Lexipedia

Decisione

38.2020.49

Negate ID. Residenza ex art. 8 cpv.1 lett. c LADI non in CH: centro relaz. pers. in Italia dove vive moglie. In CH, dove è ospitato presso amici, ha solo una resid. secondaria. Secondo dt internazionale è vero frontaliere. Escluso falso frontaliere

1 febbraio 2021Italiano75 min

disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2020.49

CL/gm

Lugano

1° febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 settembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 3 settembre 2020 emanata

da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1 si è iscritto in

disoccupazione il 1° dicembre 2019 (dopo che il rapporto lavorativo che lo

legava alla __________ di __________ era giunto a conclusione, a seguito della

disdetta intimata dal datore di lavoro, il 29-30 novembre 2019; cfr. co. 3,

pag. 1 e 2) con immediata disponibilità all’impiego a tempo pieno in qualità di

disegnatore tecnico, grafico, incisore ed ogni altra professione adeguata.

Con decisione su

opposizione del 3 settembre 2020, la Sezione del lavoro ha confermato la

precedente decisione del 22 giugno 2020 (cfr. doc. 18) ed ha negato a il

diritto a beneficiare d’indennità di disoccupazione. L’amministrazione ha,

infatti, ritenuto che la residenza del medesimo si trova in Italia, di sorta

ch’egli deve essere considerato come un vero frontaliere, “che in Svizzera

ha costituito tutt’al più una dimora temporanea (secondaria)”. Al riguardo

l’amministrazione ha ritenuto:

" (…) In

Ticino, egli ha due figli maggiorenni avuti dalla prima moglie, oltre ad una

sorella in un istituto per disabile a __________. L’assicurato ha inoltre

dichiarato che quando lavorava nella Svizzera __________, a __________,

risiedeva presso la madre, a __________, mentre la moglie di occupava

quotidianamente della stessa. Quando rientravano in Ticino per il fine settimana

la portavano con loro. Ha inoltre dichiarato che prima della pandemia, non

essendovi abbastanza spazio nell’appartamento di __________, durante la

settimana soggiornava in tale Comune, mentre il fine settimana si recava a __________

(cfr. verbale del 31 maggio 2020, R1/R6, pag. 1, 2).

Il signor RI 1 risulta aver risieduto in Ticino, dapprima a __________

(fino al 2015), in seguito a __________ (fino al 31 gennaio 2020). Mentre dal

1° febbraio 2020 si è annunciato presso il Comune di __________ (cfr. attestazioni

di domicilio agli atti). In quest’ultimo Comune, ha dichiarato di risiedere

presso amici di lunga data, senza aver un contratto di locazione scritto, in un

appartamento di quattro locali. L’interessato ha prodotto, unitamente

all’opposizione, il contratto di locazione (doc. D) relativo ai signori __________

con il proprio locatore, rispettivamente una dichiarazione (doc. C) dei

medesimi, stante la quale, a causa della pandemia di coronavirus (marzo 2020)

non è potuto rimanere al domicilio di __________ ed è rimasto in Italia per

poter curare la madre.

L’ultimo luogo di lavoro del signor RI 1, fra il 2014 ed il 2019 è

__________, Canton __________. Il contratto di lavoro è stato rescisso dalla

società datrice di lavoro il 12 settembre 2019 con effetto al 29 novembre 2019.

Il 4 dicembre 2019 l’interessato ha compilato il modulo

“informazione integrative per l’iscrizione all’Ufficio regionale di

collocamento (URC)” indicando, nell’apposita tabella, il nome della moglie (__________)

ed il seguente indirizzo: __________ Italia. Tale formulario risulta essere

stato nuovamente compilato il 30 gennaio 2020 e completato con l’aggiunta dei

nominativi dei figli __________ e __________, residenti a __________.

3.2.

In base ai documenti agli atti, appare indubbio che nel Cantone

Ticino l’interessato abbia importanti legami familiari derivanti dal matrimonio

con la prima moglie, dalla quale ha avuto due figli residenti in Ticino, ora

maggiorenni. L’interessato contribuisce tutt’oggi al mantenimento di uno dei due

figli agli studi, come peraltro evincibile dalla documentazione bancaria agli

atti nonché dalla documentazione prodotta unitamente all’opposizione (doc. E:

e-mail della signora __________ del 28 maggio 2020).

Il 1° settembre 2019 il signor RI 1 ha concluso un contratto di

locazione per un'abitazione a __________ (__________, Italia), della durata di

4 anni (rescindibile con preavviso di tre mesi) per una porzione di casa su due

piani composta da PT: ingresso, soggiorno cucina, locale lavanderia e caldaia, balcone;

P1: tre camere, bagno e balcone completamente arredata, concessa al signor RI 1

quale conduttore "per sé e per i familiari conviventi' con effetto dal 1°

settembre 2019 (cfr. contratto di locazione prodotto nell'ambito

dell'accertamento esperito dall'UG il 14 luglio 2020).

Previamente allo scioglimento del matrimonio con la prima moglie

(avvenuto il 27 gennaio 2016), il signor RI 1 era domiciliato ad __________. A

partire dal 20 aprile 2015 risulta essersi trasferito a __________, ove ha

coabitato con un amico. Mentre il 31 gennaio 2020 egli ha notificato al

servizio controllo abitanti la propria partenza per __________.

L'interessato ha anche dichiarato che quando lavorava a __________

risiedeva a __________ (Canton __________) durante la settimana, luogo in cui

erano presenti sia la madre che la seconda moglie, sposata il 20 dicembre 2019

(cfr. verbale 31 maggio 2020, R1, pag. 1).

Ciò premesso, non v'è luogo di dubitare che l'interessato abbia

legami affettivi e di amicizia in Ticino. Per quanto riguarda la situazione

abitativa, l'interessato ha apertamente dichiarato come l'appartamento di __________

non fosse adatto ad ospitare lui stesso, la moglie e la madre e che, peraltro,

data la sua situazione di disoccupazione, ha incontrato difficoltà nel reperire

un alloggio in Ticino, seppure abbia cercato "disperatamente" una

sistemazione (cfr. verbale R5, pag. 2, R43, pag. 5).

(…).

3.3.

Nel caso concreto vi è, da un lato, un contratto di locazione a

Mesenzana indicante un inizio il 1° settembre 2019. Dall'altro lato,

l'assicurato ha dichiarato che fintanto che ha lavorato a __________ (fine

novembre 2019), risiedeva a Le Lode con la moglie, la quale si occupava della

madre e che i fine settimana la portavano sempre con sé in Ticino (cfr. verbale

R1, pag. 1). Dalla documentazione bancaria agli atti è dato evincere il

pagamento della pigione dell'ente locato a __________ a partire dal mese di

ottobre 2019, tramite girata bancaria. Per il resto, gli estratti bancari

relativi ai mesi compresi fra settembre e dicembre 2019 indicano unicamente

prelevamenti in Svizzera, senza che si possa inferire che, in quello specifico

periodo, l'assicurato facesse regolare rientro a __________. Gli estratti in

parola indicano essenzialmente una presenza in Svizzera. Di fatto, risulta un

unico prelevamento di CHF 400.-- effettuato nella fascia di confine, più

precisamente a __________ (Svizzera) il sabato 23 novembre 2019. Al riguardo,

va considerato quanto emerso dal verbale del 31 maggio 2020 (pag. 4):

(…).

D30: Nell’anno precedente l’iscrizione in disoccupazione, quindi

quando lavorava, quante volte alla settimana rientrava in Italia? (da

parenti/amici)?

R30: L’anno precedente, ci venivo occasionalmente durante le ferie

e ogni tanto per fare la spesa. Poi ci passavo quasi tutte le volte quando

tornavo dalla Svizzera __________, transitavo dal __________ per arrivare a __________

evitando così le colonne di traffico tra __________ e __________).

(…).

Pure chiaramente evincibili dalla documentazione bancaria sono i

pagamenti e prelevamenti nella Svizzera __________, come anche il versamento di

importi mensili sul conto della ex moglie (apparentemente, a copertura degli

obblighi di mantenimento verso il figlio agli studi).

Alla luce di quanto precede, non appaiono sussistere elementi che

consentano di concludere ad una residenza effettiva in Italia prima della fine

del mese di novembre 2019.

3.4.

Premesso quanto precede, occorre comunque esaminare la fattispecie

dal profilo del diritto interno (8 cpv. 1 let c LAD I).

Al riguardo, è accertato che dal mese di dicembre 2019 la moglie

dell'interessato si sia fisicamente trasferita a __________, dal momento che

sul modulo "Informazioni integrative" compilato il 4 dicembre 2019 il

signor RI 1 ha indicato che la moglie risiedeva in tale località, situata in __________,

Italia.

A partire da gennaio 2020, l'assicurato si è dichiarato partente

da __________, notificandosi a __________ presso i coniugi __________ dal 1°

febbraio 2020.

Ora. Ritenuto che l'assicurato ha sottoscritto un contratto di

locazione a suo nome, con inizio al 1°settembre 2019 e che il rapporto di

lavoro a __________ è terminato il 29 novembre 2019, appare fuori di dubbio

che, risiedendo la moglie a __________ dal dicembre 2019, il centro degli

interessi dell'interessato sia da situare in tale Comune. Questo, almeno a

contare dal 20 dicembre 2019, data in cui il signor RI 1 ha contratto

matrimonio con la signora de __________. Peraltro, la contestuale presenza

della madre dell'assicurato, a Mesenzana, non fa che rafforzare tale

conclusione.

Occorre pertanto convenire, come ritenuto nella decisione

impugnata, che il signor RI 1 ha, a tutti gli effetti, costituito una residenza

effettiva in Italia e che la situazione a __________ (notificata solo a fine

gennaio 2020) costituisce, al più, una dimora secondaria. Occorre anche dare

atto del fatto che la decisione impugnata nega il diritto alle indennità di

disoccupazione solo a partire dal 15 maggio 2020. Questo non significa,

tuttavia, che tale decisione sia da ritenersi corretta, sotto il profilo

temporale. Su questo punto, vi sarebbe invero margine per una reformatio in

peius.

Infine, occorre rilevare come i legami con la Svizzera (in

particolare il Ticino), ove l'interessato ha i figli avuti dal primo matrimonio

(nel frattempo divenuti maggiorenni e con i quali non convive) ed una sorella,

oltre alla ex moglie, passino in secondo piano rispetto al fatto di avere

contratto matrimonio con una persona residente in Italia ed al fatto di aver

stipulato un contratto di locazione per un'abitazione familiare a __________,

Italia, nella quale ha risieduto anche con la madre, purtroppo deceduta nel

mese di aprile 2020. L'esito della presente vertenza non può mutare neppure

alla luce della rescissione di tale contratto. A detta del signor RI 1, la

moglie lo raggiungerà a settembre 2020 (cfr. scritto del signor RI 1 datato 18

agosto 2020 all'UG, nel quale preannuncia tale arrivo presso i coniugi __________

a __________). Tuttavia, ai fini della determinazione della residenza effettiva

in Svizzera, tale situazione (convivenza in un appartamento di 4 locali, con

altri due coniugi ai quali è intestato l'ente locato) non può essere

considerata quale residenza effettiva. In altri termini, allo stadio attuale

non vi sono elementi agli atti che consentano di ritenere plausibile la

residenza del signor RI 1, unitamente alla moglie, presso i precitati coniugi.

Di conseguenza, l'assicurato non può essere ritenuto idoneo al collocamento ai

sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI, non essendo adempiuto uno dei

presupposti del diritto alle indennità di disoccupazione (residenza in

Svizzera).” (cfr. doc. 25, pag. 4-9)

1.2. Contro questa decisione RI 1,

rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA – con

istanza d’ammissione al gratuito patrocinio -, postulando l’annullamento della

decisione su opposizione, il riconoscimento del diritto a percepire indennità

di disoccupazione e l’ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

A sostegno della tesi

ricorsuale il legale, e meglio in relazione alla pretesa residenza in Svizzera

del proprio assistito, ha segnatamente addotto quanto segue:

" La

decisione impugnata rifiuta di tenere in considerazione il fatto che il

ricorrente – rimasto momentaneamente bloccato in Italia durante il periodo del

lockdown – fosse ciò nonostante da considerare ai fini della legislazione

contro la disoccupazione come domiciliato in Svizzera. Ciò, contro l’evidenza

del fatto che in Italia non ha mai lavorato, né prima né dopo

tale periodo, non vi ha mai eletto domicilio e il suo soggiorno è

stato di brevissima durata, condizionato dalle necessità della

Mamma, ora deceduta a __________ dove aveva fatto ritorno, trasferitasi nei

pressi di __________ per un certo periodo, trattenuto involontariamente

presso di lei dal blocco di ogni attività dovuto alla nota pandemia.”,

precisando che:

" Le

vicissitudini che anno visto come attore il qui ricorrente sono state da lui

riferite in maniera completa, fedefacente e soprattutto

onesta, anche della breve residenza in Italia e delle sue ragioni.

Questi resoconti evidenziano, a non avere dubbi, come il medesimo non abbia mai

cercato altra possibilità di lavoro se non in Svizzera, dove peraltro ha sempre

lavorato, ovviamente pagando regolarmente i contributi

all’assicurazione contro la disoccupazione.

Peraltro, è stato talmente onesto nel riferire agli organi della

disoccupazione le sue condizioni di residenza – comunque solo momentanee

– per essere penalizzato, così come fatto dalla decisione impugnata!

(…). Ribadisce pertanto, circostanze che risulta chiaramente dal

sunto della sua vicenda, di non avere mai avuto e di non

avere alcun legame con l’Italia, paese dove solo temporaneamente

si è venuta a trovare la nuova moglie, sposata peraltro solo a fine dicembre

2019, dove si è trasferita al seguito la madre dell’opponente, di cui si

occupava e si è occupata sino al suo decesso.

Sta di fatto che, essendo deceduta la Mamma del ricorrente, non vi

sono più ragioni perché questa rimanga in Italia, il contratto di locazione per

l’appartamento della stessa – sciaguratamente concluso a nome del ricorrente –

è stato disdetto, e anche la moglie ha fatto rientro in Svizzera. Di modo che

più neanche l’apparenza formale su cui si è basata la decisione impugnata ormai

di fatto sussiste.

(…)

In ogni caso, ritiene il ricorrente che l’interpretazione e

l’applicazione della legge fatta propria dalla Sezione del lavoro sia viziata

di formalismo eccessivo e violazione del principio di

proporzionalità.

(…).

In ogni caso, ribadisce il ricorrente come fino al 15 maggio

2020, il suo domicilio svizzero gli è stato riconosciuto,

tanto è vero che ha potuto beneficiare delle prestazioni assicurative. Dopo

tale data, non ha assunto alcun altro domicilio, anche se per il breve periodo

ricordato ha risieduto a __________. Orbene, ai sensi dell’art. 24 CC “il

domicilio si una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che

essa non ne abbia acquistato un altro”. Ragione di concludere che il suo

domicilio è rimasto sempre lo stesso, proprio perché non si può sostenere

davvero, a pena di un formalismo eccesivo e di un arbitrio, che nel breve

periodo del lockdown abbia assunto un nuovo domicilio in Italia!” (doc. I, pag.

2-5)

1.3. Nella sua risposta del 18

settembre 2020, la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa con

motivazioni per le quali, nella misura di quanto rilevante ai fini della

presente decisione, si dirà nel prosieguo (cfr. doc. IV).

1.4. Il rappresentante dell’insorgente,

con scritto del 23 dicembre 2020 - dopo che il TCA gli aveva impartito un primo

termine, scaduto infruttuosamente, di 20 giorni per trasmettere “il

certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria” (cfr.

doc. III), quindi ne aveva sollecitato il patrocinatore con scritto del 3

dicembre 2020 (cfr. doc. VII), concedendo, poi, due ulteriori proroghe per

provvedere nel senso di quanto richiesto (cfr. doc. VIII e X) - ha inoltrato a

questo Tribunale la documentazione a supporto dell’istanza di amissione

all’assistenza giudiziaria, e meglio il certificato debitamente vidimato

dall’Autorità comunale ed i documenti giustificativi (cfr. doc. XI ed

allegati).

in diritto

2.1. Oggetto della presente

vertenza è la questione di sapere se RI 1 abbia diritto a indennità di disoccupazione

a far tempo dal 15 maggio 2020 (allorquando l’erogazione delle prestazioni è

stata interrotta), oppure no.

2.2. Uno dei presupposti da

adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

Questo

concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di

prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione

di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il

centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole

relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono

sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere

autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC)

sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio

secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi

e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF

8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016

consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

In una sentenza

8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il

Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid.

2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei

propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il

figlio.

In una sentenza pubblicata

in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8

LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un

assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale

anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si

applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto

comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le

legislazioni nazionali a farlo. Se, in quel caso di specie, l’assicurato non

risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8

capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della

Confederazione.

In una sentenza

8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il

ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale

gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato

che:

" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione

dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il

conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine

settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una

residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid.

5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni

dell'assicurazione contro la disoccupazione.”

In una sentenza

8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle

indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle

relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In

quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:

" 4.1. Les motifs exposés par la

juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant

et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus

particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont

scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des

activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient

fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en

cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles

à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids

décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les

circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause

l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant

ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni

n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits

déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1

LTF.”

In una sentenza

8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato

manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72

del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato

frontaliere vero, argomentando:

" (…)

che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del

Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al

fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse

difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha

accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il

ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo

o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era

domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai

propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi

faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai

avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente

in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e

diplomi conseguiti in Sviz-zera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia

mai effettuati. (…)”

In una

sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata

in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha

confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un

assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente

nato in Ticino, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i

fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto

all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in

locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese

dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli

era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il

ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava

il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione

sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha

concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre

quello delle relazioni personali, era in Italia.

L’Alta Corte

ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

5.2. Il presupposto

della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o

stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente

prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2

pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra

l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si

duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in

realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti

svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti

gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il

Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del

profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che

per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le

quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non

è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della

prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2

pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei

giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.

5.3. Il ricorrente

ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita

professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni

personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano

con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti

assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del

luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011

consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di

concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2).

Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche

ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può

essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi

elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il

diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla

frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono

essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler

ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste

circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della

normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro

delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua

nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali,

trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza

8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha

mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la

lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto

questo profilo sono infondate. (…)”

Al riguardo cfr. pure STF

8C_380/2020 del 24 settembre 2020; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 già citata

sopra; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017,

massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.

In una sentenza

8C_280/2019 del 5 settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13 pag.360-364, il

Tribunale federale ha stabilito che:

" (…) ai

disoccupati si applica la legislazione dell’ultimo Stato di occupazione prima

dell’inizio della disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui era impiegata una

persona disoccupata – nella fattispecie una cittadina tedesca – è la Svizzera,

per l’esame delle prestazioni è determinante la legislazione svizzera. Secondo

l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, il diritto all’indennità di

disoccupazione presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora abituale in

Svizzera. Spetta alla persona assicurata rendere verosimile o dimostrare con

tutti i mezzi disponibili (fattura dell’elettricità, contratto di affitto,

ecc.) che dimora effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se necessario, la Cassa

deve procedere ai chiarimenti necessari; la cassa deve segnatamente assumere le

prove fornite dalla persona assicurata.”

In un’altra sentenza

8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la

STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la

residenza all’estero.

Si trattava di un

assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel

gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia –

composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una

villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima

battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi

la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a

percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio

2017.

2.3. Nella presente evenienza questo

Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un

assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in

Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.2.)

Inoltre va osservato che la

nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue

sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora

abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione

sugli stranieri (cfr. consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid.

2a pag. 466 seg.).

In una sentenza

8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito

che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le

imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere

all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016

del 19 gennaio 2017 consid. 2).

In una sentenza

8C_380/2020 del 24 settembre 2020 il Tribunale federale ha confermato il

concetto di residenza secondo la LADI ed ha sottolineato che questo presupposto

non deve essere adempiuto soltanto quando si realizza il caso di assicurazione

(cioè quando viene aperto il termine quadro) bensì deve valere durante tutto il

periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.

RI 1, nato __________

1963, di nazionalità svizzera (cfr. doc. 1 e 2), è stato attivo dall’aprile

2014 al 29-30 novembre 2019 alle dipendenze della __________, in qualità di “__________”

(cfr. doc. 2 e 3). In data 12 settembre 2019, la datrice di lavoro ha disdetto

(a valere per il 29-30 novembre 2019; cfr. doc. 3, pag. 1 e 2) il rapporto di

lavoro con il qui ricorrente a causa di una ristrutturazione aziendale (cfr.

doc. 3, pag. 2).

Egli si è, quindi,

iscritto in disoccupazione con effetto dal 1° dicembre 2019 (cfr. doc. 1).

Il 26 maggio 2020, dopo

che in data 15 maggio 2020 l’assicurato aveva comunicato telefonicamente

all’URC di trovarsi, come già era il caso non solo il 24 marzo 2020, bensì da

fine gennaio 2020 (cfr. doc. 11), in Italia, la Sezione del lavoro -

trasmettendogli, altresì, copia della “Richiesta di verifica dell’idoneità al

collocamento del 15.05.2020” (doc. 11) - gli ha chiesto di completare, ai fini

della procedura e dell’esame della sua richiesta di essere posto al beneficio

delle indennità di disoccupazione, il formulario “Dichiarazioni della persona

assicurata” (cfr.doc. 12 ed allegato).

Il 2 giugno 2020 il

ricorrente ha proceduto in tal senso. In particolare, l’insorgente ha fornito

via mail le seguenti risposte:

" D1:

Descriva la sua situazione familiare

R1: La mia situazione famigliare, ho due figli, uno è ancora in

studio, mi sono sposato l’anno scorso, avrei esitato se avessi saputo che avrei

perso il mio lavoro, una settimana prima d’avere chiesto al mio ex datore di

lavoro un certificato che serviva ai documenti per la procedura di matrimonio,

non ha avuto il coraggio d’avvisarmi che mi licenziava. Mia moglie ha una

figlia in __________ che aiuto regolarmente finanziariamente. Fino quando

lavorava a __________ mia moglie e io ci occupava quotidianamente di mia mamma.

Ogni weekend veniva con noi in Ticino

(…).

D4: La residenza di __________, è un appartamento oppure una casa

unifamiliare?

R4: Un appartamento, da amici che mi aiutano.

D5: Condivide la residenza di __________, con altre persone? Se

sì, indicare nome, cognome e motivo della convivenza

R5: Sono amici di lunga data con lei eravamo insieme alla

maternità, siamo stati anche colleghi da __________ e per poco tempo da __________

alla __________. Con lei (__________) siamo come fratello / sorella. E con lui

(__________) ci conosciamo già dagli anni 80. Quando hanno saputo delle mie

difficoltà che dovevo partire di __________ a __________, ci sono subito

offerto la loro ospitalità. Ho cercato disperatamente un appartamento, ma

purtroppo essendo senza lavoro, nessuno mi ha dato fiducia. Il colmo i pochi

che avrebbe esserci d’accordo, sono rifiutati dal fatto che prendevo

SwissCaution per garanzia d’affitto. (…)

D6: Oltre alla residente di __________, sono a sua disposizione

altre soluzioni abitative in Svizzera? All’estero? (residenza principale, dei

genitori, di vacanza ecc…)

R6: Prima quando lavoravo a __________ avrei potuto essere dalla

mia mamma a __________. Siccome a __________ non c’è abbastanza spazio, prima

il coronavirus ero lì durante la settimana e raggiungevo il weekend mia moglie

che s’occupava di mia mamma a __________ in Italia. Adesso con questo maledetto

virus per forza rispetto i decreti. Non vedo l’ora di tornare ad una situazione

“Normale” per stare di nuovo a __________ nell’attesa d’avere un lavoro che mi

permetterà di avere di nuovo un appartamento.

D7: Ha altri parenti i quali risiedono in Svizzera? All'estero?

R7: Ho due figli che sono a __________, una sorella a __________

(in un istituto per disabili), Cugini nel cantone di __________, e altri cugini

in __________, il resto della mia famiglia sono in __________.

D8: Signor RI 1, può confermare che nella residenza di __________

vi sono tutti i suoi effetti personali? Se no, come sono ripartiti i suoi

effetti personali?

R8: Ho dei effetti personale un po' dappertutto certo che ne ho a __________,

ne ho anche a __________ che dovrò recuperare appena potrò di nuovo passare il

confino, ne ho a __________, ne ho dai i mei figli e ne ho in un box.

(…).

D30: Nell’anno che precede l’iscrizione in disoccupazione, quindi

quando lavorava, quante volte alla settimana rientrava in Italia? (da parenti/amici)?

R30: L’anno precedente, ci venivo occasionalmente durante le ferie

e ogni tanto per fare la spesa. Poi ci passavo quasi tutte le volte quando

tornava dalla Svizzera __________, transitavo dal __________ per arrivare a __________

evitanti così le colonne di traffico tra __________ e __________.

D30bis: In occasione dei suoi rientri in Italia (vedi domanda nr.

30), quanto tempo rimaneva in Italia? (1 notte, 2 notti, 3 notti da 4 notti e

più notti)

R30bis: Per questa domanda, mi spiace, non ho risposte, è com’è

risposto al D30…

(…).

D31: Da quando si è iscritto in disoccupazione (01.12.2020) quante

volte alla settimana è rientrato in Italia dalla sua famiglia (parenti/amici)?

R31: Allora dal 30 gennaio 2020 ero a __________, mia moglie stava

a __________ insieme mia mamma, non avendo possibilità d'affittare un

appartamento in Ticino essendo disoccupato (com'è già scritto prima) e avendo

poche prospettive di ritrovare un lavoro in Svizzera __________, mia moglie

insieme alla mia mamma sono venute abitare in Italia, paese di __________ dove

piace molto a mia mamma perché da piccola veniva fare delle ferie da una zia.

lo ero tra __________ in settimana e durante il weekend insieme loro, poi è

arrivato questo CORONA VIRUS (forse ne avete sentito parlare) che mi ha

costretto di rimanere fino ora in Italia!

D31bis: In occasione dei suoi rientri in Italia (vedi domanda nr.

31), quanto tempo rimaneva in Italia? (1 notte, 2 notti, 3 notti, da 4 e più

notti)

R31 bis: Prima il CORONAVIRUS, solo il weekend e non tutti.

D32: Descriva dettagliatamente la residenza di __________ (num. locali,

dettagliare ogni locale con anche la composizione del mobilio, quale mobilio

già presente e quale acquistato, eccetera...)

R32: Ci sono 4 stanze all'entrata un piccolo corridoio, da lì di

fronte leggermente sulla sinistra c'è sala da pranzo con la cucina semi-aperta

in arcade, sulla sinistra mia camera di 12 m2 un letto matrimoniale un armadio

a angolo, sulla destra in primo il salone (divano letto, TV, aquario e balcone)

poi la camera matrimoniale e in fondo a sinistra il bagno (vasca a destra,

toilette a canto e lavandino di fronte, ceramiche bleu nel fondo e grigie

chiare negli muri.

D33: Quando si è trasferito a __________, ha eseguito un trasloco

(trasporto di mobilio unitamente agli effetti personali)? Se si, con quale

ditta di trasponi ha eseguito il trasloco?

R33: II trasloco fu organizzato con la mia auto, avendo Iì solo i

miei affari personali, gli effetti d'igiene e il mio computer, mi seguono

sempre dappertutto con me, com'è era sempre il caso quando lavoravo in Svizzera

__________, dove vado li prendo insieme a me... Il resto dei miei mobili sono

stati messi in un magazzino da un amico.

D34: Signor RI 1, inerente la residenza di __________, per quale

ragione risulta convivere con la coppia di coniugi __________?

R34 Siamo dei veri amici, com'è già scritto siamo come fratelli,

mi hanno visto disperato, senza esitazione mi hanno accolto a casa loro.

D35: Signor RI 1, inerente la residenza di __________,

concretamente come condivide gli spazi con i coniugi __________?

R35: Condividiamo molte cose, loro hanno la passione per

dipingere, li aiuto per la realizzazione di quadri praticando diverse tecniche

(acrilica, resina, ecc). Poi cuciniamo spesso insieme. Per il resto sono in

maggioranza nella mia camera utilizzando il mio computer.

D36: Signor RI 1, prima della residenza di __________, nel periodo

da aprile 2015 alla fine di gennaio 2020 aveva il suo domicilio a __________, è

corretto? Per quale ragione ha convissuto quasi 5 anni con il signor __________?

R36: Con Sig. __________ più di 20 anni che ci conosciamo, abbiamo

lavorato insieme a __________ e per __________. Dopo il mio divorzio (mai

facile ho perso molto a tutti i livelli) mi era traslocato a __________, com'è

le ho più meno accennato, ero in appartamento dove ci ho abitato solo una

settimana e dove mi hanno fregato Fr 7000.00 di cauzione di garanzia. Nello

stesso tempo ho avuto problemi di salute e il Signor __________ mi ha proposto

d'abitare da lui

D37: Signor RI 1, inerente la residenza di __________,

concretamente come condivideva gli spazi con il signor __________?

R37: Nella sua casa ci ha permesso d'essere quasi indipendenti.

C'era nella parte inferiore un studio con bagno. Mangiavamo quasi sempre

insieme (mi piace cucinare e sono piuttosto un buon cuoco)

D38: Signor RI 1, è corretto affermare che dopo la residenza di __________

ha usufruito di alloggi (residenze) presso terzi? (c/o __________ e c/o __________)

R38: Sì

D39: Signor RI 1, lei risulta coniugato con la signora __________

da dicembre 2019. Dove si colloca il domicilio di sua moglie? (indirizzo

completo)

R39: __________

D40: Signor RI 1, per quale ragione lei risulta risiedere presso

una coppia coniugati dal 2010 mentre sua moglie non risulta risiedere in

Ticino?

R40: Per due motivi, non avendo un appartamento (sempre dal fatto

che sono disoccupato) in Ticino, a __________ saremo stati troppo stretti, e

lei è sempre vicina mia mamma.

D41: Signor RI 1, ritenuto che la sua famiglia vive in Italia e

che in Svizzera ha un domicilio presso terze persone; concretamente quanto

tempo passa effettivamente presso l'appartamento dei coniugi __________?

R41: Mi sembra che le ho accennato precedentemente, se non c'era

il CORONAVIRUS 5 giorni / 7 minimo

D42: Signor RI 1, ritenuto che la sua famiglia vive in Italia e

che in Svizzera ha un domicilio presso terze persone; concretamente quanto

tempo passa effettivamente presso la residenza in Italia?

R42: Com'è alla domanda D41 sarebbe senza il CORONAVIRUS il

contrario 2 giorni / 7 al massimo

D43: Signor RI 1, ritenuto che la sua famiglia vive in Italia per

quale ragione non ha portato sua moglie e sua madre in Svizzera?

R43: Avrei già fatto, avendo un appartamento adeguato in Ticino

per me, mia moglie, mia mamma, e per la figlia di mia moglie e probabilmente

per un bambino in prospettiva, senz'altro l'avrei fatto, anche se ne trovo un

abbastanza comodo per 3 persone, l'avrei fatto, ma non penso che è di mia colpa

se sono senza lavoro, e che i proprietari non ci fidano...Senza avendo perso il

mio lavoro era nelle previsioni di trovare un appartamento per noi in Ticino,

purtroppo...

D44: Signor RI 1, dal formulario "Azioni di

reinserimento" si evince che dal mese di marzo 2020 lei risiede in Italia,

è corretto? Se si, per quale ragione?

R44: Si purtroppo da quando fu dichiarata la pandemia del

CORONAVIRUS che sono bloccato in Italia

D45: Signor RI 1, a partire da quale data lei risiede in Italia?

R45: Sia per i dati, sia per i nomi, ho un grosso problema di

tenerli in memoria. Mi sembra che ero venuto un venerdì sera a rendere una

visita alla mia mamma e che il giorno dopo non ci poteva più passare il confine,

sarebbe da ricercare il quale giorno fu il primo decreto in vigore, mi sembra un’eternità,

non so più se eravamo alla fine di gennaio o già in febbraio...

D46: Signor RI 1, ritenuto quanto esposto fino ad ora, quali sono

le sue intenzioni inerente la sua situazione abitativa?

R46: Le mie intenzioni, sono state sempre d'avere la possibilità

d'essere con mia tutta famiglia in Ticino, Ticino che ho sempre stimato, avendo

un zio di __________ e una bis nonna ticinese. Ma come lo sa, senza un lavoro o

di essere ricco avere un appartamento... Forse anche se non lo desiro per

niente al mondo, chiedendo ai servizi sociali, avrò questa possibilità nella

mia condizione attuale...

(…).

D48: Signor RI 1, ritenuto complessivamente quanto dichiarato fino

ad ora, dove colloca la maggior parti dei suoi effetti personali?

R48: Per il momento la maggior parti dei miei effetti personali

sono ancora a __________.

D49: Signor RI 1, ritenuto complessivamente quanto dichiarato fino

ad ora, dove colloca il centro dei suoi interessi professionali?

R49: Certo d'avere un lavoro nel mio ramo e in Ticino sarebbe la

ciliegia sulla torta, alla mia età non mi faccio molte speranze, avendo amici

ex colleghi di __________ malgrado che II, hanno ancora più possibilità e sono

addirittura più giovane di me, non soltanto hanno finito il loro diritto alla

disoccupazione, ma da parecchie anni sono negli servizi sociali. Cerco di

rimanere positivo, è già abbastanza duro così, altrimenti e facile di

oltrepassare il filo del rasoio. Anche se non sono il tipo, dovrei farei una

vita più socievole che mi darebbe più possibilità d'avere delle opportunità

purtroppo giorno d'oggi funziona bene il pistone.... Sono pure disposto a

cambiare ramo...

D50: Signor RI 1, ritenuto complessivamente quanto dichiarato fino

ad ora, dove colloca il centro dei suoi interessi personali?

R50: È una domanda complessa, visto che tutto è legato, lavoro,

vita di famiglia, onestamente l'importante per me d'avere la possibilità di

poter andare avanti nella semplicità insieme alla mia famiglia, non ho pretese,

certo d'avere un lavoro nel mio ramo e in Ticino sarebbe la ciliegia sulla torta.

D51: Signor RI 1, ritenuto complessivamente quanto dichiarato fino

ad ora, dove risiede di norma durante la settimana (lunedì - venerdì)?

R51: Da quale ho dichiarato nel questo formulario, a cause del

CORONAVIRUS sono costretto e bloccato in Italia. Prima la pandemia mi capitava

di lasciare la Svizzera solo per il weekend...

D52: Signor RI 1, ritenuto complessivamente quanto dichiarato fino

ad ora, dove risiede di norma durante i fine settimana (sabato - dolmenica)?

R52: Com'è alla domanda D51 e da quello dichiarato in questo

formulario, a causa del CORONAVIRUS sono costretto e bloccato in Italia Prima

la pandemia mi capitava di venire solo per il weekend trovare mia mamma in

Italia... ” (cfr. doc. 13/1, pag. 1-2 e 4-6).

Sempre nell’ambito della

verifica dell’idoneità, la Sezione del lavoro, il 10 giugno 2020, ha chiesto al

ricorrente – ritenuto che “(…) per quanto noto, i cittadini Svizzeri che al

momento del blocco delle Regioni decretato dal governo Italiano si trovavano in

Italia, essi erano autorizzati a far rientro nel Paese di origine (…)” – di

comprovare il fatto ch’egli fosse effettivamente stato impossibilitato a

tornare in Svizzera (cfr. doc. 14).

Questa la risposta fornita

dal medesimo il giorno stesso:

"

(…) Sono d’accordo con lei che avrei potuto durante questo periodo venir

in Svizzera. Devo l’informale che avevo anche detto (…) che ero senz’altro

disposto in bisogno di colloquio o appuntamento di lavoro, passare il confine

senza nessuna esitazione, sapendo che non avrei più avuto la possibilità di

rivedere mia mamma. Adesso in tutta onestà non ho rimorsi di questa decisione

perché è in questi giorni che mia mamma se n’è andata (…) Mi sono “sacrificato”

per assistere mia mamma (…).” (cfr. doc. 15)

Agli atti figura, inoltre,

uno scritto redatto dai coniugi __________, del seguente tenore:

" (…)

Confermiamo:

Che il Signor RI 1, non ha potuto rimanere al domicilio __________,

per via della pandemia del coronavirus (marzo 2020) ed è rimasto bloccato in

Italia per potere curare sua mamma.

È tornato appena che la frontiera

italiana fu riaperta verso la Svizzera, dal 4 giugno 2020.” (cfr. doc. 19, all.

doc. C)

Per quanto attiene,

invece, all’ente locato dal ricorrente a Mesenzana

(Italia), la Sezione del lavoro, con scritto del 14 luglio 2020, ha chiesto al

medesimo di produrre copia del relativo contratto di locazione e di segnalare

eventuali cambiamenti relativi alla sua situazione abitativa nel frattempo

intervenuti (doc. 21). Dalla documentazione prodotta dall’insorgente, emerge

che il contratto di locazione è stato stipulato (per la durata di 4 anni,

suscettibile di essere disdetto con preavviso di 3 mesi) dal 1° settembre 2019

al 31 agosto 2023 (cfr. doc. 22/2) ed è, poi, stato disdetto dall’assicurato in

data 1° giugno 2020 (cfr. doc. 22/1).

Su questo punto giova,

altresì, rilevare che con lo scritto trasmesso alla Sezione del lavoro in data

17 giugno 2020, l’istante ha comunicato quanto segue:

" Tengo a

far notare che anche se il contratto era al mio nome, era perché l’ho firmato

al posto di mia mamma che era in difficoltà a causa i suoi problemi di salute

di farlo lei.” (cfr. doc. 22).

In data 7 agosto 2020 la

Sezione del lavoro, sempre nell’ambito della verifica dell’idoneità, ha chiesto

al ricorrente di precisare se l’ente locato a __________ fosse ancora abitato

dal medesimo e/o dalla di lui moglie e, in caso di risposta negativa, dove i

due risiedevano a quel momento, mentre, in caso di risposta affermativa, per

quando era prevista, esattamente, la fine della locazione (cfr. doc. 23).

In data 18 agosto 2020, il

ricorrente ha comunicato che la fine del rapporto di locazione e la

restituzione delle chiavi dell’ente locato erano previste per il 31 agosto

2020, data a decorrere dalla quale la di lui moglie si sarebbe trasferita, in

sua compagnia, a __________ (cfr. doc. 24 e 24/3)

2.4. Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie questa Corte, evidenzia preliminarmente che è la data

della decisione su opposizione impugnata (nel presente caso: il 3 settembre

2020) che delimita temporalmente il potere cognitivo del

giudice delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_562/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.;

STF 8C_30/2018 del 17 luglio 2018 consid. 5.2.4.1.; STF 9C_32/2017 del 31

ottobre 2017; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF

9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile

2005 consid. 2).

In

concreto, applicando l’abituale criterio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017

consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013

del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF

8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;

DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V

193 consid. 2 pag. 195), il TCA deve concludere che, a giusta ragione, la

Sezione del lavoro ha ritenuto che il ricorrente non avesse in Svizzera il

centro delle proprie relazioni di vita.

L’insorgente non ha

concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in

cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi

della giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.2.), la quale esige

come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle

relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF

8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”;

STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137

“Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha

precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178:

“Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato

il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel

loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).

Il centro delle relazioni

professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima

condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente

nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata.

Nel presente caso, il

centro delle relazioni personali dell’insorgente risultava essere in Italia, e

meglio a __________.

È, infatti, a __________

che, almeno dal 4 dicembre 2019 al 31 agosto 2020, viveva la moglie del

ricorrente, in una porzione di casa di 6.5 locali, locata dal ricorrente a

decorrere dal 1° settembre 2019. La composizione dell’ente locato (e meglio

come verrà illustrato nel prosieguo), la data di sottoscrizione e di inizio del

contratto di locazione - antecedenti rispetto alla disdetta del rapporto di

lavoro -, ed il fatto che la moglie risiedeva in provincia di __________ e la

pretesa presenza, a __________, dalla madre dell’assicurato, almeno a decorrere

dal 4 dicembre 2019, portano, infatti, a concludere che il centro degli

interessi personali del ricorrente si trovava a in Italia.

Relativamente alla

situazione alloggiativa di __________ - che giova rilevare, seppur nei limiti

temporali del potere cognitivo di questo Tribunale, essere rimasta immutata, ritenuto

che il ricorrente almeno sino al 22 dicembre 2020, era ancora “ospitato

provvisoriamente da amici” in “__________” (cfr. doc. XIbis) - l’insorgente

ha riferito di alloggiare presso i coniugi __________, in un appartamento di 4

locali, che dovrebbe, però, fungere da abitazione familiare per due persone ed il

cui contratto di locazione è sottoscritto unicamente dalla coppia in questione (cfr.

doc. 19, all. D). Egli ha precisato di aver a propria disposizione una camera e

che i propri effetti personali di uso quotidiano non si trovano stabilmente a __________,

bensì, lo “seguono sempre dappertutto, (…) dove vado li prendo insieme a

me...” (cfr. doc. 13/1, R33).

L’assicurato,

quindi, in Svizzera, è ospitato da amici di lunga data e non paga nessun

affitto.

Secondo

questo Tribunale si tratta semplicemente di una residenza secondaria (cfr. STCA

38.2019.12 del 17 aprile 2019; STF 8C_511/2018 del 12 marzo 2019; STCA

38.2018.11 del 10 ottobre 2018; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017; STF

8C_592/2015 del 23 novembre 2015; STCA 38.2014.12 del 30 marzo 2015).

Per quanto attiene

all’ente locato ad uso abitativo a __________ (Italia) da parte del ricorrente

“per sé e per i suoi familiari conviventi”, giova, invece, rilevare che

il contratto di locazione è stato stipulato con effetto al 1° settembre 2019 e

che la moglie e la madre del ricorrente, della quale la prima si prendeva cura,

l’hanno occupato stabilmente quanto meno dal 4 dicembre 2019 (cfr. doc. 11/2 e

22/2), ritenuto che fino al termine del rapporto lavorativo con l’ex datrice

egli, la moglie e la madre vivevano presso quest’ultima, a Le Locle, per poi

spostarsi in Ticino nei fine settimana (doc. 13/1, pag. 1, D e R nr. 1).

Trattasi, e meglio come

risulta dal contratto di locazione, di una “porzione di casa su due piani”,

così composta:

" PT:

ingresso, soggiorno, cucina, locale lavanderia e caldaia, balcone; P1: tre

camere, bagno e balcone. Completamente arredata” (cfr. doc. 22/2)

e quindi, in sostanza, di

quanto il ricorrente ha asserito che avrebbe cercato in Ticino (“un

appartamento adeguato (…) per me, mia moglie, mia mamma, e per la figlia

di mia moglie e probabilmente per un bambino in prospettiva”), se non

avesse perso il proprio lavoro (cfr. doc. 13/1, pag. 5, D e R nr. 43).

Sennonché dagli atti si evince che il medesimo ha firmato il relativo contratto

di locazione ben prima della disdetta del rapporto lavorativo che lo legava

all’ex datrice di lavoro, e meglio il 10 agosto 2019 (cfr. doc. 22/2, pag. 3).

In concreto, quindi se già

la situazione alloggiativa in Ticino del ricorrente non è chiara, nemmeno le

sue dichiarazioni sull’ente locato a __________, nel senso in cui erano volte

ad escludere che il centro dei suoi interessi personali si trovava nel Paese __________,

sono parse lineari.

Poco verosimile risulta,

infatti, essere quanto indicato dall’insorgente che, (solamente) il 17 luglio

2020 ha dichiarato, per la prima volta, di aver effettivamente locato la

porzione di casa a proprio nome, sottoscrivendo, però, il relativo contratto “al

posto di mia mamma”, impossibilitata, per motivi di salute, a farlo (cfr.

doc. 22).

In merito, poi,

all’asserzione secondo cui il ricorrente - che, comunque, “prima del

coronavirus” lasciava __________ e “raggiungevo il weekend mia moglie

che s’occupava di mia mamma a __________ in Italia” (cfr. doc. 13/1, pag.

3, D e R nr. 6 e nr. 31bis) - è stato “costretto a rimanere fino ora

[ndr: 2 giugno 2020] in Italia” a causa della pandemia COVID-19 (cfr.

doc. 13/1, pag. 4, D e R n 31), “sacrificandosi” per assistere la propria madre

(cfr. doc. 15), si rileva, non solo, che, come rettamente fattogli presente

dalla Sezione del lavoro “i cittadini Svizzeri che al momento del blocco

delle regioni decretato dal governo Italiano si trovavano in Italia (…) erano

autorizzati a far rientro nel Paese di origine” (doc. 14), ma anche che, contrariamente

a quanto preteso, egli, tra quando ha detto di risiedere in Italia (“(…)

fine di gennaio o già in febbraio” 2020, cfr. doc. 13/1, pag. 6, D e R nr.

45) ed il giugno 2020 (allorquando ha risposto alle domande postegli dalla

Sezione del lavoro) è entrato più volte sul territorio elvetico (tornando, poi,

in Italia), e meglio come risulta dai prelievi e dai pagamenti effettuati,

segnatamente a:

- __________

il 3 marzo 2020;

- __________

il 7 ed il 9 marzo 2020, il 12 maggio 2020;

- __________

il 10 marzo 2020;

- __________

21 marzo 2020;

- __________

il 12 ed il 13 maggio 2020 (cfr. doc. 13/5, estratti conto dei mesi di marzo e

maggio 2020).

Il patrocinatore del qui

ricorrente ha, inoltre, posto in evidenza il fatto che la madre del ricorrente,

…__________, era “deceduta

a __________ dove aveva fatto ritorno” (cfr. doc. I, pag. 2).

Ciò posto, è emerso - ed

al riguardo è utile evidenziare che anche informazioni raccolte in internet

possono essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie

(cfr. STF 9C-776/2019 del 17 novembre 2020; STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019,

consid. STF 9C_838/2018 del 14 febbraio 2019, consid. 5.1 e 5.2; STF

8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid. 6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre

2017 consid. 4.1.; 5.3., STF 8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.;

STF 8C_69/2017 del 18 agosto 2017 consid. A; 5.1.; Michael Liebrenz/Ueli

Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des

Gutachters im digitalen Zeitalter, in SZS/RSAS 6/2016 pag. 582 segg.) – che la

pubblicazione dell’annuncio funebre relativo alla scomparsa della madre

dell’insorgente risale al 23 aprile 2020 (cfr. https://www.todesanzeigenportal.ch),

e non conferma, quindi, quanto dichiarato dal medesimo che, con mail del 10 giugno

2020, aveva comunicato alla Sezione del lavoro che “(…) è in questi giorni che mia mamma se n’è andata (…)”

(cfr. doc. 15)”.

Tutto ciò depone in favore

del fatto che il ricorrente avrebbe potuto far rientro a __________

sostanzialmente in ogni momento e che, quindi, se è rimasto nella vicina

Penisola è proprio poiché lì si trovava il centro dei suoi interessi personali,

segnatamente la di lui moglie.

Se,

d’un lato, quindi, è incontestato che il ricorrente ha, comunque, importanti

legami con la Svizzera, ed in particolare con il Canton Ticino, dove risiedono

Fatti

i figli maggiorenni e la sorella, d’altro lato, è indubbio, che il centro dei

suoi interessi personali era, con il grado di probabilità richiesto dalla

giurisprudenza, a __________ dove si trovava la di lui moglie (sposata il 20

dicembre 2019 e che, nel frattempo, non risulta aver raggiunto il coniuge in

Ticino), con la quale aveva prospettato la vita futura, di avere dei figli e la

cui figlia residente in __________ aveva immaginato potesse, un domani,

raggiungerli.

In simili circostanze,

rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 3 settembre 2020 la

Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c

LADI non è in concreto realizzato.

2.5. Vista la conclusione alla

quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle

disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015

del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire de la loi

sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions Romandes,

2014, pag. 683 n. 24).

Il 1° giugno 2002 è

entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,

da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II

regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid.

3 pag. 146; DTF 128 V 315, con

riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e facente parte

integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale

allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in

particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE)

n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di

applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei

regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e

ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS

0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L’art. 121 LADI, entrato in

vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti

di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V

173).

Una decisione n. 1/2012

del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il

contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo

che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento

dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V

88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il Regolamento (CE) n.

883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il

periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.

4.1.3).

Questi Regolamenti sono

stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention 1°

gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Suisse-US et

d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in

SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;

DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

L’art. 11 del Regolamento

(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla

legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che

esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio

quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid.

4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin,

op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i

lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f

del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»

qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato

membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di

massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene

considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la

settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di

massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito

il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i

lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,

indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del

diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi assicurati

beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della

LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1

lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)

alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si

trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua

ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso

dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro

o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle

prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se

risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione

dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri

in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece

chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel

nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del

Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel

corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato

membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale

Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del

lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona

che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a

disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato

la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a

del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Nella STF 8C_186/2017

del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N.

61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un

obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al

lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid.

4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione

europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).

Da notare che i costi per

il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e

quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse

rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations

versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.

65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16

novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo

Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di

disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica

il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo

Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,

delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a

seconda della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

In una Direttiva del 24

ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore

frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

" Ai sensi

dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento

883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori

frontalieri compete allo Stato di residenza. La

Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa

disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza

Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71

(regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo

tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva

conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali

particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero

atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di

residenza."

Sul tema e per un

riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al

Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014

ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25

giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale

8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4, massimata in RtiD II-2016 N. 63

pag. 309.

In una sentenza pubblicata

in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata

domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due

volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient

d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en

France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du

règlement”.).

In quell’occasione l’Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

6.2. Cette disposition du règlement

d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la

personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la

jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit

centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le

territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens

de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo

práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10

Wencel, points 49 et 50).

6.3. La recourante soutient que

l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la

reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle

a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est

toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y

travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).

6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas

absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour

l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.

Par définition, un tel travailleur exerce une

activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il

ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire

viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce

qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours

de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre

autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence

dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la

survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la

fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus

compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans

la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht,

6 e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE

DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).

N'est pas non plus un critère pertinent, dans le

cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,

dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les

rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité

qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du

27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08]

et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition

à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut

fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.

Quant à la situation familiale de l'intéressée,

elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.

5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition

d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette

situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice

d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres

précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités

associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à

ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé

avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels

professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De

telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière

complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en

vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux

fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3;

arrêt Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure

rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14

juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux

travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur

famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui

avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de

la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit,

Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid.

4.2.3).

6.5. Par conséquent, même en tenant compte

des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas

d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès

la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero

lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria

famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi

personali, soprattutto quelli familiari.

Le medesime argomentazioni

sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA

ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta

per settimana.

Con analoghe

argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza

38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un

funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui

emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione

coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.

Il successivo ricorso è

stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015

del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la

ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale

cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del

18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per

cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni

in Italia.”.

In una sentenza 38.2015.6

del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro

assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in

Italia una volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul

contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche

dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle

dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto

conto attestante i prelevamenti in contanti.

L’assicurato ha contestato

la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

Il

Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in

RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,

ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…)

L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può

essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del

diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora

espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si

confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente

grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri

interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato

dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono

essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del

ricorrente. (…)”

In un’altra sentenza

38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto

all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un

permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal

confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una

parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli

professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di

aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la

domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo

l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di

disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né

in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce

degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto

in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il

presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero

frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere

le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.

Alla medesima conclusione

il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle

decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una

sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5

febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza

38.2015.49 del 18 aprile 2016.

Infine in una sentenza

8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e

citata sopra, il Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che

aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando:

" (…)

7.6. Anche considerando i criteri del diritto europeo,

il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a

precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna

portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel

frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi

che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca

a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e

quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il

suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche

con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella

misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi

alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel

weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente

oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul

grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di

apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid.

4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3

pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal

ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente

circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,

indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli

elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto

oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.

7.7. Il ricorso non è destinato a miglior sorte

nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso

dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere

considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo.

Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che

si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso

frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso

un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome,

come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2,

5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza

citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento

dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non

sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione

giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata

abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del

Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid.

6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4;

sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale

Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con

riferimenti). (…)”

2.6. Il Regolamento (CE) 883/2004

prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal

lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si

mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui

legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).

Questa disposizione regola

la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno

Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono

dei lavoratori frontalieri.

Questi assicurati hanno un

diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello

in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

Il Tribunale federale ha

stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai

frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i

lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti

internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul

territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa

frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del

12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).

Lo statuto

di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle

sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2

dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono

stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013,

l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e

alloggiavano nelle baracche del cantiere.

Inoltre con

giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso

frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in

Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di

durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in

Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro

proprietà.

Anche con sentenza

38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice

falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva

quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito

turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno

lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro

regolare nel suo Stato di residenza.

In una

sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784

e già citata al consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso

frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e

iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione

dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata

determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre

2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva

trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013

all’estero.

Neppure è

stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del

18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di

dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al

licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e

poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di

durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di

mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.

Questa Corte

non ha potuto pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato

considerato (in un secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa

pendente causa davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti la

tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i

rientri sporadici nel suo Paese di residenza - falso frontaliere,

poiché il caso è sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77). Il Presidente del TCA, nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni

caso citato le sentenze cantonali da cui emerge un’interpretazione restrittiva

della nozione di falso frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015;

STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del

23 novembre 2015).

In tale contesto è utile

ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i

lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che

esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i

lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V

169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF

8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione

ammnistrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12

giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2,

del Regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile

2012).

In una sentenza 38.2016.15

del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di

un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso

una ditta di impieghi temporanei. In Italia vivevano - nella casa di proprietà

dei genitori - sua moglie e due figli che in quel Paese pure studiavano.

Il TCA è arrivato a questa

conclusione dopo avere constatato che l’assicurato ha sempre dichiarato di

rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e

la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti

hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il

patrocinatore del ricorrente ha poi enumerato con precisione le date nelle

quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 - dicembre

2015 e il rientro solo a scadenza mensile si spiega con il fatto che

l’assicurato vive “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe in corso una

procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato.

Infine l’assicurato

trascorreva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando

nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.

Il TCA ha poi concluso che

ci troviamo in presenza di un falso frontaliere in quanto la situazione del

ricorrente (al beneficio presso X. di impieghi temporanei che talvolta lo

occupavano anche durante i fine settimana) è assimilabile a quella dei

lavoratori stagionali.

In una

sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in

presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni

quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre,

lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di

contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).

2.7. Nella presente fattispecie

l’insorgente, come visto (cfr. supra consid. 2.3.), ha comunicato

alla Sezione del lavoro che, da quando le due vi si erano trasferite, vale a

dire da inizio dicembre 2019, durante i fine settimana, si recava in Italia,

raggiungendo la propria moglie e la propria madre.

Egli è, come pure già

rilevato, poi rimasto stabilmente, o comunque regolarmente rientrato in Italia,

e meglio da fine gennaio-febbraio 2020 sino al 4 giugno 2020, data a decorrere

dalla quale li suo centro di interessi personali è rimasto, al pari della di

lui moglie, in Italia. Ciò quanto meno sino al 31 agosto 2020, data a decorrere

dalla quale ha preso fine il contratto di locazione dell’abitazione di __________.

Di conseguenza, dal

profilo del diritto internazionale, l’insorgente deve essere considerato un

frontaliere vero, per cui non ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in

Svizzera.

2.8. Deve

ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).

La

domanda dell’insorgente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come

richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in

materia di assicurazione disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 61

lett. a LPGA; art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria.

L'art.

2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -

del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13

maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre

giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli

anticipi e dalle cauzioni, all’esenzione dalle tasse e spese processuali ed

all’ammissione al gratuito patrocinio

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il

TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito

della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010;

STF U 347/98 del 10 ottobre 2001; STF I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STF U 220/99 del 26 settembre 2000; STF 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia

253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr.

STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A

tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole

non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF

8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del

9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto

2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I

304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

Considerandi

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.

Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel

caso concreto, alla luce della LADI e della giurisprudenza pubblicata nella

Raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale, nel sito www.bger.ch,

rispettivamente www.sentenze.ti.ch, nonché nella Rivista ticinese di diritto (RtiD), la presente

vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata

all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le

prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di

perdere la causa.

In

effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dalla documentazione agli

atti emergeva che, almeno il presupposto del centro degli interessi personali

in Svizzera non era adempiuto.

Di

primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva

probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA

38.2014.54

del 2 dicembre 2015; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008;

STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

In

simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre

presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere

respinta.

2.9

La decisione su opposizione

impugnata (sebbene, e meglio come già rilevato dalla Sezione del lavoro, “vi

sarebbe invero margine per una reformatio in peius”; cfr. doc. 25, pag. 7) è,

quindi, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La

domanda di gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti