38.2020.56
Il guadagno assicurato è stato ridotto a seguito dell'adeguamento in relazione al grado di invalidità (non suffic.per riconoscere una rednita AI). Si impone un complemento istruttorio per chiarire se le limitaz. funzion. di cui alla dec.AI connesse solo a dist.psich.e se da 4/20 nuovam.abile al 100%
22 febbraio 2021Italiano27 min
2. Non si percepisce tassa di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2020.56
CL/RS/gm
Lugano
22 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 settembre 2020 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 14
settembre 2020 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato il precedente
provvedimento del 19 agosto 2020 (cfr. doc. 16) con cui aveva stabilito - dopo
che nel “Progetto d’assegnazione di rendita” del 20 maggio 2020 l’Ufficio assicurazione
invalidità del Cantone Ticino (in seguito: UAI) aveva determinato un grado di
invalidità pari al 36% (doc. 11) - che, a decorrere dal mese di giugno 2020, il
guadagno assicurato di RI 1 - a beneficio delle indennità di disoccupazione a
partire dal mese di aprile 2020 (cfr. doc. 1-4
e 20, pag. 1) - doveva essere ridotto, da fr. 8'095.- a fr. 5'181.-, in base
alla capacità lavorativa residua dell’assicurato.
La Cassa ha così motivato la
propria decisione su opposizione:
"
(…)
1. Nel
presente caso lei, in data 14.09.2018, ha presentato domanda per l’ottenimento
di una rendita AI.
2. A
decorrere dal 01.04.2020 lei ha rivendicato le indennità di disoccupazione ed è
stato indennizzato nella misura del 100% tenuto conto di un guadagno assicurato
di CHF 8’095.- per un’indennità giornaliera di CHF 261.15 (70% del guadagno
assicurato).
3. L’Ufficio
AI del Cantone Ticino, con lettera del 20.05.2020, ha stabilito un grado
d’invalidità del 36%.
4. La cassa,
conseguentemente, ha adeguato il guadagno assicurato in base alla capacità
lucrativa residua.” (cfr. doc. 18).
1.2. Contro la decisione su opposizione,
l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.
Egli, per il tramite del proprio
legale, avv. RA 1, ha chiesto che il gravame venga accolto, che la decisione su
opposizione sia conseguentemente annullata e che gli venga “riconosciuta
un’indennità di disoccupazione LADI pari al 70% dell’ultimo salario assicurato,
e meglio CHF 261.15 quale indennità giornaliera.” (cfr. doc. l pag. 7).
A sostegno delle pretese
ricorsuali del proprio assistito, il patrocinatore – allegando l’Audit Letter
della SECO, edizione 2019/1 dell’aprile 2019 ed il certificato medico del 23
settembre 2020 redatto dal dr. med. __________ (specialista FMH in psichiatria
e psicoterapia) – ha addotto quanto segue:
"
(…)
5. La
presente fattispecie, da un profilo dell’applicazione del diritto, ruota
indiscutibilmente attorno all’interpretazione che deve, in casi particolari,
quali quello che riguarda il signor RI 1, rifarsi all’applicazione dell’art.
40b OADI. Interpretazione che, stando almeno alle motivazioni di cui alla
decisione impugnata, sembrerebbe nel caso concreto essere basata su una non
meglio precisata “Prassi LADI”, a mente della quale, nel calcolo del guadagno
assicurato (adeguato) non deve essere considerata la capacità lavorativa, quanto
piuttosto la capacità lucrativa residua in base a quanto deciso
dall’Assicurazione AI. Detto ragionamento porta tuttavia a conseguenze
quantomeno paradossali che, a non averne dubbio, il ricorrente ritiene non
possono in alcun modo essere tutelate.
Fermo
restando che, con riferimento in particolare alla sentenza DTF 133 V 530, e
meglio la stessa menzionata nella decisione su opposizione al paragrafo 8 (pag.
2 e 3), detta giurisprudenza riguarda in realtà unicamente il momento in cui,
sempre che ne sussistano le premesse, deve essere calcolata un’eventuale
riduzione dell’indennità, in realtà la giurisprudenza a cui si dovrebbe
appellare, invero non abbondante, deporrebbe piuttosto a favore della tesi del
signor RI 1. La questione di diritto che il caso concreto pone, sempre a mente
del ricorrente, può trovare una concreta ed esaustiva risposta nelle direttive
della SECO, sulla scorta delle quali si deve concludere che il guadagno
assicurato viene effettivamente calcolato sulla capacità lucrativa residua, ma
che, in linea di principio, pure stabiliscono che non vi è una riduzione del
guadagno assicurato se il grado di invalidità è inferiore al 10%. Ora, nella
concreta evenienza, appare evidente che il grado di invalidità stabilito per il
signor RI 1 è manifestamente superiore al 10%, situandosi al 36%; detta regola
è però soggetta a precise eccezioni, e meglio quelle fissate dal Tribunale
federale. In una sentenza ormai non più recentissima, ovvero la sentenza C79/06
del 18.07.2007, l’Alta Corte federale ha infatti stabilito che la riduzione del
(…) guadagno assicurato, in misura pari al grado di invalidità assegnato, non
è automatica quando l’Assicurazione sociale (ad esempio l’AI), abbia constatato
un’invalidità senza il diritto di rendita. In casu la massima istanza
federale ha infatti ritenuto che riferirsi al grado di invalidità rilevato da
un’Assicurazione sociale può, a determinate condizioni, porre problemi e dare
adito a risultati iniqui, per il che, ai fini dell’Assicurazione contro la
disoccupazione, occorre comunque e sempre accertare preventivamente se nel
frattempo la capacità lucrativa dell’assicurato sia migliorata, a fronte di un
grado di invalidità assegnato che non dà diritto ad alcuna rendita. (…) Per
quanto attiene alla situazione del signor RI 1, richiamati i certificati medici
presenti nell’incarto AI, di cui manifestamente CO 1 non ha voluto tener conto,
ma pure ritenuto l’ultimo certificato medico del dr. med. __________, ovvero
quello del 23 settembre 2020, annesso al presente ricorso, appare evidente come
il signor RI 1 sia assolutamente disposto ad assumere un impiego al 100%, si
senta perfettamente abile al lavoro e questa sua abilità sia oltretutto
accertata da un profilo medico. Detto altrimenti la sua situazione è
assolutamente simile a quella di cui alla giurisprudenza sopramenzionata, per
il che, tenuto conto della situazione di iniquità in cui il signor RI 1
verrebbe, suo malgrado a trovarsi, non v’è chi non veda come egli debba essere
in tutto e per tutto messo al beneficio dell’indennità (…) calcolata
sull’ultimo salario assicurato. (…) Tanto più che l’annuncio del suo caso
all’UAI non era avvenuto, a suo tempo, per una sua iniziativa, quanto piuttosto
per iniziativa del suo ex datore di lavoro.” (cfr. doc. I, pag. 5-6).
1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato
la reiezione dell’impugnativa rimandando a quanto stabilito nella decisione su
opposizione ed osservando, in aggiunta, quanto segue:
" 1. In
merito all’Audit Letter 2019/1 dell’aprile 2019 che cita: “Il Tribunale federale
ha motivato la sentenza sostenendo che, in determinate situazioni, il
riferimento al grado di invalidità rilevato da un’assicurazione sociale pone
problemi e può dare adito a risultati iniqui. Occorre osservare che, in linea
di principio, ai fini assicurativi (AI) l’assicurato non ha alcun interesse
personale a denunciare un grado di invalidità inferiore o addirittura nullo.
Inoltre, il grado di invalidità viene assegnato in base alla situazione
maturata quando l’ufficio AI emette la decisione. Pertanto, ai fini
dell’assicurazione contro la disoccupazione, occorre accertare preventivamente
se nel frattempo la capacità lucrativa dell’assicurato sia migliorata, a fronte
di un grado di invalidità assegnato che non dà diritto ad alcuna rendita …” la
cassa ritiene che non vi sono i presupposti per l’applicazione.
2. Nel presente caso l’assicurato è stato totalmente inabile fino
al 31.03.2020 ed ha beneficiato di una rendita AI al 100% dal 01.03.2019 al
31.07.2019 e nella misura del 71% a decorrere dal 01.08.2019 al 31.03.2020. In
data 01.04.2020 si è iscritto al collocamento rivendicando le indennità di
disoccupazione dichiarando una totale abilità al lavoro. Con progetto AI del
20.05.2020 viene riconosciuta un’incapacità lucrativa del 36%, incapacità stabilita
in base alle limitazioni indicate nel progetto.” (cfr. doc. III)
1.4. In data 27 ottobre 2020, il legale
del ricorrente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da produrre
e si è riconfermato nel proprio ricorso, contestando le allegazioni di risposta
della Cassa che, ha rilevato il patrocinatore dell’assicurato, “non si
confronta minimamente con le argomentazioni sollevate in sede di ricorso, in
particolare con le condizioni fissate dalla SECO, rispettivamente dalla
giurisprudenza del Tribunale federale in relazione alla riduzione del guadagno
assicurato, in presenza di un grado di invalidità assegnato, allorquando
l’Assicurazione sociale, in questo caso l’AI, abbia constatato un’invalidità
senza il diritto di rendita” (doc. V).
1.5. In data 29 ottobre 2020 il doc. V è
stato inviato per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI).
1.6. Il 27 gennaio 2021
l’amministrazione ha trasmesso, su richiesta di questa Corte, la motivazione
scritta della decisione emessa dall’UAI in data 11 agosto 2020 (cfr. doc. VII
ed allegato).
in diritto
2.1. Oggetto
della lite è la questione di sapere se la Cassa, a ragione oppure no, ha
ridotto, a decorrere dal mese di giugno 2020, l’importo del guadagno assicurato
di RI 1 a seguito della determinazione, da parte dell’UAI, di un grado di
invalidità del 36%.
2.2. L’art. 22 cpv. 1 LADI stabilisce
che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno
assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli
assegni legali per i figli e per la loro formazione, convertiti in un importo
giornaliero, ai quali avrebbe diritto se si trovasse in un rapporto di lavoro.
Il supplemento è pagato soltanto se durante la disoccupazione non sono versati
gli assegni per i figli.
Giusta il cpv. 2 della
disposizione appena citata, ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per
cento del guadagno assicurato gli assicurati che:
a. non hanno obblighi
di mantenimento nei confronti di figli;
b. beneficiano di
un’indennità giornaliera intera, il cui importo
supera i 140 franchi; e
c. non riscuotono una
rendita di invalidità corrispondente
almeno a un grado di
invalidità del 40 per cento
Il Consiglio federale adegua
l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni
all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS (art. 22 cpv. 3 LADI).
2.3. L'art. 23 cpv. 1 LADI stabilisce
che è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della
legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel
corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali
periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro.
L'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il Consiglio federale
stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In una sentenza 8C_72/2015 del 14
dicembre 2015, pubblicata in SVR 2016 ALV Nr. 5 pag. 13 e RtiD II-2016 N. 64
pag. 309 segg., l’Alta Corte. In relazione alle voci da considerare nel
guadagno assicurato, ha indicato:
" (…) occorre
ricordare che la LADI è finalizzata a garantire un'indennità solamente per la
perdita di una normale e usuale attività lavorativa (DTF 129 V 105 consid.
3 pag. 107 segg. con riferimenti). Non sono di conseguenza computati nel
guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la disoccupazione indennità
per lavoro o ore straordinarie (DTF 116 V 281; come il
maggior onere lavorativo di un insegnante segnatamente per escursioni: sentenza
C 27/99 del 12 luglio 2001 consid. 3), i supplementi per il lavoro a squadre (DTF 115 V 326),
assegni familiari (sentenza C 29/87 del 14 settembre 1988 consid. 3b, in ARV
1988 Nr. 15 pag. 118), un assegno unico di nascita previsto dal diritto
cantonale (sentenza C 65/92 del 29 aprile 1993, in RJJ, 1993 pag. 162),
indennità per rimborsi spese (sentenza C 118/87 del 2 maggio 1988 consid. 1b) o
pasti (sentenza C 220/00 del 3 maggio 2001 consid. 3) e il guadagno accessorio
(art. 23 cpv. 3 LADI).
4.3. Le indennità pattuite contrattualmente e versate regolarmente
- diversamente dai rimborsi di spesa a norma dell'art. 327a CO - fanno quindi
parte del guadagno assicurato secondo l'assicurazione contro la disoccupazione,
nella misura in cui non siano indennità per inconvenienti (DTF 115 V 326 consid.
4 pag. 330 con riferimenti). Con questa formulazione nella legge si è inteso
sottolineare, che fra queste indennità vi siano anche quelle che - benché siano
trattate quale reddito determinante secondo l'AVS - vadano escluse dal guadagno
assicurato, perché la ragione d'essere del loro versamento viene a cadere con
l'inizio della disoccupazione (DTF 122 V 362 consid.
4b pag. 364 con riferimenti; sentenza citata C 27/99 consid. 3b). Criterio
distintivo a sapere se un'indennità, la quale costituisce dal profilo del
contratto di lavoro una componente del salario, sia da considerare o no nel
calcolo del guadagno assicurato, è il suo versamento regolare anche durante le vacanze
(DTF 115 V 326 consid.
5b pag. 331 seg.; cfr. anche sentenza 8C_370/2008 del 29 agosto 2008 consid. 3.2).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_226/2019 del 15 novembre 2019 consid. 3.2.
A proposito della differenza tra salario determinante (cfr. art. 5
LAVS) e guadagno assicurato (cfr. art. 23 LADI), B. Rubin (in “Commentaire de
la loi sur l'assurance-chômage”, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, pag. 248) rileva
del resto:
"
Salaire AVS «obtenu
normalement». – Est réputé
gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est
obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une
période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et
convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités
pour inconvénients liés à l'exécution du travail (art. 23 al. 1 LACI 1er
phrase). Le salaire pris en compte comme gain assuré se rapproche de la notion
de salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS mais ne se recouvre pas
exactement avec celui-ci, ce qui ressort de la formulation «normalement» du
texte légal. Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à
cotisation, n'entrent pas en considération dans le calcul du gain assuré au
sens de l'art. 23 al. 1 LACI (DTA 2006 p. 305 consid. 4.1 p. 307)."
2.4. In virtù e nell’ambito
della delega legislativa di cui all’art. 23 cpv. 1 in fine (cfr. consid.
2.3.), in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno
assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è
calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art.
11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art.
37 cpv. 1 OADI; v. anche STF 8C_794/2019 del 29 aprile 2020, consid. 4.2.).
Il guadagno assicurato è
calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che
precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale
salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37
cpv. 2 OADI).
Il periodo di calcolo
decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile,
indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento,
l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il
termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
È altresì
utile rilevare che l’art. 9 cpv. 1 LADI enuncia che per la riscossione
della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro
biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti. Giusta il cpv.
2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono
adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il
cpv. 3 prevede che il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre
due anni prima di tale giorno.
2.5. L'art. 40b OADI prevede che nel
caso di assicurati che subiscono, a cagione del loro stato di salute, una
menomazione della loro capacità lucrativa durante la disoccupazione o
immediatamente prima, è determinante il guadagno che corrisponde alla capacità
lucrativa rimanente.
Il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza C 67/04 del 9 giugno 2006, pubblicata in DTF 132 V 357, ha stabilito che, per
quanto attiene al guadagno assicurato di persone invalide, punto di
partenza è il salario effettivamente conseguito durante un certo periodo prima
della diminuzione della capacità di guadagno dovuta a un danno alla salute.
Questo dato, in virtù dell’art. 40b OADI, dev'essere moltiplicato per il
fattore risultante dalla differenza tra 100% e il grado d'invalidità. Con
riguardo alla pluriennale prassi amministrativa e giudiziaria, non determinante
è il reddito (ipotetico) d'invalido.
L’Alta Corte, con giudizio C 79/06 del 18 luglio 2007, pubblicato in DTF 133 V 524, ha poi deciso che, contrariamente
alla ratio legis definita in maniera restrittiva nella sentenza DTF 132 V 357, l'art.
40b OADI regola non soltanto il coordinamento delle prestazioni
dell'assicurazione disoccupazione e dell'assicurazione invalidità, ma anche -
in maniera più generale - la delimitazione di competenza tra assicurazione
disoccupazione ed altri assicuratori in funzione della capacità lucrativa,
ragione per cui una correzione del guadagno assicurato ai sensi del disposto di
ordinanza deve di principio avere luogo anche in caso di invalidità non
pensionabile.
Al riguardo la nostra Massima
Istanza, in una sentenza 8C_104/2011 del 2 dicembre 2011, ha precisato quanto
segue:
"
(…)
3.3
3.3.1 Selon la jurisprudence, l'art. 40b OACI
prescrit la correction du gain assuré lorsque celui-ci est fondé sur un salaire
que l'assuré n'est plus en mesure de réaliser au moment de la survenance du
chômage, en raison d'une invalidité survenue entre-temps (ATF 133 V 530 consid. 4.1.2 p. 534 s.). Cette correction se justifie également
lorsque le taux d'invalidité constaté n'ouvre pas droit à une rente (ATF 133 V 524 consid. 5.2 et 5.3 p. 527 s.). En revanche, la situation est
différente lorsque l'assuré est déjà atteint dans sa capacité de gain bien
avant le début du chômage. Dans ce cas, l'art. 40b OACI ne s'applique pas et le
gain assuré est calculé sur la base du dernier salaire, lequel correspond à la
capacité de gain résiduelle inchangée (arrêt C 314/02 du 4 mars 2005, consid. 2.2.1;
BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 317 n. 4.6.12).
Il ressort de ce qui précède que le gain assuré doit
être corrigé conformément à l'art. 40b OACI lorsque l'assuré n'est plus en
mesure, au moment de la survenance du chômage, de réaliser un salaire
équivalent au salaire retenu pour le calcul du gain assuré, en raison d'une
invalidité survenue entre-temps. A cet égard, il est sans importance que
celui-ci ait été calculé en fonction du salaire réalisé durant une période de
référence conformément à l'art. 37 OACI ou sur la base du salaire normalement
obtenu au sens de l'art. 39 OACI en relation avec l'art. 13 al. 2 let. c LACI.
3.3.2 En règle générale, le gain assuré est fixé
compte tenu du salaire réalisé durant une période de référence conformément à
l'art. 37 OACI (cf. THOMAS NUSSBAUMER,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
2ème éd. 2007, p. 2292 s. n. 380 ss; BORIS RUBIN, op. cit., p. 312 ss n.
4.6.7). Toutefois, lorsque, durant le délai-cadre
applicable à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI en liaison avec
l'art. 9 al. 3 LACI), l'assuré est partie à un rapport de travail mais qu'il ne
perçoit pas de salaire parce qu'il est malade ou victime d'un accident, le
salaire déterminant est celui que l'intéressé aurait normalement obtenu (art.
39 OACI en relation avec l'art. 13 al. 2 let. c LACI; cf. consid. 3.1).”
2.6. Nella DTF 133 V 524 già citata
(cfr. supra consid. 2.5.), l’Alta Corte ha, pure, stabilito, d’un lato,
che, qualora un assicurato non raggiunge il grado d’invalidità che gli
permetterebbe di percepire una rendita, la presa in considerazione nell’ambito
dell’assicurazione contro la disoccupazione del grado di invalidità stabilito
dall’AI è problematica e può portare a risultati iniqui. Al riguardo la nostra
Massima Istanza ha evidenziato che nella procedura AI l’assicurato non ha un
interesse degno di protezione a fare valere un grado di invalidità inferiore o
addirittura nullo. Inoltre, ha precisato il Tribunale federale, il grado di
invalidità viene fissato secondo la situazione di fatto esistente al momento in
cui l’ufficio AI emette la decisione. A fronte, quindi, della determinazione,
da parte dell’Ufficio AI, di un grado di invalidità che non dà diritto ad una
rendita, in ambito di assicurazione contro la disoccupazione occorre accertare
preventivamente se la capacità lucrativa dell’assicurato non sia, nel
frattempo, migliorata (cfr. consid. 6.1.).
In quel caso di specie,
l’assicurato aveva ripetutamente sostenuto che, successivamente alla decisione
dell’Ufficio AI, il suo stato di salute era migliorato, che si sentiva
totalmente abile al lavoro e motivato. Ciò posto, l’Alta Corte ha ritenuto che
si rendevano necessari ulteriori accertamenti ed ha, quindi, rinviato gli atti
all’amministrazione (cfr. consid. 6.2.).
In proposito cfr. pure SECO, Audit Letter 2019/1 dell’aprile 2019, pag. 4 e supra consid. 1.3.
2.7. Con
sentenza 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013 il TF ha poi stabilito che, poiché il
progetto di decisione non costituisce una decisione formale, l’adeguamento del
guadagno assicurato va effettuato a partire dal mese seguente l’emanazione
della decisione formale dell’UAI (in casu emessa l’11 agosto 2020):
" 3.2 Nel
caso di specie, il primo giudice ha ritenuto che l'ordine di restituzione del
17 gennaio 2012, con cui l'amministrazione ha chiesto all'assicurato il
rimborso di parte delle indennità di disoccupazione percepite nei mesi di
aprile, maggio, giugno, agosto e novembre 2010, non risultava giustificato, dal
punto di vista dell'adeguamento del guadagno assicurato, per il mese di aprile
già per il fatto che se era vero che, come indicato dalle pertinenti direttive
della SECO, andava tenuto conto di una decisione dell'assicurazione invalidità
anche se non era ancora cresciuta in giudicato (cfr. Prassi LADI C29), era
altrettanto vero che il progetto di decisione non costituiva ancora una
decisione formale. Pertanto, l'adeguamento del guadagno assicurato per il mese
di aprile 2010, precedente l'emissione della decisione 18 maggio 2010 dell'UAI,
appariva prematuro.
3.3 La tesi del giudice cantonale merita di essere condivisa,
essendo conforme alla giurisprudenza in materia. In effetti, il Tribunale
federale ha già avuto modo di statuire, perlomeno implicitamente, nel senso
esposto nel giudizio impugnato (cfr., tra le altre, sentenza 8C_40/2011 del 4
marzo 2011). L'argomentazione ricorsuale non permette di concludere diversamente.
Su questo punto, in quanto infondato, il ricorso va pertanto respinto.
3.4 A titolo abbondanziale giova aggiungere che, a ben vedere,
sempre dal punto di vista dell'adeguamento del guadagno assicurato causa
l'invalidità, anche la richiesta di restituzione per il mese di maggio 2010 si
avvera infondata. Le citate direttive dell'autorità ricorrente prevedono
infatti che la cassa corregga il guadagno assicurato all'inizio del mese
successivo alla decisione dell'assicurazione per l'invalidità (Prassi LADI C29),
che in concreto, come visto, porta la data del 18 maggio 2010. Il Tribunale
federale, tuttavia, non può andare oltre le conclusioni delle parti (art. 107
cpv. 1 LTF). Contrariamente a quanto disposto dal vecchio art. 114 OG, la legge
non prevede eccezioni secondo cui il giudice sarebbe abilitato a statuire a
pregiudizio dei ricorrenti (Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz
[BGG], 2007, n. 2-7 ad art. 107 LTF).”.
Anche con sentenza 8C_86/2016 del
6 luglio 2016, pubblicata in DTF 142 V 380 e in DLA 2016 N. 11 pag. 233, l’Alta
Corte ha stabilito che di principio, solo la decisione (non
ancora cresciuta in giudicato) dell'assicurazione invalidità o di un'altra
assicurazione sociale costituisce la base sufficiente per adattare il guadagno
assicurato.
In proposito cfr.
pure STF 8C_791/2016 del 27 gennaio 2017, STF 8C_138/2020 del 24 aprile 2020
consid. 2.2.2.
2.8. Nella presente evenienza dalle
carte processuali emerge che l’assicurato è stato attivo, in qualità di Capo
Team __________, alle dipendenze delle __________, dall’autunno 2013 al 30
marzo 2020.
In
concreto, al ricorrente – che si è annunciato per il collocamento il 17
marzo 2020 ed ha chiesto l’attribuzione di indennità di disoccupazione a
partire dal 1° aprile 2020 (cfr. doc. 1 e 2) – sono
state corrisposte indennità di disoccupazione calcolate, per i mesi di aprile e
maggio 2020, a partire da un guadagno assicurato di fr. 8'095.-, fissato dalla
Cassa sulla base dei conteggi di salario trasmessile (cfr. doc. 6, 7 e 20, pag.
1 e 2).
Nel
certificato medico del 29 aprile 2020, trasmesso alla Cassa, il dr. med. __________
ha attestato la piena abilità dell’assicurato a decorrere dal 1° aprile 2020,
precisando quanto segue:
" Per il
signor RI 1 è indicato un ruolo lavorativo con delle responsabilità limitate e
pochi contatti indispensabili. Non è possibile esercitare un impiego con turni
notturni.” (cfr. doc. 10)
In data 20
maggio 2020, l’UAI ha allestito un progetto di decisione da cui si evince che
dagli accertamenti esperiti è emerso quanto segue:
" (…) Dall’esame
di tutta la documentazione acquisita agli atti, risultano medicalmente
oggettivate le seguenti incapacità lavorative:
-
Nell’abituale attività
di dirigente del team __________:
100% dal 23.03.0218
-
In attività adeguate
allo stato di salute e rispettose di tutte le limitazioni funzionali:
100% dal 23.03.0218
50% dal 19.04.2019
0% dal 01.04.2020
Sulla base delle risultanze mediche il nostro Ufficio ha in
seguito valutato l’incidenza del danno alla salute sulla capacità di guadagno.
(…) Alla scadenza dell’anno di attesa (mese di marzo 2019) lei presentava una
totale incapacità lavorativa in ogni attività lucrativa, motivo per cui la sua
capacità di guadagno era nulla. (…) dal 19.04.2019 la sua capacità lavorativa è
del 50% in attività adeguate allo stato di salute. (…) Dal 01.04.2020 la sua
capacità lavorativa è totale in attività adeguate allo stato di salute.”.
Confrontando il “reddito senza limitazioni dovute al danno
alla salute” con il “reddito con limitazioni dovute al danno alla salute”
(stabilito sulla base di una capacità lavorativa pari al 100%) e tenendo in
considerazione la risultante perdita di guadagno, l’UAI, sempre nel progetto
del 20 maggio 2020, ha stabilito un grado di invalidità pari al 36% (cfr. doc.
11).
Il
26 maggio 2020, la Cassa ha comunicato all’assicurato che, preso atto del progetto
di decisione del 20 maggio 2020 dell’UAI, il suo grado di idoneità al
collocamento veniva ridotto nella misura del 36% e che, per tale ragione, dal
1° giugno 2020, anche il suo guadagno assicurato veniva rivisto
conseguentemente al ribasso, e meglio in fr. 5'181.- (doc. 12). Ciò è, poi,
stato effettivamente il caso, e meglio come risulta dai conteggi agli atti
relativi al giugno, luglio, agosto e settembre 2020 (cfr. doc. 20, pag. 3-6).
Con
decisione formale dell’11 agosto 2020, l’UAI ha confermato il progetto di data
20 maggio 2020 e stabilito che l’assicurato, a decorrere dal 1° aprile 2020 non
ha diritto ad una rendita AI (cfr. doc. 14).
L’UAI,
in particolare, ha ritenuto che, a decorrere dal 1° aprile 2020 (compreso), il
ricorrente era abile nella misura del 100% unicamente in “attività adeguate
allo stato di salute e rispettose di tutte le limitazioni funzionali”,
mentre rimaneva inabile “nell’abituale attività di dirigente del team __________”.
Contestualmente,
“preso atto delle osservazioni presentate con scritto del 18.06.2020 (…)
nonché del certificato medico prodotto (certificato del Dr. med. __________
datato 29.04.2020 allestito per la Cassa disoccupazione)”, il competente
Ufficio ha osservato quanto segue:
" A
riguardo della valutazione medica il nostro Servizio Medico Regionale ha avuto
modo di confermare l’esigibilità lavorativa precedentemente espressa. E’ stato
tuttavia precisato che sono controindicati turni notturni e che vi devono
essere responsabilità limitate e pochi contatti interpersonali.” (cfr. all. a
doc. VII)
Nelle
osservazioni di data 17 agosto 2020 inoltrate alla Cassa, il ricorrente
(patrocinato dall’avv. RA 1), sollecitando l’emissione di una decisione formale
in merito alla diminuzione del guadagno assicurato da parte
dell’amministrazione, ha, in particolare, rilevato di essere abile nella misura
del 100%, precisando che il “il tasso del 36%” di cui al progetto di
decisione “non riguarda l’inabilità lavorativa, ma unicamente la
percentuale di perdita di capacità di guadagno e deriva dal confronto tra il
precedente salario (…) ed il salario che egli potrebbe conseguire in
un’attività ripetitiva confacente alle sue limitazioni” di modo che “(…)
egli è collocabile nella misura del 100% e l’ultimo salario percepito è
quello che gli era versato presso il suo precedente datore di lavoro, ovvero le
__________.” (cfr. doc. 15).
La parte resistente, con
decisione del 19 agosto 2020, ha, però, confermato la riduzione del guadagno
assicurato a fr. 5'181.- (cfr. doc. 16 e consid. 1.1.).
Analogamente
ha proceduto la Cassa con la decisione su opposizione del 14 settembre 2020,
avverso la quale l’assicurato ha, come visto (cfr. supra consid. 1.2.),
interposto ricorso, allegando - oltre all’Audit Letter 2019/1 emanata dalla
SECO nell’aprile 2019 -, un nuovo certificato medico del dr. med. __________ di
data 23 settembre 2020, con cui lo specialista ha attestato che RI 1 “(…)
sotto il profilo psichiatrico, è abile al lavoro 100% dal 01.04.2020.”
(cfr. all. E a doc. I).
2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito
alla fattispecie questa Corte, rileva che in concreto l’assicurato ha fatto
valere che, rispetto al maggio 2020, il suo stato di salute è migliorato,
richiamando, su questo punto, la DTF 133 V 524 e l’Audit Letter 2019/1 emanata
dalla SECO nell’aprile 2019, pag. 4-5. Egli, e meglio come osservato dal suo
psichiatra curante, dr. med. __________, sarebbe, infatti, abile al lavoro al
100% dal punto di vista psichiatrico. Abilità, questa, che, stando al tenore
del certificato medico di data 23 settembre 2020 - ed a differenza di quanto
attestato dal medesimo specialista in data 20 aprile 2020 - parrebbe valere per
ogni attività e non essere, quindi, più riferibile alle sole attività adeguate
allo stato di salute e che, in particolare, non terrebbe più conto delle
limitazioni relative ai turni notturni, alla responsabilità ed ai contatti sul
posto di lavoro.
Se
così fosse, attentamente
esaminate le circostanze del caso di specie e tutto ben considerato, si dovrebbe
ritenere, che nella presente fattispecie all’assicurato potrebbe essere
applicabile l’eccezione al principio generale contemplata dalla
giurisprudenza di cui alla DTF 133 V 524 (cfr. supra consid. 2.5. e 2.6.).
2.10. In
concreto, la presente vertenza non può, quindi, essere decisa senza
preliminarmente procedere a un approfondimento istruttorio. La fattispecie deve
essere, infatti, ulteriormente indagata dalla Cassa, chiamata, d’un lato, a
stabilire se le limitazioni funzionali di cui alla decisione di data 11 agosto
2020 dell’UAI fossero, o meno, da ricondursi unicamente ai disturbi in
relazione ai quali si è pronunciato anche il dr. med. __________ e, d’altro
lato, a verificare presso quest’ultimo se RI 1, successivamente al 1° aprile
2020, sia tornato ad essere abile nella misura del 100% non solo in attività
adeguate al suo stato di salute e rispettose dei limiti funzionali di cui al
precedente certificato medico della specialista in questione, bensì in ogni
attività, ivi compresa quella abituale.
Secondo
questo Tribunale nel caso di specie si giustifica, quindi, l’annullamento
della decisione su opposizione del 14 settembre 2020 ed il rinvio degli atti
alla Cassa affinché effettui gli accertamenti necessari e suindicati.
La
Cassa, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà nuovamente se
il guadagno assicurato dell’insorgente deve, o meno, essere ridotto, tenendo
altresì in considerazione, su questo punto, la giurisprudenza di cui al consid.
2.7. secondo cui, di principio, solo la decisione (non
ancora cresciuta in giudicato), in particolare, dell'assicurazione invalidità
costituisce la base sufficiente per adattare il guadagno assicurato.
2.11. Vincente
in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo
di fr. 1’800.- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. 30
Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§
la decisione su opposizione del 14 settembre 2020 è annullata;
§§
gli atti sono retrocessi alla Cassa CO 1 affinché effettui gli accertamenti indicati
al consid. 2.10. ed emetta una nuova decisione.
Fatti
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa CO 1 verserà alla parte ricorrente CHF 1'800.- a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
Considerandi
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti