

applicazione della sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 menzionata sopra,

che anche la Prassi LADI/B144-B145, valida dall’ottobre 2012, prevedendo che se

un assicurato non stabilisce chiaramente di aver percepito il salario, il

diritto all’indennità di disoccupazione deve essergli negato per mancato

adempimento del periodo di contribuzione, viola la giurisprudenza pubblicata in

DTF 131 V 444 e non è quindi applicabile.

In proposito va rilevato

che la Prassi LADI/B144-B145, in vigore dall’ottobre 2012, contempla quale

elemento di novità rispetto alla Circolare ID del gennaio 2007 il riferimento

alla già citata sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 (cfr. supra consid.

2.4.) con l’unica annotazione che “in mancanza sia di libri contabili tenuti in

maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di pagamenti bancari,

postali o in contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il

reddito come richiesto dalla legge, il versamento del salario non può essere

formalmente dimostrato”.

Il

TCA si limita a rilevare che la sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012

riguarda, tuttavia, soltanto la determinazione del guadagno assicurato ed è

stato evidenziato espressamente che non era più contestato l’adempimento del

periodo di contribuzione da parte dell’assicurato - che era stato socio e

gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro - riconosciuto tramite l’esercizio

di un’attività lavorativa.

2.6

Nella fattispecie, questa

Corte rileva, innanzitutto, che dagli atti emerge che la qui ricorrente, nata

nel 1977, separata (cfr. decreto supercautelare del Pretore del Distretto di __________

di data 28 novembre 2017; cfr. doc. 243-246) ed alla ricerca di un impiego a

tempo parziale, ha presentato la propria “Domanda d’indennità di

disoccupazione” in data 23 dicembre 2019, postulando l’erogazione di

indennità di disoccupazione retroattive, e meglio a decorrere dal 7 novembre

2019.

Contestualmente, ha precisato di aver lavorato presso la __________ -

gestita dall’allora cognata, __________ - dall’aprile 2015 al dicembre 2016,

quando il contratto di lavoro sarebbe stato disdetto oralmente per problemi

familiari (cfr. doc. 233-236 ed all 1 a doc. X). Disdetta nella sola forma

orale, quella appena indicata, che, come si vedrà nel prosieguo, ha trovato

riscontro anche in quanto comunicato da __________ (cfr. doc. 121). Sennonché

in sede ricorsuale, la ricorrente ha, poi, trasmesso a questa Corte copia del “Licenziamento”

di data 31 ottobre 2016, avvenuto, quindi, quanto meno anche in forma scritta

(cfr. all. 2 a doc. X).

RI 1 ha, inoltre,

dichiarato, e meglio come risulta dallo scritto di data 17 gennaio 2020, che

dal gennaio 2017 “non ho più svolto attività lavorativa in quanto la mia

vita matrimoniale era al collasso e doveva prendermi cura dei miei 4 figli

minorenni” (cfr. doc. 237). A tal proposito giova rilevare sin d’ora che,

in concreto ha trovato applicazione il disposto dell’art. 9b LADI (termine quadro prolungato di due anni

essendosi l’insorgente dedicata all’educazione dei figli, in particolare quelli

nati nel 2011, 2012 e 2013; cfr. doc. 250-251, 256-261, 265). Il termine quadro

si fissa, dunque, dal 7 novembre 2015 al 6 novembre 2019.

Dal contratto di lavoro

sottoscritto dalla ricorrente - e dai conteggi di salario relativi ai mesi da

aprile 2015 a marzo 2016 (cfr. doc. 221-232) - emerge che quest’ultima

risultava assunta alle dipendenze della __________ di __________ in qualità di

tuttofare a tempo pieno con un salario mensile lordo pari a fr. 4'500.- (cfr.

doc. 211-212).

In aggiunta a quanto

precede, in sede ricorsuale RI 1 ha precisato di aver anche fornito il proprio

operato come “aiuto in casa privata” (cfr. all. 1 a doc. X),

segnatamente, e meglio com’ella ha dichiarato - interrogata presso gli uffici

della Polizia cantonale - nell’ambito del procedimento penale pendente a carico

di __________, svolgendo lavori di pulizia al domicilio della cognata (cfr.

doc. 283, pag. 3, rr. 8-12).

Anche alla luce del fatto

che le era stata assegnata quest’ulteriore mansione - ricordato, su questo

punto, che (solo) pendente ricorso l’assicurata ha trasmesso copia di quello

che sarebbe stato il suo mansionario, peraltro non datato (cfr. all. 1 a doc.

X) - , in data 20 marzo 2016 è stato sottoscritto il “Cambiamento del

contratto di lavoro”, dal quale risulta che lo stipendio di RI 1 sarebbe

stato aumentato, a decorrere dal mese successivo, a fr. 5'800.- lordi al mese,

ciò che trova riscontro anche certificati di salario inerenti i mesi da aprile

a dicembre 2016 (cfr. doc.193, 210, 213-220 e 283, pag. 3, rr. 8-12).

In relazione alla

documentazione contabile dell’ex datrice di lavoro, si ril) e che il 31 gennaio

2020, __________ ha, inoltre, comunicato di non avere più la documentazione

relativa alla società in quanto il tutto sarebbe stato sequestrato da parte

della Polizia cantonale nel marzo 2018. La medesima ha, comunque, precisato che

i salari sono stati corrisposti all’insorgente in contanti – circostanza che

ha, poi, confermato anche con lo scritto del 6 marzo 2020 (cfr. doc. 155) - e “regolarmente

dichiarati all’AVS” (cfr. doc. 188).

La ricorrente, da parte

sua, il 6 febbraio 2020, ha comunicato alla Cassa di non essere riuscita ad

ottenere la documentazione contabile della ex datrice di lavoro (cfr. doc.

170).

In data 29 aprile 2020 - a

seguito dell’opposizione interposta da RI 1 avverso la decisione del 4 marzo

2020, con cui la Cassa le ha negato il diritto a percepire le indennità di

disoccupazione - l’amministrazione ha chiesto alla qui ricorrente di rispondere

ai seguenti quesiti:

" 1. Agli

atti rileviamo come abbia comunicato di aver lavorato presso

la Spettabile __________ di __________

dal 01 aprile 2015 al 31 dicembre 2016 a tempo pieno. Dal contratto di lavoro

sottoscritto il 01 aprile 2015 prendiamo atto che il salario era stabilito in

CHF 4'500.00 mensili, mentre dal 01 aprile 2016 il salario mensile è stato

aumentato a CHF 5'800.00. E’ corretto?

2.

Con scritto

del 31 marzo 2020 ha affermato come, con estratto conto individuale AVS emesso

a febbraio 2020, si poteva constatare il versamento dei contributi per il

periodo in questione. Da un controllo di quest’ultimo si constata un salario

AVS lordo, per l’intero anno 2016, pari a CHF 30'900.- (__________). È corretto

che ha lavorato tutto l’anno 2016?

3.

E’ corretto

affermare come abbia percepito il salario mensile di CHF 4'500.00 dal 01 aprile

2015.

al 31 marzo 2016, mentre CHF 5'800.00 mensile dal 01 aprile 2016 al 31

dicembre 2016?

4.

Lei ha

percepito integralmente i salari per tutto il periodo lavorativo oppure vi sono

stati dei periodi non retribuiti (o retribuiti parzialmente)?

5.

E’ in grado

di fornire il conto cassa, conto economico e bilancio 2015/2016 della società __________?

6.

Lei ha

confermato di ricevere i salari, mensilmente, a contanti. E’ in grado di

fornire l’estratto conto bancario o postale dal quale si evincono i suoi

versamenti, non appena incassato il salario a contanti?

7.

Ha ulteriori

documenti da fornire a comprova del percepimento del salario?” (cfr. doc.

151-152)

Queste le risposte fornite

dalla ricorrente il 7 maggio 2020:

" 1. Quando

indicato nella sua lettera è corretto.

2.

Idem.

3.

Idem.

4.

Ho percepito

i salari indicati ai punti precedenti integralmente per tutto il periodo

lavorativo.

5.

Non sono in grado di fornire i documenti indicati.

6.

Come già

indicato, non ho mai versato i salari ricevuti su un conto bancario o postale.

Gli stessi sono serviti per la gestione della mia economia domestica.

7.

Ho già trasmesso tutto quanto in mio possesso.” (cfr.doc.

147).

Il 13 maggio 2020,

l’amministrazione ha anche posto una serie di domande anche ad __________, e

meglio come segue:

" 1. Prendiamo

atto come i salari siano stati corrisposti a contanti.

E’ corretto affermare come la Signora

RI 1 abbia lavorato dal 01 aprile 2015 al 31 dicembre 2016 (a tempo pieno) con

un salario di CHF 4'500 (dal 01.04.2015 al 31.03.2016) e successivamente di CHF

5'800.00 (dal 01.04.2016 al 31.12.2016)?

2.

Dall’estratto

conto individuale AVS rileviamo che per l’intero anno 2016 (01.01.2016 –

31.12.2016) è stato dichiarato un reddito annuale pari a CHF 30'900.00. Per

quale motivo è stato dichiarato detto importo (in quale è inferiore ai salari

indicati nei conteggi salariali)?

3.

La signora RI

1.

ha sempre percepito tutti i salari? Nel caso negativo, quali sono quelli

ancora scoperti?

4.

Cosa intende

con l’affermazione “…ammonita verbalmente per questioni varie”?

5.

E’ in grado

di fornire il libro cassa, conto economico e bilancio della società per gli

anni 2015 e 2016?

6.

Nel caso negativo, per quale motivo?

7.

Ha ulteriore

documentazione che possa comprovare il versamento del salario (esempio l’estratto

del conto corrente bancario/postale della società dal quale si rileva il

prelevamento, eccetera?” (cfr. doc. 149-150)

Con risposta del 20 luglio

2020, __________ ha comunicato che il licenziamento della ricorrente era

avvenuto in forma orale (“senza scritto in seguito”) e che non disponeva

di ulteriore documentazione (cfr. doc. 121).

In relazione agli

ulteriori accertamenti esperiti dalla Cassa ed alla documentazione così

reperita e versata agli atti, giova rilevare che dall’estratto della Cassa __________

e meglio dall’estratto individuale di RI 1 emergono, per il 2016, redditi per

fr. 30'900.- (cfr. doc. 120 e 171-173).

__________ ha, da parte

sua, comunicato alla Cassa che, mentre era attiva alle dipendenze della __________,

la ricorrente è risultata inabile al lavoro in due periodi - e meglio dal 19

ottobre 2015 al 30 novembre 2015 e dal 19 luglio 2016 al 18 gennaio 2017 –

durante i quali ha beneficiato di indennità a seguito di infortunio (cfr. doc.

18-19 e 28-29). In relazione alle indennità relative all’intervallo da luglio

2016.

a gennaio 2017, l’istituto assicuratore ha comunicato di aver effettuato

il versamento retroattivamente e direttamente nei confronti di RI 1 (col

consenso dell’ex datrice di lavoro) in base alla proposta di accordo di

liquidazione del 28 marzo 2017, per complessivi fr. 28'609.20 (doc. 34-35 e

37). Ciò sebbene la ricorrente, in data 7 maggio 2020, abbia comunicato alla

Cassa di aver “percepito i salari (…) integralmente e per tutto il periodo

lavorativo” (cfr. doc. 141) e dai certificati di salario versati agli atti

risultino trattenute dei premi AVS che su eventuali prestazioni assicurative

LAInf non erano dovute (cfr. doc. 213-217).

Il marito della

ricorrente, __________, ha, poi, beneficiato di prestazioni complementari senza

che al Servizio PC siano stati segnalati, rispettivamente computati, dal 2015

al 2017 né redditi da attività lavorativa, né rendite di infortunio concernente

RI 1. Nulla è, infatti e come già osservato dalla Cassa (cfr. supra consid. 1.3.),

stato indicato sull’apposito formulario nell’ambito della revisione periodica

del 2015 (cfr. doc. 8).

Infine, dalle decisioni di

tassazione relative agli anni 2015 e 2016, effettuate d’ufficio, emerge, come,

pure, già rilevato dall’amministrazione (cfr. supra consid. 1.3.), che gli

unici redditi dei coniugi __________ sono riferibili a “Rendite AVS/AI

contribuente”, vale a dire alla rendita percepita da __________ (cfr. doc.

175-180).

2.7

Chiamata a pronunciarsi,

questa Corte rileva, innanzitutto, che nel caso concreto non è determinante la

questione a sapere se l’assicurata ha adempiuto, o meno, i presupposti per

avere diritto alle indennità di disoccupazione di cui all’art. 8 cpv. 1 LADI. Va,

comunque, ricordato che la prova che un salario è stato realmente percepito è

un indizio importante e significativo per dimostrare l’esercizio effettivo di

un’attività dipendente, soprattutto nei casi critici (cfr. supra consid. 2.2.).

In concreto, decisivo è il

fatto che nel caso dell’assicurata non è possibile determinare il guadagno

assicurato.

Nella fattispecie, il guadagno

assicurato di RI 1 deve, infatti, essere stabilito in funzione dei redditi

effettivamente percepiti sotto forma di salari. Deve, invece, essere esclusa

l’applicazione dell’eccezione contemplata dalla giurisprudenza, ossia prendere

come riferimento il salario concordato tra dipendente e datore di lavoro (cfr.

supra consid. 2.4.).

Ciò ritenuto, in

particolare, che nel caso specifico esiste un rapporto di parentela tra RI 1 e

la sua ultima datrice di lavoro. In effetti, __________ era, all’epoca in cui

la ricorrente lavorava presso la __________, sua cognata nonché socia della

società in questione. Proprio alla luce di tale legame di parentela, non si può

applicare la regola per i casi eccezionali, poiché si può derogare al reddito

effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel

senso di accordi in merito a salari fittizi. Ciò che nella presente fattispecie

manifestamente non è dato.

Sia la ricorrente che l’ex

datrice di lavoro hanno dichiarato che il salario veniva versato in contanti

(cfr. per esempio doc. 147, 155 e 188). Tale affermazione è, però, rimasta una

pura allegazione di parte, non essendo comprovata da alcun elemento oggettivo

determinante. In particolare, non vi sono estratti conto postali o bancari,

atti ad attestarne il prelievo da parte dell’ex datrice, rispettivamente, il

versamento sul conto dell’allora dipendente.

Il fatto che siano stati

pagati i contributi paritetici, peraltro su una somma ben inferiore rispetto a

quella risultante dai (numerosi e, come già rilevato dalla Cassa ed evidenziato

al consid. 1.3., in parte difformi tra loro) certificati di salario agli atti,

non è, poi, atto a sovvertire l’esito della presente vertenza. In effetti, il

Tribunale federale ha stabilito che le registrazioni nel conto individuale

costituiscono, al massimo, degli indizi di un effettivo pagamento del salario

(cfr. DTF 131 V 444 consid. 1.2.; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013, consid.

3.4.). Nella succitata (cfr. supra consid. 2.2.) STF 8C_820/2017 del 29

dicembre 2017 consid. 3.2., l’Alta Corte ha, inoltre, espressamente avvallato

quanto indicato dal TCA, ossia che l’avvenuto pagamento degli oneri sociali non

prova il versamento del salario (cfr. pure STF 8C_627/2017del 26 gennaio 2018

consid. 5.1., pubblicata in DLA 2018 N.1 pag. 93 segg.).

Ne consegue che la

ricorrente deve sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo

all’affettiva riscossione di un salario di fr. 4'500.- a decorrere dal 1°

aprile 2015, rispettivamente, e meglio a valere dal 1° aprile 2016, di fr.

5'800.- lordi presso la __________ (cfr. STF 8C_256/2018 del 9 maggio 2018,

consid. 4.3.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2016 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014

del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; DTF 125 V 195 consid. 2).

Salario che, si rileva,

seppur a mero titolo abbandonziale, sarebbe peraltro sorprendente in

considerazione sia di quelle che erano le competenze e le mansioni della

ricorrente (in grandi linee consistenti, stando al mansionario trasmesso dalla

medesima in lavori di pulizia, “preparazione della mise en place”, “compere

diverse”, “ordini fornitori”, “ordini clienti”; cfr. all. 1 a doc. X), sia

dei salari che percepivano gli altri dipendenti (cfr. all. a doc. 285),

segnatamente un addetto alle pulizie (e meglio fr. 1'700.- mensili lordi, cfr.

doc. 284, pag. 4, rr. 10 ed allegati), sia del fatto che, come già rilevato

dalla Cassa (cfr. supra consid. 1.3.), secondo il contratto collettivo di

lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione svizzera per una

collaboratrice senza apprendistato, il salario minimo lordo mensile è di gran

lunga inferiore. Ciò a valere sia per i fr. 4'500.- mensili che, a maggior

ragione, per i fr. 5'800.-.

Di conseguenza, come già

indicato, il guadagno assicurato della ricorrente, giusta l’art. 23 LADI, per

il periodo di calcolo previsto dall’art. 9b LADI, non è determinabile, di modo

che risulta essere pari a fr. 0.- (cfr. supra, consid. 2.4.; STF 8C_921/2013 del

15.

aprile 2014 consid. 3.3. e 3.4.; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011,

pubblicata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460).

Alla luce di tutto quanto

precede, occorre concludere che a ragione la Cassa ha negato a RI 1 il

versamento di indennità di disoccupazione. La decisione su opposizione

contestata deve, quindi, essere confermata e, trovando accoglimento quanto

postulato dall’amministrazione in via principale, si può prescindere dal dare

seguito a quanto richiesto dalla Cassa in via subordinata (cfr. supra consid.

1.3.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti