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Decisione

38.2020.43

Restituz. ID 02-04/19, mesi x i quali nell'Accordo consensuale (fine rapp.lavoro 1/19) prevista somma di fr. 50'000 come retribuz. per mesi di disdetta straordin. Con STCA 38.19.66 deciso che tale imp

1 febbraio 2021Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.

3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid.

4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio

2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF

C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.

469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020

consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21

dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si

veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STFA C 24/01 e C 137/01 del 28

aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C

128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.2. L’art. 11 cpv. 1 LADI prevede

che la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e

dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.

L’art. 11 cpv. 3 LADI

prevede che non è computabile la perdita di

lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a

cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

Per “diritto al salario” ai

sensi dell’art. 11 cpv. 3 LADI si intende il salario dovuto per il periodo

posteriore allo scioglimento del rapporto di lavoro, rispettivamente il salario

dovuto in caso di mancato rispetto del termine di disdetta (art. 335c CO)

oppure in caso di disdetta in tempo inopportuno (art. 336c CO; STF 8C_267/2016

del 13 febbraio 2017 consid. 3.2., pubblicata in DTF 143 V 161).

Secondo l’art. 11a cpv. 1

LADI “La perdita di lavoro non è computabile, finché prestazioni volontarie del

datore di lavoro coprono la perdita di guadagno risultante dallo scioglimento

del rapporto di lavoro (art. 11a cpv. 1 LADI). Le prestazioni volontarie del

datore di lavoro sono considerate in quanto superano l’importo massimo di cui

all’art. 3 cpv. 2 LADI, ossia fr. 148'200.- (art. 11a cpv. 2 LADI). Il

Consiglio federale disciplina le eccezioni se le prestazioni volontarie sono

destinate alla previdenza professionale (art. 11a cpv. 3 LADI).

Facendo

uso del potere di delega inserita nella LADI, il Consiglio federale ha

precisato che sono considerate prestazioni volontarie del datore di lavoro le

prestazioni accordate in caso di scioglimento di un rapporto di lavoro di

diritto privato o di diritto pubblico che non costituiscono pretese di salario

o di risarcimento secondo l'articolo 11 cpv. 3 LADI (art. 10a OADI). I periodi durante i quali la perdita di lavoro non è

computabile in seguito al versamento di prestazioni volontarie da parte del

datore di lavoro sono parificati a periodi di contribuzione. Le prestazioni

volontarie non considerate sono escluse dal computo del periodo di

contribuzione (art. 10f OADI; cfr. STF 8C_674/2018

del 3 giugno 2019 consid. 3.4.).

L’art. 10h OADI stabilisce

quanto segue:

" 1Se

il rapporto di lavoro è sciolto anticipatamente di comune intesa, la perdita di

lavoro, durante il periodo corrispondente al termine di disdetta o fino alla

scadenza del termine contrattuale per i contratti di durata determinata, non è

computata finché le prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di

reddito per tale periodo.

2Se le prestazioni del datore di lavoro superano

l’importo del salario dovuto all’assicurato fino alla cessazione ordinaria del

rapporto di lavoro, sono applicabili le disposizioni relative alle prestazioni

volontarie del datore di lavoro di cui all’articolo 11a LADI.”

Nella sentenza 8C_674/2018 del 3 giugno 2019 consid. 3.5., citata

sopra, l’Alta Corte ha rilevato che la dottrina

sottolinea che l'art. 10f OADI e l'art. 10h OADI comprendono due situazioni

relative ai contributi volontari del datore di

lavoro. Esse sono considerate come occupazioni soggette a contributi, che si

estendono oltre il periodo temporale di validità del rapporto di lavoro. Esse

compensano in un certo senso la computabilità differita secondo l'art.

11a LADI della perdita di lavoro (cfr. Thomas

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, nota marginale 229, pag. 2333). L'art.

11a LADI è finalizzato a evitare un doppio

indennizzo, a incitare in qualche maniera al versamento di prestazioni

volontarie e a incoraggiare la destinazione di questi importi alla previdenza

professionale (cfr. Boris Rubin, Commentaire de loi sur l'assurance-chômage,

nota marginale 2 ad art. 11a LADI, pag. 115). Tali prestazioni volontarie sono quindi determinanti sia per il periodo

di contribuzione sia per il calcolo del guadagno assicurato (cfr. Alfred Blesi,

Abgangsentschädigungen des Arbeitgebers: Ungereimtheiten im

Arbeitslosenverischerungsrecht in: ARV/DTA 2006 pag. 88).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_595/2018 del 29 novembre 2018.

In una sentenza

8C_267/2016 del 13 febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 V 161 e menzionata

sopra, il TF ha deciso che un'indennità di uscita di quattro mesi accordata a

causa di una ristrutturazione costituiva una prestazione volontaria, anche se

derivava da un obbligo del datore di lavoro previsto da un regolamento

comunale, che rinviava per analogia alla legislazione cantonale (consid. 4.5).

Tuttavia, in quel caso di

specie, l'indennità di uscita non raggiungeva la soglia richiesta per differire

l'inizio del diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la

disoccupazione.

Più specificatamente la

nostra Massima istanza ha indicato che in quel caso di specie l’indennità

andava considerata quale prestazione assegnata in ragione del licenziamento da

parte del datore di lavoro a causa della soppressione del posto di impiego al

fine di attenuare le conseguenze economiche per il lavoratore.

Non ci si trovava

confrontati all’ipotesi contemplata dall’art. 10h OADI. Infatti l’assicurato

era stato informato nel maggio 2013 dell’imminente soppressione del posto da

fine giugno 2014 a seguito della fusione dei comuni in questione. Pertanto era

stato rispettato il termine di preavviso di sei mesi previsto dalla legge

cantonale sullo statuto della funzione pubblica del Canton Neuchâtel. Poco

importava, quindi, che le parti avessero indicato nella convenzione del 12

giugno 2014, con cui avevano concordato di mettere fine al rapporto di impiego

dal 30 giugno 2014, che il licenziamento era avvenuto di comune accordo, poiché

ciò non significava ancora che il termine di disdetta non fosse stato

rispettato.

Nemmeno l’art. 11 cpv. 3

LADI era applicabile, in quanto presuppone un diritto a salario per un periodo

posteriore allo scioglimento del rapporto di impiego o un’indennità per

disdetta anticipata.

L’indennità versata dal

Comune era, di conseguenza, una prestazione volontaria del datore di lavoro.

Con giudizio 8C_427/2018

del 30 aprile 2019, pubblicato in DTF 145 V 188, l’Alta Corte ha poi stabilito,

nel caso di un assicurato che ha convenuto di comune accordo con il datore di

lavoro di mettere termine al rapporto di impiego, che gli importi relativi a un

piano di compartecipazione agli utili sotto forma di "restricted stock

units" (RSU) e "stock options" (SO), inclusi nell'indennità di

Considerandi

partenza, costituiscono nel caso di specie prestazioni volontarie del datore di

lavoro nel senso dell'art. 11a LADI.

Infine con sentenza

8C_94/2020 del 9 luglio 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 9 pag. 269 e SVR 2020

ALV Nr 21 pag. 65, il TF ha deciso che in applicazione dell’art. 11 cpv. 3 LADI

in combinato disposto con l’articolo 10h OADI, se il datore di lavoro versa al

lavoratore una liquidazione sulla base di un accordo di risoluzione consensuale

che copra tutte le pretese salariali per la rinuncia dei diritti previsti

dall’articolo 336c capoverso 2 CO, la perdita di lavoro non è computata

In proposito cfr.

pure STCA 38.2019.40 del 25 maggio 2020.

2.3

Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha lavorato dal novembre

2007.

alle dipendenze della RI 1 (cfr. doc. 290; 293).

Il 31 marzo 2011 è stato

concluso tra il datore di lavoro e il ricorrente un nuovo contratto da cui

emerge, da un lato, che quest’ultimo, dal 1° maggio 2011, ha assunto la

funzione di __________ presso il __________ con il grado di procuratore.

Dall’altro, che la

retribuzione corrispondeva a fr. 94'000.-- suddivisa in 12 mensilità, oltre a

un’indennità pranzo pari a fr., 180.-- al mese e che il contratto poteva essere

disdetto da entrambe le parti con un preavviso di un mese se il rapporto di

lavoro durava da meno di un anno, di due mesi se il rapporto durava da uno a

cinque anni e di tre mesi se la durata era stata superiore a cinque anni (cfr.

doc. 305).

Il 27 settembre 2011 è

stato previsto che dal 1° ottobre 2011 il contratto avrebbe potuto essere

disdetto con un termine di preavviso di quattro mesi (cfr. doc. 304).

Dal 1° febbraio 2017 l’assicurato

è stato promosso al rango di vicedirettore. Lo stipendio è aumentato da fr.

110'000.-- (dal 1° gennaio 2015) a fr. 120'000.-- dal 1° febbraio 2017, pari a

fr. 10'000.-- al mese. Il datore di lavoro ha precisato che allo stipendio

lordo non avrebbe più potuto essere aggiunta l’indennità pasto, per cui nella

dichiarazione d’imposta avrebbe potuto essere dedotto l’intero importo per le

spese supplementari per doppia economia domestica (cfr. doc. 303; 257-268).

La __________, con scritto

del 9 gennaio 2018 (recte: 2019), ha comunicato alla Sezione del lavoro

e ai dipendenti che entro il 31 gennaio 2019 sarebbe stata costretta a

effettuare un licenziamento collettivo, per motivi economici, di un effettivo

massimo di 17 persone (cfr. doc. 300).

Il 24 gennaio 2019 il

datore di lavoro e l’insorgente hanno concluso un Accordo di risoluzione

consensuale del rapporto di lavoro secondo cui il rapporto di impiego si

sarebbe interrotto il 31 gennaio 2019. Il datore di lavoro ha riconosciuto

all’assicurato un’indennità di buona uscita straordinaria di fr. 50'000.--

lordi, comprensivi delle ferie maturate e non godute (23 giorni), nonché del

salario relativo al periodo di disdetta ordinario (cfr. doc. 375-376).

L’assicurato si è

annunciato per il collocamento il 28 gennaio 2019 a partire dal 1° febbraio

2019.

(cfr. doc. 326).

La Cassa, con conteggi del

19.

aprile 2019, ha erogato le indennità di disoccupazione con effetto dal 1°

febbraio 2019 (cfr. doc. 286; 287; 285; 189).

L’11 novembre 2019 la

Cassa ha, però, emesso un ordine di restituzione relativo alle indennità di

disoccupazione dei mesi da febbraio a maggio 2019, pari a fr. 13'833.--, in

quanto, a seguito dell’opposizione dell’insorgente contro la sospensione di 45

giorni inflittagli in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI per avere

rinunciato a un periodo di disdetta di quattro mesi (cfr. doc. 203) - poi

annullata con decisione su opposizione del 6 novembre 2019 (cfr. doc. 147) -,

ha preso atto che il pagamento della somma di fr. 50'000.-- contemplata

nell’Accordo di rescissione anticipata copriva il salario concernente il

periodo di disdetta ordinario e le ferie maturate e non godute e che quindi il

diritto alle prestazioni LADI doveva essere riconosciuto all’assicurato dal 1°

giugno 2019 (cfr. doc. 144; consid. 1.2.).

La Cassa, il 27 luglio

2020, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio

precedente provvedimento dell’11 novembre 2019 (cfr. A; consid. 1.2.).

2.4

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia innanzitutto, quanto già

rilevato nei fatti, e meglio di aver stabilito, con sentenza 38.2019.66 del 5

marzo 2020, cresciuta in giudicato incontestata, che l’importo di fr. 50'000.--

assegnato al ricorrente il 24 gennaio 2019 da parte della __________ non

costituiva una prestazione atta ad aumentare il guadagno assicurato, ai sensi

dell’art. 23 LADI, bensì aveva l’effetto di rendere non computabile per un

certo periodo la perdita di lavoro subita dell’assicurato in virtù dell’art.

10h OADI (cfr. consid. 1.1.).

In effetti, come rilevato

nella sentenza appena menzionata, la somma di fr. 50'000.-- riconosciuta dal

datore di lavoro all’assicurato contestualmente all’Accordo di risoluzione

consensuale del rapporto di lavoro del 24 gennaio 2019 aveva lo scopo di

coprire in particolare la corresponsione del salario relativo al periodo di

disdetta ordinario.

Del resto il ricorrente

stesso, il 5 maggio 2019, ha indicato alla Cassa che l’importo in questione

andava a remunerare, tra l’altro, il periodo di disdetta al quale non aveva

rinunciato (cfr. doc. 197).

Inoltre il 14 giugno 2019

egli ha scritto alla Cassa:

" (…)

- Nell’accordo di risoluzione è esplicitato

che l’importo eccedente pagato nel mese di gennaio è a compensazione del

periodo di preavviso (4 mesi) e dei 23 giorni di vacanza come indicato

nell’accordo. Questi importi erano dovuti dalla banca contrattualmente (…)”

(Doc. 186)

E’ vero che, sentito dalla

Cassa il 6 agosto 2019, il ricorrente ha dichiarato che “nei 50'000.-

sono inclusi i 4 mesi di salario e le ferie ma non vi è un conteggio

dettagliato che permette definire il corretto pagamento di queste mensilità”

(cfr. doc. 169)

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che egli non nega che la somma riconosciutagli dalla __________

comprendesse la retribuzione dei mesi di disdetta.

L’art. 335a cpv. 2 CO

richiamato dall’insorgente (cfr. doc. I) non gli è d’altronde di alcun ausilio.

L’art. 335a CO enuncia:

" 1Non possono essere stipulati termini di

disdetta diversi per il datore di lavoro e per il lavoratore; ove siano

stipulati, vale quello più lungo.

2.

Tuttavia, se il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro o ha

manifestato l’intenzione di disdirlo per motivi economici, termini di disdetta

più brevi possono essere stipulati a favore del lavoratore per accordo,

contratto normale o contratto collettivo.”

Secondo la

regolamentazione d’eccezione di cui al cpv. 2 dell’art. 335a CO termini di

disdetta più brevi possono essere concordati unicamente a favore del

lavoratore (cfr. STF 8C_665/2018 del 15 aprile 2019 consid. 5.1.), ciò che

non risulta nel caso di specie.

In casu, inoltre, decisiva

è la circostanza che in ogni caso l’accordo concluso tra la __________ e

l’assicurato prevedeva un importo destinato alla copertura dei mesi di disdetta

ordinaria.

Ne discende che

l’assicurato, tramite la corresponsione - risultante dal conteggio di salario

del gennaio 2019 (cfr. doc. 257) - dell’importo di fr. 50'000.--, è stato

perlomeno retribuito per i mesi di disdetta che nel suo caso corrispondevano a

quattro (cfr. doc. 304; 2.3.), e meglio, considerata l’interruzione di comune

accordo del rapporto di impiego stabilita il 24 gennaio 2019 con effetto al 31

gennaio 2019 (cfr. doc. 379), da febbraio a maggio 2019 per un salario di fr.

40'000.-- (fr. 10'000 x 4 mesi; cfr. consid. 2.3.).

La questione di sapere se

l’ammontare della buona uscita abbia coperto tutte le spettanze dell’insorgente

(cfr. doc. I; consid. 1.3.), non compete a questa Corte.

2.5

Alla

luce di quanto esposto al considerando precedente, occorre concludere che il ricorrente,

nei mesi da febbraio a maggio 2019, ha beneficiato di indennità di

disoccupazione a cui non aveva oggettivamente diritto, visto che non presentava

una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 11 cpv. 3 LADI; 10h

OADI; consid. 2.2.).

In simili

condizioni, questa Corte ritiene che, essendo in presenza di decisioni iniziali (conteggi delle indennità

di disoccupazione da febbraio a maggio 2019 del 19 aprile 2019, del 6 maggio

2019.

e del 4 giugno 2019; cfr. doc. 286; 287; 285; 189) emesse dalla Cassa - a cui il 26 febbraio

2019.

era pervenuto l’Accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

(cfr. doc. 373) - senza

dubbio errate e la cui correzione ha un’importanza rilevante (fr.

13'833.--), nella presente evenienza siano adempiuti i

presupposti di una riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA delle stesse (in

proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.1.).

In concreto, pertanto, sono

realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione

delle prestazioni percepite indebitamente durante il periodo febbraio – maggio

2019.

Per inciso va osservato

che la Cassa ha manifestamente salvaguardato il termine di perenzione annuo di

cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA valido fino al 31 dicembre 2020 (“Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a

decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del

fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione”).

Dal 1° gennaio 2021 il

termine di perenzione relativo è di tre anni; cfr. RU 2020 pag. 5137).

Infatti va osservato, senza

che siano necessari particolari approfondimenti, da una parte, che le indennità

di disoccupazione per i mesi da febbraio 2019 sono state versate a partire da

aprile 2019 (cfr. conteggi del 19 aprile 2019, doc. 286; 287), dall’altra, che

la decisione formale mediante la quale l’amministrazione ha preteso la

restituzione delle prestazioni indebitamente percepite è stata emanata già l’11

novembre 2019 (cfr. doc. 144).

2.6

A proposito dell’importo da

restituire e della relativa correttezza questo Tribunale rileva che la Cassa ha

chiesto al ricorrente il rimborso di fr. 13'833.--, corrispondenti alla somma

delle indennità di disoccupazione percepite nei mesi di febbraio, marzo, aprile

e maggio 2019 (fr. 368.65 + fr. 387.10+ fr. 4'828.35+ fr. 8'248.90; cfr. doc.

286; 287; 285; 189; 145).

Ritenuto

che l’insorgente non aveva diritto a prestazioni LADI nel lasso di tempo

citato, a ragione la Cassa ha richiesto la restituzione dell’integralità delle

prestazioni erogate.

La

parte ricorrente, del resto, non ha formulato specifiche censure in merito

all’entità della somma chiesta da rimborsare.

In

conclusione, questo Tribunale non può dunque che confermare la decisione su

opposizione impugnata del 27 luglio 2020.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti