38.2020.54
Negate ID per mancato adempimento del periodo di contribuzione e comunque impossibile determinare il guadagno assicurato nonché posizione analoga a quella di un datore di lavoro
21 dicembre 2020Italiano49 min
settembre 2019 si possono trovare dei post dove promuove attività di __________,
Source ti.ch
Incarto
n.
38.2020.54
CL/gm
Lugano
21 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 luglio 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 luglio 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 15 luglio 2020, la Cassa disoccupazione CO 1 (in seguito: Cassa) ha
confermato la propria decisione del 28 ottobre 2019 (cfr. doc. 15) con cui
aveva negato il diritto alle indennità di disoccupazione richieste da RI 1 il
17 settembre 2019 (cfr. doc. 2), motivando come segue:
" (…)
Fatti
I. Nel presente caso dalla documentazione prodotta si evince che
lei è stata alle dipendenze di __________ di __________ dal 2011 al 09.08.2019
quale insegnante di __________;
II. Per motivi di ristrutturazione è stata licenziata il
09.08.2019 per il 09.09.2019;
III. L’ultimo giorno di lavoro effettuato è stato l’11.07.2016 e
pure il salario è stato versato fino a tale data, in seguito, come peraltro
dichiarato da lei, ha usufruito delle prestazioni da parte dell’Ufficio del
sostegno sociale.
IV. Nella sua opposizione ha indicato: “…Alla lavoratrice, la
disdetta del contratto di lavoro è stata notificato solo per il 31 luglio 2019,
mentre le richieste di prestazioni a CO 1, sono state inoltrate il 16 settembre
2019. Non essendo venuto meno il contratto di lavoro, se non con la disdetta
per il 31 luglio 2019, la decisione negativa emanata da CO 1, __________, è
pretestuosa, in quanto manca di validi motivi per negare le prestazioni
richieste …”
V. Le disposizioni in materia di assicurazione contro la
disoccupazione nel presente caso sono chiare oltre ad aver esercitato
un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente
percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario
non è di per sé un presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre
di un criterio determinante per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta
a contribuzione.
VI. Dagli accertamenti effettuati è emerso che il datore di
lavoro, di cui era Presidente suo figlio, ha indicato che l’ultimo giorno di
lavoro è stato l’11.07.2016 per contro da diversi post su profili social è
emerso che lei ha sempre esercitato l’attività di insegnante di __________,
promotrice ed organizzatrice seppur totalmente inabile al lavoro.
VII. Come indicato il Presidente dell’Associazione era suo figlio,
per contro, sul sito local.ch viene indicato: “__________” appare quindi
verosimile che all’interno dell’associazione lei ricopre una posizione analoga
a quella di un datore di lavoro essendo la persona che persegue lo scopo della
stessa.
VIII. A questo punto si prospettano 2 scenari che portano in ogni
caso ad un’unica conclusione:
1. Non è adempiuto
il periodo di contribuzione in quanto non vi è stata attività lavorativa
soggetta a contribuzione, il fatto che il rapporto di lavoro sia stato disdetto
3 anni dopo l’effettiva fine dell’attività è ininfluente, visto anche il
rapporto di parentela.
2. Come si evince
dai profili social lei non ha mai smesso di svolgere la sua attività e la
stessa è stata fatta senza essere retribuita, nel presente caso in presenza del
mancato pagamento di un salario il diritto sarebbe negato in quanto il guadagno
assicurato ammonterebbe a zero. Il licenziamento, come anche da lei indicato
nello scritto del 24.10.2019, è avvenuto per motivi di ristrutturazione: “…Il
mio datore di lavoro, che è una associazione di __________, ha dovuto
licenziarmi, in quanto, dopo lunga attesa del mio rientro, non avevano più
abbastanza iscritti per i corsi di __________ per potermi dare il lavoro pagato
…”
IX. Occorre inoltre rilevare che anche durante la disoccupazione
lei non ha smesso di esercitare la sua professione infatti nel mese di
settembre 2019 si possono trovare dei post dove promuove attività di __________,
ed inoltre in data 09.09.2019 pubblica: “Cerco insegnanti-collaboratore per
le __________ in nostra scuola a __________ (4 km da __________) Contattatemi!”
X. in data 04.09.2019 posta un articolo e scrive: “Leggere e vi
aspetto a scuola!”
XI. Tenuto conto che, in base alle dichiarazioni del datore di
lavoro, lei è stata l’unica dipendente dell’Associazioni e pure dopo il
licenziamento non vi è stata sostituzione è verosimile pensare continuasse ad
esercitare l’attività.
XII. La cassa, in data 16.09.2019, dopo aver negato il diritto
alle indennità per mancanza di periodo di contribuzione ha concesso il diritto
grazie all’articolo 14 LADI (esenzione del periodo di contribuzione) ed ha
effettuato il pagamento delle indennità per 90 giorni sulla base della quota
globale per un’idoneità al 100%.
XIII. Sulla base di quanto emerso in sede di opposizione l’ufficio
di pagamento di __________ verificherà se vi sono ancora i presupposti per il
diritto in base all’esenzione del periodo di contribuzione.” (cfr. doc. 33,
pag. 3 - 4)
1.2. Il 30 luglio/15 settembre
2020, RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento
della decisione del 28 ottobre 2019 e della decisione su opposizione del 15
luglio 2020, la corresponsione delle indennità richieste e la messa a carico
della Cassa di spese e ripetibili.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto quanto segue:
" Nella
decisione del 15 luglio 2020 CO 1 nega il diritto alle indennità motivando che
non sussiste un periodo minimo di contribuzione e nemmeno un motivo di
esenzione.
Ambedue le motivazioni vengono qui contestate.
A partire dal 1° luglio 2016 la ricorrente ha lavorato a tempo
ridotto come insegnante di __________ presso l’associazione __________, __________.
Sin dall’inizio del rapporto di lavoro tutti i contributi di legge
che la riguardavano sono stati versati anche durante il periodo di malattia
durante il quale erano esentati.
Non si comprende pertanto come CO 1 contesti che non sussista un
periodo di contribuzione dato che per tutto il periodo di lavoro predetti
contributi sono stati versati.
Per quanto concerne l’esenzione dei contributi della quale la
ricorrente non ha inteso beneficiare questa è autorizzata come segue:
Ai sensi prassi LADI marginale B182 e seguenti è specificamente
indicato che sono esonerati dal periodo di contribuzione le persone che entro
il termine quadro per il periodo di contribuzione per oltre 12 mesi
complessivamente, non sono vincolate da un rapporto di lavoro e non hanno
potuto soddisfare i relativi obblighi (malattia ed infortunio maternità).
Nel caso specifico la disdetta al rapporto di lavoro iniziato nel
2016 è stata effettuata il 30 luglio 2019 per la scadenza del 31 agosto 2019.
La disdetta non sospende il termine quadro che continua con l’effettuato
versamento dei contributi.
Per quanto concerne la sua posizione personale la ricorrente non
ha mai chiesto l’aiuto sociale mentre questo è stato richiesto dal marito __________
perché non aveva alcuna entrata ed era in attesta di una decisione per la sua
richiesta di prestazioni AI.
Per quanto riguarda i due scenari indicati a pagina 3 della
decisione, la menzione che il periodo di contribuzione non è adempiuto, è falso
in quanto si ripete: tutti quelli relativi al contratto di lavoro __________
sono stati sempre versati anche quando non dovuti perché il soggetto era in
malattia e totalmente inabile al lavoro.
Per quanto attiene il rapporto personale fra la ricorrente e il
figlio che ricopre la carica di presidente dell’associazione, datrice di
lavoro, si osserva che l’associazione in questione è senza scopo di lucro e che
il figlio pur essendo presidente fa parte del comitato esecutivo che è tenuto a
prendere all’unanimità le decisioni spettanti all’associazione stessa.
Come ultimo non si comprende per quale motivo CO 1 abbia pagato
per 90 giorni le indennità di disoccupazione senza una precisa decisione che
non è mai stata notificata all’interessata e perché detta indennità sono state
pagate solo per quel periodo e non per tutto per il quale sono state
richieste.” (cfr. doc. II)
1.3. Nella sua risposta del 13
ottobre 2020, la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, e,
rimandando alla decisione su opposizione del 15 luglio 2020, ha osservato
quanto segue:
" 1. Il
versamento dei contribuiti in un periodo in cui si è esentati è perlomeno anomalo;
2. Inconsueto è il fatto che una persona resti alla dipendenza del
datore di lavoro per 3 anni senza beneficiare di salario o indennità, le
motivazioni apportate dal datore di lavoro (figlio) sono: “…La nostra
associazione ha mantenuto il contratto di lavoro con la sig.ra RI 1 in modo
tale che non potesse al suo rientro lavorare per un’altra associazione…”. La
stessa però è stata licenziata per ristrutturazione.
3. Malgrado il licenziamento ha continuato, secondo quanto
pubblicato sui social, a esercitare la propria professione.
4. L’assicurata, dopo aver ricevuto la decisione di negazione del
diritto alle indennità di disoccupazione per la mancanza del periodo di
contribuzione ha accordato il diritto alle indennità conformemente all’art. 14
LADI (esenzione del periodo di contribuzione) ed ha beneficiato di 90 indennità
giornaliere.” (cfr. doc. V)
1.4. La ricorrente, con replica di
data 26 ottobre 2020 ha, in particolare, rilevato quanto segue:
" 1. I
contributi versati durante il periodo di malattia, certificati come totale
inabilità al lavoro, sono quelli minimi previsti per legge e non sono stati
versati dalla ricorrente, bensì da USSI Bellinzona, che vi ha provveduto per
legge, in sostituzione della sua assistita.
2. Per quanto concerne il datore di lavoro della ricorrente,
occorre premettere che __________, è un’associazione svizzera, senza scopo di
lucro, che ha come scopo la promozione della __________ sportiva nel Cantone
Ticino, che non ha avuto la possibilità finanziaria di versare alla ricorrente
un salario o un’indennità, né tantomeno i relativi contributi.
D’altra parte, l’associazione non ha voluto rinunciare
all’esperienza della ricorrente, unica professionista nel suo genere, nel
Cantone Ticino, e pertanto non ha interrotto il rapporto lavorativo in attesa
di possibili finanziamenti in tempi migliori.
Solo a partire dal 31 luglio 2019, l’associazione è stata
costretta a sciogliere il rapporto lavorativo per mancanza di fondi
programmando una ristrutturazione del suo organigramma.
3. Quanto pubblicato sul social non risponde al vero, nel senso
che solo dopo il licenziamento, avvenuto nel mese di settembre 2019, prima di
iscriversi alla CO 1, la ricorrente ha tentato di procurarsi un nuovo lavoro,
sempre e solo nell’ambito della __________ sportiva, con offerta di lavoro
pubblicata sui social, senza successo.
4. Con l’iscrizione alla Cassa di disoccupazione, la ricorrente
aveva chiesto le intere indennità di disoccupazione che le spettavano.
Dopo la risposta negativa dalla quale non seguiva una decisione
che sarebbe stata opposta dalla ricorrente, CO 1, __________ le versava 90
giorni di indennità come persona non qualificata, indennità per la quale la
ricorrente richiedeva chiarimenti e non avendoli ottenuti contestava e continua
ancora oggi a contestare.” (cfr. doc. VII)
1.5. Il 28 ottobre 2020 la Cassa
ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. IX).
Il doc. IX è stato
trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente il giorno seguente (cfr. doc.
X).
in diritto
Considerandi
2.1
Questa Corte è chiamata a
stabilire se la Cassa ha, a giusta ragione o meno, negato a RI 1 il diritto
all’indennità di disoccupazione, in quanto la medesima non ha adempiuto il
periodo di contribuzione minimo di dodici mesi.
2.2
Un
assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha
compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art.
8.
cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art.
2.
cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione
contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è
assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di
un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai
fini dell’applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di
lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito
alla cassa di compensazione i contributi del salariato, non essendo un
presupposto per il riconoscimento di un periodo contributivo
ai sensi dell'art. 13 LADI (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008
consid. 7.1.; STFA C 34/04 del 20 settembre 2004 consid. 1.3.; DTF 113 V 352;
DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89).
In
una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando
la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la
sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,
l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di
contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le
sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta
a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un
salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la
prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
In
secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente
percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una
remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto
all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli
art. 8 cpv. 1 lett. e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha
rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.
Al
riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019 consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515
e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière
d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA,
Berna 2009 pag. 76-79.
2.3
Ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI sono pure
considerati, tra l'altro, periodo di contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato
da un rapporto di lavoro, ma per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4
LPGA), non riceve salario e non paga quindi contributi.
A
riguardo Rubin, in “Assurance-chômage”, Schulthess 2014, rileva che:
" (…)
III Alinéa 2
25.
Introduction.- la loi assimile à une période
de cotisation certaines périodes où aucune cotisation n’est versée, et d’autres
où aucun travail n’est fourni.
(…).
28.
Lettre c) – Cette disposition s’applique pour les
cas de maladie et d’accident dans le cadre d’un rapport de travail, lorsque le
droit au salaire a pris fin ou lorsque la perte de gain est prise en charge et
compensée par le biais d’indemnités journalières versées par une assurance
(prestation alors non soumises à cotisations AVS [art. 6 al. 2 let. b RAVS]).
29.
Est donc déterminant le point de savoir si
l’incapacité de travail a eu lieu durant le rapport de travail ou hors de
celui-ci, en particulier après une résiliation valable. On sait qu’auprès le
temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail dans
différents cas de figure, en particulier pendant une incapacité de travail
totale et partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à
faute du travailleur, et ce pour un certain nombre de jours (art. 336c al. 1
let. b CO).
30.
Lorsque les cas de maladie et d’accident
interviennent hors d’un rapport de travail, c’est l’art. 14 al. 1 let. b LSACI
qui, à certaines conditions, peut trouver application. (…)”
Nei rispettivi commenti a
questa norma, Nussbaumer e Gerhards osservano, in particolare, che:
" aa)
Gesetzessystematisce Einordnung
173.
Art.
13.
AVIG kennt fünf Tatbestände, die als Beitragszeit angerechnet werden, obwohl
der Leistungsansprecher für diese Zeittspanne keine Beiträge geleistet hat.
Wesentliche Elemente der Beitragszeit sind die Ausübung einer unselbständigen
Erwerbstätigkeit und die damit verbundene Beitragspflicht. Gesetzessystematisch
richtig wäre unter dem Gesichtspunkt der gleichgestellten Tatbestände, dass
hier nur Sachverhalte innerhalb eines Arbeitsverhältnisses privilegiert würden.
Die Tatbestände nach Art. 13 Abs. 2 lit. b und Abs 2bis AVIG setzen jedoch
nicht voraus, dass der Versicherte in einem Arbeitsverhältnis steht. Sie hätten
in Art. 14 AVIG geregelt werden sollen. Anderseits hat die Gleichstellung mit
Beitragszeiten für die betreffenden Versicherten den Vorteil, keine besondere
Wartezeit bestehen zu müssen.
(…).
ccc)
Kranke und verunfallte Arbeitnehmer
177.
Zeiten,
in denen der Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit
oder Unfall keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt, sind nach Art.
13.
Abs. 2 lit. c AVIG ebenfalls anrechenbar. Auch hier handelt es sich um
beitragslose Zeiten innerhalb eines Arbeitsverhältnisses. Dieses
Anrechnungstatbestand kommt zum Zuge, wenn die Lohnfortzahlungspflicht des
Arbeitsgebers aufgehört hat
(vgl Art. 324a OR) oder durch Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung
ersetzt bzw. abgelöst worden ist (Art. 324b OR). Dieser Bestimmung kommt
gegenüber der Kranken- und Unfallversicherung Koordinationsfunktion zu, weil
Taggeldleistungen dieser beiden Sozialversicherungszwige nicht
AHV-beitragspflichtig sind (Art. 6 Abs. 2 lit. b AHVV)."
(cfr. Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra
marginale 173 e 177, pag. 68 e 70)
e
" 3. Sonderzeiten innerhalb eines Arbeitsverhältnisses
27.
Laut gesetzlicher Vorschrift sind als Beitragszeit anrechenbar Zeiten, in denen
der Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit
oder Unfalls keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt (Bst. c);
desgleichen auch Arbeitsunterbrüche (während des Arbeitsverhältnisses) wegen
Schwangerschaft oder Mutterschaft (= hier Zeit nach der Niederkunft), soweit
sie durch Arbeitsnehmerschutzbestimmungen vorgeschrieben oder
gesamtarbeitsvertraglich vereinbart sind (Bst. d).
28.
In beiden Fällen handelt es sich um Zeiten, in denen der oder die Versicherte
zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, er oder sie also die im Begriff der
Beitragszeit enthaltene Komponente der Beschäftigung zumindest formal (vgl.
Dauer des Arbeitsverhältnisses; auch oben
N. 4) "vorweisen" kann, nicht jedoch die zweite Komponente, nämlich
die der Beitragspflichtiger Lohn (AHVG 5 II) anfällt. - Diese Zeiten können
deshalb vom begriffssystematischen Aspekt her gesehen (vgl. Begriff des
Baitragsmonats) an sich nicht als Beitragszeit betrachtet werden (vgl. AVIV 11
I: "… in dem der Versicherte beitragspflichtig ist"). - Wenn nämlich
weiter oben (N. 4) festgestellt wurde, dass der neurechtliche Begriff der
"Beitragszeit" grundsätzlich auf die formale Dauer des Arbeitsverhältnisses
abstellt, so wurde diese Feststellung in erster Linie gegenüber der Regelung im
früheren Recht getroffen, wo bei der Bestimmung der Dauer der
"beitragspflichtigen Beschäftigung" der "volle Arbeitstag"
eine beherrschende Rolle spielte. - Durch wiederholten Hinweis (vgl. z. B. N.
9, 19) auf AVIV 11 I ist die Bedeutung der Komponente der Beitragspflicht für
den Begriff der Beitragszeit mehrfach deutlich markiert worden.
29.
In diesem Zusammenhang ist im übrigen festzuhalten, dass "Beitragspflicht"
(vgl. auch "beitragspflichtig") und Beitragszahlung nicht dasselbe
sind. Eine Nichtbezahlung pflichtiger Beiträge verhindert die Anrechenbarkeit
von Zeiten, die grundsätzlich als "Beitragszeit" in Betracht kommen
können, nicht. - Nicht bezahlte Pflichtbeiträge werden einfach von der
Beitragsinkasso zuständigen AHV-Organisation (AHV-Ausgleichkasse)
nachgefordert.
30.
Die Regelung nach Buchstabe c hat nur Bedeutung, soweit die beschränkte
Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Krankheit oder Unfall des Arbeitnehmers
(OR 324a I, II; vgl. Basler, Berner und Zürcher Skala) dahingefallen oder durch
Leistungen (Taggelder) der Kranken- oder Unfallversicherung ersetzt (vgl. OR
324b betreffend obligatorischer UV) ist. - Ebenso greift diese Regelung ein bei
betreffenden Absenzen der Versicherten während des Arbeitsverhältnisses, die
nicht durch AHV/ALV-beitragspflichtige Lohnzahlungen gedeckt sind.“
(cfr.
G. Gerhads, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul
Haupt Berna e Stoccarda 1987, Ad art. 13, N. 21, 22 e da 27 a 30, Vol. I, pag.
173.
e 174).
2.4
Secondo
l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il
salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente
riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di
lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per
inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato
(art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite
minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite
minimo.
In
virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene
al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha
stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio
degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine
quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).
Il
guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici
mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della
prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso
1.
(cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il
periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di
guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla
disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per
almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione
(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Se
il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno
assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in
base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis
OADI).
Il
Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13
cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è
determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr.
art. 39 OADI).
L’art.
13.
cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di
contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro,
ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e
non paga quindi i contributi.
2.5
Per
costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno
assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente
percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V
72.
consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno
2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il
quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente
percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in
casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi
sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più
precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito
unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito
a salari fittizi.
Al
riguardo cfr. pure STF C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5
settembre 2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.
In
una sentenza C 284/05 del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi
pure la sentenza C 183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la
mancanza della prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto
all'indennità di disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel
calcolo del guadagno determinante.
Inoltre
con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, già citata sopra (cfr.
consid. 2.4.), il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui
litigiosa era soltanto la questione concernente la determinazione del
guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di
contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di
un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era
definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera
regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in
contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come
richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non
era determinabile in modo sufficientemente attendibile.
Ciò
ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro
la disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STF 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF
8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.
2.6
La Prassi LADI sull’indennità
di disoccupazione (Prassi LADI ID) edite dalla SECO, in relazione al periodo
minimo di contribuzione e alla percezione effettiva di un salario prevedono quanto
segue:
" (…)
B143 Ha
adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il pertinente termine
quadro, ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a
contribuzione. Secondo l’art. 2 cpv. 1 lett. a LADI, sono tenute a pagare i
contributi all’AD le persone che sono assicurate obbligatoriamente e sono
tenute a pagare contributi per il reddito di un’attività dipendente giusta la
LAVS (A2).
(…).
B144 Oltre ad
aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver
effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione
effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto
all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere
l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. Se l’assicurato non ha percepito
il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo l’art. 51 cpv.
1.
LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di
contribuzione.”
Nella Prassi, fra i
periodi equiparati ad un periodo di contribuzione, art. 13 cpv. 2 LADI, vengono
pure enumerati:
" (…).
B164 I periodi
durante i quali l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro ma, per
malattia o infortunio, non percepisce alcun salario e non paga contributi sono
parimenti considerati periodi di contribuzione. (…)”
Infine
la Prassi al punto B170 stabilisce che “il cumulo di periodi di contribuzione e
di periodi equiparati ai periodi di contribuzione è ammesso”.
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del
22.
gennaio 2019 consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2
pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019
consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.;
DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF
133.
V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125
consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V
45.
consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.
379.
e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.
2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,
pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece,
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68
consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.
86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA
1998.
N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;
DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC
1992.
pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.
91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c,
DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF
110.
V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre
Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988
pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale
en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul
Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.7
Nella presente fattispecie, dagli atti si evince che la
ricorrente è stata assunta alle dipendenze dell’__________ (in seguito: Associazione),
stando a quanto risulta dall’attestato del datore di lavoro e da quanto
comunicato dall’ex datrice di lavoro alla Cassa in data 24 gennaio 2020, a
decorrere dal 2011 (cfr. doc. 3 e 21) e quindi sin dall’anno di costituzione
dell’Associazione.
Sulla
base, invece, di quanto indicato nel contratto di lavoro sottoscritto in data
26.
giugno 2014, il rapporto lavorativo avrebbe preso avvio il 1° luglio 2014
(cfr. doc. 5) e, infine, secondo quanto preteso da RI 1 nel ricorso del 15
settembre 2020, la collaborazione sarebbe iniziata 1° luglio 2016 (cfr. doc. I,
pag. 1 e 2).
Il
rapporto lavorativo è stato disdetto - dopo che, malgrado le ripetute assenze
per malattia della dipendente, l’Associazione aveva “mantenuto il contratto
di lavoro con la sig.ra RI 1 in modo tale che non potesse al suo rientro
lavorare per un’altra associazione scuola di __________ Ticino”, (cfr. doc.
21) - dalla datrice di lavoro in data 9 agosto 2019, a valere per il 9
settembre 2019 “a causa di una ristrutturazione aziendale” (cfr. doc.
4). Il 17 settembre 2019, RI 1 ha rinunciato al periodo regolare di disdetta
(cfr. doc. 6).
Giova
accennare brevemente al fatto che, dopo aver indicato che la disdetta del
rapporto lavorativo era stata intimata dal datore di lavoro in data 9 agosto
2019, con valenza 9 settembre 2019, in sede di opposizione, la qui ricorrente
ha, invece, sostenuto che la disdetta “è stata notificata solo per il 31
luglio 2019” (cfr. doc. 16, pag. 2), mentre, con ricorso del 15 settembre
2020, ha preteso che “(…) è stata effettuata [ndr: la disdetta] il 30
luglio 2019 per la scadenza del 31 agosto 2019” (cfr. doc. I, pag. 2).
Dalle carte processuali, e
meglio dai conteggi relativi ai salari prodotti dall’ex datrice di lavoro,
risulta che la ricorrente ha percepito, lavorando al 50% dal marzo al giugno
2016.
(compresi), fr. 1'600.- lordi al mese e fr. 615.- lordi per il mese di
luglio 2016, durante il quale ha lavorato nella misura del 20% (cfr. doc. 7).
Dall’attestato del datore
di lavoro si evince, poi, che la medesima ha prestato l’ultimo giorno di lavoro
l’11 luglio 2016. Successivamente a tale data era inabile in misura completa
per “malattia/infortunio”, e meglio sino al 31 luglio 2019 (cfr. doc.
3).
L’assicurata invece,
inizialmente - sebbene, e meglio come indicato nel dettaglio nei paragrafi a
seguire, dalla documentazione medica ch’ella ha prodotto risulta che dal 12
luglio 2016 al 30 marzo 2017 era inabile al lavoro in misura completa (cfr.
doc. 13, pag. 2 e 3) ed abbia beneficiato delle prestazioni LAI (cfr. doc. 28)
- ha indicato di aver lavorato sino 12 luglio 2016 e di essere, poi, stata in
malattia dal 31 marzo 2017 al 31 luglio 2019 (cfr. doc. 2).
In sede ricorsuale, RI 1
ha, invece, preteso - in contrasto con la citata documentazione medica ch’ella
ha versato agli atti e con i conteggi dei salari corrispostile tra il 1° marzo
ed l’11 luglio 2016 prodotti dall’ex datrice di lavoro - di aver lavorato in
misura ridotta sin dal 1 luglio 2016 (cfr. doc. II).
In merito a periodi di
inabilità lavorativa fatti valere dalla ricorrente, dagli atti si evince che __________
(assicurazione indennità giornaliera ai sensi della LCA) ha erogato le proprie
prestazioni (in forma di indennità giornaliera) dal 1° luglio 2015 al 13 luglio
2016.
(cfr. doc. 12).
Prestazioni, queste, che
sono poi state compensate con il versamento retroattivo da parte
dell’assicuratore AI che ha corrisposto all’assicurata fr. 10'408.50 per il
periodo compreso tra il 1° luglio 2016 ed il 31 marzo 2017 (cfr. doc. 28,
decisione del 20 ottobre 2017 relativa al periodo 01.07.2016-31.03.2017).
In relazione ai lunghi
periodi di assenza per malattia/infortunio riferiti sia dalla ricorrente, che
dall’ex datrice di lavoro, ed in particolare alla pretesa totale inabilità
lavorativa nel corso del termine quadro, giova rilevare che dagli atti emerge
che il dr. med. __________ (specialista FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia dell’apparato locomotore), in data 24 settembre 2019, ha attestato
che la ricorrente è stata inabile al lavoro dal 1° ottobre 2014 al 1° febbraio
2015.
nella misura del 100%, dal 2 febbraio 2015 al 12 ottobre 2015 al 50%, dal
13.
ottobre 2015 al 29 febbraio 2016 al 100%, dal 1° marzo 2016 al 10 luglio
2016.
al 50%, dall’11 luglio 2016 al 23 agosto 2016 al 100%, dal 24 agosto 2016
al 5 ottobre 2016 al 50%, dal 6 ottobre 2016 al 5 dicembre 2018 al 100%, dal 6
dicembre 2018 al 6 luglio 2019 all’80% e dal 7 luglio 2019 al 31 luglio 2019 al
100% (cfr. doc. 13, pag. 2).
A quanto precede si
aggiunge l’incapacità lavorativa attestata dal dr. med. __________ in misura
completa dal 24 agosto 2016 all’11 dicembre 2016 (cfr. doc. 12, pag. 3-4).
A titolo meramente
abbondanziale, giova rilevare brevemente che l’assicuratore invalidità, con
decisione del 20 ottobre 2017, ha, da parte sua, stabilito che, a decorrere
dall’8 dicembre 2016, la ricorrente era abile nella misura del 50% per la sua
attività abituale e dell’80% in un’attività adeguata (cfr. doc. 28).
In data 17 settembre 2019 la
ricorrente ha rivendicato il diritto all’indennità di disoccupazione,
dichiarando di essere alla ricerca di un impiego a tempo pieno (cfr. doc. 2).
La Cassa ha respinto tale
domanda ritenendo che ella non ha adempiuto il
periodo di contribuzione, né poteva essere esonerata da questo obbligo.
2.8
Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto
utile ricordare che la riscossione effettiva del salario non costituisce una conditio
sine qua non per riconoscere adempiuto il periodo di contribuzione
minimo di dodici mesi ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 cpv. 1 LADI. In
effetti, come visto (cfr. supra consid. 2.2.) la sola condizione risulta essere
l’esercizio di un’attività soggetta all’obbligo contributivo; ciò anche per gli
assicurati che hanno rivestito una posizione analoga in seno alla società che è
stata loro datrice di lavoro (cfr. consid. 2.2; 2.3.; DTF 131 V 444; STF C 233/06 del 2 luglio 2007; STF 8C_913/2011 del 10 aprile 2012).
In
ogni caso, però, la prova che un salario è stato realmente pagato costituisce
un indizio importante e significativo per dimostrare l’esercizio effettivo di
un’attività dipendente, soprattutto nei casi critici, ad esempio nel caso di
assicurati che avevano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
nella società in cui lavoravano e che di conseguenza erano, ad esempio, nella
situazione di poter firmare il proprio contratto d’impiego sia nella veste di
lavoratore che in quella di datore di lavoro, rispettivamente di stabilire le
proprie pretese salariali (cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.3.;
3.5.).
In
proposito è utile rilevare che con sentenza C 92/06 dell’11 aprile 2007, in cui
gli atti sono stati rinviati al Tribunale cantonale per determinare l’esistenza
di un’attività sottoposta a contribuzione, l’Alta Corte ha stabilito che in
quel caso di specie gli estratti bancari nei quali erano indicati dei
versamenti di diversi importi in contanti, gli estratti del RC, l’estratto del
conto individuale AVS, l’attestazione del datore di lavoro firmata
dall’assicurato stesso che era stato socio e gerente della Sagl, sua ex datrice
di lavoro, come pure le testimonianze scritte di ex dipendenti confermanti che
gli stipendi erano versati in contanti a mano non risultavano sufficienti per
comprovare la riscossione effettiva di un salario, né per dimostrare che
l’assicurato aveva realmente lavorato.
Inoltre
la prova della riscossione dei salari è decisiva per la determinazione del
guadagno assicurato (cfr. supra, consid. 2.4.-2.5.). In effetti qualora non sia
definibile l’entità del salario (ad esempio difettando libri contabili
tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari,
postali o in contanti oppure testimonianze che permettano di stabilire il
reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23
LADI non è determinabile in modo sufficientemente attendibile.
Ciò
comporta il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5. in
fine; STF 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, in particolare consid. 3.3. in
fine; STCA 38.2012.5 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7.).
Nell’evenienza
concreta, si rileva, innanzitutto, che la ricorrente, sino al ricorso
presentato innanzi a questo Tribunale, non aveva preteso di aver svolto
un’attività soggetta a contribuzione nel termine quadro (e cioè dal 16
settembre 2017 al 15 settembre 2019; cfr. doc. 15) indicando, anzi, che
l’ultimo giorno in cui aveva prestato la propria attività lavorativa per conto
dell’ex datrice di lavoro era il 12 luglio 2016 (cfr. doc. 2).
Successivamente
- come l’insorgente precisato nello scritto trasmesso alla Cassa del 24 ottobre
2019.
- aveva dovuto sottoporsi a riabilitazione e ad interventi chirurgici, e
meglio, come indicato in sede di opposizione, sia nel 2014, che nel 2015, che
nel 2016 e nel 2017 (cfr. doc. 16). Ciò senza, comunque, pretendere che nel
termine quadro le sia stato corrisposto un salario o prestazioni assicurative
derivanti da infortunio o malattia ed anzi sostenendo di essersi rivolta, “in
mancanza di altre entrate”, all’USSI (cfr. doc. 16, pag. 2). Ciò salvo,
poi, precisare che a beneficiare delle prestazioni assistenziali era il marito
(cfr. doc. 19).
In
sede ricorsuale, invece, ha preteso non solo che il rapporto di lavoro con l’ex
datrice di lavoro sarebbe iniziato il 1° luglio 2016, ma anche che, a decorrere
da tale data, avrebbe iniziato a svolgere, seppure a tempo ridotto, l’attività
insegnante di __________ (cfr. doc. II, pag. 1 e 2).
2.8.1
A fronte
delle diverse versioni riferite dalla ricorrente, giova, ricordare che il principio
della priorità della dichiarazione
della prima ora prevede che, in presenza di due diverse
versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che
l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze
giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le
prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF
8C_752/2016 del 3 febbraio 2017; STF 9C_762/2016 del 18 gennaio 2017; STF
8C_637/2016 del 13 dicembre 2016; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546;
DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid.
3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189;
per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
2.8.2
Nel
caso concreto, in ossequio ai principi appena evocati, questa Corte ritiene di
poter fondare la propria valutazione su quanto dichiarato in prima battuta
dalla ricorrente, corrispondente, peraltro, sia ai conteggi prodotti dall’ex
datrice di lavoro ed attestanti il versamento di salari (unicamente) dal marzo
al giugno 2016, nella misura del 50%, e per il successivo luglio nella misura
del 20% (cfr. doc. 10), sia a quanto comunicato dal vicepresidente
dell’Associazione alla Cassa il 10 ottobre 2019 (cfr. doc. 9), che, da ultimo,
ai certificati attestanti l’inabilità lavorativa prodotti dall’insorgente (cfr.
doc. 13 ed allegati).
Ne
discende, quindi, che, sulla base di quanto suesposto è da ritenersi accertato
- in applicazione dell’abituale criterio della
probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.
STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid.
3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF
126.
V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) - il
mancato adempimento del periodo di contribuzione di almeno
dodici mesi entro il lasso temporale riferimento che, in casu, si estende dal
16.
settembre 2017 al 15 settembre 2019, (cfr. art. 9 cpv. 1 e cpv. 3 LADI; doc.
15).
2.9
Giova qui rilevare che,
quand’anche si dovesse considerare, in particolare sulla base di quanto emerso
dai profili social della ricorrente e dell’ex datrice di lavoro - ritenuto che
al riguardo è utile evidenziare che anche informazioni raccolte in internet
possono essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie (cfr.
STF 9C-776/2019 del 17 novembre 2020; STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019, consid.
STF 9C_838/2018 del 14 febbraio 2019, consid. 5.1 e 5.2; STF 8C_909/2017 del 26
giugno 2018 consid. 6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 4.1.;
5.3., STF 8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.; STF 8C_69/2017 del
18.
agosto 2017 consid. A; 5.1.; Michael Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer,
Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im digitalen
Zeitalter, in SZS/RSAS 6/2016 pag. 582 segg.) - e rilevato dalla Cassa, ch’ella
nel termine quadro, e meglio quando, come visto, risultava inabile al lavoro in
misura completa, abbia, invece, svolto un’attività soggetta a
contribuzione, agli atti non figura alcun elemento atto a rendere verosimile
ch’ella abbia percepito, nel lasso di tempo determinante, un salario.
In
concreto, dagli atti emerge che, sebbene nel “Modulo richiesta documenti
necessari” l’insorgente abbia indicato (apponendo la relativa crocetta) di aver
percepito regolarmente lo stipendio nel corso dei due precedenti anni (cfr.
doc. 14), è rimasta costante nel riferire, in sostanza, che l’Associazione non
era in grado di corrisponderle lo stipendio precisando, anzi, da ultimo in sede
di replica, che l’ex datrice di lavoro “non ha avuto la possibilità
finanziaria di versare alla ricorrente un salario” (cfr. doc. VII).
Nell’impossibilità di
determinare un guadagno assicurato, si deve concludere che quand’anche la
ricorrente, nel periodo determinante, avesse svolto un’attività soggetta a
contribuzione, la sua pretesa dovrebbe, comunque, essere negata.
2.10
Anche
volendo ritenere che al caso dell’assicurata - che d’un lato pretende di aver
lavorato, seppur in misura ridotta, dal 1° luglio 2016 mentre, d’altro lato, (segnatamente
sulla base dei certificati medici attestanti la sua inabilità lavorativa
suindicati) sostiene di essere stata, nel corso del termine quadro, inabile al
lavoro in misura completa (cfr. supra, consid. 2.7.) – sarebbe applicabile
l’art. 13 cpv. 2 LAD, in concreto si rileva che la sua domanda, tesa alle
indennità di disoccupazione, andrebbe, comunque, respinta.
2.10.1
L'art.
31.
cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
a. i
lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di
lavoro non è sufficientemente controllabile;
b.
il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
c.
le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo
decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda.
I
disposti relativi all'indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non
contemplano una norma corrispondente.
Ciò
non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico
del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle
persone che hanno una posizione analoga a quelle di un datore di lavoro e ai
loro coniugi.
Con
decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale (TF) ha infatti
esteso l'applicabilità dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all'assegnazione
dell'indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007
consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale
analoga a quelle di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di
disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua
ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.
In una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010
il Tribunale federale ha sviluppato, su questi temi, le seguenti
considerazioni:
" (...) Il
primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un
impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv.
3.
lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di
quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura
aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali.
Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle
indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che
essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel
registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi
rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un
diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà
partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V
525.
consid. 3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del
consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la
legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,
che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle
decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema
direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b
CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio
d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,
quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori
accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con
riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF
122.
V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).”
Questo
Tribunale sottolinea che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V
234.
non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche
quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di
indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione
professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro
coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del
16.
febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).
Questo principio è stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016
del 17 ottobre 2016, nella quale il Tribunale federale ha formulato le seguenti
considerazioni:
" (...)
4.2
Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu
l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé
les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des
raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des
bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes
qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de
déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31
al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de
ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le
Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause
d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes
procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage
tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration,
en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise
ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social.
La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une
position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite
entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de
conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans
l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une
pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de
chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre
qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de
la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou,
s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre
entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position
assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très
sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour
vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité
indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable,
du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui
occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte
de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur
l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit
l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle
d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (...)"
Il
rischio d'abuso non esiste, dunque, più quando l'assicurato in questione
dimostra di avere rotto ogni legame con la ditta.
Sempre
secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl
(cfr. art. 809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di
amministrazione di una SA (cfr. STE 8C 776/2011 del 14 novembre 2012; STE
8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2065; STFA C 37/02
del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STE 8C_84/2008 del 3
marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23
gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STE 9C_424/2016 del 26 gennaio
2017).
In una sentenza
8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso
di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare
l'assicurato in progetti di un'altra società, che può non essere sufficiente
cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per
eludere quanto espresso nell'articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L'assicurato in
quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché,
malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era
rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di
una persona esercitante un'attività analoga a quella di un datore di lavoro.
Il
TF, con giudizio 8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N. 5
pag. 132, ha stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d'indennità
di disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più
iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro,
continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a
prestazioni LADI.
L'Alta
Corte ha, in particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra
l'interessato e la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era
diventata l'unica socia gerente costituiva un serio indizio che consentiva di
ritenere che l'insorgente occupava, per il tramite della madre, una posizione
di fatto analoga a quella di un datore di lavoro.
In
una sentenza 8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha
confermato un giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a
indennità di disoccupazione a un'assicurata che, benché non fosse più iscritta
a RC avendo ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe
contribuito finanziariamente alla costituzione dell'azienda, aveva mantenuto in
seno alla Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.
Al
riguardo cfr. anche STF 8C_529/2016 del 26 ottobre 2016 con cui è stato
confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione, poiché il
ricorrente rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
nella Sagl in cui aveva lavorato. Egli è stato gerente della società fino a
quando gli subentrato il fratello, ma a causa di un infortunio alla spalla
quest'ultimo non poteva dapprima essere presente in azienda e in seguito era
abile al lavoro in modo parziale.
Si
veda, inoltre, la STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020.
Per stabilire se un impiegato sia membro di un organo decisionale
supremo di un'azienda e per tale motivo escluso dal diritto a indennità per
lavoro ridotto, rispettivamente dal diritto a indennità di disoccupazione, deve
essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga sulla base della
struttura aziendale interna (DTF 120V 521; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid.
3.2). Non sono per contro decisivi i soli criteri formali quali, segnatamente,
l'appartenenza al consiglio d'amministrazione o il conferimento di una procura
o di un altro mandato commerciale, di modo che possono di principio essere
esclusi dall'indennità di disoccupazione anche dipendenti che non detengono formalmente
un diritto di firma e non sono iscritti a registro di commercio né come
amministratori né come organi dirigenti, ma che di fatto esercitano
un'influenza determinante sulle decisioni della società (cfr. STF 8C_279/2010
del 18 giugno 2010 consid. 2; STFA C 275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.4.;
DTF 122 V 272 consid. 3, 120 V 525 consid. 3b; SVR 1997 AIV no. 101 pag. 309).
2.10.2
Dalle
carte processuali emerge, innanzitutto, che, sino ad almeno il 9 agosto 2019,
il Presidente dell’Associazione che impiegava la ricorrente era il di lei
figlio, __________ (cfr. doc. 4). Egli ne avrebbe, in seguito, rivestito il
ruolo di vicepresidente (cfr. doc. 21), per poi tornare, stando a quanto
riferito dall’insorgente, a ricoprirne la presidenza (cfr. doc. II, pag. 2).
Nella presente
fattispecie si rileva, poi, che lo scopo dell’Associazione, costituita, il 10
gennaio 2011 e che, quale unica dipendente (cfr. doc. 21), ha impiegato la qui
ricorrente, corrisponde allo svolgimento delle seguenti attività:
" - insegnamento
a tutti i livelli a partire dai 5 anni compiuti;
- formare monitori;
- organizzare e partecipare a eventi legati al mondo della __________;
- partecipare ad ogni attività atta a promuovere, propagandare e
diffondere tutti i tipi di __________ e __________” (cfr. doc. 22, pag. 1).
Le
funzioni svolte dall’assicurata, benché assunta solo in qualità di “insegnante
di __________ e __________” (cfr. doc. 5), stando a quanto indicato dall’ex
datrice di lavoro nell’ “Attestato del datore di lavoro” - a ben vedere con
ogni verosimiglianza compilato dalla stessa ricorrente, e meglio come suggerisce
l’identicità della calligrafia tra il documento in esame e la “Domanda
d’indennità di disoccupazione” (cfr. doc. 2) -, erano ben più estese e
consistevano nell’esserne “insegnante di __________, promotrice ed
organizzatrice” (cfr. doc. 3).
La ricorrente, inoltre,
durante le lunghe assenze per malattia, “non è stata sostituita da nessuno
in quanto l’associazione non ha trovato nessun sostituto all’altezza in grado
di continuare la formazione presso la nostra sede” (cfr. doc. 21).
Nemmeno
dopo il suo licenziamento l’Associazione ha assunto altri dipendenti (cfr. doc.
27).
Come
risulta dagli atti, segnatamente dalle ricerche intraprese dalla Cassa e dalle
relative risultanze (cfr., per la rilevanza delle informazioni raccolte in
internet a valere quali elementi di valutazione di una fattispecie, supra,
consid. 2.9.), la qui ricorrente, oltre ad essere, di fatto, l’unico soggetto
in grado di perseguirne lo scopo, fungeva da persona di riferimento per
l’Associazione. Anche quando ella risultava inabile al lavoro in misura
completa, era, infatti, presente presso i locali in uso all’Associazione in
occasione dei corsi di __________, reperibile personalmente sul proprio numero
cellulare - e meglio come risulta sia dai post Facebook, che da local.ch, che
dal sito dell’Associazione (cfr. doc. 29, 30, 31 e 32), ne gestiva la pagina Facebook
in qualità di amministratrice e ne pubblicizzava / divulgava l’attività anche
sul proprio profilo personale del social.
Se,
quindi, dagli atti non emerge che la ricorrente faceva parte del comitato
dell’Associazione, di cui, comunque, era quantomeno socia (e sebbene si sia
definita membro della medesima, cfr. doc. 25), è però da ritenersi accertato
che la ricorrente, in concreto, espletava ogni atto necessario per la
conduzione dell’abituale e regolare attività dell’azienda.
Ella
ha, poi, continuato ad assicurare la regolare operatività dell’azienda anche
successivamente al 9 settembre 2019, allorquando dalle tavole processuali
risulta, per esempio, ch’ella si è mossa alla ricerca di “insegnanti –
collaboratori per le __________ in nostra scuola a __________”, indicando,
poi “Contattatemi!” (cfr. doc. 30, post del 9 settembre 2019 sul profilo
Facebook della ricorrente). Attività, quest’ultima, che - tenuto altresì in
debita considerazione il fatto che l’Associazione, anche dopo il licenziamento
della ricorrente e senza aver provveduto a nuove assunzioni, continuava,
comunque, a proporre corsi di __________ (cfr. doc. 32) - non può, di tutta
evidenza, essere finalizzata a reperire una nuova occupazione, come, invece,
sostenuto dall’insorgente in sede di replica (cfr. doc. VII), oltretutto dopo
aver comunicato alla Cassa che l’annuncio in questione era stato pubblicato su
richiesta dell’Associazione e non per trovare una nuova attività lavorativa
(cfr. doc. 25).
In
simili condizioni, in applicazione dell’abituale criterio della
probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.
supra, consid. 2.8.2.), occorre concludere che l’assicurata ha
continuato a disporre della possibilità di determinare o comunque influenzare
risolutivamente ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le
decisioni dell’Associazione ed a rivestire una posizione analoga a quella di un
datore di lavoro.
Rettamente,
quindi, la Cassa ha ritenuto che la ricorrente, sulla base di quanto risulta
dai documenti relativi al presente incarto, non ha diritto all’indennità di
disoccupazione in quanto, d’un lato, non
ha adempiuto il periodo il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi.
2.11
Per quanto attiene
all’applicabilità dell’art. 14 LADI, la Cassa, già con la decisione su
opposizione del 15 luglio 2020, ha comunicato alla qui ricorrente, che avrebbe
valutato se, alla luce di quanto emerso in sede di opposizione, ne erano ancora
dati i presupposti, o meno.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti