38.2020.49
Negate ID. Residenza ex art. 8 cpv.1 lett. c LADI non in CH: centro relaz. pers. in Italia dove vive moglie. In CH, dove è ospitato presso amici, ha solo una resid. secondaria. Secondo dt internazionale è vero frontaliere. Escluso falso frontaliere
1 febbraio 2021Italiano75 min
disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2020.49
CL/gm
Lugano
1° febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 settembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 settembre 2020 emanata
da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 si è iscritto in
disoccupazione il 1° dicembre 2019 (dopo che il rapporto lavorativo che lo
legava alla __________ di __________ era giunto a conclusione, a seguito della
disdetta intimata dal datore di lavoro, il 29-30 novembre 2019; cfr. co. 3,
pag. 1 e 2) con immediata disponibilità all’impiego a tempo pieno in qualità di
disegnatore tecnico, grafico, incisore ed ogni altra professione adeguata.
Con decisione su
opposizione del 3 settembre 2020, la Sezione del lavoro ha confermato la
precedente decisione del 22 giugno 2020 (cfr. doc. 18) ed ha negato a il
diritto a beneficiare d’indennità di disoccupazione. L’amministrazione ha,
infatti, ritenuto che la residenza del medesimo si trova in Italia, di sorta
ch’egli deve essere considerato come un vero frontaliere, “che in Svizzera
ha costituito tutt’al più una dimora temporanea (secondaria)”. Al riguardo
l’amministrazione ha ritenuto:
" (…) In
Ticino, egli ha due figli maggiorenni avuti dalla prima moglie, oltre ad una
sorella in un istituto per disabile a __________. L’assicurato ha inoltre
dichiarato che quando lavorava nella Svizzera __________, a __________,
risiedeva presso la madre, a __________, mentre la moglie di occupava
quotidianamente della stessa. Quando rientravano in Ticino per il fine settimana
la portavano con loro. Ha inoltre dichiarato che prima della pandemia, non
essendovi abbastanza spazio nell’appartamento di __________, durante la
settimana soggiornava in tale Comune, mentre il fine settimana si recava a __________
(cfr. verbale del 31 maggio 2020, R1/R6, pag. 1, 2).
Il signor RI 1 risulta aver risieduto in Ticino, dapprima a __________
(fino al 2015), in seguito a __________ (fino al 31 gennaio 2020). Mentre dal
1° febbraio 2020 si è annunciato presso il Comune di __________ (cfr. attestazioni
di domicilio agli atti). In quest’ultimo Comune, ha dichiarato di risiedere
presso amici di lunga data, senza aver un contratto di locazione scritto, in un
appartamento di quattro locali. L’interessato ha prodotto, unitamente
all’opposizione, il contratto di locazione (doc. D) relativo ai signori __________
con il proprio locatore, rispettivamente una dichiarazione (doc. C) dei
medesimi, stante la quale, a causa della pandemia di coronavirus (marzo 2020)
non è potuto rimanere al domicilio di __________ ed è rimasto in Italia per
poter curare la madre.
L’ultimo luogo di lavoro del signor RI 1, fra il 2014 ed il 2019 è
__________, Canton __________. Il contratto di lavoro è stato rescisso dalla
società datrice di lavoro il 12 settembre 2019 con effetto al 29 novembre 2019.
Il 4 dicembre 2019 l’interessato ha compilato il modulo
“informazione integrative per l’iscrizione all’Ufficio regionale di
collocamento (URC)” indicando, nell’apposita tabella, il nome della moglie (__________)
ed il seguente indirizzo: __________ Italia. Tale formulario risulta essere
stato nuovamente compilato il 30 gennaio 2020 e completato con l’aggiunta dei
nominativi dei figli __________ e __________, residenti a __________.
3.2.
In base ai documenti agli atti, appare indubbio che nel Cantone
Ticino l’interessato abbia importanti legami familiari derivanti dal matrimonio
con la prima moglie, dalla quale ha avuto due figli residenti in Ticino, ora
maggiorenni. L’interessato contribuisce tutt’oggi al mantenimento di uno dei due
figli agli studi, come peraltro evincibile dalla documentazione bancaria agli
atti nonché dalla documentazione prodotta unitamente all’opposizione (doc. E:
e-mail della signora __________ del 28 maggio 2020).
Il 1° settembre 2019 il signor RI 1 ha concluso un contratto di
locazione per un'abitazione a __________ (__________, Italia), della durata di
4 anni (rescindibile con preavviso di tre mesi) per una porzione di casa su due
piani composta da PT: ingresso, soggiorno cucina, locale lavanderia e caldaia, balcone;
P1: tre camere, bagno e balcone completamente arredata, concessa al signor RI 1
quale conduttore "per sé e per i familiari conviventi' con effetto dal 1°
settembre 2019 (cfr. contratto di locazione prodotto nell'ambito
dell'accertamento esperito dall'UG il 14 luglio 2020).
Previamente allo scioglimento del matrimonio con la prima moglie
(avvenuto il 27 gennaio 2016), il signor RI 1 era domiciliato ad __________. A
partire dal 20 aprile 2015 risulta essersi trasferito a __________, ove ha
coabitato con un amico. Mentre il 31 gennaio 2020 egli ha notificato al
servizio controllo abitanti la propria partenza per __________.
L'interessato ha anche dichiarato che quando lavorava a __________
risiedeva a __________ (Canton __________) durante la settimana, luogo in cui
erano presenti sia la madre che la seconda moglie, sposata il 20 dicembre 2019
(cfr. verbale 31 maggio 2020, R1, pag. 1).
Ciò premesso, non v'è luogo di dubitare che l'interessato abbia
legami affettivi e di amicizia in Ticino. Per quanto riguarda la situazione
abitativa, l'interessato ha apertamente dichiarato come l'appartamento di __________
non fosse adatto ad ospitare lui stesso, la moglie e la madre e che, peraltro,
data la sua situazione di disoccupazione, ha incontrato difficoltà nel reperire
un alloggio in Ticino, seppure abbia cercato "disperatamente" una
sistemazione (cfr. verbale R5, pag. 2, R43, pag. 5).
(…).
3.3.
Nel caso concreto vi è, da un lato, un contratto di locazione a
Mesenzana indicante un inizio il 1° settembre 2019. Dall'altro lato,
l'assicurato ha dichiarato che fintanto che ha lavorato a __________ (fine
novembre 2019), risiedeva a Le Lode con la moglie, la quale si occupava della
madre e che i fine settimana la portavano sempre con sé in Ticino (cfr. verbale
R1, pag. 1). Dalla documentazione bancaria agli atti è dato evincere il
pagamento della pigione dell'ente locato a __________ a partire dal mese di
ottobre 2019, tramite girata bancaria. Per il resto, gli estratti bancari
relativi ai mesi compresi fra settembre e dicembre 2019 indicano unicamente
prelevamenti in Svizzera, senza che si possa inferire che, in quello specifico
periodo, l'assicurato facesse regolare rientro a __________. Gli estratti in
parola indicano essenzialmente una presenza in Svizzera. Di fatto, risulta un
unico prelevamento di CHF 400.-- effettuato nella fascia di confine, più
precisamente a __________ (Svizzera) il sabato 23 novembre 2019. Al riguardo,
va considerato quanto emerso dal verbale del 31 maggio 2020 (pag. 4):
(…).
D30: Nell’anno precedente l’iscrizione in disoccupazione, quindi
quando lavorava, quante volte alla settimana rientrava in Italia? (da
parenti/amici)?
R30: L’anno precedente, ci venivo occasionalmente durante le ferie
e ogni tanto per fare la spesa. Poi ci passavo quasi tutte le volte quando
tornavo dalla Svizzera __________, transitavo dal __________ per arrivare a __________
evitando così le colonne di traffico tra __________ e __________).
(…).
Pure chiaramente evincibili dalla documentazione bancaria sono i
pagamenti e prelevamenti nella Svizzera __________, come anche il versamento di
importi mensili sul conto della ex moglie (apparentemente, a copertura degli
obblighi di mantenimento verso il figlio agli studi).
Alla luce di quanto precede, non appaiono sussistere elementi che
consentano di concludere ad una residenza effettiva in Italia prima della fine
del mese di novembre 2019.
3.4.
Premesso quanto precede, occorre comunque esaminare la fattispecie
dal profilo del diritto interno (8 cpv. 1 let c LAD I).
Al riguardo, è accertato che dal mese di dicembre 2019 la moglie
dell'interessato si sia fisicamente trasferita a __________, dal momento che
sul modulo "Informazioni integrative" compilato il 4 dicembre 2019 il
signor RI 1 ha indicato che la moglie risiedeva in tale località, situata in __________,
Italia.
A partire da gennaio 2020, l'assicurato si è dichiarato partente
da __________, notificandosi a __________ presso i coniugi __________ dal 1°
febbraio 2020.
Ora. Ritenuto che l'assicurato ha sottoscritto un contratto di
locazione a suo nome, con inizio al 1°settembre 2019 e che il rapporto di
lavoro a __________ è terminato il 29 novembre 2019, appare fuori di dubbio
che, risiedendo la moglie a __________ dal dicembre 2019, il centro degli
interessi dell'interessato sia da situare in tale Comune. Questo, almeno a
contare dal 20 dicembre 2019, data in cui il signor RI 1 ha contratto
matrimonio con la signora de __________. Peraltro, la contestuale presenza
della madre dell'assicurato, a Mesenzana, non fa che rafforzare tale
conclusione.
Occorre pertanto convenire, come ritenuto nella decisione
impugnata, che il signor RI 1 ha, a tutti gli effetti, costituito una residenza
effettiva in Italia e che la situazione a __________ (notificata solo a fine
gennaio 2020) costituisce, al più, una dimora secondaria. Occorre anche dare
atto del fatto che la decisione impugnata nega il diritto alle indennità di
disoccupazione solo a partire dal 15 maggio 2020. Questo non significa,
tuttavia, che tale decisione sia da ritenersi corretta, sotto il profilo
temporale. Su questo punto, vi sarebbe invero margine per una reformatio in
peius.
Infine, occorre rilevare come i legami con la Svizzera (in
particolare il Ticino), ove l'interessato ha i figli avuti dal primo matrimonio
(nel frattempo divenuti maggiorenni e con i quali non convive) ed una sorella,
oltre alla ex moglie, passino in secondo piano rispetto al fatto di avere
contratto matrimonio con una persona residente in Italia ed al fatto di aver
stipulato un contratto di locazione per un'abitazione familiare a __________,
Italia, nella quale ha risieduto anche con la madre, purtroppo deceduta nel
mese di aprile 2020. L'esito della presente vertenza non può mutare neppure
alla luce della rescissione di tale contratto. A detta del signor RI 1, la
moglie lo raggiungerà a settembre 2020 (cfr. scritto del signor RI 1 datato 18
agosto 2020 all'UG, nel quale preannuncia tale arrivo presso i coniugi __________
a __________). Tuttavia, ai fini della determinazione della residenza effettiva
in Svizzera, tale situazione (convivenza in un appartamento di 4 locali, con
altri due coniugi ai quali è intestato l'ente locato) non può essere
considerata quale residenza effettiva. In altri termini, allo stadio attuale
non vi sono elementi agli atti che consentano di ritenere plausibile la
residenza del signor RI 1, unitamente alla moglie, presso i precitati coniugi.
Di conseguenza, l'assicurato non può essere ritenuto idoneo al collocamento ai
sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI, non essendo adempiuto uno dei
presupposti del diritto alle indennità di disoccupazione (residenza in
Svizzera).” (cfr. doc. 25, pag. 4-9)
1.2. Contro questa decisione RI 1,
rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA – con
istanza d’ammissione al gratuito patrocinio -, postulando l’annullamento della
decisione su opposizione, il riconoscimento del diritto a percepire indennità
di disoccupazione e l’ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
A sostegno della tesi
ricorsuale il legale, e meglio in relazione alla pretesa residenza in Svizzera
del proprio assistito, ha segnatamente addotto quanto segue:
" La
decisione impugnata rifiuta di tenere in considerazione il fatto che il
ricorrente – rimasto momentaneamente bloccato in Italia durante il periodo del
lockdown – fosse ciò nonostante da considerare ai fini della legislazione
contro la disoccupazione come domiciliato in Svizzera. Ciò, contro l’evidenza
del fatto che in Italia non ha mai lavorato, né prima né dopo
tale periodo, non vi ha mai eletto domicilio e il suo soggiorno è
stato di brevissima durata, condizionato dalle necessità della
Mamma, ora deceduta a __________ dove aveva fatto ritorno, trasferitasi nei
pressi di __________ per un certo periodo, trattenuto involontariamente
presso di lei dal blocco di ogni attività dovuto alla nota pandemia.”,
precisando che:
" Le
vicissitudini che anno visto come attore il qui ricorrente sono state da lui
riferite in maniera completa, fedefacente e soprattutto
onesta, anche della breve residenza in Italia e delle sue ragioni.
Questi resoconti evidenziano, a non avere dubbi, come il medesimo non abbia mai
cercato altra possibilità di lavoro se non in Svizzera, dove peraltro ha sempre
lavorato, ovviamente pagando regolarmente i contributi
all’assicurazione contro la disoccupazione.
Peraltro, è stato talmente onesto nel riferire agli organi della
disoccupazione le sue condizioni di residenza – comunque solo momentanee
– per essere penalizzato, così come fatto dalla decisione impugnata!
(…). Ribadisce pertanto, circostanze che risulta chiaramente dal
sunto della sua vicenda, di non avere mai avuto e di non
avere alcun legame con l’Italia, paese dove solo temporaneamente
si è venuta a trovare la nuova moglie, sposata peraltro solo a fine dicembre
2019, dove si è trasferita al seguito la madre dell’opponente, di cui si
occupava e si è occupata sino al suo decesso.
Sta di fatto che, essendo deceduta la Mamma del ricorrente, non vi
sono più ragioni perché questa rimanga in Italia, il contratto di locazione per
l’appartamento della stessa – sciaguratamente concluso a nome del ricorrente –
è stato disdetto, e anche la moglie ha fatto rientro in Svizzera. Di modo che
più neanche l’apparenza formale su cui si è basata la decisione impugnata ormai
di fatto sussiste.
(…)
In ogni caso, ritiene il ricorrente che l’interpretazione e
l’applicazione della legge fatta propria dalla Sezione del lavoro sia viziata
di formalismo eccessivo e violazione del principio di
proporzionalità.
(…).
In ogni caso, ribadisce il ricorrente come fino al 15 maggio
2020, il suo domicilio svizzero gli è stato riconosciuto,
tanto è vero che ha potuto beneficiare delle prestazioni assicurative. Dopo
tale data, non ha assunto alcun altro domicilio, anche se per il breve periodo
ricordato ha risieduto a __________. Orbene, ai sensi dell’art. 24 CC “il
domicilio si una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che
essa non ne abbia acquistato un altro”. Ragione di concludere che il suo
domicilio è rimasto sempre lo stesso, proprio perché non si può sostenere
davvero, a pena di un formalismo eccesivo e di un arbitrio, che nel breve
periodo del lockdown abbia assunto un nuovo domicilio in Italia!” (doc. I, pag.
2-5)
1.3. Nella sua risposta del 18
settembre 2020, la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa con
motivazioni per le quali, nella misura di quanto rilevante ai fini della
presente decisione, si dirà nel prosieguo (cfr. doc. IV).
1.4. Il rappresentante dell’insorgente,
con scritto del 23 dicembre 2020 - dopo che il TCA gli aveva impartito un primo
termine, scaduto infruttuosamente, di 20 giorni per trasmettere “il
certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria” (cfr.
doc. III), quindi ne aveva sollecitato il patrocinatore con scritto del 3
dicembre 2020 (cfr. doc. VII), concedendo, poi, due ulteriori proroghe per
provvedere nel senso di quanto richiesto (cfr. doc. VIII e X) - ha inoltrato a
questo Tribunale la documentazione a supporto dell’istanza di amissione
all’assistenza giudiziaria, e meglio il certificato debitamente vidimato
dall’Autorità comunale ed i documenti giustificativi (cfr. doc. XI ed
allegati).
in diritto
2.1. Oggetto della presente
vertenza è la questione di sapere se RI 1 abbia diritto a indennità di disoccupazione
a far tempo dal 15 maggio 2020 (allorquando l’erogazione delle prestazioni è
stata interrotta), oppure no.
2.2. Uno dei presupposti da
adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
Questo
concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di
prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione
di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il
centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole
relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono
sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere
autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC)
sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio
secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi
e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF
8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016
consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
In una sentenza
8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il
Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid.
2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei
propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il
figlio.
In una sentenza pubblicata
in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8
LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un
assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale
anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si
applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto
comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le
legislazioni nazionali a farlo. Se, in quel caso di specie, l’assicurato non
risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8
capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della
Confederazione.
In una sentenza
8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il
ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale
gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato
che:
" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione
dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il
conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine
settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una
residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid.
5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione.”
In una sentenza
8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle
indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle
relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In
quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:
" 4.1. Les motifs exposés par la
juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant
et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus
particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont
scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des
activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient
fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en
cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles
à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids
décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les
circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause
l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant
ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni
n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits
déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1
LTF.”
In una sentenza
8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato
manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72
del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato
frontaliere vero, argomentando:
" (…)
che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del
Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al
fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse
difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha
accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il
ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo
o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era
domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai
propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi
faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai
avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente
in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e
diplomi conseguiti in Sviz-zera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia
mai effettuati. (…)”
In una
sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata
in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha
confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un
assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente
nato in Ticino, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i
fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto
all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in
locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese
dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli
era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il
ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava
il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione
sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha
concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre
quello delle relazioni personali, era in Italia.
L’Alta Corte
ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.2. Il presupposto
della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o
stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente
prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2
pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra
l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si
duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in
realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti
svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti
gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il
Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del
profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che
per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le
quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non
è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della
prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2
pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei
giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.
5.3. Il ricorrente
ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita
professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni
personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano
con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti
assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del
luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011
consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di
concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2).
Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche
ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può
essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi
elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il
diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla
frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono
essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler
ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste
circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della
normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro
delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua
nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali,
trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza
8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha
mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la
lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto
questo profilo sono infondate. (…)”
Al riguardo cfr. pure STF
8C_380/2020 del 24 settembre 2020; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 già citata
sopra; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017,
massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.
In una sentenza
8C_280/2019 del 5 settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13 pag.360-364, il
Tribunale federale ha stabilito che:
" (…) ai
disoccupati si applica la legislazione dell’ultimo Stato di occupazione prima
dell’inizio della disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui era impiegata una
persona disoccupata – nella fattispecie una cittadina tedesca – è la Svizzera,
per l’esame delle prestazioni è determinante la legislazione svizzera. Secondo
l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, il diritto all’indennità di
disoccupazione presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora abituale in
Svizzera. Spetta alla persona assicurata rendere verosimile o dimostrare con
tutti i mezzi disponibili (fattura dell’elettricità, contratto di affitto,
ecc.) che dimora effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se necessario, la Cassa
deve procedere ai chiarimenti necessari; la cassa deve segnatamente assumere le
prove fornite dalla persona assicurata.”
In un’altra sentenza
8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la
STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la
residenza all’estero.
Si trattava di un
assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel
gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia –
composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una
villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima
battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi
la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a
percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio
2017.
2.3. Nella presente evenienza questo
Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un
assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in
Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.2.)
Inoltre va osservato che la
nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue
sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora
abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione
sugli stranieri (cfr. consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.).
In una sentenza
8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito
che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le
imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere
all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016
del 19 gennaio 2017 consid. 2).
In una sentenza
8C_380/2020 del 24 settembre 2020 il Tribunale federale ha confermato il
concetto di residenza secondo la LADI ed ha sottolineato che questo presupposto
non deve essere adempiuto soltanto quando si realizza il caso di assicurazione
(cioè quando viene aperto il termine quadro) bensì deve valere durante tutto il
periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.
RI 1, nato __________
1963, di nazionalità svizzera (cfr. doc. 1 e 2), è stato attivo dall’aprile
2014 al 29-30 novembre 2019 alle dipendenze della __________, in qualità di “__________”
(cfr. doc. 2 e 3). In data 12 settembre 2019, la datrice di lavoro ha disdetto
(a valere per il 29-30 novembre 2019; cfr. doc. 3, pag. 1 e 2) il rapporto di
lavoro con il qui ricorrente a causa di una ristrutturazione aziendale (cfr.
doc. 3, pag. 2).
Egli si è, quindi,
iscritto in disoccupazione con effetto dal 1° dicembre 2019 (cfr. doc. 1).
Il 26 maggio 2020, dopo
che in data 15 maggio 2020 l’assicurato aveva comunicato telefonicamente
all’URC di trovarsi, come già era il caso non solo il 24 marzo 2020, bensì da
fine gennaio 2020 (cfr. doc. 11), in Italia, la Sezione del lavoro -
trasmettendogli, altresì, copia della “Richiesta di verifica dell’idoneità al
collocamento del 15.05.2020” (doc. 11) - gli ha chiesto di completare, ai fini
della procedura e dell’esame della sua richiesta di essere posto al beneficio
delle indennità di disoccupazione, il formulario “Dichiarazioni della persona
assicurata” (cfr.doc. 12 ed allegato).
Il 2 giugno 2020 il
ricorrente ha proceduto in tal senso. In particolare, l’insorgente ha fornito
via mail le seguenti risposte:
" D1:
Descriva la sua situazione familiare
R1: La mia situazione famigliare, ho due figli, uno è ancora in
studio, mi sono sposato l’anno scorso, avrei esitato se avessi saputo che avrei
perso il mio lavoro, una settimana prima d’avere chiesto al mio ex datore di
lavoro un certificato che serviva ai documenti per la procedura di matrimonio,
non ha avuto il coraggio d’avvisarmi che mi licenziava. Mia moglie ha una
figlia in __________ che aiuto regolarmente finanziariamente. Fino quando
lavorava a __________ mia moglie e io ci occupava quotidianamente di mia mamma.
Ogni weekend veniva con noi in Ticino
(…).
D4: La residenza di __________, è un appartamento oppure una casa
unifamiliare?
R4: Un appartamento, da amici che mi aiutano.
D5: Condivide la residenza di __________, con altre persone? Se
sì, indicare nome, cognome e motivo della convivenza
R5: Sono amici di lunga data con lei eravamo insieme alla
maternità, siamo stati anche colleghi da __________ e per poco tempo da __________
alla __________. Con lei (__________) siamo come fratello / sorella. E con lui
(__________) ci conosciamo già dagli anni 80. Quando hanno saputo delle mie
difficoltà che dovevo partire di __________ a __________, ci sono subito
offerto la loro ospitalità. Ho cercato disperatamente un appartamento, ma
purtroppo essendo senza lavoro, nessuno mi ha dato fiducia. Il colmo i pochi
che avrebbe esserci d’accordo, sono rifiutati dal fatto che prendevo
SwissCaution per garanzia d’affitto. (…)
D6: Oltre alla residente di __________, sono a sua disposizione
altre soluzioni abitative in Svizzera? All’estero? (residenza principale, dei
genitori, di vacanza ecc…)
R6: Prima quando lavoravo a __________ avrei potuto essere dalla
mia mamma a __________. Siccome a __________ non c’è abbastanza spazio, prima
il coronavirus ero lì durante la settimana e raggiungevo il weekend mia moglie
che s’occupava di mia mamma a __________ in Italia. Adesso con questo maledetto
virus per forza rispetto i decreti. Non vedo l’ora di tornare ad una situazione
“Normale” per stare di nuovo a __________ nell’attesa d’avere un lavoro che mi
permetterà di avere di nuovo un appartamento.
D7: Ha altri parenti i quali risiedono in Svizzera? All'estero?
R7: Ho due figli che sono a __________, una sorella a __________
(in un istituto per disabili), Cugini nel cantone di __________, e altri cugini
in __________, il resto della mia famiglia sono in __________.
D8: Signor RI 1, può confermare che nella residenza di __________
vi sono tutti i suoi effetti personali? Se no, come sono ripartiti i suoi
effetti personali?
R8: Ho dei effetti personale un po' dappertutto certo che ne ho a __________,
ne ho anche a __________ che dovrò recuperare appena potrò di nuovo passare il
confino, ne ho a __________, ne ho dai i mei figli e ne ho in un box.
(…).
D30: Nell’anno che precede l’iscrizione in disoccupazione, quindi
quando lavorava, quante volte alla settimana rientrava in Italia? (da parenti/amici)?
R30: L’anno precedente, ci venivo occasionalmente durante le ferie
e ogni tanto per fare la spesa. Poi ci passavo quasi tutte le volte quando
tornava dalla Svizzera __________, transitavo dal __________ per arrivare a __________
evitanti così le colonne di traffico tra __________ e __________.
D30bis: In occasione dei suoi rientri in Italia (vedi domanda nr.
30), quanto tempo rimaneva in Italia? (1 notte, 2 notti, 3 notti da 4 notti e
più notti)
R30bis: Per questa domanda, mi spiace, non ho risposte, è com’è
risposto al D30…
(…).
D31: Da quando si è iscritto in disoccupazione (01.12.2020) quante
volte alla settimana è rientrato in Italia dalla sua famiglia (parenti/amici)?
R31: Allora dal 30 gennaio 2020 ero a __________, mia moglie stava
a __________ insieme mia mamma, non avendo possibilità d'affittare un
appartamento in Ticino essendo disoccupato (com'è già scritto prima) e avendo
poche prospettive di ritrovare un lavoro in Svizzera __________, mia moglie
insieme alla mia mamma sono venute abitare in Italia, paese di __________ dove
piace molto a mia mamma perché da piccola veniva fare delle ferie da una zia.
lo ero tra __________ in settimana e durante il weekend insieme loro, poi è
arrivato questo CORONA VIRUS (forse ne avete sentito parlare) che mi ha
costretto di rimanere fino ora in Italia!
D31bis: In occasione dei suoi rientri in Italia (vedi domanda nr.
31), quanto tempo rimaneva in Italia? (1 notte, 2 notti, 3 notti, da 4 e più
notti)
R31 bis: Prima il CORONAVIRUS, solo il weekend e non tutti.
D32: Descriva dettagliatamente la residenza di __________ (num. locali,
dettagliare ogni locale con anche la composizione del mobilio, quale mobilio
già presente e quale acquistato, eccetera...)
R32: Ci sono 4 stanze all'entrata un piccolo corridoio, da lì di
fronte leggermente sulla sinistra c'è sala da pranzo con la cucina semi-aperta
in arcade, sulla sinistra mia camera di 12 m2 un letto matrimoniale un armadio
a angolo, sulla destra in primo il salone (divano letto, TV, aquario e balcone)
poi la camera matrimoniale e in fondo a sinistra il bagno (vasca a destra,
toilette a canto e lavandino di fronte, ceramiche bleu nel fondo e grigie
chiare negli muri.
D33: Quando si è trasferito a __________, ha eseguito un trasloco
(trasporto di mobilio unitamente agli effetti personali)? Se si, con quale
ditta di trasponi ha eseguito il trasloco?
R33: II trasloco fu organizzato con la mia auto, avendo Iì solo i
miei affari personali, gli effetti d'igiene e il mio computer, mi seguono
sempre dappertutto con me, com'è era sempre il caso quando lavoravo in Svizzera
__________, dove vado li prendo insieme a me... Il resto dei miei mobili sono
stati messi in un magazzino da un amico.
D34: Signor RI 1, inerente la residenza di __________, per quale
ragione risulta convivere con la coppia di coniugi __________?
R34 Siamo dei veri amici, com'è già scritto siamo come fratelli,
mi hanno visto disperato, senza esitazione mi hanno accolto a casa loro.
D35: Signor RI 1, inerente la residenza di __________,
concretamente come condivide gli spazi con i coniugi __________?
R35: Condividiamo molte cose, loro hanno la passione per
dipingere, li aiuto per la realizzazione di quadri praticando diverse tecniche
(acrilica, resina, ecc). Poi cuciniamo spesso insieme. Per il resto sono in
maggioranza nella mia camera utilizzando il mio computer.
D36: Signor RI 1, prima della residenza di __________, nel periodo
da aprile 2015 alla fine di gennaio 2020 aveva il suo domicilio a __________, è
corretto? Per quale ragione ha convissuto quasi 5 anni con il signor __________?
R36: Con Sig. __________ più di 20 anni che ci conosciamo, abbiamo
lavorato insieme a __________ e per __________. Dopo il mio divorzio (mai
facile ho perso molto a tutti i livelli) mi era traslocato a __________, com'è
le ho più meno accennato, ero in appartamento dove ci ho abitato solo una
settimana e dove mi hanno fregato Fr 7000.00 di cauzione di garanzia. Nello
stesso tempo ho avuto problemi di salute e il Signor __________ mi ha proposto
d'abitare da lui
D37: Signor RI 1, inerente la residenza di __________,
concretamente come condivideva gli spazi con il signor __________?
R37: Nella sua casa ci ha permesso d'essere quasi indipendenti.
C'era nella parte inferiore un studio con bagno. Mangiavamo quasi sempre
insieme (mi piace cucinare e sono piuttosto un buon cuoco)
D38: Signor RI 1, è corretto affermare che dopo la residenza di __________
ha usufruito di alloggi (residenze) presso terzi? (c/o __________ e c/o __________)
R38: Sì
D39: Signor RI 1, lei risulta coniugato con la signora __________
da dicembre 2019. Dove si colloca il domicilio di sua moglie? (indirizzo
completo)
R39: __________
D40: Signor RI 1, per quale ragione lei risulta risiedere presso
una coppia coniugati dal 2010 mentre sua moglie non risulta risiedere in
Ticino?
R40: Per due motivi, non avendo un appartamento (sempre dal fatto
che sono disoccupato) in Ticino, a __________ saremo stati troppo stretti, e
lei è sempre vicina mia mamma.
D41: Signor RI 1, ritenuto che la sua famiglia vive in Italia e
che in Svizzera ha un domicilio presso terze persone; concretamente quanto
tempo passa effettivamente presso l'appartamento dei coniugi __________?
R41: Mi sembra che le ho accennato precedentemente, se non c'era
il CORONAVIRUS 5 giorni / 7 minimo
D42: Signor RI 1, ritenuto che la sua famiglia vive in Italia e
che in Svizzera ha un domicilio presso terze persone; concretamente quanto
tempo passa effettivamente presso la residenza in Italia?
R42: Com'è alla domanda D41 sarebbe senza il CORONAVIRUS il
contrario 2 giorni / 7 al massimo
D43: Signor RI 1, ritenuto che la sua famiglia vive in Italia per
quale ragione non ha portato sua moglie e sua madre in Svizzera?
R43: Avrei già fatto, avendo un appartamento adeguato in Ticino
per me, mia moglie, mia mamma, e per la figlia di mia moglie e probabilmente
per un bambino in prospettiva, senz'altro l'avrei fatto, anche se ne trovo un
abbastanza comodo per 3 persone, l'avrei fatto, ma non penso che è di mia colpa
se sono senza lavoro, e che i proprietari non ci fidano...Senza avendo perso il
mio lavoro era nelle previsioni di trovare un appartamento per noi in Ticino,
purtroppo...
D44: Signor RI 1, dal formulario "Azioni di
reinserimento" si evince che dal mese di marzo 2020 lei risiede in Italia,
è corretto? Se si, per quale ragione?
R44: Si purtroppo da quando fu dichiarata la pandemia del
CORONAVIRUS che sono bloccato in Italia
D45: Signor RI 1, a partire da quale data lei risiede in Italia?
R45: Sia per i dati, sia per i nomi, ho un grosso problema di
tenerli in memoria. Mi sembra che ero venuto un venerdì sera a rendere una
visita alla mia mamma e che il giorno dopo non ci poteva più passare il confine,
sarebbe da ricercare il quale giorno fu il primo decreto in vigore, mi sembra un’eternità,
non so più se eravamo alla fine di gennaio o già in febbraio...
D46: Signor RI 1, ritenuto quanto esposto fino ad ora, quali sono
le sue intenzioni inerente la sua situazione abitativa?
R46: Le mie intenzioni, sono state sempre d'avere la possibilità
d'essere con mia tutta famiglia in Ticino, Ticino che ho sempre stimato, avendo
un zio di __________ e una bis nonna ticinese. Ma come lo sa, senza un lavoro o
di essere ricco avere un appartamento... Forse anche se non lo desiro per
niente al mondo, chiedendo ai servizi sociali, avrò questa possibilità nella
mia condizione attuale...
(…).
D48: Signor RI 1, ritenuto complessivamente quanto dichiarato fino
ad ora, dove colloca la maggior parti dei suoi effetti personali?
R48: Per il momento la maggior parti dei miei effetti personali
sono ancora a __________.
D49: Signor RI 1, ritenuto complessivamente quanto dichiarato fino
ad ora, dove colloca il centro dei suoi interessi professionali?
R49: Certo d'avere un lavoro nel mio ramo e in Ticino sarebbe la
ciliegia sulla torta, alla mia età non mi faccio molte speranze, avendo amici
ex colleghi di __________ malgrado che II, hanno ancora più possibilità e sono
addirittura più giovane di me, non soltanto hanno finito il loro diritto alla
disoccupazione, ma da parecchie anni sono negli servizi sociali. Cerco di
rimanere positivo, è già abbastanza duro così, altrimenti e facile di
oltrepassare il filo del rasoio. Anche se non sono il tipo, dovrei farei una
vita più socievole che mi darebbe più possibilità d'avere delle opportunità
purtroppo giorno d'oggi funziona bene il pistone.... Sono pure disposto a
cambiare ramo...
D50: Signor RI 1, ritenuto complessivamente quanto dichiarato fino
ad ora, dove colloca il centro dei suoi interessi personali?
R50: È una domanda complessa, visto che tutto è legato, lavoro,
vita di famiglia, onestamente l'importante per me d'avere la possibilità di
poter andare avanti nella semplicità insieme alla mia famiglia, non ho pretese,
certo d'avere un lavoro nel mio ramo e in Ticino sarebbe la ciliegia sulla torta.
D51: Signor RI 1, ritenuto complessivamente quanto dichiarato fino
ad ora, dove risiede di norma durante la settimana (lunedì - venerdì)?
R51: Da quale ho dichiarato nel questo formulario, a cause del
CORONAVIRUS sono costretto e bloccato in Italia. Prima la pandemia mi capitava
di lasciare la Svizzera solo per il weekend...
D52: Signor RI 1, ritenuto complessivamente quanto dichiarato fino
ad ora, dove risiede di norma durante i fine settimana (sabato - dolmenica)?
R52: Com'è alla domanda D51 e da quello dichiarato in questo
formulario, a causa del CORONAVIRUS sono costretto e bloccato in Italia Prima
la pandemia mi capitava di venire solo per il weekend trovare mia mamma in
Italia... ” (cfr. doc. 13/1, pag. 1-2 e 4-6).
Sempre nell’ambito della
verifica dell’idoneità, la Sezione del lavoro, il 10 giugno 2020, ha chiesto al
ricorrente – ritenuto che “(…) per quanto noto, i cittadini Svizzeri che al
momento del blocco delle Regioni decretato dal governo Italiano si trovavano in
Italia, essi erano autorizzati a far rientro nel Paese di origine (…)” – di
comprovare il fatto ch’egli fosse effettivamente stato impossibilitato a
tornare in Svizzera (cfr. doc. 14).
Questa la risposta fornita
dal medesimo il giorno stesso:
"
(…) Sono d’accordo con lei che avrei potuto durante questo periodo venir
in Svizzera. Devo l’informale che avevo anche detto (…) che ero senz’altro
disposto in bisogno di colloquio o appuntamento di lavoro, passare il confine
senza nessuna esitazione, sapendo che non avrei più avuto la possibilità di
rivedere mia mamma. Adesso in tutta onestà non ho rimorsi di questa decisione
perché è in questi giorni che mia mamma se n’è andata (…) Mi sono “sacrificato”
per assistere mia mamma (…).” (cfr. doc. 15)
Agli atti figura, inoltre,
uno scritto redatto dai coniugi __________, del seguente tenore:
" (…)
Confermiamo:
Che il Signor RI 1, non ha potuto rimanere al domicilio __________,
per via della pandemia del coronavirus (marzo 2020) ed è rimasto bloccato in
Italia per potere curare sua mamma.
È tornato appena che la frontiera
italiana fu riaperta verso la Svizzera, dal 4 giugno 2020.” (cfr. doc. 19, all.
doc. C)
Per quanto attiene,
invece, all’ente locato dal ricorrente a Mesenzana
(Italia), la Sezione del lavoro, con scritto del 14 luglio 2020, ha chiesto al
medesimo di produrre copia del relativo contratto di locazione e di segnalare
eventuali cambiamenti relativi alla sua situazione abitativa nel frattempo
intervenuti (doc. 21). Dalla documentazione prodotta dall’insorgente, emerge
che il contratto di locazione è stato stipulato (per la durata di 4 anni,
suscettibile di essere disdetto con preavviso di 3 mesi) dal 1° settembre 2019
al 31 agosto 2023 (cfr. doc. 22/2) ed è, poi, stato disdetto dall’assicurato in
data 1° giugno 2020 (cfr. doc. 22/1).
Su questo punto giova,
altresì, rilevare che con lo scritto trasmesso alla Sezione del lavoro in data
17 giugno 2020, l’istante ha comunicato quanto segue:
" Tengo a
far notare che anche se il contratto era al mio nome, era perché l’ho firmato
al posto di mia mamma che era in difficoltà a causa i suoi problemi di salute
di farlo lei.” (cfr. doc. 22).
In data 7 agosto 2020 la
Sezione del lavoro, sempre nell’ambito della verifica dell’idoneità, ha chiesto
al ricorrente di precisare se l’ente locato a __________ fosse ancora abitato
dal medesimo e/o dalla di lui moglie e, in caso di risposta negativa, dove i
due risiedevano a quel momento, mentre, in caso di risposta affermativa, per
quando era prevista, esattamente, la fine della locazione (cfr. doc. 23).
In data 18 agosto 2020, il
ricorrente ha comunicato che la fine del rapporto di locazione e la
restituzione delle chiavi dell’ente locato erano previste per il 31 agosto
2020, data a decorrere dalla quale la di lui moglie si sarebbe trasferita, in
sua compagnia, a __________ (cfr. doc. 24 e 24/3)
2.4. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie questa Corte, evidenzia preliminarmente che è la data
della decisione su opposizione impugnata (nel presente caso: il 3 settembre
2020) che delimita temporalmente il potere cognitivo del
giudice delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_562/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.;
STF 8C_30/2018 del 17 luglio 2018 consid. 5.2.4.1.; STF 9C_32/2017 del 31
ottobre 2017; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF
9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile
2005 consid. 2).
In
concreto, applicando l’abituale criterio della probabilità
preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017
consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013
del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF
8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;
DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V
193 consid. 2 pag. 195), il TCA deve concludere che, a giusta ragione, la
Sezione del lavoro ha ritenuto che il ricorrente non avesse in Svizzera il
centro delle proprie relazioni di vita.
L’insorgente non ha
concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in
cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi
della giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.2.), la quale esige
come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle
relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF
8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”;
STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137
“Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha
precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178:
“Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato
il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel
loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni
professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima
condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente
nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata.
Nel presente caso, il
centro delle relazioni personali dell’insorgente risultava essere in Italia, e
meglio a __________.
È, infatti, a __________
che, almeno dal 4 dicembre 2019 al 31 agosto 2020, viveva la moglie del
ricorrente, in una porzione di casa di 6.5 locali, locata dal ricorrente a
decorrere dal 1° settembre 2019. La composizione dell’ente locato (e meglio
come verrà illustrato nel prosieguo), la data di sottoscrizione e di inizio del
contratto di locazione - antecedenti rispetto alla disdetta del rapporto di
lavoro -, ed il fatto che la moglie risiedeva in provincia di __________ e la
pretesa presenza, a __________, dalla madre dell’assicurato, almeno a decorrere
dal 4 dicembre 2019, portano, infatti, a concludere che il centro degli
interessi personali del ricorrente si trovava a in Italia.
Relativamente alla
situazione alloggiativa di __________ - che giova rilevare, seppur nei limiti
temporali del potere cognitivo di questo Tribunale, essere rimasta immutata, ritenuto
che il ricorrente almeno sino al 22 dicembre 2020, era ancora “ospitato
provvisoriamente da amici” in “__________” (cfr. doc. XIbis) - l’insorgente
ha riferito di alloggiare presso i coniugi __________, in un appartamento di 4
locali, che dovrebbe, però, fungere da abitazione familiare per due persone ed il
cui contratto di locazione è sottoscritto unicamente dalla coppia in questione (cfr.
doc. 19, all. D). Egli ha precisato di aver a propria disposizione una camera e
che i propri effetti personali di uso quotidiano non si trovano stabilmente a __________,
bensì, lo “seguono sempre dappertutto, (…) dove vado li prendo insieme a
me...” (cfr. doc. 13/1, R33).
L’assicurato,
quindi, in Svizzera, è ospitato da amici di lunga data e non paga nessun
affitto.
Secondo
questo Tribunale si tratta semplicemente di una residenza secondaria (cfr. STCA
38.2019.12 del 17 aprile 2019; STF 8C_511/2018 del 12 marzo 2019; STCA
38.2018.11 del 10 ottobre 2018; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017; STF
8C_592/2015 del 23 novembre 2015; STCA 38.2014.12 del 30 marzo 2015).
Per quanto attiene
all’ente locato ad uso abitativo a __________ (Italia) da parte del ricorrente
“per sé e per i suoi familiari conviventi”, giova, invece, rilevare che
il contratto di locazione è stato stipulato con effetto al 1° settembre 2019 e
che la moglie e la madre del ricorrente, della quale la prima si prendeva cura,
l’hanno occupato stabilmente quanto meno dal 4 dicembre 2019 (cfr. doc. 11/2 e
22/2), ritenuto che fino al termine del rapporto lavorativo con l’ex datrice
egli, la moglie e la madre vivevano presso quest’ultima, a Le Locle, per poi
spostarsi in Ticino nei fine settimana (doc. 13/1, pag. 1, D e R nr. 1).
Trattasi, e meglio come
risulta dal contratto di locazione, di una “porzione di casa su due piani”,
così composta:
" PT:
ingresso, soggiorno, cucina, locale lavanderia e caldaia, balcone; P1: tre
camere, bagno e balcone. Completamente arredata” (cfr. doc. 22/2)
e quindi, in sostanza, di
quanto il ricorrente ha asserito che avrebbe cercato in Ticino (“un
appartamento adeguato (…) per me, mia moglie, mia mamma, e per la figlia
di mia moglie e probabilmente per un bambino in prospettiva”), se non
avesse perso il proprio lavoro (cfr. doc. 13/1, pag. 5, D e R nr. 43).
Sennonché dagli atti si evince che il medesimo ha firmato il relativo contratto
di locazione ben prima della disdetta del rapporto lavorativo che lo legava
all’ex datrice di lavoro, e meglio il 10 agosto 2019 (cfr. doc. 22/2, pag. 3).
In concreto, quindi se già
la situazione alloggiativa in Ticino del ricorrente non è chiara, nemmeno le
sue dichiarazioni sull’ente locato a __________, nel senso in cui erano volte
ad escludere che il centro dei suoi interessi personali si trovava nel Paese __________,
sono parse lineari.
Poco verosimile risulta,
infatti, essere quanto indicato dall’insorgente che, (solamente) il 17 luglio
2020 ha dichiarato, per la prima volta, di aver effettivamente locato la
porzione di casa a proprio nome, sottoscrivendo, però, il relativo contratto “al
posto di mia mamma”, impossibilitata, per motivi di salute, a farlo (cfr.
doc. 22).
In merito, poi,
all’asserzione secondo cui il ricorrente - che, comunque, “prima del
coronavirus” lasciava __________ e “raggiungevo il weekend mia moglie
che s’occupava di mia mamma a __________ in Italia” (cfr. doc. 13/1, pag.
3, D e R nr. 6 e nr. 31bis) - è stato “costretto a rimanere fino ora
[ndr: 2 giugno 2020] in Italia” a causa della pandemia COVID-19 (cfr.
doc. 13/1, pag. 4, D e R n 31), “sacrificandosi” per assistere la propria madre
(cfr. doc. 15), si rileva, non solo, che, come rettamente fattogli presente
dalla Sezione del lavoro “i cittadini Svizzeri che al momento del blocco
delle regioni decretato dal governo Italiano si trovavano in Italia (…) erano
autorizzati a far rientro nel Paese di origine” (doc. 14), ma anche che, contrariamente
a quanto preteso, egli, tra quando ha detto di risiedere in Italia (“(…)
fine di gennaio o già in febbraio” 2020, cfr. doc. 13/1, pag. 6, D e R nr.
45) ed il giugno 2020 (allorquando ha risposto alle domande postegli dalla
Sezione del lavoro) è entrato più volte sul territorio elvetico (tornando, poi,
in Italia), e meglio come risulta dai prelievi e dai pagamenti effettuati,
segnatamente a:
- __________
il 3 marzo 2020;
- __________
il 7 ed il 9 marzo 2020, il 12 maggio 2020;
- __________
il 10 marzo 2020;
- __________
21 marzo 2020;
- __________
il 12 ed il 13 maggio 2020 (cfr. doc. 13/5, estratti conto dei mesi di marzo e
maggio 2020).
Il patrocinatore del qui
ricorrente ha, inoltre, posto in evidenza il fatto che la madre del ricorrente,
…__________, era “deceduta
a __________ dove aveva fatto ritorno” (cfr. doc. I, pag. 2).
Ciò posto, è emerso - ed
al riguardo è utile evidenziare che anche informazioni raccolte in internet
possono essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie
(cfr. STF 9C-776/2019 del 17 novembre 2020; STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019,
consid. STF 9C_838/2018 del 14 febbraio 2019, consid. 5.1 e 5.2; STF
8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid. 6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre
2017 consid. 4.1.; 5.3., STF 8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.;
STF 8C_69/2017 del 18 agosto 2017 consid. A; 5.1.; Michael Liebrenz/Ueli
Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des
Gutachters im digitalen Zeitalter, in SZS/RSAS 6/2016 pag. 582 segg.) – che la
pubblicazione dell’annuncio funebre relativo alla scomparsa della madre
dell’insorgente risale al 23 aprile 2020 (cfr. https://www.todesanzeigenportal.ch),
e non conferma, quindi, quanto dichiarato dal medesimo che, con mail del 10 giugno
2020, aveva comunicato alla Sezione del lavoro che “(…) è in questi giorni che mia mamma se n’è andata (…)”
(cfr. doc. 15)”.
Tutto ciò depone in favore
del fatto che il ricorrente avrebbe potuto far rientro a __________
sostanzialmente in ogni momento e che, quindi, se è rimasto nella vicina
Penisola è proprio poiché lì si trovava il centro dei suoi interessi personali,
segnatamente la di lui moglie.
Se,
d’un lato, quindi, è incontestato che il ricorrente ha, comunque, importanti
legami con la Svizzera, ed in particolare con il Canton Ticino, dove risiedono
Fatti
i figli maggiorenni e la sorella, d’altro lato, è indubbio, che il centro dei
suoi interessi personali era, con il grado di probabilità richiesto dalla
giurisprudenza, a __________ dove si trovava la di lui moglie (sposata il 20
dicembre 2019 e che, nel frattempo, non risulta aver raggiunto il coniuge in
Ticino), con la quale aveva prospettato la vita futura, di avere dei figli e la
cui figlia residente in __________ aveva immaginato potesse, un domani,
raggiungerli.
In simili circostanze,
rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 3 settembre 2020 la
Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI non è in concreto realizzato.
2.5. Vista la conclusione alla
quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle
disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015
del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire de la loi
sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions Romandes,
2014, pag. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è
entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II
regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid.
3 pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e facente parte
integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale
allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in
particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE)
n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di
applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e
ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS
0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L’art. 121 LADI, entrato in
vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti
di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V
173).
Una decisione n. 1/2012
del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il
contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo
che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V
88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il Regolamento (CE) n.
883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il
periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.
4.1.3).
Questi Regolamenti sono
stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention 1°
gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Suisse-US et
d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in
SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;
DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art. 11 del Regolamento
(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla
legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che
esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio
quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid.
4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin,
op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i
lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole
differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f
del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»
qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato
membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di
massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene
considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la
settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di
massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito
il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i
lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,
indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del
diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati
beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della
LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1
lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)
alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si
trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua
ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso
dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro
o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle
prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se
risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione
dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri
in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece
chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel
nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del
Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel
corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale
Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del
lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona
che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a
disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato
la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a
del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Nella STF 8C_186/2017
del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N.
61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un
obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al
lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid.
4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione
europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).
Da notare che i costi per
il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e
quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse
rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations
versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.
65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16
novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo
Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di
disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica
il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo
Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,
delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a
seconda della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24
ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore
frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
" Ai sensi
dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori
frontalieri compete allo Stato di residenza. La
Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa
disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza
Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71
(regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo
tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva
conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali
particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero
atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di
residenza."
Sul tema e per un
riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al
Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014
ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25
giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4, massimata in RtiD II-2016 N. 63
pag. 309.
In una sentenza pubblicata
in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata
domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due
volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient
d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en
France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du
règlement”.).
In quell’occasione l’Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
6.2. Cette disposition du règlement
d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la
personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la
jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit
centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le
territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens
de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo
práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10
Wencel, points 49 et 50).
6.3. La recourante soutient que
l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la
reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle
a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est
toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y
travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).
6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas
absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour
l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.
Par définition, un tel travailleur exerce une
activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il
ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire
viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce
qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours
de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre
autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence
dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la
survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la
fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus
compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans
la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht,
6 e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE
DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).
N'est pas non plus un critère pertinent, dans le
cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,
dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les
rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité
qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du
27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08]
et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition
à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut
fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.
Quant à la situation familiale de l'intéressée,
elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.
5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition
d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette
situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice
d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres
précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités
associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à
ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé
avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels
professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De
telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière
complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en
vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux
fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3;
arrêt Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure
rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui
avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de
la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit,
Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid.
4.2.3).
6.5. Par conséquent, même en tenant compte
des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas
d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès
la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"
In applicazione delle
disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15
dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di
disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero
lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria
famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni
sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA
ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in
quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta
per settimana.
Con analoghe
argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza
38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un
funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui
emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione
coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è
stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015
del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la
ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del
18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per
cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni
in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6
del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro
assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in
Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul
contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche
dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle
dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto
conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato
la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il
Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in
RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,
ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può
essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del
diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora
espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si
confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente
grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri
interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato
dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono
essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del
ricorrente. (…)”
In un’altra sentenza
38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto
all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un
permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal
confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una
parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli
professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di
aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la
domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo
l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di
disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né
in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce
degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto
in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il
presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero
frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere
le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.
Alla medesima conclusione
il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle
decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una
sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5
febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza
38.2015.49 del 18 aprile 2016.
Infine in una sentenza
8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e
citata sopra, il Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che
aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando:
" (…)
7.6. Anche considerando i criteri del diritto europeo,
il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a
precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna
portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel
frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi
che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca
a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e
quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il
suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche
con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella
misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi
alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel
weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente
oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul
grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di
apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid.
4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3
pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal
ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente
circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,
indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli
elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto
oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.
7.7. Il ricorso non è destinato a miglior sorte
nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso
dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere
considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo.
Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che
si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso
frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso
un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome,
come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2,
5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza
citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento
dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non
sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione
giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata
abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del
Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid.
6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4;
sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale
Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con
riferimenti). (…)”
2.6. Il Regolamento (CE) 883/2004
prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal
lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si
mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui
legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).
Questa disposizione regola
la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno
Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono
dei lavoratori frontalieri.
Questi assicurati hanno un
diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello
in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il Tribunale federale ha
stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai
frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i
lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti
internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul
territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa
frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del
12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).
Lo statuto
di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle
sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2
dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono
stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013,
l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e
alloggiavano nelle baracche del cantiere.
Inoltre con
giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso
frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in
Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di
durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in
Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro
proprietà.
Anche con sentenza
38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice
falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva
quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito
turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno
lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro
regolare nel suo Stato di residenza.
In una
sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784
e già citata al consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso
frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e
iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione
dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata
determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre
2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva
trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013
all’estero.
Neppure è
stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del
18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di
dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al
licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e
poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di
durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di
mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.
Questa Corte
non ha potuto pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato
considerato (in un secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa
pendente causa davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti la
tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i
rientri sporadici nel suo Paese di residenza - falso frontaliere,
poiché il caso è sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77). Il Presidente del TCA, nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni
caso citato le sentenze cantonali da cui emerge un’interpretazione restrittiva
della nozione di falso frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015;
STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del
23 novembre 2015).
In tale contesto è utile
ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i
lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che
esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i
lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V
169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF
8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione
ammnistrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12
giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2,
del Regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile
2012).
In una sentenza 38.2016.15
del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di
un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso
una ditta di impieghi temporanei. In Italia vivevano - nella casa di proprietà
dei genitori - sua moglie e due figli che in quel Paese pure studiavano.
Il TCA è arrivato a questa
conclusione dopo avere constatato che l’assicurato ha sempre dichiarato di
rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e
la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti
hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il
patrocinatore del ricorrente ha poi enumerato con precisione le date nelle
quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 - dicembre
2015 e il rientro solo a scadenza mensile si spiega con il fatto che
l’assicurato vive “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe in corso una
procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato.
Infine l’assicurato
trascorreva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando
nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.
Il TCA ha poi concluso che
ci troviamo in presenza di un falso frontaliere in quanto la situazione del
ricorrente (al beneficio presso X. di impieghi temporanei che talvolta lo
occupavano anche durante i fine settimana) è assimilabile a quella dei
lavoratori stagionali.
In una
sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in
presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni
quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre,
lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di
contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).
2.7. Nella presente fattispecie
l’insorgente, come visto (cfr. supra consid. 2.3.), ha comunicato
alla Sezione del lavoro che, da quando le due vi si erano trasferite, vale a
dire da inizio dicembre 2019, durante i fine settimana, si recava in Italia,
raggiungendo la propria moglie e la propria madre.
Egli è, come pure già
rilevato, poi rimasto stabilmente, o comunque regolarmente rientrato in Italia,
e meglio da fine gennaio-febbraio 2020 sino al 4 giugno 2020, data a decorrere
dalla quale li suo centro di interessi personali è rimasto, al pari della di
lui moglie, in Italia. Ciò quanto meno sino al 31 agosto 2020, data a decorrere
dalla quale ha preso fine il contratto di locazione dell’abitazione di __________.
Di conseguenza, dal
profilo del diritto internazionale, l’insorgente deve essere considerato un
frontaliere vero, per cui non ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in
Svizzera.
2.8. Deve
ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).
La
domanda dell’insorgente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come
richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in
materia di assicurazione disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 61
lett. a LPGA; art. 29 cpv. 1 Lptca).
Secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria.
L'art.
2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -
del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13
maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre
giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli
anticipi e dalle cauzioni, all’esenzione dalle tasse e spese processuali ed
all’ammissione al gratuito patrocinio
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il
TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito
della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010;
STF U 347/98 del 10 ottobre 2001; STF I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STF U 220/99 del 26 settembre 2000; STF 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia
253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr.
STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26
settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;
DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A
tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole
non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF
8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del
9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto
2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I
304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
Considerandi
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.
Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel
caso concreto, alla luce della LADI e della giurisprudenza pubblicata nella
Raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale, nel sito www.bger.ch,
rispettivamente www.sentenze.ti.ch, nonché nella Rivista ticinese di diritto (RtiD), la presente
vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata
all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le
prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di
perdere la causa.
In
effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dalla documentazione agli
atti emergeva che, almeno il presupposto del centro degli interessi personali
in Svizzera non era adempiuto.
Di
primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva
probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA
38.2014.54
del 2 dicembre 2015; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008;
STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).
In
simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre
presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere
respinta.
2.9
La decisione su opposizione
impugnata (sebbene, e meglio come già rilevato dalla Sezione del lavoro, “vi
sarebbe invero margine per una reformatio in peius”; cfr. doc. 25, pag. 7) è,
quindi, confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La
domanda di gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti