38.2020.51
Negate ID. Residenza ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non in Svizzera: centro relazioni personali in Italia. In Svizzera residenza secondaria. Secondo diritto internazionale è vera frontaliera
25 gennaio 2021Italiano68 min
Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf; www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe;
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2020.51
CL/DC/gm
Lugano
25 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 luglio 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 24 luglio 2020, la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente
decisione dell’8 maggio 2020 (cfr. pag. 231-236) ed ha negato a RI 1 - attiva
dal 12 dicembre 2016 al 30 novembre 2019 in qualità di __________ presso la __________
succursale di __________ e dal 9 dicembre 2019 all’11 marzo 2020 presso la __________,
in qualità di Sr. Recruiter - il diritto a beneficiare d’indennità di
disoccupazione a far tempo dal 12 marzo 2020. L’amministrazione ha, infatti,
ritenuto che è una vera lavoratrice frontaliera, con residenza in Italia, ritenuto,
in particolare, quanto segue:
" Nella
prima dichiarazione agli atti, l’opponente afferma di recarsi regolarmente in
Italia dai suoi genitori e, solitamente, di pernottarvi nel fine settimana, in
media, 3-4 volte al mese.
Considerando quanto sopra descritto, in applicazione del principio
della probabilità preponderante, ella è una vera lavoratrice frontaliera ai
sensi dell’art. 1 lett. f RB e pertanto deve chiedere l’indennità di
disoccupazione presso lo Stato membro di residenza, ossia l’Italia.” (cfr. pag.
97-107).
1.2. Contro questa decisione RI 1,
rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA -
presentando, altresì, istanza d’ammissione al gratuito patrocinio e richiedendo
l’audizione della propria assistita -, postulando l’annullamento della
decisione su opposizione, il rinvio alla Cassa affinché pronunci una nuova
decisione, nel senso che alla sua assistita venga riconosciuto il diritto a
percepire indennità di disoccupazione dal 12 marzo 2020 e che la medesima venga
ammessa al gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’insorgente, tramite il proprio patrocinatore, ha
segnatamente addotto, in via preliminare, che la decisione su opposizione
emessa dalla Cassa sarebbe:
" (…) gravemente
carente in quanto a motivazione, limitandosi l’Autorità ad elencare le risposte
date dalla ricorrente medesima alle domande della Cassa, citando poi una lunga
serie di riferimenti giurisprudenziali, concludendo con una lapidaria
affermazione quo alla qualifica di “vera frontaliera” della ricorrente e la
conseguente inesigibilità dell’indennità. L’obbligo di motivazione sancito
dall’art. 29 Cost. richiede che l’autorità menzioni, almeno brevemente, i
motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro, in
modo tale che l’interessato possa rendersi conto della portata del giudizio e
valutare la possibilità di impugnarlo (DTF 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31
consid. 2c e rinvii). Nel caso che qui ci occupa, risulta difficile censurare
puntualmente la decisione querelata, stante l’estrema povertà delle
argomentazioni dell’Autorità, le quali si rivelano essere del tutto generiche e
superficiali. Già solo per questo motivo, la decisione impugnata va annullata e
rinviata all’Autorità resistente per essere completata.” (doc. I, pag. 2-3)
In relazione alla pretesa
effettiva residenza in Svizzera della propria assistita, il legale ha,
innanzitutto, posto in evidenza il fatto che la Cassa ha basato la propria
decisione unicamente sui rapporti “che la ricorrente mantiene con i propri
genitori in Italia, individuando in tale relazione famigliare il centro dei
suoi interessi”, rilevando che “la ricorrente non ha infatti altre
relazioni significative all’estero: ella è nubile, non ha figli, non ha
proprietà immobiliari all’estero (fatta eccezione per un appartamento di
vacanza a __________, in __________). I contatti con l’estero (in casu
l’Italia) si sono limitati – dal mese di giugno 2017 ad oggi – al mantenimento
dei legami famigliari, segnatamente con i genitori e con i fratelli (a
contrario, TF 8C_777/2010 consid. 3.3.).
Di conseguenza,
nell’ambito del presente gravame occorre primariamente chiarire se le
dichiarazioni della ricorrente medesima (quo al rapporto con i genitori),
rilasciate alla Cassa in data 20 aprile 2020, possano essere considerate
sufficienti per stabilire un centro degli interessi al di fuori della Svizzera,
nonostante i molti elementi a favore dell’effettiva residenza della ricorrente
sul territorio elvetico.” (doc. I, pag. 4-5).
Il legale ha, poi,
precisato che, dopo aver condiviso (dal 2016 all’agosto 2018; cfr. pag. 255) un
appartamento, sito in __________ a __________, con altri coinquilini, la
ricorrente ha locato un appartamento sito in __________, pure a __________,
dove tutt’ora risiede e per il quale corrisponde una pigione mensili di fr.
1'128.- (spese incluse) ed il cui consumo di elettricità è congruo ad un
utilizzo effettivo, ciò che, del resto, rileva l’avv. RA 1, la Cassa non ha
contestato (doc. I, pag. 5).
In merito a quanto
risposto dalla propria assistita alla domanda a sapere “Se non dovesse avere
diritto ad indennità di disoccupazione in Svizzera risiederebbe comunque su
territorio elvetico oppure andrebbe all’estero?”, il legale ha rilevato che
si tratterebbe di un quesito subdolo, atto a porre la persona richiedente tra
l’incudine e il martello: “qualsiasi persona in buona fede risponderebbe
come ha risposto la ricorrente, ossia evidenziando come, in caso di mancanza di
mezzi per provvedere alla propria sussistenza, ella sarebbe costretta a
rientrare in patria e ciò proprio in ossequio alle disposizioni della legge
sugli stranieri”. La risposta fornita da RI 1 non può, pertanto,
giustificare la conclusione cui è giunta la Cassa. L’avv. RA 1 ha, poi,
rilevato che l’insorgente ha, nel frattempo, effettuato numerose ricerche di
lavoro in Svizzera, a valere quale conferma della sua volontà di continuare a
risiedervi.
Il legale osserva, poi,
che la Cassa non ha tenuto in considerazione elementi che vanno a favore della
sua assistita. Quest’ultima, infatti, è ben integrata nel tessuto sociale del
suo quartiere di residenza, fa parte della Comunità __________ della __________
di __________ - con la quale ha effettuato viaggi e altre attività e con i cui
membri “ha legami importanti” -, è titolare di un abbonamento alla
palestra e si sottopone in Ticino alle cure mediche necessarie (cfr. doc. I,
pag. 6-7).
Venendo alla relazione
della ricorrente con i propri genitori, il legale ha, poi, precisato che la
medesima, con mail del 2 maggio 2020, aveva comunicato alla Cassa informazioni
più precise rispetto a quanto risposto il 20 aprile e quindi al fatto che si
rendeva visita alla propria famiglia tre o quattro volte al mese. Nella
comunicazione del maggio 2020 ha, infatti, indicato che in realtà si recava
meno presso i propri genitori rispetto a quanto precedentemente riferito e che,
delle volte, non si tratteneva nemmeno a dormire, rientrando a __________ in
giornata.
Ne discende, rileva il
legale, che le tre o quattro visite mensili riferite in precedenza dalla sua
assistita erano manifestamente calcolate su una media annuale, tenendo in
considerazione festività e ricorrenze. Non si trattava, quindi, di rientri
settimanali. Ne consegue, conclude l’avv. RA 1, che l’insorgente non può essere
considerata una “vera frontaliera” (cfr. doc. I, pag. 7-10).
Ella, infatti, “non ha
(…) alcuna relazione significativa con l’Italia se non con i propri genitori,
dai quali si rende (occasionalmente) per far loro visita, con cadenza del tutto
irregolare se si considera lo spazio temporale di un anno solare.”.
“In concreto” -
conclude il legale, ritenendo che la decisione della Cassa “urta ogni
sentimento di giustizia”, ed osservandone “l’inadeguatezza e la
sproporzione” - “la ricorrente adempie tutti i requisiti per essere
considerata quale residente sul territorio svizzero: ella infatti i. ha
risieduto effettivamente in Svizzera dal 2016 e vi risiede a tutt’oggi, ii. Ha
ed ha sempre avuto l’intenzione di continuare a risiedervi e iii. Ha sempre
avuto ed ha tutt’oggi il centro delle proprie relazioni personali, fatta
eccezione per la sua famiglia d’origine la quale, evidentemente, risiede
all’estero. Considerata l’età della ricorrente (è nata nel 1988), non è infatti
verosimile che la relazione famigliare possa essere considerata talmente
pregnante da fondare il centro delle relazioni della stessa.” (cfr. doc. I,
pag. 11-12).
1.3. Nella sua risposta del 6
ottobre 2020, la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa con motivazioni
per le quali, nella misura di quanto rilevante ai fini della presente
decisione, si dirà nel prosieguo (cfr. doc. IV).
1.4. Il rappresentante
dell’insorgente, con scritto del 6 ottobre 2020, ha trasmesso al TCA il
certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, debitamente vidimato
dall’Autorità comunale competente ed i documenti giustificativi (cfr. doc. VI
ed allegati).
1.5. In data 19 ottobre 2020,
l’avv. Jackson ha tramesso l’estratto COLSTA a comprova del fatto che la propria
assistita era stata iscritta nel sistema COLSTA dal 5 marzo al 30 settembre
2020. Ella, quindi, per il periodo dal 12 marzo al 30 settembre 2020 era “perfettamente
collocabile e rispettosa delle prestazioni di controllo”, ragion per cui ha
pieno diritto alle indennità LADI (cfr. doc. VII ed allegati).
1.6. Il 23 ottobre 2020
l’amministrazione ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni,
riconfermandosi in quanto già esposto in data 6 ottobre 2020 (cfr. doc. IX).
1.7. Il doc. IX è stato inviato
per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X).
in diritto
2.1. Oggetto della presente
vertenza è la questione di sapere se RI 1 abbia diritto a indennità di
disoccupazione a far tempo dal 12 marzo 2020 e sino al 30 settembre 2020, oppure
no. In effetti, dal 1 ottobre 2020 la ricorrente non è più iscritta al sistema
COLSTA a seguito del suo trasferimento in Italia a __________ (doc. VII 2; 4).
2.2. Preliminarmente, occorre
rilevare che la ricorrente ha fatto
valere una lesione del diritto di essere sentito da parte dell’amministrazione,
e meglio la violazione dell’obbligo di motivare la decisione su opposizione del
24 luglio 2020 (cfr. doc. I, pag. 2-3).
Il diritto di essere
sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di
ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei
considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse
addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi
poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro
canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della
decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni
atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne
hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un
senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere
esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può
limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a
influire sul giudizio (cfr. STF 9C_633/2014 del 15 giugno 2015 consid. 3.2.;
STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.; STFA I 475/01 del 13 giugno
2003 consid, 2.1.; STFA H 192/00 del 10 giugno 2002; DTF 121 III 331
consid. 3b; Albertini, Der
verfassungsmässige Ansruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des
modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con numerosi rinvii).
Nella presente fattispecie
si evince chiaramente dalla decisione su opposizione del 24 luglio 2020 che il
diritto all‘indennità di disoccupazione è stato negato in quanto l’assicurata sarebbe
una vera lavoratrice frontaliera. Ella, infatti, non avrebbe una residenza
effettiva in Svizzera, poiché, d’un lato, facendo rientro e pernottando in
Italia a cadenza settimanale, il centro dei suoi interessi sarebbe in Italia e,
d’altro lato, non avrebbe mostrato l’intenzione effettiva di risiedere in
Svizzera. L’amministrazione ha, altresì, precisato che tali conclusioni sono
base delle dichiarazioni della prima ora rese dall’assicurata, e meglio nella
mail del 20 marzo 2020.
Il
diritto di essere sentito è dunque stato rispettato. Prova ne è che l’insorgente, avendo potuto rendersi conto della
portata della decisione su opposizione emessa nei suoi confronti, l'ha
impugnata dinanzi a questo Tribunale.
La
censura sollevata dalla ricorrente non risulta, pertanto, fondata.
2.3. Uno dei presupposti da
adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che
"in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza
permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi
dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività
lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
Questo
concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di
prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione
di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il
centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole
relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono
sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere
autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC)
sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio
secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi
e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF
8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016
consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
In una sentenza
8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il
Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid.
2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei
propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il
figlio.
In una sentenza pubblicata
in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8
LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un
assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale
anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si
applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto
comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le
legislazioni nazionali a farlo. Se, in quel caso di specie, l’assicurato non
risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8
capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della
Confederazione.
In una sentenza
8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il
ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale
gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato
che:
" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione
dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il
conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine
settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una
residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid.
5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione.”
In una sentenza
8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle
indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle
relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In
quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:
" 4.1. Les motifs exposés par la
juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant
et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus
particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont
scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des
activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient
fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en
cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles
à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids
décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les
circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause
l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant
ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni
n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits
déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1
LTF.”
In una sentenza
8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato
manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72
del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato
frontaliere vero, argomentando:
" (…)
che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del
Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al
fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse
difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha
accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il
ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo
o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era
domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai
propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi
faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai
avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente
in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e
diplomi conseguiti in Sviz-zera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia
mai effettuati. (…)”
In una
sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata
in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha
confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un
assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente
nato a Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i
fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto
all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in
locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese
dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli
era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il
ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook
indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di
un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana.
Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera,
mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.
L’Alta Corte
ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.2. Il presupposto
della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o
stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente
prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2
pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra
l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si
duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in
realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti
svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti
gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il
Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del
profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che
per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le
quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non
è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della
prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2
pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei
giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.
5.3. Il ricorrente
ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita
professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni
personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano
con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti
assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del
luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011
consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di
concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre,
il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi
frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere
considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il
Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto
federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla
frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono
essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler
ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste
circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della
normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro
delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua
nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi
personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr.
sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il
ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori
di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali
pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”
Al riguardo cfr. pure STF
8C_380/2020 del 24 settembre 2020; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA
38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.
In una sentenza
8C_280/2019 del 5 settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13 pag.360-364, il
Tribunale federale ha stabilito che:
" … ai
disoccupati si applica la legislazione dell’ultimo Stato di occupazione prima
dell’inizio della disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui era impiegata una
persona disoccupata – nella fattispecie una cittadina tedesca – è la Svizzera,
per l’esame delle prestazioni è determinante la legislazione svizzera. Secondo
l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, il diritto all’indennità di
disoccupazione presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora abituale in
Svizzera. Spetta alla persona assicurata rendere verosimile o dimostrare con
tutti i mezzi disponibili (fattura dell’elettricità, contratto di affitto,
ecc.) che dimora effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se necessario, la Cassa
deve procedere ai chiarimenti necessari; la cassa deve segnatamente assumere le
prove fornite dalla persona assicurata.”.
In un’altra sentenza
8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la
STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la
residenza all’estero.
Si trattava di un
assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel
gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia –
composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una
villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima
battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi
la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a
percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio
2017.
2.4. Nella presente evenienza questo
Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un
assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in
Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.3.)
Inoltre va osservato che la
nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue
sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora
abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione
sugli stranieri (cfr. consid. 2.3.; DTF 125 V 465 consid.
2a pag. 466 seg.).
In una sentenza
8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito
che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le
imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere
all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016
del 19 gennaio 2017 consid. 2).
In una sentenza
8C_380/2020 del 24 settembre 2020 il Tribunale federale ha confermato il
concetto di residenza secondo la LADI ed ha sottolineato che questo presupposto
non deve essere adempiuto soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè
quando viene aperto il termine quadro) bensì deve valere durante tutto il
periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.
RI 1 (__________ 1988), di
nazionalità italiana (cfr. pag. 224) e in possesso inizialmente di un permesso
per frontalieri G (cfr. sistema
informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone
Ticino) e in seguito di un permesso B UE/AELS rilasciato il 2 giugno
2017 e valido fino al 1° giugno 2022 (cfr. doc. 224), dall’agosto 2012 è stata
attiva alle dipendenze, dapprima - e meglio dal 12 dicembre 2016 al 30 novembre
2019 in qualità di International Recruting Specialist - della __________,
succursale di __________ e successivamente, dal 9 dicembre 2019 all’11 marzo
2020, presso la Ja__________ in qualità di Recruiter a tempo indeterminato, con
uno stipendio annuo pari a fr. 78'000.- lordi, per 13 mensilità (cfr. pag. 350
e 352-353). Tale ultima datrice di lavoro, con disdetta di data 4 marzo 2020,
le ha intimato la cessazione del rapporto lavorativo durante il periodo di
prova, e meglio con effetto dall’11 marzo 2020 (cfr. pag. 356-358). Ciò
ritenuto che, a mente dell’ex datrice di lavoro:
" Ms. RI 1 possessed restricted specialist knowledge and experience in
her field of responsibility. At times, she applied expertise in her area in a
target-oriented way.
Her performance was not sufficient, from the
point of view of quality and quantity, remaining away from our requirements.”
(e
meglio come risulta dalla “Reference letter” dell’11 marzo 2020, sottoscritta
da __________, cfr. pag. 174) e non, come sembra voler, invece, far intendere la
tesi ricorsuale, “a causa dell’emergenza COVID-19 e delle sue conseguenze
economiche” (cfr. doc. I, pag. 4).
Del resto, la ricorrente,
nella Domanda di indennità di disoccupazione, ha precisato che il motivo della
disdetta era da ricondurre ad “incomprensione rispetto agli obiettivi da
raggiungere sulle modalità di svolgimento del lavoro.”
(cfr. pag. 154).
RI 1 si è iscritta in
disoccupazione con effetto dal 12 marzo 2020 (cfr. pag. 153-156).
Il 20 aprile 2020, la
ricorrente ha risposto via mail alle domande postele dalla Cassa in data 2
aprile 2020, al fine di verificare sia la sua idoneità al collocamento, sia la
sua residenza in Svizzera (cfr. pag. 333-334) ed ha, in particolare, fornito le
seguenti risposte:
" (…) 8. I
suoi familiari dove risiedono?
A __________, in Italia.
9. L’abitazione dove risiedono i suoi familiari è in affitto o di
proprietà?
L’abitazione è di proprietà dei miei genitori.
10. Lei possiede una casa/appartamento di proprietà all’estero? La
stessa è in affitto oppure sfitta?
Sì. Ho ereditato recentemente da mia zia un piccolo appartamento
in __________ di 40 metri quadri, è adibito per trascorrere le vacanze e resta
a disposizione di tutta la famiglia, è sfitta.
11. Prima della sua iscrizione in disoccupazione, quanto volte si
recava, mensilmente, dalla sua famiglia/familiari?
Una volta circa a settimana.
12. Prima della sua iscrizione in disoccupazione, quante volte si
recava, mensilmente, dalla sua famiglia/familiari?
Circa tre o quattro volte al mese.
13. Attualmente, quante volte si reca, settimanalmente, dalla sua
famiglia/familiari?
Zero a causa del Coronavirus.
(…).
16. Quando si reca dalla sua famiglia/famigliari dove pernotta?
A casa dei miei genitori.
(…).
18. Dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e la formazione
post obbligatoria?
Ho frequentato le scuole dell’obbligo in Italia e la formazione
post obbligatoria in Svizzera.
(…).
19. Il suo centro degli interessi professionali è in Svizzera? Lei
ricerca un lavoro sul territorio svizzero od anche all’estero?
Sì, il mio centro degli interessi professionali è in Svizzera.
Ricerco un lavoro su territorio svizzero.
(…).
22. Se non dovesse avere il diritto ad indennità di disoccupazione
in Svizzera, risiederebbe comunque su territorio elvetico oppure andrebbe
all’estero?
Se proprio non dovessi avere il diritto ad indennità di
disoccupazione in Svizzera, potrei valutare di andare all’estero.
23. Il suo centro degli interessi personali è in Svizzera? Oltre
all’attività lavorativa, quali altri elementi la collegano alla Svizzera?
Sì, il centro dei miei interessi personali è in Svizzera.
Frequento il centro __________ del __________ nel mio quartiere, guidato da __________,
e partecipo attivamente al __________ e ad altri eventi legati alla comunità.
24. È membro di associazioni senza scopo di lucro, società o altri
enti in Svizzera o all’estero? Quali?
Ho contribuito all’associazione __________ di __________ che
promuove la diffusione della danza __________, danza __________ ed altri
progetti culturali.
Sono inoltre donatrice di sangue presso l’Ospedale __________ di __________.
(…).
30. Ha un veicolo? Quale? In caso affermativo tale veicolo in
quale paese è immatricolato?
Sì, un’auto di 10 anni. Il veicolo è immatricolato in Italia e
resta in Italia a disposizione dei miei genitori. (…) ha targa estera.” (cfr.
pag. 251-253)
Sempre nell’ambito della
verifica dell’idoneità, la Cassa, il 21 aprile 2020, ha chiesto alla ricorrente
di precisare in quali giorni si era recata presso il domicilio dei genitori nel
corso degli ultimi 12 mesi, se in occasione delle visite in questione
pernottava presso i medesimi, quale mezzo di trasporto aveva utilizzato e per
quale motivo la sua iscrizione all’AIRE è stata effettuata unicamente a
decorrere da 21 marzo 2019 (cfr. pag. 248-249). Dalle risposte fornite in data
2 maggio 2020 emerge che:
" (…) A
seguito dell’emergenza COVID-19, negli ultimi mesi non sono andata a Milano da
genitori, parenti ed amici nel rispetto delle disposizioni d’emergenza vigenti.
Premesso questo, ecco tutte le date in cui sono scesa (solitamente
scendevo nel weekend, non tutte le settimane. Ho riportato le date in cui,
secondo la mia ricostruzione, sono rientrata negli ultimi 12 mesi).
Nei mesi di gennaio e di febbraio 2020 non sono scesa a __________
in quanto sono stata impegnata con il nuovo lavoro (ero infatti nel periodo di
prova e le mie energie erano tutte concentrate su questo fronte).
Dicembre 2019
6/12 per la festa dell’Immacolata
24/12-28/12 per celebrare il S. Natale in famiglia
Novembre 2019
09/11 per il compleanno di mio padre
16/11 per rivedere amici e parenti e festeggiare il cambio
lavorativo
30/11 per rivedere amici e festeggiare il cambio lavorativo
Ottobre 2019
5/10 per il compleanno di mio fratello
Settembre 2019
07/09 pe rivedere la famiglia dopo il periodo estivo
14/09 per rivedere amici dopo l’estate
21/09 per il compleanno dell’altro mio fratello
29/09 per rivedere amici dopo l’estate
Agosto 2019
10/08 Partenza per le vacanze
Luglio 2019
12/07 per rivedere amici e parenti prima dell’estate
20/07 per rivedere amici prima dell’estate
Giugno 2019
08/06 per rivedere amici e parenti prima dell’estate
22/06 per rivedere amici prima dell’estate
Maggio 2019
01/05 per festeggiare la festa del lavoro
Aprile 2019
26/04 per festeggiare il mio compleanno in famiglia
2. Quando mi reco presso l’abitazione dei miei genitori capita che
mi fermo a dormire, altre volte vado e torno in giornata.
3. Ho usufruito di passaggi e viaggi in treno, di cui non ho
conservato i biglietti o ricevute perché non ho immaginato potessero servire,
ho solo l’abbonamento del treno Metà prezzo del 2020 di cui già vi ho inviato
una copia nella precedente email.
4. Mi trovavo in quel momento molto impegnata con il nuovo lavoro
e non ero al corrente della necessità di fare questa iscrizione all’AIRE,
appena ho appreso di dovermi iscrivere l’ho fatto. (…)” (cfr. pag. 237-238)
2.5. Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie questa Corte evidenzia preliminarmente che nell'ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle
dichiarazioni della prima ora, nel senso di dare la precedenza - in presenza di
versioni contraddittorie di un assicurato - alle affermazioni fatte subito dopo
l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche
(cfr. STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre
2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile
2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).
L’Alta Corte, in una
sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, ha ribadito che “per prassi invalsa
il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse
in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente
delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid.
5.2 pag. 594 seg.)”.
In una sentenza 9C_664/2018 del 26 novembre 2018 consid. 6 il TF ha poi specificato che,
in effetti, le nuove spiegazioni possono, consapevolmente o meno, essere il
frutto di ulteriori riflessioni.
In
concreto, applicando l’abituale criterio della probabilità
preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017
consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013
del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF
8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011;
DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V
193 consid. 2 pag. 195), il TCA deve concludere che, a giusta ragione, la Cassa
ha ritenuto che la ricorrente non avesse in Svizzera il centro delle proprie
relazioni di vita.
L’insorgente non ha,
infatti, innanzitutto, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo
considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua
residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3.), la quale
esige come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle
relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF
8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”;
STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137
“Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha
precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178:
“Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato
il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel
loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni
professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima
condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente
nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata.
Nel presente caso, nel
periodo determinante, il centro delle relazioni personali dell’insorgente
risultava essere in Italia, e meglio a __________. Nel capoluogo lombardo vive,
infatti, la famiglia della ricorrente (nubile e senza figli), segnatamente i suoi
genitori, presso i quali ella inizialmente ha dichiarato di recarsi “una
volta circa a settimana” e meglio “circa tre o quattro volte al mese”
e dove, in occasione delle visite, pernottava (cfr. pag. 252, domande n. 11.,
12. e 16; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017).
Il TCA non ignora che RI 1
successivamente, e meglio con e-mail del 2 maggio 2020 ha indicato quanto
segue:
" 1. A
seguito dell’emergenza COVID-19, negli ultimi mesi non sono andata a Milano da
genitori, parenti ed amici nel rispetto delle disposizioni d’emergenza
vigenti.”,
enumerando, poi, tutte le
singole occasioni in cui si sarebbe recata nel capoluogo lombardo e precisando,
a differenza di quanto comunicato in precedenza, che “Quando mi reco presso
l’abitazione dei miei genitori capita che mi fermo a dormire, altre volte vado
e torno in giornata.” (cfr. pag. 237-238).
Tale dichiarazione è,
tuttavia, stata rilasciata dopo essere stata messa al corrente dall’amministrazione
che occorrevano “un ulteriore complemento d’informazioni” ed “ulteriori
accertamenti sia per l’idoneità al collocamento (art. 15 LADI) sia per la
residenza in Svizzera (art. 12 LADI)” (cfr. pag. 248-249).
In concreto si rileva, a
mero titolo abbondanziale, che dalla documentazione bancaria, trasmessa alla
Cassa dalla ricorrente, risulta che RI 1 si trovava in Italia anche in altre
occasioni, rispetto a quelle enumerate con e-mail del 2 maggio 2020 (cfr. pag. 290
- 322).
Ne discende che, in virtù
del principio della priorità della dichiarazione della prima ora
esposto sopra, la ricorrente una volta alla settimana si recava in Italia a
trovare la propria famiglia.
Dagli atti emerge, poi, che
a differenza di quanto comunicato alla Cassa, il veicolo intestato alla
ricorrente (targato __________ e mai sdoganato, cfr. pag. 263), non è rimasto
in Italia, bensì è stato utilizzato su suolo elvetico e meglio come dimostra la
multa in cui la medesima è incappata e che ha pagato il 18 aprile 2019 (cfr.
pag. 283). Ella ha, inoltre, corrisposto l’ammontare di fr. 250.- cadauna - il
27 agosto 2019 (cfr. pag. 302) ed il 6 gennaio 2020 (cfr. pag. 320) – anche in
relazione a due ulteriori multe inerenti un altro veicolo immatricolato in
Italia e targato __________. Non si ha, per contro, evidenza del fatto ch’ella
abbia convertito la licenza di condurre italiana.
Dagli atti emerge, poi,
che la ricorrente dispone anche di almeno un conto bancario in Italia,
intestato a “RI 1” (cfr. pag. 320).
Ininfluente ai fini della
risoluzione della presente fattispecie si rivela, poi, il fatto che
l’insorgente avrebbe investito nella propria formazione. RI 1, che a domanda
della Cassa aveva risposto di avere “frequentato (…) la formazione post
obbligatoria in Svizzera” (cfr. pag. 252), nel nostro Paese ha, invece,
seguito (soltanto) un corso di perfezionamento presso la __________ (cfr. pag.
128). Dalle carte processuali emerge, infatti, ch’ella ha conseguito il diploma
in “__________” presso l’Istituto __________ di __________ (nel corso dell’anno
accademico 2009/2010; cfr. pag. 31) e successivamente il Master in “Fas__________”
presso la Scuola di direzione aziendale dell’Università __________, __________,
nel febbraio 2014 (cfr. pag. 30).
Nemmeno soccorre la tesi
ricorsuale la pretesa frequenza di corsi di tedesco, per i quali agli atti
figura, inoltre, unicamente un preventivo (cfr. pag. 119).
Per quanto concerne
l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE (ai sensi
dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 “Anagrafe e
censimento degli italiani all'estero”
Fatti
i
cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano
all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della
circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre
la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti
i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali
l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in
Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf; www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe;
doc. III p.to 2.6.), è utile osservare che la stessa è un indizio che va
valutato congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato ha
oppure no costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi
dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016
consid. 2.4.).
L’iscrizione all’AIRE,
pertanto, di per sé, nel caso di specie avvenuta oltretutto oltremodo
tardivamente, non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese.
A
nulla di diverso può portare la circostanza che il ricorrente abbia stretto dei
legami con membri della __________, che svolga in Svizzera l’attività sportiva
e che sia affiliato a una cassa malati.
Per
quanto riguarda le conoscenze, va in particolare osservato che non è certamente
escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello
in cui si risiede.
In
proposito in una sentenza 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il
Tribunale federale ha, del resto, evidenziato come l'esistenza di rapporti d’amicizia sia
una situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri
italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese (cfr. pure STF C 227/05
dell’8 novembre 2006 consid. 4 citata sopra).
La nostra Massima Istanza, nella sentenza 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata al consid.
2.2., al consid. 5.3. ha d’altronde evidenziato che:
" (…) la
vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità
non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a
voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste
circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della
normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro
delle sue relazioni personali in Svizzera. (…)”
Riguardo, inoltre, alla
censura ricorsuale secondo cui la domanda n. 22 posta dalla Cassa (“Se non
avesse diritto ad indennità di disoccupazione in Svizzera, risiederebbe
comunque su territorio elvetico oppure andrebbe all’estero?”) sarebbe “subdola”,
il TCA si limita ad osservare che si trattava di un quesito oggettivo sulla
situazione della ricorrente, in particolare circa la volontà della medesima di
conservare l’eventuale residenza in Svizzera.
Infine, ma non da ultimo,
il TCA sottolinea che l’assicurata, successivamente al 30 settembre 2020, si è
trasferita in Italia, a __________ (cfr. doc. 4; VII2; STCA 38.2019.51 dell’11
novembre 2019).
In simili circostanze,
rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 21 dicembre 2017 la
Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato.
2.6. Vista la conclusione alla
quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurata possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle
disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire
de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions
Romandes, 2014, pag. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è
entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II
regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid.
3 pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante
dello stesso (art. 15 ALC),
in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano
nell'ambito delle loro relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),
come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che
stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni
equivalenti. L'art. 121
LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a,
all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82
consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012
del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il
contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo
che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V
88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il Regolamento (CE) n.
883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il
periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.
4.1.3).
Questi Regolamenti sono
stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention 1°
gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Suisse-US et
d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in
SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;
DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art. 11 del Regolamento
(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla
legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che
esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio
quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid.
4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin,
op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i
lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole
differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f
del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»
qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato
membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di
massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene
considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la
settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di
massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito
il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i
lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,
indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del
diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati
beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della
LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1
lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)
alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si
trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua
ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso
dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro
o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle
prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se
risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione
dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri
in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece
chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel
nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del
Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel
corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale
Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del
lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona
che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a
disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato
la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a
del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Nella STF 8C_186/2017
del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N.
61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un
obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al
lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid.
4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione
europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).
Da notare che i costi per
il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e
quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse
rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations
versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.
65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16
novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo
Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di
disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica
il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo
Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,
delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a
seconda della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24
ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore
frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
" Ai sensi
dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori
frontalieri compete allo Stato di residenza. La
Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa
disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza
Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71
(regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo
tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva
conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali
particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero
atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di
residenza."
Sul tema e per un
riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al
Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014
ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25
giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4, massimata in RtiD II-2016 N. 63
pag. 309.
In una sentenza pubblicata
in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata
domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due
volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient
d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en
France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du
règlement”.).
In quell’occasione l’Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
6.2. Cette disposition du règlement
d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la
personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la
jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit
centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le
territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens
de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo
práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10
Wencel, points 49 et 50).
6.3. La recourante soutient que
l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la
reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle
a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est
toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y
travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).
6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas
absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour
l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.
Par définition, un tel travailleur exerce une
activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il
ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire
viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce
qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours
de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre
autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence
dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la
survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la fin
de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus compétent
pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans la seconde
éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht, 6
e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE DERN,
in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).
N'est pas non plus un critère pertinent, dans le
cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,
dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les
rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité
qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du
27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08]
et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition
à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut
fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.
Quant à la situation familiale de l'intéressée,
elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.
5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition
d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette
situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice
d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres
précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités associatives
déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à ce sujet
aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé avec la
Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels professionnels
et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De telles
circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière complémentaire
à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en vue d'obtenir
dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y
bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3; arrêt Jeltes
e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue sous le
régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif
à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée plus large;
cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12 juin 1986
C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837 point 17;
voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3).
6.5. Par conséquent, même en tenant compte
des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas
d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès
la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"
In applicazione delle
disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15
dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di
disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero
lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria
famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni
sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA
ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in
quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta
per settimana.
Con analoghe argomentazioni
il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15
giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della
Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in
particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che
con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è
stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015
del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la
ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del
18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per
cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni
in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6
del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro
assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in
Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul
contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche
dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle
dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto
conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato
la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il
Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in
RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,
ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può
essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del
diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora
espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si
confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente
grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri
interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato
dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono
essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del
ricorrente. (…)”
In un’altra sentenza
38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto
all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un
permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal
confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una
parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli
professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di
aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la
domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo
l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di
disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né
in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce
degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto
in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il
presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero
frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere
le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.
Alla medesima conclusione
il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle
decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una
sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5
febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza
38.2015.49 del 18 aprile 2016.
Infine in una sentenza
8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e
citata sopra, il Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che
aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando:
" (…)
7.6. Anche considerando i criteri del diritto europeo,
il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a
precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna
portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel
frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi
che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca
a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e
quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il
suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche
con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella
misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi
alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel
weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente
oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul
grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di
apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid.
4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3
pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal
ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente
circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,
indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli
elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto
oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.
7.7. Il ricorso non è destinato a miglior sorte
nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso
dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere
considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo.
Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che
si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso
frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso
un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome,
come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2,
5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza
citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento
dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non
sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione
giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata
abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del
Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid.
6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4;
sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale
Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con
riferimenti). (…)”
2.7. Il Regolamento (CE) 883/2004
prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal
lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si
mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui
legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).
Questa disposizione regola
la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno
Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono
dei lavoratori frontalieri.
Questi assicurati hanno un
diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello
in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il Tribunale federale ha
stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai
frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i
lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti
internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul
territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera
(cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto
2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).
Lo statuto
di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle
sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2
dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono
stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013,
l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e
alloggiavano nelle baracche del cantiere.
Inoltre con
giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso
frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in
Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di
durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in
Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro
proprietà.
Anche con sentenza
38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice
falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva
quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito
turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno
lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro
regolare nel suo Stato di residenza.
In una
sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag.
782-784 e già citata al consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto
lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B
dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva
una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto
di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel
dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli,
inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno
2013 all’estero.
Neppure è
stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del
18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di
dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al
licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e
poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di
durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di
mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.
Questa Corte
non ha potuto pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato
considerato (in un secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa
pendente causa davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti la
tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i
rientri sporadici nel suo Paese di residenza - falso frontaliere,
poiché il caso è sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77). Il Presidente del TCA, nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni
caso citato le sentenze cantonali da cui emerge un’interpretazione restrittiva
della nozione di falso frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015;
STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del
23 novembre 2015).
In tale contesto è utile
ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i
lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che
esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i
lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V
169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF
8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione
ammnistrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12
giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2,
del Regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile
2012).
In una sentenza 38.2016.15
del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di
un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso
una ditta di impieghi temporanei. In Italia. vivevano nella casa di proprietà
dei genitori sua moglie e due figli che in quel Paese pure studiavano.
Il TCA è arrivato a questa
conclusione dopo avere constatato che l’assicurato ha sempre dichiarato di
rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e
la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti
hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il
patrocinatore del ricorrente ha poi enumerato con precisione le date nelle
quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre
2015 e il rientro solo a scadenza mensile si spiega con il fatto che
l’assicurato vive “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe in corso una
procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato.
Infine l’assicurato
trascorreva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando
nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.
Il TCA ha poi concluso che
ci troviamo in presenza di un falso frontaliere in quanto la situazione del
ricorrente (al beneficio presso una società di impieghi temporanei che
talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) è assimilabile a
quella dei lavoratori stagionali.
In una
sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in
presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni
quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre,
lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di
contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).
2.8. Nella presente fattispecie
l’insorgente, come visto (cfr. supra consid. 2.4.), ha
inizialmente comunicato alla Cassa che rientrava in Italia, segnatamente presso
i propri genitori, dove, poi, pernottava, nella misura di tre o quattro volte
al mese.
Con risposta alla Cassa
del 2 maggio 2020, la ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto in sede
ricorsuale (cfr. doc. I, pag. 7) non si è limitata a precisare le proprie
precedenti dichiarazioni nel senso dei riferiti rientri settimanali in Italia,
in occasione dei quali pernottava presso i genitori. Ella ha, a ben vedere,
modificato la propria precedente versione, riconoscendo, in sostanza di essersi
recata presso familiari ed amici sole 17 volte nel giro dell’ultimo anno,
viaggiando principalmente su rotaia. Tale versione, però, non solo non trova
riscontro agli atti, ma è, come anticipato (cfr. supra consid. 2.5.), anzi
almeno parzialmente contraddetta dalla documentazione bancaria prodotta dalla
ricorrente medesima.
Pertanto, in virtù del
principio della priorità della dichiarazione della prima ora
(cfr. consid. 2.5.), le risposte che insorgente ha trasmesso alla Cassa, poco
dopo l’iscrizione in disoccupazione quando non era ancora cosciente delle
relative conseguenze giuridiche, secondo cui rientrava dalla propria famiglia
tre o quattro volte al mese, hanno un’importanza decisiva, rispetto a quelle
rilasciate in seguito.
Di conseguenza, dal
profilo del diritto internazionale, l’insorgente deve essere considerata una
frontaliera vera, per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in
Italia.
2.9. Per quanto attiene
all’indicazione ricorsuale di cui alle pag. 14-15 del ricorso, laddove
l’insorgente, tra i mezzi di prova, indica “Audizione della ricorrente” (cfr.
doc. I, pag. 14-15), va evidenziato che giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona
ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a
un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della
determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia
della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione
dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle
assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre
2012 consid. 2.3.).
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid.
3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai
ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011).
Tuttavia, lo
svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali
presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte
nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del
25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid.
2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF
8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF
8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo
2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55
consid. 3a con riferimenti).
Una semplice
richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione
personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio
nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il
proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un
tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur
richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF
8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF
9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF
125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre,
stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi
obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con
l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF
8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA
38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018
consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella presente evenienza -
contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non
ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una
richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle
risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato la propria audizione tra i
mezzi di prova.
La medesima ha, quindi,
chiesto l’assunzione di una nuova prova.
Inoltre, in ossequio
dell’art. 29 cpv. 2 Cost, l’insorgente ha potuto far valere le proprie
argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018).
Conformemente,
poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_611/2019 dell’11
maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF
9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018
consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016
del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid.
4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011
consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito
sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162
consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nel caso di
specie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di
emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione della ricorrente
non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione
della vertenza.
La
richiesta di assunzione di prove dell’insorgente deve, dunque, essere respinta.
2.10. Deve
ancora essere verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).
La
domanda dell’insorgente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come
richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in
materia di assicurazione disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 61
lett. a LPGA; art. 29 cpv. 1 Lptca).
Secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria.
L'art.
2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) -
del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13
maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre
giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli
anticipi e dalle cauzioni, all’esenzione dalle tasse e spese processuali ed
all’ammissione al gratuito patrocinio
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il
TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito
della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre
2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001;
STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF
119 Ia 253 consid. 3b).
Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr.
STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre
2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia
251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e
commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A
tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole
non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF
8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05
del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF
124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
Considerandi
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.
Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel
caso concreto, alla luce della LADI e della giurisprudenza pubblicata nella
Raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale, nel sito www.bger.ch,
rispettivamente www.sentenze.ti.ch, nonché nella Rivista ticinese di diritto, la presente vertenza
appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al
momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito
favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In
effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dalla documentazione agli
atti emergeva che, almeno il presupposto del centro degli interessi personali
in Svizzera non era adempiuto.
Di
primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva
probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA
38.2014.54
del 2 dicembre 2015; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008;
STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).
In
simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre
presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere
respinta.
2.11
La decisione su opposizione
del 24 luglio 2020 impugnata deve conseguentemente essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti