38.2020.43
Restituz. ID 02-04/19, mesi x i quali nell'Accordo consensuale (fine rapp.lavoro 1/19) prevista somma di fr. 50'000 come retribuz. per mesi di disdetta straordin. Con STCA 38.19.66 deciso che tale imp. non andava ad aumentare GA ,bensì rendeva non computab. perd. lavoro. Rispetto term. perenz.1 anno
1 febbraio 2021Italiano27 min
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2020.43
rs
Lugano
1° febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 agosto 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27 luglio 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza 38.2019.66 del 5
marzo 2020 questa Corte ha respinto il ricorso di RI 1 - iscrittosi in
disoccupazione a decorrere dal 1° febbraio 2019 (cfr. doc. 326) - contro la
decisione su opposizione del 22 novembre 2019 con la quale la Cassa CO 1 (in
seguito: Cassa) aveva deciso che non era possibile tenere conto nel suo
guadagno assicurato dell’importo di fr. 50'000.-- riconosciutogli nel gennaio
2019 dalla __________ presso cui aveva lavorato dal 5 novembre 2007 al 31
gennaio 2019 (cfr. doc. 237), in quanto tale indennità comprendeva, oltre al
pagamento delle vacanze maturate e non godute, anche 4 mesi di salario
corrispondenti al termine di disdetta ordinario.
Il TCA, al riguardo, ha
stabilito:
" (…)
l’indennità di buona uscita prevista al punto 3.2.2 dell’Accordo di risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro ha lo scopo di coprire diverse spese
(indennità per pasti, periodi di protezione), le “ferie maturate e non godute”
e soprattutto “la corresponsione del salario relativo al periodo di disdetta
ordinario”.
Non si tratta dunque di una prestazione atta ad aumentare il guadagno
assicurato, ai sensi dell’art. 23 LADI (cfr. consid. 2.2).
Essa, a differenza del caso deciso dal Tribunale federale con la
STF 8C_595/2018 del 29 novembre 2018, ha invece l’effetto di rendere non
computabile per un certo periodo la perdita di lavoro subita dell’assicurato in
applicazione dell’art. 10h OADI (cfr. consid. 2.1). (…)”
La STCA 38.2019.66 è
cresciuta in giudicato incontestata.
1.2. La Cassa, con decisione su
opposizione del 27 luglio 2020, ha confermato il proprio provvedimento dell’11 novembre
2019 (cfr. doc. 144) con cui aveva chiesto a RI 1 la restituzione delle
indennità di disoccupazione dei mesi da febbraio a maggio 2019, pari a fr.
13'833.--, in ragione del fatto che, siccome l’indennità di buona uscita di fr.
50'000.-- copriva anche il salario relativo al periodo di disdetta ordinario, il
diritto alle prestazioni LADI doveva essergli riconosciuto soltanto a far tempo
dal 1° giugno 2019.
L’amministrazione ha così
motivato la decisione su opposizione:
" (…)
1. Secondo l’art. 10h cpv. 1 OADI se il rapporto di lavoro è
sciolto anticipatamente e di comune intesa tra le parti, la perdita di lavoro,
durante il periodo corrispondente al termine di disdetta o fino alla scadenza
del termine contrattuale per i contratti di durata determinata, non è computata
finché le prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di redito per
tale periodo.
ln relazione all'art. 10h OADI e all'art. 11a LADI, la
giurisprudenza ha ritenuto che alcune perdite di guadagno che sopraggiungono
alla fine di un rapporto lavorativo, non sono forzatamente delle reali perdite
di guadagno se risulta che l'assicurato può recuperare presso il suo datore di
lavoro gli importi persi. Questo permette di evitare un doppio
indennizzo, incitando il versamento di prestazioni volontarie ed incoraggiando
la destinazione di questi importi alla previdenza professionale. Dette
prestazioni sono quindi determinanti sia per il periodo di contribuzione, sia
per il calcolo del guadagno assicurato (STF del 3 giugno 2019, inc. n. 8C
647/2018 e STF del 29 novembre 2018, inc. n. 8C_595/2018).
2. Nel presente caso, la Cassa, così come il TCA, ha ritenuto che
il versamento di una buona uscita di CHF 50'000.00 in favore del signor RI 1,
dopo la sottoscrizione dell'accordo di rescissione anticipata del contratto di
lavoro del 24 gennaio 2019, avesse lo scopo di coprire i 4 mesi di salario che
gli sarebbero spettati in caso di disdetta ordinaria. Questo importo non ha
pertanto l'effetto di aumentare il guadagno assicurato dell'opponente, bensì,
in applicazione degli art. 10h OADI e 11a LADI, di rendere non computabile la
perdita di lavoro subita per i mesi da febbraio a maggio 2019.
3. Ciò comporta che il diritto alle indennità di disoccupazione
può unicamente essere riconosciuto all'opponente a far tempo dal 1. giugno 2019
e che le prestazioni ricevute nel lasso temporale da febbraio a maggio 2019
devono essere restituite. (…)” (Doc. A)
1.3. Contro la decisione su
opposizione del 27 luglio 2020 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
nel quale ha chiesto che:
" (…) venga
annullata la decisione su opposizione della Cassa cantonale di assicurazione
contro la disoccupazione del 27.07.2020 e che codesto lodevole Tribunale si
esprima in merito all'applicazione dell'Art. 335a cpv. 2 del CO e proceda al
ripristino del termine quadro per la riscossione delle prestazioni.
ln via subordinata, chiedo l'annullamento della predetta decisione
e il rinvio dell'incarto alla Cassa CO 1 affinché proceda ad un ripristino del
termine quando, che tenga conto delle motivazioni espresse nel presente
ricorso.” (Doc. I pag. 3)
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali egli ha addotto:
" (…) Nella
decisione su opposizione impugnata la Cassa fa riferimento all'accordo di
risoluzione consensuale del rapporto lavorativo firmato in data 24 gennaio 2019
senza considerare che questo è stato stipulato secondo l'articolo 335a cpv. 2
del CO che stabilisce l'eccezione della possibilità di stabilire un periodo di
disdetta diverso da quello contrattuale in caso di licenziamento per motivi
economici. ln base a quanto sopra il termine di disdetta è da considerarsi il
31 gennaio 2020.
Al contrario di quanto indicato dalla Cassa al punto 3 nella
decisione su opposizione impugnata, nell'accordo stipulato si esplicita che il
termine di disdetta contrattuale è solo una delle componenti di cui si è tenuto
conto nel fissare l'importo di buona uscita ma non l'unica, in esso sono
incluse anche tutte le pretese maturate nel periodo precedente e che con una
valutazione complessiva indistinta portano all'accordo di annullare il
contratto in essere e di proseguire la collaborazione fino al 31 gennaio 2019
come data di fine contratto.
Nell'espressione delle sue motivazioni la Cassa presume dal fatto
che il periodo di disdetta sia tra gli elementi oggetto della contrattazione
che questo sia stato interamente retribuito e quindi avente i requisiti
necessari a coprire la perdita di guadagno fino al 31 maggio 2019. Al contrario
di quanto sostenuto dalla Cassa, è facile appurare, come il buono uscita non
copra interamente quelle che sarebbero state le pretese salariali al momento
della contrattazione, anche considerando solo gli elementi base della
retribuzione.
Pertanto, al contrario di quanto indicato dalla Cassa nella
decisione su opposizione impugnata, sebbene sia acclarato che l'assicurato ha
fatto valere i propri diritti, non è possibile definire in modo oggettivo che
l'importo del buono uscita copra tutte le spettanze che sarebbero state dovute
al lavoratore titolo contrattuale nel caso i tempi di disdetta del contratto
annullato fossero stati rispettati, infatti non sono stati presentati conteggi
dalla Cassa a supporto della decisione cosi come all'accordo di risoluzione
stipulato dalle parti non sono allegati conteggi, che sarebbero stati opportuni
in caso ci fosse stata questa finalità, questo a supporto del fatto che
l'importo del buono uscita è da intendersi come il valore di rinegoziazione
contrattuale nell'ambito dell'articolo 335a cpv. 2 del CO e non quello di
coprire in modo puntuale tutti gli elementi inclusi nella negoziazione come
sostenuto dalla Cassa. ln considerazione di quanto sopra è arbitrario da parte
della Cassa issare una data certa in merito al periodo di differimento della
perdita di guadagno.
Al contrario di quanto indicato dalla Cassa nella decisione su
opposizione impugnata, considerando assodato, sia dalla Cassa che
dall'assicurato, che nella fattispecie l'importo di buona uscita non è da
considerarsi una prestazione volontaria, la giurisprudenza a cui fa riferimento
la cassa inerente la prevenzione di un doppio indennizzo non risulta
applicabile in quanto sia la STF 29 novembre 2018, inc. n, 8C 595/2018 sia la
STF del 3 giugno 2019 inc. n. 8C 674 erroneamente indicata come 8C 647
nell'opposizione) cosi come l'art. 10h OADI e 11a LADI fanno riferimento a
prestazioni volontarie del datore di lavoro. Una prestazione non volontaria non
può, per definizione, generare una doppia imposizione.
ln merito a quanto sopra si rimanda alla STF del 126 V 368 del 7
agosto 2000 rif. Art. 8 cpv. 1, art. S cpv. 2, art. 1 1 cpv. 3, art. 29 cpv. 1
LADI: Inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione.
Ove l'indennità di disoccupazione sia stata accordata e sia stata
effettivamente riscossa da un assicurato, conformemente all'art. 29 cpv. 1
LADI, l'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione non può
essere differito nel caso in cui pretese salariali o risarcitorie nei confronti
del precedente datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 1 cpv. 3 LADI - la cui
fondatezza o il cui adempimento erano dubbi - vengano in seguito soddisfatte
integralmente o parzialmente. (…)” (Doc. I)
1.4. In risposta la Cassa ha
postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando in particolare:
" (…) Orbene,
sulla base delle affermazioni del ricorrente e considerato quanto evidenziato
da codesto lodevole Tribunale con sentenza del 5 marzo 2020, occorre ritenere
che il signor RI 1 non ha subito una perdita di guadagno durante il periodo di
disdetta, lo stesso infatti gli è stato interamente riconosciuto dal datore di
lavoro con il versamento dell'indennità di buona uscita. Di conseguenza, in
applicazione degli art. 1 1 cpv. 3 LADI e 10h OADI, egli è tenuto a restituire
le indennità ricevute nel periodo febbraio-maggio 2019, corrispondenti al
periodo di disdetta debitamente remunerato.
2. Sulla base delle affermazioni stesse del ricorrente, la
prestazione di buona uscita non può essere interpretata come il valore di
rinegoziazione contrattuale nell'ambito dell'art. 335a cpv. 2 CO. Nel presente
caso, non è stato concluso un nuovo contratto a durata determinata come da lui
affermato nelle sue precedenti contestazioni, bensì, le parti hanno firmato un
accordo di rescissione anticipata del contratto (come del resto è denominato
detto accordo).
3. La Cassa evidenzia come nel presente caso le prestazioni di
disoccupazione versate al ricorrente nel periodo oggetto della restituzione,
non sono state versate in base all'art. 29 LADI. Detto articolo è applicabile
nei casi in cui sussistono dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo
della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato nei confronti del suo
ultimo datore di lavoro. Nel caso specifico, in un primo momento la Cassa ha
ritenuto che il ricorrente avesse rinunciato alle sue pretese sottoscrivendo
l'accordo di rescissione anticipata, pertanto non vi era alcun margine per
applicare l'art. 29 LADI. ln seguito è emerso che le pretese dell'assicurato
sono state integralmente riconosciute dal datore di lavoro, impedendo
anche qui l'applicazione dell'art. 29 LADI. Del resto se le prestazioni di disoccupazione
fossero state anticipate dalla Cassa ai sensi dell'art. 29 LADI, la stessa si
sarebbe rivolta, conformemente alla surrogazione legale di cui all'art. 29 cpv.
2 LADI, all'ex datore di lavoro del ricorrente al fine di ottenere il
risarcimento di quanto versato al signor RI 1 nel periodo di disdetta. Invece,
proprio allo scopo di evitare un doppio indennizzo del periodo di disdetta in
favore dell'assicurato, la restituzione viene chiesta al ricorrente. (…)” (Doc.
III)
1.5. Il 10 settembre 2020 il presidente
del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare
eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le
parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’assicurato deve restituire oppure no l’importo di fr. 13'833.--,
corrispondente alle indennità di disoccupazione percepite dal 1° febbraio al 31
maggio 2019.
L'art. 95 LADI regola la
restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di
questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di
restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui
all'articolo 55 e 59c cpv. 4.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I principi
giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.
3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid.
4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio
2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a
indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF
8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF
C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.
469).
Più
precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020
consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA, STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21
dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Circa
l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,
ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si
veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STFA C 24/01 e C 137/01 del 28
aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.2. L’art. 11 cpv. 1 LADI prevede
che la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e
dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.
L’art. 11 cpv. 3 LADI
prevede che non è computabile la perdita di
lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a
cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.
Per “diritto al salario” ai
sensi dell’art. 11 cpv. 3 LADI si intende il salario dovuto per il periodo
posteriore allo scioglimento del rapporto di lavoro, rispettivamente il salario
dovuto in caso di mancato rispetto del termine di disdetta (art. 335c CO)
oppure in caso di disdetta in tempo inopportuno (art. 336c CO; STF 8C_267/2016
del 13 febbraio 2017 consid. 3.2., pubblicata in DTF 143 V 161).
Secondo l’art. 11a cpv. 1
LADI “La perdita di lavoro non è computabile, finché prestazioni volontarie del
datore di lavoro coprono la perdita di guadagno risultante dallo scioglimento
del rapporto di lavoro (art. 11a cpv. 1 LADI). Le prestazioni volontarie del
datore di lavoro sono considerate in quanto superano l’importo massimo di cui
all’art. 3 cpv. 2 LADI, ossia fr. 148'200.- (art. 11a cpv. 2 LADI). Il
Consiglio federale disciplina le eccezioni se le prestazioni volontarie sono
destinate alla previdenza professionale (art. 11a cpv. 3 LADI).
Facendo
uso del potere di delega inserita nella LADI, il Consiglio federale ha
precisato che sono considerate prestazioni volontarie del datore di lavoro le
prestazioni accordate in caso di scioglimento di un rapporto di lavoro di
diritto privato o di diritto pubblico che non costituiscono pretese di salario
o di risarcimento secondo l'articolo 11 cpv. 3 LADI (art. 10a OADI). I periodi durante i quali la perdita di lavoro non è
computabile in seguito al versamento di prestazioni volontarie da parte del
datore di lavoro sono parificati a periodi di contribuzione. Le prestazioni
volontarie non considerate sono escluse dal computo del periodo di
contribuzione (art. 10f OADI; cfr. STF 8C_674/2018
del 3 giugno 2019 consid. 3.4.).
L’art. 10h OADI stabilisce
quanto segue:
" 1Se
il rapporto di lavoro è sciolto anticipatamente di comune intesa, la perdita di
lavoro, durante il periodo corrispondente al termine di disdetta o fino alla
scadenza del termine contrattuale per i contratti di durata determinata, non è
computata finché le prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di
reddito per tale periodo.
2Se le prestazioni del datore di lavoro superano
l’importo del salario dovuto all’assicurato fino alla cessazione ordinaria del
rapporto di lavoro, sono applicabili le disposizioni relative alle prestazioni
volontarie del datore di lavoro di cui all’articolo 11a LADI.”
Nella sentenza 8C_674/2018 del 3 giugno 2019 consid. 3.5., citata
sopra, l’Alta Corte ha rilevato che la dottrina
sottolinea che l'art. 10f OADI e l'art. 10h OADI comprendono due situazioni
relative ai contributi volontari del datore di
lavoro. Esse sono considerate come occupazioni soggette a contributi, che si
estendono oltre il periodo temporale di validità del rapporto di lavoro. Esse
compensano in un certo senso la computabilità differita secondo l'art.
11a LADI della perdita di lavoro (cfr. Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, nota marginale 229, pag. 2333). L'art.
11a LADI è finalizzato a evitare un doppio
indennizzo, a incitare in qualche maniera al versamento di prestazioni
volontarie e a incoraggiare la destinazione di questi importi alla previdenza
professionale (cfr. Boris Rubin, Commentaire de loi sur l'assurance-chômage,
nota marginale 2 ad art. 11a LADI, pag. 115). Tali prestazioni volontarie sono quindi determinanti sia per il periodo
di contribuzione sia per il calcolo del guadagno assicurato (cfr. Alfred Blesi,
Abgangsentschädigungen des Arbeitgebers: Ungereimtheiten im
Arbeitslosenverischerungsrecht in: ARV/DTA 2006 pag. 88).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_595/2018 del 29 novembre 2018.
In una sentenza
8C_267/2016 del 13 febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 V 161 e menzionata
sopra, il TF ha deciso che un'indennità di uscita di quattro mesi accordata a
causa di una ristrutturazione costituiva una prestazione volontaria, anche se
derivava da un obbligo del datore di lavoro previsto da un regolamento
comunale, che rinviava per analogia alla legislazione cantonale (consid. 4.5).
Tuttavia, in quel caso di
specie, l'indennità di uscita non raggiungeva la soglia richiesta per differire
l'inizio del diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la
disoccupazione.
Più specificatamente la
nostra Massima istanza ha indicato che in quel caso di specie l’indennità
andava considerata quale prestazione assegnata in ragione del licenziamento da
parte del datore di lavoro a causa della soppressione del posto di impiego al
fine di attenuare le conseguenze economiche per il lavoratore.
Non ci si trovava
confrontati all’ipotesi contemplata dall’art. 10h OADI. Infatti l’assicurato
era stato informato nel maggio 2013 dell’imminente soppressione del posto da
fine giugno 2014 a seguito della fusione dei comuni in questione. Pertanto era
stato rispettato il termine di preavviso di sei mesi previsto dalla legge
cantonale sullo statuto della funzione pubblica del Canton Neuchâtel. Poco
importava, quindi, che le parti avessero indicato nella convenzione del 12
giugno 2014, con cui avevano concordato di mettere fine al rapporto di impiego
dal 30 giugno 2014, che il licenziamento era avvenuto di comune accordo, poiché
ciò non significava ancora che il termine di disdetta non fosse stato
rispettato.
Nemmeno l’art. 11 cpv. 3
LADI era applicabile, in quanto presuppone un diritto a salario per un periodo
posteriore allo scioglimento del rapporto di impiego o un’indennità per
disdetta anticipata.
L’indennità versata dal
Comune era, di conseguenza, una prestazione volontaria del datore di lavoro.
Con giudizio 8C_427/2018
del 30 aprile 2019, pubblicato in DTF 145 V 188, l’Alta Corte ha poi stabilito,
nel caso di un assicurato che ha convenuto di comune accordo con il datore di
lavoro di mettere termine al rapporto di impiego, che gli importi relativi a un
piano di compartecipazione agli utili sotto forma di "restricted stock
units" (RSU) e "stock options" (SO), inclusi nell'indennità di
partenza, costituiscono nel caso di specie prestazioni volontarie del datore di
Considerandi
lavoro nel senso dell'art. 11a LADI.
Infine con sentenza
8C_94/2020 del 9 luglio 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 9 pag. 269 e SVR 2020
ALV Nr 21 pag. 65, il TF ha deciso che in applicazione dell’art. 11 cpv. 3 LADI
in combinato disposto con l’articolo 10h OADI, se il datore di lavoro versa al
lavoratore una liquidazione sulla base di un accordo di risoluzione consensuale
che copra tutte le pretese salariali per la rinuncia dei diritti previsti
dall’articolo 336c capoverso 2 CO, la perdita di lavoro non è computata
In proposito cfr.
pure STCA 38.2019.40 del 25 maggio 2020.
2.3
Nella presente evenienza
dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha lavorato dal novembre
2007.
alle dipendenze della RI 1 (cfr. doc. 290; 293).
Il 31 marzo 2011 è stato
concluso tra il datore di lavoro e il ricorrente un nuovo contratto da cui
emerge, da un lato, che quest’ultimo, dal 1° maggio 2011, ha assunto la
funzione di __________ presso il __________ con il grado di procuratore.
Dall’altro, che la
retribuzione corrispondeva a fr. 94'000.-- suddivisa in 12 mensilità, oltre a
un’indennità pranzo pari a fr., 180.-- al mese e che il contratto poteva essere
disdetto da entrambe le parti con un preavviso di un mese se il rapporto di
lavoro durava da meno di un anno, di due mesi se il rapporto durava da uno a
cinque anni e di tre mesi se la durata era stata superiore a cinque anni (cfr.
doc. 305).
Il 27 settembre 2011 è
stato previsto che dal 1° ottobre 2011 il contratto avrebbe potuto essere
disdetto con un termine di preavviso di quattro mesi (cfr. doc. 304).
Dal 1° febbraio 2017 l’assicurato
è stato promosso al rango di vicedirettore. Lo stipendio è aumentato da fr.
110'000.-- (dal 1° gennaio 2015) a fr. 120'000.-- dal 1° febbraio 2017, pari a
fr. 10'000.-- al mese. Il datore di lavoro ha precisato che allo stipendio
lordo non avrebbe più potuto essere aggiunta l’indennità pasto, per cui nella
dichiarazione d’imposta avrebbe potuto essere dedotto l’intero importo per le
spese supplementari per doppia economia domestica (cfr. doc. 303; 257-268).
La __________, con scritto
del 9 gennaio 2018 (recte: 2019), ha comunicato alla Sezione del lavoro
e ai dipendenti che entro il 31 gennaio 2019 sarebbe stata costretta a
effettuare un licenziamento collettivo, per motivi economici, di un effettivo
massimo di 17 persone (cfr. doc. 300).
Il 24 gennaio 2019 il
datore di lavoro e l’insorgente hanno concluso un Accordo di risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro secondo cui il rapporto di impiego si
sarebbe interrotto il 31 gennaio 2019. Il datore di lavoro ha riconosciuto
all’assicurato un’indennità di buona uscita straordinaria di fr. 50'000.--
lordi, comprensivi delle ferie maturate e non godute (23 giorni), nonché del
salario relativo al periodo di disdetta ordinario (cfr. doc. 375-376).
L’assicurato si è
annunciato per il collocamento il 28 gennaio 2019 a partire dal 1° febbraio
2019.
(cfr. doc. 326).
La Cassa, con conteggi del
19.
aprile 2019, ha erogato le indennità di disoccupazione con effetto dal 1°
febbraio 2019 (cfr. doc. 286; 287; 285; 189).
L’11 novembre 2019 la
Cassa ha, però, emesso un ordine di restituzione relativo alle indennità di
disoccupazione dei mesi da febbraio a maggio 2019, pari a fr. 13'833.--, in
quanto, a seguito dell’opposizione dell’insorgente contro la sospensione di 45
giorni inflittagli in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI per avere
rinunciato a un periodo di disdetta di quattro mesi (cfr. doc. 203) - poi
annullata con decisione su opposizione del 6 novembre 2019 (cfr. doc. 147) -,
ha preso atto che il pagamento della somma di fr. 50'000.-- contemplata
nell’Accordo di rescissione anticipata copriva il salario concernente il
periodo di disdetta ordinario e le ferie maturate e non godute e che quindi il
diritto alle prestazioni LADI doveva essere riconosciuto all’assicurato dal 1°
giugno 2019 (cfr. doc. 144; consid. 1.2.).
La Cassa, il 27 luglio
2020, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio
precedente provvedimento dell’11 novembre 2019 (cfr. A; consid. 1.2.).
2.4
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia innanzitutto, quanto già
rilevato nei fatti, e meglio di aver stabilito, con sentenza 38.2019.66 del 5
marzo 2020, cresciuta in giudicato incontestata, che l’importo di fr. 50'000.--
assegnato al ricorrente il 24 gennaio 2019 da parte della __________ non
costituiva una prestazione atta ad aumentare il guadagno assicurato, ai sensi
dell’art. 23 LADI, bensì aveva l’effetto di rendere non computabile per un
certo periodo la perdita di lavoro subita dell’assicurato in virtù dell’art.
10h OADI (cfr. consid. 1.1.).
In effetti, come rilevato
nella sentenza appena menzionata, la somma di fr. 50'000.-- riconosciuta dal
datore di lavoro all’assicurato contestualmente all’Accordo di risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro del 24 gennaio 2019 aveva lo scopo di
coprire in particolare la corresponsione del salario relativo al periodo di
disdetta ordinario.
Del resto il ricorrente
stesso, il 5 maggio 2019, ha indicato alla Cassa che l’importo in questione
andava a remunerare, tra l’altro, il periodo di disdetta al quale non aveva
rinunciato (cfr. doc. 197).
Inoltre il 14 giugno 2019
egli ha scritto alla Cassa:
" (…)
- Nell’accordo di risoluzione è esplicitato
che l’importo eccedente pagato nel mese di gennaio è a compensazione del
periodo di preavviso (4 mesi) e dei 23 giorni di vacanza come indicato
nell’accordo. Questi importi erano dovuti dalla banca contrattualmente (…)”
(Doc. 186)
E’ vero che, sentito dalla
Cassa il 6 agosto 2019, il ricorrente ha dichiarato che “nei 50'000.-
sono inclusi i 4 mesi di salario e le ferie ma non vi è un conteggio
dettagliato che permette definire il corretto pagamento di queste mensilità”
(cfr. doc. 169)
E’ altrettanto vero,
tuttavia, che egli non nega che la somma riconosciutagli dalla __________
comprendesse la retribuzione dei mesi di disdetta.
L’art. 335a cpv. 2 CO
richiamato dall’insorgente (cfr. doc. I) non gli è d’altronde di alcun ausilio.
L’art. 335a CO enuncia:
" 1Non possono essere stipulati termini di
disdetta diversi per il datore di lavoro e per il lavoratore; ove siano
stipulati, vale quello più lungo.
2.
Tuttavia, se il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro o ha
manifestato l’intenzione di disdirlo per motivi economici, termini di disdetta
più brevi possono essere stipulati a favore del lavoratore per accordo,
contratto normale o contratto collettivo.”
Secondo la
regolamentazione d’eccezione di cui al cpv. 2 dell’art. 335a CO termini di
disdetta più brevi possono essere concordati unicamente a favore del
lavoratore (cfr. STF 8C_665/2018 del 15 aprile 2019 consid. 5.1.), ciò che
non risulta nel caso di specie.
In casu, inoltre, decisiva
è la circostanza che in ogni caso l’accordo concluso tra la __________ e
l’assicurato prevedeva un importo destinato alla copertura dei mesi di disdetta
ordinaria.
Ne discende che
l’assicurato, tramite la corresponsione - risultante dal conteggio di salario
del gennaio 2019 (cfr. doc. 257) - dell’importo di fr. 50'000.--, è stato
perlomeno retribuito per i mesi di disdetta che nel suo caso corrispondevano a
quattro (cfr. doc. 304; 2.3.), e meglio, considerata l’interruzione di comune
accordo del rapporto di impiego stabilita il 24 gennaio 2019 con effetto al 31
gennaio 2019 (cfr. doc. 379), da febbraio a maggio 2019 per un salario di fr.
40'000.-- (fr. 10'000 x 4 mesi; cfr. consid. 2.3.).
La questione di sapere se
l’ammontare della buona uscita abbia coperto tutte le spettanze dell’insorgente
(cfr. doc. I; consid. 1.3.), non compete a questa Corte.
2.5
Alla
luce di quanto esposto al considerando precedente, occorre concludere che il ricorrente,
nei mesi da febbraio a maggio 2019, ha beneficiato di indennità di
disoccupazione a cui non aveva oggettivamente diritto, visto che non presentava
una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 11 cpv. 3 LADI; 10h
OADI; consid. 2.2.).
In simili
condizioni, questa Corte ritiene che, essendo in presenza di decisioni iniziali (conteggi delle indennità
di disoccupazione da febbraio a maggio 2019 del 19 aprile 2019, del 6 maggio
2019.
e del 4 giugno 2019; cfr. doc. 286; 287; 285; 189) emesse dalla Cassa - a cui il 26 febbraio
2019.
era pervenuto l’Accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
(cfr. doc. 373) - senza
dubbio errate e la cui correzione ha un’importanza rilevante (fr.
13'833.--), nella presente evenienza siano adempiuti i
presupposti di una riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA delle stesse (in
proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.1.).
In concreto, pertanto, sono
realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione
delle prestazioni percepite indebitamente durante il periodo febbraio – maggio
2019.
Per inciso va osservato
che la Cassa ha manifestamente salvaguardato il termine di perenzione annuo di
cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA valido fino al 31 dicembre 2020 (“Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a
decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del
fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione”).
Dal 1° gennaio 2021 il
termine di perenzione relativo è di tre anni; cfr. RU 2020 pag. 5137).
Infatti va osservato, senza
che siano necessari particolari approfondimenti, da una parte, che le indennità
di disoccupazione per i mesi da febbraio 2019 sono state versate a partire da
aprile 2019 (cfr. conteggi del 19 aprile 2019, doc. 286; 287), dall’altra, che
la decisione formale mediante la quale l’amministrazione ha preteso la
restituzione delle prestazioni indebitamente percepite è stata emanata già l’11
novembre 2019 (cfr. doc. 144).
2.6
A proposito dell’importo da
restituire e della relativa correttezza questo Tribunale rileva che la Cassa ha
chiesto al ricorrente il rimborso di fr. 13'833.--, corrispondenti alla somma
delle indennità di disoccupazione percepite nei mesi di febbraio, marzo, aprile
e maggio 2019 (fr. 368.65 + fr. 387.10+ fr. 4'828.35+ fr. 8'248.90; cfr. doc.
286; 287; 285; 189; 145).
Ritenuto
che l’insorgente non aveva diritto a prestazioni LADI nel lasso di tempo
citato, a ragione la Cassa ha richiesto la restituzione dell’integralità delle
prestazioni erogate.
La
parte ricorrente, del resto, non ha formulato specifiche censure in merito
all’entità della somma chiesta da rimborsare.
In
conclusione, questo Tribunale non può dunque che confermare la decisione su
opposizione impugnata del 27 luglio 2020.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti