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Decisione

38.2020.46

Inidonea al collocamento poiché a disposizione del mercato del lavoro per breve periodo prima della scuola reclute. Possibilità di trovare lavoro nella ristorazione - settore oggetto di chiusura causa coronavirus da metà marzo a 11.5.20 - nulla. In casu reperimento posto è stato un caso di fortuna

7 dicembre 2020Italiano25 min

1.4. L’11 settembre 2020 il

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

38.2020.46

rs

Lugano

7 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini,

vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 agosto 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 11 agosto 2020 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione

dell’11 agosto 2020 la Sezione del lavoro, Ufficio giuridico, ha confermato la

propria decisione del 14 maggio 2020 (cfr. doc. 13) con la quale ha ritenuto RI

1 inidonea al collocamento dal 7 aprile al 30 ottobre 2020, in quanto era a

disposizione del mercato del lavoro soltanto per un breve periodo - e meglio

dal 7 aprile al 28 giugno 2020 - prima dell'inizio della scuola reclute dal 29

giugno al 30 ottobre 2020 (cfr. doc. A; 8/2).

1.2. Contro la decisione su

opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo

valere:

" (…) In

breve espongo le mie motivazioni, riallacciandomi a quanto esposto dalla

Sezione.

Al punto 2

“L'assicurato che all'inizio, omissis, non è in genere idoneo

al collocamento, poiché le possibilità di essere assunto sono troppo esigue”.

Omissis. ln caso di disponibilità inferiore a tre mesi,

l'assicurato può eccezionalmente essere riconosciuto idoneo al collocamento se,

considerata la situazione del mercato del lavoro e la flessibilità

dell'assicurato, omissis, ha buone possibilità di essere assunto da un datore

di lavoro.

Ho dimostrato che sono riuscita a trovare un'occupazione e quanto

indicato nel testo non prevede infatti un'assoluta inidoneità al collocamento

anche se la disponibilità è inferiore ai tre mesi.

Solo per pochi giorni non rientravo nel lasso di tempo dei tre

mesi e sarei stata idonea al collocamento.

La flessibilità l'ho dimostrata. Ho fatto ricerche in lavori che

esulano dalle mie competenze e ho firmato un contratto di lavoro proprio in una

professione che non è la mia.

Al punto 3

Come indicato, il mio ordine di marcia aveva come inizio il 29

giugno scorso. Vista la situazione sanitaria non ero sicura che sarei potuta

partire. Mi sono quindi resa disposta a cercare qualsiasi tipo di lavoro.

Purtroppo l'emergenza ha visto chiudere tutte le attività, ma le

ricerche dovevano essere fatte.

"Mentre risulta aver ricercato attività (esclusivamente)

come cameriera, rispettivamente come "aiutante" nei camping, nei mesi

di aprile e maggio 2020, omiss, non poteva tuttavia avere quale esito

una concreta possibilità d'assunzione, se non successivamente alla riapertura

dei suddetti esercizi pubblici"

Mi sembra di aver capito che il tipo di ricerche fatte nei mesi di

aprile e maggio non erano del tutto idonee alla situazione.

Credo che, vista appunto l'emergenza sanitaria, che l'assunzione

poteva avvenire solo dopo la riapertura, ma questo credo in qualsiasi

professione a meno che mi fossi proposta come infermiera, ma vista la mia

formazione non sarei stata comunque tenuta in considerazione. Il mio

ragionamento è stato quello, che quando avrebbero riaperto, avrei potuto avere

una possibilità di assunzione, anche se a tempo parziale o limitato.

Infatti è proprio in un esercizio pubblico che ho trovato

un'occupazione.

"Omiss, è da ricondurre a circostanze meramente fortuite,

seppure l'occupazione ricercata non necessitasse particolari qualifiche. "

Il fatto che il lavoro non necessitasse di particolari qualifiche

non mi pare sia motivo di inidoneità al collocamento. Mi è stato chiesto di

essere flessibile e lo sono stata, impegnandomi comunque ad imparare qualcosa

di nuovo.

Penso che qualsiasi sia la professione si possa trarre un

insegnamento che può servire per la vita.

La mia esperienza lavorativa al __________ mi ha permesso di fare

nuove conoscere. Mi hanno accolta come in una famiglia e mi hanno dedicato del

tempo per insegnarmi. Ho avuto anche la possibilità di aiutare in cucina e

quindi non solo eseguire "lavoretti" di pulizia tavoli o

apparecchiare.

Conclusione

Mi sono resa disponibile per qualsiasi tipo di lavoro e a

qualsiasi orario.

Sono riuscita a trovare un lavoro anche con la situazione

sanitaria che si è creata.

Anche se avevo un ordine di marcia, hanno creduto in me e sono

stata assunta.

Mi sono impegnata ad imparare e a svolgere i compiti che mi sono

stati assegnati.

Mi sono messa in gioco e ho svolto una professione che non è la

mia, (anche se non necessita avere particolari qualifiche).

Ho dimostrato non da ultimo la mia idoneità al collocamento. (…)”

(Doc. I)

1.3. Con risposta del 10 settembre

2020, l’amministrazione ha postulato la reiezione dell’impugnativa con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

Fatti

1.4. L’11 settembre 2020 il

presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per

presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste

silenti.

in diritto

Considerandi

in

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22.

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2

Oggetto della presente

vertenza è la questione di sapere se correttamente o meno la Sezione del lavoro

abbia ritenuto l'assicurata inidonea al collocamento dal 7 aprile 2020.

Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è

infatti, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8

cpv. 1 lett. f LADI).

A

norma dell’art. 15 LADI il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto,

capace e autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a

provvedimenti di reintegrazione.

L'idoneità al collocamento deve

essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3

marzo 2016 consid. 3.1.)

Oggettivamente l'assicurato

deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali

(cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3

gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).

Soggettivamente la sua

situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere

collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità

dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi

dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,

ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più

strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_282/2018 del 14 novembre 2018

consid. 4.1.; STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04

del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).

L'assicurato dimostra una

sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole

tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di

lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_474/2017

del 22 agosto 2018 consid. 2.2.; STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid.

6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è invece inidoneità al

collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari

non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo

pretende un datore di lavoro.

Assicurati che, a causa di

ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare

soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali,

possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto

condizionatamente.

Quando l'assicurato è talmente

limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento

di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il

motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza

(cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10

febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid. 3a pag.

101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265).

In una sentenza C 108/03 del 2

settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale

federale delle assicurazioni) in proposito ha rilevato che per l’idoneità al

collocamento sono determinanti le prospettive concrete di assunzione sul mercato

generale del lavoro entrante in considerazione per la persona assicurata. In

questo contesto occorre tener conto della disponibilità temporale, delle circostanze

congiunturali e di tutte le altre circostanze, segnatamente del tipo

d’attività. Le effettive possibilità d’assunzione vanno valutate considerando

soltanto i posti di lavoro ragionevolmente esigibili dalla persona assicurata.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_714/2014 del 26 marzo 2015 consid. 2.2.

L'idoneità al collocamento

dell'assicurato non deve, inoltre, essere ostacolata dal mancato rispetto di

norme di diritto pubblico. Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che

se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro

l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di

disoccupazione, deve essere negato (cfr. STF 8C_318/2020 del 3 luglio 2020; STF

8C_654/2019 del 14 aprile 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 7 pag. 174; SVR 2001

ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA

1993/1994, pag. 12).

L’Alta Corte ha pure stabilito

che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che

esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e

l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la persona assicurata è

collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in

ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF

8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 5

pag. 15; STF 8C_686/2018 del 25 gennaio 2019 consid. 3.1.; STF 8C_665/2014 del

23.

marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi

menzionati).

È dal profilo della perdita di

lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura

una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un’occupazione

adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124,

consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).

2.3

Il

Tribunale federale ha stabilito il principio generale secondo cui

l’assicurato che prende un impegno a partire da una determinata data e, di

conseguenza, è disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo

è, in principio, inidoneo al collocamento (cfr. STF 8C_435/2019 dell’11

febbraio 2020 consid. 3.1., pubblicata in DTF 146 V 210 e SVR 2020 ALV Nr. 8

pag. 25; STF C 169/06 del 9 marzo 2007; STFA C 236/05 del 10 novembre 2005;

STFA C 215/97 del 29 aprile 1998).

In una

sentenza pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA è arrivato alla stessa

conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del

lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per

effettuare un perfezionamento linguistico.

Decisivi per la

valutazione dell’idoneità al collocamento di un assicurato che ha preso un

impegno per una determinata data non sono principalmente la sua volontà di

lavorare, gli sforzi compiuti o l’effettivo reperimento di un impiego per il

breve periodo. Determinante è piuttosto se si può presumere con una certa

probabilità che un datore di lavoro assumerebbe l’assicurato per il breve lasso

di tempo concretamente a sua disposizione (cfr. STF 8C_435/2019

dell’11 febbraio 2020 consid. 3.1., pubblicata in DTF 146 V 210 e SVR 2020 ALV

Nr. 8 pag. 25; STF 8C_809/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 3.1.; DTF 126

V 520 consid. 3a).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_721/2019 del 4 febbraio 2020.

2.4

Per quanto concerne più

specificatamente gli assicurati che si iscrivono in disoccupazione prima di

svolgere un periodo di servizio militare o di servizio civile, va rilevato che

l’Alta Corte con giudizio del 29 settembre 1997, pubblicato in DTF 123 V 214,

ha deciso l’inidoneità al collocamento di un assicurato che dal 22 gennaio al

17.

maggio 1996 doveva svolgere un servizio d’istruzione militare, siccome la

sua disponibilità sul mercato del lavoro dal 13 novembre 1995 era di troppo

breve durata affinché un datore di lavoro fosse disposto a offrirgli un impiego

fino al 21 gennaio 1996.

Con sentenza C 141/98 del

3.

agosto 1998, confermando una sentenza di questa Corte del 24 marzo 1998, la

nostra Massima Istanza ha indicato:

"

(…) Infine, la giurisprudenza cantonale si è correttamente riferita alla

prassi in cui questa Corte aveva avuto modo di vagliare il tema dell'idoneità

al collocamento di assicurati disponibili sul mercato del lavoro per pochi mesi

prima di iniziare un periodo di servizio militare (DTF 123 V 218 consid. 5a e

sentenze ivi citate).

3.- Nella fattispecie concreta, il

ricorrente è stato licenziato dal suo datore di lavoro con effetto al 31

ottobre 1997, per motivi di ristrutturazione del personale.

Egli ha dovuto adempiere gli obblighi

militari a partire dal 1° febbraio 1998, per cui le sue possibilità di essere

assunto da un potenziale datore erano ridotte, la durata della disponibilità

per un eventuale impiego essendo stata di soli tre mesi. In base a tali

circostanze, le precedenti istanze hanno considerato essere l'assicurato

inidoneo al collocamento.

a) A sostegno del suo gravame,

l'insorgente fa valere che nei casi enunciati nel giudizio impugnato il periodo

di tempo a disposizione del disoccupato era stato inferiore a tre mesi. A suo

avviso, si dovrebbe inoltre tener conto di un coordinamento tra il diritto

dell'assicurazione contro la disoccupazione ed il disciplinamento legale che

contempla il contratto di lavoro. Palesemente la sua collocabilità risulterebbe

pure dal fatto di aver effettivamente reperito un'attività temporanea nella

professione di cuoco, per il periodo dall'8 dicembre 1997 al 31 gennaio 1998.

b) Le tesi sostenute dal ricorrente

non possono essere condivise e non sono pertanto suscettibili di sovvertire

l'esito della vertenza. A prescindere dal fatto che la durata di controllo

della disoccupazione di I.C. non diverge sostanzialmente da quelle riscontrate

nella menzionata prassi, a giusta ragione i giudici cantonali hanno

sottolineato che nel campo alberghiero le possibilità di un impiego di brevissima

durata sono estremamente ridotte in periodo di bassa stagione (cfr. DLA 1991

no. 3 pag. 24 consid. 3a e b). Pure in modo pertinente essi hanno rilevato come

l'effettivo reperimento da parte dell'assicurato di un'attività temporanea

nella professione di cuoco sia stata una coincidenza fortunata, irrilevante ai

fini decisionali (cfr. DLA 1996/1997 no. 35 pag. 198 consid. 2d). Infine, nella

misura in cui il ricorrente si avvale di un coordinamento tra il diritto

dell'assicurazione contro la disoccupazione e la normativa legale in materia di

contratto di lavoro, in particolare per quanto concerne l'art. 336c cpv. 1

lett. a CO, gli accennati intendimenti prospettati a suo tempo dal legislatore

non possono essere considerati vincolanti per l'amministrazione o il giudice

che statuisce in merito all'idoneità al collocamento fondandosi sul mercato del

lavoro secondo le condizioni vigenti al giorno d'oggi.

Deriva da quanto precede che

l'adempimento del requisito della collocabilità del ricorrente dev'essere negato.

Si giustifica pertanto di confermare

le precedenti pronunzie."

Con

ulteriore giudizio C 37/05 del 6 luglio 2005 il TF ha stabilito che un

assicurato, iscrittosi per il collocamento il 15 dicembre 2003 e che il 13 febbraio

2004.

era stato dichiarato abile al servizio e aveva poi iniziato la scuola

reclute il 15 marzo 2004, doveva essere ritenuto idoneo al collocamento fino al

13.

febbraio 2004 (visto che in un primo tempo aveva pensato di svolgere il

servizio miliare nell'estate 2005). Per il periodo successivo egli doveva

invece essere ritenuto inidoneo al collocamento.

L’Alta

Corte, inoltre, nella sentenza 8C_509/2017 del 31 agosto 2017, con cui ha

considerato irricevibile - in quanto non sufficientemente motivato - il ricorso

di un assicurato che era stato ritenuto inidoneo al collocamento nel mese prima

di iniziare il servizio militare e che aveva fatto valere di avere effettuato

ricerche di lavoro, di essersi iscritto a un’agenzia di lavoro interinale, come

pure che il servizio militare risultava da un obbligo federale, ha comunque

precisato:

" (…) qu'au demeurant, la raison de sa

disponibilité limitée à l'emploi, à savoir l'entrée au service militaire, n'est

pas susceptible de lui reconnaître une aptitude au placement (…)”

Il

TCA, con sentenza 38.99.34 del 19 aprile 1999, pubblicata in RDAT II-1999 N. 71

pag. 258, ha riconosciuto l’idoneità al collocamento di un assicurato,

iscrittosi in disoccupazione il 2 novembre 1998, che avrebbe dovuto assolvere

due periodi di servizio militare (scuola sottufficiali) dal 18 gennaio al 26

febbraio 1999 e dal 1° marzo al 21 maggio 1999 nel frattempo, per vari motivi,

differiti in date da stabilire dopo l’estate 2000.

Contestualmente

questa Corte ha rilevato che:

"

(…) Nella presente fattispecie se realmente l’assicurato

avesse dovuto svolgere i periodi di servizio militare indicati dall’URC di __________

(cfr. consid. 1.1 ), alla luce della costante giurisprudenza federale citata,

egli avrebbe dovuto essere ritenuto inidoneo al collocamento (cfr. consid.

2.5).

In realtà il ricorrente è stato esentato dal servizio

militare. A mente del TCA non sussistono dunque i motivi invocati

dall’amministrazione per negare all'assicurato il diritto all’indennità di

disoccupazione. X.__________ è pertanto idoneo al collocamento sin dal 2

novembre 1998.”

Con

giudizio 38.1999.160 del 24 settembre 1999, pubblicato in RDAT I-2000 N. 69

pag. 589, il TCA ha, invece, confermato la decisione di inidoneità al

collocamento dal 12 aprile 1999 emanata dall’amministrazione nei confronti di

un assicurato disponibile per il mercato del lavoro solo per un breve periodo

che separava la prima parte (8 febbraio – 29 marzo 1999) dalla seconda parte

(21 giugno - 13 agosto 1999) della scuola reclute che era astretto a effettuare

in due fasi.

Questo Tribunale, con sentenza

38.2000.144

del 12 ottobre 2000, ha poi accolto il ricorso per violazione del

diritto di essere sentito di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento

dall’11 febbraio 2000, poiché dal 3 aprile al 24 novembre 2000 era tenuto a

prestare servizio civile presso un ospedale, e ha rinviato gli atti

all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

Il TCA, a titolo

abbondanziale, ha tuttavia osservato quanto segue:

"

(…) va, comunque, segnalato che questo Tribunale,

fondandosi sulla costante giurisprudenza federale citata, ha sempre confermato

le decisioni dell'UCL che stabiliscono l'inidoneità al collocamento di un

assicurato, allorché quest'ultimo è disponibile per il mercato del lavoro solo

per un breve periodo perché astretto ad effettuare la scuola reclute o i corsi

di istruzione per ottenere i diversi gradi dell'esercito (cfr. STCA del 2

maggio 2000 nella causa M.B.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa S.D.; STCA del

24.

settembre 1999 nella causa M. pubblicata in RDAT I-2000 pag. 589).”

In proposito cfr. pure

STCA 38.2007.27 del 27 agosto 2007 (assicurato ritenuto inidoneo al

collocamento, poiché prima dell’inizio della scuola reclute era a disposizione

per il mercato del lavoro soltanto per un mese e mezzo); STCA 38.2005.27 del 13

luglio 2005 (assicurato inidoneo al collocamento, in quanto disponibile per un

potenziale datore di lavoro per poco più di due mesi prima della scuola

reclute); STCA 38.2012.14 del 10 ottobre 2012 (assicurato ritenuto inidoneo al

collocamento dal 1° settembre 2011, poiché era a disposizione del mercato del

lavoro soltanto per due brevi e discontinui periodi - e meglio dal 1° settembre

al 14 ottobre 2011 prima dell'inizio del servizio civile e dal 28 novembre 2011

al 5 gennaio 2012 precedentemente a un secondo periodo di impiego quale persona

soggetta al servizio civile - tali da limitare eccessivamente le possibilità di

trovare un’occupazione adeguata); STCA 38.2020.21 del 1° settembre 2020 (assicurato

inidoneo al collocamento, in quanto disponibile per un potenziale datore di

lavoro per poco meno di due mesi e mezzo prima della scuola reclute).

2.5

La Segreteria

di Stato dell’economia (SECO), nella Prassi LADI ID p.to B227, relativamente ai

casi di disponibilità del mercato del lavoro per un periodo limitato, ha

indicato:

" B227

L’assicurato che, al momento in cui si

annuncia alla disoccupazione, può mettersi a disposizione del mercato del

lavoro soltanto per un periodo relativamente breve in quanto ha pianificato il

proprio tempo a partire da una certa data (es.: viaggio all’estero, rientro

definitivo al Paese d’origine per un cittadino straniero, servizio militare,

formazione, o inizio di un’attività lucrativa indipendente), non è in linea di

massima idoneo al collocamento siccome le probabilità di essere assunto da un

datore di lavoro sono minime.

Se è disponibile per il collocamento per

almeno 3 mesi, l’assicurato è considerato idoneo al collocamento. In caso di

disponibilità inferiore a 3 mesi, l’assicurato può essere riconosciuto idoneo

al collocamento se, considerata la situazione del mercato del lavoro e

la flessibilità dell’assicurato (ad esempio se è disposto a esercitare

un’attività che non rientra nell’ambito della professione da lui appresa e ad

accettare impieghi temporanei), ha buone probabilità di essere assunto da un

datore di lavoro.” (La sottolineatura è della redattrice)

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_631/2019 del

19.

giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid.

4.3., pubblicata in SVR 2020 Nr. 11 pag. 35; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio

2019.

consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2.,

pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid.

4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017

consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio

2007.

consid. 4.3.

2.6

Nell’evenienza concreta dalla

documentazione agli atti emerge che RI 1 (__________ 2001), la quale nel luglio

2019, dopo tre anni di apprendistato ad __________, ha conseguito l’attestato

federale di capacità quale parrucchiera (cfr. doc. 4; 7), ha lavorato presso la

__________ di __________ come ausiliaria (barista) a ore dal 26 dicembre 2019

al 31 marzo 2020 (cfr. doc. 9/1; 8/1).

Il suo

contratto è giunto a termine anticipatamente a causa dell’interruzione della

stagione invernale dovuta alla pandemia da coronavirus (cfr. doc. 8/1; 12).

Il 7 aprile

2020.

si è annunciata in disoccupazione (termine quadro per la riscossione di

prestazioni: 14 ottobre 2019 – 13 ottobre 2021), indicando, da un lato, di

cercare un’occupazione come parrucchiera, venditrice, cameriera, dall’altro, di

essere in ogni caso disponibile per qualsiasi lavoro. La medesima ha pure

precisato che dal 29 giugno 2020 avrebbe svolto la scuola reclute ad __________

(cfr. doc. 5; 6; A).

Il 17 aprile 2020 l’URC di Locarno

ha sottoposto alla Sezione del lavoro una “Richiesta di verifica dell’idoneità

al collocamento”, specificando:

"

La signora RI 1 si è

iscritta all’Ufficio di collocamento il 7.4 2020. Ha presentato un ordine di

marcia per il periodo 29.06.2020-30.10.2020.” (Doc. 8)

Dall’ordine

di marcia del 4 marzo 2020 si evince, in effetti, che l’insorgente dal 29

giugno al 30 ottobre 2020 avrebbe dovuto prestare servizio militare ad __________

(cfr. doc. 8/2).

Dopo aver

dato la possibilità di presentare osservazioni al riguardo all’insorgente (cfr.

doc. 9), la quale vi ha dato seguito il 27 aprile 2020 (cfr. doc. 10), la

Sezione del lavoro, con decisione del 14 maggio 2020, ha ritenuto la

ricorrente inidonea al collocamento dal 7 aprile 2020, in quanto a disposizione

del mercato del lavoro soltanto per un breve periodo - e meglio dal 7 aprile al

28.

giugno 2020, prima dell'inizio della scuola reclute il 29 giugno 2020 (cfr.

doc. 13; consid. 1.1.).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione dell’11 agosto 2020

(cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.7

Chiamata a pronunciarsi in merito

alla fattispecie, questa Corte, richiamata in particolare la giurisprudenza

sopra menzionata (cfr. consid. 2.3.; 2.4.), ritiene che a ragione la Sezione

del lavoro abbia deciso l’inidoneità al collocamento della ricorrente dal 7

aprile 2020.

Innanzitutto

è utile evidenziare che l'idoneità al collocamento, quale presupposto

materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo

prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che

esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_318/2020

del 3 luglio 2020 consid. 3.2.2; STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid.

2.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 5 pag. 15; STF 8C_581/2018 del 25 gennaio

2019.

consid. 2.2.2.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.3.; STF

8C_479/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 2.2.; DTF 129 V 167 consid. 1; DTF 120

V 385 consid. 2).

Inoltre

giova ribadire che in linea di principio gli assicurati

che prendono un impegno a partire da una determinata data e, di conseguenza, sono

disponibili sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo vanno

considerati inidonei al collocamento (cfr. consid. 2.3.).

L’insorgente, dovendo iniziare

il 29 giugno 2020 la scuola reclute, poteva essere a disposizione del mercato

del lavoro soltanto per due mesi e ventuno giorni.

A

prescindere dagli sforzi intrapresi dall’assicurata al fine di reperire un

impiego, il tempo a disposizione della medesima, ritenuta

la situazione del mercato del lavoro (cfr. consid. 2.2.; 2.5.), era

troppo limitato per avere un sufficiente numero di potenziali datori di lavoro

disposti ad assumerla (cfr. STF 8C_509/2017 del 31 agosto 2017; DTF 123 V 214;

STFA C 141/98 del 3 agosto 1998; STCA 38.2005.27 del 13 luglio 2005; STCA 38.99.160

del 24 settembre 1999, pubblicato in RDAT I-2000 N. 69 pag. 589).

In

effetti la possibilità di trovare un’occupazione per un così breve periodo (dal

7.

aprile al 28 giugno 2020) nell’ambito professionale in cui la ricorrente ha

compiuto le proprie ricerche nei mesi di aprile e maggio 2020, ossia quello della

ristorazione (l’assicurata si è candidata in esercizi pubblici quali bar, pub,

ristoranti; cfr. doc. 19), oggetto di chiusura a causa del coronavirus da parte

delle autorità cantonali e federali da metà marzo all’11 maggio 2020 (cfr. art.

6.

Ordinanza 2 COVID-19 modifica del 16 marzo 2020 valida dal 17 marzo 2020, RU

2020.

783; Risoluzione n. 1298 emessa dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino

il 14 marzo 2020; Risoluzione n. 1570 emanata dal Consiglio di Stato ticinese

il 20 marzo 2020; Risoluzione n. 1649 del Consiglio di Stato del 27 marzo 2020;

Risoluzione n. 1827 del Consiglio di Stato del 15 aprile 2020; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html),

era praticamente nulla per il lasso di tempo dal 7 aprile al 10 maggio 2020 ed estremamente

limitata dall’11 maggio al 28 giugno 2020 (cfr. STCA 38.2020.21 del 1°

settembre 2020 consid. 2.7.; STCA 38.2012.14 del 10 ottobre 2012 consid. 2.8.;

STCA 38.2007.27 del 27 agosto 2007; STCA 38.2005.27 del 13 luglio 2005).

In

casu è vero che l’insorgente ha reperito un impiego quale cameriera ad ore

presso il __________ di __________ dal 29 maggio 2020 (cfr. doc. 14/1).

È

altrettanto vero, tuttavia, che, l’Alta Corte, da una parte, nella sentenza C 169/06 del 9 marzo 2007 menzionata al consid. 2.3., ha indicato che il

reperimento di un impiego per un breve arco di tempo - in quella fattispecie

per i due mesi e mezzo circa in cui l'assicurata era disponibile sul mercato

del lavoro - deve essere definito unicamente quale caso di fortuna (cfr. pure

STF C 141/98 del 3 agosto 1998, citata al consid. 2.4.).

Dall’altra, ha stabilito

che decisivo per la valutazione dell’idoneità al collocamento di un assicurato

che ha preso un impegno per una determinata data non è segnatamente l’effettivo

reperimento di un impiego per il breve periodo, bensì se è probabile che un

datore di lavoro assumerebbe l’assicurato per il breve lasso di tempo

concretamente a sua disposizione (cfr. consid. 2.3.).

Infine quanto asserito nel

ricorso, e meglio che “vista la situazione sanitaria non ero sicura che

sarei potuta partire” (cfr. doc. I; consid. 1.3.), si rivela ininfluente.

In proposito determinante risulta essere l’ordine di marcia che prevedeva la

partenza per la scuola reclute il 29 giugno 2020, peraltro comunicata

dall’assicurata stessa senza indugio all’URC al momento dell’annuncio per il

collocamento (cfr. consid. 2.6.). L’insorgente mai ha indicato – né tantomeno

comprovato - di avere ricevuto da parte dell’Esercito comunicazioni concernenti

un eventuale rinvio del servizio militare.

2.8

Alla luce di quanto sopra

esposto, la decisione su opposizione dell’11 agosto 2020 va conseguentemente

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti