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38.2020.55

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21 dicembre 2020Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

2019 e marzo 2020. (…)” (Doc. III)

1.4. Il 19 ottobre 2020 il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri

mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il

diritto a percepire indennità per insolvenza.

L'art. 55 cpv. 1 LADI

stabilisce che:

" Il

lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni

provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di

lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura.

Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa

del suo diritto."

In una sentenza pubblicata

in DLA 2002 pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il

danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già

prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non

versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di

subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso

prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in

volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii

senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti

un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo

non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo

credito salariale.

Contravviene al proprio

obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per

insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere

il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del

proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia

che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi

finanziari.

In

una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg.,

l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona

assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro

viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o

intentando un'azione legale contro di lui.

A

proposito dell'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto

di lavoro, l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:

" 2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er

bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber

Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine

Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher

Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten

ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche

Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn

es geht auch für die Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass

die versicherte Person ohne hinreichenden Grund während längerer Zeit keine

rechtlichen Schritte zur Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt,

obschon sie konkret mit dem Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss

(Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B.

vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4.

Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)

In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013

l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre

il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di sei mesi (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps

constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011,

C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de

l'obligation de réduire le dommage”).

Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle

rivendicazioni orali sono insufficienti (« Supposées avérées, ces

interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire

le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre

2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) »).

In

una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4

pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato

l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare

valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.

In una sentenza

8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in

DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto

insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da

un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di

lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di

fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,

ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti

esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.

Nella

medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza

per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo

continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che

devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata

richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del

datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non

esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga

durata.

In una sentenza

8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una

sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la

quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.2

L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto

impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad

un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di

disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno

(DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato

rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando

passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro

(sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24

pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI

presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa

rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave

negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando

l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per

difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per

insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi

intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia

di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei

confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza

non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza

8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto,

il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo

preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel

settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze

giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra

le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie

pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale

rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le

responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con

quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire

de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con

rinvii). (…)”

In una sentenza 8C_79/2019

del 21 maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in che circostanze

l’assicurato deve intraprendere la via esecutiva per rivendicare gli arretrati

salariali già durante il rapporto di lavoro, richiamando una precedente

sentenza nella quale l’Alta Corte aveva sottolineato che

" (…) L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du travailleur

pour récuperer tout ou partie de son salaire avant la fin des rapports de

travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On n'exige

pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans

délai une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre

ce dernier." (sentenza C 367/01 vom 12. April 2002 E. 1b)

In una sentenza

8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un

assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:

" (…)

4.4

Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale

in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha

ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non

gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017,

dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto

esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio

2018.

di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi

superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata

insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità

di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI;

consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il

lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi

oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché

cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto

far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è

relativamente contenuto (art. 16

cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto

provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del

credito (cfr.8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora

nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di

saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla

tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a

vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni

(anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I

284.

e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto

il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.

4.5

In ogni caso, non è dimostrato, né il

ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire

tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una

strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far

valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro

svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può

pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in

definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio

impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”

In una sentenza 8C_408/2020

del 7 ottobre 2020 il Tribunale federale ha concluso che non aveva commesso una

grave negligenza un assicurato che aveva rivendicato in particolare il

versamento del salario tramite WhatsApp ed il cui ex datore di lavoro aveva

richiesto l’apertura del fallimento.

Al riguardo l’Alta Corte

si è così espressa:

" (…)

5.1

Der Beschwerdeführer rügt, das kantonale Gericht habe den

massgeblichen Sachverhalt rechtsfehlerhaft festgestellt, indem es nicht

berücksichtigt habe, dass die Arbeitgeberin am 3. Dezember 2018 nicht bloss

eine Überschuldungsanzeige gemacht, sondern gleichzeitig um Eröffnung des

Konkurses ersucht habe, was vom Gericht am 6. Dezember 2018 bestätigt und ein

Kostenvorschuss eingefordert worden sei. Diese mangelhafte

Sachverhaltsfeststellung könne zudem entscheidend für den Ausgang des

Verfahrens sein.

Dem ist beizupflichten. Der Beschwerdeführer hat diesen Umstand

schon in seiner Einsprache vom 29. April 2019 und erneut in

seiner vorinstanzlichen Beschwerde unter Beilage der entsprechenden Unterlagen

geltend gemacht. Die Vorinstanz äussert sich in keiner Weise dazu, obwohl sie

ihm in der Folge vorwirft, er habe in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14.

Dezember 2018 mit seinem Arbeitgeber nicht mehr die ausstehenden Lohnzahlungen,

sondern nur noch andere Dinge wie den Konkurs thematisiert. Diese

Ausserachtlassung ist im vorliegenden Kontext unbegründet und damit als

willkürlich und rechtsfehlerhaft im Sinne von Art. 95 lit. a BGG zu bezeichnen.

Die rechtliche Beurteilung des vorliegenden Streites hat somit unter Einbezug

der Diskussionen und der Unterlagen über den Verlauf des Konkurses der

Arbeitgeberin zu erfolgen.

5.2

Weiter macht der Beschwerdeführer geltend,

sein Vorgehen sei vergleichbar mit jenem gemäss Urteil 8C_124/2012 vom 27.

August 2012, wo das Verhalten der versicherten Person vom Bundesgericht als

vorbildlich bezeichnet worden sei. Zudem seien WhatsApp-Nachrichten als

rechtsgenüglich zu betrachten, da ansonsten gegen das Legalitätsprinzip (Art. 5

Abs. 1 BV) und gegen das Verbot des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1

BV) verstossen würde. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei keine Untätigkeit

gegeben, die ein mangelndes Interesse an den Lohnzahlungen manifestieren

würde.

Nach der Rechtsprechung wird von der versicherten

Person nicht verlangt, dass sie sich juristisch fehlerlos verhält; verlangt ist

ein Verhalten, das einem vernünftigen Menschen unter den gegebenen Umständen

des Einzelfalls als selbstverständlich erscheint (vgl. statt vieler ARV 2007 S.

51.

E. 3.2, C 231/06). Im hier zu beurteilenden Fall hatte der Beschwerdeführer

seine Arbeitgeberin schon mehrfach aufgefordert, den ausstehenden Lohn zu

begleichen. Weiter war ihm bekannt, dass seine Arbeitgeberin am 3. Dezember

2018.

eine Überschuldungsanzeige und gleichzeitig das Gesuch um Konkurseröffnung

eingereicht hatte, was vom zuständigen Gericht am 6. Dezember 2018 verbunden

mit der Aufforderung zur Einreichung des Kostenvorschusses bestätigt wurde.

Dass er sich bei dieser Sachlage am 10. und 22. Januar 2019 über den Stand der

Konkursverfahrens erkundigte und nicht explizit die Lohnzahlung forderte, ist

nachvollziehbar. So hat er denn auch, als die Konkurseröffnung weiter auf sich

warten liess, am 13. Februar 2019 die Arbeitgeberin betrieben. Mehr kann von

einem juristischen Laien nicht verlangt werden. Der Beschwerdeführer erfüllt

mit seinem Vorgehen die Anforderungen an die Schadenminderungspflicht. Daran

ändert nichts, dass die Kommunikation mit der Arbeitgeberin mehrheitlich per

WhatsApp stattfand, anerkennt doch die Rechtsprechung auch telefonische

Nachfragen als Handlungen zur Erfüllung der Schadenminderungspflicht (vgl. etwa

ARV 2007 S. 51 E. 3.2, C 231/06, oder SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19,8C_643/2008 E.

4, wo mündliche Nachfragen als ausreichend anerkannt wurden). Anders als bei

telefonischen Nachfragen ist bei WhatsApp-Nachrichten zudem der Inhalt der

Kommunikation belegbar.

Selbst wenn dem Beschwerdeführer ein qualitativ

ungenügendes Fordern der Lohnzahlung in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14.

Dezember 2018 vorgeworfen werden könnte, ist die Zeitspanne des angeblichen

Untätigbleibens von zwei Monaten (14. Dezember 2018 - 13. Februar 2019)

jedenfalls nicht so lange, dass dies als schweres Verschulden zu werten wäre.

So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach

einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem

unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid

erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte.

Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das

Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des

Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch

in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch

interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso

wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom

Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung

als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19,8C_643/2008 E. 4). Angesichts

dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers kein schweres

Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Verhaltens nach

Art. 55 Abs. 1 AVIG dar. (…)”

2.2

Nella presente fattispecie,

risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 ha lavorato come venditrice per __________

dal 1° ottobre 2018 al 29 luglio 2019 per un salario orario di fr. 18.45 (cfr.

doc. 22).

Sin

dall’inizio dell’attività lavorativa il salario non è stato integralmente

versato (cfr. doc. 31, notifica di credito del 10 luglio 2020 per un totale di

fr. 13'767.65 da ottobre 2018 a luglio 2019).

Il

29.

aprile 2019 la rappresentante dell’assicurata ha contestato la lettera di

disdetta del 16 aprile 2019 (cfr. doc. 39), considerata nulla poiché ricevuta

in un periodo di malattia, ed ha pure segnalato alla datrice di lavoro “una

differenza mai versata fra gli acconti versati (100.- alla giornata lavorativa)

e il salario da percepire”, assegnando a __________ un termine scadente il 10

maggio 2019 per versare le differenze salariali e l’indennità di malattia sul

conto corrente bancario dell’assicurata (cfr. doc. 119).

Il

19.

luglio 2020 la patrocinatrice dell’assicurata ha inviato al rappresentante

della datrice di lavoro uno scritto del seguente tenore:

" (…)

Abbiamo purtroppo appreso dalla signora RI 1 che, malgrado le nostre

comunicazioni precedenti, nel frattempo vi è stato dalla sua assistita un unico

versamento pari a 1'856.00 fr. netti.

Capirà sicuramente che tale piccolo acconto non è sufficiente per

coprire tutti gli arretrati maturati, che ammontano a fine giugno a fr.

10'447.55 netti (conteggio in allegato), né a fornire garanzie per gli stipendi

futuri.

Ricordiamo inoltre che la disdetta notificato in data 16.04.2019

era nulla, poiché inoltrata in un periodo di protezione (art. 336c CO); di

conseguenza il rapporta di lavoro con la signora RI 1 è tuttora in essere. La

stessa, infatti è ancora in attesa di conoscere le modalità di rientro.

Chiaramente, essendo lei a disposizione, ma impedita nello svolgere l'attività

lavorativa a causa della latitanza della datrice di lavoro, quest'ultima è

tenuto al pagamento del salario, senza che la signora RI 1 debba ulteriormente

prestare il suo servizio (art. 624 CO).

In relazione a quanto sopra esposto, in base all'articolo 337a del

CO, concediamo alla sua assistita un ultimo ed inderogabile termine di 7 giorni

per regolare tutte le pendenze sopra elencate, e fornire fondate garanzie

finanziarie affinché l'attività lavorativa abbia a continuare.

In caso contrario, la signora RI 1 recederà immediatamente il

contratto di lavoro e senza ulteriori comunicazioni adiremo le vie legali per

l'incasso delle spettanze salariali. (…)” (Doc 48)

Il 29 luglio 2019 RI 1 ha

disdetto il rapporto di lavoro, sottolineando che:

" (…) Con la

presente, richiamando le lettere raccomandate inviate dal mio sindacato in data

29.04

, rispettivamente del 19 luglio 2019, nonché alcune telefonate con il

suo avvocato, ho potuto con rammarico constatare che ad oggi alcun versamento è

stato effettuato.

Di conseguenza, non avendo alcuna garanzia

per gli stipendi futuri, né tantomento per la copertura di quelli passati, mi

vedo costretta, come già comunicatovi, a disdire il rapporto di lavoro con

effetto immediato, e adire le vie legali per l'incasso delle mie spettanze.

(…)” (Doc. 50).

Subito dopo la conclusione

del rapporto di lavoro, il 7 agosto 2019, l’assicurata ha fatto spiccare un

precetto esecutivo (cfr. Doc. 69: “per arretrati salariali Bottega di Brione -

Irina Beutler”, per un importo di fr. 13'767.95 con interessi del 5% dal 1°

agosto 2019) che è stato notificato il 2 settembre 2019.

Il 10 ottobre 2019 è poi

stata notificata la Comminatoria di fallimento, nella quale viene precisato che

“decorso il termine di 20 giorni senza che i crediti in questione e le spese di

esecuzione siano stati pagati, il creditore può chiedere al giudice il

fallimento del debitore” (cfr. doc. 68).

Il

5.

giugno 2020 la patrocinatrice dell’assicurata ha inoltrato presso la Pretura

del Distretto di __________ l’istanza di fallimento di __________ sottolineando

che “nonostante la domanda di proseguire l’esecuzione del 17.9.2019, non ha mai

proceduto a versare nemmeno un acconto” (doc. 67).

Nel

corso dell’udienza davanti al Pretore aggiunto della Pretura di __________

tenutasi l’8 luglio 2010 (cfr. doc. 145), la ricorrente e la sua patrocinatrice

sono state informate che “a far tempo dal 7 luglio 2020, nell’ambito di

un’altra procedura è stato pronunciato il fallimento di __________” per cui la

procedura è divenuta priva di oggetto (cfr. doc. 77).

2.3

Chiamato ora a pronunciarsi,

il TCA ritiene che gli sforzi compiuti da RI 1 per ottenere quanto dovutole da __________

siano insufficienti e che quindi la Cassa abbia correttamente negato alla

ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.

Al riguardo va ricordato

che la giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le

misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02

del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30

marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il

più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13

dicembre 2005).

Ora, nel caso concreto,

l’assicurata, che non ha ricevuto il salario intero sin dall’inizio

dell’attività lavorativa durata 10 mesi, ha rivendicato correttamente ed

inutilmente quanto spettantele durante il rapporto di lavoro.

La

ricorrente ha poi sciolto con effetto immediato il contratto di lavoro il 29

luglio 2019 ed ha subito fatto spiccare un precetto esecutivo.

Tuttavia,

dopo la comminatoria di fallimento del 10 ottobre 2019, nel quale figurava

esplicitamente l’indicazione che se il debitore non avesse versato quanto

dovuto entro 20 giorni l’assicurata avrebbe potuto chiedere il fallimento al

giudice, ella ha atteso sette mesi (fino al 5 giugno 2020) prima di inoltrare

l’istanza in Pretura.

Alla

luce degli avvenimenti precedenti, tale istanza avrebbe invece dovuto essere

inoltrata immediatamente, cioè entro la fine del 2019 o all’inizio del 2020 e

quindi prima dello scoppio della pandemia COVID-19 (sul tema cfr. Ordinanza sui

provvedimenti in materia di insolvenza per superare la crisi connessa al coronavirus

– Ordinanza COVID-19 insolvenza – del 16 aprile 2020, in vigore dal 20 aprile

2020.

[RU 2020 1233], la quale prevede all’art. 19 che, “a complemento

dell’articolo 58 della legge del 25 giugno 198214 sull’assicurazione contro la

disoccupazione, le disposizioni di quest’ultima sull’indennità per insolvenza

(capitolo 5 del titolo terzo) si applicano per analogia anche alla moratoria

COVID-19”. L’art. 58 LADI stabilisce che “in caso di moratoria concordataria o

di dilazione giudiziaria del fallimento le disposizioni del presente capitolo

sono applicabili per analogia”).

Questo Tribunale ritiene

così che l’assicurata abbia commesso una negligenza grave in relazione

all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo

cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2121;

STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014; STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA

38.2010.28

del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).

In

tale contesto va infine ricordato che, per costante

giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od

omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i

propri diritti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio

2019; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre

2010.

consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR

2001.

KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal

TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto

2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003;

STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).

La

decisione su opposizione dell’8 settembre 2020 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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