38.2020.52
La domanda d'indennità per intemperie è tardiva poiché oltre termine di 3 mesi dalla scadenza del perido di conteggio. La ditta è inoltre stata informata in merito. Nessuna modifica legge o ordinanza a causa della pandemia Covid-19: stop attività operativa per lockdown non impediva invio tempestivo
21 dicembre 2020Italiano24 min
dell’art. 43 LADI (cfr. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2020.52
dc/sc
Lugano
21 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 settembre 2020 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 9 settembre 2020 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la
decisione del 28 luglio 2020, con la quale è stata negata alla ditta RI 1
l’indennità per intemperie per il mese di gennaio 2020.
Secondo l'amministrazione,
la ditta ha esercitato tardivamente il suo diritto all’indennità.
Al riguardo la Cassa si è
così espressa:
" (…) Le
motivazioni addotte dalla ditta, nel suo atto di opposizione, non possono
essere prese in considerazione, poiché anche se la Sezione del Lavoro ha emesso
la decisione di opposizione (riferita dall'azienda), in data 17 luglio 2020, la
ditta era informata che, citiamo dal formulario "Annuncio della perdita di
lavoro dovuta ad intemperie": “- Il diritto all'indennità per intemperie
va fatto valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso
la cassa disoccupazione designata".
Inoltre, non è nemmeno la prima volta che questa azienda fa richiesta
di indennità per intemperie (vedi i diversi termini quadro nel sistema
elettronico e/o nella relativa documentazione).
Per cui, pur comprendendo le difficoltà causate da questa
pandemia, la mancata consegna di questi documenti nei termini di legge sopra
citati non può che essere imputata alla ditta.
Anche l'Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che i termini
previsti dalla LADI (per il preannuncio rispettivamente per fare valere il
diritto alle prestazioni) non costituiscono semplici prescrizioni d'ordine ma
hanno carattere perentorio. (…)” (Doc. 17)
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione, la ditta RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale
ha chiesto di riconoscerle l’indennità per intemperie per il mese di gennaio
2020, argomentando:
" (…) In
data 28 gennaio abbiamo presentato all'Ufficio del lavoro regolare annuncio per
perdita di lavoro dovuta ad intemperie mese di gennaio. La stessa, dopo alcune
telefonate fra le parti e richieste di ulteriori informazioni e documentazione,
per cocciutaggine e incompetenza dell'incaricato dell'Ufficio del lavoro è
stata respinta in data 12 febbraio. Dopo di che, in data 20 febbraio abbiamo
inoltrato all'Ufficio giuridico della sezione del lavoro la nostra opposizione.
A questo punto, non ricevendo risposte in merito per un mese, in data 20 marzo
abbiamo inviato un’e-mail all'ufficio giuridico di sollecito, con risposta da
parte loro del 25 marzo, ma ancora nessuna decisione. Ulteriore nostro e-mail
in data 8 maggio con risposta del 12 maggio. Alleghiamo comunque copia di tutte
queste e-mail. Nel bel mezzo di tutto quanto precisiamo inoltre che si era
sviluppata questa maledetta pandemia COVID e che la nostra ditta parte di marzo
e tutto il mese di aprile stata chiusa. Finalmente dopo oltre cinque mesi il 17
luglio è arrivata la sensata decisione da parte dell'Ufficio giuridico di
accoglimento della nostra opposizione del 20 febbraio e questo ad ulteriore
conferma dell'incompetenza dell'incaricato che ha emesso la prima sentenza di
respingimento della domanda intemperie gennaio 2020. Quindi il 19 luglio
abbiamo inviato domanda di rimborso a __________ respinta il 28 luglio, nostra opposizione
a CO 1 del 28 luglio ed ulteriore decisione del 9 settembre 2020 perché
trascorsi i tre mesi di termine.
Questa la cronologia dei fatti, dei quali alleghiamo comunque
fotocopia di tutto.
Si può tranquillamente dedurre che la causa di tutto questo, oltre
alla negligenza e l'incompetenza del primo dipendente dell'Ufficio del lavoro
che ha respinto la domanda, sia la pandemia COVID che ha ritardato la decisione
di accoglimento da parte dell'Ufficio
giuridico dell'Ufficio del lavoro. Inoltre ripetiamo anche la
nostra ditta è stata chiusa, sempre per COVID, nei mesi di marzo parziale ed
aprile completo.
Domandiamo quindi che questa nostro diritto all'indennità
intemperie sia riconosciuto in considerazione appunto delle diverse deroghe
giustamente adottate e prese correttamente dall'Autorità cantonale in occasione
della pandemia COVID.
Non ci riteniamo responsabili o colpevoli del ritardo dell'inoltro
della domanda di rimborso a CO 1 visto il prolungato tempo necessitato
all'Ufficio giuridico per le tante pratiche dovute al COVID e la chiusura della
nostra ditta marzo e aprile sempre per COVID. Oltre a questa perdita di mesi lavorativi,
che si ripercuote ancora oggi, se la nostra ditta dovesse anche perdere circa
fr. 8300.00 di intemperie mese di gennaio 2020 sarebbe veramente un durissimo
colpo per le nostre finanze. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta di causa del
5 ottobre 2020 la Cassa, “pur comprendendo le difficoltà dell’azienda”, propone
di respingere il ricorso e osserva:
" (…) Nella
decisione del 12 febbraio 2020 dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro
di Bellinzona si legge, sotto la voce "richiami importanti riguardo
all'indennità per intemperie", paragrafo 6): "Il diritto
all'indennità per intemperie va fatto valere entro 3 mesi dalla scadenza di
ogni periodo di conteggio presso la cassa di disoccupazione designata.
L'inosservanza del termine impartito per l'esercizio del diritto all'indennità
determina l'estinzione del diritto. Una procedura di opposizione o di ricorso
contro la presente decisione non comporta la sospensione di tale termine".
La parte principale di questa frase è riportata anche nei
formulari "Annuncio della perdita di lavoro dovuta ad intemperie",
come già indicato nella nostra decisione di opposizione qui impugnata.
Inoltre, dopo cinque termine quadri, la ditta non può comunicare
di non essere informata sulle procedure relative a queste indennità e di non
ritenersi responsabile di questo ritardo.
Per cui, i conteggi inerenti il mese di gennaio 2020, ricevuti
dalla Cassa il 27 luglio 2020 (timbro postale), devono essere considerati
tardivi, inoltre la richiedente non ha presentato motivi dettati da un
impedimento, senza sua colpa, di agire. Le motivazioni addotte non possono
essere ritenute scusabili in quanto le informazioni ricevute dalla ditta nei
vari documenti indicavano che le richieste dovevano essere presentate entro 3
mesi dalla fi e del periodo di conteggio di riferimento (gennaio 2020 e quindi
entro il 30 aprile 2020). (…)” (Doc. III)
1.4. Il 14 ottobre 2020 la ditta RI
1 ha inviato al TCA uno scritto nel quale ha formulato le sue “ultime
giustificazioni”:
" (…) Come
già detto, la causa di tutto è la testardaggine e l'incompetenza di un
dipendente dell'Ufficio del Lavoro addetto alle intemperie (sig. __________) ed
in seguito, ma subito dopo, purtroppo la pandemia Covid 19. Difatti se il
funzionario non si fosse promosso a sostenere cause insostenibili, poi appunto
subito smentito in sede di ricorso accettato dall'Ufficio giuridico del lavoro,
la pratica si sarebbe appianata prima dell'arrivo della pandemia.
Siamo perfettamente al corrente, dopo oltre quarant'anni di attività
e di trattative con intemperie, che il termine per la domanda di rimborso è di
tre mesi. Questo si può anche notare in un’e-mail inoltrato all'Ufficio
giuridico del Lavoro per il sollecito di una risposta. Ma qui ed a questo punto
del mese di febbraio-marzo non ci possiamo accanire con l'Ufficio cantonale
perché forse già chiuso o almeno molto sotto pressione per il Covid, Anche la
nostra ditta parte del mese di marzo e tutto aprile è stata chiusa per
pandemia. Ci domandiamo inoltre che senso avrebbe avuto, in questo particolare
momento, richiedere il rimborso a CO 1 dei giorni di diritto accettati quando
si sapeva che il tutto avrebbe dovuto essere rifatto, con ulteriore ed inutile
mole di lavoro in pieno Covid per CO 1. Inoltre non crediamo che nel mese di
aprile ci siano ancora state molte ditte in attesa dell'accettazione delle
intemperie per il mese di gennaio, e questo unicamente grazie al sig. __________.
Un’ultima cosa ci sembra ancora doveroso farla notare. Causa
appunto Covid diverse prescrizioni in vigore da parte dell'Ufficio del Lavoro
(abolizione del pre-annuncio per l'orario ridotto, abolizione del periodo
d'attesa per orario ridotto, ecc) sono state giustamente adottate, ci chiediamo
se anche questo periodo di riscossione dell'indennità intemperie non potesse
entrare in questi argomenti, visto la notevole mole di lavoro per l'Ufficio del
Lavoro e la chiusura dei nostri uffici nei mesi di marzo e aprile.
Come già segnalato, questa maledetta situazione non può essere
imputata a nostra negligenza, ma a diversi fattori (Covid in primo luogo)
esterni alla nostra volontà. (…)” (Doc. V)
Al riguardo il
responsabile cantonale della Cassa, il 19 ottobre 2020, si è così espresso:
" (…)
abbiamo letto attentamente la lettera del 14 ottobre 2020 e crediamo nella
buona fede della ditta RI 1, come pure comprendiamo le spiegazioni contenute in
essa.
Tuttavia, come Cassa non possiamo dall'esimerci nell'applicare
correttamente la legislazione citata nella nostra risposta di ricorso.
In aggiunta, come già ribadito, nella decisione del 12 febbraio
2020 dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro di Bellinzona era
specificato che una procedura di opposizione o di ricorso non avrebbe
modificato il termine inerente il diritto all'indennità per intemperie, il quale
deve essere fatto valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di
conteggio presso la cassa di disoccupazione designata.
La ditta ha chiesto inoltre, visto il periodo particolare dovuto
alla pandemia e alle diverse prescrizioni entrate in vigore a livello federale
per il lavoro ridotto, se si potesse entrare in questi argomenti anche per le
indennità per intemperie, considerato anche la chiusura forzata dei loro uffici
e la mole di lavoro presso l'Ufficio del lavoro di Bellinzona.
Su questo aspetto ci rimettiamo alla decisione del vostro
spettabile Tribunale. (…)” (Doc. VII)
Il 17 novembre 2020 la
ditta ha ancora rilevato:
" (…)
Confermiamo quanto da noi scritto il 14 ottobre in quanti siamo convinti che la
nostra ditta 4 non possa essere accusata di mancanze o errori e debba
rimetterci i soldi dell'indennità intemperie del mese di gennaio 2020.
Ribadiamo i motivi:
1. Negligenza
dipendente dell'Ufficio del Lavoro sig. __________ e lungaggine nella decisione
di richiesta d'indennità intemperie gennaio 2020, poi prontamente smentito
dall'Ufficio giuridico in seno al nostro ricorso.
2. Malgrado i
nostri solleciti, ricorso evaso in ritardo causa sovraccarico lavoro
dell'Ufficio del Lavoro in seguito a Covid 19. In effetti capiamo e non
imputiamo nessuna colpa a detto Ufficio.
3. Chiusura
completa della nostra ditta per pandemia mesi di marzo e aprile 2020.
4. Non capiamo
quale senso avrebbe avuto inoltrare una domanda di rimborso intemperie non
completa e sbagliata entro i tre mesi prescritti (fine aprile) sapendo già
dell'enorme mole di lavoro anche da parte delle Casse Disoccupazione per Covid
19. Inoltre, come già detto, la nostra attività completamente bloccata fino a
fine aprile.
5. Non osiamo
pensare che la nostra ditta, oltre agli enormi oneri per Covid, debba anche
rimetterci le indennità intemperie di gennaio che andrebbero a coprire almeno
parzialmente il credito bancario ricevuto per la pandemia. Senza fare
catastrofismi, ma perdendo gli oltre 8'000 franchi che ci spettano per le
intemperie, sarebbe un pericoloso colpo per le finanze della nostra piccola
impresa.
Siamo assai preoccupati, ma fiduciosi che le nostre spiegazioni e
la nostra innocenza possano influire sulla vostra decisione. (…)” (Doc. X)
in diritto
2.1. Secondo l’art. 42 cpv. 1 LADI
Fatti
i lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad
intemperie hanno diritto all’indennità per intemperie unicamente se sono
soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione contro la
disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per l’obbligo di
contribuzione nell’AVS e subiscono una perdita di lavoro computabile ai sensi
dell’art. 43 LADI (cfr. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwal- tungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 450-473,
pag. 173-180; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosen-
versicherungsrechts, Berna 1996, N. 197 e segg., pag. 144 e segg. e Thomas
Locher, Grundriss des Sozialversicherungs- recht, Berna 1997, § 34 III N. 55 e
segg. a pag. 215 e segg.).
2.2. Secondo l’art. 47 cpv. 1 LADI
entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro
fa valere, complessivamente per l’azienda o per il posto di lavoro, il diritto
all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.
L’art 43
cpv. 4 LADI stabilisce poi che è considerato periodo di conteggio un periodo di
un mese o quattro settimane consecutive.
In virtù
dell’art. 68 OADI è considerato periodo di conteggio dell’indennità per
intemperie un periodo di 4 settimane se i salari sono pagati ad intervalli di
1, 2 o 4 settimane. In tutti gli altri casi, il periodo di conteggio è di un
mese (cpv. 1).
Se
un’azienda prevede diversi periodi di salario, all’indennità per intemperie è
applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un mese o a 4 settimane
(cpv. 2).
Infine,
l’art. 70 OADI sancisce che il termine per esercitare il diritto all’indennità
decorre dal primo giorno dopo la fine del periodo di conteggio.
2.3. L'Alta
Corte ha più volte sottolineato che i termini previsti dalla LADI (per il
preannuncio, rispettivamente per fare valere il diritto alle prestazioni) non
costituiscono semplici prescrizioni d'ordine, ma hanno carattere perentorio.
Concretamente, ciò
significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la
mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto
all'indennità per mancanza di un presupposto formale.
Allorché invece la legge
prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato rispetto dello stesso
provoca l'estinzione del diritto alle prestazioni (su queste questioni, cfr. in
particolare: STF C 13/06 del 20 giugno 2006; DLA 2005, pag. 135 seg.; DLA 2002,
pag. 186; DLA 2000, pag. 27; DLA 1993/1994, pag. 30; DLA 1986 pag. 50; STF C 82/86 del 15 aprile 1987; DTF 124 V 75; DTF 119 V 370; DTF 117 V 244; DTF 114 V
123; DTF 110 V 334 e Stauffer, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht; "Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung", Ed. Schulthess,
Zurigo 1998, pag. 117).
Pertanto, se la domanda
d’indennizzazione viene presentata dopo il termine di tre mesi dalla scadenza
del periodo di conteggio rilevante il diritto all’indennità per intemperie si
estingue (cfr. tuttavia il consid. 2.5).
2.4. Il
termine di perenzione di cui all’art. 47 cpv.1 LADI (consid. 2.4.) può a
determinate condizioni, essere restituito in applicazione dell’art. 41 LPGA
(cfr. STF C 272/03 del 9 luglio 2004, consid. 1).
Ai
sensi dell’art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato
impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è
restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30
giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso.
La giurisprudenza sviluppata in
relazione alla restituzione di un termine decorso per far valere un diritto ad
indennità di disoccupazione, per lavoro ridotto o per intemperie, può essere
concessa in quanto il ritardo sia dovuto a motivo scusabile (cfr. DTF 114 V
123; DLA 1988 pag. 125 ss).
La restituzione di un
termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce
un principio generale del diritto e trova sempre applicazione, sia in sede
ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STF C 366/99 del 18
gennaio 2000; DLA 1996/1997 no 13 pag. 70 consid. 1b; DTF 123 V 106 consid. 2a;
DLA 1988 pag. 128 e DTF 114 V 125).
In
una decisione del 17 luglio 1997 pubblicata in SVR 1998 UV Nr. 10 il TF ha
ribadito che è un principio generale di diritto quello secondo cui un termine
passato può essere restituito, qualora l’interessato fu impossibilitato, senza
sua colpa, di agire in termine utile, postulando altresì la possibilità per i
Cantoni di spingersi oltre le disposizioni federali.
Ciò
malgrado, non tutti i motivi sono scusabili.
La
giurisprudenza federale non ha infatti riconosciuto valore giustificativo al
sovraccarico di lavoro, all'ignoranza del diritto, rispettivamente all'insicurezza
dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF C 366/99del 18
gennaio 2000; DTF 110 V 343 consid. 3; 216 consid. 4; STF non pubblicata del 16
settembre 1985; DLA 2000 pag. 31, consid. 2a; DLA 1988, pag. 128, consid. 4a).
Sono invece
ritenuti motivi scusabili l'impossibilità di osservare un termine a seguito di
malattia del datore di lavoro, oppure la malattia della persona competente ad
inoltrare l'annuncio, come pure l'ospedalizzazione della moglie
dell'annunciante (DLA 1988, pag. 129 consid. 4b).
In una
sentenza del 2 dicembre 1992, pubblicata in DLA 1993/1994, pag. 19 ss., il TF
(dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha ancora precisato che non può
essere ritenuto scusabile il ritardato annuncio da parte di un'impiegata della
ditta che, prima di inoltrare la sua domanda entro i termini previsti dalla
legge, preferiva vedere risolte le questioni relative a precedenti conteggi,
ritenuti non corretti dall'amministrazione. Al
proposito il TF ha rilevato:
" Denn die Prüfung von Gesuchen und Begehren durch Behörden nimmt
stets eine gewisse Zeit in Ausspruch. Die Einhaltung der in der Rechtsordnung
vorgesehenen Fristen kann nicht mit der Beschlussfassung über gleichartige oder
ähnliche Gesuche und Begehren verknüpft werden, da solche Fristen sonst den
ihnen zugedachten Zweck nicht mehr erfüllen könnten.” (DLA 1993/1994, p.
32)
La restituzione di un
termine è poi pure giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede
dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato termine a
causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr. DLA
2000, pag. 27) oppure quando l'amministrazione non ha informato in modo
esplicito e inequivocabile l'assicurato in merito alle conseguenze previste in
caso di ritardo nell'esercizio del diritto all'indennità (cfr. DLA 2005, pag.
135).
In
una sentenza 38.2014.4 del 5 maggio 2014, il TCA ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad una ditta che aveva inoltrato tardivamente la
domanda, rilevando:
" (…) La motivazione
addotta dalla ricorrente per giustificare l’inoltro tardivo dei conteggi dei
giorni di lavoro persi nel mese di febbraio 2013
a causa di intemperie non rende scusabile il ritardo.
La ricorrente ha dichiarato di essersi accorta solo nel mese di
settembre 2013 di avere - per errore suo - archiviato l’intera pratica
d’indennizzo per intemperie del mese di febbraio 2013 lasciando così
trascorrere il termine utile per l’ottenimento dell’indennità del primo
cantiere “______________” (cfr. docc. 5, 11 e I).
Come già ricordato, la giurisprudenza federale ha stabilito che la
restituzione di un termine trascorso infruttuoso per formulare la richiesta
d’indennità per intemperie è ammissibile unicamente quando il ritardo è dovuto
a una causa scusabile e indipendente dalla volontà del richiedente (cfr.
consid. 2.5.).
Considerandi
Nell’evenienza concreta, la svista in cui è incappata la ditta RI
1, sebbene indipendente dalla sua volontà, è riconducibile a una negligenza
nell’amministrazione interna aziendale e non è quindi atta a giustificare la
restituzione del termine perentorio in questione.
La ricorrente ha commesso una disattenzione nell’aver archiviato
la pratica d’indennità per intemperie del mese di febbraio 2013 riguardante il
primo cantiere “______________”, assieme a quella del secondo cantiere “______________”
oggetto di opposizione della Sezione del lavoro. La giustificazione della
ricorrente, pur umanamente comprensibile, non può essere ammessa poiché
aprirebbe la possibilità per tutti gli assicurati di salvaguardare i termini
prescritti dalla legge invocando circostanze e fatti accidentali quali ad
esempio la dimenticanza, lo smarrimento di formulari o appunto, la confusione
sorta a causa della presenza di più procedure analoghe pendenti. In questo
caso, ammettere la giustificazione invocata dalla ricorrente equivarrebbe a
svuotare di portata la norma che impone tempi precisi per esercitare il diritto
all’indennità per intemperie (art. 47 cpv. 1 LADI).
Abbondanzialmente si rileva che nemmeno sarebbe scusabile la
motivazione avanzata dalla ricorrente a sua discolpa nell’atto di opposizione
del 18 ottobre 2013 (doc. 11), secondo cui avrebbe aspettato a inviare la
documentazione necessaria per ottenere l’indennità per il cantiere
“______________” fintanto che non fosse arrivata la decisione relativa al
secondo cantiere “______________”, oggetto di ulteriori verifiche da parte
della Sezione del lavoro richieste ai sensi dell’art. 28 LPGA e all’art. 45
cpv. 4 LADI (docc. 4 e 12). Infatti, va ricordato che a norma dell’art. 47 cpv.
1.
LADI, il termine per fare valere il diritto a indennità per intemperie
decorre dal primo giorno dopo la fine del periodo di conteggio e non da
un’eventuale decisione futura della Sezione del lavoro successiva a tale
momento (cfr. STCA 38.2006.67 del 23 novembre 2006).
Inoltre, come menzionato in precedenza, l'Alta Corte ha già avuto
modo di giudicare in un caso simile che non può essere ritenuto scusabile il
ritardato annuncio da parte di un'impiegata della ditta che, prima di inoltrare
la sua domanda entro i termini previsti dalla legge, preferiva vedere risolte
le questioni relative a precedenti conteggi, ritenuti non corretti
dall'amministrazione (cfr. STF del 2 dicembre 1992, pubblicata in DLA
1993/1994, pag. 19 ss.).
Per inciso, va rilevato che questo Tribunale, in un caso inerente
alla domanda di indennità di disoccupazione,
ha rammentato che secondo la giurisprudenza federale - applicabile per analogia alle richieste di indennità per
intemperie - il termine di tre mesi per l’esercizio del diritto
all’indennità per disoccupazione inizia a decorrere dalla fine di ogni periodo
di controllo a cui il diritto si riferisce, anche nel caso in cui sia pendente
una procedura di ricorso (cfr. STCA 38.2012.66 del 4 novembre 2013, consid.
2.6) e che in modo analogo, una procedura di ricorso in atto contro il diniego
di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione in linea di
principio non svincola un assicurato dall’obbligo di ossequiare le prescrizioni
di controllo, come, segnatamente, partecipare ai colloqui, provare sufficienti
ricerche di un lavoro adeguato (cfr. STCA 38.2012.66 del 4 novembre 2013,
consid. 2.6).
Dalla relativa ignoranza della legge non è consentito dedurre
alcunché a proprio favore, a meno che siano adempiute le condizioni per
tutelare la buona fede di un assicurato non solo nel caso di un’informazione
errata da parte dell’autorità, ma anche qualora sia violato il dovere di
informazione della stessa (cfr. STF C 7/03 del 31 agosto 2004 consid. 3.2.,
pubblicata in DLA 2005 N.11 pag. 135).
Ciò vale a maggior ragione nella presente fattispecie, nella
quale, con decisione del 7 marzo 2013, la Sezione del lavoro di Bellinzona ha
reso attenta la ricorrente che “il diritto all’indennità per intemperie va
fatto valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la
cassa di disoccupazione designata. L’inosservanza del termine impartito per
l’esercizio del diritto all’indennità determina l’estinzione del diritto. Una
procedura di opposizione o di ricorso contro la presente decisione non comporta
la sospensione di tale termine.” (cfr. doc. 2
a pag. 2).
Comunque sia, nel caso in esame la decisione della Sezione del
lavoro di Bellinzona riguardante la richiesta d’indennizzo per il secondo
cantiere “______________” è stata notificata alla ditta RI 1 alla fine del mese
di marzo 2013 (doc. 4). Quindi, se non avesse commesso l’errore
nell’amministrazione aziendale ovvero quello di archiviare entrambe le pratiche
d’indennizzo per il mese di febbraio 2013, la ricorrente avrebbe avuto tempo a
sufficienza (fino al 31 maggio 2013) per rivendicare l’indennità per il primo
cantiere.
Alla luce di quanto appena esposto, non essendo giustificabile il
ritardo nell’invio alla Cassa dei documenti necessari, in applicazione
dell’art. 48 cpv. 3 LADI, il diritto della ricorrente a ottenere l’indennità
per intemperie per il mese di febbraio 2013 è estinto. La decisione su
opposizione impugnata va pertanto confermata. (...)”
In un’altra sentenza
38.2020.20
del 22 giugno 2020, a proposito di un’assicurata che aveva fatto
valere tardivamente il diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. art. 20
cpv. 3 LADI: “il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla
fine del periodo di controllo cui si riferisce”), il TCA ha rilevato:
" (…) La
necessità di rispettare il termine di tre mesi doveva essere nota
all’assicurata se solo avesse letto attentamente i formulari IPA da lei
consegnati per i mesi di maggio e giugno 2019.
In applicazione del suo obbligo di collaborare (cfr. art. 28 cpv.1
e 29 cpv.1 LPGA e STF 8C_85/2011 consid. 5.3 del 10 maggio 2011) stava dunque
all’assicurata segnalare all’amministrazione il cambiamento di indirizzo (cfr.
STF 8C_483/2019 del 25 settembre 2019 e STF 8C_216/2020 del 29 aprile 2020)
vista la sua partenza per l’estero a metà luglio e comunque organizzarsi in
modo tale, personalmente o incaricando un’altra persona, da poter consegnare
tempestivamente il formulario (o fornire tutte le indicazioni necessarie) entro
il 31 ottobre 2019.
In tale contesto, il TCA segnala che l’Audit Letter 2020/1 della
SECO del maggio 2020 a pag. 7 ricorda del resto quanto segue:
"Il diritto all’indennità
viene fatto valere presentando il modulo «Indicazioni della persona assicurata
per il mese di …» (IPA). Se la persona assicurata non consegna l’IPA ma la
cassa deve presumere l’esercizio del diritto all’indennità per un periodo di
controllo sulla base di altri documenti inviati (ad es. mail dell’assicurato
che indichi l’esercizio del diritto da parte sua, attestato di guadagno
intermedio o attestato di partecipazione a un PML), il termine si considera
rispettato. In questo caso la cassa deve richiedere il modulo «Indicazioni
della persona assicurata» e gli altri documenti necessari entro un determinato
termine. (…)”
In simili condizioni, ritenuto pure che la legge non prevede
nessun avvertimento preventivo (cfr. consid. 2.2), la decisione su opposizione
del 9 marzo 2020 con la quale è stato negato a RI 1 il diritto alle indennità maturate
nei primi tredici giorni del mese di luglio 2019 deve essere confermata. (…)”
2.5
Nella presente fattispecie,
la ditta RI 1 ha inviato alla Cassa i documenti necessari all’indennità per
intemperie per il mese di gennaio 2020 soltanto in data 27 luglio 2020 (cfr.
doc. 6, doc. 7: Domanda datata 19 luglio 2020, doc. 8: Rapporto sulle ore
perse), dieci giorni dopo che, con decisione su opposizione del 17 luglio 2020
(cfr. doc. 5), la Sezione del lavoro aveva parzialmente accolto l’opposizione
inoltrata dalla ditta contro la decisione del 12 febbraio 2020 con la quale
l’amministrazione aveva sollevato parziale opposizione (cfr. doc. 2)
sull’Annuncio della perdita di lavoro dovuta a intemperie del 28 gennaio 2020
(cfr. doc. 1).
Su
quest’ultimo formulario inviato dalla ricorrente alla Sezione del lavoro figura
esplicitamente l’indicazione secondo cui “il diritto all’indennità per
intemperie va fatto valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di
conteggio presso la cassa di disoccupazione designata”.
Anche
alla fine della decisione del 12 febbraio 2020 della Sezione del lavoro, tra i
“richiami importanti riguardo all’indennità per intemperie” è stato indicato
che:
" (…)
- il diritto all’indennità per intemperie
va fatto valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso
la cassa di disoccupazione designata. L’inosservanza del termine impartito per
l’esercizio del diritto all’indennità determina l’estinzione del diritto. Una
procedura di opposizione o di ricorso contro la presente decisione non comporta
la sospensione di tale termine. (…)” (Doc. 2)
La domanda di indennità
per intemperie, per il mese di gennaio 2020, del 27 luglio 2020 è dunque
tardiva, in quanto inoltrata dopo la scadenza del termine di 3 mesi, fissato al
30.
aprile 2020.
Secondo questo Tribunale,
richiamata la costante giurisprudenza federale e cantonale riprodotta al
considerando precedente (cfr. consid.2.2), non esistono in concreto validi
motivi a giustificare l’annuncio tardivo.
In particolare, il fatto
di attendere la decisione della Sezione del lavoro prima di inoltrare la
domanda alla Cassa non viene considerata una giustificazione sufficiente, per i
motivi già esposti in precedenza.
Per quel che riguarda la
difficile situazione provocata dalla pandemia COVID-19, su questo specifico
punto del rispetto dei termini per fare valere il diritto all’indennità per
intemperie, non vi è stata nessuna modifica della legge o dell’ordinanza (cfr.,
al riguardo, l’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20
marzo 2020 [RU 2020 877] e le successive modifiche; STF 8C_579/2020 del 6
novembre 2020, consid. 5).
D’altra parte, la
cessazione dell’attività operativa durante parte del mese di marzo e di aprile
2020.
non avrebbe impedito alla ditta di inviare tempestivamente (e cioè entro
il 30 aprile 2020) l’annuncio alla Cassa, riservandosi eventualmente di
completarlo successivamente.
La
decisione su opposizione del 9 settembre 2020 deve dunque essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti