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Decisione

38.2020.52

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 dicembre 2020Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad

intemperie hanno diritto all’indennità per intemperie unicamente se sono

soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione contro la

disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per l’obbligo di

contribuzione nell’AVS e subiscono una perdita di lavoro computabile ai sensi

dell’art. 43 LADI (cfr. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwal- tungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 450-473,

pag. 173-180; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosen-

versicherungsrechts, Berna 1996, N. 197 e segg., pag. 144 e segg. e Thomas

Locher, Grundriss des Sozialversicherungs- recht, Berna 1997, § 34 III N. 55 e

segg. a pag. 215 e segg.).

2.2. Secondo l’art. 47 cpv. 1 LADI

entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro

fa valere, complessivamente per l’azienda o per il posto di lavoro, il diritto

all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.

L’art 43

cpv. 4 LADI stabilisce poi che è considerato periodo di conteggio un periodo di

un mese o quattro settimane consecutive.

In virtù

dell’art. 68 OADI è considerato periodo di conteggio dell’indennità per

intemperie un periodo di 4 settimane se i salari sono pagati ad intervalli di

1, 2 o 4 settimane. In tutti gli altri casi, il periodo di conteggio è di un

mese (cpv. 1).

Se

un’azienda prevede diversi periodi di salario, all’indennità per intemperie è

applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un mese o a 4 settimane

(cpv. 2).

Infine,

l’art. 70 OADI sancisce che il termine per esercitare il diritto all’indennità

decorre dal primo giorno dopo la fine del periodo di conteggio.

2.3. L'Alta

Corte ha più volte sottolineato che i termini previsti dalla LADI (per il

preannuncio, rispettivamente per fare valere il diritto alle prestazioni) non

costituiscono semplici prescrizioni d'ordine, ma hanno carattere perentorio.

Concretamente, ciò

significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la

mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto

all'indennità per mancanza di un presupposto formale.

Allorché invece la legge

prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato rispetto dello stesso

provoca l'estinzione del diritto alle prestazioni (su queste questioni, cfr. in

particolare: STF C 13/06 del 20 giugno 2006; DLA 2005, pag. 135 seg.; DLA 2002,

pag. 186; DLA 2000, pag. 27; DLA 1993/1994, pag. 30; DLA 1986 pag. 50; STF C

82/86 del 15 aprile 1987; DTF 124 V 75; DTF 119 V 370; DTF 117 V 244; DTF 114 V

123; DTF 110 V 334 e Stauffer, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht; "Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung", Ed. Schulthess,

Zurigo 1998, pag. 117).

Pertanto, se la domanda

d’indennizzazione viene presentata dopo il termine di tre mesi dalla scadenza

del periodo di conteggio rilevante il diritto all’indennità per intemperie si

estingue (cfr. tuttavia il consid. 2.5).

2.4. Il

termine di perenzione di cui all’art. 47 cpv.1 LADI (consid. 2.4.) può a

determinate condizioni, essere restituito in applicazione dell’art. 41 LPGA

(cfr. STF C 272/03 del 9 luglio 2004, consid. 1).

Ai

sensi dell’art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato

impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è

restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30

giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso.

La giurisprudenza sviluppata in

relazione alla restituzione di un termine decorso per far valere un diritto ad

indennità di disoccupazione, per lavoro ridotto o per intemperie, può essere

concessa in quanto il ritardo sia dovuto a motivo scusabile (cfr. DTF 114 V

123; DLA 1988 pag. 125 ss).

La restituzione di un

termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce

un principio generale del diritto e trova sempre applicazione, sia in sede

ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STF C 366/99 del 18

gennaio 2000; DLA 1996/1997 no 13 pag. 70 consid. 1b; DTF 123 V 106 consid. 2a;

DLA 1988 pag. 128 e DTF 114 V 125).

In

una decisione del 17 luglio 1997 pubblicata in SVR 1998 UV Nr. 10 il TF ha

ribadito che è un principio generale di diritto quello secondo cui un termine

passato può essere restituito, qualora l’interessato fu impossibilitato, senza

sua colpa, di agire in termine utile, postulando altresì la possibilità per i

Cantoni di spingersi oltre le disposizioni federali.

Ciò

malgrado, non tutti i motivi sono scusabili.

La

giurisprudenza federale non ha infatti riconosciuto valore giustificativo al

sovraccarico di lavoro, all'ignoranza del diritto, rispettivamente all'insicurezza

dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF C 366/99del 18

gennaio 2000; DTF 110 V 343 consid. 3; 216 consid. 4; STF non pubblicata del 16

settembre 1985; DLA 2000 pag. 31, consid. 2a; DLA 1988, pag. 128, consid. 4a).

Sono invece

ritenuti motivi scusabili l'impossibilità di osservare un termine a seguito di

malattia del datore di lavoro, oppure la malattia della persona competente ad

inoltrare l'annuncio, come pure l'ospedalizzazione della moglie

dell'annunciante (DLA 1988, pag. 129 consid. 4b).

In una

sentenza del 2 dicembre 1992, pubblicata in DLA 1993/1994, pag. 19 ss., il TF

(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha ancora precisato che non può

essere ritenuto scusabile il ritardato annuncio da parte di un'impiegata della

ditta che, prima di inoltrare la sua domanda entro i termini previsti dalla

legge, preferiva vedere risolte le questioni relative a precedenti conteggi,

ritenuti non corretti dall'amministrazione. Al

proposito il TF ha rilevato:

" Denn die Prüfung von Gesuchen und Begehren durch Behörden nimmt

stets eine gewisse Zeit in Ausspruch. Die Einhaltung der in der Rechtsordnung

vorgesehenen Fristen kann nicht mit der Beschlussfassung über gleichartige oder

ähnliche Gesuche und Begehren verknüpft werden, da solche Fristen sonst den

ihnen zugedachten Zweck nicht mehr erfüllen könnten.” (DLA 1993/1994, p.

32)

La restituzione di un

termine è poi pure giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede

dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato termine a

causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr. DLA

2000, pag. 27) oppure quando l'amministrazione non ha informato in modo

esplicito e inequivocabile l'assicurato in merito alle conseguenze previste in

caso di ritardo nell'esercizio del diritto all'indennità (cfr. DLA 2005, pag.

135).

In

una sentenza 38.2014.4 del 5 maggio 2014, il TCA ha confermato il rifiuto

dell’indennità per insolvenza ad una ditta che aveva inoltrato tardivamente la

domanda, rilevando:

" (…) La motivazione

addotta dalla ricorrente per giustificare l’inoltro tardivo dei conteggi dei

giorni di lavoro persi nel mese di febbraio 2013

a causa di intemperie non rende scusabile il ritardo.

La ricorrente ha dichiarato di essersi accorta solo nel mese di

settembre 2013 di avere - per errore suo - archiviato l’intera pratica

d’indennizzo per intemperie del mese di febbraio 2013 lasciando così

trascorrere il termine utile per l’ottenimento dell’indennità del primo

cantiere “______________” (cfr. docc. 5, 11 e I).

Come già ricordato, la giurisprudenza federale ha stabilito che la

restituzione di un termine trascorso infruttuoso per formulare la richiesta

d’indennità per intemperie è ammissibile unicamente quando il ritardo è dovuto

a una causa scusabile e indipendente dalla volontà del richiedente (cfr.

consid. 2.5.).

Nell’evenienza concreta, la svista in cui è incappata la ditta RI

1, sebbene indipendente dalla sua volontà, è riconducibile a una negligenza

nell’amministrazione interna aziendale e non è quindi atta a giustificare la

restituzione del termine perentorio in questione.

La ricorrente ha commesso una disattenzione nell’aver archiviato

la pratica d’indennità per intemperie del mese di febbraio 2013 riguardante il

primo cantiere “______________”, assieme a quella del secondo cantiere “______________”

oggetto di opposizione della Sezione del lavoro. La giustificazione della

ricorrente, pur umanamente comprensibile, non può essere ammessa poiché

aprirebbe la possibilità per tutti gli assicurati di salvaguardare i termini

prescritti dalla legge invocando circostanze e fatti accidentali quali ad

esempio la dimenticanza, lo smarrimento di formulari o appunto, la confusione

sorta a causa della presenza di più procedure analoghe pendenti. In questo

caso, ammettere la giustificazione invocata dalla ricorrente equivarrebbe a

svuotare di portata la norma che impone tempi precisi per esercitare il diritto

all’indennità per intemperie (art. 47 cpv. 1 LADI).

Abbondanzialmente si rileva che nemmeno sarebbe scusabile la

motivazione avanzata dalla ricorrente a sua discolpa nell’atto di opposizione

del 18 ottobre 2013 (doc. 11), secondo cui avrebbe aspettato a inviare la

documentazione necessaria per ottenere l’indennità per il cantiere

“______________” fintanto che non fosse arrivata la decisione relativa al

secondo cantiere “______________”, oggetto di ulteriori verifiche da parte

della Sezione del lavoro richieste ai sensi dell’art. 28 LPGA e all’art. 45

cpv. 4 LADI (docc. 4 e 12). Infatti, va ricordato che a norma dell’art. 47 cpv.

1 LADI, il termine per fare valere il diritto a indennità per intemperie

decorre dal primo giorno dopo la fine del periodo di conteggio e non da

un’eventuale decisione futura della Sezione del lavoro successiva a tale

momento (cfr. STCA 38.2006.67 del 23 novembre 2006).

Inoltre, come menzionato in precedenza, l'Alta Corte ha già avuto

modo di giudicare in un caso simile che non può essere ritenuto scusabile il

ritardato annuncio da parte di un'impiegata della ditta che, prima di inoltrare

la sua domanda entro i termini previsti dalla legge, preferiva vedere risolte

le questioni relative a precedenti conteggi, ritenuti non corretti

dall'amministrazione (cfr. STF del 2 dicembre 1992, pubblicata in DLA

1993/1994, pag. 19 ss.).

Per inciso, va rilevato che questo Tribunale, in un caso inerente

alla domanda di indennità di disoccupazione,

ha rammentato che secondo la giurisprudenza federale - applicabile per analogia alle richieste di indennità per

intemperie - il termine di tre mesi per l’esercizio del diritto

all’indennità per disoccupazione inizia a decorrere dalla fine di ogni periodo

di controllo a cui il diritto si riferisce, anche nel caso in cui sia pendente

una procedura di ricorso (cfr. STCA 38.2012.66 del 4 novembre 2013, consid.

Considerandi

2.

) e che in modo analogo, una procedura di ricorso in atto contro il diniego

di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione in linea di

principio non svincola un assicurato dall’obbligo di ossequiare le prescrizioni

di controllo, come, segnatamente, partecipare ai colloqui, provare sufficienti

ricerche di un lavoro adeguato (cfr. STCA 38.2012.66 del 4 novembre 2013,

consid. 2.6).

Dalla relativa ignoranza della legge non è consentito dedurre

alcunché a proprio favore, a meno che siano adempiute le condizioni per

tutelare la buona fede di un assicurato non solo nel caso di un’informazione

errata da parte dell’autorità, ma anche qualora sia violato il dovere di

informazione della stessa (cfr. STF C 7/03 del 31 agosto 2004 consid. 3.2.,

pubblicata in DLA 2005 N.11 pag. 135).

Ciò vale a maggior ragione nella presente fattispecie, nella

quale, con decisione del 7 marzo 2013, la Sezione del lavoro di Bellinzona ha

reso attenta la ricorrente che “il diritto all’indennità per intemperie va

fatto valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la

cassa di disoccupazione designata. L’inosservanza del termine impartito per

l’esercizio del diritto all’indennità determina l’estinzione del diritto. Una

procedura di opposizione o di ricorso contro la presente decisione non comporta

la sospensione di tale termine.” (cfr. doc. 2

a pag. 2).

Comunque sia, nel caso in esame la decisione della Sezione del

lavoro di Bellinzona riguardante la richiesta d’indennizzo per il secondo

cantiere “______________” è stata notificata alla ditta RI 1 alla fine del mese

di marzo 2013 (doc. 4). Quindi, se non avesse commesso l’errore

nell’amministrazione aziendale ovvero quello di archiviare entrambe le pratiche

d’indennizzo per il mese di febbraio 2013, la ricorrente avrebbe avuto tempo a

sufficienza (fino al 31 maggio 2013) per rivendicare l’indennità per il primo

cantiere.

Alla luce di quanto appena esposto, non essendo giustificabile il

ritardo nell’invio alla Cassa dei documenti necessari, in applicazione

dell’art. 48 cpv. 3 LADI, il diritto della ricorrente a ottenere l’indennità

per intemperie per il mese di febbraio 2013 è estinto. La decisione su

opposizione impugnata va pertanto confermata. (...)”

In un’altra sentenza

38.2020.20

del 22 giugno 2020, a proposito di un’assicurata che aveva fatto

valere tardivamente il diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. art. 20

cpv. 3 LADI: “il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla

fine del periodo di controllo cui si riferisce”), il TCA ha rilevato:

" (…) La

necessità di rispettare il termine di tre mesi doveva essere nota

all’assicurata se solo avesse letto attentamente i formulari IPA da lei

consegnati per i mesi di maggio e giugno 2019.

In applicazione del suo obbligo di collaborare (cfr. art. 28 cpv.1

e 29 cpv.1 LPGA e STF 8C_85/2011 consid. 5.3 del 10 maggio 2011) stava dunque

all’assicurata segnalare all’amministrazione il cambiamento di indirizzo (cfr.

STF 8C_483/2019 del 25 settembre 2019 e STF 8C_216/2020 del 29 aprile 2020)

vista la sua partenza per l’estero a metà luglio e comunque organizzarsi in

modo tale, personalmente o incaricando un’altra persona, da poter consegnare

tempestivamente il formulario (o fornire tutte le indicazioni necessarie) entro

il 31 ottobre 2019.

In tale contesto, il TCA segnala che l’Audit Letter 2020/1 della

SECO del maggio 2020 a pag. 7 ricorda del resto quanto segue:

"Il diritto all’indennità

viene fatto valere presentando il modulo «Indicazioni della persona assicurata

per il mese di …» (IPA). Se la persona assicurata non consegna l’IPA ma la

cassa deve presumere l’esercizio del diritto all’indennità per un periodo di

controllo sulla base di altri documenti inviati (ad es. mail dell’assicurato

che indichi l’esercizio del diritto da parte sua, attestato di guadagno

intermedio o attestato di partecipazione a un PML), il termine si considera

rispettato. In questo caso la cassa deve richiedere il modulo «Indicazioni

della persona assicurata» e gli altri documenti necessari entro un determinato

termine. (…)”

In simili condizioni, ritenuto pure che la legge non prevede

nessun avvertimento preventivo (cfr. consid. 2.2), la decisione su opposizione

del 9 marzo 2020 con la quale è stato negato a RI 1 il diritto alle indennità maturate

nei primi tredici giorni del mese di luglio 2019 deve essere confermata. (…)”

2.5

Nella presente fattispecie,

la ditta RI 1 ha inviato alla Cassa i documenti necessari all’indennità per

intemperie per il mese di gennaio 2020 soltanto in data 27 luglio 2020 (cfr.

doc. 6, doc. 7: Domanda datata 19 luglio 2020, doc. 8: Rapporto sulle ore

perse), dieci giorni dopo che, con decisione su opposizione del 17 luglio 2020

(cfr. doc. 5), la Sezione del lavoro aveva parzialmente accolto l’opposizione

inoltrata dalla ditta contro la decisione del 12 febbraio 2020 con la quale

l’amministrazione aveva sollevato parziale opposizione (cfr. doc. 2)

sull’Annuncio della perdita di lavoro dovuta a intemperie del 28 gennaio 2020

(cfr. doc. 1).

Su

quest’ultimo formulario inviato dalla ricorrente alla Sezione del lavoro figura

esplicitamente l’indicazione secondo cui “il diritto all’indennità per

intemperie va fatto valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di

conteggio presso la cassa di disoccupazione designata”.

Anche

alla fine della decisione del 12 febbraio 2020 della Sezione del lavoro, tra i

“richiami importanti riguardo all’indennità per intemperie” è stato indicato

che:

" (…)

- il diritto all’indennità per intemperie

va fatto valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso

la cassa di disoccupazione designata. L’inosservanza del termine impartito per

l’esercizio del diritto all’indennità determina l’estinzione del diritto. Una

procedura di opposizione o di ricorso contro la presente decisione non comporta

la sospensione di tale termine. (…)” (Doc. 2)

La domanda di indennità

per intemperie, per il mese di gennaio 2020, del 27 luglio 2020 è dunque

tardiva, in quanto inoltrata dopo la scadenza del termine di 3 mesi, fissato al

30.

aprile 2020.

Secondo questo Tribunale,

richiamata la costante giurisprudenza federale e cantonale riprodotta al

considerando precedente (cfr. consid.2.2), non esistono in concreto validi

motivi a giustificare l’annuncio tardivo.

In particolare, il fatto

di attendere la decisione della Sezione del lavoro prima di inoltrare la

domanda alla Cassa non viene considerata una giustificazione sufficiente, per i

motivi già esposti in precedenza.

Per quel che riguarda la

difficile situazione provocata dalla pandemia COVID-19, su questo specifico

punto del rispetto dei termini per fare valere il diritto all’indennità per

intemperie, non vi è stata nessuna modifica della legge o dell’ordinanza (cfr.,

al riguardo, l’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20

marzo 2020 [RU 2020 877] e le successive modifiche; STF 8C_579/2020 del 6

novembre 2020, consid. 5).

D’altra parte, la

cessazione dell’attività operativa durante parte del mese di marzo e di aprile

2020.

non avrebbe impedito alla ditta di inviare tempestivamente (e cioè entro

il 30 aprile 2020) l’annuncio alla Cassa, riservandosi eventualmente di

completarlo successivamente.

La

decisione su opposizione del 9 settembre 2020 deve dunque essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti