Lexipedia

Decisione

38.2020.45

Rettamente Cassa ha assegnato ID da 1.3.20 e non da 24.12.19 come richiesto da ric. Per mesi 1+2/20 non sussiste perdita di lavoro computabile (importo riconosciutogli in sede di transazione giudiziale - in cui il licenziam. immediato è stato ritenuto ingiustif. - è comprensivo dei salari di 1+2/20)

1 aprile 2021Italiano35 min

de congé ordinaire (art. 337c al. 1 CO; ATF 125 III 14 consid. 2b et c), sous déduction de ce qu'il a épargné par

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2020.45

rs

Lugano

1 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 agosto 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 1° luglio 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, dopo essere stato

licenziato con effetto immediato il 21 dicembre 2019 dalla __________ di __________

dove è stato attivo dal 7 marzo 2016 nel Servizio esterno vendita - Rackjobbing

(assistenza) per i clienti contrattuali (cfr. doc.33=B; C; 21), si è annunciato

per il collocamento presso l’URC di __________ il 27 dicembre 2019 con effetto

da quel giorno (cfr. doc. 1).

1.2. Con decisione del 7 aprile

2020 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha sospeso l’assicurato dal diritto

all’indennità di disoccupazione per 45 giorni ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI

per avere fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta, rilevando:

" (…) Lei si

era annunciato in disoccupazione chiedendo il pagamento delle indennità dal

27.12.2019 al 50% in quanto è inabile al 50%.

Con diversi scritti al nostro indirizzo ci ha orientato in merito

alla procedura che lei ha adottato con il proprio legale nei confronti del suo

ex-datore di lavoro __________. ln particolare ha contestato le modalità per le

quali si è giunti alla rescissione del contratto in essere. Con scritto del

5.04.2020, considerato come la sua pratica risulta essere a tutt'oggi inevasa

presso la Pretura di __________, ha chiesto alla cassa di voler procedere per

evadere la sua pratica.

Visto quanto sopra la cassa emana la presente decisione come da

sua richiesta del 5.04.2020.” (Doc. 25)

1.3. La Cassa, il 1° luglio 2020,

ha emesso una decisione su opposizione con la quale, da un lato, ha annullato

la sospensione di 45 giorni. Dall’altro, ha stabilito che RI 1 ha tuttavia diritto

a indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° marzo 2020, in quanto il

periodo regolare di disdetta è stato riconosciuto - tramite transazione

giudiziale - dalla Pretura di __________.

La Cassa ha così motivato

il proprio provvedimento:

" (…) Nella

fattispecie, la nostra Amministrazione ha riletto attentamente la diversa

corrispondenza intercorsa tra le parti ed è evidente che, la problematica tra

l'Assicurato ed il datore di lavoro, è iniziata con l'inabilità a causa di

malattia inizialmente al 100%, in seguito al 50%, da parte del Sig. RI 1.

Il rapporto di lavoro è divenuto sempre più teso e le parti

contraenti non sono riuscite a trovare una soluzione adeguata per conciliare le

condizioni di salute dell'Assicurato, orario lavorativo e i relativi guadagni

quale venditore.

Dal verbale di udienza del 29 maggio 2020, rilasciato dalla

pretura di Locarno-Campagna, si evince:

“(…) TRANSAZIONE GIUDIZIALE - 1. A liquidazione di ogni e

qualsiasi reciproca pretesa a dipendenza del rapporto di lavoro e di locazione

tra le parti, ed anche nei confronti della __________, e dato atto che la

disdetta immediata notificata dalla datrice di lavoro il 21 dicembre 2019 è

ingiustificata, la convenuta __________ verserà al signor RI 1,

l'importo di fr. 11'500.- entro 30 giorni dal presente accordo. (…)”. (…)”

(Doc. B=33)

1.4. Contro la decisione su

opposizione del 1° luglio 2020 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato

un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo il riconoscimento del diritto alle indennità

di disoccupazione già dal 24 dicembre 2019.

A sostegno della propria

pretesa la parte ricorrente ha dapprima indicato che l’assicurato, siccome si è

trovato confrontato con un licenziamento in tronco, ha inoltrato, tramite

l’avv. RA 1, un’istanza di conciliazione alla Pretura di __________ per la

tutela dei propri diritti.

Al riguardo è stato

precisato:

“(…) per la discussione in Pretura, in sostanza l'assicurato

segnalava di ritenere il licenziamento in tronco come ingiustificato e per

questo, oltre allo stipendio dovuto siano al termine ordinario del contratto di

lavoro (indennità), pure pretendeva anche il pagamento di un'indennità

supplementare (ex art. 337c CO). Per quanto attiene l'indennità, in concreto va

segnalato che siccome l'assicurato all'epoca era inabile al lavoro nella misura

del 50% e per questo anche al beneficio delle indennità giornaliere da parte

della __________, assicuratore presso il quale la spettabile __________ di __________

aveva assicurato i suoi dipendenti per la perdita di guadagno in caso di

malattia, a titolo di indennità a far tempo dal 24 dicembre 2019 era

rivendicato il pagamento dello stipendio ipotetico sino al termine del rapporto

di lavoro nella misura del 50%. Per l'indennità supplementare si è invece piuttosto

considerato l'aspetto punitivo della stessa. (…)” (Doc. I pag. 2)

Il rappresentante

dell’insorgente, per conto di quest’ultimo, ha poi addotto:

" 2.

Per la perdita di guadagno subita dal 24 dicembre 2019,

l'assicurato si è prontamente annunciato alla Cassa chiedendo il pagamento

delle indennità di disoccupazione. Quest'ultima, invece di versare le proprie

prestazioni all'assicurato così da garantirgli un reddito sostitutivo per poi

far valere la surroga nei confronti del datore di lavoro nel contesto della

procedura giudiziaria già avviata dall'assicurato, ha optato per una sanzione

che in concreto gli ha permesso di non versare indennità. Questa situazione ha

obbligato l'assicurato a chiedere un aiuto all'assistenza sociale e non da

ultimo pure l'ha obbligato ad avviare un contenzioso parallelo contro la Cassa.

Ad oggi ancora l'assicurato segnala delle difficoltà con la Cassa che a più

riprese calcola erroneamente i diritti alle indennità e meglio così come anche

confermato dalla stessa Cassa che poi corregge i suoi errori (cfr. doc G:

corrispondenza con Cassa di disoccupazione).

Prove: come sopra. ln particolare:

- doc. G: corrispondenza con

Cassa di disoccupazione.

3.

Nel frattempo, dinnanzi al Segretario assessore della competente

Pretura di __________ la procedura civile è giunta ad una soluzione e meglio

mediante transazione giudiziale si è stabilito che “… la disdetta immediata

... è ingiustificata ... __________ ... verserà al signor RI 1 ... l'importo di

fr. 11’500.-…” (cfr. doc. D: verbale di udienza).

(…) così come si evince anche leggendo la transazione giudiziale

(cfr. doc. D) in alcun modo appare corretto stabilire che “… il

periodo regolare di disdetta è stato regolarmente riconosciuto dalla Pretura di

__________ ..." (cfr. doc. B). Dal canto suo, il Segretario assessore

della Pretura di __________ ha infatti solo confermato che “ … la

disdetta immediata ... è ingiustificata" (cfr. doc. D) e che a titolo

di risarcimento “ … __________ ... verserà al signor RI 1 l'importo di fr

11'500.- …” (cfr. doc. D). Per le parti l'intenzione era quella di

stabilire unicamente un'indennità supplementare (riparare il torto subito a

causa di una “... disdetta immediata ... ingiustificata ...”); in alcun

modo era intenzione delle parti compensare la perdita di guadagno e ciò anche

perché quest'ultima doveva essere garantita dalle indennità della Cassa e della

__________. Tra le altre cose, quanto appena riferito è confermato

dall'assicurato (cfr. test: assicurato) e non da ultimo pure dal datore di lavoro

(cfr. doc. E: e-mail) che nel frattempo all'assicurato pure ha rilasciato il

certificato di salario limitatamente sino al 23 dicembre 2019 (cfr. doc. F:

certificato di salario).

A queste condizioni, assodato che in concreto la “… disdetta

immediata … [è] … ingiustificata…” (cfr. doc. D) e che quindi entra

in considerazione quanto disposto nell'art. 337c CO, risultando che a far tempo

dallo scorso 24 dicembre 2019 1'assicurato non ha percepito alcuno stipendio

(nemmeno sotto forma di indennità), dal 24 dicembre 2019 all'assicurato

dev'essere riconosciuto il diritto ad indennità di disoccupazione. (…)

7.

Il pagamento (dell'indennità supplementare ex art. 337c CO) da

parte del datore di lavoro all'assicurato, che non è da intendere salario e

come tale non può quindi costituire una pretesa di risarcimento ai sensi

dell'art. 11 cpv. 3 LADI (cfr. DTF del 17.08.2004, inc n C 72/04; cfr. DTF 123

V 5, consid. 5; cfr. anche RUBIN, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, 2014, ad art. 11 cpv. 3 N 34 e ad art. 13 N 23). Quanto

domandato sopra appare quindi conseguentemente ancora più giustificato. (…)”

(Doc. I pag. 3-5)

1.5. Nella sua risposta del 21

settembre 2020 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. La parte ricorrente si è

nuovamente espressa in merito alla fattispecie con scritto del 1° ottobre 2020

(cfr. doc. V; VII + 1/6).

1.7. La Cassa ha preso posizione

al riguardo il 12 ottobre 2020 (cfr. doc. IX).

1.8. L’avv. RA 1, per conto

dell’assicurato, ha presentato ulteriori osservazioni il 23 ottobre 2020 (cfr.

doc. XI).

1.9. Il 2 novembre 2020 la parte

resistente ha formulato alcune puntualizzazioni (cfr. doc. XIII).

1.10. L’insorgente, tramite il

proprio patrocinatore, si è infine pronunciato riguardo al caso concreto il 6

novembre 2020 (cfr. doc. XV).

1.11. Il 9 novembre 2020 il doc. XV

è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XVI).

in diritto

2.1. Oggetto della vertenza è la

questione di sapere se correttamente o meno la Cassa abbia riconosciuto a RI 1

il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2020 e non dal 24

dicembre 2019, come invece richiesto dal ricorrente.

2.2. Un

assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha

subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b LADI).

L’art. 11 cpv. 1 LADI enuncia

che la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e

dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.

L’art. 11 cpv. 3 LADI

prevede che non è computabile la perdita di

lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a

cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

Per “diritto al salario”

ai sensi dell’art. 11 cpv. 3 LADI si intende il salario dovuto per il periodo

posteriore allo scioglimento del rapporto di lavoro, rispettivamente il salario

dovuto in caso di mancato rispetto del termine di disdetta (art. 335c CO)

oppure in caso di disdetta in tempo inopportuno (art. 336c CO).

La nozione di “risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato

del rapporto di lavoro” concerne principalmente le pretese fondate sugli

art. 337b e 337c cpv. 1 CO Può pure trattarsi di prestazioni in contanti

versate dal datore di lavoro e destinate a compensare, per i dipendenti che

lasciano la loro funzione prima dell’età legale di pensionamento, la perdita dei

vantaggi economici derivante dal prepensionamento (cfr. STF 8C_267/2016 del 13

febbraio 2017 consid. 3.2., pubblicata in DTF 143 V 161).

L’assicurato che è stato

licenziato in modo ingiustificato non ha pertanto diritto a indennità di

disoccupazione fino a quando gli viene pagato il salario da parte del datore di

lavoro. I giorni retribuiti sono in ogni caso da computare quale periodo di

contribuzione ai sensi dell’art. 13 LADI (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio

2008 consid. 5.1.; DTF 133 V 515; DTF 119 V 494; STCA

38.2019.40 del 25 maggio 2020; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur

l’assurance chômage, 2014, ad art. 13, N. 23 pag. 125).

Riguardo

all’art. 11 LADI, Boris Rubin (“Assurance

- chômage et service public de l’emploi”, Ed.

Schulthess, Ginevra/Zurigo/Basilea 2019, pag. 23-24) rileva:

" (…)

3 Perte de travail non indemnisable

107 Selon l'art.

11 al. 3 LACI, n'est pas prise en considération la perte de travail pour

laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation

anticipée des rapports de travail. L'art. 29 LACI déroge à cette règle.

Certe disposition permet une indemnisation en cas

de doutes quant au bien-fondé de la créance envers l'employeur et en cas de

perspectives de recouvrement aléatoires (N 452). Les pertes de travail entrant

dans le champ d'application de l'art. 11 al. 3 LACI

entrainent un report du début du délai-cadre d'indemnisation.

a) Droit au

salaire

108 Le droit au

salaire dont il est question à l'art. 11 al. 3 LACI se rapporte à la période

qui suit la résiliation des rapports de travail. Il s'agit donc du salaire dû en cas de non-respect du délai de congé (art. 335 CO) et en cas de

résiliation en temps inopportun (art. 336c CO). Il ne

vise pas, par exemple, l'indemnisation d'heures supplémentaires

non compensées (art. 11 al. 4 LACI). La notion de

«salaire» au sens de l'art. 11 al. 3 LACI se recouvre en grande partie avec

celle du salaire déterminant prévue par l'art. 5 al. 2 LAVS.

(…).

b) Droit à une indemnité pour résiliation

anticipée des rapports de travail

111 Les prétentions

dont il est question ici sont principalement celles fondées sur les art. 337b

CO (réparation due à l'employé ayant donné son congé immédiat pour juste motif avéré)

et 337c al. 1 CO (indemnité due à l'employé licencié de

façon immédiate mais sans juste motif). Il peut s'agir

aussi de perte d'avantages économiques dans des cas

particuliers. Il ne s'agit pas des prétentions fondées sur les art. 336a et

337c al. 3 CO, lesquelles ne font pas partie du gain assuré AVS. (…)”

2.3. Come visto, le pretese

fondate sull’art. 337c cpv. 1 CO rientrano nella nozione di “risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato

del rapporto di lavoro” di cui all’art. 11 cpv. 3 LADI.

L’art. 337c cpv.1 CO

concerne i licenziamenti ingiustificati (cfr. in proposito l’art. 337 cpv. 1

CO: “Il datore di lavoro e il lavoratore

possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause

gravi (…)” e il cpv. 2: “È considerata causa grave, in particolare, ogni

circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la

disdetta che abbia a continuare nel contratto.”) e prevede:

" 1

Il lavoratore licenziato immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto

avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse ces­sato alla scadenza del

termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto.”

Fatti

I cpv. 2 e 3 dell’art. 337c

CO enunciano:

" 2 Il

lavoratore deve lasciar dedurre quanto ha risparmiato in seguito alla

cessazione del rapporto di lavoro e ha guadagnato con altro lavoro o omesso

intenzionalmente di guadagnare.

3 Il giudice può obbligare il datore di lavoro a

versare al lavoratore un’indennità ch’egli stabilisce secondo il suo libero

apprezzamento, tenuto conto di tutte le circostanze; l’indennità non può però

superare l’equivalente di sei mesi di salario del lavoratore.”

In una sentenza

4A_372/2016 del 2 febbraio 2017 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

" (…) Lorsque l'employeur communique une

résiliation extraordinaire pour justes motifs (art. 337 CO), les rapports de

travail cessent en fait et en droit le jour même où le congé est communiqué,

peu importe qu'il soit justifié ou injustifié (TERCIER ET AL., op. cit., n.

3110 p. 419 et n. 3116 p. 419/420), que son exercice soit jugé tardif par la

suite en procédure (arrêts 4C.291/2005 du 13 décembre 2005 consid. 3 et 4;

4C.348/2003 du 24 août 2004 consid. 3.3) ou qu'il ait été donné pendant une

période de protection contre les licenciements en temps inopportun

(WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 596; cf. consid. 5.4

ci-dessous). Le travailleur n'a ni à protester contre le licenciement

injustifié, ni à continuer à offrir ses services.

Si les conditions de l'art. 337 al. 1 CO ne

sont pas remplies, le travailleur a droit à des indemnités pécuniaires à charge

de l'employeur (art. 337c al. 1 à 3 CO). Tout d'abord, il a droit à ce qu'il

aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai

de congé ordinaire (art. 337c al. 1 CO; ATF 125 III 14 consid. 2b et c), sous déduction de ce qu'il a épargné par

suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que du revenu qu'il a tiré

d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art.

337c al. 2 CO). Ensuite, l'employé peut avoir droit à une indemnité

supplémentaire, que le juge doit fixer en tenant compte de toutes les

circonstances et qui ne peut pas dépasser le montant correspondant à six mois

de salaire (art. 337c al. 3 CO); le juge doit tenir compte notamment d'une

faute concomitante du travailleur (ATF 121 III 64 consid. 3c). En principe, cette indemnité couvre le tort moral

subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1 p. 408). Ce n'est que dans des cas

particulièrement graves, dans lesquels l'indemnité de l'art. 337c al. 3

CO serait insuffisante, qu'une indemnité pour tort moral peut être allouée

en sus (arrêt 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.3).

(…).

En revanche, le congé extraordinaire immédiat,

même donné pendant une période de protection de l'art. 336c CO, est

exclusivement régi par les art. 337 ss CO, peu importe que celui-ci

s'avère en définitive tardif ou injustifié (arrêt 4C.413/2004 du 10 mars 2005

consid. 2.4; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire du contrat de travail, op.

cit., n. 14 ad art. 336c CO; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 594). (…)”

Per quanto attiene

specificatamente all’art. 337c cpv. 1 CO, da una sentenza 4C_232/2004 del 26

agosto 2004 consid. 2.1. della nostra Massima Istanza risulta quanto segue:

" 2.1 Le salarié licencié de manière

injustifiée a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient

pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu

pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). Que la résiliation immédiate soit

justifiée ou non, le contrat de travail prend fin immédiatement, en

droit.

La prétention du

travailleur fondée sur l’art. 337c al. 1 CO est donc une créance en

dommages-intérêts, qui inclut non seulement le salaire, mais également la

compensation des autres avantages résultant du contrat de travail, tels que les

gratifications ou les indemnités de départ (ATF 117 II 270

consid. 3b p. 271/272).

Al

riguardo, Pierre Tercier (“Les

Contrats spéciaux”, Ed. Schulthess, Zurigo 1995, pag. 358 N. 2910) ha

osservato:

" (…) L’indemnité est une créance en dommages-intérêts (ATF 117 II 270, JdT 1992 I 398; RSJ 1992 297) et non une prétention de nature

contractuelle (un “salaire”). Sous l’ancien droit, la prétention du travailleur

était de nature contractuelle car l’on considérait que le contrat prenait fin

en fait mais non en droit (anc.CO 337c I; cf. ATF 111 II 358, JdT 1986 I 492;

103II 274, JdT 1978 I 94*). Le travailleur recevait par conséquent un “salaire”

et non une indemnité et il était en principe tenu d’offrir ses services. Bien

que l’indemnité soit maintenant considérée comme une créance en

dommages-intérêts, elle ne pourrait pas être réduite en raison d’une faute

concomitante du travailleur (RSJ 1993 344); cette faute ne pourrait être prise

en considération que pour fixer l’indemnité supplémentaire de l’art. 337c III

(n. 2915; FF 1984 II 636; ég. TC VD, JU-TRAV 1991 45; note ad SJ 1990

657). (…)”

In una sentenza

4A_173/2018 del 29 gennaio 2019 l’Alta Corte, in relazione all’art. 337c cpv. 3

CO, ha precisato:

" (…)

5.1. L'art.

337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le

juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le

montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser

l'équivalent de six mois de salaire.

Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits

découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois

réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des

dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne

subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui

generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1 p. 407; 120 II 209 consid. 9b p. 214). Sauf cas exceptionnel, elle doit être

versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2 p. 660 et les arrêts cités) (…)”

In

proposito cfr. pure STF 9C_43/2018 del 19 ottobre 2018 consid. 5.3.1.

2.4. Nella presente evenienza

dalle carte processuali emerge che l’assicurato, il 7 marzo 2016, ha iniziato a

lavorare alle dipendenze della __________ (cfr. doc. C; 21; consid. 1.1.).

Egli è stato inabile al

lavoro per malattia al 100% dal 22 agosto al 27 ottobre 2019, al 50% dal 28 al

31 ottobre 2019 e dall’11 novembre 2019 al 26 maggio 2020, nuovamente al 100%

dal 27 maggio al 7 giugno 2020 (cfr. doc. 8-16; G).

La __________, per il

periodo agosto – dicembre 2019, gli ha versato delle indennità giornaliere

relative all’assicurazione collettiva contro la perdita di guadagno LCA. Il 13

gennaio 2020 l’assicuratore ha comunicato alla Cassa che le ulteriori

prestazioni sarebbero state rivalutate non appena in possesso della rispettiva

documentazione medica (cfr. doc. 18).

Il 21 dicembre 2019 il

ricorrente, dopo un intenso scambio di messaggi di posta elettronica e scritti

da ottobre a dicembre 2019 con la datrice di lavoro, è stato licenziato con

effetto immediato (cfr. doc. C; 21; consid. 1.1.).

Il 24 dicembre 2019

l’assicurato ha contestato la disdetta del contratto di lavoro pretendendo il

pagamento dello stipendio e della tredicesima. La datrice di lavoro, il 30

dicembre 2019, ha però ribadito la propria decisione di disdire il contratto

con effetto immediato causa gravi motivi (cfr. doc. C pag. 3-4; 21).

L’insorgente si è

annunciato per il collocamento presso l’URC di Locarno il 27 dicembre 2019 con

effetto da quel giorno (cfr. doc. 1).

Il 4 febbraio 2020

l’insorgente, rappresentato dall’avv. RA 1 ha inoltrato alla Pretura di __________

un’istanza di conciliazione contro la __________ e la __________ “per

ottenere, in una vertenza in materia di diritto del lavoro (cfr. artt. 319ss CO

e 243 CPC), che le parti siano convocate all’udienza di conciliazione per

discutere le domande dell’istante (…)” (cfr. doc. C pag. 1), e meglio

segnatamente:

" (…) Siccome

nel caso concreto la disdetta con effetto immediato non è giustificata,

all’istante le convenute sono tenute al pagamento dello stipendio (indennità),

della tredicesima e dei rispettivi contributi sociali e previdenziali (persi

siccome non pagati) perlomeno dal 24 dicembre 2019 sino alla fine del mese di

febbraio 2020 (fr. 1'148.- + fr. 2'290.- + fr. 2'290.- + fr. 840.- = fr.

6'568.-); segnatamente, all’istante le convenute pure sono tenute a versare le

indennità giornaliere previste per contratto (cfr. WYLER / HEINZER, Droit du

travail, 4eme édition, pag. 297ss).

Segnatamente, ai sensi dell’art. 335 CO nel

caso concreto dalla datrice di lavoro convenuta per il licenziamento

ingiustificato l’istante ha diritto a un’indennità (indennità supplementare).

Su questa indennità sono dovuti interessi moratori al 5% dal 1. gennaio 2020.

Per la determinazione di quest’ultima in concreto il giudice pure dovrà tenere

conto che all’istante la stessa datrice di lavoro ha disdetto il contratto di

locazione e non da ultimo pure ha già dato comunicazione a tutti i suoi clienti

dell’interruzione della collaborazione lavorativa con effetto immediato.

L’indennità (supplementare) domandata,

sommata con un’indennità per torto morale e tutte le altre precedenti pretese,

porta l’istante ad un importo rivendicato complessivo che per il momento, con

riserva di modifica in proseguo di procedura ed a dipendenza delle risultanze

istruttorie, risulta per ora di circa fr. 30'000.-. (…)” (Doc. C pag. 7)

In sede di udienza

pretorile davanti alla Segretaria assessore avv. __________, rinviata dal 13

marzo al 29 maggio 2020 (cfr. doc. 21), dopo la discussione, le parti sono giunte

alla seguente transazione giudiziale:

" (…)

1. A liquidazione

di ogni e qualsiasi reciproca pretesa a dipendenza del rapporto di lavoro e di

locazione tra le parti, ed anche nei confronti della __________, e dato atto

che la disdetta immediata notificata dalla datrice di lavoro il 21 dicembre

2019 è ingiustificata, la convenuta __________ verserà al signor RI 1, __________,

l’importo di fr. 11'500.- entro 30 giorni dal presente accordo.

Considerandi

2.

Entro lo stesso

termine, la parte convenuta restituirà la valigia e il microonde in suo

possesso e di proprietà dell’istante per il tramite dell’Avv. __________,

unitamente al certificato di lavoro.

3.

La causa è

stralciata dal ruolo, senza prelevare né tassa, né spese.” (Doc. D)

Nel frattempo la Cassa,

con decisione del 7 aprile 2020, aveva sospeso l’assicurato dal diritto

all’indennità di disoccupazione per 45 giorni ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI

per avere fornito al datore di lavoro motivo di disdetta (cfr. doc. 25; consid.

1.2.).

Tale provvedimento è stato

annullato con decisione su opposizione del 1° luglio 2020, nella quale la Cassa

ha stabilito che il ricorrente ha tuttavia diritto a indennità di

disoccupazione a far tempo dal 1° marzo 2020, in quanto il periodo regolare di

disdetta è stato riconosciuto dalla Pretura di __________ tramite transazione

giudiziale del 29 maggio 2020 nella quale le parti hanno convenuto che la __________

avrebbe versato all’assicurato l’importo di fr. 11'500.-- (cfr. doc. B=33;

consid. 1.3.).

In un messaggio di posta

elettronica del 18 agosto 2020, indirizzato all’avv. ), ha asserito:

" le allego

il certificato di salario 2019 del Sig. RI 1, lo stipendio come da conteggi

trasmessi, comunque già inoltrati ai vari enti (AVS-Cassa Pensione-Fisco) sono

tutti fino al 23.12.2019 non è dunque possibile cambiare le date, anche perché

sarebbe una truffa!

L’indennità ricevuta tramite decisione giudiziaria è un’indennità

dunque non è riportata nei certificati.” (Doc. E)

Nel proprio ricorso del 28

agosto 2020 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto il

riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione già dal 24 dicembre

2019, facendo valere in buona sostanza che la somma di fr. 11'500.--

corrisponde unicamente a un'indennità supplementare. Al riguardo è stato

precisato che in alcun modo era intenzione delle parti compensare la perdita di

guadagno, anche perché quest'ultima doveva essere garantita dalle indennità

della Cassa e della __________ (cfr. doc. I; consid. 1.4.).

Pendente causa la Cassa ha

interpellato la __________ come segue:

" (…) L’Avvocato,

inizialmente, aveva indicato come richiesta, il periodo di disdetta regolare,

dal 24 dicembre 2019 al 29 febbraio 2020 con altre spese, pari a CHF. 6'568.-

(cfr. punto 7 - dell'Istanza di conciliazione del 4 febbraio 2020 inviata alla

Pretura di __________) e danni causati dalla disdetta abusiva, in conformità

dell'art. 337c CO.

Per cui, visto quanto sopra, la disdetta regolare sembrava essere

integrata in questo importo di CHF. 11'500.- (nell'ambito della procedura in

Pretura, se vi è un danno per disdetta abusiva, vengono riconosciuti uno,

massimo due mesi per disdetta abusiva - anche se la legge ne prevede sei).

Ora, nell'atto di ricorso, l'Avvocato del Sig. RI 1 sostiene che

questa somma di CHF. 11'500.-, corrisponde unicamente al risarcimento del

danno per disdetta abusiva, in applicazione dell'art. 337c del CO. (…)”

(Doc. 34)

L’8 settembre 2020 __________

ha risposto:

" (…) la

transazione giudiziaria di Fr. 11'500.-- è il frutto di un calcolo che

considerava il periodo della disdetta abusiva dal 01 gennaio al 29 febbraio, i

giorni dal 24 dicembre al 31 dicembre, il torto morale, le rivendicazioni

insensate del Sig. RI 1 sui precedenti conteggi concernenti le quote salario

LPP/AVS/ spese viaggio e altro che si era inventato nell'udienza in pretura,

dedotte le mie rivendicazioni poiché il Sig. RI 1 abitava in un mio

appartamento che aveva abbandonato senza regolare preavviso e lo aveva lasciato

in uno stato putrido e pietoso.

Il Sig. RI 1 è fuori dai nostri libri paga dal 24.12.2020 (recte:

2019), così come dalla quota LPP e AVS/IPG/AI.

La transazione è stata fatta considerando tutte le rivendicazioni

sopra esposte. (…)” (Doc. 35)

2.5

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto, che, come appena

visto, la Cassa, l’8 settembre 2020, pendente causa ha interpellato la __________,

chiedendole se con la somma di fr. 11'500.-- concordata nella transazione

giudiziaria del 29 maggio 2020 sia stato pagato all’assicurato il periodo di

disdetta regolare oppure se, come indicato nel ricorso dall’Avv. RA 1, tale

cifra si riferisca solamente al risarcimento per disdetta abusiva (cfr. doc.

34; consid. 2.4.).

Questa

Corte ritiene che, visto l’effetto devolutivo del deposito

dell’impugnativa - implicante il passaggio all'autorità di

ricorso della trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata (cfr.

DTF 143 V 393 consid. 8.2.; STF 8C_284/2014 del 16 dicembre 2014 consid.

5.2.2.; DTF 127 V 228 consid. 2.b.aa; STFA C 325/00 del 28 marzo 2002) -, la

Cassa non avrebbe dovuto procedere a degli atti istruttori mentre era pendente

la procedura ricorsuale davanti al TCA.

Di

transenna il TCA osserva che si sarebbe evitata la necessità di esperire degli

accertamenti pendente causa, se invece di decidere il posticipo dell’apertura

del termine quadro al 1° marzo 2020 unitamente alla decisione su opposizione

del 1° luglio 2020 con la quale è stata annullata la sospensione di 45 giorni

ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI del 7 aprile 2020 (cfr. doc. B=33; consid.

1.3.), fosse stata emanata una decisione formale relativa alla data di inizio

del diritto all’indennità di disoccupazione.

In

applicazione dell’art. 43 LPGA (cfr. STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid.

8.3.; DTF 136 V 113 consid. 5.2.), l’amministrazione avrebbe così potuto

procedere agli approfondimenti del caso durante la procedura di opposizione.

Per motivi di economia

processuale (cfr. STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata

in DTF 142 V 67; STF 9C_222/2020 del 18 giugno2020 consid. 4.3.), ritenuto in

particolare il principio di celerità vigente in ambito di assicurazioni sociali

(cfr. STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9

maggio 2012 consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1), si

rinuncia in ogni caso a rinviare gli atti alla Cassa per emettere una decisione

su opposizione concernente l’apertura del termine quadro, in quanto in casu, tutto

ben considerato e ritenuto tra l’altro che il TCA gode di pieno potere cognitivo, “… una simile

operazione

si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e

procrastinerebbe inutilmente il processo …” (cfr. STF 9C_961/2009 del 17

gennaio 2011 consid. 2).

2.6

In concreto dalla “Conferma

di registrazione nel sistema COLSTA” emerge che l’assicurato si è annunciato

per il collocamento il 27 dicembre 2019 (cfr. doc. 1; consid. 1.1.).

L’iscrizione in disoccupazione

non comporta automaticamente l’apertura di un termine quadro per la riscossione

di prestazioni che invece dipende dall’adempimento dei presupposti del diritto

a percepire indennità di disoccupazione previsti all’art. 8 LADI (cfr. art. 9

cpv. 2 LADI: “ll termine quadro per la riscossione decorre dal primo

giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla

prestazione”; STF 8C_62/2009

del 9 giugno 2009 consid. 5.2.; STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid

2.10.), fra i quali l’avere subito una perdita d lavoro computabile ex art. 8

cpv. 1 lett. b (cfr. consid. 2.2.).

Giusta l’art. 11 cpv. 3

LADI non è data perdita di lavoro computabile in

caso di pretese fondate sull’art. 337c cpv. 1 CO a seguito di

licenziamento con effetto immediato ingiustificato – il quale esplica ad ogni

modo i propri effetti con la conseguente fine immediata del contratto di lavoro

–, ossia in caso di risarcimento di quanto un assicurato avrebbe guadagnato se

il rapporto di impiego fosse terminato alla scadenza del termine della disdetta

ordinaria (cfr. consid. 2.2.; 2.3.).

Al

riguardo va evidenziato che l’insorgente, il 24 dicembre 2019, ha contestato

senza indugio il licenziamento con effetto immediato del 21 dicembre 2019, pretendendo

il pagamento dello stipendio e della tredicesima (doc. 21; consid. 2.4.)

Inoltre, a seguito della

conferma della disdetta immediata del contratto di impiego da parte della ex

datrice di lavoro del 30 dicembre 2019 (cfr. doc. 21; consid. 2.4.),

l’assicurato ha inoltrato alla Pretura di __________ un’istanza di

conciliazione, in particolare, contro la __________, da cui emerge che il

medesimo ha chiesto, in primo luogo, il pagamento dello stipendio fino al mese

di febbraio 2020 per complessivi fr. 6'568.--, in secondo luogo, un’indennità

per torto morale (cfr. doc. C; consid. 2.4.)

Nella transazione

giudiziale del 29 maggio 2020, nella quale è stato riconosciuto che la disdetta

immediata notificata dalla ex datrice di lavoro il 21 dicembre 2019 era

ingiustificata (il contratto termina comunque a seguito del licenziamento con

effetto immediato benché non vi siano giustificati motivi; cfr. consid. 2.3.), è

stato peraltro convenuto che la __________ avrebbe corrisposto al ricorrente la

somma di fr. 11'500.-- a liquidazione di ogni e qualsiasi reciproca pretesa a

dipendenza, segnatamente, del rapporto di lavoro e di locazione tra le parti

(cfr. doc. D; consid. 2.4.).

La __________, l’8 settembre

2020, ha per di più precisato che l’ammontare di fr. 11'500.-- è il frutto di

un calcolo che considerava, tra l’altro, il periodo di disdetta (di due mesi

conformemente al contratto di lavoro - doc. 21 - e all’art. 335c cpv. 1 CO) e i

giorni dal 24 dicembre al 31 dicembre, il torto morale.

Il fatto che il 18 agosto

2020.

la SA avesse indicato trattarsi di indennità (cfr. doc. E) non esclude la

componente di risarcimento del salario, visto che non è uno stipendio vero e

proprio, nel senso di una pretesa di natura contrattuale (cfr. consid. 2.3.).

Ne discende, perciò, viste

le specifiche richieste dell’insorgente relative al pagamento dei salari fino a

febbraio 2020, che l’importo di fr. 11'500.-- è comprensivo anche degli stessi.

L’indennità

giusta l’art. 337c cpv. 3 CO si aggiunge, del resto, ai diritti derivanti

dall’art. 337c cpv. 1 CO che sono prioritari (cfr. consid. 2.3., in particolare

STF 4A_372/2016 del 2 febbraio 2017 e STF 4A_173/2018 del 29 gennaio 2019).

E’ vero che, come fatto

valere dalla parte ricorrente (cfr. doc. VII pag. 2; XI pag.

2; doc. XV), dalla transazione giudiziale non risultano dovuti anche i contributi

sociali, che di principio sono compresi nell’indennità giusta l’art. 337c cpv.

1.

CO (cfr.

STF 4A_458/2018 del 29 gennaio 2020 consid. 6.2.1.).

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che, a differenza del caso in cui siano contemplati gli oneri sociali

dove si deve concludere che non si tratti di un’indennità ex art. 337c cpv. 3

LADI (cfr. STFA C63/06 dell’11 ottobre 2006; C 248/01 del 25 aprile 2002), qualora

in relazione a un importo non siano esplicitamente previsti gli oneri sociali, non

può essere escluso a priori, senza un esame delle circostanze della

fattispecie, che si tratti comunque di un risarcimento giusta l’art. 337c cpv.

1.

LADI per salari connessi alla disdetta ordinaria.

In simili condizioni, il

TCA ritiene che l’ex datrice di lavoro, tramite il riconoscimento della somma

di fr. 11'500.--, che è ampiamente superiore a due mensilità di stipendio (il

salario lordo dell’assicurato al 100% era pari a fr. 4'450 - cfr. doc. 6 - ma

va tenuto conto che egli, dall’11 novembre 2019 al 26 maggio 2020, era inabile

al lavoro al 50%; cfr. doc. 2.4.) abbia accordato al ricorrente, in primo

luogo, l’indennità ex art. 337c cpv. 1 CO, corrispondente ai salari (di gennaio

e febbraio 2020) che avrebbe ricevuto in caso di disdetta ordinaria (cfr. a

contrario STF 8C_595/2018 del 29 novembre 2018 e STF 8C_10/2019 del 13 febbraio

2020).

L’asserzione

ricorsuale secondo cui l’importo di fr. 11'500.-- costituisce unicamente

un’indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO, poiché la perdita di guadagno

doveva essere garantita dalle indennità della Cassa e della __________ (cfr.

doc. I pag. 4; 1.4.; 2.4.) non consente di giungere a una soluzione differente

della vertenza. In effetti essa si scontra con l’obbligo generale di ridurre il

danno che incombe alla persona che richiede delle

prestazioni (cfr.

8C_10/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 6.2.; STF

8C_463/2018 del 14 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_465/2017 del 12 gennaio 2018

consid. 4.3.3.; DLA 2002 pag. 55; B. Rubin, “Commentaire de la

loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 155).

Infine l’insorgente contesta

il fatto che la Cassa non abbia versato le indennità di disoccupazione giusta

l’art. 29 LADI ritenendo chiara la sua colpa e sostiene che la parte

resistente, se avesse applicato l’art. 29 LADI, avrebbe potuto vantare dei

diritti nei confronti della SA (cfr. doc. XI pag. 3-4).

Al riguardo il TCA si

limita a indicare che se si

realizzano le condizioni di cui all'art. 29 cpv. 1 LADI (“Se sussistono dubbi giustificati circa l’esistenza,

per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato, nei

confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il

risarcimento ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3, oppure circa il

soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l’indennità di

disoccupazione”) il requisito della perdita di lavoro

computabile risulta soddisfatto per legge, in virtù di una presunzione

assoluta. L’art. 29 cpv. 2 LADI prevede ad ogni modo una cessione legale secondo

cui il debitore è liberato nei confronti del creditore, ma deve versare la

prestazione al terzo che ha svincolato il creditore. In altri termini il creditore

perde il credito che avrebbe potuto far valere contro il datore di lavoro nella

misura delle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione versategli. Di

conseguenza, nel caso in cui le pretese risultino fondate, l'assicurato non è

tenuto a restituire le indennità di disoccupazione, bensì la Cassa dispone,

quale contropartita, di un credito contro il datore di lavoro di cui il

lavoratore non può più disporre. Una retrocessione del credito al lavoratore è

pertanto inammissibile (cfr. STCA 38.2015.14 del 21 dicembre 2015 consid.

2.2.).

Di conseguenza

l’assicurato, in relazione alla perdita di guadagno, non può comunque essere

indennizzato due volte per lo stesso periodo.

2.7

Nell’impugnativa è stato

indicato quale teste l’assicurato (cfr. doc. I).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid.

2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,

8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre

2017.

consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF

9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con

riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013

consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA

38.2018.39

del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella

presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un

pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il

proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato

di essere a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda (cfr. doc. I).

La

medesima ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.

Inoltre,

in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, l’insorgente ha potuto far valere le

proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018)

e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il

proprio giudizio (valutazione anticipata

delle prove; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017

del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6).

L’audizione

dell’assicurato si rivela, pertanto, superflua.

2.8

Alla luce di tutto quanto

esposto la decisione su opposizione del 1° luglio 2020 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti