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Decisione

38.2020.43

Restituz. ID 02-04/19, mesi x i quali nell'Accordo consensuale (fine rapp.lavoro 1/19) prevista somma di fr. 50'000 come retribuz. per mesi di disdetta straordin. Con STCA 38.19.66 deciso che tale imp. non andava ad aumentare GA ,bensì rendeva non computab. perd. lavoro. Rispetto term. perenz.1 anno

1 febbraio 2021Italiano27 min

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

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Raccomandata

Incarto

n.

38.2020.43

rs

Lugano

1° febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 agosto 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 27 luglio 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con sentenza 38.2019.66 del 5

marzo 2020 questa Corte ha respinto il ricorso di RI 1 - iscrittosi in

disoccupazione a decorrere dal 1° febbraio 2019 (cfr. doc. 326) - contro la

decisione su opposizione del 22 novembre 2019 con la quale la Cassa CO 1 (in

seguito: Cassa) aveva deciso che non era possibile tenere conto nel suo

guadagno assicurato dell’importo di fr. 50'000.-- riconosciutogli nel gennaio

2019 dalla __________ presso cui aveva lavorato dal 5 novembre 2007 al 31

gennaio 2019 (cfr. doc. 237), in quanto tale indennità comprendeva, oltre al

pagamento delle vacanze maturate e non godute, anche 4 mesi di salario

corrispondenti al termine di disdetta ordinario.

Il TCA, al riguardo, ha

stabilito:

" (…)

l’indennità di buona uscita prevista al punto 3.2.2 dell’Accordo di risoluzione

consensuale del rapporto di lavoro ha lo scopo di coprire diverse spese

(indennità per pasti, periodi di protezione), le “ferie maturate e non godute”

e soprattutto “la corresponsione del salario relativo al periodo di disdetta

ordinario”.

Non si tratta dunque di una prestazione atta ad aumentare il guadagno

assicurato, ai sensi dell’art. 23 LADI (cfr. consid. 2.2).

Essa, a differenza del caso deciso dal Tribunale federale con la

STF 8C_595/2018 del 29 novembre 2018, ha invece l’effetto di rendere non

computabile per un certo periodo la perdita di lavoro subita dell’assicurato in

applicazione dell’art. 10h OADI (cfr. consid. 2.1). (…)”

La STCA 38.2019.66 è

cresciuta in giudicato incontestata.

1.2. La Cassa, con decisione su

opposizione del 27 luglio 2020, ha confermato il proprio provvedimento dell’11 novembre

2019 (cfr. doc. 144) con cui aveva chiesto a RI 1 la restituzione delle

indennità di disoccupazione dei mesi da febbraio a maggio 2019, pari a fr.

13'833.--, in ragione del fatto che, siccome l’indennità di buona uscita di fr.

50'000.-- copriva anche il salario relativo al periodo di disdetta ordinario, il

diritto alle prestazioni LADI doveva essergli riconosciuto soltanto a far tempo

dal 1° giugno 2019.

L’amministrazione ha così

motivato la decisione su opposizione:

" (…)

1. Secondo l’art. 10h cpv. 1 OADI se il rapporto di lavoro è

sciolto anticipatamente e di comune intesa tra le parti, la perdita di lavoro,

durante il periodo corrispondente al termine di disdetta o fino alla scadenza

del termine contrattuale per i contratti di durata determinata, non è computata

finché le prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di redito per

tale periodo.

ln relazione all'art. 10h OADI e all'art. 11a LADI, la

giurisprudenza ha ritenuto che alcune perdite di guadagno che sopraggiungono

alla fine di un rapporto lavorativo, non sono forzatamente delle reali perdite

di guadagno se risulta che l'assicurato può recuperare presso il suo datore di

lavoro gli importi persi. Questo permette di evitare un doppio

indennizzo, incitando il versamento di prestazioni volontarie ed incoraggiando

la destinazione di questi importi alla previdenza professionale. Dette

prestazioni sono quindi determinanti sia per il periodo di contribuzione, sia

per il calcolo del guadagno assicurato (STF del 3 giugno 2019, inc. n. 8C

647/2018 e STF del 29 novembre 2018, inc. n. 8C_595/2018).

2. Nel presente caso, la Cassa, così come il TCA, ha ritenuto che

il versamento di una buona uscita di CHF 50'000.00 in favore del signor RI 1,

dopo la sottoscrizione dell'accordo di rescissione anticipata del contratto di

lavoro del 24 gennaio 2019, avesse lo scopo di coprire i 4 mesi di salario che

gli sarebbero spettati in caso di disdetta ordinaria. Questo importo non ha

pertanto l'effetto di aumentare il guadagno assicurato dell'opponente, bensì,

in applicazione degli art. 10h OADI e 11a LADI, di rendere non computabile la

perdita di lavoro subita per i mesi da febbraio a maggio 2019.

3. Ciò comporta che il diritto alle indennità di disoccupazione

può unicamente essere riconosciuto all'opponente a far tempo dal 1. giugno 2019

e che le prestazioni ricevute nel lasso temporale da febbraio a maggio 2019

devono essere restituite. (…)” (Doc. A)

1.3. Contro la decisione su

opposizione del 27 luglio 2020 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,

nel quale ha chiesto che:

" (…) venga

annullata la decisione su opposizione della Cassa cantonale di assicurazione

contro la disoccupazione del 27.07.2020 e che codesto lodevole Tribunale si

esprima in merito all'applicazione dell'Art. 335a cpv. 2 del CO e proceda al

ripristino del termine quadro per la riscossione delle prestazioni.

ln via subordinata, chiedo l'annullamento della predetta decisione

e il rinvio dell'incarto alla Cassa CO 1 affinché proceda ad un ripristino del

termine quando, che tenga conto delle motivazioni espresse nel presente

ricorso.” (Doc. I pag. 3)

A sostegno delle proprie

pretese ricorsuali egli ha addotto:

" (…) Nella

decisione su opposizione impugnata la Cassa fa riferimento all'accordo di

risoluzione consensuale del rapporto lavorativo firmato in data 24 gennaio 2019

senza considerare che questo è stato stipulato secondo l'articolo 335a cpv. 2

del CO che stabilisce l'eccezione della possibilità di stabilire un periodo di

disdetta diverso da quello contrattuale in caso di licenziamento per motivi

economici. ln base a quanto sopra il termine di disdetta è da considerarsi il

31 gennaio 2020.

Al contrario di quanto indicato dalla Cassa al punto 3 nella

decisione su opposizione impugnata, nell'accordo stipulato si esplicita che il

termine di disdetta contrattuale è solo una delle componenti di cui si è tenuto

conto nel fissare l'importo di buona uscita ma non l'unica, in esso sono

incluse anche tutte le pretese maturate nel periodo precedente e che con una

valutazione complessiva indistinta portano all'accordo di annullare il

contratto in essere e di proseguire la collaborazione fino al 31 gennaio 2019

come data di fine contratto.

Nell'espressione delle sue motivazioni la Cassa presume dal fatto

che il periodo di disdetta sia tra gli elementi oggetto della contrattazione

che questo sia stato interamente retribuito e quindi avente i requisiti

necessari a coprire la perdita di guadagno fino al 31 maggio 2019. Al contrario

di quanto sostenuto dalla Cassa, è facile appurare, come il buono uscita non

copra interamente quelle che sarebbero state le pretese salariali al momento

della contrattazione, anche considerando solo gli elementi base della

retribuzione.

Pertanto, al contrario di quanto indicato dalla Cassa nella

decisione su opposizione impugnata, sebbene sia acclarato che l'assicurato ha

fatto valere i propri diritti, non è possibile definire in modo oggettivo che

l'importo del buono uscita copra tutte le spettanze che sarebbero state dovute

al lavoratore titolo contrattuale nel caso i tempi di disdetta del contratto

annullato fossero stati rispettati, infatti non sono stati presentati conteggi

dalla Cassa a supporto della decisione cosi come all'accordo di risoluzione

stipulato dalle parti non sono allegati conteggi, che sarebbero stati opportuni

in caso ci fosse stata questa finalità, questo a supporto del fatto che

l'importo del buono uscita è da intendersi come il valore di rinegoziazione

contrattuale nell'ambito dell'articolo 335a cpv. 2 del CO e non quello di

coprire in modo puntuale tutti gli elementi inclusi nella negoziazione come

sostenuto dalla Cassa. ln considerazione di quanto sopra è arbitrario da parte

della Cassa issare una data certa in merito al periodo di differimento della

perdita di guadagno.

Al contrario di quanto indicato dalla Cassa nella decisione su

opposizione impugnata, considerando assodato, sia dalla Cassa che

dall'assicurato, che nella fattispecie l'importo di buona uscita non è da

considerarsi una prestazione volontaria, la giurisprudenza a cui fa riferimento

la cassa inerente la prevenzione di un doppio indennizzo non risulta

applicabile in quanto sia la STF 29 novembre 2018, inc. n, 8C 595/2018 sia la

STF del 3 giugno 2019 inc. n. 8C 674 erroneamente indicata come 8C 647

nell'opposizione) cosi come l'art. 10h OADI e 11a LADI fanno riferimento a

prestazioni volontarie del datore di lavoro. Una prestazione non volontaria non

può, per definizione, generare una doppia imposizione.

ln merito a quanto sopra si rimanda alla STF del 126 V 368 del 7

agosto 2000 rif. Art. 8 cpv. 1, art. S cpv. 2, art. 1 1 cpv. 3, art. 29 cpv. 1

LADI: Inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione.

Ove l'indennità di disoccupazione sia stata accordata e sia stata

effettivamente riscossa da un assicurato, conformemente all'art. 29 cpv. 1

LADI, l'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione non può

essere differito nel caso in cui pretese salariali o risarcitorie nei confronti

del precedente datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 1 cpv. 3 LADI - la cui

fondatezza o il cui adempimento erano dubbi - vengano in seguito soddisfatte

integralmente o parzialmente. (…)” (Doc. I)

1.4. In risposta la Cassa ha

postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando in particolare:

" (…) Orbene,

sulla base delle affermazioni del ricorrente e considerato quanto evidenziato

da codesto lodevole Tribunale con sentenza del 5 marzo 2020, occorre ritenere

che il signor RI 1 non ha subito una perdita di guadagno durante il periodo di

disdetta, lo stesso infatti gli è stato interamente riconosciuto dal datore di

lavoro con il versamento dell'indennità di buona uscita. Di conseguenza, in

applicazione degli art. 1 1 cpv. 3 LADI e 10h OADI, egli è tenuto a restituire

le indennità ricevute nel periodo febbraio-maggio 2019, corrispondenti al

periodo di disdetta debitamente remunerato.

2. Sulla base delle affermazioni stesse del ricorrente, la

prestazione di buona uscita non può essere interpretata come il valore di

rinegoziazione contrattuale nell'ambito dell'art. 335a cpv. 2 CO. Nel presente

caso, non è stato concluso un nuovo contratto a durata determinata come da lui

affermato nelle sue precedenti contestazioni, bensì, le parti hanno firmato un

accordo di rescissione anticipata del contratto (come del resto è denominato

detto accordo).

3. La Cassa evidenzia come nel presente caso le prestazioni di

disoccupazione versate al ricorrente nel periodo oggetto della restituzione,

non sono state versate in base all'art. 29 LADI. Detto articolo è applicabile

nei casi in cui sussistono dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo

della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato nei confronti del suo

ultimo datore di lavoro. Nel caso specifico, in un primo momento la Cassa ha

ritenuto che il ricorrente avesse rinunciato alle sue pretese sottoscrivendo

l'accordo di rescissione anticipata, pertanto non vi era alcun margine per

applicare l'art. 29 LADI. ln seguito è emerso che le pretese dell'assicurato

sono state integralmente riconosciute dal datore di lavoro, impedendo

anche qui l'applicazione dell'art. 29 LADI. Del resto se le prestazioni di disoccupazione

fossero state anticipate dalla Cassa ai sensi dell'art. 29 LADI, la stessa si

sarebbe rivolta, conformemente alla surrogazione legale di cui all'art. 29 cpv.

2 LADI, all'ex datore di lavoro del ricorrente al fine di ottenere il

risarcimento di quanto versato al signor RI 1 nel periodo di disdetta. Invece,

proprio allo scopo di evitare un doppio indennizzo del periodo di disdetta in

favore dell'assicurato, la restituzione viene chiesta al ricorrente. (…)” (Doc.

III)

1.5. Il 10 settembre 2020 il presidente

del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare

eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le

parti sono rimaste silenti.

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire

se l’assicurato deve restituire oppure no l’importo di fr. 13'833.--,

corrispondente alle indennità di disoccupazione percepite dal 1° febbraio al 31

maggio 2019.

L'art. 95 LADI regola la

restituzione di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di

questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di

restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui

all'articolo 55 e 59c cpv. 4.

L'art. 25

cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Fatti

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.

3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid.

4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio

2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF

8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF

C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.

469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020

consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21

dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si

veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STFA C 24/01 e C 137/01 del 28

aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.2. L’art. 11 cpv. 1 LADI prevede

che la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e

dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.

L’art. 11 cpv. 3 LADI

prevede che non è computabile la perdita di

lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a

cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

Per “diritto al salario” ai

sensi dell’art. 11 cpv. 3 LADI si intende il salario dovuto per il periodo

posteriore allo scioglimento del rapporto di lavoro, rispettivamente il salario

dovuto in caso di mancato rispetto del termine di disdetta (art. 335c CO)

oppure in caso di disdetta in tempo inopportuno (art. 336c CO; STF 8C_267/2016

del 13 febbraio 2017 consid. 3.2., pubblicata in DTF 143 V 161).

Secondo l’art. 11a cpv. 1

LADI “La perdita di lavoro non è computabile, finché prestazioni volontarie del

datore di lavoro coprono la perdita di guadagno risultante dallo scioglimento

del rapporto di lavoro (art. 11a cpv. 1 LADI). Le prestazioni volontarie del

datore di lavoro sono considerate in quanto superano l’importo massimo di cui

all’art. 3 cpv. 2 LADI, ossia fr. 148'200.- (art. 11a cpv. 2 LADI). Il

Consiglio federale disciplina le eccezioni se le prestazioni volontarie sono

destinate alla previdenza professionale (art. 11a cpv. 3 LADI).

Facendo

uso del potere di delega inserita nella LADI, il Consiglio federale ha

precisato che sono considerate prestazioni volontarie del datore di lavoro le

prestazioni accordate in caso di scioglimento di un rapporto di lavoro di

diritto privato o di diritto pubblico che non costituiscono pretese di salario

o di risarcimento secondo l'articolo 11 cpv. 3 LADI (art. 10a OADI). I periodi durante i quali la perdita di lavoro non è

computabile in seguito al versamento di prestazioni volontarie da parte del

datore di lavoro sono parificati a periodi di contribuzione. Le prestazioni

volontarie non considerate sono escluse dal computo del periodo di

contribuzione (art. 10f OADI; cfr. STF 8C_674/2018

del 3 giugno 2019 consid. 3.4.).

L’art. 10h OADI stabilisce

quanto segue:

" 1Se

il rapporto di lavoro è sciolto anticipatamente di comune intesa, la perdita di

lavoro, durante il periodo corrispondente al termine di disdetta o fino alla

scadenza del termine contrattuale per i contratti di durata determinata, non è

computata finché le prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di

reddito per tale periodo.

2Se le prestazioni del datore di lavoro superano

l’importo del salario dovuto all’assicurato fino alla cessazione ordinaria del

rapporto di lavoro, sono applicabili le disposizioni relative alle prestazioni

volontarie del datore di lavoro di cui all’articolo 11a LADI.”

Nella sentenza 8C_674/2018 del 3 giugno 2019 consid. 3.5., citata

sopra, l’Alta Corte ha rilevato che la dottrina

sottolinea che l'art. 10f OADI e l'art. 10h OADI comprendono due situazioni

relative ai contributi volontari del datore di

lavoro. Esse sono considerate come occupazioni soggette a contributi, che si

estendono oltre il periodo temporale di validità del rapporto di lavoro. Esse

compensano in un certo senso la computabilità differita secondo l'art.

11a LADI della perdita di lavoro (cfr. Thomas

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, nota marginale 229, pag. 2333). L'art.

11a LADI è finalizzato a evitare un doppio

indennizzo, a incitare in qualche maniera al versamento di prestazioni

volontarie e a incoraggiare la destinazione di questi importi alla previdenza

professionale (cfr. Boris Rubin, Commentaire de loi sur l'assurance-chômage,

nota marginale 2 ad art. 11a LADI, pag. 115). Tali prestazioni volontarie sono quindi determinanti sia per il periodo

di contribuzione sia per il calcolo del guadagno assicurato (cfr. Alfred Blesi,

Abgangsentschädigungen des Arbeitgebers: Ungereimtheiten im

Arbeitslosenverischerungsrecht in: ARV/DTA 2006 pag. 88).

Al riguardo cfr. pure STF

8C_595/2018 del 29 novembre 2018.

In una sentenza

8C_267/2016 del 13 febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 V 161 e menzionata

sopra, il TF ha deciso che un'indennità di uscita di quattro mesi accordata a

causa di una ristrutturazione costituiva una prestazione volontaria, anche se

derivava da un obbligo del datore di lavoro previsto da un regolamento

comunale, che rinviava per analogia alla legislazione cantonale (consid. 4.5).

Tuttavia, in quel caso di

specie, l'indennità di uscita non raggiungeva la soglia richiesta per differire

l'inizio del diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la

disoccupazione.

Più specificatamente la

nostra Massima istanza ha indicato che in quel caso di specie l’indennità

andava considerata quale prestazione assegnata in ragione del licenziamento da

parte del datore di lavoro a causa della soppressione del posto di impiego al

fine di attenuare le conseguenze economiche per il lavoratore.

Non ci si trovava

confrontati all’ipotesi contemplata dall’art. 10h OADI. Infatti l’assicurato

era stato informato nel maggio 2013 dell’imminente soppressione del posto da

fine giugno 2014 a seguito della fusione dei comuni in questione. Pertanto era

stato rispettato il termine di preavviso di sei mesi previsto dalla legge

cantonale sullo statuto della funzione pubblica del Canton Neuchâtel. Poco

importava, quindi, che le parti avessero indicato nella convenzione del 12

giugno 2014, con cui avevano concordato di mettere fine al rapporto di impiego

dal 30 giugno 2014, che il licenziamento era avvenuto di comune accordo, poiché

ciò non significava ancora che il termine di disdetta non fosse stato

rispettato.

Nemmeno l’art. 11 cpv. 3

LADI era applicabile, in quanto presuppone un diritto a salario per un periodo

posteriore allo scioglimento del rapporto di impiego o un’indennità per

disdetta anticipata.

L’indennità versata dal

Comune era, di conseguenza, una prestazione volontaria del datore di lavoro.

Con giudizio 8C_427/2018

del 30 aprile 2019, pubblicato in DTF 145 V 188, l’Alta Corte ha poi stabilito,

nel caso di un assicurato che ha convenuto di comune accordo con il datore di

lavoro di mettere termine al rapporto di impiego, che gli importi relativi a un

piano di compartecipazione agli utili sotto forma di "restricted stock

units" (RSU) e "stock options" (SO), inclusi nell'indennità di

partenza, costituiscono nel caso di specie prestazioni volontarie del datore di

Considerandi

lavoro nel senso dell'art. 11a LADI.

Infine con sentenza

8C_94/2020 del 9 luglio 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 9 pag. 269 e SVR 2020

ALV Nr 21 pag. 65, il TF ha deciso che in applicazione dell’art. 11 cpv. 3 LADI

in combinato disposto con l’articolo 10h OADI, se il datore di lavoro versa al

lavoratore una liquidazione sulla base di un accordo di risoluzione consensuale

che copra tutte le pretese salariali per la rinuncia dei diritti previsti

dall’articolo 336c capoverso 2 CO, la perdita di lavoro non è computata

In proposito cfr.

pure STCA 38.2019.40 del 25 maggio 2020.

2.3

Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha lavorato dal novembre

2007.

alle dipendenze della RI 1 (cfr. doc. 290; 293).

Il 31 marzo 2011 è stato

concluso tra il datore di lavoro e il ricorrente un nuovo contratto da cui

emerge, da un lato, che quest’ultimo, dal 1° maggio 2011, ha assunto la

funzione di __________ presso il __________ con il grado di procuratore.

Dall’altro, che la

retribuzione corrispondeva a fr. 94'000.-- suddivisa in 12 mensilità, oltre a

un’indennità pranzo pari a fr., 180.-- al mese e che il contratto poteva essere

disdetto da entrambe le parti con un preavviso di un mese se il rapporto di

lavoro durava da meno di un anno, di due mesi se il rapporto durava da uno a

cinque anni e di tre mesi se la durata era stata superiore a cinque anni (cfr.

doc. 305).

Il 27 settembre 2011 è

stato previsto che dal 1° ottobre 2011 il contratto avrebbe potuto essere

disdetto con un termine di preavviso di quattro mesi (cfr. doc. 304).

Dal 1° febbraio 2017 l’assicurato

è stato promosso al rango di vicedirettore. Lo stipendio è aumentato da fr.

110'000.-- (dal 1° gennaio 2015) a fr. 120'000.-- dal 1° febbraio 2017, pari a

fr. 10'000.-- al mese. Il datore di lavoro ha precisato che allo stipendio

lordo non avrebbe più potuto essere aggiunta l’indennità pasto, per cui nella

dichiarazione d’imposta avrebbe potuto essere dedotto l’intero importo per le

spese supplementari per doppia economia domestica (cfr. doc. 303; 257-268).

La __________, con scritto

del 9 gennaio 2018 (recte: 2019), ha comunicato alla Sezione del lavoro

e ai dipendenti che entro il 31 gennaio 2019 sarebbe stata costretta a

effettuare un licenziamento collettivo, per motivi economici, di un effettivo

massimo di 17 persone (cfr. doc. 300).

Il 24 gennaio 2019 il

datore di lavoro e l’insorgente hanno concluso un Accordo di risoluzione

consensuale del rapporto di lavoro secondo cui il rapporto di impiego si

sarebbe interrotto il 31 gennaio 2019. Il datore di lavoro ha riconosciuto

all’assicurato un’indennità di buona uscita straordinaria di fr. 50'000.--

lordi, comprensivi delle ferie maturate e non godute (23 giorni), nonché del

salario relativo al periodo di disdetta ordinario (cfr. doc. 375-376).

L’assicurato si è

annunciato per il collocamento il 28 gennaio 2019 a partire dal 1° febbraio

2019.

(cfr. doc. 326).

La Cassa, con conteggi del

19.

aprile 2019, ha erogato le indennità di disoccupazione con effetto dal 1°

febbraio 2019 (cfr. doc. 286; 287; 285; 189).

L’11 novembre 2019 la

Cassa ha, però, emesso un ordine di restituzione relativo alle indennità di

disoccupazione dei mesi da febbraio a maggio 2019, pari a fr. 13'833.--, in

quanto, a seguito dell’opposizione dell’insorgente contro la sospensione di 45

giorni inflittagli in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI per avere

rinunciato a un periodo di disdetta di quattro mesi (cfr. doc. 203) - poi

annullata con decisione su opposizione del 6 novembre 2019 (cfr. doc. 147) -,

ha preso atto che il pagamento della somma di fr. 50'000.-- contemplata

nell’Accordo di rescissione anticipata copriva il salario concernente il

periodo di disdetta ordinario e le ferie maturate e non godute e che quindi il

diritto alle prestazioni LADI doveva essere riconosciuto all’assicurato dal 1°

giugno 2019 (cfr. doc. 144; consid. 1.2.).

La Cassa, il 27 luglio

2020, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio

precedente provvedimento dell’11 novembre 2019 (cfr. A; consid. 1.2.).

2.4

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia innanzitutto, quanto già

rilevato nei fatti, e meglio di aver stabilito, con sentenza 38.2019.66 del 5

marzo 2020, cresciuta in giudicato incontestata, che l’importo di fr. 50'000.--

assegnato al ricorrente il 24 gennaio 2019 da parte della __________ non

costituiva una prestazione atta ad aumentare il guadagno assicurato, ai sensi

dell’art. 23 LADI, bensì aveva l’effetto di rendere non computabile per un

certo periodo la perdita di lavoro subita dell’assicurato in virtù dell’art.

10h OADI (cfr. consid. 1.1.).

In effetti, come rilevato

nella sentenza appena menzionata, la somma di fr. 50'000.-- riconosciuta dal

datore di lavoro all’assicurato contestualmente all’Accordo di risoluzione

consensuale del rapporto di lavoro del 24 gennaio 2019 aveva lo scopo di

coprire in particolare la corresponsione del salario relativo al periodo di

disdetta ordinario.

Del resto il ricorrente

stesso, il 5 maggio 2019, ha indicato alla Cassa che l’importo in questione

andava a remunerare, tra l’altro, il periodo di disdetta al quale non aveva

rinunciato (cfr. doc. 197).

Inoltre il 14 giugno 2019

egli ha scritto alla Cassa:

" (…)

- Nell’accordo di risoluzione è esplicitato

che l’importo eccedente pagato nel mese di gennaio è a compensazione del

periodo di preavviso (4 mesi) e dei 23 giorni di vacanza come indicato

nell’accordo. Questi importi erano dovuti dalla banca contrattualmente (…)”

(Doc. 186)

E’ vero che, sentito dalla

Cassa il 6 agosto 2019, il ricorrente ha dichiarato che “nei 50'000.-

sono inclusi i 4 mesi di salario e le ferie ma non vi è un conteggio

dettagliato che permette definire il corretto pagamento di queste mensilità”

(cfr. doc. 169)

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che egli non nega che la somma riconosciutagli dalla __________

comprendesse la retribuzione dei mesi di disdetta.

L’art. 335a cpv. 2 CO

richiamato dall’insorgente (cfr. doc. I) non gli è d’altronde di alcun ausilio.

L’art. 335a CO enuncia:

" 1Non possono essere stipulati termini di

disdetta diversi per il datore di lavoro e per il lavoratore; ove siano

stipulati, vale quello più lungo.

2.

Tuttavia, se il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro o ha

manifestato l’intenzione di disdirlo per motivi economici, termini di disdetta

più brevi possono essere stipulati a favore del lavoratore per accordo,

contratto normale o contratto collettivo.”

Secondo la

regolamentazione d’eccezione di cui al cpv. 2 dell’art. 335a CO termini di

disdetta più brevi possono essere concordati unicamente a favore del

lavoratore (cfr. STF 8C_665/2018 del 15 aprile 2019 consid. 5.1.), ciò che

non risulta nel caso di specie.

In casu, inoltre, decisiva

è la circostanza che in ogni caso l’accordo concluso tra la __________ e

l’assicurato prevedeva un importo destinato alla copertura dei mesi di disdetta

ordinaria.

Ne discende che

l’assicurato, tramite la corresponsione - risultante dal conteggio di salario

del gennaio 2019 (cfr. doc. 257) - dell’importo di fr. 50'000.--, è stato

perlomeno retribuito per i mesi di disdetta che nel suo caso corrispondevano a

quattro (cfr. doc. 304; 2.3.), e meglio, considerata l’interruzione di comune

accordo del rapporto di impiego stabilita il 24 gennaio 2019 con effetto al 31

gennaio 2019 (cfr. doc. 379), da febbraio a maggio 2019 per un salario di fr.

40'000.-- (fr. 10'000 x 4 mesi; cfr. consid. 2.3.).

La questione di sapere se

l’ammontare della buona uscita abbia coperto tutte le spettanze dell’insorgente

(cfr. doc. I; consid. 1.3.), non compete a questa Corte.

2.5

Alla

luce di quanto esposto al considerando precedente, occorre concludere che il ricorrente,

nei mesi da febbraio a maggio 2019, ha beneficiato di indennità di

disoccupazione a cui non aveva oggettivamente diritto, visto che non presentava

una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 11 cpv. 3 LADI; 10h

OADI; consid. 2.2.).

In simili

condizioni, questa Corte ritiene che, essendo in presenza di decisioni iniziali (conteggi delle indennità

di disoccupazione da febbraio a maggio 2019 del 19 aprile 2019, del 6 maggio

2019.

e del 4 giugno 2019; cfr. doc. 286; 287; 285; 189) emesse dalla Cassa - a cui il 26 febbraio

2019.

era pervenuto l’Accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

(cfr. doc. 373) - senza

dubbio errate e la cui correzione ha un’importanza rilevante (fr.

13'833.--), nella presente evenienza siano adempiuti i

presupposti di una riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA delle stesse (in

proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.1.).

In concreto, pertanto, sono

realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione

delle prestazioni percepite indebitamente durante il periodo febbraio – maggio

2019.

Per inciso va osservato

che la Cassa ha manifestamente salvaguardato il termine di perenzione annuo di

cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA valido fino al 31 dicembre 2020 (“Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a

decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del

fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione”).

Dal 1° gennaio 2021 il

termine di perenzione relativo è di tre anni; cfr. RU 2020 pag. 5137).

Infatti va osservato, senza

che siano necessari particolari approfondimenti, da una parte, che le indennità

di disoccupazione per i mesi da febbraio 2019 sono state versate a partire da

aprile 2019 (cfr. conteggi del 19 aprile 2019, doc. 286; 287), dall’altra, che

la decisione formale mediante la quale l’amministrazione ha preteso la

restituzione delle prestazioni indebitamente percepite è stata emanata già l’11

novembre 2019 (cfr. doc. 144).

2.6

A proposito dell’importo da

restituire e della relativa correttezza questo Tribunale rileva che la Cassa ha

chiesto al ricorrente il rimborso di fr. 13'833.--, corrispondenti alla somma

delle indennità di disoccupazione percepite nei mesi di febbraio, marzo, aprile

e maggio 2019 (fr. 368.65 + fr. 387.10+ fr. 4'828.35+ fr. 8'248.90; cfr. doc.

286; 287; 285; 189; 145).

Ritenuto

che l’insorgente non aveva diritto a prestazioni LADI nel lasso di tempo

citato, a ragione la Cassa ha richiesto la restituzione dell’integralità delle

prestazioni erogate.

La

parte ricorrente, del resto, non ha formulato specifiche censure in merito

all’entità della somma chiesta da rimborsare.

In

conclusione, questo Tribunale non può dunque che confermare la decisione su

opposizione impugnata del 27 luglio 2020.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti