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Decisione

38.2020.54

Negate ID per mancato adempimento del periodo di contribuzione e comunque impossibile determinare il guadagno assicurato nonché posizione analoga a quella di un datore di lavoro

21 dicembre 2020Italiano49 min

settembre 2019 si possono trovare dei post dove promuove attività di __________,

Source ti.ch

Incarto

n.

38.2020.54

CL/gm

Lugano

21 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 luglio 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 15 luglio 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione

del 15 luglio 2020, la Cassa disoccupazione CO 1 (in seguito: Cassa) ha

confermato la propria decisione del 28 ottobre 2019 (cfr. doc. 15) con cui

aveva negato il diritto alle indennità di disoccupazione richieste da RI 1 il

17 settembre 2019 (cfr. doc. 2), motivando come segue:

" (…)

Fatti

I. Nel presente caso dalla documentazione prodotta si evince che

lei è stata alle dipendenze di __________ di __________ dal 2011 al 09.08.2019

quale insegnante di __________;

II. Per motivi di ristrutturazione è stata licenziata il

09.08.2019 per il 09.09.2019;

III. L’ultimo giorno di lavoro effettuato è stato l’11.07.2016 e

pure il salario è stato versato fino a tale data, in seguito, come peraltro

dichiarato da lei, ha usufruito delle prestazioni da parte dell’Ufficio del

sostegno sociale.

IV. Nella sua opposizione ha indicato: “…Alla lavoratrice, la

disdetta del contratto di lavoro è stata notificato solo per il 31 luglio 2019,

mentre le richieste di prestazioni a CO 1, sono state inoltrate il 16 settembre

2019. Non essendo venuto meno il contratto di lavoro, se non con la disdetta

per il 31 luglio 2019, la decisione negativa emanata da CO 1, __________, è

pretestuosa, in quanto manca di validi motivi per negare le prestazioni

richieste …”

V. Le disposizioni in materia di assicurazione contro la

disoccupazione nel presente caso sono chiare oltre ad aver esercitato

un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente

percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario

non è di per sé un presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre

di un criterio determinante per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta

a contribuzione.

VI. Dagli accertamenti effettuati è emerso che il datore di

lavoro, di cui era Presidente suo figlio, ha indicato che l’ultimo giorno di

lavoro è stato l’11.07.2016 per contro da diversi post su profili social è

emerso che lei ha sempre esercitato l’attività di insegnante di __________,

promotrice ed organizzatrice seppur totalmente inabile al lavoro.

VII. Come indicato il Presidente dell’Associazione era suo figlio,

per contro, sul sito local.ch viene indicato: “__________” appare quindi

verosimile che all’interno dell’associazione lei ricopre una posizione analoga

a quella di un datore di lavoro essendo la persona che persegue lo scopo della

stessa.

VIII. A questo punto si prospettano 2 scenari che portano in ogni

caso ad un’unica conclusione:

1. Non è adempiuto

il periodo di contribuzione in quanto non vi è stata attività lavorativa

soggetta a contribuzione, il fatto che il rapporto di lavoro sia stato disdetto

3 anni dopo l’effettiva fine dell’attività è ininfluente, visto anche il

rapporto di parentela.

2. Come si evince

dai profili social lei non ha mai smesso di svolgere la sua attività e la

stessa è stata fatta senza essere retribuita, nel presente caso in presenza del

mancato pagamento di un salario il diritto sarebbe negato in quanto il guadagno

assicurato ammonterebbe a zero. Il licenziamento, come anche da lei indicato

nello scritto del 24.10.2019, è avvenuto per motivi di ristrutturazione: “…Il

mio datore di lavoro, che è una associazione di __________, ha dovuto

licenziarmi, in quanto, dopo lunga attesa del mio rientro, non avevano più

abbastanza iscritti per i corsi di __________ per potermi dare il lavoro pagato

…”

IX. Occorre inoltre rilevare che anche durante la disoccupazione

lei non ha smesso di esercitare la sua professione infatti nel mese di

settembre 2019 si possono trovare dei post dove promuove attività di __________,

ed inoltre in data 09.09.2019 pubblica: “Cerco insegnanti-collaboratore per

le __________ in nostra scuola a __________ (4 km da __________) Contattatemi!”

X. in data 04.09.2019 posta un articolo e scrive: “Leggere e vi

aspetto a scuola!”

XI. Tenuto conto che, in base alle dichiarazioni del datore di

lavoro, lei è stata l’unica dipendente dell’Associazioni e pure dopo il

licenziamento non vi è stata sostituzione è verosimile pensare continuasse ad

esercitare l’attività.

XII. La cassa, in data 16.09.2019, dopo aver negato il diritto

alle indennità per mancanza di periodo di contribuzione ha concesso il diritto

grazie all’articolo 14 LADI (esenzione del periodo di contribuzione) ed ha

effettuato il pagamento delle indennità per 90 giorni sulla base della quota

globale per un’idoneità al 100%.

XIII. Sulla base di quanto emerso in sede di opposizione l’ufficio

di pagamento di __________ verificherà se vi sono ancora i presupposti per il

diritto in base all’esenzione del periodo di contribuzione.” (cfr. doc. 33,

pag. 3 - 4)

1.2. Il 30 luglio/15 settembre

2020, RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento

della decisione del 28 ottobre 2019 e della decisione su opposizione del 15

luglio 2020, la corresponsione delle indennità richieste e la messa a carico

della Cassa di spese e ripetibili.

A sostegno della propria

pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto quanto segue:

" Nella

decisione del 15 luglio 2020 CO 1 nega il diritto alle indennità motivando che

non sussiste un periodo minimo di contribuzione e nemmeno un motivo di

esenzione.

Ambedue le motivazioni vengono qui contestate.

A partire dal 1° luglio 2016 la ricorrente ha lavorato a tempo

ridotto come insegnante di __________ presso l’associazione __________, __________.

Sin dall’inizio del rapporto di lavoro tutti i contributi di legge

che la riguardavano sono stati versati anche durante il periodo di malattia

durante il quale erano esentati.

Non si comprende pertanto come CO 1 contesti che non sussista un

periodo di contribuzione dato che per tutto il periodo di lavoro predetti

contributi sono stati versati.

Per quanto concerne l’esenzione dei contributi della quale la

ricorrente non ha inteso beneficiare questa è autorizzata come segue:

Ai sensi prassi LADI marginale B182 e seguenti è specificamente

indicato che sono esonerati dal periodo di contribuzione le persone che entro

il termine quadro per il periodo di contribuzione per oltre 12 mesi

complessivamente, non sono vincolate da un rapporto di lavoro e non hanno

potuto soddisfare i relativi obblighi (malattia ed infortunio maternità).

Nel caso specifico la disdetta al rapporto di lavoro iniziato nel

2016 è stata effettuata il 30 luglio 2019 per la scadenza del 31 agosto 2019.

La disdetta non sospende il termine quadro che continua con l’effettuato

versamento dei contributi.

Per quanto concerne la sua posizione personale la ricorrente non

ha mai chiesto l’aiuto sociale mentre questo è stato richiesto dal marito __________

perché non aveva alcuna entrata ed era in attesta di una decisione per la sua

richiesta di prestazioni AI.

Per quanto riguarda i due scenari indicati a pagina 3 della

decisione, la menzione che il periodo di contribuzione non è adempiuto, è falso

in quanto si ripete: tutti quelli relativi al contratto di lavoro __________

sono stati sempre versati anche quando non dovuti perché il soggetto era in

malattia e totalmente inabile al lavoro.

Per quanto attiene il rapporto personale fra la ricorrente e il

figlio che ricopre la carica di presidente dell’associazione, datrice di

lavoro, si osserva che l’associazione in questione è senza scopo di lucro e che

il figlio pur essendo presidente fa parte del comitato esecutivo che è tenuto a

prendere all’unanimità le decisioni spettanti all’associazione stessa.

Come ultimo non si comprende per quale motivo CO 1 abbia pagato

per 90 giorni le indennità di disoccupazione senza una precisa decisione che

non è mai stata notificata all’interessata e perché detta indennità sono state

pagate solo per quel periodo e non per tutto per il quale sono state

richieste.” (cfr. doc. II)

1.3. Nella sua risposta del 13

ottobre 2020, la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, e,

rimandando alla decisione su opposizione del 15 luglio 2020, ha osservato

quanto segue:

" 1. Il

versamento dei contribuiti in un periodo in cui si è esentati è perlomeno anomalo;

2. Inconsueto è il fatto che una persona resti alla dipendenza del

datore di lavoro per 3 anni senza beneficiare di salario o indennità, le

motivazioni apportate dal datore di lavoro (figlio) sono: “…La nostra

associazione ha mantenuto il contratto di lavoro con la sig.ra RI 1 in modo

tale che non potesse al suo rientro lavorare per un’altra associazione…”. La

stessa però è stata licenziata per ristrutturazione.

3. Malgrado il licenziamento ha continuato, secondo quanto

pubblicato sui social, a esercitare la propria professione.

4. L’assicurata, dopo aver ricevuto la decisione di negazione del

diritto alle indennità di disoccupazione per la mancanza del periodo di

contribuzione ha accordato il diritto alle indennità conformemente all’art. 14

LADI (esenzione del periodo di contribuzione) ed ha beneficiato di 90 indennità

giornaliere.” (cfr. doc. V)

1.4. La ricorrente, con replica di

data 26 ottobre 2020 ha, in particolare, rilevato quanto segue:

" 1. I

contributi versati durante il periodo di malattia, certificati come totale

inabilità al lavoro, sono quelli minimi previsti per legge e non sono stati

versati dalla ricorrente, bensì da USSI Bellinzona, che vi ha provveduto per

legge, in sostituzione della sua assistita.

2. Per quanto concerne il datore di lavoro della ricorrente,

occorre premettere che __________, è un’associazione svizzera, senza scopo di

lucro, che ha come scopo la promozione della __________ sportiva nel Cantone

Ticino, che non ha avuto la possibilità finanziaria di versare alla ricorrente

un salario o un’indennità, né tantomeno i relativi contributi.

D’altra parte, l’associazione non ha voluto rinunciare

all’esperienza della ricorrente, unica professionista nel suo genere, nel

Cantone Ticino, e pertanto non ha interrotto il rapporto lavorativo in attesa

di possibili finanziamenti in tempi migliori.

Solo a partire dal 31 luglio 2019, l’associazione è stata

costretta a sciogliere il rapporto lavorativo per mancanza di fondi

programmando una ristrutturazione del suo organigramma.

3. Quanto pubblicato sul social non risponde al vero, nel senso

che solo dopo il licenziamento, avvenuto nel mese di settembre 2019, prima di

iscriversi alla CO 1, la ricorrente ha tentato di procurarsi un nuovo lavoro,

sempre e solo nell’ambito della __________ sportiva, con offerta di lavoro

pubblicata sui social, senza successo.

4. Con l’iscrizione alla Cassa di disoccupazione, la ricorrente

aveva chiesto le intere indennità di disoccupazione che le spettavano.

Dopo la risposta negativa dalla quale non seguiva una decisione

che sarebbe stata opposta dalla ricorrente, CO 1, __________ le versava 90

giorni di indennità come persona non qualificata, indennità per la quale la

ricorrente richiedeva chiarimenti e non avendoli ottenuti contestava e continua

ancora oggi a contestare.” (cfr. doc. VII)

1.5. Il 28 ottobre 2020 la Cassa

ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. IX).

Il doc. IX è stato

trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente il giorno seguente (cfr. doc.

X).

in diritto

Considerandi

2.1

Questa Corte è chiamata a

stabilire se la Cassa ha, a giusta ragione o meno, negato a RI 1 il diritto

all’indennità di disoccupazione, in quanto la medesima non ha adempiuto il

periodo di contribuzione minimo di dodici mesi.

2.2

Un

assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha

compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art.

8.

cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo

l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,

entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi

un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art.

2.

cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione

contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è

assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di

un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo

di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando

l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine

quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi

(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai

fini dell’applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di

lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito

alla cassa di compensazione i contributi del salariato, non essendo un

presupposto per il riconoscimento di un periodo contributivo

ai sensi dell'art. 13 LADI (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008

consid. 7.1.; STFA C 34/04 del 20 settembre 2004 consid. 1.3.; DTF 113 V 352;

DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89).

In

una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando

la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la

sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,

l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di

contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le

sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta

a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un

salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la

prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

In

secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente

percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una

remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto

all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli

art. 8 cpv. 1 lett. e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha

rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.

Al

riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019 consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515

e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière

d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA,

Berna 2009 pag. 76-79.

2.3

Ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI sono pure

considerati, tra l'altro, periodo di contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato

da un rapporto di lavoro, ma per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4

LPGA), non riceve salario e non paga quindi contributi.

A

riguardo Rubin, in “Assurance-chômage”, Schulthess 2014, rileva che:

" (…)

III Alinéa 2

25.

Introduction.- la loi assimile à une période

de cotisation certaines périodes où aucune cotisation n’est versée, et d’autres

où aucun travail n’est fourni.

(…).

28.

Lettre c) – Cette disposition s’applique pour les

cas de maladie et d’accident dans le cadre d’un rapport de travail, lorsque le

droit au salaire a pris fin ou lorsque la perte de gain est prise en charge et

compensée par le biais d’indemnités journalières versées par une assurance

(prestation alors non soumises à cotisations AVS [art. 6 al. 2 let. b RAVS]).

29.

Est donc déterminant le point de savoir si

l’incapacité de travail a eu lieu durant le rapport de travail ou hors de

celui-ci, en particulier après une résiliation valable. On sait qu’auprès le

temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail dans

différents cas de figure, en particulier pendant une incapacité de travail

totale et partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à

faute du travailleur, et ce pour un certain nombre de jours (art. 336c al. 1

let. b CO).

30.

Lorsque les cas de maladie et d’accident

interviennent hors d’un rapport de travail, c’est l’art. 14 al. 1 let. b LSACI

qui, à certaines conditions, peut trouver application. (…)”

Nei rispettivi commenti a

questa norma, Nussbaumer e Gerhards osservano, in particolare, che:

" aa)

Gesetzessystematisce Einordnung

173.

Art.

13.

AVIG kennt fünf Tatbestände, die als Beitragszeit angerechnet werden, obwohl

der Leistungsansprecher für diese Zeittspanne keine Beiträge geleistet hat.

Wesentliche Elemente der Beitragszeit sind die Ausübung einer unselbständigen

Erwerbstätigkeit und die damit verbundene Beitragspflicht. Gesetzessystematisch

richtig wäre unter dem Gesichtspunkt der gleichgestellten Tatbestände, dass

hier nur Sachverhalte innerhalb eines Arbeitsverhältnisses privilegiert würden.

Die Tatbestände nach Art. 13 Abs. 2 lit. b und Abs 2bis AVIG setzen jedoch

nicht voraus, dass der Versicherte in einem Arbeitsverhältnis steht. Sie hätten

in Art. 14 AVIG geregelt werden sollen. Anderseits hat die Gleichstellung mit

Beitragszeiten für die betreffenden Versicherten den Vorteil, keine besondere

Wartezeit bestehen zu müssen.

(…).

ccc)

Kranke und verunfallte Arbeitnehmer

177.

Zeiten,

in denen der Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit

oder Unfall keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt, sind nach Art.

13.

Abs. 2 lit. c AVIG ebenfalls anrechenbar. Auch hier handelt es sich um

beitragslose Zeiten innerhalb eines Arbeitsverhältnisses. Dieses

Anrechnungstatbestand kommt zum Zuge, wenn die Lohnfortzahlungspflicht des

Arbeitsgebers aufgehört hat

(vgl Art. 324a OR) oder durch Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung

ersetzt bzw. abgelöst worden ist (Art. 324b OR). Dieser Bestimmung kommt

gegenüber der Kranken- und Unfallversicherung Koordinationsfunktion zu, weil

Taggeldleistungen dieser beiden Sozialversicherungszwige nicht

AHV-beitragspflichtig sind (Art. 6 Abs. 2 lit. b AHVV)."

(cfr. Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,

in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra

marginale 173 e 177, pag. 68 e 70)

e

" 3. Sonderzeiten innerhalb eines Arbeitsverhältnisses

27.

Laut gesetzlicher Vorschrift sind als Beitragszeit anrechenbar Zeiten, in denen

der Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit

oder Unfalls keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt (Bst. c);

desgleichen auch Arbeitsunterbrüche (während des Arbeitsverhältnisses) wegen

Schwangerschaft oder Mutterschaft (= hier Zeit nach der Niederkunft), soweit

sie durch Arbeitsnehmerschutzbestimmungen vorgeschrieben oder

gesamtarbeitsvertraglich vereinbart sind (Bst. d).

28.

In beiden Fällen handelt es sich um Zeiten, in denen der oder die Versicherte

zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, er oder sie also die im Begriff der

Beitragszeit enthaltene Komponente der Beschäftigung zumindest formal (vgl.

Dauer des Arbeitsverhältnisses; auch oben

N. 4) "vorweisen" kann, nicht jedoch die zweite Komponente, nämlich

die der Beitragspflichtiger Lohn (AHVG 5 II) anfällt. - Diese Zeiten können

deshalb vom begriffssystematischen Aspekt her gesehen (vgl. Begriff des

Baitragsmonats) an sich nicht als Beitragszeit betrachtet werden (vgl. AVIV 11

I: "… in dem der Versicherte beitragspflichtig ist"). - Wenn nämlich

weiter oben (N. 4) festgestellt wurde, dass der neurechtliche Begriff der

"Beitragszeit" grundsätzlich auf die formale Dauer des Arbeitsverhältnisses

abstellt, so wurde diese Feststellung in erster Linie gegenüber der Regelung im

früheren Recht getroffen, wo bei der Bestimmung der Dauer der

"beitragspflichtigen Beschäftigung" der "volle Arbeitstag"

eine beherrschende Rolle spielte. - Durch wiederholten Hinweis (vgl. z. B. N.

9, 19) auf AVIV 11 I ist die Bedeutung der Komponente der Beitragspflicht für

den Begriff der Beitragszeit mehrfach deutlich markiert worden.

29.

In diesem Zusammenhang ist im übrigen festzuhalten, dass "Beitragspflicht"

(vgl. auch "beitragspflichtig") und Beitragszahlung nicht dasselbe

sind. Eine Nichtbezahlung pflichtiger Beiträge verhindert die Anrechenbarkeit

von Zeiten, die grundsätzlich als "Beitragszeit" in Betracht kommen

können, nicht. - Nicht bezahlte Pflichtbeiträge werden einfach von der

Beitragsinkasso zuständigen AHV-Organisation (AHV-Ausgleichkasse)

nachgefordert.

30.

Die Regelung nach Buchstabe c hat nur Bedeutung, soweit die beschränkte

Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Krankheit oder Unfall des Arbeitnehmers

(OR 324a I, II; vgl. Basler, Berner und Zürcher Skala) dahingefallen oder durch

Leistungen (Taggelder) der Kranken- oder Unfallversicherung ersetzt (vgl. OR

324b betreffend obligatorischer UV) ist. - Ebenso greift diese Regelung ein bei

betreffenden Absenzen der Versicherten während des Arbeitsverhältnisses, die

nicht durch AHV/ALV-beitragspflichtige Lohnzahlungen gedeckt sind.“

(cfr.

G. Gerhads, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul

Haupt Berna e Stoccarda 1987, Ad art. 13, N. 21, 22 e da 27 a 30, Vol. I, pag.

173.

e 174).

2.4

Secondo

l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il

salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente

riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di

lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per

inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato

(art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite

minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite

minimo.

In

virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene

al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha

stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio

degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine

quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

Il

guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici

mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della

prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso

1.

(cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il

periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di

guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla

disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per

almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione

(cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

Se

il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno

assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in

base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis

OADI).

Il

Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13

cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è

determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr.

art. 39 OADI).

L’art.

13.

cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di

contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro,

ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e

non paga quindi i contributi.

2.5

Per

costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno

assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente

percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V

72.

consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

Il

Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno

2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il

quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente

percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in

casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi

sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più

precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito

unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito

a salari fittizi.

Al

riguardo cfr. pure STF C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5

settembre 2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.

In

una sentenza C 284/05 del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi

pure la sentenza C 183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la

mancanza della prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto

all'indennità di disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel

calcolo del guadagno determinante.

Inoltre

con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, già citata sopra (cfr.

consid. 2.4.), il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui

litigiosa era soltanto la questione concernente la determinazione del

guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di

contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di

un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era

definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera

regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in

contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come

richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non

era determinabile in modo sufficientemente attendibile.

Ciò

ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro

la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STF 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF

8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.

2.6

La Prassi LADI sull’indennità

di disoccupazione (Prassi LADI ID) edite dalla SECO, in relazione al periodo

minimo di contribuzione e alla percezione effettiva di un salario prevedono quanto

segue:

" (…)

B143 Ha

adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il pertinente termine

quadro, ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a

contribuzione. Secondo l’art. 2 cpv. 1 lett. a LADI, sono tenute a pagare i

contributi all’AD le persone che sono assicurate obbligatoriamente e sono

tenute a pagare contributi per il reddito di un’attività dipendente giusta la

LAVS (A2).

(…).

B144 Oltre ad

aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver

effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione

effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto

all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere

l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. Se l’assicurato non ha percepito

il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo l’art. 51 cpv.

1.

LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di

contribuzione.”

Nella Prassi, fra i

periodi equiparati ad un periodo di contribuzione, art. 13 cpv. 2 LADI, vengono

pure enumerati:

" (…).

B164 I periodi

durante i quali l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro ma, per

malattia o infortunio, non percepisce alcun salario e non paga contributi sono

parimenti considerati periodi di contribuzione. (…)”

Infine

la Prassi al punto B170 stabilisce che “il cumulo di periodi di contribuzione e

di periodi equiparati ai periodi di contribuzione è ammesso”.

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del

22.

gennaio 2019 consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2

pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019

consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.;

DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF

133.

V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125

consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V

45.

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag.

379.

e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid.

2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998.

N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC

1992.

pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag.

91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c,

DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF

110.

V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre

Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988

pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale

en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul

Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.7

Nella presente fattispecie, dagli atti si evince che la

ricorrente è stata assunta alle dipendenze dell’__________ (in seguito: Associazione),

stando a quanto risulta dall’attestato del datore di lavoro e da quanto

comunicato dall’ex datrice di lavoro alla Cassa in data 24 gennaio 2020, a

decorrere dal 2011 (cfr. doc. 3 e 21) e quindi sin dall’anno di costituzione

dell’Associazione.

Sulla

base, invece, di quanto indicato nel contratto di lavoro sottoscritto in data

26.

giugno 2014, il rapporto lavorativo avrebbe preso avvio il 1° luglio 2014

(cfr. doc. 5) e, infine, secondo quanto preteso da RI 1 nel ricorso del 15

settembre 2020, la collaborazione sarebbe iniziata 1° luglio 2016 (cfr. doc. I,

pag. 1 e 2).

Il

rapporto lavorativo è stato disdetto - dopo che, malgrado le ripetute assenze

per malattia della dipendente, l’Associazione aveva “mantenuto il contratto

di lavoro con la sig.ra RI 1 in modo tale che non potesse al suo rientro

lavorare per un’altra associazione scuola di __________ Ticino”, (cfr. doc.

21) - dalla datrice di lavoro in data 9 agosto 2019, a valere per il 9

settembre 2019 “a causa di una ristrutturazione aziendale” (cfr. doc.

4). Il 17 settembre 2019, RI 1 ha rinunciato al periodo regolare di disdetta

(cfr. doc. 6).

Giova

accennare brevemente al fatto che, dopo aver indicato che la disdetta del

rapporto lavorativo era stata intimata dal datore di lavoro in data 9 agosto

2019, con valenza 9 settembre 2019, in sede di opposizione, la qui ricorrente

ha, invece, sostenuto che la disdetta “è stata notificata solo per il 31

luglio 2019” (cfr. doc. 16, pag. 2), mentre, con ricorso del 15 settembre

2020, ha preteso che “(…) è stata effettuata [ndr: la disdetta] il 30

luglio 2019 per la scadenza del 31 agosto 2019” (cfr. doc. I, pag. 2).

Dalle carte processuali, e

meglio dai conteggi relativi ai salari prodotti dall’ex datrice di lavoro,

risulta che la ricorrente ha percepito, lavorando al 50% dal marzo al giugno

2016.

(compresi), fr. 1'600.- lordi al mese e fr. 615.- lordi per il mese di

luglio 2016, durante il quale ha lavorato nella misura del 20% (cfr. doc. 7).

Dall’attestato del datore

di lavoro si evince, poi, che la medesima ha prestato l’ultimo giorno di lavoro

l’11 luglio 2016. Successivamente a tale data era inabile in misura completa

per “malattia/infortunio”, e meglio sino al 31 luglio 2019 (cfr. doc.

3).

L’assicurata invece,

inizialmente - sebbene, e meglio come indicato nel dettaglio nei paragrafi a

seguire, dalla documentazione medica ch’ella ha prodotto risulta che dal 12

luglio 2016 al 30 marzo 2017 era inabile al lavoro in misura completa (cfr.

doc. 13, pag. 2 e 3) ed abbia beneficiato delle prestazioni LAI (cfr. doc. 28)

- ha indicato di aver lavorato sino 12 luglio 2016 e di essere, poi, stata in

malattia dal 31 marzo 2017 al 31 luglio 2019 (cfr. doc. 2).

In sede ricorsuale, RI 1

ha, invece, preteso - in contrasto con la citata documentazione medica ch’ella

ha versato agli atti e con i conteggi dei salari corrispostile tra il 1° marzo

ed l’11 luglio 2016 prodotti dall’ex datrice di lavoro - di aver lavorato in

misura ridotta sin dal 1 luglio 2016 (cfr. doc. II).

In merito a periodi di

inabilità lavorativa fatti valere dalla ricorrente, dagli atti si evince che __________

(assicurazione indennità giornaliera ai sensi della LCA) ha erogato le proprie

prestazioni (in forma di indennità giornaliera) dal 1° luglio 2015 al 13 luglio

2016.

(cfr. doc. 12).

Prestazioni, queste, che

sono poi state compensate con il versamento retroattivo da parte

dell’assicuratore AI che ha corrisposto all’assicurata fr. 10'408.50 per il

periodo compreso tra il 1° luglio 2016 ed il 31 marzo 2017 (cfr. doc. 28,

decisione del 20 ottobre 2017 relativa al periodo 01.07.2016-31.03.2017).

In relazione ai lunghi

periodi di assenza per malattia/infortunio riferiti sia dalla ricorrente, che

dall’ex datrice di lavoro, ed in particolare alla pretesa totale inabilità

lavorativa nel corso del termine quadro, giova rilevare che dagli atti emerge

che il dr. med. __________ (specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia dell’apparato locomotore), in data 24 settembre 2019, ha attestato

che la ricorrente è stata inabile al lavoro dal 1° ottobre 2014 al 1° febbraio

2015.

nella misura del 100%, dal 2 febbraio 2015 al 12 ottobre 2015 al 50%, dal

13.

ottobre 2015 al 29 febbraio 2016 al 100%, dal 1° marzo 2016 al 10 luglio

2016.

al 50%, dall’11 luglio 2016 al 23 agosto 2016 al 100%, dal 24 agosto 2016

al 5 ottobre 2016 al 50%, dal 6 ottobre 2016 al 5 dicembre 2018 al 100%, dal 6

dicembre 2018 al 6 luglio 2019 all’80% e dal 7 luglio 2019 al 31 luglio 2019 al

100% (cfr. doc. 13, pag. 2).

A quanto precede si

aggiunge l’incapacità lavorativa attestata dal dr. med. __________ in misura

completa dal 24 agosto 2016 all’11 dicembre 2016 (cfr. doc. 12, pag. 3-4).

A titolo meramente

abbondanziale, giova rilevare brevemente che l’assicuratore invalidità, con

decisione del 20 ottobre 2017, ha, da parte sua, stabilito che, a decorrere

dall’8 dicembre 2016, la ricorrente era abile nella misura del 50% per la sua

attività abituale e dell’80% in un’attività adeguata (cfr. doc. 28).

In data 17 settembre 2019 la

ricorrente ha rivendicato il diritto all’indennità di disoccupazione,

dichiarando di essere alla ricerca di un impiego a tempo pieno (cfr. doc. 2).

La Cassa ha respinto tale

domanda ritenendo che ella non ha adempiuto il

periodo di contribuzione, né poteva essere esonerata da questo obbligo.

2.8

Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto

utile ricordare che la riscossione effettiva del salario non costituisce una conditio

sine qua non per riconoscere adempiuto il periodo di contribuzione

minimo di dodici mesi ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 cpv. 1 LADI. In

effetti, come visto (cfr. supra consid. 2.2.) la sola condizione risulta essere

l’esercizio di un’attività soggetta all’obbligo contributivo; ciò anche per gli

assicurati che hanno rivestito una posizione analoga in seno alla società che è

stata loro datrice di lavoro (cfr. consid. 2.2; 2.3.; DTF 131 V 444; STF C 233/06 del 2 luglio 2007; STF 8C_913/2011 del 10 aprile 2012).

In

ogni caso, però, la prova che un salario è stato realmente pagato costituisce

un indizio importante e significativo per dimostrare l’esercizio effettivo di

un’attività dipendente, soprattutto nei casi critici, ad esempio nel caso di

assicurati che avevano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

nella società in cui lavoravano e che di conseguenza erano, ad esempio, nella

situazione di poter firmare il proprio contratto d’impiego sia nella veste di

lavoratore che in quella di datore di lavoro, rispettivamente di stabilire le

proprie pretese salariali (cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.3.;

3.5.).

In

proposito è utile rilevare che con sentenza C 92/06 dell’11 aprile 2007, in cui

gli atti sono stati rinviati al Tribunale cantonale per determinare l’esistenza

di un’attività sottoposta a contribuzione, l’Alta Corte ha stabilito che in

quel caso di specie gli estratti bancari nei quali erano indicati dei

versamenti di diversi importi in contanti, gli estratti del RC, l’estratto del

conto individuale AVS, l’attestazione del datore di lavoro firmata

dall’assicurato stesso che era stato socio e gerente della Sagl, sua ex datrice

di lavoro, come pure le testimonianze scritte di ex dipendenti confermanti che

gli stipendi erano versati in contanti a mano non risultavano sufficienti per

comprovare la riscossione effettiva di un salario, né per dimostrare che

l’assicurato aveva realmente lavorato.

Inoltre

la prova della riscossione dei salari è decisiva per la determinazione del

guadagno assicurato (cfr. supra, consid. 2.4.-2.5.). In effetti qualora non sia

definibile l’entità del salario (ad esempio difettando libri contabili

tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari,

postali o in contanti oppure testimonianze che permettano di stabilire il

reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23

LADI non è determinabile in modo sufficientemente attendibile.

Ciò

comporta il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5. in

fine; STF 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, in particolare consid. 3.3. in

fine; STCA 38.2012.5 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7.).

Nell’evenienza

concreta, si rileva, innanzitutto, che la ricorrente, sino al ricorso

presentato innanzi a questo Tribunale, non aveva preteso di aver svolto

un’attività soggetta a contribuzione nel termine quadro (e cioè dal 16

settembre 2017 al 15 settembre 2019; cfr. doc. 15) indicando, anzi, che

l’ultimo giorno in cui aveva prestato la propria attività lavorativa per conto

dell’ex datrice di lavoro era il 12 luglio 2016 (cfr. doc. 2).

Successivamente

- come l’insorgente precisato nello scritto trasmesso alla Cassa del 24 ottobre

2019.

- aveva dovuto sottoporsi a riabilitazione e ad interventi chirurgici, e

meglio, come indicato in sede di opposizione, sia nel 2014, che nel 2015, che

nel 2016 e nel 2017 (cfr. doc. 16). Ciò senza, comunque, pretendere che nel

termine quadro le sia stato corrisposto un salario o prestazioni assicurative

derivanti da infortunio o malattia ed anzi sostenendo di essersi rivolta, “in

mancanza di altre entrate”, all’USSI (cfr. doc. 16, pag. 2). Ciò salvo,

poi, precisare che a beneficiare delle prestazioni assistenziali era il marito

(cfr. doc. 19).

In

sede ricorsuale, invece, ha preteso non solo che il rapporto di lavoro con l’ex

datrice di lavoro sarebbe iniziato il 1° luglio 2016, ma anche che, a decorrere

da tale data, avrebbe iniziato a svolgere, seppure a tempo ridotto, l’attività

insegnante di __________ (cfr. doc. II, pag. 1 e 2).

2.8.1

A fronte

delle diverse versioni riferite dalla ricorrente, giova, ricordare che il principio

della priorità della dichiarazione

della prima ora prevede che, in presenza di due diverse

versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che

l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze

giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le

prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF

8C_752/2016 del 3 febbraio 2017; STF 9C_762/2016 del 18 gennaio 2017; STF

8C_637/2016 del 13 dicembre 2016; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546;

DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid.

3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189;

per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

2.8.2

Nel

caso concreto, in ossequio ai principi appena evocati, questa Corte ritiene di

poter fondare la propria valutazione su quanto dichiarato in prima battuta

dalla ricorrente, corrispondente, peraltro, sia ai conteggi prodotti dall’ex

datrice di lavoro ed attestanti il versamento di salari (unicamente) dal marzo

al giugno 2016, nella misura del 50%, e per il successivo luglio nella misura

del 20% (cfr. doc. 10), sia a quanto comunicato dal vicepresidente

dell’Associazione alla Cassa il 10 ottobre 2019 (cfr. doc. 9), che, da ultimo,

ai certificati attestanti l’inabilità lavorativa prodotti dall’insorgente (cfr.

doc. 13 ed allegati).

Ne

discende, quindi, che, sulla base di quanto suesposto è da ritenersi accertato

- in applicazione dell’abituale criterio della

probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.

STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid.

3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF

126.

V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) - il

mancato adempimento del periodo di contribuzione di almeno

dodici mesi entro il lasso temporale riferimento che, in casu, si estende dal

16.

settembre 2017 al 15 settembre 2019, (cfr. art. 9 cpv. 1 e cpv. 3 LADI; doc.

15).

2.9

Giova qui rilevare che,

quand’anche si dovesse considerare, in particolare sulla base di quanto emerso

dai profili social della ricorrente e dell’ex datrice di lavoro - ritenuto che

al riguardo è utile evidenziare che anche informazioni raccolte in internet

possono essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie (cfr.

STF 9C-776/2019 del 17 novembre 2020; STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019, consid.

STF 9C_838/2018 del 14 febbraio 2019, consid. 5.1 e 5.2; STF 8C_909/2017 del 26

giugno 2018 consid. 6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 4.1.;

5.3., STF 8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.; STF 8C_69/2017 del

18.

agosto 2017 consid. A; 5.1.; Michael Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer,

Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im digitalen

Zeitalter, in SZS/RSAS 6/2016 pag. 582 segg.) - e rilevato dalla Cassa, ch’ella

nel termine quadro, e meglio quando, come visto, risultava inabile al lavoro in

misura completa, abbia, invece, svolto un’attività soggetta a

contribuzione, agli atti non figura alcun elemento atto a rendere verosimile

ch’ella abbia percepito, nel lasso di tempo determinante, un salario.

In

concreto, dagli atti emerge che, sebbene nel “Modulo richiesta documenti

necessari” l’insorgente abbia indicato (apponendo la relativa crocetta) di aver

percepito regolarmente lo stipendio nel corso dei due precedenti anni (cfr.

doc. 14), è rimasta costante nel riferire, in sostanza, che l’Associazione non

era in grado di corrisponderle lo stipendio precisando, anzi, da ultimo in sede

di replica, che l’ex datrice di lavoro “non ha avuto la possibilità

finanziaria di versare alla ricorrente un salario” (cfr. doc. VII).

Nell’impossibilità di

determinare un guadagno assicurato, si deve concludere che quand’anche la

ricorrente, nel periodo determinante, avesse svolto un’attività soggetta a

contribuzione, la sua pretesa dovrebbe, comunque, essere negata.

2.10

Anche

volendo ritenere che al caso dell’assicurata - che d’un lato pretende di aver

lavorato, seppur in misura ridotta, dal 1° luglio 2016 mentre, d’altro lato, (segnatamente

sulla base dei certificati medici attestanti la sua inabilità lavorativa

suindicati) sostiene di essere stata, nel corso del termine quadro, inabile al

lavoro in misura completa (cfr. supra, consid. 2.7.) – sarebbe applicabile

l’art. 13 cpv. 2 LAD, in concreto si rileva che la sua domanda, tesa alle

indennità di disoccupazione, andrebbe, comunque, respinta.

2.10.1

L'art.

31.

cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

a. i

lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di

lavoro non è sufficientemente controllabile;

b.

il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

c.

le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo

decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda.

I

disposti relativi all'indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non

contemplano una norma corrispondente.

Ciò

non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico

del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle

persone che hanno una posizione analoga a quelle di un datore di lavoro e ai

loro coniugi.

Con

decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale (TF) ha infatti

esteso l'applicabilità dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all'assegnazione

dell'indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007

consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale

analoga a quelle di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di

disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua

ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.

In una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010

il Tribunale federale ha sviluppato, su questi temi, le seguenti

considerazioni:

" (...) Il

primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un

impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv.

3.

lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di

quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura

aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali.

Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle

indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che

essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel

registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi

rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un

diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà

partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V

525.

consid. 3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del

consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la

legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,

che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle

decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema

direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b

CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio

d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,

quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori

accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con

riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF

122.

V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).”

Questo

Tribunale sottolinea che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V

234.

non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche

quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di

indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione

professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro

coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del

16.

febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Questo principio è stato riconfermato in una sentenza 8C_163/2016

del 17 ottobre 2016, nella quale il Tribunale federale ha formulato le seguenti

considerazioni:

" (...)

4.2

Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu

l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé

les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des

raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des

bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes

qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de

déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31

al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de

ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le

Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause

d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes

procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage

tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration,

en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise

ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social.

La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une

position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite

entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de

conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans

l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une

pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de

chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre

qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de

la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou,

s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre

entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position

assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très

sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour

vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité

indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable,

du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui

occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte

de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur

l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit

l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle

d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12). (...)"

Il

rischio d'abuso non esiste, dunque, più quando l'assicurato in questione

dimostra di avere rotto ogni legame con la ditta.

Sempre

secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl

(cfr. art. 809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di

amministrazione di una SA (cfr. STE 8C 776/2011 del 14 novembre 2012; STE

8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2065; STFA C 37/02

del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STE 8C_84/2008 del 3

marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23

gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STE 9C_424/2016 del 26 gennaio

2017).

In una sentenza

8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso

di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare

l'assicurato in progetti di un'altra società, che può non essere sufficiente

cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per

eludere quanto espresso nell'articolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. L'assicurato in

quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché,

malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, era

rimasto partecipe in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di

una persona esercitante un'attività analoga a quella di un datore di lavoro.

Il

TF, con giudizio 8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicato in DLA 2016 N. 5

pag. 132, ha stabilito che a ragione era stata chiesta la restituzione d'indennità

di disoccupazione percepite, in quanto il ricorrente, anche se non era più

iscritto a RC quale socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro,

continuava a disporre di un potere decisionale che escludeva il diritto a

prestazioni LADI.

L'Alta

Corte ha, in particolare, osservato che lo stretto legame di parentela tra

l'interessato e la madre a cui aveva ceduto la sua parte sociale ed era

diventata l'unica socia gerente costituiva un serio indizio che consentiva di

ritenere che l'insorgente occupava, per il tramite della madre, una posizione

di fatto analoga a quella di un datore di lavoro.

In

una sentenza 8C_230/2016 del 25 agosto 2016 la nostra Massima Istanza ha

confermato un giudizio di questa Corte con cui è stato negato il diritto a

indennità di disoccupazione a un'assicurata che, benché non fosse più iscritta

a RC avendo ritrasferito quote e gestione nelle mani del padre che avrebbe

contribuito finanziariamente alla costituzione dell'azienda, aveva mantenuto in

seno alla Sagl un ruolo dirigenziale e ne era la persona di riferimento.

Al

riguardo cfr. anche STF 8C_529/2016 del 26 ottobre 2016 con cui è stato

confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione, poiché il

ricorrente rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro

nella Sagl in cui aveva lavorato. Egli è stato gerente della società fino a

quando gli subentrato il fratello, ma a causa di un infortunio alla spalla

quest'ultimo non poteva dapprima essere presente in azienda e in seguito era

abile al lavoro in modo parziale.

Si

veda, inoltre, la STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020.

Per stabilire se un impiegato sia membro di un organo decisionale

supremo di un'azienda e per tale motivo escluso dal diritto a indennità per

lavoro ridotto, rispettivamente dal diritto a indennità di disoccupazione, deve

essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga sulla base della

struttura aziendale interna (DTF 120V 521; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid.

3.2). Non sono per contro decisivi i soli criteri formali quali, segnatamente,

l'appartenenza al consiglio d'amministrazione o il conferimento di una procura

o di un altro mandato commerciale, di modo che possono di principio essere

esclusi dall'indennità di disoccupazione anche dipendenti che non detengono formalmente

un diritto di firma e non sono iscritti a registro di commercio né come

amministratori né come organi dirigenti, ma che di fatto esercitano

un'influenza determinante sulle decisioni della società (cfr. STF 8C_279/2010

del 18 giugno 2010 consid. 2; STFA C 275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.4.;

DTF 122 V 272 consid. 3, 120 V 525 consid. 3b; SVR 1997 AIV no. 101 pag. 309).

2.10.2

Dalle

carte processuali emerge, innanzitutto, che, sino ad almeno il 9 agosto 2019,

il Presidente dell’Associazione che impiegava la ricorrente era il di lei

figlio, __________ (cfr. doc. 4). Egli ne avrebbe, in seguito, rivestito il

ruolo di vicepresidente (cfr. doc. 21), per poi tornare, stando a quanto

riferito dall’insorgente, a ricoprirne la presidenza (cfr. doc. II, pag. 2).

Nella presente

fattispecie si rileva, poi, che lo scopo dell’Associazione, costituita, il 10

gennaio 2011 e che, quale unica dipendente (cfr. doc. 21), ha impiegato la qui

ricorrente, corrisponde allo svolgimento delle seguenti attività:

" - insegnamento

a tutti i livelli a partire dai 5 anni compiuti;

- formare monitori;

- organizzare e partecipare a eventi legati al mondo della __________;

- partecipare ad ogni attività atta a promuovere, propagandare e

diffondere tutti i tipi di __________ e __________” (cfr. doc. 22, pag. 1).

Le

funzioni svolte dall’assicurata, benché assunta solo in qualità di “insegnante

di __________ e __________” (cfr. doc. 5), stando a quanto indicato dall’ex

datrice di lavoro nell’ “Attestato del datore di lavoro” - a ben vedere con

ogni verosimiglianza compilato dalla stessa ricorrente, e meglio come suggerisce

l’identicità della calligrafia tra il documento in esame e la “Domanda

d’indennità di disoccupazione” (cfr. doc. 2) -, erano ben più estese e

consistevano nell’esserne “insegnante di __________, promotrice ed

organizzatrice” (cfr. doc. 3).

La ricorrente, inoltre,

durante le lunghe assenze per malattia, “non è stata sostituita da nessuno

in quanto l’associazione non ha trovato nessun sostituto all’altezza in grado

di continuare la formazione presso la nostra sede” (cfr. doc. 21).

Nemmeno

dopo il suo licenziamento l’Associazione ha assunto altri dipendenti (cfr. doc.

27).

Come

risulta dagli atti, segnatamente dalle ricerche intraprese dalla Cassa e dalle

relative risultanze (cfr., per la rilevanza delle informazioni raccolte in

internet a valere quali elementi di valutazione di una fattispecie, supra,

consid. 2.9.), la qui ricorrente, oltre ad essere, di fatto, l’unico soggetto

in grado di perseguirne lo scopo, fungeva da persona di riferimento per

l’Associazione. Anche quando ella risultava inabile al lavoro in misura

completa, era, infatti, presente presso i locali in uso all’Associazione in

occasione dei corsi di __________, reperibile personalmente sul proprio numero

cellulare - e meglio come risulta sia dai post Facebook, che da local.ch, che

dal sito dell’Associazione (cfr. doc. 29, 30, 31 e 32), ne gestiva la pagina Facebook

in qualità di amministratrice e ne pubblicizzava / divulgava l’attività anche

sul proprio profilo personale del social.

Se,

quindi, dagli atti non emerge che la ricorrente faceva parte del comitato

dell’Associazione, di cui, comunque, era quantomeno socia (e sebbene si sia

definita membro della medesima, cfr. doc. 25), è però da ritenersi accertato

che la ricorrente, in concreto, espletava ogni atto necessario per la

conduzione dell’abituale e regolare attività dell’azienda.

Ella

ha, poi, continuato ad assicurare la regolare operatività dell’azienda anche

successivamente al 9 settembre 2019, allorquando dalle tavole processuali

risulta, per esempio, ch’ella si è mossa alla ricerca di “insegnanti –

collaboratori per le __________ in nostra scuola a __________”, indicando,

poi “Contattatemi!” (cfr. doc. 30, post del 9 settembre 2019 sul profilo

Facebook della ricorrente). Attività, quest’ultima, che - tenuto altresì in

debita considerazione il fatto che l’Associazione, anche dopo il licenziamento

della ricorrente e senza aver provveduto a nuove assunzioni, continuava,

comunque, a proporre corsi di __________ (cfr. doc. 32) - non può, di tutta

evidenza, essere finalizzata a reperire una nuova occupazione, come, invece,

sostenuto dall’insorgente in sede di replica (cfr. doc. VII), oltretutto dopo

aver comunicato alla Cassa che l’annuncio in questione era stato pubblicato su

richiesta dell’Associazione e non per trovare una nuova attività lavorativa

(cfr. doc. 25).

In

simili condizioni, in applicazione dell’abituale criterio della

probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.

supra, consid. 2.8.2.), occorre concludere che l’assicurata ha

continuato a disporre della possibilità di determinare o comunque influenzare

risolutivamente ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le

decisioni dell’Associazione ed a rivestire una posizione analoga a quella di un

datore di lavoro.

Rettamente,

quindi, la Cassa ha ritenuto che la ricorrente, sulla base di quanto risulta

dai documenti relativi al presente incarto, non ha diritto all’indennità di

disoccupazione in quanto, d’un lato, non

ha adempiuto il periodo il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi.

2.11

Per quanto attiene

all’applicabilità dell’art. 14 LADI, la Cassa, già con la decisione su

opposizione del 15 luglio 2020, ha comunicato alla qui ricorrente, che avrebbe

valutato se, alla luce di quanto emerso in sede di opposizione, ne erano ancora

dati i presupposti, o meno.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti